Parità di Genere. L’INFN garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro come previsto dalla legge 10 aprile 1991 n. 125, dall’art. 57 del Decreto Legislativo 165/2001 e dagli articoli 42 e 48 del decreto Legislativo 198/2006.
Parità di Genere. Le Parti sostengono fermamente le campagne contro qualsiasi forma di discriminazione e/o violenza di genere. Con espressione violenza di genere si intendono tutte le forme di violenza (verbale, psicologica, fisica ecc..) riguardanti persone discriminate in base al sesso e all'orientamento sessuale. Fermo restando quanto previsto dall'art. 24 D.Lgs 80/2015 e successive modifiche e integrazioni e anche in considerazione di quanto previsto nella Convenzione OIL 190 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro del 2019 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sui luoghi di lavoro, le Parti intendono introdurre le seguenti misure di miglior favore per le vittime di violenza di genere. La parte datoriale concederà fino a due mesi di congedo non retribuito, oltre a quanto già previsto dalla normativa vigente, periodo che potrà essere coperto anche con l’istituto delle ferie solidali. Le parti del presente contratto, nell’ambito dell’Ente Bilaterale, si impegnano ad individuare risorse in favore della persona danneggiata dalla condotta illecita, ai fini del presente articolo e a regolamentarne il riconoscimento. Per usufruire del periodo suddetto, la/il Lavoratrice/Xxxxxxxxxx dovrà aver fruito interamente delle proprie ferie e permessi residui dell'anno precedente al momento della presentazione della richiesta scritta e dovrà documentare di essere inserito/a in un percorso certificato dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai Centri antiviolenza o dalle Case Rifugio. Qualora la/il Lavoratrice/Xxxxxxxxxx vittima di violenza di genere, per tutelare la propria sicurezza personale o quella dei figli, manifestasse la richiesta scritta di essere trasferito/a in altro sito (anche temporaneamente), tale richiesta sarà accolta qualora disponibili più sedi di lavoro per la medesima attività lavorativa. Inoltre, se richiesto dalla/dal lavoratrice/lavoratore verrà concesso per tale periodo la trasformazione dell’orario di lavoro da full time a part time. Le Parti, consapevoli dell’importanza delle tematiche della parità di genere e della tutela del lavoro femminile nei luoghi di lavoro, anche tenendo conto dall’attenzione preposta dal legislatore della riforma alla promozione della parità di genere, come disposto dall’art. 40, D.lgs. 36/2021, aderiscono alle finalità perseguite del sistema di certificazione della parità di genere nelle imprese. Favoriscono inoltre l’adozione di politiche per l’empowerment femminile nei luoghi di lavoro e per il contrasto a...
Parità di Genere. Indica la parità di diritti, responsabilità e opportunità delle donne e degli uomini, delle ragazze e dei ragazzi. Parità non significa che donne e uomini diventeranno identici ma che i diritti, le responsabilità e le opportunità delle donne e degli uomini non dipenderanno dall'essere nati di sesso femminile o maschile. La parità di genere implica che siano presi in considerazione gli interessi, le necessità e le priorità di uomini e donne, riconoscendo la diversità dei diversi gruppi di donne e uomini. La parità di genere non è una questione prettamente femminile bensì dovrebbe riguardare e impegnare appieno sia gli uomini che le donne. La parità tra donne e uomini è considerata sia una questione di diritti umani che un presupposto, e un indicatore, di uno sviluppo sostenibile incentrato sulle persone. (EIGE) Percentuale delle retribuzioni degli uomini che rappresenta la differenza tra la retribuzione oraria media lorda delle dipendenti e dei dipendenti. Le retribuzioni lorde sono salari e stipendi pagati direttamente a un dipendente prima della detrazione delle imposte sul reddito e dei contributi previdenziali. Nell'Unione europea il divario retributivo di genere è definito ufficialmente come "divario retributivo di genere non corretto", in quanto non tiene conto di tutti i fattori che influenzano il divario retributivo di genere, come le differenze in termini di istruzione, esperienza sul mercato del lavoro, ore lavorate, tipo di lavoro, ecc... I tassi di remunerazione dovrebbero garantire parità di remunerazione per gli uomini e le donne per un lavoro di pari valore. OIL (cfr. anche divario retributivo).
Parità di Genere. L’accordo di rinnovo implementa e fortifica la tutela delle donne vittime di violenza di genere: il congedo retribuito, fruibile su base oraria o giornaliera nell’arco di 3 anni, vol- to a permettere loro di seguire un percorso di protezione, aumenta da 3 a 6 mesi. Vengono altresì rafforzati i diritti contrattuali per agevolare il lavoro agile, la flessibilità dell’orario, le ferie solidali, la formazione, il trasferimento volontario di sede di lavoro.