LIQUIDAZIONE FATTURE Clausole campione

LIQUIDAZIONE FATTURE. VALUTAZIONE DEL RISCHIO MEDIO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: DIRETTORE CENTRALE RISCHIO CENTRALE AA.7.2.2.C. DUPLICAZIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO AL FINE DI FAVORIRE UN FORNITORE.
LIQUIDAZIONE FATTURE. I Responsabili dei Centri Liquidatori, come descritti nella tabella che precede, individuano i dipendenti abilitati al fascicolo elettronico di liquidazione richiedendo all’Ufficio Informatico la creazione delle relative utenze e provvedono alla validazione delle fatture liquidate da trasmettere alla UOC Economico Finanziario e Patrimonio. I Responsabili dei Centri liquidatori possono delegare proprio personale alla validazione della liquidazione dandone comunicazione al Direttore della UOC Economico Finanziario e Patrimonio e all’Ufficio Informatico per l’abilitazione della utenza del delegato. L’Ufficio liquidatore, ricevute le fatture di propria competenza in work flow, verifica la completezza delle scadenze relativamente alla conformità dei DDT, del codice SIOPE e del CIG, inserendo i dati mancanti. Nell’ipotesi di fatture escluse dal campo di applicazione del Codice Identificativo Gara, l’Ufficio indica nell’apposito campo della scadenza il motivo di esclusione. Provvede quindi alla liquidazione dei documenti, nel termine massimo di 20 giorni dall’assegnazione, secondo le modalità di seguito indicate: Fatture già agganciate al ricevimento, ordine e contratto con sbilancio pari a zero. L’Ufficio liquidatore, completata la procedura di verifica e liquidazione, dopo la validazione del Responsabile o suo delegato, trasmette in work flow la fattura all’UOC Economico Finanziario e Patrimonio per il pagamento; In presenza di detto sbilancio l’Ufficio liquidatore ripartisce lo sbilancio, tramite l’apposita funzione “Ripartisci” nel tab ricevimenti, verifica la completezza delle scadenze e dopo la validazione del Responsabile o suo delegato, trasmette in work flow la fattura all’UOC Economico Finanziario e Patrimonio per il pagamento; Fatture prive di ricevimento informatico e fatture agganciate a ordine informatico con differenza tra quantità fatturata e quantità ricevuta. Per le fatture che presentano uno sbilancio per assenza di ricevimento informatico e/o per quantità, l’Ufficio liquidatore segnala al Magazzino ricevente l’anomalia richiedendo la registrazione del ricevimento e/o la rettifica da effettuarsi tempestivamente e comunque entro e non oltre 5 giorni dalla segnalazione. Una volta effettuata la registrazione e/o la rettifica l’Ufficio liquidatore provvede all’aggancio del ricevimento alla fattura, verifica la completezza delle scadenze e, dopo la validazione del Responsabile o suo delegato, trasmette in work flow la fattura all’UOC Economico Finan...
LIQUIDAZIONE FATTURE. VALUTAZIONE DEL RISCHIO MEDIO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: DIRETTORE CENTRALE RISCHIO CENTRALE RSCUA.7.2.1.C. INDEBITA/IRREGOLARE LIQUIDAZIONE DI FATTURA PER MANCANZA DELL'ATTESTAZIONE DI COLLAUDO O PER MANCATO RISPETTO DEI CRITERI DI PRIORITA', AL FINE DI FAVORIRE DI UN FORNITORE.
LIQUIDAZIONE FATTURE. Il pagamento per la fornitura del servizio avverrà con cadenza semestrale previa presentazione della fattura dettagliata con le voci di costo e di un prospetto riepilogativo delle attività svolte e dei servizi erogati, previa approvazione del Dipartimento per le pari opportunità. I pagamenti saranno effettuati con bonifico bancario, previa verifica della regolarità contributiva e fiscale, entro 60 giorni a far data dalla ricezione della fattura elettronica. Quest’ultima dovrà essere intestata a:
LIQUIDAZIONE FATTURE. Il pagamento per la fornitura del servizio avverrà secondo il seguente piano di fatturazione: ▪ 20%: alla presentazione della progettazione grafica e definizione layout dei due volumi; ▪ 80%: alla consegna dei volumi stampati al termine del servizio. Il pagamento di quanto dovuto sarà effettuato solo dopo che l’Amministrazione avrà riscontrato e approvato, con apposito atto, la regolarità della prestazione effettuata. I pagamenti saranno effettuati con bonifico bancario, previa verifica della regolarità contributiva e fiscale, entro 60 giorni a far data dalla ricezione della fattura elettronica. Quest’ultima dovrà essere intestata a:
