Common use of Motivi della decisione Clause in Contracts

Motivi della decisione. E’ documentalmente provato (v. doc. 1 attoreo) che in data 16/03/2004 *** *** ha concluso un contratto denominato di “affiliazione commerciale” che è incontestato in giudizio essere intercorso con l’affiliante *** *** s.r.l. bella persona della legale rappresentante *** ***, sebbene nell’intestazione documento risulti indicata tal North Electric Vehicles (soggetto risultato inesistente). La società a fronte del versamento di un contributo di affiliazione ha concesso al xxxx il diritto non esclusivo di vender e noleggiare veicoli elettrici e relativi accessori; la società ha dichiarato di essere titolare del diritto all’utilizzazione del marchio depositato e degli altri segni distintivi indicati nell’allegato A; inoltre ha assunto con tal contratto nei confronti dell’affiliato plurimi obblighi specificatamente indicati ai punti 9.10.11 del contratto e negli allegati facenti parte del contratto ed altresì dato atto della esistenza di una “rete in forte sviluppo ed affermata sul mercato in partnership con i più importanti gruppi internazionali di autoveicoli”(v. doc 3 attoreo)- alle prove e documentali acquisite in giudizio è emersa senza ombra di dubbio l’ingannevolezza di quanto affermato in sede di trattative e poi trafuso nel contratto circa il fatto che si trattasse di “rete in forte sviluppo ed affermata sul mercato” (v. doc.3) e circa la titolarità del vantato marchio; la Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con provvedimento di data 7/12/2005 ha accertato la sussistenza di pubblicità ingannevole in relazione ai suddetti profili, vietandone ulteriore diffusione ( v. doc. 1 attoreo prodotto nel sub procedimento cautelare) e tale provvedimento è divenuto definitivo per mancata impugnazione. In particolare il provvedimento de quo ha rilevato che non vi era alcun elemento che suffragasse l’esistenza delle rete di affiliati ed ha altresì constatato con riferimento al marchio vantato che risultava solo la “ semplice richiesta di registrazione di un marchio diverso da quello vantato in pubblicità e per giunta effettuata successivamente alla diffusione dei messaggi in oggetto”. Tali valutazioni sono state ampiamente suffragate dai fatti emersi dalla esperita istruttoria che ha dato contezza di una generale situazione di ingannevolezza dalle pubblicità e dalle informative contenute negli allegati al contratto essendo in particolare emerso dalla istruttoria orale in buona sostanza che la tanto reclamizzata consolidata rete di affiliati è risultata nel tempo composta in dall’attore, da tal xxxx e da altro affiliato ed addirittura che all’epoca della stipula del contratto non esisteva alcuna nessuna rete di affiliati, essendo risultato il xxxx il primo affiliato. Non risulta poi alcuna registrazione del Marchio indicato dalla società come proprio, risultando solo documentalmente, come accertato dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con il provvedimento di data 7.12.2005, la richiesta di registrazione (del 15.12.2004 successiva dunque al contratto) di un marchio diverso sia per denominazione che per grafica dal marchio "Ecofly" spacciato per marchio proprio della società. Risultato insomma che al momento della stipula del contratto lungi dal sussistere un già costituito e consolidato sistema di rete già sperimentata sul mercato, per la commercializzazione e distribuzione dei prodotti caratterizzati da segni distintivi "trainanti" il xxx è stato affiliato ad una rete in allora inesistente ( e in buona sostanza pressochè inesistente anche successivamente essendosi poi affiliati solo altri due soggetti) e per la commercializzazione di prodotti in relazione ai quali l'affiliante non era depositario di marchio alcuno. L’obbligo di buona fede oggettiva e correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico applicabile sia in ambito contrattuale che extracontrattuale (x. Xxxx. Civ. sez. III sentenza n. 3462 del 15/02/2007 e Cass. Civ. sez. III sent. N. 5348/09) e nella fattispecie è indubbia la gravità della violazione di tale dovere giuridico in relazione ad informative essenziali in relazione alla natura del contratto. A ciò si aggiunga che la *** *** s.r.l. si è resa inadempiente ai vari obblighi assunti contrattualmente e segnatamente: non ha fornito alcun quadriciclo al xxxx nonostante tali veicoli rientrassero nel "parco veicoli" oggetto di contratto; non ha effettuati i corsi di formazione previsti in contratto all'art 9; non ha effettuato la promessa attività promozionale e pubblicitaria; non ha restituito all'attore le somme corrisposte per fini pubblicitari. Trattasi di un quadro di ingannevolezza di informative e di inadempimenti di tal gravita avuto riguardo alle finalità e all'equilibrio di interessi perseguito con il contratto - quello di far entrare il xxx in una rete di affiliati collaudata, consolidata sul mercato allo scopo di commercializzare i beni mettendogli a disposizione il patrimonio di conoscenze, Know how e ritrovati tecnici dell'affiliante, consentendogli altresì I'uso del marchio e segni distintivi dell' affiliante stesso da comportare la risoluzione del contratto per grave inadempimento della società convenuta art. 1453 c.c. Ne consegue la condanna della società convenuta alIa restituzione del contributo di affiliazione pari in linea capitale ad € 37.800,01 maggiorata di interessi al tasso di legge decorrenti dalla data del pagamento stante la malafede della società convenuta. La stessa va altresì condannata stante la sua responsabilità contrattuale a risarcire i danni pari ad € 1875,60 per spese promozionali fatte dall'attore e documentate in causa (doc. 20 attoreo) ed € 4870,52 pari alle somme versate per la occupazione di locali effettuata per svolgere l'attività di affiliato (v. doc 21 attoreo), con maggiorazione di interessi al tasso di legge dalla data degli esborsi al saldo. Non sono invece adeguatamente provate le spese per la asserita ristrutturazione dei locali nè quelle per ecoincentivi spettanti. Non vi è poi sufficiente prova ( e l'onere probatorio gravava sull'attore) del danno sotto il profilo del mancato guadagno : quanto all'affare "sfumato" con la Ferrara TVA s.p.a. è risultato dalla esposizione del teste Xxxxxxxx Xxxxxxxx (dipendente all'epoca dei fatti di tale società) che l'affare non ha più avuto seguito " a causa di mancati finanziamenti " e non dunque per responsabilità riconducibile ad inadempimenti società convenuta. Non vi è poi per il resto prova di elementi che consentano di determinare tale danno che non può sic et simpliciter esser ricondotto al profitto sperato. Resta da verificare la posizione dei terzi Cristiano e *** ***; va innanzitutto rilevato che è infondata la eccezione di difetto di legittimazione passiva poichè la legittimazione passiva quale condizione dell'azione sussiste ogni qualvolta venga prospettata una domanda in astratto suscettibile di essere rivolta contro il soggetto convenuto in giudizio, attinendo a1 merito la fondatezza o meno di tale domanda; nella fattispecie l'attore ha assunto che i sigg. Xxxxxxx hanno posto in essere vari comportamenti causativi di danno tali da comportare loro responsabilità anche ex art 2043 c.c. e ciò è sufficiente a radicare la loro legittimazione passiva. Nel merito le domande risarcitorie rivolte contro i convenuti Xxxxxxx sono infondate. Va sul punto premesso che è pacifico in causa che essi abbiano agito in nome e per conto della società conducendo le trattative sfociate nel contratto; orbene poichè vige la regola della produzione degli effetti giuridici del negozio concluso dal rappresentante nella sfera del rappresentato il mero inadempimento contrattuale in se non è fonte di responsabilità contrattuale del rappresentante verso il terzo; la giurisprudenza ha poi precisato che la configurabilità di responsabilità extracontrattuale verso i terzi del rappresentante (che eventualmente concorre con la eventuale responsabilità contrattuale del rappresentato) postula non solo che si sia in presenza di un comportamento antigiuridico del rappresentante (posto in essere con dolo o colpa) in rapporto di xxxxx causale con danno ingiusto provocato al terzo ma altresì che i fatti (dolosi o colposi) generatori di responsabilità siano riconducibili soltanto ed unicamente al rappresentante e non possano in alcun modo farsi risalire al rappresentato (x. Xxxx civ. sez. 1 sent. n. 10493 del 24.9.1999;

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Samples: Franchise Agreement, Franchise Agreement

Motivi della decisione. E’ documentalmente provato Tanto premesso, preliminarmente rileva il giudicante l'assenza del requisito della attualità della dedotta condotta antisindacale per gli anni scolastici 1998- 2002, considerato il lungo tempo trascorso tra la condotta denunciata e il deposito del ricorso. Tale considerazione induce a ritenere assorbite le ulteriori eccezioni di inammissibilità sollevate dalla resistente ed innanzi riportate. Quanto, invece, alla condotta denunciata con riferimento all'anno scolastico in corso, si rileva che il ricorso è fondato e deve essere accolto. L'art.3 del CCNL del Comparto scuola 2002/2005 prevede che il sistema di relazioni industriali si articola, tra l'altro, nel modello relazionale della contrattazione collettiva che si svolge a livello integrativo nazionale, regionale e a livello di istituzione scolastica, con le modalità, i tempi e le materie articolate agli artt. 4 e 6 . (v. docOmissis) Per valutare il merito della controversia, pertanto, occorre verificare, alla luce delle vicende di fatto illustrate dalle parti, se ed in che misura il resistente ha rispettato gli obblighi previsti dalla contrattazione collettiva in tema di relazioni sindacali. 1 attoreoXxxxxx, l'esame delle dichiarazioni rese dalle parti e della documentazione acquisita consente di affermare che nella specie il dirigente scolastico della scuola ….. non ha osservato le disposizioni contrattuali in tema di contrattazione integrativa d'istituto. Ed invero, a fronte delle reiterate richieste, inoltrate anche a mezzo del difensore del ricorrente e documentate in atti, detto dirigente non ha mai convocato al tavolo delle trattative il rappresentante territoriale dell'O.S. ricorrente, né ha formulato la proposta contrattuale che, ex art. 6 citato, avrebbe dovuto essere fatta entro termini congrui con l'inizio dell'anno scolastico. (Omissis) Alla luce degli elementi di fatto testè evidenziati emerge dunque che il dirigente, anziché avviare le trattative con l'O.S. ricorrente e, conseguentemente, negoziare su tutte le materie indicate dal 2° comma dell'art 6 del CCNL, onde poi formulare la proposta contrattuale da sottoporre all'approvazione del sindacato, ha ritenuto di "saltare" la fase delle trattative o, meglio, di trattare le materie di cui all'art. 6 esclusivamente con gli RSU -in violazione dell'art. 7 del CCNL, che individua le delegazioni trattanti a livello di istituzione scolastica, nelle RSU e nei rappresentanti territoriali delle XX.XX. firmatarie del CCNL-, formulando all'esito la proposta contrattuale. Detto comportamento ha indotto quindi l'estromissione del ricorrente dalle trattative, posto che la successiva sottoposizione ad esso della proposta contrattuale, per l'approvazione, certamente ha escluso, per il ricorrente, la possibilità di essere parte attiva del processo formativo dell'accordo sindacale; ha escluso, praticamente, la possibilità del sindacato di negoziare preventivamente le forme di tutela dei diritti del personale scolastico, nonché dei diritti sindacali di cui al punto f) dell'art. 6 del CCNL, venendo informato preventivamente sulle modalità ed i tempi di gestione della scuola e della ripartizione delle risorse economiche del dirigente, nonché di negoziare le forme di prevenzione della conflittualità delle relazioni sindacali. La condotta della resistente assume, a parere del giudicante, il carattere della antisindacalità in data 16/03/2004 *** *** ha concluso un contratto denominato quanto in aperta violazione dei diritti all'informazione e di “affiliazione commerciale” contrattazione che il CCNL della scuola riconosce alle XX.XX. Ed invero, la finalità dell'incontro tra le parti sociali è incontestato quella di contemperare una serie di interessi giuridicamente rilevanti, al fine di migliorare le condizioni di lavoro e la professionalità dei dipendenti e nel contempo mantenere elevata l'efficacia e l'efficienza dei servizi per la collettività. L'art. 6 del CCNL, come visto innanzi, garantisce l'attivazione dell'informazione, della consultazione e della contrattazione in giudizio essere intercorso con l’affiliante *** *** s.r.luna serie di materie. bella persona della legale rappresentante *** ***Pertanto, sebbene nell’intestazione documento risulti indicata tal North Electric Vehicles posto che l'attività del sindacato non si esaurisce solo sul posto di lavoro, ma si estende a tutti quei casi nei quali la contrattazione riconosce al sindacato posizioni partecipative dei processi decisionali, ne deriva che ogniqualvolta il datore di lavoro elude tale prerogativa, rendendo di fatto nullo il ruolo del sindacato nella fase di informativa e di consultazione, sussiste la condotta antisindacale (soggetto risultato inesistentenello stesso senso, Trib. Avellino, decreto del 28.6.2003). La società a fronte del versamento In giurisprudenza, comunque, è pacifico l'orientamento che afferma la antisindacalità della condotta datoriale in caso di un contributo violazione di affiliazione ha concesso disposizioni, di legge o contrattuali, che riconoscono al xxxx sindacato il diritto non esclusivo di vender informazione e noleggiare veicoli elettrici e relativi accessori; la società ha dichiarato di essere titolare consultazione (cfr., X. Xxxx, 00-00-0000, Xxx. Xxxxxx, 13-03-2001, Trib. Il mancato rispetto del diritto all’utilizzazione ruolo del marchio depositato e degli altri segni distintivi indicati nell’allegato A; inoltre ha assunto con tal contratto nei confronti dell’affiliato plurimi obblighi specificatamente indicati ai punti 9.10.11 del contratto e negli allegati facenti parte del contratto ed altresì dato atto della esistenza di una “rete in forte sviluppo ed affermata sul mercato in partnership con i più importanti gruppi internazionali di autoveicoli”(v. doc 3 attoreo)- alle prove e documentali acquisite in giudizio è emersa senza ombra di dubbio l’ingannevolezza di quanto affermato sindacato concordato in sede di trattative contrattazione costituisce certamente condotta antisindacale in quanto mette in discussione la credibilità e poi trafuso nel contratto circa l'immagine del sindacato, vanificandone l'azione e sminuendo il fatto che si trattasse ruolo di “rete agente contrattuale soprattutto agli occhi dei lavoratori che, in forte sviluppo ed affermata sul mercato” (v. doc.3) tal caso, ben possono ritenere di non essere validamente rappresentati. L'esclusione del ricorrente dalla trattativa e circa la titolarità del vantato marchio; la Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato dalla consultazione, considerata anche l'importanza degli argomenti da trattare, appare anche in contrasto con provvedimento di data 7/12/2005 ha accertato la sussistenza di pubblicità ingannevole in relazione ai suddetti profili, vietandone ulteriore diffusione ( v. doc. 1 attoreo prodotto nel sub procedimento cautelare) e tale provvedimento è divenuto definitivo per mancata impugnazione. In particolare il provvedimento de quo ha rilevato che non vi era alcun elemento che suffragasse l’esistenza delle rete di affiliati ed ha altresì constatato con riferimento al marchio vantato che risultava solo la “ semplice richiesta di registrazione di un marchio diverso da quello vantato in pubblicità e per giunta effettuata successivamente alla diffusione dei messaggi in oggetto”. Tali valutazioni sono state ampiamente suffragate dai fatti emersi dalla esperita istruttoria che ha dato contezza di una generale situazione di ingannevolezza dalle pubblicità e dalle informative contenute negli allegati al contratto essendo in particolare emerso dalla istruttoria orale in buona sostanza che la tanto reclamizzata consolidata rete di affiliati è risultata nel tempo composta in dall’attore, da tal xxxx e da altro affiliato ed addirittura che all’epoca della stipula del contratto non esisteva alcuna nessuna rete di affiliati, essendo risultato il xxxx il primo affiliato. Non risulta poi alcuna registrazione del Marchio indicato dalla società come proprio, risultando solo documentalmente, come accertato dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con il provvedimento di data 7.12.2005, la richiesta di registrazione (del 15.12.2004 successiva dunque al contratto) di un marchio diverso sia per denominazione che per grafica dal marchio "Ecofly" spacciato per marchio proprio della società. Risultato insomma che al momento della stipula del contratto lungi dal sussistere un già costituito e consolidato sistema di rete già sperimentata sul mercato, per la commercializzazione e distribuzione dei prodotti caratterizzati da segni distintivi "trainanti" il xxx è stato affiliato ad una rete in allora inesistente ( e in buona sostanza pressochè inesistente anche successivamente essendosi poi affiliati solo altri due soggetti) e per la commercializzazione di prodotti in relazione ai quali l'affiliante non era depositario di marchio alcuno. L’obbligo i principi di buona fede oggettiva e correttezza in quanto altera le regole del confronto sindacale stabilite in sede di contrattazione, dando luogo ad atteggiamenti di negazione del ruolo svolto dalle XX.XX., Non v'è dubbio che tale atteggiamento toglie credibilità al ricorrente, il quale si è visto spogliato della sua effettiva rappresentatività in seguito al disconoscimento del ruolo dialettico e di potere contrattuale. Quanto alla intenzionalità della condotta, basta osservare che la più recente giurisprudenza, cui questo Xxxxxxx ritiene di aderire, esclude la necessità della dimostrazione della intenzionalità della condotta datoriale ai fini della qualificazione della antisindacalità; sul punto si è pronunciata la Suprema Corte a Sezione Unite (sent.n. 5295 del 12.6.1997) affermando che " ai fini della valutazione della antisindacalità della condotta datoriale è sufficiente che il giudice accerti che il comportamento del datore di lavoro abbia oggettivamente leso la libertà sindacale o il diritto di sciopero, non essendo necessario (ma nemmeno sufficiente) uno specifico intento lesivo da parte dell'imprenditore" (conf. Cass. 00.0.0000 x.0000; id. n. 1600 del 16 .2.1998). Sussiste nella specie anche l'attualità della condotta. Ed invero, l'attualità della condotta antisindacale, che costituisce presupposto necessario per l'esperibilità dell'azione ex art. 28 l. 20 maggio 1970 n. 300, in quanto diretta ad una pronunzia costitutiva e non di mero accertamento, non è esclusa dall'esaurirsi della singola azione sindacale del datore di lavoro, ove il comportamento illegittimo di questi risulti tuttora persistente ed idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, tale da determinare una restrizione o un autonomo dovere giuridico applicabile sia ostacolo al libero svolgimento dell'attività sindacale (in ambito contrattuale che extracontrattuale (x. Xxxx. Civ. tal senso, Cass., sez. III sentenza lav., 02-06-1998, n. 3462 5422). (Omissis) Conseguentemente, va ordinata alla resistente la immediata cessazione della condotta antisindacale di cui sopra, con il conseguente ordine, per rimuoverne gli effetti, di convocare formalmente il ricorrente per le trattative inerenti le materie di cui all'art. 6 del 15/02/2007 CCNL per il corrente anno scolastico entro e Cassnon oltre il termine di gg. Civ. sez. III sent. N. 5348/09) e nella fattispecie è indubbia la gravità 10 dalla comunicazione della violazione di tale dovere giuridico in relazione ad informative essenziali in relazione alla natura del contratto. A ciò si aggiunga che la *** *** s.r.l. si è resa inadempiente ai vari obblighi assunti contrattualmente e segnatamente: non ha fornito alcun quadriciclo al xxxx nonostante tali veicoli rientrassero nel "parco veicoli" oggetto di contratto; non ha effettuati i corsi di formazione previsti in contratto all'art 9; non ha effettuato la promessa attività promozionale e pubblicitaria; non ha restituito all'attore le somme corrisposte per fini pubblicitari. Trattasi di un quadro di ingannevolezza di informative presente ordinanza e di inadempimenti di tal gravita avuto riguardo alle finalità e all'equilibrio di interessi perseguito con formulare la conseguente proposta contrattuale entro i successivi 10 giorni decorrenti dalla riunione fissata entro il contratto - quello di far entrare termine che precede. Le spese seguono la soccombenza P. Q. M. Accoglie in parte il xxx in una rete di affiliati collaudata, consolidata sul mercato allo scopo di commercializzare i beni mettendogli a disposizione il patrimonio di conoscenze, Know how e ritrovati tecnici dell'affiliante, consentendogli altresì I'uso del marchio e segni distintivi dell' affiliante stesso da comportare la risoluzione del contratto per grave inadempimento della società convenuta ricorso ex art. 1453 c.c28 L. n. 300/70 proposto dalla ……O.S., in persona del segretario provinciale sig. Ne consegue la condanna della società convenuta alIa restituzione ….., nei confronti del contributo di affiliazione pari in linea capitale ad € 37.800,01 maggiorata di interessi al tasso di legge decorrenti dalla data del pagamento stante la malafede della società convenuta. La stessa va altresì condannata stante la sua responsabilità contrattuale a risarcire i danni pari ad € 1875,60 Dirigente e, per spese promozionali fatte dall'attore e documentate in causa (doc. 20 attoreo) ed € 4870,52 pari alle somme versate per la occupazione di locali effettuata per svolgere l'attività di affiliato (v. doc 21 attoreo)l'effetto, con maggiorazione di interessi al tasso di legge dalla data degli esborsi al saldo. Non sono invece adeguatamente provate le spese per la asserita ristrutturazione dei locali nè quelle per ecoincentivi spettanti. Non vi è poi sufficiente prova ( e l'onere probatorio gravava sull'attore) del danno sotto il profilo del mancato guadagno : quanto all'affare "sfumato" con la Ferrara TVA s.p.a. è risultato dalla esposizione del teste Xxxxxxxx Xxxxxxxx (dipendente all'epoca dei fatti di tale società) che l'affare non ha più avuto seguito " a causa di mancati finanziamenti " e non dunque per responsabilità riconducibile ad inadempimenti società convenuta. Non vi è poi per il resto prova di elementi che consentano di determinare tale danno che non può sic et simpliciter esser ricondotto al profitto sperato. Resta da verificare la posizione dei terzi Cristiano e *** ***; va innanzitutto rilevato che è infondata la eccezione di difetto di legittimazione passiva poichè la legittimazione passiva quale condizione dell'azione sussiste ogni qualvolta venga prospettata una domanda in astratto suscettibile di essere rivolta contro il soggetto convenuto in giudizio, attinendo a1 merito la fondatezza o meno di tale domanda; nella fattispecie l'attore ha assunto che i sigg. Xxxxxxx hanno posto in essere vari comportamenti causativi di danno tali da comportare loro responsabilità anche ex art 2043 c.c. e ciò è sufficiente a radicare la loro legittimazione passiva. Nel merito le domande risarcitorie rivolte contro i convenuti Xxxxxxx sono infondate. Va sul punto premesso che è pacifico in causa che essi abbiano agito in nome e per conto della società conducendo le trattative sfociate nel contratto; orbene poichè vige la regola della produzione degli effetti giuridici del negozio concluso dal rappresentante nella sfera del rappresentato il mero inadempimento contrattuale in se non è fonte di responsabilità contrattuale del rappresentante verso il terzo; la giurisprudenza ha poi precisato che la configurabilità di responsabilità extracontrattuale verso i terzi del rappresentante (che eventualmente concorre con la eventuale responsabilità contrattuale del rappresentato) postula non solo che si sia in presenza di un comportamento antigiuridico del rappresentante (posto in essere con dolo o colpa) in rapporto di xxxxx causale con danno ingiusto provocato al terzo ma altresì che i fatti (dolosi o colposi) generatori di responsabilità siano riconducibili soltanto ed unicamente al rappresentante e non possano in alcun modo farsi risalire al rappresentato (x. Xxxx civ. sez. 1 sent. n. 10493 del 24.9.1999;così provvede:

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Samples: CCNL (Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro), CCNL (Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro)

Motivi della decisione. E’ documentalmente provato La s.p.a. Fina Immobiliare ha rinunciato al ricorso, nei riguardi di Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxx, i quali hanno accettato. Limitatamente al rapporto tra tali parti, pertanto, deve essere dichiarata l'estinzione del processo e nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di Cassazione. Con l'unico motivo addotto a sostegno del ricorso, la società Fina Immobiliare rivolge alla sentenza impugnata due distinte censure, lamentando che erroneamente, ingiustificatamente e contraddittoriamente la Corte di appello ha ritenuto: che il preteso contratto, posto dagli originari attori a fondamento delle loro domande, fosse realmente tale, mentre il realtà si trattava di una semplice minuta priva di valore vincolante; che alle altre parti non fosse addebitabile alcun inadempimento, pur se avevano mancato di rinunciare, come si erano impegnate, al ricorso da loro presentato al Tribunale amministrativo regionale della Campania, per ottenere l'annullamento della concessione edilizia in base alla quale era in corso di realizzazione il complesso turistico e sportivo in questione. Nessuna di queste doglianze può essere accolta. Relativamente alla prima, va rilevato che il giudice a quo non ha affatto contestato, in diritto, i noti principi costantemente enunciati nella giurisprudenza di legittimità in tema di "minuta o puntuazione" (v. docv., oltre al più remoto precedente richiamato sia nel ricorso sia nella sentenza impugnata, da ultimo, Xxxx. 1 attoreo) 16 luglio 2002 n. 10276, 13 maggio 1998 n. 4815, 22 agosto 1997 n. 7857), principi che la società Fina Immobiliare gli addebita di aver ignorato. Invece, proprio facendone applicazione, è pervenuto alla conclusione, in data 16/03/2004 *** *** fatto, che con la scrittura del maggio 1986 le parti avevano inteso concludere una transazione con effetto immediato, non in funzione meramente preparatoria di un futuro negozio, bensì con volontà attuale di accordo contrattuale. Si verte, dunque, nel campo di valutazioni prettamente di merito, insindacabili in questa sede se non sotto il profilo dell'omissione, insufficienza o contraddittorietà della motivazione. Ma da questi vizi la sentenza impugnata è del tutto immune, poichè la Corte di appello ha concluso dato conto adeguatamente delle ragioni della decisione sul punto, osservando che "nel caso in esame, non ricorrevano particolari ragioni di rilevanza principale o di dettaglio che esulassero dall'essenzialità ormai raggiunta la quale risiede nel fatto che le parti interessate, come si legge nella scrittura, intesero definire nella sua interezza la vertenza amministrativa, l'una costituendo vincoli reali a favore dell'altra e assumendo gli ulteriori patti in narrativa, l'altra rinunciando a far valere le proprie ragioni", sicchè "la reciprocità delle concessioni è, quindi, manifesta e non da adito a dubbi nel riconoscere perfezionatosi non già un contratto denominato di “affiliazione commerciale” che è incontestato impegno 'in giudizio essere intercorso con l’affiliante *** *** s.r.l. bella persona della legale rappresentante *** ***itinerè, attraverso una semplice bozza, sebbene nell’intestazione documento risulti indicata tal North Electric Vehicles un vero e proprio regolamento definitivo per iscritto". A tali argomentazioni, esaurienti e logicamente coerenti, la ricorrente ha opposto che invece "erano diversi i punti ancora non definiti, ovvero non perfettamente definiti", ma questa affermazione, tanto perentoria quanto generica, non può certamente giustificare una pronuncia di Cassazione della sentenza impugnata. Nè si può tenere conto delle diffuse deduzioni svolte nella memoria della società Fina Immobiliare, circa le carenze della scrittura in questione, che dimostrerebbero il suo carattere di semplice "minuta": si tratta, infatti, di precisazioni tardive, contenute in un atto con il quale non è consentito non solo formulare nuovi motivi di ricorso, ma neppure specificare, integrare o ampliare quelli originariamente proposti (soggetto risultato inesistentev., per tutte, Cass. 7 luglio 2003 n. 10683). La Una volta stabilita l'"esistenza giuridica del contratto, che...deve ritenersi venuto in essere", ineccepibilmente la Corte di appello ha poi escluso che il contrario risultasse dal comportamento successivo delle parti, da cui secondo la società Fina Immobiliare doveva desumersi che esse avevano inteso dare luogo a fronte del versamento una mera "puntuazione". Si resta nell'ambito di un contributo apprezzamento eminentemente di affiliazione ha concesso al xxxx il diritto non esclusivo merito e congruamente motivato, che invano la ricorrente pretende di vender e noleggiare veicoli elettrici e relativi accessori; la società ha dichiarato di essere titolare del diritto all’utilizzazione del marchio depositato e degli altri segni distintivi indicati nell’allegato A; inoltre ha assunto con tal contratto nei confronti dell’affiliato plurimi obblighi specificatamente indicati ai punti 9.10.11 del contratto e negli allegati facenti parte del contratto ed altresì dato atto della esistenza di una “rete in forte sviluppo ed affermata sul mercato in partnership con i più importanti gruppi internazionali di autoveicoli”(v. doc 3 attoreo)- alle prove e documentali acquisite in giudizio è emersa senza ombra di dubbio l’ingannevolezza di quanto affermato censurare in sede di trattative legittimità, insistendo nel sostenere che la mancata formale rinuncia al ricorso amministrativo, da parte dei Minozzi, Xxxxxx ed Xxxxxx, dimostrava che una vera e poi trafuso nel contratto circa propria transazione non era stata conclusa. Infine, è palesemente ininfluente - sicchè non occorreva che il fatto che si trattasse giudice di “rete in forte sviluppo ed affermata sul mercato” (v. doc.3) e circa appello la titolarità del vantato marchio; la Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con provvedimento di data 7/12/2005 ha accertato la sussistenza di pubblicità ingannevole in relazione ai suddetti profili, vietandone ulteriore diffusione ( v. doc. 1 attoreo prodotto nel sub procedimento cautelare) e tale provvedimento è divenuto definitivo per mancata impugnazione. In particolare il provvedimento de quo ha rilevato che non vi era alcun elemento che suffragasse l’esistenza delle rete di affiliati ed ha altresì constatato con riferimento al marchio vantato che risultava solo la “ semplice richiesta di registrazione di un marchio diverso da quello vantato in pubblicità e per giunta effettuata successivamente alla diffusione dei messaggi in oggetto”. Tali valutazioni sono state ampiamente suffragate dai fatti emersi dalla esperita istruttoria che ha dato contezza di una generale situazione di ingannevolezza dalle pubblicità e dalle informative contenute negli allegati al contratto essendo prendesse in particolare emerso dalla istruttoria orale considerazione - la circostanza che il documento non fosse stato firmato da tutti coloro che avevano adito il Tribunale amministrativo regionale: la stessa società Fina Immobiliare aveva riconosciuto in buona sostanza quella sede - e ha ribadito in questa - che i sottoscrittori avevano "la tanto reclamizzata consolidata rete rituale veste di affiliati è risultata nel tempo composta in dall’attoremandatari degli assenti", da tal xxxx e da altro affiliato ed addirittura che all’epoca della stipula del contratto non esisteva alcuna nessuna rete di affiliatinè si può aderire, essendo risultato il xxxx il primo affiliato. Non risulta poi alcuna registrazione del Marchio indicato dalla società come proprio, risultando solo documentalmente, come accertato dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato perchè contrasta con il provvedimento disposto dell'art. 1392 cod. civ., alla tesi secondo cui "la qualità di data 7.12.2005, la richiesta di registrazione (del 15.12.2004 successiva dunque al contratto) di un marchio diverso sia per denominazione che per grafica dal marchio "Ecofly" spacciato per marchio proprio della società. Risultato insomma che al momento della stipula del contratto lungi dal sussistere un già costituito e consolidato sistema di rete già sperimentata sul mercato, per la commercializzazione e distribuzione dei prodotti caratterizzati da segni distintivi "trainanti" il xxx è stato affiliato ad una rete in allora inesistente ( e in buona sostanza pressochè inesistente anche successivamente essendosi poi affiliati solo altri due soggetti) e per la commercializzazione di prodotti in relazione ai quali l'affiliante non era depositario di marchio alcuno. L’obbligo di buona fede oggettiva e correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico applicabile sia in ambito contrattuale che extracontrattuale (x. Xxxx. Civ. sez. III sentenza n. 3462 del 15/02/2007 e Cass. Civ. sez. III sent. N. 5348/09) e nella fattispecie è indubbia la gravità della violazione di tale dovere giuridico in relazione ad informative essenziali in relazione alla natura del contratto. A ciò si aggiunga che la *** *** s.r.l. si è resa inadempiente ai vari obblighi assunti contrattualmente e segnatamente: non ha fornito alcun quadriciclo al xxxx nonostante tali veicoli rientrassero nel "parco veicoli" oggetto di contratto; non ha effettuati i corsi di formazione previsti in contratto all'art 9; non ha effettuato la promessa attività promozionale e pubblicitaria; non ha restituito all'attore le somme corrisposte per fini pubblicitari. Trattasi di un quadro di ingannevolezza di informative e di inadempimenti di tal gravita avuto riguardo alle finalità e all'equilibrio di interessi perseguito con il contratto - quello di far entrare il xxx in una rete di affiliati collaudata, consolidata sul mercato allo scopo di commercializzare i beni mettendogli a disposizione il patrimonio di conoscenze, Know how e ritrovati tecnici dell'affiliante, consentendogli altresì I'uso del marchio e segni distintivi dell' affiliante stesso da comportare la risoluzione del contratto per grave inadempimento della società convenuta art. 1453 c.c. Ne consegue la condanna della società convenuta alIa restituzione del contributo di affiliazione pari in linea capitale ad € 37.800,01 maggiorata di interessi al tasso di legge decorrenti dalla data del pagamento stante la malafede della società convenuta. La stessa va altresì condannata stante la sua responsabilità contrattuale a risarcire i danni pari ad € 1875,60 per spese promozionali fatte dall'attore e documentate in causa (doc. 20 attoreo) ed € 4870,52 pari alle somme versate per la occupazione di locali effettuata per svolgere l'attività di affiliato (v. doc 21 attoreo), con maggiorazione di interessi al tasso di legge dalla data degli esborsi al saldo. Non sono invece adeguatamente provate le spese per la asserita ristrutturazione dei locali nè quelle per ecoincentivi spettanti. Non vi è poi sufficiente prova ( e l'onere probatorio gravava sull'attore) del danno sotto il profilo del mancato guadagno : quanto all'affare "sfumato" con la Ferrara TVA s.p.a. è risultato dalla esposizione del teste Xxxxxxxx Xxxxxxxx (dipendente all'epoca dei fatti di tale società) che l'affare non ha più avuto seguito " a causa di mancati finanziamenti " e non dunque per responsabilità riconducibile ad inadempimenti società convenuta. Non vi è poi per il resto prova di elementi che consentano di determinare tale danno che mandatario non può sic et simpliciter esser ricondotto al profitto sperato. Resta che derivare dal conferimento di idonea procura generale o speciale ricevuta da verificare la posizione dei terzi Cristiano e *** ***; va innanzitutto rilevato che è infondata la eccezione di difetto di legittimazione passiva poichè la legittimazione passiva quale condizione dell'azione sussiste ogni qualvolta venga prospettata una domanda in astratto suscettibile di essere rivolta contro il soggetto convenuto in giudizio, attinendo a1 merito la fondatezza o meno di tale domanda; nella fattispecie l'attore ha assunto che i sigg. Xxxxxxx hanno posto in essere vari comportamenti causativi di danno tali da comportare loro responsabilità anche ex art 2043 c.c. e ciò è sufficiente a radicare la loro legittimazione passiva. Nel merito le domande risarcitorie rivolte contro i convenuti Xxxxxxx sono infondate. Va sul punto premesso che è pacifico in causa che essi abbiano agito in nome e per conto della società conducendo le trattative sfociate nel contratto; orbene poichè vige la regola della produzione degli effetti giuridici del negozio concluso dal rappresentante nella sfera del rappresentato il mero inadempimento contrattuale in se non è fonte di responsabilità contrattuale del rappresentante verso il terzo; la giurisprudenza ha poi precisato che la configurabilità di responsabilità extracontrattuale verso i terzi del rappresentante (che eventualmente concorre con la eventuale responsabilità contrattuale del rappresentato) postula non solo che si sia in presenza di un comportamento antigiuridico del rappresentante (posto in essere con dolo o colpa) in rapporto di xxxxx causale con danno ingiusto provocato al terzo ma altresì che i fatti (dolosi o colposi) generatori di responsabilità siano riconducibili soltanto ed unicamente al rappresentante e non possano in alcun modo farsi risalire al rappresentato (x. Xxxx civ. sez. 1 sent. n. 10493 del 24.9.1999;Notaio".

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Samples: Contratti, Contract Law Decisions

Motivi della decisione. E’ documentalmente provato (v. docNel primo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 1 attoreo) n. 415 del 1996, art. 18; D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23; artt. 1326, 1350 e 1418 cod. civ. per non avere la Corte d'Appello dichiarato la nullità del contratto di quadro in quanto non sottoscritto da entrambi i contraenti. Secondo le parti ricorrenti la disciplina normativa applicabile ratione temporis è il D.Lgs. n. 415 del 1996, art. 18 che in data 16/03/2004 *** *** ha concluso un contratto denominato di “affiliazione commerciale” che è incontestato in giudizio essere intercorso con l’affiliante *** *** s.r.l. bella persona contiene la previsione dell'obbligo della legale rappresentante *** ***, sebbene nell’intestazione documento risulti indicata tal North Electric Vehicles (soggetto risultato inesistente)forma scritta. La società norma è stata sostanzialmente nel successivo art. 23. Alla luce di questo univoco quadro normativo di riferimento deve ritenersi che la dichiarazione scritta unilaterale pur se ricognitiva di una sola delle parti del rapporto non è idonea ad integrare il requisito di validità richiesto dalla legge. Rispetto a fronte tale preciso obbligo di forma risulta irrilevante la previsione contrattuale relativa allo scambio dei documenti contrattuali sottoscritti unilateralmente dall'altra parte e che il rapporto scaturente dal contratto quadro abbia avuto ampia esecuzione. Ciò che manca è, infatti, la conoscenza o conoscibilità per iscritto del versamento contenuto della dichiarazione negoziale sottoscritta e fatta propria dalla banca. Precisano le parti ricorrenti che la funzione dell'obbligo della forma scritta non si esaurisce nella tutela della trasparenza, come affermato nella sentenza impugnata, ma risponde all'esigenza di dotare una disposizione di volontà di particolare rilievo economico della necessaria certezza e ponderazione che solo la forma scritta può assicurare. Oltre all'assolvimento degli obblighi informativi cui deve conformarsi la condotta dell'intermediario vi è un contributo di affiliazione ha concesso al xxxx il diritto non esclusivo di vender e noleggiare veicoli elettrici e relativi accessori; la società ha dichiarato di essere titolare del diritto all’utilizzazione del marchio depositato e degli altri segni distintivi indicati nell’allegato A; inoltre ha assunto con tal contratto nei confronti dell’affiliato plurimi obblighi specificatamente indicati ai punti 9.10.11 contenuto minimo del contratto e negli allegati facenti quadro desumibile dagli elementi indicati nell'art. 30 del Regolamento Consob che viene garantito con l'obbligo di redazione del testo per iscritto contenuto anche nelle norme in vigore anteriormente all'art. 23. Infine sottolinea la parte ricorrente che la corte d'Xxxxxxx ha escluso che si possa far valere la nullità del contratto ed altresì dato atto quadro solo rispetto ad alcuni ordini e non dell'intero rapporto. L'uso selettivo della esistenza nullità è coerente con il peculiare regime giuridico delle nullità di una “rete in forte sviluppo ed affermata sul mercato in partnership con i più importanti gruppi internazionali di autoveicoli”(vprotezione. doc 3 attoreo)- alle prove e documentali acquisite in giudizio è emersa senza ombra di dubbio l’ingannevolezza di quanto affermato in sede di trattative e poi trafuso nel contratto circa il fatto che si trattasse di “rete in forte sviluppo ed affermata sul mercato” (v. doc.3) e circa la titolarità del vantato marchio; la Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con provvedimento di data 7/12/2005 ha accertato la sussistenza di pubblicità ingannevole in relazione ai suddetti profili, vietandone ulteriore diffusione ( v. doc. 1 attoreo prodotto nel sub procedimento cautelare) e tale provvedimento è divenuto definitivo per mancata impugnazione. In particolare il provvedimento de quo ha rilevato L'investitore che non vi era alcun elemento può interferire nella formazione del contratto a causa dell'asimmetria negoziale che suffragasse l’esistenza ne costituisce una delle rete principali caratteristiche, è libero di affiliati decidere di avvalersi dell'eccezione di nullità e di limitarne gli effetti restitutori senza travolgere per intero gli investimenti eseguiti. Nel secondo motivo viene dedotto il vizio di omessa pronuncia ed ha altresì constatato con riferimento al marchio vantato che risultava solo in subordine di violazione di legge in ordine all'invocata nullità di quattro ordini perchè non redatti per iscritto. Nel terzo motivo di ricorso viene dedotto il vizio di omessa pronuncia ed in subordine di violazione di legge per non avere la “ semplice richiesta di registrazione di un marchio diverso da quello vantato in pubblicità e per giunta effettuata successivamente alla diffusione dei messaggi in oggetto”. Tali valutazioni sono state ampiamente suffragate dai fatti emersi dalla esperita istruttoria che ha dato contezza di una generale situazione di ingannevolezza dalle pubblicità e dalle informative contenute negli allegati al contratto essendo in particolare emerso dalla istruttoria orale in buona sostanza Corte d'Appello considerato che la tanto reclamizzata consolidata rete di affiliati è risultata nel tempo composta in dall’attore, da tal xxxx e da altro affiliato ed addirittura che all’epoca della stipula forma scritta per la redazione dei singoli ordini era anche imposta dal contratto quadro (art. 2 proposta del contratto non esisteva alcuna nessuna rete di affiliati, essendo risultato il xxxx il primo affiliatonegoziazione) in quanto gli investimenti avevano ad oggetto prodotti negoziati fuori dei mercati regolamentati. Non risulta poi alcuna registrazione del Marchio indicato dalla società come proprio, risultando solo documentalmente, come accertato dalla Autorità Garante della Concorrenza Nel quarto e del Mercato con il provvedimento di data 7.12.2005, la richiesta di registrazione (del 15.12.2004 successiva dunque al contratto) di un marchio diverso quinto motivo viene censurata sia per denominazione che per grafica dal marchio "Ecofly" spacciato per marchio proprio della società. Risultato insomma che al momento della stipula del contratto lungi dal sussistere un già costituito e consolidato sistema di rete già sperimentata sul mercato, per la commercializzazione e distribuzione dei prodotti caratterizzati da segni distintivi "trainanti" il xxx è stato affiliato ad una rete in allora inesistente ( e in buona sostanza pressochè inesistente anche successivamente essendosi poi affiliati solo altri due soggetti) e per la commercializzazione di prodotti in relazione ai quali l'affiliante non era depositario di marchio alcuno. L’obbligo di buona fede oggettiva e correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico applicabile sia in ambito contrattuale che extracontrattuale (x. Xxxx. Civ. sez. III sentenza n. 3462 del 15/02/2007 e Cass. Civ. sez. III sent. N. 5348/09) e nella fattispecie è indubbia la gravità della violazione di tale dovere giuridico in relazione ad informative essenziali in relazione alla natura del contratto. A ciò si aggiunga che la *** *** s.r.l. si è resa inadempiente ai vari obblighi assunti contrattualmente e segnatamente: non ha fornito alcun quadriciclo al xxxx nonostante tali veicoli rientrassero nel "parco veicoli" oggetto di contratto; non ha effettuati i corsi di formazione previsti in contratto all'art 9; non ha effettuato la promessa attività promozionale e pubblicitaria; non ha restituito all'attore le somme corrisposte per fini pubblicitari. Trattasi di un quadro di ingannevolezza di informative e di inadempimenti di tal gravita avuto riguardo alle finalità e all'equilibrio di interessi perseguito con il contratto - quello di far entrare il xxx in una rete di affiliati collaudata, consolidata sul mercato allo scopo di commercializzare i beni mettendogli a disposizione il patrimonio di conoscenze, Know how e ritrovati tecnici dell'affiliante, consentendogli altresì I'uso del marchio e segni distintivi dell' affiliante stesso da comportare la risoluzione del contratto per grave inadempimento della società convenuta art. 1453 c.c. Ne consegue la condanna della società convenuta alIa restituzione del contributo di affiliazione pari in linea capitale ad € 37.800,01 maggiorata di interessi al tasso di legge decorrenti dalla data del pagamento stante la malafede della società convenuta. La stessa va altresì condannata stante la sua responsabilità contrattuale a risarcire i danni pari ad € 1875,60 per spese promozionali fatte dall'attore e documentate in causa (doc. 20 attoreo) ed € 4870,52 pari alle somme versate per la occupazione di locali effettuata per svolgere l'attività di affiliato (v. doc 21 attoreo), con maggiorazione di interessi al tasso di legge dalla data degli esborsi al saldo. Non sono invece adeguatamente provate le spese per la asserita ristrutturazione dei locali nè quelle per ecoincentivi spettanti. Non vi è poi sufficiente prova ( e l'onere probatorio gravava sull'attore) del danno sotto il profilo del mancato guadagno vizio di motivazione che sotto il profilo dell'omessa pronuncia e della violazione di legge l'illegittima esclusione degli ordini relativi agli investimenti eseguiti nel 1997/98, trattandosi di 19 operazioni che per dimensioni ed entità del rischio dovevano ritenersi inadeguate. Nel sesto motivo viene censurata sotto il profilo della violazione degli artt. 1123, 1224 e 1226 cod. civ. la illegittima decorrenza della rivalutazione monetaria dalla messa in mora e non dall'inadempimento da identificarsi nel momento del default. Nel settimo motivo viene svolta analoga censura con riferimento alla quantificazione del danno da lucro cessante in misura pari all'1% sulla somma via via rivalutata, e non invece in misura pari al tasso medio dei titoli di stato o degli interessi legali, dovendosi applicare il criterio del cumulo d'interessi e rivalutazione. Nel primo motivo di ricorso incidentale viene dedotto il vizio d'insufficiente motivazione riscontrato nella sentenza impugnata in ordine al nesso causale tra gli inadempimenti addebitati alla banca e il danno dubito dai ricorrenti, non essendo stata considerata l'elevata propensione al rischio e gli intenti speculativi degli investitori reiteratamente sottolineati dalla parte controricorrente nel giudizio di merito e riconosciuti dai ricorrenti medesimi nel profilo di rischio del 2001. Nel secondo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 1223, 1224 e 1226 cod. civ. per non avere la Corte d'Appello fissato la decorrenza degli interessi riconosciuti a titolo di lucro cessante dalla data di deposito della sentenza, secondo i principi stabiliti dalle S.U. nella pronuncia n. 26008 del 2008. La questione formante oggetto del primo motivo è stata affrontata in una recentissima pronuncia di questa Corte (Cass. n. 5919 del 2016) con orientamento pienamente condivisibile così illustrato: "Il D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23, così come il precedente D.Lgs. n. 415 del 1996, art. 18 stabilisce che i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento debbano essere redatti per iscritto a pena di nullità, ma già la L. 2 gennaio 1991, n. 1, art. 6, lett. c), secondo quanto all'affare più volte ribadito da questa Corte, poneva il medesimo requisito di forma per la stipulazione del "sfumatocontratto quadro" (Xxxx. 7 settembre 2001, n. 11495; Cass. 9 gennaio 2004, n. 111; Cass. 19 maggio 2005, n 10598). La univocità e la continuità interpretativa delle norme che si sono succedute in ordine alla qualificazione giuridica dell'obbligo di forma scritta, facilitano l'esame della censura e rendono irrilevante l'individuazione applicabile a tutto il rapporto, al suo momento genetico, al suo sviluppo attuativo. L'obbligo in questione, dettato, secondo la prevalente opinione, a fini protettivi dell'investitore (Xxxx. 22 marzo 2013, n. 7283), non è incompatibile con la Ferrara TVA s.p.aformazione del contratto attraverso lo scambio di due documenti, entrambi del medesimo tenore, ciascuno sottoscritto dall'altro contraente. Non v'è difatti ragione di discostarsi dall'insegnamento più volte ribadito, secondo cui il requisito della forma scritta ad substantiam è risultato soddisfatto anche se le sottoscrizioni delle parti sono contenute in documenti distinti, purchè risulti il collegamento inscindibile del secondo documento al primo, "sì da evidenziare inequivocabilmente la formazione dell'accordo" (Xxxx. 13 febbraio 2007, n. 3088; Cass. 18 luglio 1997, n. 6629; Cass. 4 maggio 1995, n. 4856). Ne consegue che vertendosi in tema di forma scritta sotto pena di nullità, in caso di formazione dell'accordo mediante lo scambio di distinte scritture inscindibilmente collegate, il requisito della forma scritta ad substantiam in tanto è soddisfatto, in quanto entrambe le scritture, e le corrispondenti dichiarazioni negoziali, l'una quale proposta e l'altra quale accettazione, siano formalizzate. E, insorta sul punto controversia, vale la regola generale secondo cui, con riguardo ai contratti per i quali la legge prescrive la forma scritta a pena di nullità, la loro esistenza richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura (Cass. 14 dicembre 2009, n. 26174). La stipulazione del contratto non può viceversa essere desunta, per via indiretta, in mancanza della scrittura, da una dichiarazione quale quella nella specie sottoscritta dall'investitore: "Prendiamo atto che una copia del presente contratto ci viene rilasciata debitamente sottoscritta da soggetti abilitati a rappresentarvi". La verifica del requisito della forma scritta ad substantiam si sposta sul piano della prova, ove trova applicazione la disposizione dettata dal codice civile che consente di supplire alla mancanza dell'atto scritto nel solo caso previsto dall'art. 2725 x.x., xxxxx 0, xxx xxxxxxxx x'xxx. 0000 x.x., x. 0: in base al combinato disposto di tali norme, la prova per testimoni di un contratto per la cui stipulazione è richiesta la forma scritta ad substantiam, è consentita solamente nell'ipotesi in cui il contraente abbia perso senza sua colpa il documento che gli forniva la prova del contratto. E la preclusione della prova per testimoni opera parimenti per la prova per presunzioni ai sensi dell'art. 2729 c.c. nonchè per il giuramento ai sensi dell'art. 2739 c.c.. Interdetta è altresì la confessione (Xxxx. 2 gennaio 1997, n. 2; Cass. 7 giugno 1985, n. 3435) quale, in definitiva, sarebbe la presa d'atto, da parte della M., della consegna dell'omologo documento sottoscritto dalla esposizione banca. D'altronde, la consolidata giurisprudenza di questa Corte esclude l'equiparazione alla "perdita", di cui parla l'art. 2724 c.c., della consegna del teste Xxxxxxxx Xxxxxxxx (dipendente all'epoca dei fatti documento alla controparte contrattuale. Nell'ipotesi prevista dalla norma, difatti, il contraente che è in possesso del documento ne rimane privo per cause a lui non imputabili: il che è il contrario di quanto avviene nel caso della volontaria consegna dell'atto, tanto più in un caso come quello in discorso, in cui non è agevole comprendere cosa abbia mai potuto impedire alla banca, che ha predisposto la modulistica impiegata per l'operazione, di redigere il "contratto quadro" in doppio originale sottoscritto da entrambi i contraenti. E' stato al riguardo più volte ripetuto che, in tema di contratti per cui è prevista la forma scritta ad substantiam, nel caso in cui un contraente non sia in possesso del documento contrattuale per averlo consegnato all'altro contraente, non si può fornire la prova del contratto avvalendosi della prova testimoniale, xxxxxx non si verte in un'ipotesi di perdita incolpevole del documento ai sensi dell'art. 2724 c.c., n. 3, bensì di impossibilità di procurarsi la prova del contratto ai sensi del precedente n. 2 di tale società) articolo (Xxxx. 26 marzo 1994, n. 2951; Cass. 19 aprile 1996, n. 3722; Cass. 23 dicembre 2011, n. 28639, la quale ha precisato che l'affare non ha l'esclusione della prova testimoniale opera anche al limitato fine della preliminare dimostrazione dell'esistenza del documento, necessaria per ottenere un ordine di esibizione da parte del giudice ai sensi dell'art. 210 c.p.c.; per completezza occorre dire che c'è un precedente di segno diverso, Xxxx. 29 dicembre 1964, n. 2974, ma si tratta di un'affermazione assai remota, isolata e per di più avuto seguito " a causa di mancati finanziamenti " e non dunque per responsabilità riconducibile ad inadempimenti società convenuta. Non vi è poi per il resto prova di elementi che consentano di determinare tale danno che non può sic et simpliciter esser ricondotto al profitto speratoconcernente una fattispecie in parte diversa). Resta allora da verificare chiedersi se la posizione dei terzi Cristiano e *** ***; va innanzitutto rilevato che è infondata la eccezione di difetto di legittimazione passiva poichè la legittimazione passiva quale condizione dell'azione sussiste ogni qualvolta venga prospettata una domanda validità del "contratto quadro" possa essere ricollegata alla produzione in astratto suscettibile di essere rivolta contro il soggetto convenuto in giudizio, attinendo a1 merito la fondatezza o meno di tale domanda; nella fattispecie l'attore ha assunto che i sigg. Xxxxxxx hanno posto giudizio da parte sua del medesimo documento ovvero a comportamenti concludenti posti in essere vari comportamenti causativi dalla stessa banca e documentati per iscritto. I ricorrenti hanno più volte richiamato, in proposito, nel ricorso per cassazione, l'autorità di danno tali da comportare loro responsabilità anche ex art 2043 c.cXxxx. e ciò è sufficiente a radicare 22 marzo 2012, n. 4564 (massimata ad altro riguardo) nella quale si trova affermato, con riguardo ad una vicenda simile, pure involgente la loro legittimazione passiva. Nel merito le domande risarcitorie rivolte contro i convenuti Xxxxxxx sono infondate. Va sul punto premesso che è pacifico in causa che essi abbiano agito in nome e per conto della società conducendo le trattative sfociate nel contratto; orbene poichè vige la regola della produzione degli effetti giuridici del negozio concluso dal rappresentante nella sfera del rappresentato il mero inadempimento contrattuale in se non è fonte di responsabilità contrattuale del rappresentante verso il terzo; la giurisprudenza ha poi precisato che la configurabilità di responsabilità extracontrattuale verso i terzi del rappresentante (che eventualmente concorre con la eventuale responsabilità contrattuale del rappresentato) postula non solo che si sia in presenza stipulazione di un comportamento antigiuridico del rappresentante (posto in essere con dolo o colpa) in rapporto di xxxxx causale con danno ingiusto provocato al terzo ma altresì che i fatti (dolosi o colposi) generatori di responsabilità siano riconducibili soltanto ed unicamente al rappresentante e non possano in alcun modo farsi risalire al rappresentato (x. Xxxx civ. sez. 1 sent. n. 10493 del 24.9.1999;contratto bancario da redigersi per iscritto:

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Samples: Contratto Bancario

Motivi della decisione. Con il proposto ricorso la societa' CO.GI.FE., denunciando violazione di legge, ultrapetizione - Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, in specie articoli 1 e 9, nonche' violazione e falsa interpretazione dell'articolo 26 del CCNL per le imprese di pulizia del 21 maggio 1993, illogicita' e contraddittorieta', ed ancora violazione del messaggio I.N.P.S. n. 5143 del 14.2.2005, lamenta che la Corte di Appello di Campobasso abbia erroneamente sostenuto che l'orario minimo, assolvendo alla funzione di garantire al lavoratore a tempo parziale un minimo retributivo, sarebbe eluso, se fosse riducibile agli effetti della retribuzione. Altrettanto erroneamente, pertanto, il Giudice a quo avrebbe ritenuto che al lavoratore a tempo parziale di un'impresa di pulizie, anche quando sia impiegato per meno di 14 ore settimanali, debba essere corrisposto un salario ragguagliato all'orario minimo, con la conseguenza che l'impossibilita' di raggiungere detto orario minimo rientrerebbe nell'ambito dei rischi aziendali. Ad avviso della ricorrente, tale lettura degli atti di causa costituirebbe una deviazione dal petitum e dalla causa petendi, concernenti la disciplina previdenziale e non l'entita' e quantita' delle retribuzioni, salvo a non confondere il rapporto previdenziale con il rapporto di lavoro. Il motivo, pur valutato nelle sue diverse articolazioni, e' infondato. E’ documentalmente provato (v. doc. 1 attoreo) ' principio ripetutamente affermato da questa Corte che in data 16/03/2004 *** *** ha concluso un contratto denominato di “affiliazione commerciale” che è incontestato in giudizio essere intercorso con l’affiliante *** *** s.r.l. bella persona della legale rappresentante *** ***, sebbene nell’intestazione documento risulti indicata tal North Electric Vehicles (soggetto risultato inesistente). La società a fronte del versamento di un contributo di affiliazione ha concesso al xxxx il diritto non esclusivo di vender e noleggiare veicoli elettrici e relativi accessori; la società ha dichiarato di essere titolare del diritto all’utilizzazione del marchio depositato e degli altri segni distintivi indicati nell’allegato A; inoltre ha assunto con tal contratto nei confronti dell’affiliato plurimi obblighi specificatamente indicati ai punti 9.10.11 l'interpretazione del contratto e negli allegati facenti parte - individuale o collettivo di diritto comune - e' riservata al giudice del contratto ed altresì dato atto della esistenza di una “rete in forte sviluppo ed affermata sul mercato in partnership con i più importanti gruppi internazionali di autoveicoli”(v. doc 3 attoreo)- alle prove e documentali acquisite in giudizio è emersa senza ombra di dubbio l’ingannevolezza di quanto affermato merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di trattative legittimita', a un sindacato che e' limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo di una motivazione coerente e poi trafuso nel contratto circa logica. Nell'interpretazione dei contratti, ivi inclusi i contratti collettivi di diritto comune, i canoni legali di ermeneutica contrattuale sono governati da un principio di gerarchia in forza del quale i canoni strettamente interpretativi - tra i quali risulta prioritario il canone fondato sul significato letterale delle parole - prevalgono su quelli interpretativi - integrativi; l'indagine sulla corretta applicazione di essi compete al giudice di merito e non e' sindacabile in sede di legittimita' se correttamente motivata (ex plurimis, Cass. 25 ottobre 2005 n. 20660). Piu' in dettaglio - secondo la richiamata giurisprudenza - l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune si risolve in un accertamento di fatto che si trattasse riservato al giudice del merito e, come tale, puo' essere denunciata, in sede di “rete in forte sviluppo ed affermata sul mercato” legittimita', soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (v. doc.3) articolo 1362 c.c. e circa la titolarità del vantato marchio; la Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con provvedimento di data 7/12/2005 ha accertato la sussistenza di pubblicità ingannevole ss., in relazione ai suddetti profiliall'articolo 360 c.p.c., vietandone ulteriore diffusione ( v. doc. 1 attoreo prodotto nel sub procedimento cautelaren. 3) e tale provvedimento è divenuto definitivo oppure per mancata impugnazione. In particolare il provvedimento de quo ha rilevato che non vi era alcun elemento che suffragasse l’esistenza delle rete vizio di affiliati ed ha altresì constatato con riferimento al marchio vantato che risultava solo la “ semplice richiesta di registrazione di un marchio diverso da quello vantato in pubblicità e per giunta effettuata successivamente alla diffusione dei messaggi in oggetto”. Tali valutazioni sono state ampiamente suffragate dai fatti emersi dalla esperita istruttoria che ha dato contezza di una generale situazione di ingannevolezza dalle pubblicità e dalle informative contenute negli allegati al contratto essendo in particolare emerso dalla istruttoria orale in buona sostanza che la tanto reclamizzata consolidata rete di affiliati è risultata nel tempo composta in dall’attoremotivazione (articolo 360 c.p.c., da tal xxxx e da altro affiliato ed addirittura che all’epoca della stipula del contratto non esisteva alcuna nessuna rete di affiliati, essendo risultato il xxxx il primo affiliato. Non risulta poi alcuna registrazione del Marchio indicato dalla società come proprio, risultando solo documentalmente, come accertato dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con il provvedimento di data 7.12.2005, la richiesta di registrazione (del 15.12.2004 successiva dunque al contratto) di un marchio diverso sia per denominazione che per grafica dal marchio "Ecofly" spacciato per marchio proprio della società. Risultato insomma che al momento della stipula del contratto lungi dal sussistere un già costituito e consolidato sistema di rete già sperimentata sul mercato, per la commercializzazione e distribuzione dei prodotti caratterizzati da segni distintivi "trainanti" il xxx è stato affiliato ad una rete in allora inesistente ( e in buona sostanza pressochè inesistente anche successivamente essendosi poi affiliati solo altri due soggetti) e per la commercializzazione di prodotti in relazione ai quali l'affiliante non era depositario di marchio alcuno. L’obbligo di buona fede oggettiva e correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico applicabile sia in ambito contrattuale che extracontrattuale (x. Xxxx. Civ. sez. III sentenza n. 3462 del 15/02/2007 e Cass. Civ. sez. III sent. N. 5348/09) e nella fattispecie è indubbia la gravità della violazione di tale dovere giuridico in relazione ad informative essenziali in relazione alla natura del contratto. A ciò si aggiunga che la *** *** s.r.l. si è resa inadempiente ai vari obblighi assunti contrattualmente e segnatamente: non ha fornito alcun quadriciclo al xxxx nonostante tali veicoli rientrassero nel "parco veicoli" oggetto di contratto; non ha effettuati i corsi di formazione previsti in contratto all'art 9; non ha effettuato la promessa attività promozionale e pubblicitaria; non ha restituito all'attore le somme corrisposte per fini pubblicitari. Trattasi di un quadro di ingannevolezza di informative e di inadempimenti di tal gravita avuto riguardo alle finalità e all'equilibrio di interessi perseguito con il contratto - quello di far entrare il xxx in una rete di affiliati collaudata, consolidata sul mercato allo scopo di commercializzare i beni mettendogli a disposizione il patrimonio di conoscenze, Know how e ritrovati tecnici dell'affiliante, consentendogli altresì I'uso del marchio e segni distintivi dell' affiliante stesso da comportare la risoluzione del contratto per grave inadempimento della società convenuta art. 1453 c.c. Ne consegue la condanna della società convenuta alIa restituzione del contributo di affiliazione pari in linea capitale ad € 37.800,01 maggiorata di interessi al tasso di legge decorrenti dalla data del pagamento stante la malafede della società convenuta. La stessa va altresì condannata stante la sua responsabilità contrattuale a risarcire i danni pari ad € 1875,60 per spese promozionali fatte dall'attore e documentate in causa (doc. 20 attoreo) ed € 4870,52 pari alle somme versate per la occupazione di locali effettuata per svolgere l'attività di affiliato (v. doc 21 attoreo5), con maggiorazione di interessi al tasso di legge dalla data degli esborsi al saldo. Non sono invece adeguatamente provate le spese per la asserita ristrutturazione dei locali nè quelle per ecoincentivi spettanti. Non vi è poi sufficiente prova ( e l'onere probatorio gravava sull'attore) del danno sotto il profilo del mancato guadagno : quanto all'affare "sfumato" con la Ferrara TVA s.p.a. è risultato dalla esposizione del teste Xxxxxxxx Xxxxxxxx (dipendente all'epoca dei fatti di tale società) che l'affare non ha più avuto seguito " a causa di mancati finanziamenti " e non dunque per responsabilità riconducibile ad inadempimenti società convenuta. Non vi è poi per il resto prova ricorrente, tuttavia, di elementi che consentano indicare specificamente il punto ed il modo in cui l'interpretazione si discosti dai canoni di determinare tale danno che ermeneutica o la motivazione relativa risulti obiettivamente carente o logicamente contraddittoria, non può sic et simpliciter esser ricondotto al profitto speratopotendosi, invece, limitarsi a contrapporre - inammissibilmente - interpretazioni o argomentazioni alternative - o, comunque, diverse - rispetto a quelle proposte dal giudice di merito ed investite dal sindacato di legittimita', esclusivamente, sotto i profili prospettati. Resta da verificare la posizione dei terzi Cristiano e *** ***; va innanzitutto rilevato che è infondata la eccezione di difetto di legittimazione passiva poichè la legittimazione passiva quale condizione dell'azione sussiste ogni qualvolta venga prospettata una domanda in astratto suscettibile di essere rivolta contro Nella specie, il soggetto convenuto in giudizio, attinendo a1 merito la fondatezza o meno di tale domanda; nella fattispecie l'attore Giudice a quo ha assunto che scandito il suo ragionamento attraverso i sigg. Xxxxxxx hanno posto in essere vari comportamenti causativi di danno tali da comportare loro responsabilità anche ex art 2043 c.c. e ciò è sufficiente a radicare la loro legittimazione passiva. Nel merito le domande risarcitorie rivolte contro i convenuti Xxxxxxx sono infondate. Va sul punto premesso che è pacifico in causa che essi abbiano agito in nome e per conto della società conducendo le trattative sfociate nel contratto; orbene poichè vige la regola della produzione degli effetti giuridici del negozio concluso dal rappresentante nella sfera del rappresentato il mero inadempimento contrattuale in se non è fonte di responsabilità contrattuale del rappresentante verso il terzo; la giurisprudenza ha poi precisato che la configurabilità di responsabilità extracontrattuale verso i terzi del rappresentante (che eventualmente concorre con la eventuale responsabilità contrattuale del rappresentato) postula non solo che si sia in presenza di un comportamento antigiuridico del rappresentante (posto in essere con dolo o colpa) in rapporto di xxxxx causale con danno ingiusto provocato al terzo ma altresì che i fatti (dolosi o colposi) generatori di responsabilità siano riconducibili soltanto ed unicamente al rappresentante e non possano in alcun modo farsi risalire al rappresentato (x. Xxxx civ. sez. 1 sent. n. 10493 del 24.9.1999;seguenti passaggi:

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Samples: Sentenza

Motivi della decisione. E’ documentalmente provato L’articolo 3.6, co. I, lett. a) e II del Regolamento prevede che il trasferimento di un nome a dominio al Ricorrente può essere disposto qualora sia provata l’identità del segno o la sua confondibilità con “...un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui il Ricorrente vanta diritti...”. L’art. 4.2.4, comma 2, delle Linee Guida per la Risoluzione delle Dispute nel ccTLD .it, vers. 2.0, precisa, con riguardo ai diritti vantati dal ricorrente, che “…è necessario verificare se si possa dimostrare la titolarità di un proprio diritto sul nome a dominio che si intende sottoporre a tale procedura (per esempio, diritti di proprietà intellettuale o industriale, quale marchi, diritto d’autore, diritto alla denominazione e ragione sociale, alla ditta, all’insegna, al nome proprio e cognome)”. Il diritto che il ricorrente deve “vantare” per poter ottenere la riassegnazione deve pertanto consistere in un diritto di privativa, o comunque in un diritto di carattere monopolistico che, seppur entro certi limiti (per esempio territoriali), attribuisca uno ius excludendi alios, che legittimi il ricorrente a vietare ad altri l’utilizzo di un certo segno/marchio. L’esistenza di un simile diritto sul marchio/nome confondibile con il nome a dominio è il presupposto per la riassegnazione, un rimedio di carattere eccezionale rispetto alla regola generale nelle registrazioni dei nomi a dominio, basata sul criterio “first come, first served”. Ad avviso del Collegio, non appare sussistere in capo alla Ricorrente un diritto sul marchio LADA idoneo a impedire alla Resistente l’utilizzo del nome a dominio XXXXXXXXX.XX. Ciò per i seguenti motivi. Il marchio LADA è oggetto di una registrazione internazionale di cui è titolare la Autovaz (v. doc. 1 attoreo) che in data 16/03/2004 *** *** ha concluso un contratto denominato di “affiliazione commerciale” che è incontestato in giudizio essere intercorso con l’affiliante *** *** s.r.l. bella persona della legale rappresentante *** ***, sebbene nell’intestazione documento risulti indicata tal North Electric Vehicles (soggetto risultato inesistente16). La società Centrus ha altresì depositato domanda di registrazione nazionale per i marchi “LADA”, “LADA DUAL FUEL” e “LADA JOB”, ma a fronte del versamento di un contributo di affiliazione ha concesso al xxxx il diritto non esclusivo di vender e noleggiare veicoli elettrici e relativi accessori; la società ha dichiarato di essere titolare tutt’oggi nessuna delle predette registrazioni risulta concessa. Poiché l’acquisto del diritto all’utilizzazione del marchio depositato e degli altri segni distintivi indicati nell’allegato A; inoltre ha assunto con tal contratto nei confronti dell’affiliato plurimi obblighi specificatamente indicati ai punti 9.10.11 del contratto e negli allegati facenti parte del contratto ed altresì dato atto della esistenza di una “rete in forte sviluppo ed affermata sul mercato in partnership con i più importanti gruppi internazionali di autoveicoli”(v. doc 3 attoreo)- alle prove e documentali acquisite in giudizio è emersa senza ombra di dubbio l’ingannevolezza di quanto affermato in sede di trattative e poi trafuso nel contratto circa il fatto che si trattasse di “rete in forte sviluppo ed affermata sul mercato” (v. doc.3) e circa la titolarità del vantato marchio; la Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con provvedimento di data 7/12/2005 ha accertato la sussistenza di pubblicità ingannevole in relazione ai suddetti profili, vietandone ulteriore diffusione ( v. doc. 1 attoreo prodotto nel sub procedimento cautelare) e tale provvedimento è divenuto definitivo per mancata impugnazione. In particolare il provvedimento de quo ha rilevato che non vi era alcun elemento che suffragasse l’esistenza delle rete di affiliati ed ha altresì constatato con riferimento al marchio vantato che risultava solo la “ semplice richiesta di registrazione all’uso esclusivo di un marchio diverso da quello vantato si realizza con la registrazione (art. 15.1 c.p.i.), allo stato attuale Centrus non risulta titolare di diritti di privativa di sorta sul marchio nazionale LADA (e sui marchi simili sopra richiamati). Ci si deve quindi domandare se Centrus detenga a titolo derivativo (in pubblicità e per giunta effettuata successivamente alla diffusione dei messaggi in oggetto”. Tali valutazioni sono state ampiamente suffragate dai fatti emersi dalla esperita istruttoria che ha dato contezza forza di una generale situazione licenza o di ingannevolezza dalle pubblicità e dalle informative contenute negli allegati al contratto essendo in particolare emerso dalla istruttoria orale in buona sostanza altra autorizzazione del titolare del marchio) diritti sul marchio LADA che la tanto reclamizzata consolidata rete di affiliati è risultata nel tempo composta in dall’attorelegittimino a rivendicarne un uso esclusivo, da tal xxxx e da altro affiliato ed addirittura che all’epoca della stipula del contratto non esisteva alcuna nessuna rete di affiliati, essendo risultato il xxxx il primo affiliato. Non risulta poi alcuna registrazione del Marchio indicato dalla società come proprio, risultando solo documentalmente, come accertato dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con il provvedimento di data 7.12.2005, la richiesta di registrazione (del 15.12.2004 successiva dunque al contratto) di un marchio diverso sia per denominazione che per grafica dal marchio "Ecofly" spacciato per marchio proprio della società. Risultato insomma che al momento della stipula del contratto lungi dal sussistere un già costituito e consolidato sistema di rete già sperimentata sul mercato, per la commercializzazione e distribuzione dei prodotti caratterizzati da segni distintivi "trainanti" il xxx è stato affiliato quindi a impedirne ad una rete in allora inesistente ( e in buona sostanza pressochè inesistente anche successivamente essendosi poi affiliati solo altri due soggetti) e per la commercializzazione di prodotti in relazione ai quali l'affiliante non era depositario di marchio alcuno. L’obbligo di buona fede oggettiva e correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico applicabile sia in ambito contrattuale che extracontrattuale (x. Xxxx. Civ. sez. III sentenza n. 3462 del 15/02/2007 e Cass. Civ. sez. III sent. N. 5348/09) e nella fattispecie è indubbia la gravità della violazione di tale dovere giuridico in relazione ad informative essenziali in relazione alla natura del contratto. A ciò si aggiunga che la *** *** s.r.l. si è resa inadempiente ai vari obblighi assunti contrattualmente e segnatamente: non ha fornito alcun quadriciclo al xxxx nonostante tali veicoli rientrassero nel "parco veicoli" oggetto di contratto; non ha effettuati i corsi di formazione previsti in contratto all'art 9; non ha effettuato la promessa attività promozionale e pubblicitaria; non ha restituito all'attore le somme corrisposte per fini pubblicitari. Trattasi di un quadro di ingannevolezza di informative e di inadempimenti di tal gravita avuto riguardo alle finalità e all'equilibrio di interessi perseguito con il contratto - quello di far entrare il xxx in una rete di affiliati collaudata, consolidata sul mercato allo scopo di commercializzare i beni mettendogli a disposizione il patrimonio di conoscenze, Know how e ritrovati tecnici dell'affiliante, consentendogli altresì I'uso del marchio e segni distintivi dell' affiliante stesso da comportare la risoluzione del contratto per grave inadempimento della società convenuta art. 1453 c.c. Ne consegue la condanna della società convenuta alIa restituzione del contributo di affiliazione pari in linea capitale ad € 37.800,01 maggiorata di interessi al tasso di legge decorrenti dalla data del pagamento stante la malafede della società convenuta. La stessa va altresì condannata stante la sua responsabilità contrattuale a risarcire i danni pari ad € 1875,60 per spese promozionali fatte dall'attore e documentate in causa (doc. 20 attoreo) ed € 4870,52 pari alle somme versate per la occupazione di locali effettuata per svolgere l'attività di affiliato (v. doc 21 attoreo), con maggiorazione di interessi al tasso di legge dalla data degli esborsi al saldo. Non sono invece adeguatamente provate le spese per la asserita ristrutturazione dei locali nè quelle per ecoincentivi spettanti. Non vi è poi sufficiente prova ( e l'onere probatorio gravava sull'attore) del danno sotto il profilo del mancato guadagno : quanto all'affare "sfumato" con la Ferrara TVA s.p.a. è risultato dalla esposizione del teste Xxxxxxxx Xxxxxxxx (dipendente all'epoca dei fatti di tale società) che l'affare non ha più avuto seguito " a causa di mancati finanziamenti " e non dunque per responsabilità riconducibile ad inadempimenti società convenuta. Non vi è poi per il resto prova di elementi che consentano di determinare tale danno che non può sic et simpliciter esser ricondotto al profitto sperato. Resta da verificare la posizione dei terzi Cristiano e *** ***; va innanzitutto rilevato che è infondata la eccezione di difetto di legittimazione passiva poichè la legittimazione passiva quale condizione dell'azione sussiste ogni qualvolta venga prospettata una domanda in astratto suscettibile di essere rivolta contro il soggetto convenuto in giudizio, attinendo a1 merito la fondatezza o meno di tale domanda; nella fattispecie l'attore ha assunto che i sigg. Xxxxxxx hanno posto in essere vari comportamenti causativi di danno tali da comportare loro responsabilità anche ex art 2043 c.c. e ciò è sufficiente a radicare la loro legittimazione passiva. Nel merito le domande risarcitorie rivolte contro i convenuti Xxxxxxx sono infondate. Va sul punto premesso che è pacifico in causa che essi abbiano agito in nome e per conto della società conducendo le trattative sfociate nel contratto; orbene poichè vige la regola della produzione degli effetti giuridici del negozio concluso dal rappresentante nella sfera del rappresentato il mero inadempimento contrattuale in se non è fonte di responsabilità contrattuale del rappresentante verso il terzo; la giurisprudenza ha poi precisato che la configurabilità di responsabilità extracontrattuale verso i terzi del rappresentante (che eventualmente concorre con la eventuale responsabilità contrattuale del rappresentato) postula non solo che si sia in presenza di un comportamento antigiuridico del rappresentante (posto in essere con dolo o colpa) in rapporto di xxxxx causale con danno ingiusto provocato al terzo ma altresì che i fatti (dolosi o colposi) generatori di responsabilità siano riconducibili soltanto ed unicamente al rappresentante e non possano in alcun modo farsi risalire al rappresentato (x. Xxxx civ. sez. 1 sent. n. 10493 del 24.9.1999;l’utilizzo.

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Samples: Procedura Di Riassegnazione Del Nome a Dominio

Motivi della decisione. E’ documentalmente provato (v. doc. 1 attoreo) che Con atto notificato il 30 novembre 2011, la ditta V. di P. O. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n 27665/11 emesso dal tribunale di Milano, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 27.000,00, esponendo che: -era subentrata, con accordo di cessione di contratto nell’accordo di merchandising sottoscritto il 27/1/2009 da S. a favore di R. - Tale accordo consisteva in data 16/03/2004 *** *** ha concluso un contratto denominato di “affiliazione commerciale” che è incontestato una lettera contrattuale imposta da R. in giudizio essere intercorso con l’affiliante *** *** s.r.l. bella persona della legale rappresentante *** ***, sebbene nell’intestazione documento risulti indicata tal North Electric Vehicles (soggetto risultato inesistente). La società a fronte del versamento di un contributo di affiliazione ha concesso al xxxx il diritto non esclusivo di vender e noleggiare veicoli elettrici e relativi accessori; la società ha dichiarato di essere titolare del diritto all’utilizzazione del marchio depositato e degli altri segni distintivi indicati nell’allegato A; inoltre ha assunto con tal contratto nei confronti dell’affiliato plurimi obblighi specificatamente indicati ai punti 9.10.11 del contratto e negli allegati facenti parte del contratto ed altresì dato atto della esistenza ragione di una “rete serie di incontri precedentemente intercorsi tra i responsabili di R. e i sub-licenziatari in forte sviluppo ed affermata sul mercato in partnership con i più importanti gruppi internazionali occasione dei quali R. aveva presentato il piano marketing; gli ideatori del progetto avevano rappresentato ai sub-licenziatari prospettive di autoveicoli”(v. doc 3 attoreo)- alle prove e documentali acquisite in giudizio è emersa senza ombra di dubbio l’ingannevolezza di quanto affermato in sede di trattative e poi trafuso nel contratto circa il fatto che si trattasse di “rete in forte sviluppo ed affermata sul mercato” (v. doc.3) e circa la titolarità del vantato marchio; la Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con provvedimento di data 7/12/2005 ha accertato la sussistenza di pubblicità ingannevole in relazione ai suddetti profili, vietandone ulteriore diffusione ( v. doc. 1 attoreo prodotto nel sub procedimento cautelare) e tale provvedimento è divenuto definitivo per mancata impugnazione. In particolare il provvedimento de quo ha rilevato che non vi era alcun elemento che suffragasse l’esistenza grande successo delle rete di affiliati ed ha altresì constatato con riferimento al marchio vantato che risultava solo la “ semplice richiesta di registrazione di un marchio diverso da quello vantato in pubblicità e per giunta effettuata successivamente alla diffusione dei messaggi in oggetto”. Tali valutazioni sono state ampiamente suffragate dai fatti emersi dalla esperita istruttoria che ha dato contezza di una generale situazione di ingannevolezza dalle pubblicità e dalle informative contenute negli allegati al contratto essendo in particolare emerso dalla istruttoria orale in buona sostanza che la tanto reclamizzata consolidata rete di affiliati è risultata nel tempo composta in dall’attore, da tal xxxx e da altro affiliato ed addirittura che all’epoca della stipula del contratto non esisteva alcuna nessuna rete di affiliati, essendo risultato il xxxx il primo affiliato. Non risulta poi alcuna registrazione del Marchio indicato dalla società come proprio, risultando solo documentalmente, come accertato dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con il provvedimento di data 7.12.2005, la richiesta di registrazione (del 15.12.2004 successiva dunque al contratto) di un marchio diverso sia per denominazione che per grafica dal marchio "Ecofly" spacciato per marchio proprio della società. Risultato insomma che al momento della stipula del contratto lungi dal sussistere un già costituito e consolidato sistema di rete già sperimentata sul mercatonuove serie animate programmate su Italia 1, per la commercializzazione durata i tre anni, nella fascia oraria 14- 15; orario di punta per il target di ragazzi cui erano rivolte, ottenendo così l’adesione ai contratti; - dopo la stipula del contratto, X. perdeva interesse al progetto e distribuzione dei prodotti caratterizzati da segni distintivi "trainanti" il xxx è stato affiliato ad una rete in allora inesistente ( non rispettava gli impegni assunti con i sub-licenziatari; dapprima spostava la fascia oraria di programmazione, poi riduceva la programmazione a due volte la settimana e in buona sostanza pressochè inesistente anche successivamente essendosi poi affiliati solo altri due soggetti) e per la commercializzazione di prodotti in relazione ai quali l'affiliante spostava su B., quando la ricezione del digitale non era depositario ancora operativa in tutte le regioni, quindi la spostava nuovamente di marchio alcunodomenica; quanto alla serie animata K., oggetto del secondo contratto, interrompeva del tutto la programmazione poco tempo dopo la stipula. L’obbligo - I prodotti realizzati dall’ opponente in forza dei contratti di buona fede oggettiva e correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico applicabile sia in ambito contrattuale che extracontrattuale (x. Xxxx. Civ. sez. III sentenza n. 3462 sub-licenza rimasero del 15/02/2007 e Cass. Civ. sez. III sent. N. 5348/09) e nella fattispecie è indubbia la gravità della violazione di tale dovere giuridico in relazione ad informative essenziali in relazione alla natura del contratto. A ciò si aggiunga che la *** *** s.r.l. si è resa inadempiente ai vari obblighi assunti contrattualmente e segnatamente: non ha fornito alcun quadriciclo al xxxx nonostante tali veicoli rientrassero nel "parco veicoli" oggetto di contratto; non ha effettuati i corsi di formazione previsti in contratto all'art 9; non ha effettuato la promessa attività promozionale e pubblicitaria; non ha restituito all'attore le somme corrisposte per fini pubblicitari. Trattasi di un quadro di ingannevolezza di informative e di inadempimenti di tal gravita avuto riguardo alle finalità e all'equilibrio di interessi perseguito con il contratto - quello di far entrare il xxx in una rete di affiliati collaudata, consolidata sul mercato allo scopo di commercializzare i beni mettendogli a disposizione il patrimonio di conoscenze, Know how e ritrovati tecnici dell'affiliante, consentendogli altresì I'uso del marchio e segni distintivi dell' affiliante stesso da comportare la risoluzione del contratto per grave inadempimento della società convenuta art. 1453 c.c. Ne consegue la condanna della società convenuta alIa restituzione del contributo di affiliazione pari in linea capitale ad € 37.800,01 maggiorata di interessi al tasso di legge decorrenti dalla data del pagamento stante la malafede della società convenuta. La stessa va altresì condannata stante la sua responsabilità contrattuale a risarcire i danni pari ad € 1875,60 per spese promozionali fatte dall'attore e documentate in causa (doc. 20 attoreo) ed € 4870,52 pari alle somme versate per la occupazione di locali effettuata per svolgere l'attività di affiliato (v. doc 21 attoreo)tutto invenduti, con maggiorazione di interessi al tasso di legge dalla data degli esborsi al saldo. Non sono invece adeguatamente provate le spese per una perdita economica quantificabile in euro 20.000,00; - vi era una grave sproporzione tra il prezzo e il valore della cosa venduta; la asserita ristrutturazione dei locali nè quelle per ecoincentivi spettanti. Non vi è poi sufficiente prova ( e l'onere probatorio gravava sull'attore) del danno sotto il profilo del mancato guadagno : quanto all'affare "sfumato" con la Ferrara TVA s.p.a. è risultato dalla esposizione del teste Xxxxxxxx Xxxxxxxx (dipendente all'epoca dei fatti di tale società) che l'affare non ha più avuto seguito " a causa di mancati finanziamenti " e non dunque per responsabilità riconducibile ad inadempimenti società convenuta. Non vi è poi per il resto prova di elementi che consentano di determinare tale danno che non può sic et simpliciter esser ricondotto al profitto sperato. Resta da verificare la posizione dei terzi Cristiano e *** ***; va innanzitutto rilevato che è infondata la eccezione di difetto di legittimazione passiva poichè la legittimazione passiva quale condizione dell'azione sussiste ogni qualvolta venga prospettata una domanda in astratto suscettibile di essere rivolta contro il soggetto convenuto in giudizio, attinendo a1 merito la fondatezza o meno di tale domanda; nella fattispecie l'attore ha assunto che i sigg. Xxxxxxx hanno posto in essere vari comportamenti causativi di danno tali da comportare loro responsabilità anche ex art 2043 c.c. e ciò è sufficiente a radicare la loro legittimazione passiva. Nel merito le domande risarcitorie rivolte contro i convenuti Xxxxxxx sono infondate. Va sul punto premesso che è pacifico in causa che essi abbiano agito in nome e per conto della società conducendo le trattative sfociate nel contratto; orbene poichè vige la regola della produzione degli effetti giuridici del negozio concluso dal rappresentante nella sfera del rappresentato il mero inadempimento contrattuale in se non è fonte di responsabilità clausola contrattuale del rappresentante verso il terzo; la giurisprudenza ha poi precisato che la configurabilità minimo garantito era vessatoria in quanto limitativa della facoltà di responsabilità extracontrattuale verso i terzi del rappresentante (che eventualmente concorre con la eventuale responsabilità contrattuale del rappresentato) postula non solo che si sia in presenza di un comportamento antigiuridico del rappresentante (posto in essere con dolo o colpa) in rapporto di xxxxx causale con danno ingiusto provocato al terzo ma altresì che i fatti (dolosi o colposi) generatori di responsabilità siano riconducibili soltanto ed unicamente al rappresentante e non possano in alcun modo farsi risalire al rappresentato (x. Xxxx civ. sez. 1 sent. n. 10493 del 24.9.1999;opporre eccezioni.

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Samples: Opposizione a Decreto Ingiuntivo

Motivi della decisione. E’ documentalmente provato (v. doc. 1 attoreo) on l’unico motivo di impugnazione la società ri- corrente censura la sentenza del tribunale, de- nunciando che il giudice di merito sarebbe in- corso in data 16/03/2004 *** *** ha concluso errore per avere negato che tra le parti fosse sta- to perfezionato un contratto denominato di “affiliazione commerciale” locazione avente ad og- getto la porzione del muro sulla quale era stata autorizza- ta, dietro corrispettivo, la installazione di cartelloni pub- blicitari. Assume che il giudice di appello avrebbe dovu- to, invece, riconoscere alla convenzione stipulata dalle parti la natura di contratto di locazione di immobile ur- bano adibito ad uso diverso dall’abitazione, soggetto alla disciplina di cui all’art. 27 della legge n. 392 del 1978. Il motivo di ricorso, che sostanzialmente riflette la dedot- ta violazione della norma di cui all’art. 1571 Codice civi- le, si rivolge alla decisione di merito del giudice di appel- lo, confermativa della statuizione al riguardo resa in pri- mo grado; della sentenza di secondo grado la società ri- corrente chiede la cassazione, con riconoscimento della durata ex lege del contratto in sei anni; non vi possono es- sere dubbi sul fatto che la impugnazione è incontestato in giudizio essere intercorso con l’affiliante *** *** s.r.l. bella persona della legale rappresentante *** ***, sebbene nell’intestazione documento risulti indicata tal North Electric Vehicles (soggetto risultato inesistente)specificamen- te diretta a censurare la ratio decidendi comune alle due sentenze del doppio grado di giudizio. La eccezione di inammissibilità del ricorso - che la società resistente I. s.p.a. ha formulato sul presupposto che la impugnazione sembrerebbe diretta contro la sentenza del pretore e non contro la decisione del tribunale resa a fronte seguito del versamento grava- me - deve ritenersi, perciò, manifestamente infondata. Merita, invece, di essere accolto, per quanto di ragione, il motivo di impugnazione, con conseguente annulla- mento della denunciata sentenza sul punto relativo alla riconducibilità non allo schema della locazione, ma a quello di un contributo di affiliazione ha concesso al xxxx il diritto non esclusivo di vender e noleggiare veicoli elettrici e relativi accessori; contratto atipico della convenzione con la società ha dichiarato di essere titolare del diritto all’utilizzazione del marchio depositato e degli altri segni distintivi indicati nell’allegato A; inoltre ha assunto con tal contratto nei confronti dell’affiliato plurimi obblighi specificatamente indicati ai punti 9.10.11 del contratto e negli allegati facenti parte del contratto ed altresì dato atto della esistenza di una “rete in forte sviluppo ed affermata sul mercato in partnership con i più importanti gruppi internazionali di autoveicoli”(v. doc 3 attoreo)- alle prove e documentali acquisite in giudizio è emersa senza ombra di dubbio l’ingannevolezza di quanto affermato in sede di trattative e poi trafuso nel contratto circa il fatto che si trattasse di “rete in forte sviluppo ed affermata sul mercato” (v. doc.3) e circa la titolarità del vantato marchio; la Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con provvedimento di data 7/12/2005 ha accertato la sussistenza di pubblicità ingannevole in relazione ai suddetti profili, vietandone ulteriore diffusione ( v. doc. 1 attoreo prodotto nel sub procedimento cautelare) e tale provvedimento è divenuto definitivo per mancata impugnazione. In particolare il provvedimento de quo ha rilevato che non vi era alcun elemento che suffragasse l’esistenza delle rete di affiliati ed ha altresì constatato con riferimento al marchio vantato che risultava solo la “ semplice richiesta di registrazione di un marchio diverso da quello vantato in pubblicità e per giunta effettuata successivamente alla diffusione dei messaggi in oggetto”. Tali valutazioni sono state ampiamente suffragate dai fatti emersi dalla esperita istruttoria che ha dato contezza di una generale situazione di ingannevolezza dalle pubblicità e dalle informative contenute negli allegati al contratto essendo in particolare emerso dalla istruttoria orale in buona sostanza che la tanto reclamizzata consolidata rete di affiliati è risultata nel tempo composta in dall’attore, da tal xxxx e da altro affiliato ed addirittura che all’epoca della stipula del contratto non esisteva alcuna nessuna rete di affiliati, essendo risultato il xxxx il primo affiliato. Non risulta poi alcuna registrazione del Marchio indicato dalla società come proprio, risultando solo documentalmente, come accertato dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con il provvedimento di data 7.12.2005, la richiesta di registrazione (del 15.12.2004 successiva dunque al contratto) di un marchio diverso sia per denominazione che per grafica dal marchio "Ecofly" spacciato per marchio proprio della società. Risultato insomma che al momento della stipula del contratto lungi dal sussistere un già costituito e consolidato sistema di rete già sperimentata sul mercatoquale, per la commercializzazione durata rinnovabile di un anno e distribuzione dei prodotti caratterizzati da segni distintivi "trainanti" dietro pa- gamento di un corrispettivo, alla società in questa sede ricorrente era stato concesso dalla società resistente l’uso di una parte di un muro dell’edificio di sua proprietà per- ché su di essa fossero installati quattro cartelloni o inse- gne pubblicitarie di determinate dimensioni. Il giudice di merito, in base al presupposto che per con- figurare gli estremi della locazione sia necessaria la mate- riale consegna della cosa al conduttore per modo che co- stui si sostituisca interamente al locatore nell’uso del be- ne, ha negato che, nella specie, il xxx è stato affiliato ad una rete negozio possa essere in- quadrato nello schema della locazione, in allora inesistente ( e in buona sostanza pressochè inesistente anche successivamente essendosi poi affiliati solo altri due soggetti) e per la commercializzazione quanto ogget- to di prodotti in relazione ai quali l'affiliante trasferimento non era depositario stato il diritto di marchio alcunogodimento complessivo di una cosa, ma soltanto la facoltà di instal- lare sul muro quattro cartelloni pubblicitari di determi- nate dimensioni per un tempo determinato. L’obbligo Ha aggiun- to che, tale essendo la funzione economico - giuridica del contratto, non aveva alcun rilievo contrario che le parti, nel testo della convenzione scritta, avessero ado- perato termini (locatore, conduttore, canoni) evocativi del rapporto di buona fede oggettiva e correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico applicabile sia in ambito contrattuale locazione, tanto più che extracontrattuale (x. Xxxx. Civ. sez. III sentenza n. 3462 del 15/02/2007 e Cass. Civ. sez. III sent. N. 5348/09) e nella fattispecie è indubbia la gravità della violazione nessuno richia- mo risultava fosse stato fatto alla disciplina di tale dovere giuridico in relazione ad informative essenziali in relazione alla natura rap- porto quale dettata dal Codice civile o dalla normativa di settore della legge n. 392 del contratto1978. A ciò si aggiunga Ha precisato, quin- di, che, a conferma che la *** *** s.r.l. si è resa inadempiente ai vari obblighi assunti contrattualmente e segnatamente: non ha fornito alcun quadriciclo al xxxx nonostante tali veicoli rientrassero nel "parco veicoli" concessione del diritto di af- fissione in oggetto di contratto; non ha effettuati i corsi di formazione previsti consiste in un contratto all'art 9; non ha effettuato atipico, estre- mamente significativa era la promessa attività promozionale e pubblicitaria; non ha restituito all'attore le somme corrisposte per fini pubblicitari. Trattasi di un quadro di ingannevolezza di informative e di inadempimenti di tal gravita avuto riguardo alle finalità e all'equilibrio di interessi perseguito con il contratto - quello di far entrare il xxx in una rete di affiliati collaudata, consolidata sul mercato allo scopo di commercializzare i beni mettendogli a disposizione il patrimonio di conoscenze, Know how e ritrovati tecnici dell'affiliante, consentendogli altresì I'uso del marchio e segni distintivi dell' affiliante stesso da comportare la risoluzione del contratto per grave inadempimento della società convenuta art. 1453 c.c. Ne consegue la condanna della società convenuta alIa restituzione del contributo di affiliazione pari in linea capitale ad € 37.800,01 maggiorata di interessi al tasso di legge decorrenti dalla data del pagamento stante la malafede della società convenuta. La stessa va altresì condannata stante la sua responsabilità contrattuale a risarcire i danni pari ad € 1875,60 per spese promozionali fatte dall'attore e documentate in causa (doc. 20 attoreo) ed € 4870,52 pari alle somme versate per la occupazione di locali effettuata per svolgere l'attività di affiliato (v. doc 21 attoreo), con maggiorazione di interessi al tasso di legge dalla data degli esborsi al saldo. Non sono invece adeguatamente provate le spese per la asserita ristrutturazione dei locali nè quelle per ecoincentivi spettanti. Non vi è poi sufficiente prova ( e l'onere probatorio gravava sull'attore) del danno sotto il profilo del mancato guadagno : quanto all'affare "sfumato" con la Ferrara TVA s.p.a. è risultato dalla esposizione del teste Xxxxxxxx Xxxxxxxx (dipendente all'epoca dei fatti di tale società) che l'affare non ha più avuto seguito " a causa di mancati finanziamenti " e non dunque per responsabilità riconducibile ad inadempimenti società convenuta. Non vi è poi per il resto prova di elementi che consentano di determinare tale danno che non può sic et simpliciter esser ricondotto al profitto sperato. Resta da verificare la posizione dei terzi Cristiano e *** ***; va innanzitutto rilevato che è infondata la eccezione di difetto di legittimazione passiva poichè la legittimazione passiva quale condizione dell'azione sussiste ogni qualvolta venga prospettata una domanda in astratto suscettibile di essere rivolta contro il soggetto convenuto in giudizio, attinendo a1 merito la fondatezza o meno di tale domanda; nella fattispecie l'attore ha assunto che i sigg. Xxxxxxx hanno posto in essere vari comportamenti causativi di danno tali da comportare loro responsabilità anche ex art 2043 c.c. e ciò è sufficiente a radicare la loro legittimazione passiva. Nel merito le domande risarcitorie rivolte contro i convenuti Xxxxxxx sono infondate. Va sul punto premesso che è pacifico in causa che essi abbiano agito in nome e per conto della società conducendo le trattative sfociate nel contratto; orbene poichè vige la regola della produzione degli effetti giuridici del negozio concluso dal rappresentante nella sfera del rappresentato il mero inadempimento contrattuale in se non è fonte di responsabilità contrattuale del rappresentante verso il terzo; la giurisprudenza ha poi precisato circostanza che la configurabilità di responsabilità extracontrattuale verso i terzi del rappresentante (che eventualmente concorre con società concedente non aveva affatto perduto la eventuale responsabilità contrattuale del rappresentato) postula non solo disponibilità della parete dell’edificio, tanto che si sia era espressamente riservata la facoltà di provvedere direttamente a colloca- re qualsiasi altra insegna pubblicitaria sulla parte restan- te del muro ovvero di concedere detta facoltà a terzi. Le argomentazioni svolte dal giudice di merito per esclu- dere che nel caso in presenza di un comportamento antigiuridico del rappresentante (posto in essere con dolo o colpa) in rapporto di xxxxx causale con danno ingiusto provocato al terzo ma altresì che i fatti (dolosi o colposi) generatori di responsabilità siano riconducibili soltanto ed unicamente al rappresentante e esame possa ravvisarsi lo schema ti- pico della locazione non possano in alcun modo farsi risalire al rappresentato (x. Xxxx civ. sez. 1 sent. n. 10493 del 24.9.1999;sono condivisibili.

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Samples: Locazione

Motivi della decisione. Si osserva preliminarmente che il contratto datato 23 maggio 2003 non è stato sottoscritto dalla convenuta. E’ documentalmente provato ' vero tuttavia che con lettera 5 febbraio 2004 W.H.S. Saddlers International chiedeva di "rinnovare il contratto di vendita dei prodotti di Pessa Studio ... sino al 31.12.2009" (v. doc. 1 attoreo) che in data 16/03/2004 *** *** ha concluso un contratto denominato di “affiliazione commerciale” che è incontestato in giudizio essere intercorso con l’affiliante *** *** s.r.ln. 2 del fasc. bella persona della legale rappresentante *** ***, sebbene nell’intestazione documento risulti indicata tal North Electric Vehicles (soggetto risultato inesistentedell'attore). La società a fronte Si può perciò ritenere che il contratto fosse stato effettivamente concluso, almeno in forma orale. Rimane però il dubbio circa il luogo in cui sarebbe avvenuta la perfezione del versamento negozio, giacché l'indicazione "Montagnana- Montanaro" presente in calce al documento non può essere presa in considerazione, in ragione della mancanza di un contributo di affiliazione ha concesso contestuale sottoscrizione del testo contrattuale. E' possibile che l'accordo sia stato raggiunto telefonicamente oppure che la convenuta, ricevuto il contratto sottoscritto dall'attore presso la propria sede legale, l'abbia accettato dandone comunicazione orale al xxxx il diritto non esclusivo di vender e noleggiare veicoli elettrici e relativi accessori; la società ha dichiarato di essere titolare del diritto all’utilizzazione del marchio depositato e degli altri segni distintivi indicati nell’allegato A; inoltre ha assunto con tal contratto nei confronti dell’affiliato plurimi obblighi specificatamente indicati ai punti 9.10.11 del contratto e negli allegati facenti parte del contratto ed altresì dato atto della esistenza di una “rete in forte sviluppo ed affermata sul mercato in partnership con i più importanti gruppi internazionali di autoveicoli”(vproponente. doc 3 attoreo)- alle prove e documentali acquisite in giudizio è emersa senza ombra di dubbio l’ingannevolezza di quanto affermato in sede di trattative e poi trafuso nel contratto circa Si spiegherebbe così il fatto che l'attore non è in possesso di esemplare firmato da W.H.S. Saddlers International. A prescindere da ciò, si trattasse rileva che l'accordo attribuiva alla parte convenuta la facoltà di “rete promuovere, in forte sviluppo condizioni di esclusiva, la vendita dei prodotti di Pessa Studio in Gran Bretagna "rendendosi acquirente diretto o acquistandoli per conto del cliente finale"; l'attore si obbliga fra l'altro a "fornire il materiale venduto e, se richiesto, montarlo nel luogo, entro il tempo e alle condizioni di volta in volta pattuite". Si trattava quindi di un contratto normativo, che avrebbe dovuto disciplinare successive forniture da eseguirsi in Gran Bretagna, ove la merce sarebbe stata consegnata ed affermata sul mercato” eventualmente installata da Xxxxx Xxxxxxx. Le due forniture del giugno 2003 sono state per l'appunto eseguite in Inghilterra, come attestano i documenti di trasporto allegati dall'attore. Si tratta di due compravendite di giostre, contenenti un clausola di gradimento, che consentiva al compratore di restituire la merce entro sei mesi dal ricevimento: in mancanza di restituzione, il prezzo doveva essere pagato, a prescindere dal fatto che W.H.S. Saddlers International avesse o no rivenduto le giostre. Anche le modalità di conclusione di queste compravendite internazionali risultano incerte. La venditrice ha trasmesso la sua proposta per iscritto alla convenuta, inviandola presso la sua sede legale. Non è però dato sapere come W.H.S. Saddlers International abbia accettato l'offerta, non essendo stata prodotta alcuna documentazione in proposito. E' comunque verosimile che l'accettazione sia intervenuta, considerato che le giostre sono state consegnate ed installate in due località inglesi (v. doc.3Tamporlay e Xxxxxx). Allo scadere del termine semestrale, l'attore ha richiesto il pagamento, senza ottenere risposta. Questione pregiudiziale è stabilire se sussista la giurisdizione del giudice italiano. Per affrontare il problema, occorre dapprima individuare le norme di diritto internazionale processuale applicabili. Nella specie esse sono le norme poste dal Regolamento CE n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (regolamento cosiddetto Bruxelles 1, di seguito: Regolamento), che a partire dalla data di entrata in vigore - ossia dal 1° marzo 2002 - ha sostituito (fatta eccezione per le ipotesi in cui il foro adito sia un foro danese o in cui il convenuto abbia la propria sede d'affari in Danimarca, ma non anche per l'ipotesi in cui l'attore abbia la propria sede d'affari in Danimarca) la Convenzione di Bruxelles del 1968, relativa alla competenza giurisdizionale e circa alla esecuzione di decisioni in materia civile e commerciale. Affinché il Regolamento - obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in Italia come negli altri Stati membri della Comunità Europea (nel limite già ricordato) in base al trattato che istituisce quest'ultima - possa trovare applicazione, debbono coesistere più requisiti, come chiarito anche dalla giurisprudenza straniera (v., ad esempio, OLG Xxxxxxxxxx, 00 gennaio 2004, pubblicata alla pagina web <xxxx://xxx.xxxx- xxxxxx.xx/xxxx/xxxxxxx/000.xxx>), alla quale occorre fare riferimento (senza che però ad essa possa attribuirsi valore di precedente), al fine di assicurare al Regolamento la titolarità del vantato marchio; la Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con provvedimento piena efficacia, nonché un'applicazione uniforme in tutti gli Stati contraenti: esigenza già sottolineata dalla Corte di data 7/12/2005 ha accertato la sussistenza di pubblicità ingannevole in relazione ai suddetti profili, vietandone ulteriore diffusione ( v. doc. 1 attoreo prodotto nel sub procedimento cautelare) e tale provvedimento è divenuto definitivo per mancata impugnazione. In particolare il provvedimento de quo ha rilevato che non vi era alcun elemento che suffragasse l’esistenza Giustizia delle rete di affiliati ed ha altresì constatato Comunità Europee con riferimento al marchio vantato alla Convenzione di Bruxelles richiamata in precedenza (per tutte, x. xxxxxxxx 0° xxxxxxx 0000, xxxxx 000/00, Xxxxxx für Konsumenteninformation, punto 35). Da un punto di vista temporale, è sufficiente che risultava solo la “ semplice richiesta l'azione sia proposta posteriormente all'entrata in vigore del Regolamento, come si evince facilmente dal suo art. 66, 1° comma: condizione di registrazione applicabilità (temporale) che nel caso di specie senz'altro sussiste. Da un marchio diverso da quello vantato in pubblicità e per giunta effettuata successivamente alla diffusione dei messaggi in oggetto”. Tali valutazioni sono state ampiamente suffragate dai fatti emersi dalla esperita istruttoria che ha dato contezza punto di una generale situazione di ingannevolezza dalle pubblicità e dalle informative contenute negli allegati al contratto essendo in particolare emerso dalla istruttoria orale in buona sostanza vista materiale occorre che la tanto reclamizzata consolidata rete di affiliati è risultata nel tempo composta in dall’attorecontroversia verta su una questione "civile e commerciale" (art. 1, da tal xxxx e da altro affiliato ed addirittura che all’epoca della stipula 1° comma, del contratto Regolamento). Quando questo accada non esisteva alcuna nessuna rete di affiliati, essendo risultato il xxxx il primo affiliato. Non risulta poi alcuna registrazione del Marchio indicato dalla società come proprio, risultando solo documentalmenteviene precisato dal Regolamento, come accertato dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con il provvedimento di data 7.12.2005, la richiesta di registrazione (del 15.12.2004 successiva dunque al contratto) di un marchio diverso sia per denominazione che per grafica dal marchio "Ecofly" spacciato per marchio proprio della società. Risultato insomma che al momento della stipula del contratto lungi dal sussistere un già costituito e consolidato sistema di rete già sperimentata sul mercato, per la commercializzazione e distribuzione dei prodotti caratterizzati da segni distintivi "trainanti" il xxx è stato affiliato ad una rete in allora inesistente ( e in buona sostanza pressochè inesistente anche successivamente essendosi poi affiliati solo altri due soggetti) e per la commercializzazione di prodotti in relazione ai quali l'affiliante non era depositario precisato neppure dalla Convenzione di marchio alcunoBruxelles. L’obbligo di buona fede oggettiva e correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico applicabile sia in ambito contrattuale che extracontrattuale (x. Xxxx. Civ. sez. III sentenza n. 3462 del 15/02/2007 e Cass. Civ. sez. III sent. N. 5348/09) e nella fattispecie è indubbia la gravità della violazione Ciò non deve però indurre ad "interpretare i termini di tale dovere giuridico disposizione come un semplice rinvio al diritto interno dell'uno o dell'altro degli Stati in relazione ad informative essenziali questione" (Corte di Giustizia, sentenza 14 novembre 2002, causa 271/00, Gemeente Xxxxxxxxxxx, punto 28); occorre piuttosto interpretare il concetto in modo "autonomo", come affermato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia in relazione alla natura del contratto. A ciò Convenzione di Bruxelles (v. sentenza 15 maggio 2003, 266/01, Préservatrice foncière TIARD SA, punto 20; sentenza 14 novembre 2002, causa 271/00, Gemeente Xxxxxxxxxxx, punto 28; sentenza 21 aprile 1993, causa 172/91, Xxxxxx Xxxxxxx, punto 18; sentenza 16 diecembre 1980, causa 814/79, Niederlande, punto 7; sentenza 22 febbraio 0000, X-000/00, Xxxxx Xxxxxxxx, punto 3): giurisprudenza alla quale, sulla questione in esame, ci si aggiunga che la *** *** s.r.l. si è resa inadempiente ai vari obblighi assunti contrattualmente e segnatamente: non ha fornito alcun quadriciclo al xxxx nonostante tali veicoli rientrassero nel "parco veicoli" oggetto di contratto; non ha effettuati i corsi di formazione previsti in contratto all'art 9; non ha effettuato la promessa attività promozionale e pubblicitaria; non ha restituito all'attore le somme corrisposte per fini pubblicitari. Trattasi di un quadro di ingannevolezza di informative e di inadempimenti di tal gravita avuto riguardo alle finalità e all'equilibrio di interessi perseguito con il contratto - quello di far entrare il xxx in una rete di affiliati collaudatapuò senz'altro richiamare, consolidata sul mercato anche allo scopo di commercializzare i beni mettendogli "garantire la continuità tra la Convenzione di Bruxelles e il presente Regolamento" (esigenza a disposizione cui fa riferimento il patrimonio di conoscenzeconsiderando 19). Nel caso in esame, Know how e ritrovati tecnici dell'affiliante, consentendogli altresì I'uso del marchio e segni distintivi dell' affiliante stesso da comportare la risoluzione del contratto per grave inadempimento della società convenuta art. 1453 c.c. Ne consegue la condanna della società convenuta alIa restituzione del contributo di affiliazione pari in linea capitale ad € 37.800,01 maggiorata di interessi al tasso di legge decorrenti dalla data del pagamento stante la malafede della società convenuta. La stessa va altresì condannata stante la sua responsabilità contrattuale a risarcire i danni pari ad € 1875,60 per spese promozionali fatte dall'attore e documentate in causa (doc. 20 attoreo) ed € 4870,52 pari alle somme versate per la occupazione di locali effettuata per svolgere l'attività di affiliato (v. doc 21 attoreo), con maggiorazione di interessi al tasso di legge dalla data degli esborsi al saldo. Non sono invece adeguatamente provate le spese per la asserita ristrutturazione dei locali nè quelle per ecoincentivi spettanti. Non vi è poi sufficiente prova ( e l'onere probatorio gravava sull'attore) del danno sotto il profilo del mancato guadagno : quanto all'affare "sfumato" con la Ferrara TVA s.p.a. è risultato dalla esposizione del teste Xxxxxxxx Xxxxxxxx (dipendente all'epoca dei fatti di tale società) che l'affare non ha più avuto seguito " a causa di mancati finanziamenti " e non dunque per responsabilità riconducibile ad inadempimenti società convenuta. Non vi è poi per il resto prova di elementi che consentano di determinare tale danno che non può sic et simpliciter esser ricondotto al profitto sperato. Resta da verificare la posizione dei terzi Cristiano e *** ***; va innanzitutto rilevato che è infondata la eccezione di difetto di legittimazione passiva poichè la legittimazione passiva quale condizione dell'azione sussiste ogni qualvolta venga prospettata una domanda in astratto suscettibile di essere rivolta contro il soggetto convenuto in giudizio, attinendo a1 merito la fondatezza o meno di tale domanda; nella fattispecie l'attore ha assunto che i sigg. Xxxxxxx hanno posto in essere vari comportamenti causativi di danno tali da comportare loro responsabilità anche ex art 2043 c.c. e ciò è sufficiente a radicare la loro legittimazione passiva. Nel merito le domande risarcitorie rivolte contro i convenuti Xxxxxxx sono infondate. Va sul punto premesso che è pacifico in causa che essi abbiano agito in nome e per conto della società conducendo le trattative sfociate nel contratto; orbene poichè vige la regola della produzione degli effetti giuridici del negozio concluso dal rappresentante nella sfera del rappresentato il mero inadempimento contrattuale in se non è fonte di responsabilità contrattuale del rappresentante verso il terzo; la giurisprudenza ha poi precisato esservi dubbio che la configurabilità disputa rientri tra la "materia civile e commerciale", avendo l'attore richiesto il pagamento di responsabilità extracontrattuale verso i terzi una somma di denaro che rappresenta il corrispettivo della fornitura di beni mobili da lui professionalmente prodotti. Pertanto, non trattandosi di una delle materie che l'art. 1, 2° comma, del rappresentante (Regolamento esclude dal suo ambito di applicazione, può dirsi che eventualmente concorre con la eventuale responsabilità contrattuale del rappresentato) postula non solo che si sia in presenza esso risulti applicabile anche dal punto di un comportamento antigiuridico del rappresentante (posto in essere con dolo o colpa) in rapporto di xxxxx causale con danno ingiusto provocato al terzo ma altresì che i fatti (dolosi o colposi) generatori di responsabilità siano riconducibili soltanto ed unicamente al rappresentante e non possano in alcun modo farsi risalire al rappresentato (x. Xxxx civ. sez. 1 sent. n. 10493 del 24.9.1999;vista materiale.

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Samples: Distribution Agreement

Motivi della decisione. ECon il secondo motivo di ricorso (il primo riguardando la questione di giurisdizione, che edocumentalmente stata dichiarata inammissibile con ordinanza n. 20960/2004 delle Sezioni Unite di questa Corte) il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 116 c.p.c. e degli artt. 1703 e segg. c.c., in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c.,in quanto la Corte d'appello di Palermo, nel ritenere l'esistenza del mandato post mortem, avrebbe fatto erronea applicazione delle risultanze processuali ed avrebbe trascurato di considerare che un simile mandato non poteva essere provato per testimoni, ma doveva risultare da atto scritto. In mancanza di una disposizione testamentaria, che rendesse evidente la volontà della defunta, il luogo della sepoltura avrebbe dovuto essere individuato tenendo presenti le richieste avanzate dai congiunti, prescelti fra quelli a lei più strettamente legati da vincoli, comparando - e dando prevalenza - allo "ius coniugii" rispetto allo "ius sanguinis". Il motivo e’ infondato. Ogni persona fisica puo’ infatti scegliere liberamente circa le modalita’ ed il luogo della propria sepoltura, la legge consentendo espressamente che tra le disposizioni testamentarie rientrino anche quelle a carattere non patrimoniale (v. docart. 1 attoreo) che in data 16/03/2004 *** *** ha concluso un contratto denominato di “affiliazione commerciale” che è incontestato in giudizio essere intercorso con l’affiliante *** *** s.r.l. bella persona della legale rappresentante *** ***587, sebbene nell’intestazione documento risulti indicata tal North Electric Vehicles (soggetto risultato inesistentesecondo comma c.c.). La società a fronte del versamento Quando manca la scheda testamentaria, tale volontà può essere espressa senza rigore di forma attraverso il conferimento di un contributo mandato ai prossimi congiunti. L'esistenza ed il contenuto di affiliazione un simile mandato costituisce questione di fatto; e nella specie la Corte d'appello, con ampia motivazione che ha concesso al xxxx il diritto non esclusivo di vender e noleggiare veicoli elettrici e relativi accessori; la società ha dichiarato di essere titolare del diritto all’utilizzazione del marchio depositato e degli altri segni distintivi indicati nell’allegato A; inoltre ha assunto con tal contratto nei confronti dell’affiliato plurimi obblighi specificatamente indicati ai punti 9.10.11 del contratto e negli allegati facenti parte del contratto ed altresì dato atto della esistenza tenuto conto di una “rete in forte sviluppo ed affermata sul mercato in partnership con i pluralità di elementi (e non soltanto delle risultanze testimoniali), e che appare del tutto corretta sotto il profilo delle norme di legge, ha chiarito le ragioni per le quali era da ritenere da un lato che la de cujus avesse espresso il desiderio di non essere tumulata post mortem nella cappella del marito, dall'altro lato che la sepoltura nella tomba destinata ad accogliere le spoglie della famiglia di A fosse quella più importanti gruppi internazionali rispondente alla volontà delle defunta. Tale conclusione, investendo apprezzamenti di autoveicoli”(v. doc 3 attoreo)- alle prove e documentali acquisite in giudizio è emersa senza ombra di dubbio l’ingannevolezza di quanto affermato fatto riservati al giudice del merito, si sottrarre a sindacato in sede di trattative legittimità; ne’ puo’ darsi alcun rilievo all'argomento fondato sulla comparazione tra "ius coniugii" e poi trafuso nel contratto circa "ius sanguinis", trattandosi di una tesi del tutto nuova che non risulta prospettata e discussa davanti al giudice di merito. Col il fatto terzo motivo il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 90 e segg. c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c. in quanto le circostanze da cui era scaturita la controversia avrebbero suggerito quanto meno una compensazione delle spese processuali. Il motivo e’ infondato, dal momento che la Corte d'appello, condannando Tizio alle spese del giudizio della soccombenza ex art. 90 si e’ limitata a fare applicazione della regola della soccombenza ex art. 91 c.p.c. Sotto altro profilo, la decisione del giudice del merito di compensare in tutto o in parte le spese di lite costituisce espressione di un potere discrezionale ad esso conferito dalla legge, potere il cui esercizio e’ incensurabile in sede di legittimità, a meno che la relativa decisione non sia sorretta da ragioni palesemente illogiche, tali cioè da inficiare per la loro inconsistenza lo stesso processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto. Nella specie, peraltro, la condanna alle spese e’ stata emessa a favore della parte totalmente vincitrice e nei confronti della parte totalmente soccombente. Consegue da quanto sopra che il ricorso deve essere respinto, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, spese che si trattasse di “rete liquidano in forte sviluppo ed affermata sul mercato” (v. doc.3) e circa la titolarità del vantato marchio; la Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con provvedimento di data 7/12/2005 ha accertato la sussistenza di pubblicità ingannevole in relazione ai suddetti profili, vietandone ulteriore diffusione ( v. doc. 1 attoreo prodotto nel sub procedimento cautelare) e tale provvedimento è divenuto definitivo per mancata impugnazione. In particolare il provvedimento de quo ha rilevato che non vi era alcun elemento che suffragasse l’esistenza delle rete di affiliati ed ha altresì constatato con riferimento al marchio vantato che risultava solo la “ semplice richiesta di registrazione di un marchio diverso da quello vantato in pubblicità e per giunta effettuata successivamente alla diffusione favore dei messaggi in oggetto”. Tali valutazioni sono state ampiamente suffragate dai fatti emersi dalla esperita istruttoria che ha dato contezza di una generale situazione di ingannevolezza dalle pubblicità e dalle informative contenute negli allegati al contratto essendo in particolare emerso dalla istruttoria orale in buona sostanza che la tanto reclamizzata consolidata rete di affiliati è risultata nel tempo composta in dall’attore, da tal xxxx e da altro affiliato ed addirittura che all’epoca della stipula del contratto non esisteva alcuna nessuna rete di affiliati, essendo risultato il xxxx il primo affiliato. Non risulta poi alcuna registrazione del Marchio indicato dalla società come proprio, risultando solo documentalmente, come accertato dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con il provvedimento di data 7.12.2005, la richiesta di registrazione (del 15.12.2004 successiva dunque al contratto) di un marchio diverso sia per denominazione che per grafica dal marchio "Ecofly" spacciato per marchio proprio della società. Risultato insomma che al momento della stipula del contratto lungi dal sussistere un già costituito e consolidato sistema di rete già sperimentata sul mercato, per la commercializzazione e distribuzione dei prodotti caratterizzati da segni distintivi "trainanti" il xxx è stato affiliato ad una rete in allora inesistente ( e in buona sostanza pressochè inesistente anche successivamente essendosi poi affiliati solo altri due soggetti) e per la commercializzazione di prodotti in relazione ai quali l'affiliante non era depositario di marchio alcuno. L’obbligo di buona fede oggettiva e correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico applicabile sia in ambito contrattuale che extracontrattuale (x. Xxxx. Civ. sez. III sentenza n. 3462 del 15/02/2007 e Cass. Civ. sez. III sent. N. 5348/09) e nella fattispecie è indubbia la gravità della violazione di tale dovere giuridico in relazione ad informative essenziali in relazione alla natura del contratto. A ciò si aggiunga che la *** *** s.r.l. si è resa inadempiente ai vari obblighi assunti contrattualmente e segnatamente: non ha fornito alcun quadriciclo al xxxx nonostante tali veicoli rientrassero nel "parco veicoli" oggetto di contratto; non ha effettuati i corsi di formazione previsti in contratto all'art 9; non ha effettuato la promessa attività promozionale e pubblicitaria; non ha restituito all'attore le somme corrisposte per fini pubblicitari. Trattasi di un quadro di ingannevolezza di informative e di inadempimenti di tal gravita avuto riguardo alle finalità e all'equilibrio di interessi perseguito con il contratto resistenti - quello di far entrare il xxx in una rete di affiliati collaudata, consolidata sul mercato allo scopo di commercializzare i beni mettendogli a disposizione il patrimonio di conoscenze, Know how e ritrovati tecnici dell'affiliante, consentendogli altresì I'uso del marchio e segni distintivi dell' affiliante stesso da comportare la risoluzione del contratto per grave inadempimento della società convenuta art. 1453 c.c. Ne consegue la condanna della società convenuta alIa restituzione del contributo di affiliazione pari in linea capitale ad € 37.800,01 maggiorata di interessi al tasso di legge decorrenti dalla data del pagamento stante la malafede della società convenuta. La stessa va altresì condannata stante la sua responsabilità contrattuale a risarcire i danni pari ad € 1875,60 per spese promozionali fatte dall'attore e documentate in causa (doc. 20 attoreo) ed € 4870,52 pari alle somme versate per la occupazione di locali effettuata per svolgere l'attività di affiliato (v. doc 21 attoreo), con maggiorazione di interessi al tasso di legge dalla data degli esborsi al saldo. Non sono invece adeguatamente provate le spese per la asserita ristrutturazione dei locali nè quelle per ecoincentivi spettanti. Non vi è poi sufficiente prova ( e l'onere probatorio gravava sull'attore) del danno sotto il profilo del mancato guadagno : quanto all'affare "sfumato" con la Ferrara TVA s.p.a. è risultato dalla esposizione del teste Xxxxxxxx Xxxxxxxx (dipendente all'epoca dei fatti di tale società) che l'affare non ha più avuto seguito " a causa di mancati finanziamenti " e non dunque per responsabilità riconducibile ad inadempimenti società convenuta. Non vi è poi per il resto prova di elementi che consentano di determinare tale danno che non può sic et simpliciter esser ricondotto al profitto sperato. Resta da verificare la posizione dei terzi Cristiano e *** ***; va innanzitutto rilevato che è infondata la eccezione di difetto di legittimazione passiva poichè la legittimazione passiva quale condizione dell'azione sussiste ogni qualvolta venga prospettata una domanda in astratto suscettibile di essere rivolta contro il soggetto convenuto in giudizio, attinendo a1 merito la fondatezza o meno di tale domanda; nella fattispecie l'attore ha assunto che i sigg. Xxxxxxx hanno posto in essere vari comportamenti causativi di danno tali da comportare loro responsabilità anche ex art 2043 c.c. e ciò è sufficiente a radicare la loro legittimazione passiva. Nel merito le domande risarcitorie rivolte contro i convenuti Xxxxxxx sono infondate. Va sul punto premesso che è pacifico in causa che essi abbiano agito in nome e per tenuto conto della società conducendo le trattative sfociate maggiorazione dovuta nel contratto; orbene poichè vige la regola della produzione degli effetti giuridici del negozio concluso dal rappresentante caso di difensore che assista una pluralità di parti - nella sfera del rappresentato il mero inadempimento contrattuale in se non è fonte misura complessiva di responsabilità contrattuale del rappresentante verso il terzo; la giurisprudenza ha poi precisato che la configurabilità euro 3.700,00 di responsabilità extracontrattuale verso i terzi del rappresentante (che eventualmente concorre con la eventuale responsabilità contrattuale del rappresentato) postula non solo che si sia in presenza cui euro 3.600,00 per onorario di un comportamento antigiuridico del rappresentante (posto in essere con dolo o colpa) in rapporto avvocato, oltre alle spese generali ed agli accessori di xxxxx causale con danno ingiusto provocato al terzo ma altresì che i fatti (dolosi o colposi) generatori di responsabilità siano riconducibili soltanto ed unicamente al rappresentante e non possano in alcun modo farsi risalire al rappresentato (x. Xxxx civ. sez. 1 sent. n. 10493 del 24.9.1999;legge.

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Samples: Dispensa Di Diritto Civile Parte I

Motivi della decisione. E’ documentalmente provato Con l’unico mezzo la ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1662, 1665, 1668, 1260 ss. e 1458 Codice civile in rela- zione all’art. 360 n. 3 Codice di procedura civile censura la sentenza impugnata per avere afferma- to l’inopponibilità, da parte di essa debitrice ce- duta al factor cessionario, della risoluzione del contratto di appalto con l’Impresa Xxxxxxx, avve- nuta ai sensi dell’art. 1662, secondo comma Co- dice civile, dopo la comunicazione e l’accettazio- ne della cessione dei crediti, senza rilevare che: - per regola generale, nel caso di cessione di cre- diti, il debitore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente; - nella specie, trattandosi di acconti corrisposti in corso d’opera sulla base degli stati di avanza- mento dei lavori, si era in presenza di crediti non pieni ed incondizionati, ma incerti e provvisori (v. docatteso che l’unico credito dell’appaltatore al pa- gamento del corrispettivo diventa certo, liquido ed esigibile solo dopo l’ultimazione, la verifica e l’accettazione dell’opera), che non pregiudicano la sussistenza e la misura del credito finale; - che, pertanto, l’avvenuta risoluzione del con- tratto di appalto per inadempimento pacifico dell’appaltatore Impresa Xxxxxxx, non ha impor- tato l’estinzione di tali crediti per fatto sopravve- nuto, ma ne ha impedito l’insorgenza, stante l’ef- ficacia retroattiva della risoluzione ex art. 1 attoreo1458, primo comma, Codice civile. Ancorché non tutte le suesposte prospettazioni siano condivisibili, la doglianza è sostanzialmen- te fondata; e valga il vero. Va innanzi tutto precisato che gli acconti dovuti dal committente in corso d’opera correlati agli stati di avanzamento dei lavori, pur avendo carat- tere provvisorio e non definitivo (nel senso che la loro corresponsione non pregiudica nessuna que- stione circa l’esattezza dell’adempimento dell’appaltatore e la determinazione del credito finale di quest’ultimo), costituiscono veri e pro- pri crediti, per il conseguimento dei quali l’appal- tatore può agire in giudizio senza attendere l’ap- provazione del collaudo (Xxxx. 6 marzo 1980, n. 1513); pertanto la tesi del ricorrente che esclude, con riguardo agli acconti in corso d’opera, la na- tura di crediti perfetti, non è condivisibile. Chiarito quanto innanzi, nella presente causa si verte in tema di factoring, cioè di un istituto che la pratica degli affari ha ripreso dall’esperienza americana: nel factoring si ha una complessa ne- goziazione nell’ambito della quale, essenzial- mente, si configura l’impegno prestato da una parte (factor) di rendersi cessionario di tutto o di una parte dei crediti già maturati o che mature- ranno a favore di un imprenditore a seguito di forniture o scambi di beni o servizi; ed ancorché il nucleo essenziale del negozio sia costituito dal- la cessione dei crediti d’impresa, esso non si esaurisce nella sola cessione, poiché altrimenti non si differenzierebbe dall’istituto tipico disci- plinato dall’art. 1260 ss. Codice civile. Tuttavia fin dalle prime decisioni la giurisprudenza ha ap- plicato pedissequamente, in data 16/03/2004 *** *** ha concluso un materia di factoring, proprio le norme sulla cessione dei crediti; e mal- grado autorevole dottrina abbia denunciato che una rigida applicazione di tali norme possa ritar- dare sensibilmente la speditezza di un’operazio- ne escogitata, nei paesi di capitalismo avanzato, nel quadro dei nuovi strumenti di finanziamento indiretto delle imprese, anche il recente e singo- lare intervento legislativo in materia (legge 21 febbraio 1991, n. 52 rubricata come “disciplina della cessione dei crediti di impresa”), recita te- stualmente che “resta salva l’applicazione delle norme del codice civile per le cessioni di credito” (art. 1, n. 2, legge cit.). Trattasi di una normativa che lungi - forse intenzionalmente - dal fornire una disciplina organica del contratto denominato di factoring (neppure menzionato con l’espressione anglofo- na a favore della generica dizione di “affiliazione commerciale” che disciplina dei crediti di impresa”), ha quantomeno risolto i dubbi originariamente insorti circa la cedibilità di crediti futuri e di crediti in massa (art. 3); cosic- ché per rinvenire una regolamentazione più com- pleta deve farsi riferimento alla legge 14 luglio 1993 n. 260 di ratifica ed esecuzione della Con- venzione Unidroit sul factoring internazionale di Ottawa del 28 maggio 1988. Ora problema fondamentale - e decisivo ai fini della presente causa - è incontestato in giudizio essere intercorso con l’affiliante *** *** s.r.l. bella persona della legale rappresentante *** ***quello di stabilire quali ec- cezioni siano opponibili, sebbene nell’intestazione documento risulti indicata tal North Electric Vehicles (soggetto risultato inesistente). La società a fronte del versamento di un contributo di affiliazione ha concesso al xxxx il diritto non esclusivo di vender e noleggiare veicoli elettrici e relativi accessori; la società ha dichiarato di essere titolare del diritto all’utilizzazione del marchio depositato e degli altri segni distintivi indicati nell’allegato A; inoltre ha assunto con tal contratto nei confronti dell’affiliato plurimi obblighi specificatamente indicati ai punti 9.10.11 del contratto e negli allegati facenti da parte del contratto ed altresì dato atto della esistenza di una “rete in forte sviluppo ed affermata sul mercato in partnership con i più importanti gruppi internazionali di autoveicoli”(v. doc 3 attoreo)- alle prove e documentali acquisite in giudizio è emersa senza ombra di dubbio l’ingannevolezza debitore ce- duto, al factor-cessionario, poiché a differenza di quanto affermato in sede di trattative e poi trafuso nel contratto circa il fatto che si trattasse di “rete in forte sviluppo ed affermata sul mercato” stabilito per la delegazione (v. doc.3) e circa la titolarità del vantato marchio; la Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con provvedimento di data 7/12/2005 ha accertato la sussistenza di pubblicità ingannevole in relazione ai suddetti profili, vietandone ulteriore diffusione ( v. docart. 1 attoreo prodotto nel sub procedimento cautelare) e tale provvedimento è divenuto definitivo per mancata impugnazione. In particolare il provvedimento de quo ha rilevato che non vi era alcun elemento che suffragasse l’esistenza delle rete di affiliati ed ha altresì constatato con riferimento al marchio vantato che risultava solo la “ semplice richiesta di registrazione di un marchio diverso da quello vantato in pubblicità e per giunta effettuata successivamente alla diffusione dei messaggi in oggetto”. Tali valutazioni sono state ampiamente suffragate dai fatti emersi dalla esperita istruttoria che ha dato contezza di una generale situazione di ingannevolezza dalle pubblicità e dalle informative contenute negli allegati al contratto essendo in particolare emerso dalla istruttoria orale in buona sostanza che la tanto reclamizzata consolidata rete di affiliati è risultata nel tempo composta in dall’attore, da tal xxxx e da altro affiliato ed addirittura che all’epoca della stipula del contratto non esisteva alcuna nessuna rete di affiliati, essendo risultato il xxxx il primo affiliato. Non risulta poi alcuna registrazione del Marchio indicato dalla società come proprio, risultando solo documentalmente, come accertato dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con il provvedimento di data 7.12.2005, la richiesta di registrazione (del 15.12.2004 successiva dunque al contratto) di un marchio diverso sia per denominazione che per grafica dal marchio "Ecofly" spacciato per marchio proprio della società. Risultato insomma che al momento della stipula del contratto lungi dal sussistere un già costituito e consolidato sistema di rete già sperimentata sul mercato1271 Codi- ce civile), per la commercializzazione e distribuzione dei prodotti caratterizzati da segni distintivi "trainanti" il xxx è stato affiliato ad una rete in allora inesistente ( e in buona sostanza pressochè inesistente anche successivamente essendosi poi affiliati solo altri due soggettil’espromissione (art. 1272 Codice civile) e per le obbligazioni solidali (art. 1297 Co- dice civile), in tema di cessione dei crediti né il co- dice civile, né la commercializzazione legge n. 52 del 1991 cit. hanno previsto una normativa apposita che disciplini il trasferimento delle eccezioni, così come per le azioni. In dottrina, escluso che la questione possa essere risolta sulla base di prodotti in relazione un generico richiamo ai quali l'affiliante non era depositario di marchio alcunoprincipi espressi dagli artt. L’obbligo di buona fede oggettiva e correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico applicabile sia in ambito contrattuale che extracontrattuale 1263 (x. Xxxx. Civ. sez. III sentenza n. 3462 effetti della ces- sione sugli accessori del 15/02/2007 e Cass. Civ. sez. III sent. N. 5348/09credito) e nella fattispecie è indubbia la gravità 1248 Codice ci- vile (inopponibilità della violazione di tale dovere giuridico in relazione ad informative essenziali in relazione alla natura del contratto. A ciò si aggiunga che la *** *** s.r.l. si è resa inadempiente ai vari obblighi assunti contrattualmente e segnatamente: non ha fornito alcun quadriciclo al xxxx nonostante tali veicoli rientrassero nel "parco veicoli" oggetto di contratto; non ha effettuati i corsi di formazione previsti in contratto all'art 9; non ha effettuato la promessa attività promozionale e pubblicitaria; non ha restituito all'attore le somme corrisposte per fini pubblicitari. Trattasi di un quadro di ingannevolezza di informative e di inadempimenti di tal gravita avuto riguardo alle finalità e all'equilibrio di interessi perseguito con il contratto - quello di far entrare il xxx in una rete di affiliati collaudata, consolidata sul mercato allo scopo di commercializzare i beni mettendogli a disposizione il patrimonio di conoscenze, Know how e ritrovati tecnici dell'affiliante, consentendogli altresì I'uso del marchio e segni distintivi dell' affiliante stesso da comportare la risoluzione del contratto per grave inadempimento della società convenuta art. 1453 c.c. Ne consegue la condanna della società convenuta alIa restituzione del contributo di affiliazione pari in linea capitale ad € 37.800,01 maggiorata di interessi al tasso di legge decorrenti dalla data del pagamento stante la malafede della società convenuta. La stessa va altresì condannata stante la sua responsabilità contrattuale a risarcire i danni pari ad € 1875,60 per spese promozionali fatte dall'attore e documentate in causa (doc. 20 attoreo) ed € 4870,52 pari alle somme versate per la occupazione di locali effettuata per svolgere l'attività di affiliato (v. doc 21 attoreocompensazione), con maggiorazione ovvero della regola giurisprudenziale per cui il debitore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezio- ni che avrebbe potuto opporre al cedente, si sono distinte due serie di interessi al tasso di legge dalla data degli esborsi al saldo. Non sono invece adeguatamente provate le spese per la asserita ristrutturazione dei locali nè quelle per ecoincentivi spettanti. Non vi è poi sufficiente prova ( e l'onere probatorio gravava sull'attore) del danno sotto il profilo del mancato guadagno : quanto all'affare "sfumato" con la Ferrara TVA s.p.a. è risultato dalla esposizione del teste Xxxxxxxx Xxxxxxxx (dipendente all'epoca dei fatti di tale società) che l'affare non ha più avuto seguito " a causa di mancati finanziamenti " e non dunque per responsabilità riconducibile ad inadempimenti società convenuta. Non vi è poi per il resto prova di elementi che consentano di determinare tale danno che non può sic et simpliciter esser ricondotto al profitto sperato. Resta da verificare la posizione dei terzi Cristiano e *** ***; va innanzitutto rilevato che è infondata la eccezione di difetto di legittimazione passiva poichè la legittimazione passiva quale condizione dell'azione sussiste ogni qualvolta venga prospettata una domanda in astratto suscettibile di essere rivolta contro il soggetto convenuto in giudizio, attinendo a1 merito la fondatezza o meno di tale domanda; nella fattispecie l'attore ha assunto che i sigg. Xxxxxxx hanno posto in essere vari comportamenti causativi di danno tali da comportare loro responsabilità anche ex art 2043 c.c. e ciò è sufficiente a radicare la loro legittimazione passiva. Nel merito le domande risarcitorie rivolte contro i convenuti Xxxxxxx sono infondate. Va sul punto premesso che è pacifico in causa che essi abbiano agito in nome e per conto della società conducendo le trattative sfociate nel contratto; orbene poichè vige la regola della produzione degli effetti giuridici del negozio concluso dal rappresentante nella sfera del rappresentato il mero inadempimento contrattuale in se non è fonte di responsabilità contrattuale del rappresentante verso il terzo; la giurisprudenza ha poi precisato che la configurabilità di responsabilità extracontrattuale verso i terzi del rappresentante (che eventualmente concorre con la eventuale responsabilità contrattuale del rappresentato) postula non solo che si sia in presenza di un comportamento antigiuridico del rappresentante (posto in essere con dolo o colpa) in rapporto di xxxxx causale con danno ingiusto provocato al terzo ma altresì che i fatti (dolosi o colposi) generatori di responsabilità siano riconducibili soltanto ed unicamente al rappresentante e non possano in alcun modo farsi risalire al rappresentato (x. Xxxx civ. sez. 1 sent. n. 10493 del 24.9.1999;eccezioni:

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Samples: Factoring Agreement

Motivi della decisione. E’ documentalmente provato Il ricorso va accolto per le ragioni che qui di seguito si espongono. A sostegno della propria tesi, con riguardo al primo motivo del ricorso, la ricorrente Drive Rent S.P.A. depositava il contratto di factoring del (v. docOMISSIS) evidenziando come lo stesso avesse ad oggetto, non già crediti attuali, bensì "le future cessioni verso corrispettivi di crediti vantati dal Fornitore (Car World Italia S.p.a.) nei confronti dei propri debitori". 1 attoreo) che in data 16/03/2004 *** *** ha concluso un contratto denominato Xx, a riprova della corrispondenza tra il finanziamento ricevuto dalla Faber Factor e gli investimenti effettuati nell'acquisto di “affiliazione commerciale” che è incontestato in giudizio essere intercorso con l’affiliante *** *** s.r.l. bella persona della legale rappresentante *** ***autovetture destinate al noleggio a lungo termine, sebbene nell’intestazione documento risulti indicata tal North Electric Vehicles (soggetto risultato inesistente). La società a fronte del versamento di un contributo di affiliazione ha concesso al xxxx il diritto non esclusivo di vender e noleggiare veicoli elettrici e relativi accessori; la società ha dichiarato depositava il prospetto di essere titolare del diritto all’utilizzazione del marchio depositato e degli altri segni distintivi indicati nell’allegato A; inoltre ha assunto con tal contratto nei confronti dell’affiliato plurimi obblighi specificatamente indicati ai punti 9.10.11 del contratto e negli allegati facenti parte del contratto ed altresì dato atto Movimentazione delle Immobilizzazioni materiali allegate al bilancio 2001 della esistenza di una “rete in forte sviluppo ed affermata sul mercato in partnership con società cedente Car World Italia S.p.a.. Inoltre, rappresentava che, tra i più importanti gruppi internazionali di autoveicoli”(v. doc 3 attoreo)- alle prove e documentali acquisite in giudizio è emersa senza ombra di dubbio l’ingannevolezza di quanto affermato in sede di trattative documenti depositati da quest'ultima nel procedimento da essa autonomamente azionato e poi trafuso nel contratto circa il fatto che si trattasse di “rete in forte sviluppo ed affermata sul mercato” (v. doc.3) e circa la titolarità riunito a quello oggetto del vantato marchio; la Autorità Garante ricorso della Concorrenza e del Mercato con provvedimento di data 7/12/2005 ha accertato la sussistenza di pubblicità ingannevole in relazione ai suddetti profiliDrive Rent S.p.a, vietandone ulteriore diffusione ( v. doc. 1 attoreo prodotto nel sub procedimento cautelare) e tale provvedimento è divenuto definitivo per mancata impugnazione. In particolare il provvedimento de quo ha rilevato che non vi era alcun elemento che suffragasse l’esistenza delle rete una lettera di affiliati ed ha altresì constatato con riferimento al marchio vantato che risultava solo la “ semplice richiesta di registrazione di un marchio diverso da quello vantato in pubblicità e per giunta effettuata successivamente intenti, dell'11 settembre 2001, antecedente alla diffusione dei messaggi in oggetto”. Tali valutazioni sono state ampiamente suffragate dai fatti emersi dalla esperita istruttoria che ha dato contezza di una generale situazione di ingannevolezza dalle pubblicità e dalle informative contenute negli allegati al contratto essendo in particolare emerso dalla istruttoria orale in buona sostanza che la tanto reclamizzata consolidata rete di affiliati è risultata nel tempo composta in dall’attore, da tal xxxx e da altro affiliato ed addirittura che all’epoca della stipula del contratto di factoring, con cui la Car World Italia S.p.a. ricostruiva lo stato della trattativa con la Faber Factor in tal senso: "...prendiamo atto della vostra disponibilità a metterci a disposizione una linea di finanziamento in una o più tranches di massime Lire 45.000.000.000 (circa 23 milioni di Euro) finalizzata al sostenimento degli investimenti nel parco noleggio a lungo termine effettuati e da effettuarsi"... "Dal punto di vista formale, per consentirvi di erogare il finanziamento in una o più tranches. ci impegnamo sin da ora ad accettare le Vostre condizioni standard per questo tipo di operazione cui abbiamo preso visione. Tuttavia resta fin d'ora inteso che, esulando questo finanziamento dagli schemi tipici dei contratti di factoring, sarà la scrivente Car World Italia S.p.a. e non esisteva alcuna nessuna rete già Faber Factor S.p.a. ad incassare dai clienti i crediti derivanti dall'attività di affiliatinoleggio a lungo termine, essendo risultato dal momento che nessun credito sarà oggetto di cessione a Faber Factor. Il finanziamento di cui sopra sarà, quindi, direttamente restituito dalla scrivente Car World Italia S.p.a. a Faber Factor S.p.a.a mediante pagamento in rate mensili sulla base di un piano di ammortamento da concordarsi". Venivano, poi, depositati i prospetti dei bilanci relativi agli anni 2001 e 2002 della Car World Italia S.p.a dai quali risultava il xxxx valore delle autovetture immobilizzate per essere destinate a noleggio nonchè la scheda contabile della Car World Italia S.p.a. intestata a Faber factor per i finanziamenti ricevuti e pagati all'inizio del rapporto sino alla cessione, analoga scheda contabile della società cessionaria CWI Rent S.p.a. per il primo affiliatoperiodo successivo ed i relativi estratti conto. Non risulta poi alcuna registrazione del Marchio indicato dalla società come proprio, risultando solo documentalmenteDa tali documenti risultava che, come accertato pattuito nella lettera d'intenti di cui prima, sia la Car World Italia S.p.a, prima della cessione, sia la CWI Rent S.p.a., dopo la cessione, subentrata nel rapporto, avevano sempre proceduto alla restituzione del finanziamento mediante versamenti diretti senza operare alcuna cessione di crediti. Il primo motivo, dunque, ha ad oggetto la denunciata insufficienza di motivazione della sentenza impugnata, per avere la CTR della Lombardia confermato la sentenza di primo grado senza esaminare la censura, debitamente posta al suo vaglio, della omessa valutazione della documentazione su riportata decisiva ai fini della interpretazione dell'atto sottoposto alla tassazione della tassa di registro. In effetti, sul punto la sentenza impugnata nulla osserva, limitandosi ad affermare, con riferimento alla 5deduzione difensiva dell'inerenza del debito societario de quo (le passività per debiti verso la società Faber Factor Spa erano effettivamente connesse all'acquisto nel tempo del parco auto relativo al noleggio auto a lungo termine senza conducente) che "In realtà, perchè il debito venga computato, in quanto inerente, occorre che l'inerenza venga dimostrata da una specifica connessione che, nel nostro caso, non risulta affatto". Il Collegio non ignora il costante indirizzo di questa Corte secondo cui, in tema di interpretazione degli atti ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, il criterio fissato dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, impone di privilegiare l'intrinseca natura e gli effetti giuridici, rispetto al titolo e alla forma apparente degli stessi, con la conseguenza che i concetti privatistici relativi all'autonomia negoziale regrediscono, di fronte alle esigenze antielusive poste dalla Autorità Garante norma, a semplici elementi della Concorrenza e del Mercato fattispecie tributaria, per ricostruire la quale dovrà, dunque, darsi preminenza alla causa dei negozi giuridici (cfr. sentt. 23584/12, 6835/13, 17965/13, 3481/14). Va, però, nel contempo evidenziato che, quando si ponga la questione relativa alla interpretazione dell'atto soggetto a tassazione per evidenziarne l'intrinseca natura, il giudice tributario è tenuto a considerare le deduzioni difensive sul punto, maggiormente, se suffragate da specifica documentazione, motivandone la eventuale non decisività, ma non può certo non tenerne conto, venendo meno, così, all'obbligo motivazionale. In sostanza, con il provvedimento ricorso introduttivo entrambe le società ricorrenti avevano contestato la pretesa impositiva ribadendo l'inerenza del debito ceduto che era sorto per finanziare l'acquisto di data 7.12.2005autovetture destinate alla locazione a lungo termine e, la richiesta di registrazione (del 15.12.2004 successiva dunque al contratto) di un marchio diverso sia per denominazione che per grafica dal marchio "Ecofly" spacciato per marchio proprio della società. Risultato insomma che al momento della stipula del contratto lungi dal sussistere un già costituito dunque, direttamente e consolidato sistema di rete già sperimentata sul mercato, per la commercializzazione e distribuzione dei prodotti caratterizzati da segni distintivi "trainanti" il xxx è stato affiliato ad una rete in allora inesistente ( e in buona sostanza pressochè inesistente anche successivamente essendosi poi affiliati solo altri due soggetti) e per la commercializzazione di prodotti in relazione ai quali l'affiliante non era depositario di marchio alcuno. L’obbligo di buona fede oggettiva e correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico applicabile sia in ambito contrattuale che extracontrattuale (x. Xxxx. Civ. sez. III sentenza n. 3462 del 15/02/2007 e Cass. Civ. sez. III sent. N. 5348/09) e nella fattispecie è indubbia la gravità della violazione di tale dovere giuridico in relazione ad informative essenziali in relazione alla natura del contratto. A ciò si aggiunga che la *** *** s.r.l. si è resa inadempiente ai vari obblighi assunti contrattualmente e segnatamente: non ha fornito alcun quadriciclo al xxxx nonostante tali veicoli rientrassero nel "parco veicoli" oggetto di contratto; non ha effettuati i corsi di formazione previsti in contratto all'art 9; non ha effettuato la promessa attività promozionale e pubblicitaria; non ha restituito all'attore le somme corrisposte per fini pubblicitari. Trattasi di un quadro di ingannevolezza di informative e di inadempimenti di tal gravita avuto riguardo alle finalità e all'equilibrio di interessi perseguito funzionalmente connesso con il contratto - quello di far entrare il xxx in una rete di affiliati collaudata, consolidata sul mercato allo scopo di commercializzare i beni mettendogli a disposizione il patrimonio di conoscenze, Know how e ritrovati tecnici dell'affiliante, consentendogli altresì I'uso del marchio e segni distintivi dell' affiliante stesso da comportare la risoluzione del contratto per grave inadempimento della società convenuta art. 1453 c.c. Ne consegue la condanna della società convenuta alIa restituzione del contributo di affiliazione pari in linea capitale ad € 37.800,01 maggiorata di interessi al tasso di legge decorrenti dalla data del pagamento stante la malafede della società convenuta. La stessa va altresì condannata stante la sua responsabilità contrattuale a risarcire i danni pari ad € 1875,60 per spese promozionali fatte dall'attore e documentate in causa (doc. 20 attoreo) ed € 4870,52 pari alle somme versate per la occupazione di locali effettuata per svolgere l'attività di affiliato (v. doc 21 attoreo), con maggiorazione di interessi al tasso di legge dalla data degli esborsi al saldo. Non sono invece adeguatamente provate le spese per la asserita ristrutturazione dei locali nè quelle per ecoincentivi spettanti. Non vi è poi sufficiente prova ( e l'onere probatorio gravava sull'attore) del danno sotto il profilo del mancato guadagno : quanto all'affare "sfumato" con la Ferrara TVA s.p.a. è risultato dalla esposizione del teste Xxxxxxxx Xxxxxxxx (dipendente all'epoca dei fatti di tale società) che l'affare non ha più avuto seguito " a causa di mancati finanziamenti " e non dunque per responsabilità riconducibile ad inadempimenti società convenuta. Non vi è poi per il resto prova di elementi che consentano di determinare tale danno che non può sic et simpliciter esser ricondotto al profitto sperato. Resta da verificare la posizione dei terzi Cristiano e *** ***; va innanzitutto rilevato che è infondata la eccezione di difetto di legittimazione passiva poichè la legittimazione passiva quale condizione dell'azione sussiste ogni qualvolta venga prospettata una domanda in astratto suscettibile di essere rivolta contro il soggetto convenuto in giudizio, attinendo a1 merito la fondatezza o meno di tale domanda; nella fattispecie l'attore ha assunto che i sigg. Xxxxxxx hanno posto in essere vari comportamenti causativi di danno tali da comportare loro responsabilità anche ex art 2043 c.c. e ciò è sufficiente a radicare la loro legittimazione passiva. Nel merito le domande risarcitorie rivolte contro i convenuti Xxxxxxx sono infondate. Va sul punto premesso che è pacifico in causa che essi abbiano agito in nome e per conto della società conducendo le trattative sfociate nel contratto; orbene poichè vige la regola della produzione degli effetti giuridici del negozio concluso dal rappresentante nella sfera del rappresentato il mero inadempimento contrattuale in se non è fonte di responsabilità contrattuale del rappresentante verso il terzo; la giurisprudenza ha poi precisato che la configurabilità di responsabilità extracontrattuale verso i terzi del rappresentante (che eventualmente concorre con la eventuale responsabilità contrattuale del rappresentato) postula non solo che si sia in presenza di un comportamento antigiuridico del rappresentante (posto in essere con dolo o colpa) in rapporto di xxxxx causale con danno ingiusto provocato al terzo ma altresì che i fatti (dolosi o colposi) generatori di responsabilità siano riconducibili soltanto ed unicamente al rappresentante e non possano in alcun modo farsi risalire al rappresentato (x. Xxxx civ. sez. 1 sent. n. 10493 del 24.9.1999;ramo d'azienda ceduto.

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Samples: Sentenza

Motivi della decisione. E’ documentalmente provato Tanto premesso, preliminarmente rileva il giudicante l'assenza del requisito della attualità della dedotta condotta antisindacale per gli anni scolastici 1998-2002, considerato il lungo tempo trascorso tra la condotta denunciata e il deposito del ricorso. Tale considerazione induce a ritenere assorbite le ulteriori eccezioni di inammissibilità sollevate dalla resistente ed innanzi riportate. Quanto, invece, alla condotta denunciata con riferimento all'anno scolastico in corso, si rileva che il ricorso è fondato e deve essere accolto. L'art.3 del CCNL del Comparto scuola 2002/2005 prevede che il sistema di relazioni industriali si articola, tra l'altro, nel modello relazionale della contrattazione collettiva che si svolge a livello integrativo nazionale, regionale e a livello di istituzione scolastica, con le modalità, i tempi e le materie articolate agli artt. 4 e 6 . (v. docOmissis) Per valutare il merito della controversia, pertanto, occorre verificare, alla luce delle vicende di fatto illustrate dalle parti, se ed in che misura il resistente ha rispettato gli obblighi previsti dalla contrattazione collettiva in tema di relazioni sindacali. 1 attoreoXxxxxx, l'esame delle dichiarazioni rese dalle parti e della documentazione acquisita consente di affermare che nella specie il dirigente scolastico della scuola ….. non ha osservato le disposizioni contrattuali in tema di contrattazione integrativa d'istituto. Ed invero, a fronte delle reiterate richieste, inoltrate anche a mezzo del difensore del ricorrente e documentate in atti, detto dirigente non ha mai convocato al tavolo delle trattative il rappresentante territoriale dell'O.S. ricorrente, né ha formulato la proposta contrattuale che, ex art. 6 citato, avrebbe dovuto essere fatta entro termini congrui con l'inizio dell'anno scolastico. (Omissis) Alla luce degli elementi di fatto testè evidenziati emerge dunque che il dirigente, anziché avviare le trattative con l'O.S. ricorrente e, conseguentemente, negoziare su tutte le materie indicate dal 2° comma dell'art 6 del CCNL, onde poi formulare la proposta contrattuale da sottoporre all'approvazione del sindacato, ha ritenuto di "saltare" la fase delle trattative o, meglio, di trattare le materie di cui all'art. 6 esclusivamente con gli RSU -in violazione dell'art. 7 del CCNL, che individua le delegazioni trattanti a livello di istituzione scolastica, nelle RSU e nei rappresentanti territoriali delle XX.XX. firmatarie del CCNL-, formulando all'esito la proposta contrattuale. Detto comportamento ha indotto quindi l'estromissione del ricorrente dalle trattative, posto che la successiva sottoposizione ad esso della proposta contrattuale, per l'approvazione, certamente ha escluso, per il ricorrente, la possibilità di essere parte attiva del processo formativo dell'accordo sindacale; ha escluso, praticamente, la possibilità del sindacato di negoziare preventivamente le forme di tutela dei diritti del personale scolastico, nonché dei diritti sindacali di cui al punto f) dell'art. 6 del CCNL, venendo informato preventivamente sulle modalità ed i tempi di gestione della scuola e della ripartizione delle risorse economiche del dirigente, nonché di negoziare le forme di prevenzione della conflittualità delle relazioni sindacali. La condotta della resistente assume, a parere del giudicante, il carattere della antisindacalità in data 16/03/2004 *** *** ha concluso un contratto denominato quanto in aperta violazione dei diritti all'informazione e di “affiliazione commerciale” contrattazione che il CCNL della scuola riconosce alle XX.XX. Ed invero, la finalità dell'incontro tra le parti sociali è incontestato quella di contemperare una serie di interessi giuridicamente rilevanti, al fine di migliorare le condizioni di lavoro e la professionalità dei dipendenti e nel contempo mantenere elevata l'efficacia e l'efficienza dei servizi per la collettività. L'art. 6 del CCNL, come visto innanzi, garantisce l'attivazione dell'informazione, della consultazione e della contrattazione in giudizio essere intercorso con l’affiliante *** *** s.r.luna serie di materie. bella persona della legale rappresentante *** ***Pertanto, sebbene nell’intestazione documento risulti indicata tal North Electric Vehicles posto che l'attività del sindacato non si esaurisce solo sul posto di lavoro, ma si estende a tutti quei casi nei quali la contrattazione riconosce al sindacato posizioni partecipative dei processi decisionali, ne deriva che ogniqualvolta il datore di lavoro elude tale prerogativa, rendendo di fatto nullo il ruolo del sindacato nella fase di informativa e di consultazione, sussiste la condotta antisindacale (soggetto risultato inesistentenello stesso senso, Trib. Avellino, decreto del 28.6.2003). La società a fronte del versamento In giurisprudenza, comunque, è pacifico l'orientamento che afferma la antisindacalità della condotta datoriale in caso di un contributo violazione di affiliazione ha concesso disposizioni, di legge o contrattuali, che riconoscono al xxxx sindacato il diritto non esclusivo di vender informazione e noleggiare veicoli elettrici e relativi accessori; la società ha dichiarato di essere titolare consultazione (cfr., X. Xxxx, 00-00-0000, Xxx. Xxxxxx, 13-03-2001, Trib. Pistoia, 29-02-2000 ). (Omissis) Il mancato rispetto del diritto all’utilizzazione ruolo del marchio depositato e degli altri segni distintivi indicati nell’allegato A; inoltre ha assunto con tal contratto nei confronti dell’affiliato plurimi obblighi specificatamente indicati ai punti 9.10.11 del contratto e negli allegati facenti parte del contratto ed altresì dato atto della esistenza di una “rete in forte sviluppo ed affermata sul mercato in partnership con i più importanti gruppi internazionali di autoveicoli”(v. doc 3 attoreo)- alle prove e documentali acquisite in giudizio è emersa senza ombra di dubbio l’ingannevolezza di quanto affermato sindacato concordato in sede di trattative contrattazione costituisce certamente condotta antisindacale in quanto mette in discussione la credibilità e poi trafuso nel contratto circa l'immagine del sindacato, vanificandone l'azione e sminuendo il fatto che si trattasse ruolo di “rete agente contrattuale soprattutto agli occhi dei lavoratori che, in forte sviluppo ed affermata sul mercato” (v. doc.3) tal caso, ben possono ritenere di non essere validamente rappresentati. L'esclusione del ricorrente dalla trattativa e circa la titolarità del vantato marchio; la Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato dalla consultazione, considerata anche l'importanza degli argomenti da trattare, appare anche in contrasto con provvedimento di data 7/12/2005 ha accertato la sussistenza di pubblicità ingannevole in relazione ai suddetti profili, vietandone ulteriore diffusione ( v. doc. 1 attoreo prodotto nel sub procedimento cautelare) e tale provvedimento è divenuto definitivo per mancata impugnazione. In particolare il provvedimento de quo ha rilevato che non vi era alcun elemento che suffragasse l’esistenza delle rete di affiliati ed ha altresì constatato con riferimento al marchio vantato che risultava solo la “ semplice richiesta di registrazione di un marchio diverso da quello vantato in pubblicità e per giunta effettuata successivamente alla diffusione dei messaggi in oggetto”. Tali valutazioni sono state ampiamente suffragate dai fatti emersi dalla esperita istruttoria che ha dato contezza di una generale situazione di ingannevolezza dalle pubblicità e dalle informative contenute negli allegati al contratto essendo in particolare emerso dalla istruttoria orale in buona sostanza che la tanto reclamizzata consolidata rete di affiliati è risultata nel tempo composta in dall’attore, da tal xxxx e da altro affiliato ed addirittura che all’epoca della stipula del contratto non esisteva alcuna nessuna rete di affiliati, essendo risultato il xxxx il primo affiliato. Non risulta poi alcuna registrazione del Marchio indicato dalla società come proprio, risultando solo documentalmente, come accertato dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con il provvedimento di data 7.12.2005, la richiesta di registrazione (del 15.12.2004 successiva dunque al contratto) di un marchio diverso sia per denominazione che per grafica dal marchio "Ecofly" spacciato per marchio proprio della società. Risultato insomma che al momento della stipula del contratto lungi dal sussistere un già costituito e consolidato sistema di rete già sperimentata sul mercato, per la commercializzazione e distribuzione dei prodotti caratterizzati da segni distintivi "trainanti" il xxx è stato affiliato ad una rete in allora inesistente ( e in buona sostanza pressochè inesistente anche successivamente essendosi poi affiliati solo altri due soggetti) e per la commercializzazione di prodotti in relazione ai quali l'affiliante non era depositario di marchio alcuno. L’obbligo i principi di buona fede oggettiva e correttezza in quanto altera le regole del confronto sindacale stabilite in sede di contrattazione, dando luogo ad atteggiamenti di negazione del ruolo svolto dalle XX.XX., Non v'è dubbio che tale atteggiamento toglie credibilità al ricorrente, il quale si è visto spogliato della sua effettiva rappresentatività in seguito al disconoscimento del ruolo dialettico e di potere contrattuale. Quanto alla intenzionalità della condotta, basta osservare che la più recente giurisprudenza, cui questo Xxxxxxx ritiene di aderire, esclude la necessità della dimostrazione della intenzionalità della condotta datoriale ai fini della qualificazione della antisindacalità; sul punto si è pronunciata la Suprema Corte a Sezione Unite (sent.n. 5295 del 12.6.1997) affermando che " ai fini della valutazione della antisindacalità della condotta datoriale è sufficiente che il giudice accerti che il comportamento del datore di lavoro abbia oggettivamente leso la libertà sindacale o il diritto di sciopero, non essendo necessario (ma nemmeno sufficiente) uno specifico intento lesivo da parte dell'imprenditore" (conf. Cass. 00.0.0000 x.0000; id. n. 1600 del 16 .2.1998). Sussiste nella specie anche l'attualità della condotta. Ed invero, l'attualità della condotta antisindacale, che costituisce presupposto necessario per l'esperibilità dell'azione ex art. 28 l. 20 maggio 1970 n. 300, in quanto diretta ad una pronunzia costitutiva e non di mero accertamento, non è esclusa dall'esaurirsi della singola azione sindacale del datore di lavoro, ove il comportamento illegittimo di questi risulti tuttora persistente ed idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, tale da determinare una restrizione o un autonomo dovere giuridico applicabile sia ostacolo al libero svolgimento dell'attività sindacale (in ambito contrattuale che extracontrattuale (x. Xxxx. Civ. tal senso, Cass., sez. III sentenza lav., 02-06-1998, n. 3462 5422). (Omissis) Conseguentemente, va ordinata alla resistente la immediata cessazione della condotta antisindacale di cui sopra, con il conseguente ordine, per rimuoverne gli effetti, di convocare formalmente il ricorrente per le trattative inerenti le materie di cui all'art. 6 del 15/02/2007 CCNL per il corrente anno scolastico entro e Cassnon oltre il termine di gg. Civ. sez. III sent. N. 5348/09) e nella fattispecie è indubbia la gravità 10 dalla comunicazione della violazione di tale dovere giuridico in relazione ad informative essenziali in relazione alla natura del contratto. A ciò si aggiunga che la *** *** s.r.l. si è resa inadempiente ai vari obblighi assunti contrattualmente e segnatamente: non ha fornito alcun quadriciclo al xxxx nonostante tali veicoli rientrassero nel "parco veicoli" oggetto di contratto; non ha effettuati i corsi di formazione previsti in contratto all'art 9; non ha effettuato la promessa attività promozionale e pubblicitaria; non ha restituito all'attore le somme corrisposte per fini pubblicitari. Trattasi di un quadro di ingannevolezza di informative presente ordinanza e di inadempimenti di tal gravita avuto riguardo alle finalità e all'equilibrio di interessi perseguito con formulare la conseguente proposta contrattuale entro i successivi 10 giorni decorrenti dalla riunione fissata entro il contratto - quello di far entrare termine che precede. Le spese seguono la soccombenza P. Q. M. Accoglie in parte il xxx in una rete di affiliati collaudata, consolidata sul mercato allo scopo di commercializzare i beni mettendogli a disposizione il patrimonio di conoscenze, Know how e ritrovati tecnici dell'affiliante, consentendogli altresì I'uso del marchio e segni distintivi dell' affiliante stesso da comportare la risoluzione del contratto per grave inadempimento della società convenuta ricorso ex art. 1453 c.c28 L. n. 300/70 proposto dalla ……O.S., in persona del segretario provinciale sig. Ne consegue la condanna della società convenuta alIa restituzione ….., nei confronti del contributo di affiliazione pari in linea capitale ad € 37.800,01 maggiorata di interessi al tasso di legge decorrenti dalla data del pagamento stante la malafede della società convenuta. La stessa va altresì condannata stante la sua responsabilità contrattuale a risarcire i danni pari ad € 1875,60 Dirigente e, per spese promozionali fatte dall'attore e documentate in causa (doc. 20 attoreo) ed € 4870,52 pari alle somme versate per la occupazione di locali effettuata per svolgere l'attività di affiliato (v. doc 21 attoreo)l'effetto, con maggiorazione di interessi al tasso di legge dalla data degli esborsi al saldo. Non sono invece adeguatamente provate le spese per la asserita ristrutturazione dei locali nè quelle per ecoincentivi spettanti. Non vi è poi sufficiente prova ( e l'onere probatorio gravava sull'attore) del danno sotto il profilo del mancato guadagno : quanto all'affare "sfumato" con la Ferrara TVA s.p.a. è risultato dalla esposizione del teste Xxxxxxxx Xxxxxxxx (dipendente all'epoca dei fatti di tale società) che l'affare non ha più avuto seguito " a causa di mancati finanziamenti " e non dunque per responsabilità riconducibile ad inadempimenti società convenuta. Non vi è poi per il resto prova di elementi che consentano di determinare tale danno che non può sic et simpliciter esser ricondotto al profitto sperato. Resta da verificare la posizione dei terzi Cristiano e *** ***; va innanzitutto rilevato che è infondata la eccezione di difetto di legittimazione passiva poichè la legittimazione passiva quale condizione dell'azione sussiste ogni qualvolta venga prospettata una domanda in astratto suscettibile di essere rivolta contro il soggetto convenuto in giudizio, attinendo a1 merito la fondatezza o meno di tale domanda; nella fattispecie l'attore ha assunto che i sigg. Xxxxxxx hanno posto in essere vari comportamenti causativi di danno tali da comportare loro responsabilità anche ex art 2043 c.c. e ciò è sufficiente a radicare la loro legittimazione passiva. Nel merito le domande risarcitorie rivolte contro i convenuti Xxxxxxx sono infondate. Va sul punto premesso che è pacifico in causa che essi abbiano agito in nome e per conto della società conducendo le trattative sfociate nel contratto; orbene poichè vige la regola della produzione degli effetti giuridici del negozio concluso dal rappresentante nella sfera del rappresentato il mero inadempimento contrattuale in se non è fonte di responsabilità contrattuale del rappresentante verso il terzo; la giurisprudenza ha poi precisato che la configurabilità di responsabilità extracontrattuale verso i terzi del rappresentante (che eventualmente concorre con la eventuale responsabilità contrattuale del rappresentato) postula non solo che si sia in presenza di un comportamento antigiuridico del rappresentante (posto in essere con dolo o colpa) in rapporto di xxxxx causale con danno ingiusto provocato al terzo ma altresì che i fatti (dolosi o colposi) generatori di responsabilità siano riconducibili soltanto ed unicamente al rappresentante e non possano in alcun modo farsi risalire al rappresentato (x. Xxxx civ. sez. 1 sent. n. 10493 del 24.9.1999;così provvede:

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Samples: Contratti Collettivi Nazionali Di Lavoro

Motivi della decisione. E’ documentalmente provato (v. docCol ricorso, la difesa di L.C.G., dopo aver riassunto i fatti di causa rilevanti ai fini della decisione, ha richiamato il contenuto del D.Lgs. 1 attoreo) n. 165 del 2001, art. 63, che in data 16/03/2004 *** *** ha concluso un contratto denominato attribuisce alla giurisdizione ordinaria le controversie inerenti il diritto all'assunzione e a quella amministrativa quelle relative alle procedure concorsuali di “affiliazione commerciale” che è incontestato in giudizio essere intercorso con l’affiliante *** *** s.r.l. bella persona della legale rappresentante *** ***assunzione, sebbene nell’intestazione documento risulti indicata tal North Electric Vehicles (soggetto risultato inesistente). La società a fronte del versamento comprensive queste ultime, secondo la giurisprudenza di questa Corte, anche di quelle di cui sono destinatari soggetti già dipendenti dalla P.A., quando riguardino l'attribuzione di un contributo di affiliazione ha concesso al xxxx inquadramento superiore e qualitativamente diverso dal precedente. Ciò posto, il diritto non esclusivo di vender e noleggiare veicoli elettrici e relativi accessori; la società ha dichiarato di essere titolare ricorrente lamenta il travisamento da parte della Corte territoriale del diritto all’utilizzazione del marchio depositato e degli altri segni distintivi indicati nell’allegato A; inoltre ha assunto con tal contratto nei confronti dell’affiliato plurimi obblighi specificatamente indicati ai punti 9.10.11 del contratto e negli allegati facenti parte del contratto ed altresì dato atto della esistenza di una “rete in forte sviluppo ed affermata sul mercato in partnership con i più importanti gruppi internazionali di autoveicoli”(v. doc 3 attoreo)- alle prove e documentali acquisite in giudizio è emersa senza ombra di dubbio l’ingannevolezza di quanto affermato in sede di trattative e poi trafuso nel contratto circa il fatto che si trattasse di “rete in forte sviluppo ed affermata sul mercato” (v. doc.3) e circa la titolarità del vantato marchio; la Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con provvedimento di data 7/12/2005 ha accertato la sussistenza di pubblicità ingannevole in relazione ai suddetti profili, vietandone ulteriore diffusione ( v. doc. 1 attoreo prodotto nel sub procedimento cautelare) e tale provvedimento è divenuto definitivo per mancata impugnazione. In particolare il provvedimento de quo ha rilevato che non vi era alcun elemento che suffragasse l’esistenza delle rete di affiliati ed ha altresì constatato con riferimento al marchio vantato che risultava solo la “ semplice richiesta di registrazione di un marchio diverso da quello vantato in pubblicità e per giunta effettuata successivamente alla diffusione dei messaggi in oggetto”. Tali valutazioni sono state ampiamente suffragate dai fatti emersi dalla esperita istruttoria che ha dato contezza di una generale situazione di ingannevolezza dalle pubblicità e dalle informative contenute negli allegati al contratto essendo in particolare emerso dalla istruttoria orale in buona sostanza che la tanto reclamizzata consolidata rete di affiliati è risultata nel tempo composta in dall’attore, da tal xxxx e da altro affiliato ed addirittura che all’epoca della stipula del contratto non esisteva alcuna nessuna rete di affiliati, essendo risultato il xxxx il primo affiliato. Non risulta poi alcuna registrazione del Marchio indicato dalla società come proprio, risultando solo documentalmente, come accertato dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con il provvedimento di data 7.12.2005, la richiesta di registrazione (del 15.12.2004 successiva dunque al contratto) di un marchio diverso sia per denominazione che per grafica dal marchio "Ecofly" spacciato per marchio proprio della società. Risultato insomma che al momento della stipula del contratto lungi dal sussistere un già costituito e consolidato sistema di rete già sperimentata sul mercato, per la commercializzazione e distribuzione dei prodotti caratterizzati da segni distintivi "trainanti" il xxx è stato affiliato ad una rete in allora inesistente ( e in buona sostanza pressochè inesistente anche successivamente essendosi poi affiliati solo altri due soggetti) e per la commercializzazione di prodotti in relazione ai quali l'affiliante non era depositario di marchio alcuno. L’obbligo di buona fede oggettiva e correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico applicabile sia in ambito contrattuale che extracontrattuale (x. Xxxx. Civ. sez. III sentenza n. 3462 del 15/02/2007 e Cass. Civ. sez. III sent. N. 5348/09) e nella fattispecie è indubbia la gravità della violazione di tale dovere giuridico in relazione ad informative essenziali in relazione alla natura del contratto. A ciò si aggiunga che la *** *** s.r.l. si è resa inadempiente ai vari obblighi assunti contrattualmente e segnatamente: non ha fornito alcun quadriciclo al xxxx nonostante tali veicoli rientrassero nel "parco veicoli" oggetto di contratto; non ha effettuati i corsi di formazione previsti in contratto all'art 9; non ha effettuato la promessa attività promozionale e pubblicitaria; non ha restituito all'attore le somme corrisposte per fini pubblicitari. Trattasi di un quadro di ingannevolezza di informative e di inadempimenti di tal gravita avuto riguardo alle finalità e all'equilibrio di interessi perseguito con il contratto - quello di far entrare il xxx in una rete di affiliati collaudata, consolidata sul mercato allo scopo di commercializzare i beni mettendogli a disposizione il patrimonio di conoscenze, Know how e ritrovati tecnici dell'affiliante, consentendogli altresì I'uso del marchio e segni distintivi dell' affiliante stesso da comportare la risoluzione del contratto per grave inadempimento della società convenuta art. 1453 c.c. Ne consegue la condanna della società convenuta alIa restituzione del contributo di affiliazione pari in linea capitale ad € 37.800,01 maggiorata di interessi al tasso di legge decorrenti dalla data del pagamento stante la malafede della società convenuta. La stessa va altresì condannata stante la sua responsabilità contrattuale a risarcire i danni pari ad € 1875,60 per spese promozionali fatte dall'attore e documentate in causa (doc. 20 attoreo) ed € 4870,52 pari alle somme versate per la occupazione di locali effettuata per svolgere l'attività di affiliato (v. doc 21 attoreo), con maggiorazione di interessi al tasso di legge dalla data degli esborsi al saldo. Non sono invece adeguatamente provate le spese per la asserita ristrutturazione dei locali nè quelle per ecoincentivi spettanti. Non vi è poi sufficiente prova ( e l'onere probatorio gravava sull'attore) del danno sotto il profilo del mancato guadagno : quanto all'affare "sfumato" con la Ferrara TVA s.p.a. è risultato dalla esposizione del teste Xxxxxxxx Xxxxxxxx (dipendente all'epoca dei fatti di tale società) che l'affare non ha più avuto seguito " a causa di mancati finanziamenti " e non dunque per responsabilità riconducibile ad inadempimenti società convenuta. Non vi è poi per il resto prova di elementi che consentano di determinare tale danno che non può sic et simpliciter esser ricondotto al profitto sperato. Resta da verificare la posizione dei terzi Cristiano e *** ***; va innanzitutto rilevato che è infondata la eccezione di difetto di legittimazione passiva poichè la legittimazione passiva quale condizione dell'azione sussiste ogni qualvolta venga prospettata una domanda in astratto suscettibile di essere rivolta contro il soggetto convenuto petitum sostanziale proposto in giudizio, attinendo a1 merito chiaramente attinente alla richiesta di accertamento del suo diritto alla trasformazione del contratto di formazione e lavoro in contratto a tempo indeterminato, in ragione della illegittimità della reiterata proroga dello stesso, contrastante sia con la fondatezza o meno disciplina del contratto di tale domanda; formazione e lavoro che con quella, comunitaria e interna, relativa al contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. Viceversa, la Corte d'appello aveva erroneamente interpretato la domanda come diretta principalmente all'ammissione al concorso interno per il passaggio dall'area B all'area C indetto dall'INAIL tra i dipendenti a tempo indeterminato inquadrati nella fattispecie l'attore prima area, che viceversa, nell'economia del giudizio promosso, rappresentava la mera conseguenza della eventuale trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro. Il ricorso è parzialmente fondato. A norma del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario "tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2... incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro..." (primo comma), ma "restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni". In proposito, questa Corte ha assunto che i sigg. Xxxxxxx hanno posto in essere vari comportamenti causativi di danno tali da comportare loro responsabilità anche ex art 2043 c.c. e ciò è sufficiente a radicare la loro legittimazione passiva. Nel merito le domande risarcitorie rivolte contro i convenuti Xxxxxxx sono infondate. Va sul punto premesso che è pacifico in causa che essi abbiano agito in nome e per conto della società conducendo le trattative sfociate nel contratto; orbene poichè vige la regola della produzione degli effetti giuridici del negozio concluso dal rappresentante nella sfera del rappresentato il mero inadempimento contrattuale in se non è fonte di responsabilità contrattuale del rappresentante verso il terzo; la giurisprudenza ha poi precisato che "alla devoluzione al giudice ordinario di tutta la configurabilità materia del lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni deve riconoscersi carattere generale - rilevando a tal fine la sola inerenza della controversia al rapporto di responsabilità extracontrattuale verso i terzi lavoro - a fronte della quale le disposizioni che prevedono il perpetuarsi, nella materia, della giurisdizione del rappresentante giudice amministrativo rivestono portata limitata ed eccezionale" (cfr. Cass. S.U. 3 febbraio 2004 n. 1989). Con riguardo all'eccezione rappresentata dalle controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione, è ormai consolidato, anche in conseguenza della giurisprudenza costituzionale nella materia (cfr., per tutte, Corte costituzionale 4 gennaio 2001 n. 2), l'orientamento di queste sezioni unite nel senso che eventualmente concorre appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo non solo le procedure finalizzate alla costituzione per la prima volta del rapporto di lavoro con la eventuale responsabilità contrattuale P.A., ma anche quelle promosse per il passaggio ad una area o fascia funzionale superiore, in virtù del rappresentato) postula non solo che si sia combinato disposto del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35, comma 1, e art. 52, comma 1, (cfr., ad es., Cass. S.U. 15 ottobre 2003 n. 15403 o 12 novembre 2007 n. 23439 o 15 ottobre 2008 n. 25173). Facendo applicazione di tali regole e a parte la possibile confusione indotta dalla impropria evocazione da parte del ricorrente di procedure di stabilizzazione nel posto di lavoro in presenza di un comportamento antigiuridico del rappresentante (posto in essere con dolo o colpa) in rapporto di xxxxx causale con danno ingiusto provocato al terzo ma altresì che i fatti (dolosi o colposi) generatori di responsabilità siano riconducibili soltanto ed unicamente al rappresentante e non possano realtà in alcun modo farsi risalire al rappresentato (x. Xxxx civ. sez. 1 sent. n. 10493 del 24.9.1999;attivate nel caso in esame, deve rilevarsi che L.C. G. ha promosso nel presente giudizio una duplice domanda:

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Samples: Contratto Di Formazione E Lavoro

Motivi della decisione. E’ documentalmente provato La clausola compromissoria, posta da parte istante a fondamento della domanda di arbitrato, è contenuta nella lettera di conferimento di incarico professionale del 23 marzo 2016 (cfr. allegato n. 2 alla domanda di arbitrato), ove le parti hanno fatto esplicito riferimento all’attività di assistenza legale concernente l’azione revocatoria dell’atto di trasferimento immobiliare compiuto dalla Monticello 2008 Srl, pregiudizievole delle ragioni creditorie vantate dalla Appalti Nuovi Srl nei confronti del Sig. Xxxxxx …. e della Montebello Srl, azione sulla quale la Appalti Nuovi Srl contava per raggiungere una auspicata transazione con le controparti entro il 30 settembre 2016 (v. docart. 1 attoreo) che in data 16/03/2004 *** *** ha concluso un contratto denominato 3.1 della lettera di “affiliazione commerciale” che è incontestato in giudizio essere intercorso con l’affiliante *** *** s.r.l. bella persona della legale rappresentante *** ***, sebbene nell’intestazione documento risulti indicata tal North Electric Vehicles (soggetto risultato inesistenteincarico). La società a fronte del versamento clausola appare valida ed efficace, espressamente pattuita nonché specificatamente approvata per iscritto mediante doppia sottoscrizione, in relazione alle controversie nascenti dal contratto, non aventi per oggetto diritti indisponibili, trattandosi infatti delle obbligazioni connesse all’esecuzione di un contributo incarico di affiliazione ha concesso al xxxx il diritto non esclusivo di vender e noleggiare veicoli elettrici e relativi accessori; la società ha dichiarato di essere titolare del diritto all’utilizzazione del marchio depositato e degli altri segni distintivi indicati nell’allegato A; inoltre ha assunto con tal contratto assistenza legale, che, come detto, è stato dalle parti esplicitamente indicato nell’azione revocatoria nei confronti dell’affiliato plurimi obblighi specificatamente indicati ai punti 9.10.11 della Montebello Srl per la tutela del contratto e negli allegati facenti credito vantato dalla Appalti Nuovi Srl. Peraltro, parte istante ha compiutamente rappresentato di aver svolto, sulla base di due distinte lettere di incarico, diverse attività, da un lato quella oggetto del contratto ed altresì dato atto procedimento arbitrale, svolta nell’interesse della esistenza Appalti Nuovi Srl sulla base della lettera di incarico del 23.03.2016; dall’altro quella svolta nell’interesse della Appalti Vecchi S.r.l. sulla base di una “rete in forte sviluppo successiva lettera di incarico del 4.05.2016, correttamente rimunerata ed affermata sul mercato in partnership con i più importanti gruppi internazionali esulante pertanto dalla presente controversia; attività distinte e separate, sebbene poi confluite nella medesima scrittura transattiva del 20 gennaio 2017, svolte nell’interesse di autoveicoli”(vdue differenti società, entrambe amministrate dal Sig. doc 3 attoreo)- alle prove e documentali acquisite in giudizio è emersa senza ombra di dubbio l’ingannevolezza di quanto affermato in sede di trattative e poi trafuso nel contratto circa il fatto che si trattasse di “rete in forte sviluppo ed affermata sul mercato” (v. doc.3) e circa la titolarità del vantato marchio; la Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con provvedimento di data 7/12/2005 ha accertato la sussistenza di pubblicità ingannevole in relazione ai suddetti profili, vietandone ulteriore diffusione ( v. doc. 1 attoreo prodotto nel sub procedimento cautelare) e tale provvedimento è divenuto definitivo per mancata impugnazione. In particolare il provvedimento de quo ha rilevato che non vi era alcun elemento che suffragasse l’esistenza delle rete di affiliati ed ha altresì constatato con riferimento al marchio vantato che risultava solo la “ semplice richiesta di registrazione di un marchio diverso da quello vantato in pubblicità e per giunta effettuata successivamente alla diffusione dei messaggi in oggetto”. Tali valutazioni sono state ampiamente suffragate dai fatti emersi dalla esperita istruttoria che ha dato contezza di una generale situazione di ingannevolezza dalle pubblicità e dalle informative contenute negli allegati al contratto essendo in particolare emerso dalla istruttoria orale in buona sostanza che la tanto reclamizzata consolidata rete di affiliati è risultata nel tempo composta in dall’attore, da tal xxxx e da altro affiliato ed addirittura che all’epoca della stipula del contratto non esisteva alcuna nessuna rete di affiliati, essendo risultato il xxxx il primo affiliato. Non risulta poi alcuna registrazione del Marchio indicato dalla società come proprio, risultando solo documentalmente, come accertato dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con il provvedimento di data 7.12.2005, la richiesta di registrazione (del 15.12.2004 successiva dunque al contratto) di un marchio diverso sia per denominazione che per grafica dal marchio "Ecofly" spacciato per marchio proprio della società. Risultato insomma che al momento della stipula del contratto lungi dal sussistere un già costituito e consolidato sistema di rete già sperimentata sul mercato, per la commercializzazione e distribuzione dei prodotti caratterizzati da segni distintivi "trainanti" il xxx è stato affiliato ad una rete in allora inesistente ( e in buona sostanza pressochè inesistente anche successivamente essendosi poi affiliati solo altri due soggetti) e per la commercializzazione di prodotti in relazione ai quali l'affiliante non era depositario di marchio alcuno. L’obbligo di buona fede oggettiva e correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico applicabile sia in ambito contrattuale che extracontrattuale (x. Xxxx. Civ. sez. III sentenza n. 3462 del 15/02/2007 e Cass. Civ. sez. III sent. N. 5348/09) e nella fattispecie è indubbia la gravità della violazione di tale dovere giuridico in relazione ad informative essenziali in relazione alla natura del contratto. A ciò si aggiunga che la *** *** s.r.l. si è resa inadempiente ai vari obblighi assunti contrattualmente e segnatamente: non ha fornito alcun quadriciclo al xxxx nonostante tali veicoli rientrassero nel "parco veicoli" oggetto di contratto; non ha effettuati i corsi di formazione previsti in contratto all'art 9; non ha effettuato la promessa attività promozionale e pubblicitaria; non ha restituito all'attore le somme corrisposte per fini pubblicitari. Trattasi di un quadro di ingannevolezza di informative e di inadempimenti di tal gravita avuto riguardo alle finalità e all'equilibrio di interessi perseguito con il contratto - quello di far entrare il xxx in una rete di affiliati collaudata, consolidata sul mercato allo scopo di commercializzare i beni mettendogli a disposizione il patrimonio di conoscenze, Know how e ritrovati tecnici dell'affiliante, consentendogli altresì I'uso del marchio e segni distintivi dell' affiliante stesso da comportare la risoluzione del contratto per grave inadempimento della società convenuta art. 1453 c.c. Ne consegue la condanna della società convenuta alIa restituzione del contributo di affiliazione pari in linea capitale ad € 37.800,01 maggiorata di interessi al tasso di legge decorrenti dalla data del pagamento stante la malafede della società convenuta. La stessa va altresì condannata stante la sua responsabilità contrattuale a risarcire i danni pari ad € 1875,60 per spese promozionali fatte dall'attore e documentate in causa (doc. 20 attoreo) ed € 4870,52 pari alle somme versate per la occupazione di locali effettuata per svolgere l'attività di affiliato (v. doc 21 attoreo), con maggiorazione di interessi al tasso di legge dalla data degli esborsi al saldo. Non sono invece adeguatamente provate le spese per la asserita ristrutturazione dei locali nè quelle per ecoincentivi spettanti. Non vi è poi sufficiente prova ( e l'onere probatorio gravava sull'attore) del danno sotto il profilo del mancato guadagno : quanto all'affare "sfumato" con la Ferrara TVA s.p.a. è risultato dalla esposizione del teste Xxxxxxxx Xxxxxxxx (dipendente all'epoca dei fatti di tale società) che l'affare non ha più avuto seguito " a causa di mancati finanziamenti " e non dunque per responsabilità riconducibile ad inadempimenti società convenuta. Non vi è poi per il resto prova di elementi che consentano di determinare tale danno che non può sic et simpliciter esser ricondotto al profitto sperato. Resta da verificare la posizione dei terzi Cristiano e *** ***; va innanzitutto rilevato che è infondata la eccezione di difetto di legittimazione passiva poichè la legittimazione passiva quale condizione dell'azione sussiste ogni qualvolta venga prospettata una domanda in astratto suscettibile di essere rivolta contro il soggetto convenuto in giudizio, attinendo a1 merito la fondatezza o meno di tale domanda; nella fattispecie l'attore ha assunto che i sigg. Xxxxxxx hanno posto in essere vari comportamenti causativi di danno tali da comportare loro responsabilità anche ex art 2043 c.c. e ciò è sufficiente a radicare la loro legittimazione passiva. Nel merito le domande risarcitorie rivolte contro i convenuti Xxxxxxx sono infondate. Va sul punto premesso che è pacifico in causa che essi abbiano agito in nome e per conto della società conducendo le trattative sfociate nel contratto; orbene poichè vige la regola della produzione degli effetti giuridici del negozio concluso dal rappresentante nella sfera del rappresentato il mero inadempimento contrattuale in se non è fonte di responsabilità contrattuale del rappresentante verso il terzo; la giurisprudenza ha poi precisato che la configurabilità di responsabilità extracontrattuale verso i terzi del rappresentante (che eventualmente concorre con la eventuale responsabilità contrattuale del rappresentato) postula non solo che si sia in presenza di un comportamento antigiuridico del rappresentante (posto in essere con dolo o colpa) in rapporto di xxxxx causale con danno ingiusto provocato al terzo ma altresì che i fatti (dolosi o colposi) generatori di responsabilità siano riconducibili soltanto ed unicamente al rappresentante e non possano in alcun modo farsi risalire al rappresentato (x. Xxxx civ. sez. 1 sent. n. 10493 del 24.9.1999;…..

