Oggetto e durata. 1. Il presente Accordo di programma (di seguito “Accordo”) è sottoscritto dalle Parti per disciplinare regole e modalità di gestione dei progetti del “Centro di Residenza” e delle “Residenze per Artisti nei territori” (di seguito per brevità “Residenze”) che avranno luogo nel triennio 2022/2024, ai sensi di quanto disposto dall’Intesa e per definire gli importi del cofinanziamento tra il MiC/DGS e le Regioni e le Province autonome aderenti alla stessa per la prima annualità. 2. Per ciascuno degli anni successivi 2023 e 2024 le Regioni aderenti all’Intesa ed il MIC/DGS adottano i provvedimenti amministrativi relativi ai rispettivi impegni di spesa dell’esercizio di riferimento definendo gli importi del cofinanziamento per la seconda e la terza annualità del triennio. 3. Le Regioni e le province Autonome individuano le residenze beneficiarie del cofinanziamento attraverso specifici bandi, preferibilmente a carattere triennale e in linea con quanto previsto dalle proprie normative in materia di spettacolo dal vivo, prevedendo di pubblicare le procedure di selezione entro il 30 aprile, così come definito dal comma 8 dell’articolo 2 dell’Intesa. Le selezioni sono effettuate sulla base di quanto indicato dall’Intesa e dei requisiti, delle caratteristiche, dei criteri e dei parametri contenuti nelle Linee guida allegate al presente Accordo (xxx.xx A). 4. I “Centri di residenza” come definiti al comma 3 dell’articolo 4 dell’Intesa, fermo restando quanto indicato nelle linee guida allegate al presente Accordo, possono essere realizzati e cofinanziati esclusivamente nelle Regioni già aderenti al progetto triennale 2018/2020, comunque in numero non superiore a uno per ciascuna Regione, come previsto dal comma 8 dell’articolo 1 dell’Intesa. 5. Ciascuna Regione, fermo restando quanto indicato nelle linee guida allegate al presente Accordo, può individuare un numero di “Residenze per artisti nei territori “così come definite nell’art. 4, comma 2 dell’Intesa, sulla base del numero di abitanti di ciascuna Regione: a. n. 5 progetti: Regioni con popolazione superiore ai 3.000.000 di abitanti b. n. 3 progetti: Regioni con popolazione da 500.000 a 2.999.999 abitanti c. n. 1 progetto: Regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti. 6. Le Province di Trento e Bolzano possono individuare un “Centro di Residenza” su base territoriale regionale composto da soggetti operanti nelle due Province. Una delle due Province, sulla base di specifico accordo assume il ruolo di capofila nei confronti della MiC/DGS. 7. Il presente Accordo ha durata triennale è efficace a decorrere dalla data di sottoscrizione tra il MiC/DGS e la Regione.
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Samples: Accordo Di Programma, Accordo Di Programma, Accordo Di Programma
Oggetto e durata. 1. Il presente Accordo di programma (di seguito “Accordo”) è sottoscritto dalle Parti per disciplinare regole e modalità di gestione dei progetti del “Centro di Residenza” e delle “Residenze per Artisti nei territori” (di seguito per brevità “Residenze”) che avranno luogo nel triennio 2022/2024, ai sensi di quanto disposto dall’Intesa e per definire gli importi del cofinanziamento tra il MiC/DGS e le Regioni e le Province autonome aderenti alla stessa per la prima annualità.
2. Per ciascuno degli anni successivi 2023 e 2024 le Regioni aderenti all’Intesa ed il MIC/DGS adottano i provvedimenti amministrativi relativi ai rispettivi impegni di spesa dell’esercizio di riferimento definendo gli importi del cofinanziamento per la seconda e la terza annualità del triennio.
3. Le Regioni e le province Autonome individuano le residenze beneficiarie del cofinanziamento attraverso specifici bandi, preferibilmente a carattere triennale e in linea con quanto previsto dalle proprie normative in materia di spettacolo dal vivo, prevedendo di pubblicare le procedure di selezione entro il 30 aprile, così come definito dal comma 8 dell’articolo 2 dell’Intesa. Le selezioni sono effettuate sulla base di quanto indicato dall’Intesa e dei requisiti, delle caratteristiche, dei criteri e dei parametri contenuti nelle Linee guida allegate al presente Accordo (xxx.xx A).
4. I “Centri di residenza” come definiti al comma 3 dell’articolo 4 dell’Intesa, fermo restando quanto indicato nelle linee guida allegate al presente Accordo, possono essere realizzati e cofinanziati esclusivamente nelle Regioni già aderenti al progetto triennale 2018/2020, comunque in numero non superiore a uno per ciascuna Regione, come previsto dal comma 8 dell’articolo 1 dell’Intesa.
5. Ciascuna Regione, fermo restando quanto indicato nelle linee guida allegate al presente Accordo, può individuare un numero di “Residenze per artisti nei territori “così come definite nell’art. 4, comma 2 dell’Intesa, sulla base del numero di abitanti di ciascuna Regione:
a. n. 5 progetti: Regioni con popolazione superiore ai 3.000.000 di abitanti
b. n. 3 progetti: Regioni con popolazione da 500.000 a 2.999.999 abitanti
c. n. 1 progetto: Regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti.
6. Le Province di Trento e Bolzano possono individuare un “Centro di Residenza” su base territoriale regionale composto da soggetti operanti nelle due Province. Una delle due Province, sulla base di specifico accordo assume il ruolo di capofila nei confronti della MiC/DGS.
7. Il presente Accordo ha durata triennale è efficace a decorrere dalla data di sottoscrizione tra il MiC/DGS e la Regione.
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Samples: Accordo Di Programma, Accordo Di Programma
Oggetto e durata. 1. Il presente Accordo di programma (di seguito “Accordo”) è sottoscritto dalle Parti per disciplinare regole e modalità di gestione dei progetti del “Centro di Residenza” e progetto delle “Residenze per Artisti nei territori” (di seguito per brevità “Residenze”) che avranno luogo nel triennio 2022/2024, ai sensi di quanto disposto dall’Intesa e per definire gli importi del cofinanziamento tra il MiC/DGS e le Regioni e le Province autonome aderenti alla stessa per la prima annualità.
2. Per ciascuno degli anni successivi 2023 e 2024 le Regioni aderenti all’Intesa ed il MIC/DGS adottano i provvedimenti amministrativi relativi ai rispettivi impegni di spesa dell’esercizio di riferimento definendo gli importi del cofinanziamento per la seconda e la terza annualità del triennio.
3. Le Regioni e le province Autonome individuano le residenze beneficiarie del cofinanziamento attraverso specifici bandi, preferibilmente a carattere triennale e in linea con quanto previsto dalle proprie normative in materia di spettacolo dal vivo, prevedendo di pubblicare le procedure di selezione entro il 30 aprile, così come definito dal comma 8 dell’articolo 2 dell’Intesa. Le selezioni sono effettuate sulla base di quanto indicato dall’Intesa e dei requisiti, delle caratteristiche, dei criteri e dei parametri contenuti nelle Linee guida allegate al presente Accordo (xxx.xx A).
4. I “Centri di residenza” come definiti al comma 3 dell’articolo 4 dell’Intesa, fermo restando quanto indicato nelle linee guida allegate al presente Accordo, possono essere realizzati e cofinanziati esclusivamente nelle Regioni già aderenti al progetto triennale 2018/2020, comunque in numero non superiore a uno per ciascuna Regione, come previsto dal comma 8 dell’articolo 1 dell’Intesa.
5. Ciascuna Regione, fermo restando quanto indicato nelle linee guida allegate al presente Accordo, può individuare un numero di “Residenze per artisti nei territori “così come definite nell’art. 4, comma 2 dell’Intesa, sulla base del numero di abitanti di ciascuna Regione:
a. n. 5 progetti: Regioni con popolazione superiore ai 3.000.000 di abitanti
b. n. 3 progetti: Regioni con popolazione da 500.000 a 2.999.999 abitanti
c. n. 1 progetto: Regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti.
6. Le Province di Trento e Bolzano possono individuare un “Centro di Residenza” su base territoriale regionale composto da soggetti operanti nelle due Province. Una delle due Province, sulla base di specifico accordo assume il ruolo di capofila nei confronti della MiC/DGS.
7. Il presente Accordo ha durata triennale è efficace a decorrere dalla data di sottoscrizione tra il MiC/DGS e la Regione.
