Part-time. 1. Ai sensi della L. 863/1984 gli istituti possono assumere a tempo parziale come pure procedere alla trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per prestazione di attività lavorative ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal presente contratto e/o per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno. 2. Il personale docente di scuole elementari e medie di I e II grado parificate o legalmente riconosciute, impegnato in discipline curriculari è escluso dal part-time limitato ad alcuni periodi dell'anno. 3. Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi: a) il contratto di lavoro a tempo parziale deve stipularsi per iscritto. In esso devono essere indicate le mansioni e la distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Copia del contratto deve essere inviata entro 30 giorni al competente Ispettorato Provinciale del Lavoro; b) volontarietà di entrambe le parti; c) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti; d) priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni; e) il trattamento economico del lavoratore a tempo parziale è riproporzionato sulla base del rapporto fra orario settimanale o mensile ridotto ed il corrispondente orario intero previsto dal presente contratto per il personale a tempo pieno di pari livello; f) il personale a part-time non potrà usufruire di benefici che comportino, a qualsiasi titolo, la riduzione del convenuto ridotto orario di lavoro, salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge. g) volontarietà delle parti in caso di modifiche dell'articolazione dell'orario concordata; h) ai sensi dell'art. 5, L. 863/84, è consentita l'esecuzione di lavoro supplementare, quando vi sia accordo tra datore di lavoro e lavoratore, in riferimento a specifiche esigenze organizzative. La quota di lavoro supplementare dovrà essere proporzionata al ridotto orario contrattuale. Restano esclusi i lavoratori che hanno chiesto la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale; i) i lavoratori a tempo parziale godranno di un periodo di ferie pari a quello del personale a tempo pieno. La relativa retribuzione va commisurata alla prestazione di lavoro ordinario riferita al periodo di maturazione delle ferie.
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Samples: CCNL 1998 2001, CCNL Aninsei/Assoscuola/Fiinsei 2002 2005
Part-time. 1. Ai sensi della L. 863/1984 gli istituti possono assumere Il contratto di lavoro a tempo parziale (part-time), disciplinato dal D.Lgs. n. 61 del 20 febbraio 2000, dal successivo D.Lgs. n. 100 del 26 febbraio 2001 e come pure procedere alla trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per prestazione modificato dal D.Lgs. 276/2003 e dalla precedente legislazione in materia, comporta lo svolgimento di attività lavorative lavorativa ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal presente contratto e/o per contratto. Il trattamento economico e normativo seguirà i criteri di proporzionalità all’entità della prestazione lavorativa rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabile in conformità a quanto previsto dall’art. 4 – D.Lgs. n. 61/2000. Le prestazioni a tempo parziale potranno essere organizzate anche a turni collocati in fasce orarie predeterminate e programmate secondo le articolazioni orarie in atto nel settore aziendale di appartenenza.Le parti si danno atto che le prestazioni a tempo parziale organizzate a turni secondo le modalità di cui al precedente periodo non configurano una fattispecie di clausola elastica. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere: ® di tipo orizzontale, con una prestazione giornaliera ridotta rispetto al normale orario giornaliero; ® di tipo verticale, con lo svolgimento di attività lavorativa a tempo pieno limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno.
2dell’anno; ® di tipo misto, con una prestazione che si svolge secondo una combinazione delle modalità indicate alle lettere a) e b); Con accordo scritto tra lavoratore e azienda possono essere introdotte clausole flessibili (relative alla variazione della collocazione temporale delle prestazioni) e/o clausole elastiche ( relative alla variazione in aumento della prestazione). In entrambi i casi, le clausole possono essere modificate o temporaneamente sospese, col consenso scritto delle parti. La variazione della modalità della prestazione, qualora non richiesta dal lavoratore e concordata con l’azienda, deve essere preannunciata con un preavviso di almeno 10 giorni e comporta, per le ore non coincidenti con l’orario stabilito nel contratto di assunzione, una maggiorazione dello stipendio o salario del 10%. In considerazione delle specifiche caratteristiche dei processi produttivi del settore che determinano modifiche alla programmazione delle attività, è consentita, con l’accordo del lavoratore, anche in caso di rapporti di lavoro a termine, la prestazione di lavoro supplementare nella misura massima annua del 20% del normale orario annuo concordato. Le ore di lavoro supplementare, nei limiti dell’orario normale contrattuale dei lavoratori a tempo pieno, sono retribuite con la maggiorazione del 25% del salario, onnicomprensivo dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge. Le ore di lavoro supplementare che eccedono l’orario normale contrattuale giornaliero del lavoratore a tempo pieno sono retribuite come straordinarie. Il personale docente lavoratore potrà richiedere per iscritto il consolidamento nel proprio orario di scuole elementari e medie di I e II grado parificate lavoro ordinario in tutto o legalmente riconosciutein parte del lavoro supplementare qualora effettuato per almeno 12 mesi nell’arco temporale dei 24 mesi precedenti per motivi non occasionali o non ripetibili, impegnato in discipline curriculari è escluso dal part-time limitato ad alcuni periodi dell'anno.
3misura superiore al 20% rispetto all’orario inizialmente concordato o successivamente modificato. Il La trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:
a) e viceversa deve avvenire con il contratto consenso delle parti, le quali possono stabilire le condizioni per il ripristino del rapporto originario. Le aziende terranno in particolare considerazione le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale deve stipularsi motivate da gravi e comprovati problemi di salute del richiedente, ovvero dalla comprovata necessità di assistenza continua dei familiari per iscritto. In esso devono essere indicate le mansioni e la distribuzione dell'orario con riferimento al giornomalattia, alla settimana, al mese e all'anno. Copia del contratto deve essere inviata entro 30 giorni al competente Ispettorato Provinciale del Lavoro;
b) volontarietà ovvero dalla partecipazione certificata a corsi di entrambe le parti;
c) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte formazione e/o da svolgerestudio. In conformità a quanto previsto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 61/2000, ferma restando la volontarietà delle parti;
d) così come modificato dall’art. 46 del D.Lgs. 276/2003, e con le modalità ivi previste l’azienda darà priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei ai lavoratori già in forza che ne abbiano fatto richiesta rispetto ad eventuali nuove assunzioniassunzioni relative alle stesse mansioni dei lavoratori interessati. Semestralmente la Direzione aziendale fornirà alla RSU, per le stesse mansioni;
e) il trattamento economico del lavoratore a tempo parziale è riproporzionato sulla base del rapporto fra orario settimanale o mensile ridotto ed il corrispondente orario intero previsto dal presente contratto per il personale a tempo pieno di pari livello;
f) il personale a e in mancanza, alle OO. SS. Territoriali, una informativa sui contratti part-time non potrà usufruire di benefici che comportinostipulati, a qualsiasi titolosulle professionalità interessate, la riduzione del convenuto ridotto orario di lavoro, salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge.
g) volontarietà delle parti in caso di modifiche dell'articolazione dell'orario concordata;
h) ai sensi dell'art. 5, L. 863/84, è consentita l'esecuzione di lavoro supplementare, quando vi sia accordo tra datore di lavoro e lavoratore, in riferimento a specifiche esigenze organizzative. La quota di sull’eventuale ricorso al lavoro supplementare dovrà essere proporzionata al ridotto orario contrattuale. Restano esclusi i lavoratori che hanno chiesto la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
i) i lavoratori a tempo parziale godranno di un periodo di ferie pari a quello del personale a tempo pieno. La relativa retribuzione va commisurata alla prestazione di lavoro ordinario riferita al periodo di maturazione delle feriee sulle sue motivazioni.
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Part-time. 1. Ai sensi della L. 863/1984 gli istituti possono assumere La prestazione di lavoro a tempo parziale come pure procedere alla trasformazione di rapporti parziale, nelle Aziende destinatarie del presente CSLL, relativamente al personale con contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per prestazione di attività lavorative indeterminato ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal presente contratto e/o per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno.
2. Il personale docente pieno che intenda trasformare il proprio rapporto di scuole elementari e medie di I e II grado parificate o legalmente riconosciute, impegnato in discipline curriculari è escluso dal part-time limitato ad alcuni periodi dell'anno.
3. Il rapporto lavoro a tempo parziale sarà disciplinato parziale, si svolge secondo i le seguenti principimodalità:
a) il rapporto di lavoro a tempo parziale viene concesso nel limite del 10% del complesso dei dipendenti in servizio a tempo indeterminato (conteggio pro-capite, con la sola esclusione dei dirigenti e dei lavoratori assunti sin dall’origine con contratto a tempo parziale), con arrotondamento all’unità superiore delle eventuali frazioni. Dal numero dei part-time disponibili vanno detratti, ove esistenti, i part-time a tempo indeterminato derivanti da precedenti trasformazioni;
b) le assunzioni di lavoratori effettuate sin dall’origine con contratto di lavoro a tempo parziale deve stipularsi per iscritto. In esso devono essere indicate le mansioni e la distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, i part-time a tempo indeterminato concessi dall’Azienda successivamente alla settimana, al mese e all'anno. Copia stipula del contratto deve essere inviata entro 30 giorni al competente Ispettorato Provinciale presente CSLL sono ininfluenti ai fini del Lavoro;
b) volontarietà di entrambe le particomputo dei part-time concedibili;
c) reversibilità destinatari della prestazione da tempo parziale presente regolamentazione sono i dipendenti, appartenenti alle aree professionali e alla categoria dei quadri direttivi, che prestano servizio a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle partiindeterminato;
d) priorità nel passaggio da tempo pieno per accedere al rapporto di lavoro a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioniparziale, ciascun dipendente interessato deve avanzare apposita domanda alla Direzione nel mese di aggiornamento di ogni singola graduatoria (gennaio e luglio di ogni anno). La richiesta prevede una decorrenza e una scadenza entro l’ambito di vigenza della graduatoria per le stesse mansionila quale è stata fatta la domanda (rispettivamente 1° marzo – 31 agosto e 1° settembre – 28 febbraio);
e) il trattamento economico del lavoratore presso ogni Azienda viene compilata una graduatoria in cui sono inseriti i nominativi dei dipendenti che hanno avanzato la richiesta. Tale graduatoria viene portata a tempo parziale è riproporzionato sulla base del rapporto fra orario settimanale conoscenza dei dipendenti, nel mese antecedente la decorrenza della graduatoria medesima (rispettivamente febbraio e agosto), mediante affissione nell’apposito albo aziendale o mensile ridotto ed il corrispondente orario intero previsto dal presente contratto per il personale a tempo pieno mezzo di pari livellocircolare interna;
f) la graduatoria viene stilata tenendo conto delle seguenti priorità e in base ai punteggi attribuiti secondo i seguenti criteri appresso specificati:
f.1: “figli conviventi con il genitore richiedente”. Per ogni figlio a carico (compreso gli affidati) di età compresa fra 0 e 3 anni vengono attribuiti 8 punti; per ogni figlio a carico (compreso gli affidati) di età compresa fra 3 anni e un giorno e 6 anni vengono attribuiti 6 punti; per ogni figlio a carico (compreso gli affidati) di età compresa fra 6 anni e un giorno e 14 anni vengono attribuiti 4 punti. Per il personale con più figli la determinazione del punteggio avviene come segue: attribuzione, per il primo figlio, del punteggio più favorevole in relazione all’età, in misura intera; attribuzione dei successivi punteggi, da sommarsi al precedente, in misura pari a 1/2 per il secondo figlio, ad 1/3 per il terzo figlio, ad 1/4 per il quarto e così via. La mancanza del coniuge o del convivente (famiglie monoparentali) comporta il raddoppio del punteggio di cui sopra.
f.2: “figli invalidi conviventi con il genitore richiedente”. In aggiunta all’eventuale punteggio riveniente dal precedente punto f.1, per ogni figlio convivente con il genitore richiedente con un’invalidità superiore al 66% - accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile - vengono attribuiti: 12 punti, se minore di 14 anni; 6 punti, se di età compresa fra 14 e 18 anni.
f.3: “anzianità di servizio”. Per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di anzianità effettiva di servizio nell’ambito dell’Azienda vengono attribuiti 0,1 punti.
f.4: “lavoratori studenti”. Per motivi di studio, connessi all’effettuazione di corsi di scuola media inferiore, superiore o universitari (limitatamente, per questi ultimi, ad un solo corso di laurea e ad un numero di anni doppio rispetto alla durata del corso legale degli studi previsto dal singolo Ateneo) vengono attribuiti 5 punti. L’attribuzione del presente punteggio è alternativo rispetto alle facilitazioni previste dal primo comma dell’art. 68 del CCNL;
g) per necessità connesse ad assistenza al coniuge o al convivente more uxorio, a figli o affidati, a genitori conviventi, portatori di handicap grave di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 - certificato dalla competente commissione sanitaria - il part-time non potrà usufruire viene concesso dall’Azienda, senza che tale concessione riduca il numero dei posti complessivamente a disposizione;
h) la durata settimanale del lavoro a tempo parziale, con previsione di benefici distribuzione sia orizzontale che comportinoverticale, a qualsiasi titolova contenuta tra un minimo di 15 ed un massimo di 32,50 ore;
i) ai dipendenti che, la riduzione del convenuto ridotto orario sulla base della graduatoria, hanno diritto di lavorotrasformare il rapporto di lavoro o proseguire il part-time viene concesso, salvo quanto previsto da particolari disposizioni dal successivo punto j), un part-time orizzontale di legge.25 ore settimanali, suddiviso in 5 ore giornaliere. Le 5 ore giornaliere devono essere collocate, a scelta del lavoratore, nell’arco della mattinata lavorativa;
gj) volontarietà il lavoratore può presentare richiesta motivata all’Azienda per una diversa distribuzione dell’orario di lavoro a tempo parziale, compresa nei limiti di cui al precedente punto h). L’Azienda è tenuta a fornire una risposta entro 10 giorni dall’aggiornamento della graduatoria, motivando l’eventuale rifiuto. In tal caso, a richiesta dell’interessato, la domanda viene riesaminata entro i successivi 15 giorni in un apposito incontro fra le XX.XX. locali stipulanti e la FTBCC nel corso del quale, ai fini dell’approvazione della richiesta, sono verificate le motivazioni del diniego. In caso di conferma delle parti motivazioni a sostegno del rifiuto aziendale, il lavoratore non perde la posizione in graduatoria e può decidere di effettuare il part-time secondo le modalità di cui al precedente punto i);
k) in caso di modifiche dell'articolazione dell'orario concordata;
h) ai sensi dell'art. 5richieste motivate da eccezionalità od urgenza, L. 863/84l’Azienda accoglie la domanda del dipendente, è consentita l'esecuzione purché nei limiti della percentuale di lavoro supplementarecui al punto a), quando vi sia accordo tra datore anche se presentata fuori dai termini di lavoro e lavoratore, in riferimento a specifiche esigenze organizzative. La quota di lavoro supplementare dovrà essere proporzionata cui al ridotto orario contrattuale. Restano esclusi i lavoratori che hanno chiesto la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
i) i lavoratori a tempo parziale godranno di un periodo di ferie pari a quello del personale a tempo pieno. La relativa retribuzione va commisurata alla prestazione di lavoro ordinario riferita al periodo di maturazione delle ferieprecedente punto d).
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Samples: Contratto Di Secondo Livello Locale
Part-time. 1) In relazione a quanto stabilito dalla legislazione vigente, il rappor- to di lavoro a tempo parziale, anche con prefissione di termine ai sensi dell’articolo 15 del presente c.c.n.l., può essere instaurato nel rispetto delle tipologie di seguito precisate:
a) tempo parziale orizzontale, quando il normale orario di lavoro settimanale viene ridotto a non meno di 20 ore, ferma restan- do la prestazione in tutti i giorni della settimana lavorativa di cui all’articolo 22;
b) tempo parziale verticale, quando la prestazione lavorativa vie- ne articolata in periodi predeterminati settimanali, mensili o annuali, fermo restando l’orario di lavoro come a tempo pie- no, per una durata rispettivamente non inferiore a 24 ore, a 96 ore o a 975 ore;
c) tempo parziale misto, quando la prestazione viene articolata secondo una combinazione delle modalità indicate ai punti a) e b) precedenti.
2) Nella domanda scritta inoltrata dal lavoratore al Consorzio per la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, do- vrà essere indicato il motivo della richiesta e la eventuale durata se la richiesta non dovesse essere a carattere definitivo. Ai sensi Le lavoratrici madri potranno accedere, compatibilmente con le esigenze orga- nizzative, al part time orizzontale al rientro dal periodo di asten- sione obbligatoria prefissandone la durata. In caso di part time ri- chiesto per accudire i figli di età inferiore a tre anni, potranno, a domanda, tornare a tempo pieno previa comunicazione scritta da inviare almeno sessanta giorni prima della L. 863/1984 gli istituti possono assumere data prevista per il rien- tro in servizio. Il Consorzio comunicherà sempre per iscritto entro trenta giorni al lavoratore interessato, l’eventuale accettazione del- la richiesta e la prestazione ridotta avrà decorrenza dal 1° del mese successivo all’accettazione della domanda. Per il personale inqua- drato nei primi due livelli il rapporto di lavoro a tempo parziale come pure procedere alla trasformazione può essere instaurato solo in presenza di rapporti mansioni o attività che lo con- sentano senza provocare turbative nell’organizzazione del lavoro.
