Pubblicità degli incarichi Clausole campione

Pubblicità degli incarichi. 1. Oltre a quanto già previsto in merito alla pubblicazione dell’avviso e dell’esito della procedura di cui al precedente articolo 8 del presente regolamento, il Responsabile competente cura le comunicazioni e le pubblicazioni previste dalle leggi e dai regolamenti. In particolare: a) cura la pubblicazione sul sito web del Comune adempiendo agli obblighi di pubblicità previsti dall’articolo 53 comma 14 del D.Lgs. n. 165/2001 e dagli articoli 2 comma 54 e 3 comma 18 della Legge n. 244/2007 per il tramite dell’Ufficio Ced che fornisce il necessario supporto tecnico – operativo; b) comunica al Servizio Personale i dati necessari per la trasmissione semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione in adempimento a quanto previsto dall’articolo 53 comma 14 del D.Lgs. n. 165/2001. Per il tramite del Servizio Personale provvede altresì a dare comunicazione al competente Centro per l’impiego della instaurazione dei rapporti di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, nonché dei rapporti di lavoro autonomo occasionale entro il giorno antecedente ad essa, mediante documentazione avente data certa di comunicazione; c) trasmette gli incarichi di importo superiore a 5.000 euro alla Sezione regionale della Corte dei Conti per il tramite del Settore Contratti e Affari Legali al fine di poter consentire lo svolgimento del controllo di cui al successivo articolo del presente regolamento.
Pubblicità degli incarichi. Sul sito web della fondazione xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx vengono pubblicati annualmente tutti i provvedimenti di conferimento degli incarichi, completi delle seguenti indicazioni: – indicazione del Collaboratore/Prestatore d’opera/Professionista; – oggetto dell’incarico; – corrispettivo.
Pubblicità degli incarichi. 1. Sul sito web dell’ente devono essere pubblicati, obbligatoriamente tutti i provvedimenti di conferimento degli incarichi, completi delle seguenti indicazioni: - soggetto/i percettore/i; - ragione dell’incarico; - ammontare erogato. La pubblicazione è a cura del Responsabile della struttura che sottoscrive il contratto di affidamento dell’incarico. 2. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del Responsabile del settore preposto. 3. Contestualmente alla pubblicazione di cui al primo comma il medesimo responsabile invia copia del contratto al Responsabile dell’Anagrafe delle Prestazioni, per gli adempimenti previsti dal comma 14 dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001. 4. Il conferimento di incarichi di studio, ricerca e consulenza può avvenire esclusivamente previo inserimento degli stessi nel programma approvato dal Consiglio comunale ai sensi dell’art. 3, comma 55, della Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008). 5. I contratti relativi a rapporti di consulenza sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell’Ente ai sensi dell’art. 3, comma 18, della Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008).
Pubblicità degli incarichi. L’Ente camerale rende noti gli incarichi conferiti mediante pubblicazione sul proprio sito web istituzionale dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico, della durata, dell’ammontare del compenso e dei provvedimenti di incarico. Gli incarichi conferiti sono comunicati telematicamente, ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. 165/2001, al Dipartimento della Funzione Pubblica. I contratti relativi ad incarichi di consulenza acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso sul sito web istituzionale dell’Ente. In caso di omessa pubblicazione la liquidazione del corrispettivo per l’incarico costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Gli atti di spesa relativi ad incarichi di studio, ricerca e consulenza di importo superiore ad € 5.000,00 devono essere trasmessi dal Responsabile Ragioneria alla competente sezione della Corte dei Conti.
Pubblicità degli incarichi. 1. Quale condizione di efficacia degli stessi, i contratti di collaborazione di cui al presente regolamento sono pubblicati nel sito web istituzionale dell’Università, completi delle seguenti informazioni: a) nome, cognome e curriculum professionale del collaboratore; b) oggetto dell’incarico; c) tipologia della collaborazione (coordinata e continuativa ovvero occasionale); d) struttura che conferisce l’incarico; e) data di inizio e di fine dell’attività; f) ammontare del compenso. 2. La liquidazione del compenso in assenza della pubblicazione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del soggetto che ha conferito l’incarico.
Pubblicità degli incarichi. 1. In ottemperanza alle disposizioni normative in materia di trasparenza, tutti i provvedimenti di affidamento degli incarichi, completi delle informazioni previste dalle disposizioni di legge vigenti, sono tempestivamente pubblicati sul sito istituzionale del Comune 2. L'efficacia dei relativi contratti e la conseguente liquidazione del corrispettivo sono subordinate alla pubblicazione delle informazioni di cui alle disposizioni di legge nonchè alla comunicazione alla Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Funzione pubblica – dei relativi dati a termini di legge. 3. I dati di cui al comma 1 sono pubblicati entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso.
Pubblicità degli incarichi. 1. Gli incarichi individuali conferiti dall’amministrazione sono pubblicati sul sito web di Ateneo con evidenza dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e del compenso erogato (art. 3, comma 54, legge 24.12.2007 n. 244) ai fini e secondo le prescrizioni della normativa vigente; gli incarichi sono altresì pubblicati ai fini e secondo le prescrizioni della normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza.
Pubblicità degli incarichi. 1. L’Amministrazione rende noti tutti gli incarichi professionali individuali conferiti mediante pubblicizzazione degli elenchi dei consulenti e degli esperti di cui si è avvalsa. 2. Gli elenchi, messi a disposizione per via telematica e contenenti per ogni incarico i riferimenti identificativi del soggetto cui lo stesso è stato conferito, l’oggetto, la durata e il compenso, sono trasmessi con cadenza semestrale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica. 3. In ogni caso i responsabili che affidano incarichi disciplinati dal presente Regolamento sono tenuti a far pubblicare sul sito web istituzionale dell’ente i relativi provvedimenti completi degli elementi costitutivi dell’incarico, in ossequio a quanto disposto dall’art. 3, comma 54, della Legge n. 244/2007. 4. In base alle disposizioni contenute nel comma 18 dell’art.3 della medesima Legge n. 244/2007, i contratti relativi a rapporti di consulenza acquistano efficacia soltanto a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito web istituzionale dell’ente del nominativo del consulente, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso, nonché della somma erogata.
Pubblicità degli incarichi. Tutti i provvedimenti di affidamento degli incarichi, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, sono tempestivamente pubblicati sul sito istituzionale del Comune, al fine di poter legittimamente procedere alla liquidazione del corrispettivo. Specificamente, i contratti relativi a rapporti di consulenza sono efficaci dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale del Comune. Tra il Comune di Modena, settore….., nella persona del dirigente dott…, di seguito denominato committente e il sig./dott………, nato a …..il….., e ivi residente in via……, codice fiscale…., di seguito denominato collaboratore
Pubblicità degli incarichi. In applicazione del principio di trasparenza e pubblicità di cui all’art. 20, comma 10, del CCNL 2002/2005 Area I, dell’art. 45 del CCNL 2016-2018 Area Funzioni centrali, oltre che del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni, nonché in attuazione di quanto previsto dall’art. 19, comma 1 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l’Amministrazione assicura l’aggiornamento con cadenza almeno semestrale sul sito istituzionale, degli incarichi conferiti e dei posti dirigenziali vacanti e di quelli vacanti che intende coprire.