Modalità di stipulazione del contratto. 1. Il contratto è stipulato a corpo e a misura ai sensi dell’art. 53 del DLgs 163/2006 e degli articoli 43, commi 6 e 7, e 119 del Nuovo Regolamento. 2. L’importo della parte di lavori a corpo, di cui all’art. 2 comma 1, riga 1 colonna a) della Tabella A, come determinato in seguito all’offerta complessiva in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata per alcuna delle parti contraenti, per tali valori, alcuna successiva verificazione sul- la misura o sul valore attribuito alla quantità di detti valori. L’importo del contratto può variare, in aumen- to o in diminuzione, per la parte di lavori di cui all’art. 2 comma 1, riga 2 colonna a) della Tabella A, previsti a misura negli atti progettuali, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’art. 132 del DLgs 163/2006 e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale ovvero, con valore integrativo, dagli articoli 161 e 162 del Nuovo Regolamento. 3. Per i lavori di cui all’art. 2 comma 1, riga 1 colonna a) della Tabella A, previsti a corpo negli atti pro- gettuali e nella “lista”, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara non hanno efficacia nego- ziale e l’importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso l’applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 2, primo periodo; allo stesso modo non hanno efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella “lista”, ancorché rettificata, essendo obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e di formulare l’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Per i lavori di cui all’art. 2 comma 1, riga 2 colonna b) della Tabella A, previsti a misura negli atti progettuali e nella “lista”, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali. 4. I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara, anche se indicati in relazione ai lavori a cor- po, sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. 132 del DLgs 163/2006, e che siano estranee ai lavori a corpo già previsti. 5. I lavori in economia di cui all’art. 2 comma 1, ai sensi dell’art. 179 del Nuovo Regolamento, non dan- no luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d’opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d’asta esclusivamente su que- sti ultimi due addendi. 6. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d’asta di cui all’art. 2, comma 1, colonna a) della Tabella A, del presente capitolato, mentre per gli oneri per la si- curezza e la salute nel cantiere di cui sempre all’art. 2 del presente capitolato, comma 1, colonna b) della Tabella A, costituiscono vincolo negoziale l’importo degli stessi (per la parte a corpo) e i loro prezzi uni- tari (per la parte a misura) indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in partico- lare, rispettivamente, nella descrizione della parte di lavoro a corpo e nell’elenco dei prezzi unitari, allegati al presente Capitolato speciale.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Modalità di stipulazione del contratto. 1. Il contratto è stipulato “a corpo e a misura misura” ai sensi dell’art. 53 dell’articolo 53, comma 4, periodi terzo, quarto, quinto e sesto, del DLgs 163/2006 Codice dei contratti, e degli articoli 4345, commi comma 6 e 790, e 119 comma 5, del Nuovo Regolamentoregolamento generale.
2. L’importo contrattuale della parte di lavori lavoro a corpo, di cui all’art. 2 all’articolo 2, comma 1, riga 1 colonna a) della Tabella A1, come determinato in seguito all’offerta complessiva in sede di garadell’aggiudicatario, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata per da alcuna delle parti contraenti, per tali valoritale parte di lavoro, alcuna successiva verificazione sul- la sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti valoriquantità. L’importo del contratto può variare, in aumen- to aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte di lavori di cui all’art. 2 all’articolo 2, comma 1, riga 2 lettera a), colonna a2) della Tabella Ae colonna 3), previsti rispettivamente a misura e in economia negli atti progettualiprogettuali e nella «lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l’esecuzione dell’appalto» (di seguito denominata semplicemente «lista»), di cui all’articolo 90, commi 1 e 2, del regolamento generale, in base alle quantità effettivamente eseguiteeseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all’art. all’articolo 132 del DLgs 163/2006 Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale ovvero, con valore integrativo, dagli articoli 161 e 162 del Nuovo Regolamentocapitolato.
3. Per i lavori la parte di lavoro di cui all’art. 2 all’articolo 2, comma 1, riga 1 lettera a), colonna a) della Tabella A1), previsti prevista a corpo negli atti pro- gettuali progettuali e nella “«lista”», i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna efficacia nego- ziale negoziale e l’importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso l’applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 2, primo periodo; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella “«lista”», ancorché rettificatarettificata o integrata dal concorrente, essendo obbligo esclusivo del concorrente di quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e di formulare l’offerta la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Per i lavori di cui all’art. 2 all’articolo 2, comma 1, riga 2 lettera a), colonna b2) della Tabella Ae colonna 3), previsti rispettivamente a misura e in economia negli atti progettuali e nella “«lista”», i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattualicontrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti coma «elenco dei prezzi unitari».
4. I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara, anche se indicati in relazione ai lavori al lavoro a cor- pocorpo, sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. dell’articolo 132 del DLgs 163/2006Codice dei contratti, e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori a corpo già previsti.
5. I lavori in economia di cui all’art. 2 comma 1, ai sensi dell’art. 179 del Nuovo Regolamento, non dan- no luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d’opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d’asta esclusivamente su que- sti ultimi due addendi.
6. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d’asta di gara di cui all’art. all'articolo 2, comma 1, colonna lettera a) della Tabella A, del presente capitolato), mentre per gli oneri per la si- curezza sicurezza e la salute nel cantiere di cui sempre all’art. 2 del presente capitolatoall'articolo 2, comma 1, colonna lettera b) della Tabella A), costituiscono vincolo negoziale l’importo l'importo degli stessi (per la parte a corpo) e i loro prezzi uni- tari unitari (per la parte parti a misuramisura ed in economia) (2) indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in partico- lareparticolare, rispettivamente, nella descrizione della nella parte di lavoro a corpo e nell’elenco nell'elenco dei prezzi unitariunitari per le parti a misura e in economia. (per gli appalti di lavori ove NON siano previste lavorazioni appartenenti a categorie diverse dalla prevalente, allegati con importo superiore al presente Capitolato speciale.10% dell’importo totale dei lavori né superiore a 150.000 euro, utilizzare il seguente articolo)
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Modalità di stipulazione del contratto. 1. Il contratto è stipulato “parte a corpo e parte a misura misura” ai sensi dell’art. 53 3, comma 1, lettere ddddd) ed eeeee), del DLgs 163/2006 e D.Lgs. n. 50/2016, nonché degli articoli 43, commi 6 6, 7 e 79, e 119 del Nuovo Regolamento.
2d.P.R. n. 207/2010. L’importo della del contratto, come determinato in sede di gara, in base alle quantità effettivamente eseguite:
a) per la parte di lavori lavoro “a corpo”, indicato nella tabella di cui all’art. 2 all’articolo 2, comma 1, riga 1 colonna a) della Tabella A(C), come determinato in seguito all’offerta complessiva in sede di garadell’appaltatore, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata per da alcuna delle parti contraenti, per tali valoritale parte di lavoro, alcuna successiva verificazione sul- la sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti valori. L’importo del contratto può variare, in aumen- to o in diminuzione, delle lavorazioni eseguite ed accettate dal Direttore dei Lavori; per la parte di lavori di cui all’art. 2 comma 1, riga 2 colonna a) della Tabella A, previsti a misura negli atti progettuali, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’art. 132 del DLgs 163/2006 e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale ovvero, con valore integrativo, dagli articoli 161 e 162 del Nuovo Regolamento.
3. Per i lavori di cui all’art. 2 comma 1, riga 1 colonna a) della Tabella A, previsti a corpo negli atti pro- gettuali e nella “lista”, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara tale ragione non hanno efficacia nego- ziale e l’importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso l’applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 2, primo periodo; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella “lista”e, in particolare, nel computo metrico estimativo, ancorché rettificatarettificate o integrate in sede di presentazione dell’offerta dal concorrente, essendo obbligo esclusivo del concorrente di quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e di formulare l’offerta la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone assumendosene i relativi rischi. Per ;
b) della parte di lavori “a misura”, indicato nella tabella di cui all’articolo 2, comma 1, colonna (M), come determinato in seguito all’offerta dell’appaltatore, può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i lavori limiti per le eventuali modifiche e/o varianti in corso d’opera al contratto originario di cui all’art. 2 106, comma 1, riga 2 colonna b) della Tabella Alett. c), previsti a misura negli atti progettuali e nella “lista”, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattualidel D.Lgs. n. 50/2016 ed il rispetto delle condizioni previste dal presente Capitolato speciale.
42. I prezzi dell’elenco prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario di cui agli articoli 32 e 41 del d.P.R. n. 207/2010, ai quali si applica il ribasso unico percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all’Art. 2, commi 2 e 3, del presente Capitolato speciale, costituiscono l’«elenco dei prezzi unitari» di contratto (prezzi unitari contrattuali da applicare alle singole quantità delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dalla D.L. per le sole parti di lavorazioni con corrispettivo “a misura” e prezzi unitari contrattuali da contabilizzare dalla D.L. senza alcuna valutazione sulle singole quantità delle lavorazioni eseguite dall’appaltatore per le sole parti di lavorazioni con corrispettivo “a corpo”).
3. I prezzi unitari contrattuali di cui al comma 2 (per la parte “a corpo” nella loro definizione grafica di progetto e nella loro descrizione rilevabile dall’ “elenco dei prezzi unitari” di progetto - per la parte “a misura” nella loro descrizione rilevabile dall’ “elenco dei prezzi unitari” di progetto e nelle quantità eseguite dall’appaltatore ed accettate dalla Direzione Lavori) sono vincolanti anche se indicati in relazione ai lavori a cor- po, sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. 132 106 del DLgs 163/2006, e che siano estranee ai lavori a corpo già previstiD.Lgs. n. 50/2016.
5. I lavori in economia di cui all’art. 2 comma 1, ai sensi dell’art. 179 del Nuovo Regolamento, non dan- no luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d’opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d’asta esclusivamente su que- sti ultimi due addendi.
64. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono agli importi come determinati ai lavori posti a base d’asta di cui all’artsensi dell’Art. 2, comma 1, colonna a) della Tabella Acommi 2 e 3, del presente capitolato, mentre per gli oneri per la si- curezza e la salute nel cantiere di cui sempre all’art. 2 del presente capitolato, comma 1, colonna b) della Tabella A, costituiscono vincolo negoziale l’importo degli stessi (per la parte a corpo) e i loro prezzi uni- tari (per la parte a misura) indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in partico- lare, rispettivamente, nella descrizione della parte di lavoro a corpo e nell’elenco dei prezzi unitari, allegati al presente Capitolato speciale.
5. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, nel rispetto dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti della Stazione appaltante committente, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione appaltante committente stessa o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore ad €. 40.000,00 mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Modalità di stipulazione del contratto. 1. Il contratto è stipulato “a corpo e a misura corpo” ai sensi dell’art. 53 dell’articolo 53, comma 4, periodi terzo, quarto, quinto e sesto, del DLgs 163/2006 Codice dei contratti, e degli articoli 4345, commi comma 6 e 790, e 119 comma 5, del Nuovo Regolamentoregolamento generale.
2. L’importo della parte contrattuale di lavori lavoro a corpo, di cui all’artall’Art. 2 comma 12, riga 1 colonna lettera a) della Tabella A, come determinato in seguito all’offerta complessiva in sede di garadell’aggiudicatario, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata per da alcuna delle parti contraenti, per tali valoritale parte di lavoro, alcuna successiva verificazione sul- la sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti valori. L’importo del contratto può variare, in aumen- to o in diminuzione, per la parte di lavori di cui all’art. 2 comma 1, riga 2 colonna a) della Tabella A, previsti a misura negli atti progettuali, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’art. 132 del DLgs 163/2006 e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale ovvero, con valore integrativo, dagli articoli 161 e 162 del Nuovo Regolamentoquantità.
3. Per i lavori la parte di lavoro di cui all’art. 2 comma 1all’Art.2 lettera a, riga 1 colonna a) della Tabella A, previsti prevista a corpo negli atti pro- gettuali e nella “lista”progettuali, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna efficacia nego- ziale negoziale e l’importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso l’applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 2, primo periodo; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella “lista”, ancorché rettificata, essendo obbligo esclusivo del concorrente di quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e di formulare l’offerta la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Per i lavori di cui all’art. 2 comma 1, riga 2 colonna b) della Tabella A, previsti a misura negli atti progettuali e nella “lista”, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali.
4. I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara, anche se indicati in relazione ai lavori al lavoro a cor- pocorpo, sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. dell’articolo 132 del DLgs 163/2006Codice dei contratti, e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori a corpo già previsti.
5. I lavori in economia di cui all’art. 2 comma 1, ai sensi dell’art. 179 del Nuovo Regolamento, non dan- no luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d’opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d’asta esclusivamente su que- sti ultimi due addendi.
6. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d’asta di gara di cui all’art. 2, comma 1, colonna al’Art.2 lettera a) della Tabella A, del presente capitolato, mentre per gli oneri per la si- curezza sicurezza e la salute nel cantiere di cui sempre all’artall'Art. 2 del presente capitolato2, comma 1, colonna lettera b) della Tabella A, costituiscono vincolo negoziale l’importo l'importo degli stessi (per la parte a corpo) e i loro prezzi uni- tari (per la parte a misura) indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in partico- lare, rispettivamente, nella descrizione della parte di lavoro a corpo e nell’elenco dei prezzi unitari, allegati al presente Capitolato specialeprogettuali.
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Samples: Appalto
Modalità di stipulazione del contratto. 1. Il contratto è stipulato “a corpo e a misura misura” ai sensi dell’art. 53 dell’articolo 53, comma 4, periodi terzo, quarto, quinto e sesto, del DLgs 163/2006 Codice dei contratti, e degli articoli 4345, commi comma 6 e 790, e 119 comma 5, del Nuovo Regolamentoregolamento generale.
2. L’importo contrattuale della parte di lavori lavoro a corpo, di cui all’art. 2 all’articolo 2, comma 1, riga 1 colonna a) della Tabella A1, come determinato in seguito all’offerta complessiva in sede di garadell’aggiudicatario, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata per da alcuna delle parti contraenti, per tali valoritale parte di lavoro, alcuna successiva verificazione sul- la sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti valoriquantità. L’importo del contratto può variare, in aumen- to aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte di lavori di cui all’art. 2 all’articolo 2, comma 1, riga 2 lettera a), colonna a2) della Tabella Ae colonna 3), previsti rispettivamente a misura e in economia negli atti progettualiprogettuali e nella «lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l’esecuzione dell’appalto» (di seguito denominata semplicemente «lista»), di cui all’articolo 90, commi 1 e 2, del regolamento generale, in base alle quantità effettivamente eseguiteeseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all’art. all’articolo 132 del DLgs 163/2006 Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale ovvero, con valore integrativo, dagli articoli 161 e 162 del Nuovo Regolamentocapitolato.
3. Per i lavori la parte di lavoro di cui all’art. 2 all’articolo 2, comma 1, riga 1 lettera a), colonna a) della Tabella A1), previsti prevista a corpo negli atti pro- gettuali progettuali e nella “«lista”», i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna efficacia nego- ziale negoziale e l’importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso l’applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 2, primo periodo; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella “«lista”», ancorché rettificatarettificata o integrata dal concorrente, essendo obbligo esclusivo del concorrente di quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e di formulare l’offerta la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Per i lavori di cui all’art. 2 all’articolo 2, comma 1, riga 2 lettera a), colonna b2) della Tabella Ae colonna 3), previsti rispettivamente a misura e in economia negli atti progettuali e nella “«lista”», i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattualicontrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti coma «elenco dei prezzi unitari».
4. I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara, anche se indicati in relazione ai lavori al lavoro a cor- pocorpo, sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. dell’articolo 132 del DLgs 163/2006Codice dei contratti, e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori a corpo già previsti.
5. I lavori in economia di cui all’art. 2 comma 1, ai sensi dell’art. 179 del Nuovo Regolamento, non dan- no luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d’opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d’asta esclusivamente su que- sti ultimi due addendi.
6. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d’asta di gara di cui all’art. all'articolo 2, comma 1, colonna lettera a) della Tabella A, del presente capitolato), mentre per gli oneri per la si- curezza sicurezza e la salute nel cantiere di cui sempre all’art. 2 del presente capitolatoall'articolo 2, comma 1, colonna lettera b) della Tabella A), costituiscono vincolo negoziale l’importo l'importo degli stessi (per la parte a corpo) e i loro prezzi uni- tari unitari (per la parte parti a misuramisura ed in economia) (i) indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in partico- lareparticolare, rispettivamente, nella descrizione della nella parte di lavoro a corpo e nell’elenco nell'elenco dei prezzi unitari, allegati al presente Capitolato specialeunitari per le parti a misura e in economia.
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Samples: Appalto
Modalità di stipulazione del contratto. 1. Il contratto è stipulato “a corpo e ed a misura misura” ai sensi dell’art. 53 dell’articolo 3, comma 1, lettera d) e) del DLgs 163/2006 Codice dei contratti e degli articoli 43, commi 6 6, 7 e 79, e 119 del Nuovo Regolamento.
2Regolamento generale, nonché ai sensi del art.191 del Decreto legislativo 18.04.2016 n.50. L’importo della parte di lavori a corpo, di cui all’art. 2 comma 1, riga 1 colonna a) della Tabella Adel contratto, come determinato in sede di gara in seguito all’offerta complessiva in sede dell’appaltatore:
a) il lavoro a corpo, indicato nella tabella di garacui all’articolo 2, comma 1, colonna (C), resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata per da alcuna delle parti contraenti, per tali valoritale parte di lavoro, alcuna successiva verificazione sul- la verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti valoriquantità;
2. L’importo del contratto può variare, in aumen- to o in diminuzione, E’ stabilito contrattualmente quale vincolo inderogabile che:
a) per la parte di lavori lavoro indicato nella tabella di cui all’art. 2 all’articolo 2, comma 1, riga 2 colonna a) della Tabella A(C), previsti prevista a misura corpo negli atti progettuali, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’art. 132 del DLgs 163/2006 e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale ovvero, con valore integrativo, dagli articoli 161 e 162 del Nuovo Regolamento.
3. Per i lavori di cui all’art. 2 comma 1, riga 1 colonna a) della Tabella A, previsti a corpo negli atti pro- gettuali e nella “lista”, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario l’importo offerto dall’appaltatore in sede di gara non hanno ha alcuna efficacia nego- ziale negoziale e l’importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso l’applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e ed invariabile, ai sensi del comma 21, primo periodolettera a); allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella “lista”, ancorché rettificataprogettuali, essendo obbligo esclusivo del concorrente di quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e di formulare l’offerta la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Per i lavori di cui all’art. 2 comma 1, riga 2 colonna b) della Tabella A, previsti a misura negli atti progettuali e nella “lista”, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali.
43. I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede contrattuali dello «elenco dei prezzi unitari» di garacui al comma 2, anche se indicati in relazione ai lettera a), per i lavori a cor- pocorpo, sono per lui vincolanti esclusivamente anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. 132 dell’articolo 106 del DLgs 163/2006Codice dei contratti, e che siano estranee ai lavori a corpo già previstifatto salvo quanto previsto dall’articolo 40, comma 2.
5. I lavori in economia di cui all’art. 2 comma 1, ai sensi dell’art. 179 del Nuovo Regolamento, non dan- no luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d’opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d’asta esclusivamente su que- sti ultimi due addendi.
64. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3.
5. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.
6. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente capitolato e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
7. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
8. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
9. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell’elenco dei prezzi unitari di cui al all’articolo 3, comma 3, del presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d’asta capitolato.
10. Gli oneri per la sicurezza, di cui all’art. all'articolo 2, comma 1, colonna a) della Tabella Alettera b), del presente capitolato, mentre per gli oneri per la si- curezza e la salute nel cantiere di cui sempre all’art. 2 del presente capitolato, comma 1, colonna b) della Tabella A, costituiscono vincolo negoziale l’importo degli stessi (per la parte a corpo) e i loro prezzi uni- tari (per la parte a misura) indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in partico- lare, rispettivamente, nella descrizione della parte di lavoro a corpo e nell’elenco dei prezzi unitari, allegati come evidenziati al presente Capitolato speciale.rigo
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Modalità di stipulazione del contratto. 1. Il contratto è stipulato “a corpo e a misura corpo” ai sensi dell’art. 53 dell’articolo 3, comma 1, lettera ddddd) del DLgs 163/2006 Codice dei contratti coordinato con correttivo appalti (D.Lgs 56/2017) e degli articoli 43, commi 6 6, 7 e 79, e 119 del Nuovo Regolamento.