3) Qualora non vi sia prefissione di termine, è riconosciuto al lavora- tore il diritto di priorità al ritorno a tempo pieno qualora da parte del Consorzio si procedesse ad assunzioni di lavoratori a tempo pie- no per mansioni, eguali o equivalenti, svolte da lavoratori a tempo parziale in servizio presso strutture ubicate entro 50 km dall’unità produttiva in cui si presenta l’esigenza di assumere. Nel verificarsi di tale eventualità, il Consorzio è tenuto a darne tempestiva comu- nicazione al personale al fine di consentire l’esercizio del diritto al ritorno a tempo pieno. In carenza di nuove assunzioni, la richie- sta di passaggio a tempo pieno potrà essere accolta dal Consorzio compatibilmente con le esigenze aziendali.
4) Al lavoratore che presta la sua attività con rapporto a tempo par- ziale orizzontale potranno essere richieste con il suo consenso pre- stazioni di lavoro supplementare, eccedenti cioè l’orario di lavoro concordato, nel limite massimo del 10 % delle ore annue di presta- zione concordate, con l’ulteriore limite massimo di 20 ore mensili e di non più di 2 ore giornaliere, in presenza di eccezionali esigenze di lavoro, di intensificazione stagionale delle attività a cui è addetto o di eventuale sostituzione di lavoratori assenti per malattia o in- fortunio. Nell’ipotesi di lavoro a tempo parziale verticale o misto, il lavoro supplementare o straordinario potrà essere richiesto nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 23 del vigente c.c.n.l.. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con una maggiora- zione del 30 % della retribuzione oraria, compensativa degli istituti retributivi indiretti e differiti ad eccezione del TFR. Qualora venisse- ro superate le ore di lavoro supplementare sopra stabilite, la mag- giorazione della retribuzione oraria viene elevata al 50 %. In caso di prestazione in ore notturne o in giornate domenicali o festive, le predette maggiorazioni si applicheranno sulla retribuzione oraria maggiorata delle percentuali di maggiorazione previste ai commi 9, 10 e 12 dell’articolo 23 del presente c.c.n.l.
5) È in facoltà del Consorzio riservarsi all’atto della stipulazione del contratto o della trasformazione del rapporto, la possibilità di va- riare la collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale con un preavviso di dieci giorni salvo casi di imprevedibili necessità nel verificarsi dei quali il preavviso può essere ridotto a cinque giorni. Se la variazione della collocazione oraria è tempo- ranea, per tutta la durata della stessa la retribuzione oraria sarà maggiorata del 10 %. Tale possibilità non si applica alle lavoratrici madri e ai lavoratori padri per i primi tre anni di vita del bambino.
6) Nel caso il ricorso a prestazioni supplementari dovesse divenire ri- corrente è in facoltà del lavoratore richiedere che le ore di lavoro mediamente effettuate nel corso dell’ultimo biennio in aggiunta a quelle originariamente concordate, vengano in tutto o in parte con- solidate ad incremento dell’orario ridotto convenuto. Il Consorzio accoglierà in tal caso la richiesta determinando l’entità del consoli- damento d’intesa con il lavoratore.
7) Gli accordi di secondo livello potranno stabilire modalità di ricorso a prestazioni a tempo parziale nelle giornate di sabato e domenica in relazione a particolari esigenze aziendali.
8) Nella lettera di assunzione o di trasformazione del rapporto di la- voro da tempo pieno a tempo parziale per prestazione dovrà essere indicata la di- stribuzione dell’orario di attività lavorative ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal presente contratto e/o per periodi predeterminati nel corso della lavoro nella settimana, del mese o dell'annoanno a se- conda della tipologia adottata, il numero massimo di ore di lavoro supplementare che possono essere richieste e la disponibilità alla eventuale modifica della collocazione della prestazione. Il consenso alla modifica della collocazione della prestazione potrà anche esse- re espresso mediante sottoscrizione per accettazione della lettera di assunzione o trasformazione del rapporto.
2. Il personale docente 9) Nel corso di scuole elementari e medie di I e II grado parificate o legalmente riconosciute, impegnato in discipline curriculari è escluso dal part-time limitato ad alcuni periodi dell'anno.
3. Il svolgimento del rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i il lavoratore potrà comunicare al Consorzio per iscritto, dopo che siano trascorsi almeno cinque mesi dalla sottoscrizione della lettera predetta e con un preavviso di almeno un mese, che intende rinunciare alla già fornita disponibilità alla diversa collocazione della prestazione lavo- rativa per il verificarsi di una delle seguenti principidocumentate situazioni:
a) il contratto esigenze di carattere familiare;
b) esigenze di tutela della propria salute certificate dal Servizio sanitario pubblico;
c) necessità di assumere altro rapporto di lavoro a tempo parziale deve stipularsi per iscritto. In esso devono essere indicate le mansioni e la distribuzione dell'orario con riferimento al giornoparzia- le, alla settimana, al mese e all'anno. Copia del contratto deve essere inviata entro 30 giorni al competente Ispettorato Provinciale del Lavoro;
b) volontarietà o di entrambe le parti;
c) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle partiattendere ad altra attività di lavoro autonomo;
d) priorità nel passaggio esigenze connesse alla frequenza di corsi di studio o di forma- zione potenzialmente coincidenti con la diversa articolazione dell’orario pattuito;
e) per accudire i figli fino al terzo anno di vita.
10) Nella lettera di assunzione o di trasformazione del rapporto di la- voro da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzionidovranno, inoltre, essere in- dicate le condizioni di svolgimento del rapporto per le stesse mansioni;
e) il trattamento economico quanto attiene alle mansioni e alla retribuzione, che dovrà essere proporzionata all’orario di lavoro pattuito, fermo restando che nei confronti del lavoratore a tempo parziale è riproporzionato sulla base del rapporto fra orario settimanale o mensile ridotto ed il corrispondente orario intero previsto non potranno effettuarsi trattamenti normativi diversi da quelli contemplati dal presente contratto per il e pra- ticati al personale a tempo pieno.
11) Nel caso di rapporto a tempo parziale verticale o misto, in questa seconda ipotesi a seconda dell’orario pro tempore attuato, per le prestazioni supplementari o per le eventuali prestazioni straordi- narie si applicano le disposizioni del presente articolo o quelle di cui all’articolo 23 del vigente c.c.n.l.. I limiti trimestrali e annuali alle prestazioni straordinarie sono gli stessi fissati dalla legge 27 novembre 1998, n. 409 e s’intendono riproporzionati in relazio- ne alla durata della prestazione pattuita. Del pari riproporzionato alla durata del rapporto a tempo parziale verticale, è il periodo di conservazione del posto e di trattamento aziendale per il caso di malattia, che viene assicurato per la durata del periodo pattuito per il rapporto suddetto.
12) Il rifiuto del lavoratore a stipulare il patto di variazione della collo- cazione temporale della prestazione e la disdetta di tale pattuizione non possono integrare un giustificato motivo di licenziamento.
13) Il lavoratore affetto da patologie oncologiche con ridotta capaci- tà lavorativa accertata dalla commissione medica istituita presso la ASL territorialmente competente ha diritto alla trasformazione del rapporto da tempo pieno di pari livello;
f) il personale a part-time non potrà usufruire di benefici che comportinotempo parziale verticale o orizzontale e, a qualsiasi titolosua richiesta, la riduzione al ritorno del convenuto ridotto orario di lavoro, salvo quanto previsto da particolari disposizioni di leggerapporto a tempo pieno.
g14) volontarietà delle parti Se la patologia oncologica riguarda il coniuge, i figli o i genitori, nonché in caso di modifiche dell'articolazione dell'orario concordata;
h) ai sensi dell'art. 5assistenza di persona convivente con totale e permanente incapacità lavorativa alla quale sia stata riconosciuta una invalidità del cento per cento con necessità di assistenza con- tinua, L. 863/84, al lavoratore è consentita l'esecuzione di lavoro supplementare, quando vi sia accordo tra datore di lavoro e lavoratore, in riferimento a specifiche esigenze organizzative. La quota di lavoro supplementare dovrà essere proporzionata al ridotto orario contrattuale. Restano esclusi i lavoratori che hanno chiesto riconosciuta la priorità nella trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
i) i lavoratori a tempo parziale godranno di un periodo di ferie pari a quello del personale a tempo pieno. La relativa retribuzione va commisurata stessa priorità è riconosciuta nel caso di figlio convivente di età inferiore a tredici anni portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 feb- braio 1992, n. 104.
15) Per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo si rinvia alla prestazione di lavoro ordinario riferita al periodo di maturazione delle ferielegislazione vigente in materia.
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Part-time. 1. Ai sensi della L. 863/1984 gli istituti possono assumere a tempo parziale come pure procedere alla trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per prestazione di attività lavorative ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal presente contratto e/o per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno.
2. Il personale docente di scuole elementari e medie di 01/01/2006 al I e II grado parificate o legalmente riconosciute, impegnato in discipline curriculari è escluso dal part-time limitato ad alcuni periodi dell'anno.
3. Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:
a) il contratto contratti di lavoro a tempo parziale deve stipularsi per iscrittohanno la facoltà di prevedere: - clausole flessibili, in ordine alla sola collocazione temporale della prestazione lavorativa; - clausole elastiche, relative alla variazione in aumento della prestazione lavorativa. In esso devono essere indicate le mansioni e la distribuzione La disponibilità alla variazione dell'orario con riferimento al giornodi lavoro richiede il consenso del lavoratore, formalizzato attraverso un patto scritto, anche contestuale alla settimana, al mese e all'anno. Copia stipula del contratto deve essere inviata entro 30 giorni al competente Ispettorato Provinciale di lavoro. Lo svolgimento delle ore lavorative richieste in regime di clausola flessibile, comportano a favore del Lavoro;
lavoratore, il diritto ad una maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto dell'intera prestazione, nella misura del 10% limitatamente alla durata della variazione. Lo svolgimento delle ore lavorative richieste in regime di clausola elastica, comportano a favore del lavoratore, il diritto ad una maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto dell'intera prestazione, nella misura prevista dal lavoro supplementare. Durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, il lavoratore potrà denunciare il patto (contenente le clausole) per una delle seguenti motivazioni: a) Esigenze di carattere familiare, rientranti nelle casistiche di cui alle leggi 53/2000 e L. 104/92; b) volontarietà Esigenze di entrambe le parti;
tutela della salute certificata dal competente Servizio Sanitario Pubblico; c) reversibilità Esigenze di studio o di formazione; d) Necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma. CONTRATTO FORMAZIONE E LAVORO dal 01/02/1998 al Concesso per le seguenti qualifiche: - professionalità elevate: livelli I e II - durata 24 mesi; - professionalità intermedie: livelli III Super e IV Super - durata 24 mesi - adeguamento alle capacità professionali: tutti i livelli escluso V liv. - durata 12 mesi CONTRATTO DI INSERIMENTO dal 01/04/2015 al Per la vigenza del presente CCNL, in considerazione del perdurare della crisi economica e della necessità di dotare il settore di strumenti per favorire l'occupazione stabile, vista anche l'assenza di adeguate misure a sostegno del reddito, è consentito il ricorso ad uno speciale regime di assunzione a tempo indeterminato per l'inserimento di over 50 e di soggetti inoccupati e disoccupati di lunga durata, il cui stato dovrà essere certificato da idonea documentazione (stato di disoccupazione), con esclusione dei soggetti che rientrano nel campo di applicazione dell'apprendistato. Al fine di garantire un percorso di reimpiego è possibile retribuire i lavoratori con un salario di ingresso pari alla retribuzione fino a due livelli immediatamente inferiori per i primi 18 mesi dalla data di assunzione, e di un livello per i successivi 12 mesi rispetto a quello di inquadramento. Il presente istituto non è applicabile ai lavoratori inquadrati al V livello. Al fine di promuovere l'accrescimento delle competenze del lavoratore assunto con contratto di lavoro di reimpiego, Fondoprofessioni individuerà specifiche modalità di intervento adatte a garantirne un'adeguata formazione. CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE dal 01/02/1998 al Concesso, oltre che nelle ipotesi di legge, per le seguenti attività: - Attività contabile-tecninca-amministrativa saltuaria - Punte intensa attivtà non prevedibile - Manutenzione straordinarie - Prevenzione e sicurezza sul lavoro - Sostituzione lavoratori temporaneamente inidonei (D.Lgs 626/1994) - Sostituzione personale dimissionario che non rispetti i termini di preavviso Escluso per qualifiche di esiguo contenuto professionale (livelli V e VI). Max 15% dei lavoratori a tempo indeterminato Min 5 lavoratori TELELAVORO dal 01/04/2015 al Il telelavoro rappresenta una variazione delle modalità di esecuzione della prestazione da lavorativa, le cui tradizionali dimensioni di spazio e tempo parziale a tempo pieno - in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte virtù dell'adozione di strumenti di lavoro informatici e/o telematici - risultano modificate e che sono caratterizzate da: la delocalizzazione della prestazione rispetto alla organizzazione datoriale; l'utilizzo di una tecnologia tale da svolgereconsentire al dipendente il collegamento con l'organizzazione cui la prestazione stessa inerisce; il legame, di natura subordinata, con l'azienda. A mero titolo esemplificativo, si elencano alcune possibili tipologie di telelavoro: - Telelavoro mobile; - Hoteling, ovvero una postazione di telelavoro di riferimento della struttura lavorativa per i lavoratori che per le loro mansioni svolgono la loro attività prevalentemente presso realtà esterne I rapporti di Telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: - Volontarietà delle parti; - Possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle parti;
d) priorità Parti; - Pari opportunità rispetto a progressioni di carriera, iniziative formative ed altre occasioni che si determino nella struttura lavorativa; - Definizione delle condizioni relative alla prestazione da espletarsi in regime di telelavoro, quali la determinazione dell'orario (parziale, totale o senza vincoli), nel passaggio rispetto dei limiti di legge e di contratto; - Garanzia del mantenimento dello stesso impegno professionale, ossia di analoghi livelli qualitativi dell'attività svolta nella struttura lavorativa, da tempo pieno parte del singolo lavoratore; - Esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono mantenuti e/o modificati rispetto a tempo parziale quanto esistente nella struttura lavorativa, ivi compresi i rientri nei locali della stessa; - Assunzione da parte del datore di lavoro dei costi della strumentazione di lavoro informatica e/o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzionitelematica salvo che il telelavoratore non faccia uso di strumenti propri ritenuti idonei. L'Ente Bilaterale Nazionale, per le stesse mansioni;
compatibilmente con i fondi a disposizione, può contribuire al co-finanziamento delle spese sostenute dal datore di lavoro e) il trattamento economico /o del lavoratore a tempo parziale è riproporzionato sulla base come da allegato X; - Inviolabilità del rapporto fra orario settimanale o mensile ridotto ed il corrispondente orario intero previsto dal presente contratto domicilio del lavoratore, salvo gli accessi strettamente necessari per il personale a tempo pieno di pari livello;
f) il personale a part-time non potrà usufruire di benefici l'allestimento della postazione e l'adempimento degli obblighi che comportino, a qualsiasi titolo, la riduzione del convenuto ridotto orario gravano sul datore; - Inapplicabilità al telelavoratore delle norme sull'orario di lavoro, salvo quanto previsto da particolari disposizioni e degli altri istituti direttamente correlati allo svolgimento della prestazione in un luogo di legge.
g) volontarietà delle parti in caso di modifiche dell'articolazione dell'orario concordata;
h) ai sensi dell'art. 5, L. 863/84, è consentita l'esecuzione di lavoro supplementare, quando vi sia accordo tra pertinenza del datore di lavoro e lavoratore, in riferimento a specifiche esigenze organizzative. La quota di lavoro supplementare dovrà essere proporzionata al ridotto orario contrattuale. Restano esclusi i lavoratori che hanno chiesto la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
i) i lavoratori a tempo parziale godranno di un periodo di ferie pari a quello del personale a tempo pieno. La relativa retribuzione va commisurata alla prestazione di lavoro ordinario riferita al periodo di maturazione delle ferielavoro.
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Samples: Collective Bargaining Agreement
Part-time. 1. Ai sensi della L. 863/1984 gli istituti possono assumere Le Parti, ritenendo che il rapporto di lavoro a tempo parziale come pure procedere alla trasformazione possa essere considerato mezzo idoneo ad agevolare l'incontro fra esigenze aziendali ed esigenze dei lavoratori, concordano sulla sua finalizzazione anche per realizzare occupazione aggiuntiva. Nell'intento di rapporti di lavoro da tempo pieno garantire ai lavoratori a tempo parziale un corretto ed equo regime normativo, concordano nel merito di quanto qui di seguito espresso. Le assunzioni a tempo parziale dovranno avvenire nel rispetto delle norme del collocamento con particolare riguardo alla occupazione femminile e giovanile; per prestazione lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di attività lavorative ad lavoro prestato con orario inferiore ridotto rispetto a quello ordinario previsto stabilito dal presente contratto e/o per periodi predeterminati contratto. L'instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel corso quale sia indicato il trattamento economico e normativo secondo criteri di proporzionalità all'entità della settimana, del mese o dell'anno.
