Procedure di raffreddamento e di conciliazione. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, vengono espletate le procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti. I soggetti incaricati di svolgere le procedure di conciliazione sono: a. in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale, il Ministero del Lavoro; b. in caso di conflitto sindacale di rilievo regionale, il Prefetto del Capoluogo di Regione; c. in caso di conflitto sindacale di rilievo locale, il Prefetto del capoluogo di Provincia. Nel caso di controversia nazionale, il Ministero del Lavoro, entro un termine di tre giorni lavorativi decorrente dalla comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e della richiesta della procedura conciliativa, provvede a convocare le parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione del conflitto. I medesimi soggetti possono chiedere alle organizzazioni sindacali e ai soggetti pubblici coinvolti notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo di conciliazione; il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore termine di tre giorni lavorativi dall'apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall'art.2, comma 2, della Legge n.146/1990, come modificata dalla Legge n.83/2000. Con le stesse procedure e modalità di cui al comma precedente, nel caso di controversie regionali e locali, i soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 del presente punto provvedono alla convocazione delle organizzazioni sindacali per l’espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore termine di cinque giorni dall'apertura del confronto. Il tentativo si considera altresì espletato ove i soggetti di cui al comma 2 non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito per la convocazione, che decorre dalla comunicazione scritta della proclamazione dello stato di agitazione. Il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al comma 3 ha una durata complessivamente non superiore a sei giorni lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di agitazione; quello del comma 4, una durata complessiva non superiore a dieci giorni. Del tentativo di conciliazione di cui al comma 3 viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, è inviato alla Commissione di Garanzia. Se la conciliazione riesce, il verbale dovrà contenere l'espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato, che non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'art.2, comma 6, della Legge n.146/1990, come modificata dalla Legge n.83/2000. In caso di esito negativo, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali. Le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero proclamato non costituiscono forme sleali di azione sindacale qualora avvengano nei casi previsti dall'art. 2, comma 6 della Legge n.146/1990, come modificata dalla Legge n.83/2000. Ciò anche nel caso in cui siano dovuti ad oggettivi elementi di novità nella posizione di parte datoriale. Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l'autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia. In caso di proclamazione di una successiva iniziativa di sciopero, nell'ambito della medesima vertenza e da parte del medesimo soggetto, è previsto un periodo di tempo dall'effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero entro cui non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti. Tale termine è fissato in 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia di cui al punto 3, lettera e).
Appears in 7 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Procedure di raffreddamento e di conciliazione. 1. Sono confermate le procedure di raffreddamento già previste nel CCNL di area.
2. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, vengono espletate le procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti.
3. I soggetti incaricati di svolgere le procedure di conciliazione sono:
a. a) in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale, il Ministero del Lavoro;
b. b) in caso di conflitto sindacale di rilievo regionale, il Prefetto del Capoluogo di Regione;
c. c) in caso di conflitto sindacale di rilievo locale, il Prefetto del capoluogo di Provincia.
4. Nel caso di controversia nazionale, il Ministero del Lavoro, entro un termine di tre giorni lavorativi decorrente dalla comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e della richiesta della procedura conciliativa, provvede a convocare le parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione del conflitto. I medesimi soggetti possono chiedere alle organizzazioni sindacali e ai soggetti pubblici coinvolti notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo di conciliazione; il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore termine di tre giorni lavorativi dall'apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall'art.2dall'art. 2, comma 2, della Legge n.146/1990legge 146/1990, come modificata dalla Legge n.83/2000legge 83/2000.
5. Con le stesse procedure e modalità di cui al comma precedente, nel caso di controversie regionali e locali, locali i soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 del presente punto provvedono alla convocazione delle organizzazioni sindacali per l’espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore termine di cinque giorni dall'apertura del confronto.
6. Il tentativo si considera altresì espletato ove i soggetti di cui al comma 2 3 non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito per la convocazione, che decorre dalla comunicazione scritta della proclamazione dello stato di agitazione.
7. Il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al comma 3 4 ha una durata complessivamente non superiore a sei giorni lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di agitazione; quello del comma 45, una durata complessiva non superiore a dieci giorni.
8. Del tentativo di conciliazione di conciliazione di cui al comma 3 4 viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, è inviato alla Commissione di Garanzia. Se la conciliazione riesce, il verbale dovrà contenere l'espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato, proclamato che non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'art.2dell'art. 2, comma 6, della Legge n.146/1990legge 146/1990, come modificata dalla Legge n.83/2000legge 83/2000. In caso di esito negativo, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.
9. Le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero proclamato non costituiscono forme sleali di azione sindacale sindacale, qualora avvengano nei casi previsti dall'art. 2, comma 6 della Legge n.146/1990legge 146/1990, come modificata dalla Legge n.83/2000legge 83/2000. Ciò Ciò, anche nel caso in cui siano dovuti ad oggettivi elementi di novità nella posizione di parte datoriale.
10. Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l'autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.
11. In caso di proclamazione di una successiva seconda iniziativa di sciopero, nell'ambito della medesima vertenza e da parte del medesimo soggetto, è previsto un periodo di tempo dall'effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero entro cui non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti. Tale termine è fissato in 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia di cui al punto 3all’art. 4, lettera e)comma 5.
Appears in 6 contracts
Samples: Accordo Sui Servizi Pubblici Essenziali, Accordo Sui Servizi Pubblici Essenziali, Accordo Sui Servizi Pubblici Essenziali
Procedure di raffreddamento e di conciliazione. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, vengono espletate le procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti. I soggetti incaricati di svolgere le procedure di conciliazione sono:
a. in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale, il Ministero del Lavoro;
b. in caso di conflitto sindacale di rilievo regionale, il Prefetto del Capoluogo di Regione;
c. in caso di conflitto sindacale di rilievo locale, il Prefetto del capoluogo di Provincia. Nel caso di controversia nazionale, il Ministero del Lavoro, entro un termine di tre giorni lavorativi decorrente dalla comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e della richiesta della procedura conciliativa, provvede a convocare le parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione del conflitto. I medesimi soggetti possono chiedere alle organizzazioni sindacali e ai soggetti pubblici coinvolti notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo di conciliazione; il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore l'ulteriore termine di tre giorni lavorativi dall'apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall'art.2, comma 2, della Legge n.146/1990, come modificata dalla Legge n.83/2000. Con le stesse procedure e modalità di cui al comma precedente, nel caso di controversie regionali e locali, i soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 del presente punto provvedono alla convocazione delle organizzazioni sindacali per l’espletamento l'espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore l'ulteriore termine di cinque giorni dall'apertura del confronto. Il tentativo si considera altresì espletato ove i soggetti di cui al comma 2 non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito per la convocazione, che decorre dalla comunicazione scritta della proclamazione dello stato di agitazione. Il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al comma 3 ha una durata complessivamente non superiore a sei giorni lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di agitazione; quello del comma 4, una durata complessiva non superiore a dieci giorni. Del tentativo di conciliazione di cui al comma 3 viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, è inviato alla Commissione di Garanzia. Se la conciliazione riesce, il verbale dovrà contenere l'espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato, che non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'art.2dell'art. 2, comma 6, della Legge n.146/1990n. 146/1990, come modificata dalla Legge n.83/2000n. 83/2000. In caso di esito negativo, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali. Le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero proclamato non costituiscono forme sleali di azione sindacale qualora avvengano nei casi previsti dall'art. 2, comma 6 della Legge n.146/1990n. 146/1990, come modificata dalla Legge n.83/2000n. 83/2000. Ciò anche nel caso in cui siano dovuti ad oggettivi elementi di novità nella posizione di parte datoriale. Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l'autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia. In caso di proclamazione di una successiva iniziativa di sciopero, nell'ambito della medesima vertenza e da parte del medesimo soggetto, è previsto un periodo di tempo dall'effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero entro cui non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti. Tale termine è fissato in 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia di cui al punto 3, lettera e).
Appears in 4 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Procedure di raffreddamento e di conciliazione. 1. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, vengono preventivamente espletate le procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti.
2. I soggetti incaricati di svolgere le procedure di conciliazione sono:
a. in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionalecollettivo regionale, il Ministero del LavoroPresidente della Regione in qualità di Prefetto;
b. in caso di conflitto sindacale di rilievo regionaledi settore, il Prefetto del Capoluogo Presidente della Regione in qualità di RegionePrefetto;
c. in caso di conflitto sindacale di rilievo locale, il Prefetto del capoluogo legale rappresentante dell'ente o, nel caso in cui l’amministrazione locale sia parte, il Presidente della Regione in qualità di ProvinciaPrefetto.
3. Nel In caso di controversia nazionaleregionale, il Ministero del LavoroPresidente della Regione, entro un termine di tre giorni lavorativi decorrente dalla comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e della richiesta della procedura conciliativa, provvede a convocare le parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione del conflitto. I medesimi soggetti possono Il Presidente della Regione può chiedere alle organizzazioni sindacali e ed ai soggetti pubblici coinvolti notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo di conciliazione; il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore l'ulteriore termine di tre cinque giorni lavorativi dall'apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall'art.2dall'art. 2, comma 2, della Legge n.146/1990legge n. 146/1990, come modificata modificato dalla Legge n.83/2000legge n. 83/2000.
4. Con le stesse medesime procedure e modalità di cui al comma precedente3, nel caso di controversie regionali e locali, i soggetti di cui alle lettere alla lett. b) e c) del comma 2 del presente punto provvedono alla convocazione delle organizzazioni sindacali per l’espletamento l'espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore l'ulteriore termine di cinque giorni dall'apertura del confronto.
5. Il tentativo si considera altresì espletato ove i soggetti di cui al comma 2 non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito per la convocazione, che decorre dalla comunicazione scritta della proclamazione dello stato di agitazione.
6. Il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al comma ai commi 3 e 4 ha una durata complessivamente non superiore a sei dieci giorni lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di agitazione; quello .
7. Dell'esito del comma 4, una durata complessiva non superiore a dieci giorni. Del tentativo di conciliazione di cui al comma 3 viene redatto apposito verbale che, sottoscritto dalle parti, dal quale risultino le reciproche posizioni sulle materie oggetto del confronto. Tale verbale è inviato alla Commissione di Garanzia.
8. Se la conciliazione riesceNel caso di esito positivo del tentativo di conciliazione, il verbale dovrà contenere anche l'espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato, che proclamato e tale revoca non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'art.2dell'art. 2, comma 6, della Legge n.146/1990, come modificata dalla Legge n.83/2000legge n. 146/1990 e successive modificazioni. In caso di esito negativo, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali sindacali, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.
9. Le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero proclamato non costituiscono forme sleali di azione sindacale sindacale, qualora avvengano nei casi previsti dall'art. 2, comma 6 6, della Legge n.146/1990, come modificata dalla Legge n.83/2000legge n. 146/1990 e successive modificazioni. Ciò anche nel caso in cui siano dovuti ad oggettivi elementi di novità nella posizione di parte datoriale.
10. Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l'autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.
11. In Nel caso di proclamazione di una successiva seconda iniziativa di sciopero, nell'ambito della medesima vertenza e da parte del medesimo soggetto, soggetto sindacale è previsto un periodo di tempo dall'effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero entro cui non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti. Tale termine è fissato in 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia di cui al punto 3all'art. 022, lettera e)comma 5.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Collettivo, Contratto Collettivo
Procedure di raffreddamento e di conciliazione. 1. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, vengono preventivamente espletate le procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti.
2. I soggetti incaricati di svolgere le procedure di conciliazione sono:
a. a) in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale, il Ministero del LavoroLavoro e delle Politiche sociali;
b. b) in caso di conflitto sindacale di rilievo regionale, il Prefetto del Capoluogo di Regione;
c. c) in caso di conflitto sindacale di rilievo locale, il Prefetto del capoluogo Capoluogo di Provincia.
3. Nel In caso di controversia nazionale, il Ministero del LavoroLavoro e delle Politiche Sociali, entro un termine di tre giorni lavorativi decorrente dalla comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e della richiesta della procedura conciliativa, provvede a convocare le parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione del conflitto. I medesimi soggetti possono Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali può chiedere alle organizzazioni sindacali e ed ai soggetti pubblici coinvolti notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo di conciliazione; il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore termine di tre giorni lavorativi dall'apertura dall’apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall'art.2dall’art.2, comma 2, della Legge legge n.146/1990, come modificata modificato dalla Legge legge n.83/2000.
4. Con le stesse medesime procedure e modalità di cui al comma precedente3, nel caso di controversie regionali e locali, i soggetti di cui alle lettere lett. b) e c) del comma 2 del presente punto provvedono alla convocazione delle organizzazioni sindacali per l’espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore termine di cinque giorni dall'apertura dall’apertura del confronto.
5. Il tentativo si considera altresì espletato ove i soggetti di cui al comma 2 non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito per la convocazione, che decorre dalla comunicazione scritta della proclamazione dello stato di agitazione.
6. Il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al comma 3 ha una durata complessivamente non superiore a sei giorni lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di agitazione; quello quella del comma 4, una durata complessiva non superiore a dieci giorni.
7. Del Dell’esito del tentativo di conciliazione di cui al comma 3 viene redatto apposito verbale che, sottoscritto dalle parti, dal quale risultino le reciproche posizioni sulle materie oggetto del confronto. Tale verbale è inviato alla Commissione di Garanzia.
8. Se la conciliazione riesceNel caso di esito positivo del tentativo di conciliazione, il verbale dovrà contenere l'espressa anche l’espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato, che proclamato e tale revoca non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'art.2dell’art.2, comma 6, della Legge legge n.146/1990, come modificata dalla Legge legge n.83/2000. In caso di esito negativo, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali sindacali, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.
9. Le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero proclamato non costituiscono forme sleali di azione sindacale sindacale, qualora avvengano nei casi previsti dall'art. 2dall’art.2, comma 6 6, della Legge legge n.146/1990, come modificata dalla Legge legge n.83/2000. Ciò anche nel caso in cui siano dovuti ad oggettivi elementi di novità nella posizione di parte datoriale.
10. Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l'autorità l’autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.
11. In Nel caso di proclamazione di una successiva seconda iniziativa di sciopero, nell'ambito nell’ambito della medesima vertenza e da parte del medesimo soggetto, soggetto sindacale è previsto un periodo di tempo dall'effettuazione dall’effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero entro cui non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti. Tale termine è fissato in 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia di cui al punto 3all’art.6, lettera e)comma 5.
Appears in 2 contracts
Samples: Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale
Procedure di raffreddamento e di conciliazione. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, vengono espletate le procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti. I soggetti incaricati di svolgere le procedure di conciliazione sono:
a. in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale, il Ministero del Lavoro;
b. in caso di conflitto sindacale di rilievo regionale, il Prefetto del Capoluogo di Regione;
c. in caso di conflitto sindacale di rilievo locale, il Prefetto del capoluogo di Provincia. Nel caso di controversia nazionale, il Ministero del Lavoro, entro un termine di tre giorni lavorativi decorrente dalla comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e della richiesta della procedura conciliativa, provvede a convocare le parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione del conflitto. I medesimi soggetti possono chiedere alle organizzazioni sindacali e ai soggetti pubblici coinvolti notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo di conciliazione; il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore termine di tre giorni lavorativi dall'apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall'art.2, comma 2, della Legge n.146/1990, come modificata dalla Legge n.83/2000. Con le stesse procedure e modalità di cui al comma precedente, nel caso di controversie regionali e locali, i soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 del presente punto provvedono alla convocazione delle organizzazioni sindacali per l’espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore termine di cinque giorni dall'apertura del confronto. Il tentativo si considera altresì espletato ove i soggetti di cui al comma 2 non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito per la convocazione, che decorre dalla comunicazione scritta della proclamazione dello stato di agitazione. Il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al comma 3 ha una durata complessivamente non superiore a sei giorni lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di agitazione; quello del comma 4, una durata complessiva non superiore a dieci giorni. Del tentativo di conciliazione di cui al comma 3 viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, è inviato alla Commissione di Garanzia. Se la conciliazione riesce, il verbale dovrà contenere l'espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato, che non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'art.2dell'art. 2, comma 6, della Legge n.146/1990, come modificata dalla Legge n.83/2000. In caso di esito negativo, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali. Le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero proclamato non costituiscono 30 forme sleali di azione sindacale qualora avvengano nei casi previsti dall'art. 2, comma 6 della Legge n.146/1990, come modificata dalla Legge n.83/2000. Ciò anche nel caso in cui siano dovuti ad oggettivi elementi di novità nella posizione di parte datoriale. Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l'autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia. In caso di proclamazione di una successiva iniziativa di sciopero, nell'ambito della medesima vertenza e da parte del medesimo soggetto, è previsto un periodo di tempo dall'effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero entro cui non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti. Tale termine è fissato in 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia di cui al punto 3, lettera e).
Appears in 1 contract
Procedure di raffreddamento e di conciliazione. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, vengono espletate le procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti. I soggetti incaricati di svolgere le procedure di conciliazione sono:
: a. in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale, il Ministero del Lavoro;
; b. in caso di conflitto sindacale di rilievo regionale, il Prefetto del Capoluogo di Regione;
; c. in caso di conflitto sindacale di rilievo locale, il Prefetto del capoluogo di Provincia. Nel caso di controversia nazionale, il Ministero del Lavoro, entro un termine di tre giorni lavorativi decorrente dalla comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e della richiesta della procedura conciliativa, provvede a convocare le parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione del conflitto. I medesimi soggetti possono chiedere alle organizzazioni sindacali e ai soggetti pubblici coinvolti notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo di conciliazione; il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore termine di tre giorni lavorativi dall'apertura dall’apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall'art.2dall’art.2, comma 2, della Legge n.146/1990, come modificata dalla Legge n.83/2000. Con le stesse procedure e modalità di cui al comma precedente, nel caso di controversie regionali e locali, i soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 del presente punto provvedono alla convocazione delle organizzazioni sindacali per l’espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore termine di cinque giorni dall'apertura dall’apertura del confronto. Il tentativo si considera altresì espletato ove i soggetti di cui al comma 2 non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito per la convocazione, che decorre dalla comunicazione scritta della proclamazione dello stato di agitazione. Il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al comma 3 ha una durata complessivamente non superiore a sei giorni lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di agitazione; quello del comma 4, una durata complessiva non superiore a dieci giorni. Del tentativo di conciliazione di cui al comma 3 viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, è inviato alla Commissione di Garanzia. Se la conciliazione riesce, il verbale dovrà contenere l'espressa l’espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato, che non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'art.2dell’art.2, comma 6, della Legge n.146/1990, come modificata dalla Legge n.83/2000. In caso di esito negativo, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali. Le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero proclamato non costituiscono forme sleali di azione sindacale qualora avvengano nei casi previsti dall'artdal l’art. 2, comma 6 della Legge n.146/1990, come modificata dalla Legge n.83/2000. Ciò anche nel caso in cui siano dovuti ad oggettivi elementi di novità nella posizione di parte datoriale. Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l'autorità l’autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia. In caso di proclamazione di una successiva iniziativa di sciopero, nell'ambito nell’ambito della medesima vertenza e da parte del medesimo soggetto, è previsto un periodo di tempo dall'effettuazione dall’effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero entro cui non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti. Tale termine è fissato in 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia di cui al punto 3, lettera e).
Appears in 1 contract
Samples: CCNL Aiop/Aris
Procedure di raffreddamento e di conciliazione. 1. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, vengono preventivamente espletate le procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti.
2. I soggetti incaricati di svolgere le procedure di conciliazione sono:
a. in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale, il Ministero del Lavoro;
b. a) in caso di conflitto sindacale di rilievo regionale, il Prefetto del Capoluogo di Regione;
c. b) in caso di conflitto sindacale di rilievo locale, il Prefetto del capoluogo Capoluogo di Provincia.
3. Nel In caso di controversia nazionaleregionale, il Ministero Prefetto del LavoroCapoluogo di Regione, entro un termine di tre giorni lavorativi decorrente dalla comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e della richiesta della procedura conciliativa, provvede a convocare le parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione del conflitto. I medesimi soggetti possono Il Prefetto del Capoluogo di Regione può chiedere alle organizzazioni sindacali e ed ai soggetti pubblici coinvolti notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo di conciliazione; il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore termine di tre giorni lavorativi dall'apertura dall’apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall'art.2dall’art.2, comma 2, della Legge legge n.146/1990, come modificata modificato dalla Legge legge n.83/2000.
4. Con le stesse medesime procedure e modalità di cui al comma precedente3, nel caso di controversie regionali e locali, i soggetti di cui alle lettere alla lett. b) e c) ), del comma 2 del presente punto 2, provvedono alla convocazione delle organizzazioni sindacali per l’espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore termine di cinque giorni dall'apertura dall’apertura del confronto.
5. Il tentativo si considera altresì espletato ove i soggetti di cui al comma 2 2, non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito per la convocazione, che decorre dalla comunicazione scritta della proclamazione dello stato di agitazione.
6. Il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al comma 3 3, ha una durata complessivamente non superiore a sei giorni lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di agitazione; quello quella del comma 4, una durata complessiva non superiore a dieci giorni.
7. Del Dell’esito del tentativo di conciliazione di cui al comma 3 viene redatto apposito verbale che, sottoscritto dalle parti, dal quale risultino le reciproche posizioni sulle materie oggetto del confronto. Tale verbale è inviato alla Commissione di Garanzia.
8. Se la conciliazione riesceNel caso di esito positivo del tentativo di conciliazione, il verbale dovrà contenere l'espressa anche l’espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato, che proclamato e tale revoca non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'art.2dell’art.2, comma 6, della Legge legge n.146/1990, come modificata dalla Legge legge n.83/2000. In caso di esito negativo, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali sindacali, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.
9. Le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero proclamato non costituiscono forme sleali di azione sindacale sindacale, qualora avvengano nei casi previsti dall'art. 2dall’art.2, comma 6 6, della Legge legge n.146/1990, come modificata dalla Legge legge n.83/2000. Ciò anche nel caso in cui siano dovuti ad oggettivi elementi di novità nella posizione di parte datoriale.
10. Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l'autorità l’autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.
11. In Nel caso di proclamazione di una successiva seconda iniziativa di sciopero, nell'ambito nell’ambito della medesima vertenza e da parte del medesimo soggetto, soggetto sindacale è previsto un periodo di tempo dall'effettuazione dall’effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero entro cui non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti. Tale termine è fissato in 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia di cui al punto 3all’art.67, lettera e)comma 5.
Appears in 1 contract
Procedure di raffreddamento e di conciliazione. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, vengono espletate le procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti. I soggetti incaricati di svolgere le procedure di conciliazione sono:
a. in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale, il Ministero del Lavoro;
b. in caso di conflitto sindacale di rilievo regionale, il Prefetto del Capoluogo capoluogo di Regione;
c. in caso di conflitto sindacale di rilievo locale, il Prefetto del capoluogo di Provincia. La richiesta di attivazione della procedura di conciliazione, oltre che ai soggetti incaricati a svolgerla per il proprio livello di competenza, va inviata anche alla controparte. Nel caso di controversia nazionale, il Ministero del Lavoro, entro un termine di tre giorni lavorativi decorrente dalla comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e della richiesta della procedura conciliativa, provvede a convocare le parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione del conflitto. I medesimi soggetti possono chiedere alle organizzazioni sindacali e ai soggetti pubblici coinvolti notizie e chiarimenti per la utile l’utile conduzione del tentativo di conciliazione; il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore termine di tre giorni lavorativi dall'apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall'art.2dall'art. 2, comma 2, della Legge n.146/1990n.l46/l990, come modificata dalla Legge n.83/2000n.83/2000 e s.m.i. Con le stesse procedure e modalità di cui al comma precedente, nel caso di controversie regionali e locali, i soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 del presente punto provvedono alla convocazione delle organizzazioni sindacali per l’espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore termine di cinque giorni dall'apertura del confronto. Il tentativo si considera altresì espletato ove i soggetti di cui al comma 2 non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito per la convocazione, che decorre dalla comunicazione scritta della proclamazione dello stato di agitazione. Il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al comma 3 ha una durata complessivamente non superiore a sei giorni lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di agitazione; quello del comma 4, una durata complessiva non superiore a dieci giorni. Del tentativo di conciliazione di cui al comma ai commi 3 e 4 viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, è inviato alla Commissione di Garanzia. Se la conciliazione riesce, il verbale dovrà contenere l'espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato, che non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'art.2, comma 6, della Legge n.146/1990n.l46/l990, come modificata dalla Legge n.83/2000n.83/2000 e s.m.i. In caso di esito negativo, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali. Le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero proclamato non costituiscono forme sleali di azione sindacale qualora avvengano nei casi previsti dall'art. 2, comma 6 della Legge n.146/1990n.l46/l990, come modificata dalla Legge n.83/2000. Ciò n.83/2000 e s.m.i.; ciò anche nel caso in cui siano dovuti ad oggettivi elementi di novità nella posizione di parte datoriale. Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l'autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia. In caso di proclamazione di una successiva iniziativa di sciopero, nell'ambito della medesima vertenza e da parte del medesimo soggetto, è previsto un periodo di tempo dall'effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero entro cui non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti. Tale termine è fissato in 120 l20 giorni, esclusi i periodi di franchigia di cui al punto 3, lettera ef).
Appears in 1 contract
Samples: Contrattazione Collettiva
Procedure di raffreddamento e di conciliazione. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, vengono espletate le procedure 1. I tentativi di conciliazione relativi a conflitti di cui ai commi seguenti. I soggetti incaricati di svolgere le procedure di conciliazione sono:
a. in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale, il Ministero del Lavoro;
b. in caso di conflitto sindacale di rilievo regionale, il Prefetto del Capoluogo di Regione;
c. in caso di conflitto sindacale di rilievo locale, il Prefetto ambito regionale si svolgono presso la Prefettura del capoluogo di ProvinciaRegione, mentre quelli di ambito provinciale o locale presso la Prefettura della Provincia interessata. Nel caso Il prefetto competente per territorio provvede alla convocazione delle XX.XX. per l’espletamento del tentativo di controversia nazionale, il Ministero del Lavoro, conciliazione entro un termine di tre 3 giorni lavorativi decorrente dalla ricezione della comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e della richiesta della procedura conciliativa, provvede a convocare le parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione del conflittoagitazione. I medesimi soggetti possono chiedere alle organizzazioni sindacali e ai soggetti pubblici coinvolti notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo di conciliazione; il Il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore termine di tre 5 giorni lavorativi dall'apertura dall’apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera comunque espletato, espletato ai fini di quanto previsto dall'art.2, comma dall’art. 2 L. n. 146/1990.
2, della Legge n.146/1990, come modificata dalla Legge n.83/2000. Con le stesse procedure e modalità di cui al comma precedente, nel caso di controversie regionali e locali, i soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 del presente punto provvedono alla convocazione delle organizzazioni sindacali per l’espletamento del Il tentativo di conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore termine di cinque giorni dall'apertura del confronto. Il tentativo si considera altresì espletato ove i soggetti di cui al comma 2 competenti per territorio non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito per la convocazione, che decorre dalla comunicazione scritta della proclamazione dello stato dall’ accordo sulle norme di agitazionegaranzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero Comparto Istruzione e Ricerca. Il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al comma 3 ha una durata complessivamente non superiore a sei giorni lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di agitazione; quello del comma 4, una durata complessiva non superiore a dieci giornigiorni lavorativi. Del tentativo di conciliazione di cui al comma 3 viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, è inviato alla Commissione di Garanzia. Se la conciliazione riesce, il verbale dovrà contenere l'espressa l’espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato, sciopero proclamato che non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'art.2dell’art. 2, comma 6, della Legge n.146/1990, come modificata dalla Legge n.83/2000L. 146/1990. In caso di esito negativocontrario, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali. Le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero proclamato non costituiscono forme sleali di azione sindacale qualora avvengano nei casi previsti dall'art. 2, comma 6 della Legge n.146/1990, come modificata dalla Legge n.83/2000. Ciò anche nel caso in cui siano dovuti ad oggettivi elementi di novità nella posizione di parte datoriale. Fino al completo esaurimento, esaurimento in tutte le loro fasi, fasi delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l'autorità l’autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia. In caso di proclamazione di una successiva iniziativa di sciopero, nell'ambito della medesima vertenza e da parte Data 28 gennaio 2021 Per le Organizzazioni Sindacali: LA DIRIGENTE SCOLASTICA Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx Firmato digitalmente ai sensi del medesimo soggetto, è previsto un periodo di tempo dall'effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero entro cui non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti. Tale termine è fissato in 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia di cui al punto 3, lettera e)cd.
Appears in 1 contract
Samples: Protocollo d'Intesa
Procedure di raffreddamento e di conciliazione. 1. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, vengono preventivamente espletate le procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti.
2. I soggetti incaricati di svolgere le procedure di conciliazione sono:
a. a) in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale, il Ministero del LavoroLavoro e delle Politiche sociali;
b. b) in caso di conflitto sindacale di rilievo regionale, il Prefetto del Capoluogo di Regione;
c. c) in caso di conflitto sindacale di rilievo locale, il Prefetto del capoluogo Capoluogo di Provincia.
3. Nel In caso di controversia nazionale, il Ministero del LavoroLavoro e delle Politiche Sociali, entro un termine di tre giorni lavorativi decorrente dalla comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e della richiesta della procedura conciliativa, provvede a convocare le parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione del conflitto. I medesimi soggetti possono Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali può chiedere alle organizzazioni sindacali e ed ai soggetti pubblici coinvolti notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo di conciliazione; il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore termine di tre giorni lavorativi dall'apertura dall’apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall'art.2dall’art.2, comma 2, della Legge n.146/1990legge n. 146/1990, come modificata modificato dalla Legge n.83/2000legge n. 83/2000.
4. Con le stesse medesime procedure e modalità di cui al comma precedente2, nel caso di controversie regionali e locali, i soggetti di cui alle lettere lett. b) e c) del comma 2 del presente punto provvedono alla convocazione delle organizzazioni sindacali per l’espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore termine di cinque giorni dall'apertura dall’apertura del confronto.
5. Il tentativo si considera altresì espletato ove i soggetti di cui al comma 2 3 non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito per la convocazione, che decorre dalla comunicazione scritta della proclamazione dello stato di agitazione.
6. Il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al comma 3 ha una durata complessivamente non superiore a sei giorni lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di agitazione; quello quella del comma 4, una durata complessiva non superiore a dieci giorni.
7. Del Dell’esito del tentativo di conciliazione di cui al comma 3 viene redatto apposito verbale che, sottoscritto dalle parti, dal quale risultino le reciproche posizioni sulle materie oggetto del confronto. Tale verbale è inviato alla Commissione di Garanzia.
8. Se la conciliazione riesceNel caso di esito positivo del tentativo di conciliazione, il verbale dovrà contenere l'espressa anche l’espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato, che proclamato e tale revoca non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'art.2dell’art. 2, comma 6, della Legge n.146/1990legge n. 146/1990, come modificata dalla Legge n.83/2000legge n. 83/2000. In caso di esito negativo, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali sindacali, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.
9. Le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero proclamato non costituiscono forme sleali di azione sindacale sindacale, qualora avvengano nei casi previsti dall'art. 2dall’art.2, comma 6 6, della Legge n.146/1990legge n. 146/1990, come modificata dalla Legge n.83/2000legge n. 83/2000. Ciò anche nel caso in cui siano dovuti ad oggettivi elementi di novità nella posizione di parte datoriale.
10. Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l'autorità l’autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.
11. In Nel caso di proclamazione di una successiva seconda iniziativa di sciopero, nell'ambito nell’ambito della medesima vertenza e da parte del medesimo soggetto, soggetto sindacale è previsto un periodo di tempo dall'effettuazione dall’effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero entro cui non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti. Tale termine è fissato in 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia di cui al punto 3all’art. 5, lettera e)comma 5.
Appears in 1 contract
Procedure di raffreddamento e di conciliazione. 1. Sono confermate le procedure di raffreddamento dei conflitti previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale del comparto dei Ministeri.
2. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, vengono espletate le procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti.
3. I soggetti incaricati tentativi di svolgere le procedure di conciliazione sono:
a. conciliazione, in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale, si svolgono presso il Ministero del Lavoro;
b. in Lavoro e delle Politiche Sociali, ivi compresi quelli inerenti alla contrattazione integrativa nazionale a livello di amministrazione. Il tentativo di conciliazione si svolge presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, qualora il conflitto sindacale relativo alla contrattazione integrativa nazionale a livello di amministrazione riguardi il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Se la controversia è locale, i soggetti competenti a svolgere l’attività di conciliazione sono quelli previsti dall’art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990. Nel caso di conflitto sindacale che coinvolga i medesimi soggetti competenti all’attività di rilievo regionaleconciliazione, la procedura si svolge presso il Prefetto Ministero del Capoluogo di Regione;Lavoro anche per le controversie locali.
c. in caso di conflitto sindacale di rilievo locale, il Prefetto del capoluogo di Provincia4. Nel caso di insorgenza di una controversia nazionalesindacale nazionale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, il Ministero del Lavoroi soggetti di cui al comma 3, entro un termine di tre giorni lavorativi decorrente dalla ricezione della comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e della richiesta della procedura conciliativa, provvede provvedono a convocare le parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione del conflitto. I medesimi soggetti di cui al comma 3 possono chiedere alle organizzazioni sindacali e ai soggetti pubblici coinvolti alle amministrazioni pubbliche coinvolte, notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo di conciliazione; il . Il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore l'ulteriore termine di tre giorni lavorativi dall'apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall'art.2dall'art. 2, comma 2, della Legge n.146/1990, come modificata dalla Legge n.83/2000legge n. 146 del 1990.
5. Con le stesse procedure e modalità di cui al comma precedente, nel caso di controversie regionali e localia livello di amministrazioni periferiche, i soggetti di cui alle lettere b) e c) del al comma 2 del presente punto 3, penultimo periodo, provvedono alla convocazione delle organizzazioni sindacali per l’espletamento l'espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore l'ulteriore termine di cinque giorni dall'apertura del confronto.
6. Il tentativo si considera altresì espletato ove i soggetti di cui al comma 2 3 non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito per la convocazione, che decorre dalla comunicazione scritta della proclamazione dello stato di agitazione.
7. Il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al comma 3 4 ha una durata complessivamente non superiore a sei giorni lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di agitazione; quello del comma 45, una durata complessiva non superiore a dieci giorni.
8. Del tentativo di conciliazione di cui al comma 3 4 viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, è inviato alla Commissione di Garanziagaranzia. Se la conciliazione riesce, il verbale dovrà contenere l'espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato, che proclamato e tale revoca non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'art.2dell'art. 2, comma 6, della Legge n.146/1990, come modificata dalla Legge n.83/2000legge n. 146 del 1990. In caso di esito negativocontrario, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.
9. Le revoche, le sospensioni ed i rinvii spontanei dello sciopero proclamato devono essere comunicati immediatamente e comunque non costituiscono forme sleali oltre cinque giorni dalla data prevista per lo sciopero medesimo. Il superamento di azione sindacale qualora avvengano nei casi previsti dall'art. 2, comma 6 della Legge n.146/1990, come modificata dalla Legge n.83/2000. Ciò anche tale limite può avvenire solo in conseguenza del raggiungimento di un accordo o nel caso in cui siano dovuti ad oggettivi emergano elementi di novità nella posizione datoriale, ovvero qualora sia giustificato da un intervento della Commissione di parte datorialegaranzia o dell’autorità competente alle precettazioni..
10. Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l'autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.
11. In caso di proclamazione di una successiva ulteriore iniziativa di sciopero, nell'ambito della medesima vertenza e vertenza, da parte del medesimo soggetto, è previsto un periodo di tempo dall'effettuazione ed entro 120 giorni dall’effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero entro sciopero, esclusi i periodi di franchigia di cui all'art. 4, commi 7 e 8, non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti. Tale termine è fissato in 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia di cui al punto 3, lettera e).
Appears in 1 contract
Procedure di raffreddamento e di conciliazione. 1. In applicazione dell’art.11, comma 1, dell’Accordo Nazionale del 2 dicembre 2020, le procedure di raffreddamento già previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale del comparto Istruzione e Ricerca sono confermate nel presente Protocollo d’Intesa, di cui ai commi seguenti:
2. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti.
3. Nel rispetto dei suddetti principi, nei primi trenta giorni del negoziato relativo alla contrattazione integrativa le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette; compiono, inoltre, ogni ragionevole sforzo per raggiungere l’accordo nelle materie demandate.
4. Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso.
5. In applicazione dell'art. 2 comma 2 della Legge n. 146/1990, come modificata dalla Legge n. 83/2000, e dell’art.11, comma 2, dell’Accordo Nazionale del 2 dicembre 2020, qualora lo sciopero abbia rilievo di ambito provinciale o locale il tentativo di conciliazione avverrà presso la Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Cosenza.
6. In caso di insorgenza di una controversia sindacale provinciale o locale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, vengono espletate le procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti. I soggetti incaricati di svolgere le procedure di conciliazione sono:
a. in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale, il Ministero del Lavoro;
b. in caso di conflitto sindacale di rilievo regionale, sciopero il Prefetto del Capoluogo di Regione;
c. in caso di conflitto sindacale di rilievo locale, il Prefetto del capoluogo di Provincia. Nel caso di controversia nazionale, il Ministero del LavoroCosenza, entro un termine di tre 3 giorni lavorativi decorrente decorrenti dalla ricezione della comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e della richiesta richieda l’apertura della procedura conciliativa, provvede a convocare le alla convocazione delle parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione del conflitto. I medesimi soggetti possono chiedere alle organizzazioni sindacali e ai soggetti pubblici coinvolti notizie e chiarimenti per la utile conduzione l’espletamento del tentativo di conciliazione; il .
7. Il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore termine di tre 5 giorni lavorativi dall'apertura dall’apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera comunque espletato, espletato ai fini di quanto previsto dall'art.2, comma 2, dall’art. 2 della Legge n.146/1990, come modificata dalla Legge n.83/2000n. 146/1990.
8. Con le stesse procedure e modalità di cui al comma precedente, nel caso di controversie regionali e locali, i soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 del presente punto provvedono alla convocazione delle organizzazioni sindacali per l’espletamento del Il tentativo di conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore termine di cinque giorni dall'apertura del confronto. Il tentativo si considera altresì espletato ove i soggetti la Prefettura Ufficio territoriale del Governo di cui al comma 2 Cosenza non abbiano abbia provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito per la convocazione, che decorre dalla comunicazione scritta della proclamazione dello stato di agitazionecui al comma 6 del presente Protocollo d’Intesa.
9. Il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al comma 3 ha ai precedenti commi 6 e 7 dovrà avere una durata una durata complessivamente non superiore a sei dieci giorni lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di agitazione; quello del comma 4, una durata complessiva non superiore a dieci giorni. Del tentativo di conciliazione di cui al comma 3 viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, è inviato alla Commissione di Garanzia. Se la conciliazione riesce, il verbale dovrà contenere l'espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato, che non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'art.2, comma 6, della Legge n.146/1990, come modificata dalla Legge n.83/2000. In caso di esito negativo, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali. Le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero proclamato non costituiscono forme sleali di azione sindacale qualora avvengano nei casi previsti dall'art. 2, comma 6 della Legge n.146/1990, come modificata dalla Legge n.83/2000. Ciò anche nel caso in cui siano dovuti ad oggettivi elementi di novità nella posizione di parte datoriale
10. Fino al completo esaurimento, esaurimento in tutte le loro fasi, fasi delle procedure sopra individuate, le parti Parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l'autorità l’autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia. In caso di proclamazione di una successiva iniziativa di sciopero, nell'ambito della medesima vertenza e da parte del medesimo soggetto, è previsto un periodo di tempo dall'effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero entro cui non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti. Tale termine è fissato in 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia di cui al punto 3, lettera e).
Appears in 1 contract
Samples: Protocollo D’intesa
Procedure di raffreddamento e di conciliazione. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, vengono espletate le procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti. I soggetti incaricati di svolgere le procedure di conciliazione sono:
a. : - in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale, il Ministero del Lavoro;
b. ; - in caso di conflitto sindacale di rilievo regionale, il Prefetto del Capoluogo di Regione;
c. ; - in caso di conflitto sindacale di rilievo locale, il Prefetto del capoluogo di Provincia. Nel caso di controversia nazionale, il Ministero del Lavoro, entro un termine di tre giorni lavorativi decorrente dalla comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e della richiesta della procedura conciliativa, provvede a convocare le parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione del conflitto. I medesimi soggetti possono chiedere alle organizzazioni sindacali e ai soggetti pubblici coinvolti notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo di conciliazione; il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore termine di tre giorni lavorativi dall'apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall'art.2dall'art. 2, comma 2, della Legge n.146/1990, come modificata dalla Legge n.83/2000. Con le stesse procedure e modalità di cui al comma precedente, nel caso di controversie regionali e locali, i soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 del presente punto provvedono alla convocazione delle organizzazioni sindacali per l’espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore termine di cinque giorni dall'apertura del confronto. Il tentativo si considera altresì espletato ove i soggetti di cui al comma 2 non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito per la convocazione, che decorre dalla comunicazione scritta della proclamazione dello stato di agitazione. Il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al comma 3 ha una durata complessivamente non superiore a sei giorni lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di agitazione; quello del comma 4, una durata complessiva non superiore a dieci giorni. Del tentativo di conciliazione di cui al comma 3 viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, è inviato alla Commissione di Garanzia. Se la conciliazione riesce, il verbale dovrà contenere l'espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato, che non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'art.2, comma 6, della Legge n.146/1990, come modificata dalla Legge n.83/2000. In caso di esito negativo, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali. Le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero proclamato non costituiscono forme sleali di azione sindacale qualora avvengano nei casi previsti dall'art. 2, comma 6 della Legge n.146/1990, come modificata dalla Legge n.83/2000. Ciò anche nel caso in cui siano dovuti ad oggettivi elementi di novità nella posizione di parte datoriale. Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l'autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia. In caso di proclamazione di una successiva iniziativa di sciopero, nell'ambito della medesima vertenza e da parte del medesimo soggetto, è previsto un periodo di tempo dall'effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero entro cui non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti. Tale termine è fissato in 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia di cui al punto 3, lettera e).
Appears in 1 contract
Procedure di raffreddamento e di conciliazione. 1. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, vengono preventivamente espletate le procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti.
2. I soggetti incaricati di svolgere le procedure di conciliazione sono:
a. a) in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale, il Ministero del Lavorolavoro e delle politiche so- ciali;
b. b) in caso di conflitto sindacale di rilievo regionale, il Prefetto prefetto del Capoluogo capoluogo di Regioneregione;
c. c) in caso di conflitto sindacale di rilievo locale, il Prefetto prefetto del capoluogo di Provinciaprovincia.
3. Nel In caso di controversia nazionale, il Ministero del Lavorolavoro e delle politiche sociali, entro un termine di tre giorni lavorativi decorrente dalla comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni motiva- zioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e della richiesta della procedura conciliativa, provvede a convocare le parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione conci- liazione del conflitto. I medesimi soggetti possono Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può chiedere alle organizzazioni organizza- zioni sindacali e ed ai soggetti pubblici coinvolti notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo di conciliazione; il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore l'ulteriore termine di tre giorni lavorativi lavo- rativi dall'apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall'art.2dall'art. 2, comma 2, della Legge n.146/1990legge n. 146 del 1990, come modificata modificato dalla Legge n.83/2000legge n. 83 del 2000.
4. Con le stesse medesime procedure e modalità di cui al comma precedente3, nel caso di controversie regionali regio- nali e locali, i soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 del presente punto provvedono alla convocazione delle del- le organizzazioni sindacali per l’espletamento l'espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore l'ulteriore termine di cinque giorni dall'apertura dall'a- pertura del confronto.
5. Il tentativo si considera altresì espletato ove i soggetti di cui al comma 2 non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito per la convocazione, che decorre dalla comunicazione scritta della proclamazione dello stato di agitazione.
6. Il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al comma 3 ha una durata complessivamente com- plessivamente non superiore a sei giorni lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di agitazione; quello quella del comma 4, una durata complessiva non superiore a dieci giorni.
7. Del Dell'esito del tentativo di conciliazione di cui al comma 3 viene redatto apposito verbale che, sottoscritto dalle parti, dal quale risultino le reciproche posizioni sulle materie oggetto del con- fronto. Tale verbale è inviato alla Commissione commissione di Garanziagaranzia.
8. Se la conciliazione riesceNel caso di esito positivo del tentativo di conciliazione, il verbale dovrà contenere anche l'espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato, che proclamato e tale revoca non costituisce costi- tuisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'art.2dell'art. 2, comma 6, della Legge n.146/1990legge n. 146 del 1990, come modificata dalla Legge n.83/2000legge n. 83 del 2000. In caso di esito negativo, nel verbale dovranno essere es- sere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali sindacali, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.
9. Le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero proclamato non costituiscono forme sleali di azione sindacale sindacale, qualora avvengano nei casi previsti dall'art. 2, comma 6 6, della Legge n.146/1990legge n. 146 del 1990, come modificata dalla Legge n.83/2000legge n. 83 del 2000. Ciò anche nel caso in cui siano dovuti ad oggettivi elementi di novità nella posizione di parte datoriale.
10. Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l'autorità giudiziaria sulle materie ma- terie oggetto della controversia.
11. In Nel caso di proclamazione di una successiva seconda iniziativa di sciopero, nell'ambito nell'àmbito della medesima mede- sima vertenza e da parte del medesimo soggetto, soggetto sindacale è previsto un periodo di tempo dall'effettuazione dal- l'effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero entro cui non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti. Tale termine è fissato in 120 centoventi giorni, esclusi i periodi di franchigia di cui al punto 3all'art. 6, lettera e)comma 5.
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Collettivo Nazionale
Procedure di raffreddamento e di conciliazione. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, vengono espletate le procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti. I soggetti incaricati di svolgere le procedure di conciliazione sono:
a. : • in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale, il Ministero del Lavoro;
b. ; • in caso di conflitto sindacale di rilievo regionale, il Prefetto del Capoluogo di Regione;
c. ; • in caso di conflitto sindacale di rilievo locale, il Prefetto del capoluogo di Provincia. Nel caso di controversia nazionale, il Ministero del Lavoro, entro un termine di tre giorni lavorativi decorrente dalla comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e della richiesta della procedura conciliativa, provvede a convocare le parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione del conflitto. I medesimi soggetti possono chiedere alle organizzazioni sindacali e ai soggetti pubblici coinvolti notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo di conciliazione; il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore termine di tre giorni lavorativi dall'apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall'art.2dall'art. 2, comma 2, della Legge n.146/1990legge 146/1990, come modificata dalla Legge n.83/2000legge 83/2000. Con le stesse procedure e modalità di cui al comma precedente, nel caso di controversie regionali e locali, locali i soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 del presente punto provvedono alla convocazione delle organizzazioni sindacali per l’espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore termine di cinque giorni dall'apertura del confronto. Il tentativo si considera altresì espletato ove i soggetti di cui al comma 2 3 non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito per la convocazione, che decorre dalla comunicazione scritta della proclamazione dello stato di agitazione. Il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al comma 3 4 ha una durata complessivamente non superiore a sei giorni lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di agitazione; quello del comma 45, una durata complessiva non superiore a dieci giorni. Del tentativo di conciliazione di cui al comma 3 4 viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, è inviato alla Commissione di Garanzia. Se la conciliazione riesce, il verbale dovrà contenere l'espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato, proclamato che non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'art.2dell'art. 2, comma 6, della Legge n.146/1990legge 146/1990, come modificata dalla Legge n.83/2000legge 83/2000. In caso di esito negativo, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali. Le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero proclamato non costituiscono forme sleali di azione sindacale sindacale, qualora avvengano nei casi previsti dall'art. 2, comma 6 della Legge n.146/1990legge 146/1990, come modificata dalla Legge n.83/2000legge 83/2000. Ciò Ciò, anche nel caso in cui siano dovuti ad oggettivi elementi di novità nella posizione di parte datoriale. Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l'autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia. In caso di proclamazione di una successiva iniziativa di sciopero, nell'ambito della medesima vertenza e da parte del medesimo soggetto, è previsto un periodo di tempo dall'effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero entro cui non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti. Tale termine è fissato in 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia di cui al punto 3all’art. 4, lettera e)comma 5.
Appears in 1 contract
Procedure di raffreddamento e di conciliazione. 1. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, vengono preventivamente espletate le procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti.
2. I soggetti incaricati di svolgere le procedure di conciliazione sono:
a. a) in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale, il Ministero del LavoroLavoro e delle Politiche sociali;
b. b) in caso di conflitto sindacale di rilievo regionale, il Prefetto del Capoluogo di Regione;
c. c) in caso di conflitto sindacale di rilievo locale, il Prefetto del capoluogo Capoluogo di Provincia.
3. Nel In caso di controversia nazionale, il Ministero del LavoroLavoro e delle Politiche Sociali, entro un termine di tre giorni lavorativi decorrente dalla comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e della richiesta della procedura conciliativa, provvede a convocare le parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione del conflitto. I medesimi soggetti possono Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali può chiedere alle organizzazioni sindacali e ed ai soggetti pubblici coinvolti notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo di conciliazione; il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore termine di tre giorni lavorativi dall'apertura dall’apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall'art.2dall’art.2, comma 2, della Legge legge n.146/1990, come modificata modificato dalla Legge legge n.83/2000.
4. Con le stesse medesime procedure e modalità di cui al comma precedente2, nel caso di controversie regionali e locali, i soggetti di cui alle lettere lett. b) e c) del comma 2 del presente punto provvedono alla convocazione delle organizzazioni sindacali per l’espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore termine di cinque giorni dall'apertura dall’apertura del confronto.
5. Il tentativo si considera altresì espletato ove i soggetti di cui al comma 2 3 non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito per la convocazione, che decorre dalla comunicazione scritta della proclamazione dello stato di agitazione.
6. Il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al comma 3 ha una durata complessivamente non superiore a sei giorni lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di agitazione; quello quella del comma 4, una durata complessiva non superiore a dieci giorni.
7. Del Dell’esito del tentativo di conciliazione di cui al comma 3 viene redatto apposito verbale che, sottoscritto dalle parti, dal quale risultino le reciproche posizioni sulle materie oggetto del confronto. Tale verbale è inviato alla Commissione di Garanzia.
8. Se la conciliazione riesceNel caso di esito positivo del tentativo di conciliazione, il verbale dovrà contenere l'espressa anche l’espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato, che proclamato e tale revoca non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'art.2dell’art.2, comma 6, della Legge legge n.146/1990, come modificata dalla Legge legge n.83/2000. In caso di esito negativo, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali sindacali, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.
9. Le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero proclamato non costituiscono forme sleali di azione sindacale sindacale, qualora avvengano nei casi previsti dall'art. 2dall’art.2, comma 6 6, della Legge legge n.146/1990, come modificata dalla Legge legge n.83/2000. Ciò anche nel caso in cui siano dovuti ad oggettivi elementi di novità nella posizione di parte datoriale.
10. Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l'autorità l’autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.
11. In Nel caso di proclamazione di una successiva seconda iniziativa di sciopero, nell'ambito nell’ambito della medesima vertenza e da parte del medesimo soggetto, soggetto sindacale è previsto un periodo di tempo dall'effettuazione dall’effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero entro cui non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti. Tale termine è fissato in 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia di cui al punto 3all’art.5, lettera e)comma 5.
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Collettivo Nazionale
Procedure di raffreddamento e di conciliazione. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione proclama- zione di uno sciopero, vengono espletate le procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti. I soggetti incaricati di svolgere le procedure di conciliazione sono:
a. in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale, il Ministero del Lavoro;
b. in caso di conflitto sindacale di rilievo regionale, il Prefetto del Capoluogo di RegioneRe- gione;
c. in caso di conflitto sindacale di rilievo locale, il Prefetto del capoluogo di Provincia. Nel caso di controversia nazionale, il Ministero del Lavoro, entro un termine di tre giorni lavorativi decorrente dalla comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e della richiesta della procedura conciliativa, provvede a convocare le parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione del conflitto. I medesimi soggetti possono chiedere alle organizzazioni or- ganizzazioni sindacali e ai soggetti pubblici coinvolti notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo di conciliazione; il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore termine di tre giorni lavorativi dall'apertura dall’apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall'art.2dall’art.2, comma 2, della Legge n.146/1990, come modificata dalla Legge n.83/2000. Con le stesse procedure e modalità di cui al comma precedente, nel caso di controversie contro- versie regionali e locali, i soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 del presente punto provvedono alla convocazione delle organizzazioni sindacali per l’espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore termine di cinque giorni dall'apertura dall’apertura del confronto. Il tentativo si considera altresì espletato ove i soggetti di cui al comma 2 non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito per la convocazioneconvo- cazione, che decorre dalla comunicazione scritta della proclamazione dello stato di agitazione. Il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al comma 3 ha una durata complessivamente non superiore a sei giorni lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di agitazione; quello del comma 4, una durata complessiva non superiore a dieci giorni. Del tentativo di conciliazione di cui al comma 3 viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, è inviato alla Commissione di Garanzia. Se la conciliazione riesce, il verbale ver- bale dovrà contenere l'espressa l’espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamatopro- clamato, che non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'art.2dell’art.2, comma 6, della Legge n.146/1990, come modificata dalla Legge n.83/2000. In caso di esito negativo, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali nel rispetto ri- spetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali. Le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero proclamato non costituiscono forme sleali di azione sindacale qualora avvengano nei casi previsti dall'artdall’art. 2, comma 6 della Legge n.146/1990, come modificata dalla Legge n.83/2000. Ciò anche nel caso in cui siano dovuti ad oggettivi elementi di novità nella posizione di parte datorialedato- riale. Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l'autorità giudiziaria l’autorità giudi- ziaria sulle materie oggetto della controversia. In caso di proclamazione di una successiva iniziativa di sciopero, nell'ambito nell’ambito della medesima vertenza e da parte del medesimo soggetto, è previsto un periodo di tempo dall'effettuazione dall’effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero entro cui non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti. Tale termine è fissato in 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia di cui al punto 3, lettera e).
Appears in 1 contract
Procedure di raffreddamento e di conciliazione. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, vengono espletate le procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti. I soggetti incaricati di svolgere le procedure di conciliazione sono:
a. in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale, il Ministero del Lavoro;
b. in caso di conflitto sindacale di rilievo regionale, il Prefetto del Capoluogo di Regione;
c. in caso di conflitto sindacale di rilievo locale, il Prefetto del capoluogo di Provincia. Nel caso di controversia nazionale, il Ministero del Lavoro, entro un termine di tre giorni lavorativi decorrente dalla comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e della richiesta della procedura conciliativa, provvede a convocare le parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione del conflitto. I medesimi soggetti possono chiedere alle organizzazioni sindacali e ai soggetti pubblici coinvolti notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo di conciliazione; il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore termine di tre giorni lavorativi dall'apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall'art.2, comma 2, della Legge n.146/1990, come modificata dalla Legge n.83/2000. Con le stesse procedure e modalità di cui al comma precedente, nel caso di controversie regionali e locali, i soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 del presente punto provvedono alla convocazione delle organizzazioni sindacali per l’espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore termine di cinque giorni dall'apertura del confronto. Il tentativo si considera altresì espletato ove i soggetti di cui al comma 2 non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito per la convocazione, che decorre dalla comunicazione scritta della proclamazione dello stato di agitazione. Il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al comma 3 ha una durata complessivamente non superiore a sei giorni lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di agitazione; quello del comma 4, una durata complessiva non superiore a dieci giorni. Del tentativo di conciliazione di cui al comma 3 viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, è inviato alla Commissione di Garanzia. Se la conciliazione riesce, il verbale dovrà contenere l'espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato, che non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'art.2, comma 6, della Legge n.146/1990, come modificata dalla Legge n.83/2000. In caso di esito negativo, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali. Le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero proclamato non costituiscono forme sleali di azione sindacale qualora avvengano nei casi previsti dall'art. 2, comma 6 della Legge n.146/1990unità spinali; prestazioni terapeutiche e riabilitative, come modificata dalla Legge n.83/2000ove non dilazionabili senza danni per le persone interessate; assistenza a persone portatrici di handicap mentali, trattamenti sanitari obbligatori; assistenza ad anziani ed handicappati, anche domiciliare ed in casa protetta; assistenza neonatale; attività farmaceutica concernente le prestazioni indispensabili. Ciò anche nel caso Alle suddette prestazioni indispensabili deve essere garantito il supporto attivo delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, ivi compresi i servizi trasfusionali, necessari al loro espletamento propri dell’attività dei dirigenti del ruolo sanitario. I servizi di cucina dovranno assicurare le esigenze alimentari e dietetiche, salvo nei casi in cui siano dovuti ad oggettivi elementi sia possibile prevedere adeguata sostituzione di novità nella posizione di parte datoriale. Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l'autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia. In caso di proclamazione di una successiva iniziativa di sciopero, nell'ambito della medesima vertenza e da parte del medesimo soggetto, è previsto un periodo di tempo dall'effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero entro cui non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti. Tale termine è fissato in 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia di cui al punto 3, lettera e)servizio.
Appears in 1 contract
Procedure di raffreddamento e di conciliazione. 1. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, vengono preventivamente espletate le procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti.
2. I soggetti incaricati di svolgere le procedure di conciliazione sono:
a. in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionalecollettivo regionale, il Ministero del LavoroPresidente della Regione in qualità di Prefetto;
b. in caso di conflitto sindacale di rilievo regionaledi settore, il Prefetto del Capoluogo Presidente della Regione in qualità di RegionePrefetto;
c. in caso di conflitto sindacale di rilievo locale, il Prefetto del capoluogo legale rappresentante dell'ente o, nel caso in cui l’amministrazione locale sia parte, il Presidente della Regione in qualità di ProvinciaPrefetto.
3. Nel In caso di controversia nazionaleregionale, il Ministero del LavoroPresidente della Regione, entro un termine di tre giorni lavorativi decorrente dalla comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e della richiesta della procedura conciliativa, provvede a convocare le parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione del conflitto. I medesimi soggetti possono Il Presidente della Regione può chiedere alle organizzazioni sindacali e ed ai soggetti pubblici coinvolti notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo di conciliazione; il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore l'ulteriore termine di tre cinque giorni lavorativi dall'apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall'art.2dall'art. 2, comma 2, della Legge n.146/1990legge n. 146/1990, come modificata modificato dalla Legge n.83/2000legge n. 83/2000.
4. Con le stesse medesime procedure e modalità di cui al comma precedente3, nel caso di controversie regionali e locali, i soggetti di cui alle lettere alla lett. b) e c) del comma 2 del presente punto provvedono alla convocazione delle organizzazioni sindacali per l’espletamento l'espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore l'ulteriore termine di cinque giorni dall'apertura del confronto.
5. Il tentativo si considera altresì espletato ove i soggetti di cui al comma 2 non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito per la convocazione, che decorre dalla comunicazione scritta della proclamazione dello stato di agitazione.
6. Il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al comma ai commi 3 e 4 ha una durata complessivamente non superiore a sei dieci giorni lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di agitazione; quello .
7. Dell'esito del comma 4, una durata complessiva non superiore a dieci giorni. Del tentativo di conciliazione di cui al comma 3 viene redatto apposito verbale che, sottoscritto dalle parti, dal quale risultino le reciproche posizioni sulle materie oggetto del confronto. Tale verbale è inviato alla Commissione di Garanzia.
8. Se la conciliazione riesceNel caso di esito positivo del tentativo di conciliazione, il verbale dovrà contenere anche l'espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato, che proclamato e tale revoca non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'art.2dell'art. 2, comma 6, della Legge n.146/1990, come modificata dalla Legge n.83/2000legge n. 146/1990 e successive modificazioni. In caso di esito negativo, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali sindacali, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.
9. Le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero proclamato non costituiscono forme sleali di azione sindacale sindacale, qualora avvengano nei casi previsti dall'art. 2, comma 6 6, della Legge n.146/1990, come modificata dalla Legge n.83/2000legge n. 146/1990 e successive modificazioni. Ciò anche nel caso in cui siano dovuti ad oggettivi elementi di novità nella posizione di parte datoriale.
10. Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l'autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.
11. In Nel caso di proclamazione di una successiva seconda iniziativa di sciopero, nell'ambito della medesima vertenza e da parte del medesimo soggetto, soggetto sindacale è previsto un periodo di tempo dall'effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero entro cui non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti. Tale termine è fissato in 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia di cui al punto 3all'art. 022 (Modalità di effettuazione degli scioperi), lettera e)comma 5.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Collettivo
Procedure di raffreddamento e di conciliazione. 1. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, vengono preventivamente espletate le procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti.
2. I soggetti incaricati di svolgere le procedure di conciliazione sono:
a. a) in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale, il Ministero del LavoroLavoro e delle Politiche sociali;
b. b) in caso di conflitto sindacale di rilievo regionale, il Prefetto del Capoluogo di Regione;
c. c) in caso di conflitto sindacale di rilievo locale, il Prefetto del capoluogo Capoluogo di ProvinciaProvincia5.
3. Nel In caso di controversia nazionale, il Ministero del LavoroLavoro e delle Politiche Sociali, entro un termine di tre giorni lavorativi decorrente dalla comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e della richiesta della procedura conciliativa, provvede a convocare le parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione del conflitto. I medesimi soggetti possono Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali può chiedere alle organizzazioni sindacali e ed ai soggetti pubblici coinvolti notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo di conciliazione; il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore termine di tre giorni lavorativi dall'apertura dall’apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall'art.2dall’art. 2, comma 2, della Legge n.146/1990legge n. 146/1990, come modificata modificato dalla Legge n.83/2000legge n. 83/2000.
4. Con le stesse medesime procedure e modalità di cui al comma precedente2, nel caso di controversie regionali e locali, i soggetti di cui alle lettere lett. b) e c) del comma 2 del presente punto provvedono alla convocazione delle organizzazioni sindacali per l’espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore termine di cinque giorni dall'apertura dall’apertura del confronto. Il tentativo si considera altresì espletato ove i soggetti di cui al comma 2 non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito per la convocazione, che decorre dalla comunicazione scritta della proclamazione dello stato di agitazione. Il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al comma 3 ha una durata complessivamente non superiore a sei giorni lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di agitazione; quello del comma 4, una durata complessiva non superiore a dieci giorni. Del tentativo di conciliazione di cui al comma 3 viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, è inviato alla Commissione di Garanzia. Se la conciliazione riesce, il verbale dovrà contenere l'espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato, che non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'art.2, comma 6, della Legge n.146/1990, come modificata dalla Legge n.83/2000. In caso di esito negativo, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali. Le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero proclamato non costituiscono forme sleali di azione sindacale qualora avvengano nei casi previsti dall'art. 2, comma 6 della Legge n.146/1990, come modificata dalla Legge n.83/2000. Ciò anche nel caso in cui siano dovuti ad oggettivi elementi di novità nella posizione di parte datoriale. Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l'autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia. In caso di proclamazione di una successiva iniziativa di sciopero, nell'ambito della medesima vertenza e da parte del medesimo soggetto, è previsto un periodo di tempo dall'effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero entro cui non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti. Tale termine è fissato in 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia di cui al punto 3, lettera e).
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Collettivo Nazionale
Procedure di raffreddamento e di conciliazione. 1. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, vengono preventivamente espletate le procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti.
2. I soggetti incaricati di svolgere le procedure di conciliazione sono:
a. a) in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale, il Ministero del LavoroLavoro e delle Politiche sociali;
b. b) in caso di conflitto sindacale di rilievo regionale, il Prefetto del Capoluogo di Regione;
c. c) in caso di conflitto sindacale di rilievo locale, il Prefetto del capoluogo Capoluogo di Provincia.
3. Nel In caso di controversia nazionale, il Ministero del LavoroLavoro e delle Politiche Sociali, entro un termine di tre giorni lavorativi decorrente dalla comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e della richiesta della procedura conciliativa, provvede a convocare le parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione del conflitto. I medesimi soggetti possono Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali può chiedere alle organizzazioni sindacali e ed ai soggetti pubblici coinvolti notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo di conciliazione; il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore termine di tre giorni lavorativi dall'apertura dall’apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall'art.2dall’art.2, comma 2, della Legge legge n.146/1990, come modificata modificato dalla Legge legge n.83/2000.
4. Con le stesse medesime procedure e modalità di cui al comma precedente2, nel caso di controversie regionali e locali, i soggetti di cui alle lettere lett. b) e c) del comma 2 del presente punto provvedono alla convocazione delle organizzazioni sindacali per l’espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore termine di cinque giorni dall'apertura dall’apertura del confronto.
5. Il tentativo si considera altresì espletato ove i soggetti di cui al comma 2 3 non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito per la convocazione, che decorre dalla comunicazione scritta della proclamazione dello stato di agitazione.
6. Il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al comma 3 ha una durata complessivamente non superiore a sei giorni lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di agitazione; quello quella del comma 4, una durata complessiva non superiore a dieci giorni.
7. Del Dell’esito del tentativo di conciliazione di cui al comma 3 viene redatto apposito verbale che, sottoscritto dalle parti, dal quale risultino le reciproche posizioni sulle materie oggetto del confronto. Tale verbale è inviato alla Commissione di Garanzia.
8. Se la conciliazione riesceNel caso di esito positivo del tentativo di conciliazione, il verbale dovrà contenere l'espressa anche l’espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato, che proclamato e tale revoca non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'art.2dell’art.2, comma 6, della Legge legge n.146/1990, come modificata dalla Legge legge n.83/2000. In caso di esito negativo, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali sindacali, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.
9. Le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero proclamato non costituiscono forme sleali di azione sindacale sindacale, qualora avvengano nei casi previsti dall'art. 2dall’art.2, comma 6 6, della Legge legge n.146/1990, come modificata dalla Legge legge n.83/2000. Ciò anche nel caso in cui siano dovuti ad oggettivi elementi di novità nella posizione di parte datoriale. Fino 10.Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l'autorità l’autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia. In 11.Nel caso di proclamazione di una successiva seconda iniziativa di scioperoxxxxxxxx, nell'ambito nell’ambito della medesima vertenza e da parte del medesimo soggetto, soggetto sindacale è previsto un periodo di tempo dall'effettuazione dall’effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero entro cui non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti. Tale termine è fissato in 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia di cui al punto 3all’art.5, lettera e)comma 5.
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Collettivo Nazionale
Procedure di raffreddamento e di conciliazione. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, vengono espletate le procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti. I soggetti incaricati di svolgere le procedure di conciliazione sono:
a. a) in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale, il Ministero del Lavorolavoro;
b. b) in caso di conflitto sindacale di rilievo regionale, il Prefetto del Capoluogo capoluogo di Regioneregione;
c. c) in caso di conflitto sindacale di rilievo locale, il Prefetto del capoluogo di Provinciaprovincia. Nel caso di controversia nazionale, il Ministero del Lavorolavoro, entro un termine di tre giorni lavorativi decorrente dalla comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e della richiesta della procedura conciliativa, provvede a convocare le parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione del conflitto. I medesimi soggetti possono chiedere alle organizzazioni Organizzazioni sindacali e ai soggetti pubblici coinvolti notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo di conciliazione; il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore l'ulteriore termine di tre giorni lavorativi dall'apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall'art.2dall'art. 2, comma 2, della Legge n.146/1990legge n. 146/1990, come modificata dalla Legge n.83/2000legge n. 83/2000. Con le stesse procedure e modalità di cui al comma precedente, nel caso di controversie regionali e locali, i soggetti di cui alle lettere lett. b) e c) del comma 2 del presente punto provvedono alla convocazione delle organizzazioni Organizzazioni sindacali per l’espletamento l'espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore l'ulteriore termine di cinque giorni dall'apertura del confronto. Il tentativo si considera altresì espletato ove i soggetti di cui al comma 2 non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito per la convocazione, che decorre dalla comunicazione scritta della proclamazione dello stato di agitazione. Il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al comma 3 ha una durata complessivamente non superiore a sei giorni lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di agitazione; quello del comma 4, una durata complessiva non superiore a dieci giorni. Del tentativo di conciliazione di cui al comma 3 viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, è inviato alla Commissione di Garanziagaranzia. Se la conciliazione riesce, il verbale dovrà contenere l'espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato, che non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'art.2dell'art. 2, comma 6, della Legge n.146/1990legge n. 146/1990, come modificata dalla Legge n.83/2000legge n. 83/2000. In caso di esito negativo, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali. Le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero proclamato non costituiscono forme sleali di azione sindacale qualora avvengano nei casi previsti dall'art. 2, comma 6 della Legge n.146/1990legge n. 146/1990, come modificata dalla Legge n.83/2000legge n. 83/2000. Ciò anche nel caso in cui siano dovuti ad oggettivi elementi di novità nella posizione di parte datoriale. Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l'autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia. In caso di proclamazione di una successiva iniziativa di sciopero, nell'ambito della medesima vertenza e da parte del medesimo soggetto, è previsto un periodo di tempo dall'effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero entro cui non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti. Tale termine è fissato in 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia di cui al punto 3, lettera lett. e).
Appears in 1 contract
Procedure di raffreddamento e di conciliazione. 1. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, vengono preventivamente espletate le procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti.
2. I soggetti incaricati di svolgere le procedure di conciliazione sono:
a. a) in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale, il Ministero del LavoroLavoro e delle Politiche sociali;
b. b) in caso di conflitto sindacale di rilievo regionale, il Prefetto del Capoluogo di Regione;
c. c) in caso di conflitto sindacale di rilievo locale, il Prefetto del capoluogo Capoluogo di Provincia.
3. Nel In caso di controversia nazionale, il Ministero del LavoroLavoro e delle Politiche Sociali, entro un termine di tre giorni lavorativi decorrente dalla comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e della richiesta della procedura conciliativa, provvede a convocare le parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione del conflitto. I medesimi soggetti possono Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali può chiedere alle organizzazioni sindacali e ed ai soggetti pubblici coinvolti notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo di conciliazione; il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore l'ulteriore termine di tre giorni lavorativi dall'apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall'art.2, comma 2, della Legge legge n.146/1990, come modificata modificato dalla Legge legge n.83/2000. Con le stesse medesime procedure e modalità di cui al comma precedente3, nel caso di controversie regionali e locali, i soggetti di cui alle lettere lett. b) e c) del comma 2 del presente punto provvedono alla convocazione delle organizzazioni sindacali per l’espletamento l'espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore l'ulteriore termine di cinque giorni dall'apertura del confronto. Il tentativo si considera altresì espletato ove i soggetti di cui al comma 2 non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito per la convocazione, che decorre dalla comunicazione scritta della proclamazione dello stato di agitazione. Il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al comma 3 ha una durata complessivamente non superiore a sei giorni lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di agitazione; quello quella del comma 4, una durata complessiva non superiore a dieci giorni. Del Dell'esito del tentativo di conciliazione di cui al comma 3 viene redatto apposito verbale che, sottoscritto dalle parti, dal quale risultino le reciproche posizioni sulle materie oggetto del confronto. Tale verbale è inviato alla Commissione di Garanzia. Se la conciliazione riesceNel caso di esito positivo del tentativo di conciliazione, il verbale dovrà contenere anche l'espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato, che proclamato e tale revoca non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'art.2, comma 6, della Legge legge n.146/1990, come modificata dalla Legge legge n.83/2000. In caso di esito negativo, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali sindacali, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali. Le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero proclamato non costituiscono forme sleali di azione sindacale sindacale, qualora avvengano nei casi previsti dall'art. 2dall'art.2, comma 6 6, della Legge legge n.146/1990, come modificata dalla Legge legge n.83/2000. Ciò anche nel caso in cui siano dovuti ad oggettivi elementi di novità nella posizione di parte datoriale. Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l'autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia. In Nel caso di proclamazione di una successiva seconda iniziativa di sciopero, nell'ambito della medesima vertenza e da parte del medesimo soggetto, soggetto sindacale è previsto un periodo di tempo dall'effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero entro cui non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti. Tale termine è fissato in 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia di cui al punto 3all'art.5, lettera e)comma 6.
Appears in 1 contract
Samples: CCNL Comparto Delle Regioni E Delle Autonomie Locali
Procedure di raffreddamento e di conciliazione. 1. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, vengono preventivamente espletate le procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti.
2. I soggetti incaricati di svolgere le procedure di conciliazione sono:
a. in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale, il Ministero del LavoroLavoro e delle Politiche sociali;
b. in caso di conflitto sindacale di rilievo regionale, il Prefetto del Capoluogo di Regione;
c. in caso di conflitto sindacale di rilievo locale, il Prefetto del capoluogo Capoluogo di Provincia.
3. Nel In caso di controversia nazionale, il Ministero del LavoroLavoro e delle Politiche Sociali, entro un termine di tre giorni lavorativi decorrente dalla comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e della richiesta della procedura conciliativa, provvede a convocare le parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione del conflitto. I medesimi soggetti possono Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali può chiedere alle organizzazioni sindacali e ed ai soggetti pubblici coinvolti notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo di conciliazione; il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore l'ulteriore termine di tre giorni lavorativi dall'apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall'art.2, comma 2, della Legge legge n.146/1990, come modificata modificato dalla Legge legge n.83/2000.
4. Con le stesse medesime procedure e modalità di cui al comma precedente3, nel caso di controversie regionali e locali, i soggetti di cui alle lettere lett. b) e c) del comma 2 del presente punto provvedono alla convocazione delle organizzazioni sindacali per l’espletamento l'espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore l'ulteriore termine di cinque giorni dall'apertura del confronto.
5. Il tentativo si considera altresì espletato ove i soggetti di cui al comma 2 non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito per la convocazione, che decorre dalla comunicazione scritta della proclamazione dello stato di agitazione.
6. Il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al comma 3 ha una durata complessivamente non superiore a sei giorni lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di agitazione; quello quella del comma 4, una durata complessiva non superiore a dieci giorni.
7. Del Dell'esito del tentativo di conciliazione di cui al comma 3 viene redatto apposito verbale che, sottoscritto dalle parti, dal quale risultino le reciproche posizioni sulle materie oggetto del confronto. Tale verbale è inviato alla Commissione di Garanzia.
8. Se la conciliazione riesceNel caso di esito positivo del tentativo di conciliazione, il verbale dovrà contenere anche l'espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato, che proclamato e tale revoca non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'art.2, comma 6, della Legge legge n.146/1990, come modificata dalla Legge legge n.83/2000. In caso di esito negativo, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali sindacali, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.
9. Le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero proclamato non costituiscono forme sleali di azione sindacale sindacale, qualora avvengano nei casi previsti dall'art. 2dall'art.2, comma 6 6, della Legge legge n.146/1990, come modificata dalla Legge legge n.83/2000. Ciò anche nel caso in cui siano dovuti ad oggettivi elementi di novità nella posizione di parte datoriale.
10. Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l'autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.
11. In Nel caso di proclamazione di una successiva seconda iniziativa di sciopero, nell'ambito della medesima vertenza e da parte del medesimo soggetto, soggetto sindacale è previsto un periodo di tempo dall'effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero entro cui non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti. Tale termine è fissato in 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia di cui al punto 3all'art.6, lettera e)comma 5.
Appears in 1 contract
Samples: Incontro Tra Le Parti Per La Rappresentanza Negoziale
Procedure di raffreddamento e di conciliazione. 1. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, vengono preventivamente espletate le procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti.
2. I soggetti incaricati di svolgere le procedure di conciliazione sono:
a. a) in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale, il Ministero del LavoroLavoro e delle Politiche sociali;
b. b) in caso di conflitto sindacale di rilievo regionale, il Prefetto del Capoluogo di Regione;
c. c) in caso di conflitto sindacale di rilievo locale, il Prefetto del capoluogo Capoluogo di Provincia.
3. Nel In caso di controversia nazionale, il Ministero del LavoroLavoro e delle Politiche Sociali, entro un termine di tre giorni lavorativi decorrente dalla comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e della richiesta della procedura conciliativa, provvede a convocare le parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione del conflitto. I medesimi soggetti possono Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali può chiedere alle organizzazioni sindacali e ed ai soggetti pubblici coinvolti notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo di conciliazione; il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore l'ulteriore termine di tre giorni lavorativi dall'apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall'art.2, comma 2, della Legge legge n.146/1990, come modificata modificato dalla Legge legge n.83/2000.
4. Con le stesse medesime procedure e modalità di cui al comma precedente3, nel caso di controversie regionali e locali, i soggetti di cui alle lettere lett. b) e c) del comma 2 del presente punto provvedono alla convocazione delle organizzazioni sindacali per l’espletamento l'espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore l'ulteriore termine di cinque giorni dall'apertura del confronto.
5. Il tentativo si considera altresì espletato ove i soggetti di cui al comma 2 non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito per la convocazione, che decorre dalla comunicazione scritta della proclamazione dello stato di agitazione.
6. Il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al comma 3 ha una durata complessivamente non superiore a sei giorni lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di agitazione; quello quella del comma 4, una durata complessiva non superiore a dieci giorni.
7. Del Dell'esito del tentativo di conciliazione di cui al comma 3 viene redatto apposito verbale che, sottoscritto dalle parti, dal quale risultino le reciproche posizioni sulle materie oggetto del confronto. Tale verbale è inviato alla Commissione di Garanzia.
8. Se la conciliazione riesceNel caso di esito positivo del tentativo di conciliazione, il verbale dovrà contenere anche l'espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato, che proclamato e tale revoca non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'art.2, comma 6, della Legge legge n.146/1990, come modificata dalla Legge legge n.83/2000. In caso di esito negativo, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali sindacali, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.
9. Le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero proclamato non costituiscono forme sleali di azione sindacale sindacale, qualora avvengano nei casi previsti dall'art. 2dall'art.2, comma 6 6, della Legge legge n.146/1990, come modificata dalla Legge legge n.83/2000. Ciò anche nel caso in cui siano dovuti ad oggettivi elementi di novità nella posizione di parte datoriale.
10. Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l'autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.
11. In Nel caso di proclamazione di una successiva seconda iniziativa di sciopero, nell'ambito della medesima vertenza e da parte del medesimo soggetto, soggetto sindacale è previsto un periodo di tempo dall'effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero entro cui non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti. Tale termine è fissato in 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia di cui al punto 3all'art.6, lettera e)comma 5.
Appears in 1 contract
Procedure di raffreddamento e di conciliazione. 1. Sono confermate le procedure di raffreddamento dei conflitti previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale del comparto dei Ministeri6.
2. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, vengono espletate le procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti.
3. I soggetti incaricati tentativi di svolgere le procedure di conciliazione sono:
a. conciliazione, in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale, si svolgono presso il Ministero del Lavoro;
b. in Lavoro e delle Politiche Sociali, ivi compresi quelli inerenti alla contrattazione integrativa nazionale a livello di amministrazione. Il tentativo di conciliazione si svolge presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, qualora il conflitto sindacale relativo alla contrattazione integrativa nazionale a livello di amministrazione riguardi il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Se la controversia è locale, i soggetti competenti a svolgere l’attività di conciliazione sono quelli previsti dall’art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990. Nel caso di conflitto sindacale che coinvolga i medesimi soggetti competenti all’attività di rilievo regionaleconciliazione, la procedura si svolge presso il Prefetto Ministero del Capoluogo di Regione;Lavoro anche per le controversie locali.
c. in caso di conflitto sindacale di rilievo locale, il Prefetto del capoluogo di Provincia4. Nel caso di insorgenza di una controversia nazionalesindacale nazionale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, il Ministero del Lavoroi soggetti di cui al comma 3, entro un termine di tre giorni lavorativi decorrente dalla ricezione della comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e della richiesta della procedura conciliativa, provvede provvedono a convocare le parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione del conflitto. I medesimi soggetti di cui al comma 3 possono chiedere alle organizzazioni sindacali e ai soggetti pubblici coinvolti alle amministrazioni pubbliche coinvolte, notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo di conciliazione; il . Il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore l'ulteriore termine di tre giorni lavorativi dall'apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall'art.2dall'art. 2, comma 2, della Legge n.146/1990, come modificata dalla Legge n.83/2000legge n. 146 del 1990.
5. Con le stesse procedure e modalità di cui al comma precedente, nel caso di controversie regionali e localia livello di amministrazioni periferiche, i soggetti di cui alle lettere b) e c) del al comma 2 del presente punto 3, penultimo periodo, provvedono alla convocazione delle organizzazioni sindacali per l’espletamento l'espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore l'ulteriore termine di cinque giorni dall'apertura del confronto. Il tentativo si considera altresì espletato ove i soggetti di cui al comma 2 non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito per la convocazione, che decorre dalla comunicazione scritta della proclamazione dello stato di agitazione. Il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al comma 3 ha una durata complessivamente non superiore a sei giorni lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di agitazione; quello del comma 4, una durata complessiva non superiore a dieci giorni. Del tentativo di conciliazione di cui al comma 3 viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, è inviato alla Commissione di Garanzia. Se la conciliazione riesce, il verbale dovrà contenere l'espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato, che non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'art.2, comma 6, della Legge n.146/1990, come modificata dalla Legge n.83/2000. In caso di esito negativo, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali. Le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero proclamato non costituiscono forme sleali di azione sindacale qualora avvengano nei casi previsti dall'art. 2, comma 6 della Legge n.146/1990, come modificata dalla Legge n.83/2000. Ciò anche nel caso in cui siano dovuti ad oggettivi elementi di novità nella posizione di parte datoriale. Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l'autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia. In caso di proclamazione di una successiva iniziativa di sciopero, nell'ambito della medesima vertenza e da parte del medesimo soggetto, è previsto un periodo di tempo dall'effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero entro cui non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti. Tale termine è fissato in 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia di cui al punto 3, lettera e).
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Sulle Norme Di Garanzia Dei Servizi Pubblici Essenziali
Procedure di raffreddamento e di conciliazione. 1. Sono confermate le procedure di raffreddamento dei conflitti previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale del comparto dei Ministeri.
2. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, vengono espletate le procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti.
3. I soggetti incaricati tentativi di svolgere le procedure di conciliazione sono:
a. conciliazione, in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale, si svolgono presso il Ministero del Lavoro;
b. in Lavoro e delle Politiche Sociali, ivi compresi quelli inerenti alla contrattazione integrativa nazionale a livello di amministrazione. Il tentativo di conciliazione si svolge presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, qualora il conflitto sindacale relativo alla contrattazione integrativa nazionale a livello di amministrazione riguardi il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Se la controversia è locale, i soggetti competenti a svolgere l’attività di conciliazione sono quelli previsti dall’art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990. Nel caso di conflitto sindacale che coinvolga i medesimi soggetti competenti all’attività di rilievo regionaleconciliazione, la procedura si svolge presso il Prefetto Ministero del Capoluogo di Regione;Lavoro anche per le controversie locali.
c. in caso di conflitto sindacale di rilievo locale, il Prefetto del capoluogo di Provincia4. Nel caso di insorgenza di una controversia nazionalesindacale nazionale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, il Ministero del Lavoroi soggetti di cui al comma 3, entro un termine di tre giorni lavorativi decorrente dalla ricezione della comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e della richiesta della procedura conciliativa, provvede provvedono a convocare le parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione del conflitto. I medesimi soggetti di cui al comma 3 possono chiedere alle organizzazioni sindacali e ai soggetti pubblici coinvolti alle amministrazioni pubbliche coinvolte, notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo di conciliazione; il . Il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore l'ulteriore termine di tre giorni lavorativi dall'apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall'art.2dall'art. 2, comma 2, della Legge n.146/1990, come modificata dalla Legge n.83/2000legge n. 146 del 1990.
5. Con le stesse procedure e modalità di cui al comma precedente, nel caso di controversie regionali e localia livello di amministrazioni periferiche, i soggetti di cui alle lettere b) e c) del al comma 2 del presente punto 3, penultimo periodo, provvedono alla convocazione delle organizzazioni sindacali per l’espletamento l'espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore l'ulteriore termine di cinque giorni dall'apertura del confronto.
6. Il tentativo si considera altresì espletato ove i soggetti di cui al comma 2 3 non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito per la convocazione, che decorre dalla comunicazione scritta della proclamazione dello stato di agitazione.
7. Il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al comma 3 4 ha una durata complessivamente non superiore a sei giorni lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di agitazione; quello del comma 45, una durata complessiva non superiore a dieci giorni.
8. Del tentativo di conciliazione di cui al comma 3 4 viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, è inviato alla Commissione di Garanziagaranzia. Se la conciliazione riesce, il verbale dovrà contenere l'espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato, che proclamato e tale revoca non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'art.2dell'art. 2, comma 6, della Legge n.146/1990, come modificata dalla Legge n.83/2000legge n. 146 del 1990. In caso di esito negativocontrario, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.
9. Le revoche, le sospensioni ed i rinvii spontanei dello sciopero proclamato devono essere comunicati immediatamente e comunque non costituiscono forme sleali oltre cinque giorni dalla data prevista per lo sciopero medesimo. Il superamento di azione sindacale qualora avvengano nei casi previsti dall'art. 2, comma 6 della Legge n.146/1990, come modificata dalla Legge n.83/2000. Ciò anche tale limite può avvenire solo in conseguenza del raggiungimento di un accordo o nel caso in cui siano dovuti ad oggettivi emergano elementi di novità nella posizione datoriale, ovvero qualora sia giustificato da un intervento della Commissione di parte datorialegaranzia o dell’autorità competente alle precettazioni.
10. Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l'autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.
11. In caso di proclamazione di una successiva ulteriore iniziativa di sciopero, nell'ambito della medesima vertenza e vertenza, da parte del medesimo soggetto, è previsto un periodo di tempo dall'effettuazione ed entro 120 giorni dall’effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero entro sciopero, esclusi i periodi di franchigia di cui all'art. 4, commi 7 e 8, non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti. Tale termine è fissato in 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia di cui al punto 3, lettera e).
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Sulle Norme Di Garanzia Dei Servizi Pubblici Essenziali
Procedure di raffreddamento e di conciliazione. 1. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, vengono preventivamente espletate le procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti.
2. I soggetti incaricati di svolgere le procedure di conciliazione sono:
a. a) in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale, il Ministero del LavoroLavoro e delle Politiche sociali;
b. b) in caso di conflitto sindacale di rilievo regionale, il Prefetto del Capoluogo di Regione;
c. c) in caso di conflitto sindacale di rilievo locale, il Prefetto del capoluogo Capoluogo di ProvinciaProvincia6.
3. Nel In caso di controversia nazionale, il Ministero del LavoroLavoro e delle Politiche Sociali, entro un termine di tre giorni lavorativi decorrente dalla comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e della richiesta della procedura conciliativa, provvede a convocare le parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione del conflitto. I medesimi soggetti possono Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali può chiedere alle organizzazioni sindacali e ed ai soggetti pubblici coinvolti notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo di conciliazione; il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore termine di tre giorni lavorativi dall'apertura dall’apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall'art.2dall’art. 2, comma 2, della Legge n.146/1990legge n. 146/1990, come modificata modificato dalla Legge n.83/2000legge n. 83/2000.
4. Con le stesse medesime procedure e modalità di cui al comma precedente3, nel caso di controversie regionali e locali, i soggetti di cui alle lettere lett. b) e c) del comma 2 del presente punto provvedono alla convocazione delle organizzazioni sindacali per l’espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore termine di cinque giorni dall'apertura dall’apertura del confronto. Il tentativo si considera altresì espletato ove i soggetti di cui al comma 2 non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito per la convocazione, che decorre dalla comunicazione scritta della proclamazione dello stato di agitazione. Il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al comma 3 ha una durata complessivamente non superiore a sei giorni lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di agitazione; quello del comma 4, una durata complessiva non superiore a dieci giorni. Del tentativo di conciliazione di cui al comma 3 viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, è inviato alla Commissione di Garanzia. Se la conciliazione riesce, il verbale dovrà contenere l'espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato, che non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'art.2, comma 6, della Legge n.146/1990, come modificata dalla Legge n.83/2000. In caso di esito negativo, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali. Le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero proclamato non costituiscono forme sleali di azione sindacale qualora avvengano nei casi previsti dall'art. 2, comma 6 della Legge n.146/1990, come modificata dalla Legge n.83/2000. Ciò anche nel caso in cui siano dovuti ad oggettivi elementi di novità nella posizione di parte datoriale. Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l'autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia. In caso di proclamazione di una successiva iniziativa di sciopero, nell'ambito della medesima vertenza e da parte del medesimo soggetto, è previsto un periodo di tempo dall'effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero entro cui non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti. Tale termine è fissato in 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia di cui al punto 3, lettera e).
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Collettivo Nazionale