Common use of Penalità e risoluzione del contratto Clause in Contracts

Penalità e risoluzione del contratto. Fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore, il mancato o non puntuale rispetto degli obblighi contenuti nel presente capitolato comporta l'applicazione da parte dell’ENPAP di una penale pari all’1 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni modifica o ritardo rispetto a quanto previsto nella presente documentazione di gara. Qualora l'importo complessivo delle penali superi il limite massimo del 10% del corrispettivo stabilito per l’incarico, l’Ente avrà la facoltà di revocare di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., l’affidamento del servizio. L’ENPAP provvederà a contestare per iscritto, a mezzo raccomandata A/R o PEC, l’inadempimento all’aggiudicatario e ad applicare la penale ove ritenga che le motivazioni addotte (da inviarsi alla stazione appaltante entro 10 giorni consecutivi dalla contestazione) non siano sufficienti ad escludere l’imputabilità dell’inadempimento all’aggiudicatario. Si prescinde dall’applicazione delle penali nel caso di forza maggiore tempestivamente comunicato dall’aggiudicatario nonché in tutti i casi in cui è stata concessa dalla stazione appaltante specifica autorizzazione scritta alla variazione. In caso di applicazione delle penali, la stazione appaltante ha facoltà di rivalersi sui pagamenti dovuti all’aggiudicatario in relazione al presente contratto ovvero di incamerare in tutto o in parte la cauzione. Il contratto potrà essere risolto dall’Ente, ai sensi degli articoli 1453 e 1454 del Codice Civile, per negligenza e/o inadempienza agli obblighi stabiliti e/o per gravi ritardi e sospensioni delle attività affidate all’aggiudicatario. In tali casi, la risoluzione del rapporto non potrà dichiararsi se non dopo formale diffida ad adempiere entro il termine di giorni 15, trascorso il quale, il contratto stesso si intenderà risolto di diritto ed in danno all’ Impresa . La risoluzione del contratto comporterà l’incameramento della cauzione da parte della stazione appaltante a titolo di penale e di copertura dei costi derivanti dalla procedura di nuovo affidamento, nonché la sospensione dei pagamenti per le prestazioni effettuate e non ancora liquidate, e fatto salvo l’eventuale ulteriore risarcimento del danno.

Appears in 1 contract

Samples: Service Agreement

Penalità e risoluzione del contratto. Fatta salva Durante il periodo di vigenza del contratto, l’appaltatore dovrà rispettare gli standard di resa previsti ed adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto i cui contenuti si evincono dal presente DUP; dovrà, altresì, rispettare gli standard qualitativi della fornitura e dei relativi servizi ivi prescritti, nonché quelli indicati in sede di offerta. A riscontro di un inadempimento delle obbligazioni contrattuali, parziale o totale, derivante da violazioni di norme di legge o del contratto da cui derivi, a sua volta, l’interruzione della fornitura e dei relativi servizi ovvero il pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento dello stesso, in quantità e/o qualità non tali da configurare giusta causa di risoluzione, la risarcibilità del danno ulterioreU.O.C. Provveditorato Economato o altra struttura individuata dall’ASST, il mancato o non puntuale rispetto degli obblighi contenuti nel presente capitolato comporta l'applicazione a seguito di comunicazione formale da parte dell’ENPAP del DEC, provvederà a contestare l’inadempimento riscontrato e ad emettere, eventualmente, contestuale diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano, altresì, eliminate le disfunzioni ovvero fatte cessare le violazioni. Il fornitore è tenuto a presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della stessa. Tali controdeduzioni dovranno pervenire al protocollo dell’ente committente entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della lettera di contestazione. In caso di mancato riscontro, entro i suddetti termini, o qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti, l’ ASST procederà ad applicare penali nelle ipotesi di ritardi negli adempimenti contrattuali di seguito specificate, verranno applicate le penali nelle misure a fianco indicate: • in caso di ritardo nei tempi di consegna, installazione e collaudo finale rispetto al termine massimo stabilito di cui al precedente art. 10, l’ASST committente applicherà al Fornitore una penale pari all’1 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni modifica o giorno lavorativo di ritardo pari all’1‰ (uno per mille), IVA esclusa, del valore del relativo ordinativo di fornitura. In caso di ritardo nella consegna superiore a 15 (quindici) giorni, rispetto a quanto previsto nella presente documentazione ai termini sopra stabiliti, l'Azienda appaltante si riserva il diritto di gara. Qualora l'importo complessivo delle penali superi il limite massimo risoluzione del 10% del corrispettivo stabilito per l’incarico, l’Ente avrà la facoltà di revocare di dirittocontratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.. In ogni caso di inadempimento riguardante i livelli di servizio ulteriori rispetto a quelli ivi indicati, l’affidamento del servizioil Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Ente Contraente una penale in misura compresa tra all’1 % e il 10% dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10% dell’importo contrattuale complessivo, da determinare per ogni inadempimento contestato in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale inadempimento. L’ENPAP provvederà a contestare per iscritto, a mezzo raccomandata A/R La messa in mora avverrà attraverso formale lettera (da inoltrarsi tramite FAX o PEC) di contestazione degli addebiti da parte dell’ ASST. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, l’ASST promuove l'avvio della procedura di cui all’art. 108, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016. Qualora l’inadempimento all’aggiudicatario e ad applicare la penale ove ritenga che permanga, le motivazioni addotte (da inviarsi alla stazione appaltante entro 10 giorni consecutivi dalla contestazione) non siano sufficienti ad escludere l’imputabilità dell’inadempimento all’aggiudicatario. Si prescinde dall’applicazione Stazioni appaltanti risolvono il contratto, fermo restando il pagamento delle penali nel caso da parte dell’aggiudicatario. Questa ASST, dopo l’applicazione di forza maggiore tempestivamente comunicato 3 (tre) penalità derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali di cui sopra assunti dall’aggiudicatario nonché o al verificarsi di n. 3 inadempimenti anche parziali avventi in tutti i casi in cui è stata concessa dalla stazione appaltante specifica autorizzazione scritta alla variazione. In caso un lasso di applicazione delle penali, la stazione appaltante ha facoltà tempo di rivalersi sui pagamenti dovuti all’aggiudicatario in relazione al presente contratto 30 giorni ovvero di incamerare in tutto o in parte un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi all’ASST committente un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal Direttore dell’Esecuzione dell’Appalto, si riserva il diritto di dichiarare non compatibile il servizio/la cauzione. Il contratto potrà essere risolto dall’Ente, ai sensi degli articoli 1453 fornitura e 1454 del Codice Civile, per negligenza e/o inadempienza agli obblighi stabiliti e/o per gravi ritardi e sospensioni delle attività affidate all’aggiudicatario. In tali casi, la risoluzione del rapporto non potrà dichiararsi se non dopo formale diffida ad adempiere entro il termine di giorni 15, trascorso il quale, il contratto stesso si intenderà risolto di diritto ed in danno all’ Impresa . La procedere alla risoluzione del contratto comporterà l’incameramento ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti. Resta comunque fermo il rispetto delle disposizioni legislative in materia di applicazione di penali. Si precisa che l’importo della cauzione da parte della stazione appaltante penale non potrà essere in ogni caso superiore agli importi previsti dalla legge (10% dell’importo contrattuale netto complessivo). In tutte le ipotesi sopra contemplate, resta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Azienda committente. Gli importi addebitati a titolo di penale e/o risarcimento danni e la maggiore spesa derivante da un eventuale acquisto in danno, potranno essere recuperati mediante trattenuta sui corrispettivi dovuti a qualsiasi titolo all’appaltatore e/o sul deposito cauzionale, ed eventualmente qualora non sufficienti, sulle fatture ammesse al pagamento, mediante emissione nota di copertura dei costi credito. Nelle ipotesi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dalla dal presente atto e dall'offerta tecnica ed economica presentate, la Stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura prevista dall'art. 108 commi 3 e 4 del D.Lgs n. 50/2016, può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente. Nelle ipotesi di nuovo affidamentorisoluzione contrattuale, nonché l'Azienda committente si riserva la sospensione dei pagamenti per le prestazioni effettuate facoltà di affidare la fornitura al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di gara, come previsto dall’art. 110 del D. Lgs n. 50/2016 e non ancora liquidates.m.i.. La messa in mora avverrà attraverso formale lettera di contestazione degli addebiti, e fatto salvo l’eventuale ulteriore risarcimento del dannoda inoltrarsi tramiter PEC, da parte dell’Ente committente.

Appears in 1 contract

Samples: Procurement Agreement

Penalità e risoluzione del contratto. Fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore, il mancato o non puntuale rispetto degli obblighi contenuti nel presente capitolato comporta l'applicazione da parte dell’ENPAP di una penale pari all’1 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni modifica o ritardo rispetto a quanto previsto nella presente documentazione di gara. Qualora l'importo complessivo delle penali superi il limite massimo del 10% del corrispettivo stabilito per l’incarico, l’Ente avrà la facoltà di revocare di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., l’affidamento del servizio. L’ENPAP provvederà a contestare per iscritto, a mezzo raccomandata A/R o PEC, l’inadempimento all’aggiudicatario e ad applicare la penale ove ritenga che le motivazioni addotte (da inviarsi alla stazione appaltante entro 10 giorni consecutivi dalla contestazione) non siano sufficienti ad escludere l’imputabilità dell’inadempimento all’aggiudicatario. Si prescinde dall’applicazione delle penali nel caso di forza maggiore tempestivamente comunicato dall’aggiudicatario nonché in tutti i casi in cui è stata concessa dalla stazione appaltante specifica autorizzazione scritta alla variazione1. In caso di applicazione delle penaliaccertato inadempimento degli obblighi previsti dal presente contratto, risultante dall’attività di controllo di cui al precedente articolo per causa imputabile all’esclusiva responsabilità del gestore, l’Amministrazione comunale ha la facoltà di proporre al Consiglio di Bacino l’applicazione di una penalità commisurata alla gravità dell’inadempimento, alla sua durata ed alla dimensione economica del servizio, secondo una declinazione puntuale della fattispecie oggetto di possibile contestazione, associata alle corrispondenti penalità da applicare, che sarà definita in apposito Disciplinare Controlli e Penalità di cui all’Articolo 16. 2. Il procedimento finalizzato all’irrogazione della penalità è avviato con una contestazione formalmente avanzata dall’Amministrazione comunale indirizzata per iscritto e tempestivamente al gestore, che ha 30 giorni di tempo per rappresentare le proprie controdeduzioni. 3. Qualora le controdeduzioni non siano ritenute sufficienti dall’Amministrazione comunale quest’ultima può chiedere al Consiglio di Bacino di applicare una penalità commisurata alla gravità dell’inadempimento, alla sua durata ed alla dimensione economica del servizio. 4. Il Consiglio di Bacino procederà a diretta contestazione a Veritas di eventuali inadempimenti rilevati nell’esercizio dell’attività di controllo ad esso demandati. 5. Per i casi più gravi di inadempimento contrattuale, il Consiglio di bacino e l’Amministrazione comunale, con atto da adottarsi di concerto, hanno la facoltà di risolvere il presente contratto nel caso in cui sia accertata la responsabilità del gestore per uno dei seguenti fatti: a) gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali, oggetto di plurime contestazioni alle quali il gestore non abbia posto sufficiente rimedio; b) sopravvenuta mancanza dei requisiti richiesti dalla normativa per l’esercizio dei servizi previsti dal Contratto nonché sopravvenienza di una causa ostativa a contrattare con le pubbliche amministrazioni o con i soggetti gestori di pubblici servizi, quali, a titolo indicativo e non esaustivo, la stazione appaltante ha facoltà mancanza di rivalersi sui pagamenti dovuti all’aggiudicatario uno dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/16, quando rilevata nell’arco di durata del Contratto o la sopravvenienza di un provvedimento interdittivo adottato ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 81/08 o la sopravvenienza di una causa interdittiva o ostativa a contrattare con le pubbliche amministrazioni o con soggetti gestori di pubblici servizi determinata da disposizioni di legge che entrino in relazione al presente vigore nell’arco di durata del Contratto; c) prolungate e reiterate sospensioni non motivate del servizio; d) gravi infrazioni di legge, accertate dalle autorità competenti, nella prestazione del servizio; e) cessione del contratto ovvero di incamerare in tutto o in parte la cauzionea terzi. 6. Il procedimento finalizzato alla risoluzione del contratto potrà essere risolto dall’Enteè avviato con Nota congiunta del Consiglio di bacino e dell’Amministrazione comunale indirizzata al gestore, ai sensi degli articoli 1453 e 1454 del Codice Civile, che ha 30 giorni di tempo per negligenza e/o inadempienza agli obblighi stabiliti e/o per gravi ritardi e sospensioni delle attività affidate all’aggiudicatariorappresentare le proprie controdeduzioni. 7. In tali casiQualora le controdeduzioni non siano ritenute sufficienti, la risoluzione del rapporto non potrà dichiararsi se non dopo formale diffida ad adempiere entro il termine contratto può essere deliberata del Consiglio di giorni 15bacino e dell’Amministrazione comunale con apposito provvedimento dai rispettivi organi di indirizzo politico-amministrativo. 8. Le parti concordano che in caso che l’istruttoria in corso presso l’ANAC per la registrazione presso l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house ai sensi dell’Art. 192 comma 1 del D.Lgs. 50/16 avesse esito negativo, trascorso il quale, il contratto stesso si intenderà risolto di diritto ed in danno all’ Impresa . La risoluzione ciò costituirà causa risolutiva del contratto comporterà l’incameramento della cauzione da parte della stazione appaltante a titolo senza che le parti eccepiscano ciascuna per la sua parte, alcuna richiesta aggiuntiva o modificativa degli accordi assunti e dei corrispettivi erogati. 9. Nel caso di penale e risoluzione di copertura dei costi cui al presente articolo, l’Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla procedura di nuovo affidamento, nonché la sospensione dei pagamenti per le prestazioni effettuate e non ancora liquidate, e dallo scioglimento anticipato del Contratto. E’ fatto salvo l’eventuale ulteriore risarcimento del dannoil diritto al valore di indennizzo per il trasferimento dei beni al gestore subentrante.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Servizio