2. Il personale docente di scuole elementari e medie di I e II grado parificate o legalmente riconosciute, impegnato in discipline curriculari è escluso dal part-time limitato ad alcuni periodi dell'anno.
3presentazione lavorativa. Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:
a) il contratto di lavoro a tempo parziale deve stipularsi per iscritto. In esso devono essere indicate le mansioni e la distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Copia del contratto deve essere inviata entro 30 giorni al competente Ispettorato Provinciale del Lavoro;
b) a. volontarietà di da entrambe le parti;
c) b. reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti;
d) c. priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei di lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni;
e) d. il trattamento economico del lavoratore passaggio da tempo pieno a tempo parziale è riproporzionato sulla base sarà oggetto di confronto a livello aziendale tra la direzione e le Organizzazioni Sindacali Aziendali anche al fine, compatibilmente con le esigenze aziendali, di evitare riduzione del rapporto fra orario settimanale o mensile ridotto ed personale;
e. il corrispondente orario intero previsto dal presente contratto per il personale ritorno a tempo pieno di pari livellopotrà essere concordato anche all'atto dell'instaurazione del rapporto a tempo parziale;
f) il personale a part-time non potrà usufruire di benefici che comportino, a qualsiasi titolo, la riduzione del convenuto ridotto orario di lavoro, salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge.
g) volontarietà delle parti in caso di modifiche dell'articolazione dell'orario concordata;
h) ai sensi dell'art. 5, L. 863/84, è consentita l'esecuzione di lavoro supplementare, quando vi sia accordo tra datore di lavoro e lavoratore, in riferimento a specifiche esigenze organizzative. La quota di lavoro supplementare dovrà essere proporzionata al ridotto orario contrattuale. Restano esclusi i lavoratori che hanno chiesto f. la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parzialeparziale e viceversa non comporta novazione;
i) g. è fatto divieto ai lavoratori a tempo parziale di effettuare lavoro straordinario;
h. i lavoratori a tempo parziale godranno potranno accedere ad orari eccedenti quelli concordati o variare la collocazione oraria, stipulando clausole elastiche e/o flassibili, qualora, loro consenzienti fra Azienda e Organizzazioni sindacali aziendali siano concordati tempi e modalità opportune;
i. oltre a quanto previsto dalla precedente lettera h), per specifiche esigenze organizzative è ammesso il ricorso al lavoro supplementare sino ad un limite massimo di un periodo di ferie pari 60 ore annue per lavoratore a quello del personale a tempo pienopart- time. La relativa retribuzione va commisurata alla Qualora venisse richiesta al lavoratore la prestazione di lavoro ordinario riferita supplementare superiore ad 1 ora al periodo giorno e sussistessero per il lavoratore stesso gravi ed insuperabili impedimenti, su richiesta del medesimo lavoratore si attiverà uno specifico confronto in sede aziendale. Le ore di maturazione delle ferielavoro supplementare saranno retribuite con una maggiorazione del 10% della quota oraria di cui all'art. 58. In sede di informazione aziendale di cui al 2º comma dell'art. 3 verrà illustrato l'andamento dell'utilizzazione dei contratti a tempo parziale e del relativo tempo supplementare. In sede di contrattazione aziendale di cui all'art. 51 le parti verificheranno la possibilità e le condizioni utili all'incremento dei rapporti a tempo parziale, anche eventualmente prevedendo apposite rotazioni temporali tra dipendenti assunti a tempo parziale successivamente alla firma del presente contratto, o dipendenti con rapporto trasformato da tempo pieno a tempo parziale successivamente alla medesima data, e dipendenti a tempo pieno disponibili a rapporti a tempo parziale.
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Part-time. 1. Ai sensi della L. 863/1984 gli istituti possono assumere La prestazione di lavoro a tempo parziale come pure procedere alla trasformazione di rapporti parziale, nelle Aziende destinatarie del presente CSLL, relativamente al personale con contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per prestazione di attività lavorative indeterminato ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal presente contratto e/o per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno.
2. Il personale docente pieno che intenda trasformare il proprio rapporto di scuole elementari e medie di I e II grado parificate o legalmente riconosciute, impegnato in discipline curriculari è escluso dal part-time limitato ad alcuni periodi dell'anno.
3. Il rapporto lavoro a tempo parziale sarà disciplinato parziale, si svolge secondo i le seguenti principimodalità:
a) il rapporto di lavoro a tempo parziale viene concesso nel limite del 10% del complesso dei dipendenti in servizio a tempo indeterminato (conteggio pro-capite, con la sola esclusione dei dirigenti e dei lavoratori assunti sin dall’origine con contratto a tempo parziale), con arrotondamento all’unità superiore delle eventuali frazioni. Dal numero dei part-time disponibili vanno detratti, ove esistenti, i part-time a tempo indeterminato derivanti da precedenti trasformazioni;
b) le assunzioni di lavoratori effettuate sin dall’origine con contratto di lavoro a tempo parziale deve stipularsi per iscritto. In esso devono essere indicate le mansioni e la distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, i part-time a tempo indeterminato concessi dall’Azienda successivamente alla settimana, al mese e all'anno. Copia stipula del contratto deve essere inviata entro 30 giorni al competente Ispettorato Provinciale CSLL del Lavoro;
b) volontarietà di entrambe le parti16/12/2002 sono ininfluenti ai fini del computo dei part-time concedibili;
c) reversibilità destinatari della prestazione da tempo parziale presente regolamentazione sono i dipendenti, appartenenti alle aree professionali e alla categoria dei quadri direttivi, che prestano servizio a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle partiindeterminato;
d) priorità nel passaggio da tempo pieno per accedere al rapporto di lavoro a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già parziale, ciascun dipendente interessato deve avanzare apposita domanda alla Direzione nel mese di aggiornamento di ogni singola graduatoria (gennaio e luglio di ogni anno) precisando che i punteggi che vanno a determinare la graduatoria si riferiscono alla situazione familiare in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioniessere, rispettivamente, al 31 gennaio e al 31 luglio di ogni anno. La richiesta prevede una decorrenza e una scadenza entro l’ambito di vigenza della graduatoria per le stesse mansionila quale è stata fatta la domanda (rispettivamente 1° marzo – 31 agosto e 1° settembre – 28 febbraio);
e) il trattamento economico del lavoratore presso ogni Azienda viene compilata una graduatoria in cui sono inseriti i nominativi dei dipendenti che hanno avanzato la richiesta. Tale graduatoria viene portata a tempo parziale è riproporzionato sulla base del rapporto fra orario settimanale conoscenza dei dipendenti, nel mese antecedente la decorrenza della graduatoria medesima (rispettivamente febbraio e agosto), mediante affissione nell’apposito albo aziendale o mensile ridotto ed il corrispondente orario intero previsto dal presente contratto per il personale a tempo pieno mezzo di pari livellocircolare interna;
f) la graduatoria viene stilata tenendo conto delle seguenti priorità e in base ai punteggi attribuiti secondo i seguenti criteri appresso specificati:
f.1: “figli conviventi con il genitore richiedente”. Per ogni figlio a carico (compreso gli affidati) di età compresa fra 0 e 3 anni vengono attribuiti 10 punti; per ogni figlio a carico (compreso gli affidati) di età compresa fra 3 anni e un giorno e 6 anni vengono attribuiti 8 punti; per ogni figlio a carico (compreso gli affidati) di età compresa fra 6 anni e un giorno e 12 anni vengono attribuiti 4 punti. Per il personale con più figli la determinazione del punteggio avviene come segue: attribuzione, per il primo figlio, del punteggio più favorevole in relazione all’età, in misura intera; attribuzione dei successivi punteggi, da sommarsi al precedente, in misura pari a part-time 1/2 per il secondo figlio, ad 1/3 per il terzo figlio, ad 1/4 per il quarto e così via. Ai fini della presente disposizione, il figlio o i figli che hanno concorso alla determinazione del punteggio per un coniuge non potrà usufruire possono concorrere alla determinazione del punteggio per l’altro coniuge eventualmente dipendente da una delle Aziende destinatarie del presente CSLL. La mancanza del coniuge o del convivente (famiglie monoparentali) comporta il raddoppio del punteggio di benefici che comportino, a qualsiasi titolo, la riduzione del convenuto ridotto orario di lavoro, salvo quanto previsto da particolari disposizioni di leggecui sopra.
g) volontarietà delle parti in caso f.2: “figli invalidi conviventi con il genitore richiedente”. In aggiunta all’eventuale punteggio riveniente dal precedente punto f.1, per ogni figlio convivente con il genitore richiedente con un’invalidità superiore al 66% - accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile - vengono attribuiti: 12 punti, se minore di modifiche dell'articolazione dell'orario concordata;
h) ai sensi dell'art14 anni; 6 punti, se di età compresa fra 14 e 18 anni. 5Ai fini della presente disposizione, L. 863/84, è consentita l'esecuzione di lavoro supplementare, quando vi sia accordo tra datore di lavoro e lavoratore, in riferimento a specifiche esigenze organizzative. La quota di lavoro supplementare dovrà essere proporzionata al ridotto orario contrattuale. Restano esclusi il figlio o i lavoratori figli che hanno chiesto la trasformazione concorso alla determinazione del rapporto di lavoro punteggio per un coniuge non possono concorrere alla determinazione del punteggio per l’altro coniuge eventualmente dipendente da tempo pieno a tempo parziale;
i) i lavoratori a tempo parziale godranno di un periodo di ferie pari a quello una delle Aziende destinatarie del personale a tempo pieno. La relativa retribuzione va commisurata alla prestazione di lavoro ordinario riferita al periodo di maturazione delle feriepresente CSLL.
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Samples: Contratto Di Secondo Livello Locale
Part-time. 1. Ai sensi della L. 863/1984 gli istituti possono assumere Visti I decreti legislativi 61/2000 e 100/2001 che permettono la prestazione di ore supplementari da parte dei lavoratori con contratto a tempo parziale come pure procedere alla trasformazione parziale, nonché il CCNL Terziario Distribuzione e servizi del 03 novembre 1994 e successive modifiche; - vista l'esigenza della generalità delle imprese e l'interesse da parte dei lavoratori di rapporti uno strumento flessibile in tema di contratto a tempo parziale, ma nello stesso momento anche di sicurezza della sua regolare applicazione, si conviene quanto segue:
Art. 1: Fermo restando che la prestazione di orario supplementare rimane su base volontaria ai sensi del d.lgs. 61/2000 ed in deroga all' art. 53 del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi le aziende che occupano personale a tempo parziale, possono chiedere allo stesso, in caso di necessità, l'effettuazione di un numero massimo di ore di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per prestazione supplementare pari al 50% dell'orario di attività lavorative ad orario inferiore rispetto a quello ordinario lavoro previsto nel contratto individuale su base mensile e comunque non oltre l'orario settimanale previsto dal presente contratto e/o CCNL Terziario Distribuzione e Servizi per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'annoil tempo pieno. In caso di assenze prolungate dovute a: ♦ malattia / infortunio superiore al mese; ♦ ferie ♦ difficoltà nella ricerca di personale; la base di calcolo sarà quella dell'orario annuale individuale. Le ore di lavoro supplementare dovranno essere richieste ed autorizzate dal datore di lavoro.
Art. 2. Il personale docente di scuole elementari e medie di I e II grado parificate o legalmente riconosciute, impegnato in discipline curriculari è escluso dal part-time limitato ad alcuni periodi dell'anno.
3. Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:
a) il contratto di lavoro a tempo parziale deve stipularsi per iscritto. In esso devono essere indicate le mansioni e la distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Copia del contratto deve essere inviata entro 30 giorni al competente Ispettorato Provinciale del Lavoro;
b) volontarietà di entrambe le parti;
c) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma : Ferma restando la volontarietà delle parti;
d) priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale parziale, o viceversa viceversa, dei lavoratori già in forza forza, rispetto ad eventuali nuove assunzioni, assunzioni per le stesse mansioni;
e) , il trattamento economico del lavoratore datore di lavoro darà comunicazione scritta a tempo parziale è riproporzionato sulla base del rapporto fra orario settimanale o mensile ridotto ed il corrispondente orario intero previsto dal presente contratto per tutto il personale a tempo pieno delle succitate assunzioni, indicando la tipologia del contratto e del relativo orario. I lavoratori dovranno comunicare entro 7 gg. di pari livello;
f) calendario il personale a part-time non potrà usufruire di benefici che comportino, a qualsiasi titolo, la riduzione del convenuto ridotto orario proprio interesse al datore di lavoro, salvo quanto previsto da particolari disposizioni di leggeche ne terrà conto nelle sue valutazioni.
g) volontarietà delle parti in caso di modifiche dell'articolazione dell'orario concordata;
h) ai sensi dell'art. 5, L. 863/84, è consentita l'esecuzione di lavoro supplementare, quando vi sia accordo tra datore di lavoro e lavoratore, in riferimento a specifiche esigenze organizzative. La quota di lavoro supplementare dovrà essere proporzionata al ridotto orario contrattuale. Restano esclusi i lavoratori che hanno chiesto la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
i) i lavoratori a tempo parziale godranno di un periodo di ferie pari a quello del personale a tempo pieno. La relativa retribuzione va commisurata alla prestazione di lavoro ordinario riferita al periodo di maturazione delle ferie.
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Samples: Relazioni Sindacali
Part-time. 1Inoltre, l’azienda è tenuta a valutare positivamente in funzione della fungibilità del lavoratore sempre a fronte di richieste motivate e documentate (es. Ai sensi della L. 863/1984 gli istituti possono assumere necessità di studio), oppure a tempo parziale come pure procedere alla trasformazione valutare l’accoglimento per altre ragioni diverse da quelle sopra indicate tenuto conto delle esigenze tecniche e organizzative. E’ previsto inoltre: • il diritto di rapporti precedenza per il personale in forza con rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per prestazione di attività lavorative ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal presente contratto e/o per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno.
2. Il personale docente di scuole elementari e medie di I e II grado parificate o legalmente riconosciute, impegnato in discipline curriculari è escluso dal part-time limitato ad alcuni periodi dell'anno.
3. Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:
a) il contratto in caso di lavoro a tempo parziale deve stipularsi per iscritto. In esso devono essere indicate le mansioni e la distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Copia del contratto deve essere inviata entro 30 giorni al competente Ispettorato Provinciale del Lavoro;
b) volontarietà di entrambe le parti;
c) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti;
d) priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni;
e) il trattamento economico del lavoratore a tempo parziale è riproporzionato sulla base del rapporto fra orario settimanale o mensile ridotto ed il corrispondente orario intero previsto dal presente contratto per il personale assunzioni a tempo pieno di pari livello;
f) il personale a part-time non potrà usufruire di benefici che comportino, a qualsiasi titolo, la riduzione del convenuto ridotto orario di lavoro, salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge.
g) volontarietà delle parti lavoratori addetti alle medesime mansioni; • in caso di modifiche dell'articolazione dell'orario concordata;
h) ai sensi dell'art. 5, L. 863/84, è consentita l'esecuzione di lavoro supplementare, quando vi sia accordo tra datore di lavoro e lavoratore, in riferimento a specifiche esigenze organizzative. La quota di lavoro supplementare dovrà essere proporzionata al ridotto orario contrattuale. Restano esclusi i lavoratori che hanno chiesto la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
i) parziale con durata predeterminata è consentita l’assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato a completamento dell’orario per ragioni di carattere sostitutivo, e finché perdura la riduzione dell’orario. L’individuazione di contratti di somministrazione a tempo determinato esenti da motivazione è demandata ai contratti collettivi aziendali di lavoro. Tali assunzioni non possono superare per ciascun anno solare i seguenti limiti aziendali: • il numero dei lavoratori somministrati a tempo determinato non può essere superiore al numero di lavoratori somministrati a tempo indeterminato assunti nei tre anni solari precedenti; • è ammessa l’assunzione di almeno tre lavoratori somministrati a tempo determinato se l’azienda occupa lavoratori somministrati a tempo indeterminato in misura almeno doppia (minimo sei lavoratori). E’ ammessa, inoltre, senza limitazioni, in caso di soggetti che possono accedere al collocamento obbligatorio o con una invalidità certificata di almeno il 20%, e con persone in regime di semilibertà o dimessi da istituti penitenziari. Per i lavoratori somministrati a tempo parziale godranno determinato il Premio di un periodo di ferie pari a quello del personale a tempo pieno. La relativa retribuzione va commisurata alla prestazione di lavoro ordinario riferita risultato è riconosciuto in misura proporzionalmente diretta al periodo di maturazione delle ferie.missione complessivamente prestato nell’anno di riferimento, qualora tale previsione non sia contenuta nel contratto collettivo aziendale
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Samples: CCNL Metalmeccanica Industria
Part-time. 1. Ai sensi della L. 863/1984 gli istituti possono assumere a tempo parziale come pure procedere alla trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per prestazione di attività lavorative ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal presente contratto e/o per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno.
