Programmazione dei lavori pubblici Clausole campione

Programmazione dei lavori pubblici. 1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui al presente codice di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.
Programmazione dei lavori pubblici. (art. 14, legge n. 109/1994)
Programmazione dei lavori pubblici. 25. Modi di affidamento di incarichi professionali pubblici
Programmazione dei lavori pubblici. Come ogni anno si riporta un consuntivo dei Programmi triennali dei lavori pubblici pubblicati on line attraverso il Servizio Contratti Pubblici o sui siti regionali attivati ad hoc ai sensi del già citato decreto del Ministero dei lavori Pubblici 20/2001 di cui al comma 11 dell’art.128 del Codice dei Contratti Pubblici. Il quadro d’insieme è anche per il 2011 condizionato da un lato dalla disomogeneità con la quale le Regioni e Province Autonome non tanto hanno attivato e reso efficienti i propri sistemi di rilevazione – alcuni dei quali non sembrano ancora in grado di garantire una buona copertura del fenomeno e pertanto di produrre dati affidabili – e dall’altro da un SCP ancora poco utilizzato dalle stazioni appaltanti delle altre Regioni. Fra i sistemi di rilevazione regionale, non tutti sembrano ancora garantire una buona copertura del fenomeno e pertanto produrre dati affidabili. Si conferma dunque in questo settore l’importanza di un Osservatorio regionale che stimoli e solleciti l’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione dei programmi e consenta una fotografia completa e non “a macchia di leopardo”, come quella che si riassume nei prospetti di cui oltre, dell’attività di programmazione della PA nel campo dei lavori pubblici. Tutto ciò necessariamente premesso e rimandando alle tabelle per un più approfondito esame del contesto, si rileva fra la raccolta del 2010 (triennio 2010-2012) e quella del 2011 (triennio 2011-2013) una significativa flessione sia per quanto riguarda il numero di programmi (da 4.065 a 3.753) che il numero di interventi (da 107mila a 86mila). Si tratta di un arretramento ampiamente annunciato che riflette le più ridotte disponibilità di risorse finanziarie della Pubblica Amministrazione che hanno un evidente impatto sull’andamento degli elenchi annuali, ma anche e soprattutto, sull’intero programma, le più generali incertezze sulle entrate sulle quali poter contare per il prossimo futuro. L’informazione contenuta nei programmi triennali è dunque preziosa anche in quanto in grado di restituire una indicazione sul clima attuale e sulle prospettive della committenza pubblica. L’intera rete SCP – siti regionali (e pertanto Ministero - Osservatori regionali per il tramite di Itaca) dovrà dunque impegnarsi al massimo per il recupero di dati la cui rilevanza è di immediata evidenza anche in quanto relativa ad un fenomeno, come quello della programmazione, che esula dallo stesso ambito di monitoraggio dell’Autorità per la vigilanza ...
Programmazione dei lavori pubblici. 1. L’attività di realizzazione dei lavori di cui al presente codice si svolge sulla base del programma triennale dei lavori pubblici, di seguito denominato programma, e dei suoi aggiornamenti annuali.
Programmazione dei lavori pubblici. 1. La Giunta regionale, entro il 30 settembre di ciascun anno, adotta lo schema di programma triennale dei lavori pubblici di cui all'articolo 128 del codice dei contratti pubblici secondo le modalità stabilite dal medesimo articolo e dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554 (regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994 n 109 e successive modificazioni), unitamente all'elenco annuale dei lavori; con tale provvedimento si dà attuazione agli studi di fattibilità di cui al comma 2 e si identificano e quantificano i bisogni della Regione.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).