Informazioni confidenziali Clausole campione

Informazioni confidenziali. 1. Ai sensi del presente Accordo, è considerato riservato qualsiasi dato, informazione, conoscenza, trovato, brevettabile o non brevettabile, know-how, metodo, processo, software, codice, business plan, business model, liste contatti nonché, più in generale, qualsivoglia notizia, di natura tecnica o commerciale, in qualsiasi forma trasmessa da parte di HIT o delle imprese partecipanti alla UX Challenge, che (i) sia identificata per iscritto come confidenziale; (ii) sia identificata oralmente come confidenziale e tale natura sia confermata per iscritto, anche a mezzo email, entro due (2) giorni dalla divulgazione; o (iii) che sia ragionevolmente identificabile come confidenziale da un professionista del settore (di seguito “Informazioni Confidenziali”). Si considerano Informazioni Confidenziali i report formulati dai Solver contenenti i suggerimenti per il miglioramento della User Experience dei prodotti partecipanti alla UX Challenge. 2. Non si considerano Informazioni Confidenziali le informazioni che (i) siano o divengano di pubblico dominio, senza alcuna violazione degli impegni ed obblighi assunti dalla Parte Ricevente ai sensi del presente Accordo; (ii) fossero già note alla Parte Ricevente precedentemente alla data di comunicazione delle stesse; (iii) siano state sviluppate indipendentemente e in buona fede dalla Parte Ricevente senza aver avuto possibilità di accesso alcuno alle Informazioni Confidenziale; (iv) siano state divulgate dietro consenso scritto della Parte Emittente o comunque senza violazione del presente Accordo; (v) necessitino di essere divulgate per adempimento di legge o su richiesta di un’Autorità governativa o giurisdizionale competente, a condizione che la Parte Ricevente informi per iscritto immediatamente, oppure, qualora ciò non fosse fattibile nelle circostanze del caso, non appena possibile, la Parte Emittente di tale adempimento o provvedimento giudiziale e ragionevolmente cooperi con la Parte Emittente, a spese di quest’ultima, nell’eventuale contestazione di tale adempimento o provvedimento.
Informazioni confidenziali. Ai fini del presente Accordo, con l’espressione “Informazioni Confidenziali” si intendono tutte le informazioni tecniche o commerciali comunicate, in qualsiasi forma o mezzo, tra le Parti relative al Software, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, dati relativi ai prodotti e ai servizi, specifiche tecniche, progetti, disegni, prototipi, software, modelli, piani commerciali, piani di marketing, dati finanziari, bilanci, preventivi ed informazioni statistiche. Anche le informazioni comunicate verbalmente saranno considerate Informazioni Confidenziali qualora la Parte che le comunica, al momento della trasmissione delle informazioni, dichiari la loro natura confidenziale fornendo all’altra Parte, entro trenta (30) giorni dalla comunicazione, uno scritto riassuntivo relativo al loro contenuto. Informazioni tecniche o commerciali di proprietà di terzi comunicate da una Parte all’altra sono da intendersi quali Informazioni Confidenziali ai sensi del presente Accordo, fatto salvo che non sia altrimenti stabilito per iscritto. Le Parti si obbligano a non utilizzare le Informazioni Confidenziali per scopi diversi da quelli strettamente inerenti al collaudo del Software. Le Parti si obbligano a rendere accessibili le Informazioni Confidenziali solamente ai propri dipendenti e consulenti che ne debbano aver conoscenza in ragione dell'attività che svolgono e soltanto nella misura in cui ciò sia necessario all'espletamento del loro incarico in relazione al Progetto. E’ consentito altresì che, nei limiti di cui sopra, e qualora sia necessario ai fini del Progetto, la Parte comunichi le Informazioni Confidenziali anche ai dipendenti e consulenti di società del proprio Gruppo. I suddetti dipendenti e consulenti dovranno essere debitamente resi edotti della natura riservata delle Informazioni Confidenziali.