LIQUIDAZIONE FATTURE. Per quanto attiene la liquidazione delle fatture la procedura prevede che sia un unico operatore a recuperare il DURC. L’operatore è la Referente del servizioControllo di gestione e Programmazione” aziendale, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, che può avvalersi di un operatore di Area Servizi Amministrativi per la parte operativa. Pertanto tutte le fatture devono essere inviate dal Servizio Finanziario alla referente suindicata, già suddivise per Area, la quale provvederà ad acquisire il documento di regolarità Contabile, secondo i criteri, le modalità e le tempistiche all’uopo definite in accordo con il Servizio Finanziari e l’Area Servizi Amministrativi. Acquisito il Durc e riportatone gli estremi sulle fatture, la Referente consegna queste ultime ai Responsabili di Area competenti ad autorizzarne la liquidazione limitatamente alla verifica della conformità della prestazione e/o della fornitura e/o dell’esecuzione di lavori. In questa sede si tralascia il dettaglio della procedura. Si precisa infine che il DURC acquisito per la stipula di contratto non può essere fatto valere ai fini della liquidazione, pur in vigenza del periodo di validità dello stesso documento (tre mesi) e pur con riferimento al medesimo operatore economico. Per chiarimenti sono a disposizione. Tale direttiva avrà decorrenza a partire da oggi e fino a diversa disposizione.
LIQUIDAZIONE FATTURE. Il sistema proposto dovrà permettere il controllo e la verifica delle fatture dai rispettivi uffici competenti avendo la possibilità di interrogare e visualizzare i protocolli delle fatture o altri documenti di addebito di propria competenza. Per i beni, il sistema proposto nella fase di controllo fatture dovrà effettuare la verifica di congruenza in valore fra i prodotti fatturati, consegnati e ordinati (fattura – ordine - D.D.T.). I movimenti di carico dovranno poter essere valorizzati con il prezzo riportato in fattura, se diverso da quello indicato nell'ordine dovrà essere possibile variare direttamente il prezzo in fase di liquidazione con modifica contestuale del valore di magazzino ed aggiornamento del costo medio di acquisto, dell'ultimo prezzo di acquisto di ogni prodotto di magazzino, del ricalcolo del prezzo medio ponderato continuo e con la possibilità di effettuare la rivalorizzazione degli scarichi. Per i servizi il sistema proposto nella fase di controllo fatture o altri documenti di addebito dovrà effettuare la verifica di congruenza in valore fra importi fatturati, ricevimenti dei servizi e ordini (fattura – ordine – movimento di carico). Il sistema dovrà prevedere le seguenti funzionalità: • gestione di una cartella contabile/dossier che permetta l’associazione di più documenti contabili ad una singola bolla o ricevimento del servizio e viceversa senza limite di numero; • ricerca di un ordine e/o di una/un bolla/documento di trasporto o di un ricevimento di servizi a partire dagli estremi della fattura; • estrazione di liste di documenti contabili secondo vari criteri di selezione (per periodo, per ufficio competente, per n. distinta, per conto economico ecc..); • ricerca degli ordini collegati ad un progetto tramite codice di progetto e ricerca dei codici CIG/CUP dall'ordine. Dovrà essere possibile indicare sulle fatture una scadenza diversa da quella standard, applicata per legge in relazione al fatto che il servizio ordinatore può avere motivazioni diverse per richiedere un pagamento con variabile tempo parametrizzabile e/o sospendere i termini di pagamento qualora ne ravvisi la necessità. Dovrà essere possibile ottenere un’elaborazione contenente le fatture da ricevere, le note di accredito da ricevere, e per ciascuna il dettaglio di tutte le informazioni contabili necessarie, (almeno: fornitore, movimenti di carico, ordine, descrizione, importo, riferimenti contabili in merito al conto economico/patrimoniale, riferimenti contabili in...
LIQUIDAZIONE FATTURE. CUP: F49J20000730006 CIG: 880825739F l’anno 2023 giorno 20 del mese di dicembre, in Bari, nella sede dell’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del territorio (da ora ASSET), in xxx X. Xxxxxxx, n. 52 Il Commissario Straordinario dell’ASSET, Xxxxxxxxx Xxxxxx

