OGGETTO E TIPOLOGIA DELL’APPALTO Clausole campione

OGGETTO E TIPOLOGIA DELL’APPALTO. L’appalto ha per oggetto:  La fornitura delle derrate, la produzione, la porzionatura e la somministrazione di circa n. 26900 pasti per anno scolastico per gli anni scolastici 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019- 2020, 2020-2021 agli studenti ed insegnanti delle classi della scuola dell’Infanzia di Buttrio (circa 13.500 pasti in tipologia “A” – gestione completa) comprensivi di una merenda a metà mattina), della scuola primaria e secondaria di primo grado di Buttrio (circa 12.600 pasti in tipologia “B” – veicolazione dei pasti in multi porzione da centro di cottura situato presso la scuola primaria di Buttrio), dei Centri estivi di Buttrio (circa 1.300 pasti in tipologia “A” – gestione completa- od in alternativa la preparazione, confezionamento, veicolazione da un centro di cottura dell’appaltatore e distribuzione dei pasti; Pulizia cucine e manutenzione ordinaria attrezzature;  pulizia di tavoli e refettori;  Disinfestazione e derattizzazione locali;  Piano HACCP;  Autorizzazione sanitaria;  Il conferimento dei rifiuti nel rispetto del vigente Regolamento comunale per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati. Il numero dei pasti verrà comunicato giornalmente alla ditta entro le ore 9.00. Il numero dei pasti verrà giornalmente annotato dalla ditta su apposito foglio vendita. Non essendo possibile stabilire a priori il numero dei pasti necessari, l'ente appaltante non assume alcun impegno in ordine all' effettivo numero dei pasti. Pertanto la ditta appaltatrice rinuncia a qualsiasi richiesta di compensi o indennizzi nel caso in cui il numero dei pasti venisse superato o non venisse raggiunto per qualsiasi motivo. Il compenso alla ditta verrà corrisposto in base al numero effettivo di pasti erogati. In caso di sopravvenute esigenze straordinarie la ditta aggiudicataria si impegna a fornire, previo preavviso di tre giorni, un numero di pasti fino al 15% in più di quelli previsti al presente articolo. L’Ente si riserva altresì la facoltà di modificare il calendario di erogazione del servizio e gli orari di ristorazione a seguito dell’applicazione di riforme scolastiche, concordando comunque, le possibili variazioni con l’impresa appaltatrice. Potrà altresì essere richiesta la fornitura di pasti agli insegnanti che prevedano un numero di portate non completo (ad esempio solo primo piatto e contorno) ed un costo ridotto. Quanto sopra stante il contributo che lo Stato ha finora assegnato agli enti locali per quanto in parola di ci...
OGGETTO E TIPOLOGIA DELL’APPALTO. L’appalto consiste nell’affidamento del servizio di viaggio e soggiorno per gli anziani di Baressa – Sini - Gonnosnò nella regione UMBRIA.
OGGETTO E TIPOLOGIA DELL’APPALTO. Art. 2 FINALITA’
OGGETTO E TIPOLOGIA DELL’APPALTO. Il presente capitolato ha per oggetto un appalto misto di concessione e fornitura come segue: - l’installazione, manutenzione e rifornimento di distributori automatici di bevande calde e fredde e di cibi (snack), da collocare presso edifici di proprietà/pertinenza comunale. - l’installazione e la manutenzione dei dispenser (in comodato d’uso) nonché la fornitura di boccioni d’acqua da 18 lt. - l’installazione e la manutenzione di colonnine erogatrici di acqua refrigerata (mediante collegamento ad impianto idrico esistente) - fornitura di acqua minerale in singole bottiglie da 50 cl. Il servizio dovrà essere effettuato nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato, dai regolamenti, dalle normative e direttive vigenti in materia. L’appalto, di tipo misto, si basa su un accordo quadro / contratto aperto in analogia con le disposizioni dell’art. 54 del D. Lgs. 50/2016. Con il termine di accordo quadro s’intende l’accordo con il quale sono statuite, in via preventiva, le condizioni generali per i futuri Ordinativi di fornitura di beni e servizi. La stipula dell’accordo quadro avverrà in via telematica, attraverso il MEPA. La stipula dell’accordo quadro non vincola in alcun modo l’amministrazione del Comune di Monfalcone all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati dei beni in oggetto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell’importo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura emessi dal Comune di Monfalcone nel periodo della sua validità ed efficacia. L’ordinativo di fornitura è il documento, comprensivo degli eventuali allegati, con il quale il Comune di Monfalcone manifesta la volontà di utilizzare l’accordo quadro, impegnando il fornitore aggiudicatario alle forniture richieste nel rispetto delle modalità e delle specifiche contenute nel presente atto. L’ordinativo di fornitura dovrà indicare: le specifiche dettagliate del materiale richiesto (tipologia-descrizione, quantitativo ecc..), l’indirizzo e la tempistica di consegna. L’ordinativo di fornitura sarà inviato solo via PEC oppure e-mail, in base agli accordi che saranno definiti con l’aggiudicatario stesso, agli indirizzi/recapiti che saranno comunicati dalla ditta. Gli ordini debbono intendersi vincolanti ed efficaci dal momento della ricezione da parte dell’aggiudicatario, che si assume ogni responsabilità circa la regolare esecuzione.
OGGETTO E TIPOLOGIA DELL’APPALTO 

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  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: