Occupazioni d’urgenza. 1 Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.
Occupazioni d’urgenza. Le occupazioni d’urgenza sono quelle effettuate nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all’esecuzione di lavori, l’occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione. L’occupazione può essere effettuata prima del conseguimento della concessione stessa soltanto in casi particolari di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori necessari per la sicurezza o in caso di necessità ed urgenza per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose. In tali casi, l’interessato deve dare immediata comunicazione all’ufficio competente, il quale provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni d’urgenza e a dettare le prime necessarie indicazioni per la messa in sicurezza dell’area. Immediatamente dopo l’interessato deve presentare idonea istanza di concessione che vedrà il rilascio della stessa a sanatoria. Alla domanda è allegato l’eventuale verbale della autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi. Qualora la concessione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza della occupazione, quest’ultima si riterrà abusiva. Escluso quanto previsto per le occupazioni d’urgenza, sono soggette a concessione rilasciata dal Corpo di Polizia Municipale le occupazioni che si svolgono non oltre due giorni consecutivi, solamente nelle ore diurne, e che non comportano deviazioni di itinerario o la chiusura della strada, quando sono effettuate per: lavori di piccola manutenzione (edilizia, aree verdi, espurghi, allacciamenti ad impianti e servizi, ecc.); operazioni di trasloco e di scarico e carico merci;
Occupazioni d’urgenza. 1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio che viene rilasciato a sanatoria.
Occupazioni d’urgenza. 1. E’ consentita l’occupazione dello spazio pubblico in mancanza della concessione soltanto per fare fronte a situazioni d'emergenza e per garantire la pubblica incolumità.
Occupazioni d’urgenza. 22 Art. 42 -Domanda di occupazione 23
Occupazioni d’urgenza. 1. In casi di emergenza o quando si debba provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l’occupazione può essere effettuata, senza autorizzazione, dandone immediata comunicazione alla Polizia Locale, mediante mail, PEC al fine della verifica del rispetto delle norme contenute nel Codice della Strada e per le prescrizioni del caso. Negli orari di funzionamento del comune, l’occupazione d’urgenza deve essere comunicata contestualmente al verificarsi via telefono alla Polizia Locale, fatta salva la competenza di altri uffici, oltre che per scritto nelle forme e nei modi sopra indicati.
Occupazioni d’urgenza. 1. In caso di necessità e urgenza per evitare danni a persone o cose e/o per ragioni di sicurezza, si può procedere a occupare il suolo pubblico in assenza di atto autorizzativo, dandone immediata comunicazione, con procedura semplificata (anche via email o PEC), al Comando di Polizia Municipale.
Occupazioni d’urgenza. 19 Articolo 12 20 Occupazioni abusive 20 Articolo 13 21
Occupazioni d’urgenza. 1. Fatto salvo quanto previsto dall’art.7, non è consentito dare inizio alle opere ed alle occupazioni prima del rilascio della concessione e/o autorizzazione.
Occupazioni d’urgenza. 1 Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione, fatti salvi i diritti di urgenza come riportati nella tabella all’articolo 10 del presente Regolamento.