PRASSI Clausole campione

PRASSI. Risposte agli interpelli 16.09.21 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente L'istante, in qualità di persona fisica proprietaria di un immobile abitativo (cat. A/2) e relative pertinenze (cat. C/2 e C/6) con volontà di alienarli, riceve da un privato la disponibilità ad acquistarli mediante la stipula di un contratto avente le caratteristiche di cui all'articolo 23 del d.l. 12 settembre 2014 n. 133, convertito con legge 11 novembre 2014 n. 164 (contratto di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili', comunemente detto 'rent to buy'). L'istante riferisce che il contratto, da stipulare mediante scrittura privata non autenticata, prevede l'immediata concessione del godimento dell'immobile alla parte conduttrice, a fronte del pagamento di un canone mensile a favore della parte concedente e con diritto di acquisto dalla parte conduttrice entro un termine determinato. La durata della concessione del godimento è stabilita in anni 3, prorogabili di ulteriori anni 2. Il canone mensile sarebbe composto di 2 parti:
PRASSI. La teoria fonda, senza dubbi, la distinzione tra contratti commutativi e aleatori sul rischio insito nel contratto: la prassi, di contro, pone diverse problematiche. Al di là dei casi limite, la cui collocazione sistematica è acclarata, dottrina e giurisprudenza ritengono essenziale studiare il nesso sinallagmatico tra le prestazioni dei contraenti. Solo con l'analisi delle anomalie, genetiche e sopravvenute, insite in esso si può classificare un contratto nella categoria aleatoria piuttosto che in quella commutativa. Esempi di contratti commutativi sono: la compravendita (in generale), la locazione, lasomministrazione.
PRASSI. Redazione di clausole che individuano nell’insolvenza di un contraente una causa di risoluzione del contratto: imitazione di modelli stranieri, impiego delle “definizioni” e interrelazioni con i principi e le norme imperative dell’ordinamento italiano 323 Associazioni temporanee di imprese, società consortili e contratti
PRASSI. Circolare INPS n. 13/2004 Circolare INPS n. 57/2004 Circolare INPS n. 30/2005 Circolare INPS n. 90/2005 Interpello Ministero del lavoro n. 49/2009 Interpello Ministero del Lavoro n. 67/2009 Alla luce della controversa dinamica di valutazione della genuinità di questo tipo di rapporto di lavoro, quanto mai delica- ta, risulta di fondamentale importanza l’individuazione degli elementi che ne rendono evidente la natura. • Aleatorietà del compenso • Mancanza del potere disciplinare • Potere di controllo dell’associato
PRASSI. Risposte agli interpelli Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente ALFA, per effetto dell'Atto di Concessione rilasciato con Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione (oggi Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili), è Gestore di un tratto d'infrastruttura ferroviaria. Alla Società, in forza di tale atto, sono attribuiti i compiti di realizzazione, di manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria e di gestione in sicurezza della circolazione. Per l'assolvimento delle proprie funzioni di Gestore dell'infrastruttura ferroviaria, ALFA affida in appalto la progettazione esecutiva, la costruzione e la manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria stipulando, a tal fine, contratti pubblici di appalto disciplinati ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei Contratti Pubblici). I contratti pubblici di appalto (compresi gli Accordi Quadro e i relativi Contratti Applicativi) sono sempre stipulati da ALFA in forma di scrittura privata non autenticata. In particolare, tali contratti rientrano nell'ambito dei c.d. "settori speciali" degli appalti pubblici di cui al Codice dei Contratti Pubblici. Nei contratti di appalto stipulati dalla Società sono inserite, per volontà delle parti, clausole penali. Agli stessi non è infatti applicabile la disposizione di cui all'articolo 113­ bis, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016 il quale prevede per i contratti di appalto relativi ai c.d. "settori ordinari" l'obbligatorietà della clausola penale. Gli schemi­tipo di Contratto Applicativo e di Accordo Quadro adottati dalla Società prevedono (indipendentemente dalla responsabilità solidale tra le parti di cui all'art. 57 del D.P.R. n. 131/1986), a carico dell'appaltatore, il relativo obbligo di registrazione a propria cura e spese, fermo restando il diritto di ALFA di ottenere il risarcimento di tutti i danni che alla stessa dovessero derivare in caso di inossevanza di tale obbligo. Premesso quanto sopra, ALFA, con l'Accordo Quadro del 15 settembre 2021, ha affidato alla società BETA S.p.A. () la progettazione esecutiva, l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e le forniture per la manutenzione di alcune opere civili della rete ferroviaria. In tale Accordo Quadro sono individuate le condizioni alle quali l'appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni e le forniture in opera rinviando a successivi Contratti Applicativi la disciplina delle prestazioni che di volta in volta verranno richieste. Entramb...
PRASSI. L'esistenza di pochi casi nella prassi, che riguardano solo il consulente tecnico, si spiegano con la circostanza che prima della riforma, effettuata con la legge n. 149/2001, non era prevista l'assistenza legale se non in Cassazione. Infatti, nel campione civile di Roma, si registrano solo due annotazioni di consulenza tecnica (risalenti al 1984), entrambi senza provvedimento formale di ammissione al gratuito patrocinio, annullati per insussistenza "vertendosi in procedura sorretta da interessi morali"; a Firenze, una sola annotazione di consulenza tecnica del 1988, ma con ammissione formale al gratuito patrocinio, annullato per soccombenza del ricorrente.
PRASSI. Risposte agli interpelli 04.03.22 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente La società "Alfa" ha sottoscritto con la società "Beta" in data (...)un contratto preliminare per l'acquisto di un immobile sito in (...), versando la somma di euro 70.000 a titolo di caparra confirmatoria (fuori campo Iva), con obbligo di versare la residua parte di prezzo di euro 95.000 al momento della sottoscrizione del rogito. In seguito, la società Alfa ha ceduto, a titolo gratuito, alla società istante il predetto contratto preliminare di compravendita. L'istante rappresenta che a fronte della predetta cessione è previsto solo il rimborso parziale di euro 50.000 della caparra confirmatoria a suo tempo versata dalla Alfa. Ciò premesso, la società istante chiede di conoscere:
PRASSI. Comunicazioni Giurisprudenza 1998 in materia d’assicurazione malattie . . 191 Mutazioni concernenti gli assicuratori malattie . . . . . . . . . . . 82, 192, 538 U 353 Arrêt du TFA du 21 mai 1999 dans la cause Z.R.

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  • Massimali La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l’assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali: Responsabilità Civile verso Terzi € 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di € 5.000.000,00 per danni a cose Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro € 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di Resta convenuto fra le parti che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l’esposizione globale della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali sopra indicati.

  • Contatti Per maggiori informazioni, si rimanda al sito xxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xx

  • Massimale Il limite massimo dell’esposizione dell’assicuratore nell’assicurazione di Responsabilità Civile.

  • Soggetti La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

  • SOGGETTI AMMESSI Sono ammessi a sottoscrivere convenzioni ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 276/2003: a. Le cooperative sociali di tipo B e i loro Consorzi iscritti all’albo delle società cooperative previsto dall’art. 2512 c.c. e ad un’associazione di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali firmatarie della presente convenzione, o che in alternativa presentino un verbale di revisione ai sensi del D.lgs 220/2002 aggiornato ad una data non antecedente ai 12 mesi dalla data della stipula della singola convenzione art. 14, e che abbiano a disposizione una unità locale nel territorio della Lombardia. b. Sia per le cooperative sociali di tipo B che nel caso di cooperative aderenti ai consorzi, l’adesione alla presente convenzione quadro ha effetti esclusivamente se in possesso dei requisiti di cui alle lettere successive. c. Per poter sottoscrivere le convenzioni art. 14, le cooperative devono essere iscritte all’albo regionale di cui alla L.R. 36/2015 e xx.xx. da almeno tre anni ed aver depositato il proprio regolamento presso l’Osservatorio permanente sulla cooperazione costituito presso la ITL di competenza territoriale. d. Le cooperative di recente istituzione in Regione Lombardia, iscritte da meno di 3 anni all’albo regionale, possono sottoscrivere le convenzioni art. 14 a condizione che derivino dalla trasformazione di cooperativa/cooperative già esistenti, secondo le forme previste dall’ordinamento giuridico, e che abbiano le caratteristiche sopra richiamate. e. Le cooperative ammesse a sottoscrivere le convenzioni art. 14 devono inoltre avere partenariati sociali ed economici col territorio al fine di favorire un’efficace integrazione con i servizi che compongono le reti territoriali a supporto della disabilità. f. Possono inoltre sottoscrivere le convenzioni art. 14 solo le cooperative con sede ubicata nel territorio regionale. g. I datori di lavoro privati o gruppi di imprese, (d’ora in poi Datori di Lavoro) aventi sede operativa nella città metropolitana di Milano, associati o aderenti alle associazioni datoriali firmatarie il presente accordo, o non associati o non aderenti alle associazioni datoriali stesse. h. Le cooperative e i datori di lavoro firmatari delle convenzioni art. 14 dovranno autocertificare di essere in regola con gli obblighi assicurativi, previdenziali e contrattuali dei dipendenti, con riferimento ai CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché con le norme nazionali e regionali in materia di tutela della salute e sicurezza. i. I datori di lavoro devono inoltre essere in regola con la copertura della restante quota di riserva. Tale condizione si intende realizzata anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia già dato corso, previo accordo con il Collocamento Mirato, alle procedure previste dalla legge 68/99 a copertura della quota di riserva. L’attestazione del possesso dei requisiti predetti costituisce un onere a carico delle cooperative sociali e dei datori di lavoro che stipulano la convenzione. Le parti firmatarie delle singole convenzioni che aderiscono ad associazioni di rappresentanza dovranno inoltre presentare apposita dichiarazione rilasciata dall’associazione di appartenenza e da allegare alla convenzione stipulata tra il Collocamento Mirato della Città metropolitana di Milano, il datore di lavoro e la cooperativa sociale.

  • Sottoscrizione Le richieste di sottoscrizione delle Azioni pervenute all’Agente per i Trasferimenti, se accettate, saranno trattate al prezzo calcolato nello stesso giorno lavorativo qualora ricevute entro le ore 13.00 (ora del Lussemburgo) di un giorno lavorativo; le richieste ricevute dopo tale termine saranno trattate al prezzo calcolato il giorno lavorativo seguente. Nel momento in cui le domande di sottoscrizione vengono trasmesse dai Collocatori al Soggetto Abilitato, i Collocatori devono specificare se trova applicazione la facoltà di recesso ai sensi dell’articolo 30, sesto comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. In tale caso, alla domanda di sottoscrizione verrà dato seguito entro il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del periodo di ripensamento di sette giorni. La firma del Modulo di sottoscrizione comporta da parte del sottoscrittore il conferimento (i) al Collocatore, di un mandato con rappresentanza affinché quest’ultimo possa provvedere, in nome e per conto del sottoscrittore, ad inoltrare al Soggetto Abilitato la richiesta di sottoscrizione e (ii) al Soggetto Abilitato, di un mandato senza rappresentanza affinché quest’ultimo, su istruzioni dell’Ente Mandatario, possa provvedere in nome proprio e per conto del sottoscrittore e degli eventuali cointestatari a: - sottoscrivere le Azioni della SICAV e procedere alle successive eventuali operazioni di conversione e rimborso delle stesse; - richiedere la registrazione delle Azioni sottoscritte nel libro degli azionisti della SICAV; - espletare tutte le necessarie procedure amministrative relative all’esecuzione del mandato. I Soggetti Abilitati, in qualità di mandatari senza rappresentanza, vengono iscritti nel libro degli azionisti della SICAV. All’atto della sottoscrizione le Azioni entrano automaticamente nella titolarità dei sottoscrittori, la quale è comprovata dalle lettere di conferma. I mandati possono essere revocati in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta trasmessa a mezzo raccomandata a/r. In caso di sostituzione di un Collocatore o di un Soggetto Abilitato, salve diverse istruzioni, il mandato loro attribuito si intende automaticamente conferito al relativo sostituto.

  • SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA Ai sensi dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, sono ammessi a partecipare alla presente gara: a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative; b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 163/2006; d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti dai soggetti di cui alle sopra indicate lettere a), b) e c), i quali prima della presentazione dell’offerta abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti. Si applicano, al riguardo, le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006; e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle sopra indicate lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile. Si applicano, al riguardo, le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006;

  • Prodotti Il Fornitore dovrà assicurare la fornitura in noleggio delle Apparecchiature “Multifunzione A3 monocromatiche per gruppi di lavoro di medio-alte dimensioni con le caratteristiche minime (cfr. paragrafo4.2.4 capitolato tecnico), i dispositivi opzionali (cfr. paragrafo4.3 capitolato tecnico) ed servizi connessi (cfr. capitolo 5 capitolato tecnico). La fornitura include tutti i prerequisiti (hardware e software) previsti per il corretto funzionamento del dispositivo stesso. Le Apparecchiature ed i Dispositivi opzionali, in ogni caso devono essere nuovi di fabbrica, costruiti utilizzando parti nuove e devono rispondere alle caratteristiche di seguito descritte. I dispositivi opzionali devono essere integrati nell’apparecchiatura base. Per ogni Apparecchiatura dovrà essere necessariamente fornito: a) il cavo di alimentazione elettrica (IEC 320) e il cavo di collegamento alla rete locale, ciascun cavo dovrà essere di lunghezza non inferiore a 3 metri e dovrà essere completo di connettori pressofusi; b) il software di configurazione (drivers) anche su supporto informatico o scaricabile dal sito; c) la documentazione tecnica ed il manuale d’istruzioni in lingua italiana su supporto informatico o scaricabile dal sito; d) i dispositivi opzionali eventualmente richiesti dall’Amministrazione; e) una dichiarazione, anche resa dal Responsabile Provinciale del Servizio competente per il luogo nel quale deve essere prestato il servizio richiesto, attestante la corrispondenza della Apparecchiatura consegnata con quelle descritte nell’Offerta, e, comunque, con i requisiti tecnici e di conformità richiesti nel Capitolato Tecnico; f) le schede di sicurezza dei toner anche su supporto informatico o scaricabile dal sito; g) la dotazione del materiale di consumo, (quali toner, tamburo e punti metallici nel caso in cui nella fornitura sia compreso il dispositivo con funzione di finitore ecc., con la sola esclusione della carta) necessario a una produzione di copie indicate nell’ordinativo di fornitura come da tabella seguente: Lotto Produttività Monocromatica 1 Colore 2 4 A 6.000 B/N / 1 Numero di pagine in conformità con la ISO 19752. 2 Numero di pagine in conformità con le ISO 19798 e ISO 24711. 3.2.1. Multifunzione A3 monocromatiche per gruppi di lavoro di medio-alte dimensioni

  • SOGGETTI ASSICURATI La presente polizza viene stipulata per tutte le categorie per le quali il Contraente ha l’obbligo od interesse ad attivare la copertura assicurativa e vale per gli infortuni subiti dagli Assicurati in occasione della partecipazione all’attività della Contraente o nello svolgimento delle mansioni dichiarate dal Contraente stesso. Il Contraente è esonerato dall’obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate: per l’identificazione di tali persone, si farà riferimento ai documenti depositati presso il Contraente. Il Contraente è inoltre esonerato dall’obbligo di notificare le malattie, le infermità, le mutilazioni ed i difetti fisici da cui fossero affette le persone assicurate. In caso di errore od omissione, avvenuti in buona fede, e riguardanti l’inclusione in garanzia o la determinazione delle somme assicurate relativamente a singoli assicurati o a categorie di assicurati per i quali l’assicurazione con oneri a carico del Contraente è obbligatoria ai sensi di legge o di CCNL, le parti convengono che l’Assicurazione si intenderà comunque valida nei termini previsti dalla legge o dal CCNL, con l’intesa che il Contraente avrà l’obbligo di corrispondere il maggior premio dovuto a decorrere dall’inizio della copertura.

  • Trasferte Trattamento economico di trasferta I) Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettiva- mente trasferiti, compete un’indennità di trasferta che per sua natura ha lo scopo di risarcire forfettariamente le spese dagli stessi sostenute nell’interesse del datore di lavoro relative al pernottamento e ai pasti. Per tale motivo detta indennità non ha natura retributiva anche se corrisposta con continuità ai lavoratori che prestano attività lavorativa in luoghi variabili o diversi da quello della sede aziendale e/o di assunzione. Le parti confermano che l’indennità così come disciplinata nel presente articolo continua ad essere esclusa dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto. Premesso che gli incrementi dell’indennità di trasferta sono ripartiti in ragione del 15 per cento per le quote relative ai pasti e per il 70 per cento per il pernottamento, la misura dell’indennità di trasferta e delle sue quote è pari a: Misura dell’indennità in Euro dal 1° gennaio 2009 dal 1° gennaio 2014 Trasferta intera 40,00 42,80 Quota per il pasto meridiano o serale 11,30 11,72 Quota per il pernottamento 17,40 19,36 È possibile sostituire l’indennità di trasferta, anche in modo parziale, con un rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai mezzi normali di trasporto e delle altre spe- se vive necessarie per l’espletamento della missione con l’aggiunta delle spese di vitto e di alloggio, quando la durata del servizio obblighi il lavoratore a incontrare tali spese. Gli importi del suddetto rimborso spese dell’indennità di trasferta saranno riferiti ai trat- tamenti aziendali in atto. II) In applicazione di quanto sopra specificato, al lavoratore in trasferta verrà corrisposta una indennità per ciascun pasto, meridiano o serale e per il pernottamento secondo le regole che seguono: a) la corresponsione del sopra citato importo per il pasto meridiano è dovuta quando il lavoratore venga inviato in trasferta ad una distanza superiore ai 20 Km dalla sede, stabilimento, laboratorio o cantiere per il quale è stato assunto o sia stato effettivamente trasferito. Inoltre, l’importo per il pasto meridiano è dovuto, indipendentemente dalla distanza chilometrica della trasferta, quando il lavoratore, durante la pausa non retribuita, non possa rientrare nella sede o stabilimento di origine e consumare il pasto usando i normali mezzi di trasporto oppure i mezzi messi a disposizione dall’azienda. Non si farà luogo alla corresponsione dell’indennità di trasferta qualora il lavoratore che partecipi normalmente alla mensa aziendale della sede o stabilimento di origine rientri in sede in modo da fruire della mensa oppure possa consumare il pasto presso la mensa dello stabilimento in cui sia stato comandato a prestare il proprio lavoro senza sostenere maggiore spesa rispetto a quella che avrebbe incontrato nella prima mensa, o possa usufruire di nor- mali servizi sostitutivi (quali buoni pasto, convenzioni con ristoranti) messi a disposizione dall’azienda. In caso di maggiore spesa si provvederà al rimborso della differenza fino a concorrenza dell’indennità prevista per il pasto meridiano; b) la corresponsione dell’indennità per il pasto serale è dovuta al lavoratore che, usando normali mezzi di trasporto, oppure i mezzi messi a disposizione dall’azienda non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 21 oppure entro le ore successive alle quali rientrerebbe partendo dalla sede o stabilimento di origine, alla fine del proprio orario normale di lavoro; c) la corresponsione dell’indennità di pernottamento è dovuta al lavoratore che, per ra- gioni di servizio, usando dei normali mezzi di trasporto oppure mezzi messi a disposizio- ne dall’azienda non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 22. Fermo restando che il lavoratore non ha alcun obbligo di presentare documentazione al fine di ottenere il rimborso forfettario, le parti confermano che gli importi di cui alle lettere precedenti non saranno erogati nel caso in cui risulti in modo inconfutabile, ad esempio dai documenti di viaggio, che il lavoratore non ha sopportato spese nell’interesse del datore di lavoro relative al pernottamento ed ai pasti. Resta salva la facoltà della direzione aziendale di disporre per esigenze tecniche, produt- tive ed organizzative, la permanenza del lavoratore nel luogo presso il quale è stato coman- dato riconoscendo le relative quote dell’indennità di trasferta. Il lavoratore in trasferta conserverà il normale trattamento economico della sede, stabi- limento o cantiere di origine. Nel caso di lavorazione a cottimo, qualora in trasferta il lavo- ratore operi ad economia avrà diritto alla sua paga base maggiorata della media di cottimo realizzata nel trimestre precedente all’invio in trasferta. La permanenza in trasferta del lavoratore potrà di norma continuare per tutta la durata del cantiere o dell’opera presso il quale o per la quale lo stesso è stato comandato dall’azienda.