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Samples: Arbitration Agreement

Motivi della decisione. E’ documentalmente provato (v. docCon il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 1 attoreo) che in data 16/03/2004 *** *** ha concluso un contratto denominato 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di “affiliazione commerciale” che è incontestato in giudizio essere intercorso con l’affiliante *** *** s.r.l. bella persona della legale rappresentante *** ***, sebbene nell’intestazione documento risulti indicata tal North Electric Vehicles (soggetto risultato inesistente). La società a fronte del versamento di un contributo di affiliazione ha concesso al xxxx il diritto non esclusivo di vender e noleggiare veicoli elettrici e relativi accessori; la società ha dichiarato di essere titolare del diritto all’utilizzazione del marchio depositato e degli altri segni distintivi indicati nell’allegato A; inoltre ha assunto con tal contratto nei confronti dell’affiliato plurimi obblighi specificatamente indicati ai punti 9.10.11 del contratto e negli allegati facenti parte del contratto ed altresì dato atto della esistenza di una “rete in forte sviluppo ed affermata sul mercato in partnership con i più importanti gruppi internazionali di autoveicoli”(v. doc 3 attoreo)- alle prove e documentali acquisite in giudizio è emersa senza ombra di dubbio l’ingannevolezza di quanto affermato in sede di trattative e poi trafuso nel contratto circa il fatto che si trattasse di “rete in forte sviluppo ed affermata sul mercato” (v. doc.3) e circa la titolarità del vantato marchio; la Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con provvedimento di data 7/12/2005 ha accertato la sussistenza di pubblicità ingannevole legge in relazione ai suddetti profiliagli artt. 1965, vietandone ulteriore diffusione ( v. doc. 1 attoreo prodotto nel sub procedimento cautelare) 1236, 1301 e tale provvedimento è divenuto definitivo per mancata impugnazione. In particolare il provvedimento de quo ha rilevato che non vi era alcun elemento che suffragasse l’esistenza delle rete di affiliati ed ha altresì constatato con riferimento al marchio vantato che risultava solo la “ semplice richiesta di registrazione di un marchio diverso da quello vantato in pubblicità e per giunta effettuata successivamente alla diffusione dei messaggi in oggetto”. Tali valutazioni sono state ampiamente suffragate dai fatti emersi dalla esperita istruttoria che ha dato contezza di una generale situazione di ingannevolezza dalle pubblicità e dalle informative contenute negli allegati al contratto essendo in particolare emerso dalla istruttoria orale in buona sostanza che la tanto reclamizzata consolidata rete di affiliati è risultata nel tempo composta in dall’attore1304 c.c., da tal xxxx e da altro affiliato ed addirittura che all’epoca della stipula del contratto non esisteva alcuna nessuna rete di affiliati, essendo risultato il xxxx il primo affiliato. Non risulta poi alcuna registrazione del Marchio indicato dalla società come proprio, risultando solo documentalmente, come accertato dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con il provvedimento di data 7.12.2005, la richiesta di registrazione (del 15.12.2004 successiva dunque al contratto) di un marchio diverso sia per denominazione che per grafica dal marchio "Ecofly" spacciato per marchio proprio della società. Risultato insomma che al momento della stipula del contratto lungi dal sussistere un già costituito e consolidato sistema di rete già sperimentata sul mercato, per la commercializzazione e distribuzione dei prodotti caratterizzati da segni distintivi "trainanti" il xxx è stato affiliato ad una rete in allora inesistente ( e in buona sostanza pressochè inesistente anche successivamente essendosi poi affiliati solo altri due soggetti) e per la commercializzazione di prodotti in relazione ai quali l'affiliante non era depositario di marchio alcuno. L’obbligo di buona fede oggettiva e correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico applicabile sia in ambito contrattuale che extracontrattuale (x. Xxxx. Civ. sez. III sentenza n. 3462 del 15/02/2007 e Cass. Civ. sez. III sent. N. 5348/09) e nella fattispecie è indubbia la gravità della violazione di tale dovere giuridico in relazione ad informative essenziali in relazione alla natura del contratto. A ciò si aggiunga che la *** *** s.r.l. si è resa inadempiente ai vari obblighi assunti contrattualmente e segnatamente: non ha fornito alcun quadriciclo al xxxx nonostante tali veicoli rientrassero nel "parco veicoli" oggetto di contratto; non ha effettuati i corsi di formazione previsti in contratto all'art 9; non ha effettuato la promessa attività promozionale e pubblicitaria; non ha restituito all'attore le somme corrisposte per fini pubblicitari. Trattasi di un quadro di ingannevolezza di informative e di inadempimenti di tal gravita avuto riguardo alle finalità e all'equilibrio di interessi perseguito con il contratto - quello di far entrare il xxx in una rete di affiliati collaudata, consolidata sul mercato allo scopo di commercializzare i beni mettendogli a disposizione il patrimonio di conoscenze, Know how e ritrovati tecnici dell'affiliante, consentendogli altresì I'uso del marchio e segni distintivi dell' affiliante stesso da comportare la risoluzione del contratto per grave inadempimento della società convenuta nonchè art. 1453 1362 c.c., comma 1 e art. Ne consegue 1363 c.c.. Erroneamente la condanna della società convenuta alIa restituzione Corte di appello, contraddicendo il Tribunale, aveva ritenuto che il negozio del contributo di affiliazione pari 16/12/2004 integrasse in linea capitale ad € 37.800,01 maggiorata di interessi al tasso di legge decorrenti dalla data del pagamento stante la malafede della società convenuta. La stessa va altresì condannata stante la sua responsabilità contrattuale a risarcire i danni pari ad € 1875,60 per spese promozionali fatte dall'attore e documentate in causa (doc. 20 attoreo) ed € 4870,52 pari alle somme versate per la occupazione di locali effettuata per svolgere l'attività di affiliato (v. doc 21 attoreo)sostanza una transazione, con maggiorazione di interessi al tasso di legge dalla data degli esborsi al saldola conseguente applicabilità dell'art. Non sono invece adeguatamente provate le spese per la asserita ristrutturazione dei locali nè quelle per ecoincentivi spettanti. Non vi è poi sufficiente prova ( e l'onere probatorio gravava sull'attore) del danno sotto il profilo del mancato guadagno : quanto all'affare "sfumato" con la Ferrara TVA s.p.a. è risultato dalla esposizione del teste Xxxxxxxx Xxxxxxxx (dipendente all'epoca dei fatti di tale società) che l'affare non ha più avuto seguito " a causa di mancati finanziamenti " e non dunque per responsabilità riconducibile ad inadempimenti società convenuta. Non vi è poi per il resto prova di elementi che consentano di determinare tale danno che non può sic et simpliciter esser ricondotto al profitto sperato. Resta da verificare la posizione dei terzi Cristiano e *** ***; va innanzitutto rilevato che è infondata la eccezione di difetto di legittimazione passiva poichè la legittimazione passiva quale condizione dell'azione sussiste ogni qualvolta venga prospettata una domanda in astratto suscettibile di essere rivolta contro il soggetto convenuto in giudizio, attinendo a1 merito la fondatezza o meno di tale domanda; nella fattispecie l'attore ha assunto che i sigg. Xxxxxxx hanno posto in essere vari comportamenti causativi di danno tali da comportare loro responsabilità anche ex art 2043 1304 c.c. e ciò è sufficiente la mancanza di effetti per i condebitori solidali. La natura transattiva (sia pur conservativa e non novativa) del negozio era stata ravvisata in ragione della riduzione quantitativa della pretesa di Xxxx e delle reciproche rinunce e, in particolare, della rinuncia di Xxxx ad agire nei confronti degli altri soci; tuttavia l'accordo in questione non conteneva affatto reciproche rinunce e concessioni perchè i sacrifici erano stati imposti solo a radicare carico di Xxxx e non a carico dell' A., nè la sentenza impugnata indicava quali essi fossero; al momento inoltre la sentenza n. 2316/2002 era già passata in giudicato. L'accordo del 16/12/2004 aveva invece provocato un effetto analogo al contratto a favore di terzo con la parziale rinuncia al credito e la liberazione di tutti i condebitori, che ne hanno beneficiato automaticamente ex art. 1411 c.c., non constando il loro legittimazione passivarifiuto di volerne profittare. Nel merito le domande risarcitorie rivolte contro i convenuti Xxxxxxx sono infondateLa sentenza impugnata aveva confuso il rifiuto del beneficio della liberatoria dal debito verso Xxxx da parte dei R. (mai espresso) con la negazione del diritto di regresso nei loro confronti da parte del ricorrente. Va sul punto premesso che è pacifico I R. non avevano mai negato la sussistenza della solidarietà passiva fra gli ex soci dell'Associazione, in causa che essi abbiano agito forza dell'art. 7 dello Statuto ed erano quindi tenuti nei confronti dell'attore in nome e per conto della società conducendo le trattative sfociate nel contratto; orbene poichè vige regresso, perchè la regola della sentenza era stata pronunciata nei suoi confronti proprio quale ex socio dello Studio, mentre l'accordo del 16/12/2004 aveva integrato una remissione parziale del debito. In sintesi, la sentenza doveva essere cassata perchè sulla base di una erronea interpretazione dell'accordo del 16/12/2004 ne aveva disconosciuto la natura di mero accordo remissorio, aveva erroneamente escluso la produzione degli effetti giuridici del negozio concluso dal rappresentante nella sfera del rappresentato il mero inadempimento contrattuale in se non è fonte di responsabilità contrattuale del rappresentante verso il terzo; la giurisprudenza ha poi precisato che la configurabilità di responsabilità extracontrattuale verso i terzi del rappresentante (che eventualmente concorre con la eventuale responsabilità contrattuale del rappresentato) postula non solo che si sia in presenza di un comportamento antigiuridico del rappresentante (posto in essere con dolo o colpa) in rapporto di xxxxx causale con danno ingiusto provocato al terzo ma altresì che i fatti (dolosi o colposi) generatori di responsabilità siano riconducibili soltanto ed unicamente al rappresentante dell'art. 1301 c.c. e non possano in alcun modo farsi risalire al rappresentato (x. Xxxx civaveva illegittimamente applicato l'art. sez. 1 sent. n. 10493 del 24.9.1999;1304 c.c..

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Samples: Court Ordinance

Motivi della decisione. E’ documentalmente provato Il Pubblico Ministero, con decreto di citazione diretta a giudizio ex artt. 550, 552 c.p.p., emesso in data 27.01.2020, esercitava l'azione penale nei confronti di (v. doc...), per il reato di cui all'imputazione trascritto in epigrafe. 1 attoreoIl processo prendeva avvio all'udienza del 06/07/2020, nel corso della quale il difensore dell'imputato eccepiva il mancato rispetto del termine a comparire normativamente previsto nei confronti del proprio assistito ed il Xxxxxxx, preso atto della fondatezza dell'eccezione, rinviava il procedimento all'udienza dell'01.02.2021, ove, avanti a codesto diverso Giudicante, in ragione dell'applicazione, presso la Corte di Appello di Bologna, del Giudice originariamente assegnatario del procedimento e della conseguente riassegnazione dei procedimenti dello stesso, veniva dichiarata l'assenza dell'imputato (assistito da un difensore di fiducia) e venivano ammesse le prove richieste dalle parti. Alla successiva udienza del 10.01.2022, sempre in assenza dell'imputato, veniva escusso il teste del P.M., (...), in qualità di persona offesa; veniva acquisita la documentazione prodotta dal P.M. (cartellino anagrafico dell'imputato, copia della disposizione di bonifico effettuata dalla persona offesa, screenshot delle conversazioni tramite (...) intercorse tra l'imputato e la persona offesa) ed il procedimento veniva rinviato all'udienza del 07.02.2022 per l'audizione del teste del P.M., appuntato (...), all'epoca dei fatti in servizio presso la Stazione Carabinieri di (…) che aveva proceduto all'accertamento dei fatti; veniva altresì acquisita l'ulteriore documentazione prodotta dal P.M. (certificato anagrafico dell'imputato, modulo di apertura rapporto relativo alla carta nominativa prepagata "Conto Carta (...)" intestata al prevenuto, carta di identità dello stesso presentata all'atto dell'apertura del conto) nonché quella prodotta dalla difesa (copia sentenza del Tribunale di Palermo emessa nei confronti dell'imputato in data 16/03/2004 *** *** 22.06.2020) e, all'esito, dichiarata chiusa l'istruttoria, le parti concludevano come da verbale ed il procedimento veniva rinviato all'udienza dell'11.02.2022 per repliche, in assenza delle quali, il Giudice dava lettura del dispositivo in atti. L'odierno procedimento trae origine dalla denuncia-querela sporta da (...) in data 13/11/2018 presso la Stazione dei Carabinieri di (…), in relazione alla quale, nel corso dell'istruttoria, la persona offesa riferiva di aver rinvenuto sul sito internet "(...)" un annuncio relativo ad un drone e di aver quindi contattato, in data 14.07.2018, tramite "(...)", il soggetto che lo aveva pubblicato che, nell'occasione si presentava come (...) (cfr. verbale trascrizione udienza 10.01.2022, deposizione teste (...), pag. 6) e di essersi di poi accordato con lo stesso sul prezzo da corrispondere, pattuito in Euro 450,00. Nel corso della contrattazione, avvenuta sempre tramite messaggistica (...), il signor (...), prima di eseguire il bonifico richiestogli dal venditore, si faceva inviare un foto del documento di identità di quest'ultimo (nello specifico il venditore gli inviava la foto della carta di identità n.(...) rilasciata in data 16.08.2016 dal Comune di Palermo ed intestata a (...), nato a B. (R.) il 19.10.1987) nonché un selfie dello stesso al fine di verificare l'identità tra il predetto e l'intestatario del conto sul quale accreditare la somma pattuita (C/C n. (...) intestato a (...)) (cfr. verbale trascrizione udienza 10.01.2022, deposizione teste (...), pag. 4 nonché screenshot prodotti dal P.M., udienza 10.01.2022). All'esito di tale verifica, il signor (...), in data 16.07.2018, bonificava al venditore la somma pattuita (cfr. produzione P.M., udienza 10.01.2022), ma pur a fronte dell'avvenuto pagamento, nessun oggetto veniva inviato alla persona offesa che, pertanto, contattava nuovamente il venditore, il quale dapprima imputava la mancata consegna al corriere e di poi continuava ad accampare pretesti di ogni genere addirittura ipotizzando la restituzione della somma ricevuta, per poi smettere definitivamente di rispondere alle richieste del signor (...) (cfr. verbale trascrizione udienza cit., deposizione teste (...) cit., pag.5, nonché produzione P.M., udienza 10.01.2022). I successivi accertamenti, effettuati dai Carabinieri della Stazione di (…), presso gli uffici della quale la persona offesa aveva sporto la querela, consentivano di pervenire con certezza all'identificazione del titolare della carta di identità inviata alla persona offesa con l'odierno imputato, posto che, presso il Comune di Palermo, che aveva provveduto al rilascio del documento, veniva acquisito il relativo cartellino anagrafico, dal quale risultava la piena corrispondenza tra la foto ivi apposta e quella del documento di identità nonché con il selfie inviato alla persona offesa. Ma non solo: dall'ulteriore attività di indagine, infatti, emergeva altresì che il codice IBAN (...) fornito dal venditore per l'effettuazione del pagamento era associato al conto carta "(...)", acceso in data 29.01.2018 ed ancora in essere alla data del 18.12.2018, recante come unico intestatario il signor (...), nato in R. (E.) il (...) e che il documento utilizzato per l'attivazione dello stesso era la medesima carta di identità rilasciata dal comune di Palermo che l'imputato aveva inviato tramite (...) al signor (...) (cfr. verbale trascrizione udienza 07.02.2022, deposizione teste (...), pag. 4, nonché produzione P.M., udienza 07.02.2022). Il compendio probatorio testè riassunto consente di pervenire all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli. Alla luce delle emergenze processuali dianzi illustrate, infatti, può ritenersi provata - al di là di ogni ragionevole dubbio - la riconducibilità del fatto all'imputato, nonché la sussistenza dello stesso. Sotto il primo profilo, non sono emerse - né la difesa le ha concluso evidenziate - ipotesi ricostruttive alternative a quella accusatoria riscontrabili nel materiale istruttorio acquisito, mentre, sotto il profilo dalla componente oggettiva, gli artifizi e raggiri richiesti dalla norma vanno rinvenuti nella condotta dell'imputato, che pubblicava sul sito "(...)" l'annuncio relativo alla vendita di un drone in relazione al quale veniva contattato dal signor (...), interessato all'acquisto, ed in seguito agli accordi intercorsi, attraverso i quali si guadagnava il consenso della persona offesa alla conclusione del contratto denominato di “affiliazione commerciale” che è incontestato compravendita, provvedeva a farsi corrispondere da quest'ultimo, mediante ricarica sulla propria carta prepagata collegata al "conto carta (...)", la somma di Euro.450,00 a titolo di prezzo per il dispositivo, senza tuttavia poi spedire mai la merce in giudizio essere intercorso parola, come invece artatamente prospettato alla predetta, più volte rassicurata in merito alla bontà dell'affare e di poi rendendosi definitivamente irreperibile. I contatti avuti con l’affiliante *** *** s.r.lla persona offesa durante l'iter formativo del contratto e la conseguente pattuizione del prezzo, nonché gli accordi relativi alla modalità di consegna del bene, invero, costituiscono, pur in assenza di altra ed ulteriore messa in scena, l'elemento del raggiro richiesto dalla fattispecie in contestazione in quanto destinati a creare un falso convincimento sulla psiche della persona offesa e ad indurla in errore, (cfr. bella persona della legale rappresentante *** ***Cass. Pen. Sez. II, sebbene nell’intestazione documento risulti indicata tal North Electric Vehicles (soggetto risultato inesistente27.07.1990, n. 00000, Xxxxxxx; Cass. Pen. Sez. V, 16.04.1984, n.3460, Ba.). La società consumazione del reato, inoltre, con la conseguente deminutio patrimonii del soggetto passivo e lo speculare illecito conseguimento del profitto in capo all'agente, rende superflua ogni valutazione relativa all'astratta idoneità dei raggiri posti in essere dall'imputato a fronte del versamento carpire la buona fede della persona offesa, in quanto l'idoneità è dimostrata - ex sé - dall'effetto raggiunto e cioè dalla realizzazione di un contributo ingiusto profitto con altrui danno (cfr. Cass. Pen. Sez. II,30.01.1988, n.1233, Agostini, Cass. Pen. Sez. II, 27.07.1990, n. 10833, Casella), da ravvisarsi - nel caso di affiliazione ha concesso specie - nella somma di Euro 450,00 corrisposta dalla persona offesa, (...), all'imputato, (...), a titolo di corrispettivo per l'acquisto del drone di cui all'imputazione. Quanto alla componente soggettiva, il dolo della condotta è reso evidente dallo stesso svolgimento dei fatti, scientemente posti in essere al xxxx fine di determinare la persona offesa all'acquisto del dispositivo tramite i sopra descritti artifizi e raggiri, nonché dal fatto che la somma indebitamente percepita non è mai stata restituita alla persona offesa. La sequenza fattuale addebitabile al prevenuto, unitamente al precedente di cui al certificato del casellario giudiziale per il diritto non esclusivo medesimo titolo di vender e noleggiare veicoli elettrici e relativi accessori; reato, nonché la società ha dichiarato condanna di essere titolare cui alla sentenza n.2448/20 del diritto all’utilizzazione del marchio depositato e degli altri segni distintivi indicati nell’allegato A; inoltre ha assunto con tal contratto nei confronti dell’affiliato plurimi obblighi specificatamente indicati ai punti 9.10.11 del contratto e negli allegati facenti parte del contratto ed altresì dato atto della esistenza Tribunale di Palermo per un fatto analogo a quello di cui al presente procedimento, sintomatici di una “rete in forte sviluppo evidente reiterazione di un fraudolento modus operandi, non lasciano intravvedere elementi idonei per la concessione delle attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p. Gli stessi, inoltre, tenuto conto dell'omogeneità del tipo di devianza di cui sono espressione, evidenziano, altresì, una sostanziale sistematicità ed affermata sul mercato in partnership con i più importanti gruppi internazionali di autoveicoli”(vinclinazione alla violazione del precetto penale, che giustifica la maggiore punizione del prevenuto correlata all'applicazione della contestata recidiva. doc 3 attoreo)- alle prove e documentali acquisite in giudizio è emersa senza ombra di dubbio l’ingannevolezza di quanto affermato in sede di trattative e poi trafuso nel contratto circa Infine, non può trovare accoglimento l'istanza difensiva volta al riconoscimento del vincolo della continuazione tra il fatto per cui è giudizio e quello oggetto della sentenza di cui al n.2448/20 del Tribunale di Palermo, posto che si trattasse - come nel caso di “rete specie - in forte sviluppo ed affermata sul mercato” (v. doc.3) e circa la titolarità del vantato marchio; la Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con provvedimento assenza di data 7/12/2005 ha accertato la sussistenza di pubblicità ingannevole in relazione ai suddetti profilialtri indici sintomatici "l'omogeneità delle violazioni, vietandone ulteriore diffusione ( v. doc. 1 attoreo prodotto nel sub procedimento cautelare) e tale provvedimento è divenuto definitivo per mancata impugnazione. In particolare il provvedimento de quo ha rilevato che non vi era alcun elemento che suffragasse l’esistenza delle rete di affiliati ed ha altresì constatato con riferimento al marchio vantato che risultava solo la “ semplice richiesta di registrazione di un marchio diverso da quello vantato in pubblicità e per giunta effettuata successivamente alla diffusione dei messaggi in oggetto”. Tali valutazioni sono state ampiamente suffragate dai fatti emersi dalla esperita istruttoria che ha dato contezza sebbene sia indicativa di una generale situazione particolare attitudine del soggetto a commettere azioni criminose della stessa indole, non consente da sola di ingannevolezza dalle pubblicità e dalle informative contenute negli allegati al contratto essendo in particolare emerso dalla istruttoria orale in buona sostanza ritenere che la tanto reclamizzata consolidata rete i reati siano frutto di affiliati è risultata nel tempo composta in dall’attore, da tal xxxx e da altro affiliato ed addirittura che all’epoca della stipula del contratto non esisteva alcuna nessuna rete determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di affiliati, essendo risultato il xxxx il primo affiliatofondo" (cfr. Non risulta poi alcuna registrazione del Marchio indicato dalla società come proprio, risultando solo documentalmente, come accertato dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con il provvedimento di data 7.12.2005, la richiesta di registrazione (del 15.12.2004 successiva dunque al contratto) di un marchio diverso sia per denominazione che per grafica dal marchio "Ecofly" spacciato per marchio proprio della società. Risultato insomma che al momento della stipula del contratto lungi dal sussistere un già costituito e consolidato sistema di rete già sperimentata sul mercato, per la commercializzazione e distribuzione dei prodotti caratterizzati da segni distintivi "trainanti" il xxx è stato affiliato ad una rete in allora inesistente ( e in buona sostanza pressochè inesistente anche successivamente essendosi poi affiliati solo altri due soggetti) e per la commercializzazione di prodotti in relazione ai quali l'affiliante non era depositario di marchio alcuno. L’obbligo di buona fede oggettiva e correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico applicabile sia in ambito contrattuale che extracontrattuale (x. Xxxx. Civ. sez. III sentenza n. 3462 del 15/02/2007 e Cass. CivPen. sezSez. III sentIII, 21.06.2006, n. 21496, Mo.). N. 5348/09) e nella fattispecie è indubbia la gravità della violazione Pertanto, in base ai parametri valutativi di tale dovere giuridico in relazione ad informative essenziali in relazione alla natura del contrattocui all'art. A ciò si aggiunga che la *** *** s.r.l. si è resa inadempiente ai vari obblighi assunti contrattualmente e segnatamente: non ha fornito alcun quadriciclo al xxxx nonostante tali veicoli rientrassero nel "parco veicoli" oggetto di contratto; non ha effettuati i corsi di formazione previsti in contratto all'art 9; non ha effettuato la promessa attività promozionale e pubblicitaria; non ha restituito all'attore le somme corrisposte per fini pubblicitari. Trattasi di un quadro di ingannevolezza di informative e di inadempimenti di tal gravita avuto riguardo alle finalità e all'equilibrio di interessi perseguito con il contratto - quello di far entrare il xxx in una rete di affiliati collaudata133 c.p., consolidata sul mercato allo scopo di commercializzare i beni mettendogli a disposizione il patrimonio di conoscenze, Know how e ritrovati tecnici dell'affiliante, consentendogli altresì I'uso del marchio e segni distintivi dell' affiliante stesso da comportare la risoluzione del contratto per grave inadempimento della società convenuta art. 1453 c.c. Ne consegue la condanna della società convenuta alIa restituzione del contributo di affiliazione pari in linea capitale ad € 37.800,01 maggiorata di interessi al tasso di legge decorrenti dalla data del pagamento stante la malafede della società convenuta. La stessa va altresì condannata stante la sua responsabilità contrattuale a risarcire i danni pari ad € 1875,60 per spese promozionali fatte dall'attore e documentate in causa (doc. 20 attoreo) ed € 4870,52 pari alle somme versate per la occupazione di locali effettuata per svolgere l'attività di affiliato (v. doc 21 attoreo), con maggiorazione di interessi al tasso di legge dalla data degli esborsi al saldo. Non sono invece adeguatamente provate le spese per la asserita ristrutturazione dei locali nè quelle per ecoincentivi spettanti. Non vi è poi sufficiente prova ( e l'onere probatorio gravava sull'attore) del danno sotto il profilo del mancato guadagno : quanto all'affare "sfumato" con la Ferrara TVA s.p.a. è risultato dalla esposizione del teste Xxxxxxxx Xxxxxxxx (dipendente all'epoca dei fatti di tale società) che l'affare non ha più avuto seguito " a causa di mancati finanziamenti " e non dunque per responsabilità riconducibile ad inadempimenti società convenuta. Non vi è poi per il resto prova di elementi che consentano di determinare tale danno che non può sic et simpliciter esser ricondotto al profitto sperato. Resta da verificare la posizione dei terzi Cristiano e *** ***; va innanzitutto rilevato che è infondata la eccezione di difetto di legittimazione passiva poichè la legittimazione passiva quale condizione dell'azione sussiste ogni qualvolta venga prospettata una domanda in astratto suscettibile di essere rivolta contro il soggetto convenuto in giudizio, attinendo a1 merito la fondatezza o meno di tale domanda; nella fattispecie l'attore ha assunto che i sigg. Xxxxxxx hanno posto in essere vari comportamenti causativi di danno tali da comportare loro responsabilità anche ex art 2043 c.c. e ciò è sufficiente a radicare la loro legittimazione passiva. Nel merito le domande risarcitorie rivolte contro i convenuti Xxxxxxx sono infondate. Va sul punto premesso che è pacifico in causa che essi abbiano agito in nome e per nonché tenuto conto della società conducendo le trattative sfociate nel contratto; orbene poichè vige la regola della produzione degli effetti giuridici del negozio concluso dal rappresentante nella sfera del rappresentato il mero inadempimento contrattuale in se non è fonte contestata recidiva, si stima congruo e rispondente a giustizia condannare l'imputato alla pena di responsabilità contrattuale del rappresentante verso il terzo; la giurisprudenza ha poi precisato che la configurabilità di responsabilità extracontrattuale verso i terzi del rappresentante (che eventualmente concorre con la eventuale responsabilità contrattuale del rappresentato) postula non solo che si sia in presenza di un comportamento antigiuridico del rappresentante (posto in essere con dolo o colpa) in rapporto di xxxxx causale con danno ingiusto provocato al terzo ma altresì che i fatti (dolosi o colposi) generatori di responsabilità siano riconducibili soltanto ed unicamente al rappresentante e non possano in alcun modo farsi risalire al rappresentato (x. Xxxx civ. sez. 1 sent. n. 10493 del 24.9.1999;mesi dieci

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Motivi della decisione. E’ documentalmente provato 1. Qualificazione giuridica del contratto intercorso fra le parti. Occorre procedere in primo luogo alla corretta qualificazione giuridica del rapporto contrattuale intercorso fra le parti. Entrambe le parti concordano, sia pur con alcuni "distinguo" e puntualizzazioni, sulla riconducibilità di tale rapporto alla figura tipica del contratto di edizione di cui all'art.118 e segg. della legge 633 del 22.4.1941 e successive modifiche e integrazioni (v. doc. 1 attoreo) che in data 16/03/2004 *** *** ha concluso un contratto denominato di “affiliazione commerciale” che è incontestato in giudizio essere intercorso con l’affiliante *** *** s.r.l. bella persona della legale rappresentante *** ***seguito, sebbene nell’intestazione documento risulti indicata tal North Electric Vehicles (soggetto risultato inesistentesemplicemente LDA). La società a fronte del versamento Tale norma individua il contratto di edizione in quello con cui "l'autore concede ad un contributo di affiliazione ha concesso al xxxx il diritto non esclusivo di vender e noleggiare veicoli elettrici e relativi accessori; la società ha dichiarato di essere titolare editore l'esercizio del diritto all’utilizzazione del marchio depositato di pubblicare per le stampe, per conto e degli altri segni distintivi indicati nell’allegato A; inoltre ha assunto con tal contratto nei confronti dell’affiliato plurimi obblighi specificatamente indicati ai punti 9.10.11 a spese dell'editore stesso, l'opera dell'ingegno". L'elemento essenziale del contratto di edizione, messo in evidenza dalla giurisprudenza di merito è "la sopportazione da parte dell'Editore di tutti i costi da sostenere per la pubblicazione e negli allegati facenti parte del la diffusione di un'opera, invece, se è l'Autore che sopporta detti costi, rimanendo a carico dell'altro contraente l'obbligo di far stampare e di diffondere l'opera dell'ingegno, viene ad evidenziarsi la diversa figura dell'appalto." Ai sensi dell'art. 119 LDA il contratto ed altresì dato atto della esistenza può avere per oggetto tutti i diritti di una “rete in forte sviluppo ed affermata sul mercato in partnership con i più importanti gruppi internazionali utilizzazione che spettano all'autore nel caso dell'edizione, o taluni di autoveicoli”(v. doc 3 attoreo)- alle prove e documentali acquisite in giudizio è emersa senza ombra di dubbio l’ingannevolezza di quanto affermato in sede di trattative e poi trafuso nel contratto circa il fatto che si trattasse di “rete in forte sviluppo ed affermata sul mercato” (v. doc.3) e circa la titolarità del vantato marchio; la Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con provvedimento di data 7/12/2005 ha accertato la sussistenza di pubblicità ingannevole in relazione ai suddetti profiliessi, vietandone ulteriore diffusione ( v. doc. 1 attoreo prodotto nel sub procedimento cautelare) e tale provvedimento è divenuto definitivo per mancata impugnazione. In particolare il provvedimento de quo ha rilevato che non vi era alcun elemento che suffragasse l’esistenza delle rete di affiliati ed ha altresì constatato con riferimento al marchio vantato che risultava solo la “ semplice richiesta di registrazione di un marchio diverso da quello vantato in pubblicità e per giunta effettuata successivamente alla diffusione dei messaggi in oggetto”. Tali valutazioni sono state ampiamente suffragate dai fatti emersi dalla esperita istruttoria che ha dato contezza di una generale situazione di ingannevolezza dalle pubblicità e dalle informative contenute negli allegati al contratto essendo in particolare emerso dalla istruttoria orale in buona sostanza che la tanto reclamizzata consolidata rete di affiliati è risultata nel tempo composta in dall’attore, da tal xxxx e da altro affiliato ed addirittura che all’epoca della stipula del contratto non esisteva alcuna nessuna rete di affiliati, essendo risultato il xxxx il primo affiliato. Non risulta poi alcuna registrazione del Marchio indicato dalla società come proprio, risultando solo documentalmente, come accertato dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con il provvedimento di data 7.12.2005, la richiesta di registrazione (del 15.12.2004 successiva dunque al contratto) di un marchio diverso sia per denominazione che per grafica dal marchio "Ecofly" spacciato per marchio proprio della società. Risultato insomma che al momento della stipula del contratto lungi dal sussistere un già costituito e consolidato sistema di rete già sperimentata sul mercato, per la commercializzazione e distribuzione dei prodotti caratterizzati da segni distintivi "trainanti" il xxx è stato affiliato ad una rete in allora inesistente ( e in buona sostanza pressochè inesistente anche successivamente essendosi poi affiliati solo altri due soggetti) contenuto e per la commercializzazione di prodotti in relazione ai quali l'affiliante non era depositario di marchio alcuno. L’obbligo di buona fede oggettiva e correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico applicabile sia in ambito contrattuale durata che extracontrattuale (x. Xxxx. Civ. sez. III sentenza n. 3462 del 15/02/2007 e Cass. Civ. sez. III sent. N. 5348/09) e nella fattispecie è indubbia la gravità della violazione di tale dovere giuridico in relazione ad informative essenziali in relazione alla natura determinati dalla legge vigente al momento del contratto. A ciò si aggiunga Il contratto di edizione può essere "per edizione" (che la *** *** s.r.l. si è resa inadempiente ai vari obblighi assunti contrattualmente conferisce all'editore il diritto di eseguire una o più edizioni entro vent'anni dalla consegna del manoscritto completo previa indicazione del numero delle edizioni e segnatamente: non ha fornito alcun quadriciclo al xxxx nonostante tali veicoli rientrassero nel del numero degli esemplari di ogni edizione) o "parco veicoli" oggetto a termine"(che conferisce all'editore il diritto di contratto; non ha effettuati i corsi eseguire quel numero di formazione previsti in contratto all'art 9; non ha effettuato la promessa attività promozionale e pubblicitaria; non ha restituito all'attore le somme corrisposte per fini pubblicitari. Trattasi di un quadro di ingannevolezza di informative e di inadempimenti di tal gravita avuto riguardo alle finalità e all'equilibrio di interessi perseguito con edizioni che stima necessario durante il contratto - quello di far entrare il xxx in una rete di affiliati collaudatatermine, consolidata sul mercato allo scopo di commercializzare i beni mettendogli a disposizione il patrimonio di conoscenze, Know how e ritrovati tecnici dell'affiliante, consentendogli altresì I'uso del marchio e segni distintivi dell' affiliante stesso da comportare la risoluzione del contratto per grave inadempimento della società convenuta art. 1453 c.c. Ne consegue la condanna della società convenuta alIa restituzione del contributo di affiliazione pari in linea capitale ad € 37.800,01 maggiorata di interessi al tasso di legge decorrenti dalla data del pagamento stante la malafede della società convenuta. La stessa va altresì condannata stante la sua responsabilità contrattuale a risarcire i danni pari ad € 1875,60 per spese promozionali fatte dall'attore e documentate in causa (doc. 20 attoreo) ed € 4870,52 pari alle somme versate per la occupazione di locali effettuata per svolgere l'attività di affiliato (v. doc 21 attoreo), con maggiorazione di interessi al tasso di legge dalla data degli esborsi al saldo. Non sono invece adeguatamente provate le spese per la asserita ristrutturazione dei locali nè quelle per ecoincentivi spettanti. Non vi è poi sufficiente prova ( e l'onere probatorio gravava sull'attore) del danno sotto il profilo del mancato guadagno : quanto all'affare "sfumato" con la Ferrara TVA s.p.a. è risultato dalla esposizione del teste Xxxxxxxx Xxxxxxxx (dipendente all'epoca dei fatti di tale società) che l'affare non ha più avuto seguito " a causa di mancati finanziamenti " e non dunque per responsabilità riconducibile ad inadempimenti società convenuta. Non vi è poi per il resto prova di elementi che consentano di determinare tale danno che non può sic et simpliciter esser ricondotto al profitto speratoeccedere venti anni, e per il numero minimo di esemplari per edizione, che deve essere indicato nel contratto, a pena di nullità, del contratto medesimo). Resta da verificare Il contratto 6.9.2001 appartiene sicuramente alla seconda categoria perché attribuisce a UTET i diritti di utilizzazione economica per la posizione dei terzi Cristiano durata massima prevista dalla legge (20 anni) e *** ***; va innanzitutto rilevato che è infondata la eccezione di difetto di legittimazione passiva poichè la legittimazione passiva quale condizione dell'azione sussiste ogni qualvolta venga prospettata una domanda in astratto suscettibile di essere rivolta contro non indica il soggetto convenuto in giudizionumero delle edizioni previste, attinendo a1 merito la fondatezza o meno di tale domanda; nella fattispecie l'attore ha assunto che i sigg. Xxxxxxx hanno posto in essere vari comportamenti causativi di danno tali da comportare loro responsabilità anche ex art 2043 c.c. e ciò è sufficiente a radicare ma solo la loro legittimazione passivapresumibile tiratura. Nel merito le domande risarcitorie rivolte contro i convenuti Xxxxxxx sono infondate"Ai sensi dell'art. Va 122 l. 22 aprile 1941 n. 633 sul punto premesso diritto di Autore, il contratto di edizione, pur nella varietà di contenuto che può assumere nei singoli casi, rientra in due fondamentali fattispecie. La prima, contratto di edizione "per edizione", in cui la durata del rapporto è pacifico legislativamente fissata (venti anni), ed è predeterminato dalle parti il numero delle edizioni e degli esemplari, stabilendosi - peraltro - che in causa che essi abbiano agito in nome mancanza delle indicazioni richieste o di altre speciali pattuizioni sostitutive il contratto si intende stipulato per una sola edizione e per conto il numero massimo di duemila esemplari. La seconda, contratto di edizione "a termine" in cui, nel termine fissato dalle parti, che non può comunque eccedere i venti anni, è conferito all'Editore un ampio potere dispositivo in ordine allo sfruttamento dell'opera con il diritto di eseguire quel numero di edizioni e per il numero di esemplari per edizione che reputi necessario a sua discrezione, stabilendosi, tuttavia, in considerazione della società conducendo le trattative sfociate nel posizione egemonica dell'Editore e a tutela del contraente più debole, che sia almeno indicato, a pena di nullità del contratto; orbene poichè vige la regola della produzione degli effetti giuridici , il numero minimo di esemplari per ogni edizione.". La parte convenuta, nei suoi scritti difensivi e ancora in comparsa conclusionale addebita all'attrice un rovesciamento dell'interpretazione del negozio concluso dal rappresentante nella sfera del rappresentato il mero inadempimento contrattuale in se non è fonte di responsabilità contrattuale del rappresentante verso il terzo; la giurisprudenza ha poi precisato rapporto rispetto alla realtà, come che la configurabilità prof. P. avesse incaricato UTET di responsabilità extracontrattuale verso i terzi del rappresentante (che eventualmente concorre con stampare la eventuale responsabilità contrattuale del rappresentato) postula sua opera, per poi lamentare il mancato rispetto delle sue richieste e delle sue specifiche indicazioni; al contrario - ribadisce la convenuta - era stata la UTET a conferire l'incarico all'attrice di redigere, a fronte di equo e concordato compenso, il contributo scientifico destinato ad essere integrato nella collana di Storia dell'Arte diretta e coordinata dal prof. C.. L'insistito ragionamento dell'UTET non solo che si sia in presenza può essere condiviso. Parte attrice deduce e argomenta sulla base della stipulazione di un comportamento antigiuridico contratto di edizione, lamentandone inadempimento colpevole da parte dell'editore. L'iniziativa nella proposta della collaborazione è del rappresentante tutto irrilevante, anche se ben si può concedere che gli interessi scientifici nella materia della prof. P. siano stati sollecitati dall'Editore, probabilmente coadiuvato dal direttore e coordinatore della Collana, alla ricerca dell'acquisizione di validi contributi da integrare nella più complessa iniziativa editoriale di largo respiro sul tema della Storia dell' Arte promossa dalla Casa. Poco importa infatti chi per primo abbia proposto alla controparte il contratto in questione, che pienamente ricade nella particolare tipologia di contratto di edizione considerata dall'art. 120 LDA (posto in essere con dolo o colpa) in rapporto di xxxxx causale con danno ingiusto provocato al terzo ma altresì contratto che i fatti (dolosi o colposi) generatori di responsabilità siano riconducibili soltanto ed unicamente al rappresentante e ha per oggetto opere non possano in alcun modo farsi risalire al rappresentato (x. Xxxx civ. sez. 1 sent. n. 10493 del 24.9.1999;ancora create).

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Motivi della decisione. E’ documentalmente provato (v. docIn via pregiudiziale, occorre esaminare la questione concernente la sussistenza della potestas iudicandi del Collegio arbitrale, con riferimento alla domanda riconvenzionale dispiegata dal Comune di Lecce, con l’atto di costituzione del 2 maggio 2017. 1 attoreo) Parte resistente chiede, infatti, che XxX venga condannata a risarcirle “i danni subiti a causa della negligente conduzione delle prestazioni professionali affidate all’allora Italtekna” in forza della Convenzione stipulata inter partes in data 16/03/2004 *** *** ha concluso 1 dicembre 1989. Con riferimento a tale domanda riconvenzionale, parta istante eccepisce tempestivamente la carenza di potestas iudicandi del Collegio, declinandola sia “in funzione dell’incompromettibilità in arbitrato ai sensi dell’art. 806 e 808 c.p.c.” xxx, in via concorrente, “per difetto di giurisdizione ai sensi dell’art. 817 c.p.c.”. Evidenzia, in particolare l’istante, che il Comune di Lecce avrebbe “svolto la propria domanda riconvenzionale nei confronti di Holding di Ingegneria facendo specificamente riferimento ai servizi di progettazione e direzione dei lavori complessivamente svolti dal concessionario”, in forza della Convenzione e che ciò “secondo un costante ed uniforme orientamento della Suprema Corte” costituirebbe “presupposto e criterio per l’incardinamento della giurisdizione contabile della Corte dei Conti in relazione alla posizione dell’autore responsabile del danno erariale”. A tale prospettazione, il Comune di Lecce, in Seconda memoria, controeccepisce osservando, in via generale, che “sussiste la giurisdizione contabile, sotto il profilo dell’esistenza di un sostanziale rapporto di servizio con la P.A., solo con riferimento alle controversie che riguardino la posizione del direttore dei lavori di un appalto di opere pubbliche, mentre non sussiste quanto a quelle che riguardino le controversie con il progettista dell’opera, che concernerebbero un rapporto di natura privatistica, originante da un contratto denominato di opera professionale”; ciò premesso, l’Amministrazione deduce che, nel caso di specie, la domanda risarcitoria dispiegata trarrebbe origine da negligenze ascritte ad HdI, ma soltanto limitatamente affiliazione commercialealle gravi carenze progettualiemerse in virtù dei tre Lodi, pronunciati a definizione delle controversie instaurate dall’Appaltatore. Secondo parte resistente, dunque, con riguardo alla propria pretesa riconvenzionale, dovrebbe negarsi la sussistenza della giurisdizione contabile, atteso che l’oggetto della domanda risarcitoria dispiegata “non riguarda la posizione di direzione dei lavori ma inerisce alla posizione di progettista, a nulla rilevando la duplice qualificazione soggettiva di progettista e di direttore dei lavori” Alla stregua di tali difese, nella ridetta Seconda memoria, il Comune precisa il proprio quesito n. 7, chiedendo al Collegio di accertare che “i danni che il Comune di Lecce è incontestato stato condannato a pagare all’Impresa Leadri, in giudizio essere intercorso con l’affiliante *** *** s.r.lforza dei sopra richiamati tre lodi arbitrali del 26/10/2006, 24/05/2011 e 26/05/2011, sono imputabili alla colposa conduzione delle attività progettuali affidate alla società Bonifica S.p.A., in forza della convenzione del 1° dicembre 1989, rep. bella persona n. 3542, e, conseguentemente dica che la Holding di Ingegneria S.p.A. è tenuta al risarcimento Ebbene, innanzitutto, deve osservarsi come la questione relativa alla sussistenza della legale rappresentante *** ***potestas iudicandi del Collegio appena prospettata attenga propriamente al profilo della giurisdizione e non, sebbene nell’intestazione documento risulti indicata tal North Electric Vehicles come eccepito in via alternativa da parte istante, all’incompromettibilità in arbitrato della domanda de qua, ex artt. 806 e 808 c.p.c. Ciò, peraltro, è supportato da consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’attività degli arbitri rituali ha natura giurisdizionale e, perciò, sostitutiva del Giudice Ordinario “sicchè lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, dà luogo a una questione di giurisdizione” (soggetto risultato inesistentecosì, fra le altre, Cass. Sent. n. 24153 del 25 ottobre 2013). La società a fronte Tanto premesso, con riferimento alla domanda risarcitoria dispiegata in via riconvenzionale dal Comune di Lecce deve affermarsi l’insussistenza della competenza giurisdizionale del versamento Collegio adito, stante la giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti. Al riguardo si deve, in primo luogo, constatare la correttezza del principio di un contributo di affiliazione ha concesso al xxxx il diritto non esclusivo di vender e noleggiare veicoli elettrici e relativi accessori; la società ha dichiarato di essere titolare del diritto all’utilizzazione del marchio depositato e degli altri segni distintivi indicati nell’allegato A; inoltre ha assunto con tal contratto riferito da entrambe le parti nei confronti dell’affiliato plurimi obblighi specificatamente indicati ai punti 9.10.11 del contratto e negli allegati facenti parte del contratto ed altresì dato atto della esistenza di una “rete in forte sviluppo ed affermata sul mercato in partnership con i più importanti gruppi internazionali di autoveicoli”(v. doc 3 attoreo)- alle prove e documentali acquisite in giudizio è emersa senza ombra di dubbio l’ingannevolezza di quanto affermato in sede di trattative e poi trafuso nel contratto circa il fatto che si trattasse di “rete in forte sviluppo ed affermata sul mercato” (v. doc.3) e circa la titolarità del vantato marchio; la Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con provvedimento di data 7/12/2005 ha accertato la sussistenza di pubblicità ingannevole in relazione ai suddetti profilirispettivi scritti difensivi, vietandone ulteriore diffusione ( v. doc. 1 attoreo prodotto nel sub procedimento cautelare) e tale provvedimento è divenuto definitivo per mancata impugnazione. In particolare il provvedimento de quo ha rilevato che non vi era alcun elemento che suffragasse l’esistenza delle rete di affiliati ed ha altresì constatato con riferimento al marchio vantato che risultava solo fatto che, anche ai fini della delibazione sulla giurisdizione, rileva la “ semplice richiesta prospettazione della domanda introduttiva e, in particolare, il relativo petitum sostanziale, “da identificarsi, in funzione della natura della pretesa azionata, quale oggettivamente rivelata dal complesso delle richieste e dei fatti allegati” (cfr. Cass. SS. UU. Sent . n. 11229 del 21 maggio 2014 e, nel medesimo senso, Cass. Sent. n. 2926/2012, 20902/2011). Ed è proprio l’esame del petitum sostanziale dedotto dal Comune di registrazione Lecce, condotto secondo i predetti criteri, a dimostrare la riconducibilità della relativa domanda risarcitoria alla competenza giurisdizionale della Corte dei Conti. Per un verso, infatti, le circostanze fattuali allegate dalla resistente a supporto della domanda riconvenzionale concernono, a ben vedere, il complesso delle attività professionali, di un marchio diverso progettazione e direzione lavori, espletate da quello vantato parte istante in pubblicità attuazione della Convenzione. Il Comune di Lecce, a supporto della pretesa responsabilità risarcitoria ascritta a HdI richiama, infatti, gli integrali accertamenti contenuti nelle Consulenze Tecniche espletate nell’ambito dei procedimenti arbitrali promossi dall’Appaltatore, senza operare nessuna distinzione fra le attività riconducibili all’incarico di progettazione rispetto a quelle proprie della direzione lavori. Xxxx, a ben vedere, nei passaggi motivazionali dei Lodi ritrascritti da parte resistente si fa ampio riferimento anche ad attività espletate dall’allora società Bonifica nella propria qualità di direttore lavori (ad esempio, gli ordini di servizi impartiti dal D.L., la sospensione lavori intimata dal D.L., le continue consegne parziali operate dal D.L. e via dicendo) Per altro verso, quanto alle richieste e alle pretese risarcitorie azionate, occorre considerare la quantificazione del danno operata da parte resistente, la quale anche in Seconda Memoria, nonostante la delimitazione formale del quesito all’accertamento della “colposa conduzione delle attività progettuali affidate alla società Bonifica S.p.A.” in realtà, conferma la liquidazione del pregiudizio effettuata sin dall’atto di costituzione nel presente procedimento arbitrale, senza operare nessun particolare scomputo da tale importo complessivo delle voci eventualmente riconducibili ad inadempienze relative alla funzione di direttore lavori. Più precisamente, in relazione a tale profilo, il Comune ha richiesto ad HdI il risarcimento dell’integrale esborso sostenuto per giunta effettuata successivamente alla diffusione dei messaggi effetto delle statuizioni contenute nei tre Lodi pronunciati nei confronti dell’Appaltatore; ebbene, risulta con evidenza dalla documentazione prodotta in oggetto”. Tali valutazioni sono state ampiamente suffragate causa, ed in particolare dai fatti emersi dalla esperita istruttoria che ha dato contezza di una generale situazione di ingannevolezza dalle pubblicità Lodi e dalle informative contenute negli allegati al contratto essendo relative CTU, che i danni riconosciuti all’Appaltatore in particolare emerso ragione dell’andamento anomalo dei lavori conseguono, quantomeno in parte, anche dal complesso delle attività professionali affidate alla società Bonifica, oggi HdI. E del resto, è la stessa resistente a ribadire con fermezza tale assunto, nei propri scritti defensionali; tuttavia, pur muovendo da tale premessa e pur affermando di aver agito per ottenere il ristoro dei danni causati dalla istruttoria orale [sola] pretesa negligente attività di progettazione, il Comune di Lecce non individua mai, specificamente, né lì indica, quali sarebbero gli importi liquidati a favore dell’Appaltatore, in buona sostanza virtù dei tre Lodi pronunciati, in conseguenza della [sole] dedotte carenze progettuali. Ciò ad ulteriore riprova che il titolo giuridico dedotto in atti dalla resistente a supporto della propria domanda è unico e inscindibile ed è costituito dal complesso delle attività professionali svolte dalla società Bonifica, oggi HdI, per effetto della Convenzione del 1989. Peraltro, la tanto reclamizzata consolidata rete formale delimitazione del quesito n. 7 effettuata dal Comune di affiliati è risultata nel tempo composta in dall’attoreLecce nella propria Seconda memoria, se, da tal xxxx un lato, appare posta in essere al fine di superare l’eccezione di carenza di giurisdizione del Collegio adito, dall’altro lato, in ogni caso, non costituisce comunque argomento idoneo ad incardinare la giurisdizione sulla relativa domanda in capo al Collegio. Nonostante la ridetta precisazione, “il complesso delle richieste e dei fatti allegati” dalla resistente dimostrano e confermano, invero, che, con riguardo alla domanda riconvenzionale de qua, viene in rilievo la doppia qualifica attribuita alla società Bonifica, oggi Hdi, nonché le attività espletate da altro affiliato tale soggetto, con riguardo ad entrambi gli incarichi di progettista e direzione lavori al tempo affidategli. Da ultimo, deve osservarsi che tutti gli scritti difensivi di parte resistente, compresa, quindi, la Seconda memoria contenente la delimitazione del quesito riconvenzionale, rivelano inequivocamente che il petitum sostanziale della pretesa azionata dal Comune è riferita ad un danno patrimoniale tipicamente "erariale", inteso quale depauperamento del patrimonio della Pubblica amministrazione e, dunque, per sua stessa natura, appartenente alla giurisdizione esclusiva del Giudice contabile È infatti, incontestabile, che il Comune abbia agito in via riconvenzionale per ottenere il recupero delle proprie perdite finanziarie ed addirittura il ripristino del suo patrimonio leso dalla pretesa negligente condotta del soggetto preposto ai servizi di progettazione e direzione lavori, in virtù della Convenzione del 1989. Dunque, per tutti i motivi che all’epoca della stipula precedono, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del contratto non esisteva alcuna nessuna rete Collegio adito, in relazione alla domanda risarcitoria svolta in via riconvenzionale dal Comune di affiliatiLecce, essendo risultato il xxxx il primo affiliato. Non risulta poi alcuna registrazione del Marchio indicato siccome concernente un danno erariale, prospettato come derivante dal complesso delle attività di progettazione e direzione lavori, svolte dalla società come proprioBonifica, risultando solo documentalmenteoggi HdI, come accertato in esecuzione della Convenzione del 1989, stante la competenza giurisdizionale esclusiva della Corte dei Conti, norma dell’art. 103 Cost. componenti, declina la propria potestas iudicandi con riferimento al 1. Le eccezioni di prescrizione formulate da entrambe le parti. 1.1. Quanto all’eccezione di prescrizione formulata dal Comune di Lecce, essa si fonda sulla tesi per cui il momento in cui HdI avrebbe potuto far valere il proprio diritto ad ottenere la revisione del compenso, a norma dell’art. 10 della Convenzione, sarebbe da “individuarsi, al più tardi, nell’ultima richiesta per la risoluzione bonaria delle riserve, avanzata dalla Autorità Garante della Concorrenza Leadri con nota n. 59 del 2 Dicembre 2002” (così, Prima memoria, pg. 6 e del Mercato con ss.); è, dunque, da tale momento che, ai sensi dell’art. 2935 c.c., avrebbe cominciato a decorrere il provvedimento termine di data 7.12.2005prescrizione dei diritti azionati dall’istante, per poi perfezionarsi sin dal dicembre 2012. Deduce, ancora, la richiesta di registrazione (del 15.12.2004 successiva dunque al contratto) di un marchio diverso sia per denominazione che per grafica dal marchio "Ecofly" spacciato per marchio proprio della società. Risultato insomma che al momento della stipula del contratto lungi dal sussistere un già costituito e consolidato sistema di rete già sperimentata sul mercatoparte resistente che, invece, XxX avrebbe richiesto, per la commercializzazione prima volta, “il pagamento dei maggiori compensi soltanto in data 16 Ottobre 2014 ben oltre, quindi, il termine decennale di prescrizione” (Prima memoria, pg. 8). Il Collegio ritiene non condivisibile tale tesi difensiva, essendo invece meritevole di accoglimento la differente prospettazione di parte istante, secondo cui il momento di insorgenza del presunto diritto alla revisione del compenso dedotto in giudizio sarebbe da collocarsi alla data di deposito dei tre Lodi resi nei procedimenti arbitrali intercorsi fra l’Appaltatore e distribuzione dei prodotti caratterizzati da segni distintivi "trainanti" il xxx è stato affiliato ad una rete Comune di Lecce; quindi, in allora inesistente ( particolare, con riferimento al I Lotto, quanto ai maggiori compensi asseritamente spettanti in virtù del Lodo n. 95/2006, in data 26 ottobre 2006 e in buona sostanza pressochè inesistente anche successivamente essendosi poi affiliati solo altri due soggetti) e per la commercializzazione di prodotti data 26 maggio 2011 con riguardo a quelli asseritamente spettanti in virtù del Lodo n. 53/2011; quanto ai maggiori compensi asseritamente spettanti in virtù del Lodo n. 52/2006, in relazione ai quali l'affiliante non era depositario al II Lotto, in data 20 maggio 2011 (cfr. Prima memoria, pg. 25). Così individuato il momento di marchio alcuno. L’obbligo insorgenza del diritto azionato nel presente procedimento da parte istante, deve ulteriormente affermarsi l’efficacia di buona fede oggettiva e correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico applicabile sia atto interruttivo della prescrizione della raccomandata A/R trasmessa da HdI al Comune resistente in ambito contrattuale che extracontrattuale (x. Xxxx. Civ. sez. III sentenza n. 3462 del 15/02/2007 e Cass. Civ. sez. III sent. N. 5348/09) e nella fattispecie è indubbia la gravità della violazione di tale dovere giuridico in relazione ad informative essenziali in relazione alla natura del contratto. A ciò si aggiunga che la *** *** s.r.l. si è resa inadempiente ai vari obblighi assunti contrattualmente e segnatamente: non ha fornito alcun quadriciclo al xxxx nonostante tali veicoli rientrassero nel "parco veicoli" oggetto di contratto; non ha effettuati i corsi di formazione previsti in contratto all'art 9; non ha effettuato la promessa attività promozionale e pubblicitaria; non ha restituito all'attore le somme corrisposte per fini pubblicitari. Trattasi di un quadro di ingannevolezza di informative e di inadempimenti di tal gravita avuto riguardo alle finalità e all'equilibrio di interessi perseguito con il contratto - quello di far entrare il xxx in una rete di affiliati collaudata, consolidata sul mercato allo scopo di commercializzare i beni mettendogli a disposizione il patrimonio di conoscenze, Know how e ritrovati tecnici dell'affiliante, consentendogli altresì I'uso del marchio e segni distintivi dell' affiliante stesso da comportare la risoluzione del contratto per grave inadempimento della società convenuta art. 1453 c.c. Ne consegue la condanna della società convenuta alIa restituzione del contributo di affiliazione pari in linea capitale ad € 37.800,01 maggiorata di interessi al tasso di legge decorrenti dalla data del pagamento stante la malafede della società convenuta. La stessa va altresì condannata stante la sua responsabilità contrattuale a risarcire i danni pari ad € 1875,60 per spese promozionali fatte dall'attore e documentate in causa 16 ottobre 2014 (doc. 20 attoreo) ed € 4870,52 pari alle somme versate per la occupazione di locali effettuata per svolgere l'attività di affiliato (v. doc 21 attoreo13 HdI), con maggiorazione cui tale società ha richiesto all’Ente il pagamento dei maggiori compensi asseritamente spettanti, in virtù e per l’effetto delle statuizioni contenute nei Lodi nn. 95/2006 e 53/2011, quanto al I Lotto, e nel Lodo n. 52/2006 quanto al II Lotto. Pertanto, la decorrenza del termine decennale di interessi al tasso di legge dalla prescrizione è stata efficacemente interrotta, a norma dell’art. 2943 c.c. in data degli esborsi al saldo. Non sono invece adeguatamente provate le spese per la asserita ristrutturazione dei locali nè quelle per ecoincentivi spettanti. Non vi è poi sufficiente prova ( e l'onere probatorio gravava sull'attore) del danno sotto il profilo del mancato guadagno : quanto all'affare "sfumato" 16 ottobre 2014, con la Ferrara TVA s.p.aconseguenza che, alla data di introduzione del presente procedimento arbitrale, i pretesi diritti di HdI non potevano risultare prescritti. è risultato dalla esposizione del teste Xxxxxxxx Xxxxxxxx (dipendente all'epoca dei fatti Conseguentemente, il Collegio, con deliberazione assunta all’unanimità, rigetta l’eccezione di tale società) che l'affare non ha più avuto seguito " a causa di mancati finanziamenti " e non dunque per responsabilità riconducibile ad inadempimenti società convenuta. Non vi è poi per il resto prova di elementi che consentano di determinare tale danno che non può sic et simpliciter esser ricondotto al profitto sperato. Resta prescrizione formulata da verificare la posizione dei terzi Cristiano e *** ***; va innanzitutto rilevato che è infondata la eccezione di difetto di legittimazione passiva poichè la legittimazione passiva quale condizione dell'azione sussiste ogni qualvolta venga prospettata una domanda parte resistente in astratto suscettibile di essere rivolta contro il soggetto convenuto in giudizio, attinendo a1 merito la fondatezza o meno di tale domanda; nella fattispecie l'attore ha assunto che i sigg. Xxxxxxx hanno posto in essere vari comportamenti causativi di danno tali da comportare loro responsabilità anche ex art 2043 c.c. e ciò è sufficiente a radicare la loro legittimazione passiva. Nel merito le domande risarcitorie rivolte contro i convenuti Xxxxxxx sono infondate. Va sul punto premesso che è pacifico in causa che essi abbiano agito in nome e per conto della società conducendo le trattative sfociate nel contratto; orbene poichè vige la regola della produzione degli effetti giuridici del negozio concluso dal rappresentante nella sfera del rappresentato il mero inadempimento contrattuale in se non è fonte di responsabilità contrattuale del rappresentante verso il terzo; la giurisprudenza ha poi precisato che la configurabilità di responsabilità extracontrattuale verso i terzi del rappresentante (che eventualmente concorre con la eventuale responsabilità contrattuale del rappresentato) postula non solo che si sia in presenza di un comportamento antigiuridico del rappresentante (posto in essere con dolo o colpa) in rapporto di xxxxx causale con danno ingiusto provocato al terzo ma altresì che i fatti (dolosi o colposi) generatori di responsabilità siano riconducibili soltanto ed unicamente al rappresentante e non possano in alcun modo farsi risalire al rappresentato (x. Xxxx civ. sez. 1 sent. n. 10493 del 24.9.1999;quanto infondata.