2. Il personale docente di scuole elementari e medie di I e II grado parificate o legalmente riconosciute, impegnato in discipline curriculari è escluso dal part-time limitato ad alcuni periodi dell'anno.
3. Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:
a) il contratto di lavoro a tempo parziale deve stipularsi per iscritto. In esso devono essere indicate le mansioni e la distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Copia del contratto deve essere inviata entro 30 giorni al competente Ispettorato Provinciale del Lavoro;
b) volontarietà di entrambe le parti;
c) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma Fermo restando la volontarietà delle parti;
d) priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni;
e) il trattamento economico del lavoratore a tempo parziale è riproporzionato sulla base del rapporto fra orario settimanale o mensile ridotto ed il corrispondente orario intero previsto dal presente contratto per il personale a tempo pieno di pari livello;
f) il personale a part-time non potrà usufruire di benefici che comportino, a qualsiasi titolo, la riduzione del convenuto ridotto orario di lavoro, salvo quanto previsto da particolari disposizioni dalle relative norme di legge.
g) volontarietà delle parti in caso di modifiche dell'articolazione dell'orario concordata;
h) ai sensi dell'art. 5, L. 863/84, è consentita l'esecuzione di lavoro supplementare, quando vi sia accordo tra datore di lavoro e lavoratore, in riferimento a specifiche esigenze organizzative. La quota di lavoro supplementare dovrà essere proporzionata al ridotto orario contrattuale. Restano esclusi i lavoratori che hanno chiesto la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;parziale all’interno della Società è così disciplinato:
i) i 1. il numero dei lavoratori occupati a tempo parziale godranno non può, di un periodo norma, superare il 10% del totale del personale della Società;
2. la richiesta di ferie pari passaggio da tempo pieno a tempo parziale può essere presentata dal personale appartenente all’Area Professionale Quadri e da coloro che abbiano maturato meno di 2 anni di servizio solo in casi eccezionali;
3. il passaggio da tempo pieno a tempo parziale avrà decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello del personale della richiesta;
4. nell’accoglimento delle richieste si terrà conto della compatibilità con le esigenze di funzionalità aziendale nonché dell’ordine cronologico di presentazione della domanda;
5. il passaggio al rapporto di lavoro a tempo pienoparziale viene concesso per le seguenti motivazioni: assistenza a parenti stretti (genitori, figli, coniuge o altre persone conviventi) ammalati, disabili o invalidi, ovvero assistenza ai figli sino al compimento del 16° anno di età, o qualora sussistano motivi di carattere personale;
6. La relativa retribuzione va commisurata alla la richiesta di proroga del lavoro a tempo parziale dovrà essere presentata tassativamente 30 giorni prima della scadenza del part-time; qualora non risultasse accoglibile, la stessa verrà presa in considerazione quale nuova richiesta secondo l’ordine cronologico di presentazione. Al fine di garantire effettiva continuità nell’adempimento della prestazione lavorativa da parte del lavoratore a tempo parziale e tenuto conto di lavoro ordinario riferita al periodo quanto previsto dal vigente CCNL 22 febbraio 2017 in materia di maturazione delle ferie.distribuzione dell’orario settimanale di lavoro, la richiesta di passaggio da tempo pieno a tempo parziale sarà consentita con le seguenti modalità:
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Samples: Contratto Integrativo Aziendale
Part-time. 1Le assunzioni con contratto a tempo parziale, in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. Ai sensi della L. 863/1984 gli istituti possono assumere 25 febbraio 2000, n. 61, così come parzialmente modificati ed integrati dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, sono disciplinate dalle norme del presente articolo e sono effettuate secondo le stesse norme previste per il personale a tempo pieno. L'assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale come pure procedere alla trasformazione si realizza secondo le seguenti modalità:
a) tempo parziale di rapporti di lavoro da tempo pieno tipo orizzontale: con orario giornaliero ridotto rispetto a quanto stabilito per il personale a tempo pieno;
b) tempo parziale per di tipo verticale: con prestazione di attività lavorative ad orario inferiore rispetto lavorativa a quello ordinario previsto dal presente contratto e/o per tempo pieno, limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno.;
2c) tempo parziale di tipo misto: con la combinazione delle due modalità di svolgimento del rapporto di lavoro di cui alle precedenti lett. a) e b), che contempli periodi predeterminati sia a tempo pieno sia a orario ridotto sia di non lavoro. Il personale docente di scuole elementari e medie di I e II grado parificate o legalmente riconosciute, impegnato in discipline curriculari è escluso dal part-time limitato ad alcuni periodi dell'anno.
3. Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:
a) il con contratto di lavoro a tempo parziale deve stipularsi può essere impiegato anche secondo articolazioni dell'orario giornaliero diverse da quelle fissate per iscrittoil restante personale a tempo pieno. In esso devono All'atto dell'assunzione, l'azienda fissa la durata della prestazione a tempo parziale, che non sarà inferiore a 20 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale, e ad 80 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile. La durata della prestazione minima giornaliera continuativa che il personale con rapporto a tempo parziale può essere indicate le mansioni chiamato a svolgere è fissata in 4 ore. Ai sensi della normativa vigente nella lettera di assunzione è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione a tempo parziale e la distribuzione della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, fermo restando quanto stabilito ai successivi commi 7 e 8. Copia del contratto deve essere inviata entro 30 giorni al competente Ispettorato Provinciale del Lavoro;
b) volontarietà Con riferimento alle normative vigenti il rapporto di entrambe le parti;
c) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti;
d) priorità nel passaggio da tempo pieno lavoro a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzionipuò essere svolto secondo modalità flessibili che consentano la variabilità della collocazione temporale della prestazione lavorativa, per le stesse mansioni;
e) il trattamento economico del lavoratore come stabilita al precedente comma 6. Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere adottate - oltre alle modalità flessibili - anche modalità elastiche, che stabiliscano specifiche variazioni in aumento della durata della prestazione lavorativa inizialmente pattuita. L'adozione da parte dell'azienda delle modalità flessibili nonchè delle modalità elastiche di cui ai commi 7 e 8, è riproporzionato sulla base giustificata dalla necessità di far fronte a specifiche e motivate esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto le prestazioni lavorative rese secondo modalità elastiche non possono superare, in ogni anno solare, il limite massimo complessivo di ore "pro-capite" pari al 30% della prestazione già concordata. La disponibilità allo svolgimento del rapporto fra orario settimanale o mensile ridotto ed il corrispondente orario intero previsto dal presente contratto per il personale a tempo pieno parziale secondo le modalità di pari livello;
f) cui ai commi 7 e 8, richiede il personale a part-time non potrà usufruire consenso del lavoratore, formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale alla lettera di benefici che comportinoassunzione, a qualsiasi titolo, la riduzione del convenuto ridotto orario di lavoro, salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge.
g) volontarietà delle parti in caso di modifiche dell'articolazione dell'orario concordata;
h) reso ai sensi dell'art. 546 del D.Lgs. n. 276, L. 863/84, è consentita l'esecuzione di lavoro supplementare, quando vi sia accordo tra datore di lavoro e su richiesta del lavoratore, in riferimento a specifiche esigenze organizzativecon l'assistenza di un componente delle R.S.A. aderente alle XX.XX. stipulanti, secondo quanto indicato dal lavoratore stesso. L'eventuale rifiuto del lavoratore di stipulare il patto suddetto non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento nè l'adozione di provvedimenti disciplinari. La quota variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa nonchè la modifica della collocazione della stessa, secondo quanto previsto dai commi 9 e 10, deve essere comunicata da parte dell'azienda al lavoratore con un preavviso di lavoro supplementare dovrà essere proporzionata almeno 5 giorni. Per le sole ore prestate a seguito dell'esercizio della variazione o della modifica disposte dall'azienda ai sensi del comma precedente, al ridotto orario contrattuale. Restano esclusi i lavoratori che hanno chiesto la di fuori degli orari o degli schemi concordati nell'atto di instaurazione del rapporto a tempo parziale (ovvero di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
i) , ovvero di modifica degli stessi), compete al lavoratore la corresponsione della quota oraria della retribuzione globale maggiorata del 20% comprensivo dell'incidenza degli istituti contrattuali e legali. Decorsi cinque mesi dalla stipula del patto che prevede clausole elastiche, il lavoratore può dare disdetta dandone comunicazione all'azienda con un preavviso di un mese, quando ricorrano le seguenti documentate ragioni: - esigenze di carattere familiare; - esigenze di tutela della salute certificate dal competente Servizio sanitario pubblico; - necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata non in conflitto od autonoma; - esigenze di studio e/o formazione. Resta in ogni caso salva la possibilità, per le aziende e per i lavoratori lavoratori, di stipulare nuovi patti contenenti clausole elastiche. Con riferimento alla normativa vigente, nel rapporto di lavoro a tempo parziale godranno di tipo orizzontale, verticale e misto, è facoltà dell'azienda richiedere prestazioni di lavoro supplementare, in presenza di sostanziali necessità operative motivate da eventi occasionali o straordinari. Si intendono per prestazioni di lavoro supplementare quelle eccedenti la prestazione già concordata. Il rifiuto da parte del lavoratore di prestare lavoro supplementare non può integrare in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie. Dette prestazioni soggiacciono alla specifica disciplina legale e contrattuale vigente, con riferimento al superamento dell'orario normale di lavoro giornaliero o settimanale. Le prestazioni di lavoro supplementare avranno diritto alla maggiorazione del 20% sulla retribuzione globale determinata in base alle voci previste dall'art. 20 e non possono superare, per ogni settimana, e in caso di verticale annualmente, il limite massimo complessivo di ore "pro- capite" pari al 20% della prestazione già concordata. Fermo restando il tetto di cui al comma precedente, nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale e misto, le ore di lavoro supplementare possono essere effettuate fino al limite massimo dell'orario ordinario giornaliero del corrispondente lavoratore a tempo pieno e nelle giornate nelle quali non sia prevista prestazione di lavoro. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, tali ore supplementari possono essere altresì effettuate fino al limite massimo settimanale, mensile o annuale del corrispondente lavoratore a tempo pieno, e nelle giornate nelle quali non sia prevista prestazione di lavoro. Per le eventuali prestazioni di lavoro supplementare effettuate oltre il limite massimo complessivo di ore "pro-capite" di cui al comma 17, si darà luogo alla corresponsione della quota oraria della retribuzione globale maggiorata del 35% comprensivo dell'incidenza degli istituti contrattuali e legali. In sede aziendale, su richiesta del dipendente, potrà avvenire un periodo consolidamento, nell'orario di ferie pari lavoro, del lavoro supplementare e/o straordinario svolto in via non meramente occasionale, previa verifica sull'utilizzo delle prestazioni stesse effettuate dal lavoratore per più di 12 mesi. Il personale a quello tempo parziale è compensato in base alla retribuzione stabilita per il personale a tempo pieno, riproporzionata in funzione della ridotta durata della prestazione lavorativa. Il rapporto di lavoro del personale a tempo parziale è regolato dalle disposizioni del presente contratto per il personale a tempo pieno, fatte salve le esclusioni e le modifiche specificate negli articoli interessati, ai sensi dei principi di non discriminazione previsti dalla normativa vigente. Pertanto, le clausole del presente contratto, compatibilmente con le particolari caratteristiche del rapporto, hanno applicazione proporzionale alla durata della prestazione ed alla conseguente misura della retribuzione. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve avvenire con il consenso delle parti, le quali possono stabilire le condizioni per il ripristino del rapporto originario. Tale consenso deve risultare da atto scritto, convalidato dalla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. In caso di passaggio dal rapporto a tempo parziale al rapporto a tempo pieno e viceversa, nel relativo anno solare i ratei di retribuzione globale mensili relativi a tutti gli istituti contrattuali e legali sono calcolati in misura proporzionale all'effettiva durata della prestazione lavorativa nei due distinti periodi. In caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato, le aziende procederanno prioritariamente al passaggio a tempo pieno dei lavoratori, che ne facciano richiesta, assunti a tempo parziale e indeterminato in attività presso unità produttive site nello stesso ambito comunale, adibiti alle stesse mansioni o a mansioni equivalenti rispetto a quelle per le quali è prevista l'assunzione. A tali fini saranno considerati prioritariamente i lavoratori con maggiore anzianità di servizio aziendale e, in caso di parità, quelli con maggiore anzianità anagrafica. Il personale a tempo pieno in servizio a tempo indeterminato può fare richiesta di passare a tempo parziale. L'azienda si riserva di accogliere tali domande compatibilmente con le esigenze aziendali. In caso di assunzione di personale a tempo parziale e indeterminato, il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa e ad accogliere prioritariamente le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno. La relativa retribuzione va commisurata Sia la domanda del dipendente di passaggio a tempo parziale sia l'accoglimento della stessa dovrà risultare da atto scritto. Nell'esame delle domande pervenute, l'azienda terrà conto dei motivi prioritariamente di seguito specificati: esigenze connesse a gravi e comprovati problemi di salute del richiedente; necessità di assistere continuativamente dei familiari; motivi familiari per i dipendenti con figli di età inferiore ai tre anni; motivi di studio. A parità di condizioni, l'azienda terrà conto della maggiore anzianità di servizio. I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una Commissione medica istituita presso l'Azienda Unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla prestazione trasformazione del rapporto di lavoro ordinario riferita a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro. A decorrere dalla data del passaggio da tempo pieno a tempo parziale, trovano applicazione, al periodo fine di maturazione delle ferietutti gli istituti contrattuali, le corrispondenti norme previste per il personale a tempo parziale. I periodi di servizio prestati a tempo pieno vengono computati per intero. Rispetto al personale a tempo pieno e indeterminato in forza al 31 dicembre dell'anno precedente, il personale a tempo parziale e indeterminato impiegato in azienda non può eccedere mediamente nell'anno il 30% del personale dipendente.
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Part-time. 1. Ai sensi della L. 863/1984 gli istituti possono assumere La Banca conferma che non vi sono posizioni di lavoro escluse dalla possibilità di accesso al contratto a tempo parziale come pure procedere alla trasformazione e conferma il proprio impegno a valutare con immediatezza caso per caso le richieste di rapporti conversione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avanzate dal personale in conformità al CCNL. Restano fermi i contratti di lavoro part-time già in essere alla data di entrata in vigore del CIA sia quelli a tempo indeterminato sia quelli a tempo determinato cui si applicano le disposizioni ivi contenute. In parziale deroga migliorativa rispetto alle disposizioni contrattualmente vigenti, il numero dei rapporti a part-time esistenti all’interno della Banca non può essere superiore al 25% del totale del personale dipendente in servizio, intendendosi per prestazione tale quello risultante dal libro Unico del Lavoro (LUL) per quanto concernente il vecchio cd libro matricola. La richiesta di attività lavorative modifica del rapporto di lavoro a tempo parziale può essere avanzata per periodi massimi di: • 5 anni in via ordinaria, rinnovabili per periodi massimi di cinque anni in numero illimitato; • 6 mesi rinnovabili per altri 6 mesi reiterabili, in presenza di cause urgenti e temporanee, quali, ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal presente contratto esempio, gravi motivi familiari e/o personali del dipendente, da valutarsi caso per periodi predeterminati nel corso della settimanacaso. Alla scadenza del termine, del mese o dell'anno.
2. Il personale docente di scuole elementari e medie di I e II grado parificate o legalmente riconosciute, impegnato in discipline curriculari è escluso dal part-time limitato ad alcuni periodi dell'anno.
3. Il rapporto il lavoratore a tempo parziale sarà disciplinato secondo che tornerà a svolgere attività lavorativa a tempo pieno, rimarrà assegnato alla stessa unità produttiva fermi i seguenti principi:
a) il limiti di cui all’art. 2103 del Codice Civile, dal CCNL tempo per tempo vigente, dal presente CIA e successive integrazioni e modifiche e fatta salva la possibilità che allo scadere del periodo di contratto di lavoro a tempo parziale deve stipularsi per iscritto. In esso devono al lavoratore possa essere indicate le mansioni e la distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Copia del contratto deve essere inviata entro 30 giorni al competente Ispettorato Provinciale del Lavoro;
b) volontarietà richiesto un cambiamento di entrambe le parti;
c) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno attività in relazione alle ragione di esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte di servizio e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti;
d) priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, di richieste personali motivate. Costituiscono criteri di precedenza nell’accoglimento per le stesse mansioni;
e) il trattamento economico del lavoratore a tempo parziale è riproporzionato sulla base del rapporto fra orario settimanale o mensile ridotto ed il corrispondente orario intero previsto dal presente contratto per il personale a tempo pieno domande di pari livello;
f) il personale a part-time non potrà usufruire di benefici che comportino, a qualsiasi titolo, la riduzione del convenuto ridotto orario di lavoro, salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge.
g) volontarietà delle parti in caso di modifiche dell'articolazione dell'orario concordata;
h) ai sensi dell'art. 5, L. 863/84, è consentita l'esecuzione di lavoro supplementare, quando vi sia accordo tra datore di lavoro e lavoratore, in riferimento a specifiche esigenze organizzative. La quota di lavoro supplementare dovrà essere proporzionata al ridotto orario contrattuale. Restano esclusi i lavoratori che hanno chiesto la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parzialeparziale le seguenti circostanze in ordine decrescente di priorità: a- assistenza a figli di età da 0 e fino a 3 anni, ad anziani, disabili, malati cronici cui il lavoratore presti assistenza, su presentazione di idonea documentazione attestante lo status del soggetto destinatario dell’assistenza stessa;
i) i lavoratori a tempo parziale godranno di un periodo di ferie pari a quello del personale a tempo pieno. La relativa retribuzione va commisurata alla prestazione di lavoro ordinario riferita al periodo di maturazione delle ferie.
