Common use of Penalità e risoluzione del contratto Clause in Contracts

Penalità e risoluzione del contratto. Durante il periodo di vigenza del contratto il Fornitore dovrà rispettare gli standard di resa previsti ed adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, i cui contenuti si evincono dal Capitolato Speciale d’Appalto, e dovrà rispettare gli standard qualitativi di fornitura e del relativo servizio di assistenza e manutenzione ivi prescritti, nonché indicati in sede di offerta. A riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni contrattuali, derivante da violazioni di norme di legge o del contratto, da cui derivi l’interruzione della fornitura ovvero il pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento della stessa, in quantità e/o qualità non tali da configurare giusta causa di risoluzione, la S.C. Provveditorato Economato, a seguito di comunicazione formale da parte del DEC, provvederà ad emettere diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. Il Fornitore è tenuto a presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa. Tali controdeduzioni dovranno pervenire al protocollo dell’ASST committente entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della lettera di contestazione In caso di mancato riscontro, entro i suddetti termini, o qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti, l’ ASST procederà ad applicare penali nelle ipotesi di ritardi negli adempimenti contrattuali di seguito specificate, verranno applicate le penali nelle misure a fianco indicate: • in caso di ritardo nei tempi di consegna, installazione e collaudo finale rispetto al termine massimo stabilito di cui ai precedenti Articoli 5 e 7, l’ASST committente applicherà al Fornitore una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari all’1‰ (uno per mille), IVA esclusa, del valore del relativo ordinativo di fornitura. In caso di ritardo nella consegna superiore a 30 (trenta) giorni, rispetto ai termini sopra stabiliti, l'Azienda appaltante si riserva il diritto di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. • l’accertamento di violazione alle disposizioni inerenti le obbligazioni in materia di servizio di manutenzione (24 mesi), di cui al precedente art. 3, comporterà l’applicazione da parte dell’ASST delle seguenti penali: PARAMETRO DI VALUTAZIONE PENALE MODALITA’ DI APPLICAZIONE Tempo di intervento € 20,00 Per ogni ora lavorativa di ritardo nell’intervento Tempo di fornitura apparecchiatura sostitutiva € 100,00 Per ogni giorno richiesta dell’ASST lavorativo di ritardo dalla In ogni caso di inadempimento riguardante i livelli di servizio ulteriori rispetto a quelli ivi indicati, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Ente Contraente una penale in misura compresa tra all’1 % e il 10% dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10% dell’importo contrattuale complessivo, da determinare per ogni inadempimento contestato in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale inadempimento. La messa in mora avverrà attraverso formale lettera (da inoltrarsi tramite FAX o PEC) di contestazione degli addebiti da parte dell’ ASST. * * * * * * Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, le Amministrazioni committenti promuovono l'avvio della procedura di cui all’art. 108, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016. Qualora l’inadempimento permanga, le Stazioni appaltanti risolvono il contratto, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell’aggiudicatario. Questa ASST, dopo l’applicazione di 3 (tre) penalità derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali di cui sopra assunti dall’aggiudicatario o al verificarsi di n. 3 inadempimenti anche parziali avventi in un lasso di tempo di 30 giorni ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi all’ASST committente un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal Direttore dell’Esecuzione dell’Appalto, si riserva il diritto di dichiarare non compatibile il servizio/la fornitura e di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti. Resta comunque fermo il rispetto delle disposizioni legislative in materia di applicazione di penali. Si precisa che l’importo della penale non potrà essere in ogni caso superiore agli importi previsti dalla legge (10% dell’importo contrattuale netto complessivo). In tutte le ipotesi sopra contemplate, resta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Azienda committente. Gli importi addebitati a titolo di penale e/o risarcimento danni e la maggiore spesa derivante da un eventuale acquisto in danno, potranno essere recuperati mediante trattenuta sui corrispettivi dovuti a qualsiasi titolo alla Ditta e/o sul deposito cauzionale, ed eventualmente qualora non sufficienti, sulle fatture ammesse al pagamento, mediante emissione nota di credito. * * * * * * Nelle ipotesi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dal presente atto e dall'offerta tecnica ed economica presentate, la Stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura prevista dall'art. 108 commi 3 e 4 del D.Lgs n. 50/2016, può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente. Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Azienda committente si riserva la facoltà di affidare la fornitura al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di gara, come previsto dall’art. 110 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

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Penalità e risoluzione del contratto. Durante il periodo di vigenza del contratto contratto, il Fornitore dovrà rispettare gli standard di resa previsti ed adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, i cui contenuti si evincono dal Capitolato Speciale d’Appalto, e dovrà rispettare gli standard qualitativi di fornitura e del relativo servizio di assistenza e manutenzione ivi prescritti, nonché indicati in sede di offerta. A riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni contrattuali, derivante da violazioni di norme di legge o del contratto, da cui derivi l’interruzione della fornitura ovvero il pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento della stessa, in quantità e/o qualità non tali da configurare giusta causa di risoluzione, la S.C. Provveditorato Economatoil RUP, a seguito di comunicazione formale da parte del DEC, provvederà ad emettere diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. Il Fornitore è tenuto a presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa. Tali controdeduzioni dovranno pervenire al protocollo dell’ASST della ASL di Rieti committente entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della lettera di contestazione In caso di mancato riscontro, entro i suddetti termini, o qualora Qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti, l’ ASST procederà ad applicare penali nelle ipotesi di ritardi negli adempimenti contrattuali di seguito specificate, inadempienze fossero confermate verranno applicate le penali nelle misure a fianco indicateseguenti penali, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno: • in caso € 200 per ogni volta si riscontri il mancato rispetto degli orari di ritardo copertura del servizio di manutenzione; • 1‰ dell’importo contrattuale per ciascun giorno di fermo macchina per manutenzione preventiva non eseguita nei tempi di consegna, installazione termini previsti e collaudo finale rispetto al termine massimo stabilito di cui ai precedenti Articoli 5 e 7, l’ASST committente applicherà al Fornitore una penale comunicati; • 1‰ dell’importo contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari all’1‰ (uno sui tempi di intervento previsti; • 1‰ dell’importo contrattuale per mille), IVA esclusa, del valore del relativo ordinativo di fornitura. In caso ogni giorno di ritardo nella consegna superiore a 30 (trenta) giorni, rispetto ai termini sopra stabiliti, l'Azienda appaltante si riserva il diritto sui tempi di risoluzione previsti da applicarsi agli interventi eccedenti il limite di tolleranza del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. • l’accertamento di violazione alle disposizioni inerenti le obbligazioni in materia di servizio di manutenzione (24 mesi), 10% di cui al precedente artarticolo 4 per i guasti che comportano il fermo dell’impianto. 3, comporterà l’applicazione da parte dell’ASST delle seguenti penali: PARAMETRO DI VALUTAZIONE PENALE MODALITA’ DI APPLICAZIONE Tempo di intervento € 20,00 Per ogni ora lavorativa di ritardo nell’intervento Tempo di fornitura apparecchiatura sostitutiva € 100,00 Per ogni giorno richiesta dell’ASST lavorativo di ritardo dalla In ogni caso di inadempimento riguardante i livelli di servizio ulteriori rispetto a quelli ivi indicati, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Ente Contraente una penale in misura compresa tra all’1 % e l’importo complessivo delle penali non dovrà superare il 10% dell’ammontare dell’importo netto contrattuale, in qualsiasi momento del periodo contrattuale, si procederà alla risoluzione anticipata del contratto al superamento di tale soglia. Nel caso di applicazione di penali la ASL di Rieti emetterà fattura per l’importo da applicarsi e comunque complessivamente non superiore al 10% dell’importo contrattuale complessivo, da determinare per ogni inadempimento contestato in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale inadempimentotratterrà il relativo valore dal primo mandato di pagamento utile. La messa in mora avverrà attraverso formale lettera (da inoltrarsi tramite FAX o PEC) di contestazione degli addebiti da parte dell’ ASSTdella ASL di Rieti. * * * * * * Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, le Amministrazioni committenti promuovono l’Amministrazione committente promuove l'avvio della procedura di cui all’art. 108, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016. Qualora l’inadempimento permanga, le la Stazioni appaltanti appaltante risolvono il contratto, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell’aggiudicatario. Questa ASSTASL, dopo l’applicazione di 3 (tre) penalità derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali di cui sopra assunti dall’aggiudicatario o al verificarsi di n. 3 inadempimenti anche parziali avventi in un lasso di tempo di 30 giorni ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi all’ASST alla ASL di Rieti committente un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal Direttore dell’Esecuzione dell’Appalto, si riserva il diritto di dichiarare non compatibile il servizio/la fornitura e di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti. Resta comunque fermo il rispetto delle disposizioni legislative in materia di applicazione di penali. Si precisa che l’importo della penale non potrà essere in ogni caso superiore agli importi previsti dalla legge (10% dell’importo contrattuale netto complessivo). In tutte le ipotesi sopra contemplate, resta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Azienda committente. Gli importi addebitati a titolo di penale e/o risarcimento danni e la maggiore spesa derivante da un eventuale acquisto in danno, potranno essere recuperati mediante trattenuta sui corrispettivi dovuti a qualsiasi titolo alla Ditta Società e/o sul deposito cauzionale, ed eventualmente qualora non sufficienti, sulle fatture ammesse al pagamento, mediante emissione nota di credito. * * * * * * Nelle ipotesi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dal presente atto e dall'offerta tecnica ed economica presentate, la Stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura prevista dall'art. 108 commi 3 e 4 del D.Lgs n. 50/2016, può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente. Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Azienda committente si riserva la facoltà di affidare la fornitura al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di gara, come previsto dall’art. 110 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

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Penalità e risoluzione del contratto. Durante In caso di inadempienze e di inosservanze dei doveri assunti in forza del presente capitolato, la Ditta Appaltatrice, oltre all’obbligo di ovviare agli inconvenienti e/o anomalie verificatisi entro il periodo termine stabilito dal Responsabile del Servizio, sarà soggetta all’applicazione di vigenza penalità. Le inadempienze, comporteranno l’applicazione delle penalità sotto riportate, con la sola formalità della contestazione degli addebiti a mezzo raccomandata a.r. da parte del contratto competente Dirigente, che deciderà anche sulle osservazioni prodotte dall’impresa. La Stazione Appaltante deve contestare entro dieci giorni l’insorta inadempienza in ordine alla quale la ditta ha la facoltà di produrre le proprie contro-deduzioni entro il Fornitore dovrà rispettare gli standard termine massimo di resa quindici giorni dalla ricezione della contestazione stessa. La Stazione Appaltante, ricevute le controdeduzioni, valuta le stesse ed emette entro ulteriori dieci giorni il provvedimento finale trasmettendolo a mezzo raccomandata a.r. all'appaltatore. Rifusione di spese, pagamento di danni e penalità verranno applicati, senza ulteriori comunicazioni, mediante ritenuta sulla prima rata di canone corrispettivo in scadenza, fatto salvo in ogni caso il ricorso all’incameramento totale o parziale della cauzione definitiva. L’appaltatore, nell’esecuzione dei servizi previsti ed adempiere dal presente capitolato, avrà l’obbligo di uniformarsi a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, i cui contenuti si evincono dal Capitolato Speciale d’Appalto, disposizioni di legge e dovrà rispettare gli standard qualitativi di fornitura e del relativo regolamento concernenti il servizio di assistenza e manutenzione ivi prescritti, nonché indicati in sede di offertastesso. A riscontro di un inadempimento, parziale o totale, tutela delle obbligazioni contrattuali, derivante da violazioni di norme di legge o del contratto, da cui derivi l’interruzione della fornitura ovvero il pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento della stessa, in quantità e/o qualità non tali da configurare giusta causa di risoluzione, la S.C. Provveditorato Economato, a seguito di comunicazione formale da parte del DEC, provvederà ad emettere diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. Il Fornitore è tenuto a presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa. Tali controdeduzioni dovranno pervenire al protocollo dell’ASST committente entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della lettera di contestazione In caso di mancato riscontro, entro i suddetti termini, o qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti, l’ ASST procederà ad applicare penali nelle ipotesi di ritardi negli adempimenti contrattuali di seguito specificate, contenute nel presente capitolato verranno applicate le penali nelle misure a fianco indicateseguenti sanzioni: • in caso € 10.000,00 (euro diecimila/00)per ogni giorno di ritardo nei tempi sospensione totale ingiustificata del servizio, oltre la detrazione della corrispondente quota di consegnacanone; • € 1.000,00 (euro mille/00) giornalieri per il mancato ritiro domiciliare di una qualsiasi tipologia di rifiuto o per il mancato spazzamento da ciascuna area di circolazione (via, installazione e collaudo finale rispetto al termine massimo stabilito strada, piazza) del territorio comunale. Oltre dieci aree di circolazione (strade/vie/piazze) non servite il servizio si intenderà interamente non espletato con applicazione delle penali di cui ai precedenti Articoli 5 al precedente punto. • € 200,00 (duecento/00) per il mancato ritiro di una qualsiasi tipologia di rifiuto da raccolta domiciliare presso singolo civico. Oltre otto civici non serviti si intenderà non servita l'intera strada o area di circolazione con applicazione delle penali di cui al precedente punto. Per le violazioni non contemplate dal precedente elenco, si procederà all’applicazione di una sanzione contrattuale variabile da € 500,00 a € 10.000,00, per ciascuna singola inadempienza a seconda della gravità e 7, l’ASST committente applicherà al Fornitore una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari all’1‰ (uno per mille), IVA esclusa, del valore del relativo ordinativo di fornituraa discrezione dell'Amministrazione. In caso di ritardo nella consegna superiore a 30 (trenta) giorni, rispetto ai termini sopra stabiliti, l'Azienda appaltante si riserva La Stazione Appaltante ha altresì il diritto di risoluzione del contrattopromuovere, nel modo e nelle forme di legge ai sensi dell'art. 1456 c.c. • l’accertamento di violazione alle disposizioni inerenti le obbligazioni in materia di servizio di manutenzione (24 mesi)., di cui al precedente art. 3oltre all’applicazione delle penalità previste, comporterà l’applicazione da parte dell’ASST delle seguenti penali: PARAMETRO DI VALUTAZIONE PENALE MODALITA’ DI APPLICAZIONE Tempo di intervento € 20,00 Per ogni ora lavorativa di ritardo nell’intervento Tempo di fornitura apparecchiatura sostitutiva € 100,00 Per ogni giorno richiesta dell’ASST lavorativo di ritardo dalla In ogni caso di inadempimento riguardante i livelli di servizio ulteriori rispetto a quelli ivi indicati, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Ente Contraente una penale in misura compresa tra all’1 % e il 10% dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10% dell’importo contrattuale complessivo, da determinare per ogni inadempimento contestato in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale inadempimento. La messa in mora avverrà attraverso formale lettera (da inoltrarsi tramite FAX o PEC) di contestazione degli addebiti da parte dell’ ASST. * * * * * * Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, le Amministrazioni committenti promuovono l'avvio della procedura di cui all’art. 108, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016. Qualora l’inadempimento permanga, le Stazioni appaltanti risolvono il contratto, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell’aggiudicatario. Questa ASST, dopo l’applicazione di 3 (tre) penalità derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali di cui sopra assunti dall’aggiudicatario o al verificarsi di n. 3 inadempimenti anche parziali avventi in un lasso di tempo di 30 giorni ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi all’ASST committente un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal Direttore dell’Esecuzione dell’Appalto, si riserva il diritto di dichiarare non compatibile il servizio/la fornitura e di procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi, fatta salva ogni altra azione di rivalsa di danni: • qualora la ditta appaltatrice si renda colpevole di frode, truffa o in caso di fallimento; • quando senza autorizzazione della Stazione Appaltante ceda ad altri, in tutto o in parte sia direttamente o indirettamente per interposta persona, i diritti e gli obblighi assunti con il presente capitolato; • nel caso del venire meno, anche parzialmente, in capo alla ditta appaltatrice dei requisiti normativi necessari per lo svolgimento dei servizi di igiene urbana. • qualora la ditta sospenda completamente ed ingiustificatamente il servizio di raccolta dei rifiuti urbani o il servizio di spazzamento stradale per un periodo superiore a dieci giorni complessivi in un anno solare; • per ogni altra grave inadempienza qui non contemplata, ai sensi e per gli effetti termini dell’art. 1456 c.c., incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva 1453 C.C. Nel caso di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti. Resta comunque fermo il rispetto delle disposizioni legislative in materia di applicazione di penali. Si precisa che l’importo della penale non potrà essere in ogni caso superiore agli importi previsti dalla legge (10% dell’importo contrattuale netto complessivo). In tutte le ipotesi sopra contemplate, resta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Azienda committente. Gli importi addebitati a titolo di penale e/o risarcimento danni e la maggiore spesa derivante da un eventuale acquisto in danno, potranno essere recuperati mediante trattenuta sui corrispettivi dovuti a qualsiasi titolo alla Ditta e/o sul deposito cauzionale, ed eventualmente qualora non sufficienti, sulle fatture ammesse al pagamento, mediante emissione nota di credito. * * * * * * Nelle ipotesi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dal presente atto e dall'offerta tecnica ed economica presentatesospensione parziale del servizio, la Stazione appaltanteAppaltante, esperita infruttuosamente la procedura prevista dall'art. 108 commi 3 e 4 del D.Lgs n. 50/2016accertata l'inadempienza a seguito di diffida a provvedere entro i termini contrattuali, può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore incaricando altra ditta e addebitandone i costi alla ditta inadempiente. Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Azienda committente si riserva la facoltà di affidare la fornitura al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di gara, come previsto dall’art. 110 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i...

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Penalità e risoluzione del contratto. Durante il periodo di vigenza del contratto il Fornitore dovrà rispettare gli standard di resa previsti ed adempiere a tutte Qualora la Ditta aggiudicataria non completi la fornitura con i tempi e le obbligazioni derivanti dal contratto, i cui contenuti si evincono dal Capitolato Speciale d’Appalto, e dovrà rispettare gli standard qualitativi di fornitura e del relativo servizio di assistenza e manutenzione ivi prescritti, nonché indicati in sede di offerta. A riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni contrattuali, derivante da violazioni di norme di legge o del contratto, da cui derivi l’interruzione della fornitura ovvero il pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento della stessa, in quantità e/o qualità non tali da configurare giusta causa di risoluzionemodalità stabiliti, la S.C. Provveditorato Economato, a seguito penale applicata per ogni giorno naturale consecutivo di comunicazione formale da parte ritardo sarà pari all'uno per mille dell’importo contrattuale nel caso di mancato rispetto dei termini stabiliti per la consegna del DEC, provvederà ad emettere diffida ad adempiere, ai sensi materiale librario (15 giorni dalla richiesta) ovvero per il servizio informazione bibliografica e visione delle novità librarie (cadenza settimanale). L’Amministrazione Comunale procederà con contestazione per gli effetti iscritto tramite PEC con facoltà di cui all’art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. Il Fornitore è tenuto a presentare le proprie controdeduzioni controdeduzione entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento dell’addebito. Nel caso in cui l’Amministrazione valuti non accolte le eventuali controdeduzioni presentate dalla Ditta aggiudicataria, la sanzione sarà considerata come definitivamente accertata e sarà comunicata alla Ditta aggiudicataria l’applicazione della stessasanzione, l’ammontare della pena e le modalità di pagamento. Tali controdeduzioni dovranno pervenire al protocollo dell’ASST committente entro Qualora l’ammontare complessivo della penale superi il 5% dell’importo contrattuale e in ogni caso il ritardo accumulato sia superiore a 30 giorni naturali e consecutivi si potrà risolvere il contratto con semplice comunicazione scritta. L’Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere in danno e di rivalersi sulla cauzione definitiva. La contestazione delle inadempienze sarà eseguita a cura del Direttore dell’esecuzione del contratto con apposito ordine di servizio che sarà inviato per iscritto all’Aggiudicatario, assegnando un termine perentorio per adempiere; trascorso inutilmente detto termine, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto. Inoltre, qualora la Ditta aggiudicataria, nell’espletamento della fornitura, non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della lettera di contestazione In caso di mancato riscontroeffettui tutte le operazioni necessarie come richiesto, entro i suddetti termini, o qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti, l’ ASST procederà ad l’amministrazione comunale può applicare penali nelle ipotesi di ritardi negli adempimenti contrattuali di seguito specificate, verranno applicate le penali nelle misure a fianco indicate: • in caso di ritardo nei tempi di consegna, installazione e collaudo finale rispetto al termine massimo stabilito di cui ai precedenti Articoli 5 e 7, l’ASST committente applicherà al Fornitore una penale per ogni giorno lavorativo il disservizio e per il danno all’immagine fino ad un massimo di ritardo pari all’1‰ (uno per mille)1.500,00 euro. Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere regolarmente comunicato alla Ditta aggiudicataria, IVA esclusa, del valore del relativo ordinativo secondo le vigenti disposizioni di fornituralegge. In caso di ritardo nella consegna superiore a 30 (trenta) giornirisoluzione per inadempimento, rispetto ai termini sopra stabiliti, l'Azienda appaltante si riserva resta salvo il diritto al risarcimento del danno. L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. • l’accertamento di violazione alle disposizioni inerenti le obbligazioni in materia di servizio di manutenzione (24 mesi), di cui al precedente art. 3, comporterà l’applicazione da parte dell’ASST delle seguenti penali: PARAMETRO DI VALUTAZIONE PENALE MODALITA’ DI APPLICAZIONE Tempo di intervento € 20,00 Per ogni ora lavorativa di ritardo nell’intervento Tempo di fornitura apparecchiatura sostitutiva € 100,00 Per ogni giorno richiesta dell’ASST lavorativo di ritardo dalla In ogni caso di inadempimento riguardante i livelli di servizio ulteriori rispetto a quelli ivi indicati, risolvere il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Ente Contraente una penale in misura compresa tra all’1 % e il 10% dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10% dell’importo contrattuale complessivo, da determinare per ogni inadempimento contestato in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale inadempimento. La messa in mora avverrà attraverso formale lettera (da inoltrarsi tramite FAX o PEC) di contestazione degli addebiti da parte dell’ ASST. * * * * * * Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, le Amministrazioni committenti promuovono l'avvio della procedura di cui all’art. 108, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016. Qualora l’inadempimento permanga, le Stazioni appaltanti risolvono il contratto, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell’aggiudicatario. Questa ASST, dopo l’applicazione di 3 (tre) penalità derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali di cui sopra assunti dall’aggiudicatario o al verificarsi di n. 3 inadempimenti anche parziali avventi in un lasso di tempo di 30 giorni ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi all’ASST committente un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal Direttore dell’Esecuzione dell’Appalto, si riserva il diritto di dichiarare non compatibile il servizio/la fornitura e di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.C.C., incamerando il deposito cauzionale definitivo a tutto rischio e con riserva danno della Ditta aggiudicataria, nei seguenti casi: • grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; • subappalto non espressamente autorizzato dal Direttore dell’esecuzione del contratto; • accertamento della sussistenza, in capo alla Ditta aggiudicataria, di rivalersi degli eventuali ulteriori danni una delle condizioni di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016; • sospensione o interruzione della fornitura da esso derivanti. Resta comunque fermo il rispetto parte della Ditta aggiudicataria per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore; • cessazione dell’attività, concordato preventivo, fallimento a carico della Ditta aggiudicataria; • mancata prova della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi; • mancata osservanza delle disposizioni legislative norme in materia di applicazione Sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni; • ogni altra inadempienza, qui non contemplata, o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto, a termine dell’art. 1453 del codice civile. Comporta altresì la risoluzione del contratto il mancato assolvimento degli obblighi di penalicui al citato art. Si precisa che l’importo 3 della penale non potrà essere in ogni caso superiore agli importi previsti dalla legge (10% dell’importo contrattuale netto complessivo)L. n. 136/2010. In La risoluzione comporterà tutte le ipotesi sopra contemplateconseguenze di legge, resta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Azienda committente. Gli importi addebitati a titolo di penale e/o risarcimento danni e la maggiore spesa derivante da un eventuale acquisto in danno, potranno essere recuperati mediante trattenuta sui corrispettivi dovuti a qualsiasi titolo alla Ditta e/o sul deposito cauzionale, ed eventualmente qualora non sufficienti, sulle fatture ammesse al pagamento, mediante emissione nota di credito. * * * * * * Nelle ipotesi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dal presente atto e dall'offerta tecnica ed economica presentate, la Stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura prevista dall'art. 108 commi 3 e 4 del D.Lgs n. 50/2016, può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente. Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Azienda committente si riserva compresa la facoltà dell’Amministrazione di affidare la fornitura a terzi, restando ferma la facoltà di agire per il risarcimento del maggior danno. Alla Ditta aggiudicataria verrà corrisposto il prezzo concordato della fornitura effettuata, sino al secondo concorrente classificato in graduatoriagiorno della disposta risoluzione, alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede detratte le penalità, le spese, i danni. Per l’applicazione delle suddette disposizioni, il Committente potrà rivalersi su eventuali crediti della ditta aggiudicataria senza bisogno di garadiffide formali. Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva di cui all’art. 1 c.3, come previsto dall’art. 110 L. 7 agosto 2012 n. 135, conversione, con modificazioni del D. Lgs D.L. n. 50/2016 e s.m.i..95 del 2012 (spending review).

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Penalità e risoluzione del contratto. Durante il periodo L’Amministrazione si riserva di vigenza del contratto il Fornitore dovrà rispettare gli standard di resa previsti far ispezionare, in qualsiasi momento, senza avviso, la struttura ed adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, i cui contenuti si evincono dal Capitolato Speciale d’Appalto, e dovrà rispettare gli standard qualitativi di fornitura e del relativo servizio di assistenza e manutenzione ivi prescrittilocali da proprio personale autorizzato, nonché indicati in sede di offertaverificare le modalità di effettuazione delle prestazioni e dei servizi relativi al Presidio. A riscontro di un inadempimentoL'Amministrazione Comunale, parziale o totale, delle obbligazioni contrattuali, derivante da violazioni di a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge o e contrattuali, provvederà ad applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata violazione di tali norme, secondo il principio della progressione. La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni del contrattoConcessionario, da cui derivi l’interruzione le quali devono pervenire entro 10 giorni dalla data della fornitura ovvero contestazione. Nei casi di elevata gravità, le contro deduzioni dovranno pervenire entro 24 ore dal ricevimento della contestazione. Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione. Si riporta di seguito una casistica di inadempienze che potranno comportare l'applicazione di una sanzione, secondo i parametri più sotto precisati: ✓ mancato rispetto degli standard di prestazioni socio-sanitarie indicate dal presente capitolato – euro 5.165,00 per ciascun rilievo; ✓ mancata osservanza delle prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 inerenti il pregiudizio al corretto rischio biologico e puntuale svolgimento della stessachimico nella struttura – euro 5.165,00 per ciascun rilievo; ✓ mancata ricostituzione del deposito cauzionale - euro 5.165,00 per ciascuna mancanza ✓ mancata ottemperanza agli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del proprio personale - euro 3.000,00 per ciascuna mancanza; ✓ mancato rispetto degli adempimenti previsti a carico del concessionario, in quantità e/o qualità non tali da configurare giusta causa di risoluzione, la S.C. Provveditorato Economato, a seguito di comunicazione formale ordine al possesso dei requisiti richiesti da parte del DECpersonale addetto - euro 3.000,00 per ciascuna unità di personale; ✓ mancata applicazione di norme in vigore contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Cooperative sociali o di norme derivanti da accordi locali integrativi dello stesso (o contenute negli altri contratti di riferimento dell’impresa concessionaria) - euro 3.000,00 per ciascuna mancanza; ✓ reiterato comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell’utenza - da euro 1.500,00 ad euro 3.000,00 per ciascun episodio rilevato, provvederà ad emettere diffida ad adempiere, ai sensi secondo la gravità dello stesso; ✓ mancato rispetto dell'organigramma e per gli effetti di cui all’art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. Il Fornitore è tenuto a presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa. Tali controdeduzioni dovranno pervenire delle figure professionali richieste al protocollo dell’ASST committente entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della lettera di contestazione In caso di mancato riscontro, entro i suddetti termini, o qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti, l’ ASST procederà ad applicare penali nelle ipotesi di ritardi negli adempimenti contrattuali di seguito specificate, verranno applicate le penali nelle misure a fianco indicate: • in caso di ritardo nei tempi di consegna, installazione e collaudo finale rispetto al termine massimo stabilito di cui ai precedenti Articoli 5 e 7, l’ASST committente applicherà al Fornitore una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari all’1‰ (uno per mille), IVA esclusa, del valore del relativo ordinativo di fornitura. In caso di ritardo nella consegna superiore a 30 (trenta) giorni, rispetto ai termini sopra stabiliti, l'Azienda appaltante si riserva il diritto di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. • l’accertamento di violazione alle disposizioni inerenti le obbligazioni in materia di servizio di manutenzione (24 mesi), di cui al precedente art. 3, comporterà l’applicazione da parte dell’ASST delle seguenti penali: PARAMETRO DI VALUTAZIONE PENALE MODALITA’ DI APPLICAZIONE Tempo di intervento € 20,00 Per ogni ora lavorativa di ritardo nell’intervento Tempo di fornitura apparecchiatura sostitutiva € 100,00 Per ogni giorno richiesta dell’ASST lavorativo di ritardo dalla In ogni caso di inadempimento riguardante i livelli di servizio ulteriori rispetto a quelli ivi indicati, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Ente Contraente una penale in misura compresa tra all’1 % e il 10% dell’ammontare netto contrattuale, concessionario e comunque complessivamente non garantiti dallo stesso, rilevati dal personale comunale incaricato - euro 1.500,00 per ciascuna unità di personale; ❑ mancato rispetto delle procedure di autocontrollo euro 1.000,00 per ciascuna mancanza, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa in vigore all’epoca della commissione del fatto; ❑ turn over del personale superiore al 10% dell’importo nel corso di ciascuna annualità contrattuale complessivo, da determinare euro 1.000,00 per ogni inadempimento contestato in relazione all’entità ciascuna infrazione; ❑ mancata partecipazione del personale ai corsi di formazione/informazione anche relativi ai piani di evacuazione; mancata costituzione o inidonea preparazione del personale addetto alla squadra antincendio e di pronto soccorso; mancata osservanza delle conseguenze legate all’eventuale inadempimento. La messa in mora avverrà attraverso formale lettera (da inoltrarsi tramite FAX o PEC) norme di contestazione degli addebiti da parte dell’ ASST. * * * * * * Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, le Amministrazioni committenti promuovono l'avvio della procedura sicurezza di cui all’artal X.Xxx. 108, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016. Qualora l’inadempimento permanga, le Stazioni appaltanti risolvono il contratto, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell’aggiudicatario. Questa ASST, dopo l’applicazione 81/2008 - euro 1.000,00 per ciascuna unità di 3 (tre) penalità derivanti dal personale e per ciascun rilievo; ❑ mancato rispetto degli obblighi contrattuali adempimenti previsti a carico del concessionario, in ordine alla sostituzione del personale assente - euro 1.000,00 per ciascuna mancanza; ❑ non rispetto della riservatezza delle informazioni, relative all'ospite e/o alla sua famiglia, rilevato attraverso eventuali reclami scritti dei soggetti sopraccitati e/o verificate dal personale comunale incaricato - euro 1.000,00 per ciascun rilievo; ➢ mancata compilazione del diario gornaliero ( consegne) - euro 520,00 per ciascun giorno; ➢ mancata manutenzione ordinaria e oneri di cui all’Art. 28- euro 520,00 per ciascuna mancanza; ➢ pulizia dei locali di competenza del concessionario non eseguita o eseguita in modo insoddisfacente - euro 260,00 per ciascun rilievo; ➢ abbigliamento non idoneo allo svolgimento della professione, rilevato dal personale comunale incaricato - euro 260,00 per ciascuna unità di personale; Le inadempienze sopra assunti dall’aggiudicatario o al verificarsi di n. 3 inadempimenti anche parziali avventi in un lasso di tempo di 30 giorni ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi all’ASST committente un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal Direttore dell’Esecuzione dell’Appalto, si riserva descritte non precludono all'Amministrazione Comunale il diritto di dichiarare sanzionare eventuali casi non compatibile espressamente citati ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio. Potranno essere applicati in tali casi sanzioni da un minimo di euro 260,00 ad un massimo di euro 5.165,00 rapportate alla gravità dell'inadempienza. Conformemente all'enunciato principio della progressione, la seconda penalità comminata al concessionario per un'inadempienza commessa sarà di importo doppio al dovuto, la terza il servizio/la fornitura triplo e così via. Tenendo presente che una infrazione di procedere tipo A equivale a punti 2, una infrazione di tipo B equivale a punti 1 ed una infrazione di tipo C equivale a punti 0,50, immediatamente dopo aver ottenuto un "totale punti infrazione" pari a 6 nel medesimo anno, l'Amministrazione Comunale procederà alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.ed all'incameramento della cauzione definitiva, incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti. Resta comunque fermo il rispetto delle disposizioni legislative in materia di applicazione di penali. Si precisa che l’importo della penale non potrà essere in ogni caso superiore agli importi previsti dalla legge (10% dell’importo contrattuale netto complessivo). In tutte le ipotesi sopra contemplate, resta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Azienda committente. Gli importi addebitati a titolo di penale e/o forfetaria per il risarcimento danni e la maggiore spesa derivante da un eventuale acquisto in del danno. Il contratto di concessione potrà, potranno altresì, essere recuperati mediante trattenuta sui corrispettivi dovuti a qualsiasi titolo alla Ditta e/o sul deposito cauzionalerisolto per grave inadempimento, ed eventualmente qualora non sufficientifra l’altro, sulle fatture ammesse al pagamento, mediante emissione nota di credito. * * * * * * Nelle ipotesi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dal presente atto e dall'offerta tecnica ed economica presentate, la Stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura prevista dall'art. 108 commi 3 e 4 del D.Lgs n. 50/2016, può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente. Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Azienda committente si riserva la facoltà di affidare la fornitura al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di gara, come previsto dall’art. 110 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..nei seguenti casi:

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Samples: Contratto Di Ospitalità, Regolamento Di Gestione, Carta Dei Servizi E Documentazione Allegata

Penalità e risoluzione del contratto. Durante Nel caso in cui l’Aggiudicatario non corrispondesse agli obblighi previsti nel presente capitolato oppure si riscontrassero inefficienze nel servizio, in relazione alla gravità riscontrata il periodo Comune potrà applicare delle penalità o risolvere il contratto. Le segnalazioni di vigenza inadempimento dovranno essere contestate all'Aggiudicatario per iscritto e dovranno contenere un termine per la regolarizzazione. Qualora non regolarizzate nei termini fissati nella nota di contestazione, sarà facoltà dell’Amministrazione procedere all'applicazione di una penale di € 500,00 per ciascuna irregolarità riscontrata, con trattenuta sul rimborso spese mensile, nei seguenti casi: • utilizzo di cibo scadente o inidoneo allo stato fisiologico e patologico degli animali; • mancata o insufficiente sgambatura dei cani; • impiego di personale incompetente o non idoneo a svolgere il servizio; • impiego di operatori/volontari insufficienti a garantire il corretto svolgimento del contratto il Fornitore dovrà rispettare gli standard servizio; • compromissione dello stato di resa previsti ed adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, i cui contenuti si evincono dal Capitolato Speciale d’Appalto, e dovrà rispettare gli standard qualitativi di fornitura e del relativo servizio di assistenza e manutenzione ivi prescritti, nonché indicati in sede di offerta. A riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni contrattuali, derivante da violazioni di norme di legge salute o del contratto, da cui derivi l’interruzione della fornitura ovvero il pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento della stessa, in quantità e/benessere degli animali per negligenza o qualità non tali da configurare giusta causa di risoluzione, la S.C. Provveditorato Economato, a seguito di comunicazione formale da parte del DEC, provvederà ad emettere diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. Il Fornitore è tenuto a presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa. Tali controdeduzioni dovranno pervenire al protocollo dell’ASST committente entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della lettera di contestazione volontà; In caso di mancato riscontroripetute inadempienze o di mancata rimozione delle cause che hanno determinato l'irrogazione delle penali, entro i suddetti termini, o qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti, l’ ASST procederà ad applicare penali nelle ipotesi il Comune può recedere dal contratto con preavviso scritto di ritardi negli adempimenti contrattuali di seguito specificate, verranno applicate le penali nelle misure a fianco indicate: • in caso di ritardo nei tempi di consegna, installazione e collaudo finale rispetto al termine massimo stabilito di cui ai precedenti Articoli 5 e 7, l’ASST committente applicherà al Fornitore una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari all’1‰ (uno per mille), IVA esclusa, del valore del relativo ordinativo di fornitura. In caso di ritardo nella consegna superiore a almeno 30 (trenta) giorni, rispetto ai termini sopra stabiliti, l'Azienda appaltante si riserva il diritto senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall’Aggiudicatario fino al ricevimento della diffida. Costituisce motivo di risoluzione del contratto: • l’ applicazione di metodi educativi coercitivi, ai sensi dell'art. 1456 c.c. non rispettosi del benessere e dell'etologia degli animali; l’accertamento di violazione alle disposizioni inerenti le obbligazioni in materia di servizio di manutenzione (24 mesi), di cui al precedente art. 3, comporterà l’applicazione l’assenza della convenzione con un medico veterinario o il rilievo del mancato espletamento da parte dell’ASST delle seguenti penali: PARAMETRO DI VALUTAZIONE PENALE MODALITA’ DI APPLICAZIONE Tempo del medesimo dei compiti assegnati dalla stessa, nel caso in cui l’associazione non provveda alla sua sostituzione entro il termine di intervento € 20,00 Per ogni ora lavorativa 7 giorni; • l’assenza della convenzione con un educatore cinofilo o il rilievo del mancato espletamento da parte del medesimo dei compiti assegnati dalla stessa, nel caso in cui l’associazione non provveda alla sua sostituzione entro il termine di ritardo nell’intervento Tempo di fornitura apparecchiatura sostitutiva € 100,00 Per ogni giorno richiesta dell’ASST lavorativo di ritardo dalla 10 giorni; In ogni caso di inadempimento riguardante i livelli di servizio ulteriori rispetto a quelli ivi indicatirisoluzione anticipata del contratto, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Ente Contraente una penale in misura compresa tra all’1 % e il 10% dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10% dell’importo contrattuale complessivo, da determinare per ogni inadempimento contestato in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale inadempimento. La messa in mora avverrà attraverso formale lettera (da inoltrarsi tramite FAX o PEC) di contestazione degli addebiti da parte dell’ ASST. * * * * * * Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, le Amministrazioni committenti promuovono l'avvio della procedura di cui all’art. 108, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016. Qualora l’inadempimento permanga, le Stazioni appaltanti risolvono il contratto, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell’aggiudicatario. Questa ASST, dopo l’applicazione di 3 (tre) penalità derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali di cui sopra assunti dall’aggiudicatario o al verificarsi di n. 3 inadempimenti anche parziali avventi in un lasso di tempo di 30 giorni ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi all’ASST committente un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal Direttore dell’Esecuzione dell’Appalto, si riserva il diritto di dichiarare non compatibile il servizio/la fornitura e di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti. Resta comunque fermo il rispetto delle disposizioni legislative in materia di applicazione di penali. Si precisa che l’importo della penale non potrà essere in ogni caso superiore agli importi previsti dalla legge (10% dell’importo contrattuale netto complessivo). In tutte le ipotesi sopra contemplate, resta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Azienda committente. Gli importi addebitati a titolo di penale e/o risarcimento danni e la maggiore spesa derivante da un eventuale acquisto in danno, potranno essere recuperati mediante trattenuta sui corrispettivi dovuti a qualsiasi titolo alla Ditta e/o sul deposito cauzionale, ed eventualmente qualora non sufficienti, sulle fatture ammesse al pagamento, mediante emissione nota di credito. * * * * * * Nelle ipotesi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dal presente atto e dall'offerta tecnica ed economica presentate, la Stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura prevista dall'art. 108 commi 3 e 4 del D.Lgs n. 50/2016, può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente. Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Azienda committente Comune si riserva la facoltà di affidare chiedere il risarcimento dei danni ed il rimborso di eventuali spese, ivi incluse quelle necessarie a garantire, senza soluzione di continuità, l'erogazione dei servizi a tutela del benessere e dell'incolumità degli animali ricoverati presso le strutture. L’Aggiudicatario può recedere dalla convenzione previa diffida scritta di almeno 90 giorni. In tal caso all'Aggiudicatario spetterà la fornitura al secondo concorrente classificato in graduatoriasola liquidazione delle spese effettivamente sostenute, alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede autorizzate e documentate fino alla data di gara, come previsto dall’art. 110 risoluzione del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..contratto.

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Penalità e risoluzione del contratto. Durante il periodo L’Aggiudicatario è responsabile dell’esecuzione dell’oggetto dell’appalto e risponde di vigenza del contratto il Fornitore dovrà rispettare gli standard eventuali danni conseguenti a mancati adempimenti, al loro parziale assolvimento, al loro non corretto adempimento. L'applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione scritta a mezzo di resa previsti ed adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, i cui contenuti si evincono dal Capitolato Speciale d’Appalto, e dovrà rispettare gli standard qualitativi Posta Elettronica Certificata (PEC) rilevante l'inadempienza; l’Aggiudicatario avrà la facoltà di fornitura e del relativo servizio di assistenza e manutenzione ivi prescritti, nonché indicati in sede di offerta. A riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni contrattuali, derivante da violazioni di norme di legge o del contratto, da cui derivi l’interruzione della fornitura ovvero il pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento della stessa, in quantità e/o qualità non tali da configurare giusta causa di risoluzione, la S.C. Provveditorato Economato, a seguito di comunicazione formale da parte del DEC, provvederà ad emettere diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. Il Fornitore è tenuto a presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 15 n. 5 (cinque) giorni dal ricevimento della stessaPEC. Tali Trascorso tale termine ed in mancanza di accoglimento delle controdeduzioni dovranno pervenire dell’Aggiudicatario, la Stazione appaltante provvederà al protocollo dell’ASST committente recupero delle penalità mediante deduzione di pari importo sui corrispettivi in pagamento oppure si ricorrerà all’escussione della cauzione definitiva; in caso di escussione della cauzione definitiva l’Aggiudicatario dovrà provvedere ad integrarla entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di dal ricevimento della lettera comunicazione di contestazione avvenuta escussione. L’Unione Terre d’Argine potrà applicare le seguenti penalità con riferimento a ciascuna infrazione riscontrata: In ogni caso è fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni. Il pagamento delle penali di mancato riscontrocui al presente articolo non solleva l’Aggiudicatario da ogni onere, entro obbligo e qualsivoglia responsabilità conseguente l’inadempienza rilevata. L’Aggiudicatario comunicherà alla Stazione Appaltante il nominativo ed i suddetti terminirecapiti, inclusa una casella di posta elettronica certificata (PEC), di un Referente al quale saranno indirizzate tutte le contestazioni formali riguardanti le modalità di esecuzione del contratto. Fermo quanto previsto dall’Art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, la Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c. mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) nei seguenti casi: • dopo la terza applicazione di una penale • cessione del contratto; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante; • insufficiente o qualora le giustificazioni mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’appalto affidato; La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non siano ritenute sufficientiimputabile a causa di forza maggiore dimostrata, l’ ASST procederà ad applicare penali nelle ipotesi di ritardi negli adempimenti contrattuali di seguito specificate, verranno applicate le penali nelle misure a fianco indicatecontestata per iscritto dalla Stazione Appaltante. La risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi: • subappalto non autorizzato; • in caso di ritardo cessazione di attività o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicataria; • sospensione dell’erogazione della fornitura da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivo; • mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito di escussione parziale o totale; • violazione degli obblighi di riservatezza e/o trafugazione di dati; • manifesta incapacità e inaffidabilità nell’esecuzione dell’appalto; • mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art.3, legge n.136/2010 e s.m.i.; • casi previsti dall’Art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Nelle fattispecie e nei tempi casi di consegna, installazione e collaudo finale rispetto al termine massimo stabilito applicazione della clausola risolutiva espressa di cui ai precedenti Articoli 5 e 7al presente articolo, l’ASST committente applicherà al Fornitore una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari all’1‰ (uno per mille), IVA esclusa, del valore del relativo ordinativo di fornitura. In caso di ritardo nella consegna superiore a 30 (trenta) giorni, rispetto ai termini sopra stabiliti, l'Azienda la Stazione appaltante si riserva il diritto di risoluzione del contrattorisolvere il contratto in qualsiasi momento, ai sensi dell'art. 1456 c.c. • l’accertamento di violazione alle disposizioni inerenti le obbligazioni in materia di servizio di manutenzione con effetto immediato a seguito della comunicazione della Stazione appaltante, mediante posta elettronica certificata (24 mesiPEC), di cui volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, liquidando le prestazioni per la sola parte regolarmente già eseguita dall’Aggiudicatario, con opportuna salvezza di ogni ragione ed azione per rivalsa dei danni conseguenti all’inadempienza contrattuale. Qualsiasi danno provocato al precedente art. 3, patrimonio della Stazione Appaltante in dipendenza del rapporto oggetto del servizio comporterà l’applicazione l’obbligo di risarcimento da parte dell’ASST delle seguenti penali: PARAMETRO DI VALUTAZIONE PENALE MODALITA’ DI APPLICAZIONE Tempo di intervento € 20,00 Per ogni ora lavorativa di ritardo nell’intervento Tempo di fornitura apparecchiatura sostitutiva € 100,00 Per ogni giorno richiesta dell’ASST lavorativo di ritardo dalla In ogni caso di inadempimento riguardante i livelli di servizio ulteriori rispetto a quelli ivi indicati, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Ente Contraente una penale in misura compresa tra all’1 % e il 10% dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10% dell’importo contrattuale complessivo, da determinare per ogni inadempimento contestato in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale inadempimento. La messa in mora avverrà attraverso formale lettera (da inoltrarsi tramite FAX o PEC) di contestazione degli addebiti da parte dell’ ASST. * * * * * * Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, le Amministrazioni committenti promuovono l'avvio della procedura di cui all’art. 108, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016. Qualora l’inadempimento permanga, le Stazioni appaltanti risolvono il contratto, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell’aggiudicatario. Questa ASST, dopo l’applicazione di 3 (tre) penalità derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali di cui sopra assunti dall’aggiudicatario o al verificarsi di n. 3 inadempimenti anche parziali avventi in un lasso di tempo di 30 giorni ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi all’ASST committente un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal Direttore dell’Esecuzione dell’Appalto, si riserva il diritto di dichiarare non compatibile il servizio/la fornitura e di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.cdell’Aggiudicatario., incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti. Resta comunque fermo il rispetto delle disposizioni legislative in materia di applicazione di penali. Si precisa che l’importo della penale non potrà essere in ogni caso superiore agli importi previsti dalla legge (10% dell’importo contrattuale netto complessivo). In tutte le ipotesi sopra contemplate, resta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Azienda committente. Gli importi addebitati a titolo di penale e/o risarcimento danni e la maggiore spesa derivante da un eventuale acquisto in danno, potranno essere recuperati mediante trattenuta sui corrispettivi dovuti a qualsiasi titolo alla Ditta e/o sul deposito cauzionale, ed eventualmente qualora non sufficienti, sulle fatture ammesse al pagamento, mediante emissione nota di credito. * * * * * * Nelle ipotesi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dal presente atto e dall'offerta tecnica ed economica presentate, la Stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura prevista dall'art. 108 commi 3 e 4 del D.Lgs n. 50/2016, può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente. Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Azienda committente si riserva la facoltà di affidare la fornitura al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di gara, come previsto dall’art. 110 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

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Penalità e risoluzione del contratto. Durante il periodo di vigenza del contratto il Fornitore contratto, l’appaltatore dovrà rispettare gli standard di resa previsti ed adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, contratto i cui contenuti si evincono dal Capitolato Speciale d’Appaltopresente DUP; dovrà, e dovrà altresì, rispettare gli standard qualitativi di della fornitura e del relativo servizio di assistenza e manutenzione dei relativi servizi ivi prescritti, nonché quelli indicati in sede di offerta. A riscontro di un inadempimentoinadempimento delle obbligazioni contrattuali, parziale o totale, delle obbligazioni contrattuali, derivante da violazioni di norme di legge o del contratto, contratto da cui derivi derivi, a sua volta, l’interruzione della fornitura e dei relativi servizi ovvero il pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento della stessadello stesso, in quantità e/o qualità non tali da configurare giusta causa di risoluzione, la S.C. U.O.C. Provveditorato EconomatoEconomato o altra struttura individuata dall’ASST, a seguito di comunicazione formale da parte del DEC, provvederà a contestare l’inadempimento riscontrato e ad emettere emettere, eventualmente, contestuale diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano vengano, altresì, eliminate le disfunzioni o ovvero fatte cessare le violazioni. Il Fornitore fornitore è tenuto a presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della stessa. Tali controdeduzioni dovranno pervenire al protocollo dell’ASST dell’ente committente entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della lettera di contestazione contestazione. In caso di mancato riscontro, entro i suddetti termini, o qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti, l’ ASST procederà ad applicare penali nelle ipotesi di ritardi negli adempimenti contrattuali di seguito specificate, verranno applicate le penali nelle misure a fianco indicate: • in caso di ritardo nei tempi di consegna, installazione e collaudo finale rispetto al termine massimo stabilito di cui ai precedenti Articoli 5 e 7al precedente art. 10, l’ASST committente applicherà al Fornitore una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari all’1‰ (uno per mille), IVA esclusa, del valore del relativo ordinativo di fornitura. In caso di ritardo nella consegna superiore a 30 15 (trentaquindici) giorni, rispetto ai termini sopra stabiliti, l'Azienda appaltante si riserva il diritto di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. • l’accertamento di violazione alle disposizioni inerenti le obbligazioni in materia di servizio di manutenzione (24 mesi), di cui al precedente art. 3, comporterà l’applicazione da parte dell’ASST delle seguenti penali: PARAMETRO DI VALUTAZIONE PENALE MODALITA’ DI APPLICAZIONE Tempo di intervento € 20,00 Per ogni ora lavorativa di ritardo nell’intervento Tempo di fornitura apparecchiatura sostitutiva € 100,00 Per ogni giorno richiesta dell’ASST lavorativo di ritardo dalla In ogni caso di inadempimento riguardante i livelli di servizio ulteriori rispetto a quelli ivi indicati, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Ente Contraente una penale in misura compresa tra all’1 % e il 10% dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10% dell’importo contrattuale complessivo, da determinare per ogni inadempimento contestato in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale inadempimento. La messa in mora avverrà attraverso formale lettera (da inoltrarsi tramite FAX o PEC) di contestazione degli addebiti da parte dell’ ASST. * * * * * * Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, le Amministrazioni committenti promuovono l’ASST promuove l'avvio della procedura di cui all’art. 108, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016. Qualora l’inadempimento permanga, le Stazioni appaltanti risolvono il contratto, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell’aggiudicatario. Questa ASST, dopo l’applicazione di 3 (tre) penalità derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali di cui sopra assunti dall’aggiudicatario o al verificarsi di n. 3 inadempimenti anche parziali avventi in un lasso di tempo di 30 giorni ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi all’ASST committente un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal Direttore dell’Esecuzione dell’Appalto, si riserva il diritto di dichiarare non compatibile il servizio/la fornitura e di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti. Resta comunque fermo il rispetto delle disposizioni legislative in materia di applicazione di penali. Si precisa che l’importo della penale non potrà essere in ogni caso superiore agli importi previsti dalla legge (10% dell’importo contrattuale netto complessivo). In tutte le ipotesi sopra contemplate, resta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Azienda committente. Gli importi addebitati a titolo di penale e/o risarcimento danni e la maggiore spesa derivante da un eventuale acquisto in danno, potranno essere recuperati mediante trattenuta sui corrispettivi dovuti a qualsiasi titolo alla Ditta all’appaltatore e/o sul deposito cauzionale, ed eventualmente qualora non sufficienti, sulle fatture ammesse al pagamento, mediante emissione nota di credito. * * * * * * Nelle ipotesi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dal presente atto e dall'offerta tecnica ed economica presentate, la Stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura prevista dall'art. 108 commi 3 e 4 del D.Lgs n. 50/2016, può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente. Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Azienda committente si riserva la facoltà di affidare la fornitura al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di gara, come previsto dall’art. 110 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.... La messa in mora avverrà attraverso formale lettera di contestazione degli addebiti, da inoltrarsi tramiter PEC, da parte dell’Ente committente.

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Samples: Documento Unico Di Procedura

Penalità e risoluzione del contratto. Durante il periodo L’Amministrazione si riserva di vigenza del contratto il Fornitore dovrà rispettare gli standard di resa previsti far ispezionare, in qualsiasi momento, senza avviso, la struttura ed adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, i cui contenuti si evincono dal Capitolato Speciale d’Appalto, e dovrà rispettare gli standard qualitativi di fornitura e del relativo servizio di assistenza e manutenzione ivi prescrittilocali da proprio personale autorizzato, nonché indicati in sede di offertaverificare le modalità di effettuazione delle prestazioni e dei servizi relativi al Presidio. A riscontro di un inadempimentoL'Amministrazione Comunale, parziale o totale, delle obbligazioni contrattuali, derivante da violazioni di a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge o e contrattuali, provvederà ad applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata violazione di tali norme, secondo il principio della progressione. La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni del contrattoConcessionario, da cui derivi l’interruzione le quali devono pervenire entro 10 giorni dalla data della fornitura ovvero contestazione. Nei casi di elevata gravità, le contro deduzioni dovranno pervenire entro 24 ore dal ricevimento della contestazione. Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione. Si riporta di seguito una casistica di inadempienze che potranno comportare l'applicazione di una sanzione, secondo i parametri più sotto precisati: Infrazioni di tipo "A" ✓ Mancata effettuazione, nel termine assegnato dagli organi competenti, dei lavori di adeguamento del Presidio, necessari al mantenimento dell’autorizzazione al funzionamento – euro 5.165,00 per ciascun rilievo; ✓ mancato rispetto degli standard di prestazioni socio-sanitarie indicate dal presente capitolato – euro 5.165,00 per ciascun rilievo; ✓ mancata osservanza delle prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 inerenti il pregiudizio al corretto rischio biologico e puntuale svolgimento della stessachimico nella struttura – euro 5.165,00 per ciascun rilievo; ✓ mancata ricostituzione del deposito cauzionale - euro 5.165,00 per ciascuna mancanza ✓ mancata ottemperanza agli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del proprio personale - euro 3.000,00 per ciascuna mancanza; ✓ mancato rispetto degli adempimenti previsti a carico del concessionario, in quantità ordine al possesso dei requisiti richiesti da parte del personale addetto - euro 3.000,00 per ciascuna unità di personale; ✓ mancata applicazione di norme in vigore contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Cooperative sociali o di norme derivanti da accordi locali integrativi dello stesso (o contenute negli altri contratti di riferimento dell’impresa concessionaria) - euro 3.000,00 per ciascuna mancanza; ✓ reiterato comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell’utenza - da euro 1.500,00 ad euro 3.000,00 per ciascun episodio rilevato, secondo la gravità dello stesso; ✓ mancato rispetto dell'organigramma e delle figure professionali richieste al concessionario e comunque garantiti dallo stesso, rilevati dal personale comunale incaricato - euro 1.500,00 per ciascuna unità di personale; Infrazioni di tipo "B" ❑ mancato rispetto delle procedure di autocontrollo euro 1.000,00 per ciascuna mancanza, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa in vigore all’epoca della commissione del fatto; ❑ turn over del personale superiore al 10% nel corso di ciascuna annualità contrattuale euro 1.000,00 per ciascuna infrazione; ❑ mancata partecipazione del personale ai corsi di formazione/informazione anche relativi ai piani di evacuazione; mancata costituzione o inidonea preparazione del personale addetto alla squadra antincendio e di pronto soccorso; mancata osservanza delle norme di sicurezza di cui al X.Xxx. 81/2008 - euro 1.000,00 per ciascuna unità di personale e per ciascun rilievo; ❑ mancato rispetto degli adempimenti previsti a carico del concessionario, in ordine alla sostituzione del personale assente - euro 1.000,00 per ciascuna mancanza; ❑ non rispetto della riservatezza delle informazioni, relative all'ospite e/o qualità alla sua famiglia, rilevato attraverso eventuali reclami scritti dei soggetti sopraccitati e/o verificate dal personale comunale incaricato - euro 1.000,00 per ciascun rilievo; Infrazioni di tipo "C" ➢ mancata compilazione del diario gornaliero ( consegne) - euro 520,00 per ciascun giorno; ➢ mancata manutenzione ordinaria, straordinaria ed oneri derivanti dalla gestione globale del Presidio - euro 520,00 per ciascuna mancanza; ➢ pulizia dei locali di competenza del concessionario non eseguita o eseguita in modo insoddisfacente - euro 260,00 per ciascun rilievo; ➢ abbigliamento non idoneo allo svolgimento della professione, rilevato dal personale comunale incaricato - euro 260,00 per ciascuna unità di personale; Le inadempienze sopra descritte non precludono all'Amministrazione Comunale il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente citati ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio. Potranno essere applicati in tali casi sanzioni da configurare giusta causa un minimo di risoluzioneeuro 260,00 ad un massimo di euro 5.165,00 rapportate alla gravità dell'inadempienza. Conformemente all'enunciato principio della progressione, la S.C. Provveditorato Economatoseconda penalità comminata al concessionario per un'inadempienza commessa sarà di importo doppio al dovuto, la terza il triplo e così via. Tenendo presente che una infrazione di tipo A equivale a seguito punti 2, una infrazione di comunicazione formale da parte del DECtipo B equivale a punti 1 ed una infrazione di tipo C equivale a punti 0,50, provvederà ad emettere diffida ad adempiereimmediatamente dopo aver ottenuto un "totale punti infrazione" pari a 6 nel medesimo anno, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. Il Fornitore è tenuto a presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa. Tali controdeduzioni dovranno pervenire al protocollo dell’ASST committente entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della lettera di contestazione In caso di mancato riscontro, entro i suddetti termini, o qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti, l’ ASST procederà ad applicare penali nelle ipotesi di ritardi negli adempimenti contrattuali di seguito specificate, verranno applicate le penali nelle misure a fianco indicate: • in caso di ritardo nei tempi di consegna, installazione e collaudo finale rispetto al termine massimo stabilito di cui ai precedenti Articoli 5 e 7, l’ASST committente applicherà al Fornitore una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari all’1‰ (uno per mille), IVA esclusa, del valore del relativo ordinativo di fornitura. In caso di ritardo nella consegna superiore a 30 (trenta) giorni, rispetto ai termini sopra stabiliti, l'Azienda appaltante l'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. • l’accertamento di violazione alle disposizioni inerenti le obbligazioni in materia di servizio di manutenzione (24 mesi), di cui al precedente art. 3, comporterà l’applicazione da parte dell’ASST delle seguenti penali: PARAMETRO DI VALUTAZIONE PENALE MODALITA’ DI APPLICAZIONE Tempo di intervento € 20,00 Per ogni ora lavorativa di ritardo nell’intervento Tempo di fornitura apparecchiatura sostitutiva € 100,00 Per ogni giorno richiesta dell’ASST lavorativo di ritardo dalla In ogni caso di inadempimento riguardante i livelli di servizio ulteriori rispetto a quelli ivi indicati, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Ente Contraente una penale in misura compresa tra all’1 % e il 10% dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10% dell’importo contrattuale complessivo, da determinare per ogni inadempimento contestato in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale inadempimento. La messa in mora avverrà attraverso formale lettera (da inoltrarsi tramite FAX o PEC) di contestazione degli addebiti da parte dell’ ASST. * * * * * * Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, le Amministrazioni committenti promuovono l'avvio della procedura di cui all’art. 108, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016. Qualora l’inadempimento permanga, le Stazioni appaltanti risolvono il contratto, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell’aggiudicatario. Questa ASST, dopo l’applicazione di 3 (tre) penalità derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali di cui sopra assunti dall’aggiudicatario o al verificarsi di n. 3 inadempimenti anche parziali avventi in un lasso di tempo di 30 giorni ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi all’ASST committente un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal Direttore dell’Esecuzione dell’Appalto, si riserva il diritto di dichiarare non compatibile il servizio/la fornitura e di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.ed all'incameramento della cauzione definitiva, incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti. Resta comunque fermo il rispetto delle disposizioni legislative in materia di applicazione di penali. Si precisa che l’importo della penale non potrà essere in ogni caso superiore agli importi previsti dalla legge (10% dell’importo contrattuale netto complessivo). In tutte le ipotesi sopra contemplate, resta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Azienda committente. Gli importi addebitati a titolo di penale e/o forfetaria per il risarcimento danni e la maggiore spesa derivante da un eventuale acquisto in del danno. Il contratto di concessione potrà, potranno altresì, essere recuperati mediante trattenuta sui corrispettivi dovuti a qualsiasi titolo alla Ditta e/o sul deposito cauzionalerisolto per grave inadempimento, ed eventualmente qualora non sufficientifra l’altro, sulle fatture ammesse al pagamento, mediante emissione nota di credito. * * * * * * Nelle ipotesi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dal presente atto e dall'offerta tecnica ed economica presentate, la Stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura prevista dall'art. 108 commi 3 e 4 del D.Lgs n. 50/2016, può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente. Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Azienda committente si riserva la facoltà di affidare la fornitura al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di gara, come previsto dall’art. 110 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..nei seguenti casi:

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Samples: Centrale Di Committenza

Penalità e risoluzione del contratto. Durante il periodo Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione di vigenza un dovere dell'Impresa convenzionata per l’efficiente gestione del contratto il Fornitore dovrà rispettare gli standard servizio e di resa previsti ed adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, i cui contenuti si evincono dal Capitolato Speciale d’Appalto, ogni e dovrà rispettare gli standard qualitativi di fornitura e del relativo servizio di assistenza e manutenzione ivi prescrittiqualsiasi altro dovere derivante all'Impresa medesima, nonché indicati in sede di offerta. A riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni contrattuali, derivante da violazioni violazione di norme di legge o del contrattodi regolamenti che possano condurre a disservizi, l’Amministrazione può contestare i fatti stessi, prefiggendo un termine congruo e comunque non inferiore a giorni 7 naturali e consecutivi per eventuali giustificazioni, da cui derivi l’interruzione della fornitura inviare al Comune via PEC sottoscritta dal Legale Rappresentante. Se l'Impresa convenzionata non provvede a giustificarsi, ovvero il pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento della stessa, in quantità e/o qualità se le giustificazioni non tali da configurare giusta causa di risoluzione, la S.C. Provveditorato Economatorisultassero sufficienti, a seguito di comunicazione formale giudizio insindacabile del Dirigente del Settore comprendente i Servizi Funebri, l'Amministrazione potrà con atto motivato, irrogare una penalità in misura variabile tra € 75,00 e € 500,00 a seconda della gravità del fatto, oltre al risarcimento delle spese eventualmente sostenute dal Comune per sostituire l’impresa convenzionata che non abbia prestato il servizio richiesto. Alla seconda inosservanza da parte del DECdell’Impresa convenzionata anche di uno solo degli obblighi contrattuali, provvederà ad emettere diffida ad adempieredichiarati tutti essenziali, ai sensi questa Civica Amministrazione potrà, senza obbligo di preavviso e di diffida, o costituzione in mora e senza formalità di giudizio, rimossa ogni eccezione, risolvere in tronco la convenzione vigente, fatta salva ogni azione per gli effetti danni. Contro la determinazione dirigenziale che dichiara la risoluzione della convenzione, l'Impresa convenzionata potrà appellarsi entro 30 giorni dalla deliberazione medesima alla Commissione arbitrale di cui all’artall’articolo 19. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni La convenzione si intenderà comunque risolta alla scadenza stabilita senza formalità alcuna di disdetta e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazionisenza possibilità alcuna di tacita proroga a tale scadenza. Il Fornitore è tenuto L'Impresa convenzionata sarà tenuta a presentare le proprie controdeduzioni versare alla Tesoreria Comunale l’ammontare delle penalità irrogate entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa. Tali controdeduzioni dovranno pervenire al protocollo dell’ASST committente entro e non oltre 15 10 giorni dalla data di ricevimento della lettera di contestazione comunicazione del provvedimento. In caso di mancato riscontro, entro i suddetti termini, o qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti, l’ ASST procederà ad applicare penali nelle ipotesi versamento nei termini stabiliti e di ritardi negli adempimenti contrattuali di seguito specificate, verranno applicate le penali nelle misure a fianco indicate: • in caso di ritardo nei tempi di consegna, installazione e collaudo finale rispetto al termine massimo stabilito di cui ai precedenti Articoli 5 e 7, l’ASST committente applicherà al Fornitore una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari all’1‰ (uno per mille), IVA esclusa, del valore del relativo ordinativo di fornitura. In caso di ritardo nella consegna superiore a 30 (trenta) giorni, rispetto ai termini sopra stabiliti, l'Azienda appaltante si riserva il diritto di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. • l’accertamento di violazione alle disposizioni inerenti le obbligazioni in materia di servizio di manutenzione (24 mesi), di cui al precedente art. 3, comporterà l’applicazione da parte dell’ASST delle seguenti penali: PARAMETRO DI VALUTAZIONE PENALE MODALITA’ DI APPLICAZIONE Tempo di intervento € 20,00 Per ogni ora lavorativa di ritardo nell’intervento Tempo di fornitura apparecchiatura sostitutiva € 100,00 Per ogni giorno richiesta dell’ASST lavorativo di ritardo dalla In ogni caso di inadempimento riguardante i livelli di servizio ulteriori rispetto a quelli ivi indicatimancato inizio della procedura arbitrale, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Ente Contraente una penale Comune potrà prelevare le somme indicate nel provvedimento dalla cauzione costituita in misura compresa tra all’1 % e il 10% dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10% dell’importo contrattuale complessivo, da determinare per ogni inadempimento contestato in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale inadempimento. La messa in mora avverrà attraverso formale lettera (da inoltrarsi tramite FAX o PEC) di contestazione degli addebiti da parte dell’ ASST. * * * * * * Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, le Amministrazioni committenti promuovono l'avvio della procedura di cui all’art. 108, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016. Qualora l’inadempimento permanga, le Stazioni appaltanti risolvono il contratto, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell’aggiudicatario. Questa ASST, dopo l’applicazione di 3 (tre) penalità derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali di cui sopra assunti dall’aggiudicatario o al verificarsi di n. 3 inadempimenti anche parziali avventi in un lasso di tempo di 30 giorni ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi all’ASST committente un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal Direttore dell’Esecuzione dell’Appalto, si riserva il diritto di dichiarare non compatibile il servizio/la fornitura e di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.cbase all’articolo 20., incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti. Resta comunque fermo il rispetto delle disposizioni legislative in materia di applicazione di penali. Si precisa che l’importo della penale non potrà essere in ogni caso superiore agli importi previsti dalla legge (10% dell’importo contrattuale netto complessivo). In tutte le ipotesi sopra contemplate, resta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Azienda committente. Gli importi addebitati a titolo di penale e/o risarcimento danni e la maggiore spesa derivante da un eventuale acquisto in danno, potranno essere recuperati mediante trattenuta sui corrispettivi dovuti a qualsiasi titolo alla Ditta e/o sul deposito cauzionale, ed eventualmente qualora non sufficienti, sulle fatture ammesse al pagamento, mediante emissione nota di credito. * * * * * * Nelle ipotesi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dal presente atto e dall'offerta tecnica ed economica presentate, la Stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura prevista dall'art. 108 commi 3 e 4 del D.Lgs n. 50/2016, può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente. Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Azienda committente si riserva la facoltà di affidare la fornitura al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di gara, come previsto dall’art. 110 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

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Samples: Convenzione Trasporti Funebri 2019 2024

Penalità e risoluzione del contratto. Durante il periodo di vigenza del contratto il Fornitore la società dovrà rispettare gli standard di resa previsti ed adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, i cui contenuti si evincono dal Capitolato Speciale d’Appalto, e dovrà rispettare gli standard qualitativi di fornitura e del relativo servizio di assistenza e manutenzione dei servizi annessi ivi prescritti, nonché indicati in sede di offerta. A riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni contrattuali, derivante da violazioni di norme di legge o del contratto, da cui derivi l’interruzione della fornitura del servizio ovvero il pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento della stessadello stesso, in quantità e/o qualità non tali da configurare giusta causa di risoluzione, la S.C. Provveditorato Economato, a seguito di comunicazione formale da parte del DEC, provvederà ad emettere diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. Il Fornitore La messa in mora avverrà attraverso formale lettera (da inoltrarsi tramite PEC o FAX) di contestazione degli addebiti da parte dell’ A.O., avverso la quale il fornitore è tenuto a presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa. Tali controdeduzioni dovranno pervenire al protocollo dell’ASST committente degli ICP entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della lettera di contestazione In caso di mancato riscontro, entro i suddetti termini, o qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti, l’ ASST procederà ad applicare penali nelle Nelle ipotesi di ritardi negli adempimenti contrattuali di seguito specificate, verranno applicate le penali nelle misure a fianco indicate: • in caso di ritardo nei tempi di consegnanella consegna delle strumentazioni, installazione e collaudo finale nell'esecuzione del collaudo, rispetto al termine massimo stabilito di cui ai precedenti Articoli 5 e 7termini rispettivamente prescritti nell'art. 6, l’ASST committente applicherà al Fornitore lett. a) verrà applicata una penale giornaliera pari all'1 per ogni mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascun giorno lavorativo di ritardo pari all’1‰ (uno per mille)ritardo, IVA esclusa, del valore del relativo ordinativo di forniturae comunque complessivamente non superiore al 10%. In caso di ritardo nella consegna superiore a 30 (trenta) giorni, rispetto ai termini sopra stabiliti, l'Azienda appaltante si riserva il diritto di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.; • in caso di ritardo nella consegna dei reagenti, controlli, consumabili etc. - ivi comprese le ipotesi di ritardo negli ordinativi effettuati in via di eccezionale urgenza - rispetto ai termini di consegna prescritti nell'art. 6 lett. b) del presente Capitolato, verrà applicata una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascun giorno di ritardo, e comunque complessivamente non superiore al 10%. In caso di ritardo nella consegna superiore a 30 (trenta) giorni, l'Azienda appaltante si riserva il diritto di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.; l’accertamento in caso di violazione ritardo nella sostituzione dei materiali difettosi o discordanti rispetto alle disposizioni inerenti le obbligazioni specifiche tecniche prescritte e/o proposte in materia sede di servizio gara, verrà applicata una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascun giorno di manutenzione ritardo, e comunque complessivamente non superiore al 10% dell’importo contrattuale complessivo; • per ciascun giorno di ritardo nell’intervento di assistenza tecnica (24 mesi)dalla chiamata) rispetto ai termini prescritti nell'art. 9 del presente atto, di cui verrà applicata una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al precedente art. 3, comporterà l’applicazione da parte dell’ASST delle seguenti penali: PARAMETRO DI VALUTAZIONE PENALE MODALITA’ DI APPLICAZIONE Tempo di intervento € 20,00 Per 10% dell’importo contrattuale complessivo; • per ogni ora lavorativa di ritardo nell’intervento Tempo di fornitura apparecchiatura sostitutiva risoluzione del guasto, rispetto ai termini prescritti nell’art. 9 del presente atto, verrà applicata una penale pari a 100,00 Per ogni giorno richiesta dell’ASST lavorativo di ritardo dalla In ogni caso di 20,00; • per ogni, eventuali ed ulteriore inadempimento riguardante i livelli di servizio ulteriori contrattuale diverso rispetto a quelli ivi sopra indicati, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Ente Contraente una penale l’ A.O. procederà ad applicare penali in misura compresa tra all’1 3 % e il 10% dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10% dell’importo contrattuale complessivo, da determinare per ogni inadempimento contestato in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale inadempimentoall’inadempimento contestato. La messa in mora avverrà attraverso formale lettera (da inoltrarsi tramite FAX o PEC) di contestazione degli addebiti da parte dell’ ASST. * * * * * * Qualora il ritardo nell'adempimento determini determina un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, le Amministrazioni committenti promuovono l'Azienda committente promuove l'avvio della procedura delle procedure di cui all’artrisoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 108, comma 4 136 del D.Lgs n. 50/2016. Qualora l’inadempimento permanga, le Stazioni appaltanti risolvono il contratto, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell’aggiudicatario163/06 e s.m.i. Questa ASSTAzienda Ospedaliera, dopo l’applicazione di 3 (tre) penalità derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali di cui sopra assunti dall’aggiudicatario o al verificarsi di n. 3 parziali inadempimenti anche parziali avventi in un lasso di tempo di 30 giorni ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi all’ASST committente all’A.O. ICP un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal Direttore dell’Esecuzione dell’Appalto, si riserva il diritto di dichiarare non compatibile il servizio/la fornitura e di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti. Resta comunque fermo il rispetto delle disposizioni legislative in materia di applicazione di penali. Si precisa che l’importo della penale non potrà essere in ogni caso superiore agli importi previsti dalla legge (10% dell’importo contrattuale netto complessivo). In tutte le ipotesi sopra contemplate, resta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Azienda committente. Gli importi addebitati a titolo di penale e/o risarcimento danni e la maggiore spesa derivante da un eventuale acquisto in danno, potranno essere recuperati mediante trattenuta sui corrispettivi dovuti a qualsiasi titolo alla Ditta e/o sul deposito cauzionale, ed eventualmente qualora non sufficienti, sulle fatture ammesse al pagamento, mediante emissione nota di credito. * * * * * * Nelle ipotesi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dal presente atto e dall'offerta tecnica ed economica presentate, la Stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura prevista dall'art. 108 136 commi 3 4 e 4 5 del D.Lgs n. 50/2016163/06, può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente. Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Azienda committente si riserva la facoltà di affidare la fornitura al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di gara, come previsto dall’art. 110 140 del D. Lgs n. 50/2016 163/06 e s.m.i...

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Penalità e risoluzione del contratto. Durante il periodo di vigenza del contratto il Fornitore dovrà rispettare gli standard di resa previsti ed adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, i cui contenuti si evincono dal Capitolato Speciale d’Appalto, e dovrà rispettare gli standard qualitativi di fornitura e del relativo servizio di assistenza e manutenzione ivi prescritti, nonché indicati in sede di offerta. A riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni contrattuali, derivante da violazioni di norme di legge o del contratto, da cui derivi l’interruzione della fornitura ovvero il pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento della stessa, in quantità e/o qualità non tali da configurare giusta causa di risoluzione, la S.C. Provveditorato Economato, a seguito di comunicazione formale da parte del DEC, provvederà ad emettere diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. Il Fornitore è tenuto a presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa. Tali controdeduzioni dovranno pervenire al protocollo dell’ASST committente entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della lettera di contestazione In caso di mancato riscontro, entro i suddetti termini, o qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti, l’ ASST procederà ad applicare penali nelle ipotesi di ritardi negli adempimenti contrattuali di seguito specificate, verranno applicate le penali nelle misure a fianco indicate: • in caso di ritardo nei tempi di consegna, installazione e collaudo finale rispetto al termine massimo stabilito di cui ai precedenti Articoli 5 e 7, l’ASST committente applicherà al Fornitore una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari all’1‰ (uno per mille), IVA esclusa, del valore del relativo ordinativo di fornitura. In caso di ritardo nella consegna superiore a 30 (trenta) giorni, rispetto ai termini sopra stabiliti, l'Azienda appaltante L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’adeguatezza del servizio prestato dal Soggetto aggiudicatario. Nel caso di inadempienze e/o di inefficienza e inadeguatezza dei servizi offerti, l’Amministrazione aggiudicatrice intimerà al Soggetto aggiudicatario di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il termine perentorio di trenta giorni, a mezzo di raccomandata A/R. Nell’ipotesi che il Soggetto aggiudicatario non dovesse provvedere, l’Amministrazione aggiudicatrice potrà procedere di diritto alla risoluzione contrattuale senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere. Per ciascun giorno di ritardo sui tempi indicati nell’art. 6 sarà applicata una penale di € 150,00 (diconsi euro centocinquanta/00) che sarà trattenuta dal corrispettivo. Dopo sessanta (60) giorni di ritardo dal termine stabilito per l’ultimazione dei servizi, l’Amministrazione si riserva di intraprendere azione di risarcimento del contrattomaggior danno causato, ai sensi dell'artdell’art. 1456 c.c1382 del Codice Civile, nonché di risolvere il contratto per inadempienza dell’impresa. • l’accertamento Il contratto potrà essere risolto anche nei seguenti casi: a) per motivi di violazione alle disposizioni inerenti le obbligazioni pubblico interesse; b) in materia caso di servizio frode; c) di manutenzione (24 mesi)grave negligenza; d) di contravvenzione agli obblighi contrattuali; e) di mancato rispetto da parte dell’Impresa dei termini previsti nel piano di esecuzione della fornitura; f) di cessione dell’Impresa; g) di cessazione dell’attività oppure in caso di concordato preventivo; h) di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento; i) nel caso in cui vengano meno, durante l'esecuzione del Servizio i requisiti prescritti dal Bando; l) in caso di accertamento della falsità delle dichiarazioni rese alla Regione in sede di offerta; m) l’ipotesi di cui al precedente successivo art. 317, comporterà l’applicazione comma III. In tutti i casi sopra descritti l’amministrazione può risolvere il contratto riservandosi di incamerare la cauzione restando comunque salva ed impregiudicata ogni ulteriore pretesa risarcitoria da parte dell’ASST delle seguenti penali: PARAMETRO DI VALUTAZIONE PENALE MODALITA’ DI APPLICAZIONE Tempo di intervento € 20,00 Per ogni ora lavorativa di ritardo nell’intervento Tempo di fornitura apparecchiatura sostitutiva € 100,00 Per ogni giorno richiesta dell’ASST lavorativo di ritardo dalla In ogni caso di inadempimento riguardante i livelli di servizio ulteriori rispetto a quelli ivi indicati, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Ente Contraente una penale in misura compresa tra all’1 % e il 10% dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10% dell’importo contrattuale complessivo, da determinare per ogni inadempimento contestato in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale inadempimento. La messa in mora avverrà attraverso formale lettera (da inoltrarsi tramite FAX o PEC) di contestazione degli addebiti da parte dell’ ASST. * * * * * * Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, le Amministrazioni committenti promuovono l'avvio della procedura di cui all’art. 108, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016. Qualora l’inadempimento permanga, le Stazioni appaltanti risolvono il contratto, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell’aggiudicatario. Questa ASST, dopo l’applicazione di 3 (tre) penalità derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali di cui sopra assunti dall’aggiudicatario o al verificarsi di n. 3 inadempimenti anche parziali avventi in un lasso di tempo di 30 giorni ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi all’ASST committente un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal Direttore dell’Esecuzione dell’Appalto, si riserva il diritto di dichiarare non compatibile il servizio/la fornitura e di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.cdell’Amministrazione aggiudicatrice., incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti. Resta comunque fermo il rispetto delle disposizioni legislative in materia di applicazione di penali. Si precisa che l’importo della penale non potrà essere in ogni caso superiore agli importi previsti dalla legge (10% dell’importo contrattuale netto complessivo). In tutte le ipotesi sopra contemplate, resta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Azienda committente. Gli importi addebitati a titolo di penale e/o risarcimento danni e la maggiore spesa derivante da un eventuale acquisto in danno, potranno essere recuperati mediante trattenuta sui corrispettivi dovuti a qualsiasi titolo alla Ditta e/o sul deposito cauzionale, ed eventualmente qualora non sufficienti, sulle fatture ammesse al pagamento, mediante emissione nota di credito. * * * * * * Nelle ipotesi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dal presente atto e dall'offerta tecnica ed economica presentate, la Stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura prevista dall'art. 108 commi 3 e 4 del D.Lgs n. 50/2016, può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente. Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Azienda committente si riserva la facoltà di affidare la fornitura al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di gara, come previsto dall’art. 110 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

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Penalità e risoluzione del contratto. Durante il periodo di vigenza del contratto il Fornitore la ditta dovrà rispettare gli standard di resa previsti ed adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, i cui contenuti si evincono dal Capitolato Speciale d’Appalto, e dovrà rispettare gli standard qualitativi di fornitura e del relativo servizio di assistenza e manutenzione ivi prescritti, nonché indicati in sede di offerta. A riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni contrattuali, derivante da violazioni di norme di legge o del contratto, da cui derivi l’interruzione della fornitura del servizio ovvero il pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento della stessadello stesso, in quantità e/o qualità non tali da configurare giusta causa di risoluzione, la S.C. Provveditorato Economato, a seguito di comunicazione formale da parte del DEC, provvederà ad emettere diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. Il Fornitore La messa in mora avverrà attraverso formale lettera (da inoltrarsi con raccomandata A.R. o tramite FAX o PEC) di contestazione degli addebiti da parte dell’ A.O., avverso la quale il fornitore è tenuto a presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa. Tali controdeduzioni dovranno pervenire al protocollo dell’ASST committente degli ICP entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della lettera di contestazione In caso di mancato riscontro, entro i suddetti termini, o qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti, l’ ASST procederà ad applicare penali nelle Nelle ipotesi di ritardi negli adempimenti contrattuali di seguito specificate, verranno applicate le penali nelle misure a fianco indicate: • in caso di ritardo nei tempi di consegnanella consegna delle strumentazioni, installazione e collaudo finale nell'esecuzione del collaudo, rispetto al termine massimo stabilito di cui ai precedenti Articoli 5 e 7termini rispettivamente prescritti nell'art. 6, l’ASST committente applicherà al Fornitore lett. a) verrà applicata una penale giornaliera pari all'1 per ogni mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascun giorno lavorativo di ritardo pari all’1‰ (uno per mille)ritardo, IVA esclusa, del valore del relativo ordinativo di forniturae comunque complessivamente non superiore al 10%. In caso di ritardo nella consegna superiore a 30 (trenta) giorni, rispetto ai termini sopra stabiliti, l'Azienda appaltante si riserva il diritto di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. • l’accertamento in caso di violazione ritardo nella consegna dei reagenti, controlli, consumabili etc. - ivi comprese le ipotesi di ritardo negli ordinativi effettuati in via di eccezionale urgenza - rispetto ai termini di consegna prescritti nell'art. 6 lett. b) del presente Capitolato, verrà applicata una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascun giorno di ritardo, e comunque complessivamente non superiore al 10%. In caso di ritardo nella consegna superiore a 30 (trenta) giorni, l'Azienda appaltante si riserva il diritto di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. • in caso di ritardo nella sostituzione dei materiali difettosi o discordanti rispetto alle disposizioni inerenti le obbligazioni specifiche tecniche prescritte e/o proposte in materia sede di servizio gara, verrà applicata una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascun giorno di manutenzione (24 mesi)ritardo, di cui e comunque complessivamente non superiore al precedente art. 3, comporterà l’applicazione da parte dell’ASST delle seguenti penali: PARAMETRO DI VALUTAZIONE PENALE MODALITA’ DI APPLICAZIONE Tempo di intervento € 20,00 Per ogni ora lavorativa 10% dell’importo contrattuale complessivo netto; • per ciascun giorno di ritardo nell’intervento Tempo di fornitura apparecchiatura sostitutiva € 100,00 Per ogni giorno richiesta dell’ASST lavorativo di ritardo assistenza tecnica (dalla In ogni caso di inadempimento riguardante i livelli di servizio ulteriori chiamata) rispetto a quelli ivi indicatiai termini prescritti nell'art. 9 del presente atto, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Ente Contraente verrà applicata una penale in misura compresa tra all’1 % e il 10% dell’ammontare giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10% dell’importo contrattuale complessivo, da determinare ; • per ogni inadempimento contestato in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale inadempimento. La messa in mora avverrà attraverso formale lettera (da inoltrarsi tramite FAX o PEC) ora lavorativa di contestazione degli addebiti da parte dell’ ASST. * * * * * * Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, le Amministrazioni committenti promuovono l'avvio della procedura nell’intervento di cui all’art. 108, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016. Qualora l’inadempimento permanga, le Stazioni appaltanti risolvono il contratto, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell’aggiudicatario. Questa ASST, dopo l’applicazione di 3 (tre) penalità derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali di cui sopra assunti dall’aggiudicatario o al verificarsi di n. 3 inadempimenti anche parziali avventi in un lasso di tempo di 30 giorni ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi all’ASST committente un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal Direttore dell’Esecuzione dell’Appalto, si riserva il diritto di dichiarare non compatibile il servizio/la fornitura e di procedere alla risoluzione del contratto guasto, rispetto ai sensi e per gli effetti dell’arttermini prescritti nell’art. 1456 c.c.9 del presente atto, incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivantiverrà applicata una penale pari a € 20,00. Resta comunque fermo il rispetto delle disposizioni legislative in materia di applicazione di penali. Si precisa che l’importo della penale non potrà essere in ogni caso superiore agli importi previsti dalla legge (10% dell’importo contrattuale netto complessivo). In tutte le ipotesi sopra contemplate, resta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Azienda committente. Gli importi addebitati a titolo di penale e/o risarcimento danni e la maggiore spesa derivante da un eventuale acquisto in danno, potranno essere recuperati mediante trattenuta sui corrispettivi dovuti a qualsiasi titolo alla Ditta e/o sul deposito cauzionale, ed eventualmente qualora non sufficienti, sulle fatture ammesse al pagamento. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, mediante emissione nota l'Azienda committente promuove l'avvio delle procedure di creditorisoluzione del contratto, ai sensi dell’art. * * * * * * 136 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i.. Nelle ipotesi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dal presente atto e dall'offerta tecnica ed economica presentate, la Stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura prevista dall'art. 108 136 commi 3 4 e 4 5 del D.Lgs n. 50/2016163/06, può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente. Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Azienda committente si riserva la facoltà di affidare la fornitura in service al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di gara, come previsto dall’art. 110 140 del D. Lgs n. 50/2016 163/06 e s.m.i... Questa Azienda Ospedaliera, dopo l’applicazione di 3 (tre) penalità derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali di cui sopra assunti dall’aggiudicatario o al verificarsi di n. 3 parziali inadempimenti ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi all’A.O. ICP un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal Direttore dell’Esecuzione dell’Appalto, si riserva il diritto di dichiarare non compatibile la fornitura e di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti.

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Penalità e risoluzione del contratto. Durante il periodo di vigenza del contratto il Fornitore dovrà rispettare gli standard di resa previsti ed adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, i cui contenuti si evincono dal Capitolato Speciale d’Appalto, e dovrà rispettare gli standard qualitativi di fornitura e del relativo servizio di assistenza e manutenzione ivi prescritti, nonché indicati in sede di offerta. A riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni contrattuali, derivante da violazioni di norme di legge o del contratto, da cui derivi l’interruzione della fornitura ovvero il pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento della stessa, in quantità e/o qualità non tali da configurare giusta causa di risoluzione, la S.C. Provveditorato Economato, a seguito di comunicazione formale da parte del DEC, provvederà ad emettere diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. Il Fornitore è tenuto a presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa. Tali controdeduzioni dovranno pervenire al protocollo dell’ASST committente entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della lettera di contestazione In caso di mancato riscontro, entro i suddetti termini, o qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti, l’ ASST procederà ad applicare penali nelle Nelle ipotesi di ritardi negli adempimenti contrattuali di seguito specificate, verranno applicate le penali nelle misure a fianco indicate: • in caso di ritardo nei tempi di consegnanella consegna delle strumentazioni e nell'esecuzione del collaudo, installazione e collaudo finale rispetto al termine massimo stabilito di cui ai precedenti Articoli 5 e 7, l’ASST committente applicherà al Fornitore termini rispettivamente prescritti nell'art. 4 del presente Capitolato verrà applicata una penale giornaliera pari all'1 per ogni mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascun giorno lavorativo di ritardo pari all’1‰ (uno per mille)ritardo, IVA esclusa, del valore del relativo ordinativo di forniturae comunque complessivamente non superiore al 10%. In caso di ritardo nella consegna superiore a 30 (trenta) giorni, rispetto ai termini sopra stabiliti, l'Azienda appaltante si riserva il diritto di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. • in caso di ritardo nella consegne del materiale di consumo (anche in caso di difetto nei quantitativi), a seguito dell’emissione dei relativi ordini di fornitura, nei termini indicati dal presente Capitolato verrà applicata una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascun giorno di ritardo, e comunque complessivamente non superiore al 10%. In caso di ritardo nella consegna superiore a 30 (trenta) giorni, rispetto ai termini sopra stabiliti, l'Azienda appaltante si riserva il diritto di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. • in caso di ritardo nel ritiro e/o sostituzione del prodotto contestato per difformità qualitativa rispetto al termine massimo stabilito di cui al precedente Articolo 5 l’ASST committente applicherà al Fornitore una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari all’1‰ (uno per mille), IVA esclusa, del valore del relativo ordinativo di fornitura; qualora l’ASST proceda all’approvvigionamento sul libero mercato, la penale è dovuta sino al giorno della consegna del Prodotto acquistato sul mercato e, comunque, sino al massimo di 7 (sette) giorni lavorativi decorrenti dalla data di comunicazione da parte dell’Ente di acquistare sul mercato; • in caso di ritardo nel ritiro del prodotto contestato per difformità quantitativa rispetto al termine massimo stabilito al precedente Articolo 5, l’ASST committente applicherà al Fornitore una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari all’1‰ (uno per mille), IVA esclusa, del valore del relativo ordinativo di fornitura; tale penale è dovuta fino al ritiro da parte del Fornitore del prodotto consegnato in eccesso o fino alla restituzione da parte dell’ASST Contraente dello stesso presso la sede del Fornitore a causa del mancato ritiro da parte di quest’ultimo nei termini previsti dal Capitolato Tecnico; • l’accertamento di violazione alle disposizioni inerenti le obbligazioni in materia di servizio di manutenzione (24 mesi), di cui al precedente art. 3, comporterà l’applicazione da parte dell’ASST delle seguenti penali: PARAMETRO DI VALUTAZIONE PENALE MODALITA’ DI APPLICAZIONE Tempo di intervento € 20,00 Per ogni ora lavorativa di ritardo nell’intervento Tempo di fornitura apparecchiatura sostitutiva € 100,00 Per ogni giorno richiesta dell’ASST lavorativo di ritardo dalla In ogni caso di inadempimento riguardante i livelli di servizio ulteriori rispetto a quelli ivi indicati, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Ente Contraente una penale in misura compresa tra all’1 % e il 10% dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10% dell’importo contrattuale complessivo, da determinare per ogni inadempimento contestato in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale inadempimento. La messa in mora avverrà attraverso formale lettera (da inoltrarsi tramite FAX o PEC) di contestazione degli addebiti da parte dell’ ASST. * * * * * * In caso di grave e reiterato inadempimento, l‘ASST potrà esercitare la facoltà di risoluzione del contratto, incamerando il deposito cauzionale definitivo, con riserva di rivalersi nei confronti dell’aggiudicatario degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti. Qualora il ritardo nell'adempimento determini determina un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, le Amministrazioni committenti promuovono l'Azienda committente promuove l'avvio della procedura delle procedure di cui all’artrisoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 108, comma 4 108 del D.Lgs n. 50/2016. Qualora l’inadempimento permanga, le Stazioni appaltanti risolvono il contratto, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell’aggiudicatario50/2016 e s.m.i. Questa ASST, dopo l’applicazione di 3 (tre) penalità derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali di cui sopra assunti dall’aggiudicatario o al verificarsi di n. 3 inadempimenti anche parziali avventi in un lasso di tempo di 30 giorni ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi all’ASST committente un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal Direttore dell’Esecuzione dell’Appalto, si riserva il diritto di dichiarare non compatibile il servizio/la fornitura e di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti. Resta comunque fermo il rispetto delle disposizioni legislative in materia di applicazione di penali. Si precisa che l’importo della penale non potrà essere in ogni caso superiore agli importi previsti dalla legge (10% dell’importo contrattuale netto complessivo). In tutte le ipotesi sopra contemplate, resta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Azienda committente. Gli importi addebitati a titolo di penale e/o risarcimento danni e la maggiore spesa derivante da un eventuale acquisto in danno, potranno essere recuperati mediante trattenuta sui corrispettivi dovuti a qualsiasi titolo alla Ditta e/o sul deposito cauzionale, ed eventualmente qualora non sufficienti, sulle fatture ammesse al pagamento, mediante emissione nota di credito. * * * * * * Nelle ipotesi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dal presente atto e dall'offerta tecnica ed economica presentate, la Stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura prevista dall'art. 108 commi 3 e 4 del D.Lgs n. 50/2016, può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Azienda committente si riserva la facoltà di affidare la fornitura al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di gara, come previsto dall’art. 110 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..50/2016, fatte salve le verifiche relative alla sussistenza di Convenzioni Consip Spa e/ ARCA Spa.

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Penalità e risoluzione del contratto. Durante Fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore, il periodo di vigenza del contratto il Fornitore dovrà rispettare gli standard di resa previsti ed adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, i cui mancato o non puntuale rispetto degli obblighi contenuti si evincono dal Capitolato Speciale d’Appalto, e dovrà rispettare gli standard qualitativi di fornitura e del relativo servizio di assistenza e manutenzione ivi prescritti, nonché indicati in sede di offerta. A riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni contrattuali, derivante da violazioni di norme di legge o del contratto, da cui derivi l’interruzione della fornitura ovvero il pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento della stessa, in quantità e/o qualità non tali da configurare giusta causa di risoluzione, la S.C. Provveditorato Economato, a seguito di comunicazione formale nel presente capitolato comporta l'applicazione da parte del DEC, provvederà ad emettere diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell’ENPAP di cui all’art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. Il Fornitore è tenuto a presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa. Tali controdeduzioni dovranno pervenire al protocollo dell’ASST committente entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della lettera di contestazione In caso di mancato riscontro, entro i suddetti termini, o qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti, l’ ASST procederà ad applicare penali nelle ipotesi di ritardi negli adempimenti contrattuali di seguito specificate, verranno applicate le penali nelle misure a fianco indicate: • in caso di ritardo nei tempi di consegna, installazione e collaudo finale rispetto al termine massimo stabilito di cui ai precedenti Articoli 5 e 7, l’ASST committente applicherà al Fornitore una penale pari all’1 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno lavorativo modifica o ritardo rispetto a quanto previsto nella presente documentazione di ritardo pari all’1‰ (uno gara. Qualora l'importo complessivo delle penali superi il limite massimo del 10% del corrispettivo stabilito per mille)l’incarico, IVA esclusa, del valore del relativo ordinativo l’Ente avrà la facoltà di fornitura. In caso revocare di ritardo nella consegna superiore a 30 (trenta) giorni, rispetto ai termini sopra stabiliti, l'Azienda appaltante si riserva il diritto di risoluzione del contrattodiritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., l’affidamento del servizio. • l’accertamento di violazione alle disposizioni inerenti L’ENPAP provvederà a contestare per iscritto, a mezzo raccomandata A/R o PEC, l’inadempimento all’aggiudicatario e ad applicare la penale ove ritenga che le obbligazioni in materia di servizio di manutenzione motivazioni addotte (24 mesi), di cui al precedente artda inviarsi alla stazione appaltante entro 10 giorni consecutivi dalla contestazione) non siano sufficienti ad escludere l’imputabilità dell’inadempimento all’aggiudicatario. 3, comporterà l’applicazione da parte dell’ASST Si prescinde dall’applicazione delle seguenti penali: PARAMETRO DI VALUTAZIONE PENALE MODALITA’ DI APPLICAZIONE Tempo di intervento € 20,00 Per ogni ora lavorativa di ritardo nell’intervento Tempo di fornitura apparecchiatura sostitutiva € 100,00 Per ogni giorno richiesta dell’ASST lavorativo di ritardo dalla In ogni penali nel caso di inadempimento riguardante forza maggiore tempestivamente comunicato dall’aggiudicatario nonché in tutti i livelli casi in cui è stata concessa dalla stazione appaltante specifica autorizzazione scritta alla variazione. In caso di servizio ulteriori rispetto a quelli ivi indicatiapplicazione delle penali, la stazione appaltante ha facoltà di rivalersi sui pagamenti dovuti all’aggiudicatario in relazione al presente contratto ovvero di incamerare in tutto o in parte la cauzione. Il contratto potrà essere risolto dall’Ente, ai sensi degli articoli 1453 e 1454 del Codice Civile, per negligenza e/o inadempienza agli obblighi stabiliti e/o per gravi ritardi e sospensioni delle attività affidate all’aggiudicatario. In tali casi, la risoluzione del rapporto non potrà dichiararsi se non dopo formale diffida ad adempiere entro il termine di giorni 15, trascorso il quale, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Ente Contraente una penale contratto stesso si intenderà risolto di diritto ed in misura compresa tra all’1 % e il 10% dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10% dell’importo contrattuale complessivo, da determinare per ogni inadempimento contestato in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale inadempimentodanno all’ Impresa . La messa in mora avverrà attraverso formale lettera (da inoltrarsi tramite FAX o PEC) di contestazione degli addebiti da parte dell’ ASST. * * * * * * Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, le Amministrazioni committenti promuovono l'avvio della procedura di cui all’art. 108, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016. Qualora l’inadempimento permanga, le Stazioni appaltanti risolvono il contratto, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell’aggiudicatario. Questa ASST, dopo l’applicazione di 3 (tre) penalità derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali di cui sopra assunti dall’aggiudicatario o al verificarsi di n. 3 inadempimenti anche parziali avventi in un lasso di tempo di 30 giorni ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi all’ASST committente un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal Direttore dell’Esecuzione dell’Appalto, si riserva il diritto di dichiarare non compatibile il servizio/la fornitura e di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni comporterà l’incameramento della cauzione da esso derivanti. Resta comunque fermo il rispetto delle disposizioni legislative in materia di applicazione di penali. Si precisa che l’importo parte della penale non potrà essere in ogni caso superiore agli importi previsti dalla legge (10% dell’importo contrattuale netto complessivo). In tutte le ipotesi sopra contemplate, resta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Azienda committente. Gli importi addebitati stazione appaltante a titolo di penale e/o e di copertura dei costi derivanti dalla procedura di nuovo affidamento, nonché la sospensione dei pagamenti per le prestazioni effettuate e non ancora liquidate, e fatto salvo l’eventuale ulteriore risarcimento danni e la maggiore spesa derivante da un eventuale acquisto in del danno, potranno essere recuperati mediante trattenuta sui corrispettivi dovuti a qualsiasi titolo alla Ditta e/o sul deposito cauzionale, ed eventualmente qualora non sufficienti, sulle fatture ammesse al pagamento, mediante emissione nota di credito. * * * * * * Nelle ipotesi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dal presente atto e dall'offerta tecnica ed economica presentate, la Stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura prevista dall'art. 108 commi 3 e 4 del D.Lgs n. 50/2016, può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente. Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Azienda committente si riserva la facoltà di affidare la fornitura al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di gara, come previsto dall’art. 110 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i...

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Penalità e risoluzione del contratto. Durante il periodo di vigenza del contratto contratto, il Fornitore dovrà rispettare gli standard di resa previsti ed adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, i cui contenuti si evincono dal Capitolato Speciale d’Appalto, e dovrà rispettare gli standard qualitativi di fornitura e del relativo servizio di assistenza e manutenzione ivi prescritti, nonché indicati in sede di offerta. A riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni contrattuali, derivante da violazioni di norme di legge o del contratto, da cui derivi l’interruzione della fornitura ovvero il pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento della stessa, in quantità e/o qualità non tali da configurare giusta causa di risoluzione, la S.C. Provveditorato Economato, a seguito di comunicazione formale da parte del DEC, provvederà ad emettere diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. Il Fornitore è tenuto a presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa. Tali controdeduzioni dovranno pervenire al protocollo dell’ASST committente entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della lettera di contestazione In caso di mancato riscontro, entro i suddetti termini, o qualora Qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti, l’ ASST procederà ad applicare penali nelle ipotesi di ritardi negli adempimenti contrattuali di seguito specificate, inadempienze fossero confermate verranno applicate le penali nelle misure a fianco indicateseguenti penali, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno: • in caso € 200 per ogni volta si riscontri il mancato rispetto degli orari di ritardo copertura del servizio; • 1‰ dell’importo contrattuale per ciascun giorno di fermo macchina per manutenzione preventiva non eseguita nei tempi di consegna, installazione termini previsti e collaudo finale rispetto al termine massimo stabilito di cui ai precedenti Articoli 5 e 7, l’ASST committente applicherà al Fornitore una penale comunicati; • 1‰ dell’importo contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari all’1‰ (uno sui tempi di intervento previsti; • 1‰ dell’importo contrattuale per mille), IVA esclusa, del valore del relativo ordinativo di fornitura. In caso ogni giorno di ritardo nella consegna superiore a 30 (trenta) giorni, rispetto ai termini sopra stabiliti, l'Azienda appaltante si riserva il diritto sui tempi di risoluzione previsti da applicarsi agli interventi eccedenti il limite di tolleranza del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. • l’accertamento di violazione alle disposizioni inerenti le obbligazioni in materia di servizio di manutenzione (24 mesi), 10% di cui al precedente artarticolo 4 per i guasti che comportano il fermo dell’impianto. 3, comporterà l’applicazione da parte dell’ASST delle seguenti penali: PARAMETRO DI VALUTAZIONE PENALE MODALITA’ DI APPLICAZIONE Tempo di intervento € 20,00 Per ogni ora lavorativa di ritardo nell’intervento Tempo di fornitura apparecchiatura sostitutiva € 100,00 Per ogni giorno richiesta dell’ASST lavorativo di ritardo dalla In ogni caso di inadempimento riguardante i livelli di servizio ulteriori rispetto a quelli ivi indicati, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Ente Contraente una penale in misura compresa tra all’1 % e l’importo complessivo delle penali non dovrà superare il 10% dell’ammontare dell’importo netto contrattuale, in qualsiasi momento del periodo contrattuale, si procederà alla risoluzione anticipata del contratto al superamento di tale soglia. Nel caso di applicazione di penali l’ASST emetterà fattura per l’importo da applicarsi e comunque complessivamente non superiore al 10% dell’importo contrattuale complessivo, da determinare per ogni inadempimento contestato in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale inadempimentotratterrà il relativo valore dal primo mandato di pagamento utile. La messa in mora avverrà attraverso formale lettera (da inoltrarsi tramite FAX o PEC) di contestazione degli addebiti da parte dell’ ASSTdell’ASST. * * * * * * Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, le l’ Amministrazioni committenti promuovono committente promuove l'avvio della procedura di cui all’art. 108, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016. Qualora l’inadempimento permanga, le la Stazioni appaltanti appaltante risolvono il contratto, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell’aggiudicatario. Questa ASST, dopo l’applicazione di 3 (tre) penalità derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali di cui sopra assunti dall’aggiudicatario o al verificarsi di n. 3 inadempimenti anche parziali avventi in un lasso di tempo di 30 giorni ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi all’ASST committente un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal Direttore dell’Esecuzione dell’Appalto, si riserva il diritto di dichiarare non compatibile il servizio/la fornitura e di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti. Resta comunque fermo il rispetto delle disposizioni legislative in materia di applicazione di penali. Si precisa che l’importo della penale non potrà essere in ogni caso superiore agli importi previsti dalla legge (10% dell’importo contrattuale netto complessivo). In tutte le ipotesi sopra contemplate, resta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Azienda committente. Gli importi addebitati a titolo di penale e/o risarcimento danni e la maggiore spesa derivante da un eventuale acquisto in danno, potranno essere recuperati mediante trattenuta sui corrispettivi dovuti a qualsiasi titolo alla Ditta Società e/o sul deposito cauzionale, ed eventualmente qualora non sufficienti, sulle fatture ammesse al pagamento, mediante emissione nota di credito. * * * * * * Nelle ipotesi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dal presente atto e dall'offerta tecnica ed economica presentate, la Stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura prevista dall'art. 108 commi 3 e 4 del D.Lgs n. 50/2016, può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente. Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Azienda committente si riserva la facoltà di affidare la fornitura al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di gara, come previsto dall’art. 110 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

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Penalità e risoluzione del contratto. Durante il periodo In caso di vigenza del contratto il Fornitore dovrà rispettare gli standard inadempimento rispetto agli obblighi contrattuali di resa previsti ed adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dal contrattocui all'art. 13, i cui contenuti si evincono dal Capitolato Speciale d’Appaltocomma 1, lettere b), c),e),f),g),h),i), e dovrà rispettare gli standard qualitativi m) verrà applicata una penalità pari all'1 % (uno per cento) dell'importo annuale dell'Appalto al netto dell'I.V.A. per ogni giorno di fornitura ritardo; rispetto ai termini indicati nel medesimo articolo, ovvero stabiliti da questa Amministrazione mediante diffida . Nel caso di esito negativo delle verifiche comunque previste dal presente Capitolato (verifica della qualità e gestione del relativo servizio di assistenza pulizia, verifica delle pulizie periodiche e manutenzione ivi prescrittistraordinarie, nonché indicati in sede di offertaecc…), verrà applicata una penalità pari all'1% (uno per cento) dell'importo annuale dell'Appalto al netto dell'I.V.A. All’applicazione delle penalità si procederà, sentito l’appaltatore, tramite apposita nota scritta. A riscontro di un inadempimentoL’Appaltatore è tenuto, parziale o totale, delle obbligazioni contrattuali, derivante da violazioni di norme di legge o su richiesta del contratto, da cui derivi l’interruzione della fornitura ovvero il pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento della stessa, in quantità e/o qualità non tali da configurare giusta causa di risoluzione, la S.C. Provveditorato Economatocommittente, a seguito di comunicazione formale da parte del DEC, provvederà ad emettere diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. Il Fornitore è tenuto a presentare le proprie controdeduzioni fornire entro e non oltre il termine di 15 dieci giorni dal ricevimento della stessarichiesta medesima, tutta la documentazione necessaria per verificare la corretta esecuzione dell’appalto. Tali controdeduzioni dovranno pervenire Il Committente procederà al protocollo dell’ASST committente entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della lettera di contestazione In caso di mancato riscontrorecupero delle penalità a carico dell’Appaltatore mediante ritenuta diretta sui corrispettivi mensili e, entro i suddetti terminiove occorra, o qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti, l’ ASST procederà ad applicare penali nelle ipotesi di ritardi negli adempimenti contrattuali di seguito specificate, verranno applicate le penali nelle misure a fianco indicate: • in caso di ritardo nei tempi di consegna, installazione e collaudo finale rispetto al termine massimo stabilito di cui ai precedenti Articoli 5 e 7, l’ASST committente applicherà al Fornitore una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari all’1‰ (uno per mille), IVA esclusa, mediante escussione del valore del relativo ordinativo di fornitura. In caso di ritardo nella consegna superiore a 30 (trenta) giorni, rispetto ai termini sopra stabiliti, l'Azienda appaltante si riserva il diritto di risoluzione del contratto, deposito cauzionale ai sensi dell'art. 1456 c.c. • l’accertamento di violazione alle disposizioni inerenti le obbligazioni in materia di servizio di manutenzione (24 mesi), di cui al del precedente art. 317 del presente capitolato. In aggiunta alle suddette penalità, comporterà l’applicazione da parte dell’ASST l’Amministrazione può comunque procedere all’esecuzione d’ufficio, totale o parziale, dei mancati o carenti servizi contestati, addebitando all’appaltatore l’eventuale maggior costo sostenuto rispetto a quanto contrattualmente pattuito. L'applicazione delle seguenti penali: PARAMETRO DI VALUTAZIONE PENALE MODALITA’ DI APPLICAZIONE Tempo di intervento € 20,00 Per ogni ora lavorativa di ritardo nell’intervento Tempo di fornitura apparecchiatura sostitutiva € 100,00 Per ogni giorno richiesta dell’ASST lavorativo di ritardo dalla In penali non esclude in ogni caso di inadempimento riguardante i livelli di servizio ulteriori rispetto a quelli ivi indicati, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Ente Contraente una penale in misura compresa tra all’1 % e il 10% dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10% dell’importo contrattuale complessivo, da determinare per ogni inadempimento contestato in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale inadempimentorisarcimento degli eventuali danni né qualsiasi altra azione legale che questa Amministrazione intenda eventualmente intraprendere. La messa in mora avverrà attraverso formale lettera (da inoltrarsi tramite FAX o PEC) di contestazione degli addebiti da parte dell’ ASST. * * * * * * Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, le Amministrazioni committenti promuovono l'avvio della procedura di cui all’art. 108, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016. Qualora l’inadempimento permanga, le Stazioni appaltanti risolvono il contratto, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell’aggiudicatario. Questa ASST, dopo l’applicazione di 3 (tre) penalità derivanti dal mancato rispetto Persistendo l'inosservanza degli obblighi contrattuali o nel caso in cui all'Appaltatore siano state applicate numero cinque penalità di cui sopra assunti dall’aggiudicatario o al verificarsi qualsiasi natura, questa Amministrazione risolverà unilateralmente di n. 3 inadempimenti anche parziali avventi in un lasso di tempo di 30 giorni ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi all’ASST committente un pregiudizio organizzativo e gestionalediritto il contratto con l'Appaltatore, accertato e dichiarato dal Direttore dell’Esecuzione dell’Appalto, si riserva il diritto di dichiarare non compatibile il servizio/la fornitura e di prima della sua naturale scadenza. Il Committente potrà inoltre procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti. Resta comunque fermo il rispetto delle disposizioni legislative in materia di applicazione di penali. Si precisa che l’importo della penale non potrà essere in ogni caso superiore agli importi previsti dalla legge (10% dell’importo contrattuale netto complessivo). In tutte le ipotesi sopra contemplate, resta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Azienda committente. Gli importi addebitati a titolo di penale e/o risarcimento danni e la maggiore spesa derivante da un eventuale acquisto in danno, potranno essere recuperati mediante trattenuta sui corrispettivi dovuti a qualsiasi titolo alla Ditta e/o sul deposito cauzionale, ed eventualmente qualora non sufficienti, sulle fatture ammesse al pagamento, mediante emissione nota di credito. * * * * * * Nelle ipotesi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dal presente atto e dall'offerta tecnica ed economica presentate, la Stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura prevista dall'art. 108 commi 3 e 4 del D.Lgs n. 50/2016, può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente. Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Azienda committente si riserva la facoltà di affidare la fornitura al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di gara, come previsto dall’art. 110 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..nelle seguenti ipotesi:

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Penalità e risoluzione del contratto. Durante il periodo di vigenza del contratto il Fornitore dovrà rispettare gli standard di resa previsti ed adempiere a tutte Qualora la Ditta aggiudicataria non completi la fornitura con i tempi e le obbligazioni derivanti dal contratto, i cui contenuti si evincono dal Capitolato Speciale d’Appalto, e dovrà rispettare gli standard qualitativi di fornitura e del relativo servizio di assistenza e manutenzione ivi prescritti, nonché indicati in sede di offerta. A riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni contrattuali, derivante da violazioni di norme di legge o del contratto, da cui derivi l’interruzione della fornitura ovvero il pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento della stessa, in quantità e/o qualità non tali da configurare giusta causa di risoluzionemodalità stabiliti, la S.C. Provveditorato Economato, a seguito penale applicata per ogni giorno naturale consecutivo di comunicazione formale da parte ritardo sarà pari all'uno per mille dell’importo contrattuale nel caso di mancato rispetto dei termini stabiliti per la consegna del DEC, provvederà ad emettere diffida ad adempiere, ai sensi materiale librario (15 giorni dalla richiesta) ovvero per il servizio informazione bibliografica e visione delle novità librarie (cadenza settimanale). L’Amministrazione Comunale procederà con contestazione per gli effetti iscritto tramite PEC con facoltà di cui all’art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. Il Fornitore è tenuto a presentare le proprie controdeduzioni controdeduzione entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento dell’addebito. Nel caso in cui l’Amministrazione valuti non accolte le eventuali controdeduzioni presentate dalla Ditta aggiudicataria, la sanzione sarà considerata come definitivamente accertata e sarà comunicata alla Ditta aggiudicataria l’applicazione della stessasanzione, l’ammontare della pena e le modalità di pagamento. Tali controdeduzioni dovranno pervenire al protocollo dell’ASST committente entro Qualora l’ammontare complessivo della penale superi il 5% dell’importo contrattuale e in ogni caso il ritardo accumulato sia superiore a 30 giorni naturali e consecutivi si potrà risolvere il contratto con semplice comunicazione scritta. L’Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere in danno e di rivalersi sulla cauzione definitiva. La contestazione delle inadempienze sarà eseguita a cura del Direttore dell’esecuzione del contratto con apposito ordine di servizio che sarà inviato per iscritto all’Aggiudicatario, assegnando un termine perentorio per adempiere; trascorso inutilmente detto termine, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto. Inoltre, qualora la Ditta aggiudicataria, nell’espletamento della fornitura, non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della lettera di contestazione In caso di mancato riscontroeffettui tutte le operazioni necessarie come richiesto, entro i suddetti termini, o qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti, l’ ASST procederà ad l’amministrazione comunale può applicare penali nelle ipotesi di ritardi negli adempimenti contrattuali di seguito specificate, verranno applicate le penali nelle misure a fianco indicate: • in caso di ritardo nei tempi di consegna, installazione e collaudo finale rispetto al termine massimo stabilito di cui ai precedenti Articoli 5 e 7, l’ASST committente applicherà al Fornitore una penale per ogni giorno lavorativo il disservizio e per il danno all’immagine fino ad un massimo di ritardo pari all’1‰ (uno per mille)1.500,00 euro. Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere regolarmente comunicato alla Ditta aggiudicataria, IVA esclusa, del valore del relativo ordinativo secondo le vigenti disposizioni di fornituralegge. In caso di ritardo nella consegna superiore a 30 (trenta) giornirisoluzione per inadempimento, rispetto ai termini sopra stabiliti, l'Azienda appaltante si riserva resta salvo il diritto al risarcimento del danno. L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. • l’accertamento di violazione alle disposizioni inerenti le obbligazioni in materia di servizio di manutenzione (24 mesi), di cui al precedente art. 3, comporterà l’applicazione da parte dell’ASST delle seguenti penali: PARAMETRO DI VALUTAZIONE PENALE MODALITA’ DI APPLICAZIONE Tempo di intervento € 20,00 Per ogni ora lavorativa di ritardo nell’intervento Tempo di fornitura apparecchiatura sostitutiva € 100,00 Per ogni giorno richiesta dell’ASST lavorativo di ritardo dalla In ogni caso di inadempimento riguardante i livelli di servizio ulteriori rispetto a quelli ivi indicati, risolvere il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Ente Contraente una penale in misura compresa tra all’1 % e il 10% dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10% dell’importo contrattuale complessivo, da determinare per ogni inadempimento contestato in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale inadempimento. La messa in mora avverrà attraverso formale lettera (da inoltrarsi tramite FAX o PEC) di contestazione degli addebiti da parte dell’ ASST. * * * * * * Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, le Amministrazioni committenti promuovono l'avvio della procedura di cui all’art. 108, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016. Qualora l’inadempimento permanga, le Stazioni appaltanti risolvono il contratto, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell’aggiudicatario. Questa ASST, dopo l’applicazione di 3 (tre) penalità derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali di cui sopra assunti dall’aggiudicatario o al verificarsi di n. 3 inadempimenti anche parziali avventi in un lasso di tempo di 30 giorni ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi all’ASST committente un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal Direttore dell’Esecuzione dell’Appalto, si riserva il diritto di dichiarare non compatibile il servizio/la fornitura e di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.C.C., incamerando il deposito cauzionale definitivo a tutto rischio e con riserva di rivalersi danno della Ditta aggiudicataria, nei seguenti casi: • grave negligenza o frode nell’esecuzione degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti. Resta comunque fermo il obblighi contrattuali; • mancato rispetto delle disposizioni legislative norme contrattuali in particolare in riferimento all’art. 5 punto 2 “Cessazione di periodici e rimborsi” punto 3 “Recupero fascicoli mancanti”; • dopo due solleciti in forma scritta nell’arco di 10 giorni per la mancata comunicazione di cessazione di un periodico e la mancata sostituzione di fascicoli danneggiati o non pervenuti; • subappalto non espressamente autorizzato dal Direttore dell’esecuzione del contratto; • accertamento della sussistenza, in capo alla Ditta aggiudicataria, di una delle condizioni di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016; • sospensione o interruzione della fornitura da parte della Ditta aggiudicataria per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore; • cessazione dell’attività, concordato preventivo, fallimento a carico della Ditta aggiudicataria; • mancata prova della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi; • mancata osservanza delle norme in materia di applicazione Sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni; • ogni altra inadempienza, qui non contemplata, o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto, a termine dell’art. 1453 del codice civile. Comporta altresì la risoluzione del contratto il mancato assolvimento degli obblighi di penalicui al citato art. Si precisa che l’importo 3 della penale non potrà essere in ogni caso superiore agli importi previsti dalla legge (10% dell’importo contrattuale netto complessivo)L. n. 136/2010. In La risoluzione comporterà tutte le ipotesi sopra contemplateconseguenze di legge, resta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Azienda committente. Gli importi addebitati a titolo di penale e/o risarcimento danni e la maggiore spesa derivante da un eventuale acquisto in danno, potranno essere recuperati mediante trattenuta sui corrispettivi dovuti a qualsiasi titolo alla Ditta e/o sul deposito cauzionale, ed eventualmente qualora non sufficienti, sulle fatture ammesse al pagamento, mediante emissione nota di credito. * * * * * * Nelle ipotesi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dal presente atto e dall'offerta tecnica ed economica presentate, la Stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura prevista dall'art. 108 commi 3 e 4 del D.Lgs n. 50/2016, può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente. Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Azienda committente si riserva compresa la facoltà dell’Amministrazione di affidare la fornitura a terzi, restando ferma la facoltà di agire per il risarcimento del maggior danno. Alla Ditta aggiudicataria verrà corrisposto il prezzo concordato della fornitura effettuata, sino al secondo concorrente classificato in graduatoriagiorno della disposta risoluzione, alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede detratte le penalità, le spese, i danni. Per l’applicazione delle suddette disposizioni, il Committente potrà rivalersi su eventuali crediti della ditta aggiudicataria senza bisogno di garadiffide formali. Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva di cui all’art. 1 c.3, come previsto dall’art. 110 L. 7 agosto 2012 n. 135, conversione, con modificazioni del D. Lgs D.L. n. 50/2016 e s.m.i..95 del 2012 (spending review).

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Penalità e risoluzione del contratto. Durante il periodo In caso di vigenza inottemperanza alle disposizioni del contratto il Fornitore dovrà rispettare gli standard presente capitolato od in caso di resa previsti ed adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, i cui contenuti si evincono dal Capitolato Speciale d’Appalto, e dovrà rispettare gli standard qualitativi di fornitura e del relativo servizio di assistenza e manutenzione ivi prescritti, nonché indicati in sede di offerta. A riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni mancato rispetto degli obblighi contrattuali, derivante da violazioni il soggetto affidatario potrà incorrere nel pagamento di norme una penale graduata in rapporto alla gravità della mancata prestazione, fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti e impregiudicata l’azione per il risarcimento del danno. L’applicazione delle penali non preclude l’esercizio di legge o del contratto, da cui derivi l’interruzione della fornitura ovvero il pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento della stessa, in quantità e/o qualità non tali da configurare giusta causa di risoluzione, la S.C. Provveditorato Economato, a seguito di comunicazione formale azioni giudiziarie da parte del DECComune di Livorno anche al fine di ottenere il risarcimento dei danni. L’Amministrazione Comunale effettuerà mediante il proprio personale controlli ed accertamenti sulla corretta esecuzione del contratto e sulla conformità delle prestazioni rese rispetto alle norme prescritte nel presente capitolato. L’applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, provvederà ad emettere diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti rispetto alla quale il soggetto affidatario avrà la facoltà di cui all’art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. Il Fornitore è tenuto a presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 15 dieci giorni dal ricevimento dalla notifica della contestazione stessa. Tali controdeduzioni dovranno pervenire al protocollo dell’ASST committente entro e L’importo complessivo delle penali irrogate non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della lettera di contestazione può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale. In caso di importo superiore alla predetta percentuale l’Amministrazione procederà alla risoluzione di diritto del contratto. Il provvedimento applicativo della penale sarà assunto con determinazione dirigenziale e verrà notificato al soggetto affidatario tramite raccomandata o PEC. L’importo relativo all’applicazione della penale, esattamente quantificato nel provvedimento applicativo della stessa penalità, verrà detratto dal pagamento della fattura emessa oppure escusso dalla cauzione definitiva, successivamente all’adozione del provvedimento stesso. In caso che l’affidatario ritardi per negligenza la consegna dell’affidamento o in caso di mancato riscontrorispetto della tempistica prevista per le fasi di cui all’art. 2, entro l’Amministrazione Comunale applicherà, per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 30 giorni, una penale da 100,00 € a 300,00 € in relazione alla gravità ed al perdurare del ritardo stesso. Trascorso tale periodo il Comune potrà risolvere anticipatamente il contratto incamerando la cauzione a prima richiesta riservandosi il diritto di agire legalmente per eventuali danni. L’Amministrazione procederà alla risoluzione di diritto del contratto, oltre che nei casi già indicati nel presente articolo, nei seguenti casi: • ove l'affidatario e i suddetti terminisuoi dipendenti assumano comportamenti tali da far venir meno il rispetto dei principi di imparzialità connessi con la particolare tipologia del servizio da svolgersi; • ove l'affidatario utilizzi personale e mezzi di livelli e qualità difformi rispetto a quelli proposti in sede di manifestazione d'interesse; • ove l'affidatario subappalti tutto o parte del servizio senza autorizzazione da parte del Comune; • ove l'affidatario non rispetti le incompatibilità e le norme comportamentali previste nel presente capitolato; • nel caso in cui l’affidatario ponga in essere frodi verso il Comune, sia dichiarato fallito o qualora le giustificazioni sottoposto a procedure concorsuali o non siano ritenute sufficienti, l’ ASST procederà ad applicare penali nelle ipotesi versi i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge nei confronti dell’INAIL e degli Istituti di ritardi negli adempimenti contrattuali di seguito specificate, verranno applicate le penali nelle misure a fianco indicate: Previdenza; • in caso di ritardo nei tempi di consegna, installazione e collaudo finale rispetto al termine massimo stabilito di cui ai precedenti Articoli 5 e 7, l’ASST committente applicherà al Fornitore una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari all’1‰ (uno per mille), IVA esclusa, del valore del relativo ordinativo di fornitura. In caso di ritardo nella consegna superiore a 30 (trenta) giorni, rispetto ai termini sopra stabiliti, l'Azienda appaltante si riserva il diritto di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. • l’accertamento di violazione alle disposizioni inerenti le obbligazioni in materia di servizio di manutenzione (24 mesi), di cui al precedente art. 3, comporterà l’applicazione comportamenti od omissioni da parte dell’ASST delle seguenti penali: PARAMETRO DI VALUTAZIONE PENALE MODALITA’ DI APPLICAZIONE Tempo di intervento € 20,00 Per ogni ora lavorativa di ritardo nell’intervento Tempo di fornitura apparecchiatura sostitutiva € 100,00 Per ogni giorno richiesta dell’ASST lavorativo di ritardo dalla In ogni caso di inadempimento riguardante i livelli di servizio ulteriori rispetto a quelli ivi indicati, dell'affidatario che siano tali da pregiudicare il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Ente Contraente una penale in misura compresa tra all’1 % e il 10% dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10% dell’importo contrattuale complessivo, da determinare per ogni inadempimento contestato in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale inadempimento. La messa in mora avverrà attraverso formale lettera (da inoltrarsi tramite FAX o PEC) di contestazione degli addebiti da parte dell’ ASST. * * * * * * Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, le Amministrazioni committenti promuovono l'avvio della procedura di cui all’art. 108, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016. Qualora l’inadempimento permanga, le Stazioni appaltanti risolvono il contratto, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell’aggiudicatario. Questa ASST, dopo l’applicazione di 3 (tre) penalità derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali di cui sopra assunti dall’aggiudicatario o al verificarsi di n. 3 inadempimenti anche parziali avventi in un lasso di tempo di 30 giorni ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi all’ASST committente un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal Direttore dell’Esecuzione dell’Appalto, si riserva il diritto di dichiarare non compatibile rapporto fiduciario connesso con il servizio/la fornitura e ; • in tutti i casi di procedere alla risoluzione grave o reiterata negligenza nello svolgimento del contratto ai sensi e servizio, o anche nei casi in cui tali comportamenti comportino il venir meno del necessario rapporto fiduciario con l’Amministrazione ; • per tutti gli effetti dell’art. 1456 c.caltri casi contemplati dalla legislazione vigente., incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti. Resta comunque fermo il rispetto delle disposizioni legislative in materia di applicazione di penali. Si precisa che l’importo della penale non potrà essere in ogni caso superiore agli importi previsti dalla legge (10% dell’importo contrattuale netto complessivo). In tutte le ipotesi sopra contemplate, resta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Azienda committente. Gli importi addebitati a titolo di penale e/o risarcimento danni e la maggiore spesa derivante da un eventuale acquisto in danno, potranno essere recuperati mediante trattenuta sui corrispettivi dovuti a qualsiasi titolo alla Ditta e/o sul deposito cauzionale, ed eventualmente qualora non sufficienti, sulle fatture ammesse al pagamento, mediante emissione nota di credito. * * * * * * Nelle ipotesi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dal presente atto e dall'offerta tecnica ed economica presentate, la Stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura prevista dall'art. 108 commi 3 e 4 del D.Lgs n. 50/2016, può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente. Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Azienda committente si riserva la facoltà di affidare la fornitura al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di gara, come previsto dall’art. 110 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

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