Common use of Morte Clause in Contracts

Morte. L’indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica – anche successivamente alla scadenza della polizza – entro due anni dal giorno dell’infortunio. Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali. L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per l’invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, i beneficiari, o in difetto di designazione, gli eredi, dell’Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso ed hanno diritto soltanto alla differenza tra l’indennizzo per morte – se superiore – e quello già pagato per invalidità permanente.

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Samples: Insurance Policy, Insurance Contract, Insurance Agreement

Morte. L’indennizzo per il caso di morte è dovuto se Se l’Infortunio ha come conseguenza la morte e la stessa si verifica – verifica, anche successivamente alla scadenza della polizza – Polizza, entro due anni dal giorno dell’infortunio. Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati odell’Infortunio, in difetto di designazioneEurop Assistance corrisponde la somma assicurata, agli eredi dell’Assicurato in parti ugualilegittimi o testamentari dell’Assicurato. L’indennizzo L’Indennizzo per il caso di morte Morte non è cumulabile con quello per l’invalidità permanenteInvalidità Permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo Indennizzo per invalidità permanenteInvalidità Permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio dell’Infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, i beneficiari, Europ Assistance corrisponde agli eredi legittimi o in difetto di designazione, gli eredi, dell’Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso ed hanno diritto testamentari soltanto alla la differenza tra l’indennizzo l’Indennizzo per morte – Morte, se superiore – superiore, e quello già pagato per invalidità permanenteInvalidità Permanente.

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Samples: Assicurazione Danni, Assicurazione Danni, Assicurazione Danni

Morte. L’indennizzo La garanzia riguarda l’Infortunio che ha come conseguenza la morte dell’Assicurato. La garanzia è prestata anche se la morte si verifica successivamente alla scadenza del contratto, ma comunque entro 2 anni dal giorno dell’Infortunio. L’Indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica – anche successivamente alla scadenza della polizza – entro due anni dal giorno dell’infortunio. Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali. L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello l’Indennizzo spettante per l’invalidità Invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo l’Indennizzo per invalidità permanenteInvalidità permanente è stato pagato, ma l’Assicurato muore entro due 2 anni dal giorno dell’infortunio ed dell’Infortunio in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, i beneficiari, o in difetto di designazione, gli eredi, hanno diritto alla differenza tra la somma che spetta loro per la morte dell’Assicurato e l’Indennizzo già pagato all’Assicurato stesso per l’Invalidità permanente, se inferiore. Nel caso contrario non sono tenuti ad alcun rimborso ed hanno diritto soltanto alla differenza tra l’indennizzo per morte – se superiore – e quello già pagato per invalidità permanentea restituire la differenza. Non sono rimborsabili le spese mediche sostenute.

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Samples: Insurance Contract, Insurance Contract, Documento Informativo Precontrattuale

Morte. L’indennizzo La garanzia riguarda l’Infortunio che ha come conseguenza la morte dell’Assicurato. La garanzia è prestata anche se la morte si verifica successivamente alla scadenza del contratto, ma comunque entro 2 anni dal giorno dell’Infortunio. L’Indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica – anche successivamente alla scadenza della polizza – entro due anni dal giorno dell’infortunio. Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali. L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello l’Indennizzo spettante per l’invalidità Invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo l’Indennizzo per invalidità permanenteInvalidità permanente è stato pagato, ma l’Assicurato muore entro due 2 anni dal giorno dell’infortunio ed dell’Infortunio e in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, i beneficiari, o in difetto di designazione, gli eredi, hanno diritto alla differenza tra la somma che spetta loro per la morte dell’Assicurato e l’Indennizzo già pagato all’Assicurato per l’Invalidità permanente, se inferiore. Nel caso contrario non sono tenuti ad alcun rimborso ed hanno diritto soltanto alla differenza tra l’indennizzo per morte – se superiore – e quello già pagato per invalidità permanentea restituire la differenza.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Autoveicoli E Altre Garanzie, Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Autoveicoli, Assicurazione Per La Responsabilità Civile Autoveicoli E Altre Garanzie

Morte. L’indennizzo per il caso di La garanzia riguarda l’Infortunio che ha come conseguenza la morte dell’Assicurato. La garanzia è dovuto prestata anche se la morte stessa si verifica – anche successivamente alla scadenza della polizza – del contratto, ma comunque entro due 2 anni dal giorno dell’infortuniodell’Infortunio. Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali. L’indennizzo L’Indennizzo per il caso di ilcaso morte non è cumulabile con quello l’Indennizzo spettante per l’invalidità Invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo l’Indennizzo per invalidità permanenteInvalidità permanente è stato pagato, ma l’Assicurato muore entro due 2 anni dal giorno dell’infortunio ed dell’Infortunio e in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, i beneficiari, o in difetto di designazione, gli eredi, hanno diritto alla differenza tra la somma che spetta loro per la morte dell’Assicurato e l’Indennizzo già pagato all’Assicurato per l’Invalidità permanente, se inferiore. Nel caso contrario non sono tenuti ad alcun rimborso ed hanno diritto soltanto alla differenza tra l’indennizzo per morte – se superiore – e quello già pagato per invalidità permanentea restituire la differenza.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Autoveicoli, Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Autoveicoli

Morte. L’indennizzo La garanzia riguarda l’Infortunio che ha come conseguenza la morte dell’Assicurato. La garanzia è prestata anche se la morte si verifica successivamente alla scadenza del contratto, ma comunque entro 2 anni dal giorno dell’Infortunio. L’Indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica – anche successivamente alla scadenza della polizza – entro due anni dal giorno dell’infortunio. Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali. L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello l’Indennizzo spettante per l’invalidità Invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo l’Indennizzo per invalidità permanenteInvalidità permanente è stato pagato, ma l’Assicurato muore entro due 2 anni dal giorno dell’infortunio ed dell’Infortunio in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, i beneficiari, o in difetto di designazione, gli eredi, hanno diritto alla differenza tra la somma che spetta loro per la morte dell’Assicurato e l’Indennizzo già pagato all’Assicurato stesso per l’Invalidità permanente, se inferiore. Nel caso contrario non sono tenuti ad alcun rimborso ed hanno diritto soltanto alla differenza tra l’indennizzo per morte – se superiore – e quello già pagato per invalidità permanentea restituire la differenza.

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Samples: Assicurazione Per La Responsabilità Civile Autoveicoli E Altre Garanzie, Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Autoveicoli

Morte. L’indennizzo Se l’infortunio ha per conseguenza la morte dell’Assicurato e questa si verifichi entro 2 anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto la Società liquida la somma assicurata per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica – anche successivamente alla scadenza della polizza – entro due anni dal giorno dell’infortunio. Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, designati; in difetto di designazione, designazione la Società liquida la somma agli eredi dell’Assicurato in parti ugualieredi. L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per l’invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, i beneficiari, o in difetto di designazione, gli eredi, eredi dell’Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso ed hanno diritto soltanto alla differenza tra l’indennizzo per morte – se superiore – e quello già pagato per invalidità permanente.

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Samples: Service Agreement, Contratto Di Prestazione Di Servizi

Morte. L’indennizzo per il caso di morte è dovuto se Se l’Infortunio ha come conseguenza la morte stessa e questa si verifica entro due anni dal giorno dell’Infortunio, anche successivamente alla scadenza della polizza – entro due anni dal giorno dell’infortunio. Tale indennizzo viene liquidato Polizza, la Società corrisponde la Somma Assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali. L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per l’invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo l’Indennizzo per invalidità permanenteInvalidità Permanente è stato pagato, ma l’Assicurato muore entro due anni dal giorno dell’infortunio ed dell’Infortunio e in conseguenza di questo, l’Assicurato muoregli eredi hanno diritto alla differenza tra la somma che spetta loro per la morte dell’Assicurato, i beneficiarise superiore, o in difetto di designazione, gli eredi, dell’Assicurato e l’Indennizzo già pagato all’Assicurato per Invalidità Permanente. In caso contrario non sono tenuti ad alcun rimborso ed hanno diritto soltanto alla differenza tra l’indennizzo a restituire la differenza. Se il decesso avviene all’estero la Società rimborsa le spese sostenute per morte – se superiore – e quello già pagato per invalidità permanenteil rimpatrio della salma nei limiti del 10% della Somma Assicurata, con il massimo di € 10.000.

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Samples: Contratto Di Assicurazione, Insurance Contract

Morte. L’indennizzo per il caso di morte è dovuto anche se la morte stessa il decesso è conseguenza di un infortunio avvenuto nell’arco della durata contrattuale e si verifica – anche successivamente alla scadenza della polizza – dell’assicurazione, purché entro due anni dal giorno dell’infortuniodell’infortunio stesso. Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari Beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali. L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per l’invalidità invalidità permanente. Tuttavia, se l’Assicurato muore dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, i beneficiari, o in difetto di designazione, gli eredi, eredi dell’Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso ed rimborso, mentre i Beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l’indennizzo per morte – se superiore – e quello già pagato per invalidità permanenteinvalidità.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Infortuni

Morte. L’indennizzo per il caso di morte Morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell’infortunio. Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali. L’indennizzo per il caso di morte Morte non è cumulabile con quello per l’invalidità permanenteInvalidità Permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanenteInvalidità Permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, i beneficiari, o in difetto di designazione, gli eredi, eredi dell’Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso ed rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l’indennizzo per morte Morte – se superiore - e quello già pagato per invalidità permanenteInvalidità Permanente.

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Samples: Insurance Policy

Morte. 31.1 L’indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica – anche se successivamente alla scadenza della polizza – entro due anni dal giorno dell’infortunio. Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato dell’assicurato in parti uguali. . 31.2 L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per l’invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma se entro due 2 anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, i beneficiari, o in difetto di designazione, gli eredi, eredi dell’Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso ed rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l’indennizzo per morte – se superiore – e quello già pagato per invalidità permanente.

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Samples: Assicurazione

Morte. L’indennizzo La garanzia riguarda l’Infortunio che ha come conseguenza la morte dell’Assicurato. La garanzia è prestata anche se la morte si verifica successivamente alla scadenza del con- tratto, ma comunque entro 2 anni dal giorno dell’Infortunio. L’Indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica – anche successivamente alla scadenza della polizza – entro due anni dal giorno dell’infortunio. Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali. L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello l’Indennizzo spettante per l’invalidità permanenteInvalidità per- manente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo l’Indennizzo per invalidità permanenteInvalidità permanente è stato pagato, ma l’Assicurato muore entro due 2 anni dal giorno dell’infortunio ed dell’Infortunio e in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, i beneficiariBeneficiari, o in difetto di designazione, designazione gli eredi, hanno diritto alla differenza tra la somma che spetta loro per la morte dell’Assicurato e l’Indennizzo già pagato all’Assicurato per l’Invalidità permanente, se inferiore. Nel caso contrario non sono tenuti ad alcun rimborso ed hanno diritto soltanto alla differenza tra l’indennizzo per morte – se superiore – e quello già pagato per invalidità permanentea restituire la differenza.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Autoveicoli

Morte. L’indennizzo per il caso di morte è dovuto se Se l’infortunio ha come conseguenza la morte stessa si verifica – anche successivamente alla scadenza della polizza – entro due anni dal giorno dell’infortunio. Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati omorte, in difetto di designazione, l’Impresa liquida la somma assicurata agli eredi dell’Assicurato in parti uguali. L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per l’invalidità invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio ed permanente l’assicurato muore in conseguenza di questodel medesimo infortunio, l’Assicurato muore, i beneficiari, o in difetto di designazione, gli eredi, dell’Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso ed hanno diritto soltanto alla l’Impresa corrisponde ai beneficiari la sola differenza tra l’indennizzo per morte – se superiore – e quello già pagato per invalidità permanente.. Per i casi di morte presunta (ovvero quelli dove, a fronte di un evento indennizzabile à termini di polizza, il corpo dell’Assicurato non venga ritrovato e ragionevolmente possa desumersi il suo decesso), la liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta ai sensi degli Artt. 60 e 62 C.C..

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Morte. L’indennizzo per il caso di morte Morte, è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell’infortunio. Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti ugualilegittimi o testamentari dell’Assicurato, secondo le quote previste dalla legge. L’indennizzo per il caso di morte Morte, non è cumulabile con quello per l’invalidità permanenteInvalidità Permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanenteInvalidità Permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, i beneficiari, o in difetto di designazione, gli eredi, eredi dell’Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso ed rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l’indennizzo per morte – Morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanenteInvalidità Permanente.

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Samples: Insurance Policy

Morte. L’indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza – cessa- zione del rapporto assicurativo - entro due anni dal giorno dell’infortunio. Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari Benefi- ciari designati o, in difetto di designazionemancanza, agli eredi dell’Assicurato in parti ugualisecondo le norme della successione testamentaria o legittima. L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per l’invalidità invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza conse- guenza di questo, l’Assicurato muore, i beneficiari, o in difetto di designazione, gli eredi, dell’Assicurato eredi dell’As- sicurato non sono tenuti ad alcun rimborso ed rimborso, mentre i Beneficiari hanno il diritto soltanto alla differenza tra l’indennizzo l’in- dennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.

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Samples: Contratto Di Assicurazione CVT Ramo 52

Morte. L’indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica – anche successivamente alla scadenza della polizza dell’assicurazione – entro due anni dal giorno dell’infortunio. Tale indennizzo viene è liquidato ai beneficiari Beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali. L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per l’invalidità invalidità permanente. Tuttavia, se l’Assicurato muore dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, i beneficiari, o in difetto di designazione, gli eredi, eredi dell’Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso ed rimborso, mentre i Beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l’indennizzo per morte – se superiore – e quello già pagato per invalidità permanenteinvalidità.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Infortuni

Morte. L’indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica – anche successivamente alla scadenza della polizza dell’assicurazione – entro due anni dal giorno dell’infortunio. Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali. L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per l’invalidità invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, i beneficiari, o in difetto di designazione, gli eredi, eredi dell’Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso ed rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l’indennizzo per morte – se superiore – e quello già pagato per invalidità permanente.

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Samples: Insurance Policy

Morte. L’indennizzo per il In caso di morte Morte la somma assicurata è dovuto dovuta dalla Società soltanto se la morte stessa derivante da infortunio, anche se successiva alla scadenza del contratto, si verifica – anche successivamente alla scadenza della polizza – entro due anni dal giorno dell’infortunionel quale è avvenuto l’infortunio stesso. Tale indennizzo somma viene liquidato liquidata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, designazione agli eredi dell’Assicurato in parti ugualieguali. L’indennizzo L ’indennizzo per il caso di morte Morte non è cumulabile con quello per l’invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanenteInvalidità Permanente, ma se entro due anni dal giorno dell’infortunio ed e in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, i beneficiari, o in difetto di designazione, gli eredi, eredi dell’Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso ed rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l’indennizzo per morte – Morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanenteInvalidità Permanente.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischio

Morte. L’indennizzo La garanzia riguarda l’Infortunio che ha come conseguenza la morte dell’Assicurato. La garanzia è prestata anche se la morte si verifica successivamente alla scadenza del contratto, ma comunque entro 2 anni dal giorno dell’Infortunio. L’Indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica – anche successivamente alla scadenza della polizza – entro due anni dal giorno dell’infortunio. Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali. L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello l’Indennizzo spettante per l’invalidità Invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo l’Indennizzo per invalidità permanenteInvalidità permanente è stato pagato, ma l’Assicurato muore entro due 2 anni dal giorno dell’infortunio ed dell’Infortunio e in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, i beneficiari, o in difetto di designazione, gli eredi, hanno diritto alla differenza tra la somma che spetta loro per la morte dell’Assicurato stesso e l’Indennizzo già pagato all’Assicurato per l’Invalidità permanente, se inferiore. Nel caso contrario non sono tenuti ad alcun rimborso ed hanno diritto soltanto alla differenza tra l’indennizzo per morte – se superiore – e quello già pagato per invalidità permanentea restituire la differenza.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Autoveicoli

Morte. L’indennizzo per il caso di morte Morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell’infortunio. Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali. L’indennizzo per il caso di morte Morte non è cumulabile con quello per l’invalidità permanenteInvalidità Permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanenteInvalidità Permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, i beneficiari, o in difetto di designazione, gli eredi, eredi dell’Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso ed rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l’indennizzo per morte – Morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanenteInvalidità Permanente.

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Samples: Convenzione Infortuni

Morte. L’indennizzo per il caso di morte Morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell’infortunio. Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti ugualilegittimi o testamentari dell’Assicurato, secondo le quote previste dalla legge. L’indennizzo per il caso di morte Morte non è cumulabile con quello per l’invalidità permanenteInvalidità Permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanenteInvalidità Permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, e/o i beneficiari, o in difetto di designazionesuoi familiari muoiono, gli eredi, dell’Assicurato eredi non sono tenuti ad alcun rimborso ed rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l’indennizzo per morte – Morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanenteInvalidità Permanente.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Morte. L’indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica – anche successivamente alla scadenza della polizza – entro due anni dal giorno dell’infortunio. Tale indennizzo viene sarà liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti ugualidell'assicurato. L’indennizzo Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell’assicurato non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, AXA liquida ai beneficiari o agli eredi la somma prevista per il caso di morte. La liquidazione avviene non prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte non è cumulabile con quello per l’invalidità permanentepresunta come previsto dagli Artt. Tuttavia60 e 62 c.c. Qualora, se dopo il pagamento di un indennizzo dell’indennizzo, l’assicurato risultasse in vita, AXA avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l’assicurato può far valere i propri diritti per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, i beneficiari, o in difetto di designazione, gli eredi, dell’Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso ed hanno diritto soltanto alla differenza tra l’indennizzo per morte – se superiore – e quello già pagato per invalidità permanentel’invalidità permanente eventualmente subita.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per Le Autovetture

Morte. verifica L’indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica – - anche successivamente alla scadenza della polizza – cessazione del rapporto assicurativo - entro due anni dal giorno dell’infortunio. Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari Beneficiari designati o, in difetto di designazionemancanza, agli eredi dell’Assicurato in parti ugualisecondo le norme della successione testamentaria o legittima. L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per l’invalidità invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, i beneficiari, o in difetto di designazione, gli eredi, eredi dell’Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso ed rimborso, mentre i Beneficiari hanno il diritto soltanto alla differenza tra l’indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.

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Samples: Contratto Di Assicurazione CVT

Morte. L’indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza – cessazione del rapporto assicurativo - entro due 2 anni dal giorno dell’infortunio. Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati de- signati o, in difetto di designazionemancanza, agli eredi dell’Assicurato in parti ugualisecondo le norme della successione testamentaria o legittima. L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per l’invalidità invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo in- dennizzo per invalidità permanente, ma entro due 2 anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, i beneficiari, o in difetto di designazione, gli eredi, eredi dell’Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso ed rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l’indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanenteperma- nente.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per Veicoli D’epoca O Di Interesse Storico E Collezionistico

Morte. L’indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell’infortunio. Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali. L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per l’invalidità invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, i beneficiari, o in difetto di designazione, gli eredi, eredi dell’Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso ed rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l’indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.

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Samples: Insurance Policy

Morte. L’indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza – del certificato - entro due anni dal giorno dell’infortunio. Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti ugualilegittimi o testamentari dell’Assicurato. L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per l’invalidità invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, i beneficiari, o in difetto di designazione, gli eredi, eredi dell’Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso ed rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l’indennizzo per morte - se superiore – e quello già pagato per invalidità permanente.

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Samples: Insurance Policy