Penalità e risoluzione del contratto. Fatta salva la risarcibilità del danno ulterioreL’Aggiudicatario è responsabile dell’esecuzione dell’oggetto dell’appalto e risponde di eventuali danni conseguenti a mancati adempimenti, il mancato o al loro parziale assolvimento, al loro non puntuale rispetto degli obblighi contenuti nel presente capitolato comporta l'applicazione corretto adempimento. L'applicazione delle penalità sarà preceduta da parte dell’ENPAP regolare contestazione scritta a mezzo di una penale pari all’1 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni modifica o ritardo rispetto a quanto previsto nella presente documentazione di gara. Qualora l'importo complessivo delle penali superi il limite massimo del 10% del corrispettivo stabilito per l’incarico, l’Ente Posta Elettronica Certificata (PEC) rilevante l'inadempienza; l’Aggiudicatario avrà la facoltà di revocare presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre n. 5 (cinque) giorni dal ricevimento della PEC. Trascorso tale termine ed in mancanza di dirittoaccoglimento delle controdeduzioni dell’Aggiudicatario, ai sensi dell'artla Stazione appaltante provvederà al recupero delle penalità mediante deduzione di pari importo sui corrispettivi in pagamento oppure si ricorrerà all’escussione della cauzione definitiva; in caso di escussione della cauzione definitiva l’Aggiudicatario dovrà provvedere ad integrarla entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta escussione. L’Unione Terre d’Argine potrà applicare le seguenti penalità con riferimento a ciascuna infrazione riscontrata: In ogni caso è fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni. Il pagamento delle penali di cui al presente articolo non solleva l’Aggiudicatario da ogni onere, obbligo e qualsivoglia responsabilità conseguente l’inadempienza rilevata. L’Aggiudicatario comunicherà alla Stazione Appaltante il nominativo ed i recapiti, inclusa una casella di posta elettronica certificata (PEC), di un Referente al quale saranno indirizzate tutte le contestazioni formali riguardanti le modalità di esecuzione del contratto. Fermo quanto previsto dall’Art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, la Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c., l’affidamento . mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) nei seguenti casi: • dopo la terza applicazione di una penale • cessione del servizio. L’ENPAP provvederà contratto; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante; • insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’appalto affidato; La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a contestare per iscritto, a mezzo raccomandata A/R o PEC, l’inadempimento all’aggiudicatario e ad applicare la penale ove ritenga che le motivazioni addotte (da inviarsi alla stazione appaltante entro 10 giorni consecutivi dalla contestazione) non siano sufficienti ad escludere l’imputabilità dell’inadempimento all’aggiudicatario. Si prescinde dall’applicazione delle penali nel caso causa di forza maggiore tempestivamente comunicato dall’aggiudicatario nonché in tutti i casi in cui è stata concessa dimostrata, contestata per iscritto dalla stazione appaltante specifica autorizzazione scritta alla variazione. In caso di applicazione delle penali, la stazione appaltante ha facoltà di rivalersi sui pagamenti dovuti all’aggiudicatario in relazione al presente contratto ovvero di incamerare in tutto o in parte la cauzione. Il contratto potrà essere risolto dall’Ente, ai sensi degli articoli 1453 e 1454 del Codice Civile, per negligenza e/o inadempienza agli obblighi stabiliti e/o per gravi ritardi e sospensioni delle attività affidate all’aggiudicatario. In tali casi, la risoluzione del rapporto non potrà dichiararsi se non dopo formale diffida ad adempiere entro il termine di giorni 15, trascorso il quale, il contratto stesso si intenderà risolto di diritto ed in danno all’ Impresa Stazione Appaltante. La risoluzione del contratto comporterà l’incameramento opera altresì nei seguenti casi: • subappalto non autorizzato; • in caso di cessazione di attività o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicataria; • sospensione dell’erogazione della fornitura da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivo; • mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito di escussione parziale o totale; • violazione degli obblighi di riservatezza e/o trafugazione di dati; • manifesta incapacità e inaffidabilità nell’esecuzione dell’appalto; • mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art.3, legge n.136/2010 e s.m.i.; • casi previsti dall’Art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Nelle fattispecie e nei casi di applicazione della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo, la Stazione appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento, con effetto immediato a seguito della comunicazione della Stazione appaltante, mediante posta elettronica certificata (PEC), di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, liquidando le prestazioni per la sola parte regolarmente già eseguita dall’Aggiudicatario, con opportuna salvezza di ogni ragione ed azione per rivalsa dei danni conseguenti all’inadempienza contrattuale. Qualsiasi danno provocato al patrimonio della Stazione Appaltante in dipendenza del rapporto oggetto del servizio comporterà l’obbligo di risarcimento da parte della stazione appaltante a titolo di penale e di copertura dei costi derivanti dalla procedura di nuovo affidamento, nonché la sospensione dei pagamenti per le prestazioni effettuate e non ancora liquidate, e fatto salvo l’eventuale ulteriore risarcimento del dannodell’Aggiudicatario.

Appears in 1 contract

Samples: Appalto

Penalità e risoluzione del contratto. Fatta salva la risarcibilità L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’adeguatezza del danno ulterioreservizio prestato dal Soggetto aggiudicatario. Nel caso di inadempienze e/o di inefficienza e inadeguatezza dei servizi offerti, l’Amministrazione aggiudicatrice intimerà al Soggetto aggiudicatario di adempiere a quanto necessario per il mancato o rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il termine perentorio di trenta giorni, a mezzo di raccomandata A/R. Nell’ipotesi che il Soggetto aggiudicatario non puntuale rispetto degli obblighi contenuti nel presente capitolato comporta l'applicazione da parte dell’ENPAP dovesse provvedere, l’Amministrazione aggiudicatrice potrà procedere di diritto alla risoluzione contrattuale senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere. Per ciascun giorno di ritardo sui tempi indicati nell’art. 6 sarà applicata una penale pari all’1 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni modifica o di € 150,00 (diconsi euro centocinquanta/00) che sarà trattenuta dal corrispettivo. Dopo sessanta (60) giorni di ritardo rispetto a quanto previsto nella presente documentazione di gara. Qualora l'importo complessivo delle penali superi il limite massimo del 10% del corrispettivo dal termine stabilito per l’incaricol’ultimazione dei servizi, l’Ente avrà la facoltà l’Amministrazione si riserva di revocare intraprendere azione di dirittorisarcimento del maggior danno causato, ai sensi dell'artdell’art. 1456 c.c.1382 del Codice Civile, l’affidamento del servizio. L’ENPAP provvederà a contestare nonché di risolvere il contratto per iscritto, a mezzo raccomandata A/R o PEC, l’inadempimento all’aggiudicatario e ad applicare la penale ove ritenga che le motivazioni addotte (da inviarsi alla stazione appaltante entro 10 giorni consecutivi dalla contestazione) non siano sufficienti ad escludere l’imputabilità dell’inadempimento all’aggiudicatario. Si prescinde dall’applicazione delle penali nel caso di forza maggiore tempestivamente comunicato dall’aggiudicatario nonché in tutti i casi in cui è stata concessa dalla stazione appaltante specifica autorizzazione scritta alla variazione. In caso di applicazione delle penali, la stazione appaltante ha facoltà di rivalersi sui pagamenti dovuti all’aggiudicatario in relazione al presente contratto ovvero di incamerare in tutto o in parte la cauzioneinadempienza dell’impresa. Il contratto potrà essere risolto dall’Ente, ai sensi degli articoli 1453 e 1454 del Codice Civile, anche nei seguenti casi: a) per negligenza e/o inadempienza motivi di pubblico interesse; b) in caso di frode; c) di grave negligenza; d) di contravvenzione agli obblighi stabiliti contrattuali; e/) di mancato rispetto da parte dell’Impresa dei termini previsti nel piano di esecuzione della fornitura; f) di cessione dell’Impresa; g) di cessazione dell’attività oppure in caso di concordato preventivo; h) di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o per gravi ritardi e sospensioni di pignoramento; i) nel caso in cui vengano meno, durante l'esecuzione del Servizio i requisiti prescritti dal Bando; l) in caso di accertamento della falsità delle attività affidate all’aggiudicatariodichiarazioni rese alla Regione in sede di offerta; m) l’ipotesi di cui al successivo art. 17, comma III. In tali casi, la risoluzione del rapporto non potrà dichiararsi se non dopo formale diffida ad adempiere entro il termine di giorni 15, trascorso il quale, tutti i casi sopra descritti l’amministrazione può risolvere il contratto stesso si intenderà risolto riservandosi di diritto incamerare la cauzione restando comunque salva ed in danno all’ Impresa . La risoluzione del contratto comporterà l’incameramento della cauzione impregiudicata ogni ulteriore pretesa risarcitoria da parte della stazione appaltante a titolo di penale e di copertura dei costi derivanti dalla procedura di nuovo affidamento, nonché la sospensione dei pagamenti per le prestazioni effettuate e non ancora liquidate, e fatto salvo l’eventuale ulteriore risarcimento del dannodell’Amministrazione aggiudicatrice.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Penalità e risoluzione del contratto. Fatta salva La ditta deve iniziare il servizio entro la risarcibilità data stabilita e si impegna a comunicare al Comune ogni sospensione o interruzione del danno ulterioreservizio che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore. Il Comune, previa formale contestazione scritta, applicherà una penale nei seguenti casi: 1) per ritardo nell’arrivo degli alunni presso le rispettive sedi scolastiche o di prelievo degli stessi dalle medesime sedi superiore a 10 (dieci) minuti, salvo casi di forza maggiore di volta in volta analizzati: € 150,00 al verificarsi di ogni episodio, dopo la contestazione del secondo ritardo; 2) per mancata o parziale o difforme percorrenza del tragitto prescritto, non preventivamente autorizzata: € 150,00 al giorno. Verranno inoltre addebitate ulteriori spese che il Comune dovrà sostenere per supplire al mancato o non puntuale rispetto degli obblighi contenuti nel presente capitolato comporta l'applicazione da parte dell’ENPAP di una penale pari all’1 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni modifica o ritardo rispetto a quanto previsto nella presente documentazione di garacontrattuali. Qualora l'importo complessivo delle penali superi il limite massimo La ditta potrà presentare le proprie controdeduzioni alle contestazioni del 10% del corrispettivo stabilito per l’incaricoComune entro otto giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. Il Comune, l’Ente avrà la facoltà di revocare di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., l’affidamento del servizio. L’ENPAP provvederà a contestare per iscritto, a mezzo raccomandata A/R o PEC, l’inadempimento all’aggiudicatario e ad applicare la penale ove ritenga che le motivazioni addotte (da inviarsi alla stazione appaltante entro 10 giorni consecutivi dalla contestazione) non siano sufficienti ad escludere l’imputabilità dell’inadempimento all’aggiudicatario. Si prescinde dall’applicazione delle penali nel caso di forza maggiore tempestivamente comunicato dall’aggiudicatario nonché in tutti i casi in cui è stata concessa dalla stazione appaltante specifica autorizzazione scritta valuti positivamente le controdeduzioni, ne dà comunicazione alla variazione. In ditta entro il termine di trenta giorni; in caso di applicazione delle penalicontrario, la stazione appaltante ha facoltà di rivalersi sui pagamenti dovuti all’aggiudicatario le deduzioni si intendono non accolte e viene comunicato l’ammontare della penale che sarà trattenuta sul primo pagamento in relazione al presente contratto ovvero di incamerare in tutto o in parte la cauzionescadenza. Il contratto potrà essere risolto dall’Ente, ai sensi degli articoli 1453 e 1454 del Codice Civile, per negligenza e/o inadempienza agli obblighi stabiliti e/o per gravi ritardi e sospensioni delle attività affidate all’aggiudicatario. In tali casi, Comune si riserva di attivare la risoluzione del rapporto non potrà dichiararsi se non dopo formale contratto, salva la richiesta di risarcimento eventuale maggior danno, nei seguenti casi: a) per inadempimenti o ritardi imputabili all’appaltatore che eccedano il numero di quattro per ogni anno scolastico; b) per perdita dei requisiti di idoneità per l’accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori sui strada; c) per abbandono del servizio, salvo cause di forza maggiore; d) per contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o di regolamento relative ai servizi; e) per comportamento scorretto dell’appaltatore nei confronti degli utenti; f) per violazione dell’obbligo di sollevare o tenere indenne il Comune da ogni azione o pretesa di terzi; g) per impedimento del potere di controllo da parte del Comune; h) per mancato possesso delle prescritte autorizzazioni, licenze e concessioni previste dalle norme legislative e regolamentari che disciplinano la materia; i) per reiterata violazione degli obblighi in materia di personale dipendente di cui all’art. 9 e in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro; j) per ogni altro inadempimento o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto a termine dell’art. 1453 codice civile. Il Comune emetterà diffida ad adempiere entro il un congruo termine di giorni 15non superiore a quindici giorni, trascorso il quale, decorsi i quali il contratto stesso si intenderà risolto di diritto ed diritto, procederà ad introitare la cauzione e la ditta sarà tenuta al risarcimento del danno, ferma restando la facoltà dell’ente di sospendere immediatamente il servizio, in danno all’ Impresa . La caso di gravi violazioni In caso di risoluzione del contratto comporterà l’incameramento della cauzione da parte della stazione appaltante a titolo di penale e di copertura dei costi derivanti dalla procedura di nuovo affidamentoil Comune può affidare l’appalto alla ditta che segue immediatamente nella graduatoria, nonché la sospensione dei pagamenti imputando le eventuali spese che dovrà sostenere per le prestazioni effettuate e non ancora liquidate, e fatto salvo l’eventuale ulteriore risarcimento del dannosupplire al mancato adempimento degli obblighi contrattuali all’affidatario uscente.

Appears in 1 contract

Samples: Appalto Del Servizio Di Trasporto Scolastico E Sorveglianza Scolastica

Penalità e risoluzione del contratto. Fatta salva Durante il periodo di vigenza del contratto il Fornitore dovrà rispettare gli standard di resa previsti ed adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, i cui contenuti si evincono dal Capitolato Speciale d’Appalto, e dovrà rispettare gli standard qualitativi di fornitura e del relativo servizio di assistenza e manutenzione ivi prescritti, nonché indicati in sede di offerta. A riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni contrattuali, derivante da violazioni di norme di legge o del contratto, da cui derivi l’interruzione della fornitura ovvero il pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento della stessa, in quantità e/o qualità non tali da configurare giusta causa di risoluzione, la risarcibilità del danno ulterioreS.C. Provveditorato Economato, il mancato o non puntuale rispetto degli obblighi contenuti nel presente capitolato comporta l'applicazione a seguito di comunicazione formale da parte dell’ENPAP del DEC, provvederà ad emettere diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. Il Fornitore è tenuto a presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa. Tali controdeduzioni dovranno pervenire al protocollo dell’ASST committente entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della lettera di contestazione In caso di mancato riscontro, entro i suddetti termini, o qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti, l’ ASST procederà ad applicare penali nelle ipotesi di ritardi negli adempimenti contrattuali di seguito specificate, verranno applicate le penali nelle misure a fianco indicate: • in caso di ritardo nei tempi di consegna, installazione e collaudo finale rispetto al termine massimo stabilito di cui ai precedenti Articoli 5 e 7, l’ASST committente applicherà al Fornitore una penale pari all’1 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni modifica o giorno lavorativo di ritardo pari all’1‰ (uno per mille), IVA esclusa, del valore del relativo ordinativo di fornitura. In caso di ritardo nella consegna superiore a 30 (trenta) giorni, rispetto a quanto previsto nella presente documentazione ai termini sopra stabiliti, l'Azienda appaltante si riserva il diritto di gara. Qualora l'importo complessivo delle penali superi il limite massimo risoluzione del 10% del corrispettivo stabilito per l’incarico, l’Ente avrà la facoltà di revocare di dirittocontratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.. • l’accertamento di violazione alle disposizioni inerenti le obbligazioni in materia di servizio di manutenzione (24 mesi), l’affidamento del serviziodi cui al precedente art. L’ENPAP provvederà 3, comporterà l’applicazione da parte dell’ASST delle seguenti penali: PARAMETRO DI VALUTAZIONE PENALE MODALITA’ DI APPLICAZIONE Tempo di intervento € 20,00 Per ogni ora lavorativa di ritardo nell’intervento Tempo di fornitura apparecchiatura sostitutiva € 100,00 Per ogni giorno richiesta dell’ASST lavorativo di ritardo dalla In ogni caso di inadempimento riguardante i livelli di servizio ulteriori rispetto a contestare quelli ivi indicati, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Ente Contraente una penale in misura compresa tra all’1 % e il 10% dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10% dell’importo contrattuale complessivo, da determinare per iscritto, a mezzo raccomandata A/R ogni inadempimento contestato in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale inadempimento. La messa in mora avverrà attraverso formale lettera (da inoltrarsi tramite FAX o PEC) di contestazione degli addebiti da parte dell’ ASST. * * * * * * Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, le Amministrazioni committenti promuovono l'avvio della procedura di cui all’art. 108, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016. Qualora l’inadempimento all’aggiudicatario e ad applicare la penale ove ritenga che permanga, le motivazioni addotte (da inviarsi alla stazione appaltante entro 10 giorni consecutivi dalla contestazione) non siano sufficienti ad escludere l’imputabilità dell’inadempimento all’aggiudicatario. Si prescinde dall’applicazione Stazioni appaltanti risolvono il contratto, fermo restando il pagamento delle penali nel caso da parte dell’aggiudicatario. Questa ASST, dopo l’applicazione di forza maggiore tempestivamente comunicato 3 (tre) penalità derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali di cui sopra assunti dall’aggiudicatario nonché o al verificarsi di n. 3 inadempimenti anche parziali avventi in tutti i casi in cui è stata concessa dalla stazione appaltante specifica autorizzazione scritta alla variazione. In caso un lasso di applicazione delle penali, la stazione appaltante ha facoltà tempo di rivalersi sui pagamenti dovuti all’aggiudicatario in relazione al presente contratto 30 giorni ovvero di incamerare in tutto o in parte un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi all’ASST committente un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal Direttore dell’Esecuzione dell’Appalto, si riserva il diritto di dichiarare non compatibile il servizio/la cauzione. Il contratto potrà essere risolto dall’Ente, ai sensi degli articoli 1453 fornitura e 1454 del Codice Civile, per negligenza e/o inadempienza agli obblighi stabiliti e/o per gravi ritardi e sospensioni delle attività affidate all’aggiudicatario. In tali casi, la risoluzione del rapporto non potrà dichiararsi se non dopo formale diffida ad adempiere entro il termine di giorni 15, trascorso il quale, il contratto stesso si intenderà risolto di diritto ed in danno all’ Impresa . La procedere alla risoluzione del contratto comporterà l’incameramento ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti. Resta comunque fermo il rispetto delle disposizioni legislative in materia di applicazione di penali. Si precisa che l’importo della cauzione da parte della stazione appaltante penale non potrà essere in ogni caso superiore agli importi previsti dalla legge (10% dell’importo contrattuale netto complessivo). In tutte le ipotesi sopra contemplate, resta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Azienda committente. Gli importi addebitati a titolo di penale e/o risarcimento danni e la maggiore spesa derivante da un eventuale acquisto in danno, potranno essere recuperati mediante trattenuta sui corrispettivi dovuti a qualsiasi titolo alla Ditta e/o sul deposito cauzionale, ed eventualmente qualora non sufficienti, sulle fatture ammesse al pagamento, mediante emissione nota di copertura dei costi credito. * * * * * * Nelle ipotesi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dalla dal presente atto e dall'offerta tecnica ed economica presentate, la Stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura prevista dall'art. 108 commi 3 e 4 del D.Lgs n. 50/2016, può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente. Nelle ipotesi di nuovo affidamentorisoluzione contrattuale, nonché l'Azienda committente si riserva la sospensione dei pagamenti per le prestazioni effettuate facoltà di affidare la fornitura al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di gara, come previsto dall’art. 110 del D. Lgs n. 50/2016 e non ancora liquidate, e fatto salvo l’eventuale ulteriore risarcimento del danno.s.m.i..

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Penalità e risoluzione del contratto. Fatta salva Durante il periodo di vigenza del contratto il Fornitore dovrà rispettare gli standard di resa previsti ed adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, i cui contenuti si evincono dal Capitolato Speciale d’Appalto, e dovrà rispettare gli standard qualitativi di fornitura e del relativo servizio di assistenza e manutenzione ivi prescritti, nonché indicati in sede di offerta. A riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni contrattuali, derivante da violazioni di norme di legge o del contratto, da cui derivi l’interruzione della fornitura ovvero il pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento della stessa, in quantità e/o qualità non tali da configurare giusta causa di risoluzione, la risarcibilità del danno ulterioreS.C. Provveditorato Economato, il mancato o non puntuale rispetto degli obblighi contenuti nel presente capitolato comporta l'applicazione a seguito di comunicazione formale da parte dell’ENPAP del DEC, provvederà ad emettere diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. Il Fornitore è tenuto a presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa. Tali controdeduzioni dovranno pervenire al protocollo dell’ASST committente entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della lettera di contestazione In caso di mancato riscontro, entro i suddetti termini, o qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti, l’ ASST procederà ad applicare penali Nelle ipotesi di ritardi negli adempimenti contrattuali di seguito specificate, verranno applicate le penali nelle misure a fianco indicate: • in caso di ritardo nella consegna delle strumentazioni e nell'esecuzione del collaudo, rispetto ai termini rispettivamente prescritti nell'art. 4 del presente Capitolato verrà applicata una penale giornaliera pari all’1 all'1 per mille dell'importo dell'ammontare netto contrattuale per ogni modifica o ciascun giorno di ritardo, e comunque complessivamente non superiore al 10%. In caso di ritardo nella consegna superiore a 30 (trenta) giorni, rispetto a quanto previsto nella presente documentazione ai termini sopra stabiliti, l'Azienda appaltante si riserva il diritto di gara. Qualora l'importo complessivo delle penali superi il limite massimo risoluzione del 10% del corrispettivo stabilito per l’incarico, l’Ente avrà la facoltà di revocare di dirittocontratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., l’affidamento . • in caso di ritardo nella consegne del servizio. L’ENPAP provvederà a contestare per iscrittomateriale di consumo (anche in caso di difetto nei quantitativi), a mezzo raccomandata A/R o PECseguito dell’emissione dei relativi ordini di fornitura, l’inadempimento all’aggiudicatario nei termini indicati dal presente Capitolato verrà applicata una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascun giorno di ritardo, e ad applicare la penale ove ritenga che le motivazioni addotte (da inviarsi alla stazione appaltante entro 10 giorni consecutivi dalla contestazione) comunque complessivamente non siano sufficienti ad escludere l’imputabilità dell’inadempimento all’aggiudicatario. Si prescinde dall’applicazione delle penali nel caso di forza maggiore tempestivamente comunicato dall’aggiudicatario nonché in tutti i casi in cui è stata concessa dalla stazione appaltante specifica autorizzazione scritta alla variazionesuperiore al 10%. In caso di applicazione delle penaliritardo nella consegna superiore a 30 (trenta) giorni, la stazione rispetto ai termini sopra stabiliti, l'Azienda appaltante ha facoltà si riserva il diritto di rivalersi sui pagamenti dovuti all’aggiudicatario in relazione al presente contratto ovvero di incamerare in tutto o in parte la cauzione. Il contratto potrà essere risolto dall’Enterisoluzione del contratto, ai sensi degli articoli 1453 e 1454 del Codice Civile, per negligenza dell'art. 1456 c.c. • in caso di ritardo nel ritiro e/o inadempienza agli obblighi stabiliti e/o sostituzione del prodotto contestato per gravi ritardi e sospensioni delle attività affidate all’aggiudicatario. In tali casidifformità qualitativa rispetto al termine massimo stabilito di cui al precedente Articolo 5 l’ASST committente applicherà al Fornitore una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari all’1‰ (uno per mille), IVA esclusa, del valore del relativo ordinativo di fornitura; qualora l’ASST proceda all’approvvigionamento sul libero mercato, la penale è dovuta sino al giorno della consegna del Prodotto acquistato sul mercato e, comunque, sino al massimo di 7 (sette) giorni lavorativi decorrenti dalla data di comunicazione da parte dell’Ente di acquistare sul mercato; • in caso di ritardo nel ritiro del prodotto contestato per difformità quantitativa rispetto al termine massimo stabilito al precedente Articolo 5, l’ASST committente applicherà al Fornitore una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari all’1‰ (uno per mille), IVA esclusa, del valore del relativo ordinativo di fornitura; tale penale è dovuta fino al ritiro da parte del Fornitore del prodotto consegnato in eccesso o fino alla restituzione da parte dell’ASST Contraente dello stesso presso la sede del Fornitore a causa del mancato ritiro da parte di quest’ultimo nei termini previsti dal Capitolato Tecnico; • l’accertamento di violazione alle disposizioni inerenti le obbligazioni in materia di servizio di manutenzione (24 mesi), di cui al precedente art. 3, comporterà l’applicazione da parte dell’ASST delle seguenti penali: PARAMETRO DI VALUTAZIONE PENALE MODALITA’ DI APPLICAZIONE Tempo di intervento € 20,00 Per ogni ora lavorativa di ritardo nell’intervento Tempo di fornitura apparecchiatura sostitutiva € 100,00 Per ogni giorno richiesta dell’ASST lavorativo di ritardo dalla In ogni caso di inadempimento riguardante i livelli di servizio ulteriori rispetto a quelli ivi indicati, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Ente Contraente una penale in misura compresa tra all’1 % e il 10% dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10% dell’importo contrattuale complessivo, da determinare per ogni inadempimento contestato in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale inadempimento. La messa in mora avverrà attraverso formale lettera (da inoltrarsi tramite FAX o PEC) di contestazione degli addebiti da parte dell’ ASST. * * * * * * In caso di grave e reiterato inadempimento, l‘ASST potrà esercitare la facoltà di risoluzione del rapporto contratto, incamerando il deposito cauzionale definitivo, con riserva di rivalersi nei confronti dell’aggiudicatario degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, l'Azienda committente promuove l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. Questa ASST, dopo l’applicazione di 3 (tre) penalità derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali di cui sopra assunti dall’aggiudicatario o al verificarsi di n. 3 inadempimenti anche parziali avventi in un lasso di tempo di 30 giorni ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi all’ASST committente un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal Direttore dell’Esecuzione dell’Appalto, si riserva il diritto di dichiarare non potrà dichiararsi se non dopo formale diffida ad adempiere entro compatibile il termine servizio/la fornitura e di giorni 15, trascorso il quale, il contratto stesso si intenderà risolto di diritto ed in danno all’ Impresa . La procedere alla risoluzione del contratto comporterà l’incameramento ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti. Resta comunque fermo il rispetto delle disposizioni legislative in materia di applicazione di penali. Si precisa che l’importo della cauzione da parte della stazione appaltante penale non potrà essere in ogni caso superiore agli importi previsti dalla legge (10% dell’importo contrattuale netto complessivo). In tutte le ipotesi sopra contemplate, resta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Azienda committente. Gli importi addebitati a titolo di penale e/o risarcimento danni e la maggiore spesa derivante da un eventuale acquisto in danno, potranno essere recuperati mediante trattenuta sui corrispettivi dovuti a qualsiasi titolo alla Ditta e/o sul deposito cauzionale, ed eventualmente qualora non sufficienti, sulle fatture ammesse al pagamento, mediante emissione nota di copertura dei costi credito. * * * * * * Nelle ipotesi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dalla dal presente atto e dall'offerta tecnica ed economica presentate, la Stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura prevista dall'art. 108 commi 3 e 4 del D.Lgs n. 50/2016, può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente. Nel caso di nuovo affidamentorisoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, nonché servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Azienda committente si riserva la sospensione dei pagamenti per facoltà di affidare la fornitura al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di gara, come previsto dall’art. 110 del D. Lgs n. 50/2016, fatte salve le prestazioni effettuate e non ancora liquidate, e fatto salvo l’eventuale ulteriore risarcimento del dannoverifiche relative alla sussistenza di Convenzioni Consip Spa e/ ARCA Spa.

Appears in 1 contract

Samples: Contract for Supply of Medical Equipment

Penalità e risoluzione del contratto. Fatta salva la risarcibilità Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione di un dovere dell'Impresa convenzionata per l’efficiente gestione del danno ulterioreservizio e di ogni e qualsiasi altro dovere derivante all'Impresa medesima, nonché violazione di norme di legge o di regolamenti che possano condurre a disservizi, l’Amministrazione può contestare i fatti stessi, prefiggendo un termine congruo e comunque non inferiore a giorni 7 naturali e consecutivi per eventuali giustificazioni, da inviare al Comune via PEC sottoscritta dal Legale Rappresentante. Se l'Impresa convenzionata non provvede a giustificarsi, ovvero se le giustificazioni non risultassero sufficienti, a giudizio insindacabile del Dirigente del Settore comprendente i Servizi Funebri, l'Amministrazione potrà con atto motivato, irrogare una penalità in misura variabile tra € 75,00 e € 500,00 a seconda della gravità del fatto, oltre al risarcimento delle spese eventualmente sostenute dal Comune per sostituire l’impresa convenzionata che non abbia prestato il mancato o non puntuale rispetto servizio richiesto. Alla seconda inosservanza da parte dell’Impresa convenzionata anche di uno solo degli obblighi contenuti nel presente capitolato comporta l'applicazione da parte dell’ENPAP contrattuali, dichiarati tutti essenziali, questa Civica Amministrazione potrà, senza obbligo di una penale pari all’1 preavviso e di diffida, o costituzione in mora e senza formalità di giudizio, rimossa ogni eccezione, risolvere in tronco la convenzione vigente, fatta salva ogni azione per mille dell'importo netto contrattuale per ogni modifica o ritardo rispetto danni. Contro la determinazione dirigenziale che dichiara la risoluzione della convenzione, l'Impresa convenzionata potrà appellarsi entro 30 giorni dalla deliberazione medesima alla Commissione arbitrale di cui all’articolo 19. La convenzione si intenderà comunque risolta alla scadenza stabilita senza formalità alcuna di disdetta e senza possibilità alcuna di tacita proroga a quanto previsto nella presente documentazione di garatale scadenza. Qualora l'importo complessivo L'Impresa convenzionata sarà tenuta a versare alla Tesoreria Comunale l’ammontare delle penali superi il limite massimo del 10% del corrispettivo stabilito per l’incarico, l’Ente avrà la facoltà di revocare di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., l’affidamento del servizio. L’ENPAP provvederà a contestare per iscritto, a mezzo raccomandata A/R o PEC, l’inadempimento all’aggiudicatario e ad applicare la penale ove ritenga che le motivazioni addotte (da inviarsi alla stazione appaltante penalità irrogate entro 10 giorni consecutivi dalla contestazione) non siano sufficienti ad escludere l’imputabilità dell’inadempimento all’aggiudicatario. Si prescinde dall’applicazione delle penali nel caso di forza maggiore tempestivamente comunicato dall’aggiudicatario nonché in tutti i casi in cui è stata concessa dalla stazione appaltante specifica autorizzazione scritta alla variazionecomunicazione del provvedimento. In caso di applicazione delle penali, la stazione appaltante ha facoltà mancato versamento nei termini stabiliti e di rivalersi sui pagamenti dovuti all’aggiudicatario in relazione al presente contratto ovvero di incamerare in tutto o in parte la cauzione. Il contratto potrà essere risolto dall’Ente, ai sensi degli articoli 1453 e 1454 del Codice Civile, per negligenza e/o inadempienza agli obblighi stabiliti e/o per gravi ritardi e sospensioni delle attività affidate all’aggiudicatario. In tali casi, la risoluzione del rapporto non potrà dichiararsi se non dopo formale diffida ad adempiere entro il termine di giorni 15, trascorso il qualemancato inizio della procedura arbitrale, il contratto stesso si intenderà risolto di diritto ed Comune potrà prelevare le somme indicate nel provvedimento dalla cauzione costituita in danno all’ Impresa . La risoluzione del contratto comporterà l’incameramento della cauzione da parte della stazione appaltante a titolo di penale e di copertura dei costi derivanti dalla procedura di nuovo affidamento, nonché la sospensione dei pagamenti per le prestazioni effettuate e non ancora liquidate, e fatto salvo l’eventuale ulteriore risarcimento del dannobase all’articolo 20.

Appears in 1 contract

Samples: Convenzione Trasporti Funebri

Penalità e risoluzione del contratto. Fatta salva Durante il periodo di vigenza del contratto la risarcibilità ditta dovrà rispettare gli standard di resa previsti ed adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, i cui contenuti si evincono dal Capitolato Speciale d’Appalto, e dovrà rispettare gli standard qualitativi di fornitura del danno ulteriorerelativo servizio di assistenza e manutenzione ivi prescritti, nonché indicati in sede di offerta. A riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni contrattuali, derivante da violazioni di norme di legge o del contratto, da cui derivi l’interruzione del servizio ovvero il mancato pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento dello stesso, in quantità e/o qualità non puntuale rispetto degli obblighi contenuti nel presente capitolato comporta l'applicazione tali da configurare giusta causa di risoluzione, la S.C. Provveditorato Economato, a seguito di comunicazione formale da parte dell’ENPAP del DEC, provvederà ad emettere diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. La messa in mora avverrà attraverso formale lettera (da inoltrarsi con raccomandata A.R. o tramite FAX o PEC) di contestazione degli addebiti da parte dell’ A.O., avverso la quale il fornitore è tenuto a presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa. Tali controdeduzioni dovranno pervenire al protocollo degli ICP entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della lettera di contestazione Nelle ipotesi di ritardi negli adempimenti contrattuali di seguito specificate, verranno applicate le penali nelle misure a fianco indicate: • in caso ritardo nella consegna delle strumentazioni, e nell'esecuzione del collaudo, rispetto ai termini rispettivamente prescritti nell'art. 6, lett. a) verrà applicata una penale giornaliera pari all’1 all'1 per mille dell'importo dell'ammontare netto contrattuale per ogni modifica o ciascun giorno di ritardo, e comunque complessivamente non superiore al 10%. In caso di ritardo rispetto nella consegna superiore a quanto previsto nella presente documentazione 30 (trenta) giorni, l'Azienda appaltante si riserva il diritto di gara. Qualora l'importo complessivo delle penali superi il limite massimo risoluzione del 10% del corrispettivo stabilito per l’incarico, l’Ente avrà la facoltà di revocare di dirittocontratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., l’affidamento del servizio. L’ENPAP provvederà a contestare per iscritto, a mezzo raccomandata A/R o PEC, l’inadempimento all’aggiudicatario e ad applicare la penale ove ritenga che le motivazioni addotte (da inviarsi alla stazione appaltante entro 10 giorni consecutivi dalla contestazione) non siano sufficienti ad escludere l’imputabilità dell’inadempimento all’aggiudicatario. Si prescinde dall’applicazione delle penali nel • in caso di forza maggiore tempestivamente comunicato dall’aggiudicatario nonché ritardo nella consegna dei reagenti, controlli, consumabili etc. - ivi comprese le ipotesi di ritardo negli ordinativi effettuati in tutti i casi in cui è stata concessa dalla stazione appaltante specifica autorizzazione scritta alla variazionevia di eccezionale urgenza - rispetto ai termini di consegna prescritti nell'art. 6 lett. b) del presente Capitolato, verrà applicata una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascun giorno di ritardo, e comunque complessivamente non superiore al 10%. In caso di applicazione delle penaliritardo nella consegna superiore a 30 (trenta) giorni, la stazione l'Azienda appaltante ha facoltà si riserva il diritto di rivalersi sui pagamenti dovuti all’aggiudicatario in relazione al presente contratto ovvero di incamerare in tutto o in parte la cauzione. Il contratto potrà essere risolto dall’Enterisoluzione del contratto, ai sensi degli articoli 1453 e 1454 del Codice Civile, per negligenza dell'art. 1456 c.c. • in caso di ritardo nella sostituzione dei materiali difettosi o discordanti rispetto alle specifiche tecniche prescritte e/o inadempienza proposte in sede di gara, verrà applicata una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascun giorno di ritardo, e comunque complessivamente non superiore al 10% dell’importo contrattuale complessivo netto; • per ciascun giorno di ritardo nell’intervento di assistenza tecnica (dalla chiamata) rispetto ai termini prescritti nell'art. 9 del presente atto, verrà applicata una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10% dell’importo contrattuale complessivo; • per ogni ora lavorativa di ritardo nell’intervento di risoluzione del guasto, rispetto ai termini prescritti nell’art. 9 del presente atto, verrà applicata una penale pari a € 20,00. Resta comunque fermo il rispetto delle disposizioni legislative in materia di applicazione di penali. Si precisa che l’importo della penale non potrà essere in ogni caso superiore agli obblighi stabiliti e/o per gravi ritardi e sospensioni delle attività affidate all’aggiudicatarioimporti previsti dalla legge (10% dell’importo contrattuale netto complessivo). In tali casitutte le ipotesi sopra contemplate, la risoluzione del rapporto non potrà dichiararsi se non dopo formale diffida ad adempiere entro resta salvo e impregiudicato il termine di giorni 15, trascorso il quale, il contratto stesso si intenderà risolto di diritto ed in danno all’ Impresa al risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Azienda committente. La risoluzione del contratto comporterà l’incameramento della cauzione da parte della stazione appaltante Gli importi addebitati a titolo di penale e/o risarcimento danni e la maggiore spesa derivante da un eventuale acquisto in danno, potranno essere recuperati mediante trattenuta sui corrispettivi dovuti a qualsiasi titolo alla Ditta e/o sul deposito cauzionale, ed eventualmente qualora non sufficienti, sulle fatture ammesse al pagamento. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, l'Azienda committente promuove l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i.. Nelle ipotesi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dal presente atto e dall'offerta tecnica ed economica presentate, la Stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura prevista dall'art. 136 commi 4 e 5 del D.Lgs n. 163/06, può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente. Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Azienda committente si riserva la facoltà di affidare la fornitura in service al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di gara, come previsto dall’art. 140 del D. Lgs n. 163/06 e s.m.i. Questa Azienda Ospedaliera, dopo l’applicazione di 3 (tre) penalità derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali di cui sopra assunti dall’aggiudicatario o al verificarsi di n. 3 parziali inadempimenti ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi all’A.O. ICP un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal Direttore dell’Esecuzione dell’Appalto, si riserva il diritto di dichiarare non compatibile la fornitura e di copertura dei costi derivanti dalla procedura procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di nuovo affidamento, nonché la sospensione dei pagamenti per le prestazioni effettuate e non ancora liquidate, e fatto salvo l’eventuale ulteriore risarcimento del dannorivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Penalità e risoluzione del contratto. Fatta salva la risarcibilità In caso di inottemperanza alle disposizioni del danno ulteriore, il presente capitolato od in caso di mancato o non puntuale rispetto degli obblighi contenuti contrattuali, il soggetto affidatario potrà incorrere nel presente capitolato comporta l'applicazione da parte dell’ENPAP pagamento di una penale pari all’1 graduata in rapporto alla gravità della mancata prestazione, fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti e impregiudicata l’azione per mille dell'importo netto contrattuale per ogni modifica o ritardo rispetto a quanto previsto nella presente documentazione di garail risarcimento del danno. Qualora l'importo complessivo L’applicazione delle penali superi non preclude l’esercizio di azioni giudiziarie da parte del Comune di Livorno anche al fine di ottenere il limite massimo risarcimento dei danni. L’Amministrazione Comunale effettuerà mediante il proprio personale controlli ed accertamenti sulla corretta esecuzione del 10% del corrispettivo stabilito per l’incaricocontratto e sulla conformità delle prestazioni rese rispetto alle norme prescritte nel presente capitolato. L’applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, l’Ente rispetto alla quale il soggetto affidatario avrà la facoltà di revocare presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla notifica della contestazione stessa. L’importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale. In caso di diritto, ai sensi dell'artimporto superiore alla predetta percentuale l’Amministrazione procederà alla risoluzione di diritto del contratto. 1456 c.c., l’affidamento del servizio. L’ENPAP provvederà a contestare per iscritto, a mezzo Il provvedimento applicativo della penale sarà assunto con determinazione dirigenziale e verrà notificato al soggetto affidatario tramite raccomandata A/R o PEC. L’importo relativo all’applicazione della penale, l’inadempimento all’aggiudicatario esattamente quantificato nel provvedimento applicativo della stessa penalità, verrà detratto dal pagamento della fattura emessa oppure escusso dalla cauzione definitiva, successivamente all’adozione del provvedimento stesso. In caso che l’affidatario ritardi per negligenza la consegna dell’affidamento o in caso di mancato rispetto della tempistica prevista per le fasi di cui all’art. 2, l’Amministrazione Comunale applicherà, per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 30 giorni, una penale da 100,00 € a 300,00 € in relazione alla gravità ed al perdurare del ritardo stesso. Trascorso tale periodo il Comune potrà risolvere anticipatamente il contratto incamerando la cauzione a prima richiesta riservandosi il diritto di agire legalmente per eventuali danni. L’Amministrazione procederà alla risoluzione di diritto del contratto, oltre che nei casi già indicati nel presente articolo, nei seguenti casi: • ove l'affidatario e ad applicare i suoi dipendenti assumano comportamenti tali da far venir meno il rispetto dei principi di imparzialità connessi con la penale particolare tipologia del servizio da svolgersi; • ove ritenga che l'affidatario utilizzi personale e mezzi di livelli e qualità difformi rispetto a quelli proposti in sede di manifestazione d'interesse; • ove l'affidatario subappalti tutto o parte del servizio senza autorizzazione da parte del Comune; • ove l'affidatario non rispetti le motivazioni addotte (da inviarsi alla stazione appaltante entro 10 giorni consecutivi dalla contestazione) non siano sufficienti ad escludere l’imputabilità dell’inadempimento all’aggiudicatario. Si prescinde dall’applicazione delle penali incompatibilità e le norme comportamentali previste nel presente capitolato; • nel caso in cui l’affidatario ponga in essere frodi verso il Comune, sia dichiarato fallito o sottoposto a procedure concorsuali o non versi i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge nei confronti dell’INAIL e degli Istituti di forza maggiore tempestivamente comunicato dall’aggiudicatario nonché Previdenza; • in caso di comportamenti od omissioni da parte dell'affidatario che siano tali da pregiudicare il rapporto fiduciario connesso con il servizio; • in tutti i casi di grave o reiterata negligenza nello svolgimento del servizio, o anche nei casi in cui è stata concessa tali comportamenti comportino il venir meno del necessario rapporto fiduciario con l’Amministrazione ; • per tutti gli altri casi contemplati dalla stazione appaltante specifica autorizzazione scritta alla variazione. In caso di applicazione delle penali, la stazione appaltante ha facoltà di rivalersi sui pagamenti dovuti all’aggiudicatario in relazione al presente contratto ovvero di incamerare in tutto o in parte la cauzione. Il contratto potrà essere risolto dall’Ente, ai sensi degli articoli 1453 e 1454 del Codice Civile, per negligenza e/o inadempienza agli obblighi stabiliti e/o per gravi ritardi e sospensioni delle attività affidate all’aggiudicatario. In tali casi, la risoluzione del rapporto non potrà dichiararsi se non dopo formale diffida ad adempiere entro il termine di giorni 15, trascorso il quale, il contratto stesso si intenderà risolto di diritto ed in danno all’ Impresa . La risoluzione del contratto comporterà l’incameramento della cauzione da parte della stazione appaltante a titolo di penale e di copertura dei costi derivanti dalla procedura di nuovo affidamento, nonché la sospensione dei pagamenti per le prestazioni effettuate e non ancora liquidate, e fatto salvo l’eventuale ulteriore risarcimento del dannolegislazione vigente.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Per l'Affidamento Del Servizio Di Progettazione

