Passaggio di proprietà. 6 Transfer of title § 7 Controllo all’importazione ed esportazione § 7 Export and import control § 8 Prezzi, e termini di pagamento § 8 Prices and payment terms § 9 Tempi di esecuzione, proroghe; ipotesi di forza maggiore, consegna da fornitori, etc.; consegne parziali; ispezioni e/o prove presso i nostri impianti § 9
Passaggio di proprietà. Il passaggio di proprietà degli equini da vita avviene dopo che è stata effettuata la prova di idoneità all’uso per il quale sono stati acquistati. Normalmente la prova avviene presso il venditore. Per gli animali iscritti ai libri genealogici il passaggio di proprietà avviene con la compilazione del formulario, presente nel retro del certificato, che deve essere firmato da entrambi i contraenti.
Passaggio di proprietà. Per i bovini da vita il passaggio di proprietà avviene al momento della vendita e la consegna viene effet- tuata entro un breve termine e previo rilascio di do- cumentazione sanitaria prevista a norma di legge. I rischi e i pericoli passano al compratore al momento della consegna, che avviene alla stalla del venditore. Il bestiame viaggia a spese e rischio del compratore. Per i bovini da macello acquistati alla stalla “a vista”, il termine per ritiro scade al settimo giorno da quello del contratto: in tale periodo ogni rischio e pericolo per quanto riguarda le accidentalità sopravvenute è a carico del venditore. Per i bovini da acquistati “a peso” il termine della consegna viene concordato fra le parti, con possi- bilità di proroga consensuale, fermo restando quanto esposto per gli animali acquistati “a vista” per ciò che riguarda rischi e pericoli i quali come sopra detto, passano al compratore al momento della consegna. Se il bovino è assicurato, ove all’atto della macella- [6.2] zione si verifichi da parte della autorità sanitaria il sequestro totale o parziale, il danno fa capo all’una o all’altra parte contraente in base alle risultanze del verbale del veterinario ispettore delle carni. Se il sequestro è limitato ai visceri il danno è soppor- tato dal venditore. Qualora però il venditore rilasci al compratore una somma di danaro sul prezzo pattuito, a titolo di quo- ta assicurativa, non è tenuto a rispondere di alcun danno, anche se il bovino venga macellato senza preventiva assicurazione.
Passaggio di proprietà. Per i bovini da vita il passaggio di proprietà avviene al momento della vendita e la consegna viene effettuata entro un breve termine e previo rilascio di documentazione sanitaria prevista a norma di legge. In particolare è necessario il rilascio della documentazione sanitaria e del documento d’identità, c.d. “passaporto”, recante il numero apposto su entrambe le marche auricolari, previsti a norma di legge. Il passaggio si conclude con la trascrizione del compratore come proprietario dell’animale alla BDN, Banca Dati Nazionale. I rischi e i pericoli passano al compratore al momento della consegna, che avviene alla stalla del venditore. Il bestiame viaggia a spese e rischio del compratore. Per i bovini da macello acquistati alla stalla “a vista”, il termine per ritiro scade al settimo giorno da quello del contratto: in tale periodo ogni rischio e pericolo per quanto riguarda le accidentalità sopravvenute è a carico del venditore. Per i bovini da acquistati “a peso” il termine della consegna viene concordato fra le parti, con possibilità di proroga consensuale, fermo restando quanto esposto per gli animali acquistati “a vista” per ciò che riguarda rischi e pericoli i quali come sopra detto, passano al compratore al momento della consegna. Se il bovino è assicurato, ove all’atto della macellazione si verifichi da parte della autorità sanitaria il sequestro totale o parziale, il danno fa capo all’una o all’altra parte contraente in base alle risultanze del verbale del veterinario ispettore delle carni. Se il sequestro è limitato ai visceri il danno è sopportato dal venditore. Qualora però il venditore rilasci al compratore una somma di danaro sul prezzo pattuito, a titolo di quota assicurativa, non è tenuto a rispondere di alcun danno, anche se il bovino venga macellato senza preventiva assicurazione. L’acquirente di una vacca da latte ha diritto di restituirla al venditore se riscontra che non ha la produzione di latte nella quantità stabilita (è consentita una tolleranza del 10’%) nonché la qualità mercantile stabilita dalle norme CEE. Per le vacche da lavoro la produzione di latte deve essere sufficiente per l’allevamento di un redo. Se la vacca è stata garantita gravida e si constata che non è tale, ha luogo la risoluzione del contratto. Se nel contratto viene indicata l’epoca nella quale la vacca si sgraverà, è tollerato il ritardo di un mese e trascorso questo termine il compratore ha diritto ad un indennizzo che viene fissato d’accordo tra i contraenti...
Passaggio di proprietà. Il passaggio di proprietà degli equini da vita avviene dopo che è stata effettuata la prova di idoneità all’uso per il quale sono stati acquistati. Normalmente la prova avviene presso il venditore. Per tutti gli equidi iscritti ai libri genealogici, il passaggio di proprietà si completa con la compilazione di un formulario, fornito dai detentori dei libri genealogici o dall’Associazione Italiana Allevatori (AIA) per tutti gli altri equidi. Il formulario deve essere firmato da entrambi i contraenti. Tale passaggio viene registrato a cura del compratore all’Anagrafe degli Equidi, Banca Dati Nazionale.
Passaggio di proprietà. La disposizione riprende la regolamentazione dell’articolo 54 LCA in vigore dal 1° luglio 2009.
Passaggio di proprietà. Per i bovini da vita il passaggio di proprietà avviene al momento della vendita e la consegna viene effettuata entro un breve termine e previo rilascio di documentazione sanitaria prevista a norma di legge. I rischi e i pericoli passano al compratore al momento della consegna, che avviene alla stalla del venditore. Il bestiame viaggia a spese e rischio del compratore.
Passaggio di proprietà. Il trasferimento della proprietà delle merci a Ter Italia avviene incondizionata- mente alla conclusione del contratto, a prescindere dal pagamento del prezzo.
Passaggio di proprietà. Salvo quanto diversamente concordato per iscritto tra le parti, la proprietà della merce passerà all’ Acquirente alla consegna della stessa all’indirizzo di destinazione indicato sull’ordine o, in mancanza di questo, all’indirizzo dell’Acquirente. In caso di fornitura in conto deposito, il passaggio di proprietà avrà luogo al momento del prelievo della merce. Si considera non accettata qualsiasi clausola di riserva di proprietà inserita dal Fornitore in qualsiasi documento.
Passaggio di proprietà. (a) Nonostante la consegna ed il trasferimento del rischio di perimento, le Merci rimangono di proprietà del Venditore fino a che il Compratore non paga al Venditore stesso il prezzo concordato per le Merci (compresi gli interessi).