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Samples: Contratto Integrativo Aziendale
Part-time. 1. Ai sensi della L. 863/1984 gli istituti possono assumere A specifica ed integrazione di quanto previsto dall’allegato E al CCNL (disciplina del lavoro a tempo parziale come pure procedere alla trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per prestazione di attività lavorative ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal presente contratto e/o per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno.
2. Il personale docente di scuole elementari e medie di I e II grado parificate o legalmente riconosciute, impegnato in discipline curriculari è escluso dal part-time limitato ad alcuni periodi dell'anno.
3. Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principiparziale) si conviene che:
a) il contratto l’Azienda con organico superiore ai 100 lavoratori è tenuta ad accogliere richieste di lavoro trasformazione da contratti a tempo pieno a contratti a tempo parziale deve stipularsi nel limite di una unità per iscrittoogni 20 dell’organico in servizio a tempo indeterminato, con arrotondamento dell’eventuale residuo per difetto fino allo 0.49 e per eccesso dallo 0.50. In esso devono essere indicate le mansioni e la distribuzione dell'orario L’Azienda con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Copia del contratto deve essere inviata entro 30 giorni al competente Ispettorato Provinciale del Lavoro;
b) volontarietà organico inferiore ai 100 lavoratori è tenuta ad accogliere richieste di entrambe le parti;
c) reversibilità della prestazione trasformazione da tempo parziale contratti a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti;
d) priorità nel passaggio da tempo pieno a contratti a contratti a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già nel limite di una unità per ogni 25 dell’organico in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni;
e) il trattamento economico del lavoratore servizio a tempo parziale è riproporzionato sulla base del rapporto fra orario settimanale o mensile ridotto ed il corrispondente orario intero previsto dal presente contratto indeterminato, con arrotondamento dell’eventuale residuo per il personale a tempo pieno di pari livello;
f) il personale a part-time non potrà usufruire di benefici che comportino, a qualsiasi titolo, la riduzione del convenuto ridotto orario di lavoro, salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge.
g) volontarietà delle parti in caso di modifiche dell'articolazione dell'orario concordata;
h) ai sensi dell'artdifetto fino allo 0.49 e per eccesso dallo 0.50. 5, L. 863/84, è consentita l'esecuzione di lavoro supplementare, quando vi sia accordo tra datore di lavoro e lavoratore, in riferimento a specifiche esigenze organizzative. La quota di lavoro supplementare dovrà essere proporzionata al ridotto orario contrattuale. Restano esclusi i lavoratori che hanno chiesto la trasformazione Presso ciascuna Azienda le trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale non possono essere superiori al 20% del personale in servizio a tempo pieno, con arrotondamento ad uno dell’eventuale frazione. Per le assunzioni dall’esterno con contratti di lavoro a tempo parziale, è esclusa ogni misura di contingentamento;
ib) destinatari della presente regolamentazione sono i lavoratori (quadri direttivi, impiegati 2^ e 3^ area professionale, ausiliari) che prestano servizio a tempo indeterminato presso ogni singola Azienda destinataria del presente CIR;
c) presso ogni Azienda verrà compilata una graduatoria in cui saranno inseriti i nominativi dei lavoratori che abbiano presentato richiesta di trasformazione in contratto di lavoro a tempo parziale. Le richieste dovranno essere presentate entro il 15 gennaio ed il 15 luglio di ogni anno; di conseguenza l’aggiornamento dell’apposita graduatoria dovrà essere fatta entro il mese di gennaio e luglio. La graduatoria può essere consultata, a richiesta, dai diretti interessati.
d) la graduatoria viene stilata in base a punteggi attribuiti secondo l’ordine di seguito indicato: ♦ per assistenza a figli o affidati portatori di handicap grave; ♦ per assistenza al coniuge, o al convivente o a figli, genitori e soggetto componente la famiglia anagrafica gravemente ammalati; ♦ per necessità di accudire a figli di età inferiore a 14 anni ; ♦ motivi di studio per corsi di cui all’art.10 della Legge 20.5.1970 n.300 ; (in alternativa rispetto alle facilitazioni previste dal 1° comma dell’art.68 CCNL) ♦ motivi personali
e) a richiesta delle Rsa, si terrà un incontro con l’Azienda, per consultare la graduatoria comprendente tutte le richieste finali pervenute e ricercare soluzioni condivise in presenza di richieste superiori ai limiti previsti. Le domande dovranno essere accolte entro i limiti previsti e secondo l’ordine della graduatoria. Nei casi di richieste motivate da eccezionalità od urgenza, l’Azienda potrà accogliere la domanda del lavoratore, purchè nei limiti della percentuale prevista al punto a) anche al di fuori dei mesi previsti e della graduatoria. I contratti a tempo parziale godranno di un periodo di ferie pari a quello del personale cui al presente articolo vanno stipulati a tempo pienodeterminato per la durata massima di due anni, anche allo scopo di consentire avvicendamenti nel beneficio. La relativa retribuzione va commisurata alla prestazione In caso di lavoro ordinario riferita trasformazione del part time a tempo indeterminato questo non viene più conteggiato tra i part time in essere. Nel caso in cui un part time venga concesso per almeno due anni, in forza del primo e secondo punto della graduatoria, questo non deve essere conteggiato tra i part time in essere. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si fa rinvio al periodo di maturazione delle feriecontenuto dell’allegato E del CCNL.
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Samples: Premio Di Risultato Agreement
Part-time. 1In considerazione delle disposizioni di legge intervenute a modifica della Legge 863/84 e specificatamente per quanto attiene al d.lgs 61/2000 e successive modifiche, e alle materie che le nuove disposizioni demandano alle parti sociali nellʼambito del confronto decentrato, le parti si danno reciprocamente atto che il presente testo recepisce i contenuti della discus- sione fatta normando le specificità ritenute di reciproco interesse. Ai sensi della L. 863/1984 gli istituti possono assumere In ogni caso si conviene che eventuali e future modifiche legislative e di contratto saranno discusse a tempo parziale come pure procedere alla trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale questo livello nellʼambito delle relazioni sindacali definite e che per prestazione di attività lavorative ad orario inferiore rispetto a quello ordinario quanto non previsto dal presente contratto testo si rimanda alla legge e al C.C.N.L. Fermo restando quanto sopra indicato, e con riferimento ai singoli canali si concorda che: Lʼistituto del PT è una forma utile allʼoccupazione che consente di coniugare necessità ed esigenze individuali ai bisogni della cooperativa e concordano che il PT è un elemento orga- nizzativo che consente maggiore flessibilità alla forza lavoro ed è funzionale alla necessità di fornire un migliore servizio alla clientela. Inoltre, nellʼ ambito dellʼorganizzazione del lavoro ed in particolare in relazione ai regimi di orario estesi e/o per periodi predeterminati nel corso della settimanaai maggiori livelli di servizio of- ferti ai consumatori, si ritiene che lʼutilizzo del mese o dell'anno.
2. Il personale docente di scuole elementari e medie di I e II grado parificate o legalmente riconosciute, impegnato in discipline curriculari è escluso dal part-time limitato ad alcuni periodi dell'anno.
3. Il rapporto lavoro a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:
a) il contratto di parziale, nelle diverse forme previste dalla legge e dal C.C.N.L., sia una delle componenti essenziali per raggiungere tali obiettivi. Per tali ragioni lʼutilizzo del lavoro a tempo parziale deve stipularsi per iscrittova definito nellʼambito del confronto sullʼO.D.L., attraverso la programmazione degli orari di lavoro anche nellʼottica di salvaguardare il diritto del lavoratore alla gestione del proprio tempo. In esso devono essere indicate le mansioni Inoltre: Nel rispetto di quanto definito dal CCNL e la distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimanadalla legge e fermo restando i diritti individuali da questa previsti, al mese e all'anno. Copia del contratto deve essere inviata entro 30 giorni al competente Ispettorato Provinciale del Lavoro;
b) volontarietà fine di entrambe le parti;
c) reversibilità della prestazione da tempo parziale determinare i riproporzionamenti nella struttura di vendita ed i passaggi a tempo pieno il personale presenterà una domanda scritta e, nel caso di eccedenze di domande rispetto alle necessità, la precedenza, di norma, nellʼ ambito della stessa specia- lizzazione e dello stesso punto di vendita, sarà determinata dalla valutazione dei seguenti criteri in relazione alle esigenze aziendali e quando concorso fra di loro: ■ Carichi familiari ■ Personale con orario settimanale più ridotto ■ Capacità tecnico professionali ■ Anzianità di servizio ■ Si concorda che, in caso di assunzione di PT lineari, lʼAzienda privilegerà la scelta di lavoratori sia compatibile dipendenti che non dipendenti ma che in ogni caso hanno già prestato la lo- ro attività allʼinterno delle rispettive strutture di vendita. Nel caso ciò non fosse possibile, lʼAzienda ne illustrerà alla RSU le motivazioni. In ogni caso verrà effettuata una valuta- zione sui contratti a PT ciclico in essere alla firma dellʼaccordo e, salva diversa volontà del singolo lavoratore, verranno trasformati in part time lineari ■ Ai sensi del comma 7 dellʼart.78, Titolo XXIV, seconda parte del CCNL, le parti indica- no, a titolo esemplificativo, quali casi di eccezionalità ove è consentito il ricorso a presta- zioni supplementari, purché il lavoratore vi acconsenta, quelli programmabili con le mansioni svolte congruo anticipo nellʼambito del calendario annuo e/o da svolgereallʼinterno delle periodiche verifiche sullʼor- ganizzazione del lavoro, ferma ovvero: assenze non previste di personale, eventi naturali straor- dinari, iniziative commerciali non programmate. Per il resto vale quanto definito nei testi dei rispettivi canali ■ Fermo restando la volontarietà quanto previsto del vigente CCNL non potranno essere richieste modifi- che di orario al lavoratore che abbia instaurato con altra azienda rapporti di lavoro dipen- dente e che lo abbia regolarmente comunicato allʼazienda. Lʼazienda peraltro, fermo re- stando le compatibilità di tipo tecnico organizzative, si impegna a prendere in considera- zione, successivamente alla presentazione della documentazione idonea, casi specifici di lavoratori che instaurino un rapporto di lavoro dipendente con altra azienda. Questo al fine di facilitare lʼattivazione del secondo rapporto di lavoro ■ In riferimento alle modalità di riproporzionamento previste nei due canali si conviene che esse raggiungono lʼobbiettivo di riduzione complessiva delle parti;
d) priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni;
e) il trattamento economico del lavoratore a tempo parziale è riproporzionato sulla base del rapporto fra orario settimanale o mensile ridotto ed il corrispondente orario intero previsto dal presente contratto per il personale a tempo pieno ore eccedenti laddove vengono modulate sulle reali necessità di pari livello;
f) il personale a ogni singola struttura di vendita ■ Il ricorso al part-time non potrà deve avvenire in forme tali da assicurare le massime garanzie di natura previdenziale ed assicurativa ■ Tutti i lavoratori part time che, in virtù dellʼapplicazione della riduzione di orario, si tro- vano in regime di orario a 19 e 22, 48 ore settimanali, e comunque fino al tetto delle 30 ore, avranno la facoltà, con le modalità sotto riportate, di optare, riguardo la parte di riduzione di orario, per lʼeffettuazione di attività lavorativa con conseguente monetizza- zione della mancata riduzione prevista (1 ora per i 19 ore e 1,12 minuti per i 22,48, ecc...). La richiesta dovrà essere fatta in forma scritta ed entro un mese dalla comunicazione che lʼazienda invierà a tutte le strutture di vendita. Potranno usufruire di benefici che comportinotale monetizzazione tutti i PT in tali regimi di orario alla data della sigla del presente integrativo. Per chi sce- gliesse tale opzione, fermo restando la possibilità di trovare altre soluzioni a livello decen- trato con le R.S.U, il criterio organizzativo sarà quello del mantenimento dellʼattuale regime di orario per tre settimane e di modifica della quarta settimana in virtù del montante di ore da effettuare in una unica soluzione (4 ore per il 19 ore e 4 ore e 48 minuti per il 22,48, ecc.). La partenza di tale attività, in virtù delle necessarie modifiche organizzative, delle comunicazioni da effettuare e di altri elementi tecnici partirà dal mese di gennaio 2004. Per quanto riguarda i neo assunti si concorda il diritto di opzione a partire dalla matura- zione di un anno lavorativo. Oltre a quanto sopra definito, PER IL CANALE SUPER, considerati gli effetti sullʼorganizzazione del lavoro del PT, si procederà a livello di ogni singolo centro di costo, sia al fine di ottimizzare lʼattività e di migliorare la qualità di servizio sia sulla base della verifica delle ore supplementari e straordinarie effettuate, a qualsiasi titolo, la riduzione del convenuto ridotto orario confronti annuali allo scopo di lavoro, salvo quanto previsto da particolari disposizioni individuare margini di legge.
g) volontarietà delle parti in caso di modifiche dell'articolazione dell'orario concordata;
h) ai sensi dell'art. 5, L. 863/84, è consentita l'esecuzione riproporzionamento dellʼorario di lavoro supplementarecontrattuale, quando vi sia accordo tra datore ciò anche in riferimento a quanto già previsto al capitolo relazioni sindacali. Alla fine degli incontri le parti individueranno il numero di riproporzionamenti previsti. Questi confronti dovranno anche permettere la ricerca delle soluzioni organizza- tive più adeguate nella distribuzione settimanale dellʼorario di lavoro e lavoratore, in riferimento a specifiche esigenze organizzativenella programma- zione degli orari. La quota di Il ricorso al lavoro supplementare dovrà essere proporzionata concordato fra le parti. Si ribadisce che per le specifiche esigenze organizzative, se prevedibili e programmabi- li, che motivano il ricorso al ridotto orario contrattualelavoro supplementare e che saranno oggetto di confronto fra le parti come previsto dal vigente CCNL, vale quanto previsto dallʼaccordo aziendale del 18.01.1991. Restano esclusi i Solo nel caso di indisponibilità allʼinterno del reparto interessato, verrà previsto il passaggio di personale di altro reparto, disposto al trasferimento. Per il CANALE IPER, anche in relazione alla pregressa contrattazione, si ribadisce che è ammesso il ricorso al lavoro supplementare quando sia motivato dalle seguenti specifi- che esigenze organizzative e commerciali e fatto salvo il consenso del lavoratore: ■ Partecipazione ai corsi di formazione (esempio corsi in formazione e lavoro, etc.) ■ Campagne promozionali (esempio 3x2, campagne promozionali a tema, etc.) ■ Intensificazione dellʼattività di vendita in periodi (Natale, Pasqua, etc...) o collegata ad iniziative particolari ■ Periodi di aperture straordinarie al pubblico ■ Periodi caratterizzati da elevate assenze del personale (ferie, malattie, corsi di formazione) ■ Periodi lavorativi antecedenti lʼapertura al pubblico di una nuova unità di vendita ■ Inventari ■ Eventi straordinari non originati da intensificazione dellʼ attività di vendita (eventi naturali o sociali, ristrutturazioni, etc.). Le parti convengono tuttavia sulla necessità di contenere il ricorso alle ore supplementari e a tal fine, considerati gli effetti sullʼorganizzazione del lavoro si procederà, a livello di sin- golo ipermercato, a confronti semestrali fra le parti finalizzati alla verifica dellʼattuazione di quanto qui concordato. La riduzione graduale dellʼincidenza delle ore supplementari avverrà attraverso: riproporzionamenti da effettuarsi sullʼorganico a tempo parziale dellʼipermercato, riproporzionamenti temporanei, nuove assunzioni; passaggi a tempo pieno, recuperi di pro- duttività, interventi organizzativi. Fatto salvo quanto verrà concordato a livello dei singoli ipermercati negli incontri di verifica sui diversi temi previsti dal presente accordo, lʼAzienda si impegna a destinare una quota adeguata della riduzione delle ore supplementari al riproporzionamento degli orari di lavo- ro dei lavoratori che hanno chiesto la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
i) . Circa il consolidamento delle ore supplementari le parti concordano di mantenere lʼandamento di tali ore in un riferimento collettivo del 5,5%, già previsto dalla pregressa contrattazione, sul totale delle ore ordinarie. Le eventuali differenze che si dovessero realizzare tra la risultante numerica di detto limite e lʼandamento di fatto saranno soggette a confronto al fine di destinare quote di ore al consolidamento. Fermo re- stando i lavoratori diritti soggettivi in materia e quanto definito in premessa le parti concordano che in riferimento a tempo parziale godranno di un periodo di ferie pari a quello tale tetto verranno recepite eventuali future e diverse previsioni del personale a tempo pienoC.C.N.L attualmente in rinnovo. In ogni caso con il presente accordo non si intendono introdurre au- tomatismi. La relativa retribuzione va commisurata alla prestazione presente normativa non verrà applicata nei primi due anni di apertura di nuovi punti di vendita. Le parti inoltre si incontreranno a livello locale nelle occasioni previste per ridefinire e concordare la pianificazione degli orari di lavoro ordinario riferita ordinari nei periodi di aperture straordinarie al periodo pubblico e ampliamenti straordinari degli orari di maturazione delle ferieapertura.
