Prestazioni complementari. Sono altresì previste le seguenti prestazioni:
Prestazioni complementari. ▪ Garanzia complementare infortuni (solo se espressamente richiamata nel contratto) In caso di decesso dell’Assicurato derivante da infortunio o di sua invalidità totale e permanente prima della scadenza del contratto e a condizione che il contratto sia in regola con la corresponsione dei premi pattuiti, viene corrisposto un capitale aggiuntivo pari a quello inizialmente assicurato dalla componente assicurativa della garanzia base, raddoppiato in caso di decesso per infortunio automobilistico. ▪ Per gli aspetti di dettaglio delle prestazioni assicurate si rimanda agli artt. 1, 2 e 3 dell’Allegato 1 alle Condizioni di Assicurazione. ▪ Garanzia complementare di esonero pagamento premi in caso di invalidità permanente (solo se espressamente richiamata nel contratto) In caso di invalidità permanente dell’Assicurato, prima della scadenza del contratto, in misura di almeno due terzi del normale, e a condizione che il contratto sia in regola con la corresponsione dei premi pattuiti, il contratto prevede l’esonero dal pagamento dei premi residui relativi alla garanzia principale Per gli aspetti di dettaglio delle prestazioni assicurate si rimanda agli artt. 1 e 2 dell’Allegato 2 alle Condizioni di Assicurazione. Le forme di assicurazione che prevedono la corresponsione di un capitale in caso di decesso o invalidità permanente dell’Assicurato, richiedono il preventivo accertamento delle sue condizioni di salute mediante visita medica ed esami clinici. E’ possibile, entro determinati importi di capitale ed entro certi limiti di età, limitarsi alla compilazione di un questionario anamnestico; tuttavia, in tal caso l’efficacia delle garanzie risulta sospesa per un certo periodo di tempo e per alcune patologie, secondo quanto previsto dagli artt. 4, 5 e 7 dell’Allegato 1 e dagli artt. 3, 4 e 5 dell’Allegato 2 alle Condizioni di Assicurazione. Inoltre, anche qualora l’Assicurato si sia sottoposto a visita medica e agli esami clinici richiesti dalla Società, trovano applicazione le limitazioni di cui ai rispettivi artt. 6 degli Allegati 1 e 2 alle Condizioni di Assicurazione. La Società ha tuttavia la facoltà di richiedere ulteriori accertamenti sanitari, anche laddove sia normalmente prevista la sola compilazione di un questionario anamnestico; di contro, l’Assicurato stesso può richiedere di essere sottoposto a visita medica anche nei casi in cui questa non è normalmente richiesta dalla Società. E’ inoltre necessario fornire informazioni circa la professione svolta, gl...
Prestazioni complementari. In caso di morte o di invalidità per infortunio totale permanente, il dipendente o i suoi superstiti ai termini della LAINF beneficiano delle seguenti prestazioni complementari:
a) una volta il salario annuo LAINF e due volte il salario eccedente in caso di decesso;
b) due volte il salario annuo LAINF e quattro volte il salario eccedente in caso di invalidità permanente.
Prestazioni complementari. La Ditta dovrà fornire annualmente progetti-offerta inerenti la progettazione e l’attuazione di iniziative in ambito di:
a) tutoraggio, formazione/aggiornamento per bibliotecari, amministratori, tirocinanti, volontari, altri operatori (insegnanti, educatori, ecc.);
b) servizi informatici-informativi per sistemi bibliotecari, biblioteche ed enti aderenti al sistema;
c) rassegna “Che belle figure!”; rassegne di autori ed altri eventi culturali;
d) attività di promozione/animazione alla lettura per bambini/ragazzi/giovani;
e) fund raising in ambito bibliotecario e culturale;
f) comunicazione volta a migliorare la conoscenza tra i cittadini dei servizi e delle proposte offerte dalle biblioteche e dal sistema bibliotecario. La Stazione appaltante si riserva – di volta in volta, e sulla base e di propri calcoli di convenienza – di dar corso e di finanziare i progetti-offerta presentati dalla Ditta. Le attività anzidette saranno a totale carico dei fondi del sistema bibliotecario; l’onere complessivo non potrà superare il 20% dell’importo di aggiudicazione dell’accordo quadro, così come indicato al successivo art. 11. Tutti gli aspetti amministrativi relativi ai progetti-offerta (conferimenti incarichi a prestatori, gestione delle entrate, ecc.) dovranno essere gestiti dalla Ditta. Detto affidamento sarà effettuato solo nel caso la stessa – direttamente o subappaltando – possa gestire le prestazioni complementari di cui al presente articolo in regime di imposta sul valore aggiunto interamente detraibile. Per quanto concerne l’attività di fund raising (lettera e), il sistema bibliotecario potrà partecipare quale soggetto capofila o quale partner a co-progettazioni che vedano coinvolte sia il sistema bibliotecario che l’Impresa, al fine di partecipare a bandi promossi da enti pubblici, fondazioni, associazioni o altro. In dette situazioni, l’onere complessivo a carico del sistema bibliotecario potrà superare il 20% dell’importo di aggiudicazione dell’accordo quadro, così come indicato al successivo art. 11, previo accertamento dell’economicità del progetto presentato e risultato finanziato. Per quanto riguarda le prestazioni di cui alle precedenti lettere a) e c), si specifica quanto segue.
Prestazioni complementari. La Stazione Appaltante, durante l'esecuzione del contratto, può ordinare l’esecuzione di prestazioni complementari divenuti necessari a seguito di circostanza imprevista, in aderenza a quanto previsto all’articolo 106 del D. Lgs. 50/2016.
Prestazioni complementari. Nell’ambito di ciascun Contratto Applicativo, il Fornitore dovrà altresì eseguire le prestazioni di seguito specificate.
Prestazioni complementari. 1. In prospettiva, la cooperazione tra Comune, Scuole e Genitori potrà affrontare anche temi quali: la vivibilità e sicurezza nella città, l’autonomia nei percorsi casa-scuola (car-pooling scolastico), assistenza e accompagno alunni sugli scuolabus comunali, ulteriori iniziative di assistenza in ambito scolastico (pausa pranzo), divenendo pratica di partecipazione attiva e promozione d’iniziative nel campo dei diritti dell’infanzia.
2. All’interno del piano per il diritto allo studio 2019/2020, l’Amministrazione Comunale si riserva in particolare di individuare progetti/proposte di cooperazione in tema di:
a) miglioramento dell’offerta formativa;
b) diritti e opportunità per gli alunni disabili;
c) servizi per le famiglie e extra scuola.
3. E’ impegno di tutte e tre le parti addivenire ad una eventuale nuova convenzione per l’anno scolastico 2020/2021 alla luce delle sperimentazioni attuate nel corso del periodo di convenzionamento.
Prestazioni complementari. La sola tariffa a premio annuo costante prevede inoltre che le sue prestazioni pos- sano essere integrate, su richiesta del Contraente, da quelle relative alle assicura- zioni complementari riportate all’Art. 19 delle presenti Condizioni di Polizza. Il presente contratto è stipulato in Dollari U.S.A. e le disponibilità relative vengono investite nella Gestione Speciale in Dollari U.S.A. “Ri.Alto$”.
Prestazioni complementari. Il committente è tenuto a pagare a parte le prestazioni che esulano da quanto pattuito contrattualmente e che sono strettamente legate alla tutela degli interessi del cliente e all’adempimento diligente del contratto. Xxxxx Partner SA informa immediatamente il cliente dell’estensione dei servizi e dei costi che ne derivano.
Prestazioni complementari. Milano Ristorazione S.p.A. si riserva la facoltà, qualora sorgesse la necessità, di richiedere ulteriori prestazioni diverse da quelle descritte nel presente Capitolato ma comunque correlate al medesimo servizio. Dette prestazioni non concorrono alla determinazione della base d’asta e formeranno oggetto di apposita richiesta di preventivo, non vincolante per la Stazione Appaltante, che qualora ritenuto congruo ed accettato verrà affidato ai sensi dell’art.63, comma 5, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..