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Samples: Arbitration Agreement

Motivi della decisione. E’ documentalmente provato (v. doc. 1 attoreo) che in data 16/03/2004 *** *** ha concluso un contratto denominato L'attuale ricorrente prospetta la domanda di “affiliazione commerciale” che è incontestato in giudizio essere intercorso con l’affiliante *** *** s.r.l. bella persona della legale rappresentante *** ***, sebbene nell’intestazione documento risulti indicata tal North Electric Vehicles (soggetto risultato inesistente). La società a fronte del versamento risarcimento danni quale conseguenza di un contributo danno alla salute alla stessa causato dall'inosservanza, da parte della P.A., dei comuni canoni di affiliazione ha concesso diligenza e prudenza, integranti il precetto di cui all'articolo 2043 cod. civ., in applicazione dei quali la P.A. e' tenuta a far si' che i beni pubblici non costituiscano fonte di danno per il privato. Ha, infatti, dedotto che il distacco di un muretto di contenimento di un costone roccioso posto alle spalle del fabbricato ove era ubicata la propria abitazione, aveva reso precaria la staticita' dell' appartamento abitato dall'attrice, imponendole, con provvedimento sindacale, l'immediato sgombero, per consentire al xxxx Comune gli interventi necessari. Al fine di ovviare al danno cosi' procurato alla Ma. , il diritto Comune le aveva procurato temporaneamente altra sistemazione abitativa, protrattasi, peraltro, per circa undici anni; ma le carenze igienico-sanitarie della nuova abitazione avevano causato serie infermita' all'attuale ricorrente. Nel caso in esame, quindi, non esclusivo di vender e noleggiare veicoli elettrici e relativi accessori; e' prospettata la società ha dichiarato di essere titolare lesione del diritto all’utilizzazione del marchio depositato e degli altri segni distintivi indicati nell’allegato A; inoltre ha assunto con tal contratto nei confronti dell’affiliato plurimi obblighi specificatamente indicati ai punti 9.10.11 del contratto e negli allegati facenti della parte del contratto ed altresì dato atto della esistenza di una “rete in forte sviluppo ed affermata sul mercato in partnership con i più importanti gruppi internazionali di autoveicoli”(v. doc 3 attoreo)- alle prove e documentali acquisite in giudizio è emersa senza ombra di dubbio l’ingannevolezza di quanto affermato in sede di trattative e poi trafuso nel contratto circa il fatto che si trattasse di “rete in forte sviluppo ed affermata sul mercato” (v. doc.3) e circa la titolarità del vantato marchio; la Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con provvedimento di data 7/12/2005 ha accertato la sussistenza di pubblicità ingannevole in relazione ai suddetti profili, vietandone ulteriore diffusione ( v. doc. 1 attoreo prodotto nel sub procedimento cautelare) e tale provvedimento è divenuto definitivo per mancata impugnazione. In particolare il provvedimento de quo ha rilevato che non vi era alcun elemento che suffragasse l’esistenza delle rete di affiliati ed ha altresì constatato con riferimento al marchio vantato che risultava solo la “ semplice richiesta di registrazione quale effetto di un marchio diverso da quello vantato comportamento materiale, espressione di poteri autoritativi, in pubblicità e per giunta effettuata successivamente conseguenza di atti posti in essere dall'ente pubblico di cui venga denunciata l'illegittimita', in materie riservate alla diffusione giurisdizione esclusiva dei messaggi in oggetto”giudici amministrativi (come quella della gestione del territorio; cfr. Tali valutazioni sono state ampiamente suffragate dai fatti emersi dalla esperita istruttoria che ha dato contezza di una generale situazione di ingannevolezza dalle pubblicità e dalle informative contenute negli allegati al contratto essendo in particolare emerso dalla istruttoria orale in buona sostanza che la tanto reclamizzata consolidata rete di affiliati è risultata nel tempo composta in dall’attore, da tal xxxx e da altro affiliato ed addirittura che all’epoca della stipula del contratto non esisteva alcuna nessuna rete di affiliati, essendo risultato il xxxx il primo affiliato. Non risulta poi alcuna registrazione del Marchio indicato dalla società come proprio, risultando solo documentalmente, come accertato dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con il provvedimento di data 7.12.2005, la richiesta di registrazione (del 15.12.2004 successiva dunque al contratto) di un marchio diverso sia per denominazione che per grafica dal marchio "Ecofly" spacciato per marchio proprio della società. Risultato insomma che al momento della stipula del contratto lungi dal sussistere un già costituito e consolidato sistema di rete già sperimentata sul mercato, per la commercializzazione e distribuzione dei prodotti caratterizzati da segni distintivi "trainanti" il xxx è stato affiliato ad una rete in allora inesistente ( e in buona sostanza pressochè inesistente anche successivamente essendosi poi affiliati solo altri due soggetti) e per la commercializzazione di prodotti in relazione ai quali l'affiliante non era depositario di marchio alcuno. L’obbligo di buona fede oggettiva e correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico applicabile sia in ambito contrattuale che extracontrattuale (x. Xxxx. CivCass. sez. III sentenza un. n. 3462 27187 del 15/02/2007 2007), ma e' addebitata alla P.A. la cattiva gestione e Cass. Civ. sez. III sent. N. 5348/09) e nella fattispecie è indubbia la gravità della violazione di tale dovere giuridico in relazione ad informative essenziali in relazione alla natura del contratto. A ciò si aggiunga che la *** *** s.r.l. si è resa inadempiente ai vari obblighi assunti contrattualmente e segnatamente: non ha fornito alcun quadriciclo al xxxx nonostante tali veicoli rientrassero nel "parco veicoli" oggetto di contratto; non ha effettuati i corsi di formazione previsti in contratto all'art 9; non ha effettuato la promessa attività promozionale e pubblicitaria; non ha restituito all'attore le somme corrisposte per fini pubblicitari. Trattasi l'omessa manutenzione di un quadro proprio bene, in violazione delle disposizioni di ingannevolezza di informative legge e di inadempimenti regolamento, nonche' delle generali norme di tal gravita avuto riguardo alle finalità prudenza e all'equilibrio di interessi perseguito con il contratto - quello di far entrare il xxx in una rete di affiliati collaudatadiligenza, consolidata sul mercato allo scopo di commercializzare i beni mettendogli imposte dal precetto del neminem laedere a disposizione il patrimonio di conoscenze, Know how e ritrovati tecnici dell'affiliante, consentendogli altresì I'uso del marchio e segni distintivi tutela dell' affiliante stesso incolumita' dei cittadini e dell' integrita' del loro patrimonio. Le Sezioni Unite hanno ripetutamente affermato - ed a tale principio consolidato va data continuita' - che, in caso di inosservanza da comportare parte della pubblica amministrazione, nella sistemazione e manutenzione di aree o beni pubblici (delle regole tecniche, ovvero) dei comuni canoni di diligenza e prudenza, ricorre la risoluzione giurisdizione del contratto giudice ordinario. E cio' perche' anche la manutenzione di tali beni pubblici deve adeguarsi alle regole di comune prudenza e diligenza, prima fra tutte quelli del neminem laedere di cui all' articolo 2043 cod. civ., in applicazione del quale la pubblica amministrazione e' tenuta a far si' che il bene pubblico non sia fonte di danno per grave inadempimento della società convenuta artil privato ( Sez. 1453 c.cUn. ord., 22 dicembre 2010, n. 25982; Sez. Un. ord. 20 marzo 2008, n. 7442; Sez. Un. 20 ottobre 2006, n. 22521; Sez. Un. 28 novembre 2005, n. 25036 ). Non vale, in tal caso, invocare la giurisdizione esclusiva introdotta nella materia urbanistica dal Decreto Legislativo n. 80 del 1998, articolo 34, (nel testo sostituito dalla Legge n. 205 del 2000), perche' il dato normativo, ivi contenuto, rimanda ad attivita' che esprimono l'esercizio del potere amministrativo nella forma tipica degli atti o provvedimenti attraverso i quali si esterna l'attivita' amministrativa, ovvero attraverso comportamenti, che pero' debbono, pur sempre, essere ancorati, sia pure in via mediata, all'esercizio di un potere amministrativo. Ne consegue la condanna della società convenuta alIa restituzione del contributo di affiliazione pari deriva che, quando, come nel caso in linea capitale ad € 37.800,01 maggiorata di interessi al tasso di legge decorrenti dalla data del pagamento stante la malafede della società convenuta. La stessa va altresì condannata stante la sua responsabilità contrattuale a risarcire i danni pari ad € 1875,60 per spese promozionali fatte dall'attore e documentate in causa (doc. 20 attoreo) ed € 4870,52 pari alle somme versate per la occupazione di locali effettuata per svolgere l'attività di affiliato (v. doc 21 attoreo)esame, con maggiorazione di interessi al tasso di legge dalla data degli esborsi al saldo. Non sono invece adeguatamente provate le spese per la asserita ristrutturazione dei locali nè quelle per ecoincentivi spettanti. Non vi è poi sufficiente prova ( e l'onere probatorio gravava sull'attore) del danno sotto il profilo del mancato guadagno : quanto all'affare "sfumato" con la Ferrara TVA s.p.a. è risultato dalla esposizione del teste Xxxxxxxx Xxxxxxxx (dipendente all'epoca dei fatti di tale società) che l'affare non ha più avuto seguito " a causa di mancati finanziamenti " e non dunque per responsabilità riconducibile ad inadempimenti società convenuta. Non vi è poi per il resto prova di elementi che consentano di determinare tale danno che non può sic et simpliciter esser ricondotto al profitto sperato. Resta da verificare la posizione dei terzi Cristiano e *** ***; va innanzitutto rilevato che è infondata la eccezione di difetto di legittimazione passiva poichè la legittimazione passiva quale condizione dell'azione sussiste ogni qualvolta venga prospettata una domanda in astratto suscettibile di essere rivolta contro il soggetto convenuto in giudizio, attinendo a1 merito la fondatezza o meno di tale domanda; nella fattispecie l'attore ha assunto che i sigg. Xxxxxxx hanno posto in essere vari comportamenti causativi di danno tali da comportare loro responsabilità anche ex art 2043 c.c. e ciò è sufficiente a radicare la loro legittimazione passiva. Nel merito le domande risarcitorie rivolte contro i convenuti Xxxxxxx sono infondate. Va sul punto premesso che è pacifico in causa che essi abbiano agito in nome e per conto della società conducendo le trattative sfociate nel contratto; orbene poichè vige la regola della produzione degli effetti giuridici del negozio concluso dal rappresentante nella sfera del rappresentato il mero inadempimento contrattuale in se non è fonte di responsabilità contrattuale del rappresentante verso il terzo; la giurisprudenza ha poi precisato che la configurabilità di responsabilità extracontrattuale verso i terzi del rappresentante (che eventualmente concorre con la eventuale responsabilità contrattuale del rappresentato) postula non solo che si sia in presenza di comportamenti (positivi ovvero omissivi) meramente materiali, che non risultino "espressione di una volonta' provvedimentale", ne' alla stessa comunque collegabili, tali comportamenti, pur se implicanti un comportamento antigiuridico uso del rappresentante territorio non sono riconducibili alla materia urbanistica (posto in essere con dolo o colpa) in rapporto di xxxxx causale con danno ingiusto provocato al terzo ma altresì che i fatti (dolosi o colposi) generatori di responsabilità siano riconducibili soltanto ed unicamente al rappresentante e non possano in alcun modo farsi risalire al rappresentato (x. Xxxx civCass. sez. 1 sentun. n. 10493 9139/2003 e succ; Corte Costit. 191/2006). Ne' vale, in senso contrario, affermare - secondo la tesi prospettata dal ricorrente in memoria - che non si verterebbe in materia di beni pubblici, posto che la causa della precarieta' dell'abitazione in questione non sarebbe dovuta al distacco del 24.9.1999;muretto di contenimento, ma al distacco di materiali lapidei dal costone roccioso e dalla mancanza del piede d'appoggio al " bordo di recinzione in cemento su detto costone roccioso". Da un lato, infatti, la precisazione e' irrilevante, posto che, in ogni caso, si tratterebbe, pur sempre, di modalita' attinenti ad un bene pubblico; dall'altro, il ricorrente contesta, in memoria, quanto dallo stesso richiamato, in sede di ricorso (pag. 4), laddove afferma che la domanda risarcitoria proposta dalla Ma. si fondava su lamentati comportamenti omissivi e danni prodotti " dall'esercizio illegittimo di un potere e della funzione amministrativa afferente e discendente - in esito all'accertata situazione di instabilita' e pericolo in cui versavano le abitazioni dei sigg.ri Ma. Gi. (odierna attrice) e Ma. Fr. a causa del distacco di un costone roccioso posto nelle vicinanze delle predette costruzioni - dall'Ordinanza sindacale contingibile e urgente di sgombero ..."; concludendo che i danni alla salute lamentati "non trovano causa in un rapporto fra soggetti confinanti o nel dovere di neminem laedere tra soggetti in piano di parita', ma che sono piuttosto espressione di scelte urbanistico - edilizie riservate al potere della pubblica amministrazione" (pag. 6 del ricorso). Conclusione questa esclusa dalle considerazioni che precedono. E', pertanto, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese, non avendo l'intimata svolto attivita' difensiva. P.Q.M. La Corte di Cassazione, pronunciando a Sezioni Unite, dichiara a giurisdizione del giudice ordinario. Nulla spese.

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Samples: Contratti Immobiliari E Agrari

Motivi della decisione. In via preliminare, il P.G. ha chiesto la rimessione degli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso alle sezioni unite di questa corte, poichè la questione che ne forma oggetto risulta, a suo giudizio, a tutt'oggi fonte di contrasto tra le sezioni semplici. A tale richiesta ha aderito la difesa della ATER nelle note di udienza di cui è cenno in narrativa. E’ documentalmente provato ' convincimento del collegio che la valutazione circa l'opportunità dell'invocata rimessione alle sezioni unite debba essere demandata, come di rito, al Primo Presidente, giusta le considerazioni che seguono. E' noto come la giurisprudenza di questa corte abbia seguito, nel tempo, itinerari interpretativi non sempre univoci sul tema dei rapporti tra fideiussione e c.d. Garantievertrag, pur avendo di recente manifestato una sempre maggiore consonanza di pensiero nella strutturazione di una sempre più indispensabile actio finium regundorum tra le due fattispecie. Già all'indomani della (v. docnon felicissima) pronuncia di cui a Cass. 1 attoreoss. uu. n. 7341 del 1987 (nella quale ancora assai nebulosa apparve, ai commentatori e agli interpreti più accorti, la distinzione tra contratto autonomo di garanzia e fideiussione con clausola solve et repete), le linee portanti dei due istituti verranno più pensosamente esplorate al sempre più nitido delinearsi dei caratteri tipici del contratto autonomo di garanzia , che (sorto alla fine dell'800 in Inghilterra e in Germania per soddisfare evidenti e pressanti esigenze di semplificazione del commercio internazionale), approda (non senza contrasti) che nel nostro Paese con indiscutibile ritardo, attesa la problematica compatibilità della nuova fattispecie con i tradizionali parametri cui dottrina prevalente e giurisprudenza pressochè unanime erano avvezzi a far riferimento in data 16/03/2004 *** *** ha concluso materia negoziale (da un contratto denominato lato, il dogma della accessorietà "necessaria" del negozio di “affiliazione commerciale” che è incontestato garanzia titolato, dall'altro, il requisito della causa negotii tralaticiamente intesa, nonostante la evidente obsolescenza della sua matrice ideologica, come funzione "economico sociale" del negozio quantomeno fino alla recente svolta di questa corte di legittimità di cui alla sentenza 10490/2006, autorevolmente confermata, sia pur in giudizio essere intercorso obiter, dal recentissimo dictum del 2008 delle sezioni unite, con l’affiliante *** *** s.r.l. bella persona della legale rappresentante *** ***, sebbene nell’intestazione documento risulti indicata tal North Electric Vehicles (soggetto risultato inesistentela sentenza n. 26972). La società a fronte del versamento di un contributo di affiliazione ha concesso al xxxx il diritto non esclusivo di vender Iniziali incertezze e noleggiare veicoli elettrici e relativi accessori; la società ha dichiarato di essere titolare del diritto all’utilizzazione del marchio depositato e degli altri segni distintivi indicati nell’allegato A; inoltre ha assunto con tal contratto nei confronti dell’affiliato plurimi obblighi specificatamente indicati ai punti 9.10.11 del contratto e negli allegati facenti parte del contratto ed altresì dato atto della esistenza consistenti disarmonie interpretative trassero linfa dalla assoluta eccentricità di una “rete fattispecie felicemente definita, da un'attenta giurisprudenza di merito (Trib. Torino, 29 agosto 2002), come "un articolato coacervo di rapporti nascenti da autonome pattuizioni tra il destinatario della prestazione (e beneficiario della garanzia), il garante (sovente una istituto di credito), e il debitore della prestazione (ordinante la garanzia atipica)", in forte sviluppo ed affermata sul mercato in partnership con i più importanti gruppi internazionali di autoveicoli”(v. doc 3 attoreo)- alle prove e documentali acquisite in giudizio è emersa senza ombra di dubbio l’ingannevolezza di quanto affermato in sede di trattative e poi trafuso nel contratto circa il fatto che si trattasse di “rete in forte sviluppo ed affermata sul mercato” (v. doc.3) e circa la titolarità del vantato marchio; la Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con provvedimento di data 7/12/2005 ha accertato la sussistenza di pubblicità ingannevole in relazione ai suddetti profili, vietandone ulteriore diffusione ( v. doc. 1 attoreo prodotto nel sub procedimento cautelare) e tale provvedimento è divenuto definitivo per mancata impugnazione. In particolare il provvedimento de quo ha rilevato che non vi era alcun elemento che suffragasse l’esistenza delle rete di affiliati ed ha altresì constatato con riferimento al marchio vantato che risultava solo la “ semplice richiesta di registrazione di un marchio diverso da quello vantato in pubblicità e per giunta effettuata successivamente alla diffusione dei messaggi in oggetto”. Tali valutazioni sono state ampiamente suffragate dai fatti emersi dalla esperita istruttoria che ha dato contezza attuazione di una generale situazione di ingannevolezza dalle pubblicità e dalle informative contenute negli allegati al contratto essendo in particolare emerso dalla istruttoria orale in buona sostanza che la tanto reclamizzata consolidata rete di affiliati è risultata nel tempo composta in dall’attorecomplessa operazione economica destinata a dipanarsi, da tal xxxx e da altro affiliato ed addirittura che all’epoca della stipula del contratto non esisteva alcuna nessuna rete di affiliati, essendo risultato il xxxx il primo affiliato. Non risulta poi alcuna registrazione del Marchio indicato dalla società come proprio, risultando solo documentalmente, come accertato dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con il provvedimento di data 7.12.2005, la richiesta di registrazione (del 15.12.2004 successiva dunque al contratto) di un marchio diverso sia per denominazione che per grafica dal marchio "Ecofly" spacciato per marchio proprio della società. Risultato insomma che al momento della stipula del contratto lungi dal sussistere un già costituito e consolidato sistema di rete già sperimentata sul mercato, per la commercializzazione e distribuzione dei prodotti caratterizzati da segni distintivi "trainanti" il xxx è stato affiliato ad una rete in allora inesistente ( e in buona sostanza pressochè inesistente anche successivamente essendosi poi affiliati solo altri due soggetti) e per la commercializzazione di prodotti in relazione ai quali l'affiliante non era depositario di marchio alcuno. L’obbligo di buona fede oggettiva e correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico applicabile sia in ambito contrattuale che extracontrattuale (x. Xxxx. Civ. sez. III sentenza n. 3462 del 15/02/2007 e Cass. Civ. sez. III sent. N. 5348/09) e nella fattispecie è indubbia la gravità della violazione di tale dovere giuridico in relazione ad informative essenziali in relazione alla natura del contratto. A ciò si aggiunga che la *** *** s.r.l. si è resa inadempiente ai vari obblighi assunti contrattualmente e segnatamente: non ha fornito alcun quadriciclo al xxxx nonostante tali veicoli rientrassero nel "parco veicoli" oggetto di contratto; non ha effettuati i corsi di formazione previsti in contratto all'art 9; non ha effettuato la promessa attività promozionale e pubblicitaria; non ha restituito all'attore le somme corrisposte per fini pubblicitari. Trattasi di un quadro di ingannevolezza di informative e di inadempimenti di tal gravita avuto riguardo alle finalità e all'equilibrio di interessi perseguito con il contratto - quello di far entrare il xxx in una rete di affiliati collaudata, consolidata sul mercato allo scopo di commercializzare i beni mettendogli a disposizione il patrimonio di conoscenze, Know how e ritrovati tecnici dell'affiliante, consentendogli altresì I'uso del marchio e segni distintivi dell' affiliante stesso da comportare la risoluzione del contratto per grave inadempimento della società convenuta art. 1453 c.c. Ne consegue la condanna della società convenuta alIa restituzione del contributo di affiliazione pari in linea capitale ad € 37.800,01 maggiorata di interessi al tasso di legge decorrenti dalla data del pagamento stante la malafede della società convenuta. La stessa va altresì condannata stante la sua responsabilità contrattuale a risarcire i danni pari ad € 1875,60 per spese promozionali fatte dall'attore e documentate in causa (doc. 20 attoreo) ed € 4870,52 pari alle somme versate per la occupazione di locali effettuata per svolgere l'attività di affiliato (v. doc 21 attoreo), con maggiorazione di interessi al tasso di legge dalla data degli esborsi al saldo. Non sono invece adeguatamente provate le spese per la asserita ristrutturazione dei locali nè quelle per ecoincentivi spettanti. Non vi è poi sufficiente prova ( e l'onere probatorio gravava sull'attore) del danno sotto il profilo della struttura negoziale, attraverso una scansione diacronica di rapporti, il primo (di valuta), corrente tra debitore e creditore, tra cui viene originariamente pattuito l'adempimento di una certa prestazione del mancato guadagno : quanto all'affare "sfumato" primo nei confronti dell'altro, il secondo (di provvista), destinato a intervenire tra debitore e futuro garante, con la Ferrara TVA s.p.a. è risultato dalla esposizione esso pattuendosi l'impegno di quest'ultimo a garantire il creditore del teste Xxxxxxxx Xxxxxxxx primo rapporto, il terzo nascente, infine, tra creditore e garante, con quest'ultimo senz'altro obbligato ad adempiere alla prestazione del debitore a semplice richiesta del primo nel caso di inadempimento del secondo (dipendente all'epoca dei fatti rapporti ai quali non risulterà poi inusuale l'aggiunta di tale società) che l'affare non ha più avuto seguito " a causa una quarta convenzione negoziale collegata, quella tra un secondo istituto di mancati finanziamenti " credito controgarante e non dunque per responsabilità riconducibile ad inadempimenti società convenuta. Non vi è poi per il resto prova di elementi che consentano di determinare tale danno che non può sic et simpliciter esser ricondotto al profitto sperato. Resta da verificare la posizione dei terzi Cristiano e *** ***; va innanzitutto rilevato che è infondata la eccezione di difetto di legittimazione passiva poichè la legittimazione passiva quale condizione dell'azione sussiste ogni qualvolta venga prospettata una domanda in astratto suscettibile di essere rivolta contro il soggetto convenuto in giudiziobanca prima garante, attinendo a1 merito la fondatezza o meno di tale domanda; nella fattispecie l'attore ha assunto che i sigg. Xxxxxxx hanno posto in essere vari comportamenti causativi di danno tali da comportare loro responsabilità anche ex art 2043 c.c. e ciò è sufficiente a radicare la loro legittimazione passiva. Nel merito le domande risarcitorie rivolte contro i convenuti Xxxxxxx sono infondate. Va sul punto premesso che è pacifico in causa che essi abbiano agito in nome e per conto della società conducendo le trattative sfociate nel contratto; orbene poichè vige la regola della produzione degli effetti giuridici avente lo stesso contenuto del negozio concluso dal rappresentante nella sfera del rappresentato il mero inadempimento contrattuale in se non è fonte di responsabilità contrattuale del rappresentante verso il terzo; la giurisprudenza ha poi precisato che la configurabilità di responsabilità extracontrattuale verso i terzi del rappresentante (che eventualmente concorre con la eventuale responsabilità contrattuale del rappresentato) postula non solo che si sia in presenza di un comportamento antigiuridico del rappresentante (posto in essere con dolo o colpa) in primo rapporto di xxxxx causale con danno ingiusto provocato garanzia). L'elemento caratterizzante della fattispecie in esame verrà, così, sempre più pianamente individuato nell'impegno del garante a pagare illico et immediate, senza alcuna facoltà di opporre al terzo ma altresì che i fatti (dolosi o colposi) generatori creditore/beneficiario le eccezioni relative ai rapporti di responsabilità siano riconducibili soltanto ed unicamente al rappresentante valuta e non possano di provvista, in alcun modo farsi risalire al rappresentato (x. Xxxx civderoga agli artt. sez. 1 sent. n. 10493 del 24.9.1999;1936, 1941 e 1945 x.x., xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

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Samples: Contratto Autonomo Di Garanzia E Fideiussione

Motivi della decisione. E’ documentalmente provato Preliminarmente, con riferimento alla costituzione tardiva della intimata, va rilevato che la parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddirvi, deve farlo mediante controricorso contenente, ai sensi dell'articolo 366 c.p.c., (v. docrichiamato dall'articolo 370 c.p.c., comma 2), l'esposizione delle ragioni atte a dimostrare l'infondatezza delle censure mosse alla sentenza impugnata dal ricorrente. 1 attoreo) che in data 16/03/2004 *** *** ha concluso un contratto denominato In mancanza di “affiliazione commerciale” che è incontestato in giudizio essere intercorso con l’affiliante *** *** s.r.ltale atto, essa non può presentare memoria, ma solamente partecipare alla discussione orale (Cass. bella persona della legale rappresentante *** ***, sebbene nell’intestazione documento risulti indicata tal North Electric Vehicles (soggetto risultato inesistente6222/12; 1737/05). La società 3) Con unico complesso motivo di ricorso i promittenti venditori denunciano violazione e falsa applicazione degli articoli 1321, 1322, 1324, 1351, 1362 ss., 1374, 2697 e 2932 c.c.. Invocano le opinioni dottrinali e giurisprudenziali che, contrapponendosi alla corrente di pensiero accolta dai giudici di merito, ha riconosciuto "del tutto ammissibile e lecita la figura del preliminare di preliminare". Sostengono che non può essere negato che sussista un interesse delle parti a fronte creare un "impegno provvisorio", scindendo la contrattazione preparatoria del versamento contratto definitivo di vendita dell'immobile in due fasi. Affermano che la Corte di appello si è erroneamente allineata alle tesi che ritengono nullo per mancanza di causa il c.d. preliminare di preliminare, le quali ignorano il concreto svolgersi delle negoziazioni immobiliari e le esigenze della pratica. Ricordano che il contratto per cui è causa, intitolato "dichiarazione preliminare d'obbligo" conteneva gli elementi essenziali del negozio e prevedeva la stipula di un contributo "regolare preliminare di affiliazione ha concesso al xxxx vendita", qualora il diritto non esclusivo Banco di vender e noleggiare veicoli elettrici e relativi accessori; la società ha dichiarato di essere titolare del diritto all’utilizzazione del marchio depositato e degli altri segni distintivi indicati nell’allegato A; inoltre ha assunto con tal contratto nei confronti dell’affiliato plurimi obblighi specificatamente indicati ai punti 9.10.11 del contratto e negli allegati facenti parte del contratto ed altresì Napoli avesse dato atto della esistenza di una “rete in forte sviluppo ed affermata sul mercato in partnership con i più importanti gruppi internazionali di autoveicoli”(vassenso alla liberazione dall'ipoteca. doc 3 attoreo)- alle prove e documentali acquisite in giudizio è emersa senza ombra di dubbio l’ingannevolezza di quanto affermato in sede di trattative e poi trafuso nel contratto circa il fatto che si trattasse di “rete in forte sviluppo ed affermata sul mercato” (v. doc.3) e circa la titolarità del vantato marchio; la Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con provvedimento di data 7/12/2005 ha accertato la sussistenza di pubblicità ingannevole in relazione ai suddetti profili, vietandone ulteriore diffusione ( v. doc. 1 attoreo prodotto nel sub procedimento cautelare) e tale provvedimento è divenuto definitivo per mancata impugnazione. In particolare il provvedimento de quo ha rilevato che non vi era alcun elemento che suffragasse l’esistenza delle rete di affiliati ed ha altresì constatato con riferimento al marchio vantato che risultava solo la “ semplice richiesta di registrazione di un marchio diverso da quello vantato in pubblicità e per giunta effettuata successivamente alla diffusione dei messaggi in oggetto”. Tali valutazioni sono state ampiamente suffragate dai fatti emersi dalla esperita istruttoria che ha dato contezza di una generale situazione di ingannevolezza dalle pubblicità e dalle informative contenute negli allegati al contratto essendo in particolare emerso dalla istruttoria orale in buona sostanza che la tanto reclamizzata consolidata rete di affiliati è risultata nel tempo composta in dall’attore, da tal xxxx e da altro affiliato ed addirittura che all’epoca della stipula del contratto non esisteva alcuna nessuna rete di affiliati, essendo risultato il xxxx il primo affiliato. Non risulta poi alcuna registrazione del Marchio indicato dalla società come proprio, risultando solo documentalmente, come accertato dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con il provvedimento di data 7.12.2005, la richiesta di registrazione (del 15.12.2004 successiva dunque al contratto) di un marchio diverso sia per denominazione Parte ricorrente deduce che per grafica dal marchio "Ecoflyregolare preliminare" spacciato per marchio proprio della società. Risultato insomma doveva intendersi "formale preliminare", espressione che al momento della stipula del contratto lungi dal sussistere un già costituito e consolidato sistema di rete già sperimentata sul mercato, per la commercializzazione e distribuzione dei prodotti caratterizzati da segni distintivi "trainanti" il xxx è stato affiliato ad una rete in allora inesistente ( e in buona sostanza pressochè inesistente anche successivamente essendosi poi affiliati solo altri due soggetti) e per la commercializzazione di prodotti in relazione ai quali l'affiliante non era depositario di marchio alcuno. L’obbligo di buona fede oggettiva e correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico applicabile sia in ambito contrattuale che extracontrattuale (x. Xxxx. Civ. sez. III sentenza n. 3462 del 15/02/2007 e Cass. Civ. sez. III sent. N. 5348/09) e nella fattispecie è indubbia la gravità della violazione di tale dovere giuridico in relazione ad informative essenziali assume oggi maggior significato in relazione alla natura del contrattopossibilità di trascrivere i preliminari redatti "in base alla L. 28 febbraio 1997, n. 30". A ciò si aggiunga Evidenzia la apprezzabilità dell'interesse che la *** *** s.r.lle parti avevano a conoscere, nel percorso negoziale di progressivo avvicinamento, le decisioni dell'istituto bancario che vantava l'ipoteca. si è resa inadempiente ai vari obblighi assunti contrattualmente e segnatamente: non ha fornito alcun quadriciclo al xxxx nonostante tali veicoli rientrassero nel "parco veicoli" oggetto di contratto; non ha effettuati i corsi di formazione previsti in contratto all'art 9; non ha effettuato la promessa attività promozionale e pubblicitaria; non ha restituito all'attore le somme corrisposte per fini pubblicitari. Trattasi di un quadro di ingannevolezza di informative e di inadempimenti di tal gravita avuto riguardo alle finalità e all'equilibrio di interessi perseguito con il contratto - quello di far entrare il xxx in una rete di affiliati collaudataIl ricorso, consolidata sul mercato allo scopo di commercializzare i beni mettendogli a disposizione il patrimonio di conoscenze, Know how e ritrovati tecnici dell'affiliante, consentendogli altresì I'uso del marchio e segni distintivi dell' affiliante stesso da comportare la risoluzione del contratto per grave inadempimento della società convenuta art. 1453 c.c. Ne consegue la condanna della società convenuta alIa restituzione del contributo di affiliazione pari in linea capitale ad € 37.800,01 maggiorata di interessi al tasso di legge decorrenti dalla data del pagamento stante la malafede della società convenuta. La stessa va altresì condannata stante la sua responsabilità contrattuale a risarcire i danni pari ad € 1875,60 per spese promozionali fatte dall'attore e documentate in causa (doc. 20 attoreo) ed € 4870,52 pari alle somme versate per la occupazione di locali effettuata per svolgere l'attività di affiliato (v. doc 21 attoreo), con maggiorazione di interessi al tasso di legge dalla data degli esborsi al saldo. Non sono invece adeguatamente provate le spese per la asserita ristrutturazione dei locali nè quelle per ecoincentivi spettanti. Non vi è poi sufficiente prova ( e l'onere probatorio gravava sull'attore) del danno sotto il profilo del mancato guadagno : quanto all'affare "sfumato" con la Ferrara TVA s.p.a. è risultato dalla esposizione del teste Xxxxxxxx Xxxxxxxx (dipendente all'epoca dei fatti di tale società) che l'affare non ha più avuto seguito " a causa di mancati finanziamenti " e non dunque per responsabilità riconducibile ad inadempimenti società convenuta. Non vi è poi per il resto prova di elementi che consentano di determinare tale danno che non può sic et simpliciter esser ricondotto al profitto sperato. Resta da verificare la posizione dei terzi Cristiano e *** ***; va innanzitutto rilevato che è infondata la eccezione di difetto di legittimazione passiva poichè la legittimazione passiva quale condizione dell'azione sussiste ogni qualvolta venga prospettata una domanda in astratto suscettibile di essere rivolta contro il soggetto convenuto in giudizioconcluso da congruo e concreto quesito, attinendo a1 merito la fondatezza o meno di tale domanda; nella fattispecie l'attore ha assunto che i sigg. Xxxxxxx hanno posto in essere vari comportamenti causativi di danno tali redatto ex articolo 366 bis c.p.c., e completato da comportare loro responsabilità anche ex art 2043 c.c. e ciò è sufficiente a radicare la loro legittimazione passiva. Nel merito le domande risarcitorie rivolte contro i convenuti Xxxxxxx sono infondate. Va sul punto premesso che è pacifico in causa che essi abbiano agito in nome e altra censura per conto contraddittorietà della società conducendo le trattative sfociate nel contratto; orbene poichè vige la regola della produzione degli effetti giuridici del negozio concluso dal rappresentante nella sfera del rappresentato il mero inadempimento contrattuale in se non è fonte di responsabilità contrattuale del rappresentante verso il terzo; la giurisprudenza ha poi precisato che la configurabilità di responsabilità extracontrattuale verso i terzi del rappresentante (che eventualmente concorre con la eventuale responsabilità contrattuale del rappresentato) postula non solo che si sia in presenza di un comportamento antigiuridico del rappresentante (posto in essere con dolo o colpa) in rapporto di xxxxx causale con danno ingiusto provocato al terzo ma altresì che i fatti (dolosi o colposi) generatori di responsabilità siano riconducibili soltanto ed unicamente al rappresentante e non possano in alcun modo farsi risalire al rappresentato (x. Xxxx civ. sez. 1 sent. n. 10493 del 24.9.1999;motivazione, e' fondato.

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Samples: Preliminary Agreement

Motivi della decisione. E’ documentalmente provato In parziale riforma della sentenza del Tribunale, la Corte di Appello di Torino ha ritenuto Ma. Do. e Co. Fr. responsabili del reato previsto dalla Legge n. 516 del 1982, articolo 4, lettera f, ora Decreto Legislativo n. 74 del 2000 articolo 3 (v. docdichiarazione di imposte fraudolenta mediante artifici) e, concesse le attenuanti generiche, li ha condannati alla pena di giustizia. 1 attoreo) Per giungere a tale conclusione, la Corte ha reputato che l'accertato comportamento degli imputati - i quali avevano indicato nei contratti notarili di compravendita, allegati alla dichiarazione dei redditi, un prezzo minore del reale - costituisse un mezzo fraudolento idoneo ad ostacolare la verifica tributaria; sul punto - secondo i Giudici - non influiva l'accertamento della evasione operato dalla Guardia di finanza dopo complesse investigazioni. La Corte territoriale ha ritenuto la continuita' di tipo di illecito tra la abrogata e la attuale normativa in quanto le soglie introdotte con il Decreto Legislativo n. 74 del 2000 articolo 3 sono da considerarsi condizioni di punibilita' che non influiscono sulla struttura della fattispecie. In merito alla prescrizione, i Giudici hanno rilevato che il caso fosse regolato dalla normativa della Legge n. 516 del 1982 perche' piu' favorevole, ed hanno escluso che fossero applicabile i termini piu' brevi introdotti con la Legge n. 251 del 2005 perche' il processo era pendente in appello alla data 16/03/2004 *** *** del 8 dicembre 2005; sul tema, la Corte ha concluso un contratto denominato osservato come l'individuazione della sentenza di “affiliazione commerciale” che è incontestato primo grado come criterio distintivo per l'applicazione della nuova disciplina fosse ragionevole ed hanno dichiarata infondata la relativa questione di legittimita' costituzionale. Da ultimo, la Corte non ha concesso la attenuante dell'articolo 62 c.p., n. 6, in giudizio essere intercorso quanto incompatibile con l’affiliante *** *** s.r.l. bella persona della legale rappresentante *** ***, sebbene nell’intestazione documento risulti indicata tal North Electric Vehicles la condanna al risarcimento dei danni alla parte civile (soggetto risultato inesistenteAgenzia delle Entrate). Per l'annullamento della sentenza, gli imputati, con atti separati, hanno proposto ricorso per Cassazione deducendo violazione di legge e introducendo i seguenti comuni motivi. Per quanto concerne l'applicabilita' dei termini prescrizionali introdotti con la Legge n. 251 del 2005 ai processi in corso, i ricorrenti osservano come la sentenza della Consulta 393/2006, abbia dichiarato incostituzionale solo la barriera costituita dalla dichiarazione di apertura del dibattimento lasciando insoluta la problematica nei processi in fase di appello o di legittimita'. Ora la deroga alla retroattivita' della norma piu' favorevole deve avere una ragionevolezza che non e' riscontrabile nello individuare nella sentenza di primo grado, pur dotata di valenza interruttiva ex articolo 160 c.p., il discrimine per l'applicazione della nuova normativa. Pertanto, gli imputati solevano questione di legittimita' costituzionale della Legge n. 251 del 2005 articolo 10 comma 2, per violazione dell'articolo 3 Cost.. Entrambi i ricorrenti sostengono che non si possa riscontrare una continuita' tra gli elementi strutturali dello abrogato Legge n. 516 del 1982, articolo 4, e il vigente Decreto Legislativo n. 74 del 2000 articolo 3: la condotta prevista dalle due norme e' differente in quanto solo la nuova individua il comportamento artificioso nello ambito delle scritture contabili e richiede il verificarsi dell'evento di evasione che costituisce elemento essenziale della fattispecie. Oltre alle ricordate censure comuni, il ricorrente Co. rileva come, stante l'abrogazione della Legge n. 516 del 1982, articolo 9, e' applicabile la disciplina dell'articolo 157 c.p., per cui il reato, riguardante l'anno di imposta 1997, e' estinto per prescrizione. La società ricorrente Ma. osserva che il delitto contestato non punisce la condotta di evasione delle imposte, ma un comportamento fraudolento nei mezzi e nelle finalita' che non e' evidenziabile nella fattispecie concreta; essa e' sussumibile nella diversa ipotesi di reato prevista del Decreto Legislativo n. 74 del 2000 articolo 4 (dichiarazione infedele) gia' estinta per prescrizione. Da ultimo la ricorrente rileva come avesse definito, prima della apertura del dibattimento, la sua posizione finanziaria con il ed accertamento con adesione per cui, in virtu' del Decreto Legge n. 669 del 1996 articolo 6 vigente all'epoca del commesso reato, il danno doveva considerarsi risarcito con applicabilita' della attenuante prevista dell'articolo 62 c.p., n. 6. Il Legislatore ha inteso porre un limite, per evidenti ragioni di politica criminale, alla retrodatazione delle norme piu' favorevoli in tema di prescrizione introdotte con la Legge n. 251 del 2005 ed ha precisato, all'articolo 10, comma 3, che le stesse fossero impraticabili per i processi pendenti in primo grado (individuando la relativa nozione nella apertura del dibattimento) o in appello oppure avanti alla Corte di Cassazione. In pratica, la legge piu' favorevole era applicabile solo per i processi per i quali non si era ancora aperto il dibattimento in primo grado. La Consulta con sentenza 393/2006 - dopo avere chiarito che il principio della irretroattivita' della legge piu' favorevole non e' tutelato a fronte livello costituzionale - ha dichiarato la parziale illegittimita' della disposizione transitoria ed ha eliminato la locuzione "processi gia' pendenti in primo grado ove vi sia stata la apertura del versamento dibattimento"; cio' essenzialmente per la considerazione che l'apertura del dibattimento non connota tutti i processi e non e' atto interruttivo della prescrizione. Dopo l'intervento della Corte Costituzionale, le aporie della pregressa normativa, ritenute non ragionevoli, sono state superate e la deroga alla retroattivita' della legge piu' favorevole e' rimasta in vigore solo per i processi pendenti in grado di un contributo di affiliazione ha concesso al xxxx appello (e tale e' il diritto non esclusivo di vender e noleggiare veicoli elettrici e relativi accessoricaso in esame) o dinanzi alla Cassazione; la società Corte costituzionale ha dichiarato inteso escludere dalla applicazione delle nuove norme i processi in avanzato stato di essere titolare trattazione che sarebbero stati compromessi dalle riformulate disposizioni in tema di prescrizione (Sez. 5, 27 novembre 2006, Oliva 42189/06). Pertanto, non e' sostenibile la tesi dei ricorrenti secondo i quali la sentenza della Corte Costituzionale ha risolto solo il problema della irragionevolezza di individuare nella apertura del diritto all’utilizzazione dibattimento in primo grado il discrimine per l'applicazione della nuova normativa; la sentenza della Consulta salva, nella norma scrutinata, la preclusione alla applicazione della legge piu' favorevole ai processi pendenti in appello o in Cassazione. Di conseguenza, le censure dei ricorrenti sono superate dalla sentenza della Corte Costituzionale. Sul tema della continuita' normativa tra le ipotesi di reato previste dalla Legge n. 516 del marchio depositato 1982, articolo 4, e del Decreto Legislativo n. 74 del 2000 articolo 3 l'indagine deve incentrasi sulla permanenza del giudizio, pur parzialmente mutato, di disvalore delle condotte e sulla sussistenza di omogeneita' degli altri segni distintivi indicati nell’allegato A; inoltre elementi strutturali delle vigenti e delle abrogate fattispecie criminose. La nuova normativa, ha assunto ristretto numero delle condotte penalmente rilevanti, che sono ora correlate agli interessi connessi al prelievo fiscale, ed ha escluso dal novero dei reati le violazioni prodromiche ad una falsa dichiarazione o all'evasione fiscale. In coerenza con tal contratto nei confronti dell’affiliato plurimi obblighi specificatamente indicati ai punti 9.10.11 tale politica criminale, alcune ipotesi di reato enucleate dalla Legge n. 516 del contratto 1982, articolo 4, lettera f, sono state abrogate e negli allegati facenti parte del contratto ed altresì dato atto della esistenza non piu' riprodotte nella vigente normativa: non assumono piu' rilievo penale la esibizione di una “rete falsa documentazione, la allegazione della stessa in forte sviluppo ed affermata una dichiarazione di sostituto di imposta, la sua utilizzazione in una dichiarazione dei redditi senza superamento delle soglie di punibilita'. La nuova fattispecie di reato non e' totalmente sovrapponibile alla pregressa; si puo' riscontrare un nesso di continuita' normativa solo quando la documentazione contraffatta o alterata con mezzi fraudolenti, idonei ad ostacolare l'accertamento, sia stata utilizzata in concreto da un soggetto obbligato alla tenuta delle scritture contabili e sia stata inserita in una dichiarazione di redditi che, redatta sulla base di una contabilita' artefatta con modalita' insidiose, contiene una falsa indicazione di elementi attivi o passivi (con superamento congiunto delle soglie indicate all'articolo 3, lettera a e b Decreto Legislativo citato). Solo tale condotta (che e' quella contestata ai ricorrenti nel capo di imputazione e ritenuta sussistente dai Giudici) era gia' punibile a sensi della Legge n. 516 del 1982, articolo 4, lettera f, continua a configurare una ipotesi di reato nella attuale disciplina posto che il bene tutelato e' il medesimo e omologhe sono le modalita' di aggressione al bene stesso (ex plurimis; Cassazione Sez. 3 sentenza 33887/2001). Le soglie inserite nella Legge n. 74 del 2000 (e superate nella ipotesi che ci occupa), che restringono l'area del penalmente punibile, devono essere considerate quali condizioni intrinseche e improprie di punibilita' che incidono sul mercato bene tutelato ed, in partnership con i più importanti gruppi internazionali base al principio di autoveicoli”(vcolpevolezza, devono essere imputabili allo agente a titolo di dolo. doc 3 attoreo)- alle prove e documentali acquisite in giudizio è emersa senza ombra Per quanto esposto, la fattispecie contestata ai ricorrente nel capo di dubbio l’ingannevolezza di quanto affermato in sede di trattative e poi trafuso imputazione (che assume profili fraudolenti che rientrano nel contratto circa il fatto novero della frode fiscale) si inserisce nell'ambito della persistente illiceita' penale. Il raffronto tra le due discipline che si trattasse di “rete in forte sviluppo ed affermata sul mercato” (v. doc.3) e circa sono succedute nel tempo porta alla conclusione che quella prevista dalla Legge n. 516 del 1982, articolo 4, e' la titolarità del vantato marchio; la Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con provvedimento di data 7/12/2005 ha accertato la sussistenza di pubblicità ingannevole in relazione ai suddetti profili, vietandone ulteriore diffusione ( v. doc. 1 attoreo prodotto nel sub procedimento cautelare) e tale provvedimento è divenuto definitivo per mancata impugnazione. In particolare il provvedimento de quo ha rilevato che non vi era alcun elemento che suffragasse l’esistenza delle rete di affiliati ed ha altresì constatato con riferimento al marchio vantato che risultava solo la “ semplice richiesta di registrazione di un marchio diverso da quello vantato in pubblicità e per giunta effettuata successivamente alla diffusione dei messaggi in oggetto”. Tali valutazioni sono state ampiamente suffragate dai fatti emersi dalla esperita istruttoria che ha dato contezza di una generale situazione di ingannevolezza dalle pubblicità e dalle informative contenute negli allegati al contratto essendo in particolare emerso dalla istruttoria orale in buona sostanza piu' favorevole allo imputato atteso che la tanto reclamizzata consolidata rete di affiliati è risultata nel tempo composta in dall’attore, da tal xxxx e da altro affiliato ed addirittura che all’epoca misura edittale della stipula del contratto non esisteva alcuna nessuna rete di affiliati, essendo risultato il xxxx il primo affiliato. Non risulta poi alcuna registrazione del Marchio indicato dalla società come proprio, risultando solo documentalmente, come accertato dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con il provvedimento di data 7.12.2005pena e' piu' mite, la richiesta estensione delle pene accessorie e' minore ed il termine prescrizionale piu' breve (anni nove tenuto conto della interruzione). Tale periodo si e' maturato nel caso concreto dal momento che il dies a quo dello stesso deve essere fissato alla data della presentazione della dichiarazione dei redditi (30 luglio 1998). Di conseguenza, la Corte annulla senza rinvio la impugnata sentenza per essere il reato estinto per prescrizione; stante la condanna, nei precedenti gradi di registrazione giudizio, al risarcimento dei danni e la comprovata responsabilita' degli imputati (del 15.12.2004 successiva dunque al contrattoche il contenuto dell'atto di ricorso non e' idoneo a mettere in discussione), la Corte, a sensi dell'articolo 578 c.p.p., conferma le statuizioni civili della decisione in esame. Le esposte conclusioni superano il problema della applicabilita' dell'attenuante prevista dall'articolo 62 c.p., n. 6, e la questione sul totale (come sostengono i ricorrenti) di un marchio diverso sia per denominazione che per grafica o parziale (come ritenuto in sentenza) risarcimento dei danni xxxx' affrontata e risolta dal marchio "Ecofly" spacciato per marchio proprio della società. Risultato insomma che al momento della stipula del contratto lungi dal sussistere un già costituito e consolidato sistema di rete già sperimentata sul mercato, Giudice competente per la commercializzazione e distribuzione dei prodotti caratterizzati da segni distintivi "trainanti" loro liquidazione. P.Q.M. LA CORTE Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche' il xxx è stato affiliato ad una rete in allora inesistente ( e in buona sostanza pressochè inesistente anche successivamente essendosi poi affiliati solo altri due soggetti) e reato e' estinto per la commercializzazione di prodotti in relazione ai quali l'affiliante non era depositario di marchio alcuno. L’obbligo di buona fede oggettiva e correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico applicabile sia in ambito contrattuale che extracontrattuale (x. Xxxx. Civ. sez. III sentenza n. 3462 del 15/02/2007 e Cass. Civ. sez. III sent. N. 5348/09) e nella fattispecie è indubbia la gravità prescrizione; conferma le statuizioni civili della violazione di tale dovere giuridico in relazione ad informative essenziali in relazione alla natura del contratto. A ciò si aggiunga che la *** *** s.r.l. si è resa inadempiente ai vari obblighi assunti contrattualmente e segnatamente: non ha fornito alcun quadriciclo al xxxx nonostante tali veicoli rientrassero nel "parco veicoli" oggetto di contratto; non ha effettuati i corsi di formazione previsti in contratto all'art 9; non ha effettuato la promessa attività promozionale e pubblicitaria; non ha restituito all'attore le somme corrisposte per fini pubblicitari. Trattasi di un quadro di ingannevolezza di informative e di inadempimenti di tal gravita avuto riguardo alle finalità e all'equilibrio di interessi perseguito con il contratto - quello di far entrare il xxx in una rete di affiliati collaudata, consolidata sul mercato allo scopo di commercializzare i beni mettendogli a disposizione il patrimonio di conoscenze, Know how e ritrovati tecnici dell'affiliante, consentendogli altresì I'uso del marchio e segni distintivi dell' affiliante stesso da comportare la risoluzione del contratto per grave inadempimento della società convenuta art. 1453 c.c. Ne consegue la condanna della società convenuta alIa restituzione del contributo di affiliazione pari in linea capitale ad € 37.800,01 maggiorata di interessi al tasso di legge decorrenti dalla data del pagamento stante la malafede della società convenuta. La stessa va altresì condannata stante la sua responsabilità contrattuale a risarcire i danni pari ad € 1875,60 per spese promozionali fatte dall'attore e documentate in causa (doc. 20 attoreo) ed € 4870,52 pari alle somme versate per la occupazione di locali effettuata per svolgere l'attività di affiliato (v. doc 21 attoreo), con maggiorazione di interessi al tasso di legge dalla data degli esborsi al saldo. Non sono invece adeguatamente provate le spese per la asserita ristrutturazione dei locali nè quelle per ecoincentivi spettanti. Non vi è poi sufficiente prova ( e l'onere probatorio gravava sull'attore) del danno sotto il profilo del mancato guadagno : quanto all'affare "sfumato" con la Ferrara TVA s.p.a. è risultato dalla esposizione del teste Xxxxxxxx Xxxxxxxx (dipendente all'epoca dei fatti di tale società) che l'affare non ha più avuto seguito " a causa di mancati finanziamenti " e non dunque per responsabilità riconducibile ad inadempimenti società convenuta. Non vi è poi per il resto prova di elementi che consentano di determinare tale danno che non può sic et simpliciter esser ricondotto al profitto sperato. Resta da verificare la posizione dei terzi Cristiano e *** ***; va innanzitutto rilevato che è infondata la eccezione di difetto di legittimazione passiva poichè la legittimazione passiva quale condizione dell'azione sussiste ogni qualvolta venga prospettata una domanda in astratto suscettibile di essere rivolta contro il soggetto convenuto in giudizio, attinendo a1 merito la fondatezza o meno di tale domanda; nella fattispecie l'attore ha assunto che i sigg. Xxxxxxx hanno posto in essere vari comportamenti causativi di danno tali da comportare loro responsabilità anche ex art 2043 c.c. e ciò è sufficiente a radicare la loro legittimazione passiva. Nel merito le domande risarcitorie rivolte contro i convenuti Xxxxxxx sono infondate. Va sul punto premesso che è pacifico in causa che essi abbiano agito in nome e per conto della società conducendo le trattative sfociate nel contratto; orbene poichè vige la regola della produzione degli effetti giuridici del negozio concluso dal rappresentante nella sfera del rappresentato il mero inadempimento contrattuale in se non è fonte di responsabilità contrattuale del rappresentante verso il terzo; la giurisprudenza ha poi precisato che la configurabilità di responsabilità extracontrattuale verso i terzi del rappresentante (che eventualmente concorre con la eventuale responsabilità contrattuale del rappresentato) postula non solo che si sia in presenza di un comportamento antigiuridico del rappresentante (posto in essere con dolo o colpa) in rapporto di xxxxx causale con danno ingiusto provocato al terzo ma altresì che i fatti (dolosi o colposi) generatori di responsabilità siano riconducibili soltanto ed unicamente al rappresentante e non possano in alcun modo farsi risalire al rappresentato (x. Xxxx civ. sez. 1 sent. n. 10493 del 24.9.1999;sentenza.