Penalità e risoluzione del contratto. Fatta salva L’Amministrazione si riserva di far ispezionare, in qualsiasi momento, senza avviso, la risarcibilità struttura ed i locali da proprio personale autorizzato, nonché di verificare le modalità di effettuazione delle prestazioni e dei servizi relativi al Presidio. L'Amministrazione Comunale, a tutela della qualità del danno ulterioreservizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, provvederà ad applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata violazione di tali norme, secondo il principio della progressione. La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni del Concessionario, le quali devono pervenire entro 10 giorni dalla data della contestazione. Nei casi di elevata gravità, le contro deduzioni dovranno pervenire entro 24 ore dal ricevimento della contestazione. Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione. Si riporta di seguito una casistica di inadempienze che potranno comportare l'applicazione di una sanzione, secondo i parametri più sotto precisati: Infrazioni di tipo "A" ✓ Mancata effettuazione, nel termine assegnato dagli organi competenti, dei lavori di adeguamento del Presidio, necessari al mantenimento dell’autorizzazione al funzionamento – euro 5.165,00 per ciascun rilievo; ✓ mancato o non puntuale rispetto degli obblighi contenuti nel standard di prestazioni socio-sanitarie indicate dal presente capitolato comporta l'applicazione – euro 5.165,00 per ciascun rilievo; ✓ mancata osservanza delle prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 inerenti il rischio biologico e chimico nella struttura – euro 5.165,00 per ciascun rilievo; ✓ mancata ricostituzione del deposito cauzionale - euro 5.165,00 per ciascuna mancanza ✓ mancata ottemperanza agli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del proprio personale - euro 3.000,00 per ciascuna mancanza; ✓ mancato rispetto degli adempimenti previsti a carico del concessionario, in ordine al possesso dei requisiti richiesti da parte dell’ENPAP del personale addetto - euro 3.000,00 per ciascuna unità di una penale pari all’1 personale; ✓ mancata applicazione di norme in vigore contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Cooperative sociali o di norme derivanti da accordi locali integrativi dello stesso (o contenute negli altri contratti di riferimento dell’impresa concessionaria) - euro 3.000,00 per mille dell'importo netto contrattuale ciascuna mancanza; ✓ reiterato comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell’utenza - da euro 1.500,00 ad euro 3.000,00 per ogni modifica o ritardo ciascun episodio rilevato, secondo la gravità dello stesso; ✓ mancato rispetto a quanto previsto nella presente documentazione dell'organigramma e delle figure professionali richieste al concessionario e comunque garantiti dallo stesso, rilevati dal personale comunale incaricato - euro 1.500,00 per ciascuna unità di gara. Qualora l'importo complessivo personale; Infrazioni di tipo "B" ❑ mancato rispetto delle penali superi il limite massimo procedure di autocontrollo euro 1.000,00 per ciascuna mancanza, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa in vigore all’epoca della commissione del fatto; ❑ turn over del personale superiore al 10% nel corso di ciascuna annualità contrattuale euro 1.000,00 per ciascuna infrazione; ❑ mancata partecipazione del corrispettivo stabilito personale ai corsi di formazione/informazione anche relativi ai piani di evacuazione; mancata costituzione o inidonea preparazione del personale addetto alla squadra antincendio e di pronto soccorso; mancata osservanza delle norme di sicurezza di cui al X.Xxx. 81/2008 - euro 1.000,00 per l’incaricociascuna unità di personale e per ciascun rilievo; ❑ mancato rispetto degli adempimenti previsti a carico del concessionario, l’Ente avrà la facoltà in ordine alla sostituzione del personale assente - euro 1.000,00 per ciascuna mancanza; ❑ non rispetto della riservatezza delle informazioni, relative all'ospite e/o alla sua famiglia, rilevato attraverso eventuali reclami scritti dei soggetti sopraccitati e/o verificate dal personale comunale incaricato - euro 1.000,00 per ciascun rilievo; Infrazioni di revocare tipo "C" ➢ mancata compilazione del diario gornaliero ( consegne) - euro 520,00 per ciascun giorno; ➢ mancata manutenzione ordinaria, straordinaria ed oneri derivanti dalla gestione globale del Presidio - euro 520,00 per ciascuna mancanza; ➢ pulizia dei locali di dirittocompetenza del concessionario non eseguita o eseguita in modo insoddisfacente - euro 260,00 per ciascun rilievo; ➢ abbigliamento non idoneo allo svolgimento della professione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., l’affidamento rilevato dal personale comunale incaricato - euro 260,00 per ciascuna unità di personale; Le inadempienze sopra descritte non precludono all'Amministrazione Comunale il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente citati ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio. L’ENPAP provvederà Potranno essere applicati in tali casi sanzioni da un minimo di euro 260,00 ad un massimo di euro 5.165,00 rapportate alla gravità dell'inadempienza. Conformemente all'enunciato principio della progressione, la seconda penalità comminata al concessionario per un'inadempienza commessa sarà di importo doppio al dovuto, la terza il triplo e così via. Tenendo presente che una infrazione di tipo A equivale a contestare per iscrittopunti 2, una infrazione di tipo B equivale a punti 1 ed una infrazione di tipo C equivale a punti 0,50, immediatamente dopo aver ottenuto un "totale punti infrazione" pari a 6 nel medesimo anno, l'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione definitiva, a mezzo raccomandata Atitolo di penale forfetaria per il risarcimento del danno. Il contratto di concessione potrà, altresì, essere risolto per grave inadempimento, fra l’altro, nei seguenti casi: a) interruzione ingiustificata del servizio; b) gravi e reiterate mancanze nella gestione del Presidio; c) violazione della capienza massima della struttura del Presidio e del limite di preparazione dei pasti giornalieri autorizzato per il centro cottura; d) gravi mancanze e negligenze nella manutenzione ordinaria e straordinaria; e) abituale deficienza e/R o PEC, l’inadempimento all’aggiudicatario e ad applicare la penale ove ritenga che le motivazioni addotte (da inviarsi alla stazione appaltante entro 10 giorni consecutivi dalla contestazione) non siano sufficienti ad escludere l’imputabilità dell’inadempimento all’aggiudicatario. Si prescinde dall’applicazione delle penali nel caso di forza maggiore tempestivamente comunicato dall’aggiudicatario nonché in tutti i casi in cui è stata concessa dalla stazione appaltante specifica autorizzazione scritta alla variazione. In caso di applicazione delle penalinegligenza nell’esecuzione dei servizi agli utenti, la stazione appaltante ha facoltà cui gravità e/o frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano l’efficienza del servizio stesso; f) stato di rivalersi sui pagamenti dovuti all’aggiudicatario insolvenza del Concessionario o frode accertata del medesimo; g) appalto di lavori o di forniture, senza esplicita autorizzazione da parte dell’Amministrazione concedente; h) reiterata inottemperanza agli obblighi assicurativi, contribuitivi e retributivi previsti dalle normative in relazione vigore per il personale utilizzato; i) ogni qualsiasi danno grave cagionato a persone o cose. Qualora si riscontri l’insorgere di uno dei casi di risoluzione sopra specificati, l’Amministrazione concedente notificherà al presente contratto ovvero Concessionario l’addebito, con invito a produrre le proprie deduzioni entro il termine di incamerare quindici giorni dalla data di notifica. Dopo tale data, anche in tutto o in parte assenza di contro deduzioni, la cauzione. Il concessione – contratto potrà essere risolto dall’Ente, ai sensi degli articoli 1453 e 1454 del Codice Civile, per negligenza e/o inadempienza agli obblighi stabiliti e/o per gravi ritardi e sospensioni delle attività affidate all’aggiudicatariodi diritto. In tali casital caso l’Amministrazione concedente avrà facoltà di risolvere “ipso facto et de jure” la concessione-contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale, intimata a mezzo di lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, trattenendo ed incamerando la risoluzione del rapporto non potrà dichiararsi se non dopo formale diffida ad adempiere entro il termine di giorni 15cauzione definitiva, trascorso il quale, il contratto stesso si intenderà risolto di diritto ed in danno all’ Impresa . La risoluzione del contratto comporterà l’incameramento della cauzione da parte della stazione appaltante a titolo di penale e forfetaria per l’inadempimento. Il concessionario é comunque obbligato al risarcimento dei danni ulteriori provocati dagli inadempimenti del presente articolo. Nessuna pretesa il concessionario può avanzare a seguito dell'atto di copertura dei costi derivanti dalla procedura di nuovo affidamentorisoluzione. In particolare, nonché la sospensione dei pagamenti nessun indennizzo potrà avanzare il concessionario per le prestazioni effettuate beni e/o servizi forniti e non ancora liquidateammortizzati. A questa deve seguire la procedura prevista per la riconsegna della struttura. Nel caso di risoluzione anticipata della concessione, e fatto salvo l’eventuale ulteriore risarcimento il Concessionario è obbligato alla prosecuzione del dannoservizio sino all’individuazione di un nuovo soggetto gestore da parte dell’Amministrazione Comunale, fatta salva diversa determinazione dell’Ente concedente.

Appears in 1 contract

Samples: Concession Agreement

Penalità e risoluzione del contratto. Fatta salva Qualora la risarcibilità del danno ulterioreDitta aggiudicataria non completi la fornitura con i tempi e le modalità stabiliti, il mancato o non puntuale rispetto degli obblighi contenuti nel presente capitolato comporta l'applicazione da parte dell’ENPAP la penale applicata per ogni giorno naturale consecutivo di una penale ritardo sarà pari all’1 all'uno per mille dell'importo netto dell’importo contrattuale nel caso di mancato rispetto dei termini stabiliti per ogni modifica o ritardo rispetto a quanto previsto nella presente documentazione la consegna del materiale librario (15 giorni dalla richiesta) ovvero per il servizio informazione bibliografica e visione delle novità librarie (cadenza settimanale). L’Amministrazione Comunale procederà con contestazione per iscritto tramite PEC con facoltà di garacontrodeduzione entro 15 giorni dal ricevimento dell’addebito. Nel caso in cui l’Amministrazione valuti non accolte le eventuali controdeduzioni presentate dalla Ditta aggiudicataria, la sanzione sarà considerata come definitivamente accertata e sarà comunicata alla Ditta aggiudicataria l’applicazione della sanzione, l’ammontare della pena e le modalità di pagamento. Qualora l'importo l’ammontare complessivo delle penali della penale superi il limite massimo del 105% del corrispettivo stabilito per l’incarico, l’Ente avrà dell’importo contrattuale e in ogni caso il ritardo accumulato sia superiore a 30 giorni naturali e consecutivi si potrà risolvere il contratto con semplice comunicazione scritta. L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare provvedere in danno e di dirittorivalersi sulla cauzione definitiva. La contestazione delle inadempienze sarà eseguita a cura del Direttore dell’esecuzione del contratto con apposito ordine di servizio che sarà inviato per iscritto all’Aggiudicatario, ai sensi dell'artassegnando un termine perentorio per adempiere; trascorso inutilmente detto termine, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto. 1456 c.c.Inoltre, l’affidamento qualora la Ditta aggiudicataria, nell’espletamento della fornitura, non effettui tutte le operazioni necessarie come richiesto, l’amministrazione comunale può applicare una penale per il disservizio e per il danno all’immagine fino ad un massimo di 1.500,00 euro. Il provvedimento di risoluzione del servizio. L’ENPAP provvederà a contestare per iscrittocontratto dovrà essere regolarmente comunicato alla Ditta aggiudicataria, a mezzo raccomandata A/R o PEC, l’inadempimento all’aggiudicatario e ad applicare la penale ove ritenga che secondo le motivazioni addotte (da inviarsi alla stazione appaltante entro 10 giorni consecutivi dalla contestazione) non siano sufficienti ad escludere l’imputabilità dell’inadempimento all’aggiudicatario. Si prescinde dall’applicazione delle penali nel caso vigenti disposizioni di forza maggiore tempestivamente comunicato dall’aggiudicatario nonché in tutti i casi in cui è stata concessa dalla stazione appaltante specifica autorizzazione scritta alla variazionelegge. In caso di applicazione delle penalirisoluzione per inadempimento, resta salvo il diritto al risarcimento del danno. L’Amministrazione si riserva, altresì, la stazione appaltante ha facoltà di rivalersi sui pagamenti dovuti all’aggiudicatario in relazione al presente risolvere il contratto ovvero di incamerare in tutto o in parte la cauzione. Il contratto potrà essere risolto dall’Ente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C., a tutto rischio e danno della Ditta aggiudicataria, nei seguenti casi: • grave negligenza o frode nell’esecuzione degli articoli obblighi contrattuali; • subappalto non espressamente autorizzato dal Direttore dell’esecuzione del contratto; • accertamento della sussistenza, in capo alla Ditta aggiudicataria, di una delle condizioni di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016; • sospensione o interruzione della fornitura da parte della Ditta aggiudicataria per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore; • cessazione dell’attività, concordato preventivo, fallimento a carico della Ditta aggiudicataria; • mancata prova della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi; • mancata osservanza delle norme in materia di Sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni; • ogni altra inadempienza, qui non contemplata, o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto, a termine dell’art. 1453 e 1454 del Codice Civile, per negligenza e/o inadempienza agli obblighi stabiliti e/o per gravi ritardi e sospensioni delle attività affidate all’aggiudicatariocodice civile. In tali casi, Comporta altresì la risoluzione del rapporto non potrà dichiararsi se non dopo formale diffida ad adempiere entro contratto il termine mancato assolvimento degli obblighi di giorni 15, trascorso il quale, il contratto stesso si intenderà risolto di diritto ed in danno all’ Impresa cui al citato art. 3 della L. n. 136/2010. La risoluzione del contratto comporterà l’incameramento della cauzione da parte della stazione appaltante tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà dell’Amministrazione di affidare la fornitura a titolo terzi, restando ferma la facoltà di penale e di copertura dei costi derivanti dalla procedura di nuovo affidamento, nonché la sospensione dei pagamenti agire per le prestazioni effettuate e non ancora liquidate, e fatto salvo l’eventuale ulteriore il risarcimento del maggior danno. Alla Ditta aggiudicataria verrà corrisposto il prezzo concordato della fornitura effettuata, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni. Per l’applicazione delle suddette disposizioni, il Committente potrà rivalersi su eventuali crediti della ditta aggiudicataria senza bisogno di diffide formali. Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva di cui all’art. 1 c.3, L. 7 agosto 2012 n. 135, conversione, con modificazioni del D.L. n. 95 del 2012 (spending review).

