Liquidazione dei compensi Clausole campione
Liquidazione dei compensi. 1. I compensi saranno liquidati con il sistema del Cedolino Unico dalla Ragioneria Territoriale dello Stato servizio VI stipendi, entro il 30/06 e, comunque, entro e non oltre, il 31/08 dell’anno scolastico di riferimento.
Liquidazione dei compensi. Art. 1. Tutto il fondo è stato calcolato su dati presunti. Di conseguenza, se alla verifica delle effettive erogazioni ci fosse una differenza negativa rispetto a quanto impegnato, si procederà a diminuire percentualmente in primo luogo le somme assegnate forfetariamente e poi gli altri compensi. Prima di procedere in tal senso saranno sentiti i rappresentanti sindacali.
Art. 2. Qualora un medesimo incarico sia affidato a più persone, si riconoscerà l’impegno in funzione dei carichi effettivi di lavoro. I Gruppi di Lavoro/Progetto, nell’ambito delle risorse complessivamente assegnate, programmeranno nella prima riunione il piano di lavoro annuale, definendo la articolazione interna dei compiti e dei relativi carichi di lavoro. Ogni Gruppo sarà coordinato da un Referente che rendiconterà sull’utilizzo delle risorse e certificherà le attività svolte.
Art. 3. Le competenze relative alle singole attività da svolgere saranno attestate dai corsi di formazione seguiti. Per gli incarichi di assistenza alla persona, sono riconosciuti compensi orari al personale che ha seguito lo specifico corso e si calibrano i compensi in proporzione agli alunni disabili presenti nei vari plessi.
Art. 4. I compensi previsti dal presente contratto vengono erogati in funzione del servizio annuo prestato e sono ridotti in proporzione all’eventuale assenza del personale incaricato. Agli insegnanti part-time è riconosciuta una somma rapportata alle ore prestate
Art. 5. I compensi a carico del fondo sono liquidati entro il mese di agosto, non appena ottenuto il parere favorevole dei Revisori dei conti sulla compatibilità finanziaria e per quanto non liquidabile con “cedolino unico” compatibilmente con la acquisizione a bilancio delle specifiche risorse, verificata altresì la disponibilità di cassa in modo da assicurare prioritariamente idonea copertura per il pagamento delle supplenze e dei relativi oneri. Per attivare il procedimento di liquidazione, l’interessato deve presentare l’elenco circostanziato delle attività svolte, tenendo conto delle modalità previste al punto F) e nella lettera di incarico.
Liquidazione dei compensi. I compensi sono liquidati – di norma – entro il mese di agosto dell’anno scolastico in cui si sono svolte le attività e comunque subordinatamente all’autorizzazione del MIUR relativa ai Piani di gestione relativi per il Cedolino unico. Per attivare il procedimento di liquidazione l’interessato presenterà una richiesta e certificherà le attività svolte con le modalità previste dalla lettera d’incarico. La liquidazione dei compensi avverrà previa verifica della corrispondenza sostanziale tra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
Liquidazione dei compensi. L’erogazione delle somme dovute avverrà previa verifica e conteggio dell’attività effettivamente svolta, che dovrà corrispondere ai volumi di prestazioni concordati. La liquidazione dei compensi avverrà con riferimento alle marcature presenti nel portale aziendale, salvo quanto indicato al precedente art. 11. L’Azienda procederà al pagamento delle prestazioni aggiuntive solamente se, nel bimestre considerato, il dipendente risulterà aver effettuato l’orario contrattualmente dovuto. Qualora si rilevi, al momento dei controlli per la liquidazione dei compensi, un debito orario nel periodo di riferimento, le ore svolte in aggiuntiva costituiscono normale orario di lavoro istituzionale. Eventuali debiti orari negativi maturati in periodi successivi a quello di riferimento non daranno origine al recupero di ore precedentemente pagate in aggiuntiva. Allo stesso modo, saldi di orario positivi non daranno diritto al pagamento delle eventuali ore fatte in aggiuntiva e non pagate a fronte della carenza oraria istituzionale rilevata. La rilevazione di detta attività avverrà con cadenza bimestrale secondo le regole proprie delle variabili stipendiali per quanto riguarda la liquidazione dei compensi.
Liquidazione dei compensi. Il Servizio Legale dopo aver ricevuto dal parte del Servizio Economico Finanziario la comunicazione dell'avvenuto incasso della fattura emessa nei confronti dello sponsor e previa verifica del riparto trasmesso dallo Sperimentatore principale, predispone gli atti che permettono agli uffici competenti di liquidare i compensi ai destinatari. Le somme destinate dallo Sperimentatore principale al personale dipendente e non dipendente partecipante alla sperimentazione, sono da considerarsi al netto di tutti gli oneri fiscali e contributi previdenziali a carico dell'Azienda e al lordo degli oneri a carico del dipendente.
Liquidazione dei compensi. Per attivare il procedimento di liquidazione l’interessato presenterà una richiesta, con le modalità previste dalla lettera d’incarico e/o da una specifica scheda riassuntiva entro il 30 giugno. I compensi a carico del fondo sono computati entro il mese di settembre dell’anno scolastico successivo a quello nel quale si sono svolte le attività. Ogni operatore dell’I.C. ha la facoltà di produrre reclamo entro una settimana dal ricevimento del prospetto riepilogativo nel quale viene indicato il computo analitico della somma spettante. I compensi forfetari previsti dal presente contratto sono ridotti in proporzione all’eventuale assenza del personale incaricato.
Liquidazione dei compensi. La liquidazione del compenso relativo alla prestazione artistica indicata, avverrà, in deroga all’art. 13 del vigente Regolamento di Contabilità, con pagamento entro 45 giorni dalla data di ricevimento della nota competenze in un’unica rata al completamento e collocazione dell’opera presso la Scuola “Il Volo”.
Liquidazione dei compensi. 1. Il Direttore di struttura che ha costituito il gruppo di lavoro provvede alla liquidazione dei compensi ai dipendenti che ne hanno diritto, sulla base dell’accertamento di cui all’art. 8 del presente regolamento, da richiamare nel medesimo atto.
2. La liquidazione dei compensi in relazione a lavori e forniture con finanziamento in conto capitale viene effettuata, di norma, alle seguenti scadenze:
a. per la fase di programmazione e di affidamento, predisposizione e controllo delle procedure di gara: intera quota ad avvenuta aggiudicazione efficace della gara d’appalto;
b. per la fase di verifica preventiva dei progetti: intera quota ad avvenuto invio al RUP del rapporto finale di verifica;
c. attività di verifica di conformità: intera quota all’atto della verifica di conformità,
d. per la fase di esecuzione: intera quota con l’approvazione del certificato di collaudo/regolare esecuzione (se trattasi di opere o lavori) o di verifica di conformità (nei casi distinti da opere/lavori) per importi inferiori a € 1.000.000,00, mentre per importi superiori, di norma, in quota parte sugli Stati di Avanzamento/acconti liquidati nell’anno;
e. per il ruolo di responsabile unico del procedimento e collaboratori: il 20% ad approvazione del progetto esecutivo, il 30% ad avvenuta aggiudicazione efficace della gara d’appalto (nel caso distinto da opere/lavori, il 50% ad avvenuta aggiudicazione efficace) e il restante 50% con l’approvazione del certificato di collaudo/regolare esecuzione (se trattasi di opere/lavori) o di verifica di conformità (nel caso distinto da opere/lavori) per importi inferiori a € 1.000.000,00, mentre per importi superiori, di norma, in quota parte sugli Stati di Avanzamento/acconti liquidati nell’anno. La liquidazione dei compensi in relazione a servizi e forniture in spesa corrente viene effettuata con cadenza annuale, suddividendo l’importo complessivo per annualità, fino a totale espletamento delle prestazioni contrattuali e tenuto conto dell'articolo 4.10 del presente Regolamento.
3. Nel caso di appalti di forniture di beni e servizi in cui non sia stato individuato il direttore dell’esecuzione in una figura diversa dal RUP, sarà liquidata solo la quota prevista per le funzioni di RUP;
4. Ai sensi dell’art. 113, co. 3 e smi, del Codice, le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’organico dell’Amministrazione, ovvero prive dell’accertamento di cui al comma 1 ...
Liquidazione dei compensi. I pagamenti per l’espletamento dell’incarico avverranno sulla base delle seguenti fasi e percentuali: Saldo all’espletamento dell’incarico; Alle scadenze sopra indicate verrà emesso l’avviso di fattura per l’importo corrispondente intestato al Comune. Le fatture saranno emesse al momento del pagamento che dovrà avvenire entro 30 gg. dalla data del relativo avviso, mediante bonifico bancario. In caso di non approvazione e/o adozione dei provvedimenti di competenza del Comune, i compensi previsti per le singole fasi di lavoro saranno comunque liquidate. Il Professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n.136/10 e ss.mm.ii., e dichiara di essere unico intestatario del seguente conto corrente bancario dedicato, anche non in via esclusiva, agli incarichi professionali: IBAN: _______________________________________, presso la Banca ___________, Agenzia di _______. Qualora il pagamento non sia effettuato entro i termini di cui al presente articolo, decorrono, alla data di scadenza dei detti termini, a favore del professionista ed a carico del committente, gli interessati di cui all’art.5 del D.Lgs. n.231 del 09/10/2002.
Liquidazione dei compensi. In applicazione dell’art.12 c.197 della legge 191/2009 ( finanziaria per il 2010) concernente il cosiddetto “ Cedolino Unico” , la liquidazione dei compensi oggetto della Contrattazione Integrativa di Istituto, sia i 4/12 Settembre / Dicembre 2016 che gli 8/12 Gennaio / Agosto 2017, sarà posta a carico della DPSVT direttamente con il “ cedolino mensile”. Per attivare il procedimento di liquidazione, i docenti devono presentare una scheda riepilogativa di tutti gli incarichi assunti, valida ai fini dell’autocertificazione di cui all’art.17. Per il Personale Ata il computo riepilogativo verrà effettuato d’ufficio. I relativi ricorsi verranno esaminati dal D.S. in accordo con la R.S.U. all’inizio dell’anno scolastico successivo.