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Samples: Contratti Immobiliari E Agrari

Motivi della decisione. E’ documentalmente provato Il primo motivo di appello è infondato. Infatti, dall'esame del contratto di locazione del 10/1/2000, sottoscritto dalla sig.ra (v. doc...) e dal sig. 1 attoreo(...), non emerge alcuna circostanza da cui poter inferire che l'immobile di Via (...) non fosse idoneo all'uso "ufficio" concordato dalle parti con il contratto stesso. Del resto, si deve presumere che, ove effettivamente detto immobile non fosse stato idoneo all'uso che il conduttore -con l'accordo della locatrice- intendeva farne, non avrebbe sottoscritto il contratto stesso o, comunque, avrebbe preteso che di tale circostanza fosse dato espressamente conto nello stesso contratto, convenendo, eventualmente, che il canone di locazione fosse da lui versato solo a partire dal momento in data 16/03/2004 *** *** cui l'immobile fosse stato reso idoneo a tale uso, previa apposita ristrutturazione connessa alle specifiche condizioni del bene locato. Al contrario, le parti non fecero mai menzione di tale circostanza nel contratto, mentre il semplice fatto che il conduttore sia stato autorizzato dalla locatrice "alla ristrutturazione dei locali" a propria cura e spese non permette di collegare tale attività ad una effettiva condizione di inidoneità del locale all'uso pattuito. Giova poi evidenziare che il giudicante di prime cure, a differenza di quanto sostenuto dall'odierno appellante, non risulta aver mai affermato "che non sia onere del locatore fornire un appartamento idoneo all'uso concordato", essendosi limitato solo a statuire che gli obblighi previsti a carico del locatore dagli artt. 1575 e 1576 c.c. non comprendono l'esecuzione di opere di modificazione o trasformazione della cosa locata tali da rendere il bene stesso idoneo alle specifiche esigenze del conduttore, tranne il caso in cui sia stata, nello stesso contratto, specificamente garantita l'idoneità dell'immobile ad un determinato uso: ipotesi, questa, che nel contratto in questione non è assolutamente ravvisabile, essendosi le parti limitate solo a convenire genericamente l'uso dell'immobile come "ufficio". Ne consegue che i lavori svolti dal conduttore a seguito dell'accoglimento della sua generica richiesta di essere autorizzato alla "ristrutturazione dei locali" non possono essere ritenuti indispensabili per rendere l'immobile locato idoneo ad essere utilizzato come ufficio, con la conseguenza che essi non potevano incombere a carico della locatrice. Ne deriva che del tutto inconferenti si appalesano le richieste probatorie avanzate dall'appellante che, pertanto, debbono essere disattese, con la conseguenza che il primo motivo di appello deve essere respinto. Analoghe considerazioni, poi, valgono per il secondo motivo di censura, con il quale l'appellante ha concluso nuovamente sostenuto che la locatrice gli avesse manifestato un espresso consenso all'esecuzione dei miglioramenti di cui all'art. 1592 c.c.. Infatti, secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione, cui questa Corte di merito aderisce, "nel contratto denominato di “affiliazione commerciale” locazione, il diritto del conduttore alla indennità per i miglioramenti della cosa locata presuppone, ai sensi dell'art. 1592 c.c., che è incontestato le relative opere siano state eseguite con il consenso del locatore, e tale consenso, importando cognizione dell'entità, anche economica, e della convenienza delle opere, non può essere implicito, né può desumersi da atti di tolleranza, ma deve concretarsi in giudizio essere intercorso con l’affiliante *** *** s.r.luna chiara ed inequivoca manifestazione di volontà volta ad approvare le eseguite innovazioni, così che la mera consapevolezza (o la mancata opposizione) del locatore riguardo alle stesse non legittima il conduttore alla richiesta dell'indennizzo" (Cass. bella persona della legale rappresentante *** ***n. 15317/2019; nello stesso senso, sebbene nell’intestazione documento risulti indicata tal North Electric Vehicles (soggetto risultato inesistentevedi Cass. n. 4532/2019, n. 2494/2009 -riportata dallo stesso giudice di prime cure- e n. 6094/2006). La società Inoltre, ai sensi dell'art. 2967 c.c., grava sul conduttore che chieda l'indennità ex art. 1592 c.c. per i miglioramenti apportati alla cosa locata, l'onere di provare il consenso del locatore alla loro esecuzione, trattandosi di fatto costitutivo del preteso diritto (Cass. n. 14/2017; 17861/2007; 2740/1988). Ciò premesso, dall'esame degli atti emerge solamente la dimostrazione che il sig. (...), in occasione dell'invio della missiva datata 10/2/2000, comunicò alla sig.ra (...) i lavori di ristrutturazione che egli aveva in animo di effettuare all'interno dell'immobile locato, da lui personalmente ritenuto "inabitabile", senza però ottenere una risposta al riguardo e, tanto meno, una risposta interpretabile quale inequivoca manifestazione di volontà volta ad approvare possibili innovazioni; inoltre, la circostanza che la locatrice non abbia espressamente manifestato un dissenso al riguardo, a fronte del versamento di un contributo di affiliazione ha concesso al xxxx il diritto non esclusivo di vender e noleggiare veicoli elettrici e relativi accessori; la società ha dichiarato di essere titolare del diritto all’utilizzazione del marchio depositato e degli altri segni distintivi indicati nell’allegato A; inoltre ha assunto con tal contratto nei confronti dell’affiliato plurimi obblighi specificatamente indicati ai punti 9.10.11 del contratto e negli allegati facenti parte del contratto ed altresì dato atto della esistenza di una “rete in forte sviluppo ed affermata sul mercato in partnership con i più importanti gruppi internazionali di autoveicoli”(v. doc 3 attoreo)- alle prove e documentali acquisite in giudizio è emersa senza ombra di dubbio l’ingannevolezza differenza di quanto affermato in sede sostenuto dall'appellante non può essere interpretato quale specifica approvazione all'effettuazione dei miglioramenti di trattative e poi trafuso nel contratto circa il fatto che cui agli artt. 1592 e/o 1593 c.c., soprattutto ove si trattasse di “rete in forte sviluppo ed affermata sul mercato” (v. doc.3) e circa la titolarità del vantato marchio; la Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con provvedimento di data 7/12/2005 ha accertato la sussistenza di pubblicità ingannevole in relazione ai suddetti profili, vietandone ulteriore diffusione ( v. doc. 1 attoreo prodotto nel sub procedimento cautelare) e tale provvedimento è divenuto definitivo per mancata impugnazione. In particolare il provvedimento de quo ha rilevato che non vi era alcun elemento che suffragasse l’esistenza delle rete di affiliati ed ha altresì constatato con riferimento al marchio vantato che risultava solo la “ semplice richiesta di registrazione di un marchio diverso da quello vantato in pubblicità e per giunta effettuata successivamente alla diffusione dei messaggi in oggetto”. Tali valutazioni sono state ampiamente suffragate dai fatti emersi dalla esperita istruttoria che ha dato contezza di una generale situazione di ingannevolezza dalle pubblicità e dalle informative contenute negli allegati al contratto essendo in particolare emerso dalla istruttoria orale in buona sostanza consideri che la tanto reclamizzata consolidata rete di affiliati è risultata nel tempo composta sig.ra (...), in dall’attore, da tal xxxx e da altro affiliato ed addirittura che all’epoca occasione della stipula del contratto non esisteva alcuna nessuna rete contratto, aveva già accolto la generica richiesta del conduttore di affiliati, essendo risultato il xxxx il primo affiliato. Non risulta poi alcuna registrazione del Marchio indicato dalla società come proprio, risultando solo documentalmente, come accertato dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con il provvedimento di data 7.12.2005, la richiesta di registrazione (del 15.12.2004 successiva dunque al contratto) di un marchio diverso sia per denominazione che per grafica dal marchio "Ecofly" spacciato per marchio proprio della società. Risultato insomma che al momento della stipula del contratto lungi dal sussistere un già costituito e consolidato sistema di rete già sperimentata sul mercato, per la commercializzazione e distribuzione dei prodotti caratterizzati da segni distintivi "trainanti" il xxx è stato affiliato procedere ad una rete ristrutturazione dell'immobile a sua esclusiva cura e spese. Riguardo, poi, alla mancata ammissione della prova testimoniale richiesta, secondo cui la sig.ra (...), "in allora inesistente ( e un incontro avvenuto in buona sostanza pressochè inesistente anche successivamente essendosi poi affiliati solo altri due soggetti) e per la commercializzazione Ostia presso un negozio di prodotti ottica all'incirca fine marzo-inizio aprile 2000", venne informata dal conduttore che nell'immobile locato erano stati eseguiti i lavori in relazione ai quali l'affiliante non era depositario questione, dimostrandosi contenta della loro effettuazione, l'estrema genericità della stessa giustificava -e tutt'ora giustifica- una valutazione in termini di marchio alcuno. L’obbligo di buona fede oggettiva e correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico applicabile sia in ambito contrattuale che extracontrattuale (x. Xxxx. Civ. sez. III sentenza n. 3462 del 15/02/2007 e Cass. Civ. sez. III sent. N. 5348/09) e nella fattispecie è indubbia la gravità della violazione di tale dovere giuridico in relazione ad informative essenziali in relazione alla natura del contratto. A ciò si aggiunga che la *** *** s.r.l. si è resa inadempiente ai vari obblighi assunti contrattualmente e segnatamente: non ha fornito alcun quadriciclo al xxxx nonostante tali veicoli rientrassero nel "parco veicoli" oggetto di contratto; non ha effettuati i corsi di formazione previsti in contratto all'art 9; non ha effettuato la promessa attività promozionale e pubblicitaria; non ha restituito all'attore le somme corrisposte per fini pubblicitari. Trattasi di un quadro di ingannevolezza di informative e di inadempimenti di tal gravita avuto riguardo alle finalità e all'equilibrio di interessi perseguito con il contratto - quello di far entrare il xxx in una rete di affiliati collaudata, consolidata sul mercato allo scopo di commercializzare i beni mettendogli a disposizione il patrimonio di conoscenze, Know how e ritrovati tecnici dell'affiliante, consentendogli altresì I'uso del marchio e segni distintivi dell' affiliante stesso da comportare la risoluzione del contratto per grave inadempimento della società convenuta art. 1453 c.ccompleta inammissibilità. Ne consegue la condanna della società convenuta alIa restituzione del contributo che anche il secondo motivo di affiliazione pari in linea capitale ad € 37.800,01 maggiorata di interessi al tasso di legge decorrenti dalla data del pagamento stante la malafede della società convenuta. La stessa va altresì condannata stante la sua responsabilità contrattuale a risarcire i danni pari ad € 1875,60 per spese promozionali fatte dall'attore e documentate in causa (doc. 20 attoreo) ed € 4870,52 pari alle somme versate per la occupazione di locali effettuata per svolgere l'attività di affiliato (v. doc 21 attoreo), con maggiorazione di interessi al tasso di legge dalla data degli esborsi al saldo. Non sono invece adeguatamente provate le spese per la asserita ristrutturazione dei locali nè quelle per ecoincentivi spettanti. Non vi è poi sufficiente prova ( e l'onere probatorio gravava sull'attore) del danno sotto il profilo del mancato guadagno : quanto all'affare "sfumato" con la Ferrara TVA s.p.a. è risultato dalla esposizione del teste Xxxxxxxx Xxxxxxxx (dipendente all'epoca dei fatti di tale società) che l'affare non ha più avuto seguito " a causa di mancati finanziamenti " e non dunque per responsabilità riconducibile ad inadempimenti società convenuta. Non vi è poi per il resto prova di elementi che consentano di determinare tale danno che appello non può sic et simpliciter esser ricondotto al profitto sperato. Resta da verificare la posizione dei terzi Cristiano e *** ***; va innanzitutto rilevato che è infondata la eccezione di difetto di legittimazione passiva poichè la legittimazione passiva quale condizione dell'azione sussiste ogni qualvolta venga prospettata una domanda in astratto suscettibile di essere rivolta contro il soggetto convenuto in giudizio, attinendo a1 merito la fondatezza o meno di tale domanda; nella fattispecie l'attore ha assunto che i sigg. Xxxxxxx hanno posto in essere vari comportamenti causativi di danno tali da comportare loro responsabilità anche ex art 2043 c.c. e ciò è sufficiente a radicare la loro legittimazione passiva. Nel merito le domande risarcitorie rivolte contro i convenuti Xxxxxxx sono infondate. Va sul punto premesso che è pacifico in causa che essi abbiano agito in nome e per conto della società conducendo le trattative sfociate nel contratto; orbene poichè vige la regola della produzione degli effetti giuridici del negozio concluso dal rappresentante nella sfera del rappresentato il mero inadempimento contrattuale in se non è fonte di responsabilità contrattuale del rappresentante verso il terzo; la giurisprudenza ha poi precisato che la configurabilità di responsabilità extracontrattuale verso i terzi del rappresentante (che eventualmente concorre con la eventuale responsabilità contrattuale del rappresentato) postula non solo che si sia in presenza di un comportamento antigiuridico del rappresentante (posto in essere con dolo o colpa) in rapporto di xxxxx causale con danno ingiusto provocato al terzo ma altresì che i fatti (dolosi o colposi) generatori di responsabilità siano riconducibili soltanto ed unicamente al rappresentante e non possano in alcun modo farsi risalire al rappresentato (x. Xxxx civ. sez. 1 sent. n. 10493 del 24.9.1999;respinto.

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Samples: Contratto Di Locazione

Motivi della decisione. E’ documentalmente provato (v. docCon il primo motivo il ricorrente deduce violazione degli articoli 1453 - 1460 1476 - 1477 c.c.; L. n. 47 del 1985, artt. 1 attoreo) 17 e 40 nonchè vizio di motivazione. Con il secondo motivo il D.deduce violazione dell'art. 116 c.p.c. e vizio di motivazione. Con le enunciate censure il ricorrente sostiene che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto che, premessa la destinazione ad uso ufficio dell'immobile per cui è causa, la sua effettiva utilizzazione ad uso abitativo non era stata accompagnata dall'esecuzione di specifiche opere rilevanti ai fini di una declaratoria di nullità L. n. 47 del 1985, ex articoli 17 e 40 ed aggiunge che neppure può essere condiviso l'assunto in data 16/03/2004 *** *** ha concluso un contratto denominato ordine alla commerciabilità del bene suddetto nonostante l'avvenuto frazionamento. Il D. rileva in senso contrario che dalla espletata Consulenza Tecnica di “affiliazione commerciale” che è incontestato in giudizio essere intercorso Ufficio erano emersi abusi edilizi consistenti nel frazionamento, nel cambio di destinazione d'uso con l’affiliante *** *** s.r.l. bella persona della legale rappresentante *** ***, sebbene nell’intestazione documento risulti indicata tal North Electric Vehicles (soggetto risultato inesistente). La società a fronte del versamento esecuzione di un contributo opere e nell'aumento di affiliazione ha concesso al xxxx il diritto non esclusivo superficie utile e di vender e noleggiare veicoli elettrici e relativi accessori; la società ha dichiarato di essere titolare del diritto all’utilizzazione del marchio depositato e degli altri segni distintivi indicati nell’allegato Acubatura; inoltre il Giudice di Appello non ha assunto con tal contratto nei confronti dell’affiliato plurimi obblighi specificatamente indicati ai punti 9.10.11 del contratto e negli allegati facenti parte del contratto ed altresì dato atto della esistenza di una “rete in forte sviluppo ed affermata sul mercato in partnership con i più importanti gruppi internazionali di autoveicoli”(v. doc 3 attoreo)- alle prove e documentali acquisite in giudizio è emersa senza ombra di dubbio l’ingannevolezza di quanto affermato valutato le dichiarazioni rese in sede di trattative interrogatorio formale dalle convenute C.M.A. ed L.A., le quali avevano ammesso che l'immobile per cui è causa e poi trafuso l'appartamento soprastante erano stati uniti negli anni 70 con una scala interna successivamente eliminata, cosicchè i due appartamenti erano stati divisi ed abitati separatamente con la costruzione di una scala esterna. Le enunciate censure, da esaminare contestualmente, sono infondate. Anzitutto la sentenza impugnata, pur dando atto dell'intervenuto mutamento di destinazione dell'immobile in questione rispetto a quella prevista nel contratto circa il fatto che si trattasse di “rete in forte sviluppo ed affermata sul mercato” progetto approvato (v. doc.3deposito) e circa la titolarità del vantato marchio; la Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con provvedimento di data 7/12/2005 ha accertato la sussistenza di pubblicità ingannevole in relazione ai suddetti profilieffettiva utilizzazione dello stesso ad abitazione, vietandone ulteriore diffusione ( v. doc. 1 attoreo prodotto nel sub procedimento cautelare) e tale provvedimento è divenuto definitivo per mancata impugnazione. In particolare il provvedimento de quo ha rilevato che tale mutamento non vi era alcun stato accompagnato dalla esecuzione di opere specifiche, ed ha aggiunto, sulla scia di quanto già affermato dal Giudice di primo grado, che non poteva escludersi che l'aumento di cubatura riscontrato dal Consulente Tecnico d'Ufficio fosse riconducibile allo stesso D., che aveva realizzato cospicui lavori di ristrutturazione del bene; contrariamente all'assunto del ricorrente, quindi, il Giudice di Appello ha preso in esame gli elementi emergenti dalla Consulenza Tecnica d'Ufficio, ma li ha diversamente valutati offrendo una logica motivazione di tale convincimento. La Corte Territoriale ha inoltre escluso una incommerciabilità dell'immobile L. n. 47 del 1985, ex art. 40, per effetto dell'intervenuto frazionamento, rilevando in proposito l'assenso di una prova in ordine alla realizzazione di due distinte unità immobiliari in epoca successiva al 2.9.1967, ed evidenziando invece la circostanza che alla data del 6.5.1970 l'appartamento al piano internato e quello sovrastante già costituivano due distinte unità immobiliari, come tali indicate nell'atto di acquisto concluso dai L. con la venditrice R.; pertanto tale ultima considerazione, non oggetto di specifica censura in questa sede, ha implicitamente indotto la Corte Territoriale a ritenere irrilevanti altri elementi di eventuale segno contrario, in conformità del principio secondo cui spetta al Giudice di merito attingere il proprio convincimento da quelle risultanze probatorie che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso; al riguardo è sufficiente, al fine della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti considerati nel loro complesso, pur senza una esplicita confutazione degli altri elementi non menzionati o non accolti anche se allegati, perchè risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, a quelli utilizzati, come appunto nella fattispecie. Con il terzo motivo il ricorrente, denunciando violazione dell'art. 1460 c.c. nonchè vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto, sulla base dell'avvenuto rilascio nel 1961 di un certificato per la destinazione ad uso ufficio dell'immobile per cui è causa, che in realtà tale certificato consentisse l'uso del bene come casa di abitazione. Il ricorrente assume invece che si era in presenza della avvenuta vendita di un bene destinato ad uso ufficio e non ad abitazione, come pattuito, circostanza che integrava la vendita di aliud pro alio o, in ogni caso, legittimava una eccezione ex art. 1460 c.c., invero regolarmente sollevata dall'esponente a seguito della opposizione a decreto ingiuntivo di cui al secondo dei tre giudizi sopra menzionati e successivamente riuniti. La censura è fondata. Il Giudice di Appello, nell'aderire al convincimento del Tribunale di Roma, che aveva rigettato la domanda proposta dal D. di risoluzione della compravendita stipulata tra le parti per la mancata consegna della licenza di abitabilità, ha ritenuto che la accertata destinazione ad uso ufficio a far data dal 16.2.1961 dell'immobile in questione costituiva la prova dell'avvenuto rilascio del certificato di abitabilità. Orbene tale affermazione non può essere condivisa in quanto la ritenuta equivalenza tra destinazione di un immobile ad uso ufficio e destinazione ad uso abitativo contrasta con lo scopo peculiare della licenza di abitabilità nella vendita di immobili destinati ad abitazione, costituendo un elemento che suffragasse l’esistenza delle rete di affiliati ed ha altresì constatato con riferimento al marchio vantato che risultava solo la “ semplice richiesta di registrazione di un marchio diverso da quello vantato in pubblicità e per giunta effettuata successivamente alla diffusione dei messaggi in oggetto”. Tali valutazioni sono state ampiamente suffragate dai fatti emersi dalla esperita istruttoria che ha dato contezza di una generale situazione di ingannevolezza dalle pubblicità e dalle informative contenute negli allegati al contratto essendo in particolare emerso dalla istruttoria orale in buona sostanza che la tanto reclamizzata consolidata rete di affiliati è risultata nel tempo composta in dall’attore, da tal xxxx e da altro affiliato ed addirittura che all’epoca della stipula del contratto non esisteva alcuna nessuna rete di affiliati, essendo risultato caratterizza il xxxx il primo affiliato. Non risulta poi alcuna registrazione del Marchio indicato dalla società come proprio, risultando solo documentalmente, come accertato dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con il provvedimento di data 7.12.2005, la richiesta di registrazione (del 15.12.2004 successiva dunque al contratto) di un marchio diverso sia per denominazione che per grafica dal marchio "Ecofly" spacciato per marchio proprio della società. Risultato insomma che al momento della stipula del contratto lungi dal sussistere un già costituito e consolidato sistema di rete già sperimentata sul mercato, per la commercializzazione e distribuzione dei prodotti caratterizzati da segni distintivi "trainanti" il xxx è stato affiliato ad una rete in allora inesistente ( e in buona sostanza pressochè inesistente anche successivamente essendosi poi affiliati solo altri due soggetti) e per la commercializzazione di prodotti in relazione ai quali l'affiliante non era depositario di marchio alcuno. L’obbligo di buona fede oggettiva e correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico applicabile sia in ambito contrattuale che extracontrattuale (x. Xxxx. Civ. sez. III sentenza n. 3462 del 15/02/2007 e Cass. Civ. sez. III sent. N. 5348/09) e nella fattispecie è indubbia la gravità della violazione di tale dovere giuridico in relazione ad informative essenziali bene in relazione alla natura sua capacità di assolvere una determinata funzione economico - sociale e, quindi, di soddisfare i concreti bisogni che hanno indotto l'acquirente ad effettuare l'acquisto (Cass. 20.1.1996 n. 442), non vi è dubbio quindi che il certificato di abitabilità, in relazione alla sua evidenziata funzione, assicura il legittimo godimento e la commerciabilità del bene destinato ad abitazione (e non quindi ad uso ufficio), cosicchè la sua mancata consegna, determinando l'acquisto di un bene che presenta problemi di commerciabilità, implica un inadempimento che, sebbene non sia tale da dare necessariamente luogo alla risoluzione del contratto. A ciò si aggiunga che la *** *** s.r.l. si è resa inadempiente ai vari obblighi assunti contrattualmente e segnatamente: non ha fornito alcun quadriciclo al xxxx nonostante tali veicoli rientrassero nel "parco veicoli" oggetto di contratto; non ha effettuati i corsi di formazione previsti in contratto all'art 9; non ha effettuato la promessa attività promozionale e pubblicitaria; non ha restituito all'attore le somme corrisposte per fini pubblicitari. Trattasi , può comunque essere fonte di un quadro danno risarcibile (Cass. 19.7.1999 n. 7681); nè a diverse conclusioni può giungersi sulla base del rilievo del Giudice di ingannevolezza primo grado, cui la Corte Territoriale sembra aver aderito, della concreta utilizzazione del bene ad uso abitativo da parte dei precedenti proprietari e dello stesso D., posto che tale circostanza è irrilevante (vedi in tal senso Cass. 3.7.2000 n. 8880), non incidendo sulla ridotta commerciabilità dell'immobile. Con il quarto motivo il ricorrente, deducendo violazione degli articoli 1439 e 1440 c.c., nonchè vizio di informative e motivazione, censura la sentenza impugnata per aver respinto la domanda di inadempimenti annullamento del Contratto di tal gravita avuto riguardo alle finalità e all'equilibrio vendita stipulato tra le parti per dolo. Il D. afferma che tale domanda era basata su tre diverse circostanze, poichè i venditori avevano taciuto l'esistenza di interessi perseguito un contenzioso sorto prima del 1981 con il contratto - quello Condominio confinante riguardante la pericolosità del muro di far entrare il xxx in una rete confine successivamente crollato, l'esecuzione di affiliati collaudataopere abusive e l'avvenuto rilascio della licenza di abitabilità solo per uso ufficio, consolidata sul mercato allo scopo di commercializzare i beni mettendogli a disposizione il patrimonio di conoscenze, Know how e ritrovati tecnici dell'affiliante, consentendogli altresì I'uso del marchio e segni distintivi dell' affiliante stesso da comportare la risoluzione del contratto per grave inadempimento della società convenuta art. 1453 c.c. Ne consegue la condanna della società convenuta alIa restituzione del contributo di affiliazione pari in linea capitale ad € 37.800,01 maggiorata di interessi al tasso di legge decorrenti dalla data del pagamento stante la malafede della società convenuta. La stessa va altresì condannata stante la sua responsabilità contrattuale a risarcire i danni pari ad € 1875,60 per spese promozionali fatte dall'attore e documentate in causa (doc. 20 attoreo) ed € 4870,52 pari alle somme versate per la occupazione di locali effettuata per svolgere l'attività di affiliato (v. doc 21 attoreo), con maggiorazione di interessi al tasso di legge dalla data degli esborsi al saldo. Non sono invece adeguatamente provate le spese per la asserita ristrutturazione dei locali nè quelle per ecoincentivi spettanti. Non vi è poi sufficiente prova ( e l'onere probatorio gravava sull'attore) del danno sotto il profilo del mancato guadagno : quanto all'affare "sfumato" con la Ferrara TVA s.p.a. è risultato dalla esposizione del teste Xxxxxxxx Xxxxxxxx (dipendente all'epoca dei fatti di tale società) che l'affare non ha più avuto seguito " a causa di mancati finanziamenti " e non dunque per responsabilità riconducibile ad inadempimenti società convenuta. Non vi è poi per il resto prova di elementi che consentano di determinare tale danno che non può sic et simpliciter esser ricondotto al profitto sperato. Resta da verificare la posizione dei terzi Cristiano e *** ***; va innanzitutto rilevato che è infondata la eccezione di difetto di legittimazione passiva poichè la legittimazione passiva quale condizione dell'azione sussiste ogni qualvolta venga prospettata una domanda in astratto suscettibile di essere rivolta contro il soggetto convenuto in giudizio, attinendo a1 merito la fondatezza o meno di tale domanda; nella fattispecie l'attore ha assunto che i sigg. Xxxxxxx hanno posto in essere vari comportamenti causativi di danno tali da comportare loro responsabilità anche ex art 2043 c.c. e ciò è sufficiente a radicare la loro legittimazione passiva. Nel merito le domande risarcitorie rivolte contro i convenuti Xxxxxxx sono infondate. Va sul punto premesso che è pacifico in causa che essi abbiano agito in nome e per conto della società conducendo le trattative sfociate nel contratto; orbene poichè vige la regola della produzione degli effetti giuridici del negozio concluso dal rappresentante nella sfera del rappresentato il mero inadempimento contrattuale in se non è fonte di responsabilità contrattuale del rappresentante verso il terzo; la giurisprudenza ha poi precisato che la configurabilità di responsabilità extracontrattuale verso i terzi del rappresentante (che eventualmente concorre con la eventuale responsabilità contrattuale del rappresentato) postula non solo che si sia era quindi in presenza di un illecito comportamento antigiuridico del rappresentante (posto dei venditori diretto a trarre in inganno l'acquirente, determinandolo a porre in essere una attività negoziale che, senza il dolo, non avrebbe compiuto o avrebbe compiuto a condizioni diverse. La censura è infondata. Il Giudice di Appello, nel disattendere la domanda proposta dal D. ex articoli 1439 e 1440 c.c., ha escluso che il silenzio tenuto dai venditori in merito alla denuncia di danno temuto proposta nei confronti del Condominio di Via (OMISSIS) dal confinante Condominio di (OMISSIS) diversi anni prima della conclusione del Contratto di compravendita stipulato tra le parti fosse stato intenzionalmente diretto a trarre in inganno l'acquirente in ordine alle condizioni dell'immobile, ed inoltre ha aggiunto che l'appellante non aveva indicato alcun elemento specifico dal quale potesse desumersi che l'eventuale conoscenza della menzionata circostanza avrebbe influito sulla determinazione volitiva del D.; a tale riguardo la sentenza impugnata ha anzi evidenziato che una simile conseguenza appariva in contrasto con il cospicuo valore attribuito all'immobile nel Contratto, destinato ad essere limitatamente inciso da eventuali lavori che fossero stati eseguiti sul muro condominiale al fine di assicurarne la stabilità. Orbene tali rilievi, non oggetto di specifiche censure da parte del ricorrente, sono decisivi soprattutto per quanto attiene alla mancata deduzione da parte dell'appellante di alcun elemento concreto dal quale potersi evincere che, qualora egli avesse conosciuto le sopra evidenziate circostanze, non avrebbe concluso il Contratto o avrebbe comunque preteso di stipulare a condizioni diverse. In linea di diritto deve invero assumersi che, pur potendo il dolo o colpa) omissivo viziare la volontà e determinare l'annullamento del Contratto, tuttavia esso rileva a tal fine solo quando l'inerzia della parte contraente si inserisca in un complesso comportamento adeguatamente preordinato, con malizia od astuzia, a realizzare l'inganno perseguito; pertanto il semplice silenzio, anche su situazioni di interesse della controparte, e la reticenza, non immutando la rappresentazione della realtà, ma limitandosi a non contrastare la percezione di essa alla quale sia pervenuto l'altro contraente, non costituiscono causa invalidante del Contratto (Cass., 18.10.1991 n. 11038; Cass. 11.10.1994 n. 8295); la reticenza ed il silenzio quindi non sono sufficienti a costituire il dolo se non in rapporto alle circostanze ed al complesso del contegno che determina l'errore del "deceptus", che devono essere tali da configurarsi quali malizia o astuzia volte a realizzare l'inganno perseguito (Cass. 12.2.2003 n. 2104). Orbene nella fattispecie il D., cui incombeva il relativo onere probatorio, non ha dedotto tutti gli elementi necessari ad integrare il preteso dolo omissivo dei venditori con riferimento sia al contesto sopra evidenziato nel quale il silenzio da essi tenuto avrebbe dovuto inserirsi per essere rilevante, sia alla idoneità del silenzio stesso sulle circostanze sopra dedotte dal ricorrente ad incidere sulla determinazione volitiva dell'acquirente. Con il quinto motivo il ricorrente, denunciando violazione degli articoli 1490 - 1492 - 1494 e 1495 c.c. nonchè vizio di xxxxx causale con danno ingiusto provocato motivazione, censura la sentenza impugnata per aver rigettato la domanda di garanzia per i vizi che caratterizzavano l'immobile, non avendo considerato che la denuncia di tali vizi, essendo essi occulti, non era necessaria, e che l'azione relativa era stata tempestivamente esercitata il 17.2.1994. La censura è infondata. La Corte Territoriale ha rigettato il motivo di appello al terzo ma altresì riguardo proposto dal D. sulla base del rilievo dell'avvenuta maturazione del termine annuale di prescrizione, decorrente dalla consegna della casa, entro il quale deve essere esercitata l'azione di garanzia per i vizi, posto che i fatti (dolosi o colposi) generatori la consegna dell'immobile era avvenuta il 10.12.1991 contestualmente alla stipula dell'atto di responsabilità siano riconducibili soltanto ed unicamente al rappresentante compravendita, e non possano in alcun modo farsi risalire al rappresentato (x. Xxxx civ. sez. 1 sent. n. 10493 del 24.9.1999;la suddetta azione era stata proposta allorchè il suddetto termine era ampiamente trascorso.

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Samples: Dispensa Di Diritto Civile Parte I

Motivi della decisione. E’ documentalmente provato (v. doc. 1 attoreo) che in data 16/03/2004 *** *** ha concluso un contratto denominato di “affiliazione commerciale” che Oggetto del presente procedimento sono due partite , SIENA – PIACENZA del 19 febbraio 2011 ed ALBINOLEFFE – SIENA del 29 maggio 2011, per le quali l’odierno istante è incontestato in giudizio essere intercorso con l’affiliante *** *** s.r.l. bella persona della legale rappresentante *** ***, sebbene nell’intestazione documento risulti indicata tal North Electric Vehicles (soggetto risultato inesistente). La società a fronte del versamento di un contributo di affiliazione ha concesso al xxxx il diritto non esclusivo di vender stato accusato e noleggiare veicoli elettrici e relativi accessori; la società ha dichiarato di essere titolare del diritto all’utilizzazione del marchio depositato e degli altri segni distintivi indicati nell’allegato A; inoltre ha assunto con tal contratto nei confronti dell’affiliato plurimi obblighi specificatamente indicati ai punti 9.10.11 del contratto e negli allegati facenti parte del contratto ed altresì dato atto della esistenza di una “rete in forte sviluppo ed affermata sul mercato in partnership con i più importanti gruppi internazionali di autoveicoli”(v. doc 3 attoreo)- alle prove e documentali acquisite in giudizio è emersa senza ombra di dubbio l’ingannevolezza di quanto affermato in sede di trattative e poi trafuso nel contratto circa il fatto che si trattasse di “rete in forte sviluppo ed affermata sul mercato” (v. doc.3) e circa la titolarità del vantato marchio; la Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con provvedimento di data 7/12/2005 ha accertato la sussistenza di pubblicità ingannevole in relazione ai suddetti profili, vietandone ulteriore diffusione ( v. doc. 1 attoreo prodotto nel sub procedimento cautelare) e tale provvedimento è divenuto definitivo per mancata impugnazione. In particolare il provvedimento de quo ha rilevato che non vi era alcun elemento che suffragasse l’esistenza delle rete di affiliati ed ha altresì constatato con riferimento al marchio vantato che risultava solo la “ semplice richiesta di registrazione di un marchio diverso da quello vantato in pubblicità e per giunta effettuata successivamente alla diffusione dei messaggi in oggetto”. Tali valutazioni sono state ampiamente suffragate dai fatti emersi dalla esperita istruttoria che ha dato contezza di una generale situazione di ingannevolezza dalle pubblicità e dalle informative contenute negli allegati al contratto essendo in particolare emerso dalla istruttoria orale in buona sostanza che la tanto reclamizzata consolidata rete di affiliati è risultata nel tempo composta in dall’attore, da tal xxxx e da altro affiliato ed addirittura che all’epoca della stipula del contratto non esisteva alcuna nessuna rete di affiliati, essendo risultato il xxxx il primo affiliato. Non risulta poi alcuna registrazione del Marchio indicato dalla società come proprio, risultando solo documentalmente, come accertato dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con il provvedimento di data 7.12.2005, la richiesta di registrazione (del 15.12.2004 successiva dunque al contratto) di un marchio diverso sia per denominazione che per grafica dal marchio "Ecofly" spacciato per marchio proprio della società. Risultato insomma che al momento della stipula del contratto lungi dal sussistere un già costituito e consolidato sistema di rete già sperimentata sul mercatoriconosciuto responsabile , per la commercializzazione prima, di illecito sportivo ai sensi dell’art. 7, commi 1, 2 e distribuzione 5 e 6 del C.G.S. ; per la seconda di violazione degli artt. 1, comma 1 e 6 comma 1, e punito con la sanzione della squalifica per mesi nove, per l’applicazione della continuazione con illeciti sportivi piu’ gravi decisi in altro procedimento a carico dello stesso Xxxxxxx con l’irrogazione a carico del Cassano della gravissima sanzione della preclusione a vita . . Ai fini di una corretta e proficua disamina dei prodotti caratterizzati da segni distintivi "trainanti" fatti oggetto del presente procedimento, occorre prendere le mosse dagli elementi di prova che tanto la Procura Federale quanto gli Organi giudicanti di Primo e di Secondo Xxxxx hanno posto a fondamento rispettivamente dell’atto di deferimento e delle emanate delibere. Tali elementi risiedono, per la precisione, nelle dichiarazioni rese dai sigg. Xxxxx XXXXXXXXX e Xxxxxxx XXXXXXXX sia all’Autorità Giudiziaria Ordinaria (P.M. e X.X.X. xx Xxxxxxx) sia alla Procura Federale. Il GERVASONI, in particolare, riferisce quanto segue: - Interrogatorio dinanzi al P.M. di Cremona del 27.12.2011: “Quanto alla partita Siena – Piacenza del 19 febbraio 2011, effettivamente gli slavi sono venuti nel nostro albergo per vedere cosa si potesse concordare. Xxxx volevano che noi perdessimo con l’OVER, ma noi eravamo in una posizione di classifica che non era compatibile con una nostra sconfitta e preferivamo giocarcela. Pertanto si decise per un semplice OVER, risultato che venne effettivamente raggiunto in quanto l’incontro si concluse per 3 a 2 per noi. Io, CASSANO e XXXXXXXX abbiamo percepito 20.000 € a testa per il xxx nostro contributo”; - Interrogatorio dinanzi al P.M. di Cremona del 12.3.2012: “Quanto alla partita Siena - Piacenza gli slavi che vennero nel nostro albergo erano XXXXXXXX e XXXXXXXXXX, anche se quest’ultimo aveva un atteggiamento passivo. Oltre all’OVER XXXXXXXX ci propose di perdere: in tal caso la somma pattuita sarebbe stata maggiore. Noi non accettammo di perdere, ma fummo disponibili al semplice OVER. Di questa cosa era informato anche XXXXXXXX ed in un’occasione successiva in cui XXXXXXXX e GEGIC, unitamente a me, vennero a Siena, gli portarono un regalo che non so quantificare, ma che comunque si riferiva al suo contributo”; - Audizione dinanzi alla Procura Federale del 13.04.2012: “D. Come e con chi è stato affiliato concordato l’over di SIENA-PIACENZA del 19.2.2011? X. Xxxxxxxx quanto riferito all’AG sul tipo di accordo raggiunto con gli slavi. D. Solo XXXXXXXXX, XXXXXXX e XXXXXXXX hanno ricevuto € 20.000 a testa per SIENA-PIACENZA? Chi altri era partecipe o a conoscenza dell’accordo? X. Xxxxxxxx che solo noi tre eravamo nella stanza di XXXXXXXX dell’albergo dove eravamo tutti alloggiati, dove io presi i soldi a nome di tutti prima della disputa della partita. Nei giorni successivi ho consegnato ad ognuno di loro la quota parte. XXXXXXXX sapeva dell’accordo in quanto lo stesso mi confermò il fatto nella settimana precedente l’incontro. Come ulteriore specifica rispetto a quanto dichiarato al PM, preciso che il regalo per XXXXXXXX, di cui ho parlato, era costituito da una rete somma di denaro che in allora inesistente ( una occasione successiva, sempre a Siena, XXXXXXXX e GEGIC hanno consegnato allo stesso in buona sostanza pressochè inesistente mia presenza”. Il CAROBBIO, dal canto suo, così si esprime: - Audizione dinanzi alla Procura Federale del 29.02.2012: “Al termine della stagione 2009-2010, consapevole del mio coinvolgimento nelle gare sopra indicate, decisi di interrompere ogni rapporto con gli slavi, evitando anche successivamente essendosi poi affiliati solo altri con Xxxxxxxxx di affrontare argomenti attinenti ad eventuali combine. Arrivato a Siena, come di consueto, verso la fine del campionato, intorno a marzo, incontrai in un ristorante alla periferia di Siena il GERVASONI, GEGIC e XXXXXXXX, come da loro richiesta e questa fu la prima e l’ultima occasione in cui vidi quest’ultimo; nel xxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxx raccontato di SIENA – PIACENZA, già combinata, e di ATALANTA – PIACENZA che si apprestavano a combinare, come ho già riferito al P.M., cercarono di convincermi a manipolare le successive gare del Siena. Offerta che rifiutai categoricamente. GERVASONI mi riferì che SIENA – PIACENZA del 19.2.11, era stata combinata con il coinvolgimento suo, di XXXXXXXX e di CASSANO. Avendo gli zingari preso atto del mio diniego a farmi nuovamente coinvolgere in alterazioni di gare, non mi contattarono più”; - Interrogatorio dinanzi al P.M. di Cremona del 17.04.2012: “Quanto alla partita Siena – Piacenza del 19 febbraio 2011 terminata 2 a 3, confermo quanto ho già dichiarato davanti a lei. Prendo atto delle dichiarazioni di Xxxxx XXXXXXXXX che in particolare riferisce che in occasione di una sua visita, unitamente a XXXXXXXX e GEGIC, posteriore alla partita, mi sarebbe stato dato un “regalo” dai due soggetti) slavi per il mio contributo, ma trattasi di circostanza del tutto falsa. Io da quella partita non ho ricavato assolutamente nulla e per la commercializzazione di prodotti non ne ero affatto informato della combine”. - Audizione dinanzi alla Procura Federale del 10.07.2012: “ADR: in relazione ai quali l'affiliante a SIENA- PIACENZA del 19.2.11, ribadisco di aver appreso dell’avvenuta alterazione della gara dal GERVASONI solo successivamente all’incontro, ed in particolare durante la settimana precedente Atalanta-Piacenza del 19.3.11; confermo che il Xxxxxxxxx, in occasione della cena organizzata con Xxxxx e Xxxxxxxx di cui ho già riferito, mi disse che lui, Xxxxxxxx e Xxxxxxx si erano “venduti” la gara che prevedeva un over; nessun calciatore del Siena era stato coinvolto, anche perché il raggiungimento dell’over non era depositario richiedeva la partecipazione degli avversari; devo peraltro ritenere che, una volta raggiunto l’over, a fine primo tempo vincevamo 2-1, il Piacenza si sia comunque giocata la gara che, poi in effetti ha vinto; ADR: quanto al presunto “regalo” ricevuto dagli zingari nel corso della predetta cena, citato da Xxxxxxxxx, devo precisare che, al termine dell’incontro conviviale, Gegic, vedendomi non disponibile agli inviti che mi aveva formulato durante la cena al fine di marchio alcuno. L’obbligo di buona fede oggettiva partecipare ad alterazioni delle gare del Siena, si alzò e correttezza costituisce mi infilò nel taschino € 500,00, invitandomi ad andare a prendere un autonomo dovere giuridico applicabile sia in ambito contrattuale che extracontrattuale (x. Xxxx. Civ. sez. III sentenza n. 3462 del 15/02/2007 e Cass. Civ. sez. III sent. N. 5348/09) e nella fattispecie è indubbia la gravità della violazione di tale dovere giuridico in relazione ad informative essenziali in relazione alla natura del contratto. A ciò si aggiunga che la *** *** s.r.l. si è resa inadempiente ai vari obblighi assunti contrattualmente e segnatamente: non ha fornito alcun quadriciclo al xxxx nonostante tali veicoli rientrassero nel "parco veicoli" oggetto di contrattocaffè; non ha effettuati i corsi di formazione previsti in contratto all'art 9; non ha effettuato la promessa attività promozionale e pubblicitaria; non ha restituito all'attore le somme corrisposte per fini pubblicitari. Trattasi di un quadro di ingannevolezza di informative e di inadempimenti di tal gravita avuto riguardo alle finalità e all'equilibrio di interessi perseguito con feci commenti, né gli restituii il contratto - quello di far entrare il xxx in una rete di affiliati collaudata, consolidata sul mercato allo scopo di commercializzare i beni mettendogli a disposizione il patrimonio di conoscenze, Know how e ritrovati tecnici dell'affiliante, consentendogli altresì I'uso del marchio e segni distintivi dell' affiliante stesso da comportare la risoluzione del contratto per grave inadempimento della società convenuta art. 1453 c.c. Ne consegue la condanna della società convenuta alIa restituzione del contributo di affiliazione pari in linea capitale ad € 37.800,01 maggiorata di interessi al tasso di legge decorrenti dalla data del pagamento stante la malafede della società convenuta. La stessa va altresì condannata stante la sua responsabilità contrattuale a risarcire i danni pari ad € 1875,60 per spese promozionali fatte dall'attore e documentate in causa (doc. 20 attoreo) ed € 4870,52 pari alle somme versate per la occupazione di locali effettuata per svolgere l'attività di affiliato (v. doc 21 attoreo), con maggiorazione di interessi al tasso di legge dalla data degli esborsi al saldo. Non sono invece adeguatamente provate le spese per la asserita ristrutturazione dei locali nè quelle per ecoincentivi spettanti. Non vi è poi sufficiente prova ( e l'onere probatorio gravava sull'attore) del danno sotto il profilo del mancato guadagno : quanto all'affare "sfumato" con la Ferrara TVA s.p.a. è risultato dalla esposizione del teste Xxxxxxxx Xxxxxxxx (dipendente all'epoca dei fatti di tale società) che l'affare non ha più avuto seguito " a causa di mancati finanziamenti " e non dunque per responsabilità riconducibile ad inadempimenti società convenuta. Non vi è poi per il resto prova di elementi che consentano di determinare tale danno che non può sic et simpliciter esser ricondotto al profitto sperato. Resta da verificare la posizione dei terzi Cristiano e *** ***; va innanzitutto rilevato che è infondata la eccezione di difetto di legittimazione passiva poichè la legittimazione passiva quale condizione dell'azione sussiste ogni qualvolta venga prospettata una domanda in astratto suscettibile di essere rivolta contro il soggetto convenuto in giudizio, attinendo a1 merito la fondatezza o meno di tale domanda; nella fattispecie l'attore ha assunto che i sigg. Xxxxxxx hanno posto in essere vari comportamenti causativi di danno tali da comportare loro responsabilità anche ex art 2043 c.c. e ciò è sufficiente a radicare la loro legittimazione passiva. Nel merito le domande risarcitorie rivolte contro i convenuti Xxxxxxx sono infondate. Va sul punto premesso che è pacifico in causa che essi abbiano agito in nome e per conto della società conducendo le trattative sfociate nel contratto; orbene poichè vige la regola della produzione degli effetti giuridici del negozio concluso dal rappresentante nella sfera del rappresentato il mero inadempimento contrattuale in se non è fonte di responsabilità contrattuale del rappresentante verso il terzo; la giurisprudenza ha poi precisato che la configurabilità di responsabilità extracontrattuale verso i terzi del rappresentante (che eventualmente concorre con la eventuale responsabilità contrattuale del rappresentato) postula non solo che si sia in presenza di un comportamento antigiuridico del rappresentante (posto in essere con dolo o colpa) in rapporto di xxxxx causale con danno ingiusto provocato al terzo ma altresì che i fatti (dolosi o colposi) generatori di responsabilità siano riconducibili soltanto ed unicamente al rappresentante e non possano in alcun modo farsi risalire al rappresentato (x. Xxxx civ. sez. 1 sent. n. 10493 del 24.9.1999;denaro”.

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Samples: Arbitration Award

Motivi della decisione. E’ documentalmente Deve in primo luogo essere accolta l'eccezione d'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale di Verona sollevata dal convenuto. Sin dal primo atto difensivo il convenuto resistente ha infatti dedotto di essere un consumatore , secondo la definizione normativa dell'art. 3, comma 1, lett. a), D.L.vo 06 settembre 2005, n.° 206 ("Codice del consumo"), con la conseguenza che nel caso di specie deve trovare applicazione la disciplina speciale contenuta nel Dlgs. stesso. La norma citata definisce come consumatore "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta". Tale circostanza di fatto non è in alcun modo contestata dalla controparte (attore) e deve ritenersi pertanto, secondo la previsione dell'art. 115 c.p.c, così come sostituito dall'art 45 c.14 della legge 18 Giugno 2009 n. 69, un fatto provato (v. docche il giudice deve porre a fondamento della propria decisione. 1 attoreo) Il resistente dunque, in quanto consumatore, dev'essere convenuto presso il giudice del luogo nel quale egli ha la residenza o il domicilio, così come emerge da una corretta lettura dell'art. 33 comma 2. lett. u dello stesso D.L.vo 206/2005 che si è dimostrato applicabile al caso di specie. La disposizione sembrerebbe limitarsi a sancire la presunzione di vessatorietà della clausola che, in data 16/03/2004 *** *** ha concluso un contratto denominato tra professionista e consumatore, stabilisce come foro competente una località diversa da quella di “affiliazione commerciale” residenza o domicilio del consumatore; in realtà, secondo l'interpretazione che è incontestato andata ormai affermandosi presso i giudici di legittimità e di merito, il legislatore, tramite la stessa, ha invece voluto introdurre il principio generale in giudizio essere intercorso forza del quale ogni controversia relativa ad un qualsivoglia contratto concluso da un consumatore con l’affiliante *** *** s.r.lun professionista spetta alla competenza esclusiva del giudice del luogo di residenza o domicilio elettivo del consumatore stesso (Cassazione sez. bella persona della legale rappresentante *** ***un. 03/14669,ma anche le più recenti Cass. 08/27911, sebbene nell’intestazione documento risulti indicata tal North Electric Vehicles (soggetto risultato inesistente08/24262, 09/20718, 10/9922, per quanto riguarda i giudici di merito : Tribunale Alessandria sez. II, 20 agosto 2011 ). La società Il legislatore, in altri termini, ha inteso introdurre all'interno dell'ordinamento un <<foro del consumatore>> ulteriore e speciale rispetto a fronte quelli già previsti dal codice di rito, un foro che la stessa giurisprudenza della Cassazione considera dal carattere esclusivo (come ribadisce da ultima Cass. 09/20718). Tale intepretazione della norma del versamento codice del consumo è in realtà confermata anche dal dato letterale della disposizione : se è vero infatti che l'art. 33 comma 2. lett. u dello stesso D.L.vo 206/2005 considera vessatoria la clausola che deroga al foro di un contributo di affiliazione ha concesso al xxxx residenza o domicilio del consumatore, ciò implica che il diritto foro competente, salvo eccezioni, non esclusivo di vender e noleggiare veicoli elettrici e relativi accessori; la società ha dichiarato di può essere titolare del diritto all’utilizzazione del marchio depositato e degli altri segni distintivi indicati nell’allegato A; inoltre ha assunto con tal contratto nei confronti dell’affiliato plurimi obblighi specificatamente indicati ai punti 9.10.11 del contratto e negli allegati facenti parte del contratto ed altresì dato atto della esistenza di una “rete stabilito in forte sviluppo ed affermata sul mercato in partnership con i più importanti gruppi internazionali di autoveicoli”(v. doc 3 attoreo)- alle prove e documentali acquisite in giudizio è emersa senza ombra di dubbio l’ingannevolezza di quanto affermato in sede di trattative e poi trafuso nel contratto circa il fatto nessun luogo che si trattasse di “rete in forte sviluppo ed affermata sul mercato” (v. doc.3) e circa la titolarità del vantato marchio; la Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con provvedimento di data 7/12/2005 ha accertato la sussistenza di pubblicità ingannevole in relazione ai suddetti profili, vietandone ulteriore diffusione ( v. doc. 1 attoreo prodotto nel sub procedimento cautelare) e tale provvedimento è divenuto definitivo per mancata impugnazione. In particolare il provvedimento de quo ha rilevato che non vi era alcun elemento che suffragasse l’esistenza delle rete di affiliati ed ha altresì constatato con riferimento al marchio vantato che risultava solo la “ semplice richiesta di registrazione di un marchio sia diverso da quello vantato in pubblicità e per giunta effettuata successivamente alla diffusione dei messaggi in oggetto”. Tali valutazioni sono state ampiamente suffragate dai fatti emersi dalla esperita istruttoria che ha dato contezza di una generale situazione di ingannevolezza dalle pubblicità e dalle informative contenute negli allegati al contratto essendo in particolare emerso dalla istruttoria orale in buona sostanza che la tanto reclamizzata consolidata rete di affiliati è risultata nel tempo composta in dall’attore, da tal xxxx e da altro affiliato ed addirittura che all’epoca della stipula sede del contratto non esisteva alcuna nessuna rete di affiliati, essendo risultato il xxxx il primo affiliato. Non risulta poi alcuna registrazione del Marchio indicato dalla società come proprio, risultando solo documentalmente, come accertato dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con il provvedimento di data 7.12.2005, la richiesta di registrazione (del 15.12.2004 successiva dunque al contratto) di un marchio diverso sia per denominazione che per grafica dal marchio "Ecofly" spacciato per marchio proprio della società. Risultato insomma che al momento della stipula del contratto lungi dal sussistere un già costituito e consolidato sistema di rete già sperimentata sul mercato, per la commercializzazione e distribuzione dei prodotti caratterizzati da segni distintivi "trainanti" il xxx è stato affiliato ad una rete in allora inesistente ( e in buona sostanza pressochè inesistente anche successivamente essendosi poi affiliati solo altri due soggetti) e per la commercializzazione di prodotti in relazione ai quali l'affiliante non era depositario di marchio alcuno. L’obbligo di buona fede oggettiva e correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico applicabile sia in ambito contrattuale che extracontrattuale (x. Xxxx. Civ. sez. III sentenza n. 3462 del 15/02/2007 e Cass. Civ. sez. III sent. N. 5348/09) e nella fattispecie è indubbia la gravità della violazione di tale dovere giuridico in relazione ad informative essenziali in relazione alla natura del contratto. A ciò si aggiunga che la *** *** s.r.l. si è resa inadempiente ai vari obblighi assunti contrattualmente e segnatamente: non ha fornito alcun quadriciclo al xxxx nonostante tali veicoli rientrassero nel "parco veicoli" oggetto di contratto; non ha effettuati i corsi di formazione previsti in contratto all'art 9; non ha effettuato la promessa attività promozionale e pubblicitaria; non ha restituito all'attore le somme corrisposte per fini pubblicitari. Trattasi di un quadro di ingannevolezza di informative e di inadempimenti di tal gravita avuto riguardo alle finalità e all'equilibrio di interessi perseguito con il contratto - quello di far entrare il xxx in una rete di affiliati collaudata, consolidata sul mercato allo scopo di commercializzare i beni mettendogli a disposizione il patrimonio di conoscenze, Know how e ritrovati tecnici dell'affiliante, consentendogli altresì I'uso del marchio e segni distintivi dell' affiliante stesso da comportare la risoluzione del contratto per grave inadempimento della società convenuta art. 1453 c.c. Ne consegue la condanna della società convenuta alIa restituzione del contributo di affiliazione pari in linea capitale ad € 37.800,01 maggiorata di interessi al tasso di legge decorrenti dalla data del pagamento stante la malafede della società convenuta. La stessa va altresì condannata stante la sua responsabilità contrattuale a risarcire i danni pari ad € 1875,60 per spese promozionali fatte dall'attore e documentate in causa (doc. 20 attoreo) ed € 4870,52 pari alle somme versate per la occupazione di locali effettuata per svolgere l'attività di affiliato (v. doc 21 attoreo), con maggiorazione di interessi al tasso di legge dalla data degli esborsi al saldo. Non sono invece adeguatamente provate le spese per la asserita ristrutturazione dei locali nè quelle per ecoincentivi spettanti. Non vi è poi sufficiente prova ( e l'onere probatorio gravava sull'attore) del danno sotto il profilo del mancato guadagno : quanto all'affare "sfumato" con la Ferrara TVA s.p.a. è risultato dalla esposizione del teste Xxxxxxxx Xxxxxxxx (dipendente all'epoca dei fatti di tale società) che l'affare non ha più avuto seguito " a causa di mancati finanziamenti " e non dunque per responsabilità riconducibile ad inadempimenti società convenuta. Non vi è poi per il resto prova di elementi che consentano di determinare tale danno che non può sic et simpliciter esser ricondotto al profitto sperato. Resta da verificare la posizione dei terzi Cristiano e *** ***; va innanzitutto rilevato che è infondata la eccezione di difetto di legittimazione passiva poichè la legittimazione passiva quale condizione dell'azione sussiste ogni qualvolta venga prospettata una domanda in astratto suscettibile di essere rivolta contro il soggetto convenuto in giudizio, attinendo a1 merito la fondatezza o meno di tale domanda; nella fattispecie l'attore ha assunto che i sigg. Xxxxxxx hanno posto in essere vari comportamenti causativi di danno tali da comportare loro responsabilità anche ex art 2043 c.c. e ciò è sufficiente a radicare la loro legittimazione passiva. Nel merito le domande risarcitorie rivolte contro i convenuti Xxxxxxx sono infondate. Va sul punto premesso che è pacifico in causa che essi abbiano agito in nome e per conto della società conducendo le trattative sfociate nel contratto; orbene poichè vige la regola della produzione degli effetti giuridici del negozio concluso dal rappresentante nella sfera del rappresentato il mero inadempimento contrattuale in se non è fonte di responsabilità contrattuale del rappresentante verso il terzo; la giurisprudenza ha poi precisato che la configurabilità di responsabilità extracontrattuale verso i terzi del rappresentante (che eventualmente concorre con la eventuale responsabilità contrattuale del rappresentato) postula non solo che si sia in presenza di un comportamento antigiuridico del rappresentante (posto in essere con dolo o colpa) in rapporto di xxxxx causale con danno ingiusto provocato al terzo ma altresì che i fatti (dolosi o colposi) generatori di responsabilità siano riconducibili soltanto ed unicamente al rappresentante e non possano in alcun modo farsi risalire al rappresentato (x. Xxxx civ. sez. 1 sent. n. 10493 del 24.9.1999;consumatore stesso.

