METODOLOGIA OPERATIVA Clausole campione

METODOLOGIA OPERATIVA. L'Esecutore del servizio provvederà alla gestione del servizio sulla base della metodologia operativa descritta nel Progetto esecutivo di gestione presentato in sede di gara nel quale sono dettagliati gli obiettivi generali e specifici e le attività attraverso le quali raggiungerli con particolare riferimento ai soggetti beneficiari, ai soggetti coinvolti e agli indicatori quantitativi di risultato. L'Esecutore del servizio dovrà provvedere inoltre a quanto di seguito indicato: • compilare e tenere un registro di tutte le attività realizzate, ancorché propedeutiche, contenente i dati di frequenza e partecipazione dei Soggetti beneficiari da trasmettere periodicamente al Responsabile di progetto e al Coordinatore socio-pedagogico; • compilare e tenere un registro degli operatori e dei professionisti con relativa indicazione dei turni di lavoro, degli orari di attività e delle pertinenti mansioni svolte; • Predisporre ed aggiornare periodicamente le Cartelle personali degli utenti.
METODOLOGIA OPERATIVA. Per individuare, rispettare e soddisfare i bisogni di relazione, socializzazione e autonomia dei bambini utenti del nido, congiuntamente con il personale direttivo comunale e con tutti gli operatori del nido, gli operatori del contraente dovranno attuare interventi nell’area della relazione e della socializzazione, interventi nei rapporti con l’ambiente esterno, attività rivolte alla conoscenza degli spazi interni ed esterni del nido, interventi diretti alla gestione delle attività di cura e di routine. Gli operatori dovranno proporre per ogni campo di esperienza, attività di gioco in grado di suscitare l’interesse dei piccoli utenti e adeguate ai diversi momenti della giornata al Nido. A tale scopo è indispensabile la registrazione sistematica delle attività svolte, consultabile da parte dell’Amministrazione, specificandone contenuti, obiettivi, durata, numero di bambini coinvolti e ogni altro aspetto concordato con il Direttore del Servizio Asili Nido Comunali.
METODOLOGIA OPERATIVA. 1) Approvazione del capofila come Soggetto Coordinatore, attraverso la ratifica del presente Documento di Intenti da parte dei rappresentanti istituzionali o del legale rappresentante di ogni soggetto firmatario (Ente pubblico, soggetto privato, associazione);
METODOLOGIA OPERATIVA. Nel proporsi come partner funzionale del Centro Provinciale per l'Impiego di Belluno (Sezione di Pieve di Cadore), del Servizio Integrazione Lavorativa, del Dipartimento delle Dipendenze di Auronzo di Cadore, del Dipartimento di Salute Mentale e della UO Disabilità ed Integrazione Sociale dell'Ulss N.1 e più in generale, dei servizi socio-sanitari del territorio, nel processo di offerta alla persona di spazi concreti per l’inclusione lavorativa e sociale. La CADORE S.C.S. ritiene strategico fare propri i fondamenti dell’ “approccio ecologico”; approccio metodologico alla gestione degli inserimenti lavorativi che permette di coniugare la pluralità degli aspetti dell’intervento senza soluzione di continuità e senza staccarli dall’ambiente di vita della persona nelle sue dimensioni fisiche, normative e relazionali, consapevoli che l’ambiente di vita influenza la persona nel suo vivere quotidiano. Si tratta di un approccio che non solo pone l’attenzione sulla persona e sulla sua centralità attraverso lo strumento del progetto personalizzato, ma considera il valore dell’ambiente di vita (nel nostro caso, il contesto lavorativo) in una visione interazionistica soggetto*ambiente, ricercando le condizioni che favoriscono nell’individuo il suo stare nell’ambiente in un equilibrio dinamico orientato alla Qualità della vita. Nel dialogo funzionale con gli operatori dei servizi del territorio, la CADORE S.C.S. offre uno spazio duttile; è capace di interrogarsi e di fornire uno sfondo ricco di elementi progettuali che fungano da facilitatori e da mediatori. Nel contempo mette a disposizione adeguati strumenti di osservazione e rilevazione del benessere delle persone e della sostenibilità nel tempo delle azioni, per evitare i fallimenti, nella consapevolezza che questo rappresenti uno dei rischi rilevanti e sempre presenti. Nel proporsi come soggetto di mediazione in questo processo dinamico la CADORE S.C.S. agisce come partner che fornisce elementi progettuali di sostegno2 e di promozione educativa, in una prospettiva attenta a costruire un positivo equilibrio ecologico soggetto / ambiente. A tal fine, la sua azione è ispirata dal principio che l’inserimento lavorativo non è un fine ma uno strumento per l’acquisizione dei diritti di cittadinanza e persegue l’obiettivo dell’ “imparare a lavorare”, ancor prima dell’ ”imparare un lavoro”. Favorire quindi, attraverso un progetto personalizzato, la competenza di “frequentare e stare” in un contesto lavorativo; in questo mod...
METODOLOGIA OPERATIVA. La metodologia operativa farà riferimento a quanto contenuto nel documento allegato, che costi tuisce parte integrante del presente protocollo.

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  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • PASSAGGI DI QUALIFICA (1) Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta; l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa sul retro del presente modulo di iscrizione). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy. (timbro e firma) DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI Dichiarazione delle Parti Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni. Profili Professionali Ore Formazione Livello Finale Durata Approfondite conoscenze Tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze 110 II 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza Tecnico-pratica 90 III 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità Tecnico-pratiche 70 IV 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità Tecnico-pratiche 50 V 36 mesi Semplici conoscenze pratiche 30 VI 36 mesi Xxxx.xx Sig.ra/ Egr. Sig. Via Facendo seguito alle intese intercose, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 Settembre 2011, nonché dell’accordo in materia di apprendistato del 24/04/2012 di cui al CCNL presso la nostra società alle condizioni sotto descritte. Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. n. 167/2011, anche dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché dalla contrattazione territoriale e aziendale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Società; Il periodo di prova è pari a n……. giorni di effettiva prestazione lavorativa (60 o 45 secondo l’inquadramento) Durante il predetto periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto mediante una comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.