2Regolamento generale, nonché ai sensi del art.191 del Decreto legislativo 18.04.2016 n.50. L’importo della parte di lavori a corpo, di cui all’art. 2 comma 1, riga 1 colonna a) della Tabella Adel contratto, come determinato in sede di gara in seguito all’offerta complessiva in sede dell’appaltatore:
a) il lavoro a corpo, indicato nella tabella di garacui all’articolo 2, comma 1, colonna (C), resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata per da alcuna delle parti contraenti, per tali valoritale parte di lavoro, alcuna successiva verificazione sul- la verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti valoriquantità;
2. L’importo del contratto può variare, in aumen- to o in diminuzione, E’ stabilito contrattualmente quale vincolo inderogabile che:
a) per la parte di lavori lavoro indicato nella tabella di cui all’art. 2 all’articolo 2, comma 1, riga 2 colonna a) della Tabella A(C), previsti prevista a misura corpo negli atti progettuali, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’art. 132 del DLgs 163/2006 e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale ovvero, con valore integrativo, dagli articoli 161 e 162 del Nuovo Regolamento.
3. Per i lavori di cui all’art. 2 comma 1, riga 1 colonna a) della Tabella A, previsti a corpo negli atti pro- gettuali e nella “lista”, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario l’importo offerto dall’appaltatore in sede di gara non hanno ha alcuna efficacia nego- ziale negoziale e l’importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso l’applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e ed invariabile, ai sensi del comma 21, primo periodolettera a); allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella “lista”, ancorché rettificataprogettuali, essendo obbligo esclusivo del concorrente di quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e di formulare l’offerta la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Per i lavori di cui all’art. 2 comma 1, riga 2 colonna b) della Tabella A, previsti a misura negli atti progettuali e nella “lista”, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali.
43. I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede contrattuali dello «elenco dei prezzi unitari» di garacui al comma 2, anche se indicati in relazione ai lettera a), per i lavori a cor- pocorpo, sono per lui vincolanti esclusivamente anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. 132 dell’articolo 106 del DLgs 163/2006Codice dei contratti coordinato con correttivo appalti (D.Lgs 56/2017), e che siano estranee ai lavori a corpo già previstifatto salvo quanto previsto dall’articolo 40, comma 2.
5. I lavori in economia di cui all’art. 2 comma 1, ai sensi dell’art. 179 del Nuovo Regolamento, non dan- no luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d’opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d’asta esclusivamente su que- sti ultimi due addendi.
64. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono agli importi come determinati ai lavori posti a base d’asta di cui all’art. sensi dell’articolo 2, comma 1commi 2 e 3.
5. Il contratto è stipulato, colonna a) della Tabella Aa pena di nullità, del presente capitolatocon atto pubblico notarile informatico, mentre per gli oneri ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la si- curezza e la salute nel cantiere di cui sempre all’art. 2 del presente capitolatoStazione appaltante, comma 1, colonna b) della Tabella A, costituiscono vincolo negoziale l’importo degli stessi (per la parte in forma pubblica amministrativa a corpo) e i loro prezzi uni- tari (per la parte a misura) indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in partico- lare, rispettivamente, nella descrizione della parte di lavoro a corpo e nell’elenco dei prezzi unitari, allegati al presente Capitolato specialecura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Modalità di stipulazione del contratto. 1. Il contratto è stipulato “a corpo e a misura corpo” ai sensi dell’art. 53 dell’articolo 53, comma 4, periodi primo e terzo, del DLgs 163/2006 e Codice dei contratti, nonché degli articoli 43, commi 6 e 7comma 6, e 119 184, del Nuovo Regolamento.
2Regolamento generale. L’importo della parte di lavori a corpo, di cui all’art. 2 comma 1, riga 1 colonna a) della Tabella Acontratto, come determinato in seguito all’offerta complessiva in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata per da alcuna delle parti contraenti, per tali valori, contraenti alcuna successiva verificazione sul- la sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti valori. L’importo del contratto può variare, in aumen- to o in diminuzione, per la parte di lavori di cui all’art. 2 comma 1, riga 2 colonna a) della Tabella A, previsti a misura negli atti progettuali, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’art. 132 del DLgs 163/2006 e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale ovvero, con valore integrativo, dagli articoli 161 e 162 del Nuovo Regolamentoquantità.
32. Per i lavori di cui all’art. 2 Anche ai sensi dell’articolo 119, comma 15, riga 1 colonna a) della Tabella A, previsti a corpo negli atti pro- gettuali e nella “lista”del Regolamento generale, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario dall’appaltatore in sede di gara non hanno alcuna efficacia nego- ziale negoziale e l’importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso l’applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 2, primo periodo1; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella “«lista”», ancorché rettificataanche se quest’ultima è rettificata o integrata dal concorrente, essendo obbligo esclusivo del concorrente di quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e di formulare l’offerta la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Per i lavori di cui all’art. 2 comma 1, riga 2 colonna b) della Tabella A, previsti a misura negli atti progettuali e nella “lista”tutto quanto non diversamente previsto, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario dall’appaltatore risultanti dalla «lista» in sede di gara costituiscono i aggiudicazione sono da intendersi come «elenco dei prezzi contrattualiunitari».
43. I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di garacui al comma 2, anche se indicati in relazione ancorché senza valore negoziale ai lavori a cor- pofini dell’appalto e della determinazione dell’importo complessivo dei lavori, sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. dell’articolo 132 del DLgs 163/2006Codice dei contratti, e che siano estranee ai lavori a corpo già previsti.
5. I previsti nonché agli eventuali lavori in economia di cui all’art. 2 comma 1, ai sensi dell’art. 179 del Nuovo Regolamento, non dan- no luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d’opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d’asta esclusivamente su que- sti ultimi due addendiall’articolo 28.
64. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono agli importi come determinati ai lavori posti a base d’asta di cui all’art. sensi dell’articolo 2, comma 1commi 2 e 3.
5. Il contratto dovrà essere stipulato, colonna a) della Tabella Aa pena di nullità, del presente capitolatocon atto pubblico notarile informatico, mentre per gli oneri ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la si- curezza e la salute nel cantiere di cui sempre all’art. 2 del presente capitolatoStazione appaltante, comma 1, colonna b) della Tabella A, costituiscono vincolo negoziale l’importo degli stessi (per la parte in forma pubblica amministrativa a corpo) e i loro prezzi uni- tari (per la parte a misura) indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in partico- lare, rispettivamente, nella descrizione della parte di lavoro a corpo e nell’elenco dei prezzi unitari, allegati al presente Capitolato specialecura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.
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Samples: Contract for Construction Services
Modalità di stipulazione del contratto. 1. Il contratto è stipulato a corpo e a misura ai sensi dell’art. 53 del DLgs 163/2006 e degli articoli 43, commi 6 e 7, e 119 del Nuovo Regolamentomisura.
2. L’importo della parte di lavori a corpo, di cui all’art. 2 comma 1, riga 1 colonna a) della Tabella A, come determinato in seguito all’offerta complessiva in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata per alcuna delle parti contraenti, per tali valori, alcuna successiva verificazione sul- la sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti valori. L’importo del contratto può variare, in aumen- to aumento o in diminuzione, per la parte di lavori di cui all’art. 2 @INSMAN comma 1, riga 2 colonna a) della Tabella A, previsti a misura negli atti progettuali, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’art. 132 106 del DLgs 163/2006 e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale ovvero, con valore integrativo, dagli articoli 161 e 162 del Nuovo Regolamento50/2016.
3. Per i lavori di cui all’art. 2 @INSMAN comma 1, riga 1 colonna a) della Tabella A, previsti a corpo negli atti pro- gettuali progettuali e nella “lista”, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara non hanno efficacia nego- ziale negoziale e l’importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso l’applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 2, primo periodo; allo stesso modo non hanno efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella “lista”, ancorché rettificata, essendo obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e di formulare l’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Per i lavori di cui all’art. 2 @INSMAN comma 1, riga 2 colonna b) della Tabella A, previsti a misura negli atti progettuali e nella “lista”, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali.
4. I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara, anche se indicati in relazione ai lavori a cor- pocorpo, sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. 132 del DLgs 163/2006, e che siano estranee ai lavori a corpo già previsti.qualora
5. I lavori in economia di cui all’art. 2 comma 1, ai sensi dell’art. 179 del Nuovo Regolamento, non dan- no luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d’opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d’asta esclusivamente su que- sti ultimi due addendi.
6. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d’asta di cui all’art. 2, comma 1, colonna a) della Tabella A, del presente capitolato, mentre per gli oneri per la si- curezza sicurezza e la salute nel cantiere di cui sempre all’art. 2 @INSMAN del presente capitolato, comma 1, colonna b) della Tabella A, costituiscono vincolo negoziale l’importo degli stessi (per la parte a corpo) e i loro prezzi uni- tari unitari (per la parte a misura) indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in partico- lareparticolare, rispettivamente, nella descrizione della parte di lavoro a corpo e nell’elenco dei prezzi unitari, allegati al presente Capitolato specialeCapitolato.
Art.5.4 Categoria Prevalente, categorie scorporabili, categorie subappaltabili
1. Ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. 207/2010 e in conformità all’allegato “A” al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali “OG1” e (in caso di prefabbricazione) “OS13”.
2. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 107, 108 e 109 del D.P.R. 207/2010 e dell’art. 48 del DLgs 50/2016:
a. i lavori appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, attribuiti a categorie scorporabili, sono indicati nella tabella @INSMAN allegata al presente capitolato quale parte integrante e sostanziale;
b. i lavori appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente e da quelle scorporabili - e pertanto non scorporabili, ma subappaltabili – con i relativi importi sono indicati nella tabella @INSMAN allegata al presente capitolato quale parte integrante e sostanziale.
3. Per le categorie di cui al comma 2, lettera b), il subappalto, ove consentito, non può essere artificiosamente suddiviso in più contratti. Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili
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Samples: Contract for Execution of Works
Modalità di stipulazione del contratto. 1. Il contratto è stipulato “a corpo e a misura corpo” ai sensi dell’art. 53 dell’articolo 3, comma 1, lettera ddddd), del DLgs 163/2006 e Codice dei contratti, nonché degli articoli 43, commi 6 6, 7 e 79, e 119 del Nuovo Regolamento.
2Regolamento generale. L’importo della parte di lavori a corpo, di cui all’art. 2 comma 1, riga 1 colonna a) della Tabella Adel contratto, come determinato in sede di gara in seguito all’offerta complessiva in sede dell’appaltatore:
a) per la parte di garalavoro a corpo, indicato nella tabella di cui all’articolo 2, comma 1, colonna (C), resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata per da alcuna delle parti contraenti, per tali valoritale parte di lavoro, alcuna successiva verificazione sul- la sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti valoriquantità;
2. L’importo del contratto può variare, in aumen- to o in diminuzione, E’ stabilito contrattualmente quale vincolo inderogabile che:
a) per la parte di lavori lavoro indicato nella tabella di cui all’art. 2 all’articolo 2, comma 1, riga 2 colonna a) della Tabella A(C), previsti a misura negli atti progettuali, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’art. 132 del DLgs 163/2006 e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale ovvero, con valore integrativo, dagli articoli 161 e 162 del Nuovo Regolamento.
3. Per i lavori di cui all’art. 2 comma 1, riga 1 colonna a) della Tabella A, previsti prevista a corpo negli atti pro- gettuali progettuali e nella “lista”Lista per l’offerta, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario dall’appaltatore in sede di gara non hanno alcuna efficacia nego- ziale negoziale e l’importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso l’applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 21, primo periodolettera a); allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella “lista”Lista per l’offerta, ancorché rettificatarettificata o integrata dall’offerente, essendo obbligo esclusivo del concorrente di quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e di formulare l’offerta la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Per i tutto quanto non diversamente previsto:
a.1) si intende come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori di cui all’art. 2 comma 1, riga 2 colonna b) della Tabella A, previsti “a misura negli atti progettuali e nella “listacorpo”, la combinazione più favorevole alla Stazione appaltante tra i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario dall’appaltatore risultanti dalla Lista per l’offerta, eventualmente corretti o rettificati dalla Stazione appaltante in sede di gara costituiscono aggiudicazione definitiva, e i prezzi contrattuali.unitari integranti il progetto posto a base di gara depurati dal ribasso d’asta offerto dall’aggiudicatario;
4a.2) la rettifica o l’adeguamento di cui alla lettera a), fermi restando la percentuale di ribasso d’asta e l’importo di aggiudicazione, può estendersi al merito degli stessi prezzi, qualora in sede di offerta l’aggiudicatario abbia modificato le quantità previste dalla Stazione appaltante sulla Lista;
3. I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede contrattuali dello «elenco dei prezzi unitari» di garacui al comma 2, anche se indicati in relazione ai lettera a), per i lavori a cor- pocorpo, sono per lui vincolanti esclusivamente anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. 132 dell’articolo 106 del DLgs 163/2006Codice dei contratti, e che siano estranee ai lavori a corpo già previstifatto salvo quanto previsto dall’articolo 40, comma 2.
5. I lavori in economia di cui all’art. 2 comma 1, ai sensi dell’art. 179 del Nuovo Regolamento, non dan- no luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d’opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d’asta esclusivamente su que- sti ultimi due addendi.
64. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono agli importi come determinati ai lavori posti a base d’asta di cui all’art. sensi dell’articolo 2, comma 1commi 2 e 3.
5. Il contratto è stipulato, colonna a) della Tabella Aa pena di nullità, del presente capitolatocon atto pubblico notarile informatico, mentre per gli oneri ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la si- curezza e la salute nel cantiere di cui sempre all’art. 2 del presente capitolatoStazione appaltante, comma 1, colonna b) della Tabella A, costituiscono vincolo negoziale l’importo degli stessi (per la parte in forma pubblica amministrativa a corpo) e i loro prezzi uni- tari (per la parte a misura) indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in partico- lare, rispettivamente, nella descrizione della parte di lavoro a corpo e nell’elenco dei prezzi unitari, allegati al presente Capitolato specialecura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Modalità di stipulazione del contratto. 1. Il contratto è stipulato “a corpo e a misura misura” ai sensi dell’art. 53 dell’articolo 53, comma 4, periodi terzo, quarto, quinto e sesto, del DLgs 163/2006 Codice dei contratti, e degli articoli 4345, commi comma 6 e 790, e 119 comma 5, del Nuovo Regolamentoregolamento generale.
2. L’importo contrattuale della parte di lavori lavoro a corpo, di cui all’art. 2 all’articolo 2, comma 1, riga 1 colonna a) della Tabella A1, come determinato in seguito all’offerta complessiva in sede di garadell’aggiudicatario, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata per da alcuna delle parti contraenti, per tali valoritale parte di lavoro, alcuna successiva verificazione sul- la sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti valoriquantità. L’importo del contratto può variare, in aumen- to aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte di lavori di cui all’art. 2 all’articolo 2, comma 1, riga 2 lettera a), colonna a2) della Tabella Ae colonna 3), previsti rispettivamente a misura e in economia negli atti progettualiprogettuali e nella «lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l’esecuzione dell’appalto» (di seguito denominata semplicemente «lista»), di cui all’articolo 90, commi 1 e 2, del regolamento generale, in base alle quantità effettivamente eseguiteeseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all’art. all’articolo 132 del DLgs 163/2006 Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale ovvero, con valore integrativo, dagli articoli 161 e 162 del Nuovo Regolamentocapitolato.
3. Per i lavori la parte di lavoro di cui all’art. 2 all’articolo 2, comma 1, riga 1 lettera a), colonna a) della Tabella A1), previsti prevista a corpo negli atti pro- gettuali progettuali e nella “«lista”», i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna efficacia nego- ziale negoziale e l’importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso l’applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 2, primo periodo; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella “«lista”», ancorché rettificatarettificata o integrata dal concorrente, essendo obbligo esclusivo del concorrente di quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e di formulare l’offerta la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Per i lavori di cui all’art. 2 all’articolo 2, comma 1, riga 2 lettera a), colonna b2) della Tabella Ae colonna 3), previsti rispettivamente a misura e in economia negli atti progettuali e nella “«lista”», i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattualicontrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti coma «elenco dei prezzi unitari».
4. I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara, anche se indicati in relazione ai lavori al lavoro a cor- pocorpo, sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. dell’articolo 132 del DLgs 163/2006Codice dei contratti, e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori a corpo già previsti.
5. I lavori in economia di cui all’art. 2 comma 1, ai sensi dell’art. 179 del Nuovo Regolamento, non dan- no luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d’opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d’asta esclusivamente su que- sti ultimi due addendi.
6. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d’asta di gara di cui all’art. all'articolo 2, comma 1, colonna lettera a) della Tabella A, del presente capitolato), mentre per gli oneri per la si- curezza sicurezza e la salute nel cantiere di cui sempre all’art. 2 del presente capitolatoall'articolo 2, comma 1, colonna lettera b) della Tabella A), costituiscono vincolo negoziale l’importo l'importo degli stessi (per la parte a corpo) e i loro prezzi uni- tari unitari (per la parte parti a misuramisura ed in economia) (2) indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in partico- lareparticolare, rispettivamente, nella descrizione della nella parte di lavoro a corpo e nell’elenco nell'elenco dei prezzi unitari, allegati al presente Capitolato specialeunitari per le parti a misura e in economia.
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Samples: Project Financing Agreement
Modalità di stipulazione del contratto. Secondo quanto previsto nel progetto e/o nel bando:
1. Il contratto è stipulato “a corpo e a misura misura” ai sensi dell’art. 53 dell'articolo 53, comma 4, periodi terzo, quarto, quinto e sesto, del DLgs Codice dei contratti – D.Lgs 163/2006 e s.m.i., e degli articoli 4345, commi comma 6 e 790, e 119 comma 5, del Nuovo Regolamento.regolamento 554/1999, ai sensi dell'art. 19, c. 4 della Legge.-
2. L’importo L'importo contrattuale della parte di lavori lavoro a corpo, di cui all’art. 2 all'articolo 2, comma 1, riga 1 colonna a) della Tabella A1, come determinato in seguito all’offerta complessiva in sede di garaall'offerta dell'aggiudicatario, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata per da alcuna delle parti contraenti, per tali valoritale parte di lavoro, alcuna successiva verificazione sul- la sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti valoriquantità. L’importo L'importo del contratto può variare, in aumen- to aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte di lavori di cui all’art. 2 all'articolo 2, comma 1, riga 2 lettera a), colonna a2) della Tabella Ae colonna 3), previsti rispettivamente a misura e in economia negli atti progettualiprogettuali e nella «lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto» (di seguito denominata semplicemente «lista»), di cui all'articolo 90, commi 1 e 2, del regolamento 554/1999, in base alle quantità effettivamente eseguiteeseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all’art. all'articolo 132 del DLgs Codice dei contratti – D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale ovvero, con valore integrativo, dagli articoli 161 e 162 del Nuovo Regolamentocapitolato.
3. Per i lavori la parte di lavoro di cui all’art. 2 all'articolo 2, comma 1, riga 1 lettera a), colonna a) 1), prevista a corpo, l'Appaltatore si accolla l'onere ed il rischio della Tabella Adeterminazione dell'effettiva quantità di lavori, previsti per la parte a corpo corpo, necessaria affinché, l'opera possa essere consegnata compiuta ed accetta e si accolla ogni onere conseguente al rischio geologico previsto dall'Art. 1664 2° comma del C.C.; negli atti pro- gettuali progettuali e nella “«lista”», i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario dall'aggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna efficacia nego- ziale negoziale e l’importo l'importo complessivo dell’offertadell'offerta, anche se determinato attraverso l’applicazione l'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 2, primo periodo; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella “«lista”», ancorché rettificatarettificata o integrata dal concorrente, essendo obbligo esclusivo del concorrente di quest'ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e di formulare l’offerta la formulazione dell'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Per i lavori di cui all’art. 2 all'articolo 2, comma 1, riga 2 lettera a), colonna b2) della Tabella Ae colonna 3), previsti rispettivamente a misura e in economia negli atti progettuali e nella “«lista”», i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario dall'aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattualicontrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti coma «elenco dei prezzi unitari».
4. I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario dall'aggiudicatario in sede di gara, anche se indicati in relazione ai lavori al lavoro a cor- pocorpo, sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’operad'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. dell'articolo 132 del DLgs 163/2006Codice dei contratti – D.Lgs 163/2006 e s.m.i., e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori a corpo già previsti.
5. I lavori in economia di cui all’art. 2 comma 1, ai sensi dell’art. 179 del Nuovo Regolamento, non dan- no luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d’opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d’asta esclusivamente su que- sti ultimi due addendi.
6. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d’asta di gara di cui all’art. all'articolo 2, comma 1, colonna lettera a) della Tabella A, del presente capitolato), mentre per gli oneri per la si- curezza sicurezza e la salute nel cantiere di cui sempre all’art. 2 del presente capitolatoall'articolo 2, comma 1, colonna lettera b) della Tabella A), costituiscono vincolo negoziale l’importo l'importo degli stessi (per la parte a corpo) e i loro prezzi uni- tari unitari (per la parte parti a misuramisura ed in economia) indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in partico- lareparticolare, rispettivamente, nella descrizione della nella parte di lavoro a corpo e nell’elenco nell'elenco dei prezzi unitari, allegati al presente Capitolato specialeunitari per le parti a misura e in economia.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Modalità di stipulazione del contratto. 1. Il contratto è stipulato “a corpo e a misura corpo” ai sensi dell’art. 53 dell’articolo 53, comma 4, terzo periodo, del DLgs 163/2006 e Codice dei contratti, nonché degli articoli 43, commi 6 e 7comma 6, e 119 del Nuovo Regolamento.
2Regolamento generale. L’importo della parte di lavori a corpo, di cui all’art. 2 comma 1, riga 1 colonna a) della Tabella Acontratto, come determinato in seguito all’offerta complessiva in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata per da alcuna delle parti contraenti, per tali valori, contraenti alcuna successiva verificazione sul- la sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti valori. L’importo del contratto può variare, in aumen- to o in diminuzione, per la parte di lavori di cui all’art. 2 comma 1, riga 2 colonna a) della Tabella A, previsti a misura negli atti progettuali, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’art. 132 del DLgs 163/2006 e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale ovvero, con valore integrativo, dagli articoli 161 e 162 del Nuovo Regolamentoquantità.
32. Per i lavori di cui all’art. 2 Anche ai sensi dell’articolo 119, comma 15, riga 1 colonna a) della Tabella A, previsti a corpo negli atti pro- gettuali e nella “lista”del Regolamento generale, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna efficacia nego- ziale negoziale e l’importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso l’applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 2, primo periodo1; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella “«lista”», ancorché rettificataanche qualora quest’ultima sia stata rettificata o integrata dal concorrente, essendo obbligo esclusivo del concorrente di quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e di formulare l’offerta la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Per i lavori di cui all’art. 2 comma 1, riga 2 colonna b) della Tabella A, previsti a misura negli atti progettuali e nella “lista”tutto quanto non diversamente previsto, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario risultanti dalla «lista» in sede di gara costituiscono i aggiudicazione sono da intendersi come «elenco dei prezzi contrattualiunitari».
43. I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di garacui al comma 2, anche se indicati in relazione ancorché senza valore negoziale ai lavori a cor- pofini dell’appalto e della determinazione dell’importo complessivo delle forniture, sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. dell’articolo 132 del DLgs 163/2006Codice dei contratti, e che siano estranee ai lavori a corpo alle forniture già previstipreviste.
5. I lavori in economia di cui all’art. 2 comma 1, ai sensi dell’art. 179 del Nuovo Regolamento, non dan- no luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d’opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d’asta esclusivamente su que- sti ultimi due addendi.
64. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono:
a) alle forniture poste a base d'asta di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d’asta di cui all’art. all'articolo 2, comma 1, colonna rigo a.1, per l’importo netto determinato ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera a);
b) della Tabella A, del presente capitolato, mentre per gli agli oneri per la si- curezza e la salute operare in sicurezza nel cantiere di cui sempre all’art. 2 del presente capitolatoall'articolo 2, comma 1, colonna b) della Tabella Arigo a.2, costituiscono vincolo negoziale per l’importo degli stessi (per la parte a corpo) e i loro prezzi uni- tari (per la parte a misura) indicati determinato a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali progettuali;
5. I vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono insensibili al contenuto dell’offerta tecnica presentata dall’aggiudicatario e in partico- lare, rispettivamente, nella descrizione restano invariati anche dopo il recepimento di quest’ultima da parte della parte di lavoro a corpo e nell’elenco dei prezzi unitari, allegati al presente Capitolato specialeStazione appaltante.
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Samples: Forniture Di Allestimento
Modalità di stipulazione del contratto. (a corpo e misura)
1. Il contratto è stipulato “a corpo e a misura misura” ai sensi dell’art. 53 dell’articolo 53, comma 4, periodi terzo, quarto, quinto e sesto, del DLgs 163/2006 Codice dei contratti, e degli articoli 4345, commi comma 6 e 790, e 119 comma 5, del Nuovo Regolamentoregolamento generale.
2. L’importo contrattuale della parte di lavori lavoro a corpo, di cui all’art. 2 all’articolo 2, comma 1, riga 1 colonna a) della Tabella A1, come determinato in seguito all’offerta complessiva in sede di garadell’aggiudicatario, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata per da alcuna delle parti contraenti, per tali valoritale parte di lavoro, alcuna successiva verificazione sul- la sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti valoriquantità. L’importo del contratto può variare, in aumen- to aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte di lavori di cui all’art. 2 all’articolo 2, comma 1, riga 2 lettera a), colonna a2) della Tabella Ae colonna 3), previsti rispettivamente a misura e in economia negli atti progettualiprogettuali e nella «lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l’esecuzione dell’appalto» (di seguito denominata semplicemente «lista»), di cui all’articolo 90, commi 1 e 2, del regolamento generale, in base alle quantità effettivamente eseguiteeseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all’art. all’articolo 132 del DLgs 163/2006 Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale ovvero, con valore integrativo, dagli articoli 161 e 162 del Nuovo Regolamentocapitolato.
3. Per i lavori la parte di lavoro di cui all’art. 2 all’articolo 2, comma 1, riga 1 lettera a), colonna a) della Tabella A1), previsti prevista a corpo negli atti pro- gettuali progettuali e nella “«lista”», i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna efficacia nego- ziale negoziale e l’importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso l’applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 2, primo periodo; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella “«lista”», ancorché rettificatarettificata o integrata dal concorrente, essendo obbligo esclusivo del concorrente di quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e di formulare l’offerta la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Per i lavori di cui all’art. 2 all’articolo 2, comma 1, riga 2 lettera a), colonna b2) della Tabella Ae colonna 3), previsti rispettivamente a misura e in economia negli atti progettuali e nella “«lista”», i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattualicontrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti coma «elenco dei prezzi unitari».
4. I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara, anche se indicati in relazione ai lavori al lavoro a cor- pocorpo, sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. dell’articolo 132 del DLgs 163/2006Codice dei contratti, e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori a corpo già previsti.
5. I lavori in economia di cui all’art. 2 comma 1, ai sensi dell’art. 179 del Nuovo Regolamento, non dan- no luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d’opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d’asta esclusivamente su que- sti ultimi due addendi.
6. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d’asta di gara di cui all’art. all'articolo 2, comma 1, colonna lettera a) della Tabella A, del presente capitolato), mentre per gli oneri per la si- curezza sicurezza e la salute nel cantiere di cui sempre all’art. 2 del presente capitolatoall'articolo 2, comma 1, colonna lettera b) della Tabella A), costituiscono vincolo negoziale l’importo l'importo degli stessi (per la parte a corpo) e i loro prezzi uni- tari unitari (per la parte parti a misuramisura ed in economia) (i) indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in partico- lareparticolare, rispettivamente, nella descrizione della nella parte di lavoro a corpo e nell’elenco nell'elenco dei prezzi unitari, allegati al presente Capitolato specialeunitari per le parti a misura e in economia.
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Samples: Appalto
Modalità di stipulazione del contratto. 1. Il contratto è stipulato interamente “a corpo e a misura misura” ai sensi dell’art. 53 del DLgs 163/2006 e degli articoli 433, commi 6 e 7, e 119 del Nuovo Regolamento.
2. L’importo della parte di lavori a corpo, di cui all’art. 2 comma 1, riga 1 colonna a) della Tabella Alettera eeeee), come determinato in seguito all’offerta complessiva in sede di garae 59, resta fisso comma 5-bis, periodi terzo e invariabilequarto, senza che possa essere invocata per alcuna delle parti contraentidel Codice dei contratti, per tali valorinonché dell’articolo 43, alcuna successiva verificazione sul- la misura o sul valore attribuito alla quantità di detti valoricomma 7, del Regolamento generale e dell’articolo 14, comma 1, lettera b), secondo periodo, e comma 2, primo periodo, del d.m. n. 49 del 2018. L’importo del contratto può variare, in aumen- to aumento o in diminuzione, per la parte di lavori di cui all’art. 2 comma 1, riga 2 colonna a) della Tabella A, previsti a misura negli atti progettuali, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’art. 132 all’articolo 106 del DLgs 163/2006 Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale ovvero, con valore integrativo, dagli articoli 161 e 162 del Nuovo Regolamentospeciale.
3. Per i lavori di cui all’art. 2 comma 1, riga 1 colonna a) della Tabella A, previsti a corpo negli atti pro- gettuali e nella “lista”, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara non hanno efficacia nego- ziale e l’importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso l’applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 2, primo periodo; allo stesso modo non hanno efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella “lista”, ancorché rettificata, essendo obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e di formulare l’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Per i lavori di cui all’art. 2 comma 1, riga 2 colonna b) della Tabella A, previsti a misura negli atti progettuali e nella “lista”, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali.
4. I prezzi dell’elenco prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario di cui agli articoli 32 e 41 del Regolamento generale, ai quali si applica il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del presente Capitolato speciale, costituiscono l’«elenco dei prezzi unitari» da applicare alle singole quantità eseguite.
3. I prezzi contrattuali dello «elenco dei prezzi unitari» di cui al comma 2 sono vincolanti anche se indicati in relazione ai lavori a cor- po, sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. 132 dell’articolo 106 del DLgs 163/2006Codice dei contratti, e che siano estranee ai lavori a corpo già previstifatto salvo quanto previsto dall’articolo 41, comma 2.
5. I lavori in economia di cui all’art. 2 comma 1, ai sensi dell’art. 179 del Nuovo Regolamento, non dan- no luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d’opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d’asta esclusivamente su que- sti ultimi due addendi.
64. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono agli importi come determinati ai lavori posti a base d’asta di cui all’art. sensi dell’articolo 2, comma 1commi 2 e 3.
5. Il contratto dovrà essere stipulato, colonna a) della Tabella Aa pena di nullità, del presente capitolatocon atto pubblico notarile informatico, mentre per gli oneri ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la si- curezza e la salute nel cantiere di cui sempre all’art. 2 del presente capitolatoStazione appaltante, comma 1, colonna b) della Tabella A, costituiscono vincolo negoziale l’importo degli stessi (per la parte in forma pubblica amministrativa a corpo) e i loro prezzi uni- tari (per la parte a misura) indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in partico- lare, rispettivamente, nella descrizione della parte di lavoro a corpo e nell’elenco dei prezzi unitari, allegati al presente Capitolato specialecura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Modalità di stipulazione del contratto. 1. Il contratto è stipulato “a corpo e a misura corpo” ai sensi dell’art. 53 dell’articolo 53, comma 4, periodi primo e terzo, del DLgs 163/2006 e Codice dei contratti, nonché degli articoli 43, commi 6 e 7comma 6, e 119 184, del Nuovo Regolamento.
2Regolamento generale. L’importo della parte di lavori a corpo, di cui all’art. 2 comma 1, riga 1 colonna a) della Tabella Acontratto, come determinato in seguito all’offerta complessiva in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata per da alcuna delle parti contraenti, per tali valori, contraenti alcuna successiva verificazione sul- la sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti valori. L’importo del contratto può variare, in aumen- to o in diminuzione, per la parte di lavori di cui all’art. 2 comma 1, riga 2 colonna a) della Tabella A, previsti a misura negli atti progettuali, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’art. 132 del DLgs 163/2006 e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale ovvero, con valore integrativo, dagli articoli 161 e 162 del Nuovo Regolamentoquantità.
32. Per i lavori di cui all’art. 2 comma 1, riga 1 colonna a) della Tabella A, previsti a corpo negli atti pro- gettuali e nella “lista”, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara non hanno efficacia nego- ziale e l’importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso l’applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, Anche ai sensi del dell’articolo 118, comma 2, primo periodo; allo stesso modo del Regolamento generale, il prezzo convenuto non hanno efficacia negoziale le può essere modificato sulla base della verifica della quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella “lista”o della qualità della prestazione, ancorché rettificataper cui il computo metrico estimativo, essendo obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltanteposto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell’intervento, e di formulare l’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischinon ha valore negoziale. Per i lavori Ai prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui all’art. 2 agli articoli 32 e 41 del Regolamento generale, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al successivo comma 13, riga 2 colonna b) della Tabella A, previsti a misura negli atti progettuali e nella “lista”, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali.
4. I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario si applica il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del presente Capitolato speciale.
3. I prezzi contrattuali di cui al comma 2 sono vincolanti anche se indicati in relazione ai lavori a cor- po, sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. dell’articolo 132 del DLgs 163/2006, e che siano estranee ai lavori a corpo già previstiCodice dei contratti.
5. I lavori in economia di cui all’art. 2 comma 1, ai sensi dell’art. 179 del Nuovo Regolamento, non dan- no luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d’opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d’asta esclusivamente su que- sti ultimi due addendi.
64. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono agli importi come determinati ai lavori posti a base d’asta di cui all’art. sensi dell’articolo 2, comma 1commi 2 e 3 i vincoli negoziali di natura economica, colonna a) della Tabella A, come determinati ai sensi del presente capitolatoarticolo, mentre per gli oneri sono insensibili al contenuto dell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di quest’ultima da parte della Stazione appaltante.
5. Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la si- curezza e la salute nel cantiere di cui sempre all’art. 2 del presente capitolatoStazione appaltante, comma 1, colonna b) della Tabella A, costituiscono vincolo negoziale l’importo degli stessi (per la parte in forma pubblica amministrativa a corpo) e i loro prezzi uni- tari (per la parte a misura) indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in partico- lare, rispettivamente, nella descrizione della parte di lavoro a corpo e nell’elenco dei prezzi unitari, allegati al presente Capitolato specialecura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Modalità di stipulazione del contratto. 1. Il contratto è stipulato “a corpo e a misura misura” ai sensi dell’art. 53 dell’articolo 3, comma 1, lettera ddddd) e lettera eeeee), del DLgs 163/2006 e Codice dei contratti, nonché degli articoli 43, commi 6 6, 7 e 79, e 119 del Nuovo Regolamento.
2Regolamento generale. L’importo della parte di lavori a corpo, di cui all’art. 2 comma 1, riga 1 colonna a) della Tabella Adel contratto, come determinato in sede di gara in seguito all’offerta complessiva in sede dell’appaltatore:
a) per la parte di garalavoro a corpo, indicato nella tabella di cui all’articolo 2, comma 1, colonna (C), resta fisso e invariabile, e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti, senza che possa essere invocata per da alcuna delle parti contraenti, per tali valoritale parte di lavoro, alcuna successiva verificazione sul- la sulla misura o sul valore attribuito alla quantità quantità;
b) della parte di detti valori. L’importo del contratto lavori a misura, indicato nella tabella di cui all’articolo 2, comma 1, colonna (M), può variare, in aumen- to aumento o in diminuzione, per la parte di lavori di cui all’art. 2 comma 1, riga 2 colonna a) della Tabella A, previsti a misura negli atti progettuali, in base alle quantità effettivamente eseguiteeseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all’art. 132 all’articolo 106 del DLgs 163/2006 Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale ovvero, con valore integrativo, dagli articoli 161 e 162 del Nuovo Regolamentospeciale.
32. Per i lavori E’ stabilito contrattualmente quale vincolo inderogabile che:
a) per la parte di lavoro indicato nella tabella di cui all’art. 2 all’articolo 2, comma 1, riga 1 colonna a) della Tabella A(C), previsti prevista a corpo negli atti pro- gettuali progettuali e nella “lista”Lista per l’offerta, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario dall’appaltatore in sede di gara non hanno alcuna efficacia nego- ziale negoziale e l’importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso l’applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 21, primo periodolettera a); allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella “lista”Lista per l’offerta, ancorché rettificatarettificata o integrata dall’offerente, essendo obbligo esclusivo del concorrente di quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e di formulare l’offerta la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Per tutto quanto non diversamente previsto:
a.1) si intende come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori “a corpo”, la combinazione più favorevole alla Stazione appaltante tra i prezzi unitari offerti dall’appaltatore risultanti dalla Lista per l’offerta, eventualmente corretti o rettificati dalla Stazione appaltante in sede di aggiudicazione definitiva, e i prezzi unitari integranti il progetto posto a base di gara depurati dal ribasso d’asta offerto dall’aggiudicatario;
a.2) la rettifica o l’adeguamento di cui alla lettera a), fermi restando la percentuale di ribasso d’asta e l’importo di aggiudicazione, può estendersi al merito degli stessi prezzi, qualora in sede di offerta l’aggiudicatario abbia modificato le quantità previste dalla Stazione appaltante sulla Lista;
b) per i lavori indicati nella tabella di cui all’art. 2 articolo 2, comma 1, riga 2 colonna b) della Tabella A(M), previsti a misura negli atti progettuali e nella “lista”lista per l’offerta, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali.
4. I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario dall’appaltatore in sede di gara, costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori “a misura”;
c) in nessun caso sono contabilizzati a misura lavori che non siano inequivocabilmente individuati negli elaborati del progetto posto a base di gara come lavorazioni dedotte e previste “a misura”, anche se indicati in relazione ai applicazione degli articoli 42, comma 2, secondo periodo, e 43, comma 9, secondo periodo, del Regolamento generale. In assenza di tale individuazione si intendono comprese nella parte “a corpo” e quindi compensate all’interno del relativo corrispettivo di cui al comma 1, lettera a).
3. I prezzi contrattuali dello «elenco dei prezzi unitari» di cui al comma 2, lettera a), per i lavori a cor- pocorpo, e di cui al comma 2, lettera b), per i lavori a misura, sono per lui vincolanti esclusivamente anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. 132 dell’articolo 106 del DLgs 163/2006Codice dei contratti, e che siano estranee ai lavori a corpo già previstifatto salvo quanto previsto dall’articolo 40, comma 2.
5. I lavori in economia di cui all’art. 2 comma 1, ai sensi dell’art. 179 del Nuovo Regolamento, non dan- no luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d’opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d’asta esclusivamente su que- sti ultimi due addendi.
64. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono agli importi come determinati ai lavori posti a base d’asta di cui all’art. sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3.
5. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, attraverso la sottoscrizione di scrittura privata in forma digitale, ai sensi di quanto disposto al citato art. 32, comma 1, colonna a) della Tabella A14, del presente capitolatoD.Lgs 18 aprile 2016, mentre per gli oneri per la si- curezza e la salute nel cantiere di cui sempre all’art. 2 del presente capitolato, comma 1, colonna b) della Tabella A, costituiscono vincolo negoziale l’importo degli stessi (per la parte a corpo) e i loro prezzi uni- tari (per la parte a misura) indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in partico- lare, rispettivamente, nella descrizione della parte di lavoro a corpo e nell’elenco dei prezzi unitari, allegati al presente Capitolato specialen. 50.
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Samples: Determinazione Dirigenziale
Modalità di stipulazione del contratto. 1. Il contratto contratto, è stipulato interamente “a corpo e a misura corpo” ai sensi dell’art. 53 dell'articolo 3, comma 1 lettera dddddd) del DLgs 163/2006 Codice dei Contratti D. L.vo 50/2016 e degli articoli s.m.i., e dell'articolo 43, commi 6 comma 6, del D.P.R. n. 207 del 2010, entro 60 giorni dalla data di efficacia dell’aggiudicazione a norma di quanto disposto dall’art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e 7, e 119 del Nuovo Regolamentos.m.i. .
2. L’importo della parte di dei lavori a corpo, di cui all’art. 2 comma 1, riga 1 colonna a) della Tabella A, come determinato in seguito all’offerta complessiva in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata per alcuna delle parti contraenti, per tali valori, alcuna successiva verificazione sul- la sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti valori. L’importo del contratto può variare, in aumen- to o in diminuzione, per la parte di lavori di cui all’art. 2 comma 1, riga 2 colonna a) della Tabella A, previsti a misura negli atti progettuali, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’art. 132 del DLgs 163/2006 e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale ovvero, con valore integrativo, dagli articoli 161 e 162 del Nuovo Regolamento.