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Samples: Contratto Integrativo Aziendale
Part-time. 1. Ai sensi della L. 863/1984 gli istituti possono assumere A specifica ed integrazione di quanto previsto dall’allegato E al CCNL (disciplina del lavoro a tempo parziale come pure procedere alla trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per prestazione di attività lavorative ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal presente contratto e/o per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno.
2. Il personale docente di scuole elementari e medie di I e II grado parificate o legalmente riconosciute, impegnato in discipline curriculari è escluso dal part-time limitato ad alcuni periodi dell'anno.
3. Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principiparziale) si conviene che:
a) il contratto l’Azienda con organico superiore ai 100 lavoratori è tenuta ad accogliere richieste di lavoro trasformazione da contratti a tempo pieno a contratti a tempo parziale deve stipularsi nel limite di una unità per iscrittoogni 16 dell’organico in servizio a tempo indeterminato, con arrotondamento dell’eventuale residuo per difetto fino allo 0,49 e per eccesso dallo 0,50. In esso devono essere indicate le mansioni e la distribuzione dell'orario L’Azienda con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Copia del contratto deve essere inviata entro 30 giorni al competente Ispettorato Provinciale del Lavoro;
b) volontarietà organico inferiore ai 100 lavoratori è tenuta ad accogliere richieste di entrambe le parti;
c) reversibilità della prestazione trasformazione da tempo parziale contratti a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti;
d) priorità nel passaggio da tempo pieno a contratti a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già nel limite di una unità per ogni 25 dell’organico in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni;
e) il trattamento economico del lavoratore servizio a tempo parziale è riproporzionato sulla base del rapporto fra orario settimanale o mensile ridotto ed il corrispondente orario intero previsto dal presente contratto indeterminato, con arrotondamento dell’eventuale residuo per il personale a tempo pieno di pari livello;
f) il personale a part-time non potrà usufruire di benefici che comportino, a qualsiasi titolo, la riduzione del convenuto ridotto orario di lavoro, salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge.
g) volontarietà delle parti in caso di modifiche dell'articolazione dell'orario concordata;
h) ai sensi dell'artdifetto fino allo 0,49 e per eccesso dallo 0,50. 5, L. 863/84, è consentita l'esecuzione di lavoro supplementare, quando vi sia accordo tra datore di lavoro e lavoratore, in riferimento a specifiche esigenze organizzative. La quota di lavoro supplementare dovrà essere proporzionata al ridotto orario contrattuale. Restano esclusi i lavoratori che hanno chiesto la trasformazione Presso ciascuna Azienda le trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
i) i lavoratori a tempo parziale godranno di un periodo di ferie pari a quello non possono essere superiori al 20% del personale in servizio a tempo pieno, con arrotondamento ad uno dell’eventuale frazione. Per le assunzioni dall’esterno con contratti di lavoro a tempo parziale, è esclusa ogni misura di contingentamento;
b) destinatari della presente regolamentazione sono i lavoratori (quadri direttivi, impiegati 2^ e 3^ area professionale, ausiliari) che prestano servizio a tempo indeterminato presso ogni singola Azienda destinataria del presente CIR;
c) presso ogni Azienda verrà compilata una graduatoria in cui saranno inseriti i nominativi dei lavoratori che abbiano presentato richiesta di trasformazione in contratto di lavoro a tempo parziale. La relativa retribuzione va commisurata alla prestazione graduatoria può essere consultata, a richiesta, dai diretti interessati. d)la graduatoria viene stilata in base a punteggi attribuiti secondo l’ordine di lavoro ordinario riferita seguito indicato: • per assistenza a figli o affidati portatori di handicap grave; • per assistenza al periodo coniuge, o al convivente o a genitori o a parenti entro il 2° grado portatori di maturazione handicap grave; • per assistenza al coniuge o al convivente o a figli, genitori o parenti entro il 2° grado gravemente ammalati; • per necessità di accudire a figli di età inferiore a 14 anni ; • motivi di studio per corsi di cui all’art.10 della Legge 20.5.1970 n.300 (in alternativa rispetto alle facilitazioni previste dal 1° comma dell’art.68 CCNL); • motivi personali;
e) a richiesta delle ferieRSA si terrà un incontro con l‘Azienda, per consultare la graduatoria comprendente tutte le richieste finali pervenute e ricercare soluzioni condivise in presenza di richieste superiori ai limiti previsti.
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Part-time. 1. Ai sensi della L. 863/1984 gli istituti possono assumere a tempo parziale come pure procedere alla trasformazione Le Parti convengono sull'esigenza di utilizzare rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per prestazione specifiche necessità organizzative e gestionali dell’Azienda o connesse comprovate e concordate esigenze dei lavoratori. In tali casi l’attivazione dei contratti di lavoro a tempo parziale avverrà nel rispetto della legislazione vigente e della contrattazione collettiva nazionale integrate con le seguenti specifiche. Fermo restando che, in ossequio a quanto disposto dall’art.18 del CCLN, per lavoro a tempo parziale deve intendersi il rapporto di lavoro prestato con un orario ridotto rispetto a quello previsto nel suddetto CCNL, potranno essere richieste prestazioni di lavoro supplementare in occasione di inventari, ristrutturazioni, e carichi di lavoro straordinari ed imprevedibili. Ogni lavoratore non potrà comunque prestare più di 130 ore annue, normalmente retribuite o con corrispondenti riposi compensativi. Le assunzioni di lavoratori che siano disponibili a svolgere attività lavorative ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal presente contratto e/CCNL o per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno.
2, dovranno avvenire per atto scritto. Il personale docente di scuole elementari e medie di I e II grado parificate o legalmente riconosciute, impegnato in discipline curriculari è escluso dal part-time limitato ad alcuni periodi dell'anno.
3. Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principiOgni singolo contratto dovrà riportare:
a) durata del periodo
b) la mansione a cui il contratto lavoratore è adibito
c) l’orario di lavoro con riferimento, a tempo parziale deve stipularsi per iscritto. In esso devono essere indicate le mansioni e la distribuzione dell'orario con riferimento al giornoseconda dei casi, alla settimana, al mese e mese, all'anno. Copia del contratto deve essere inviata entro 30 giorni al competente Ispettorato Provinciale del Lavoro;
b) volontarietà di entrambe le parti;
c) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti;
d) priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni;
e) il trattamento economico del lavoratore spettante
e) la durata (in caso di contratto a tempo parziale determinato) II trattamento economico è riproporzionato sulla base rapportato alla percentuale dell'orario di lavoro impegnato come risulta dall'atto scritto rispetto a quello ordinario previsto dal CCNL e dall'integrativo per il lavoro a tempo pieno. Tale trattamento economico sarà applicato a tutti gli istituti contrattuali quali ferie, festività, scatti di anzianità, mensilità aggiuntive ecc.... Restano esclusi dal criterio di proporzionalità i rimborsi spese che pertanto spettano come per i lavoratori a tempo pieno. Compatibilmente con le esigenze aziendali le Parti concordano la possibilità di reversibilità del rapporto fra orario settimanale o mensile ridotto ed il corrispondente orario intero previsto dal presente contratto per il da part-time a full-time e viceversa. Nell'ipotesi di assunzione del personale a tempo pieno l’azienda garantisce il diritto di pari livello;
f) il personale a part-time non potrà usufruire di benefici che comportinoprecedenza, a qualsiasi titoloparità di qualifica e mansioni, la riduzione del convenuto ridotto orario di lavoronei confronti dei lavoratori che, salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge.
g) volontarietà delle parti in caso di modifiche dell'articolazione dell'orario concordata;
h) ai sensi dell'art. 5già dipendenti, L. 863/84, è consentita l'esecuzione di lavoro supplementare, quando vi sia accordo tra datore di lavoro e lavoratore, in riferimento a specifiche esigenze organizzative. La quota di lavoro supplementare dovrà essere proporzionata al ridotto orario contrattuale. Restano esclusi i lavoratori che hanno chiesto la trasformazione del avevano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
i) parziale ed in subordine agli altri lavoratori assunti a part-time. Fermo il criterio di proporzionalità che caratterizza il rapporto di lavoro part-time le parti si impegnano a modificare i lavoratori punti del presente contratto che dessero luogo a sperequazioni tra i lavoratori. Qualora vi sia richiesta da parte del lavoratore o della azienda del passaggio da tempo pieno a tempo parziale godranno parziale, l’Azienda si impegna a valutare tale richiesta con le XX.XX. La possibilità di un periodo ripristinare il rapporto di ferie pari a quello del personale lavoro a tempo pienopieno è prevista, su iniziativa dell'azienda o del lavoratore, solo in presenza delle condizioni aziendali necessarie, da sottoporsi ove occorra, a verifica tra Azienda e XX.XX. La relativa retribuzione va commisurata Per tutto ciò che non è espressamente indicato nel presente accordo, si fa riferimento alla prestazione normativa vigente e al CCNL della categoria. • Le parti si incontreranno entro il mese di gennaio 2010 per l'accordo sulla gestione del lavoro ordinario riferita al periodo di maturazione delle feriepart-time.
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Samples: Contratto Integrativo Aziendale
Part-time. 1. Ai sensi della L. 863/1984 gli istituti possono assumere a) Le parti, ritenendo che il rapporto di lavoro a tempo parziale come pure procedere alla trasformazione possa essere considerato mezzo idoneo ad agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di rapporti lavoro, nell'intento di lavoro da tempo pieno garantire ai lavoratori a tempo parziale per prestazione un corretto ed equo regime normativo, concordano nel merito quanto segue. Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di attività lavorative ad lavoro prestato con un orario inferiore ridotto rispetto a quello ordinario previsto stabilito dal presente contratto e/o per periodi predeterminati nel corso C.C.N.L.. Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di consentire: flessibilità della forza lavoro in rapporto ai flussi di attività nell'ambito della giornata, della settimana, del mese o dell'anno; risposta ad esigenze individuali dei lavoratori, anche già occupati.
b) L'instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto nel quale siano indicati:
1) il periodo di prova per i nuovi assunti;
2) la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità. Il personale docente La prestazione individuale sarà fissata tra datore di scuole elementari lavoro e medie lavoratore, di I e II grado parificate o legalmente riconosciute, impegnato in discipline curriculari è escluso dal part-time limitato ad alcuni periodi dell'annonorma entro le seguenti fasce: ❖ nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale da 16 a 26 ore; ❖ nel caso di orario ridotto rispetto normale orario mensile da 64 a 124 ore; ❖ nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale da 600 a 1.352. ❖ ulteriori modalità potranno essere stabilite localmente.
3. Il ) ll trattamento economico e normativo secondo criteri di proporzionalità all'entità della prestazione lavorativa.
c) ll rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:
a) il contratto di lavoro a tempo parziale deve stipularsi per iscritto. In esso devono essere indicate le mansioni e la distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Copia del contratto deve essere inviata entro 30 giorni al competente Ispettorato Provinciale del Lavoro;
b) : ❖ volontarietà di entrambe le parti;
c) ; ❖ reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti;
d) ; ❖ priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, assunzioni per le stesse mansioni;
e) il trattamento economico ; ❖ applicabilità delle norme del lavoratore a tempo parziale è riproporzionato sulla base presente contratto in quanto compatibili con la natura del rapporto fra orario settimanale o mensile ridotto ed il corrispondente orario intero previsto dal presente contratto per il personale a tempo pieno di pari livello;
f) il personale a part-time non potrà usufruire di benefici che comportino, a qualsiasi titolo, la riduzione del convenuto ridotto orario di lavoro, salvo quanto previsto da particolari disposizioni di leggestesso.
g) volontarietà delle parti in caso di modifiche dell'articolazione dell'orario concordata;
h) ai sensi dell'art. 5, L. 863/84, è consentita l'esecuzione di lavoro supplementare, quando vi sia accordo tra datore di lavoro e lavoratore, in riferimento a specifiche esigenze organizzative. La quota di lavoro supplementare dovrà essere proporzionata al ridotto orario contrattuale. Restano esclusi i lavoratori che hanno chiesto la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
i) i lavoratori a tempo parziale godranno di un periodo di ferie pari a quello del personale a tempo pieno. La relativa retribuzione va commisurata alla prestazione di lavoro ordinario riferita al periodo di maturazione delle ferie.
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Samples: Accordo Integrativo
Part-time. 1. Ai sensi Nel pieno rispetto del D. Lgs. 61/2000 e successive modificazioni, le Parti concordano nel regolare l’istituto del part – time come segue:
a) il part-time potrà essere richiesto dal dipendente che abbia almeno due anni di anzianità;
b) la concessione è limitata al personale con mansioni interne fino al 5° livello compreso; fino ad un totale del 10% del personale medesimo;
c) il Gruppo potrà prendere in considerazione le richieste di part-time da parte di dipendenti inquadrati nel 6° e nel 7° livello;
d) le domande saranno accolte compatibilmente con le esigenze organizzative dei singoli uffici o servizi;
e) i richiedenti riceveranno comunque risposta entro un mese dalla domanda;
f) i dipendenti interessati dovranno richiedere il part-time indicandone espressamente motivi e durata;
g) la durata massima della L. 863/1984 richiesta non potrà essere superiore a 3 anni, salvo poi il diritto del lavoratore di chiedere il rinnovo;
h) la decorrenza del part –time, ove la richiesta venga accolta, coinciderà con il primo giorno del mese, fatti salvi i casi di cui al punto 2);
i) ove sia organizzativamente possibile, il dipendente che ottenga il part-time, o che rientri a tempo pieno, presterà la sua attività nell'ambito del medesimo ufficio;
l) nel caso in cui la richiesta di part-time non venga accolta, il dipendente ha facoltà di chiedere un incontro con l'azienda assistito dalla R.S.A. cui conferisce mandato;
m) la retribuzione e gli istituti possono assumere a tempo parziale contrattuali vengono ridotti nella stessa proporzione dell'orario ad eccezione di quelli per cui esistono specifiche previsioni nel presente C.I.A;
n) eventuali proroghe del part-time, come pure procedere alla trasformazione il rientro anticipato, dovranno essere richieste con un preavviso di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per prestazione di attività lavorative ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal presente contratto e/o per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'annoalmeno due mesi.
