Proprietà e diffusione dei risultati Clausole campione

Proprietà e diffusione dei risultati. 1. La proprietà degli studi, dei prodotti e delle metodologie sviluppati nell’ambito del progetto è regolamentata dalla normativa vigente in materia, salvo particolari accordi stipulati tra le parti firmatarie del presente atto, ferma restando la possibilità dei soggetti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale di fruirne, previa richiesta alle parti firmatarie.
Proprietà e diffusione dei risultati. 1. Eventuali risultati scaturenti dalla cooperazione resteranno di proprietà comune delle Parti, che ne disciplineranno di comune accordo l’uso e la divulgazione, anche ai sensi del successivo art. 10. In tutte le iniziative di pubblicazione e di diffusione dei risultati derivanti dalle attività di cui alla presente Convenzione, dovrà essere menzionata la collaborazione intercorrente tra l’Università di Perugia - DCBB e il DARAS.
Proprietà e diffusione dei risultati. Eventuali risultati scaturenti dalla cooperazione, nelle more della stipulazione degli accordi attuativi, resteranno di proprietà comune delle parti, che ne disciplineranno di comune accordo l’uso e la divulgazione, anche ai sensi del successivo art. 6. La proprietà dei beni materiali e immateriali prodotti nel contesto dello svolgimento delle attività oggetto degli accordi attuativi e le forme di diffusione, formeranno oggetto di apposita regolamentazione all'interno dei contratti attuativi medesimi.
Proprietà e diffusione dei risultati. Eventuali risultati scaturenti dalla cooperazione, nelle more della stipulazione degli accordi attuativi, resteranno di proprietà comune delle parti, che ne disciplineranno di comune accordo l’uso e la divulgazione, anche ai sensi del successivo art. 7. La proprietà dei beni materiali e immateriali prodotti nel contesto dello svolgimento delle attività oggetto degli accordi attuativi e le forme di diffusione, formeranno oggetto di apposita regolamentazione all'interno dei contratti attuativi medesimi. Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 6/12 - 02/05/2018 09:07:54 - Protocollo 26826/18 - Data Protocollo 02/05/2018
Proprietà e diffusione dei risultati. Eventuali risultati scaturiti dalla cooperazione resteranno di proprietà comune delle Parti che ne disciplineranno, di comune accordo, l’uso e la divulgazione, anche ai sensi del successivo art. 12. In tutte le iniziative di pubblicazione e di diffusione dei risultati derivanti dalle attività di cui al presente Accordo, dovrà essere menzionata la collaborazione intercorrente tra Università degli Studi di Milano e il DARA.
Proprietà e diffusione dei risultati. Eventuali risultati conseguiti nel contesto dello svolgimento delle attività oggetto degli accordi attuativi, e le forme di diffusione, formeranno oggetto di apposita regolamentazione all'interno dei contratti attuativi medesimi.
Proprietà e diffusione dei risultati. Fermo restando che le Parti sono titolari esclusive dei risultati conseguiti autonomamente e con mezzi propri, eventuali risultati scaturenti dalla cooperazione resteranno di proprietà comune delle Parti, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità e le Parti ne disciplineranno di comune accordo l’uso e la divulgazione, anche ai sensi del successivo art. 7. Ciascuna Parte s’impegna a rispettare e far rispettare la riservatezza su tutte le informazioni confidenziali, fatti, documenti, elaborati ricevuti dall’altra Parte o risultanti dalle attività oggetto del presente Accordo, salvo esplicita autorizzazione scritta dell’altra Parte per casi particolari. I predetti obblighi non dovranno essere adempiuti qualora le suddette informazioni e documenti rivestano carattere di dominio pubblico al momento della stipulazione del presente Accordo e lo diventino successivamente.
Proprietà e diffusione dei risultati. 1.1. Ferma restando la proprietà intellettuale sul materiale didattico in capo al formatore, Parte committente si riserva il diritto di utilizzare e riprodurre il suddetto materiale didattico, anche successivamente alla scadenza del contratto, per i propri fini istituzionali; al formatore rimane la facoltà di utilizzare per i propri fini istituzionali i risultati scientifici della prestazione.
Proprietà e diffusione dei risultati. I risultati delle attività svolte in ottemperanza alla presente Convenzione e la relativa documentazione apparterranno in ugual misura ad entrambe le parti, che ne potranno disporre pienamente, fatti salvi i diritti morali degli autori. I risultati di cui sopra potranno essere comunicati a terzi o costituire oggetto di pubblicazioni, che potranno avvenire in modo congiunto tra le parti o ciascuna per quanto di propria competenza. Dovrà in ogni caso essere riconosciuta la titolarità dei rispettivi contributi. Le parti non porranno alcun ostacolo pregiudiziale alla pubblicazione in sede scientifica del lavoro svolto e dei risultati conseguiti. Pubblicazioni o divulgazioni in ambiti non scientifici dovranno essere autorizzate espli- citamente, per iscritto, da entrambe le parti. In tutte le pubblicazioni si dovrà fare esplicito riferimento alla presente Convenzione.
Proprietà e diffusione dei risultati. La proprietà intellettuale sul materiale didattico rimane in capo a Iuav. (Si potrà concordare un’eventuale utilizzazione del materiale da parte del Committente). L’eventuale pubblicazione o comunicazione in sede accademica del contenuto delle relazioni da parte di Iuav dovrà contenere l’indicazione che il lavoro è stato realizzato con il contributo del Committente.