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Penalità e risoluzione del contratto. Fatta salva Durante il periodo di vigenza del contratto la risarcibilità ditta dovrà rispettare gli standard di resa previsti ed adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, i cui contenuti si evincono dal Capitolato Speciale d’Appalto, e dovrà rispettare gli standard qualitativi del servizio ivi prescritti, nonché indicati in sede di offerta. A riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni contrattuali, derivante da violazioni di norme di legge o del contratto, da cui derivi l’interruzione del servizio ovvero il pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento dello stesso, in quantità e/o qualità non tali da configurare giusta causa di risoluzione, l’S.C. Provveditorato Economato, a seguito di comunicazione formale da parte del DEC, provvederà ad emettere diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. La messa in mora avverrà attraverso formale lettera (da inoltrarsi tramite FAX o PEC) di contestazione degli addebiti da parte dell’AO, avverso la quale il fornitore è tenuto a presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa. Tali controdeduzioni dovranno pervenire al protocollo dell’AO entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della lettera di contestazione. In caso di mancato riscontro entro i termini di cui sopra, o qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti, l’ A.O. procederà ad applicare le penali di seguito indicate, e comunque complessivamente non superiori al 10% dell’importo contrattuale complessivo, da determinare per ogni inadempimento contestato in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale inadempimento. In particolare l’Azienda Ospedaliera applicherà le seguenti penali: 1. Per mancato rispetto dei tempi di esecuzione dei manufatti: € 150,00 per ogni giorno di ritardo; 2. Per ritardo sui tempi di esecuzione e fornitura delle opere e attrezzature: € 293,00 per ogni giorno di ritardo; 3. Per mancata e/o incompleta compilazione della Cartella Sanitaria messa a disposizione dall’AO: € 150,00 per ogni evento occorso; 4. Per accertamento a seguito di verifiche interne da parte dell’Azienda Ospedaliera ovvero di verifiche esterne da parte delle competenti autorità di esiti di mancata conformità ai requisiti di qualificazione del personale operante cogenti per leggi e regolamenti: da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00 per ogni evento occorso; 5. Per mancata applicazione del Tariffario Regionale e del Tariffario Solventi Aziendale: € 150,00 per ogni evento occorso; 6. Per mancato rispetto del piano di sanificazione, pulizia e gestione rifiuti: € 150,00 per ogni contestazione; 7. Per gravi inadempienze e negligenze tali da compromettere la regolare e diligente esecuzione del servizio da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 2.000,00 per ogni evento occorso; 8. Per violazione delle disposizioni contenute nelle “RACCOMANDAZIONI CLINICHE IN ODONTOSTOMATOLOGIA” emanate dal Ministero della Salute nel mese di Gennaio 2014: da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 2.000,00 per ogni evento occorso; 9. Per accertamento a seguito di verifiche di esiti di mancata conformità ai requisiti di riferimento previsti dalla normativa e dai regolamenti adottati: da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 2.000,00 per ogni evento occorso; In tutte le ipotesi sopra contemplate, resta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno ulterioree/o sanzione subiti dall'Azienda committente. Si precisa, altresì, che per ogni, eventuale ed ulteriore inadempimento contrattuale diverso rispetto a quelli sopra indicati, l’ AO procederà ad applicare penali in misura compresa tra 3 % e il 10% dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10% dell’importo contrattuale complessivo, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’inadempimento contestato. * * * * * * Resta comunque fermo il rispetto delle disposizioni legislative in materia di applicazione di penali. Si precisa che l’importo della penale non potrà essere in ogni caso superiore agli importi previsti dalla legge (10% dell’importo contrattuale netto complessivo). Gli importi addebitati a titolo di penale e/o risarcimento danni potranno essere recuperati mediante trattenuta sui corrispettivi dovuti a qualsiasi titolo alla Ditta e/o sul deposito cauzionale, ed eventualmente qualora non sufficienti, sulle fatture ammesse al pagamento, mediante emissione nota di credito. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, l'Azienda committente promuove l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i.. Nelle ipotesi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dal presente Capitolato e dall'offerta tecnica ed economica presentate, l’AO, esperita infruttuosamente la procedura prevista dall'art. 136 commi 4 e 5 del D.Lgs n. 163/06, può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente. Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Azienda committente si riserva la facoltà di affidare il servizio al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di gara, come previsto dall’art. 140 del D. Lgs n. 163/06 e s.m.i. Questa AO, dopo l’applicazione di 3 (tre) penalità derivanti dal mancato o non puntuale rispetto degli obblighi contenuti nel presente capitolato comporta l'applicazione contrattuali di cui sopra assunti dall’aggiudicatario o al verificarsi di n. 3 parziali inadempimenti ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni da parte dell’ENPAP cui derivi all’AO un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal DEC, si riserva il diritto di una penale pari all’1 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni modifica o ritardo rispetto a quanto previsto nella presente documentazione dichiarare non compatibile il servizio e di gara. Qualora l'importo complessivo delle penali superi il limite massimo procedere alla risoluzione del 10% del corrispettivo stabilito per l’incarico, l’Ente avrà la facoltà di revocare di diritto, contratto ai sensi dell'arte per gli effetti dell’art. 1456 c.c., l’affidamento del servizio. L’ENPAP provvederà a contestare per iscritto, a mezzo raccomandata A/R o PEC, l’inadempimento all’aggiudicatario incamerando il deposito cauzionale definitivo e ad applicare la penale ove ritenga che le motivazioni addotte (da inviarsi alla stazione appaltante entro 10 giorni consecutivi dalla contestazione) non siano sufficienti ad escludere l’imputabilità dell’inadempimento all’aggiudicatario. Si prescinde dall’applicazione delle penali nel caso di forza maggiore tempestivamente comunicato dall’aggiudicatario nonché in tutti i casi in cui è stata concessa dalla stazione appaltante specifica autorizzazione scritta alla variazione. In caso di applicazione delle penali, la stazione appaltante ha facoltà con riserva di rivalersi sui pagamenti dovuti all’aggiudicatario in relazione al presente contratto ovvero di incamerare in tutto o in parte la cauzione. Il contratto potrà essere risolto dall’Ente, ai sensi degli articoli 1453 e 1454 del Codice Civile, per negligenza e/o inadempienza agli obblighi stabiliti e/o per gravi ritardi e sospensioni delle attività affidate all’aggiudicatario. In tali casi, la risoluzione del rapporto non potrà dichiararsi se non dopo formale diffida ad adempiere entro il termine di giorni 15, trascorso il quale, il contratto stesso si intenderà risolto di diritto ed in danno all’ Impresa . La risoluzione del contratto comporterà l’incameramento della cauzione eventuali ulteriori danni da parte della stazione appaltante a titolo di penale e di copertura dei costi derivanti dalla procedura di nuovo affidamento, nonché la sospensione dei pagamenti per le prestazioni effettuate e non ancora liquidate, e fatto salvo l’eventuale ulteriore risarcimento del dannoesso derivanti.

Appears in 1 contract

Samples: Service Agreement

Penalità e risoluzione del contratto. Fatta salva In caso di inadempienze e di inosservanze dei doveri assunti in forza del presente capitolato, la risarcibilità Ditta Appaltatrice, oltre all’obbligo di ovviare agli inconvenienti e/o anomalie verificatisi entro il termine stabilito dal Responsabile del danno ulterioreServizio, sarà soggetta all’applicazione di penalità. Le inadempienze, comporteranno l’applicazione delle penalità sotto riportate, con la sola formalità della contestazione degli addebiti a mezzo raccomandata a.r. da parte del competente Dirigente, che deciderà anche sulle osservazioni prodotte dall’impresa. La Stazione Appaltante deve contestare entro dieci giorni l’insorta inadempienza in ordine alla quale la ditta ha la facoltà di produrre le proprie contro-deduzioni entro il mancato termine massimo di quindici giorni dalla ricezione della contestazione stessa. La Stazione Appaltante, ricevute le controdeduzioni, valuta le stesse ed emette entro ulteriori dieci giorni il provvedimento finale trasmettendolo a mezzo raccomandata a.r. all'appaltatore. Rifusione di spese, pagamento di danni e penalità verranno applicati, senza ulteriori comunicazioni, mediante ritenuta sulla prima rata di canone corrispettivo in scadenza, fatto salvo in ogni caso il ricorso all’incameramento totale o non puntuale rispetto degli obblighi contenuti parziale della cauzione definitiva. L’appaltatore, nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, avrà l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti il servizio stesso. A tutela delle norme contenute nel presente capitolato comporta l'applicazione da parte dell’ENPAP verranno applicate le seguenti sanzioni: • € 10.000,00 (euro diecimila/00)per ogni giorno di sospensione totale ingiustificata del servizio, oltre la detrazione della corrispondente quota di canone; • € 1.000,00 (euro mille/00) giornalieri per il mancato ritiro domiciliare di una penale pari all’1 qualsiasi tipologia di rifiuto o per mille dell'importo netto contrattuale per ogni modifica o ritardo rispetto a quanto previsto nella presente documentazione il mancato spazzamento da ciascuna area di garacircolazione (via, strada, piazza) del territorio comunale. Qualora l'importo complessivo Oltre dieci aree di circolazione (strade/vie/piazze) non servite il servizio si intenderà interamente non espletato con applicazione delle penali superi di cui al precedente punto. • € 200,00 (duecento/00) per il limite massimo del 10% del corrispettivo stabilito mancato ritiro di una qualsiasi tipologia di rifiuto da raccolta domiciliare presso singolo civico. Oltre otto civici non serviti si intenderà non servita l'intera strada o area di circolazione con applicazione delle penali di cui al precedente punto. Per le violazioni non contemplate dal precedente elenco, si procederà all’applicazione di una sanzione contrattuale variabile da € 500,00 a € 10.000,00, per l’incaricociascuna singola inadempienza a seconda della gravità e a discrezione dell'Amministrazione. La Stazione Appaltante ha altresì il diritto di promuovere, l’Ente avrà la facoltà nel modo e nelle forme di revocare di diritto, legge ai sensi dell'art. 1456 c.c., l’affidamento oltre all’applicazione delle penalità previste, la risoluzione del servizio. L’ENPAP provvederà a contestare per iscrittocontratto nei seguenti casi, a mezzo raccomandata A/R fatta salva ogni altra azione di rivalsa di danni: • qualora la ditta appaltatrice si renda colpevole di frode, truffa o PEC, l’inadempimento all’aggiudicatario e ad applicare la penale ove ritenga che le motivazioni addotte (da inviarsi alla stazione appaltante entro 10 giorni consecutivi dalla contestazione) non siano sufficienti ad escludere l’imputabilità dell’inadempimento all’aggiudicatario. Si prescinde dall’applicazione delle penali nel in caso di forza maggiore tempestivamente comunicato dall’aggiudicatario nonché in tutti i casi in cui è stata concessa dalla stazione appaltante specifica fallimento; • quando senza autorizzazione scritta alla variazione. In caso di applicazione delle penalidella Stazione Appaltante ceda ad altri, la stazione appaltante ha facoltà di rivalersi sui pagamenti dovuti all’aggiudicatario in relazione al presente contratto ovvero di incamerare in tutto o in parte sia direttamente o indirettamente per interposta persona, i diritti e gli obblighi assunti con il presente capitolato; • nel caso del venire meno, anche parzialmente, in capo alla ditta appaltatrice dei requisiti normativi necessari per lo svolgimento dei servizi di igiene urbana. • qualora la cauzione. Il contratto potrà essere risolto dall’Enteditta sospenda completamente ed ingiustificatamente il servizio di raccolta dei rifiuti urbani o il servizio di spazzamento stradale per un periodo superiore a dieci giorni complessivi in un anno solare; • per ogni altra grave inadempienza qui non contemplata, ai sensi degli articoli termini dell’art. 1453 e 1454 C.C. Nel caso di sospensione parziale del Codice Civile, per negligenza e/o inadempienza agli obblighi stabiliti e/o per gravi ritardi e sospensioni delle attività affidate all’aggiudicatario. In tali casiservizio, la risoluzione del rapporto non potrà dichiararsi se non dopo formale Stazione Appaltante, accertata l'inadempienza a seguito di diffida ad adempiere a provvedere entro il termine di giorni 15i termini contrattuali, trascorso il quale, il contratto stesso si intenderà risolto di diritto ed in danno all’ Impresa . La risoluzione del contratto comporterà l’incameramento della cauzione da parte della stazione appaltante a titolo di penale può procedere incaricando altra ditta e di copertura dei addebitandone i costi derivanti dalla procedura di nuovo affidamento, nonché la sospensione dei pagamenti per le prestazioni effettuate e non ancora liquidate, e fatto salvo l’eventuale ulteriore risarcimento del dannoalla ditta inadempiente.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Penalità e risoluzione del contratto. Fatta salva la risarcibilità del danno ulterioreIn caso di inadempimento rispetto agli obblighi contrattuali di cui all'art. 13, il mancato o non puntuale rispetto degli obblighi contenuti nel presente capitolato comporta l'applicazione da parte dell’ENPAP di comma 1, lettere b), c),e),f),g),h),i), e m) verrà applicata una penale penalità pari all’1 all'1 % (uno per mille cento) dell'importo annuale dell'Appalto al netto contrattuale dell'I.V.A. per ogni modifica giorno di ritardo; rispetto ai termini indicati nel medesimo articolo, ovvero stabiliti da questa Amministrazione mediante diffida . Nel caso di esito negativo delle verifiche comunque previste dal presente Capitolato (verifica della qualità e gestione del servizio di pulizia, verifica delle pulizie periodiche e straordinarie, ecc…), verrà applicata una penalità pari all'1% (uno per cento) dell'importo annuale dell'Appalto al netto dell'I.V.A. All’applicazione delle penalità si procederà, sentito l’appaltatore, tramite apposita nota scritta. L’Appaltatore è tenuto, su richiesta del committente, a fornire entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta medesima, tutta la documentazione necessaria per verificare la corretta esecuzione dell’appalto. Il Committente procederà al recupero delle penalità a carico dell’Appaltatore mediante ritenuta diretta sui corrispettivi mensili e, ove occorra, mediante escussione del deposito cauzionale ai sensi del precedente art. 17 del presente capitolato. In aggiunta alle suddette penalità, l’Amministrazione può comunque procedere all’esecuzione d’ufficio, totale o ritardo parziale, dei mancati o carenti servizi contestati, addebitando all’appaltatore l’eventuale maggior costo sostenuto rispetto a quanto previsto nella presente documentazione di garacontrattualmente pattuito. Qualora l'importo complessivo L'applicazione delle penali superi non esclude in ogni caso il limite massimo risarcimento degli eventuali danni né qualsiasi altra azione legale che questa Amministrazione intenda eventualmente intraprendere. Persistendo l'inosservanza degli obblighi contrattuali o nel caso in cui all'Appaltatore siano state applicate numero cinque penalità di qualsiasi natura, questa Amministrazione risolverà unilateralmente di diritto il contratto con l'Appaltatore, prima della sua naturale scadenza. Il Committente potrà inoltre procedere alla risoluzione del 10% del corrispettivo stabilito per l’incarico, l’Ente avrà la facoltà di revocare di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., l’affidamento del servizio. L’ENPAP provvederà a contestare per iscritto, a mezzo raccomandata A/R o PEC, l’inadempimento all’aggiudicatario e ad applicare la penale ove ritenga che le motivazioni addotte (da inviarsi alla stazione appaltante entro 10 giorni consecutivi dalla contestazionecontratto nelle seguenti ipotesi: a) non siano sufficienti ad escludere l’imputabilità dell’inadempimento all’aggiudicatario. Si prescinde dall’applicazione delle penali nel caso di forza maggiore tempestivamente comunicato dall’aggiudicatario nonché in tutti i casi in cui è stata concessa dalla stazione appaltante specifica autorizzazione scritta alla variazione. In caso concordato preventivo, di applicazione delle penalifallimento, la stazione appaltante ha facoltà di rivalersi sui pagamenti dovuti all’aggiudicatario in relazione al presente contratto ovvero stato di incamerare in tutto moratoria e di conseguenti atti di sequestro o in parte la cauzione. Il contratto potrà essere risolto dall’Ente, ai sensi degli articoli 1453 e 1454 del Codice Civile, per negligenza e/o inadempienza agli obblighi stabiliti e/o per gravi ritardi e sospensioni delle attività affidate all’aggiudicatario. In tali casi, la risoluzione del rapporto non potrà dichiararsi se non dopo formale diffida ad adempiere entro il termine di giorni 15, trascorso il quale, il contratto stesso si intenderà risolto di diritto ed in danno all’ Impresa . La risoluzione pignoramento a carico della ditta aggiudicataria; b) cessione del contratto comporterà l’incameramento della cauzione da parte della stazione appaltante a titolo e subappalto non espressamente autorizzato dal Committente, ovvero realizzato oltre i limiti di penale e di copertura dei costi derivanti dalla procedura di nuovo affidamento, nonché la sospensione dei pagamenti per le prestazioni effettuate e non ancora liquidate, e fatto salvo l’eventuale ulteriore risarcimento del dannolegge.

Appears in 1 contract

Samples: Service Agreement

Penalità e risoluzione del contratto. Fatta salva L’Amministrazione si riserva di far ispezionare, in qualsiasi momento, senza avviso, la risarcibilità struttura ed i locali da proprio personale autorizzato, nonché di verificare le modalità di effettuazione delle prestazioni e dei servizi relativi al Presidio. L'Amministrazione Comunale, a tutela della qualità del danno ulterioreservizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, provvederà ad applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata violazione di tali norme, secondo il principio della progressione. La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni del Concessionario, le quali devono pervenire entro 10 giorni dalla data della contestazione. Nei casi di elevata gravità, le contro deduzioni dovranno pervenire entro 24 ore dal ricevimento della contestazione. Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione. Si riporta di seguito una casistica di inadempienze che potranno comportare l'applicazione di una sanzione, secondo i parametri più sotto precisati: ✓ mancato o non puntuale rispetto degli obblighi contenuti nel standard di prestazioni socio-sanitarie indicate dal presente capitolato comporta l'applicazione – euro 5.165,00 per ciascun rilievo; ✓ mancata osservanza delle prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 inerenti il rischio biologico e chimico nella struttura – euro 5.165,00 per ciascun rilievo; ✓ mancata ricostituzione del deposito cauzionale - euro 5.165,00 per ciascuna mancanza ✓ mancata ottemperanza agli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del proprio personale - euro 3.000,00 per ciascuna mancanza; ✓ mancato rispetto degli adempimenti previsti a carico del concessionario, in ordine al possesso dei requisiti richiesti da parte dell’ENPAP del personale addetto - euro 3.000,00 per ciascuna unità di una penale pari all’1 personale; ✓ mancata applicazione di norme in vigore contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Cooperative sociali o di norme derivanti da accordi locali integrativi dello stesso (o contenute negli altri contratti di riferimento dell’impresa concessionaria) - euro 3.000,00 per mille dell'importo netto contrattuale ciascuna mancanza; ✓ reiterato comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell’utenza - da euro 1.500,00 ad euro 3.000,00 per ogni modifica o ritardo ciascun episodio rilevato, secondo la gravità dello stesso; ✓ mancato rispetto a quanto previsto nella presente documentazione dell'organigramma e delle figure professionali richieste al concessionario e comunque garantiti dallo stesso, rilevati dal personale comunale incaricato - euro 1.500,00 per ciascuna unità di gara. Qualora l'importo complessivo personale; ❑ mancato rispetto delle penali superi il limite massimo procedure di autocontrollo euro 1.000,00 per ciascuna mancanza, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa in vigore all’epoca della commissione del fatto; ❑ turn over del personale superiore al 10% nel corso di ciascuna annualità contrattuale euro 1.000,00 per ciascuna infrazione; ❑ mancata partecipazione del corrispettivo stabilito personale ai corsi di formazione/informazione anche relativi ai piani di evacuazione; mancata costituzione o inidonea preparazione del personale addetto alla squadra antincendio e di pronto soccorso; mancata osservanza delle norme di sicurezza di cui al X.Xxx. 81/2008 - euro 1.000,00 per l’incaricociascuna unità di personale e per ciascun rilievo; ❑ mancato rispetto degli adempimenti previsti a carico del concessionario, l’Ente avrà la facoltà in ordine alla sostituzione del personale assente - euro 1.000,00 per ciascuna mancanza; ❑ non rispetto della riservatezza delle informazioni, relative all'ospite e/o alla sua famiglia, rilevato attraverso eventuali reclami scritti dei soggetti sopraccitati e/o verificate dal personale comunale incaricato - euro 1.000,00 per ciascun rilievo; ➢ mancata compilazione del diario gornaliero ( consegne) - euro 520,00 per ciascun giorno; ➢ mancata manutenzione ordinaria e oneri di revocare cui all’Art. 28- euro 520,00 per ciascuna mancanza; ➢ pulizia dei locali di dirittocompetenza del concessionario non eseguita o eseguita in modo insoddisfacente - euro 260,00 per ciascun rilievo; ➢ abbigliamento non idoneo allo svolgimento della professione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., l’affidamento rilevato dal personale comunale incaricato - euro 260,00 per ciascuna unità di personale; Le inadempienze sopra descritte non precludono all'Amministrazione Comunale il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente citati ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio. L’ENPAP provvederà Potranno essere applicati in tali casi sanzioni da un minimo di euro 260,00 ad un massimo di euro 5.165,00 rapportate alla gravità dell'inadempienza. Conformemente all'enunciato principio della progressione, la seconda penalità comminata al concessionario per un'inadempienza commessa sarà di importo doppio al dovuto, la terza il triplo e così via. Tenendo presente che una infrazione di tipo A equivale a contestare per iscrittopunti 2, una infrazione di tipo B equivale a punti 1 ed una infrazione di tipo C equivale a punti 0,50, immediatamente dopo aver ottenuto un "totale punti infrazione" pari a 6 nel medesimo anno, l'Amministrazione Comunale procederà alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione definitiva, a mezzo raccomandata Atitolo di penale forfetaria per il risarcimento del danno. Il contratto di concessione potrà, altresì, essere risolto per grave inadempimento, fra l’altro, nei seguenti casi: a) interruzione ingiustificata del servizio; b) gravi e reiterate mancanze nella gestione del Presidio; c) violazione della capienza massima della struttura del Presidio e del limite di preparazione dei pasti giornalieri autorizzato per il centro cottura; d) gravi mancanze e negligenze nella manutenzione ordinaria; e) abituale deficienza e/R o PEC, l’inadempimento all’aggiudicatario e ad applicare la penale ove ritenga che le motivazioni addotte (da inviarsi alla stazione appaltante entro 10 giorni consecutivi dalla contestazione) non siano sufficienti ad escludere l’imputabilità dell’inadempimento all’aggiudicatario. Si prescinde dall’applicazione delle penali nel caso di forza maggiore tempestivamente comunicato dall’aggiudicatario nonché in tutti i casi in cui è stata concessa dalla stazione appaltante specifica autorizzazione scritta alla variazione. In caso di applicazione delle penalinegligenza nell’esecuzione dei servizi agli utenti, la stazione appaltante ha facoltà cui gravità e/o frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano l’efficienza del servizio stesso; f) stato di rivalersi sui pagamenti dovuti all’aggiudicatario insolvenza del Concessionario o frode accertata del medesimo; g) appalto di lavori o di forniture, senza esplicita autorizzazione da parte dell’Amministrazione concedente; h) reiterata inottemperanza agli obblighi assicurativi, contribuitivi e retributivi previsti dalle normative in relazione vigore per il personale utilizzato; i) ogni qualsiasi danno grave cagionato a persone o cose. Qualora si riscontri l’insorgere di uno dei casi di risoluzione sopra specificati, l’Amministrazione concedente notificherà al presente contratto ovvero Concessionario l’addebito, con invito a produrre le proprie deduzioni entro il termine di incamerare quindici giorni dalla data di notifica. Dopo tale data, anche in tutto o in parte assenza di contro deduzioni, la cauzione. Il concessione – contratto potrà essere risolto dall’Ente, ai sensi degli articoli 1453 e 1454 del Codice Civile, per negligenza e/o inadempienza agli obblighi stabiliti e/o per gravi ritardi e sospensioni delle attività affidate all’aggiudicatariodi diritto. In tali casital caso l’Amministrazione concedente avrà facoltà di risolvere “ipso facto et de jure” la concessione-contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale, intimata a mezzo di lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, trattenendo ed incamerando la risoluzione del rapporto non potrà dichiararsi se non dopo formale diffida ad adempiere entro il termine di giorni 15cauzione definitiva, trascorso il quale, il contratto stesso si intenderà risolto di diritto ed in danno all’ Impresa . La risoluzione del contratto comporterà l’incameramento della cauzione da parte della stazione appaltante a titolo di penale e forfetaria per l’inadempimento. Il concessionario é comunque obbligato al risarcimento dei danni ulteriori provocati dagli inadempimenti del presente articolo. Nessuna pretesa il concessionario può avanzare a seguito dell'atto di copertura dei costi derivanti dalla procedura di nuovo affidamentorisoluzione. In particolare, nonché la sospensione dei pagamenti nessun indennizzo potrà avanzare il concessionario per le prestazioni effettuate beni e/o servizi forniti e non ancora liquidateammortizzati. A questa deve seguire la procedura prevista per la riconsegna della struttura. Nel caso di risoluzione anticipata della concessione, e fatto salvo l’eventuale ulteriore risarcimento il Concessionario è obbligato alla prosecuzione del dannoservizio sino all’individuazione di un nuovo soggetto gestore da parte dell’Amministrazione Comunale, fatta salva diversa determinazione dell’Ente concedente.

Appears in 1 contract

Samples: Concessione Per La Gestione Di Servizi Socio Assistenziali

Penalità e risoluzione del contratto. Fatta salva Qualora la risarcibilità del danno ulterioreDitta aggiudicataria non completi la fornitura con i tempi e le modalità stabiliti, il mancato o non puntuale rispetto degli obblighi contenuti nel presente capitolato comporta l'applicazione da parte dell’ENPAP la penale applicata per ogni giorno naturale consecutivo di una penale ritardo sarà pari all’1 all'uno per mille dell'importo netto dell’importo contrattuale nel caso di mancato rispetto dei termini stabiliti per ogni modifica o ritardo rispetto a quanto previsto nella presente documentazione la consegna del materiale librario (15 giorni dalla richiesta) ovvero per il servizio informazione bibliografica e visione delle novità librarie (cadenza settimanale). L’Amministrazione Comunale procederà con contestazione per iscritto tramite PEC con facoltà di garacontrodeduzione entro 15 giorni dal ricevimento dell’addebito. Nel caso in cui l’Amministrazione valuti non accolte le eventuali controdeduzioni presentate dalla Ditta aggiudicataria, la sanzione sarà considerata come definitivamente accertata e sarà comunicata alla Ditta aggiudicataria l’applicazione della sanzione, l’ammontare della pena e le modalità di pagamento. Qualora l'importo l’ammontare complessivo delle penali della penale superi il limite massimo del 105% del corrispettivo stabilito per l’incarico, l’Ente avrà dell’importo contrattuale e in ogni caso il ritardo accumulato sia superiore a 30 giorni naturali e consecutivi si potrà risolvere il contratto con semplice comunicazione scritta. L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare provvedere in danno e di dirittorivalersi sulla cauzione definitiva. La contestazione delle inadempienze sarà eseguita a cura del Direttore dell’esecuzione del contratto con apposito ordine di servizio che sarà inviato per iscritto all’Aggiudicatario, ai sensi dell'artassegnando un termine perentorio per adempiere; trascorso inutilmente detto termine, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto. 1456 c.c.Inoltre, l’affidamento qualora la Ditta aggiudicataria, nell’espletamento della fornitura, non effettui tutte le operazioni necessarie come richiesto, l’amministrazione comunale può applicare una penale per il disservizio e per il danno all’immagine fino ad un massimo di 1.500,00 euro. Il provvedimento di risoluzione del servizio. L’ENPAP provvederà a contestare per iscrittocontratto dovrà essere regolarmente comunicato alla Ditta aggiudicataria, a mezzo raccomandata A/R o PEC, l’inadempimento all’aggiudicatario e ad applicare la penale ove ritenga che secondo le motivazioni addotte (da inviarsi alla stazione appaltante entro 10 giorni consecutivi dalla contestazione) non siano sufficienti ad escludere l’imputabilità dell’inadempimento all’aggiudicatario. Si prescinde dall’applicazione delle penali nel caso vigenti disposizioni di forza maggiore tempestivamente comunicato dall’aggiudicatario nonché in tutti i casi in cui è stata concessa dalla stazione appaltante specifica autorizzazione scritta alla variazionelegge. In caso di applicazione delle penalirisoluzione per inadempimento, resta salvo il diritto al risarcimento del danno. L’Amministrazione si riserva, altresì, la stazione appaltante ha facoltà di rivalersi sui pagamenti dovuti all’aggiudicatario in relazione al presente risolvere il contratto ovvero di incamerare in tutto o in parte la cauzione. Il contratto potrà essere risolto dall’Ente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C., a tutto rischio e danno della Ditta aggiudicataria, nei seguenti casi: • grave negligenza o frode nell’esecuzione degli articoli obblighi contrattuali; • mancato rispetto delle norme contrattuali in particolare in riferimento all’art. 5 punto 2 “Cessazione di periodici e rimborsi” punto 3 “Recupero fascicoli mancanti”; • dopo due solleciti in forma scritta nell’arco di 10 giorni per la mancata comunicazione di cessazione di un periodico e la mancata sostituzione di fascicoli danneggiati o non pervenuti; • subappalto non espressamente autorizzato dal Direttore dell’esecuzione del contratto; • accertamento della sussistenza, in capo alla Ditta aggiudicataria, di una delle condizioni di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016; • sospensione o interruzione della fornitura da parte della Ditta aggiudicataria per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore; • cessazione dell’attività, concordato preventivo, fallimento a carico della Ditta aggiudicataria; • mancata prova della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi; • mancata osservanza delle norme in materia di Sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni; • ogni altra inadempienza, qui non contemplata, o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto, a termine dell’art. 1453 e 1454 del Codice Civile, per negligenza e/o inadempienza agli obblighi stabiliti e/o per gravi ritardi e sospensioni delle attività affidate all’aggiudicatariocodice civile. In tali casi, Comporta altresì la risoluzione del rapporto non potrà dichiararsi se non dopo formale diffida ad adempiere entro contratto il termine mancato assolvimento degli obblighi di giorni 15, trascorso il quale, il contratto stesso si intenderà risolto di diritto ed in danno all’ Impresa cui al citato art. 3 della L. n. 136/2010. La risoluzione del contratto comporterà l’incameramento della cauzione da parte della stazione appaltante tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà dell’Amministrazione di affidare la fornitura a titolo terzi, restando ferma la facoltà di penale e di copertura dei costi derivanti dalla procedura di nuovo affidamento, nonché la sospensione dei pagamenti agire per le prestazioni effettuate e non ancora liquidate, e fatto salvo l’eventuale ulteriore il risarcimento del maggior danno. Alla Ditta aggiudicataria verrà corrisposto il prezzo concordato della fornitura effettuata, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni. Per l’applicazione delle suddette disposizioni, il Committente potrà rivalersi su eventuali crediti della ditta aggiudicataria senza bisogno di diffide formali. Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva di cui all’art. 1 c.3, L. 7 agosto 2012 n. 135, conversione, con modificazioni del D.L. n. 95 del 2012 (spending review).

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Penalità e risoluzione del contratto. Fatta salva la risarcibilità Durante il periodo di vigenza del danno ulteriorecontratto, il Fornitore dovrà rispettare gli standard di resa previsti ed adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, i cui contenuti si evincono dal Capitolato Speciale d’Appalto, e dovrà rispettare gli standard qualitativi di fornitura e del relativo servizio di assistenza e manutenzione ivi prescritti, nonché indicati in sede di offerta. A riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni contrattuali, derivante da violazioni di norme di legge o del contratto, da cui derivi l’interruzione della fornitura ovvero il pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento della stessa, in quantità e/o qualità non tali da configurare giusta causa di risoluzione, la S.C. Provveditorato Economato, a seguito di comunicazione formale da parte del DEC, provvederà ad emettere diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. Il Fornitore è tenuto a presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa. Tali controdeduzioni dovranno pervenire al protocollo dell’ASST committente entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della lettera di contestazione Qualora le inadempienze fossero confermate verranno applicate le seguenti penali, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno: • € 200 per ogni volta si riscontri il mancato rispetto degli orari di copertura del servizio; • 1‰ dell’importo contrattuale per ciascun giorno di fermo macchina per manutenzione preventiva non eseguita nei termini previsti e comunicati; • 1‰ dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo sui tempi di intervento previsti; • 1‰ dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo sui tempi di risoluzione previsti da applicarsi agli interventi eccedenti il limite di tolleranza del 10% di cui al precedente articolo 4 per i guasti che comportano il fermo dell’impianto. In ogni caso l’importo complessivo delle penali non dovrà superare il 10% dell’importo netto contrattuale, in qualsiasi momento del periodo contrattuale, si procederà alla risoluzione anticipata del contratto al superamento di tale soglia. Nel caso di applicazione di penali l’ASST emetterà fattura per l’importo da applicarsi e tratterrà il relativo valore dal primo mandato di pagamento utile. La messa in mora avverrà attraverso formale lettera (da inoltrarsi tramite FAX o non puntuale PEC) di contestazione degli addebiti da parte dell’ASST. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, l’ Amministrazioni committente promuove l'avvio della procedura di cui all’art. 108, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016. Qualora l’inadempimento permanga, la Stazioni appaltante risolvono il contratto, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell’aggiudicatario. Questa ASST, dopo l’applicazione di 3 (tre) penalità derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contenuti nel presente capitolato comporta l'applicazione contrattuali di cui sopra assunti dall’aggiudicatario o al verificarsi di n. 3 inadempimenti anche parziali avventi in un lasso di tempo di 30 giorni ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni da parte dell’ENPAP cui derivi all’ASST committente un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal Direttore dell’Esecuzione dell’Appalto, si riserva il diritto di una penale pari all’1 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni modifica o ritardo rispetto a quanto previsto nella presente documentazione dichiarare non compatibile il servizio/la fornitura e di gara. Qualora l'importo complessivo delle penali superi il limite massimo procedere alla risoluzione del 10% del corrispettivo stabilito per l’incarico, l’Ente avrà la facoltà di revocare di diritto, contratto ai sensi dell'arte per gli effetti dell’art. 1456 c.c., l’affidamento del servizioincamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti. L’ENPAP provvederà a contestare per iscritto, a mezzo raccomandata A/R o PEC, l’inadempimento all’aggiudicatario e ad applicare la penale ove ritenga che le motivazioni addotte (da inviarsi alla stazione appaltante entro 10 giorni consecutivi dalla contestazione) non siano sufficienti ad escludere l’imputabilità dell’inadempimento all’aggiudicatarioResta comunque fermo il rispetto delle disposizioni legislative in materia di applicazione di penali. Si prescinde dall’applicazione delle penali nel precisa che l’importo della penale non potrà essere in ogni caso di forza maggiore tempestivamente comunicato dall’aggiudicatario nonché in tutti i casi in cui è stata concessa superiore agli importi previsti dalla stazione appaltante specifica autorizzazione scritta alla variazionelegge (10% dell’importo contrattuale netto complessivo). In caso di applicazione delle penalitutte le ipotesi sopra contemplate, la stazione appaltante ha facoltà di rivalersi sui pagamenti dovuti all’aggiudicatario in relazione resta salvo e impregiudicato il diritto al presente contratto ovvero di incamerare in tutto o in parte la cauzionerisarcimento dei maggiori danni subiti dall'Azienda committente. Il contratto potrà essere risolto dall’Ente, ai sensi degli articoli 1453 e 1454 del Codice Civile, per negligenza e/o inadempienza agli obblighi stabiliti e/o per gravi ritardi e sospensioni delle attività affidate all’aggiudicatario. In tali casi, la risoluzione del rapporto non potrà dichiararsi se non dopo formale diffida ad adempiere entro il termine di giorni 15, trascorso il quale, il contratto stesso si intenderà risolto di diritto ed in danno all’ Impresa . La risoluzione del contratto comporterà l’incameramento della cauzione da parte della stazione appaltante Gli importi addebitati a titolo di penale e/o risarcimento danni e la maggiore spesa derivante da un eventuale acquisto in danno, potranno essere recuperati mediante trattenuta sui corrispettivi dovuti a qualsiasi titolo alla Società e/o sul deposito cauzionale, ed eventualmente qualora non sufficienti, sulle fatture ammesse al pagamento, mediante emissione nota di copertura dei costi credito. Nelle ipotesi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dalla dal presente atto e dall'offerta tecnica ed economica presentate, la Stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura prevista dall'art. 108 commi 3 e 4 del D.Lgs n. 50/2016, può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente. Nelle ipotesi di nuovo affidamentorisoluzione contrattuale, nonché l'Azienda committente si riserva la sospensione dei pagamenti per le prestazioni effettuate facoltà di affidare la fornitura al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di gara, come previsto dall’art. 110 del D. Lgs n. 50/2016 e non ancora liquidate, e fatto salvo l’eventuale ulteriore risarcimento del danno.s.m.i..

Appears in 1 contract

Samples: Service Agreement

Penalità e risoluzione del contratto. Fatta 21.1 Durante il corso del contratto la ditta dovrà rispettare gli standard di resa previsti dal Capitolato Speciale e dal contratto per quanto riguarda gli aspetti qualitativi della fornitura. 21.2 Durante il periodo di vigenza del contratto la ditta dovrà adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, i cui contenuti si evincono dal Capitolato Speciale, e dovrà rispettare gli standard qualitativi di fornitura e di servizio ivi prescritti, nonché indicati in sede di offerta. A riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni contrattuali, derivante da violazioni di norme di legge o del contratto, da cui derivi l’interruzione della fornitura ovvero il pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento della stessa, ciascuna Azienda Ospedaliera provvederà ad emettere diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. Qualora la diffida ad adempiere avesse esito negativo, a seguito di constatazione del persistere dell’inadempimento, totale o parziale, dell’obbligazione contrattuale, ciascuna Azienda Ospedaliera potrà esercitare la facoltà di risoluzione del contratto, incamerando il deposito cauzionale definitivo, con riserva di rivalersi nei confronti dell’aggiudicatario degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti. Resta salva la risarcibilità l’applicabilità di penalità nei termini previsti dalla legge per le ipotesi di inadempimenti. 21.3 Nelle ipotesi di ritardi negli adempimenti contrattuali di seguito specificate, verranno applicate le penali nelle misure a fianco indicate: • in caso ritardo nella consegna e installazione delle apparecchiature, e nell'esecuzione del danno ulteriorecollaudo, il mancato o non puntuale rispetto degli obblighi contenuti nel ai termini rispettivamente prescritti nell'art. 5, del presente capitolato comporta l'applicazione da parte dell’ENPAP di Capitolato, verrà applicata una penale giornaliera pari all’1 all'1 per mille dell'importo dell'ammontare netto contrattuale per ogni modifica o ciascun giorno di ritardo, e comunque complessivamente non superiore al 10%. In caso di ritardo rispetto nella consegna superiore a quanto previsto nella presente documentazione 30 (trenta) giorni, ciascuna Azienda Ospedaliera si riserva il diritto di gara. Qualora l'importo complessivo delle penali superi il limite massimo risoluzione del 10% del corrispettivo stabilito per l’incarico, l’Ente avrà la facoltà di revocare di dirittocontratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., l’affidamento del servizio. L’ENPAP provvederà a contestare per iscritto, a mezzo raccomandata A/R o PEC, l’inadempimento all’aggiudicatario e ad applicare la penale ove ritenga che le motivazioni addotte (da inviarsi alla stazione appaltante entro 10 giorni consecutivi dalla contestazione) non siano sufficienti ad escludere l’imputabilità dell’inadempimento all’aggiudicatario. Si prescinde dall’applicazione delle penali nel • in caso di forza maggiore tempestivamente comunicato dall’aggiudicatario nonché in tutti i casi in cui è stata concessa dalla stazione appaltante specifica autorizzazione scritta alla variazione. In caso di applicazione delle penali, la stazione appaltante ha facoltà di rivalersi sui pagamenti dovuti all’aggiudicatario in relazione al ritardo nella sostituzione dei materiali difettosi o discordanti rispetto alle specifiche tecniche prescritte dal presente contratto ovvero di incamerare in tutto o in parte la cauzione. Il contratto potrà essere risolto dall’Ente, ai sensi degli articoli 1453 e 1454 del Codice Civile, per negligenza Capitolato e/o inadempienza proposte in sede di offerta, verrà applicata una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascun giorno di ritardo, e comunque complessivamente non superiore al 10%; 21.4 L’accertamento di violazioni alle disposizioni inerenti le obbligazioni in materia di servizio di manutenzione correttiva, di cui al precedente art. 8.1, comporterà l’applicazione delle seguenti penali: PARAMETRO DI VALUTAZIONE PENALE MODALITÀ DI APPLICAZIONE Tempo di intervento € 20,00 Per ogni ora lavorativa di ritardo nell’intervento di manutenzione correttiva delle apparecchiature dalla chiamata Tempo massimo di riparazione parziale 0,3 per mille (riparazione non dell’importo Per ogni ora lavorativa di ritardo nella risolutrice ma tale da netto riparazione parziale delle apparecchiature permettere ripresa della contrattuale dall’intervento normale attività di reparto) 0,3 per mille Per ogni ora lavorativa di ritardo nella Tempo massimo di dell’importo risoluzione definitiva del guasto delle risoluzione definitiva netto apparecchiature dall’intervento contrattuale Tempo di intervento € 20,00 Per ogni ora lavorativa di ritardo nell’intervento di manutenzione correttiva per l’impianto acqua Tempo massimo di riparazione parziale 0,3 per mille (riparazione non dell’importo Per ogni ora lavorativa di ritardo risolutrice ma tale da netto nell’intervento di riparazione parziale permettere ripresa della contrattuale dell’impianto acqua normale attività di reparto) Tempo massimo di risoluzione definitiva 0,3 per mille dell’importo netto contrattuale Per ogni ora lavorativa di ritardo nell’intervento di risoluzione definitiva del guasto dell’impianto acqua Si precisa che l’importo della penale non potrà essere in ogni caso superiore agli obblighi stabiliti e/o per gravi ritardi e sospensioni delle attività affidate all’aggiudicatarioimporti previsti dalla legge. In tali casitutte le ipotesi sopra contemplate, resta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Azienda committente, nonché la risoluzione del rapporto non potrà dichiararsi se non dopo formale diffida ad adempiere entro il termine richiesta di giorni 15, trascorso il quale, il contratto stesso si intenderà risolto di diritto ed in danno all’ Impresa risarcimento dei danni derivanti dalla mancata esecuzione dei trattamenti dialitici cui l’apparecchiatura è destinata. La risoluzione del contratto comporterà l’incameramento della cauzione da parte della stazione appaltante Gli importi addebitati a titolo di penale e/o risarcimento danni e la maggiore spesa derivante da un eventuale acquisto in danno, potranno essere recuperati mediante trattenuta sui corrispettivi dovuti a qualsiasi titolo alla Ditta e/o sul deposito cauzionale, ed eventualmente qualora non sufficienti, sulle fatture ammesse al pagamento. Qualora il ritardo nell’adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, l'Azienda committente promuove l'avvio delle procedure di copertura dei costi risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i. Nelle ipotesi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dalla dal presente atto e dall'offerta tecnica ed economica presentate, la Stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura prevista dall'art. 136 commi 4 e 5 del D.Lgs n. 163/06, può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente. Nelle ipotesi di nuovo affidamentorisoluzione contrattuale, nonché l'Azienda committente si riserva la sospensione dei pagamenti facoltà di affidare la fornitura in service al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle condizioni economiche e tecniche dallo stesso proposte in sede di gara. 21.5 Al verificarsi di n. 3 parziali inadempimenti ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, da cui derivi a ciascuna Azienda Ospedaliera un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal Responsabile delle UU.OO. coinvolte e destinatarie della fornitura, l’Azienda ospedaliera potrà esercitare il diritto di risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni 22.1 La ditta, nei rapporti inerenti al presente contratto, s’impegna ad osservare tutte le prestazioni effettuate disposizioni e non ancora liquidatead ottemperare a tutti i principi contenuti nel Codice Etico adottato dall'A.O. ICP e pubblicato sul sito xxx.xxx.xx.xx, e dall’A.O. G. Xxxxxxx, pubblicato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx 22.2 La ditta aggiudicataria s’impegna, altresì, a rispettare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutte le obbligazioni contenute nel “Codice etico degli appalti regionali”, approvato con DGR Regione Lombardia 4 maggio 2011, n. IX/1644 (pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 19 del 19/05/2011) 22.3 La ditta è pertanto consapevole che eventuali proprie violazioni del Codice Etico aziendale e del Codice etico degli appalti regionali costituiscono causa espressa di risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., fatto salvo ogni ulteriore diritto al risarcimento per i danni che ne dovessero conseguire. Resta salva l’applicazione dell’art. 5, comma 1, lett. B del Codice Etico degli Appalti regionali succitato, a norma del quale: “L’Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall’art. 121, comma 2 D. Lgs n. 104/2010. E’ fatto salvo in ogni caso l’eventuale ulteriore diritto al risarcimento del danno.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale