Morte presunta. Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza il corpo dell’Assicurato scompaia o non venga ritrovato e si presume sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà il capitale previsto per il caso di morte. La liquidazione, sempreché non siano nel frattempo emersi elementi tali da rendere il danno non indennizzabile, non avverrà prima che siano trascorsi 180 giorni dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta proposta a termini degli artt. 60 e 62 del c.c. Nel caso che, successivamente al pagamento, risulti che la morte non si è verificata o che comunque non è dipesa da infortunio indennizzabile, la Società avrà diritto al rimborso dell’intera somma liquidata. A restituzione avvenuta da parte dell’Assicurato dell’intera somma liquidata, l’Assicurato stesso potrà far valere i propri diritti per l’invalidità permanente eventualmente subita.
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Samples: Convenzione Per La Prestazione Del Servizio Finanziario Di Pagamento Attraverso Carte Di Credito in Favore Delle Pubbliche Amministrazioni Ai Sensi Dell’art. 26 Legge N. 488/1999, Contratto Di Assicurazione
Morte presunta. Qualora Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a ai termini del presente Capitolato di polizza polizza, il corpo dell’Assicurato scompaia o non venga ritrovato ritrovato, e si presume presuma sia avvenuto il decesso, la Società l’Assicuratore liquiderà ai beneficiari il capitale previsto per il caso di morteMorte. La liquidazione, sempreché non siano nel frattempo emersi elementi tali da rendere il danno non indennizzabile, liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 180 giorni sei mesi dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta proposta a termini termine degli arttArtt. 60 e 62 del c.cCodice Civile. Nel caso Resta inteso che, successivamente al pagamentose dopo che l’Assicuratore ha pagato l’indennità, risulti risulterà che la morte non si l’Assicurato è verificata o che comunque non è dipesa da infortunio indennizzabilevivo, la Società l’Assicuratore avrà diritto al rimborso dell’intera alla restituzione della somma liquidatapagata. A restituzione avvenuta da parte dell’Assicurato dell’intera somma liquidataavvenuta, l’Assicurato stesso potrà far valere i propri diritti per l’invalidità permanente l’Invalidità Permanente eventualmente subita.
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Samples: Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione
Morte presunta. Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza il corpo dell’Assicurato scompaia o non venga ritrovato e si presume sia avvenuto il decesso, la Società AXA MPS Danni liquiderà il capitale previsto per il caso di morte. La liquidazione, sempreché non siano nel frattempo emersi elementi tali da rendere il danno non indennizzabile, non avverrà prima che siano trascorsi 180 giorni dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta proposta a termini degli artt. 60 e 62 del c.c. Nel caso che, successivamente al pagamento, risulti che la morte non si è verificata o che comunque non è dipesa da infortunio indennizzabile, la Società AXA MPS Xxxxx avrà diritto al rimborso dell’intera somma liquidata. A restituzione avvenuta da parte dell’Assicurato dell’intera somma liquidata, l’Assicurato stesso potrà far valere i propri diritti per l’invalidità permanente eventualmente subita.
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Samples: Polizza Multigaranzia, www.axa-mps.it
Morte presunta. Qualora Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza polizza, il corpo dell’Assicurato scompaia o non venga ritrovato ritrovato, e si presume presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari indicati in polizza il capitale previsto per il caso di morte. La liquidazione, sempreché non siano nel frattempo emersi elementi tali da rendere il danno non indennizzabile, liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta proposta a termini termine degli arttArtt. 60 e 62 del c.cCodice Civile. Nel caso Resta inteso che, successivamente al pagamento, risulti se dopo che la morte non si Società ha pagato l’indennità, risulterà che l’Assicurato è verificata o che comunque non è dipesa da infortunio indennizzabilevivo, la Società avrà diritto al rimborso dell’intera alla restituzione della somma liquidatapagata. A restituzione avvenuta da parte dell’Assicurato dell’intera somma liquidataavvenuta, l’Assicurato stesso potrà far valere i propri diritti per l’invalidità permanente eventualmente subita.