3. Per i lavori di cui all’art. 2 comma 1, riga 1 colonna a) della Tabella A, previsti a corpo negli atti pro- gettuali e nella “lista”, i prezzi unitari offerti Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara non hanno efficacia nego- ziale si intende offerto e l’importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso l’applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 2, primo periodo; allo stesso modo non hanno efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella “lista”, ancorché rettificata, essendo obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e di formulare l’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Per i lavori di cui all’art. 2 comma 1, riga 2 colonna b) della Tabella A, previsti applicato a misura negli atti progettuali e nella “lista”, tutti i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali.
4. I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara, anche se indicati in relazione ai lavori a cor- po, sono per lui vincolanti esclusivamente contrattuali per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. 132 dell’articolo 106 del DLgs 163/2006, D. Lgs 50/2016 e che siano estranee ai lavori a corpo già previstis.m.i.
5. I lavori in economia di cui all’art. 2 comma 1, ai sensi dell’art. 179 del Nuovo Regolamento, non dan- no luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d’opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d’asta esclusivamente su que- sti ultimi due addendi.
64. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d’asta d'asta di cui all’art. all'articolo 2, comma 1, colonna a) della Tabella A, del presente capitolato), mentre per gli oneri per la si- curezza della sicurezza e la salute nel cantiere di cui sempre all’art. 2 del presente capitolatoall'articolo 2, comma 1, colonna b) della Tabella AB), costituiscono vincolo negoziale l’importo degli stessi (per la parte a corpo) e i loro prezzi uni- tari (per la parte a misura) indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in partico- lare, rispettivamente, nella descrizione della parte di lavoro a corpo e nell’elenco particolare nell'elenco dei prezzi unitari, allegati al presente Capitolato capitolato speciale.
5. L’appaltatore non potrà eccepire durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore, contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) o che si riferiscono a condizioni soggette a revisioni.
6. Con l’accettazione dei lavori l’Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all’esecuzione degli stessi, secondo i migliori precetti dell’arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Modalità di stipulazione del contratto. 1. Il contratto è stipulato “a corpo e a misura misura” ai sensi dell’art. 53 dell’articolo 59, comma 5-bis del DLgs 163/2006 e Codice dei contratti, nonché degli articoli 43, commi 6 6, 7 e 79, e 119 del Nuovo Regolamento.Regolamento generale:
2. L’importo della a) per la parte di lavori lavoro a corpo, indicato nella tabella di cui all’art. 2 all’articolo 2, comma 1, riga 1 colonna a) della Tabella A(C), come determinato in seguito all’offerta complessiva in sede di garadell’appaltatore, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata per da alcuna delle parti contraenti, per tali valoritale parte di lavoro, alcuna successiva verificazione sul- la sulla misura o sul valore attribuito alla quantità quantità;
b) della parte di detti valori. L’importo del contratto lavori a misura, indicato nella tabella di cui all’articolo 2, comma 1, colonna (M), come determinato in seguito all’offerta dell’appaltatore, può variare, in aumen- to aumento o in diminuzione, per la parte di lavori di cui all’art. 2 comma 1, riga 2 colonna a) della Tabella A, previsti a misura negli atti progettuali, in base alle quantità effettivamente eseguiteeseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all’art. 132 all’articolo 106 del DLgs 163/2006 Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale ovvero, con valore integrativo, dagli articoli 161 e 162 del Nuovo Regolamentospeciale.
32. Per i lavori Si stabilisce inoltre che:
a) per la parte di lavoro indicato nella tabella di cui all’art. 2 all’articolo 2, comma 1, riga 1 colonna a) della Tabella A(C), previsti prevista a corpo negli atti pro- gettuali e nella “lista”, progettuali i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna efficacia nego- ziale negoziale e l’importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso l’applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 21, primo periodolettera a); allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella “lista”, ancorché rettificataprogettuali, essendo obbligo esclusivo del concorrente di quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e di formulare l’offerta la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Per tutto quanto non diversamente previsto:
a.1) si intende come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori “a corpo” l’elenco dei i prezzi unitari del progetto posto a base di gara depurati dal ribasso d’asta offerto dall’aggiudicatario;
a.2) le declaratorie dei prezzi unitari, integrative delle specifiche tecniche riportate negli elaborati progettuali, sono riportate nell’allegato C
b) per i lavori indicati nella tabella di cui all’art. 2 articolo 2, comma 1, riga 2 colonna b) della Tabella A(M), rigo 1, previsti a misura negli atti progettuali e nella “lista”, i l’elenco dei prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede del progetto posto a base di gara gara, depurati dal ribasso d’asta offerto dall’aggiudicatario, costituiscono i prezzi contrattualicontrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori “a misura”. Per quanto riguarda gli Oneri di sicurezza Covid-19 (OSC) la loro contabilizzazione a misura, senza l’applicazione del ribasso d’asta, avverrà solo se la Stazione Appaltante eserciterà, ai sensi di quanto indicato all’art. 106, comma 1, lettera a) del Codice dei contratti, l’opzione inerente la messa in atto delle misure indicate nell’Addendum n. 1 al Piano di Sicurezza e di Coordinamento inerente l’emergenza epidemiologica da Covid-19, sulla base dei prezzi unitari riportati al paragrafo 5 dell’Addendum n. 1 stesso. Tale opzione sarà esercitata se, alla data di consegna dei lavori, risulterà vigente il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri di cui all’Allegato 13 del DPCM 14 gennaio 2021.
43. I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede contrattuali dello «elenco dei prezzi unitari» di garacui al comma 2, anche se indicati in relazione ai lettera a), per i lavori a cor- pocorpo, e di cui al comma 2, lettera b), per i lavori a misura, sono per lui vincolanti esclusivamente anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. 132 dell’articolo 149 del DLgs 163/2006Codice dei contratti, e che siano estranee ai lavori a corpo già previstifatto salvo quanto previsto dall’articolo 40, comma 2.
5. I lavori in economia di cui all’art. 2 comma 1, ai sensi dell’art. 179 del Nuovo Regolamento, non dan- no luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d’opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d’asta esclusivamente su que- sti ultimi due addendi.
64. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono agli importi come determinati ai lavori posti a base d’asta di cui all’art. sensi dell’articolo 2, comma 1commi 2 e 3. I vincoli negoziali di natura economica, colonna a) della Tabella A, come determinati ai sensi del presente capitolatoarticolo, mentre per gli oneri sono insensibili al contenuto dell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di quest’ultima da parte della Stazione appaltante.
5. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la si- curezza e la salute nel cantiere di cui sempre all’art. 2 del presente capitolatoStazione appaltante, comma 1, colonna b) della Tabella A, costituiscono vincolo negoziale l’importo degli stessi (per la parte in forma pubblica amministrativa a corpo) e i loro prezzi uni- tari (per la parte a misura) indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in partico- lare, rispettivamente, nella descrizione della parte di lavoro a corpo e nell’elenco dei prezzi unitari, allegati al presente Capitolato specialecura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Modalità di stipulazione del contratto. 1. Il contratto è stipulato “a corpo e a misura corpo” ai sensi dell’art. 53 degli articoli 3, comma 1, lettera ddddd), e 59, comma 5‐bis, del DLgs 163/2006 e Codice dei contratti, nonché degli articoli 43, commi 6 6, 7 e 79, e 119 del Nuovo Regolamento.
2Regolamento generale. L’importo della parte di lavori a corpo, di cui all’art. 2 comma 1, riga 1 colonna a) della Tabella Adel contratto, come determinato in sede di gara in seguito all’offerta complessiva in sede dell’appaltatore:
a) per la parte di garalavoro a corpo, indicato nella tabella di cui all’articolo 2, comma 1, colonna (C), resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata per da alcuna delle parti contraenti, per tali valoritale parte di lavoro, alcuna successiva verificazione sul- la sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti valoriquantità;
2. L’importo del contratto può variare, in aumen- to o in diminuzione, E’ stabilito contrattualmente quale vincolo inderogabile che:
a) per la parte di lavori lavoro indicato nella tabella di cui all’art. 2 all’articolo 2, comma 1, riga 2 colonna a) della Tabella A(C), previsti a misura negli atti progettuali, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’art. 132 del DLgs 163/2006 e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale ovvero, con valore integrativo, dagli articoli 161 e 162 del Nuovo Regolamento.
3. Per i lavori di cui all’art. 2 comma 1, riga 1 colonna a) della Tabella A, previsti prevista a corpo negli atti pro- gettuali progettuali e nella “lista”Lista per l’offerta, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario dall’appaltatore in sede di gara non hanno alcuna efficacia nego- ziale negoziale e l’importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso l’applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 21, primo periodolettera a); allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella “lista”Lista per l’offerta, ancorché rettificatarettificata o integrata dall’offerente, essendo obbligo esclusivo del concorrente di quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e di formulare l’offerta la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Per i tutto quanto non diversamente previsto:
a.1) si intende come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori di cui all’art. 2 comma 1, riga 2 colonna b) della Tabella A, previsti “a misura negli atti progettuali e nella “listacorpo”, la combinazione più favorevole alla Stazione appaltante tra i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario dall’appaltatore risultanti dalla Lista per l’offerta, eventualmente corretti o rettificati dalla Stazione appaltante in sede di gara costituiscono aggiudicazione definitiva, e i prezzi contrattuali.unitari integranti il progetto posto a base di gara depurati dal ribasso d’asta offerto dall’aggiudicatario;
4a.2) la rettifica o l’adeguamento di cui alla lettera a), fermi restando la percentuale di ribasso d’asta e l’importo di aggiudicazione, può estendersi al merito degli stessi prezzi, qualora in sede di offerta l’aggiudicatario abbia modificato le quantità previste dalla Stazione appaltante sulla Lista;
3. I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede contrattuali dello «elenco dei prezzi unitari» di garacui al comma 2, anche se indicati in relazione ai lettera a), per i lavori a cor- pocorpo, sono per lui vincolanti esclusivamente anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. 132 dell’articolo 106 del DLgs 163/2006Codice dei contratti, e che siano estranee ai lavori a corpo già previstifatto salvo quanto previsto dall’articolo 40, comma 2.
5. I lavori in economia di cui all’art. 2 comma 1, ai sensi dell’art. 179 del Nuovo Regolamento, non dan- no luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d’opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d’asta esclusivamente su que- sti ultimi due addendi.
64. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono agli importi come determinati ai lavori posti a base d’asta di cui all’art. sensi dell’articolo 2, comma 1commi 2 e 3. I vincoli negoziali di natura economica, colonna a) della Tabella A, come determinati ai sensi del presente capitolatoarticolo, mentre per gli oneri sono insensibili al contenuto dell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di quest’ultima da parte della Stazione appaltante.
5. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la si- curezza e la salute nel cantiere di cui sempre all’art. 2 del presente capitolatoStazione appaltante, comma 1, colonna b) della Tabella A, costituiscono vincolo negoziale l’importo degli stessi (per la parte in forma pubblica amministrativa a corpo) e i loro prezzi uni- tari (per la parte a misura) indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in partico- lare, rispettivamente, nella descrizione della parte di lavoro a corpo e nell’elenco dei prezzi unitari, allegati al presente Capitolato specialecura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.
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Samples: Appalto
Modalità di stipulazione del contratto. 1. Il contratto è stipulato "a corpo e a misura corpo" ai sensi dell’art. 53 dell'articolo 53, comma 4, periodi primo e terzo, del DLgs 163/2006 e Codice dei contratti, nonché degli articoli 43, commi 6 e 7comma 6, e 119 184, del Nuovo Regolamento.
2D.P.R. n. 207 del 2010. L’importo della parte di lavori a corpo, di cui all’art. 2 comma 1, riga 1 colonna a) della Tabella Adel contratto, come determinato in seguito all’offerta complessiva in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata per invocata, da alcuna delle parti contraenti, per tali valorilavori, alcuna successiva verificazione sul- la sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti valori. L’importo del contratto può variare, in aumen- to o in diminuzione, per la parte di lavori di cui all’art. 2 comma 1, riga 2 colonna a) della Tabella A, previsti a misura negli atti progettuali, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’art. 132 del DLgs 163/2006 e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale ovvero, con valore integrativo, dagli articoli 161 e 162 del Nuovo Regolamentolavori.
32. Per i lavori di cui all’art. 2 comma 1, riga 1 colonna a) della Tabella A, previsti a corpo negli atti pro- gettuali e nella “lista”, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara non hanno efficacia nego- ziale e l’importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso l’applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, Anche ai sensi del dell'articolo 118, comma 2, primo periodo; allo stesso modo del D.P.R. n. 207 del 2010, il prezzo convenuto non hanno efficacia negoziale le può essere modificato sulla base della verifica della quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella “lista”o della qualità della prestazione, ancorché rettificataper cui il computo metrico estimativo, essendo obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltanteposto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, e di formulare l’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischinon ha valore negoziale. Per i lavori Ai prezzi dell'elenco prezzi unitari di cui all’art. 2 agli articoli 32 e 41 del D.P.R. n. 207 del 2011, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al successivo comma 13, riga 2 colonna b) della Tabella A, previsti a misura negli atti progettuali e nella “lista”, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali.
4. I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario si applica il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara, anche se indicati in relazione con gli stessi criteri di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del presente Capitolato speciale.
3. I prezzi unitari di cui al comma 2, ancorché senza valore negoziale ai lavori a cor- pofini dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’operad'opera, qualora se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. dell'articolo 132 del DLgs 163/2006Codice dei contratti, e che siano ed estranee ai lavori a corpo già previsti.
5. I previsti nonché agli eventuali lavori in economia di cui all’art. 2 comma 1, ai sensi dell’art. 179 del Nuovo Regolamento, non dan- no luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d’opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d’asta esclusivamente su que- sti ultimi due addendiall'articolo 24.
64. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono agli importi come determinati ai lavori posti a base d’asta di cui all’art. sensi dell'articolo 2, comma 1commi 2 e 3.
5. I vincoli negoziali di natura economica, colonna a) della Tabella A, come determinati ai sensi del presente capitolatoarticolo, mentre per gli oneri per la si- curezza sono insensibili al contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore e la salute nel cantiere restano invariati anche dopo il recepimento di cui sempre all’art. 2 del presente capitolato, comma 1, colonna b) quest'ultima da parte della Tabella A, costituiscono vincolo negoziale l’importo degli stessi (per la parte a corpo) e i loro prezzi uni- tari (per la parte a misura) indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in partico- lare, rispettivamente, nella descrizione della parte di lavoro a corpo e nell’elenco dei prezzi unitari, allegati al presente Capitolato specialeappaltante.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Modalità di stipulazione del contratto. 1. Il contratto è stipulato “a corpo e a misura ai sensi dell’art. 53 del DLgs 163/2006 e degli articoli 43, commi 6 e 7, e 119 del Nuovo Regolamentocorpo”.
2. L’importo contrattuale della parte di lavori lavoro a corpo, di cui all’art. 2 all’articolo 2, comma 1, riga 1 colonna a) della Tabella A1, come determinato in seguito all’offerta complessiva in sede di garadell’aggiudicatario, resta fisso e ed invariabile, senza che possa essere invocata per da alcuna delle parti contraenti, per tali valoritale parte di lavoro, alcuna successiva verificazione sul- la sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti valori. L’importo del contratto può variare, in aumen- to o in diminuzione, per la parte di lavori di cui all’art. 2 comma 1, riga 2 colonna a) della Tabella A, previsti a misura negli atti progettuali, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’art. 132 del DLgs 163/2006 e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale ovvero, con valore integrativo, dagli articoli 161 e 162 del Nuovo Regolamentoquantità.
3. Per i lavori la parte di lavoro di cui all’art. 2 all’articolo 2, comma 1, riga 1 lettera a), colonna a) della Tabella A1), previsti prevista a corpo negli atti pro- gettuali progettuali e nella “«lista”», i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna efficacia nego- ziale negoziale e l’importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso l’applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 2, primo periodo; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella “«lista”», ancorché rettificatarettificata od integrata dal concorrente, essendo obbligo esclusivo del concorrente di quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e di formulare l’offerta la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Per i lavori di cui all’art. 2 comma 1, riga 2 colonna b) della Tabella A, previsti a misura negli atti progettuali e nella “lista”, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali.
4. I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara, anche se indicati in relazione ai lavori al lavoro a cor- pocorpo, sono per lui l’aggiudicatario vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. 132 dell’articolo 106 del DLgs 163/2006Codice dei contratti pubblici, e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori a corpo già previsti.
5. I lavori in economia di cui all’art. 2 comma 1, ai sensi dell’art. 179 del Nuovo Regolamento, non dan- no luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d’opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d’asta esclusivamente su que- sti ultimi due addendi.
6. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d’asta di gara di cui all’art. all'articolo 2, comma 1, colonna lettera a) della Tabella A, del presente capitolato), mentre per gli oneri per la si- curezza sicurezza e la salute nel cantiere di cui sempre all’art. 2 del presente capitolatoall'articolo 2, comma 1, colonna lettera b) della Tabella A), costituiscono vincolo negoziale l’importo l'importo degli stessi (per la parte a corpo) e i loro prezzi uni- tari (per la parte a misura) indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e ed in partico- lare, rispettivamenteparticolare, nella descrizione della nella parte di lavoro a corpo e nell’elenco dei prezzi unitari, allegati al presente Capitolato specialecorpo.
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Modalità di stipulazione del contratto. 1. Il contratto è stipulato “a corpo e a misura misura” ai sensi dell’art. 53 dell’articolo 53, comma 4, periodi terzo, quarto, quinto e sesto, del DLgs 163/2006 Codice dei contratti, e degli articoli 4345, commi comma 6 e 790, e 119 comma 5, del Nuovo Regolamentoregolamento generale.
2. L’importo contrattuale della parte di lavori lavoro a corpo, di cui all’art. 2 all’articolo 2, comma 1, riga 1 colonna a) della Tabella A1, come determinato in seguito all’offerta complessiva in sede di garadell’aggiudicatario, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata per da alcuna delle parti contraenti, per tali valoritale parte di lavoro, alcuna successiva verificazione sul- la sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti valoriquantità. L’importo del contratto può variare, in aumen- to aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte di lavori di cui all’art. 2 all’articolo 2, comma 1, riga 2 lettera a), colonna a2) della Tabella Ae colonna 3), previsti rispettivamente a misura e in economia negli atti progettualiprogettuali e nella «lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l’esecuzione dell’appalto» (di seguito denominata semplicemente «lista»), di cui all’articolo 90, commi 1 e 2, del regolamento generale, in base alle quantità effettivamente eseguiteeseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all’art. all’articolo 132 del DLgs 163/2006 Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale ovvero, con valore integrativo, dagli articoli 161 e 162 del Nuovo Regolamentocapitolato.
3. Per i lavori la parte di lavoro di cui all’art. 2 all’articolo 2, comma 1, riga 1 lettera a), colonna a) della Tabella A1), previsti prevista a corpo negli atti pro- gettuali progettuali e nella “«lista”», i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna efficacia nego- ziale negoziale e l’importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso l’applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 2, primo periodo; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella “«lista”», ancorché rettificatarettificata o integrata dal concorrente, essendo obbligo esclusivo del concorrente di quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e di formulare l’offerta la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Per i lavori di cui all’art. 2 all’articolo 2, comma 1, riga 2 lettera a), colonna b2) della Tabella Ae colonna 3), previsti rispettivamente a misura e in economia negli atti progettuali e nella “«lista”», i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattualicontrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti coma «elenco dei prezzi unitari».
4. I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara, anche se indicati in relazione ai lavori al lavoro a cor- pocorpo, sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. dell’articolo 132 del DLgs 163/2006Codice dei contratti, e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori a corpo già previsti.
5. I lavori in economia di cui all’art. 2 comma 1, ai sensi dell’art. 179 del Nuovo Regolamento, non dan- no luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d’opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d’asta esclusivamente su que- sti ultimi due addendi.
6. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d’asta di gara di cui all’art. all'articolo 2, comma 1, colonna lettera a) della Tabella A, del presente capitolato), mentre per gli oneri per la si- curezza sicurezza e la salute nel cantiere di cui sempre all’art. 2 del presente capitolatoall'articolo 2, comma 1, colonna lettera b) della Tabella A), costituiscono vincolo negoziale l’importo l'importo degli stessi (per la parte a corpo) e i loro prezzi uni- tari unitari (per la parte parti a misura) indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in partico- lareparticolare, rispettivamente, nella descrizione della nella parte di lavoro a corpo e nell’elenco nell'elenco dei prezzi unitari, allegati al presente Capitolato specialeunitari per le parti a misura.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Modalità di stipulazione del contratto. 1. Il contratto è stipulato “a corpo e a misura corpo” ai sensi dell’art. 53 del DLgs 163/2006 Codice dei contratti pubblici e degli articoli dell’articolo 43, commi 6 e 7comma 6, e 119 del Nuovo Regolamento.
2D.P.R. n. 207 del 2010. L’importo della parte di lavori a corpo, di cui all’art. 2 comma 1, riga 1 colonna a) della Tabella Adel contratto, come determinato in seguito all’offerta complessiva in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata per da alcuna delle parti contraenti, per tali valori, contraenti alcuna successiva verificazione sul- la sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti valori. L’importo del contratto può variare, in aumen- to o in diminuzione, per la parte di lavori di cui all’art. 2 comma 1, riga 2 colonna a) della Tabella A, previsti a misura negli atti progettuali, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’art. 132 del DLgs 163/2006 e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale ovvero, con valore integrativo, dagli articoli 161 e 162 del Nuovo Regolamentoquantità.
32. Per i lavori di cui all’art. 2 comma 1, riga 1 colonna a) della Tabella A, previsti a corpo negli atti pro- gettuali e nella “lista”, i prezzi unitari offerti Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara non hanno efficacia nego- ziale si estende e l’importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso l’applicazione dei predetti si applica ai prezzi unitari alle quantitàin elenco, resta fisso e invariabile, utilizzabili esclusivamente ai sensi del comma 2, primo periodo; allo stesso modo non hanno efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella “lista”, ancorché rettificata, essendo obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e di formulare l’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Per i lavori fini di cui all’artal comma 3. 2 comma 1Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, riga 2 colonna b) della Tabella Aper cui il computo metrico estimativo, previsti posto a misura negli atti progettuali e nella “lista”, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede base di gara costituiscono i prezzi contrattualiai soli fini di agevolare lo studio dell’intervento, non ha valore negoziale.
43. I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di garacui al comma 2, anche se indicati in relazione ancorché senza valore negoziale ai lavori a cor- pofini dell’appalto e della determinazione dell’importo complessivo dei lavori, sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. 132 del DLgs 163/2006Codice dei contratti pubblici, e che siano estranee ai lavori a corpo già previsti.
5. I previsti nonché eventuali lavori in economia di cui all’art. 2 comma 1, ai sensi dell’art. 179 del Nuovo Regolamento, non dan- no luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d’opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d’asta esclusivamente su que- sti ultimi due addendiall’articolo 27.
64. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono riferiscono:
a) ai lavori posti a base d’asta d'asta di cui all’art. all'articolo 2, comma 1, colonna rigo a.1, per l’importo netto determinato ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera a);
b) della Tabella A, del presente capitolato, mentre per gli agli oneri per la si- curezza l’attuazione del piano di sicurezza e la salute di coordinamento nel cantiere di cui sempre all’art. 2 del presente capitolatoall'articolo 2, comma 1, colonna b) della Tabella Arigo a.2, costituiscono vincolo negoziale per l’importo degli stessi determinato a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali (per la parte a corpo) e i loro prezzi uni- tari unitari (per la parte a misurain economia) indicati anch’essi determinati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali progettuali;
c) al corrispettivo per la progettazione esecutiva di cui all’articolo 2, comma 1, rigo b, per l’importo netto determinato ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera c).
5. Fatte salve le ipotesi di cui all’articolo 13, comma 4, i vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, restano invariati anche dopo la presentazione e in partico- lare, rispettivamente, nella descrizione l’approvazione della parte di lavoro a corpo e nell’elenco dei prezzi unitari, allegati al presente Capitolato specialeprogettazione esecutiva.
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Samples: Contract for Construction Services
Modalità di stipulazione del contratto. 1. Il contratto è stipulato “a corpo e a misura corpo” ai sensi dell’art. 53 3, comma 1 lettera dddd) del DLgs 163/2006 e degli articoli D.lgs. 50/2016 , nonché 43, commi 6 e 7comma 6, e 119 184, del Nuovo Regolamento.
2d.P.R. n. 207 del 2010. L’importo della parte di lavori a corpo, di cui all’art. 2 comma 1, riga 1 colonna a) della Tabella Adel contratto, come determinato in seguito all’offerta complessiva in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata per da alcuna delle parti contraenti, per tali valori, contraenti alcuna successiva verificazione sul- la sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
2. Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità di detti valori. L’importo del contratto può variare, in aumen- to o in diminuzionedella qualità della prestazione, per cui la parte stima sommaria dei lavori, posta a base di lavori gara ai soli fini di agevolare lo studio dell’intervento, non ha valore negoziale. I prezzi unitari integranti il progetto definitivo presentato quale offerta tecnica, eventualmente integrati e adeguati ai sensi dell’articolo 13, commi 6 e 7 del presente Capitolato, costituiscono l’elenco prezzi unitari contrattuale e sono utilizzabili esclusivamente ai fini di cui all’art. 2 al successivo comma 1, riga 2 colonna a) della Tabella A, previsti a misura negli atti progettuali, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’art. 132 del DLgs 163/2006 e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale ovvero, con valore integrativo, dagli articoli 161 e 162 del Nuovo Regolamento3.
3. Per i lavori I prezzi unitari di cui all’art. 2 comma 1, riga 1 colonna a) della Tabella A, previsti a corpo negli atti pro- gettuali e nella “lista”, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara non hanno efficacia nego- ziale e l’importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso l’applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del al comma 2, primo periodo; allo stesso modo non hanno efficacia ancorché senza valore negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella “lista”, ancorché rettificata, essendo obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza ai fini dell’appalto e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e di formulare l’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Per i lavori di cui all’art. 2 comma 1, riga 2 colonna b) della Tabella A, previsti a misura negli atti progettuali e nella “lista”, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali.
4. I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara, anche se indicati in relazione ai lavori a cor- podeterminazione dell’importo complessivo dei lavori, sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. 132 dell’articolo 149 del DLgs 163/2006Dlgs 50/2016, e che siano Codice dei contratti, estranee ai lavori a corpo già previsti.
5. I previsti nonché agli eventuali lavori in economia di cui all’art. 2 comma 1, ai sensi dell’art. 179 all’articolo 28 del Nuovo Regolamento, non dan- no luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d’opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d’asta esclusivamente su que- sti ultimi due addendipresente Capitolato.
64. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3 del presente Capitolato.
5. Fatte salve le ipotesi di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d’asta di cui all’art. 2all’articolo 14, comma 1, colonna a) della Tabella A, 4 del presente capitolatoCapitolato, mentre per gli oneri per la si- curezza e la salute nel cantiere i vincoli negoziali di cui sempre all’art. 2 natura economica, come determinati ai sensi del presente capitolatoarticolo, comma 1, colonna b) sono insensibili al contenuto dell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore e restano invariati anche dopo la presentazione e l’approvazione della Tabella A, costituiscono vincolo negoziale l’importo degli stessi (per la parte a corpo) e i loro prezzi uni- tari (per la parte a misura) indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in partico- lare, rispettivamente, nella descrizione della parte di lavoro a corpo e nell’elenco dei prezzi unitari, allegati al presente Capitolato specialeprogettazione esecutiva.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Modalità di stipulazione del contratto. 1. Il II contratto è stipulato "a corpo e a misura misura" ai sensi dell’art. 53 del DLgs 163/2006 e degli articoli 43dell’articolo 59, commi 6 e 7, e 119 del Nuovo Regolamento.
2comma 5bis. L’importo contrattuale della parte di lavori lavoro a corpo, di cui all’art. 2 comma 1, riga 1 colonna a) della Tabella A, come determinato in seguito all’offerta complessiva in sede di garadell’aggiudicatario, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata per da alcuna delle parti contraenti, per tali valoritale parte di lavoro, alcuna successiva verificazione sul- la sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti valoriquantità. L’importo del contratto può variare, in aumen- to aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte di lavori di cui all’art. 2 comma 1, riga 2 colonna a) della Tabella A, previsti da compensare a misura negli atti progettualie in economia, in base alle quantità effettivamente eseguiteeseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all’art. 132 all’articolo 106, comma 1 del DLgs 163/2006 Codice Appalti e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale ovvero, con valore integrativo, dagli articoli 161 e 162 del Nuovo Regolamento.
3speciale d’appalto. Per i lavori la parte di cui all’art. 2 comma 1, riga 1 colonna a) della Tabella A, previsti lavoro prevista a corpo negli atti pro- gettuali e nella “lista”, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara non hanno efficacia nego- ziale e progettuali l’importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso l’applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 2, primo periodo; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella “lista”nei Computi Prezzi a corpo con cui si articola, ancorché rettificataanche ai fini di contabilità, il compenso, essendo obbligo esclusivo del concorrente di quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e di formulare l’offerta la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Per i lavori di cui all’art. 2 comma 1, riga 2 colonna b) della Tabella A, previsti a misura negli atti progettuali e nella “lista”, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali.
4. I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara, anche se indicati in relazione ai lavori a cor- po, sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. 132 del DLgs 163/2006, e che siano estranee ai lavori a corpo già previsti.
5. I lavori in economia di cui all’art. 2 comma 1, ai sensi dell’art. 179 del Nuovo Regolamento, non dan- no luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d’opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d’asta esclusivamente su que- sti ultimi due addendi.
6. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d’asta di cui all’art. 2, comma 1, colonna a) della Tabella A, del presente capitolatogara, mentre per gli oneri per la si- curezza sicurezza e la salute nel cantiere di cui sempre all’art. 2 del presente capitolato, comma 1, colonna b) della Tabella A, costituiscono vincolo negoziale l’importo l'importo degli stessi (per la parte a corpo) e i loro prezzi uni- tari unitari (per la parte parti a misura) indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in partico- lareparticolare, rispettivamente, nella descrizione della nella parte di lavoro a corpo e nell’elenco nell'elenco dei prezzi unitariunitari per le parti a misura e in economia. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, allegati al commi 2 e 3 del presente Capitolato speciale.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Modalità di stipulazione del contratto. 1. Il contratto è stipulato “a corpo e a misura corpo” ai sensi dell’art. 53 dell’articolo 53, comma 4, periodi primo e terzo, del DLgs 163/2006 e Codice dei contratti, nonché degli articoli 43, commi comma 6 e 7184, e 119 del Nuovo Regolamento.
2d.P.R. n. 207 del 2010. L’importo della parte di lavori a corpo, di cui all’art. 2 comma 1, riga 1 colonna a) della Tabella Adel contratto, come determinato in seguito all’offerta complessiva in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata per da alcuna delle parti contraenti, per tali valori, contraenti alcuna successiva verificazione sul- la sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti valori. L’importo del contratto può variare, in aumen- to o in diminuzione, per la parte di lavori di cui all’art. 2 comma 1, riga 2 colonna a) della Tabella A, previsti a misura negli atti progettuali, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’art. 132 del DLgs 163/2006 e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale ovvero, con valore integrativo, dagli articoli 161 e 162 del Nuovo Regolamentoquantità.
32. Per i lavori di cui all’art. 2 comma 1, riga 1 colonna a) della Tabella A, previsti a corpo negli atti pro- gettuali e nella “lista”, i prezzi unitari offerti Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara non hanno efficacia nego- ziale si estende e l’importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso l’applicazione dei predetti si applica ai prezzi unitari alle quantitàin elenco, resta fisso e invariabile, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al comma 3. Anche ai sensi del dell’articolo 118, comma 2, primo periodo; allo stesso modo del d.P.R. n. 207 del 2010, il prezzo convenuto non hanno efficacia negoziale le può essere modificato sulla base della verifica della quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella “lista”o della qualità della prestazione, ancorché rettificataper cui il computo metrico estimativo, essendo obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e di formulare l’offerta sulla sola posto a base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Per i lavori di cui all’art. 2 comma 1, riga 2 colonna b) della Tabella A, previsti a misura negli atti progettuali e nella “lista”, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattualiai soli fini di agevolare lo studio dell’intervento, non ha valore negoziale.
43. I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di garacui al comma 2, anche se indicati in relazione ancorché senza valore negoziale ai lavori a cor- pofini dell’appalto e della determinazione dell’importo complessivo dei lavori, sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. dell’articolo 132 del DLgs 163/2006Codice dei contratti, e che siano estranee ai lavori a corpo già previsti.
5. I previsti nonché agli eventuali lavori in economia di cui all’artall’Art. 2 comma 1, ai sensi dell’art. 179 28 del Nuovo Regolamento, non dan- no luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d’opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d’asta esclusivamente su que- sti ultimi due addendipresente Capitolato.
64. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono:
a) ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 2, comma 1, righe 1 per l’importo netto determinato ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera a);
b) all’attuazione delle integrazioni al presente articolo si riferiscono ai lavori Piano di Caratterizzazione posti a base d’asta di cui all’art. all’articolo 2 comma 1 rigo 3 determinato ai sensi dell’articolo 2, comma 2 lettera b);
c) al corrispettivo per la progettazione esecutiva di cui all’articolo 2, comma 1, colonna ariga 5 per l’importo netto determinato ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera c);
d) della Tabella A, del presente capitolato, mentre per gli agli oneri per la si- curezza l’attuazione del piano di sicurezza e la salute di coordinamento nel cantiere di cui sempre all’art. 2 del presente capitolatoall'articolo 2, comma 1, colonna b) della Tabella Ariga 2 e 4, costituiscono vincolo negoziale per l’importo degli stessi (per la parte a corpo) e i loro prezzi uni- tari (per la parte a misura) indicati determinato a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali progettuali. I vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono insensibili al contenuto dell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore e in partico- lare, rispettivamente, nella descrizione restano invariati anche dopo il recepimento di quest’ultima da parte della parte di lavoro a corpo e nell’elenco dei prezzi unitari, allegati al presente Capitolato specialeStazione appaltante.
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Modalità di stipulazione del contratto. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
1. Il contratto è viene stipulato interamente “a corpo e a misura corpo” ai sensi dell’art. 53 dell'articolo 53, comma 4, periodi terzo, del DLgs 163/2006 Codice dei contratti, e degli articoli dell'articolo 43, commi 6 e 7comma 6, e 119 del Nuovo Regolamento.
2n. 207 del 2010. L’importo Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della parte di lavori a corpoverifica della quantità o della qualità della prestazione, di cui all’art. 2 comma 1, riga 1 colonna a) della Tabella A, come determinato in seguito all’offerta complessiva in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata per alcuna delle parti contraenti, per tali valori, alcuna successiva verificazione sul- la misura o sul valore attribuito alla quantità di detti valori. L’importo del contratto può variare, in aumen- to o in diminuzione, per la parte di lavori di cui all’art. 2 comma 1, riga 2 colonna a) della Tabella A, previsti a misura negli atti progettuali, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi fermo restando i limiti di cui all’art. quanto stabilito all’articolo 132 del DLgs 163/2006 Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale ovverocapitolato.
2. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata per ogni categoria contabile di lavorazioni in cui il lavoro è stato suddiviso, con valore integrativosecondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, dagli articoli 161 rilevata dalla tabella delle categoria contabili. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro del computo metrico, in ogni caso tale computo non ha alcuna rilevanza contrattuale e 162 i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del Nuovo Regolamentolavoro a corpo.
3. Per le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti, tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di cui all’art. 2 comma 1, riga 1 colonna a) della Tabella A, previsti a corpo negli atti pro- gettuali e nella “lista”due testimoni, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara non hanno efficacia nego- ziale e l’importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso l’applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 2, primo periodo; allo stesso modo non hanno efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella “lista”, ancorché rettificata, essendo obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e di formulare l’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone quali devono firmare i rischi. Per i lavori di cui all’art. 2 comma 1, riga 2 colonna b) della Tabella A, previsti a misura negli atti progettuali e nella “lista”, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattualilibretti o brogliacci suddetti.
4. I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario Le varianti migliorative di cui al punto 6 del bando, offerte in sede di gara, anche se indicati in relazione ai lavori rimangono escluse dall'importo contrattuale e saranno realizzate a cor- po, sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’artcura della ditta aggiudicataria senza ulteriori oneri pere l'amministrazione rispetto al prezzo contrattuale determinato come indicato all'art. 132 del DLgs 163/2006, e che siano estranee ai lavori a corpo già previsti2 comma 2.
5. I Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia di cui all’art. 2 comma 1, ai sensi dell’art. 179 del Nuovo Regolamento, non dan- no luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d’opera, trasporti e noli, sono liquidati si procede secondo le tariffe locali vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d’asta esclusivamente su que- sti ultimi due addendirelative speciali disposizioni.
6. I rapporti ed i vincoli negoziali Le varianti migliorative di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti punto 3 del bando, offerte in sede di gara, rimangono escluse dall'importo contrattuale e saranno realizzate a base d’asta di cui all’art. 2, comma 1, colonna a) cura della Tabella A, del presente capitolato, mentre per gli ditta aggiudicataria senza ulteriori oneri per la si- curezza e la salute nel cantiere di cui sempre all’artl'amministrazione rispetto al prezzo contrattuale determinato come indicato all'art. 2 del presente capitolato, comma 1, colonna b) della Tabella A, costituiscono vincolo negoziale l’importo degli stessi (per la parte a corpo) e i loro prezzi uni- tari (per la parte a misura) indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in partico- lare, rispettivamente, nella descrizione della parte di lavoro a corpo e nell’elenco dei prezzi unitari, allegati al presente Capitolato speciale2.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Modalità di stipulazione del contratto. 1. Il contratto è stipulato “a corpo e a misura corpo” ai sensi dell’art. 53 dell’articolo 53, comma 4, periodi primo e terzo, del DLgs 163/2006 e Codice dei contratti, nonché degli articoli 43, commi 6 e 7comma 6, e 119 184, del Nuovo Regolamento.
2Regolamento generale. L’importo della parte di lavori a corpo, di cui all’art. 2 comma 1, riga 1 colonna a) della Tabella Acontratto, come determinato in seguito all’offerta complessiva in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata per da alcuna delle parti contraenti, per tali valori, contraenti alcuna successiva verificazione sul- la sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti valori. L’importo del contratto può variare, in aumen- to o in diminuzione, per la parte di lavori di cui all’art. 2 comma 1, riga 2 colonna a) della Tabella A, previsti a misura negli atti progettuali, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’art. 132 del DLgs 163/2006 e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale ovvero, con valore integrativo, dagli articoli 161 e 162 del Nuovo Regolamentoquantità.
32. Per i lavori di cui all’art. 2 Anche ai sensi dell’articolo 119, comma 15, riga 1 colonna a) della Tabella A, previsti a corpo negli atti pro- gettuali e nella “lista”del Regolamento generale, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario dall’appaltatore in sede di gara non hanno alcuna efficacia nego- ziale negoziale e l’importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso l’applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 2, primo periodo1; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella “lista”Lista per l’offerta, ancorché rettificataanche se quest’ultima è stata rettificata o integrata dal concorrente, essendo obbligo esclusivo del concorrente di quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e di formulare l’offerta la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Per i lavori di cui all’art. 2 comma 1tutto quanto non diversamente previsto:
a) si intende come «elenco dei prezzi unitari», riga 2 colonna b) della Tabella A, previsti a misura negli atti progettuali e nella “lista”, la combinazione più favorevole alla Stazione appaltante tra i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario dall’appaltatore risultanti dalla Lista per l’offerta, eventualmente corretti ai sensi dell’articolo 119, comma 7 del Regolamento generale, ed eventualmente rettificati o adeguati dalla Stazione appaltante in sede di gara costituiscono aggiudicazione definitiva, e i prezzi contrattualiunitari integranti il progetto posto a base di gara depurati dal ribasso d’asta offerto dall’aggiudicatario;
b) la rettifica o l’adeguamento di cui alla lettera a), fermi restando la percentuale di ribasso d’asta e l’importo di aggiudicazione, può estendersi al merito degli stessi prezzi, qualora in sede di offerta l’aggiudicatario abbia modificato le quantità previste dalla Stazione appaltante sulla Lista.
43. I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di garacontrattuali dello «elenco dei prezzi unitari»di cui al comma 2, anche se indicati in relazione ai lavori a cor- polettera a), sono per lui vincolanti esclusivamente anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. dell’articolo 132 del DLgs 163/2006Codice dei contratti, e che siano estranee ai lavori a corpo già previstifatto salvo quanto previsto dall’articolo 46, comma 2.
5. I lavori in economia di cui all’art. 2 comma 1, ai sensi dell’art. 179 del Nuovo Regolamento, non dan- no luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d’opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d’asta esclusivamente su que- sti ultimi due addendi.
64. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono agli importi come determinati ai lavori posti a base d’asta di cui all’art. sensi dell’articolo 2, comma 1commi 2 e 3.
5. Il contratto dovrà essere stipulato, colonna a) della Tabella Aa pena di nullità, del presente capitolatocon atto pubblico notarile informatico, mentre per gli oneri ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la si- curezza e la salute nel cantiere di cui sempre all’art. 2 del presente capitolatoStazione appaltante, comma 1, colonna b) della Tabella A, costituiscono vincolo negoziale l’importo degli stessi (per la parte in forma pubblica amministrativa a corpo) e i loro prezzi uni- tari (per la parte a misura) indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in partico- lare, rispettivamente, nella descrizione della parte di lavoro a corpo e nell’elenco dei prezzi unitari, allegati al presente Capitolato specialecura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.
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Samples: Contratto Di Appalto
Modalità di stipulazione del contratto. 1. Il contratto è stipulato “a corpo e a misura corpo” ai sensi dell’artdell’articolo 3 lett. 53 ddddd) del DLgs 163/2006 e n. 50/2016, nonché degli articoli 43, commi 6 e 7comma 6, e 119 del Nuovo Regolamento.
2d.P.R. n. 207 del 2010. L’importo della parte di lavori a corpo, di cui all’art. 2 comma 1, riga 1 colonna a) della Tabella Acontratto, come determinato in seguito all’offerta complessiva in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata per da alcuna delle parti contraenti, per tali valori, contraenti alcuna successiva verificazione sul- la sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti valori. L’importo del contratto può variare, in aumen- to o in diminuzione, per la parte di lavori di cui all’art. 2 comma 1, riga 2 colonna a) della Tabella A, previsti a misura negli atti progettuali, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’art. 132 del DLgs 163/2006 e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale ovvero, con valore integrativo, dagli articoli 161 e 162 del Nuovo Regolamentoquantità.
32. Per i lavori di cui all’art. 2 comma 1, riga 1 colonna a) della Tabella A, previsti a corpo negli atti pro- gettuali e nella “lista”, i prezzi unitari offerti Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara non hanno efficacia nego- ziale si estende e l’importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso l’applicazione dei predetti si applica ai prezzi unitari alle quantitàin elenco, resta fisso e invariabile, utilizzabili esclusivamente ai sensi del comma 2, primo periodo; allo stesso modo non hanno efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella “lista”, ancorché rettificata, essendo obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e di formulare l’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Per i lavori fini di cui all’art. 2 al comma 1, riga 2 colonna b) della Tabella A, previsti a misura negli atti progettuali e nella “lista”, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali3.
43. I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di garacui al comma 2, anche se indicati in relazione ancorché senza valore negoziale ai lavori a cor- pofini dell’appalto e della determinazione dell’importo complessivo dei lavori, sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. 132 dell’articolo 106 del DLgs 163/2006D.Lgs 50/2016 , e che siano estranee ai lavori a corpo già previsti.
5. I previsti nonché agli eventuali lavori in economia di cui all’art. 2 comma 1, ai sensi dell’art. 179 del Nuovo Regolamento, non dan- no luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d’opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d’asta esclusivamente su que- sti ultimi due addendiall’articolo 23.
64. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono riferiscono:
a) ai lavori posti a base d’asta d'asta di cui all’art. all'articolo 2, comma 1, colonna rigo a.1, per l’importo netto determinato ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera a);
b) della Tabella A, del presente capitolato, mentre per gli agli oneri per la si- curezza l’attuazione del piano di sicurezza e la salute di coordinamento nel cantiere di cui sempre all’art. 2 del presente capitolatoall'articolo 2, comma 1, colonna b) della Tabella Arigo a.3, costituiscono vincolo negoziale per l’importo degli stessi determinato a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali (per la parte a corpo) e i loro prezzi uni- tari unitari (per la parte a misurain economia) indicati anch’essi determinati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali.
5. Il prezzo a corpo remunera l’Esecutore di tutti i lavori, prestazioni ed oneri necessari ad eseguire le opere indicate nel progetto e l’Esecutore non ha diritto ad alcuna ricompensa derivante da eventuali discrepanze tra le quantità messe in opera e quelle deducibili dai documenti contrattuali in quanto è suo obbligo, prima dell’offerta, controllare accuratamente i lavori da eseguire ed i vincoli esistenti, verificarne, preventivamente, la corrispondenza con le esigenze progettuali e in partico- lare, rispettivamente, nella descrizione della parte di lavoro a corpo e nell’elenco dei prezzi unitari, allegati al presente Capitolato specialeconsiderare ogni onere che l’esecuzione del lavori comporti.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Modalità di stipulazione del contratto. 1. Il contratto è stipulato “a corpo e a misura misura” ai sensi dell’art. 53 dell’articolo 53, comma 4, periodi terzo, quarto, quinto e sesto, del DLgs 163/2006 Codice dei contratti, e degli articoli 4345, commi comma 6 e 790, e 119 comma 5, del Nuovo Regolamentoregolamento generale.
2. L’importo della parte contrattuale di lavori lavoro a corpo, di cui all’art. 2 all’articolo 2, comma 1, riga 1 colonna a) della Tabella A, come determinato in seguito all’offerta complessiva in sede di garadell’aggiudicatario, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata per da alcuna delle parti contraenti, per tali valoritale parte di lavoro, alcuna successiva verificazione sul- la sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti valori. L’importo del contratto può variare, in aumen- to o in diminuzione, per la parte di lavori di cui all’art. 2 comma 1, riga 2 colonna a) della Tabella A, previsti a misura negli atti progettuali, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’art. 132 del DLgs 163/2006 e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale ovvero, con valore integrativo, dagli articoli 161 e 162 del Nuovo Regolamentoquantità.
3. Per i lavori la parte di lavoro di cui all’art. 2 all’articolo 2, comma 1, riga 1 colonna lettera a) della Tabella A), previsti prevista a corpo negli atti pro- gettuali e nella “lista”progettuali, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna efficacia nego- ziale negoziale e l’importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso l’applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 2, primo periodo; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante Appaltante negli atti progettuali e nella “lista”, ancorché rettificata, essendo obbligo esclusivo del concorrente di quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltanteAppaltante, e di formulare l’offerta la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Per i lavori di cui all’art. 2 comma 1, riga 2 colonna b) della Tabella A, previsti a misura negli atti progettuali e nella “lista”, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali.
4. I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara, anche se indicati in relazione ai lavori al lavoro a cor- pocorpo, sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. dell’articolo 132 del DLgs 163/2006Codice dei Contratti, e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori a corpo già previsti.
5. I lavori in economia di cui all’art. 2 comma 1, ai sensi dell’art. 179 del Nuovo Regolamento, non dan- no luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d’opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d’asta esclusivamente su que- sti ultimi due addendi.
6. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d’asta di gara di cui all’art. all'articolo 2, comma 1, colonna lettera a) della Tabella A, del presente capitolato), mentre per gli oneri per la si- curezza sicurezza e la salute nel cantiere di cui sempre all’art. 2 del presente capitolatoall'articolo 2, comma 1, colonna lettera b) della Tabella A), costituiscono vincolo negoziale l’importo l'importo degli stessi (per la parte a corpo) e i loro prezzi uni- tari (per la parte a misura) indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante Appaltante negli atti progettuali e in partico- lare, rispettivamente, nella descrizione della parte di lavoro a corpo e nell’elenco dei prezzi unitari, allegati al presente Capitolato specialeprogettuali.
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Samples: Construction Contract
Modalità di stipulazione del contratto. 1. Il contratto è stipulato “a corpo e a misura corpo” ai sensi dell’artdell’articolo 3, comma 1, lettera ddddd), del D.lgs. 53 n. 50/2016, del DLgs 163/2006 e Codice dei contratti, nonché degli articoli 43, commi 6 e 7comma 6, e 119 184, del Nuovo Regolamentod.P.R. n. 207 del 2010.
2. L’importo della parte di lavori a corpo, di cui all’art. 2 comma 1, riga 1 colonna a) della Tabella Acontratto, come determinato in seguito all’offerta complessiva in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata per da alcuna delle parti contraenti, per tali valori, contraenti alcuna successiva verificazione sul- la sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti valori. L’importo del contratto può variare, in aumen- to o in diminuzione, per la parte di lavori di cui all’art. 2 comma 1, riga 2 colonna a) della Tabella A, previsti a misura negli atti progettuali, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’art. 132 del DLgs 163/2006 e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale ovvero, con valore integrativo, dagli articoli 161 e 162 del Nuovo Regolamentoquantità.
3. Per i lavori Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell’intervento, non ha valore negoziale. Ai prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui all’art. 2 agli articoli 32 e 41 del d.P.R. n. 207 del 2011, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al successivo comma 13, riga 1 colonna a) della Tabella A, previsti a corpo negli atti pro- gettuali e nella “lista”, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario si applica il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara non hanno efficacia nego- ziale e l’importo complessivo dell’offertagara, anche se determinato attraverso l’applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma con gli stessi criteri di cui all’articolo 2, primo periodo; allo stesso modo non hanno efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali commi 2 e nella “lista”3, ancorché rettificata, essendo obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e di formulare l’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Per i lavori di cui all’art. 2 comma 1, riga 2 colonna b) della Tabella A, previsti a misura negli atti progettuali e nella “lista”, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattualipresente Capitolato speciale.
4. I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di garacui al comma 3, anche se indicati in relazione ancorché senza valore negoziale ai lavori a cor- pofini dell’appalto e della determinazione dell’importo complessivo dei lavori, sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. 132 dell’articolo 106 del DLgs 163/2006Codice dei contratti, e che siano estranee ai lavori a corpo già previsti.
5. I previsti nonché agli eventuali lavori in economia di cui all’artai succ. 2 comma 1articoli.
5. Con la stipula del contratto d’appalto, ai sensi dell’art. 179 l’impresa riconosce esplicitamente che nella determinazione del Nuovo Regolamentoprezzo l’Ente Appaltante ha tenuto conto di quanto può occorrere per dare l’opera compiuta a regola d’arte, non dan- no luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d’opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d’asta esclusivamente su que- sti ultimi due addendiincluso l’utile.
6. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono agli importi come determinati ai lavori posti a base d’asta di cui all’art. sensi dell’articolo 2, comma 1, colonna a) della Tabella A, commi 2 e 3 del presente capitolatoCSA.
7. I vincoli negoziali di natura economica, mentre per gli oneri per la si- curezza e la salute nel cantiere di cui sempre all’art. 2 come determinati ai sensi del presente capitolatoarticolo, comma 1, colonna b) sono insensibili al contenuto dell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di quest’ultima da parte della Tabella A, costituiscono vincolo negoziale l’importo degli stessi (per la parte a corpo) e i loro prezzi uni- tari (per la parte a misura) indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in partico- lare, rispettivamente, nella descrizione della parte di lavoro a corpo e nell’elenco dei prezzi unitari, allegati al presente Capitolato specialeappaltante.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Modalità di stipulazione del contratto. 1. Il contratto è stipulato a corpo e a misura ai sensi dell’artdell'art. 53 3, comma 1, lett. ddddd) del DLgs 163/2006 e D.Lgs 18 aprile 2016, nonché degli articoli 43, commi 6 e 7comma 0, e 119 del Nuovo Regolamento.
2x 000, xxx x.X.X. x. 000 xxx 0000. L’importo L'importo della parte di lavori a corpo, di cui all’art. 2 comma 1, riga 1 colonna a) della Tabella Acontratto, come determinato in seguito all’offerta complessiva in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata per da alcuna delle parti contraenti, per tali valori, contraenti alcuna successiva verificazione sul- la sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti valoriquantità. L’importo del contratto può variareResta fermo quanto previsto all'articolo 2, comma 4, in aumen- to relazione ai lavori in economia.
2. Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o in diminuzionedella qualità della prestazione, per la parte cui il computo metrico estimativo, posto a base di lavori gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale. Ai prezzi dell'elenco prezzi unitari di cui all’art. 2 comma 1agli articoli 32 e 41 del d.P.R. 05 ottobre 2010, riga 2 colonna a) della Tabella An. 207, previsti a misura negli atti progettuali, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti utilizzabili esclusivamente ai fini di cui all’art. 132 del DLgs 163/2006 e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale ovveroal successivo comma 3, con valore integrativo, dagli articoli 161 e 162 del Nuovo Regolamento.
3. Per i lavori di cui all’art. 2 comma 1, riga 1 colonna a) della Tabella A, previsti a corpo negli atti pro- gettuali e nella “lista”, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara non hanno efficacia nego- ziale e l’importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso l’applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 2, primo periodo; allo stesso modo non hanno efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella “lista”, ancorché rettificata, essendo obbligo esclusivo del concorrente si applica il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e di formulare l’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Per i lavori di cui all’art. 2 comma 1, riga 2 colonna b) della Tabella A, previsti a misura negli atti progettuali e nella “lista”, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali.
4. I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara, anche se indicati in relazione ai lavori a cor- pocon gli stessi criteri di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del presente Capitolato speciale.
3. I prezzi contrattuali dello "elenco dei prezzi unitari" di cui al comma 2, lettera a), sono per lui vincolanti esclusivamente anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’operad'opera, qualora se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’artdell'art. 132 106 del DLgs 163/2006D.Lgs 18 aprile 2016, e che siano estranee ai lavori a corpo già previstin. 50, fatto salvo quanto previsto dall'all'Art.24.
5. I lavori in economia di cui all’art. 2 comma 1, ai sensi dell’art. 179 del Nuovo Regolamento, non dan- no luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d’opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d’asta esclusivamente su que- sti ultimi due addendi.
64. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono agli importi come determinati ai lavori posti a base d’asta di cui all’art. sensi dell'articolo 2, comma 1commi 2 e 3.
5. Il contratto dovrà essere stipulato, colonna a) della Tabella Aa pena di nullità, del presente capitolatocon atto pubblico notarile informatico, mentre per gli oneri ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la si- curezza e la salute nel cantiere di cui sempre all’art. 2 del presente capitolatoStazione appaltante, comma 1, colonna b) della Tabella A, costituiscono vincolo negoziale l’importo degli stessi (per la parte in forma pubblica amministrativa a corpo) e i loro prezzi uni- tari (per la parte a misura) indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in partico- lare, rispettivamente, nella descrizione della parte di lavoro a corpo e nell’elenco dei prezzi unitari, allegati al presente Capitolato specialecura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.
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Samples: Construction Contract
Modalità di stipulazione del contratto. 1. Il contratto è stipulato I lavori di cui al presente Capitolato s'intendono appaltati a corpo e a misura con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’artdegli artt. 53 comma 4, 82 commi 2 e 3, 131 comma 3, del DLgs 163/2006 D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e degli articoli 43, commi 6 forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 7, 2004/18/CE” e 119 del Nuovo Regolamentosuccessive modifiche ed integrazioni.
2. L’importo contrattuale della parte di lavori lavoro a corpo, di cui all’art. 2 all’articolo 2, comma 1, riga 1 colonna a) della Tabella Anumero 2, come determinato dall’offerta ovvero in seguito all’offerta complessiva in sede all’applicazione del ribasso offerto dall’aggiudicatario all’importo della parte di lavoro a corpo posto a base di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata per da alcuna delle parti contraenti, per tali valoritale parte di lavoro, alcuna successiva verificazione sul- la sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti valoriquantità. L’importo del contratto può variare, in aumen- to aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte di lavori di cui all’art. 2 all’articolo 2, comma 1, riga 2 colonna a) della Tabella Anumero 1, previsti a misura negli atti progettualiprogettuali e nella «lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l’esecuzione dell’appalto» (di seguito denominata semplicemente «lista»), di cui all’articolo 119 del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, in base alle quantità effettivamente eseguiteeseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all’art. all’articolo 132 del DLgs 163/2006 D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche ed integrazioni e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale ovvero, con valore integrativo, dagli articoli 161 e 162 del Nuovo RegolamentoSpeciale.
3. Per i lavori la parte di lavoro di cui all’art. 2 all’articolo 2, comma 1, riga 1 colonna a) della Tabella Anumero 2, previsti prevista a corpo negli atti pro- gettuali progettuali e nella “«lista”», i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna efficacia nego- ziale negoziale e l’importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso l’applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 2, primo periodo; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella “«lista”», ancorché rettificatarettificata o integrata dal concorrente, essendo obbligo esclusivo del concorrente di quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e di formulare l’offerta la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Per i lavori di cui all’art. 2 all’articolo 2, comma 1, riga 2 colonna b) della Tabella Anumero 1, previsti rispettivamente a misura negli atti progettuali e nella “«lista”», i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattualicontrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari».
4. I prezzi unitari offerti Nel caso di gara con ribasso percentuale sull’elenco prezzi, il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di garagara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.
5. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche se indicati in relazione ai lavori a cor- po, sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. dell’articolo 132 del DLgs 163/2006D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e che siano estranee ai lavori a corpo già previsti.
5. I lavori forniture in economia di cui all’art. 2 comma 1, ai sensi dell’art. 179 del Nuovo Regolamento, non dan- no luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo attuazione delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d’opera, trasporti direttive 2004/17/CE e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori incrementati di spese generali 2004/18/CE” e successive modifiche ed utili e con applicazione del ribasso d’asta esclusivamente su que- sti ultimi due addendiintegrazioni.
6. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d’asta d'asta di cui all’art. all'articolo 2, comma 1, colonna a) della Tabella A, del presente capitolato), mentre per gli oneri per la si- curezza sicurezza e la salute nel cantiere di cui sempre all’art. 2 del presente capitolato, comma 1all'articolo 2, colonna b) della Tabella A), costituiscono vincolo negoziale l’importo l'importo degli stessi (per la parte a corpo) e i loro prezzi uni- tari unitari (per la parte parti a misuramisura ed in economia) indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in partico- lareparticolare, rispettivamente, nella descrizione della nella parte di lavoro a corpo e nell’elenco nell'elenco dei prezzi unitariunitari per le parti a misura e in economia, allegati al presente Capitolato specialerelative agli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Modalità di stipulazione del contratto. 1. Il contratto è stipulato “a corpo e a misura corpo” ai sensi dell’art. 53 degli articoli 3, comma 1, lettera ddddd), e 59, comma 5-bis, secondo periodo, del DLgs 163/2006 e Codice dei contratti, nonché degli articoli 43, commi 6 e 7comma 6, e 119 184, del Nuovo Regolamento.
2Regolamento generale. L’importo della parte di lavori a corpo, di cui all’art. 2 comma 1, riga 1 colonna a) della Tabella Adel contratto, come determinato in seguito all’offerta complessiva in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata per da alcuna delle parti contraenti, per tali valori, contraenti alcuna successiva verificazione sul- la sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
2. Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità di detti valori. L’importo del contratto può variare, in aumen- to o in diminuzionedella qualità della prestazione, per la parte cui il computo metrico estimativo, posto a base di lavori gara ai soli fini di agevolare lo studio dell’intervento, non ha valore negoziale. Ai prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui all’art. 2 comma 1agli articoli 32 e 41 del Regolamento generale, riga 2 colonna a) della Tabella A, previsti a misura negli atti progettuali, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti utilizzabili esclusivamente ai fini di cui all’art. 132 del DLgs 163/2006 e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale ovveroal successivo comma 3, con valore integrativo, dagli articoli 161 e 162 del Nuovo Regolamento.
3. Per i lavori di cui all’art. 2 comma 1, riga 1 colonna a) della Tabella A, previsti a corpo negli atti pro- gettuali e nella “lista”, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara non hanno efficacia nego- ziale e l’importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso l’applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 2, primo periodo; allo stesso modo non hanno efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella “lista”, ancorché rettificata, essendo obbligo esclusivo del concorrente si applica il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e di formulare l’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Per i lavori di cui all’art. 2 comma 1, riga 2 colonna b) della Tabella A, previsti a misura negli atti progettuali e nella “lista”, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali.
4. I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del presente Capitolato speciale.
3. I prezzi contrattuali dello «elenco dei prezzi unitari» di cui al comma 2 sono vincolanti anche se indicati in relazione ai lavori a cor- po, sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. 132 dell’articolo 106 del DLgs 163/2006Codice dei contratti, e che siano estranee ai lavori a corpo già previstifatto salvo quanto previsto dall’articolo 40, comma 2.
5. I lavori in economia di cui all’art. 2 comma 1, ai sensi dell’art. 179 del Nuovo Regolamento, non dan- no luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d’opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d’asta esclusivamente su que- sti ultimi due addendi.
64. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono agli importi come determinati ai lavori posti a base d’asta di cui all’art. sensi dell’articolo 2, comma 1commi 2 e 3. I vincoli negoziali di natura economica, colonna a) della Tabella A, come determinati ai sensi del presente capitolatoarticolo, mentre per gli oneri sono insensibili al contenuto dell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di quest’ultima da parte della Stazione appaltante.
5. Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la si- curezza e la salute nel cantiere di cui sempre all’art. 2 del presente capitolatoStazione appaltante, comma 1, colonna b) della Tabella A, costituiscono vincolo negoziale l’importo degli stessi (per la parte in forma pubblica amministrativa a corpo) e i loro prezzi uni- tari (per la parte a misura) indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in partico- lare, rispettivamente, nella descrizione della parte di lavoro a corpo e nell’elenco dei prezzi unitari, allegati al presente Capitolato specialecura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.
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Samples: Appalto Di Lavori E Servizi
Modalità di stipulazione del contratto. 1. Il contratto è stipulato I tre appalti distinti sono stipulati “a corpo e a misura corpo” ai sensi dell’artdella normativa di legge e in particolare seguendo le indicazioni del D.Lgs. 53 del DLgs 163/2006 e degli articoli 43, commi 6 e 7, e 119 del Nuovo Regolamenton.163/2006 .
2. L’importo contrattuale della parte di lavori lavoro a corpo, di cui all’art. 2 comma 1, riga 1 colonna a) della Tabella A, all’articolo 3 - come determinato in seguito all’offerta complessiva in sede all’applicazione del ribasso offerto dall’aggiudicatario all’importo della parte di gara, lavoro a corpo posto a base di gara - resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata per da alcuna delle parti contraenti, per tali valoritale parte di lavoro, alcuna successiva verificazione sul- la sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti valori. L’importo del contratto può variare, in aumen- to o in diminuzione, per la parte di lavori di cui all’art. 2 comma 1, riga 2 colonna a) della Tabella A, previsti a misura negli atti progettuali, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’art. 132 del DLgs 163/2006 e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale ovvero, con valore integrativo, dagli articoli 161 e 162 del Nuovo Regolamentoquantità.
3. Per i lavori la parte di lavoro di cui all’art. 2 comma 1, riga 1 colonna a) della Tabella A, previsti all’articolo prevista a corpo negli atti pro- gettuali progettuali e nella “«lista”», i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna efficacia nego- ziale negoziale e l’importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso l’applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 2, primo periodo; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella “«lista”», ancorché rettificatarettificata o integrata dal concorrente, essendo obbligo esclusivo del concorrente di quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e di formulare l’offerta la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Per i lavori di cui all’art. 2 comma 1, riga 2 colonna b) della Tabella Aall’articolo 3 numeri 1 e 3, previsti rispettivamente a misura ed in economia negli atti progettuali e nella “«lista”», i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattualicontrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari».
4. I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara, anche se indicati in relazione ai lavori al lavoro a cor- pocorpo, sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. 132 dell’articolo 25 della legge n.109 del DLgs 163/20061994, e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori a corpo già previsti.
5. I lavori in economia di cui all’art. 2 comma 1, ai sensi dell’art. 179 del Nuovo Regolamento, non dan- no luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d’opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d’asta esclusivamente su que- sti ultimi due addendi.
6. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori e alle forniture posti a base d’asta di gara di cui all’art. 2, comma 1, all’articolo 3 colonna a) della Tabella A, del presente capitolato), mentre per gli oneri per la si- curezza sicurezza e la salute nel cantiere di cui sempre all’art. 2 del presente capitolato, comma 1, all’articolo 3 colonna b) della Tabella A), costituiscono vincolo negoziale l’importo degli stessi (per la parte a corpo) e i loro prezzi uni- tari unitari (per la parte parti a misuramisura ed in economia) indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in partico- lareparticolare, rispettivamente, nella descrizione della nella parte di lavoro a corpo e nell’elenco dei prezzi unitariunitari per le parti a misura e in economia, allegati al presente Capitolato specialerelative agli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Modalità di stipulazione del contratto. 1. Il contratto è stipulato “a corpo e a misura corpo” ai sensi dell’art. 53 dell’articolo 53, comma 4, periodi primo e terzo, del DLgs 163/2006 e Codice dei contratti, nonché degli articoli 43, commi 6 e 7comma 6, e 119 184, del Nuovo Regolamento.
2Regolamento generale. L’importo della parte di lavori a corpo, di cui all’art. 2 comma 1, riga 1 colonna a) della Tabella Acontratto, come determinato in seguito all’offerta complessiva in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata per da alcuna delle parti contraenti, per tali valori, contraenti alcuna successiva verificazione sul- la sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti valori. L’importo del contratto può variare, in aumen- to o in diminuzione, per la parte di lavori di cui all’art. 2 comma 1, riga 2 colonna a) della Tabella A, previsti a misura negli atti progettuali, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’art. 132 del DLgs 163/2006 e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale ovvero, con valore integrativo, dagli articoli 161 e 162 del Nuovo Regolamentoquantità.
32. Per i lavori di cui all’art. 2 comma 1, riga 1 colonna a) della Tabella A, previsti a corpo negli atti pro- gettuali e nella “lista”, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara non hanno efficacia nego- ziale e l’importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso l’applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, Anche ai sensi del dell’articolo 118, comma 2, primo periodo; allo stesso modo del Regolamento generale, il prezzo convenuto non hanno efficacia negoziale le può essere modificato sulla base della verifica della quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella “lista”o della qualità della prestazione, ancorché rettificataper cui il computo metrico estimativo, essendo obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltanteposto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell’intervento, e di formulare l’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischinon ha valore negoziale. Per i lavori Ai prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui all’art. 2 agli articoli 32 e 41 del Regolamento generale, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al successivo comma 13, riga 2 colonna b) della Tabella A, previsti a misura negli atti progettuali e nella “lista”, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali.
4. I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario si applica il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, anche se indicati in relazione ai lavori a cor- pocon gli stessi criteri di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del presente Capitolato speciale.
3. I prezzi contrattuali dello «elenco dei prezzi unitari» di cui al comma 2, lettera a), sono per lui vincolanti esclusivamente anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. dell’articolo 132 del DLgs 163/2006Codice dei contratti, e che siano estranee ai lavori a corpo già previstifatto salvo quanto previsto dall’articolo 46, comma 2.
5. I lavori in economia di cui all’art. 2 comma 1, ai sensi dell’art. 179 del Nuovo Regolamento, non dan- no luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d’opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d’asta esclusivamente su que- sti ultimi due addendi.
64. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3. Fatte salve le ipotesi di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d’asta di cui all’art. 2all’articolo 14, comma 14, colonna a) della Tabella Ai vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente capitolatoarticolo, mentre per gli oneri sono insensibili al contenuto dell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore e restano invariati anche dopo la presentazione e l’approvazione della progettazione esecutiva.
5. Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la si- curezza e la salute nel cantiere di cui sempre all’art. 2 del presente capitolatoStazione appaltante, comma 1, colonna b) della Tabella A, costituiscono vincolo negoziale l’importo degli stessi (per la parte in forma pubblica amministrativa a corpo) e i loro prezzi uni- tari (per la parte a misura) indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in partico- lare, rispettivamente, nella descrizione della parte di lavoro a corpo e nell’elenco dei prezzi unitari, allegati al presente Capitolato specialecura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.
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Samples: Appalto Di Progettazione Esecutiva Ed Esecuzione Dei Lavori
Modalità di stipulazione del contratto. 1. Il contratto è stipulato “a corpo e a misura corpo” ai sensi dell’art. 53 dell’articolo 53, comma 4, periodi primo e terzo, del DLgs 163/2006 e Codice dei contratti, nonché degli articoli 43, commi comma 6 e 7184, e 119 del Nuovo Regolamento.
2d.P.R. n. 207 del 2010. L’importo della parte di lavori a corpo, di cui all’art. 2 comma 1, riga 1 colonna a) della Tabella Adel contratto, come determinato in seguito all’offerta complessiva in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata per da alcuna delle parti contraenti, per tali valori, contraenti alcuna successiva verificazione sul- la sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti valori. L’importo del contratto può variare, in aumen- to o in diminuzione, per la parte di lavori di cui all’art. 2 comma 1, riga 2 colonna a) della Tabella A, previsti a misura negli atti progettuali, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’art. 132 del DLgs 163/2006 e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale ovvero, con valore integrativo, dagli articoli 161 e 162 del Nuovo Regolamentoquantità.
32. Per i lavori di cui all’art. 2 comma 1, riga 1 colonna a) della Tabella A, previsti a corpo negli atti pro- gettuali e nella “lista”, i prezzi unitari offerti Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara non hanno efficacia nego- ziale si estende e l’importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso l’applicazione dei predetti si applica ai prezzi unitari alle quantitàin elenco, resta fisso e invariabile, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al comma 3. Anche ai sensi del dell’articolo 118, comma 2, primo periodo; allo stesso modo del d.P.R. n. 207 del 2010, il prezzo convenuto non hanno efficacia negoziale le può essere modificato sulla base della verifica della quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella “lista”o della qualità della prestazione, ancorché rettificataper cui il computo metrico estimativo, essendo obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e di formulare l’offerta sulla sola posto a base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Per i lavori di cui all’art. 2 comma 1, riga 2 colonna b) della Tabella A, previsti a misura negli atti progettuali e nella “lista”, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattualiai soli fini di agevolare lo studio dell’intervento, non ha valore negoziale.
43. I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di garacui al comma 2, anche se indicati in relazione ancorché senza valore negoziale ai lavori a cor- pofini dell’appalto e della determinazione dell’importo complessivo dei lavori, sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. dell’articolo 132 del DLgs 163/2006Codice dei contratti, e che siano estranee ai lavori a corpo già previsti.
5. I previsti nonché agli eventuali lavori in economia di cui all’artall’Art. 2 comma 1, ai sensi dell’art. 179 28 del Nuovo Regolamento, non dan- no luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d’opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d’asta esclusivamente su que- sti ultimi due addendipresente Capitolato.
64. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono riferiscono:
a) ai lavori posti a base d’asta d'asta di cui all’art. all'articolo 2, comma 1, rigo 4 colonna a) della Tabella A, del presente capitolatoper l’importo netto determinato ai sensi dell’articolo 2, mentre comma 2, lettera a);
b) al corrispettivo per gli la progettazione esecutiva di cui all’articolo 2, comma 1, rigo 5 colonna A, per l’importo netto determinato ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera b);
c) agli oneri per la si- curezza l’attuazione del piano di sicurezza e la salute di coordinamento nel cantiere di cui sempre all’art. 2 del presente capitolatoall'articolo 2, comma 1, rigo 6 colonna b) della Tabella AB, costituiscono vincolo negoziale per l’importo degli stessi (per la parte a corpo) e i loro prezzi uni- tari (per la parte a misura) indicati determinato a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in partico- lare, rispettivamente, nella descrizione della parte di lavoro a corpo e nell’elenco dei prezzi unitari, allegati al presente Capitolato specialeprogettuali.
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Modalità di stipulazione del contratto. 1. Il contratto è stipulato “a corpo e a misura ai sensi dell’art. 53 del DLgs 163/2006 e degli articoli 43, commi 6 e 7, e 119 del Nuovo Regolamento.
2misura”. L’importo della del contratto, come determinato in sede di gara: per la parte di lavori lavoro a corpo, indicato nella tabella di cui all’art. 2 all’articolo 2, comma 1, riga 1 colonna a) della Tabella A(C), come determinato in seguito all’offerta complessiva in sede di garadell’appaltatore, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata per da alcuna delle parti contraenti, per tali valoritale parte di lavoro, alcuna successiva verificazione sul- la sulla misura o sul valore attribuito alla quantità quantità; della parte di detti valori. L’importo del contratto lavori a misura, indicato nella tabella di cui all’articolo 2, comma 1, colonna (M), come determinato in seguito all’offerta dell’appaltatore, può variare, in aumen- to aumento o in diminuzione, per la parte di lavori di cui all’art. 2 comma 1, riga 2 colonna a) della Tabella A, previsti a misura negli atti progettuali, in base alle quantità effettivamente eseguiteeseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all’art. all’articolo 132 del DLgs 163/2006 Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale ovvero, con valore integrativo, dagli articoli 161 e 162 del Nuovo Regolamento.
3speciale. Per i lavori Si precisa inoltre che: per la parte di lavoro indicato nella tabella di cui all’art. 2 all’articolo 2, comma 1, riga 1 colonna a) della Tabella A(C), previsti prevista a corpo negli atti pro- gettuali e nella “lista”progettuali, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario dall’appaltatore in sede di gara non hanno alcuna efficacia nego- ziale negoziale e l’importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso l’applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 2, primo periodo; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella “lista”, ancorché rettificata, essendo obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e di formulare l’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Per progettuali; per i lavori indicati nella tabella di cui all’art. 2 comma 1articolo 2, riga 2 colonna b) della Tabella A(M), previsti a misura negli atti progettuali e nella “lista”progettuali, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario dall’appaltatore in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali.
4contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari». I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara, anche se indicati in relazione ai lavori a cor- po, sono per lui si riterranno vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. 132 dell’articolo 106 del DLgs 163/2006Codice dei contratti, e che siano ed estranee ai lavori a corpo già previsti.
5. I previsti nonché agli eventuali lavori in economia di cui all’art. 2 comma 1, ai sensi dell’art. 179 del Nuovo Regolamento, non dan- no luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d’opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d’asta esclusivamente su que- sti ultimi due addendi.
6economia. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono agli importi come determinati ai lavori posti sensi dell’articolo 2. Il contratto dovrà essere stipulato, a base d’asta pena di cui all’art. 2nullità, comma 1con atto pubblico notarile informatico, colonna a) della Tabella Aovvero, del presente capitolato, mentre per gli oneri in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la si- curezza e la salute nel cantiere di cui sempre all’art. 2 del presente capitolatoStazione appaltante, comma 1, colonna b) della Tabella A, costituiscono vincolo negoziale l’importo degli stessi (per la parte in forma pubblica amministrativa a corpo) e i loro prezzi uni- tari (per la parte a misura) indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in partico- lare, rispettivamente, nella descrizione della parte di lavoro a corpo e nell’elenco dei prezzi unitari, allegati al presente Capitolato specialecura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice.
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Modalità di stipulazione del contratto. 1. Il contratto è stipulato a corpo e a misura ai sensi dell’artdell’art.3, comma 1, lettera eeeee), D.Lgs. 53 18 aprile 2016, n.50, dell"art.3, comma 1, lett. ddddd) del DLgs 163/2006 e D.Lgs. 18 aprile 2016 nonché degli articoli 43, commi 6 6, 7 e 79, e 119 del Nuovo Regolamento.
2d.P.R. n.207 del 2010. L’importo della del contratto, come determinato in sede di gara e nella Lista per l’offerta:
a) per la parte di lavori lavoro a corpo, indicato nella tabella di cui all’art. 2 all’Art.2, comma 1, riga 1 colonna a) della Tabella A(C), come determinato in seguito all’offerta complessiva in sede di garadell’appaltatore, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata per da alcuna delle parti contraenti, per tali valoritale parte di lavoro, alcuna successiva verificazione sul- la sulla misura o sul valore attribuito alla quantità quantità;
b) della parte di detti valorilavori a misura, indicato nella tabella di cui all’Art. L’importo del contratto 2, comma 1, colonna (M), come determinato in seguito all’offerta dell’appaltatore, può variare, in aumen- to aumento o in diminuzione, per la parte di lavori di cui all’art. 2 comma 1, riga 2 colonna a) della Tabella A, previsti a misura negli atti progettuali, in base alle quantità effettivamente eseguiteeseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all’artall’art.106 del D.Lgs. 132 del DLgs 163/2006 18 aprile 2016, n.50 e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale ovvero, con valore integrativo, dagli articoli 161 e 162 del Nuovo Regolamentospeciale.
c) resta fermo quanto previsto all’articolo 2, commi 2 e 3, in relazione ai lavori in economia.
2. Per i lavori la parte di lavoro indicato nella tabella di cui all’art. 2 all’Art.2, comma 1, riga 1 colonna a) della Tabella A(C), previsti prevista a corpo negli atti pro- gettuali progettuali e nella documento denominato “lista”Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera" di cui al Modello ____________ del Disciplinare di gara, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario dall’appaltatore in sede di gara non hanno alcuna efficacia nego- ziale negoziale e l’importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso l’applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 2, primo periodo; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella “lista”Lista per l’offerta, ancorché rettificatarettificata o integrata dall’offerente, essendo obbligo esclusivo del concorrente di quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e di formulare l’offerta la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Per tutto quanto non espressamente previsto:
a) si intende come “elenco dei prezzi unitari” dei lavori “a corpo”, la combinazione più favorevole alla Stazione appaltante tra i prezzi unitari offerti dall’appaltatore risultanti dalla Lista per l’offerta, eventualmente corretti e rettificati o adeguati dalla Stazione appaltante in sede di aggiudicazione definitiva, e i prezzi unitari integranti il progetto posto a base di gara depurati dal ribasso d’asta offerto dall’aggiudicatario;
b) la rettifica o l’adeguamento di cui alla lettera a), fermi restando la percentuale di ribasso d’asta e l’importo di aggiudicazione, può estendersi al merito degli stessi prezzi, qualora in sede di offerta l’aggiudicatario abbia modificato le quantità previste dalla Stazione appaltante sulla Lista;
c) per i lavori indicati nella tabella di cui all’art. 2 Art.2, comma 1, riga 2 colonna b) della Tabella A(M), previsti a misura negli atti progettuali e nella “lista”lista per l’offerta, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali.
4. I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario dall’appaltatore in sede di gara, anche se indicati in relazione ai costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come elenco dei prezzi unitari dei lavori a cor- pomisura.
3. I prezzi unitari di cui al comma 2, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della determinazione dell’importo complessivo dei lavori, sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’artdell’art.106 del D.Lgs. 132 del DLgs 163/200618 aprile 2016, e che siano n.50, ed estranee ai lavori a corpo già previstiprevisti nonché agli eventuali lavori in economia.
5. I lavori in economia di cui all’art. 2 comma 1, ai sensi dell’art. 179 del Nuovo Regolamento, non dan- no luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d’opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d’asta esclusivamente su que- sti ultimi due addendi.
64. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’Art.2, commi 2 e 3.
5. L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti previsti dall'art.32 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto deve avere luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario purché comunque giustificata dall’interesse alla sollecita esecuzione del contratto. La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all’interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto. Non costituisce giustificazione adeguata alla mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, salvo quanto previsto dall'art.32, commi 9 e 11, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto. Le stazioni appaltanti hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazione della propria responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione. Decorsi inutilmente i termini per la stipulazione del contratto, nei casi di inerzia del RUP, il responsabile o l'unità organizzativa di cui all'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n.241, titolare del potere sostitutivo, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, al fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione di cui al presente articolo si riferiscono PNRR nonché al PNC e ai lavori posti programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea. In questi casi al momento della stipulazione, il contratto diviene immediatamente efficace. In ogni caso, resta facoltà dell'aggiudicatario, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto se la stipulazione dello stesso non avviene nel termine fissato. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna Stazione Appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione Appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri. Il capitolato e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando e nell'invito, fanno parte integrante del contratto.
