Pagamento dell’indennizzo. La Società rimborsa all’Assicurato il danno, tenuto conto degli eventuali limiti all’indennizzo pattuiti e ne emette il pagamento presso la sede della Società o dell’Ispettorato sinistri competente per territorio nella moneta avente corso legale in Italia al momento del pagamento stesso. In caso di distruzione totale, incendio, o furto totale senza ritrovamento del veicolo, il pagamento dell’indennizzo avverrà a condizione che l’Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto il certificato cronologico con annotata la perdita di possesso e il certificato di proprietà rilasciati dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico), nonché la seconda copia o eventuali ulteriori copie delle chiavi. In caso di danni parziali, la Società ha la facoltà, prima di provvedere al pagamento, di chiedere l’esibizione del documento fiscale attestante l’avvenuta riparazione del veicolo. In caso di danno totale, la Società ha la facoltà, come disposto dall’Art. 5 e prima di pagare l’indennizzo, di richiedere, qualora il premio sia stato frazionato in due o più rate, il pagamento delle residue a completamento dell’annualità in corso. Limitatamente ai sinistri da “Ritiro Patente” il pagamento sarà effettuato al termine del periodo di indennizzabilità ed in quanto il conducente abbia ottemperato agli obblighi sanciti dall’Art. 23 e fornito i documenti comprovanti il suo diritto all’indennizzo. In ogni caso il conducente è tenuto a dare avviso immediato alla Società dell’avvenuta restituzione dell’abilitazione alla guida.
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Pagamento dell’indennizzo. La Società rimborsa all’Assicurato Compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo entro un termine massimo di trenta giorni dalla sottoscrizione della quietanza di pagamento. Xxxxxxxx spese di cura per infortunio Il rimborso viene effettuato dalla Compagnia a guarigione clinica avvenuta su presentazione dei documenti giustificativi (fattura o ricevuta del medico, ricevute del farmacista, documenti giustificativi dell'istituto di cura nel quale ha avuto luogo il dannoricovero e simili). La domanda per il rimborso di queste spese con i documenti giustificativi deve essere presentata alla Compagnia, tenuto conto degli eventuali limiti all’indennizzo pattuiti entro il 30° giorno successivo a quello in cui è terminata la cura medica e/o la degenza. La Compagnia restituisce gli originali dei documenti giustificativi delle spese, previa apposizione della data di liquidazione e ne emette dell'importo liquidato. Se l'Assicurato ha presentato a terzi l'originale delle notule, delle distinte, delle ricevute e delle fatture per ottenerne il rimborso, la Compagnia effettua il pagamento presso la sede della Società o dell’Ispettorato sinistri competente per territorio nella moneta avente corso legale di quanto dovuto a termini del presente Contratto, previa presentazione di copia del documento giustificativo a dimostrazione delle spese sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. Per le spese sostenute all'estero, i rimborsi vengono eseguiti in Italia al momento del in euro, applicando il tasso ufficiale di cambio B.C.E. rilevato nel giorno dell'ultimo pagamento stesso. In caso di distruzione totale, incendio, o furto totale senza ritrovamento del veicolo, il pagamento dell’indennizzo avverrà a condizione che l’Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto il certificato cronologico con annotata la perdita di possesso e il certificato di proprietà rilasciati dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico), nonché la seconda copia o eventuali ulteriori copie delle chiavi. In caso di danni parziali, la Società ha la facoltà, prima di provvedere al pagamento, di chiedere l’esibizione del documento fiscale attestante l’avvenuta riparazione del veicolo. In caso di danno totale, la Società ha la facoltà, come disposto dall’Art. 5 e prima di pagare l’indennizzo, di richiedere, qualora il premio sia stato frazionato in due o più rate, il pagamento delle residue a completamento dell’annualità in corso. Limitatamente ai sinistri da “Ritiro Patente” il pagamento sarà effettuato al termine del periodo di indennizzabilità ed in quanto il conducente abbia ottemperato agli obblighi sanciti dall’Art. 23 e fornito i documenti comprovanti il suo diritto all’indennizzo. In ogni caso il conducente è tenuto a dare avviso immediato alla Società dell’avvenuta restituzione dell’abilitazione alla guidasostenuto.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Rc Auto E CVT Motocicli E Ciclomotori, Contratto Di Assicurazione Rc Auto E CVT Motocicli E Ciclomotori, Contratto Di Assicurazione Rc Auto E CVT Motocicli E Ciclomotori