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Samples: Convenzione Willis No. Itbbby05412, Assicurazione Infortuni
Morte presunta. Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza il corpo Se la salma dell’Assicurato scompaia o non venga ritrovato viene ritrovata, e si presume sia avvenuto il decesso, la Società Compagnia liquiderà agli eredi il capitale previsto per il caso di morteMorte. La liquidazione, sempreché non siano nel frattempo emersi elementi tali da rendere il danno non indennizzabile, liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 180 giorni 6 mesi dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta proposta a termini degli arttdi cui all’Art. 60 e 62 58 del c.cCodice Civile. Nel caso cheSe dopo il pagamento dell’indennizzo, successivamente al pagamento, risulti risulta che la morte non si l’Assicurato è verificata vivo o che comunque l’Infortunio non è dipesa da infortunio indennizzabile, la Società avrà Compagnia ha diritto al rimborso alla restituzione dell’intera somma liquidatapagata. A restituzione avvenuta da parte dell’Assicurato dell’intera somma liquidata, l’Assicurato stesso L’Assicurato potrà far valere i propri diritti per l’invalidità permanente l’Invalidità Permanente eventualmente subita.
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Morte presunta. Qualora l’Assicurato sia scomparso a seguito di infortunio indennizzabile a termini ai sensi di polizza Xxxxxxx e il corpo dell’Assicurato scompaia o non venga ritrovato ritrovato, e si presume sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà il capitale previsto corrisponde ai beneficiari la Som- ma Assicurata per il caso di morte. La liquidazione, sempreché non siano nel frattempo emersi elementi tali da rendere il danno non indennizzabile, liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 180 giorni sei mesi dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta proposta a termini presunta, ai sensi degli artt. 60 e 62 del c.cCodi- ce Civile. Nel caso che, successivamente al pagamento, risulti che la morte non si Se dopo il pagamento dell’indennizzo è verificata o che comunque non è dipesa da infortunio indennizzabileprovata l’esistenza in vita dell’Assicurato, la Società avrà ha diritto al rimborso dell’intera di agire nei confronti sia dei beneficiari, sia dell’Assicurato stesso per la restituzione della somma liquidatacorrisposta. A restituzione avvenuta da parte dell’Assicurato dell’intera somma liquidata, l’Assicurato stesso potrà far valere i propri diritti per l’invalidità permanente eventualmente subitaresiduata.
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Samples: Estratto Condizioni Di Polizza Assicurativa Per Partecipanti Ai Soggiorni Estivi Figli Di Dipendenti CNR – Gestione Keluar s.r.l., b2b.frigoassicurazioni.com
Morte presunta. Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza il corpo dell’Assicurato scompaia o non venga ritrovato ritrovato, e si presume presuma sia avvenuto il decesso, la Società Assicuratrice liquiderà ai beneficiari indicati nella scheda di polizza il capitale previsto per il caso di morte. La liquidazione, sempreché non siano nel frattempo emersi elementi tali da rendere il danno non indennizzabile, non liquidazione avverrà prima dopo che siano trascorsi 180 giorni dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta proposta a termini degli arttArtt. 60 e 62 del c.cCodice Civile. Nel caso cheSe, successivamente al pagamentodopo il pagamento dell’indennizzo, risulti risulterà che la morte non si l’Assicurato è verificata o che comunque non è dipesa da infortunio indennizzabilevivo, la Società Assicuratrice avrà il diritto al rimborso dell’intera alla restituzione della somma liquidatapagata. A restituzione avvenuta da parte dell’Assicurato dell’intera somma liquidataavvenuta, l’Assicurato stesso potrà far valere i propri diritti per l’invalidità permanente eventualmente subitaresiduata.
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Samples: www.laziodisco.it
Morte presunta. Qualora Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza infortunio, il corpo dell’Assicurato scompaia o non venga ritrovato ritrovato, e si presume presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà agli aventi diritto il capitale previsto per il caso di morte. La liquidazione, sempreché non siano nel frattempo emersi elementi tali da rendere il danno non indennizzabile, liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 180 giorni 6 mesi dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta proposta a termini degli arttArtt. 60 e 62 del c.c. Nel caso che.. Resta inteso che se, successivamente al pagamento, risulti dopo che la morte non si Società ha pagato l'indennità, risulterà che l’Assicurato è verificata o che comunque non è dipesa da infortunio indennizzabilevivo, la Società avrà diritto al rimborso dell’intera alla restituzione della somma liquidatapagata maggiorata degli interessi legali. A restituzione avvenuta da parte dell’Assicurato dell’intera somma liquidata, l’Assicurato stesso potrà far valere i propri diritti per l’invalidità permanente l’Invalidità Permanente eventualmente subita.
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Samples: www.amissima.it
Morte presunta. Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza il corpo dell’Assicurato polizza, l’assicurato scompaia o non venga ritrovato e si presume sia avvenuto il decessose ne presuma la morte, la Società liquiderà il capitale previsto per il caso di morte. La liquidazione, sempreché sempre che non siano nel frattempo emersi elementi tali da rendere il danno non indennizzabile, non avverrà prima che siano trascorsi 180 giorni giorni, dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta proposta a termini temine degli artt. 60 e 62 del c.cCodice Civile. Nel caso che, successivamente al pagamento, risulti che la morte non si è verificata o che comunque non è dipesa da infortunio indennizzabile, la Società avrà diritto al rimborso dell’intera somma liquidata. A restituzione avvenuta da parte dell’Assicurato dell’assicurato dell’intera somma liquidata, l’Assicurato l’assicurato stesso potrà far valere i propri diritti per l’invalidità permanente eventualmente subita.
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Samples: Polizza Di Assicurazione Infortuni
Morte presunta. Qualora l’Assicurato sia scomparso a seguito di infortunio infortu- nio indennizzabile a termini ai sensi di polizza Xxxxxxx e il corpo dell’Assicurato scompaia o non venga ritrovato ritrovato, e si presume sia avvenuto il decesso, Europ Assistance corrisponde ai beneficiari la Società liquiderà il capitale previsto somma assicura- ta per il caso di morte. La liquidazione, sempreché non siano nel frattempo emersi elementi tali da rendere il danno non indennizzabile, non liquidazione avverrà prima dopo che siano trascorsi 180 giorni sia trascorso un anno dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta proposta presunta, a termini degli artt. articoli 60 e 62 del c.cCodi- ce Civile. Nel caso cheSe dopo il pagamento dell’indennizzo, successivamente al pagamentoè provata l’esisten- za in vita dell’Assicurato, risulti che Europ Assistance ha diritto di agire nei confronti sia dei beneficiari sia dell’Assicurato stesso per la morte non si è verificata o che comunque non è dipesa da infortunio indennizzabile, la Società avrà diritto al rimborso dell’intera restituzione della somma liquidatacorrisposta. A restituzione avvenuta da parte dell’Assicurato dell’intera somma liquidataavvenuta, l’Assicurato stesso potrà far valere i propri diritti per l’invalidità permanente eventualmente subitaresiduata.
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Samples: Assicurazione Assistenza Prestazioni
Morte presunta. Qualora a seguito di infortunio Infortunio indennizzabile a termini di polizza Polizza il corpo dell’Assicurato dell’Assicu- rato scompaia o e non venga ritrovato e si presume sia avvenuto il decesso, l’Impresa liquiderà la Società liquiderà il capitale previsto per il somma prevista in caso di morte. La liquidazione, sempreché sempre che non siano nel frattempo emersi elementi tali da rendere il danno non indennizzabile, non avverrà prima che siano trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta proposta a termini termine degli arttArtt. 60 e 62 del c.c. C.C. Nel caso chein cui, successivamente al pagamento, risulti che la morte non si è verificata sia verifica- ta o che comunque non è sia dipesa da infortunio Infortunio indennizzabile, la Società l’Impresa avrà diritto al rimborso dell’intera somma liquidata. A restituzione avvenuta da parte dell’Assicurato dell’intera somma liquidataavvenuta, l’Assicurato stesso potrà far valere i propri diritti per l’invalidità permanente l’Invalidità Permanente eventualmente subita.
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Morte presunta. Qualora Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza polizza, il corpo dell’Assicurato scompaia o non venga ritrovato ritrovato, e si presume presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari indicati in polizza il capitale previsto per il caso di morte. La liquidazione, sempreché non siano nel frattempo emersi elementi tali da rendere il danno non indennizzabile, liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 180 giorni dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta proposta a termini degli artt. 60 e 62 del c.c. Nel caso C.C. Resta inteso che, successivamente al pagamento, risulti se dopo che la morte non si Società ha pagato l’indennità risulterà che l’Assicurato è verificata o che comunque non è dipesa da infortunio indennizzabilevivo, la Società avrà diritto al rimborso dell’intera alla restituzione della somma liquidatapagata. A restituzione avvenuta da parte dell’Assicurato dell’intera somma liquidataavvenuta, l’Assicurato stesso potrà far valere i propri diritti per l’invalidità permanente eventualmente subita.
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Samples: www.protezionecivile.it
Morte presunta. Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini termine di polizza polizza, il corpo dell’Assicurato scompaia o non venga ritrovato ritrovato, e si presume presuma sia avvenuto il decesso, la Società assicuratrice liquiderà ai Beneficiari indicati in polizza il capitale previsto per il caso di morte. La liquidazione, sempreché non siano nel frattempo emersi elementi tali da rendere il danno non indennizzabile, liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 180 giorni sei mesi dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta proposta a termini ai sensi degli artt. 60 e 62 del c.cCodice Civile. Nel caso cheResta inteso che se dovesse risultare che l’Assicurato è vivo, successivamente al pagamento, risulti dopo che la morte non si è verificata o che comunque non è dipesa da infortunio indennizzabileSocietà assicuratrice ha pagato l’indennità, la Società assicuratrice avrà diritto al rimborso dell’intera alla restituzione della somma liquidatapagata. A restituzione avvenuta da parte dell’Assicurato dell’intera somma liquidataavvenuta, l’Assicurato stesso potrà far valere i propri diritti per l’invalidità permanente eventualmente subita.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Infortuni
Morte presunta. Qualora l’Assicurato sia scomparso a seguito di infortunio indennizzabile a termini ai sensi di polizza Xxxxxxx e il corpo dell’Assicurato scompaia o non venga ritrovato ritrovato, e si presume sia avvenuto il decesso, Europ Assistance corrisponde ai beneficiari la Società liquiderà il capitale previsto somma assicurata per il caso di morte. La liquidazione, sempreché non siano nel frattempo emersi elementi tali da rendere il danno non indennizzabile, non liquidazione avverrà prima dopo che siano trascorsi 180 giorni sia trascorso un anno dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta proposta presunta, a termini degli artt. articoli 60 e 62 del c.cCodice Civile. Nel caso cheSe dopo il pagamento dell’indennizzo, successivamente al pagamentoè provata l’esistenza in vita dell’Assicurato, risulti che Europ Assistance ha diritto di agire nei confronti sia dei beneficiari sia dell’Assicurato stesso per la morte non si è verificata o che comunque non è dipesa da infortunio indennizzabile, la Società avrà diritto al rimborso dell’intera restituzione della somma liquidatacorrisposta. A restituzione avvenuta da parte dell’Assicurato dell’intera somma liquidataavvenuta, l’Assicurato stesso potrà far valere i propri diritti per l’invalidità permanente eventualmente subitaresiduata.
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Morte presunta. Qualora Se, a seguito di infortunio Infortunio indennizzabile a termini di polizza Polizza, il corpo dell’Assicurato scompaia o non venga viene ritrovato e si presume sia avvenuto il decesso, la Società Compagnia liquiderà agli eredi il capitale previsto per il caso di morte. La liquidazione, sempreché non siano nel frattempo emersi elementi tali da rendere il danno non indennizzabile, liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 180 giorni sei mesi dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta proposta a termini degli artt. 60 e 62 del c.ccodice civile. Nel caso che, successivamente al pagamento, risulti Resta inteso che se dopo che la morte non si Compagnia ha pagato l’indennità risulterà che l’assicurato è verificata o che comunque non è dipesa da infortunio indennizzabilevivo, la Società Compagnia avrà diritto al rimborso alla restituzione dell’intera somma liquidatapagata. A restituzione avvenuta da parte dell’Assicurato dell’intera somma liquidataavvenuta, l’Assicurato stesso l’assicurato potrà far valere i propri diritti per l’invalidità permanente perma- nente eventualmente subita.
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Samples: Assicurazione Parziale
Morte presunta. Qualora Se, a seguito di infortunio Infortunio indennizzabile a termini di polizza Polizza, il corpo dell’Assicurato scompaia o non venga viene ritrovato e si presume sia avvenuto il decesso, la Società Compagnia liquiderà agli eredi il capitale previsto per il caso di morte. La liquidazione, sempreché non siano nel frattempo emersi elementi tali da rendere il danno non indennizzabile, liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 180 giorni sei mesi dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta proposta a termini degli artt. 60 e 62 del c.ccodice civile. Nel caso che, successivamente al pagamento, risulti Resta inteso che se dopo che la morte non si Compagnia ha pagato l’indennità risulterà che l’assicurato è verificata o che comunque non è dipesa da infortunio indennizzabilevivo, la Società Compagnia avrà diritto al rimborso alla restituzione dell’intera somma liquidatapagata. A restituzione avvenuta da parte dell’Assicurato dell’intera somma liquidataavvenuta, l’Assicurato stesso l’assicurato potrà far valere i propri diritti per l’invalidità permanente l’Invalidità perma- nente eventualmente subita.
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Samples: Contratto Di Abbonamento
Morte presunta. Qualora Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini termine di polizza polizza, il corpo dell’Assicurato scompaia o non venga ritrovato e si presume presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari il capitale previsto per il caso di morte. La liquidazione, sempreché non siano nel frattempo emersi elementi tali da rendere il danno non indennizzabile, non liquidazione avverrà prima che siano trascorsi 180 giorni 6 mesi dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta proposta a termini termine degli artt. 60 e 62 del c.c. Nel caso che, C.C. Resta inteso che se successivamente al pagamento, risulti alla liquidazione dell’indennità da parte della Società risulta che la morte non si l’Assicurato è verificata o che comunque non è dipesa da infortunio indennizzabilevivo, la Società avrà diritto al rimborso dell’intera alla restituzione della somma liquidatapagata. A restituzione avvenuta da parte dell’Assicurato dell’intera somma liquidataavvenuta, l’Assicurato stesso potrà far valere i propri diritti per l’invalidità permanente l’Invalidità Permanente eventualmente subita.
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Samples: www.aslnuoro.it
Morte presunta. Qualora l’Assicurato sia scomparso a seguito di infortunio indennizzabile a termini ai sensi di polizza Xxxxxxx e il corpo dell’Assicurato scompaia o non venga ritrovato ritrovato, e si presume sia avvenuto il decesso, Europ Assistance corri- sponde ai beneficiari la Società liquiderà il capitale previsto somma assicurata per il caso di morte. La liquidazione, sempreché non siano nel frattempo emersi elementi tali da rendere il danno non indennizzabile, non liquidazione avverrà prima dopo che siano trascorsi 180 giorni sia trascorso un anno dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta proposta a termini presunta, ai sensi degli artt. 60 e 62 del c.cCodice Civile. Nel caso cheSe dopo il pagamento dell’indennizzo è prova- ta l’esistenza in vita dell’Assicurato, successivamente al pagamentoEurop Assi- stance ha diritto di agire nei confronti sia dei beneficiari, risulti che sia dell’Assicurato stesso per la morte non si è verificata o che comunque non è dipesa da infortunio indennizzabile, la Società avrà diritto al rimborso dell’intera restituzione della somma liquidatacorrisposta. A restituzione avvenuta da parte dell’Assicurato dell’intera somma liquidata, l’Assicurato stesso potrà far valere i propri diritti per l’invalidità permanente permanen- te eventualmente subitaresiduata.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Eura Protezione
Morte presunta. Qualora a seguito di infortunio Infortunio indennizzabile a termini di polizza Polizza il corpo dell’Assicurato scompaia o e non venga ritrovato e si presume sia avvenuto il decesso, l’Impresa liquiderà la Società liquiderà il capitale previsto per il somma prevista in caso di morte. La liquidazione, sempreché sempre che non siano nel frattempo emersi elementi tali da rendere il danno non indennizzabileindenniz- zabile, non avverrà prima che siano trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta proposta a termini termine degli arttarticoli 59 e 60 del codice civile. 60 e 62 del c.c. Nel caso cheSe, successivamente successiva- mente al pagamento, risulti risulta che la morte non si è sia verificata o che comunque non è sia dipesa da infortunio Infortunio indennizzabile, la Società l’Impresa avrà diritto al rimborso dell’intera somma liquidata. A restituzione avvenuta da parte dell’Assicurato dell’intera somma liquidata, l’Assicurato stesso potrà far valere i propri diritti per l’invalidità permanente l’Invalidità Permanente eventualmente subita.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Copertura Dei Rischi Derivanti Da Infortuni E Malattie
Morte presunta. Qualora Qualora, a seguito di infortunio Infortunio indennizzabile a termini di polizza Polizza, il corpo dell’Assicurato scompaia o non venga ritrovato e si presume presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà il capitale previsto l’Assicuratore liquida ai Beneficiari designati l’Indennità assicurata per il caso di morte. La liquidazione, sempreché non siano nel frattempo emersi elementi tali da rendere il danno non indennizzabile, In ogni caso la liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 180 giorni dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta proposta a termini degli arttpresunta, secondo quanto previsto dagli Artt. 60 59, 60, 61, 62 e 62 63 del c.cCodice Civile. Nel caso Resta inteso che, se successivamente al pagamentopagamento totale o parziale dell’Indennità da parte dell’Assicuratore, risulti che la morte non si l’Assicurato è verificata o che comunque non è dipesa da infortunio indennizzabilevivo, la Società l’Assicuratore avrà diritto al rimborso dell’intera somma liquidataalla restituzione dell’Indennizzo pagato. A restituzione avvenuta da parte dell’Assicurato dell’intera somma liquidataavvenuta, l’Assicurato stesso potrà far valere i propri diritti per l’invalidità permanente l’Invalidità Permanente eventualmente subita. La presente garanzia è valida in tutto il mondo.
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Samples: Assicurazione Infortuni E Assistenza
Morte presunta. Qualora Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza polizza, il corpo dell’Assicurato scompaia o non venga ritrovato e si presume presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficia- ri indicati nel contratto il capitale previsto per il caso di morte. La liquidazione, sempreché non siano nel frattempo emersi elementi tali da rendere il danno non indennizzabile, liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 180 giorni sei mesi dalla presentazione dell’istanza dell’i- stanza per la dichiarazione di morte presunta proposta a termini degli artt. 60 e 62 del c.c. Nel caso che.. Qualora, successivamente al pagamentodopo il pagamento dell’indennità, risulti che la morte non si è verificata o che comunque non è dipesa da infortunio indennizzabilel’Assicurato risultasse in vita, la Società avrà diritto al rimborso dell’intera alla restituzione della somma liquidata. pagata.A restituzione avvenuta da parte dell’Assicurato dell’intera somma liquidata, l’Assicurato stesso potrà far valere i propri pro- pri diritti per l’invalidità permanente da infortunio eventualmente subita.
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Samples: catalogo.gruppofondiariasai.it
Morte presunta. Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini termine di polizza polizza, il corpo dell’Assicurato scompaia o non venga ritrovato sia ritrovato, e si presume presuma sia avvenuto il decesso, la Società assicuratrice liquiderà ai Beneficiari indicati in polizza il capitale previsto per il caso di morte. La liquidazione, sempreché non siano nel frattempo emersi elementi tali da rendere il danno non indennizzabile, liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 180 giorni 6 mesi dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta proposta a termini ai sensi degli artt. 60 e 62 del c.cCodice Civile. Nel caso cheResta inteso che se dovesse risultare che l’Assicurato è vivo, successivamente al pagamento, risulti dopo che la morte non si è verificata o che comunque non è dipesa da infortunio indennizzabileSocietà assicuratrice ha pagato l’indennità, la Società assicuratrice avrà diritto al rimborso dell’intera alla restituzione della somma liquidatapagata. A restituzione avvenuta da parte dell’Assicurato dell’intera somma liquidataavvenuta, l’Assicurato stesso potrà far valere i propri diritti per l’invalidità permanente eventualmente subita.
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Samples: www.bancobpmvita.it
Morte presunta. Qualora Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza polizza, il corpo dell’Assicurato scompaia o non venga ritrovato ritrovato, e si presume sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari indicati in polizza il capitale previsto per il caso di morte. La liquidazione, sempreché non siano nel frattempo emersi elementi tali da rendere il danno non indennizzabile, liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 180 giorni sei mesi dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta proposta a termini ai sensi degli arttart. 60 e 62 del c.cCodice Civile. Nel caso chein cui, successivamente al pagamentodopo il pagamento dell’indennizzo, risulti che la morte non si l’Assicurato è verificata o che comunque non è dipesa da infortunio indennizzabilevivo, la Società avrà diritto al rimborso dell’intera alla restituzione della somma liquidatapagata. A restituzione avvenuta da parte dell’Assicurato dell’intera somma liquidataavvenuta, l’Assicurato stesso potrà far valere i propri diritti per l’invalidità l’invaldità permanente eventualmente subita.
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Samples: www.ccromagnolo.it
Morte presunta. Qualora l’Assicurato sia scomparso a seguito di infortunio indennizzabile a termini ai sensi di polizza Xxxxxxx e il corpo dell’Assicurato scompaia o non venga ritrovato ritrovato, e si presume sia avvenuto il decesso, Europ Assistance corrisponde ai beneficiari la Società liquiderà il capitale previsto somma assicurata per il caso di morte. La liquidazione, sempreché non siano nel frattempo emersi elementi tali da rendere il danno non indennizzabile, non liquidazione avverrà prima dopo che siano trascorsi 180 giorni sia trascorso un anno dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta proposta a termini presunta, ai sensi degli artt. 60 e 62 del c.cCodice Civile. Nel caso cheSe dopo il pagamento dell’indennizzo è provata l’esistenza in vita dell’Assicurato, successivamente al pagamentoEurop Assistance ha diritto di agire nei confronti sia dei beneficiari, risulti che sia dell’Assicurato stesso per la morte non si è verificata o che comunque non è dipesa da infortunio indennizzabile, la Società avrà diritto al rimborso dell’intera restituzione della somma liquidatacorrisposta. A restituzione avvenuta da parte dell’Assicurato dell’intera somma liquidata, l’Assicurato stesso potrà far valere i propri diritti per l’invalidità permanente eventualmente subitaresiduata.
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Samples: Assicurazione Danni