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Samples: Accordo Di Programma, Accordo Di Programma
Oggetto e durata. 1. Il presente Accordo di programma (di seguito “Accordo”) è sottoscritto dalle Parti per disciplinare regole e modalità di gestione dei progetti del progetto del “Centro di Residenza” e delle “Residenze per Artisti nei territori” (di seguito per brevità “Residenze”) che avranno luogo nel triennio 2022/2024, ai sensi di quanto disposto dall’Intesa e per definire gli importi del cofinanziamento tra il MiC/DGS e le Regioni e le Province autonome aderenti alla stessa per la prima annualità.
2. Per ciascuno degli anni successivi 2023 e 2024 le Regioni aderenti all’Intesa ed il MIC/DGS adottano i provvedimenti amministrativi relativi ai rispettivi impegni di spesa dell’esercizio di riferimento definendo gli importi del cofinanziamento per la seconda e la terza annualità del triennio.
3. Le Regioni e le province Autonome individuano le residenze beneficiarie del cofinanziamento attraverso specifici bandi, preferibilmente a carattere triennale e in linea con quanto previsto dalle proprie normative in materia di spettacolo dal vivo, prevedendo di pubblicare le procedure di selezione entro il 30 aprile, così come definito dal comma 8 dell’articolo 2 dell’Intesa. Le selezioni sono effettuate sulla base di quanto indicato dall’Intesa e dei requisiti, delle caratteristiche, dei criteri e dei parametri contenuti nelle Linee guida allegate al presente Accordo (xxx.xx AE).
4. I “Centri di residenza” come definiti al comma 3 dell’articolo 4 dell’Intesa, fermo restando quanto indicato nelle linee guida allegate al presente Accordo, possono essere realizzati e cofinanziati esclusivamente nelle Regioni già aderenti al progetto triennale 2018/2020, comunque in numero non superiore a uno per ciascuna Regione, come previsto dal comma 8 dell’articolo 1 dell’Intesa.
5. Ciascuna Regione, fermo restando quanto indicato nelle linee guida allegate al presente Accordo, può individuare un numero di “Residenze per artisti nei territori “così come definite nell’art. 4, comma 2 dell’Intesa, sulla base del numero di abitanti di ciascuna Regione:
a. n. 5 progetti: Regioni con popolazione superiore ai 3.000.000 di abitanti
b. n. 3 progetti: Regioni con popolazione da 500.000 a 2.999.999 abitanti
c. n. 1 progetto: Regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti.
6. Le Province di Trento e Bolzano possono individuare un “Centro di Residenza” su base territoriale regionale composto da soggetti operanti nelle due Province. Una delle due Province, sulla base di specifico accordo assume il ruolo di capofila nei confronti della MiC/DGS.
7. Il presente Accordo ha durata triennale è efficace a decorrere dalla data di sottoscrizione tra il MiC/DGS e la Regione.
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Samples: Accordo Di Programma Interregionale, Accordo Di Programma
Oggetto e durata. 1. Il presente Accordo Contratto sostituisce integralmente il precedente Xxxxxxxxx-Xxxxxx xx Xxxxxxxx xxx 00/00/0000 (Xxx. Xxxx. n. 20018/303 del 10/01/2018), e definisce e disciplina i rapporti per la realizzazione dei servizi richiesti dalla Regione e accettati dalla Società, ferma restando la possibilità di programma (di seguito “Accordo”) è sottoscritto dalle Parti per disciplinare regole con specifici accordi le condizioni e le modalità di gestione esecuzione dei progetti del “Centro speciali approvati dalla Giunta Regionale e finanziati con apposite determinazioni regionali. In ogni caso, gli interventi previsti nei Programmi Operativi Regionali, finanziati o co-finanziati con fondi strutturali dell’Unione Europea, saranno oggetto di Residenza” e delle “Residenze per Artisti nei territori” (di seguito per brevità “Residenze”) che avranno luogo nel triennio 2022/2024, ai sensi di quanto disposto dall’Intesa e per definire gli importi del cofinanziamento tra il MiC/DGS e le Regioni e le Province autonome aderenti alla stessa per la prima annualitàapposite convenzioni in conformità alle disposizioni comunitarie vigenti in materia.
2. Per ciascuno degli anni successivi 2023 e 2024 La Società, conformemente al proprio Statuto ed in base alle richieste dell’Amministrazione regionale, svolge le Regioni aderenti all’Intesa ed il MIC/DGS adottano i provvedimenti amministrativi relativi ai rispettivi impegni attività progettuali classificabili nei seguenti ambiti di spesa dell’esercizio di riferimento definendo gli importi del cofinanziamento per la seconda intervento: A) attività connesse all’esercizio delle funzioni amministrative regionali, ivi compresa l’organizzazione e la terza annualità gestione di programmi volti alla valorizzazione e promozione del trienniopatrimonio storico, artistico e culturale; B) attività connesse all’attuazione dell’Agenda Digitale, inclusa la progettazione, la realizzazione, l’organizzazione e la gestione del Sistema informativo regionale; C) attività finalizzate alla formazione, all’aggiornamento, alla qualificazione e al perfezionamento professionale del personale dell’Amministrazione regionale e degli altri soggetti pubblici da quest’ultima individuati. Segnatamente, le predette attività comprenderanno i seguenti servizi:
A) Attività connesse all’esercizio delle funzioni amministrative regionali (come espressamente dettagliate nel POA di riferimento, di cui all’allegato A del Contratto):
a) Supporto tecnico-amministrativo;
b) Supporto tecnico-specialistico;
c) Supporto ai servizi strumentali;
B) Attività connesse all’attuazione Agenda Digitale regionale, inclusa la gestione del Sistema Informativo Regionale (come espressamente dettagliate nel POA di riferimento, di cui all’allegato A del Contratto):
a) Supporto alla progettazione degli interventi dell’Agenda Digitale regionale,
b) Realizzazione e gestione degli interventi dell’Agenda Digitale regionale, incluso il Sistema Informativo Regionale;
c) Promozione e supporto all’adozione di strumenti e tecnologie innovative.
C) Attività finalizzate alla formazione, all’aggiornamento, alla qualificazione e al perfezionamento professionale (come espressamente dettagliate nel POA di riferimento, di cui all’allegato A del Contratto):
a) Progettazione, organizzazione, gestione e monitoraggio di corsi, piani e
b) Sperimentazione di nuove modalità didattiche a supporto dell’innovazione.
D) Attività finalizzate alla valorizzazione, gestione e promozione del patrimonio storico, artistico e culturale della Regione Lazio (come espressamente dettagliate nel POA di riferimento, di cui all’allegato A del Contratto).
3. Le Regioni Per tutte le suddette attività, l’Amministrazione esercita le funzioni di quelle che esercita sui propri uffici e servizi, fatta salva l’autonomia della Società nella gestione dell’attività imprenditoriale e nell’organizzazione dei mezzi necessari al perseguimento degli obiettivi strategici ed alla realizzazione dei piani operativi e delle singole attività. La definizione e le province Autonome individuano le residenze beneficiarie eventuali variazioni delle modalità organizzative per l’erogazione dei servizi, saranno oggetto di valutazione congiunta tra Regione e Società, nell’ottica del cofinanziamento attraverso specifici bandi, preferibilmente a carattere triennale e in linea con quanto previsto dalle proprie normative in materia di spettacolo dal vivo, prevedendo di pubblicare le procedure di selezione entro il 30 aprile, così come definito dal comma 8 dell’articolo 2 dell’Intesa. Le selezioni sono effettuate sulla base di quanto indicato dall’Intesa e dei requisiti, delle caratteristiche, dei criteri e dei parametri contenuti nelle Linee guida allegate al presente Accordo (xxx.xx A)miglior perseguimento degli obiettivi regionali.
4. I “Centri di residenza” come definiti al comma 3 dell’articolo 4 dell’Intesa, fermo restando quanto indicato nelle linee guida allegate al presente Accordo, possono essere realizzati e cofinanziati esclusivamente nelle Regioni già aderenti al progetto triennale 2018/2020, comunque in numero non superiore a uno per ciascuna Regione, come previsto dal comma 8 dell’articolo 1 dell’Intesa.
5. Ciascuna Regione, fermo restando quanto indicato nelle linee guida allegate al presente Accordo, può individuare un numero di “Residenze per artisti nei territori “così come definite nell’art. 4, comma 2 dell’Intesa, sulla base L’efficacia del numero di abitanti di ciascuna Regione:
a. n. 5 progetti: Regioni con popolazione superiore ai 3.000.000 di abitanti
b. n. 3 progetti: Regioni con popolazione da 500.000 a 2.999.999 abitanti
c. n. 1 progetto: Regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti.
6. Le Province di Trento e Bolzano possono individuare un “Centro di Residenza” su base territoriale regionale composto da soggetti operanti nelle due Province. Una delle due Province, sulla base di specifico accordo assume il ruolo di capofila nei confronti della MiC/DGS.
7. Il presente Accordo ha durata triennale è efficace a decorrere Contratto decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso e cessa alla data del 31/12/2026, salvo rinnovo o proroga della scadenza espressamente concordati per iscritto tra il MiC/DGS e la Regionele Parti.
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Samples: Service Framework Agreement
Oggetto e durata. 1Le parti si impegnano a collaborare nella prosecuzione, approfondimento e nuova programmazione del progetto di ricerca di “Caratterizzazione genetica e morfologica dell’Apis mellifera ligustica del Lazio”, di cui al precedente Accordo di Collaborazione Rep. N. 108 del 20/11/2020, approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 842 del 24/12/2018 (rettificata, per mero errore materiale, con la determinazione n. 64 del 07/02/2020) e scaduto alla data del 31/12/2021 – allegato e parte integrante del presente Accordo. Con la prosecuzione, approfondimento e nuova programmazione del suddetto progetto sarà possibile dare continuità e concretezza alle azioni poste in essere, anche con la collaborazione delle Associazioni di apicoltori e gli Enti Parco che hanno aderito al progetto, nonché attivare nuove azioni, al fine di contrastare l’erosione genetica dell’Apis mellifera ligustica, posta a tutela dalla L.R. 15/2000, che risulta tutt’oggi, minacciata di ibridazione a causa dell’introduzione di api alloctone. Il presente Accordo di programma (di seguito “Accordo”) è sottoscritto dalle Parti per disciplinare regole e modalità di gestione dei progetti del “Centro di Residenza” e delle “Residenze per Artisti nei territori” (di seguito per brevità “Residenze”) che avranno luogo nel triennio 2022/2024, ai sensi di quanto disposto dall’Intesa e per definire gli importi del cofinanziamento tra il MiC/DGS e le Regioni e le Province autonome aderenti alla stessa per la prima annualità.
2. Per ciascuno degli anni successivi 2023 e 2024 le Regioni aderenti all’Intesa ed il MIC/DGS adottano i provvedimenti amministrativi relativi ai rispettivi impegni di spesa dell’esercizio di riferimento definendo gli importi del cofinanziamento per la seconda e la terza annualità del triennio.
3. Le Regioni e le province Autonome individuano le residenze beneficiarie del cofinanziamento attraverso specifici bandi, preferibilmente a carattere triennale e in linea con quanto previsto dalle proprie normative in materia di spettacolo dal vivo, prevedendo di pubblicare le procedure di selezione entro il 30 aprile, così come definito dal comma 8 dell’articolo 2 dell’Intesa. Le selezioni sono effettuate sulla base di quanto indicato dall’Intesa e dei requisiti, delle caratteristiche, dei criteri e dei parametri contenuti nelle Linee guida allegate al presente Accordo (xxx.xx A).
4. I “Centri di residenza” come definiti al comma 3 dell’articolo 4 dell’Intesa, fermo restando quanto indicato nelle linee guida allegate al presente Accordo, possono essere realizzati e cofinanziati esclusivamente nelle Regioni già aderenti al progetto triennale 2018/2020, comunque in numero non superiore a uno per ciascuna Regione, come previsto dal comma 8 dell’articolo 1 dell’Intesa.
5. Ciascuna Regione, fermo restando quanto indicato nelle linee guida allegate al presente Accordo, può individuare un numero di “Residenze per artisti nei territori “così come definite nell’art. 4, comma 2 dell’Intesa, sulla base del numero di abitanti di ciascuna Regione:
a. n. 5 progetti: Regioni con popolazione superiore ai 3.000.000 di abitanti
b. n. 3 progetti: Regioni con popolazione da 500.000 a 2.999.999 abitanti
c. n. 1 progetto: Regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti.
6. Le Province di Trento e Bolzano possono individuare un “Centro di Residenza” su base territoriale regionale composto da soggetti operanti nelle due Province. Una delle due Province, sulla base di specifico accordo assume il ruolo di capofila nei confronti della MiC/DGS.
7. Il presente Accordo ha durata triennale è efficace a decorrere decorre dalla data di sottoscrizione e termina il 31 dicembre del 2022; L’Accordo potrà essere rinnovato previo atto scritto fra le Parti, da comunicare almeno un mese prima della data di scadenza; In nessun caso è ammesso il ricorso al tacito rinnovo; Il programma di prosecuzione e approfondimento, come concordato tra il MiC/DGS le parti contraenti, si articola nelle azioni di seguito riportate:
1) Approfondimento della distribuzione sull’Apis mellifera ligustica IZSLT effettuerà un approfondimento sulla distribuzione dell’Apis mellifera ligustica sul territorio regionale;
2) Campionamento dell’Apis mellifera ligustica per la caratterizzazione morfometrica e genetica
a) IZSLT effettuerà ulteriori sopralluoghi e prelievi di campioni di api per le indagini morfologiche e genetiche presso gli apicoltori aderenti al progetto e presso gli apicoltori che hanno aderito alla Rete di Conservazione e sicurezza di cui alla L.R. 15/2000;
b) approfondirà la Regionecaratterizzazione morfologica e genetica finalizzata allo studio della variabilità all’interno della sottospecie;
c) IZSLT approfondirà lo studio di correlazioni tra i risultati delle analisi genetiche e morfometriche e procederà al confronto con i campioni di riferimento nazionali;
d) ARSIAL e IZSLT continuerà l’aggiornamento della documentazione tecnico-scientifica secondo quanto previsto dalle Linee Guida del PNBA adottate dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
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Samples: Collaboration Agreement
Oggetto e durata. 1. Il presente Accordo E’ indetta una selezione pubblica per l’individuazione di programma (di seguito “Accordo”) è sottoscritto dalle Parti per disciplinare regole e modalità di gestione dei progetti del “Centro di Residenza” e delle “Residenze per Artisti nei territori” (di seguito per brevità “Residenze”) che avranno luogo nel triennio 2022/2024, ai sensi di quanto disposto dall’Intesa e per definire gli importi del cofinanziamento tra il MiC/DGS e le Regioni e le Province autonome aderenti alla stessa per la prima annualità.
2. Per ciascuno degli anni successivi 2023 e 2024 le Regioni aderenti all’Intesa ed il MIC/DGS adottano i provvedimenti amministrativi relativi ai rispettivi impegni di spesa dell’esercizio di riferimento definendo gli importi del cofinanziamento per la seconda e la terza annualità del triennio.
3. Le Regioni e le province Autonome individuano le residenze beneficiarie del cofinanziamento attraverso specifici bandi, preferibilmente a carattere triennale e in linea con quanto previsto dalle proprie normative in materia di spettacolo dal vivo, prevedendo di pubblicare le procedure di selezione entro il 30 aprile, così come definito dal comma 8 dell’articolo 2 dell’Intesa. Le selezioni sono effettuate sulla base di quanto indicato dall’Intesa e dei requisiti, delle caratteristiche, dei criteri e dei parametri contenuti nelle Linee guida allegate al presente Accordo (xxx.xx A).
4. I “Centri di residenza” come definiti al comma 3 dell’articolo 4 dell’Intesa, fermo restando quanto indicato nelle linee guida allegate al presente Accordo, possono essere realizzati e cofinanziati esclusivamente nelle Regioni già aderenti al progetto triennale 2018/2020, comunque in numero non superiore a uno per ciascuna Regione, come previsto dal comma 8 dell’articolo 1 dell’Intesa.
5. Ciascuna Regione, fermo restando quanto indicato nelle linee guida allegate al presente Accordo, può individuare un numero di “Residenze per artisti nei territori “così come definite nell’art. 4, comma 2 dell’Intesa, sulla base del numero di abitanti di ciascuna Regione:
a. n. 5 progetti: Regioni con popolazione superiore ai 3.000.000 di abitanti
b. n. 3 progetti: Regioni con popolazione da 500.000 a 2.999.999 abitanti
c. n. 1 progetto: Regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti.
6professionista psicologo per il supporto all’implementazione dei Progetti BOTTEGHE DELLA SALUTE e RETI DELLA SALUTE. Le Province di Trento L’attività avrà decorrenza prevista dal 02/01/2018 e Bolzano possono individuare un “Centro di Residenza” su base territoriale regionale composto da soggetti operanti nelle due Province. Una delle due Province, sulla base di specifico accordo assume il ruolo di capofila nei confronti della MiC/DGS.
7. Il presente Accordo ha durata triennale è efficace a decorrere comunque dalla data di sottoscrizione del relativo contratto, e scadenza prevista per il 31/08/2020, prevede lo svolgimento delle seguenti attività: • sostenere Xxxx nelle attività del progetto Reti della Salute integrandosi con le diverse funzionalità del Centro di Ascolto Regionale e con alcune specifiche attività delle Botteghe della Salute; • svolgere le attività di orientamento ai servizi socio-sanitari toscani; • svolgere attività di supporto psicologico in setting di centro d’ascolto telefonico, con particolare riferimento al tema dell’Alzheimer e alla prevenzione del suicidio e del gioco d’azzardo patologico; • contribuire allo sviluppo delle attività di sensibilizzazione sul tema dell’Alzheimer e sul disagio sociale, nonché di prevenzione di quest’ultimo, rivolte alla cittadinanza, alle istituzioni ed enti locali; • contribuire a creare nel territorio toscano, anche attraverso l’integrazione con le Botteghe della Salute, una comunità consapevole e sensibile ai temi del disagio sociale e dell’Alzheimer. L’affidamento dell’incarico avverrà con le seguenti modalità: con decorrenza 02/01/2018 verrà sottoscritto un incarico della durata di un anno, con scadenza 31/12/2018 e al termine della prima annualità tale incarico potrà essere prorogato fino al 31/08/2020 solo su iniziativa scritta di ANCI Toscana. La proroga del contratto al professionista per il periodo 02/01/2019 – 31/08/2020 potrà avvenire nel caso si verifichino entrambe le seguenti condizioni: a) la positiva valutazione dei risultati del primo incarico; b) l’approvazione da parte della Regione Toscana dei Piani Operativi per il periodo 02/01/2019 – 31/08/2020 delle linee progettuali n.2 e 5 dell’accordo di collaborazione tra il MiC/DGS Regione Toscana ed Anci Toscana di cui in premessa. L’incarico si configura come un contratto di prestazione d’opera, o di lavoro autonomo, ai sensi degli artt. 2222 – 2238 c.c. e la Regionesarà espletato personalmente dal soggetto selezionato, in piena autonomia e senza vincoli di subordinazione, sulla base delle disposizioni e delle indicazioni programmatiche fornite dai Responsabili di ANCI delle Linee Progettuali n.2 BOTTEGHE DELLA SALUTE e n.5 RETI DELLA SALUTE. Per ciascuna attività in occasione della presentazione delle fatture, secondo quanto sarà previsto nel contratto, dovrà essere fornita una relazione tecnica sulle prestazioni svolte.
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Samples: Incarico Professionale Di Psicologo
Oggetto e durata. 1. Il presente Accordo Xxxx ha ad oggetto i Servizi di programma (di seguito “Accordo”) è sottoscritto dalle Parti per disciplinare regole e modalità di gestione dei progetti del “Centro di Residenza” e delle “Residenze per Artisti nei territori” (di seguito per brevità “Residenze”) cui al successivo ar- ticolo 2, che avranno luogo nel triennio 2022/2024, ai sensi di quanto disposto dall’Intesa e per definire gli importi del cofinanziamento tra il MiC/DGS la Società si obbliga a effettuare secondo le mo- dalità e le Regioni tempistiche indicate nei Piani cui al successivo ar- ticolo 5 a decorrere dal 1° aprile 2019 e le Province autonome aderenti alla stessa per la prima annualitàa completare co- munque non oltre il 31 marzo 2022, termine di scadenza del presente Atto.
2. Per ciascuno degli anni successivi 2023 Il presente Xxxx è stato formulato facendo riferimento agli istituti contrattuali, ai criteri e 2024 le Regioni aderenti all’Intesa ed il MIC/DGS adottano i provvedimenti amministrativi relativi ai rispettivi impegni di spesa dell’esercizio di riferimento definendo gli agli importi del cofinanziamento per la seconda e la terza annualità del trienniounitari indicati nel Contratto Quadro.
3. Le Regioni e Parti stabiliscono la possibilità di prorogare il termine di durata del presente Atto a parità di risorse su richiesta dell’Agenzia; l’eventuale richiesta di proroga va comunicata alla Società almeno 30 (trenta) giorni lavorativi prima della scadenza del presente Atto. In tal caso le province Autonome individuano Parti si impegnano ad attivare, ciascuna per la propria competenza, il procedi- mento volto all’eventuale proroga del presente Atto, ivi com- prese tutte le residenze beneficiarie del cofinanziamento attraverso specifici bandi, preferibilmente a carattere triennale e in linea con quanto previsto dalle proprie normative in materia di spettacolo dal vivo, prevedendo di pubblicare le procedure di selezione entro il 30 aprile, così come definito dal comma 8 dell’articolo 2 dell’Intesa. Le selezioni sono effettuate sulla base di quanto indicato dall’Intesa e dei requisiti, delle caratteristiche, dei criteri e dei parametri contenuti nelle Linee guida allegate al presente Accordo (xxx.xx A)attività conoscitive preliminari.
4. I “Centri Le Parti stabiliscono la possibilità di residenza” come definiti al comma 3 dell’articolo 4 dell’Intesa, fermo restando quanto indicato nelle linee guida allegate procedere alla sotto- scrizione di un atto aggiuntivo al presente AccordoAtto; l’eventuale esigenza di procedere alla sottoscrizione di un atto aggiunti- vo va comunicata alla Società almeno 6 mesi prima della scadenza del presente Atto; in tal caso le Parti si impegnano ad attivare, possono ciascuna per la propria competenza, il relativo procedimento. Alla scadenza del presente Atto ed in caso di mancato rinnovo o proroga, l’Agenzia succede in tutti i con- tratti in essere realizzati con i fornitori di beni e cofinanziati esclusivamente nelle Regioni già aderenti servizi che la Società ha posto in essere per l’esecuzione delle attività di cui al progetto triennale 2018/2020pre- sente Atto, comunque in numero non superiore senza che ne possa derivare alcun pregiudizio per la Società. La Società si impegna a uno svolgere un’attività di af- fiancamento di fine fornitura, per ciascuna Regione, come previsto dal comma 8 dell’articolo 1 dell’Intesail periodo ritenuto opportu- no dall’Agenzia allo scopo di trasferire il know how necessa- rio. Tale attività è remunerata nei termini e con le modalità che saranno definiti nel Piano Generale delle attività relativo all’ultimo anno di durata del presente Atto.
5. Ciascuna Regione, fermo restando quanto indicato nelle linee guida allegate al presente Accordo, può individuare un numero di “Residenze per artisti nei territori “così come definite nell’art. 4, comma 2 dell’Intesa, sulla base del numero di abitanti di ciascuna Regione:
a. n. 5 progetti: Regioni con popolazione superiore ai 3.000.000 di abitanti
b. n. 3 progetti: Regioni con popolazione da 500.000 a 2.999.999 abitanti
c. n. 1 progetto: Regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti.
6. Le Province di Trento e Bolzano possono individuare un “Centro di Residenza” su base territoriale regionale composto da soggetti operanti nelle due Province. Una delle due Province, sulla base di specifico accordo assume il ruolo di capofila nei confronti della MiC/DGS.
7. Il presente Accordo ha durata triennale è efficace a decorrere dalla data di sottoscrizione tra il MiC/DGS e la Regione.
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Samples: Contract for the Development, Maintenance, and Management of the Information System of the Agency
Oggetto e durata. 1. Il presente Accordo Oggetto dell’appalto è la stipulazione di programma Accordi quadro (Lotti 1 e 2) e di seguito Convenzioni quadro (Lotti 3 e 4) con ogni Fornitore, individuato secondo quanto specificato nel paragrafo “Accordo”) è sottoscritto dalle Parti Modalità di aggiudicazione della Gara” per disciplinare regole la fornitura di farmaci, parafarmaci e modalità altri prodotti per le Farmacie Comunali comprese nei Lotti di gestione dei progetti del “Centro di Residenza” e delle “Residenze per Artisti nei territori” (di seguito per brevità “Residenze”) che avranno luogo nel triennio 2022/2024, ai sensi di quanto disposto dall’Intesa riferimento e per definire gli importi del cofinanziamento tra il MiCla fornitura di farmaci e parafarmaci/DGS dietetici per approvvigionamenti urgenti delle AUSL e AO di AVEC, AVEN e dell’Azienda USL Romagna, i cui requisiti tecnici minimi devono rispondere a quanto prescritto negli Allegati 2 e 3 - Capitolato Tecnico. Gli Accordi quadro e le Regioni e le Province autonome aderenti alla stessa per la prima annualità.
2. Per ciascuno degli anni successivi 2023 e 2024 le Regioni aderenti all’Intesa ed il MIC/DGS adottano i provvedimenti amministrativi relativi ai rispettivi impegni Convenzioni quadro avranno durata di spesa dell’esercizio di riferimento definendo gli importi del cofinanziamento per la seconda e la terza annualità del triennio.
3. Le Regioni e le province Autonome individuano le residenze beneficiarie del cofinanziamento attraverso specifici bandi12 mesi, preferibilmente a carattere triennale e in linea con quanto previsto dalle proprie normative in materia di spettacolo dal vivo, prevedendo di pubblicare le procedure di selezione entro il 30 aprile, così come definito dal comma 8 dell’articolo 2 dell’Intesa. Le selezioni sono effettuate sulla base di quanto indicato dall’Intesa e dei requisiti, delle caratteristiche, dei criteri e dei parametri contenuti nelle Linee guida allegate al presente Accordo (xxx.xx A).
4. I “Centri di residenza” come definiti al comma 3 dell’articolo 4 dell’Intesa, fermo restando quanto indicato nelle linee guida allegate al presente Accordo, possono essere realizzati e cofinanziati esclusivamente nelle Regioni già aderenti al progetto triennale 2018/2020, comunque in numero non superiore a uno per ciascuna Regione, come previsto dal comma 8 dell’articolo 1 dell’Intesa.
5. Ciascuna Regione, fermo restando quanto indicato nelle linee guida allegate al presente Accordo, può individuare un numero di “Residenze per artisti nei territori “così come definite nell’art. 4, comma 2 dell’Intesa, sulla base del numero di abitanti di ciascuna Regione:
a. n. 5 progetti: Regioni con popolazione superiore ai 3.000.000 di abitanti
b. n. 3 progetti: Regioni con popolazione da 500.000 a 2.999.999 abitanti
c. n. 1 progetto: Regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti.
6. Le Province di Trento e Bolzano possono individuare un “Centro di Residenza” su base territoriale regionale composto da soggetti operanti nelle due Province. Una delle due Province, sulla base di specifico accordo assume il ruolo di capofila nei confronti della MiC/DGS.
7. Il presente Accordo ha durata triennale è efficace a decorrere dalla data di sottoscrizione tra degli stessi e potranno essere rinnovati fino ad ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta dell’Agenzia, nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile di ogni singolo Lotto. Per importo massimo spendibile si intende il MiCvalore in gara di ogni Lotto. Le singole Amministrazioni potranno emettere gli Ordinativi di Fornitura solamente durante il periodo di validità degli Accordi quadro e delle Convenzioni quadro e tali Ordinativi avranno durata fino al 36° mese successivo alla stipula dello specifico Accordo/DGS e Convenzione. L’Agenzia si riserva la Regionefacoltà di risolvere l’Accordo quadro e/o la Convenzione quadro, in qualunque momento, senza ulteriori oneri per l’Agenzia medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nell’Accordo/Convenzione medesima. Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata dell’Accordo quadro e/o della Convenzione quadro, anche eventualmente rinnovati, sia esaurito l’importo massimo spendibile riferito al singolo Lotto, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo fino alla concorrenza di un quinto, ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs n. 50/2016. Fermo restando quanto sopra, l’Agenzia potrà altresì, nel corso dell’esecuzione, apportare variazioni secondo quanto previsto dal suddetto articolo.
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Samples: Disciplinary Guidelines for Tender
Oggetto e durata. 1. Il presente Accordo di programma (di seguito “Accordo”) è sottoscritto dalle Parti per disciplinare regole La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di gestione conclusione ed esecuzione dei progetti contratti per l’affidamento del “Centro noleggio di Residenza” apparecchiature multifunzione a ridotto impatto ambientale e delle “Residenze per Artisti nei territori” (di seguito per brevità “Residenze”) che avranno luogo nel triennio 2022/2024, ai sensi di quanto disposto dall’Intesa e per definire gli importi servizi accessori destinate alle Amministrazioni del cofinanziamento tra il MiC/DGS e le Regioni e le Province autonome aderenti alla stessa per la prima annualitàterritorio della Regione Autonoma della Sardegna.
2. Per ciascuno degli anni successivi 2023 e 2024 le Regioni aderenti all’Intesa ed il MIC/DGS adottano i provvedimenti amministrativi relativi Fermo restando l’importo massimo spendibile, eventualmente incrementato ai rispettivi impegni di spesa dell’esercizio di riferimento definendo gli importi del cofinanziamento per la seconda e la terza annualità del triennio.
3sensi dell’art. Le Regioni e le province Autonome individuano le residenze beneficiarie del cofinanziamento attraverso specifici bandi, preferibilmente a carattere triennale e in linea con quanto previsto dalle proprie normative in materia di spettacolo dal vivo, prevedendo di pubblicare le procedure di selezione entro il 30 aprile, così come definito dal comma 8 dell’articolo 2 dell’Intesa. Le selezioni sono effettuate sulla base di quanto indicato dall’Intesa e dei requisiti, delle caratteristiche, dei criteri e dei parametri contenuti nelle Linee guida allegate al presente Accordo (xxx.xx A).
4. I “Centri di residenza” come definiti al comma 3 dell’articolo 4 dell’Intesa, fermo restando quanto indicato nelle linee guida allegate al presente Accordo, possono essere realizzati e cofinanziati esclusivamente nelle Regioni già aderenti al progetto triennale 2018/2020, comunque in numero non superiore a uno per ciascuna Regione, come previsto dal comma 8 dell’articolo 1 dell’Intesa.
5. Ciascuna Regione, fermo restando quanto indicato nelle linee guida allegate al presente Accordo, può individuare un numero di “Residenze per artisti nei territori “così come definite nell’art. 4106, comma 2 dell’Intesa12 del D.Lgs. 50/2016, sulla base del numero ciascuna Convenzione avrà durata di abitanti di ciascuna Regione:
a. n. 5 progetti: Regioni con popolazione superiore ai 3.000.000 di abitanti
b. n. 3 progetti: Regioni con popolazione da 500.000 a 2.999.999 abitanti
c. n. 1 progetto: Regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti.
6. Le Province di Trento e Bolzano possono individuare un “Centro di Residenza” su base territoriale regionale composto da soggetti operanti nelle due Province. Una delle due Province, sulla base di specifico accordo assume il ruolo di capofila nei confronti della MiC/DGS.
7. Il presente Accordo ha durata triennale è efficace 24 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione tra stipula della stessa e potrà essere prorogata fino ad ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta della Centrale regionale di committenza, nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile.
3. La Centrale regionale di committenza si riserva la facoltà di risolvere una o più Convenzioni, in qualunque momento, senza ulteriori oneri per la Centrale regionale stessa, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nella Convenzione medesima.
4. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il MiC/DGS periodo entro il quale le Amministrazioni possono emettere Ordinativi di Fornitura, vale a dire stipulare contratti con il Fornitore.
5. Con l’emissione dell’Ordinativo Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni danno origine ad un contratto per l’affidamento dei servizi oggetto di gara, la cui durata è fissata in 60 mesi dalla data di emissione e non è vincolata alla durata della Convenzione nell’ambito della quale è stato emesso.
6. Con la Regionestipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni a fornire i beni e i servizi oggetto del presente atto, aventi le caratteristiche tecniche e di conformità richieste nei documenti di gara, secondo le modalità indicate nel capitolato tecnico e nella documentazione tecnica e nella misura richiesta dalle stesse Amministrazioni mediante gli Ordinativi di Fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile, pari a € 11.898.810,00, IVA esclusa.
7. La durata degli Ordinativi di Fornitura in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure finalizzate all’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106 co. 11 del D.Lgs. 50/2016. In tal caso il Fornitore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni ovvero a condizioni più favorevoli.
8. Se, per qualsiasi motivo dovesse cessare l’efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati a società diverse dal medesimo Fornitore.
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Samples: Convenzione Quadro Per Il Noleggio Di Apparecchiature Multifunzionali
Oggetto e durata. 1. Il presente Accordo Capitolato speciale ha per oggetto l’affidamento in un unico lotto della fornitura dei seguenti carburanti per autotrazione mediante Fuel Card e dei servizi connessi per l’Azienda USL di programma Parma: • benzina super senza piombo (C.P.V. 09132100-4/Norma E.N. 228); • gasolio da autotrazione (C.P.V. 09134220-5/Norma E.N. 590); • GPL (C.P.V. 09133000-0/Xxxxx X.X. 589). La durata del contratto è di seguito “Accordo”anni quattro con decorrenza dall’01/09/2010. L’Azienda USL si riserva la facoltà, se sarà consentito dalla legislazione che sarà vigente all'epoca, di prorogarne la durata per un periodo ulteriore di tempo che non potrà comunque superare i 16 mesi e che verrà notificato all’Impresa aggiudicataria entro il 30/06/2013. In ogni caso la ditta aggiudicataria, alla scadenza del contratto, avrà comunque l’obbligo di garantire il servizio in essere, alle medesime condizioni contrattuali, per un periodo di altri 6 mesi e comunque fino a che l’Azienda USL non abbia aggiudicato il nuovo appalto e sia intervenuta la completa attivazione del nuovo servizio appaltato. L’Azienda USL si riserva le seguenti facoltà: ▪ di revocare il procedimento prima dell’adozione dell’atto di aggiudicazione; ▪ di non aggiudicare in tutto o in parte il servizio oggetto del presente Capitolato qualora ritenga le offerte eccessivamente onerose o non rispondenti alle situazioni reali di mercato all’atto dell’aggiudicazione; ▪ di non aggiudicare a proprio insindacabile giudizio il servizio. In tutti i casi, le imprese partecipanti alla gara non potranno vantare alcun diritto per risarcimento danni, né per lucro cessante, né per danno emergente. Qualora prima della scadenza contrattuale siano impartite nuove direttive da parte dello Stato o della Regione Xxxxxx Xxxxxxx o da AVEN (Area Vasta Xxxxxx Xxxx, Associazione fra le Aziende USL ed Ospedaliere dell’Xxxxxx Xxxx) è sottoscritto dalle Parti per disciplinare regole e modalità di gestione dei progetti del “Centro di Residenza” e delle “Residenze per Artisti nei territori” (di seguito per brevità “Residenze”) che avranno luogo nel triennio 2022/2024, ai sensi di quanto disposto dall’Intesa e per definire gli importi del cofinanziamento tra il MiC/DGS e le Regioni e le Province autonome aderenti alla stessa per la prima annualitàcentralizzazione o la modifica delle prestazioni da svolgere, che non consentano di proseguire nell’affidamento alla ditta aggiudicataria dell’attività oggetto del presente appalto, l’Azienda U.S.L. di Parma si riserva la facoltà, dopo i primi 24 mesi, di interrompere anticipatamente il contratto senza che la Ditta aggiudicataria possa pretendere alcun compenso o rimborso, né per danno emergente, né per lucro cessante.
2. Per ciascuno degli anni successivi 2023 e 2024 le Regioni aderenti all’Intesa ed il MIC/DGS adottano i provvedimenti amministrativi relativi ai rispettivi impegni di spesa dell’esercizio di riferimento definendo gli importi del cofinanziamento per la seconda e la terza annualità del triennio.
3. Le Regioni e le province Autonome individuano le residenze beneficiarie del cofinanziamento attraverso specifici bandi, preferibilmente a carattere triennale e in linea con quanto previsto dalle proprie normative in materia di spettacolo dal vivo, prevedendo di pubblicare le procedure di selezione entro il 30 aprile, così come definito dal comma 8 dell’articolo 2 dell’Intesa. Le selezioni sono effettuate sulla base di quanto indicato dall’Intesa e dei requisiti, delle caratteristiche, dei criteri e dei parametri contenuti nelle Linee guida allegate al presente Accordo (xxx.xx A).
4. I “Centri di residenza” come definiti al comma 3 dell’articolo 4 dell’Intesa, fermo restando quanto indicato nelle linee guida allegate al presente Accordo, possono essere realizzati e cofinanziati esclusivamente nelle Regioni già aderenti al progetto triennale 2018/2020, comunque in numero non superiore a uno per ciascuna Regione, come previsto dal comma 8 dell’articolo 1 dell’Intesa.
5. Ciascuna Regione, fermo restando quanto indicato nelle linee guida allegate al presente Accordo, può individuare un numero di “Residenze per artisti nei territori “così come definite nell’art. 4, comma 2 dell’Intesa, sulla base del numero di abitanti di ciascuna Regione:
a. n. 5 progetti: Regioni con popolazione superiore ai 3.000.000 di abitanti
b. n. 3 progetti: Regioni con popolazione da 500.000 a 2.999.999 abitanti
c. n. 1 progetto: Regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti.
6. Le Province di Trento e Bolzano possono individuare un “Centro di Residenza” su base territoriale regionale composto da soggetti operanti nelle due Province. Una delle due Province, sulla base di specifico accordo assume il ruolo di capofila nei confronti della MiC/DGS.
7. Il presente Accordo ha durata triennale è efficace a decorrere dalla data di sottoscrizione tra il MiC/DGS e la Regione.
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Samples: Capitolato Speciale
Oggetto e durata. 1(a) Nell’ambito del Servizio di Tesoreria Poste e fino alla data di scadenza della Convenzione di Tesoreria, CDP si impegna a concedere all’Ente, che accetta, l’Anticipazione CDP, ai termini e condizioni previsti nel presente Accordo, in conformità con le condizioni generali rese note con la Circolare e con le leggi applicabili.
(b) L’efficacia del presente Accordo è subordinata all’intervenuta efficacia della Convenzione di Tesoreria. Resta inteso che l’efficacia della Convenzione di Tesoreria dovrà necessariamente intervenire entro e non oltre il nono mese solare successivo al mese solare in cui è stata adottata la Delibera CDP. Pertanto, ove entro tale termine la Convenzione di Tesoreria non sia divenuta efficace, le Parti prendono atto ed accettano che il presente Accordo si considererà definitivamente risolto ed inefficace.
(c) Il presente Accordo scadrà alla data del [●]3 e, a tale data, l’Ente dovrà rimborsare puntualmente ed integralmente a CDP ogni importo dallo stesso dovuto in relazione all’Anticipazione CDP.
(d) In caso di programma (proroga della durata del Servizio di seguito “Accordo”) è sottoscritto dalle Tesoreria Poste, anche nelle more della selezione del nuovo tesoriere da parte dell’Ente, le Parti per disciplinare regole e modalità di gestione dei progetti del “Centro di Residenza” e delle “Residenze per Artisti nei territori” (di seguito per brevità “Residenze”) convengono che avranno luogo nel triennio 2022/2024, la concessione ed erogazione dell’Anticipazione CDP ai sensi del presente Accordo avverrà, ove ne ricorrano i presupposti di quanto disposto dall’Intesa e per definire gli importi del cofinanziamento tra il MiC/DGS e le Regioni e le Province autonome aderenti alla stessa per la prima annualità.
2. Per ciascuno degli anni successivi 2023 e 2024 le Regioni aderenti all’Intesa legge, previa nuova delibera di CDP ed il MIC/DGS adottano i provvedimenti amministrativi relativi ai rispettivi impegni di spesa dell’esercizio di riferimento definendo gli importi del cofinanziamento per la seconda e la terza annualità del triennio.
3. Le Regioni e le province Autonome individuano le residenze beneficiarie del cofinanziamento attraverso specifici bandi, preferibilmente a carattere triennale e in linea con quanto previsto dalle proprie normative in materia di spettacolo dal vivo, prevedendo di pubblicare le procedure di selezione entro il 30 aprile, così come definito dal comma 8 dell’articolo 2 dell’Intesa. Le selezioni sono effettuate ogni caso sulla base delle condizioni economiche vigenti al momento della scadenza di quanto indicato dall’Intesa e dei requisiti, delle caratteristiche, dei criteri e dei parametri contenuti nelle Linee guida allegate al presente Accordo (xxx.xx A).
4validità della originaria Convenzione di Tesoreria. I “Centri CDP si riserva comunque la facoltà di residenza” come definiti al comma 3 dell’articolo 4 dell’Intesa, fermo restando quanto indicato nelle linee guida allegate al presente Accordo, possono essere realizzati e cofinanziati esclusivamente nelle Regioni già aderenti al progetto triennale 2018/2020, comunque in numero non superiore quotare specifiche condizioni economiche applicabili all’Anticipazione CDP a uno per ciascuna Regione, come previsto dal comma 8 dell’articolo 1 dell’Intesa.
5. Ciascuna Regione, fermo restando quanto indicato nelle linee guida allegate al presente Accordo, può individuare un numero di “Residenze per artisti nei territori “così come definite nell’art. 4, comma 2 dell’Intesa, sulla base del numero di abitanti di ciascuna Regione:
a. n. 5 progetti: Regioni con popolazione superiore ai 3.000.000 di abitanti
b. n. 3 progetti: Regioni con popolazione da 500.000 a 2.999.999 abitanti
c. n. 1 progetto: Regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti.
6. Le Province di Trento e Bolzano possono individuare un “Centro di Residenza” su base territoriale regionale composto da soggetti operanti nelle due Province. Una delle due Province, sulla base di specifico accordo assume il ruolo di capofila nei confronti della MiC/DGS.
7. Il presente Accordo ha durata triennale è efficace a decorrere partire dalla data della proroga della relativa Convenzione di sottoscrizione tra il MiC/DGS e la RegioneTesoreria, nel rispetto del principio di uniformità di trattamento.
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Samples: Condizioni Generali Per L’accesso Alle Anticipazioni Di Tesoreria
Oggetto e durata. 1. Il presente Accordo di programma (di seguito “Accordo”) è sottoscritto dalle Parti per disciplinare regole La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di gestione conclusione ed esecuzione dei progetti del “Centro contratti per l’affidamento dei servizi di Residenza” e manutenzione impianti degli immobili delle “Residenze per Artisti nei territori” (di seguito per brevità “Residenze”) che avranno luogo nel triennio 2022/2024, ai sensi di quanto disposto dall’Intesa e per definire gli importi del cofinanziamento tra il MiC/DGS e le Regioni e le Province autonome aderenti alla stessa per la prima annualitàamministrazioni regionali.
2. Per ciascuno degli anni successivi 2023 e 2024 le Regioni aderenti all’Intesa ed il MIC/DGS adottano i provvedimenti amministrativi relativi Fermo restando l’importo massimo spendibile, eventualmente incrementato ai rispettivi impegni di spesa dell’esercizio di riferimento definendo gli importi del cofinanziamento per la seconda e la terza annualità del triennio.
3sensi dell’art. Le Regioni e le province Autonome individuano le residenze beneficiarie del cofinanziamento attraverso specifici bandi, preferibilmente a carattere triennale e in linea con quanto previsto dalle proprie normative in materia di spettacolo dal vivo, prevedendo di pubblicare le procedure di selezione entro il 30 aprile, così come definito dal comma 8 dell’articolo 2 dell’Intesa. Le selezioni sono effettuate sulla base di quanto indicato dall’Intesa e dei requisiti, delle caratteristiche, dei criteri e dei parametri contenuti nelle Linee guida allegate al presente Accordo (xxx.xx A).
4. I “Centri di residenza” come definiti al comma 3 dell’articolo 4 dell’Intesa, fermo restando quanto indicato nelle linee guida allegate al presente Accordo, possono essere realizzati e cofinanziati esclusivamente nelle Regioni già aderenti al progetto triennale 2018/2020, comunque in numero non superiore a uno per ciascuna Regione, come previsto dal comma 8 dell’articolo 1 dell’Intesa.
5. Ciascuna Regione, fermo restando quanto indicato nelle linee guida allegate al presente Accordo, può individuare un numero di “Residenze per artisti nei territori “così come definite nell’art. 4106, comma 2 dell’Intesa12 del D.Lgs. 50/2016, sulla base del numero la Convenzione avrà durata di abitanti di ciascuna Regione:
a. n. 5 progetti: Regioni con popolazione superiore ai 3.000.000 di abitanti
b. n. 3 progetti: Regioni con popolazione da 500.000 a 2.999.999 abitanti
c. n. 1 progetto: Regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti.
6. Le Province di Trento e Bolzano possono individuare un “Centro di Residenza” su base territoriale regionale composto da soggetti operanti nelle due Province. Una delle due Province, sulla base di specifico accordo assume il ruolo di capofila nei confronti della MiC/DGS.
7. Il presente Accordo ha durata triennale è efficace 24 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione tra stipula della stessa e potrà essere prorogata fino ad ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta della Centrale Regionale di Committenza, nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile.
3. La Centrale Regionale di Committenza si riserva la facoltà di risolvere una o più Convenzioni, in qualunque momento, senza ulteriori oneri per la Centrale Regionale stessa, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nella Convenzione medesima.
4. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il MiC/DGS periodo entro il quale le Amministrazioni possono emettere Ordinativi Principali di Fornitura, vale a dire stipulare contratti con il Fornitore.
5. Con l’emissione dell’Ordinativo Principale di Fornitura le Amministrazioni danno origine ad un contratto per l’affidamento dei servizi oggetto di gara, la cui durata è fissata in 48 mesi dalla data di emissione e non è vincolata alla durata della Convenzione nell’ambito della quale è stato emesso.
6. Con la RegioneConvenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni a fornire i servizi oggetto del presente atto, aventi le caratteristiche tecniche e di conformità richieste nei documenti di gara, secondo le modalità indicate nel capitolato tecnico e nell’offerta tecnica, nonché ad eseguire i servizi di seguito elencati nella misura richiesta dalle stesse Amministrazioni mediante gli Ordinativi Principali di Fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile, pari a Euro 18.800.000,00 (diciottomilioniottocentomilaeuro/00), XXX xxxxxxx:
a. Servizi di Manutenzione Impianti Elettrici
b. Servizi di Manutenzione Impianti di Climatizzazione (Riscaldamento e Raffrescamento)
c. Servizi di Manutenzione Impianti Idrico-Sanitari
d. Servizi di Manutenzione Impianti Elevatori
e. Servizi di Manutenzione Impianti Antincendio
f. Servizi di Manutenzione Impianti Speciali
g. Servizi di Piccola Manutenzione Edile
h. Servizi di Governo connessi alle attività di manutenzione
7. La durata degli Ordinativi Principali di Fornitura in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure finalizzate all’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016. In tal caso il Fornitore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni ovvero a condizioni più favorevoli.
8. Se, per qualsiasi motivo dovesse cessare l’efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo Principale di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati a società diverse dal medesimo Fornitore.
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Samples: Convenzione Quadro Per L’affidamento Del Servizio Di Manutenzione Impianti
Oggetto e durata. 1. Il presente Accordo di programma (di seguito “Accordo”) è sottoscritto dalle Parti per disciplinare regole e modalità di gestione dei progetti del “Centro di Residenza” e delle “Residenze per Artisti nei territori” (di seguito per brevità “Residenze”) che avranno luogo nel triennio 2022/2024, ai sensi di quanto disposto dall’Intesa e per definire gli importi del cofinanziamento tra il MiC/DGS e le Regioni e le Province autonome aderenti alla stessa per la prima annualità.
2. Per ciascuno degli anni successivi 2023 e 2024 le Regioni aderenti all’Intesa ed il MIC/DGS adottano i provvedimenti amministrativi relativi ai rispettivi impegni di spesa dell’esercizio di riferimento definendo gli importi del cofinanziamento per la seconda e la terza annualità del triennio.
3. Le Regioni e le province Autonome Province autonome individuano le residenze beneficiarie del cofinanziamento attraverso specifici bandi, preferibilmente a carattere triennale e in linea con quanto previsto dalle proprie normative in materia di spettacolo dal vivo, prevedendo di pubblicare le procedure di selezione entro il 30 aprile, così come definito dal comma 8 dell’articolo 2 dell’Intesa. Le selezioni sono effettuate sulla base di quanto indicato dall’Intesa e dei requisiti, delle caratteristiche, dei criteri e dei parametri contenuti nelle Linee guida allegate al presente Accordo (xxx.xx A).
4. I “Centri di residenza” come definiti al comma 3 dell’articolo 4 dell’Intesa, fermo restando base di quanto indicato nelle linee guida allegate al presente Accordo, possono essere realizzati e cofinanziati esclusivamente nelle Regioni già aderenti al progetto triennale 2018/2020, comunque in numero non superiore a uno per ciascuna Regione, come previsto dal comma 8 dell’articolo 1 dell’Intesa.
5. Ciascuna Regione, fermo restando quanto indicato nelle linee guida allegate al presente Accordo, può individuare un numero di “Residenze per artisti nei territori “così come definite nell’art. 4, comma 2 dell’Intesa, sulla base del numero di abitanti di ciascuna Regione:
a. n. 5 progetti: Regioni con popolazione superiore ai 3.000.000 di abitanti
b. n. 3 progetti: Regioni con popolazione da 500.000 a 2.999.999 abitanti
c. n. 1 progetto: Regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti.
6. Le Province di Trento e Bolzano possono individuare un “Centro di Residenza” su base territoriale regionale composto da soggetti operanti nelle due Province. Una delle due Province, sulla base di specifico accordo assume il ruolo di capofila nei confronti della MiC/DGS.
7. Il presente Accordo ha durata triennale è efficace a decorrere dalla data di sottoscrizione tra il MiC/DGS e la Regionele singole Regioni aderenti.
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Oggetto e durata. 1. Il presente Accordo di programma (di seguito “Accordo”) è sottoscritto dalle Parti per disciplinare regole La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di gestione conclusione ed esecuzione dei progetti del “Centro contratti per l’affidamento dei servizi di Residenza” pulizia, sanificazione e delle “Residenze per Artisti nei territori” (di seguito per brevità “Residenze”) che avranno luogo nel triennio 2022/2024, ai sensi di quanto disposto dall’Intesa e per definire gli importi del cofinanziamento tra il MiC/DGS e le Regioni e le Province autonome aderenti alla stessa per la prima annualitàservizi ausiliari.
2. Per ciascuno degli anni successivi 2023 e 2024 le Regioni aderenti all’Intesa ed il MIC/DGS adottano i provvedimenti amministrativi relativi Fermo restando l’importo massimo spendibile, eventualmente incrementato ai rispettivi impegni di spesa dell’esercizio di riferimento definendo gli importi del cofinanziamento per la seconda e la terza annualità del triennio.
3sensi dell’art. Le Regioni e le province Autonome individuano le residenze beneficiarie del cofinanziamento attraverso specifici bandi, preferibilmente a carattere triennale e in linea con quanto previsto dalle proprie normative in materia di spettacolo dal vivo, prevedendo di pubblicare le procedure di selezione entro il 30 aprile, così come definito dal comma 8 dell’articolo 2 dell’Intesa. Le selezioni sono effettuate sulla base di quanto indicato dall’Intesa e dei requisiti, delle caratteristiche, dei criteri e dei parametri contenuti nelle Linee guida allegate al presente Accordo (xxx.xx A).
4. I “Centri di residenza” come definiti al comma 3 dell’articolo 4 dell’Intesa, fermo restando quanto indicato nelle linee guida allegate al presente Accordo, possono essere realizzati e cofinanziati esclusivamente nelle Regioni già aderenti al progetto triennale 2018/2020, comunque in numero non superiore a uno per ciascuna Regione, come previsto dal comma 8 dell’articolo 1 dell’Intesa.
5. Ciascuna Regione, fermo restando quanto indicato nelle linee guida allegate al presente Accordo, può individuare un numero di “Residenze per artisti nei territori “così come definite nell’art. 4106, comma 2 dell’Intesa12 del D.Lgs. 50/2016, sulla base del numero ciascuna Convenzione avrà durata di abitanti di ciascuna Regione:
a. n. 5 progetti: Regioni con popolazione superiore ai 3.000.000 di abitanti
b. n. 3 progetti: Regioni con popolazione da 500.000 a 2.999.999 abitanti
c. n. 1 progetto: Regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti.
6. Le Province di Trento e Bolzano possono individuare un “Centro di Residenza” su base territoriale regionale composto da soggetti operanti nelle due Province. Una delle due Province, sulla base di specifico accordo assume il ruolo di capofila nei confronti della MiC/DGS.
7. Il presente Accordo ha durata triennale è efficace 36 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione tra stipula della stessa e potrà essere prorogata fino ad ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta della Centrale regionale, nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile.
3. La Centrale si riserva la facoltà di risolvere una o più Convenzioni, in qualunque momento, senza ulteriori oneri per la Centrale regionale, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nella Convenzione medesima.
4. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il MiC/DGS periodo entro il quale le Amministrazioni Contraenti possono emettere Ordinativi di Fornitura, vale a dire stipulare contratti con il Fornitore. Con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni contraenti danno origine ad un contratto per l’affidamento dei servizi oggetto di gara, la cui durata è fissata in 48 mesi dalla data di emissione e non è vincolata alla durata della Convenzione nell’ambito della quale è stato emesso.
5. Con la RegioneConvenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni a fornire i servizi del presente Atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità nonché a prestare tutti i servizi secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica, nonché a prestare tutti i servizi connessi nella misura richiesta dalle stesse Amministrazioni Contraenti mediante gli Ordinativi di Fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile, pari a Euro ,00, IVA esclusa.
6. La durata delle Convenzioni in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106 comma 11 del codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni ovvero a condizioni più favorevoli.
7. Se, per qualsiasi motivo dovesse cessare l’efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati a Ditte diverse dal medesimo Fornitore.
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Samples: Convenzione Per l'Affidamento Del Servizio Di Pulizia, Sanificazione E Servizi Ausiliari
Oggetto e durata. 1. Il presente Accordo di programma (di seguito “Accordo”) è sottoscritto dalle Parti per disciplinare regole La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di gestione conclusione ed esecuzione dei progetti del “Centro contratti per l’affidamento dei servizi di Residenza” e manutenzione impianti degli immobili delle “Residenze per Artisti nei territori” (di seguito per brevità “Residenze”) che avranno luogo nel triennio 2022/2024, ai sensi di quanto disposto dall’Intesa e per definire gli importi del cofinanziamento tra il MiC/DGS e le Regioni e le Province autonome aderenti alla stessa per la prima annualitàamministrazioni regionali.
2. Per ciascuno degli anni successivi 2023 e 2024 le Regioni aderenti all’Intesa ed il MIC/DGS adottano i provvedimenti amministrativi relativi Fermo restando l’importo massimo spendibile, eventualmente incrementato ai rispettivi impegni di spesa dell’esercizio di riferimento definendo gli importi del cofinanziamento per la seconda e la terza annualità del triennio.
3sensi dell’art. Le Regioni e le province Autonome individuano le residenze beneficiarie del cofinanziamento attraverso specifici bandi, preferibilmente a carattere triennale e in linea con quanto previsto dalle proprie normative in materia di spettacolo dal vivo, prevedendo di pubblicare le procedure di selezione entro il 30 aprile, così come definito dal comma 8 dell’articolo 2 dell’Intesa. Le selezioni sono effettuate sulla base di quanto indicato dall’Intesa e dei requisiti, delle caratteristiche, dei criteri e dei parametri contenuti nelle Linee guida allegate al presente Accordo (xxx.xx A).
4. I “Centri di residenza” come definiti al comma 3 dell’articolo 4 dell’Intesa, fermo restando quanto indicato nelle linee guida allegate al presente Accordo, possono essere realizzati e cofinanziati esclusivamente nelle Regioni già aderenti al progetto triennale 2018/2020, comunque in numero non superiore a uno per ciascuna Regione, come previsto dal comma 8 dell’articolo 1 dell’Intesa.
5. Ciascuna Regione, fermo restando quanto indicato nelle linee guida allegate al presente Accordo, può individuare un numero di “Residenze per artisti nei territori “così come definite nell’art. 4106, comma 2 dell’Intesa12 del D.Lgs. 50/2016, sulla base del numero la Convenzione avrà durata di abitanti di ciascuna Regione:
a. n. 5 progetti: Regioni con popolazione superiore ai 3.000.000 di abitanti
b. n. 3 progetti: Regioni con popolazione da 500.000 a 2.999.999 abitanti
c. n. 1 progetto: Regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti.
6. Le Province di Trento e Bolzano possono individuare un “Centro di Residenza” su base territoriale regionale composto da soggetti operanti nelle due Province. Una delle due Province, sulla base di specifico accordo assume il ruolo di capofila nei confronti della MiC/DGS.
7. Il presente Accordo ha durata triennale è efficace 24 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione tra stipula della stessa e potrà essere prorogata fino ad ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta della Centrale Regionale di Committenza, nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile.
3. La Centrale Regionale di Committenza si riserva la facoltà di risolvere una o più Convenzioni, in qualunque momento, senza ulteriori oneri per la Centrale Regionale stessa, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nella Convenzione medesima.
4. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il MiC/DGS periodo entro il quale le Amministrazioni possono emettere Ordinativi Principali di Fornitura, vale a dire stipulare contratti con il Fornitore.
5. Con l’emissione dell’Ordinativo Principale di Fornitura le Amministrazioni danno origine ad un contratto per l’affidamento dei servizi oggetto di gara, la cui durata è fissata in 48 mesi dalla data di emissione e non è vincolata alla durata della Convenzione nell’ambito della quale è stato emesso.
6. Con la RegioneConvenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni a fornire i servizi oggetto del presente atto, aventi le caratteristiche tecniche e di conformità richieste nei documenti di gara, secondo le modalità indicate nel capitolato tecnico e nell’offerta tecnica, nonché ad eseguire i servizi di seguito elencati nella misura richiesta dalle stesse Amministrazioni mediante gli Ordinativi Principali di Fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile, pari a € 5.200.000,00 (cinquemilioniduecentomilaeuro/00), XXX xxxxxxx:
a. Servizi di Manutenzione Impianti Elettrici
b. Servizi di Manutenzione Impianti di Climatizzazione (Riscaldamento e Raffrescamento)
c. Servizi di Manutenzione Impianti Idrico-Sanitari
d. Servizi di Manutenzione Impianti Elevatori
e. Servizi di Manutenzione Impianti Antincendio
f. Servizi di Manutenzione Impianti Speciali
g. Servizi di Piccola Manutenzione Edile
h. Servizi di Governo connessi alle attività di manutenzione
7. La durata degli Ordinativi Principali di Fornitura in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure finalizzate all’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016. In tal caso il Fornitore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni ovvero a condizioni più favorevoli.
8. Se, per qualsiasi motivo dovesse cessare l’efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo Principale di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati a società diverse dal medesimo Fornitore.
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