Pagamento dell’indennizzo. La Il pagamento dell’indennizzo in contanti è eseguito dalla Società rimborsa all’Assicurato alla propria sede ovvero alla sede dell’agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, entro 30 giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, sempreché sia trascorso il danno, tenuto conto degli eventuali limiti all’indennizzo pattuiti termine di 30 giorni dalla data del sinistro e ne emette il pagamento presso la sede della Società o dell’Ispettorato sinistri competente per territorio nella moneta avente corso legale in Italia al momento non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulle cause del pagamento stesso. In caso di distruzione totale, incendio, o furto totale senza ritrovamento del veicolosinistro, il pagamento dell’indennizzo avverrà a condizione è fatto trascorso I’anzidetto termine di 30 giorni, decorrente dalla data della presentazione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato della prova che l’Assicuratonon ricorre alcuno dei casi previsti dagli Artt. 3.3 “Esclusioni” lett. h) e 6.1 “Obblighi in caso di sinistro” delle “Norme che regolano i sinistri relativi alla Sezione I - Danni alle cose”. Se sulle somme liquidate è notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione, oppure se l’Assicurato e il Contraente non sono in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento alla Società, a richiesta della Società, abbia prodotto il certificato cronologico con annotata la perdita carico di possesso e il certificato di proprietà rilasciati dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico), nonché la seconda copia o eventuali ulteriori copie delle chiavi. In caso di danni parziali, questa non decorrono interessi; la Società ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, le somme liquidate presso la facoltàCassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito a nome dell’Assicurato, prima con l’annotazione dei vincoli dai quali sono gravate. Le spese di provvedere al pagamento, di chiedere l’esibizione del documento fiscale attestante l’avvenuta riparazione del veicolo. In caso di danno totale, la Società ha la facoltà, come disposto dall’Art. 5 e prima di pagare l’indennizzo, di richiedere, qualora il premio sia stato frazionato in due o più rate, il pagamento delle residue quietanza sono a completamento dell’annualità in corso. Limitatamente ai sinistri da “Ritiro Patente” il pagamento sarà effettuato al termine del periodo di indennizzabilità ed in quanto il conducente abbia ottemperato agli obblighi sanciti dall’Art. 23 e fornito i documenti comprovanti il suo diritto all’indennizzo. In ogni caso il conducente è tenuto a dare avviso immediato alla Società dell’avvenuta restituzione dell’abilitazione alla guidacarico dell’Assicurato.
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Samples: Polizza Di Assicurazione “Leasing Beni Strumentali, Contratto Di Assicurazione Per Beni Strumentali in Genere
Pagamento dell’indennizzo. La Società rimborsa all’Assicurato il danno, tenuto conto degli eventuali limiti all’indennizzo pattuiti e ne emette effettua il pagamento presso la sede della Società o dell’Ispettorato sinistri competente per territorio nella moneta avente corso legale in Italia al momento del pagamento stesso. L’indennizzo viene liquidato entro 30 giorni dal compimento dell’ultimo atto istruttorio necessario. In caso di contenzioso civile, l’indennizzo viene erogato, in ossequio a quanto disposto dal giudice in sentenza, entro 30 giorni a far data dalla notifica della stessa e comunque nel rispetto di quanto previsto dal Codice di Procedura Civile, salvo impugnazione e/o richieste di sospensiva. In caso di distruzione totale, incendio, incendio o furto totale senza ritrovamento del veicolo, il pagamento dell’indennizzo avverrà a condizione che l’Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto il certificato cronologico con annotata la perdita di possesso e ed il certificato di proprietà rilasciati dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico), ) nonché la seconda copia o eventuali ulteriori copie delle chiavi. In caso di danni parziali, la Società ha la facoltà, prima di provvedere al pagamento, di chiedere l’esibizione del documento fiscale attestante l’avvenuta riparazione del veicolo. In caso di danno totale, la Società ha la facoltà, come disposto dall’Artall’art. 5 12.1 e prima di pagare l’indennizzo, di richiedere, qualora il premio sia stato frazionato in due o più rate, il pagamento delle residue a completamento dell’annualità in corso. Limitatamente ai sinistri da “Ritiro Patentepatente” il pagamento sarà effettuato al termine del periodo di indennizzabilità ed in quanto il conducente abbia ottemperato agli obblighi sanciti dall’Artdall’art. 23 11.3 e fornito i documenti comprovanti il suo diritto all’indennizzo. In ogni caso il conducente è tenuto a dare avviso immediato alla Società dell’avvenuta restituzione dell’abilitazione alla guida.
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Samples: Assicurazione Assistenza Truck Easy, Assicurazione Assistenza Truck Easy
Pagamento dell’indennizzo. La Società rimborsa all’Assicurato il dannoLINEA STRADA CLASSIC AUTOVETTURE - SEZIONE AUTO SICURA Nel solo caso in cui non avvenga la LIQUIDAZIONE IN FORMA SPECIFICA, tenuto conto degli eventuali limiti all’indennizzo pattuiti la determinazione del danno e ne emette il pagamento presso la sede della Società o dell’Ispettorato sinistri competente per territorio nella moneta avente corso legale in Italia al momento del pagamento stesso. dell’INDENNIZZO avverranno nei seguenti termini: In caso di distruzione totale, incendio, o furto totale senza ritrovamento del veicolo, il pagamento dell’indennizzo avverrà a condizione che l’Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto il certificato cronologico con annotata la perdita di possesso e il certificato di proprietà rilasciati dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico), nonché la seconda copia o eventuali ulteriori copie delle chiavi. In caso di danni parziali, la Società ha la facoltà, prima di provvedere al pagamento, di chiedere l’esibizione del documento fiscale attestante l’avvenuta riparazione del veicolo. In caso di danno totale, la Società SOCIETÀ formulerà una proposta scritta di liquidazione del danno o comunicherà i motivi per cui non è possibile formulare tale proposta entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione necessaria indicata nel contratto. La predetta proposta verrà effettuata indipendentemente dalla consegna del certificato di chiusa inchiesta penale eventualmente richiesto15. Se la successiva acquisizione del predetto certificato dovesse evidenziare la non indennizzabilità del SINISTRO, la SOCIETÀ si riserva il diritto di richiedere la restituzione dell’importo eventualmente pagato. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’ASSICURATO deve avvisare la SOCIETÀ appena ne abbia notizia. Se la SOCIETÀ ha la facoltàgià pagato l’INDENNIZZO, come disposto dall’Art. 5 questa acquisisce il diritto di possesso delle cose rubate e prima l’ASSICURATO deve collaborare per tutte le formalità relative al passaggio di pagare l’indennizzo, di richiedere, qualora il premio sia stato frazionato in due o più rate, il pagamento delle residue proprietà mettendo a completamento dell’annualità in corso. Limitatamente ai sinistri da “Ritiro Patente” il pagamento sarà effettuato al termine del periodo di indennizzabilità ed in quanto il conducente abbia ottemperato agli obblighi sanciti dall’Art. 23 e fornito disposizione della SOCIETÀ i documenti comprovanti necessari ed agevolando le operazioni connesse. Se il suo diritto all’indennizzo. In ogni caso danno è stato indennizzato parzialmente il conducente è tenuto a dare avviso immediato alla Società dell’avvenuta restituzione dell’abilitazione alla guidavalore del recupero viene ripartito tra la SOCIETÀ e l’ASSICURATO nella medesima proporzione.
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Pagamento dell’indennizzo. La Società rimborsa all’Assicurato il danno, tenuto conto degli eventuali limiti all’indennizzo pattuiti e ne emette effettua il pagamento presso la sede della Società o dell’Ispettorato sinistri competente per territorio nella moneta avente corso legale in Italia al momento del pagamento stesso. L’indennizzo viene liquidato entro 30 giorni dal compimento dell’ultimo atto istruttorio necessario. In caso di contenzioso civile, l’indennizzo viene erogato, in ossequio a quanto disposto dal giudice in sentenza, entro 30 giorni a far data dalla notifica della stessa e comunque nel rispetto di quanto previsto dal Codice di Procedura Civile, salvo impugnazione e/o richieste di sospensiva. In caso di distruzione totale, incendio, incendio o furto totale senza ritrovamento del veicolo, il pagamento dell’indennizzo avverrà a condizione che l’Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto il certificato cronologico con annotata la perdita di possesso e ed il certificato di proprietà rilasciati dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico), nonché la seconda copia o eventuali ulteriori copie delle chiavi. In caso di danni parziali, la Società ha la facoltà, prima di provvedere al pagamento, di chiedere l’esibizione del documento fiscale attestante l’avvenuta riparazione del veicolo. In caso di danno totale, la Società ha la facoltà, come disposto dall’Artall’art. 5 15.1 e prima di pagare l’indennizzo, di richiedere, qualora il premio sia stato frazionato in due o più rate, il pagamento delle residue a completamento dell’annualità in corso. Limitatamente ai sinistri da “Ritiro Patentepatente” il pagamento sarà effettuato al termine del periodo di indennizzabilità ed in quanto il conducente abbia ottemperato agli obblighi sanciti dall’Artdall’art. 23 14.3 e fornito i documenti comprovanti il suo diritto all’indennizzo. In ogni caso il conducente è tenuto a dare avviso immediato alla Società dell’avvenuta restituzione dell’abilitazione alla guida.
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Samples: www.hdiitalia.it
Pagamento dell’indennizzo. La Società rimborsa all’Assicurato il dannoSocietà, tenuto conto degli eventuali limiti all’indennizzo pattuiti e ne emette il pagamento presso la sede della Società o dell’Ispettorato sinistri competente per territorio nella moneta avente corso legale sia in Italia al momento del pagamento stesso. In caso di distruzione furto parziale che di furto totale, incendioha facoltà, o prima di pagare l’indennizzo, di richiedere copia della denuncia di sinistro presentata all’Autorità competente ed inoltre, in caso di furto totale senza ritrovamento del veicolo, il pagamento dell’indennizzo avverrà a condizione che l’Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto il certificato cronologico con annotata la scheda di perdita di possesso e il certificato cronologico attestante lo stato giuridico originario del veicolo rilasciato dal P.R.A., le chiavi o i congegni elettronici di proprietà rilasciati dal P.R.A. apertura delle portiere e/o di avvio (Pubblico Registro Automobilistico)cd. chiavi elettroniche o congegni keyless) in dotazione del veicolo assicurato (comprese quelle di eventuali antifurto) e gli altri documenti indispensabili alla definizione del sinistro. Il pagamento dell’indennizzo è eseguito nella valuta corrente, nonché la seconda copia entro 10 giorni dalla data di liquidazione amichevole o eventuali ulteriori copie delle chiavidel verbale definitivo di perizia e sempre che, in caso di furto o rapina totale, siano trascorsi 30 giorni dall’evento. Resta fermo quanto previsto dall’art. 2742 del Codice Civile, qualora il veicolo sia soggetto a privilegio, pegno, ipoteca a favore di terzi. In caso di danni parziali, la Società ha la facoltà, prima di provvedere al pagamento, di chiedere l’esibizione cessione del documento fiscale attestante l’avvenuta riparazione credito da parte del veicolo. In proprietario (locatario nel caso di danno totalecontratti di leasing) al concessionario ufficiale presso il quale è stato riacquistato o riparato il veicolo, la Società ha la facoltà, come disposto dall’Art. 5 e prima restano comunque a carico dell’Assicurato gli scoperti e/o franchigie previsti dalle presenti condizioni di pagare l’indennizzo, di richiedere, qualora il premio sia stato frazionato in due o più rate, il pagamento delle residue a completamento dell’annualità in corso. Limitatamente ai sinistri da “Ritiro Patente” il pagamento sarà effettuato al termine del periodo di indennizzabilità ed in quanto il conducente abbia ottemperato agli obblighi sanciti dall’Art. 23 e fornito i documenti comprovanti il suo diritto all’indennizzo. In ogni caso il conducente è tenuto a dare avviso immediato alla Società dell’avvenuta restituzione dell’abilitazione alla guidapolizza.
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Samples: www.hdiassicurazioni.it
Pagamento dell’indennizzo. La Società rimborsa all’Assicurato Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e valutato il danno, tenuto conto degli eventuali limiti all’indennizzo pattuiti Generali Italia entro 30 giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia senza che sia stata fatta opposizione e ne emette il pagamento presso la sede della Società o dell’Ispettorato sinistri competente per territorio nella moneta avente corso legale in Italia al momento del pagamento stesso. In caso di distruzione totale, incendio, o furto totale senza ritrovamento del veicolo, il pagamento dell’indennizzo avverrà a condizione che sempreché l’Assicurato, a richiesta della Societàdi Generali Italia, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre il certificato cronologico con annotata la perdita di possesso e il certificato di proprietà rilasciati dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico), nonché la seconda copia o eventuali ulteriori copie delle chiavi. In caso di danni parzialidolo del Contraente/Assicurato: - paga l’indennizzo; - comunica i motivi per cui l’indennizzo non può essere pagato. Restano fermi gli eventuali diversi termini e condizioni previsti per specifiche Garanzie, cui si rimanda il Cliente per le verifiche puntuali. Generali Italia procederà comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate. Il pagamento dell'indennizzo in contanti è eseguito da Generali Italia alla propria sede ovvero alla sede dell'Agenzia alla quale è stata assegnata la Società ha la facoltàpolizza. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulle cause del sinistro, prima il pagamento è fatto trascorso l'anzidetto termine di provvedere al pagamento, di chiedere l’esibizione 30 giorni decorrente dalla data della presentazione da parte dell'Assicurato e/o del documento fiscale attestante l’avvenuta riparazione del veicoloConduttore della prova che non ricorra il caso previsto dall’art. In 24 comma g) della presente Polizza. Nel caso di danno totale, parziale la Società ha la facoltà, come disposto dall’Art. 5 e prima di pagare l’indennizzo, di richiedere, qualora liquidazione potrà essere effettuata da Generali Italia direttamente al Conduttore previo il premio sia stato frazionato in due o più rate, il pagamento delle residue a completamento dell’annualità in corso. Limitatamente ai sinistri da “Ritiro Patente” il pagamento sarà effettuato al termine consenso scritto del periodo di indennizzabilità ed in quanto il conducente abbia ottemperato agli obblighi sanciti dall’Art. 23 e fornito i documenti comprovanti il suo diritto all’indennizzo. In ogni caso il conducente è tenuto a dare avviso immediato alla Società dell’avvenuta restituzione dell’abilitazione alla guidaContraente.
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Samples: Convenzione Leasing
Pagamento dell’indennizzo. La Società rimborsa all’Assicurato il dannoL’Impresa, tenuto conto degli eventuali limiti all’indennizzo pattuiti e ne emette sul singolo veicolo, effettua il pagamento presso del danno con la sede della Società o dell’Ispettorato sinistri competente per territorio nella moneta avente corso legale in Italia al momento del pagamento. L’Impresa procede al pagamento stessodell’indennizzo entro e non oltre 15 giorni dalla presentazione di tutta la documentazione richiesta qualora non sussistano motivi di non indennizzabilità. In Limitatamente alle garanzie furto ed eventi socio politici, l’Impresa rimborsa il danno sempreché l’Assicurato abbia prodotto copia autentica della denuncia presentata all’Autorità, copia del verbale di eventuale ritrovamento del veicolo rubato o rapinato rilasciato dalla stessa Autorità e nel caso di distruzione perdita totale, incendio, o furto totale senza ritrovamento dichiarazione di perduto possesso ed estratto cronologico del veicolo, veicolo oppure in sostituzione il pagamento dell’indennizzo avverrà a condizione che l’Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto il certificato cronologico con annotata la perdita di possesso e il “certificato di proprietà del veicolo” ed il “certificato dello stato giuridico attuale” del veicolo stesso, rilasciati dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico)dagli Uffici competenti. L’Impresa, nonché la seconda copia o eventuali ulteriori copie delle chiavi. In in caso di danni parzialifurto parziale e/o di furto totale, la Società ha la facoltà, prima di provvedere al pagamento, di chiedere l’esibizione del documento fiscale attestante l’avvenuta riparazione del veicolo. In caso di danno totale, la Società ha la facoltà, come disposto dall’Art. 5 e prima di pagare l’indennizzo, di richiedere: – il certificato di chiusa istruttoria; – la fattura di riparazione dei danni subiti dal veicolo; – il rilascio di una procura a vendere condizionata al futuro ritrovamento del veicolo, qualora il premio sia stato frazionato in due o più ratecontestualmente al pagamento dell’indennizzo, il pagamento delle residue costo della procura rimane a completamento dell’annualità in corso. Limitatamente ai sinistri da “Ritiro Patente” il pagamento sarà effettuato al termine del periodo carico dell’Impresa; – limitatamente alla garanzia Xxxxx ha facoltà prima di indennizzabilità ed in quanto il conducente abbia ottemperato agli obblighi sanciti dall’Art. 23 e fornito i documenti comprovanti il suo diritto all’indennizzo. In ogni caso il conducente è tenuto a dare avviso immediato alla Società dell’avvenuta restituzione dell’abilitazione alla guidapagare l’indennizzo di richiedere la fattura di riparazione dei danni subiti dal veicolo.
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Samples: www.aslolbia.it
Pagamento dell’indennizzo. La Società rimborsa all’Assicurato il danno, tenuto conto degli eventuali limiti all’indennizzo pattuiti e ne emette effettua il pagamento presso la sede della Società o dell’Ispettorato sinistri competente per territorio nella moneta avente corso legale in Italia al momento del pagamento stesso. L’indennizzo viene liquidato entro 30 giorni dal compimento dell’ultimo atto istruttorio necessario. In caso di contenzioso civile, l’indennizzo viene erogato, in ossequio a quanto disposto dal giudice in sentenza, entro 30 giorni a far data dalla notifica della stessa e comunque nel rispetto di quanto previsto dal Codice di Procedura Civile, salvo impugnazione e/o richieste di sospensiva. In caso di distruzione totale, incendio, incendio o furto totale senza ritrovamento del veicolo, il pagamento dell’indennizzo avverrà a condizione che l’Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto il certificato cronologico con annotata la perdita di possesso e ed il certificato di proprietà rilasciati dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico), ) nonché la seconda copia o eventuali ulteriori copie delle chiavi. In caso di danni parziali, la Società ha la facoltà, prima di provvedere al pagamento, di chiedere l’esibizione del documento fiscale attestante l’avvenuta riparazione del veicolo. In caso di danno totale, la Società ha la facoltà, come disposto dall’Artall’art. 5 13.1 e prima di pagare l’indennizzo, di richiedere, qualora il premio sia stato frazionato in due o più rate, il pagamento delle residue a completamento dell’annualità in corso. Limitatamente ai sinistri da “Ritiro Patentepatente” il pagamento sarà effettuato al termine del periodo di indennizzabilità ed in quanto il conducente abbia ottemperato agli obblighi sanciti dall’Artdall’art. 23 12.3 e fornito i documenti comprovanti il suo diritto all’indennizzo. In ogni caso il conducente è tenuto a dare avviso immediato alla Società dell’avvenuta restituzione dell’abilitazione alla guida.
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Samples: www.hdiitalia.it
Pagamento dell’indennizzo. La Società rimborsa all’Assicurato il dannoIn caso di sinistro da Furto o Incendio, tenuto conto Collisione, Kasko e Urto totali i pagamenti degli eventuali limiti all’indennizzo pattuiti e ne emette il pagamento presso la sede indennizzi, quando dovuti, saranno effettuati a favore del proprietario del veicolo trascorsi almeno 30 giorni dalla presentazione all’Impresa della Società o dell’Ispettorato sinistri competente per territorio nella moneta avente corso legale documentazione di cui all’Art. 54 “Denuncia del sinistro – Obblighi in Italia al momento del pagamento stessocaso di sinistro”. In caso di distruzione ritrovamento, dopo il furto totale, incendiodel veicolo assicurato o di parti dello stesso, o furto totale senza l’Assicurato deve darne immediato avviso all’Impresa e qualora il ritrovamento sia avvenuto: Prima della corresponsione dell’indennizzo, l’importo indennizzabile varrà determinato come previsto dai precedenti Artt. 23 e 24. Dopo la corresponsione dell’indennizzo, l’Assicurato potrà optare se: Procedere alla vendita del veicolo, il pagamento dell’indennizzo avverrà a condizione che l’Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto il certificato cronologico con annotata la perdita di veicolo tramite l’Impresa; Rientrare in possesso e il certificato di proprietà rilasciati dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico), nonché la seconda copia o eventuali ulteriori copie delle chiavidel veicolo restituendo all’Impresa l’indennizzo corrisposto dalla stessa. In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, conseguente a danni parziali, i pagamenti degli indennizzi saranno effettuati a favore del proprietario o del locatario in presenza di fattura di riparazione a lui intestata. Qualora il veicolo danneggiato sia da considerarsi relitto, ridotto allo stato di scocca o tecnicamente ed economicamente irreparabile, l’Impresa, ha sempre facoltà di subentrare nella proprietà dei residui del sinistro. A richiesta dell’Impresa l’Assicurato dovrà esibire il certificato rilasciato dal P.R.A. attestante le cessata circolazione per rottamazione oppure fornire la Società ha la facoltàcopia del certificato di cui all’art. 46, prima 4° comma, D. Lgs. 05.02.1997, n. 22, rilasciato da un centro di provvedere al pagamento, raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di chiedere l’esibizione del documento fiscale casa costruttrice attestante l’avvenuta riparazione consegna del veicoloveicolo per la demolizione o rottamazione. In di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dall’Impresa e dall’assicurato. I periti, in caso di danno totale, la Società ha la facoltà, come disposto dall’Art. 5 e prima di pagare l’indennizzo, di richiedere, qualora il premio sia stato frazionato in due o più rate, il pagamento delle residue a completamento dell’annualità in corso. Limitatamente ai sinistri da “Ritiro Patente” il pagamento sarà effettuato al termine del periodo di indennizzabilità ed in quanto il conducente abbia ottemperato agli obblighi sanciti dall’Art. 23 e fornito i documenti comprovanti il suo diritto all’indennizzo. In ogni caso il conducente è tenuto a dare avviso immediato alla Società dell’avvenuta restituzione dell’abilitazione alla guida.disaccordo
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Pagamento dell’indennizzo. La Società rimborsa all’Assicurato Verificata l’operatività della garanzia, valutato il dannodan- no e ricevuta la necessaria documentazione, tenuto conto l’Impre- sa provvede al pagamento dell’Indennizzo dovuto a termini della presente Assicurazione entro 30 giorni dalla data in cui l’Indennizzo sia stato ufficialmente offerto. Su richiesta dell’Assicurato tale disposto verrà appli- cato per ciascuna delle fattispecie definite nell’ambito del Contenuto singolarmente considerata, come se, per ognuna di esse fosse stata stipulata una polizza distinta. Ove sia stato aperto un procedimento giudiziario a ca- rico del Contraente o dell’Assicurato, dei soci e/o degli eventuali limiti all’indennizzo pattuiti e ne emette Amministratori, relativo al Sinistro è facoltà dell’Impresa posticipare il pagamento presso la sede della Società o dell’Ispettorato sinistri competente per territorio nella moneta avente corso legale in Italia al momento sino alla conclusione del pagamento procedimento stesso. In caso Tuttavia l’Assicurato ha il dirit- to di distruzione totale, incendio, o furto totale senza ritrovamento del veicolo, ottenere il pagamento dell’indennizzo avverrà anche in mancanza di chiusura dell’istruttoria, purché presenti fidejussione, di gradimento all’Impresa, con la quale si impegna a condizione che l’Assicuratorestituire l’importo ricevuto, a richiesta della Societàmaggiorato delle spese e degli interessi legali, abbia prodotto il certificato cronologico con annotata la perdita di possesso e il qualora dal certificato di proprietà rilasciati dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico)chiusura dell’istruttoria, nonché o dalla sentenza penale defini- tiva, risulti una causa di decadenza della garanzia o del diritto all’Indennizzo. Ogni pagamento dell’Indennizzo verrà effettuato salvo opposizione da parte di creditori per la seconda copia presenza di cre- diti privilegiati, pignoratizi o eventuali ulteriori copie delle chiaviipotecari sulle Cose assi- curate, ai sensi dell’art. In caso di danni parziali, la Società ha la facoltà, prima di provvedere al pagamento, di chiedere l’esibizione 2742 del documento fiscale attestante l’avvenuta riparazione del veicolo. In caso di danno totale, la Società ha la facoltà, come disposto dall’Art. 5 e prima di pagare l’indennizzo, di richiedere, qualora il premio sia stato frazionato in due o più rate, il pagamento delle residue a completamento dell’annualità in corso. Limitatamente ai sinistri da “Ritiro Patente” il pagamento sarà effettuato al termine del periodo di indennizzabilità ed in quanto il conducente abbia ottemperato agli obblighi sanciti dall’Art. 23 e fornito i documenti comprovanti il suo diritto all’indennizzo. In ogni caso il conducente è tenuto a dare avviso immediato alla Società dell’avvenuta restituzione dell’abilitazione alla guidacodice civile.
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Samples: www.unicreditallianzassicurazioni.it
Pagamento dell’indennizzo. La Società rimborsa all’Assicurato il danno, tenuto conto degli eventuali limiti all’indennizzo pattuiti e ne emette effettua il pagamento presso la sede della Società o dell’Ispettorato sinistri competente per territorio nella moneta avente corso legale in Italia al momento del pagamento stesso. In caso di distruzione totale, incendio, o furto totale senza ritrovamento del veicolo, il pagamento dell’indennizzo avverrà a condizione che l’Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto il certificato cronologico con annotata la perdita di possesso e ed il certificato di proprietà rilasciati dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico), ) nonché la seconda copia o eventuali ulteriori copie delle chiavi. In caso di danni parziali, la Società ha la facoltà, prima di provvedere al pagamento, di chiedere l’esibizione del documento fiscale attestante l’avvenuta riparazione del veicolo. In caso di danno totale, la Società ha la facoltà, come disposto dall’Artal 3° comma dell’art. 5 1 e prima di pagare l’indennizzo, di richiedere, qualora il premio sia stato frazionato in due o più rate, il pagamento delle residue a completamento dell’annualità in corso. Limitatamente ai sinistri da “Ritiro Patentepatente” il pagamento sarà effettuato al termine del periodo di indennizzabilità ed in quanto il conducente abbia ottemperato agli obblighi sanciti dall’Artdall’art. 23 22 e fornito i documenti comprovanti il suo diritto all’indennizzo. In ogni caso il conducente è tenuto a dare avviso immediato alla Società dell’avvenuta restituzione dell’abilitazione alla guida.
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Pagamento dell’indennizzo. La Società rimborsa all’Assicurato il danno, tenuto conto degli eventuali limiti all’indennizzo pattuiti e ne emette effettua il pagamento presso la sede della Società o dell’Ispettorato sinistri competente per territorio nella moneta avente corso legale in Italia al momento del pagamento stesso. L’indennizzo viene liquidato entro 30 giorni dal compimento dell’ultimo atto istruttorio necessario. In caso di contenzioso civile, l’indennizzo viene erogato, in ossequio a quanto disposto dal giudice in sentenza, entro 30 giorni a far data dalla notifica della stessa e comunque nel rispetto di quanto previsto dal Codice di Procedura Civile, salvo impugnazione e/o richieste di sospensiva. In caso di distruzione totale, incendio, incendio o furto totale senza ritrovamento del veicolo, il pagamento dell’indennizzo avverrà a condizione che l’Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto il certificato cronologico con annotata la perdita di possesso e ed il certificato di proprietà rilasciati dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico), ) nonché la seconda copia o eventuali ulteriori copie delle chiavi. In caso di danni parziali, la Società ha la facoltà, prima di provvedere al pagamento, di chiedere l’esibizione del documento fiscale attestante l’avvenuta riparazione del veicolo. In caso di danno totale, la Società ha la facoltà, come disposto dall’Artal 3° comma dell’art. 5 9.1 e prima di pagare l’indennizzo, di richiedere, qualora il premio sia stato frazionato in due o più rate, il pagamento delle residue a completamento dell’annualità in corso. Limitatamente ai sinistri da “Ritiro Patentepatente” il pagamento sarà effettuato al termine del periodo di indennizzabilità ed in quanto il conducente abbia ottemperato agli obblighi sanciti dall’Artdall’art. 23 8.3 e fornito i documenti comprovanti il suo diritto all’indennizzo. In ogni caso il conducente è tenuto a dare avviso immediato alla Società dell’avvenuta restituzione dell’abilitazione alla guida.
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