Informazioni confidenziali. Il Fornitore è tenuto a mantenere riservate tutte le informazioni scambiate durante lo svolgimento dei Servizi adottando tutte le misure atte a garantirne un’adeguata tutela e al fine di assicurare la confidenzialità e la riservatezza del loro contenuto. Sono da considerarsi informazioni confidenziali, in via esemplificativa e non esaustiva, tutte le notizie, i dati, la conoscenza e l’esperienza tecnologica, i disegni, le specifiche e le caratteristiche di progetti, apparecchiature, strumenti, materiali, sistemi informativi, database, architetture di sistema, accordi di commercializzazione o di licenza o di partnership forniti direttamente o indirettamente dal Committente o comunque acquisiti durante le visite od altri contatti effettuati per loro conto. In particolare, fatta salva l’esplicita autorizzazione rilasciata in forma scritta dal Committente, al Fornitore è fatto divieto di cedere, consegnare, rendere disponibili a qualsiasi titolo, o comunque comunicare o divulgare per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento, il contenuto delle informazioni confidenziali a terzi. Il Fornitore è tenuto a rispondere nei termini indicati nel presente articolo anche per l’operato e i comportamenti dei suoi dipendenti e degli altri ausiliari comunque definiti. Al termine del Contratto, per qualsiasi motivo determinato, il Committente avrà la facoltà di chiedere al Fornitore la restituzione o la prova della distruzione delle informazioni confidenziali in possesso del Fornitore che risulti di interesse del Committente riottenere o distruggere.
Informazioni confidenziali. 1.1 Ai fini del presente Accordo, per “Informazioni Confidenziali” si intendono: l'esistenza del presente Accordo, il rapporto fra le Parti e ogni informazione tecnica, di business, commerciale, di marketing, strategica, economica, finanziaria, legale, scientifica o ogni altra informazione di qualsiasi genere, dati e/o materiali, posti a conoscenza da una Parte (di seguito definita “Titolare”) all'altra (di seguito definita “Destinatario”) e/o alle sue parti autorizzate (come di seguito definite) direttamente e/o indirettamente in relazione al Progetto sia prima che dopo la data di stipula del presente Accordo. La presente definizione include informazioni e/o materiali, che sono:
Informazioni confidenziali. 7.1 La parte che riceve le Informazioni confidenziali (“Parte Ricevente”) dall’altra parte (“Parte Informatrice”) si obbliga a mantenere per esse lo stesso grado di riservatezza adottato per le proprie informazioni confidenziali e, in ogni caso, mai al di sotto di un ragionevole grado di riservatezza. La Parte Ricevente non utilizzerà le Informazioni confidenziali ricevute dalla Parte Informatrice, se non in relazione al Programma di Ricerca. La Parte Xxxxxxxxx si impegna a non divulgare a terzi le Informazioni confidenziali e a non utilizzare le stesse, senza il preventivo consenso scritto della Parte Informatrice, per scopi diversi da quelli previsti dal presente Accordo. La Parte Ricevente garantisce, inoltre, che trasferirà le Informazioni confidenziali ricevute dalla Parte Informatrice esclusivamente ai suoi dipendenti/collaboratori coinvolti nelle attività di ricerca, al solo fine di consentire lo svolgimento delle attività previste dal Programma di Ricerca.
Informazioni confidenziali. Il Cliente conviene che le idee non di dominio pubblico e le espressioni di tali idee contenute nei Prodotti Licenziati e/o fornite al Cliente nel corso della prestazione da parte di PTC dei Servizi, contengono segreti industriali, informazioni confidenziali e proprietarie e know-how di PTC e dei suoi licenzianti (le “Informazioni Confidenziali”), e che PTC (e/o un Rivenditore) divulga tali Informazioni Confidenziali al Cliente in via riservata. Il Cliente dovrà mantenere la massima riservatezza su tali Informazioni Confidenziali e non dovrà divulgare o altrimenti mettere a disposizione di terzi tali Informazioni Confidenziali fatta eccezione per quanto necessario all'esercizio della Licenza del Cliente di cui all'Articolo 2. Il Cliente dovrà adottare ogni misura adeguata e ragionevole nei confronti dei suoi dipendenti, consulenti o agenti e gli Utenti Autorizzati al fine di adempiere agli obblighi del Cliente ai sensi del presente Accordo. Il Cliente conviene di informare PTC immediatamente in caso di accesso non autorizzato alle Informazioni Confidenziali o ai Prodotti Licenziati ovvero in caso di divulgazione o utilizzo degli stessi e di adottare le ulteriori misure che dovessero essere ragionevolmente richieste da PTC al fine di evitare od ovviare a qualsiasi violazione del presente Articolo.
Informazioni confidenziali. Le Parti riconoscono che qualsiasi notizia, dato, informazione, documento e pattuizione relativi al presente Contratto ha natura strettamente riservata e confidenziale e, pertanto, non potrà formare oggetto di divulgazione a soggetti terzi senza il preventivo consenso scritto delle Parti. L’obbligo di riservatezza di cui al presente articolo 12.1 non si applica a: (a) le informazioni che sono o divengano di dominio pubblico, per motivi diversi dalla violazione del presente Contratto da parte delle Parti; (b) le informazioni che sono state sviluppate indipendentemente dalle Parti; (c) le informazioni ottenute dalle Parti da un Soggetto terzo che, per quanto di conoscenza della Parte, non sia soggetto a un divieto contrattuale, legale o fiduciario di trasmettere le informazioni alle Parti; (d) le informazioni rivelate nei limiti richiesti o dovuti dalla Legge a qualsiasi Autorità, organo governativo, di sorveglianza o qualsiasi borsa valori riconosciuta (ivi inclusa ogni informazione rivelata o pubblicata da Veneto Banca nel corso della procedura di liquidazione coatta amministrativa), fermo restando che, nei limiti permessi dalla Legge applicabile, ogni Parte si impegna a far sì che ciascuna di tali rivelazioni abbia il contenuto minimo richiesto dalla Legge perché tale Parte sia adempiente alle obbligazioni a suo carico; (e) le informazioni rivelate a qualsiasi Autorità fiscale nei limiti in cui ciò sia necessario per le questioni fiscali delle Parti; (f) le informazioni rivelate tramite annuncio ai sensi dell’articolo 12.2.
Informazioni confidenziali. L’Acquirente concorda che queste Condizioni, incluso qualsiasi Contratto, e tutte le informazioni relative ai Prodotti, compreso il prezzo e le descrizioni fornite da Westcon all’Acquirente, senza riguardo alla forma in cui sono fornite da Westcon all’Acquirente, sono da considerarsi informazioni confidenziali di Xxxxxxx e dei suoi Fornitori (“Informazione Confidenziale”). L’Acquirente manterrà tali Informazioni Confidenziali con la massima riservatezza e non userà o comunicherà tali Informazioni Confidenziali a terzi, salvo che nei casi previsti dalla legge. L’Acquirente inoltre concorda di limitare l’accesso a tali Informazioni Confidenziali ai dipendenti che hanno bisogno di prenderne conoscenza e sono vincolati da obblighi scritti di riservatezza che pongano almeno obblighi di riservatezza delle Informazioni Confidenziali in misura pari a quelli previsti in queste Condizioni. Tutte le Informazioni Confidenziali sono fornite “AS IS” (come sono) senza alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o tacita, relativamente alla loro accuratezza o completezza. Xxxxxxx concorda di mantenere strettamente riservate, ed di non comunicare a terzi alcuna informazione sensibile fornita dall’Acquirente che sia stata qualificata come confidenziale, riservata o con espressioni simili.
Informazioni confidenziali. 1.1. - Ai fini del presente accordo, per “Informazioni Confidenziali” si intendono tutte le informazioni di natura commerciale e/o tecnica, in qualunque forma (scritta, su supporto informatico o altro, orali, ecc.) comunicate da RB SPA a , ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le informazioni relative a progetti, pianificazioni, specifiche, disegni, vendite, prezzi, ricerche, attrezzature, processi produttivi, dipendenti, clienti, fornitori, altre persone con cui RB SPA intrattiene relazioni d’affari.
Informazioni confidenziali. 10.1. Il Compratore non dovrà divulgare a terzi alcuna informazione relativa alla progettazione dei Prodotti, ai disegni, alle specifiche, ai risultati del test, ai campioni dei prodotti, alle quotazioni, ai prezzi, ai materiali di marketing e ad altri termini di vendita ("Informazioni riservate") ricevute dal venditore In relazione a questi Termini e Condizioni e utilizzerà esclusivamente le informazioni riservate nell'adempimento degli obblighi e degli impegni assunti nei confronti del Venditore, salvo quanto e nella misura richiesta dalla legge o con l'approvazione scritta del Xxxxxxxxx. Le informazioni riservate non includono informazioni che sono o divengono pubblicamente disponibili per colpa del Compratore o che il Compratore può dimostrare di essere state già in suo possesso prima di averle dal Venditore.