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Samples: Real Estate Agency Agreement

Motivi della decisione. E’ documentalmente provato (v. docCon il primo motivo di ricorso A.R. lamenta che erroneamente è stato dichiarato legittimo l'intervento nel processo di F.M. e B.A., le quali avevano preteso di sostituirsi ad A.A., facendo proprie le richieste che egli aveva formulato. 1 attoreo) La doglianza è infondata. Già il Tribunale aveva ritenuto inammissibile l'intervento di cui si tratta, con riferimento all'adesione alla domanda riconvenzionale, sulla quale infatti si era astenuto dal provvedere, rilevando che doveva reputarsi abbandonata, poiché erano rimaste contumaci le eredi del convenuto, uniche abilitate a riproporla dopo la riassunzione della causa. D'altra parte, come pure correttamente era stato osservato dal primo giudice ed è stato ribadito dalla Corte d'appello, F.M. e B.A., erano senz'altro legittimate a intervenire nei processo, ai sensi dell'art. 105 c.p.c., comma 2, avendo un proprio interesse a sostenere le ragioni di A.A. e ad aderire alla richiesta di rigetto della domanda proposta dall'attrice, il cui accoglimento avrebbe potuto pregiudicare l'avvenuto acquisto, da parte loro, della quota ereditaria oggetto della controversia: acquisto dichiaratamente compiuto nella consapevolezza della pendenza di questa causa, il cui atto introduttivo peraltro era stato a suo tempo trascritto. Pertanto le intervenute, nonostante l'improprio richiamo all'art. 111 c.p.c., contenuto nella loro comparsa di costituzione in giudizio, non hanno inteso operare alcuna indebita "sostituzione processuale del de cuius" né "estromettere le legittime eredi", come sostiene A.R.. Con il secondo motivo di ricorso vengono rivolte alla sentenza impugnata due distinte critiche, per avere la Corte d'appello: - ingiustificatamente ritenuto che la proposta di A.A. fosse stata accettata, pur se era stata formulata in maniera imprecisa e seguita da una diversa controproposta; - considerato valida la diffida ad adempiere, che invece era affetta da nullità, in quanto firmata da persona priva di procura rilasciata per iscritto. La prima di tali censure deve essere disattesa. Si verte nella materia dell'interpretazione ai atti negoziali, che può formare oggetto di sindacato in questa sede soltanto sotto i profili della violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale e della omissione, insufficienza o contraddittorietà della motivazione. Ma per il primo aspetto, nessun rilievo è stato formulato dalla ricorrente. Quanto al secondo, va rilevato che la Corte d'appello ha dato adeguatamente conto delle ragioni della decisione sul punto, richiamando "l'inequivoco tenore della comunicazione; in data 21 novembre 1996", con cui "l'attrice comunicava al fratello la propria accettazione ad acquistare la quota ereditaria come sopra meglio specificata per la somma di L. 150.000.000, facendo peraltro espresso riferimento all'atto notificato in data 2.10.96 dal fratello signor X.X. con il quale lo stesso, ai sensi e per gli affetti di cui all'art. 732 c.c., ha comunicato alla sottoscritta ed alla madre R.E. la volontà di alienare a terzi per un contro valore di L. 150.000.000 l'intera quota ereditaria", dal che si è desunto che A.R. "non formulò pertanto una nuova proposta contrattuale, ma sintetizzò il contenuto della proposta del fratello e della sua accettazione con gli stessi termini ed accettò quanto contenuto nell'atto notificato il 2.10.1996". Le contestazioni mosse da A.R. a queste argomentazioni non possono costituire idonea ragione di cassazione della sentenza impugnata, stanti i limiti propri del giudizio di legittimità, che consentono a questa Corte, sulle questioni di fatto, soltanto di verificare se la motivazione della sentenza impugnata sia esauriente e logicamente coerente e le inibiscono di compiere accertamenti e valutazioni prettamente di merito, come quelli che in data 16/03/2004 *** *** sostanza la ricorrente richiede. Né può essere presa in considerazione la deduzione relativa all'asserito carattere indeterminato, quanto all'entità del prezzo, della proposta formulata da A.A.: il tema non ha concluso un contratto denominato formato oggetto di “affiliazione commerciale” che è incontestato decisione nella sentenza impugnata, né la ricorrente ha precisato - come era suo onere - se e in quali atti lo abbia prospettato nel giudizio essere intercorso con l’affiliante *** *** s.r.la quo. bella persona della legale rappresentante *** ***Sull'altra questione, sebbene nell’intestazione documento risulti indicata tal North Electric Vehicles (soggetto risultato inesistente). La società a fronte del versamento di un contributo di affiliazione ha concesso al xxxx il diritto non esclusivo di vender e noleggiare veicoli elettrici e relativi accessori; la società ha dichiarato di essere titolare del diritto all’utilizzazione del marchio depositato e degli altri segni distintivi indicati nell’allegato A; inoltre ha assunto con tal contratto nei confronti dell’affiliato plurimi obblighi specificatamente indicati ai punti 9.10.11 del contratto e negli allegati facenti parte del contratto ed altresì dato atto della esistenza di una “rete in forte sviluppo ed affermata sul mercato in partnership con i più importanti gruppi internazionali di autoveicoli”(v. doc 3 attoreo)- alle prove e documentali acquisite in giudizio è emersa senza ombra di dubbio l’ingannevolezza di quanto affermato in sede di trattative e poi trafuso nel contratto circa il fatto che si trattasse di “rete in forte sviluppo ed affermata sul mercato” (v. doc.3) e circa la titolarità del vantato marchio; la Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con provvedimento di data 7/12/2005 ha accertato la sussistenza di pubblicità ingannevole in relazione ai suddetti profili, vietandone ulteriore diffusione ( v. doc. 1 attoreo prodotto nel sub procedimento cautelare) e tale provvedimento è divenuto definitivo per mancata impugnazione. In particolare il provvedimento de quo ha rilevato che non vi era alcun elemento che suffragasse l’esistenza delle rete di affiliati ed ha altresì constatato con riferimento al marchio vantato che risultava solo la “ semplice richiesta di registrazione di un marchio diverso da quello vantato in pubblicità e per giunta effettuata successivamente alla diffusione dei messaggi in oggetto”. Tali valutazioni sono state ampiamente suffragate dai fatti emersi dalla esperita istruttoria che ha dato contezza di una generale situazione di ingannevolezza dalle pubblicità e dalle informative contenute negli allegati al contratto essendo in particolare emerso dalla istruttoria orale in buona sostanza che la tanto reclamizzata consolidata rete di affiliati è risultata nel tempo composta in dall’attore, da tal xxxx e da altro affiliato ed addirittura che all’epoca della stipula del contratto non esisteva alcuna nessuna rete di affiliati, essendo risultato il xxxx il primo affiliato. Non risulta poi alcuna registrazione del Marchio indicato dalla società come proprio, risultando solo documentalmente, come accertato dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sollevata con il provvedimento motivo gì impugnazione in esame, si è verificato nella giurisprudenza di data 7.12.2005, la richiesta di registrazione (del 15.12.2004 successiva dunque al contratto) di legittimità un marchio diverso sia per denominazione che per grafica dal marchio "Ecofly" spacciato per marchio proprio della società. Risultato insomma che al momento della stipula del contratto lungi dal sussistere un già costituito e consolidato sistema di rete già sperimentata sul mercatocontrasto, per la commercializzazione cui composizione il ricorso è stata assegnato alle sezioni unite. Negli esatti termini il cui si pone in questo giudizio, la questione è stata affrontata soltanto in tre sentenze, che le hanno dato soluzioni divergenti: secondo Xxxx. 25 marzo 1978 n. 1447 "affinché la diffida ad adempiere, intimata alla parte inadempiente da un soggetto diverso dall'altro contraente, possa produrre gli effetti di cui all'art. 1454 c.c., è necessario che quei soggetto sia munito di procura scritta del creditore, e distribuzione che tale procura sia allegata, o comunque portata a conoscenza del debitore con mezzi idonei, atteso il carattere negoziale della diffida medesima, quale atto unilaterale destinato a incidere sul rapporto contrattuale determinandone la risoluzione per l'inutile decorso del termine assegnato"; da questo indirizzo si è discostata Cass. 26 giugno 1987 n. 5641, con cui si è deciso che "l'art. 1350 c.c., stabilisce l'obbligo della forma scritta per la conclusione o la modifica dei prodotti caratterizzati contratti relativi a diritti reali immobiliari, ma né esso, né altra disposizione di legge prevedono analogo requisito di forma per ogni comunicazione o intimazione riguardante l'esecuzione di detti contratti; pertanto, è pienamente valida ed efficace la diffida ad adempiere un contratto preliminare di compravendita, intimata, per conto e nell'interesse dei contraente, da segni distintivi persona fornita di un semplice mandato verbale, come pure quella sottoscritta da un falsus procurator, e successivamente ratificata dalla parte interessata"trainanti" ; in una posizione intermedia si è infine collocata Xxxx. 1 settembre 1990 n. 9085, ritenendo che "per il xxx combinato disposto degli art. 1324 e 1392 c.c., la procura per la diffida ad adempiere a norma dell'art. 1454 c.c., ancorché questa sia atto unilaterale, deve essere fatta per iscritto soltanto nei casi previsti dalla legge e quindi se per il contratto, che si intende risolvere, la forma scritta sia richiesta ad substantiam o anche soltanto ad probationem e non quando riguardi beni mobili, per cui può essere anche conferita tacitamente, sempre che promani dall'interessato e sia manifestata con atti o fatti univoci e concludenti, restando in facoltà dell'intimato di esigere a norma dell'art. 1393 c.c., che il rappresentante, o chi si dichiari tale, giustifichi, nelle forme di legge, i suoi poteri". Altre decisioni - come quelle richiamate nella sentenza impugnata, insieme con Xxxx. 5641/87 - non sono pertinenti, poiché non si riferiscono specificamente, come invece quelle sopra citate, alla procura per l'intimazione ad adempiere. Ritiene il collegio che debba essere seguito l'orientamento tracciato da Cass. 1447/78. Le norme che vengono in considerazione sono gli artt. 1454, 1324 e 1392 c.c., che rispettivamente dispongono: - "Alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congrue termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risoluto... Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è stato affiliato risoluto di diritto"; - "Salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale"; - "La procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere". La diffida ad adempiere va certamente compresa tra gli atti equiparati ai contratti, data la sua natura prettamente negoziale: si tratta di una rete in allora inesistente ( manifestazione di volontà consistente nell'esplicazione di un potere di unilaterale disposizione della sorte di un rapporto, di per sé idonea a incidere direttamente nella realtà giuridica, poiché da luogo all'automatica risoluzione ipso iure del vincolo sinallagmatico, senza necessità di una pronuncia giudiziale, nel caso di inutile decorso del termine assegnato all'altra parte. E' pertanto soggetta alla disciplina dei contratti, e in buona sostanza pressochè inesistente particolare a quella della rappresentanza, compresa la norma che estende alla procura il requisito di forma prescritto per il relativo negozio: norma la cui applicazione non è impedita da alcuna incompatibilità né dall'esistenza di una qualche diversa disposizione. Poiché dunque la diffida deve essere rivolta all'inadempiente "per iscritto", è indispensabile che la procura per intimarla venga rilasciata in questa stessa forma dal creditore al suo rappresentante, indipendentemente dal carattere eventualmente "solenne" della forma richiesta per il contratto destinato in ipotesi a essere risolto (carattere peraltro presente nella specie, dato che a norma dell'art. 1543 c.c., "la vendita di un'eredità deve farsi per atto scritto, sotto pena di nullità" e nella successione del de cuius erano compresi anche successivamente essendosi poi affiliati solo altri due soggetti) e per la commercializzazione beni immobili). Non contrastano con questa comunque ineludibile conclusione i precedenti della giurisprudenza di prodotti in relazione ai quali l'affiliante non era depositario di marchio alcuno. L’obbligo di buona fede oggettiva e correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico applicabile sia in ambito contrattuale che extracontrattuale legittimità (x. Xxxx. Civ. sez. III sentenza n. 3462 del 15/02/2007 e Cass. Civ. sez. III sent. N. 5348/0925 marzo 1995 n. 3566, 26 marzo 2002 n. 4310) e nella fattispecie nei quali si è indubbia la gravità della violazione di tale dovere giuridico in relazione ad informative essenziali in relazione fatto cenno alla natura del contratto. A ciò si aggiunga possibilità che la *** *** s.r.ldiffida ad adempiere venga "fatta nella forma più idonea al raggiungimento dello scopo", ma esclusivamente con riferimento alle modalità della sua trasmissione e senza affatto disconoscere che debba rivestire forma scritta. Il principio da enunciare è quindi: "La procura relativa alla diffida ad adempiere di cui all'art. 1454 c.c., deve essere rilasciata per iscritto, indipendentemente dal carattere eventualmente solenne della forma richiesta per il contratto destinato in ipotesi ad essere risolto". Nella memoria di F.M. si è resa inadempiente ai vari obblighi assunti contrattualmente dedotto che A.A., costituendosi nel giudizio di primo grado e segnatamente: non ha fornito alcun quadriciclo al xxxx nonostante tali veicoli rientrassero nel "parco veicoli" oggetto di contratto; non ha effettuati i corsi di formazione previsti in contratto all'art 9; non ha effettuato la promessa attività promozionale e pubblicitaria; non ha restituito all'attore le somme corrisposte per fini pubblicitari. Trattasi di un quadro di ingannevolezza di informative e di inadempimenti di tal gravita avuto riguardo alle finalità e all'equilibrio di interessi perseguito con il contratto - quello di far entrare il xxx in una rete di affiliati collaudata, consolidata sul mercato allo scopo di commercializzare i beni mettendogli a disposizione il patrimonio di conoscenze, Know how e ritrovati tecnici dell'affiliante, consentendogli altresì I'uso del marchio e segni distintivi dell' affiliante stesso da comportare la chiedendo che fosse accertata l'avvenuta risoluzione del contratto per grave in questione, in forza del persistente inadempimento di A.R. dopo l'intimazione inviatale dall'avv. Xxxxx Xxxxxxxx, aveva comunque ratificato l'operato del suo legale e consolidato gli effetti della società convenuta artdiffida. 1453 c.c. Ne consegue la condanna della società convenuta alIa restituzione del contributo di affiliazione pari L'assunto non può essere preso in linea capitale ad € 37.800,01 maggiorata di interessi al tasso di legge decorrenti dalla data del pagamento stante la malafede della società convenuta. La stessa va altresì condannata stante la sua responsabilità contrattuale a risarcire i danni pari ad € 1875,60 per spese promozionali fatte dall'attore e documentate in causa (doc. 20 attoreo) ed € 4870,52 pari alle somme versate esame, per la occupazione stessa ragione esposta a proposito della tesi della ricorrente circa l'indeterminatezza della proposta rivoltale: la questione non ha formalo oggetto di locali effettuata per svolgere l'attività di affiliato (v. doc 21 attoreo), con maggiorazione di interessi al tasso di legge dalla data degli esborsi al saldodecisione nella sentenza impugnata e non viene dedotto che sia stata sottoposta alla Corre d'appello. Non sono invece adeguatamente provate le spese per la asserita ristrutturazione dei locali nè quelle per ecoincentivi spettanti. Non vi è poi sufficiente prova ( e l'onere probatorio gravava sull'attore) del danno sotto il profilo del mancato guadagno : quanto all'affare "sfumato" Né comunque poteva essere sollevata in questo giudizio con la Ferrara TVA s.p.a. memoria, che è risultato atto destinato soltanto a illustrare le difese già svolte dalla esposizione del teste Xxxxxxxx Xxxxxxxx (dipendente all'epoca dei fatti di tale società) che l'affare non ha più avuto seguito " a causa di mancati finanziamenti " parte resistente con il controricorso e non dunque per responsabilità riconducibile ad inadempimenti società convenutaa farne valere di nuove (Cass. Non vi è poi per il resto prova di elementi che consentano di determinare tale danno che non può sic et simpliciter esser ricondotto al profitto sperato. Resta da verificare la posizione dei terzi Cristiano e *** ***; va innanzitutto rilevato che è infondata la eccezione di difetto di legittimazione passiva poichè la legittimazione passiva quale condizione dell'azione sussiste ogni qualvolta venga prospettata una domanda in astratto suscettibile di essere rivolta contro il soggetto convenuto in giudizio, attinendo a1 merito la fondatezza o meno di tale domanda; nella fattispecie l'attore ha assunto che i sigg. Xxxxxxx hanno posto in essere vari comportamenti causativi di danno tali da comportare loro responsabilità anche ex art 2043 c.c. e ciò è sufficiente a radicare la loro legittimazione passiva. Nel merito le domande risarcitorie rivolte contro i convenuti Xxxxxxx sono infondate. Va sul punto premesso che è pacifico in causa che essi abbiano agito in nome e per conto della società conducendo le trattative sfociate nel contratto; orbene poichè vige la regola della produzione degli effetti giuridici del negozio concluso dal rappresentante nella sfera del rappresentato il mero inadempimento contrattuale in se non è fonte di responsabilità contrattuale del rappresentante verso il terzo; la giurisprudenza ha poi precisato che la configurabilità di responsabilità extracontrattuale verso i terzi del rappresentante (che eventualmente concorre con la eventuale responsabilità contrattuale del rappresentato) postula non solo che si sia in presenza di un comportamento antigiuridico del rappresentante (posto in essere con dolo o colpa) in rapporto di xxxxx causale con danno ingiusto provocato al terzo ma altresì che i fatti (dolosi o colposi) generatori di responsabilità siano riconducibili soltanto ed unicamente al rappresentante e non possano in alcun modo farsi risalire al rappresentato (x. Xxxx civ. sez. 1 sent. 13 marzo 2006 n. 10493 del 24.9.1999;5400).

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Samples: Promessa Di Appalto Di Escavazione

Motivi della decisione. E’ documentalmente provato (v. docVa anzitutto sgombrato il campo dall'eccezione, sollevata in limine dalla Società Cattolica di Assicurazione Coop. 1 attoreo) a r.l. e dalla Zurich Insurance PLC, di inammissibilità del ricorso per violazione del principio di autosufficienza. Sostengono invero le resistenti che in data 16/03/2004 *** *** l'impugnazione violerebbe il disposto dell'art. 366 c.p.c. , comma 1, n. 6, posto che non sarebbe riportato il testo del contratto nè ne sarebbe indicata l'esatta allocazione nel fascicolo processuale. Il rilievo non ha concluso un contratto denominato di “affiliazione commerciale” che è incontestato in giudizio essere intercorso con l’affiliante *** *** s.r.l. bella persona della legale rappresentante *** ***, sebbene nell’intestazione documento risulti indicata tal North Electric Vehicles (soggetto risultato inesistente)pregio. La preliminare verifica evocata dalle società assicuratrici è destinata ad avere esito positivo a fronte condizione che il ricorso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del versamento suo oggetto nonchè di un contributo di affiliazione cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle argomentazioni con le quali il decidente ha concesso al xxxx giustificato la scelta decisoria adottata. Nello specifico, il diritto non esclusivo di vender e noleggiare veicoli elettrici e relativi accessori; la società ha dichiarato di essere titolare del diritto all’utilizzazione del marchio depositato e degli altri segni distintivi indicati nell’allegato A; inoltre ha assunto con tal contratto nei confronti dell’affiliato plurimi obblighi specificatamente indicati ai punti 9.10.11 del contratto e negli allegati facenti parte del contratto ed altresì dato atto della esistenza nodo problematico sul quale è stato sollecitato l'intervento nomofilattico delle sezioni unite, attiene alla validità di una “rete clausola il cui contenuto è assolutamente pacifico tra le parti ed è comunque stato trascritto in forte sviluppo ed affermata sul mercato in partnership ricorso, di talchè non avrebbe senso sanzionare con i più importanti gruppi internazionali di autoveicoli”(v. doc 3 attoreo)- alle prove e documentali acquisite in giudizio è emersa senza ombra di dubbio l’ingannevolezza di quanto affermato in sede di trattative e poi trafuso nel contratto circa il fatto l'inammissibilità l'omissione delle indicazioni necessarie alla facile reperibilità del testo dell'intero contratto, considerato che si trattasse di “rete in forte sviluppo ed affermata sul mercato” (v. doc.3) e circa la titolarità del vantato marchio; la Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con provvedimento di data 7/12/2005 ha accertato la sussistenza di pubblicità ingannevole in relazione ai suddetti profili, vietandone ulteriore diffusione ( v. doc. 1 attoreo prodotto nel sub procedimento cautelare) e tale provvedimento è divenuto definitivo per mancata nessun ausilio esso apporterebbe alla soluzione delle questioni poste dalla proposta impugnazione. In particolare il provvedimento de quo ha rilevato E' sufficiente all'uopo considerare che non vi era alcun elemento le deduzioni hinc et inde svolte a sostegno delle rispettive tesi difensive, omettono qualsivoglia riferimento a pattuizioni diverse da quella racchiusa nella clausola in contestazione, volta a circoscrivere, nei sensi che suffragasse l’esistenza delle rete di affiliati ed ha altresì constatato con riferimento al marchio vantato che risultava solo qui a poco si andranno a precisare, l'obbligo della garante di manlevare la “ semplice richiesta di registrazione di un marchio diverso da quello vantato in pubblicità e per giunta effettuata successivamente alla diffusione dei messaggi in oggetto”. Tali valutazioni sono state ampiamente suffragate dai fatti emersi dalla esperita istruttoria che ha dato contezza di una generale situazione di ingannevolezza dalle pubblicità e dalle informative contenute negli allegati al contratto essendo in particolare emerso dalla istruttoria orale in buona sostanza che la tanto reclamizzata consolidata rete di affiliati è risultata nel tempo composta in dall’attore, da tal xxxx e da altro affiliato ed addirittura che all’epoca della stipula del contratto non esisteva alcuna nessuna rete di affiliati, essendo risultato il xxxx il primo affiliato. Non risulta poi alcuna registrazione del Marchio indicato dalla società come proprio, risultando solo documentalmente, come accertato dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con il provvedimento di data 7.12.2005, la richiesta di registrazione (del 15.12.2004 successiva dunque al contratto) di un marchio diverso sia per denominazione che per grafica dal marchio "Ecofly" spacciato per marchio proprio della società. Risultato insomma che al momento della stipula del contratto lungi dal sussistere un già costituito e consolidato sistema di rete già sperimentata sul mercato, per la commercializzazione e distribuzione dei prodotti caratterizzati da segni distintivi "trainanti" il xxx è stato affiliato ad una rete in allora inesistente ( e in buona sostanza pressochè inesistente anche successivamente essendosi poi affiliati solo altri due soggetti) e per la commercializzazione di prodotti in relazione ai quali l'affiliante non era depositario di marchio alcuno. L’obbligo di buona fede oggettiva e correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico applicabile sia in ambito contrattuale che extracontrattuale (x. Xxxx. Civ. sez. III sentenza n. 3462 del 15/02/2007 e Cass. Civ. sez. III sent. N. 5348/09) e nella fattispecie è indubbia la gravità della violazione di tale dovere giuridico in relazione ad informative essenziali in relazione alla natura del contratto. A ciò si aggiunga che la *** *** s.r.l. si è resa inadempiente ai vari obblighi assunti contrattualmente e segnatamente: non ha fornito alcun quadriciclo al xxxx nonostante tali veicoli rientrassero nel "parco veicoli" oggetto di contratto; non ha effettuati i corsi di formazione previsti in contratto all'art 9; non ha effettuato la promessa attività promozionale e pubblicitaria; non ha restituito all'attore le somme corrisposte per fini pubblicitari. Trattasi di un quadro di ingannevolezza di informative e di inadempimenti di tal gravita avuto riguardo alle finalità e all'equilibrio di interessi perseguito con il contratto - quello di far entrare il xxx in una rete di affiliati collaudata, consolidata sul mercato allo scopo di commercializzare i beni mettendogli a disposizione il patrimonio di conoscenze, Know how e ritrovati tecnici dell'affiliante, consentendogli altresì I'uso del marchio e segni distintivi dell' affiliante stesso da comportare la risoluzione del contratto per grave inadempimento della società convenuta art. 1453 c.c. Ne consegue la condanna della società convenuta alIa restituzione del contributo di affiliazione pari in linea capitale ad € 37.800,01 maggiorata di interessi al tasso di legge decorrenti dalla data del pagamento stante la malafede della società convenuta. La stessa va altresì condannata stante la sua responsabilità contrattuale a risarcire i danni pari ad € 1875,60 per spese promozionali fatte dall'attore e documentate in causa (doc. 20 attoreo) ed € 4870,52 pari alle somme versate per la occupazione di locali effettuata per svolgere l'attività di affiliato (v. doc 21 attoreo), con maggiorazione di interessi al tasso di legge dalla data degli esborsi al saldo. Non sono invece adeguatamente provate le spese per la asserita ristrutturazione dei locali nè quelle per ecoincentivi spettanti. Non vi è poi sufficiente prova ( e l'onere probatorio gravava sull'attore) del danno sotto il profilo del mancato guadagno : quanto all'affare "sfumato" con la Ferrara TVA s.p.a. è risultato dalla esposizione del teste Xxxxxxxx Xxxxxxxx (dipendente all'epoca dei fatti di tale società) che l'affare non ha più avuto seguito " a causa di mancati finanziamenti " e non dunque per responsabilità riconducibile ad inadempimenti società convenuta. Non vi è poi per il resto prova di elementi che consentano di determinare tale danno che non può sic et simpliciter esser ricondotto al profitto sperato. Resta da verificare la posizione dei terzi Cristiano e *** ***; va innanzitutto rilevato che è infondata la eccezione di difetto di legittimazione passiva poichè la legittimazione passiva quale condizione dell'azione sussiste ogni qualvolta venga prospettata una domanda in astratto suscettibile di essere rivolta contro il soggetto convenuto in giudizio, attinendo a1 merito la fondatezza o meno di tale domanda; nella fattispecie l'attore ha assunto che i sigg. Xxxxxxx hanno posto in essere vari comportamenti causativi di danno tali da comportare loro responsabilità anche ex art 2043 c.c. e ciò è sufficiente a radicare la loro legittimazione passiva. Nel merito le domande risarcitorie rivolte contro i convenuti Xxxxxxx sono infondate. Va sul punto premesso che è pacifico in causa che essi abbiano agito in nome e per conto della società conducendo le trattative sfociate nel contratto; orbene poichè vige la regola della produzione degli effetti giuridici del negozio concluso dal rappresentante nella sfera del rappresentato il mero inadempimento contrattuale in se non è fonte di responsabilità contrattuale del rappresentante verso il terzo; la giurisprudenza ha poi precisato che la configurabilità di responsabilità extracontrattuale verso i terzi del rappresentante (che eventualmente concorre con la eventuale responsabilità contrattuale del rappresentato) postula non solo che si sia in presenza di un comportamento antigiuridico del rappresentante (posto in essere con dolo o colpa) in rapporto di xxxxx causale con danno ingiusto provocato al terzo ma altresì che i fatti (dolosi o colposi) generatori di responsabilità siano riconducibili soltanto ed unicamente al rappresentante e non possano in alcun modo farsi risalire al rappresentato (x. Xxxx civ. sez. 1 sent. n. 10493 del 24.9.1999;garantita.

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Motivi della decisione. E’ documentalmente provato (v. docPreliminarmente, riguardo alla rinuncia presentata il 30 maggio 2012 e riformulata una seconda volta in forma ampliativa della precedente dall’odierno instante il 23 giugno 2012 , il Collegio ha ritenuto di non poter pronunciare l’estinzione del giudizio e ha disposto la prosecuzione del medesimo. 1 attoreo) In base , infatti, al principio contenuto nell’art. 306 c.p.c. che in data 16/03/2004 *** *** ha concluso trova applicazione alla fattispecie, ai fini della legittima estinzione del giudizio , la rinuncia deve essere accettata dalle parti costituite che abbiano dimostrato di avere interesse alla prosecuzione del giudizio ovvero che con il proprio comportamento processuale abbiano dimostrato di avere interesse ad un contratto denominato di “affiliazione commerciale” che è incontestato in giudizio essere intercorso con l’affiliante *** *** s.r.l. bella persona della legale rappresentante *** ***, sebbene nell’intestazione documento risulti indicata tal North Electric Vehicles (soggetto risultato inesistente)pronuncia nel merito. La società a fronte Federazione intimata ha espressamente dichiarato agli atti del versamento giudizio di avere interesse ad una pronuncia accertativa della responsabilità della parte istante. Compete certamente al Collegio la valutazione della sussistenza in concreto dell’interesse della FIGC, regolarmente costituita, alla prosecuzione del giudizio nonché della non palese pretestuosità della determinazione di non accettare la rinuncia. Il Collegio ritiene che nella fattispecie sussista l’interesse della FIGC e la determinazione della Federazione di non accettare la rinuncia è, ad avviso del Collegio , non pretestuosa ma motivata . Valga in proposito una duplice considerazione: quella del ruolo peculiare della FIGC nell’ambito del movimento e dell’ordinamento calcistico nazionale nonché quella derivante dalla particolare rilevanza del procedimento all’esame del Collegio e dalle modalità di svolgimento dello stesso. La FIGC è l’ente di governo dello sport del calcio in Italia, avente lo scopo di promuovere, regolare e sviluppare l’attività calcistica italiana ed è indubbiamente pertanto titolare di un contributo di affiliazione ha concesso al xxxx il diritto non esclusivo di vender e noleggiare veicoli elettrici e relativi accessori; la società ha dichiarato di essere titolare del diritto all’utilizzazione del marchio depositato e degli altri segni distintivi indicati nell’allegato A; inoltre ha assunto con tal contratto nei confronti dell’affiliato plurimi obblighi specificatamente indicati ai punti 9.10.11 del contratto e negli allegati facenti parte del contratto ed altresì dato atto interesse qualificato a conoscere dell’accertamento della esistenza di una “rete in forte sviluppo ed affermata sul mercato in partnership con i più importanti gruppi internazionali di autoveicoli”(v. doc 3 attoreo)- alle prove e documentali acquisite in giudizio è emersa senza ombra di dubbio l’ingannevolezza di quanto affermato in sede di trattative e poi trafuso nel contratto circa il fatto che si trattasse di “rete in forte sviluppo ed affermata sul mercato” (v. doc.3) e circa la titolarità del vantato marchio; la Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con provvedimento di data 7/12/2005 ha accertato la sussistenza di pubblicità ingannevole in relazione ai suddetti profili, vietandone ulteriore diffusione ( v. doc. 1 attoreo prodotto nel sub procedimento cautelare) e tale provvedimento è divenuto definitivo per mancata impugnazione. In particolare il provvedimento de quo ha rilevato che non vi era alcun elemento che suffragasse l’esistenza delle rete di affiliati ed ha altresì constatato con riferimento al marchio vantato che risultava solo la “ semplice richiesta di registrazione responsabilità di un marchio diverso da quello vantato in pubblicità e per giunta effettuata successivamente alla diffusione dei messaggi in oggetto”proprio tesserato al più alto grado possibile, ivi compreso il giudizio instaurato dal Doni dinanzi al TNAS. Tali valutazioni sono state ampiamente suffragate dai fatti emersi Anche la particolare rilevanza ed il clamore anche mediatico destato dalla esperita istruttoria vicenda che ha dato contezza coinvolto il calciatore giustificano l’interesse della FIGC ad una pronuncia sulla responsabilità di una generale situazione di ingannevolezza dalle pubblicità e dalle informative contenute negli allegati al contratto essendo in particolare emerso dalla istruttoria orale in buona sostanza che la tanto reclamizzata consolidata rete di affiliati è risultata nel tempo composta in dall’attoreDoni , da tal xxxx e da altro affiliato ed addirittura che all’epoca della stipula del contratto non esisteva alcuna nessuna rete di affiliati, essendo risultato il xxxx il primo affiliato. Non risulta poi alcuna registrazione del Marchio indicato dalla società come proprio, risultando solo documentalmente, come accertato dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con il provvedimento di data 7.12.2005, la richiesta di registrazione (del 15.12.2004 successiva dunque al contratto) all’esito di un marchio diverso sia per denominazione che per grafica dal marchio "Ecofly" spacciato per marchio proprio della società. Risultato insomma che al momento della stipula del contratto lungi dal sussistere un già costituito procedimento particolarmente lungo, articolato e consolidato sistema di rete già sperimentata sul mercato, per la commercializzazione e distribuzione dei prodotti caratterizzati da segni distintivi "trainanti" il xxx è stato affiliato ad una rete in allora inesistente ( e in buona sostanza pressochè inesistente anche successivamente essendosi poi affiliati solo altri due soggetti) e per la commercializzazione di prodotti in relazione ai quali l'affiliante non era depositario di marchio alcuno. L’obbligo di buona fede oggettiva e correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico applicabile sia in ambito contrattuale che extracontrattuale (x. Xxxx. Civ. sez. III sentenza n. 3462 del 15/02/2007 e Cass. Civ. sez. III sent. N. 5348/09) e nella fattispecie è indubbia la gravità della violazione di tale dovere giuridico in relazione ad informative essenziali in relazione alla natura del contratto. A ciò si aggiunga che la *** *** s.r.l. si è resa inadempiente ai vari obblighi assunti contrattualmente e segnatamente: non ha fornito alcun quadriciclo al xxxx nonostante tali veicoli rientrassero nel "parco veicoli" oggetto di contratto; non ha effettuati i corsi di formazione previsti in contratto all'art 9; non ha effettuato la promessa attività promozionale e pubblicitaria; non ha restituito all'attore le somme corrisposte per fini pubblicitari. Trattasi di un quadro di ingannevolezza di informative e di inadempimenti di tal gravita avuto riguardo alle finalità e all'equilibrio di interessi perseguito con il contratto - quello di far entrare il xxx in una rete di affiliati collaudata, consolidata sul mercato allo scopo di commercializzare i beni mettendogli a disposizione il patrimonio di conoscenze, Know how e ritrovati tecnici dell'affiliante, consentendogli altresì I'uso del marchio e segni distintivi dell' affiliante stesso da comportare la risoluzione del contratto per grave inadempimento della società convenuta art. 1453 c.c. Ne consegue la condanna della società convenuta alIa restituzione del contributo di affiliazione pari in linea capitale ad € 37.800,01 maggiorata di interessi al tasso di legge decorrenti dalla data del pagamento stante la malafede della società convenuta. La stessa va altresì condannata stante la sua responsabilità contrattuale a risarcire i danni pari ad € 1875,60 per spese promozionali fatte dall'attore e documentate in causa (doc. 20 attoreo) ed € 4870,52 pari alle somme versate per la occupazione di locali effettuata per svolgere l'attività di affiliato (v. doc 21 attoreo), con maggiorazione di interessi al tasso di legge dalla data degli esborsi al saldo. Non sono invece adeguatamente provate le spese per la asserita ristrutturazione dei locali nè quelle per ecoincentivi spettanti. Non vi è poi sufficiente prova ( e l'onere probatorio gravava sull'attore) del danno sotto il profilo del mancato guadagno : quanto all'affare "sfumato" con la Ferrara TVA s.p.a. è risultato dalla esposizione del teste Xxxxxxxx Xxxxxxxx (dipendente all'epoca dei fatti di tale società) che l'affare non ha più avuto seguito " a causa di mancati finanziamenti " e non dunque per responsabilità riconducibile ad inadempimenti società convenuta. Non vi è poi per il resto prova di elementi che consentano di determinare tale danno che non può sic et simpliciter esser ricondotto al profitto sperato. Resta da verificare la posizione dei terzi Cristiano e *** ***; va innanzitutto rilevato che è infondata la eccezione di difetto di legittimazione passiva poichè la legittimazione passiva quale condizione dell'azione sussiste ogni qualvolta venga prospettata una domanda in astratto suscettibile di essere rivolta contro il soggetto convenuto in giudizio, attinendo a1 merito la fondatezza o meno di tale domanda; nella fattispecie l'attore ha assunto che i sigg. Xxxxxxx hanno posto in essere vari comportamenti causativi di danno tali da comportare loro responsabilità anche ex art 2043 c.c. e ciò è sufficiente a radicare la loro legittimazione passiva. Nel merito le domande risarcitorie rivolte contro i convenuti Xxxxxxx sono infondate. Va sul punto premesso che è pacifico in causa che essi abbiano agito in nome e per conto della società conducendo le trattative sfociate nel contratto; orbene poichè vige la regola della produzione degli effetti giuridici del negozio concluso dal rappresentante nella sfera del rappresentato il mero inadempimento contrattuale in se non è fonte di responsabilità contrattuale del rappresentante verso il terzo; la giurisprudenza ha poi precisato che la configurabilità di responsabilità extracontrattuale verso i terzi del rappresentante (che eventualmente concorre con la eventuale responsabilità contrattuale del rappresentato) postula non solo che si sia in presenza di un comportamento antigiuridico del rappresentante (posto in essere con dolo o colpa) in rapporto di xxxxx causale con danno ingiusto provocato al terzo ma altresì che i fatti (dolosi o colposi) generatori di responsabilità siano riconducibili soltanto ed unicamente al rappresentante e non possano in alcun modo farsi risalire al rappresentato (x. Xxxx civ. sez. 1 sent. n. 10493 del 24.9.1999;complesso.

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Motivi della decisione. E’ documentalmente provato (v. docIl ricorso è fondato in riferimento alle osservazio- ni esposte nel primo motivo. 1 attoreo) che Infatti, rispetto alla vicenda, concisamente, ma esaurientemente compendiata nella surriferita impu- tazione, la difesa e l’accusa – poi, questa, condivisa dal Pretore nell’impugnata sentenza – hanno espres- so contrastanti avvisi circa la natura degli interventi originariamente assentiti e in data 16/03/2004 *** *** ha concluso un contratto denominato di “affiliazione commerciale” che è incontestato in giudizio essere intercorso con l’affiliante *** *** s.r.l. bella persona della legale rappresentante *** ***, sebbene nell’intestazione documento risulti indicata tal North Electric Vehicles (soggetto risultato inesistente). La società a fronte del versamento di un contributo di affiliazione ha concesso al xxxx il diritto non esclusivo di vender e noleggiare veicoli elettrici e relativi accessori; la società ha dichiarato di essere titolare del diritto all’utilizzazione del marchio depositato e degli altri segni distintivi indicati nell’allegato A; inoltre ha assunto con tal contratto nei confronti dell’affiliato plurimi obblighi specificatamente indicati ai punti 9.10.11 del contratto e negli allegati facenti parte del contratto ed altresì dato atto della esistenza di una “rete in forte sviluppo ed affermata sul mercato in partnership con i più importanti gruppi internazionali di autoveicoli”(v. doc 3 attoreo)- alle prove e documentali acquisite in giudizio è emersa senza ombra di dubbio l’ingannevolezza di quanto affermato in sede di trattative e poi trafuso nel contratto circa il fatto che si trattasse di “rete in forte sviluppo ed affermata sul mercato” (v. doc.3) effetti realizzati e circa la titolarità legittimità delle concessioni successivamente rila- sciate dal Sindaco per consentire la prosecuzione dei lavori, che, nel loro corso, s’erano discostati dalla originaria concessione. Il Pretore è pervenuto alla motivata conclusione che «le concessioni in variante incriminate fossero il- legittime», siccome «in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti». Al riguardo ha evidenziato che il Catalano aveva «ammesso di essersi posto il pro- blema della legittimità degli interventi poi assentiti, sin dal rilascio della concessione n. 108/87, che, a suo dire, aveva tenuto ferma a causa di alcuni dubbi interpretativi sul concetto di ristrutturazione e risa- namento». E che, «anche qualora volesse accedersi alla tesi della difesa, secondo cui il Catalano riteneva applicabile la normativa del vantato marchio; nuovo piano regolatore, non potrebbero avanzarsi a scusa i – presunti – dubbi sull’interpretazione del concetto di ristrutturazione – ovvero sulla possibilità di farvi rientrare la Autorità Garante demoli- zione e ricostruzione – posto che la Suprema Corte di cassazione è assolutamente monolitica nel respin- xxxx tale tipo di interpretazione». Condivisa invece da alcune decisioni del Consiglio di Stato. Di qui la conferma, a giudizio del Pretore, del concorso del sindaco, siccome extraneus, mediante le concessioni illegittime, nel reato proprio di cui all’art. 20, lett. a) 1273 imputato agli interessati ai lavori, avendone favorito la prosecuzione. Xxxxxx, escluso che il sindaco con il rilascio delle due concessioni intendesse deliberatamente favorire gli interessati alla costruzione – in tal caso diversa e più grave sarebbe stata la ipotesi di reato a suo carico – non può questi esser chiamato a rispondere di con- corso nel reato di cui all’art. 20 lett. a), l. n. 47/1985 per il solo fatto che le concessioni fossero tornate a profitto degli interessati, giacché è nella natura stessa di tali atti avere dei destinatari che ne beneficino. Parimenti non rileva ai fini della Concorrenza e del Mercato con provvedimento di data 7/12/2005 ha accertato la sussistenza di pubblicità ingannevole in relazione ai suddetti profiliresponsabilità penale l’avere il Sindaco, vietandone ulteriore diffusione ( v. docnel rilascio delle conces- sioni, adottato un’interpretazione opinabile non rite- nuta corretta dal magistrato. 1 attoreo prodotto nel sub procedimento cautelare) e tale provvedimento è divenuto definitivo per mancata impugnazione. In particolare il provvedimento de quo ha rilevato che non vi era alcun elemento che suffragasse l’esistenza delle rete di affiliati ed ha altresì constatato con riferimento al marchio vantato che risultava solo la “ semplice richiesta di registrazione Conviene ribadire che, a fronte di un marchio diverso da quello vantato provvedi- mento amministrativo – nel nostro caso le due con- cessioni edilizie – non è dato al giudice penale sinda- care in pubblicità e per giunta effettuata successivamente alla diffusione dei messaggi via principale la mera legittimità di un atto amministrativo. E ciò in oggetto”base al principio di cui all’art. Tali valutazioni sono state ampiamente suffragate dai fatti emersi dalla esperita istruttoria che ha 5 legge abol. cont. amm. Non è dato contezza cioè so- vrapporre all’opinione dell’organo dell’Ammini- strazione, di una generale situazione di ingannevolezza dalle pubblicità e dalle informative contenute negli allegati al contratto essendo in particolare emerso dalla istruttoria orale in buona sostanza che avere adottato un provvedimento legitti- mo, la tanto reclamizzata consolidata rete di affiliati è risultata nel tempo composta in dall’attorediversa valutazione, da tal xxxx parte del giudice penale, che quello stesso atto sia privo dei requisiti di legittimità – come appunto ha ritenuto il Pretore – giacché in sede penale l’atto amministrativo illegitti- mo, in quanto tale, è privo di sanzione e non sindaca- bile. Soltanto nel caso – ma non è quello del sindaco Catalano – in cui si verta in un’ipotesi di carenza di potere denotata da altro affiliato ed addirittura azione amministrativa esulante dai relativi presupposti e limiti, è legittimo e, anzi, si impone l’intervento dell’Autorità giudiziaria penale a condizione che all’epoca della stipula tale azione 1) configuri un’ipotesi di reato e 2) sia connotata dal relativo elemento psi- cologico, che – non va mai dimenticato – del contratto non esisteva alcuna nessuna rete di affiliatireato è uno degli elementi costitutivi (Cass., essendo risultato il xxxx il primo affiliato. Non risulta poi alcuna registrazione del Marchio indicato dalla società come proprio, risultando solo documentalmente, come accertato dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con il provvedimento di data 7.12.2005, la richiesta di registrazione (del 15.12.2004 successiva dunque al contratto) di un marchio diverso sia per denominazione che per grafica dal marchio "Ecofly" spacciato per marchio proprio della società. Risultato insomma che al momento della stipula del contratto lungi dal sussistere un già costituito e consolidato sistema di rete già sperimentata sul mercato, per la commercializzazione e distribuzione dei prodotti caratterizzati da segni distintivi "trainanti" il xxx è stato affiliato ad una rete in allora inesistente ( e in buona sostanza pressochè inesistente anche successivamente essendosi poi affiliati solo altri due soggetti) e per la commercializzazione di prodotti in relazione ai quali l'affiliante non era depositario di marchio alcuno. L’obbligo di buona fede oggettiva e correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico applicabile sia in ambito contrattuale che extracontrattuale (x. Xxxx. Civ. sez. III sentenza n. 3462 del 15/02/2007 e III, 22 gen- naio 1993, c.c. 10 dicembre 1992, imp. Xxxxxxx, X.X. xxxxx. conf.; da ultimo Cass. Civ. ., sez. III sentIII, c.c. N. 5348/09) e nella fattispecie è indubbia la gravità della violazione di tale dovere giuridico in relazione ad informative essenziali in relazione alla natura del contratto. A ciò si aggiunga che la *** *** s.r.l. si è resa inadempiente ai vari obblighi assunti contrattualmente e segnatamente: non ha fornito alcun quadriciclo al xxxx nonostante tali veicoli rientrassero nel "parco veicoli" oggetto di contratto; non ha effettuati i corsi di formazione previsti in contratto all'art 9; non ha effettuato la promessa attività promozionale e pubblicitaria; non ha restituito all'attore le somme corrisposte per fini pubblicitari. Trattasi di un quadro di ingannevolezza di informative e di inadempimenti di tal gravita avuto riguardo alle finalità e all'equilibrio di interessi perseguito con il contratto - quello di far entrare il xxx in una rete di affiliati collaudata10 dicem- bre 1996, consolidata sul mercato allo scopo di commercializzare i beni mettendogli a disposizione il patrimonio di conoscenze, Know how e ritrovati tecnici dell'affiliante, consentendogli altresì I'uso del marchio e segni distintivi dell' affiliante stesso da comportare la risoluzione del contratto per grave inadempimento della società convenuta art. 1453 c.cXxxxxxx). Ne consegue l’annullamento senza rinvio perché il fatto non costituisce reato. G 1274 La sentenza in commento, nella sua essenziale strin- gatezza (in motivazione, a parte la condanna breve rievocazione del giudizio pretorile e dei motivi del ricorso, nulla di più si legge rispetto al principio enunciato), adotta una tesi che personalmente condividiamo. L’estensore della società convenuta alIa restituzione motivazione non si è posto però il problema dell’inqua- dramento di tale decisione assolutoria («il fatto non co- stituisce reato», si statuisce in dispositivo, nel cassare senza rinvio la decisione di merito) nel contesto del contributo di affiliazione pari in linea capitale ad € 37.800,01 maggiorata di interessi al tasso di legge decorrenti dalla data del pagamento stante la malafede della società convenutadi- ritto urbanistico e nell’ampio dibattito che da almeno un ventennio ha fatto maturare orientamenti diversi, «arroccati» su opposti versanti. La stessa va altresì condannata stante descrizione del fatto storico può aiutare a capi- re l’interesse che la sua responsabilità contrattuale a risarcire i danni pari ad € 1875,60 per spese promozionali fatte dall'attore e documentate in causa (doc. 20 attoreo) ed € 4870,52 pari alle somme versate per la occupazione di locali effettuata per svolgere l'attività di affiliato (v. doc 21 attoreo)sentenza suscita nell’opinione pubblica, con maggiorazione di interessi al tasso di legge dalla data degli esborsi al saldo. Non sono invece adeguatamente provate le spese per la asserita ristrutturazione dei locali nè quelle per ecoincentivi spettanti. Non vi è poi sufficiente prova ( e l'onere probatorio gravava sull'attore) del danno sotto il profilo del mancato guadagno : quanto all'affare "sfumato" con la Ferrara TVA s.p.a. è risultato dalla esposizione del teste Xxxxxxxx Xxxxxxxx (dipendente all'epoca dei fatti di tale società) che l'affare non ha più avuto seguito " a causa di mancati finanziamenti " e non dunque per responsabilità riconducibile ad inadempimenti società convenutasolo in essa. Non vi è poi per il resto prova di elementi che consentano di determinare tale danno che non può sic et simpliciter esser ricondotto al profitto sperato. Resta I commentatori sono in- fatti da verificare la posizione dei terzi Cristiano e *** ***; va innanzitutto rilevato che è infondata la eccezione di difetto di legittimazione passiva poichè la legittimazione passiva quale condizione dell'azione sussiste ogni qualvolta venga prospettata una domanda in astratto suscettibile di essere rivolta contro il soggetto convenuto in giudiziotempo all’erta nel captare tutti i segnali della Cassazione, attinendo a1 merito la fondatezza o meno di tale domanda; nella fattispecie l'attore ha assunto che anche i sigg. Xxxxxxx hanno posto in essere vari comportamenti causativi di danno tali da comportare loro responsabilità anche ex art 2043 c.c. e ciò è sufficiente a radicare la loro legittimazione passiva. Nel merito le domande risarcitorie rivolte contro i convenuti Xxxxxxx sono infondate. Va sul punto premesso che è pacifico in causa che essi abbiano agito in nome e per conto della società conducendo le trattative sfociate più impercettibili, nel contratto; orbene poichè vige la regola della produzione degli effetti giuridici del negozio concluso dal rappresentante nella sfera del rappresentato il mero inadempimento contrattuale in se non è fonte di responsabilità contrattuale del rappresentante verso il terzo; la giurisprudenza ha poi precisato che la dibattito annoso sulla configurabilità di responsabilità extracontrattuale verso i terzi del rappresentante un reato edilizio (che eventualmente concorre e, in caso affermativo, quale) in caso di opere eseguite in conformità ad una concessione rilasciata dal Sindaco ma ritenuta dal giudice penale illegittima perché in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti. La vicenda è presto narrata. Un soggetto chiede la eventuale responsabilità contrattuale del rappresentato) postula non solo che si sia in presenza concessione edilizia per proseguire nei lavori di rico- struzione con strutture di cemento armato e laterizi di un comportamento antigiuridico del rappresentante edificio preesistente, già demolito, situato nel perimetro abitato di un piccolo Comune della provin- cia di Torino. Il Sindaco si pone il problema della possibilità di assentire un tale tipo di opera in presen- za di uno strumento urbanistico (posto in essere con dolo o colpa) in rapporto di xxxxx causale con danno ingiusto provocato al terzo ma altresì che i fatti (dolosi o colposi) generatori di responsabilità siano riconducibili soltanto ed unicamente al rappresentante e non possano in alcun modo farsi risalire al rappresentato (x. Xxxx civnella specie, la L.R. Piemonte n. 56/1977, art. sez. 1 sent. n. 10493 del 24.9.1999;85, primo comma, lettera

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Motivi della decisione. E’ documentalmente provato (v. docon l’unico motivo i ricorrenti si dolgono della violazione o falsa applicazione dell’art. 1 attoreo) 1352 Co- dice civile avendo la Corte territoriale erronea- mente considerato come risoluzione per mutuo consen- so un effettivo recesso unilaterale. Il motivo non è fondato. Xx xxxxxx, la denuncia di inosservanza della norma sopra citata, la quale dispone che «se le parti hanno convenu- to per iscritto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che la for- ma sia stata voluta per la validità di questo», non pre- senta alcuna pertinenza con le risultanze probatorie del presente giudizio e con l’esatta e corretta valutazione da- tane nella sentenza impugnata. Tale conclusione si giustifica in data 16/03/2004 *** *** ha concluso base al rilievo che nes- sun dato probatorio si riscontra a sostegno della tesi pro- pugnata dai ricorrenti in ordine alla asserita unilateralità del recesso dal contratto di locazione della parte condut- trice. Non risulta, infatti, che le parti abbiano mai pattuito di adottare la forma scritta per procedere alla risoluzione consensuale del rapporto locatizio. Nessuna clausola, avente un tale contenuto, è stata mai indicata dalle parti come inserita nel contratto inter par- tes, né alcun accordo in ordine alla forma scritta per la suddetta risoluzione consensuale può farsi derivare dalla lettera del 16 maggio 1996 indirizzata ai locatori dalla soc. Gom Oil. e contenente - secondo la giusta interpre- tazione fornitane dai giudici di appello - una proposta di transazione non accolta dai resistenti, che non avevano restituito la copia sottoscritta per accettazione, come ri- chiesto dalla mittente. Escluso, dunque, che le parti abbiano pattuito per iscrit- to di adottare la forma scritta per lo scioglimento del contratto, ai sensi dell’art. 1372 Codice civile, comma 1, per mutuo consenso, e premesso altresì che la risoluzione per mutuo consenso di un contratto denominato per il quale non sia richiesta la prova scritta ad substantiam può risultare - ol- tre che da un apposito accordo al riguardo dei contraen- ti - anche dalla loro tacita comune volontà di “affiliazione commerciale” che è incontestato in giudizio essere intercorso con l’affiliante *** *** s.r.l. bella persona della legale rappresentante *** ***, sebbene nell’intestazione documento risulti indicata tal North Electric Vehicles (soggetto risultato inesistente). La società a fronte del versamento di un contributo di affiliazione ha concesso al xxxx il diritto non esclusivo di vender e noleggiare veicoli elettrici e relativi accessori; la società ha dichiarato di essere titolare del diritto all’utilizzazione del marchio depositato e degli altri segni distintivi indicati nell’allegato A; inoltre ha assunto con tal contratto nei confronti dell’affiliato plurimi obblighi specificatamente indicati ai punti 9.10.11 del contratto e negli allegati facenti parte del contratto ed altresì dato atto della esistenza di una “rete in forte sviluppo ed affermata sul mercato in partnership con i più importanti gruppi internazionali di autoveicoli”(v. doc 3 attoreo)- alle prove e documentali acquisite in giudizio è emersa senza ombra di dubbio l’ingannevolezza di quanto affermato in sede di trattative e poi trafuso nel contratto circa il fatto che si trattasse di “rete in forte sviluppo ed affermata sul mercato” (v. doc.3) e circa la titolarità del vantato marchio; la Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con provvedimento di data 7/12/2005 ha accertato la sussistenza di pubblicità ingannevole in relazione ai suddetti profili, vietandone dare ulteriore diffusione ( v. doc. 1 attoreo prodotto nel sub procedimento cautelare) e tale provvedimento è divenuto definitivo per mancata impugnazione. In particolare il provvedimento de quo ha rilevato che non vi era alcun elemento che suffragasse l’esistenza delle rete di affiliati ed ha altresì constatato con riferimento al marchio vantato che risultava solo la “ semplice richiesta di registrazione di un marchio diverso da quello vantato in pubblicità e per giunta effettuata successivamente alla diffusione dei messaggi in oggetto”. Tali valutazioni sono state ampiamente suffragate dai fatti emersi dalla esperita istruttoria che ha dato contezza di una generale situazione di ingannevolezza dalle pubblicità e dalle informative contenute negli allegati al contratto essendo in particolare emerso dalla istruttoria orale in buona sostanza che la tanto reclamizzata consolidata rete di affiliati è risultata nel tempo composta in dall’attore, da tal xxxx e da altro affiliato ed addirittura che all’epoca della stipula del contratto non esisteva alcuna nessuna rete di affiliati, essendo risultato il xxxx il primo affiliato. Non risulta poi alcuna registrazione del Marchio indicato dalla società come proprio, risultando solo documentalmente, come accertato dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con il provvedimento di data 7.12.2005, la richiesta di registrazione (del 15.12.2004 successiva dunque corso al contratto) di un marchio diverso sia per denominazione che per grafica dal marchio "Ecofly" spacciato per marchio proprio della società. Risultato insomma che al momento della stipula del contratto lungi dal sussistere un già costituito e consolidato sistema di rete già sperimentata sul mercato, per la commercializzazione e distribuzione dei prodotti caratterizzati da segni distintivi "trainanti" il xxx è stato affiliato ad una rete in allora inesistente ( e in buona sostanza pressochè inesistente anche successivamente essendosi poi affiliati solo altri due soggetti) e per la commercializzazione di prodotti in relazione ai quali l'affiliante non era depositario di marchio alcuno. L’obbligo di buona fede oggettiva e correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico applicabile sia in ambito contrattuale che extracontrattuale liberandosi delle rispettive obbligazioni (x. Xxxx. CivLav., 24 marzo 2001, n. 4307), ri- leva questo Collegio come la Corte territoriale abbia evidenziato, con adeguata e logica motivazione, tutti gli elementi dai quali si evince un comportamento assolu- tamente concludente delle parti nel senso della compro- vata sussistenza della suddetta tacita comune volontà delle parti, facendo riferimento a circostanze quali l’ac- cettazione, da parte degli Z., senza riserva delle chiavi e della restituzione dei locali, la mancata pretesa del paga- mento del canone per gli ultimi giorni del giugno 1996, la quasi immediata nuova locazione dell’immobile e la mancata richiesta per anni dell’indennità di mancato preavviso, che si pongono incofutabilmente come in- compatibili con la volontà delle parti stesse di mantene- re in vita il rapporto di locazione. sez. III sentenza n. 3462 È infatti innegabile che l’accertamento giudiziale, circa la sussistenza di un accordo dei contraenti diretto a scio- gliere il rapporto contrattuale e risultante da un compor- tamento concludente delle parti stesse del 15/02/2007 tutto incom- patibile con la loro contraria volontà di mantenerlo in vigore, costituisce un giudizio di fatto riservato al giudi- ce di merito e Cass. Civ. sez. III sent. N. 5348/09) e nella fattispecie è indubbia la gravità della violazione come tale insindacabile in sede di tale dovere giuridico in relazione ad informative essenziali in relazione alla natura del contratto. A ciò si aggiunga che la *** *** s.r.l. legitti- mità, quando esso, come si è resa inadempiente ai vari obblighi assunti contrattualmente visto, risulta sorretto da lo- gico e segnatamente: non ha fornito alcun quadriciclo al xxxx nonostante tali veicoli rientrassero nel "parco veicoli" oggetto di contratto; non ha effettuati i corsi di formazione previsti in contratto all'art 9; non ha effettuato la promessa attività promozionale e pubblicitaria; non ha restituito all'attore le somme corrisposte per fini pubblicitaricongruo apparato argomentativo. Trattasi di un quadro di ingannevolezza di informative e di inadempimenti di tal gravita avuto riguardo alle finalità e all'equilibrio di interessi perseguito Il ricorso va perciò rigettato, con il contratto - quello di far entrare il xxx in una rete di affiliati collaudata, consolidata sul mercato allo scopo di commercializzare i beni mettendogli a disposizione il patrimonio di conoscenze, Know how e ritrovati tecnici dell'affiliante, consentendogli altresì I'uso del marchio e segni distintivi dell' affiliante stesso da comportare la risoluzione del contratto per grave inadempimento della società convenuta art. 1453 c.c. Ne consegue la condanna della società convenuta alIa restituzione del contributo di affiliazione pari dei ricor- renti, in linea capitale ad € 37.800,01 maggiorata di interessi solido tra loro, al tasso di legge decorrenti dalla data del pagamento stante la malafede della società convenuta. La stessa va altresì condannata stante la sua responsabilità contrattuale a risarcire i danni pari ad € 1875,60 per delle spese promozionali fatte dall'attore e documentate in causa (doc. 20 attoreo) ed € 4870,52 pari alle somme versate per la occupazione di locali effettuata per svolgere l'attività di affiliato (v. doc 21 attoreo), con maggiorazione di interessi al tasso di legge dalla data degli esborsi al saldo. Non sono invece adeguatamente provate le spese per la asserita ristrutturazione dei locali nè quelle per ecoincentivi spettanti. Non vi è poi sufficiente prova ( e l'onere probatorio gravava sull'attore) del danno sotto il profilo del mancato guadagno : quanto all'affare "sfumato" con la Ferrara TVA s.p.a. è risultato dalla esposizione del teste Xxxxxxxx Xxxxxxxx (dipendente all'epoca dei fatti di tale società) che l'affare non ha più avuto seguito " a causa di mancati finanziamenti " e non dunque per responsabilità riconducibile ad inadempimenti società convenuta. Non vi è poi per il resto prova di elementi che consentano di determinare tale danno che non può sic et simpliciter esser ricondotto al profitto sperato. Resta da verificare la posizione dei terzi Cristiano e *** ***; va innanzitutto rilevato che è infondata la eccezione di difetto di legittimazione passiva poichè la legittimazione passiva quale condizione dell'azione sussiste ogni qualvolta venga prospettata una domanda in astratto suscettibile di essere rivolta contro il soggetto convenuto in giudizio, attinendo a1 merito la fondatezza o meno di tale domanda; nella fattispecie l'attore ha assunto che i sigg. Xxxxxxx hanno posto in essere vari comportamenti causativi di danno tali da comportare loro responsabilità anche ex art 2043 c.c. e ciò è sufficiente a radicare la loro legittimazione passiva. Nel merito le domande risarcitorie rivolte contro i convenuti Xxxxxxx sono infondate. Va sul punto premesso che è pacifico in causa che essi abbiano agito in nome e per conto della società conducendo le trattative sfociate nel contratto; orbene poichè vige la regola della produzione degli effetti giuridici del negozio concluso dal rappresentante nella sfera del rappresentato il mero inadempimento contrattuale in se non è fonte di responsabilità contrattuale del rappresentante verso il terzo; la giurisprudenza ha poi precisato che la configurabilità di responsabilità extracontrattuale verso i terzi del rappresentante (che eventualmente concorre con la eventuale responsabilità contrattuale del rappresentato) postula non solo che si sia in presenza di un comportamento antigiuridico del rappresentante (posto in essere con dolo o colpa) in rapporto di xxxxx causale con danno ingiusto provocato al terzo ma altresì che i fatti (dolosi o colposi) generatori di responsabilità siano riconducibili soltanto ed unicamente al rappresentante e non possano in alcun modo farsi risalire al rappresentato (x. Xxxx civ. sez. 1 sent. n. 10493 del 24.9.1999;proces- suali.

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Samples: Contratti in Generale

Motivi della decisione. E’ documentalmente provato Con il primo motivo, i ricorrenti - denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 113 c.p.c., art. 873 c.c., art. 29 reg. edilizio, art. 14 preleggi, L. n. 122 del 1989, in generale, nonché vizi di motivazione - rilevano che anche dalla consulenza risultava come i box fossero stati realizzati nella parte retrostante del cortile già realizzato, onde il Giudice a quo avrebbe erroneamente ritenuto applicabile la norma regolamentare di cui all'art. 48, per la quale la distanza è di m. 13,90, anziché quella speciale di cui al precedente art. 29, per la quale nel caso di cortili la distanza minima è di m. 8; che, inoltre, la L. n. 122 del 1989, applicabile nella specie in quanto meno restrittiva ed in assenza di giudicato (v. doccome precisato in memoria), pone una deroga al rispetto delle distanze legali relativamente ai parcheggi privati in vista dell'interesse pubblico ad una migliore gestione delle aree di sosta. 1 attoreo) Con il secondo motivo, i ricorrenti - denunziando violazione degli artt. 813, 949 e 2653 c.c., nonché omessa motivazione - si dolgono che il Giudice a quo abbia affermato l'opponibilità della sentenza impugnata ad essi terzi acquirenti, nonostante la domanda introduttiva del giudizio promosso dal Xxxxxxx nei confronti dello Xxxxx non fosse stata trascritta, sull'erroneo convincimento, apoditticamente motivato con riferimento ad una sola parte della giurisprudenza in data 16/03/2004 *** *** ha concluso un contratto denominato materia non sottoposta a vaglio critico in relazione alla giurisprudenza contraria pur segnalatagli, che la detta domanda non fosse suscettibile di “affiliazione commerciale” trascrizione. Con il terzo motivo, i ricorrenti - denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 111 c.p.c. - si dolgono che il Giudice a quo non abbia ravvisato la natura strumentale della lite, tesa al raggiungimento di non meglio precisate utilità diverse dalla riduzione in pristino degli immobili da parte del Xxxxxxx, atteso che questi aveva alienato l'appartamento in corso di causa e che nell'atto pubblico s'era impegnato alla prosecuzione del giudizio con la precisazione che sarebbe andato a suo esclusivo favore "tutto ciò che la parte venditrice riceverà dal predetto giudizio", mentre "l'eventuale risultato di ripristino dell'originaria consistenza dei beni comuni andrà a beneficio dell'immobile venduto". Il secondo dei riportati motivi è incontestato fondato ed, atteso l'oggetto degli altri, all'evidenza assorbente. Come già rilevato nell'ordinanza di rimessione, l'indirizzo giurisprudenziale tradizionale, dal quale si escludeva la trascrivibilità ex art. 2653 c.c., n. 1, delle domande dirette a far valere il rispetto dei limiti legali della proprietà, trova una delle sue prime compiute espressioni nella sentenza di questa Corte 05/05/1960, n. 1029, alle cui tesi si sono, in giudizio essere intercorso seguito, acriticamente adeguate, con l’affiliante *** *** s.r.lvarianti di scarso rilievo, nonostante le opinioni contrarie formulate al riguardo dalla maggioranza della dottrina, altre pronunzie (e pluribus, Cass. bella persona della legale rappresentante *** ***18/02/1963, sebbene nell’intestazione documento risulti indicata tal North Electric Vehicles (soggetto risultato inesistenten. 392, 29/07/1963 n. 2141, 05/10/1963 n. 2260, 11/06/1965 n. 1185, 31/01/1969 n. 290, 22/04/1980 n. 2592). La società Il richiamato indirizzo si basa su di une serie di considerazioni che, se pure non tutte suscettibili di puntuale censura, tuttavia, o perché inesatte o perché ininfluenti ai fini della soluzione del problema, non appaiono idonee e sufficienti a fronte del versamento giustificare la conclusione cui è pervenuto. Con l'iter argomentativo principale, si muove dalla premessa che le ipotesi di un contributo trascrizione, in quanto normativamente predeterminate, sono tassative; si rileva, poi, che le azioni intese a far valere le limitazioni legali al diritto di affiliazione ha concesso al xxxx il diritto proprietà non esclusivo si risolvono, neppure parzialmente, né in un'azione di vender e noleggiare veicoli elettrici e relativi accessori; la società ha dichiarato di essere titolare del diritto all’utilizzazione del marchio depositato e degli altri segni distintivi indicati nell’allegato A; inoltre ha assunto con tal contratto nei confronti dell’affiliato plurimi obblighi specificatamente indicati ai punti 9.10.11 del contratto e negli allegati facenti parte del contratto ed altresì dato atto revindica, né in una azione d'accertamento, così della esistenza di una “rete in forte sviluppo ed affermata sul mercato in partnership con i più importanti gruppi internazionali di autoveicoli”(v. doc 3 attoreo)- alle prove e documentali acquisite in giudizio è emersa senza ombra di dubbio l’ingannevolezza di quanto affermato in sede di trattative e poi trafuso nel contratto circa il fatto che si trattasse di “rete in forte sviluppo ed affermata sul mercato” proprietà come della sussistenza (v. doc.3confessoria servitutis) e circa la titolarità del vantato marchio; la Autorità Garante o della Concorrenza e del Mercato con provvedimento di data 7/12/2005 ha accertato la sussistenza di pubblicità ingannevole in relazione ai suddetti profili, vietandone ulteriore diffusione ( v. doc. 1 attoreo prodotto nel sub procedimento cautelare) e tale provvedimento è divenuto definitivo per mancata impugnazione. In particolare il provvedimento de quo ha rilevato che non vi era alcun elemento che suffragasse l’esistenza delle rete di affiliati ed ha altresì constatato con riferimento al marchio vantato che risultava solo la “ semplice richiesta di registrazione di un marchio diverso da quello vantato in pubblicità e per giunta effettuata successivamente alla diffusione dei messaggi in oggetto”. Tali valutazioni sono state ampiamente suffragate dai fatti emersi dalla esperita istruttoria che ha dato contezza di una generale situazione di ingannevolezza dalle pubblicità e dalle informative contenute negli allegati al contratto essendo in particolare emerso dalla istruttoria orale in buona sostanza che la tanto reclamizzata consolidata rete di affiliati è risultata nel tempo composta in dall’attore, da tal xxxx e da altro affiliato ed addirittura che all’epoca della stipula del contratto non esisteva alcuna nessuna rete di affiliati, essendo risultato il xxxx il primo affiliato. Non risulta poi alcuna registrazione del Marchio indicato dalla società come proprio, risultando solo documentalmente, come accertato dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con il provvedimento di data 7.12.2005, la richiesta di registrazione insussistenza (del 15.12.2004 successiva dunque al contrattonegatoria servitutis) di un marchio diverso sia per denominazione che per grafica dal marchio "Ecofly" spacciato per marchio proprio della societàdiritto reale di godimento, id est non sono riconducibili ad alcuna delle ipotesi espressamente regolate dall'art. Risultato insomma che al momento della stipula del contratto lungi dal sussistere un già costituito e consolidato sistema 2653 c.c., n. 1, in quanto, in particolare, i detti limiti non sono servitù né sono ad esse equiparabili, onde all'azione de qua non può essere riconosciuta natura di rete già sperimentata sul mercato, per la commercializzazione e distribuzione dei prodotti caratterizzati da segni distintivi "trainanti" il xxx è stato affiliato ad una rete in allora inesistente ( e in buona sostanza pressochè inesistente anche successivamente essendosi poi affiliati solo altri due soggetti) e per la commercializzazione di prodotti in relazione ai quali l'affiliante non era depositario di marchio alcuno. L’obbligo di buona fede oggettiva e correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico applicabile sia in ambito contrattuale che extracontrattuale (x. Xxxx. Civ. sez. III sentenza n. 3462 del 15/02/2007 e Cass. Civ. sez. III sent. N. 5348/09) e nella fattispecie è indubbia la gravità della violazione di tale dovere giuridico in relazione ad informative essenziali in relazione alla natura del contratto. A ciò si aggiunga che la *** *** s.r.l. si è resa inadempiente ai vari obblighi assunti contrattualmente e segnatamente: non ha fornito alcun quadriciclo al xxxx nonostante tali veicoli rientrassero nel "parco veicoli" oggetto di contratto; non ha effettuati i corsi di formazione previsti in contratto all'art 9; non ha effettuato la promessa attività promozionale e pubblicitaria; non ha restituito all'attore le somme corrisposte per fini pubblicitari. Trattasi di un quadro di ingannevolezza di informative e di inadempimenti di tal gravita avuto riguardo alle finalità e all'equilibrio di interessi perseguito con il contratto - quello di far entrare il xxx in una rete di affiliati collaudata, consolidata sul mercato allo scopo di commercializzare i beni mettendogli a disposizione il patrimonio di conoscenze, Know how e ritrovati tecnici dell'affiliante, consentendogli altresì I'uso del marchio e segni distintivi dell' affiliante stesso da comportare la risoluzione del contratto per grave inadempimento della società convenuta azione negatoria ex art. 1453 949 c.c.; si conclude, quindi, con l'osservare che, in definitiva, non essendo espressamente prevista nella norma in esame la trascrizione, oltre che delle domande singolarmente menzionatevi, anche delle diverse domande intese a far valere una violazione dei limiti legali della proprietà, queste sarebbero insuscettibili di trascrizione, giacché in nessun modo riconducibili alle ipotesi espressamente previste ed in ispecie all'azione negatoria. Ne consegue È quest'ultima considerazione, in particolare, che non è esatta e che, pertanto, inficia di per sé la condanna della società convenuta alIa restituzione del contributo di affiliazione pari validità dell'intero ragionamento, sebbene anche la prima considerazione, nella sua assolutezza, non resti immune da censura, come meglio in linea capitale ad € 37.800,01 maggiorata di interessi al tasso di legge decorrenti dalla data del pagamento stante la malafede della società convenutaseguito. La stessa va altresì condannata stante la sua responsabilità contrattuale a risarcire i danni pari ad € 1875,60 per spese promozionali fatte dall'attore e documentate in causa (doc. 20 attoreo) ed € 4870,52 pari alle somme versate per la occupazione di locali effettuata per svolgere l'attività di affiliato (v. doc 21 attoreo), con maggiorazione di interessi al tasso di legge dalla data degli esborsi al saldo. Non sono invece adeguatamente provate le spese per la asserita ristrutturazione dei locali nè quelle per ecoincentivi spettanti. Non vi è poi sufficiente prova ( e l'onere probatorio gravava sull'attore) del danno sotto il profilo del mancato guadagno : quanto all'affare "sfumato" domanda con la Ferrara TVA s.p.a. è risultato dalla esposizione quale l'attore fa valere, in proprio favore, i limiti che, ex lege, vincolano le facoltà ricomprese nell'altrui diritto di proprietà denunziandone la violazione, non tende, infatti, ad uno sterile accertamento del teste Xxxxxxxx Xxxxxxxx (dipendente all'epoca dei fatti di tale società) che l'affare non ha più avuto seguito " a causa di mancati finanziamenti " regime vincolistico e non dunque per responsabilità riconducibile ad inadempimenti società convenuta. Non vi è poi per il resto prova di elementi che consentano di determinare tale danno che non può sic et simpliciter esser ricondotto al profitto sperato. Resta da verificare della sua violazione, bensì - attraverso la posizione dei terzi Cristiano e *** ***; va innanzitutto rilevato che è infondata la eccezione di difetto di legittimazione passiva poichè la legittimazione passiva quale condizione dell'azione sussiste ogni qualvolta venga prospettata una domanda in astratto suscettibile di essere rivolta contro il soggetto convenuto in giudizio, attinendo a1 merito la fondatezza o meno di tale domanda; nella fattispecie l'attore ha assunto che i sigg. Xxxxxxx hanno contestazione del fatto posto in essere vari comportamenti causativi dal convenuto come illegittimamente impositivo sul fondo dell'attore d'un peso non consentito in ragione della sussistenza dei limiti legali e la consequenziale richiesta di danno tali condanna all'eliminazione di quanto realizzato o d'inibitoria di quanto si vorrebbe realizzare in violazione degli stessi - tende a salvaguardare il diritto di proprietà dell'attore dalla costituzione d'una servitù avente ad oggetto una situazione di fatto realizzata in contrasto con altra tutelata dal limite violato e, quindi, lesiva del corrispondente diritto al mantenimento della detta situazione qua ante ed al suo ripristino, onde va qualificata come negatoria servitutis e rientra, pertanto, nella previsione dell'art. 2653 c.c., n. 1. In altri termini, quando il proprietario di un immobile denuncia la violazione di un limite legale da comportare loro responsabilità anche ex art 2043 c.cparte del vicino, mira non già a far accertare il diritto di proprietà o l'esistenza della tutela vincolistica di essa ma a far valere l'inesistenza di iura in re a carico della detta proprietà suscettibili di dar luogo a una servitù che esoneri il convenuto dal rispetto di tale limite legale, cioè esercita una negatoria servitutis (cfr. già Cass. 07/07/1979 n. 3902). In tale prospettiva, l'automaticità dei limiti legali e ciò è sufficiente a radicare la loro legittimazione passivareciprocità, con la possibilità da parte di qualsiasi terzo di conoscerli indipendentemente da uno specifico rapporto negoziale, è del tutto irrilevante, in quanto, come già sopra evidenziato, l'oggetto del giudizio non è l'astratta esistenza del limite legale che si assume violato, ma l'inesistenza di una servitù che tale mancato rispetto giustifichi. Nel merito D'altra parte, la generale conoscibilità dei limiti legali non può essere utilmente invocata in danno del terzo che abbia acquistato facendo affidamento, in buona fede, sulla conformità a diritto, in ispecie alle normative edilizie dettate dai regolamenti locali, della situazione di fatto ove la costituzione della stessa non sia stata inibita dalla competente P.A., preposta al controllo del territorio in materia urbanistica ed edilizia ed, a maggior ragione, ove da quest'ultima sia stata consentita con il rilascio d'una concessione, attesa la presunzione di legittimità che assiste l'attività amministrativa, nel senso della conformità alla normativa generale e/o locale in riferimento alla materia ricompresa nell'attribuzione di funzioni dell'organo agente. Per altro verso, la giurisprudenza tradizionale sostiene anche che, stante l'automaticità del limite legale e del suo sorgere e considerata anche la reciprocità delle limitazioni stesse, attinenti alle singole situazioni in cui reciprocamente si trovano le domande risarcitorie rivolte contro i convenuti Xxxxxxx sono infondate. Va sul punto premesso che è pacifico in causa che essi abbiano agito in nome e per conto della società conducendo le trattative sfociate nel contratto; orbene poichè vige la regola proprietà immobiliari, sarebbe completamente inutile fissare il momento della produzione degli effetti giuridici della domanda e del negozio concluso giudizio in corso nei confronti del successore a titolo particolare del convenuto, non risultando necessario fissare il rapporto tra l'acquisto da parte di quest'ultimo e la domanda giudiziale proposta dall'attore, in quanto in questo campo, in realtà, acquisto nel vero senso della parola del diritto contestato non c'è, dacché non si acquista il diritto a far valere il limite legale, come non si acquista il limite stesso, che discende dalla situazione dei fondi e dalla normativa in materia, onde appare sufficiente la disposizione dell'art. 111 c.p.c., u.c.. Al riguardo è stato rilevato, in contrario, come detta tesi si basi su di una funzione sostanziale della trascrizione delle domande previste dall'art. 2653 c.c., n. 1, mentre, secondo la stessa giurisprudenza di questa S.C., gli effetti delle trascrizioni ex art. 1653 c.c., n. 1, hanno natura meramente processuale, giacché, in difformità dal rappresentante disposto generale dell'art. 111 c.p.c., xxxxx 4, prima ipotesi, per il quale la successione a titolo particolare nel diritto controverso determina l'efficacia nei confronti dell'avente causa della sentenza emessa in favore o contro il suo dante causa, ed in attuazione della deroga espressamente prevista dallo stesso art. 111 c.p.c., comma 4, seconda ipotesi, la sentenza sulla domanda trascritta è efficace nei confronti del successore a titolo particolare solo ove questi abbia trascritto il proprio acquisto successivamente alla trascrizione della domanda e viceversa; ond'è che l'effetto d'utile opponibilità della sentenza che accolga la domanda anche nei confronti dell'avente causa dal convenuto, il quale abbia trascritto il proprio titolo d'acquisto, si verifica solo ove la trascrizione della domanda medesima sia stata non solo a sua volta trascritta ma anche trascritta antecedentemente alla trascrizione del contrapposto titolo del terzo acquirente. Si argomenta ancora, nella sfera sentenza 04/04/1978 n. 1523, non potersi sostenere, in favore di chi costruisce non rispettando le distanze legali, l'acquisto, con il decorso del rappresentato tempo necessario ad usucapire, del diritto di servitù attiva a carico del fondo del vicino - con la conseguenza che l'azione promossa da quest'ultimo affinché sia rispettata la distanza legale debba essere considerata come diretta ad impedire la costituzione di tale servitù, id est, in definitiva, a negare l'esistenza di essa - dacché un atto processuale teso ad impedire la produzione di un effetto infierì non potrebbe essere identificato con un atto processuale diretto a negare un effetto da altri vantato come esistente; riprendendo, poi, le mosse dalla differenza tra limiti legali e servitù, vi si ribadisce che, non affermandosi con l'azione per il mero inadempimento contrattuale rispetto dei limiti legali un proprio diritto reale sull'immobile altrui né negandosi un diritto reale altrui sull'immobile proprio, la domanda, in se quanto non intesa all'accertamento positivo o negativo d'un diritto reale di godimento, non sarebbe equiparabile alla nega-toria, considerato anche che la libertà del fondo dell' attore da vincoli correlati al fatto del convenuto non è fonte materia né d'azione né d'eccezione, ma rappresenta il presupposto della domanda. Ora, la prima delle riportate argomentazioni non tiene, evidentemente, conto del fatto, già sopra sottolineato, che l'azione diretta al rispetto di responsabilità contrattuale un limite legale della proprietà tende, in effetti, non alla semplice affermazione dell'esistenza d'un limite legale violato dal proprietario del rappresentante verso il terzo; la giurisprudenza ha poi precisato che la configurabilità di responsabilità extracontrattuale verso i terzi del rappresentante (che eventualmente concorre con la eventuale responsabilità contrattuale del rappresentato) postula fondo finitimo a quello dell'attore, bensì ad impedire, al pari dell'actio negatoria tipica, non solo che si sia in presenza l'acquisto, con il decorso del tempo necessario per usucapire, ma anche l'esercizio attuale d'una servitù di un comportamento antigiuridico contenuto contrario al limite legale stesso. L'allegazione, poi, della libertà del rappresentante (fondo dell'attore da vincoli correlati al fatto posto in essere dal convenuto in funzione dell'azionata contestazione della legittimità del fatto medesimo non rappresenta affatto un semplice presupposto della domanda, bensì l'oggetto stesso di essa, la cui causa petendi è la violazione d'una situazione preesistente tutelata dalla normativa vincolistica ed il cui petitum immediato è la pronunzia richiesta, id est l'ordine di restituzione in pristino o l'inibitoria, mentre il petitum mediato, che costituisce l'oggetto essenziale della domanda, è, appunto, la salvaguardia del diritto di proprietà dell'attore dalla costituzione d'una servitù in favore del convenuto e ciò per mezzo d'un'azione che ha, evidentemente, tutte le caratteristiche dell'actio negatoria. Ed è precisamente la sussumibilità dell'azione de qua nel paradigma dell'actio negatoria ad inficiare l'idoneità persuasiva della seconda delle riportate argomentazioni, con dolo o colpala quale, a ben vedere, non s'intende negare la trascrivibilità ex art. 2653 x.x., x. 0, xxxxx xxxxxx actio negatoria - che viene, anzi, implicitamente affermata, così come risulta essere già data per acquisita da numerose decisioni in materia (Cass. 28/06/1960 n. 1693, 22/07/1963 n. 2033, 06/04/1966 n. 918, 11/10/1977 n. 4327, 04/04/1978 n. 1523 riprese da Cass. 10/01/1994 n. 213), compresa quella (Cass. 05/05/1960 n. 1029 in motivazione) precedentemente esaminata, e che non sembra più allo stato revocabile in rapporto di xxxxx causale con danno ingiusto provocato al terzo dubbio - ma altresì che i fatti (dolosi o colposi) generatori di responsabilità siano riconducibili soltanto ed unicamente al rappresentante e l'estensibilità della norma anche all'ipotesi in esame in quanto nella stessa non possano in alcun modo farsi risalire al rappresentato (x. Xxxx civ. sez. 1 sent. n. 10493 del 24.9.1999;espressamente prevista.

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Samples: Patto Di Prelazione

Motivi della decisione. E’ documentalmente provato (v. doc. 1 attoreo) che in data 16/03/2004 *** *** ha concluso un contratto denominato di “affiliazione commerciale” che è incontestato in giudizio essere intercorso con l’affiliante *** *** s.r.l. bella persona della legale rappresentante *** ***, sebbene nell’intestazione documento risulti indicata tal North Electric Vehicles (soggetto risultato inesistente). La società a fronte 1.Con il primo motivo del versamento di un contributo di affiliazione ha concesso al xxxx il diritto non esclusivo di vender e noleggiare veicoli elettrici e relativi accessori; la società ha dichiarato di essere titolare del diritto all’utilizzazione del marchio depositato e degli altri segni distintivi indicati nell’allegato A; inoltre ha assunto con tal contratto nei confronti dell’affiliato plurimi obblighi specificatamente indicati ai punti 9.10.11 del contratto e negli allegati facenti parte del contratto ed altresì dato atto della esistenza di una “rete in forte sviluppo ed affermata sul mercato in partnership con i più importanti gruppi internazionali di autoveicoli”(v. doc 3 attoreo)- alle prove e documentali acquisite in giudizio è emersa senza ombra di dubbio l’ingannevolezza di quanto affermato in sede di trattative e poi trafuso nel contratto circa il fatto che ricorso principale si trattasse di “rete in forte sviluppo ed affermata sul mercato” (v. doc.3) e circa la titolarità del vantato marchio; la Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con provvedimento di data 7/12/2005 ha accertato la sussistenza di pubblicità ingannevole denuncia in relazione ai suddetti profiliall'art. 360 c.p.c., vietandone ulteriore diffusione ( v. doccomma 1, n. 3 la violazione e falsa applicazione degli art. 1 attoreo prodotto nel sub procedimento cautelare) 1362 e tale provvedimento è divenuto definitivo 1363 c.c., per mancata impugnazione. In particolare avere la CTR per avere erroneamente interpretato la complessa fattispecie negoziale, in cui s'inseriva il provvedimento de quo ha rilevato che non vi era alcun elemento che suffragasse l’esistenza delle rete di affiliati ed ha altresì constatato con riferimento al marchio vantato che risultava solo la “ semplice richiesta di registrazione di un marchio diverso da quello vantato in pubblicità e per giunta effettuata successivamente alla diffusione dei messaggi in oggetto”. Tali valutazioni sono state ampiamente suffragate dai fatti emersi dalla esperita istruttoria che ha dato contezza di una generale situazione di ingannevolezza dalle pubblicità e dalle informative contenute negli allegati al contratto essendo in particolare emerso dalla istruttoria orale in buona sostanza che la tanto reclamizzata consolidata rete di affiliati è risultata nel tempo composta in dall’attore, da tal xxxx e da altro affiliato ed addirittura che all’epoca rapporto commerciale oggetto della stipula del contratto non esisteva alcuna nessuna rete di affiliati, essendo risultato il xxxx il primo affiliato. Non risulta poi alcuna registrazione del Marchio indicato dalla società come proprio, risultando solo documentalmentepresente controversia, come accertato dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con il provvedimento di data 7.12.2005essenzialmente triangolare (produttore - primo acquirente Cobarr - imbottigliatore straniero), la richiesta di registrazione (del 15.12.2004 successiva dunque al contratto) di un marchio diverso sia per denominazione che per grafica dal marchio "Ecofly" spacciato per marchio proprio della società. Risultato insomma che al momento della stipula del contratto lungi dal sussistere un già costituito e consolidato sistema di rete già sperimentata sul mercatoesente da IVA, anzichè quadrangolare, per la commercializzazione presenza di un quarto contraente (Pepsico) operante sul territorio nazionale; in particolare, ad avviso della ricorrente, il giudice di appello, in violazione dei criteri di interpretazione letterale e distribuzione sistematica delle clausole della complessa fattispecie negoziale (Big Deal) sottostante alle operazioni riprese a tassazione, avrebbe fondato la decisione su singole clausole dalle quali risultava la volontà di Pepsico di liberarsi dagli impegni di acquisto assunti con la contrattazione originaria attraverso l'indicazione a Italpet di altri acquirenti (Cobarr e gli imbottigliatori) senza valutarle in rapporto alle altre clausole contrattuali (22.1 del Preform And SSP Nomination Agreement; 2, 5, 10, 14, 24.1. del Sale Agreement) dalle quali si evinceva, sebbene Italpet fatturasse direttamente a M&G/ Xxxxxx, l'inserimento di Pepsico nella catena contrattuale delle vendite quale prima cessionaria sul territorio nazionale (essendo le merci vendute franco fabbrica con consegna presso gli stabilimenti della società produttrice Italpet) di molteplici passaggi in territorio nazionale anteriormente all'invio della merce agli ultimi acquirenti esteri (bottlers). Peraltro, la CTR avrebbe, violando la gerarchia dei criteri interpretativi dei contratti, valutato quello residuale del comportamento successivo delle parti, a suo dire, dimostrato dalle modalità di organizzazione dei trasporti che prevedevano il passaggio dei prodotti caratterizzati dalla Italpet a Cobarr e agli imbottigliatori senza transitare da segni distintivi Pepsico. Inoltre, ad avviso della ricorrente, nella analisi letterale delle clausole effettuata dalla CTR, sarebbe mancata alcuna considerazione della rilevanza della clausola "trainantiTake or Pay" che, invece, prevedendo l'obbligo di Pepsico a pagare le differenze non ritirate, comunque, dimostrava l'inserimento di Pepsico nella circolazione delle preforme. 2.Con il xxx è stato affiliato ad secondo motivo denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 e n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 36, comma 2, n. 4 del D.Lgs. n. 546 del 1992, 2697 c.c., 58, comma 1, del D.P.R. n. 331 del 1993 e 8, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 172, per avere il giudice di appello qualificato le operazioni in questione come triangolari omettendo di pronunciarsi o comunque incorrendo in una rete in allora inesistente ( e in buona sostanza pressochè inesistente anche successivamente essendosi poi affiliati solo altri due soggetti) e omissione di motivazione, sulla questione della sussistenza dei presupposti per la commercializzazione non imponibilità delle operazioni in questione in quanto finalizzate sin dall'origine all'esportazione nei confronti di prodotti soggetti terzi all'estero senza passaggio di proprietà nel territorio nazionale. 3.Con il terzo motivo si denuncia, in relazione ai quali l'affiliante non era depositario di marchio alcunoall'art. L’obbligo di buona fede oggettiva 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico applicabile sia in ambito contrattuale che extracontrattuale (x. Xxxxfalsa applicazione degli artt. Civ. sez. III sentenza n. 3462 del 15/02/2007 e Cass. Civ. sez. III sent. N. 5348/09) e nella fattispecie è indubbia la gravità della violazione di tale dovere giuridico in relazione ad informative essenziali in relazione alla natura del contratto. A ciò si aggiunga che la *** *** s.r.l. si è resa inadempiente ai vari obblighi assunti contrattualmente e segnatamente: non ha fornito alcun quadriciclo al xxxx nonostante tali veicoli rientrassero nel "parco veicoli" oggetto di contratto; non ha effettuati i corsi di formazione previsti in contratto all'art 9; non ha effettuato la promessa attività promozionale e pubblicitaria; non ha restituito all'attore le somme corrisposte per fini pubblicitari. Trattasi di un quadro di ingannevolezza di informative e di inadempimenti di tal gravita avuto riguardo alle finalità e all'equilibrio di interessi perseguito con il contratto - quello di far entrare il xxx in una rete di affiliati collaudata1362, consolidata sul mercato allo scopo di commercializzare i beni mettendogli a disposizione il patrimonio di conoscenze1363, Know how e ritrovati tecnici dell'affiliante, consentendogli altresì I'uso del marchio e segni distintivi dell' affiliante stesso da comportare la risoluzione del contratto per grave inadempimento della società convenuta art. 1453 c.c. Ne consegue la condanna della società convenuta alIa restituzione del contributo di affiliazione pari in linea capitale ad € 37.800,01 maggiorata di interessi al tasso di legge decorrenti dalla data del pagamento stante la malafede della società convenuta. La stessa va altresì condannata stante la sua responsabilità contrattuale a risarcire i danni pari ad € 1875,60 per spese promozionali fatte dall'attore e documentate in causa (doc. 20 attoreo) ed € 4870,52 pari alle somme versate per la occupazione di locali effettuata per svolgere l'attività di affiliato (v. doc 21 attoreo), con maggiorazione di interessi al tasso di legge dalla data degli esborsi al saldo. Non sono invece adeguatamente provate le spese per la asserita ristrutturazione dei locali nè quelle per ecoincentivi spettanti. Non vi è poi sufficiente prova ( e l'onere probatorio gravava sull'attore) del danno sotto il profilo del mancato guadagno : quanto all'affare "sfumato" con la Ferrara TVA s.p.a. è risultato dalla esposizione del teste Xxxxxxxx Xxxxxxxx (dipendente all'epoca dei fatti di tale società) che l'affare non ha più avuto seguito " a causa di mancati finanziamenti " e non dunque per responsabilità riconducibile ad inadempimenti società convenuta. Non vi è poi per il resto prova di elementi che consentano di determinare tale danno che non può sic et simpliciter esser ricondotto al profitto sperato. Resta da verificare la posizione dei terzi Cristiano e *** ***; va innanzitutto rilevato che è infondata la eccezione di difetto di legittimazione passiva poichè la legittimazione passiva quale condizione dell'azione sussiste ogni qualvolta venga prospettata una domanda in astratto suscettibile di essere rivolta contro il soggetto convenuto in giudizio, attinendo a1 merito la fondatezza o meno di tale domanda; nella fattispecie l'attore ha assunto che i sigg. Xxxxxxx hanno posto in essere vari comportamenti causativi di danno tali da comportare loro responsabilità anche ex art 2043 2697 c.c. e ciò è sufficiente degli artt. 1,2,3,6 comma 4, 10 comma 1, n. 1), 15 e 21 del D.P.R. n. 633 del 1972 per avere la CTR ritenuto illegittima la ripresa Iva sulle somme versate da Pepsico a radicare la loro legittimazione passivaItalpet in applicazione della clausola "Take or Pay" regolata dai punti 8.2. Nel merito le domande risarcitorie rivolte contro i convenuti Xxxxxxx sono infondatee 8.3. Va sul punto premesso del contratto "Sale and Purchase Agreement" (o Offtake) ritenendo, in violazione dei principi sull'onere della prova e delle norme di ermeneutica contrattuale richiamate, che è pacifico detti pagamenti costituissero delle mere dazioni di denaro con finalità di garanzia di terzi anzichè dei corrispettivi in causa che essi abbiano agito in nome e per conto della società conducendo le trattative sfociate nel contratto; orbene poichè vige la regola della produzione degli effetti giuridici del negozio concluso dal rappresentante nella sfera del rappresentato il mero inadempimento contrattuale in se non è fonte relazione all'obbligazione assunta da Italpet di responsabilità contrattuale del rappresentante verso il terzo; la giurisprudenza ha poi precisato che la configurabilità mettere a disposizione mensilmente una certa quantità di responsabilità extracontrattuale verso i terzi del rappresentante (che eventualmente concorre con la eventuale responsabilità contrattuale del rappresentato) postula non solo che si sia in presenza di un comportamento antigiuridico del rappresentante (posto in essere con dolo o colpa) in rapporto di xxxxx causale con danno ingiusto provocato al terzo ma altresì che i fatti (dolosi o colposi) generatori di responsabilità siano riconducibili soltanto ed unicamente al rappresentante e non possano in alcun modo farsi risalire al rappresentato (x. Xxxx civ. sez. 1 sent. n. 10493 del 24.9.1999;merce programmata.

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Samples: Sale and Purchase Agreement

Motivi della decisione. E’ documentalmente provato Il primo motivo di ricorso, rubricato come "mandato all'Avvocato della Regione" si duole del fatto che la Corte di appello abbia ritenuto che l'ente era legittimato a valersi dell'avvocatura regionale, sebbene fosse stata varata un'apposita legge regionale. Parte ricorrente nega che l'ente sia dipendente della regione e espone che gli avvocati pubblici dipendenti non possono occuparsi degli affari di altro ente e che la "leggina" regionale 1/2004 avrebbe derogato a tale principio, che deriverebbe dalla normativa nazionale sull'esercizio della professione forense. Il secondo motivo, intitolato "eccezione di incostituzionalità" espone che nelle conclusioni (v. docda intendere la precisazione delle conclusioni in appello) il ricorrente aveva eccepito l'incostituzionalità della L.R. n. 1 del 2004, sotto i profili della riserva della materia alla legislazione statale e ai principi in materia di professione e di tutela della concorrenza, i quali porrebbero il "chiaro principio di "esclusività" della competenza dell'avvocato pubblico dipendente". 1 attoreo) Le censure non possono essere accolte. La sentenza impugnata ha rilevato che in data 16/03/2004 *** *** ha concluso un contratto denominato ordine al mandato alle liti il ricorrente non aveva sollevato eccezione alcuna sul punto in prime cure, non essendovene traccia nè in sentenza di “affiliazione commerciale” primo grado, "nè nei verbali, nè è formulato specifico gravame in appello". Questo rilievo non solo non è stato contraddetto, ma risulta confermato in ricorso dalla narrativa di pag. 2 e 3, ove si legge che in appello solo "nelle memorie successive" era stata "sollevata un'eccezione di nullità assoluta della difesa esercitata dall'Avvocato della regione". Nè è incontestato stata confutata la rilevanza giuridica di cui il rilievo era portatore. Ed invero, con riguardo al vizio processuale costituito dall'asserito difetto di procura in giudizio essere intercorso con l’affiliante *** *** s.r.l. bella persona primo grado, il rilievo di tardività, ancorchè la Corte di appello abbia comunque esaminato nel merito la questione della legale rappresentante *** ***legittimità dell'opera difensiva svolta in base a legge regionale vigente, sebbene nell’intestazione documento risulti indicata tal North Electric Vehicles (soggetto risultato inesistente). La società a fronte del versamento di un contributo di affiliazione ha concesso al xxxx il diritto non esclusivo di vender e noleggiare veicoli elettrici e relativi accessori; rende inammissibile la società ha dichiarato di essere titolare del diritto all’utilizzazione del marchio depositato e degli altri segni distintivi indicati nell’allegato A; inoltre ha assunto con tal contratto nei confronti dell’affiliato plurimi obblighi specificatamente indicati ai punti 9.10.11 del contratto e negli allegati facenti parte del contratto ed altresì dato atto della esistenza di una “rete in forte sviluppo ed affermata sul mercato in partnership con i più importanti gruppi internazionali di autoveicoli”(v. doc 3 attoreo)- alle prove e documentali acquisite in giudizio è emersa senza ombra di dubbio l’ingannevolezza di quanto affermato doglianza in sede di trattative legittimità. Il vizio attinente alla costituzione di parte convenuta in primo grado doveva essere fatto valere con tempestivo appello, poichè ai sensi dell'art. 161 c.p.c., i motivi di nullità delle sentenze soggette ad appello possono essere fatti valere soltanto con i mezzi di impugnazione. Tuttavia l'impugnazione sul punto non è stata proposta, come imponeva a pena di inammissibilità l'art. 345 c.p.c., con l'atto di appello, ma solo esposta in memorie successive e poi trafuso nel contratto circa in conclusioni di appello. La validità della costituzione della convenuta, questione cui il fatto che primo motivo di ricorso sembra riferirsi - ed infatti la conclusione del motivo ad inizio pag. 8 del ricorso parla proprio di "convenuta" e non anche di "appellata" - è rimasta quindi consolidata dalla mancata tempestiva impugnazione in appello; non può essere perciò ridiscussa in sede di legittimità. Nè, si trattasse badi, il ricorso ha distinto dal precedente un profilo autonomo, relativo alla costituzione in appello della difesa dell'ente con avvocati regionali, non enucleato specificamente nei presupposti di “rete in forte sviluppo ed affermata sul mercato” (v. doc.3) e circa la titolarità del vantato marchio; la Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con provvedimento di data 7/12/2005 ha accertato la sussistenza di pubblicità ingannevole fatto, nè articolato in relazione ai suddetti profiliprofili più strettamente processuali della questione o al rilievo in rito formulato dalla Corte di appello. La censura si è soffermata solo sulla legittimità della leggina regionale e sulla sua incostituzionalità, vietandone ulteriore diffusione ( v. docma in termini tali da indurre il procuratore generale a concludere per la inammissibilità del motivo perchè non espresso con "ordinata formulazione giuridica", come, in diversi termini, eccepito anche dal controricorso. 1 attoreo prodotto nel sub procedimento cautelare) e tale provvedimento è divenuto definitivo per mancata impugnazione. In particolare il provvedimento de quo ha rilevato Restano conseguentemente ininfluenti i riferimenti delle memorie al fatto che sulla base della legge regionale l'ARPA sarebbe stata "rappresentata illegittimamente in ben due gradi di giudizio", riferimenti che non vi era alcun elemento che suffragasse l’esistenza delle rete di affiliati ed ha altresì constatato con riferimento al marchio vantato che risultava solo la “ semplice richiesta di registrazione di un marchio diverso da quello vantato in pubblicità e per giunta effettuata successivamente arrecano specificità alla diffusione dei messaggi in oggetto”. Tali valutazioni sono state ampiamente suffragate dai fatti emersi dalla esperita istruttoria che ha dato contezza di una generale situazione di ingannevolezza dalle pubblicità e dalle informative contenute negli allegati al contratto essendo in particolare emerso dalla istruttoria orale in buona sostanza che la tanto reclamizzata consolidata rete di affiliati è risultata nel tempo composta in dall’attorecensura iniziale, da tal xxxx e da altro affiliato ed addirittura che all’epoca mirata sull'ormai non contestabile costituzione della stipula del contratto non esisteva alcuna nessuna rete di affiliati, essendo risultato il xxxx il primo affiliato. Non risulta poi alcuna registrazione del Marchio indicato dalla società come proprio, risultando solo documentalmente, come accertato dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con il provvedimento di data 7.12.2005, la richiesta di registrazione (del 15.12.2004 successiva dunque al contratto) di un marchio diverso sia per denominazione che per grafica dal marchio "Ecofly" spacciato per marchio proprio della società. Risultato insomma che al momento della stipula del contratto lungi dal sussistere un già costituito e consolidato sistema di rete già sperimentata sul mercato, per la commercializzazione e distribuzione dei prodotti caratterizzati da segni distintivi "trainanti" il xxx è stato affiliato ad una rete in allora inesistente ( e in buona sostanza pressochè inesistente anche successivamente essendosi poi affiliati solo altri due soggetti) e per la commercializzazione di prodotti in relazione ai quali l'affiliante non era depositario di marchio alcuno. L’obbligo di buona fede oggettiva e correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico applicabile sia in ambito contrattuale che extracontrattuale (x. Xxxx. Civ. sez. III sentenza n. 3462 del 15/02/2007 e Cass. Civ. sez. III sent. N. 5348/09) e nella fattispecie è indubbia la gravità della violazione di tale dovere giuridico in relazione ad informative essenziali in relazione alla natura del contratto. A ciò si aggiunga che la *** *** s.r.l. si è resa inadempiente ai vari obblighi assunti contrattualmente e segnatamente: non ha fornito alcun quadriciclo al xxxx nonostante tali veicoli rientrassero nel "parco veicoli" oggetto di contratto; non ha effettuati i corsi di formazione previsti in contratto all'art 9; non ha effettuato la promessa attività promozionale e pubblicitaria; non ha restituito all'attore le somme corrisposte per fini pubblicitari. Trattasi di un quadro di ingannevolezza di informative e di inadempimenti di tal gravita avuto riguardo alle finalità e all'equilibrio di interessi perseguito con il contratto - quello di far entrare il xxx in una rete di affiliati collaudata, consolidata sul mercato allo scopo di commercializzare i beni mettendogli a disposizione il patrimonio di conoscenze, Know how e ritrovati tecnici dell'affiliante, consentendogli altresì I'uso del marchio e segni distintivi dell' affiliante stesso da comportare la risoluzione del contratto per grave inadempimento della società convenuta art. 1453 c.c. Ne consegue la condanna della società convenuta alIa restituzione del contributo di affiliazione pari in linea capitale ad € 37.800,01 maggiorata di interessi al tasso di legge decorrenti dalla data del pagamento stante la malafede della società convenuta. La stessa va altresì condannata stante la sua responsabilità contrattuale a risarcire i danni pari ad € 1875,60 per spese promozionali fatte dall'attore e documentate in causa (doc. 20 attoreo) ed € 4870,52 pari alle somme versate per la occupazione di locali effettuata per svolgere l'attività di affiliato (v. doc 21 attoreo), con maggiorazione di interessi al tasso di legge dalla data degli esborsi al saldo. Non sono invece adeguatamente provate le spese per la asserita ristrutturazione dei locali nè quelle per ecoincentivi spettanti. Non vi è poi sufficiente prova ( e l'onere probatorio gravava sull'attore) del danno sotto il profilo del mancato guadagno : quanto all'affare "sfumato" con la Ferrara TVA s.p.a. è risultato dalla esposizione del teste Xxxxxxxx Xxxxxxxx (dipendente all'epoca dei fatti di tale società) che l'affare non ha più avuto seguito " a causa di mancati finanziamenti " e non dunque per responsabilità riconducibile ad inadempimenti società convenuta. Non vi è poi per il resto prova di elementi che consentano di determinare tale danno che non può sic et simpliciter esser ricondotto al profitto sperato. Resta da verificare la posizione dei terzi Cristiano e *** ***; va innanzitutto rilevato che è infondata la eccezione di difetto di legittimazione passiva poichè la legittimazione passiva quale condizione dell'azione sussiste ogni qualvolta venga prospettata una domanda in astratto suscettibile di essere rivolta contro il soggetto convenuto in giudizio, attinendo a1 merito la fondatezza o meno di tale domanda; nella fattispecie l'attore ha assunto che i sigg. Xxxxxxx hanno posto in essere vari comportamenti causativi di danno tali da comportare loro responsabilità anche ex art 2043 c.c. e ciò è sufficiente a radicare la loro legittimazione passiva. Nel merito le domande risarcitorie rivolte contro i convenuti Xxxxxxx sono infondate. Va sul punto premesso che è pacifico in causa che essi abbiano agito in nome e per conto della società conducendo le trattative sfociate nel contratto; orbene poichè vige la regola della produzione degli effetti giuridici del negozio concluso dal rappresentante nella sfera del rappresentato il mero inadempimento contrattuale in se non è fonte di responsabilità contrattuale del rappresentante verso il terzo; la giurisprudenza ha poi precisato che la configurabilità di responsabilità extracontrattuale verso i terzi del rappresentante (che eventualmente concorre con la eventuale responsabilità contrattuale del rappresentato) postula non solo che si sia in presenza di un comportamento antigiuridico del rappresentante (posto in essere con dolo o colpa) in rapporto di xxxxx causale con danno ingiusto provocato al terzo ma altresì che i fatti (dolosi o colposi) generatori di responsabilità siano riconducibili soltanto ed unicamente al rappresentante e non possano in alcun modo farsi risalire al rappresentato (x. Xxxx civ. sez. 1 sent. n. 10493 del 24.9.1999;.

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Samples: Contratto Di Prestazione D’opera Professionale

Motivi della decisione. E’ documentalmente provato (v. doci.- Con atto di citazione ritualmente notificato il 18 marzo 2016 G. C. evocava in giudizio I. P. s.r.l. 1 attoreo) che in data 16/03/2004 *** *** ha concluso avanti il Tribunale di Verona e premettendo di aver stipulato con la stessa un contratto denominato preliminare di “affiliazione commerciale” che è incontestato in giudizio essere intercorso con l’affiliante *** *** s.r.l. bella persona della legale rappresentante *** ***, sebbene nell’intestazione documento risulti indicata tal North Electric Vehicles (soggetto risultato inesistente). La società a fronte del versamento compravendita di un contributo di affiliazione ha concesso al xxxx il diritto non esclusivo di vender immobile versando caparra e noleggiare veicoli elettrici e relativi accessoriacconti; la società ha dichiarato di essere titolare del diritto all’utilizzazione del marchio depositato e degli altri segni distintivi indicati nell’allegato A; inoltre ha assunto con tal contratto nei confronti dell’affiliato plurimi obblighi specificatamente indicati ai punti 9.10.11 del contratto e negli allegati facenti parte del contratto ed altresì dato atto della esistenza di una “rete in forte sviluppo ed affermata sul mercato in partnership con i più importanti gruppi internazionali di autoveicoli”(v. doc 3 attoreo)- alle prove e documentali acquisite in giudizio è emersa senza ombra di dubbio l’ingannevolezza di quanto affermato in sede di trattative e poi trafuso nel contratto circa il fatto che si trattasse di “rete in forte sviluppo ed affermata sul mercato” (v. doc.3) e circa la titolarità del vantato marchio; la Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con provvedimento di data 7/12/2005 ha accertato la sussistenza di pubblicità ingannevole in relazione ai suddetti profili, vietandone ulteriore diffusione ( v. doc. 1 attoreo prodotto nel sub procedimento cautelare) e tale provvedimento è divenuto definitivo per mancata impugnazione. In particolare il provvedimento de quo ha rilevato che non vi era alcun elemento che suffragasse l’esistenza delle rete di affiliati ed ha altresì constatato con riferimento al marchio vantato che risultava solo la “ semplice richiesta di registrazione di un marchio diverso da quello vantato in pubblicità e per giunta effettuata successivamente alla diffusione dei messaggi in oggetto”. Tali valutazioni sono state ampiamente suffragate dai fatti emersi dalla esperita istruttoria che ha dato contezza di una generale situazione di ingannevolezza dalle pubblicità e dalle informative contenute negli allegati al contratto essendo in particolare emerso dalla istruttoria orale in buona sostanza rilevando che la tanto reclamizzata consolidata rete di affiliati è risultata nel tempo composta in dall’attore, da tal xxxx e da altro affiliato ed addirittura che all’epoca della convenuta si era resa inadempiente non essendo pervenuta alla stipula del contratto definitivo entro il termine essenziale pattuito, nonostante la diffida, chiedeva la condanna alle restituzioni ed al versamento del doppio della caparra oltre ai danni. Si costituiva I. P. s.r.l. esponendo che il prezzo concordato per la compravendita era di. 180.000; che alcun accordo era intervenuto col C. per le modifiche sicché la domanda risarcitoria non esisteva alcuna nessuna rete avrebbe potuto essere accolta; che il C. aveva commissionato lavori per. 10.000 oltre ad iva e dei quali chiedeva il pagamento oltre all' indennità di affiliatioccupazione stante l' utilizzo del bene, oltre a spese e oneri; che mancava la valida diffida e che essendo risultato stata esercitata l' azione di recesso con la richiesta del doppio della caparra la domanda al risarcimento dei danni ulteriori non avrebbero potuto essere raccolta. Eccepiva l' inesistenza del termine essenziale del contratto; assumeva la mancata cooperazione da parte dell' attore per la scelta del notaio; l' inesistenza del contenuto minimo della diffida e chiedeva il xxxx rilascio nonché l' indennità ed il primo affiliatopagamento degli interventi ed altri oneri. Non risulta Eccepiva anche il mancato esperimento del tentativo di mediazione. Assegnati i termini per memorie, poi alcuna registrazione del Marchio indicato dalla società come proprio, risultando solo documentalmente, come accertato dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con il provvedimento di data 7.12.2005dimesse, la richiesta di registrazione (del 15.12.2004 successiva dunque al contratto) di un marchio diverso sia per denominazione che per grafica dal marchio "Ecofly" spacciato per marchio proprio della societàcausa veniva istruita documentalmente e con apposita c.t.u.. Era quindi rimessa alla decisione. Risultato insomma che al momento della stipula del contratto lungi dal sussistere un già costituito e consolidato sistema di rete già sperimentata sul mercato, per la commercializzazione e distribuzione dei prodotti caratterizzati da segni distintivi "trainanti" il xxx è stato affiliato ad una rete in allora inesistente ( e in buona sostanza pressochè inesistente anche successivamente essendosi poi affiliati solo altri due soggetti) e per la commercializzazione di prodotti in relazione ai quali l'affiliante non era depositario di marchio alcuno. L’obbligo di buona fede oggettiva e correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico applicabile sia in ambito contrattuale che extracontrattuale (x. Xxxx. Civ. sez. III sentenza n. 3462 del 15/02/2007 e Cass. Civ. sez. III sent. N. 5348/09) e nella fattispecie è indubbia la gravità della violazione di tale dovere giuridico in relazione ad informative essenziali in relazione alla natura del contratto. A ciò si aggiunga che la *** *** s.r.l. si è resa inadempiente ai vari obblighi assunti contrattualmente e segnatamente: non ha fornito alcun quadriciclo al xxxx nonostante tali veicoli rientrassero nel "parco veicoli" oggetto di contratto; non ha effettuati i corsi di formazione previsti in contratto all'art 9; non ha effettuato la promessa attività promozionale e pubblicitaria; non ha restituito all'attore le somme corrisposte per fini pubblicitari. Trattasi di un quadro di ingannevolezza di informative e di inadempimenti di tal gravita avuto riguardo alle finalità e all'equilibrio di interessi perseguito con il contratto - quello di far entrare il xxx in una rete di affiliati collaudata, consolidata sul mercato allo scopo di commercializzare i beni mettendogli a disposizione il patrimonio di conoscenze, Know how e ritrovati tecnici dell'affiliante, consentendogli altresì I'uso del marchio e segni distintivi dell' affiliante stesso da comportare la risoluzione del contratto per grave inadempimento della società convenuta art. 1453 c.c. Ne consegue la condanna della società convenuta alIa restituzione del contributo di affiliazione pari in linea capitale ad € 37.800,01 maggiorata di interessi al tasso di legge decorrenti dalla data del pagamento stante la malafede della società convenuta. La stessa va altresì condannata stante la sua responsabilità contrattuale a risarcire i danni pari ad € 1875,60 per spese promozionali fatte dall'attore e documentate in causa (doc. 20 attoreo) ed € 4870,52 pari alle somme versate per la occupazione di locali effettuata per svolgere l'attività di affiliato (v. doc 21 attoreo), con maggiorazione di interessi al tasso di legge dalla data degli esborsi al saldo. Non sono invece adeguatamente provate le spese per la asserita ristrutturazione dei locali nè quelle per ecoincentivi spettanti. Non vi è poi sufficiente prova ( e l'onere probatorio gravava sull'attore) del danno sotto il profilo del mancato guadagno : quanto all'affare "sfumato" con la Ferrara TVA s.p.a. è risultato dalla esposizione del teste Xxxxxxxx Xxxxxxxx (dipendente all'epoca dei fatti di tale società) che l'affare non ha più avuto seguito " a causa di mancati finanziamenti " e non dunque per responsabilità riconducibile ad inadempimenti società convenuta. Non vi è poi per il resto prova di elementi che consentano di determinare tale danno che non può sic et simpliciter esser ricondotto al profitto sperato. Resta da verificare la posizione dei terzi Cristiano e *** ***; va innanzitutto rilevato che è infondata la eccezione di difetto di legittimazione passiva poichè la legittimazione passiva quale condizione dell'azione sussiste ogni qualvolta venga prospettata una domanda in astratto suscettibile di essere rivolta contro il soggetto convenuto in giudizio, attinendo a1 merito la fondatezza o meno di tale domanda; nella fattispecie l'attore ha assunto che i sigg. Xxxxxxx hanno posto in essere vari comportamenti causativi di danno tali da comportare loro responsabilità anche ex art 2043 c.c. e ciò è sufficiente a radicare la loro legittimazione passiva. Nel merito le domande risarcitorie rivolte contro i convenuti Xxxxxxx sono infondate. Va sul punto premesso che è pacifico in causa che essi abbiano agito in nome e per conto della società conducendo le trattative sfociate nel contratto; orbene poichè vige la regola della produzione degli effetti giuridici del negozio concluso dal rappresentante nella sfera del rappresentato il mero inadempimento contrattuale in se non è fonte di responsabilità contrattuale del rappresentante verso il terzo; la giurisprudenza ha poi precisato che la configurabilità di responsabilità extracontrattuale verso i terzi del rappresentante (che eventualmente concorre con la eventuale responsabilità contrattuale del rappresentato) postula non solo che si sia in presenza di un comportamento antigiuridico del rappresentante (posto in essere con dolo o colpa) in rapporto di xxxxx causale con danno ingiusto provocato al terzo ma altresì che i fatti (dolosi o colposi) generatori di responsabilità siano riconducibili soltanto ed unicamente al rappresentante e non possano in alcun modo farsi risalire al rappresentato (x. Xxxx civ. sez. 1 sent. n. 10493 del 24.9.1999;Le parti dimettevano gli scritti conclusivi.

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Samples: Contratto Preliminare Di Compravendita Immobiliare