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Occupazioni d’urgenza Clausole campione

Occupazioni d’urgenza. Le occupazioni d’urgenza sono quelle effettuate nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all’esecuzione di lavori, l’occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione. L’occupazione può essere effettuata prima del conseguimento della concessione stessa soltanto in casi particolari di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori necessari per la sicurezza o in caso di necessità ed urgenza per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose. In tali casi, l’interessato deve dare immediata comunicazione all’ufficio competente, il quale provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni d’urgenza e a dettare le prime necessarie indicazioni per la messa in sicurezza dell’area. Immediatamente dopo l’interessato deve presentare idonea istanza di concessione che vedrà il rilascio della stessa a sanatoria. Alla domanda è allegato l’eventuale verbale della autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi. Qualora la concessione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza della occupazione, quest’ultima si riterrà abusiva. Escluso quanto previsto per le occupazioni d’urgenza, sono soggette a concessione rilasciata dal Corpo di Polizia Municipale le occupazioni che si svolgono non oltre due giorni consecutivi, solamente nelle ore diurne, e che non comportano deviazioni di itinerario o la chiusura della strada, quando sono effettuate per: lavori di piccola manutenzione (edilizia, aree verdi, espurghi, allacciamenti ad impianti e servizi, ecc.); operazioni di trasloco e di scarico e carico merci;
Occupazioni d’urgenza. 1. E’ consentita l’occupazione di aree o spazi pubblici, prima del rilascio del provvedimento concessorio/autorizzativo, nella misura strettamente necessaria in caso di comprovata urgente necessità, per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all’esecuzione di lavori che non consentano indugio alcuno, purchè venga immediatamente data comunicazione anche in via breve (mail, PEC) e venga presentata entro 2 giorni lavorativi la relativa domanda di rilascio di autorizzazione in sanatoria. In mancanza della stessa, l’avvenuta occupazione è considerata abusiva. 2. L’ufficio competente provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni di urgenza e quindi a rilasciare, previo pagamento del Canone dovuto, il provvedimento in via di sanatoria; in difetto l’occupazione si considera abusiva. 3. Rientrano nelle occupazioni di emergenza tutte quelle attività necessarie per la salvaguardia dell’utenza, l’eliminazione del pericolo ed il ripristino dell’erogazione dei servizi pubblici.
Occupazioni d’urgenza. 1 Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione. 2 L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il settimo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione e, solo in casi eccezionali, il giorno successivo. L'eventuale proroga fino ad un massimo di ulteriori 5 (cinque) giorni deve essere concessa con le stesse modalità e alle stesse condizioni. 3. Per le occupazioni per lavori di piccola manutenzione edilizia, traslochi e altri interventi effettuati da Ditte di Settore iscritte in apposito Albo, di durata non superiore a sei giorni consecutivi, a fronte di presentazione di idonea garanzia secondo le vigenti norme in materia di sicurezza, si può derogare dal termine ordinario di presentazione delle domande, inoltrandole 5 (cinque) giorni non festivi prima del giorno di occupazione, previo pagamento di un canone di occupazione maggiorato del 50%. L'adesione alla speciale procedura deve essere comunicata per iscritto all'Ufficio occupazione suolo pubblico su apposito modulo oppure tramite procedura online. 4. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.
Occupazioni d’urgenza. 1. Per far fronte a situazioni d’urgenza legate allo stato di pubblica necessità o incolumità, ovvero con riferimento alle cause di esclusione della responsabilità previste dall’art. 4 della Legge del 24 novembre 1981, n. 689, “Modifiche al sistema penale“, o quando è necessario eseguire lavori di riparazione su opere già autorizzate che non consentano alcun indugio, l’interessato ha facoltà di procedere all’occupazione del suolo o allo svolgimento dell’attività necessaria facendo immediata e motivata denuncia di inizio lavori alla Provincia mediante i mezzi e le modalità di cui all’Art.12, in casi di eccezionale urgenza o gravità o in caso di disservizi alla piattaforma telematica sono accettate comunicazioni anche a mezzo fax, telegramma o pec (posta elettronica certificata). 2. Colui che effettua l’occupazione d’urgenza ai sensi del comma precedente deve attenersi alle prescrizioni tecniche indicate nel presente regolamento ovvero fornite dai tecnici dei servizi di viabilità competenti, nonché adottare tutte le misure previste dal D.Lgs. n. 285/1992 per i fini di sicurezza della circolazione e resta, comunque, responsabile, sotto il profilo civile e penale, per tutti i danni che potrebbero essere arrecati a persone e cose in conseguenza delle occupazioni anzidette. 3. La Provincia, verificata la natura dell’attività denunciata ai sensi del comma 1, entro i 30 giorni successivi alla comunicazione può inibire la conclusione dei lavori e la prosecuzione dell’occupazione del suolo, anche ordinando la riduzione in pristino dei luoghi. Nel caso in cui la Provincia non riscontri le condizioni d’urgenza, l’occupazione è considerata abusiva a tutti gli effetti anche sanzionatori in ottemperanza a quanto prescritto dal D.Lgs. n. 285/1992 4. Qualora sia accertata la ricorrenza delle condizioni, l’intervento effettuato si considera comunque provvisorio e la Provincia mantiene il potere di stabilire eventuali prescrizioni previste per il procedimento ordinario. Secondo tempi e modi che sono stabiliti in ragione della tipologia dell’intervento, la Provincia individua la documentazione necessaria per la definizione del provvedimento autorizzativo. 5. Per ogni richiesta relativa ad interventi di somma urgenza è dovuto l’importo ai sensi dell’Art. 38 lettera e) del presente Regolamento.
Occupazioni d’urgenza. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento autorizzativo o concessorio, che viene rilasciato a sanatoria. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio Comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvede ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 45 del presente Regolamento. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 30 e seguenti dei Regolamento di esecuzione e di attuazione dei Nuovo Codice della Strada.
Occupazioni d’urgenza. 1. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando è necessario provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione. 2. L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'Ufficio Comunale competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il settimo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione e, solo in casi eccezionali, il giorno successivo. L'eventuale proroga fino ad un massimo di ulteriori 2 giorni lavorativi deve essere concessa con le stesse modalità e alle stesse condizioni. 3. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.
Occupazioni d’urgenza. 22 Art. 42 -Domanda di occupazione 23
Occupazioni d’urgenza. 1) Per far fronte a situazioni contingibili ed urgenti di pubblica incolumità, comportanti l'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento autorizzativo o concessorio, che verrà rilasciato a sanatoria. 2) La richiesta dovrà essere redatta in conformità a quanto previsto dal successivo art. 42 entro e non oltre le 24 ore dall'occupazione. 3) Oltre alla presentazione della domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione in sanatoria, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione alla Polizia Municipale via fax o con telegramma o PEC. 4) Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione, si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dal Codice della Strada e suo Regolamento di esecuzione e d'attuazione.
Occupazioni d’urgenza. Occupazioni per raccolta firme, mestieri girovaghi e pubblici spettacoli
Occupazioni d’urgenza. 1. L’occupazione è consentita anche senza previa concessione se necessaria per far fronte a situazioni di emergenza o per provvedere all'esecuzione di lavori il cui differimento potrebbe causare danno o pericolo, purché l'occupante ne dia comunicazione, anche verbale, alla Sezione territorialmente competente del Comando Polizia Municipale. 2. La comunicazione va fatta, se possibile, previamente, e comunque senza indugio e l’interessato deve attenersi alle eventuali prescrizioni della Polizia Municipale riguardanti le modalità dell’occupazione. 3. Nei casi di occupazione di urgenza, per attività edilizia, mediante ponteggi o cantieri temporanei, chi ha effettuato l’occupazione deve chiedere la concessione al Settore competente entro cinque giorni dalla comunicazione iniziale già fatta alla Sezione territorialmente competente del Comando Polizia Municipale.