2. Il personale docente Gruppo, in presenza di scuole elementari particolari situazioni familiari (quali, a titolo esemplificativo e medie non esaustivo, gravi patologie che determinano la temporanea riduzione di I e II grado parificate autonomia del coniuge/convivente more uxorio, dei figli o legalmente riconosciutedei genitori), impegnato in discipline curriculari è escluso dal part-dietro richiesta documentata del lavoratore, potrà concedere un part –time limitato ad alcuni periodi dell'anno.per un periodo massimo di 1 anno. Tale richiesta
3. Il rapporto lavoratore di cui al punto 2 potrà richiedere, con un preavviso non inferiore a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:
a) il contratto 15 giorni, di lavoro a tempo parziale deve stipularsi per iscritto. In esso devono essere indicate le mansioni e la distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Copia del contratto deve essere inviata entro 30 giorni al competente Ispettorato Provinciale del Lavoro;
b) volontarietà di entrambe le parti;
c) reversibilità della prestazione da tempo parziale rientrare a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti;anche prima della scadenza prevista.
d) priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni;
e) il trattamento economico del lavoratore a tempo parziale è riproporzionato sulla base del rapporto fra orario settimanale o mensile ridotto ed il corrispondente orario intero previsto dal presente contratto per il personale a tempo pieno di pari livello;
f) il personale a 4. Il part-time non potrà usufruire verrà concesso in base alle seguenti tipologie di benefici che comportino, a qualsiasi titolo, la riduzione del convenuto ridotto orario di lavoro, salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge.orario: Orario rigido Orario flessibile
gA) volontarietà delle parti in caso di modifiche dell'articolazione dell'orario concordata;20 ore settimanali mattutine DA LUN. A VEN. 9,00 13,00 8,00 - 9,30 12,00 - 13,30
hB) ai sensi dell'art20 ore settimanali pomeridiane DA LUN. 5, L. 863/84, è consentita l'esecuzione di lavoro supplementare, quando vi sia accordo tra datore di lavoro e lavoratore, in riferimento a specifiche esigenze organizzativeA GIO. La quota di lavoro supplementare dovrà essere proporzionata al ridotto orario contrattuale13,30 17,30 12,30 - 14,00 16,45-18,15 VENERDI' 9,00 13,00 8,00-9,30 12,00 - 13,30
C) 25 ore settimanali DA LUN. Restano esclusi i lavoratori che hanno chiesto la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
i) i lavoratori a tempo parziale godranno di un periodo di ferie pari a quello del personale a tempo pienoA VEN. La relativa retribuzione va commisurata alla prestazione di lavoro ordinario riferita al periodo di maturazione delle ferie.9,00 14,00 8,00 - 9,30 13,00 - 14,30 Orario rigido 28 ore settimanali Entrata Uscita Entrata Uscita DA LUN. A GIO. 9,00 13,00 14,00 16,00 VENERDI' 9,00 13,00 Orario flessibile 28 ore settimanali Entrata Intervallo Uscita DA LUN. A GIO. 8,00-9,30 º 15,00 - 16,30 VENERDI' 8,00-9,30 12,00 - 13,30
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Samples: Contratto Integrativo Aziendale
Part-time. 1. Ai sensi della L. 863/1984 gli istituti possono assumere Le Parti stipulanti convengono sul principio che il lavoro a tempo parziale come pure procedere può costituire uno strumento funzionale alla trasformazione flessibilità ed alla articolazione della prestazione di rapporti di lavoro da tempo pieno lavoro, in quanto applicato in rapporto alle esigenze dell'impresa ed all'interesse del lavoratore. Il lavoratore a tempo parziale per beneficia dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile e di un trattamento riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. Il rapporto di attività lavorative lavoro ad orario inferiore ridotto potrà essere di tipo orizzontale, verticale o misto. Il rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro; di tipo verticale quando l'attività lavorativa sia svolta a quello ordinario previsto dal presente contratto e/tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, o per dell'anno; di tipo misto quando, attraverso una combinazione delle precedenti modalità, sono previste giornate ad orario ridotto limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno.
2. Il personale docente Contratti di scuole elementari lavoro a tempo parziale con superamento dell'orario normale giornaliero ma inferiore a quello contrattuale settimanale, potranno essere stipulati anche al fine di consentire una maggiore utilizzazione degli impianti; in tale ultimo caso e medie di I e II grado parificate o legalmente riconosciute, impegnato nel caso in discipline curriculari è escluso dal cui il part-time limitato ad alcuni periodi dell'anno.
3verticale comprenda i giorni del fine settimana, l'attivazione sarà oggetto di esame preventivo con la Rappresentanza sindacale unitaria. Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:
a) il contratto di lavoro a tempo parziale deve stipularsi essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indicate le mansioni indicati la durata della prestazione lavorativa e la distribuzione collocazione temporale dell'orario di lavoro con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'annoall'anno così come previsto dalle norme vigenti, nonché le altre eventuali condizioni concordate. Copia del contratto deve essere inviata entro 30 giorni al competente Ispettorato Provinciale del Lavoro;
b) volontarietà di entrambe le parti;
c) reversibilità della prestazione da tempo parziale Il lavoro a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile parziale, a seguito della richiesta da parte del lavoratore, è esigibile compatibilmente con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti;
d) priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni;
e) il trattamento economico del lavoratore a tempo parziale è riproporzionato sulla base del rapporto fra orario settimanale o mensile ridotto ed il corrispondente orario intero previsto dal presente contratto per il esigenze organizzative dell'impresa. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è riconosciuto il diritto di pari livello;
f) il personale a part-time non potrà usufruire di benefici che comportino, a qualsiasi titolo, la riduzione del convenuto ridotto orario di lavoro, salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge.
g) volontarietà delle parti in caso di modifiche dell'articolazione dell'orario concordata;
h) ai sensi dell'art. 5, L. 863/84, è consentita l'esecuzione di lavoro supplementare, quando vi sia accordo tra datore di lavoro e lavoratore, in riferimento a specifiche esigenze organizzative. La quota di lavoro supplementare dovrà essere proporzionata al ridotto orario contrattuale. Restano esclusi i precedenza nei confronti dei lavoratori che hanno chiesto la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno con contratto a tempo parziale;
i) i lavoratori , a tempo parziale godranno parità di un periodo di ferie pari a quello del personale a tempo pieno. La relativa retribuzione va commisurata alla prestazione di lavoro ordinario riferita al periodo di maturazione delle feriemansioni, fatte salve le esigenze tecnico-organizzative.
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Part-time. 1. Ai sensi della L. 863/1984 gli istituti possono assumere Il lavoratore il cui rapporto di lavoro è regolato dal presente contratto può chiedere di effettuare la propria prestazione a tempo parziale, per una durata non inferiore a 20 ore settimanali, né superiore a 30; la prestazione di lavoro settimanale a tempo parziale come pure procedere alla trasformazione può essere distribuita anche su un numero di rapporti di lavoro da giorni inferiore a quello dei lavora- tori a tempo pieno a tempo parziale per prestazione di attività lavorative ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal presente contratto e/o per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno(c.d. "part-time verticale").
2. Il L'Azienda può accogliere la richiesta, avuto riguardo alle mansioni svolte dal lavoratore ed ai riflessi che la riduzione oraria della presta- zione può avere sul piano organizzativo-produttivo, dando comun - que priorità al personale docente che abbia esigenze familiari e/o motivi di scuole elementari e medie di I e II grado parificate o legalmente riconosciute, impegnato in discipline curriculari è escluso dal part-time limitato ad alcuni periodi dell'annostudio.
3. Il rapporto a personale che potrà avvalersi del tempo parziale non potrà supera- re le 250 unità.
4. Restano esclusi dalla possibilità di chiedere il part-time — in considera- zione della peculiarità delle mansioni svolte — i lavoratori che fruisco- no dell'indennità maggiori prestazioni o dell'indennità mancata limita - zione e variabilità orari di lavoro di cui all'art. 12 del presente contratto.
5. La determinazione degli orari di lavoro da effettuare a part-time sarà disciplinato secondo concordata tenendo conto specificatamente delle esigenze di servizio del settore di appartenenza del lavoratore che ha fatto richiesta di av- valersi del tempo parziale.
6. La retribuzione diretta ed indiretta, attuale e differita, dei lavoratori a part-time sarà commisurata proporzionalmente alla ridotta durata del- la prestazione.
7. Ai fini dell'applicazione dei comporti contrattuali utili per i seguenti principi:
a) il contratto passaggi di classe, le prestazioni di lavoro a tempo parziale deve stipularsi per iscritto. In esso devono essere indicate le mansioni e la distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, saranno computate in proporzione alla settimana, al mese e all'anno. Copia del contratto deve essere inviata entro 30 giorni al competente Ispettorato Provinciale del Lavoro;
b) volontarietà di entrambe le parti;
c) reversibilità della ridotta prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti;
d) priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni;
e) il trattamento economico del lavoratore a tempo parziale è riproporzionato sulla base del rapporto fra orario settimanale o mensile ridotto ed il corrispondente orario intero previsto dal presente contratto per il personale a tempo pieno di pari livello;
f) il personale a part-time non potrà usufruire di benefici che comportino, a qualsiasi titolo, la riduzione del convenuto ridotto orario di lavoro, salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge.
g) volontarietà delle parti in caso 8. È fatto divieto di modifiche dell'articolazione prolungamento dell'orario concordata;
h) ai sensi dell'art. 5, L. 863/84, è consentita l'esecuzione di lavoro supplementare, quando vi sia accordo tra datore di lavoro e lavoratore, in riferimento a specifiche esigenze organizzative. La quota di lavoro supplementare dovrà essere proporzionata al ridotto orario contrattuale. Restano esclusi i lavoratori che hanno chiesto la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
i) per i lavoratori a tempo parziale godranno parziale.
9. Il lavoratore che abbia chiesto ed ottenuto di un periodo effettuare una prestazio- ne a tempo parziale, può successivamente domandare, trascorsi al- meno 12 mesi, di ferie pari a quello del personale essere nuovamente utilizzato a tempo pieno. La relativa retribuzione va commisurata Tale domanda potrà essere accolta solo compatibilmente con la situazione organizzativo-produttiva conseguente alla prestazione di lavoro ordinario riferita al periodo di maturazione delle ferieparziale utilizzazione in at - to del lavoratore.
1. Le p a rti c o n v e n g o n o c h e l'a cc o g li m e n to d e ll e d o m a n d e - n e ll'a m bito d e ll e p o ssibilità c o n c e ss e dalla sit u azio n e o r ga n izzativ o -pr o d u tti v a a vv e rr à s u ll a b a s e d e ll e s e g u e n ti prio xxxx :
1 ) l a v o r ato ri c o n fi g li i n f e ri o ri a 3 a nni.
2 ) l a v o r ato ri st u d e n ti d i c u i a ll'a rt. 10 d e ll a l e gg e 20.5.70 n .300 3 ) a ltr e m otiv azio n i d i c a r e tt e r e f a m ili a r e .
2. L'Azi e n da a l fi n e d i ag e v o l a r e l'a tt u azio n e d e ll'istit u to , si i m p e g n a ad attu a r e o g n i s o l u zio n e p o ssibile d i m o bilità d e l p e rs o n a l e , e c i ò i n p a rti c o l a r e i n q u e ll e r e a lt à , a n c h e r e g i o n a li, o v e s o l o attr a v e rs o ta li s o l u zio n i è p o ssibile d i f atto l'a ppli c azio n e d e ll'istit u to .
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro
Part-time. 1. Ai sensi della L. 863/1984 gli istituti possono assumere In relazione a tempo parziale come pure procedere alla trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per prestazione di attività lavorative ad orario inferiore rispetto a quello ordinario quanto previsto dal presente contratto e/o per periodi predeterminati nel corso della settimana, D.Lgs. n. 61 del mese o dell'anno.
2. Il personale docente di scuole elementari 25 febbraio 2000 e medie di I e II grado parificate o legalmente riconosciute, impegnato in discipline curriculari è escluso dal successive modificazioni si intende part-time limitato il rapporto di lavoro con prestazione ad alcuni periodi dell'anno.
3orario ridotto rispetto all'orario normale fissato dai contratti collettivi applicati. Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:
a) il contratto di lavoro a tempo parziale part-time si deve stipularsi stipulare per iscritto. In esso devono essere indicate indicati:
a) le mansioni e gli elementi previsti dall'art. 9 del vigente c.c.n.l.;
b) la durata della prestazione lavorativa e la distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, fatto salvo quanto previsto al successivo punto. Copia Le parti del contratto deve essere inviata entro 30 giorni al competente Ispettorato Provinciale del Lavoro;
b) volontarietà di entrambe le parti;
c) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti;
d) priorità nel passaggio da tempo pieno lavoro a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzionipossono concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione e, per le stesse mansioni;
e) il trattamento economico del lavoratore a tempo parziale è riproporzionato sulla base del rapporto fra orario settimanale o mensile ridotto ed il corrispondente orario intero previsto dal presente contratto per il personale a tempo pieno nel caso di pari livello;
f) il personale a part-time verticale o misto, anche clausole elastiche di aumento della prestazione lavorativa. Per la sottoscrizione delle clausole flessibili ed elastiche il lavoratore potrà farsi assistere da un componente delle R.S.U. indicato dal lavoratore medesimo e l'eventuale rifiuto alla loro sottoscrizione non potrà usufruire integra gli estremi del giustificato motivo del licenziamento. All'atto della stipula del contratto part-time le imprese informeranno il lavoratore sui riflessi in materia previdenziale di benefici che comportino, a qualsiasi titolo, la riduzione cui all'art. 9 del convenuto ridotto orario di lavoro, salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge.
g) volontarietà delle parti in caso di modifiche dell'articolazione dell'orario concordata;
h) ai sensi dell'artD.Lgs. 5, L. 863/84, è consentita l'esecuzione di lavoro supplementare, quando vi sia accordo tra datore di lavoro e lavoratore, in riferimento a specifiche esigenze organizzativen. 61/2000. La quota retribuzione mensile spettante ai lavoratori part-time si ottiene applicando la seguente formula: RO = retribuzione ordinaria contrattualmente prevista per il tempo pieno; hs = numero di lavoro supplementare dovrà essere proporzionata al ridotto orario contrattualeore settimanali del rapporto part-time. Restano esclusi i lavoratori che hanno chiesto la trasformazione del La retribuzione oraria si ottiene applicando alla retribuzione mensile come sopra calcolata il divisore risultante dalla seguente formula: Tenuto conto delle diverse tipologie di rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
i) i lavoratori a tempo parziale godranno di un part-time, il periodo di ferie pari prova, riferito all'effettivo servizio, sarà determinato in un numero di ore che non potrà comunque comportare una durata di prestazione, riferita ai mesi di calendario, superiore a quello del personale a tempo pieno. La relativa retribuzione va commisurata alla prestazione di lavoro ordinario riferita al periodo di maturazione delle ferie.quella prevista nella seguente tabella: A e B 8°, 7° 9° - 8° (gruppo 1) 6 mesi C2 6° (gruppo 1) 5 mesi
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Part-time. 1. Ai sensi della L. 863/1984 gli istituti possono assumere a tempo parziale come pure procedere alla trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per prestazione di attività lavorative ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal presente contratto e/o per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno.
2. Il personale docente di scuole elementari e medie di I e II grado parificate o legalmente riconosciute, impegnato in discipline curriculari è escluso dal part-time limitato ad alcuni periodi dell'anno.
3. Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:
a) il L'Azienda potrà impiegare con contratto di lavoro a tempo parziale deve stipularsi per iscritto. In esso devono essere indicate le mansioni e la distribuzione dell'orario con riferimento un numero massimo di lavoratori pari al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Copia del contratto deve essere inviata entro 30 giorni al competente Ispettorato Provinciale del Lavoro;
b) volontarietà di entrambe le parti;
c) reversibilità della prestazione da tempo parziale 30% dei dipendenti in forza a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti;
d) priorità nel passaggio da tempo pieno pieno. La prestazione di lavoro a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzionipotrà essere resa con le seguenti caratteristiche: * di tipo orizzontale * di tipo verticale * di tipo misto, per le stesse mansioni;
e) il trattamento economico secondo una combinazione delle due precedenti modalità. La stessa non potrà essere inferiore al 25% dell'orario di lavoro contrattuale del lavoratore a tempo parziale è riproporzionato sulla base pieno. Il trattamento economico e normativo sarà proporzionale alla durata della prestazione lavorativa in ragione del rapporto fra orario settimanale o mensile tra l'orario ridotto ed il corrispondente orario intero e quello ordinario previsto dal presente contratto per il personale a tempo pieno pieno, compatibilmente con le particolari caratteristiche dell'istituto. L'instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nella stipulazione di pari livellodetto patto il lavoratore potrà chiedere di farsi assistere da un rappresentante sindacale aziendale da lui prescelto e nel quale siano indicati:
1) gli elementi previsti dall'art. 1 del presente contratto;
f2) la durata della prestazione lavorativa e la distribuzione dell'orario. L'Azienda potrà fare fronte alle esigenze determinate dalle seguenti necessità: * intensificazione dell'attività lavorativa; * esecuzione di servizi definiti e predeterminati nel tempo cui non possa farsi fronte con il personale ricorso ai normali assetti produttivi aziendali; * studio, elaborazione ed esecuzione di progetti straordinari; * sostituzione di lavoratori assenti per qualsiasi ragione che determini il diritto alla conservazione del posto; * sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate o impegnati in attività formative o di aggiornamento professionale; * ragioni tecniche, organizzative e produttive. mediante il ricorso ai seguenti istituti:
1) Lavoro supplementare nel part-time non di tipo orizzontale e, qualora la prestazione concordata sia inferiore all'orario settimanale, nel part-time di tipo verticale o misto il minor orario pattuito rispetto al tempo pieno potrà usufruire di benefici che comportino, a qualsiasi titolo, la riduzione del convenuto ridotto orario di lavoro, salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge.
g) volontarietà delle parti in caso di modifiche dell'articolazione dell'orario concordata;
h) ai sensi dell'art. 5, L. 863/84, è consentita l'esecuzione essere superato con prestazioni di lavoro supplementare. Il limite massimo consentito di ore supplementari, quando vi sia accordo tra datore che i lavoratori non potranno esimersi di lavoro prestare fatti salvi eventuali giustificati e lavoratorecomprovati motivi di esenzione, in riferimento a specifiche esigenze organizzativeè stabilito nel 50% della prestazione concordata nel contratto individuale, calcolato su base annua. La quota Le ore di lavoro supplementare dovrà essere proporzionata al ridotto orario contrattuale. Restano esclusi i lavoratori che hanno chiesto la trasformazione eccedenti detto limite saranno retribuite con una maggiorazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
i) i lavoratori a tempo parziale godranno di un periodo di ferie pari a quello del personale a tempo pieno. La relativa 10% calcolata sulla retribuzione va commisurata alla prestazione di lavoro ordinario riferita al periodo di maturazione delle feriebase oraria.
