RAGIONI DELLA DECISIONE Clausole campione

RAGIONI DELLA DECISIONE. Con l’unico motivo la banca censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2059, 2043, 2697 e 1226 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Assume la ricorrente che la “ratio decidendi” si palesa equivoca in quanto, da un lato, il Giudice di appello viene a ritenere che la durata (oltre due mesi) della permanenza della errata segnalazione nella banca - dati ha realizzato “una concreta interferenza sulle esigenze di accesso al credito”; dall’altro ha invece individuato il danno-conseguenza nella “effettiva percepibilità che i terzi società e banche- hanno della segnalazione”. In ogni caso la pronuncia incorre nell’errore di diritto in quanto: a) la violazione dei diritti protetti da norme costituzionali non determina ex se l’automatica produzione di un “eventus – damni”, che deve invece pur sempre essere provato dal danneggiato nell’ “an” e nel “quantum”; b) tale danno non può essere identificato nella “percepibilità” della segnalazione inserita nella banca - dati, in quanto tale evento deve ricondursi alla fattispecie illecita violativa del diritto e non al momento successivo della produzione delle conseguenze dannose. Il motivo, che individua chiaramente le statuizioni impugnate ed assolve ai requisiti di specificità ex art. 366 c.p.c., comma 1 - dovendo conseguentemente rigettarsi la eccezione di inammissibilità proposta dalla parte resistente - è fondato. La questione di diritto sottoposta alla Corte concerne la risarcibilità del danno non patrimoniale in quanto conseguenza immediata e diretta della lesione di diritti fondamentali della persona, garantiti da copertura costituzionale, con riferimento - al caso di specie - alla violazione del “diritto alla immagine” od alla “reputazione sociale” di una società commerciale (inteso come diritto della personalità, rinveniente fondamento nell’art. 2 Cost., e nell’art. 8, paragr. 1 della Carta dei diritti fondamentali della UE, concernente la identificazione e la rappresentazione della di se stessi, che trova realizzazione attraverso la espressione di determinati requisiti caratterizzanti la individualità della persona fisica, giuridica, od altro ente comunque dotato di parziale autonomia nei rapporti giuridici, e declinabile in senso riflessivo - percezione e considerazione di sé; autostima; reputazione personale- ed in senso ostensivo - percezione e considerazione accreditata presso gli altri; reputazione sociale-). Le questioni prospettate dal motivo di ricorso attengono in particola...
RAGIONI DELLA DECISIONE. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 4, comma 1, della legge n. 898 del 1970, per avere la Corte d'appello affermato la competenza per territorio del Tribunale di Milano, essendo invece competente il Tribunale di Roma, ove era la residenza o il domicilio del ricorrente Gr., essendo la convenuta residente all'estero.
RAGIONI DELLA DECISIONE. Tutte le censure, ictu oculi, possono essere unitariamente considerate, in quanto relative all'addotta assenza del requisito del controllo analogo, non essendo stati posti in effettiva discussione gli ulteriori due requisiti propri della società in house. La pluralità dei ricorsi contiene, invero, pur da punti di vista non sempre coincidenti, un'unica censura: avere la sentenza impugnata ritenuto la presenza del requisito del controllo analogo su Alfa S.p.A., requisito che invece non sarebbe sussistente, non emergendo dal suo statuto elementi diversi da quelli conformi alla disciplina delineata nel codice civile per le società di capitali. I ricorrenti identificano, è possibile evidenziare in assoluta sintesi, il requisito del controllo analogo nella sua sostanziale assimilazione con il controllo operato dagli enti pubblici sulle proprie articolazioni organizzative e sui propri uffici, assimilazione di tale intensità da far ritenere le due forme sovrapponibili; pertanto rimarcano il difetto di vincoli gerarchici tra gli enti pubblici titolari delle partecipazioni di Alfa S.p.A. e i suoi organi sociali, nonché la mancanza di forme generalizzate di approvazione di ogni atto per cui lo si ritenga necessario con correlato potere di determinarne i contenuti, annullarli e in via preventiva autorizzarli, adducendo correlativamente che ricorrerebbe l'assenza di un potere di comando direttamente sulla gestione, valevole come prova dell'inesistenza del requisito.
RAGIONI DELLA DECISIONE. 1. Questioni preliminari. -­‐‑ 1.1. Con ambedue le memorie depositate ai sensi dell'ʹart. 378 c.p.c., e poi nella discussione orale, la difesa dell'ʹAzienda ha invocato la formazione del giudicato esterno sulla questione oggetto del contendere. A fondamento di tale eccezione ha dedotto che la polizza della cui validità si discute nel presente giudizio, distinta dal n. 704346212, ha formato oggetto di un secondo giudizio tra l'ʹAzienda e la UnipoiSai, relativo ad un diverso fatto colposo per il quale un paziente dell'ʹospedale "ʺFatebenefratelli"ʺ chiese all'ʹAzienda il risarcimento del danno. Ha soggiunto che tale giudizio è stato definitivamente chiuso dalla sentenza di questa Corte n. 22891 del 2015; che con tale sentenza questa Corte, cassando la sentenza impugnata e decidendo nel merito, ha dichiarato l'ʹinefficacia della stessa clausola contrattuale, la cui validità forma oggetto del presente ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE. 1.- Con il primo motivo di ricorso la ricorrente de- nuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per avere la Corte di merito totalmente omesso di considerare e valutare l’espressa previsione negoziale di cui all’art. 3.13 delle condizioni generali di appalto (CGA), nel quale si prevedeva la facoltà discrezionale della sta- zione appaltante di poter sospendere ad nutum i la- vori, senza alcuna fissazione di un termine massimo di durata.
RAGIONI DELLA DECISIONE. 1.Con il primo motivo (violazione dell'art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. - Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti) il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui non avrebbe considerato che il notaio avesse assolto ai propri obblighi professionali verificando il precedente passaggio diproprietà dell'immobile nel quale il medesimo sarebbe stato indicato come appartamento ad uso residenziale corrispondente alla situazione catastale A3.
RAGIONI DELLA DECISIONE. 6. Deve, in primo luogo, affermarsi che il ricorso è ammissibile perché “la senten- za con la quale il giudice d’appello riforma o annulla la decisione di primo grado e rimette la causa al giudice a quo ex art. 353 o 354 c.p.c., è immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione, trattandosi di sentenza definitiva, che non ricade nel divieto, dettato dall’art. 360, c. 3, c.p.c., di separata impugnazione in cassazione delle sentenze non definitive su mere questioni, per tali intendendo solo quelle su questioni pregiudiziali di rito
RAGIONI DELLA DECISIONE. Con il primo mezzo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1322 c.c., in punto di nullità per difetto di meritevolezza della clausola claims made. La Corte territoriale ha escluso che il contratto assicura- tivo inter partes sia affetto da nullità per contrasto con l’art. 1895 c.c., in quanto “atipico” in ragione della clausola claims made ivi contenuta, per effetto della quale è da considerarsi “sinistro” a tutti i fini contrattuali - e dunque non solo ai fini del pagamento dell’indennizzo - l’invio della richiesta di risarcimento all’assicurato da parte del danneggiato. Tuttavia, il giudice di appello, nel giungere a tale conclu- sione, ha pretermesso il necessario giudizio di meritevo- lezza del contratto, che avrebbe dovuto effettuare, in modo stringente e in considerazione del complessivo regola- mento negoziale, proprio in ragione della predicata atipicità.
RAGIONI DELLA DECISIONE. Con il primo motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2426 c.c., del D.P.R. 22 3dicembre 1986, n. 917, art. 102 e art. 108, comma 3, art. 109 e art. 110, comma 1, per aver la sentenza impugnata, in relazione alla ripresa avente ad oggetto l'indebita deduzione del costo rappresentato dagli ammortamenti di spese pluriennali, ritenuto conforme a legge l'operato della società che aveva individuato il periodo di ammortamento in ragione della durata originaria del rapporto contrattuale di affiliazione commerciale nel corso del quale la spesa (contributi per l'apertura o ristrutturazione di punti vendita) era stata sostenuta, anzichè della utilità futura della spesa.
RAGIONI DELLA DECISIONE. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell'art. 345 c.p.c., per avere la corte territoriale, in assenza di appello incidentale, pronunciato sulla nullità del contratto sotto il profilo della carenza di congruità del patto di quota lite, in assenza di devoluzione al giudice d'appello in quanto il giudice di primo grado aveva dichiarato la nullità del contratto solo in relazione alla vessatorietà della clausola, che