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  • Liquidazione Pagamento al beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell’evento assicurato.

  • Liquidazione dei sinistri L’Assicuratore si impegna a liquidare il Sinistro coperto dalle Garanzie del Pacchetto Assicurativo, a seguito della ricezione di tutta la documentazione richiesta relativa allo stesso, entro 30 (trenta) giorni da tale ricezione. Le Compagnie non sono tenute a fornire alcuna copertura assicurativa e non sono obbligate a liquidare alcun Sinistro o prestazione di cui al presente Contratto né a pagare alcuna pretesa, qualora la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possano esporle a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, ovvero a sanzioni economiche o commerciali, dell’Unione Europea e/o di qualunque altra legge o regolamento applicabile concernente la repressione del terrorismo internazionale.

  • LIQUIDAZIONE DEI DANNI La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le Parti, ovvero – quando uno di queste lo richieda - mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall’Assicurato: se i periti non possono accordarsi, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta - su richiesta della parte più diligente - dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto. I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti, anche se il dissenziente l’abbia sottoscritta. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico della Società e dell’Assicurato in parti uguali. Peraltro la Società ha il diritto di far eseguire le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato in officina di sua fiducia: del pari ha diritto di sostituire il veicolo o le parti di esso che siano state danneggiate, in luogo di pagarne la relativa somma liquidata.

  • Liquidazione dei corrispettivi La contabilità del presente appalto è regolamentata, per quanto compatibile con la normativa vigente, secondo quanto previsto dal "regolamento di contabilità" di Roma Capitale ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e xx.xx. e ii. l pagamenti sono disposti nei termini sotto indicati previo accertamento da parte del D.E.C., confermato dal R.U.P., della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente schema di contratto e nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale. Il Municipio Roma II provvederà a liquidare mensilmente, dopo l'effettiva erogazione del servizio e dopo l’effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente (tra cui il rilascio del documento unico di regolarità contributiva), conteggiato a misura in base alle ore effettivamente rese, il prezzo dovuto all'esecutore, a seguito di presentazione di regolare fattura. Per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente schema di contratto, è versato il corrispettivo al contraente, al netto dell'IVA in conformità alle aliquote disposte dalla normativa vigente. Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n.190/2014, laddove applicabile, l'imposta non verrà liquidata all'appaltatore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all'Erario da Roma Capitale. Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972. Nel caso di ritardato pagamento resta fermo quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2002 (Attuazione della direttiva 2000J35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012. Gli interessi moratori, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002 decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il pagamento. È previsto l'obbligo di Roma Capitale di pagare entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento. Se la fattura o la richiesta di pagamento inviata non contiene la documentazione richiesta dall’Amministrazione a comprova della regolarità della prestazione necessaria alla liquidazione, il tempo di trenta giorni decorrerà dalla completa consegna della documentazione richiesta e validata dal RUP. Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione trattiene daI certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del Codice in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del Codice, previo accertamento dei crediti con le seguenti modalità: 1) mediante verifica della situazione debitoria insieme all’Affidatario del servizio che certificherà le proprie debenze nei riguardi dei dipendenti, se del caso coinvolgendo gli Uffici del Ministero del Lavoro; 2) mediante acquisizione di un titolo già formato ed esecutivo (come, ad esempio, un decreto ingiuntivo già emesso a favore dei lavoratori), ovvero, sempre attraverso il contraddittorio con le parti, attraverso l’intervento e l’ausilio dei competenti organi del Ministero del Lavoro. In ogni caso il Municipio interromperà il rapporto di lavoro con l’affidatario e provvederà ad affidare il servizio come previsto all’art.22 del presente Contratto. Eventuali atti di cessione di credito o procure all'incasso saranno regolati ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e xx.xx. e ii. Ai sensi dell'art. 106, comma 13 del Codice si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ove ricorra cessione di credito, l’Amministrazione provvede a dare immediata notizia a tutti i soggetti interessati e la cessione del credito non ha, in ogni caso, efficacia, se non per effetto di provvedimento formale d'adesione intervenuto nei termini di Legge. I pagamenti effettuati a favore dei cessionari e dei procuratori sono subordinati all'acquisizione, da parte dei competenti Uffici della Ragioneria Generale, del relativo certificato antimafia, previsto dalle norme di Legge. Nelle more dell'adozione del provvedimento, ove il cedente non richieda espressamente la sospensione dei pagamenti, gli stessi sono effettuati in favore dei beneficianti, senza tenere conto di cessioni non riconosciute. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. Ai sensi del predetto art. 106, comma 13 del Codice ai fini dell'opponibilità a Roma Capitale, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso Roma Capitale cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto con questo stipulato. E’ sempre consentito a Roma Capitale, anche per il presente contratto di appalto in corso, nella eventuale pendenza di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dagli eventuali diversi soggetti che costituiscano l'affidatario, quali le mandanti, ovvero eseguite dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo le determinazioni presso il Tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura.

  • Liquidazione della prestazione in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, l’Impresa si impegna al pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa.

  • Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo Avvertenza

  • OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure all’Impresa, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (Art.1915 del Codice Civile).

  • SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro. Sintel, al momento della ricezione dell’offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell’offerta presentata. Tale seduta virtuale, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti attraverso il canale “Comunicazioni Procedura” di SINTEL. Il RUP supportato dal Seggio di Gara, procederà, in seduta pubblica virtuale, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività: a) Verifica sulla piattaforma SINTEL della ricezione delle offerte tempestivamente presentate nonché della validità della firma digitale apposta; b) Verifica sulla piattaforma SINTEL della mera presenza dei documenti richiesti nella Documentazione amministrativa. Le offerte tecniche e quelle economiche, ivi incluso il Documento d’Offerta, resteranno chiuse a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né al Seggio di gara, né alla stazione appaltante, né dagli altri concorrenti, né da terzi. Il Seggio di gara, a seguito dello spirare dei termini di presentazione delle offerte/domande di partecipazione, sarà composto da tre membri con comprovate capacità professionali in materia di appalti pubblici (il RUP e due assistenti del RUP). Il Seggio di Gara, quindi, concluse le operazioni sopra descritte, procederà, in successive sedute riservate, all’analisi della documentazione presente nella Documentazione amministrativa (presentata in formato elettronico). In caso di irregolarità formali, non compromettenti la par condicio fra i concorrenti e nell’interesse di Azienda Sociosanitaria Ligure n. 4, il concorrente verrà invitato, a mezzo di opportuna comunicazione tramite la piattaforma di e-procurement Sintel, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine ai documenti presentati. Si precisa che, ai sensi dell’articolo 83 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 e smi, in caso di mancanza, incompletezza e irregolarità essenziali della documentazione amministrativa, con esclusione di quelle afferenti l’offerta economica, il concorrente verrà invitato a completare o a fornire quanto richiesto entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni. Nel caso in cui il concorrente non produca quanto richiesto nel termine assegnato si procederà all’esclusione del concorrente alle successive fasi di gara. La stazione appaltante al termine della verifica dei requisiti previsti dalla lex specialis procederà alla comunicazione di cui all’art. 76 comma 2-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di ammissione/esclusione. Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, anche attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

  • Operazioni di gara 16.1 Le operazioni di gara saranno svolte dalla Commissione giudicatrice appositamente nominata dal RUP. 16.2 L’aggiudicazione avverrà in seduta pubblica, che si terrà presso la sede comunale, Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx x. 00, il giorno 15/01/2018 alle ore 9,00. La Commissione giudicatrice dovrà riunirsi in seduta plenaria e procederà: 1. a verificare l’integrità e la tempestività dei plichi pervenuti e la compresenza in essi delle buste “A – Documentazione amministrativa”, “B – Progetto di intervento migliorativo e di gestione” e “C – Offerta economica” ed in caso negativo ad escludere il concorrente dalla gara; 2. ad accertare l’esistenza e la regolarità della documentazione contenuta nella busta “A – Documentazione amministrativa”; 3. ad aprire la busta “B – Progetto di intervento migliorativo e di gestione” ed accertare l’esistenza e la regolarità della documentazione ivi contenuta; 4. ad aprire le buste “C – Offerta economica” e, accertata l’esistenza e la regolarità della documentazione ivi contenuta, a dare lettura dei prezzi offerti; 5. a redigere la graduatoria provvisoria delle offerte, con l’indicazione dell’aggiudicatario provvisorio, tenuto conto del punteggio assegnato alle offerte tecniche presentate dagli operatori economici concorrenti; 16.3 Esperiti i controlli sul possesso dei requisiti dell’aggiudicatario provvisorio, si procederà all’aggiudicazione definitiva. 16.4 Nel caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive richieste, anche di soggetti terzi, avente carattere essenziale, che debbano essere prodotte dai concorrenti in base alla legge o al presente avviso, l’amministrazione procedente comunica al concorrente l’irregolarità rilevata ed assegna un termine non superiore a 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. Non saranno passibili di regolarizzazione le irregolarità strettamente connesse al contenuto dell’offerta o alla segretezza della stessa, sia ulteriori diverse irregolarità e mancanze in presenza delle quali non si ritiene possa essere ammessa alcuna integrazione e/o regolarizzazione postuma senza grave pregiudizio ai principi di parità di trattamento, inalterabilità del contenuto dell’offerta, segretezza circa il suo contenuto e certezza in ordine alla sua provenienza, perentorietà del termine per la sua presentazione e inalterabilità delle condizioni in cui versano i concorrenti al momento della scadenza del termine per la partecipazione alla gara. Nel caso in cui tali fattispecie si verifichino, il concorrente che vi ha dato causa sarà immediatamente escluso dalla procedura, senza applicazione della sanzione di cui sopra. 16.5 All’aggiudicazione, provvisoria e definitiva a cura del RUP, si procederà anche in presenza di una sola offerta valida, purché regolare, congrua e conveniente alle esigenze del Comune medesimo. 16.6 A parità di punteggio, e a condizione che l’amministrazione ritenga opportuno avvalersene, sarà eseguita la procedura di miglioria economica ai sensi art. 77, c. 1, R.D. n. 827/1924 mediante accettazione di proposte successive al rialzo nell’ordine di € 15.000,00 rispetto al prezzo a base di gara (per € 500,00 annui). Se si otterrà un nuovo pareggio, si procederà al sorteggio. 16.7 Qualora la Commissione aggiudicatrice accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate. 16.8 All’esito delle operazioni di cui sopra, verrà redatta la graduatoria definitiva ed il RUP disporrà successivamente in tempi dallo stesso ritenuti congrui, l’aggiudicazione provvisoria, con propri atti amministrativi dedicati, al concorrente che ha presentato la migliore offerta. 16.9 Il Comune di Collesalvetti, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare, annullare o prorogare la selezione, senza che i partecipanti possano avanzare eccezioni, pretese o riserva alcuna. 16.10 Il Comune di Collesalvetti si riserva, in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio la facoltà di non procedere all’aggiudicazione definitiva, per irregolarità formali, opportunità, convenienza o altre cause ostative oggettive e/o semplicemente perché non intende procedere, senza motivazione alcuna e senza che i partecipanti possano quindi avanzare diritti, pretese o risarcimenti di sorta.

  • Operazioni peritali Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti o ubicazioni, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti o delle ubicazioni danneggiati.