Affidamento degli incarichi Clausole campione

Affidamento degli incarichi. 1. Tutti i dirigenti, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, hanno diritto ad un incarico, fatte salve le eccezioni previste dal presente contratto e da specifiche disposizioni legislative ed, in particolare, dalla L.R. 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione Autonoma Valle d'Aosta) e dal R.R. 17 agosto 1999, n. 4 (Ordinamento dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta). Gli incarichi sono conferiti dalle Amministrazioni con provvedimento motivato che individua l’oggetto, la durata dell’incarico, il corrispondente trattamento economico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani ed ai programmi definiti dall’organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto. 2. Il conferimento degli incarichi dirigenziali avviene secondo quanto previsto dagli articoli 20, 21 e 22 della l.r. n. 22/2010. 3. In caso di un incarico relativo ad una convenzione tra due o più enti, resta ferma la disciplina prevista per i segretari degli enti locali dalla legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari comunali della Valle d’Aosta) e dall’art. 26 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 (Ordinamento dei segretari degli enti locali della Valle d’Aosta). Nel caso di scioglimento anticipato della convenzione da parte di uno o più enti al segretario viene ridefinita la retribuzione di posizione corrispondente a quella prevista dall'ente presso il quale è rimasto titolare o a quella della convenzione ridefinita, fermo restando specifici contenuti nella convenzione relativi alla disciplina del recesso come previsto dall'art. 26 del r.r. n. 4/1999. 4. In assenza di diverse disposizioni, a seguito dello scioglimento della convenzione contemplata al comma 3, la nuova retribuzione di posizione è rideterminata secondo le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 018 (Revoca degli incarichi). Di tale trattamento il segretario può beneficiare per un massimo di anni 2 e comunque non oltre la scadenza dell'incarico, fermo restando che i maggiori oneri fanno carico all'ente che ha sciolto anticipatamente la convenzione.
Affidamento degli incarichi. 1. L’ASPAL procederà all’affidamento degli incarichi nel rispetto dei seguenti principi: a) valore della controversia; b) applicazione, a parità di condizioni, del principio di rotazione, garantendo l’equa ripartizione degli incarichi, onde evitare il consolidarsi di rapporti solo con alcuni professionisti, ferma restando la necessità che il profilo selezionato sia adeguato all’oggetto ed alla competenza professionale necessaria per svolgere l’incarico medesimo; c) assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, con riferimento al singolo incarico, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense e dalle altre norme vigenti in materia; d) foro di competenza della causa da affidare; e) casi di pregressa positiva collaborazione con l’Agenzia in relazione alla medesima o similare questione ovvero di consequenzialità (es. gravami a seguito di precedenti gradi di giudizio risoltisi in senso positivo all’Amministrazione) e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto (es. litispendenza, connessioni oggettive e soggettive) o rispetto ai quali si ritiene opportuno adottare una strategia difensiva uniforme. Si sottolinea che in presenza di tali situazioni, l’Amministrazione non applicherà il principio di rotazione; f) specializzazione professionale, universitaria ed esperienza relativamente all’oggetto del contenzioso o alla questione rilevante per la sua soluzione, risultanti dal curriculum vitae presentato; g) criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in termini di rapporto qualità prezzo. In sede di istruttoria verrà attribuito per la componente qualitativa un valore compreso tra il 60% e l’80% e per l’offerta economica un valore compreso tra il 20% e il 40%, con riferimento alla quale, anche in questo caso, si applicheranno le condizioni economiche contemplate dall’art. 7 del presente Regolamento. 2. L’ASPAL, nel rispetto dei principi che precedono, individua i professionisti da consultare tra quelli iscritti nell’elenco, mediante richiesta di almeno 3 (tre) preventivi di spesa redatti attenendosi alle disposizioni di cui al presente Regolamento. 3. Il preventivo dovrà indicare tutte le voci di costo per le singole prestazioni previste dai D.M. n. 55/2014 e n. 37/2018, con la specifica delle spese presunte e di quelle generali forfettarie, delle eventuali spese di trasferta o di domiciliazione, compresa la quantificazione degli oneri previdenziali e dell’IVA di legge. Con riferimento agli ...
Affidamento degli incarichi. Gli incarichi saranno affidati periodicamente, in relazione alle esigenze della Società appaltatrice ed a sua esclusiva discrezione, senza alcun obbligo per quest’ultima di garantire un numero minimo di pratiche da trattare. La durata dell’affidamento delle pratiche è definita di volta in volta. La gestione delle pratiche sarà periodicamente controllata e riveduta dal personale della Società appaltatrice. Qualora gli incarichi saranno restituiti dal subappaltatore oltre i termini stabiliti dalla Società appaltatrice verrà applicata una penale nella misura di €.5,00 per ogni incarico.
Affidamento degli incarichi. Gli incarichi saranno conferiti sulla base di quanto disciplinato dai processi aziendali specifici relativi al ciclo passivo. I Professionisti individuati ai sensi dell’art. 6 ricevono l’incarico che deve essere conferito per scritto e deve contenere, tra l’altro, la previsione dell’obbligo per il Professionista incaricato: a) di aggiornare costantemente la Società sulle attività inerenti l’incarico allegando la relativa documentazione (atti, memorie, relazioni, ecc.); b) di specificare nella parcella le voci di tariffa professionale applicate e ridotte; c) di richiedere la riunione di giudizi aventi lo stesso oggetto; d) della stretta osservanza del codice deontologico. All’atto di accettazione dell’incarico, il Professionista dovrà espressamente dichiarare di essere a conoscenza del presente Regolamento e di accettarne il contenuto, nonché rilasciare apposita dichiarazione relativa all’inesistenza di conflitto di interessi in ordine all’incarico affidato, in relazione a quanto disposto dall’art. 37 del Codice deontologico forense. Gli atti di incarico devono prevedere una specifica clausola risolutiva che vieti al Professionista altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con l’incarico affidato.

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  • OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO Il Direttore dell’AATO Veronese Xxxxxxx Xxxxxxxxx 1. Il servizio idrico integrato è costituito, ai sensi dell’Art. 4, comma 1, lett. f) della legge 5 gennaio 1994, n. 36, “dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione di acque reflue”, nonché della riutilizzazione delle acque reflue e del controllo sugli scarichi in pubbliche fognature. 2. Il servizio idrico integrato deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme regionali, nazionali e comunitarie, e delle direttive dell’Autorità d’ambito, nonché nel rispetto del presente atto. 3. Al Gestore, con il presente atto, viene affidata l’erogazione del servizio idrico integrato a tutti gli utenti dei comuni dell’Area gestionale di cui all’allegato 1, con l’utilizzo degli impianti, delle opere e delle canalizzazioni esistenti e di tutti quelli che verranno realizzati nel corso dell’affidamento, secondo il regime giuridico di ciascuno di essi ed in conformità agli ulteriori limiti indicati dal presente atto, nonché con le risorse umane ed i mezzi d’opera necessari. 4. Al Gestore, con il presente atto, è, altresì, affidata la realizzazione del programma degli interventi strutturali, approvato dall’Autorità con deliberazione n. 3 del 1 luglio 2005, e successive modifiche ed integrazioni. 5. I residenti, abitanti o domiciliati nel territorio di cui all’Allegato 1, possono pretendere dal Gestore le prestazioni inerenti il servizio idrico integrato secondo la relativa disciplina giuridica, ivi compresa l’osservanza del presente atto, delle direttive statali, regionali e dell’Autorità d’ambito. 6. Al Gestore è conferito, per tutta la durata della Convenzione, il diritto esclusivo di esercitare il servizio affidatogli all'interno del territorio indicato nell’allegato 1, salvo quanto previsto dal successivo art. 9. 7. La gestione è a rischio e pericolo del Gestore, che è autorizzato a percepire dagli utenti, come corrispettivo di tutti gli oneri ed obblighi posti a suo carico, ai sensi dell’articolo 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, le tariffe ed i corrispettivi indicati nei successivi articoli. Il Presidente di Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx 8. Le tariffe, i prezzi, le condizioni di fornitura ed i contributi d’allacciamento alle reti di acquedotto e di fognatura sono determinati dall’Autorità d’ambito in conformità alle vigenti norme in materia, anche su proposta del Gestore, osservando comunque l’uniformità degli standard minimi di servizio pubblico e garantendo la parità di trattamento tra gli utenti.

  • Affidamento del servizio La gestione del servizio di cui all’art. 1 è affidata a Società in possesso dei seguenti requisiti: a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 38, comma 1 dalla lettera a) alla lettera m-quater) del D.Lgs. n°163/2006; b) che all’impresa non è stata applicata alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscano di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni; c) di essere in regola, ai sensi dell’art. 17 Legge n. 68/99, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; d) Iscrizione alla CCIAA per oggetto di attività concernente il servizio oggetto della gara o secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza. e) di essere in possesso di sistema di qualità aziendale certificato secondo la norma ISO 9001:2008 per le attività di accertamento delle entrate comunali; f) di non avere pendenze, contenziosi in essere o debiti di qualsiasi genere con il Comune di Siderno; g) non aver subito risoluzioni in danno per contratti stipulati con enti pubblici e/o rescissioni contrattuali connesse ad inadempienze e/o mancati e/o incompleti riversamenti delle somme di spettanza dell’Ente Appaltante; h) non essere stato sottoposto a cancellazione e/o sospensione dall’Albo previsto dall’art. 53 del D.Lgs. n. 446 del 1997 ed istituito con Decreto del Ministero delle Finanze e dei Comuni 289/2000; i) di aver realizzato negli ultimi tre esercizi chiusi, servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara di importo non inferiore ad € 1.500.000 (eurounmilionecinquecento/00). Per servizi analoghi devono intendersi servizi di accertamento e riscossione di tributi e/o entrate patrimoniali. j) possesso di idonee dichiarazioni bancarie (da allegare in originale), rilasciate da almeno due istituti bancari attestanti che l’impresa è solida ed ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità. In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti le suddette dichiarazioni bancarie devono essere presentate almeno dall’Impresa capogruppo. k) di aver svolto negli ultimi cinque anni o avere in corso di esecuzione, con un unico contratto, alla data di pubblicazione della presente gara, con regolarità e senza contestazioni, il servizio di supporto alle attività di accertamento e riscossione coattiva di tributi comunali in almeno 3 comuni di classe IV o superiori (ex art. 2 del D.Lgs.507/1993). l) di avere un organico medio di dipendenti nell’ultimo triennio composto da almeno 20 unità lavorative con contratto C.C.N.L. a tempo indeterminato tra cui: - almeno n. 2 dipendenti provvisti di abilitazione a “messo notificatore”; - almeno n. 2 dipendenti provvisti di abilitazione all’esercizio della professione di “avvocato”; - almeno n. 2 dipendenti provvisti di abilitazione ad “ufficiale della riscossione” Tale requisito potrà essere attestato mediante autodichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta concorrente, corredata da copia del suo documento di identità non autenticato, in corso di validità. In caso di ATI costituita o in corso di costituzione o di Consorzio i requisiti soggettivi dovranno essere posseduti da tutti i componenti dell’associazione temporanea. I requisiti di capacità tecnico organizzativa di cui alle lettere i) e l) dovrà essere posseduto cumulativamente dai raggruppandi, fermo restando che la mandataria dovrà possedere il requisito in misura maggioritaria. In ogni caso, detti requisiti devono essere posseduti al momento della pubblicazione del presente Bando e risultare da una o più dichiarazioni allegate alla domanda di partecipazione. Le ditte concorrenti in associazione temporanea di imprese non potranno concorrere, al contempo, anche autonomamente, in più di una associazione. Nel caso di partecipazione in ATI in corso di costituzione la domanda di partecipazione e l’offerta dovranno essere sottoscritte dai legali rappresentanti di tutte le imprese associande. I raggruppamenti temporanei di imprese possono essere già costituiti, ovvero va dichiarata, pena l’esclusione dalla gara, l’intenzione di costituirsi in A.T.I in casi di aggiudicazione, con indicazione dell’impresa capogruppo, la partizione dei lavori e le quote di partecipazione, nel pieno rispetto dell’art. 37 del D.Lgs. 163/06. Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico – finanziario e/o tecnico - organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/06. In osservanza dell’art. 49 del D.Lgs. 163/06 è escluso l’avvalimento relativamente ai requisiti di carattere soggettivo.

  • Durata dell’affidamento Il presente affidamento ha durata dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023 e il servizio dovrà essere svolto nel corrispondente periodo.

  • VALUTA DI PAGAMENTO Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia e in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all’Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l’Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l’Assicurato ha sostenuto le spese.

  • AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CAUTO CANTIERE AUTOLIMITAZIONE Determina 1658 27/11/2018 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PER L'UTILIZZO DEL SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE DEL PERSONALE PER IL SETTORE DELLE RISORSE UMANE E CONTROLLO DI GESTIONE - AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO SINTEL DI ARCA LOMBARDIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA Determina 1643 26/11/2018 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SISTEMA DI CONNETTIVITA' WI-FI "FREE ITALIA WIFI" DELLA PROVINCIA DI BRESCIA - AGGIUDICAZIONE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 637021 A CINECA CONSORZIO INTERUNIVARSITARIO - CIG Z0B25A5171 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CINECA Consorzio Interuniversitario Determina 1641 26/11/2018 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA "WEBTOSMS" - ANNO 2019 - AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 687207 ALLA DITTA SERVIZI INTERNET S.R.L. - CIG 76779447D PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO SERVIZI INTERNET S.R.L. Determina 1626 22/11/2018 AFFIDAMENTO INCARICO DELLA GESTIONE E DELLO SVILUPPO DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE/BIBLIOTECA SPECIALIZZATA PER BAMBINI E RAGAZZI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA SINTEL ID 102413679 A IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO LOMBARDIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE- CIG 7647776866 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO LOMBARDIA SRL IMPRESA SOCIALE Determina 1618 22/11/2018 LICEO "GAMBARA" IN COMUNE DI BRESCIA. OPERE DI MESSA IN SICUREZZA COPERTURA PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA PANGEA CONSORZIO STABILE C.C. A R.L. Determina 1622 22/11/2018 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTAUFFICIALE DEGLI AVVISI E BANDI DI GARA SECONDO LA NORMATIVA VIGENTEANNO 2018 - INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. Determina 1606 20/11/2018 I.I.S. "EINAUDI" IN COMUNE DI CHIARI (BS). LAVORI DI SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE INGRESSO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO IMPRESA CINESI S.R.L. Determina 1604 20/11/2018 IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA PROVINCIA DI BRESCIA SITI IN BRESCIA E PROVINCIA. INCARICO PROFESSIONALE PER PER EFFETTUAZIONE DI RILIEVI TOPOGRAFICI, RESTITUZIONE GRAFICA ED ADEGUAMENTO SCHEDE CATASTALI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO STUDIO FERITI & ASSOCIATI Determina 1587 15/11/2018 ACQUISTO DI N. 32 SEDUTE FISSE PER IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI ORZINUOVI, N. 6 SEDUTE SEMIDIREZIONALI PER IL SETTORE STAZIONE APPALTANTE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AREA VASTA E N. 4 POLTRONE SEMIDIREZIONALI PER IL SETTORE AVVOCATURA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA EFFEGI DI FANTONI G. & C. S.N.C. CON SEDE A BRESCIA - ORDINE DI ACQUISTO DIRETTO MEPA. CIG. ZF125C70D8.

  • Adeguamento dei prezzi 1. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi salvo eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in seguito alla pubblicazione degli indici pubblicati dall’ISTAT applicabili annualmente e comunque dopo 12 mesi dalla stipula del Contratto.

  • Conferimento dell’incarico (Artt. 13 e 23 del CCNL 01.03.02) 1. Ciascun dirigente ha diritto al conferimento di un incarico in assenza di provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 165/2001. 2. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato; l'affidamento e l'avvicendamento degli incarichi, per le tipologie previste dalle norme vigenti, avvengono nel rispetto di quanto previsto dal D. lgs. n.165/2001. 3. Il procedimento di definizione e di conferimento dell'incarico deve precisare, contestualmente o attraverso il richiamo delle direttive emanate dall'organo di vertice, la natura, l'oggetto, i programmi da realizzare e gli obiettivi da conseguire in coerenza con il POF della specifica Istituzione scolastica, sentito anche il dirigente scolastico, i tempi di loro attuazione, le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione, la durata dell'incarico ed il trattamento economico complessivo. 4. L’incarico è conferito dal Direttore scolastico regionale nell'ambito della dotazione dei rispettivi ruoli regionali della dirigenza con le modalità e alle condizioni previste dal D.lgs. n.165/2001. Ai dirigenti scolastici utilizzati presso l'Amministrazione centrale e regionale gli incarichi sono conferiti dai responsabili dei relativi Uffici. Esso ha la durata minima di tre anni e massima di cinque, decorrendo comunque dall’inizio dell’anno scolastico o accademico. In via eccezionale l’incarico o il rinnovo può essere di durata inferiore a tre anni nel caso di collocamento a riposo del dirigente in data antecedente ai predetti tre anni. Nei casi di incarichi di studio, di ricerca, ispettivi o di incarico presso l’Amministrazione centrale e periferica dell’Istruzione, in funzione di collaborazione in strutture di staff o in servizi di consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche, tenuto conto di quanto stabilito dall’art, 26, comma 8, della legge n. 448/98, la durata dell’incarico è correlata al programma di lavoro e all’obiettivo assegnato. Deve essere assicurata, da ciascun Ufficio Scolastico regionale, la pubblicità ed il continuo aggiornamento degli incarichi conferiti e dei posti dirigenziali vacanti e ciò anche al fine di consentire agli interessati l'esercizio del diritto a produrre eventuali domande per l'accesso a tali posti dirigenziali vacanti. 5. L’assegnazione degli incarichi è effettuata nel seguente ordine: a) conferma degli incarichi ricoperti; b) assegnazione di altro incarico per ristrutturazione e riorganizzazione dell’ufficio dirigenziale; c) conferimento di nuovo incarico e assegnazione degli incarichi ai dirigenti scolastici che rientrano, ai sensi delle disposizioni vigenti, dal collocamento fuori ruolo, comando o utilizzazione, ivi compresi gli incarichi sindacali e quelli all’estero. A tal fine, gli interessati dovranno presentare domanda al competente Ufficio scolastico regionale in tempo utile, tenendo conto del termine fissato al comma 3 del presente articolo;- d) mutamento d’incarico in pendenza di contratto individuale; e) mutamento d’incarico in casi eccezionali; f) nuovo incarico per mobilità professionale; g) mobilità interregionale. 6. Nell’ambito delle fasi di cui alle lettere b), c) d) ed e) del comma 1 viene conferito l’incarico con priorità nella provincia di residenza del dirigente scolastico interessato e successivamente nelle altre province della regione. 7. Le operazioni di conferimento degli incarichi devono concludersi entro il 15 luglio per consentire ai dirigenti scolastici di assumere il nuovo incarico dal 1° settembre dell’anno scolastico successivo. 8. I responsabili dei singoli Uffici Scolastici regionali effettueranno, con le procedure e i criteri di cui all'art. 20, entro tre mesi dalla scadenza naturale del contratto individuale, una valutazione complessiva dell'incarico svolto. Qualora, nell'ambito dei criteri generali di cui al comma 4, non venga confermato lo stesso incarico precedentemente ricoperto e non vi sia una espressa valutazione negativa ai sensi del citato art. 20, sono tenuti ad assicurare al dirigente, nell’ambito degli incarichi disponibili, un incarico di norma equivalente. Per incarico equivalente s’intende quello cui corrisponde almeno un’analoga retribuzione di posizione. 9. Nelle ipotesi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la modifica o la soppressione dell'ufficio dirigenziale ricoperto, si provvede ad una nuova stipulazione dell'atto di incarico, tenendo conto, per quanto possibile, delle preferenze del dirigente interessato.

  • ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. L'Appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori per l'approvazione, prima dell'inizio lavori (e anticipando tale scadenza di un lasso temporale adeguato all'espletamento degli obblighi di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.), il programma esecutivo, secondo il comma 10, art. 43 del d.P.R. n. 207/2010, in accordo col programma di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

  • Inadempimento Le clausole del presente contratto di cui agli articoli hanno carattere essenziale sì che, per patto espresso, la violazione anche di una sola delle clausole suddette dà diritto alla LOCATRICE di chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1453 del Codice civile.

  • Risoluzione per inadempimento L’ISMEA si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’ISMEA ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l’ISMEA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC., nei seguenti casi: a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ISMEA; b. giusta causa; c. ragioni di pubblico interesse, debitamente motivate; d. interruzione della effettuazione del servizio/fornitura; e. inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente contratto; f. grave inadempimento o frode dell’impresa; g. perdita, in capo al soggetto affidatario, dei requisiti soggettivi ed oggettivi, che, a giudizio dell’Ismea, ovvero per disposizioni legislative, non consentano la prosecuzione o il regolare svolgimento dell’appalto; h. inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. L’Ismea potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dal codice civile e dal codice dei contratti pubblici. Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall’art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell’Appaltatore). In caso di risoluzione del contratto, l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’ISMEA tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Ai sensi dell’art. 110 del Codice l’ISMEA interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.