6. l'intervento è finanziato .......... (integralmente/parzialmente) mediante cessione di immobile a titolo di corrispettivo totale/parziale in cambio di opere ai sensi dell'art.191 del D.Lgs. 50/2016; con ....a ........ del ......., di approvazione del progetto ........, e stato dato atto che:
a) l'immobile oggetto di cessione ai sensi dell'art.191 del D.Lgs. 50/2016, come da ............. del ....., di approvazione del progetto ........., è identificato come segue: .......................................................... .........................................................
b) il valore stimato a base d’asta di cui all’art. 2, comma 1, colonna a) della Tabella A, del presente capitolato, mentre per gli oneri gara per la si- curezza e la salute nel cantiere di cui sempre all’art. 2 del presente capitolatocessione dell'immobile in questione, comma 1, colonna bè pari a ........... Euro per imponibile (diconsi ............) della Tabella A, costituiscono vincolo negoziale l’importo degli stessi ed Euro ....... per I.V.A. (diconsi ..........);
c) il corrispettivo in denaro che l'Appaltatore deve versare alla Stazione Appaltante è quindi dato dall'importo differenziale tra il prezzo offerto per la parte a corpo) e i loro prezzi uni- tari l'acquisizione dell'immobile ed il corrispettivo offerto per l'appalto (per la parte a misura) indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in partico- lare, rispettivamente, nella descrizione della parte di lavoro a corpo e nell’elenco dei prezzi unitari, allegati al presente Capitolato specialeimporto contrattuale).
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Modalità di stipulazione del contratto. 1. Il contratto è stipulato “a corpo e a misura misura” ai sensi dell’art. 53 dell’articolo 53, comma 4, terzo periodo, del DLgs 163/2006 e Codice dei contratti, nonché degli articoli 43, commi 6 6, 7 e 79, e 119 del Nuovo Regolamento.
2Regolamento generale. L’importo della del contratto, come determinato in sede di gara e nella Lista per l’offerta di cui all’articolo 119, commi 1 e 2, del Regolamento generale:
a) per la parte di lavori lavoro a corpo, indicato nella tabella di cui all’art. 2 all’Art.2, comma 1, riga 1 colonna a) della Tabella A(C), come determinato in seguito all’offerta complessiva in sede di garadell’appaltatore, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata per da alcuna delle parti contraenti, per tali valoritale parte di lavoro, alcuna successiva verificazione sul- la sulla misura o sul valore attribuito alla quantità quantità;
b) della parte di detti valori. L’importo del contratto lavori a misura, indicato nella tabella di cui all’Art.2, comma 1, colonna (M), come determinato in seguito all’offerta dell’appaltatore, può variare, in aumen- to aumento o in diminuzione, per la parte di lavori di cui all’art. 2 comma 1, riga 2 colonna a) della Tabella A, previsti a misura negli atti progettuali, in base alle quantità effettivamente eseguiteeseguite o definite in sede di contabilità, fermi xxxxx restando i limiti di cui all’art. all’articolo 132 del DLgs 163/2006 Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale ovvero, con valore integrativo, dagli articoli 161 e 162 del Nuovo Regolamentospeciale.
32. Per i lavori Anche ai sensi dell’articolo articolo 119, comma 5, del Regolamento generale:
a) per la parte di lavoro indicato nella tabella di cui all’art. 2 all’Art.2, comma 1, riga 1 colonna a) della Tabella A(C), previsti prevista a corpo negli atti pro- gettuali progettuali e nella “lista”Lista per l’offerta, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario dall’appaltatore in sede di gara non hanno alcuna efficacia nego- ziale negoziale e l’importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso l’applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 2, primo periodo; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella “lista”Lista per l’offerta, ancorché rettificatarettificata o integrata dall’offerente, essendo obbligo esclusivo del concorrente di quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e di formulare l’offerta la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Per ;
b) per i lavori indicati nella tabella di cui all’art. 2 Art.2, comma 1, riga 2 colonna b) della Tabella A(M), previsti a misura negli atti progettuali e nella “lista”lista per l’offerta, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario dall’appaltatore in sede di gara costituiscono i prezzi contrattualicontrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari».
43. I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di garacui al comma 2, anche se indicati in relazione ancorché senza valore negoziale ai lavori a cor- pofini dell’appalto e della determinazione dell’importo complessivo dei lavori, sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. dell’articolo 132 del DLgs 163/2006Codice dei contratti, e che siano ed estranee ai lavori a corpo già previstiprevisti nonché agli eventuali lavori in economia.
5. I lavori in economia di cui all’art. 2 comma 1, ai sensi dell’art. 179 del Nuovo Regolamento, non dan- no luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d’opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d’asta esclusivamente su que- sti ultimi due addendi.
64. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono agli importi come determinati ai lavori posti a base d’asta sensi dell’Art.2, commi 2 e 3. I vincoli negoziali di cui all’art. 2natura economica, comma 1, colonna a) della Tabella A, come determinati ai sensi del presente capitolatoarticolo, mentre per gli oneri sono insensibili al contenuto dell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di quest’ultima da parte della Stazione appaltante.
5. Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la si- curezza e la salute nel cantiere di cui sempre all’art. 2 del presente capitolatoStazione appaltante, comma 1, colonna b) della Tabella A, costituiscono vincolo negoziale l’importo degli stessi (per la parte in forma pubblica amministrativa a corpo) e i loro prezzi uni- tari (per la parte a misura) indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in partico- lare, rispettivamente, nella descrizione della parte di lavoro a corpo e nell’elenco dei prezzi unitari, allegati al presente Capitolato specialecura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.
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Modalità di stipulazione del contratto. 1. Il contratto è stipulato a corpo e a misura ai sensi dell’artdell‟art. 53 del DLgs 163/2006 n. 163/2006, e degli articoli 4345, commi 6 e 7, e 119 del Nuovo Regolamento90, comma 5, DPR 21 dicembre 1999 n. 554 (d‟ora in poi Reg. n. 554/99).
2. L’importo L‟importo della parte di lavori a corpo, di cui all’artall‟art. 2 comma 1, riga 1 colonna a) della Tabella A, come determinato in seguito all’offerta all‟offerta complessiva in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata per alcuna delle parti contraenti, per tali valori, alcuna successiva verificazione sul- la sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti valori. L’importo L‟importo del contratto può variare, in aumen- to aumento o in diminuzione, per la parte di lavori di cui all’artall‟art. 2 comma 1, riga 2 colonna a) della Tabella A, previsti a misura negli atti progettuali, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’artall‟art. 132 del DLgs 163/2006 163/06 e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale ovvero, con valore integrativo, dagli articoli 161 10 e 162 11 del Nuovo RegolamentoCapitolato Generale d‟Appalto dei lavori pubblici approvato con DM n. 145 del 19 aprile 2000 (d‟ora in poi Cap. Gen. n. 145/00).
3. Per i lavori di cui all’artall‟art. 2 comma 1, riga 1 colonna a) della Tabella A, previsti a corpo negli atti pro- gettuali progettuali e nella “lista”, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario dall‟aggiudicatario in sede di gara non hanno efficacia nego- ziale negoziale e l’importo l‟importo complessivo dell’offertadell‟offerta, anche se determinato attraverso l’applicazione l‟applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 2, primo periodo; allo stesso modo non hanno efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella “lista”, ancorché rettificata, essendo obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e di formulare l’offerta l‟offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Per i lavori di cui all’artall‟art. 2 comma 1, riga 2 colonna b) della Tabella A, previsti a misura negli atti progettuali e nella “lista”, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario dall‟aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali.
4. I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario dall‟aggiudicatario in sede di gara, anche se indicati in relazione ai lavori a cor- pocorpo, sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’operad‟opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’artdell‟art. 132 del DLgs 163/2006n. 163/06, e che siano estranee ai lavori a corpo già previsti.
5. I lavori in economia di cui all’artall‟art. 2 comma 11 non danno luogo, ai sensi dell’artdell‟art. 179 153 del Nuovo RegolamentoReg. n. 554/99, non dan- no luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo l‟importo delle somministrazioni al netto lordo del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d’opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d’asta esclusivamente su que- sti ultimi due addendid‟asta.
6. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d’asta d‟asta di cui all’artall‟art. 2, comma 1, colonna a) della Tabella A, del presente capitolato, mentre per gli oneri per la si- curezza sicurezza e la salute nel cantiere di cui sempre all’artall‟art. 2 del presente capitolato, comma 1, colonna b) della Tabella A, costituiscono vincolo negoziale l’importo l‟importo degli stessi (per la parte a corpo) e i loro prezzi uni- tari unitari (per la parte a misura) indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in partico- lareparticolare, rispettivamente, nella descrizione della parte di lavoro a corpo e nell’elenco nell‟elenco dei prezzi unitari, allegati al presente Capitolato speciale.
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Modalità di stipulazione del contratto. 1. Il l contratto è stipulato “a corpo e a misura corpo” ai sensi dell’art. 53 dell’articolo 53, comma 4, periodi primo e terzo, del DLgs 163/2006 e Codice dei contratti, nonché degli articoli 43, commi 6 e 7comma 6, e 119 184, del Nuovo Regolamento.
2Regolamento generale. L’importo della parte di lavori a corpo, di cui all’art. 2 comma 1, riga 1 colonna a) della Tabella Acontratto, come determinato in seguito all’offerta complessiva in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata per da alcuna delle parti contraenti, per tali valori, contraenti alcuna successiva verificazione sul- la sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
2. Anche ai sensi dell’articolo 118, comma 2, del Regolamento generale, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità di detti valori. L’importo del contratto può variare, in aumen- to o in diminuzionedella qualità della prestazione, per la parte cui il computo metrico estimativo, posto a base di lavori gara ai soli fini di agevolare lo studio dell’intervento, non ha valore negoziale. Ai prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui all’art. 2 comma 1agli articoli 32 e 41 del Regolamento generale, riga 2 colonna a) della Tabella A, previsti a misura negli atti progettuali, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti utilizzabili esclusivamente ai fini di cui all’art. 132 al successivo comma 3, si applica il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del DLgs 163/2006 e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale ovvero, con valore integrativo, dagli articoli 161 e 162 del Nuovo Regolamentospeciale.
3. Per i lavori di cui all’art. 2 comma 1, riga 1 colonna a) della Tabella A, previsti a corpo negli atti pro- gettuali I prezzi e nella “lista”, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara non hanno efficacia nego- ziale e l’importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso l’applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 2, primo periodo; allo stesso modo non hanno efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella “lista”, ancorché rettificata, essendo obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e di formulare l’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Per i lavori di cui all’art. 2 comma 1, riga 2 colonna b) della Tabella A, previsti a misura negli atti progettuali e nella “lista”, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattualigli importi prescritti sono sempre al netto dell’imposta sul valore – IVA al 10%.
4. I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede sono stati desunti dell'Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche (BURERT 2015), salvo il caso di garaprezzi non presenti, che sono stati desunti dal prezziario della CCMo e da altri prezziari di riferimento, oppure tramite l'analisi prezzi.
5. I prezzi contrattuali di cui al comma 2 sono vincolanti anche se indicati in relazione ai lavori a cor- po, sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. dell’articolo 132 del DLgs 163/2006, e che siano estranee ai lavori a corpo già previsti.
5. I lavori in economia di cui all’art. 2 comma 1, ai sensi dell’art. 179 del Nuovo Regolamento, non dan- no luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d’opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell’esecuzione Codice dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d’asta esclusivamente su que- sti ultimi due addendicontratti.
6. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono agli importi come determinati ai lavori posti a base d’asta di cui all’art. sensi dell’articolo 2, comma 1commi 2 e 3.
7. Il contratto dovrà essere stipulato, colonna a) della Tabella Aa pena di nullità, del presente capitolatocon atto pubblico notarile informatico, mentre per gli oneri ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la si- curezza e la salute nel cantiere di cui sempre all’art. 2 del presente capitolatoStazione appaltante, comma 1, colonna b) della Tabella A, costituiscono vincolo negoziale l’importo degli stessi (per la parte in forma pubblica amministrativa a corpo) e i loro prezzi uni- tari (per la parte a misura) indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in partico- lare, rispettivamente, nella descrizione della parte di lavoro a corpo e nell’elenco dei prezzi unitari, allegati al presente Capitolato specialecura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.
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Modalità di stipulazione del contratto. 1. Il contratto è stipulato “a corpo e a misura misura” ai sensi dell’art. 53 dell’articolo 3, comma 1, lettera ddddd) e lettera eeeee), del DLgs 163/2006 e Codice dei contratti, nonché degli articoli 43, commi 6 6, 7 e 79, e 119 del Nuovo Regolamento.
2Regolamento generale. L’importo della parte di lavori a corpo, di cui all’art. 2 comma 1, riga 1 colonna a) della Tabella Adel contratto, come determinato in sede di gara in seguito all’offerta complessiva in sede dell’appaltatore:
a) per la parte di garalavoro a corpo, indicato nella tabella di cui all’articolo 2, comma 1, colonna (C), resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata per da alcuna delle parti contraenti, per tali valoritale parte di lavoro, alcuna successiva verificazione sul- la sulla misura o sul valore attribuito alla quantità quantità;
b) della parte di detti valori. L’importo del contratto lavori a misura, indicato nella tabella di cui all’articolo 2, comma 1, colonna (M), può variare, in aumen- to aumento o in diminuzione, per la parte di lavori di cui all’art. 2 comma 1, riga 2 colonna a) della Tabella A, previsti a misura negli atti progettuali, in base alle quantità effettivamente eseguiteeseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all’art. 132 all’articolo 106 del DLgs 163/2006 Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale ovvero, con valore integrativo, dagli articoli 161 e 162 del Nuovo Regolamentospeciale.
32. Per i lavori E’ stabilito contrattualmente quale vincolo inderogabile che:
a) per la parte di lavoro indicato nella tabella di cui all’art. 2 all’articolo 2, comma 1, riga 1 colonna a) della Tabella A(C), previsti prevista a corpo negli atti pro- gettuali progettuali e nella “lista”Lista per l’offerta, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario dall’appaltatore in sede di gara non hanno alcuna efficacia nego- ziale negoziale e l’importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso l’applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 21, primo periodolettera a); allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella “lista”Lista per l’offerta, ancorché rettificatarettificata o integrata dall’offerente, essendo obbligo esclusivo del concorrente di quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e di formulare l’offerta la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Per tutto quanto non diversamente previsto:
a.1) si intende come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori “a corpo”, la combinazione più favorevole alla Stazione appaltante tra i prezzi unitari offerti dall’appaltatore risultanti dalla Lista per l’offerta, eventualmente corretti o rettificati dalla Stazione appaltante in sede di aggiudicazione definitiva, e i prezzi unitari integranti il progetto posto a base di gara depurati dal ribasso d’asta offerto dall’aggiudicatario;
a.2) la rettifica o l’adeguamento di cui alla lettera a), fermi restando la percentuale di ribasso d’asta e l’importo di aggiudicazione, può estendersi al merito degli stessi prezzi, qualora in sede di offerta l’aggiudicatario abbia modificato le quantità previste dalla Stazione appaltante sulla Lista;
b) per i lavori indicati nella tabella di cui all’art. 2 articolo 2, comma 1, riga 2 colonna b) della Tabella A(M), previsti a misura negli atti progettuali e nella “lista”lista per l’offerta, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali.
4. I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario dall’appaltatore in sede di gara, costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori “a misura”;
c) in nessun caso sono contabilizzati a misura lavori che non siano inequivocabilmente individuati negli elaborati del progetto posto a base di gara come lavorazioni dedotte e previste “a misura”, anche se indicati in relazione ai applicazione degli articoli 42, comma 2, secondo periodo, e 43, comma 9, secondo periodo, del Regolamento generale. In assenza di tale individuazione si intendono comprese nella parte “a corpo” e quindi compensate all’interno del relativo corrispettivo di cui al comma 1, lettera a).
3. I prezzi contrattuali dello «elenco dei prezzi unitari» di cui al comma 2, lettera a), per i lavori a cor- pocorpo, e di cui al comma 2, lettera b), per i lavori a misura, sono per lui vincolanti esclusivamente anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. 132 dell’articolo 106 del DLgs 163/2006Codice dei contratti, e che siano estranee ai lavori a corpo già previstifatto salvo quanto previsto dall’articolo 40, comma 2.
5. I lavori in economia di cui all’art. 2 comma 1, ai sensi dell’art. 179 del Nuovo Regolamento, non dan- no luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d’opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d’asta esclusivamente su que- sti ultimi due addendi.
64. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono agli importi come determinati ai lavori posti a base d’asta di cui all’art. sensi dell’articolo 2, comma 1commi 2 e 3.
5. Il contratto è stipulato, colonna a) della Tabella Aa pena di nullità, del presente capitolatocon atto pubblico notarile informatico, mentre per gli oneri ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la si- curezza e la salute nel cantiere di cui sempre all’art. 2 del presente capitolatoStazione appaltante, comma 1, colonna b) della Tabella A, costituiscono vincolo negoziale l’importo degli stessi (per la parte in forma pubblica amministrativa a corpo) e i loro prezzi uni- tari (per la parte a misura) indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in partico- lare, rispettivamente, nella descrizione della parte di lavoro a corpo e nell’elenco dei prezzi unitari, allegati al presente Capitolato specialecura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Modalità di stipulazione del contratto. 1. Il contratto è stipulato “a corpo e a misura misura” ai sensi dell’art. 53 dell’articolo 53, comma 4, terzo periodo, del DLgs 163/2006 e Codice dei contratti, nonché degli articoli 43, commi 6 6, 7 e 79, e 119 del Nuovo Regolamento.
2d.P.R. n. 207 del 2010. L’importo della parte del contratto, come determinato in sede di lavori a corpogara e nella «lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l’esecuzione dell’appalto» (di seguito denominata semplicemente «lista»), di cui all’art. 2 comma 1all’articolo 119, riga commi 1 colonna e 2, del d.P.R. n. 207 del 2010:
a) della Tabella Aper la parte a corpo, come determinato in seguito all’offerta complessiva in sede di garadell’appaltatore, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata per da alcuna delle parti contraenti, per tali valoritale parte di lavoro, alcuna successiva verificazione sul- la sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti valori. L’importo del contratto quantità;
b) per la parte a misura, come determinato in seguito all’offerta dell’appaltatore, può variare, in aumen- to aumento o in diminuzione, per la parte di lavori di cui all’art. 2 comma 1, riga 2 colonna a) della Tabella A, previsti a misura negli atti progettuali, in base alle quantità effettivamente eseguiteeseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all’art. all’articolo 132 del DLgs 163/2006 Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale ovvero, con valore integrativo, dagli articoli 161 e 162 del Nuovo Regolamentospeciale.
32. Per i lavori di cui all’art. 2 Anche ai sensi dell’articolo articolo 119, comma 15, riga 1 colonna a) della Tabella Adel d.P.R. n. 207 del 2010, previsti per la parte prevista a corpo negli atti pro- gettuali progettuali e nella “«lista”», i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario dall’appaltatore in sede di gara non hanno alcuna efficacia nego- ziale negoziale e l’importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso l’applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 2, primo periodo; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella “«lista”», ancorché rettificatarettificata o integrata dall’offerente, essendo obbligo esclusivo del concorrente di quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e di formulare l’offerta la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Per i lavori indicati nella tabella di cui all’art. 2 articolo 2, comma 1, riga 2 colonna b) della Tabella A(M), previsti a misura negli atti progettuali e nella “«lista”», i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario dall’appaltatore in sede di gara costituiscono i prezzi contrattualicontrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari».
43. I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di garacui al comma 2, anche se indicati in relazione per la parte a corpo, ancorché senza valore negoziale ai lavori a cor- pofini dell’appalto e della determinazione dell’importo complessivo dei lavori, sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. dell’articolo 132 del DLgs 163/2006Codice dei contratti, e che siano estranee ai lavori a corpo già previsti.
5. I previsti nonché agli eventuali lavori in economia di cui all’art. 2 comma 1, ai sensi dell’art. 179 del Nuovo Regolamento, non dan- no luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d’opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d’asta esclusivamente su que- sti ultimi due addendiall’articolo 24.
64. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono natura economica, come determinati ai lavori posti a base d’asta di cui all’art. 2, comma 1, colonna a) della Tabella A, sensi del presente capitolatoarticolo, mentre per gli oneri per la si- curezza sono insensibili al contenuto dell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore e la salute nel cantiere restano invariati anche dopo il recepimento di cui sempre all’art. 2 del presente capitolato, comma 1, colonna b) quest’ultima da parte della Tabella A, costituiscono vincolo negoziale l’importo degli stessi (per la parte a corpo) e i loro prezzi uni- tari (per la parte a misura) indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in partico- lare, rispettivamente, nella descrizione della parte di lavoro a corpo e nell’elenco dei prezzi unitari, allegati al presente Capitolato specialeappaltante.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto