Materiali a piè d'opera. I prezzi di elenco per i materiali a piè d'opera, diminuiti del ribasso d'asta, si applicano soltanto: a)-alle provviste dei materiali a piè d'opera che l'Appaltatore è tenuto a fare a richiesta della Direzione dei Lavori, come ad esempio, somministrazione di legnami per casseri, paratie, palafitte, travature, ecc., alla cui esecuzione provvede direttamente l'Amministrazione appaltante, la somministrazione di ghiaia o pietrisco, quando l'Impresa non debba effettuarne lo spandimento; b)-la valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di Ufficio e nel caso di rescissione coattiva oppure di scioglimento del contratto; c)-alla valutazione del materiale per l'accreditamento del loro importo nelle situazioni provvisorie; d)-alla valutazione delle provviste a piè d'opera che si dovessero rilevare dall'Amministrazione quando per variazioni da essa introdotte non potessero più trovare impiego nei lavori. I detti prezzi per i materiali a piè d'opera servono pure per la formazione di nuovi prezzi, ai quali deve essere applicato il ribasso contrattuale. In detti prezzi dei materiali è compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a piè d'opera sul luogo dell'impiego, le spese generali ed il beneficio dell'Impresa.
Materiali a piè d'opera. Per determinati manufatti il cui valore è superiore alla spesa per la messa in opera, il prezzo a piè d’opera ed il suo accreditamento in contabilità prima della messa in opera è stabilito in misura non superiore alla metà del prezzo stesso da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, al prezzo di progetto. I prezzi per i materiali a piè d'opera si determineranno nei seguenti casi:
a) alle provviste dei materiali a piè d'opera che l'Appaltatore è tenuto a fare a richiesta della Direzione dei Lavori, comprese le somministrazioni per lavori in economia, alla cui esecuzione provvede direttamente la Stazione Appaltante;
b) alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nel caso di rescissione coattiva oppure di scioglimento di contratto;
c) alla valutazione del materiale per l'accreditamento del loro importo nei pagamenti in acconto;
d) alla valutazione delle provviste a piè d'opera che si dovessero rilevare dalla Stazione Appaltante quando per variazioni da essa introdotte non potessero più trovare impiego nei lavori. In detti prezzi dei materiali è compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a piè d'opera sul luogo di impiego, le spese generali ed il beneficio dell'Appaltatore.
Materiali a piè d'opera. I prezzi di elenco per i materiali a piè d’opera, diminuiti del ribasso d’asta si applicano soltanto: a) alle provviste dei materiali a piè d’opera che l’appaltatore è tenuto a fare a richiesta della Direzione dei lavori, come, ad esempio, somministrazioni per lavori in economia, somministrazione di legnami per casseri, paratie, palafitte, travature ecc., alla cui esecuzione provvede direttamente l’Amministrazione appaltante, la somministrazione di ghiaia o pietrisco, quando l’Impresa non debba effettuarne lo spandimento; b) alla valutazione del materiale per l’accreditamento del loro importo nei pagamenti in acconto, ai sensi dell’art. 28 del Capitolato generale; c) alla valutazione delle provviste a piè d’opera che si dovessero rilevare dall’Amministrazione quando per variazioni da essa introdotte non potessero più trovare impiego nei lavori. I detti prezzi per i materiali a piè d’opera servono pure per la formazione di nuovi prezzi ai quali deve essere applicato il ribasso contrattuale. In detti prezzi dei materiali è compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a piè d’opera sul luogo di impiego, le spese generali ed il beneficio dell’impresa.
Materiali a piè d'opera. Per giustificare le eventuali condizioni particolarmente favorevoli con riguardo all'elemento di costo rappresentato dalla fornitura dei materiali a pie d'opera, l'Impresa dovrà produrre documentazione normalmente utilizzata nei rapporti contrattuali che attesti la certezza legale dell'offerta della ditta fornitrice o del contratto con questa stipulato. Per certezza legale dell'offerta o del contratto si intende l'esistenza di un'offerta scritta con validità temporale compatibile con le fasi di esecuzione dell'opera. Qualora l'Impresa abbia disponibilità di scorte in quantità apprezzabili del materiale considerato nell'analisi di prezzo da giustificare, deve esibire documentazione idonea ad attestare l'esistenza ditale scorte ed a permetterne la relativa verifica.
Materiali a piè d'opera. 1. Secondo il disposto dell’art. 180, commi 4 e 5 del D.P.R. 207/2010 per determinati manufatti il cui valore è superiore alla spesa per la messa in opera è previsto il loro accreditamento in contabilità prima della messa in opera, purché presenti in cantiere.
2. Tali materiali devono essere preventivamente accettati dalla D.L., e verrà ammessa in contabilità la quantità di materiale fornita in cantiere, applicando a questa un prezzo unitario che è quello ricavato dalle analisi prezzi (per la sola fornitura ) e successivamente dimezzato.
3. I materiali a piè d’opera dovranno essere custoditi dall’Impresa all’interno del cantiere stesso
4. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'esecutore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui il direttore dei lavori ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.
Materiali a piè d'opera. 24 ART. 56-1.3 Pavimenti 24
Materiali a piè d'opera. Alla contabilizzazione dei materiali a piè d’opera si procederà soltanto per:
Materiali a piè d'opera. Art. 33 Accettazione dei materiali
Materiali a piè d'opera. I materiali a piè d’opera relativi alle opere civili e alle opere elettromeccaniche, sempre che siano stati accettati dalla Direzione dei Lavori, verranno contabilizzati fino alla concorrenza del 50% del loro valore.
Materiali a piè d'opera. I materiali a piè d’opera, di norma, potranno essere ammessi in contabilità, a discrezione del D.L., per un importo degli stessi non superiore al 20% della rata minima del SAL, qualora si accertasse: − che il loro approvvigionamento fosse avvenuto in conformità al programma dei lavori; − che la fornitura risultasse tecnicamente accettabile, corredata dei prescritti certificati, documenti di origine, od altro, ed immediatamente precedente la loro posa in opera. In questo caso l’importo allibrabile per i materiali a piè d’opera sarà determinato impiegando i prezzi di offerta o di contratto, ed accreditando il 50% dell’importo risultante. L’importo complessivo liquidabile di ciascuna rata di acconto non potrà essere inferiore a quello previsto nel presente CSA per la rata medesima e sarà soggetto alle ritenute di legge. L’avvenuto raggiungimento delle condizioni che dessero luogo, a giudizio dell’appaltatore, alla compilazione di un S.A.L., dovrà essere segnalato, esclusivamente in forma scritta, dall’appaltatore medesimo al DL che, ricevuto l’avviso, procederà a condurre le verifiche del caso nei termini stabiliti dall’art. 29 del capitolato generale (45 giorni per gli accertamenti e per l’emissione del CPL più 30 giorni per disporre il pagamento). Queste modalità di liquidazione saranno applicabili a qualsiasi S.A.L. o pagamento (in acconto, ultimo, finale, per sospensione, ecc.). Qualora la segnalazione dell’appaltatore risultasse infondata, cioè la rata di acconto non risultasse effettivamente corrispondibile, la richiesta non potrà essere reiterata se non dopo 30 giorni dalla comunicazione di verifica negativa.