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Part-time. 1. Ai sensi della L. 863/1984 gli istituti possono assumere a tempo parziale come pure procedere alla trasformazione di rapporti La prestazione di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per prestazione di attività lavorative ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal presente contratto e/o per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno.
2. Il personale docente di scuole elementari e medie di I e II grado parificate o legalmente riconosciute, impegnato in discipline curriculari è escluso dal part-time limitato ad alcuni periodi dell'anno.
3. Il potrà svilupparsi verticalmente, orizzontalmente e nel modo cosiddetto “misto” il trattamento economico e normativo seguirà criteri di proporzionalità all’entità della prestazione lavorativa, compatibilmente con le particolari caratteristiche dell’istituto, sulla base del rapporto tra orario ridotto e il corrispondente orario ordinario previsto per il personale a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:
a) il contratto pieno. Saranno valutate le possibilità di lavoro a tempo parziale deve stipularsi per iscritto. In esso devono essere indicate le mansioni e la distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Copia del contratto deve essere inviata entro 30 giorni al competente Ispettorato Provinciale del Lavoro;
b) volontarietà di entrambe le parti;
c) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e del lavoratore e quando sia ciò sarà compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere. L’azienda, ferma restando la volontarietà delle parti;
d) priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ove proceda ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni;
e) il trattamento economico del lavoratore a tempo parziale è riproporzionato sulla base del rapporto fra orario settimanale o mensile ridotto ed il corrispondente orario intero previsto dal presente contratto per il assunzione di personale a tempo pieno parziale, darà comunque priorità nella valutazione di pari livello;
f) il cui sopra, fino al limite del 3% del personale in forza a part-time non potrà usufruire tempo pieno, ovvero del 2% nelle aziende fino a 100 dipendenti, alle richieste di benefici che comportino, a qualsiasi titolo, la riduzione del convenuto ridotto orario di lavoro, salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge.
g) volontarietà delle parti in caso di modifiche dell'articolazione dell'orario concordata;
h) ai sensi dell'art. 5, L. 863/84, è consentita l'esecuzione di lavoro supplementare, quando vi sia accordo tra datore di lavoro e lavoratore, in riferimento a specifiche esigenze organizzative. La quota di lavoro supplementare dovrà essere proporzionata al ridotto orario contrattuale. Restano esclusi i lavoratori che hanno chiesto la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parzialeparziale motivate dalla necessità di:
(a) assistere genitori, coniuge o convivente, figli, e altri familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza, gravemente ammalati (*) o portatori di handicap o che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti;
i(b) accudire i figli fino al compimento dei 7 anni;
(c) studio connesse al conseguimento della scuola dell’obbligo, del titolo di studio di 2° grado o del diploma universitario o di laurea;
(d) accudire i figli, al rientro da periodi di astensione obbligatoria o di congedo parentale fino ai 3 anni di vita del bambino. Tali domande saranno prese in considerazione in ordine cronologico di presentazione: - se consegnate alla Direzione aziendale entro 72 ore dall’avvenuta comunicazione scritta; - se presentate da lavoratori adibiti alle stesse mansioni di quelli da assumere a tempo parziale; - qualora l’azienda sia in grado di reperire altri lavoratori delle stesse mansioni, disponibili al tempo pieno. (*) Per gravi malattie le Parti intendono quelle di cui alla lett. A) della “Dichiarazione su patologie di particolare gravità e su stati di tossicodipendenza”, di cui all’art. 47 del CCNL. Nei casi di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale di cui alla lett. d) del precedente comma 3) è possibile rientrare a tempo pieno, previa richiesta scritta da presentare alla Direzione aziendale almeno 60 giorni prima della data di rientro a ‘full time’. In applicazione di quanto previsto dall’art. 2, comma 2) e dall’art. 3, commi 7), 8), 9), D.lgs. n. 61/00, come modificato dall’art. 46, D.lgs. n. 276/03, all’atto della stipula del contratto o successivamente nel corso del suo svolgimento le Parti interessate, con specifico patto scritto, potranno prevedere l’inserzione nel contratto a tempo parziale, anche nelle ipotesi di contratto di lavoro a termine, di:
(A) clausole flessibili, relative alla collocazione temporale della prestazione lavorativa, anche determinando i passaggio da un ‘part time’ orizzontale a verticale o viceversa, ovvero al sistema misto;
(B) nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. Con riferimento a quanto previsto dalla ipotesi a), di cui al comma 7) del presente articolo, l’azienda ha facoltà di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa di singoli dipendenti a tempo parziale (clausola di flessibilità) dandone preavviso alla RSU e ai lavoratori interessati 5 giorni prima. Le ore di lavoro prestate in applicazione del presente comma e secondo il patto di cui sopra sono compensate con una maggiorazione pari al 15% della retribuzione di cui all’ultimo comma dell’art. 31, salva diversa regolamentazione complessivamente di miglior favore a livello aziendale. In presenza di emergenze tecniche e/o produttive il termine di preavviso potrà essere ridotto fino a 2 giorni lavorativi, in tal caso la maggiorazione di cui sopra sarà elevata al 20%. Quanto sopra non si applica nei casi di riassetto complessivo dell’orario di lavoro che interessino l’intera azienda ovvero unità organizzative autonome della stessa. Con riferimento a quanto previsto dalla ipotesi b), di cui al comma 7) del presente articolo, l’azienda ha la facoltà di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa dandone preavviso ai lavoratori interessati almeno 5 giorni prima. Le ore di lavoro prestate secondo tale modalità saranno compensate secondo una maggiorazione pari al 15% della retribuzione di cui all’ultimo comma dell’art. 31, salva diversa regolamentazione complessivamente di miglior favore a livello aziendale. In presenza di emergenze tecniche e/o produttive, il termine di preavviso potrà essere ridotto fino a 2 giorni lavorativi, in tal caso la maggiorazione di cui sopra sarà elevata al 20%. Quanto sopra non si applica nei casi di riassetto complessivo dell’orario di lavoro che interessino l’intera azienda ovvero unità organizzative autonome della stessa. Con riguardo al ‘part time’ orizzontale, in riferimento a specifiche esigenze organizzative e produttive, nei casi e nei limiti di cui all’art. 31 del CCNL, è consentita la prestazione di lavoro eccedente l’orario ridotto concordato. Lo svolgimento di tali prestazioni è ammesso, oltreché nelle ipotesi di rapporto di lavoro ‘part time’ a tempo indeterminato, anche in ogni fattispecie in cui è possibile l’assunzione a tempo determinato. Le predette prestazioni – che costituiscono lavoro supplementare – sono ammesse, previa richiesta dell’azienda e previo consenso del lavoratore a tempo parziale, fermo restando quanto previsto dall’art. 3, comma 3), D.lgs. n. 61/00. Le ore di lavoro supplementare, come sopra definite, saranno compensate con la quota oraria della retribuzione di cui all’art. 31, maggiorata del 15% per le prestazioni rientranti nell’ambito del 50% dell’orario stabilito per ciascun lavoratore. Per le prestazioni eccedenti tale limite la maggiorazione sarà del 30%, fermo restando che tali prestazioni non potranno comunque superare l’80% dell’orario stabilito per ciascun lavoratore a tempo parziale di tipo orizzontale. In ogni caso, ove il lavoratore superi le 40 ore settimanali, le prestazioni eccedenti nella settimana saranno compensate con la maggiorazione del 45%. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale le prestazioni di lavoro sono disciplinate nei presupposti e nelle quantità dalle disposizioni del presente contratto per i lavoratori a tempo parziale godranno pieno. Le intese vigenti a livello aziendale con trattamenti complessivamente di un miglior favore rispetto alla disciplina di cui sopra sono fatte salve e si intendono comunque non cumulabili con la disciplina medesima. In relazione a quanto sopra le Parti potranno incontrarsi a livello aziendale per valutarne l’applicazione. In considerazione del periodo di ferie pari tempo variabile necessario alla cura delle patologie oncologiche, e al fine di tutelare unitamente alla salute, la professionalità e la partecipazione al lavoro come importante strumento di integrazione sociale e di permanenza nella vita attiva, ai lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, è riconosciuto il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a quello tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Esclusivamente per il caso sopra indicato, sempre su richiesta del personale lavoratore, previa idoneità certificata dal medico competente, il rapporto di lavoro a tempo parziale dovrà essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno. Chiarimento a verbale. La relativa retribuzione va commisurata alla variazione della collocazione temporale della prestazione e la sua variazione in aumento non danno diritto alle compensazioni di lavoro ordinario riferita cui ai commi 8) e 10) nei casi in cui esse siano richieste dal lavoratore interessato per sue necessità o scelta. Nota a verbale. Per il settore saccarifero nella fattispecie di cui al periodo di maturazione delle feriecomma 12) la maggiorazione sarà del 40%.
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Part-time. 1. Ai sensi della L. 863/1984 gli istituti possono assumere a tempo parziale come pure procedere alla trasformazione di rapporti a. il minimo settimanale dell'orario di lavoro non può essere inferiore a 12 ore. Qualora non sia possibile il raggiungimento di detto minimo in un'unica ubicazione di servizio, è possibile solo a fronte della disponibilità del lavoratore ad operare su più ubicazioni; nel caso in cui presti lÊattività lavorativa in due o più ubicazioni nell'ambito del territorio comunale per il raggiungimento del minimo settimanale, per lo spostamento da un posto all'altro di lavoro spetta al lavoratore il rimborso delle spese per tragitti non inferiori ai km 10, sulla base di criteri definiti dalla contrattazione a livello di Organizzazione. b. è ammesso il ricorso al lavoro supplementare nella misura massima del 50% dell'orario settimanale e fino al raggiungimento del tempo pieno pieno. Le prestazioni in aggiunta a quelle inizialmente pattuite nel contratto individuale e fino al raggiungimento del tempo parziale pieno, saranno compensate con quote orarie ordinarie maggiorate della percentuale del 25% GESTIONE per prestazione le ore di attività lavorative ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto lavoro ordinarie. Le ore di lavoro supplementare svolte nelle giornate festive (compresa la domenica) o durante il servizio notturno verranno compensate con la maggiorazione prevista del 25% e dalle indennità per servizio notturno e festivo. Nel caso di superamento della misura massima sopra prevista ed esclusivamente per situazioni di effettiva emergenza connesse allo svolgimento di servizi essenziali, dovrà essere riconosciuto al lavoratore, solo se richiesto, un riposo compensativo pari alle ore di lavoro svolte oltre il tetto massimo o in alternativa una maggiorazione pari al 40% della quota oraria della retribuzione. Nella maggiorazione predetta è già compresa la quota del 25%. Il riposo compensativo dovrà essere fruito, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro 30 giorni dal presente contratto termine della settimana, altrimenti verrà retribuito con le maggiorazioni stabilite. Le ore supplementari e/o straordinarie potranno confluire nella Banca Ore, solo su richiesta del dipendente. Al personale deve essere riconosciuto il consolidamento nellÊorario settimanale di lavoro ordinario di una quota di almeno il 70% della media delle ore supplementari prestate nei 12 mesi precedenti, in via continuativa e non occasionale, fino a concorrenza dellÊorario pieno settimanale contrattuale su richiesta scritta del lavoratore. Sono esclusi dal consolidamento in caso di lavoro supplementare per periodi predeterminati nel corso sostituzione di personale avente diritto alla conservazione del posto; c. clausole elastiche: il lavoratore ha diritto ad un preavviso di 2 giorni lavorativi, e la misura dellÊaumento delle ore non potrà eccedere il limite del 25% della settimana, del mese o dell'anno.
2. Il personale docente di scuole elementari e medie di I e II grado parificate o legalmente riconosciute, impegnato in discipline curriculari è escluso dal part-time limitato ad alcuni periodi dell'anno.
3. Il rapporto normale prestazione annua a tempo parziale sarà disciplinato secondo parziale. La disponibilità del lavoratore a svolgere attività lavorativa con le modalità di variazione temporale, comporta una maggiorazione della retribuzione oraria in atto, pari al 20% per le ore effettivamente interessate dalla variazione Lavoro domicilio non regolamentato Somministrazione di lavoro (ex lavoro interinale) i seguenti principi:
a) il lavoratori assunti con contratto di somministrazione di lavoro a tempo parziale deve stipularsi determinato non potranno superare il 8% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato, in forza nellÊOrganizzazione al 1° gennaio dellÊanno di assunzione. Alle lavoratrici e ai lavoratori con contratti di somministrazione di lavoro si applicano tutte le condizioni normative ed economiche previste nel vigente CCNL. ˚ vietata lÊutilizzazione dei lavoratori con contratto di somministrazione nelle Organizzazioni: a. che siano state interessate, nei 12 mesi precedenti, da licenziamenti per iscritto. In esso devono essere indicate le riduzione di personale che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle mansioni e a cui si riferisce la distribuzione dell'orario fornitura, salvo che la stessa avvenga per sostituire lavoratori assenti con riferimento al giorno, diritto alla settimana, al mese e all'anno. Copia conservazione del posto o che abbia una durata iniziale non superiore 3 mesi; b. nelle quali siano in corso sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario anche in rapporto allÊapplicazione del contratto deve essere inviata entro 30 giorni al competente Ispettorato Provinciale di solidarietà difensivo, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura; c. per la sostituzione di lavoratori in sciopero; d. da parte delle Organizzazioni che non abbiano fatto la valutazione dei rischi. Le parti concordano che lÊutilizzo di personale con contratti di lavoro a termine e in somministrazione, non possa complessivamente superare il 30% del Lavoro;
b) volontarietà di entrambe le parti;
c) reversibilità della prestazione da tempo parziale numero dei lavoratori occupati a tempo pieno indeterminato e con contratto di apprendistato, in relazione alle esigenze aziendali forza nellÊOrganizzazione al 1° gennaio dellÊanno di assunzione Lavoro stagionale non regolamentato Telelavoro non regolamentato Lavoro ripartito (job sharing) non regolamentato Viaggiatori e quando sia compatibile con piazzisti non previsti Collocamento non sono computabili ai fini della determinazione della riserva di cui alla L. 223/1991 le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti;
d) priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa assunzioni dei lavoratori già cui sia assegnata una qualifica ricompresa nei liv. dal d alla F nonché i profili professionali di autista di mezzi di soccorso e do soccorritore. Sono comunque esclusi i lavoratori assunti da adibire a mansioni di custodia, fiducia e sicurezza PREVIDENZA ASSISTENZA Previd. integrativa/complem. le Parti stipulanti, con verbale di accordo del 26.6.2014, decidono di aderire al costituito Fondo Nazionale di Pensione Complementare „PERSEO‰. Contribuzione: a. i lavoratori hanno la facoltà di aderire al fondo destinando quote della propria retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioniaggiunta al conferimento dello stesso, in una quota della misura minima dellÊ1% (con la facoltà di incrementare successivamente la contribuzione per le stesse mansioni;
e) il trattamento economico multipli dello 0,5%); b. nel caso di versamento di quote della propria retribuzione, anche nella misura minima, i lavoratori attivano, contestualmente, lÊobbligo del lavoratore datore di lavoro di versare al Fondo un contributo a tempo parziale suo carico nella misura dellÊ1% della retribuzione utile al calcolo del TFR; c. per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria, successiva alla data del 28.4.1993, è riproporzionato sulla base previsto lÊintegrale conferimento del rapporto fra orario settimanale o mensile ridotto ed il corrispondente orario intero previsto dal presente contratto per il personale a tempo pieno di pari livello;
f) il personale a part-time non potrà usufruire di benefici che comportino, a qualsiasi titolo, la riduzione del convenuto ridotto orario di lavoro, salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge.
g) volontarietà delle parti TFR maturando in caso di modifiche dell'articolazione dell'orario concordata;
hadesione al Fondo; d. per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria precedente alla data del 29.4.1993 è previsto, in alternativa, a scelta del lavoratore: 1) il conferimento integrale del TFR maturando; 2) il conferimento in misura pari almeno al 2% della retribuzione lorda, assunta a base della determinazione dello stesso TFR in caso di adesione al Fondo. Le Associazioni aderenti allÊANPAS, a far data dal 26.6.2014, in caso di esplicito conferimento del TFR maturando al costituendo fondo di previdenza complementare, si impegnano a versare il TFR maturando insieme ai sensi dell'art. 5, L. 863/84, è consentita l'esecuzione di lavoro supplementare, quando vi sia contributi previsti dal presente accordo tra (contributo del lavoratore e del datore di lavoro e lavoratore, in riferimento lavoro) alla forma pensionistica complementare a specifiche esigenze organizzative. La quota di lavoro supplementare dovrà essere proporzionata al ridotto orario contrattuale. Restano esclusi i lavoratori che hanno chiesto la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
i) i lavoratori a tempo parziale godranno di un periodo di ferie pari decorrere dal mese successivo a quello del personale a tempo pieno. La relativa retribuzione va commisurata alla prestazione di lavoro ordinario riferita al periodo di maturazione delle ferie.della scelta Assistenza integrativa non prevista
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