Impegno delle parti. Le Parti potranno esaminare in vigenza del presente contratto l’impatto sulla normativa contrattuale di eventuali modifiche dell’ordinamento universitario.
Impegno delle parti. Per il raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo si fissano gli impegni reciproci e le attività delle parti, già definite nei precedenti Accordi. In particolare: • predisporre e fornire all’ASPAL, per il tramite del Gestore delle attività, i progetti personalizzati di formazione e inserimento lavorativo; • comunicare il nominativo del soggetto gestore delle attività progettuali, che conferma nella Cooperativa “La Collina” in base ai criteri di competenza ed esperienza già dimostrati nei precedenti incarichi svolti a favore del Tribunale Ordinario di Cagliari; • fornire, per il tramite del Gestore delle attività, tutte le informazioni necessarie per gli adempimenti in capo all’Agenzia relative al progetto di inserimento lavorativo di soggetti in stato di detenzione; • designare un Funzionario referente, responsabile dei rapporti con l’ASPAL e con il gestore delle attività, che avrà il compito di monitorare l’attività e di fornire all’Agenzia, un’attestazione di regolare esecuzione della prestazione, necessaria per la rendicontazione delle spese; • mettere a disposizione i locali adibiti alla lavorazione dei fascicoli e tutta l’attrezzatura hardware e software necessaria per la dematerializzazione, nonché a consegnare al responsabile del gestore, attraverso il proprio personale, i fascicoli da scansionare e a ritirare quelli lavorati. • attivare, attraverso i propri servizi, attività di orientamento e supporto dirette ai soggetti in stato di detenzione beneficiari del progetto e miranti a facilitare il loro futuro reinserimento nel mondo di lavoro; • promuovere incontri periodici con i soggetti coinvolti per un’attenta valutazione dello stato di attuazione delle attività progettuali. • promuovere, in accordo con il Tribunale, attività di comunicazione e divulgazione delle attività poste in essere al fine di sensibilizzare i soggetti interessati e favorire opportunità di inserimento lavorativo di categorie svantaggiate e a rischio esclusione sociale quali i beneficiari del presente accordo; AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO Protocollo Partenza N. 4908/2022 del 26-01-2022 Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente • rimborsare al soggetto attuatore indicato dal Tribunale Ordinario di Cagliari, a titolo di ristoro delle spese sostenute, il costo delle retribuzioni erogate a favore di tutti i soggetti coinvolti nel progetto: sia dei soggetti in stato di detenzione, che scontano la pena con misure alternative alla detenzio...
Impegno delle parti. COMMISSIONE SU CLASSIFICAZIONE In relazione all’evoluzione dell’organizzazione del lavoro e delle professionalità dei lavoratori che il settore sta evidenziando, le parti concordano sulla necessità di approfondire l’analisi delle esigenze connesse a tale stato di cose con l’intento di addivenire con il prossimo CCNL a soluzioni adeguate in materia. A tale fine le parti convengono di costituire entro 6 mesi dalla stipula del presente accordo di rinnovo contrattuale una Commissione Paritetica con il compito di studiare un sistema di classificazione dei lavoratori idoneo a meglio rappresentare le esigenze di sviluppo della professionalità in rapporto alla domanda in tal senso espressa dalle imprese dei datori di lavoro del settore. Il sistema dovrà essere tale da assicurare un quadro di riferimento certo per le imprese ed i datori di lavoro medesimi. La Commissione potrà esaminare uno schema di inquadramento anche di carattere unificato fra operai ed impiegati, tenendo conto delle evoluzioni del collocamento e della previdenza nel settore, ed anche per aree professionali. La Commissione si riunirà con cadenze periodiche da concordare, sarà presieduta a turno da un componente di parte datoriale o sindacale, si incontrerà una volta all’anno con le parti stipulanti il presente CCNL per riferire sull’attività svolta ed esaurirà il proprio compito sei mesi prima della scadenza del CCNL, indicando alle parti stipulanti le proposte per lo schema di inquadramento. Le parti si impegnano a costituire la suddetta commissione entro il 31 dicembre 2006 ed a finire i lavori entro il 30 giugno 2009.
Impegno delle parti. In caso di modifica della durata e delle articolazioni biennali del CCNL, così come definiti dal protocollo 23.7.1993, le parti firmatarie del presente CCNL procederanno alla conseguente armonizzazione entro e non oltre 60 giorni dalle intese interconfederali sulle modifiche.
Impegno delle parti. In considerazione delle novità normative introdotte dal Dlgs. 66/2003 ed in coerenza con quanto previsto dall’art. 22, 2° comma, del CCNL, le parti convengono che in sede di rinnovo dei contratti di 2° livello di cui all’art. 3 si proceda all’armonizzazione delle eventuali norme in mate- ria di orario, precedentemente previste nei medesimi contratti, al citato nuovo contesto legislativo/contrattuale.
Impegno delle parti. Per il raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo si fissano gli impegni reciproci e le attività delle Parti come di seguito indicato:
1. mettere a disposizione uno o più operatori esperti, appositamente formati per la realizzazione delle attività previste dal Progetto;
2. prendere in carico, secondo le procedure del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, gli utenti per i quali è previsto un percorso di reinserimento;
3. collaborare alla progettazione e alla realizzazione degli interventi di orientamento, consulenza e informazione per l’accesso al mercato del lavoro.
1. mettere a disposizione un apposito spazio da dedicare alle attività dello Sportello, sia presso gli Uffici USSM di Cagliari sia presso l’Istituto Penale di Quartucciu;
2. realizzare la fase di selezione dei minori e giovani adulti da inviare alle attività dello Sportello;
3. curare, di concerto con gli operatori dell’ASPAL, la predisposizione di un calendario degli appuntamenti per i soggetti individuati; I soggetti firmatari concordano sull’opportunità di monitorare l’andamento del presente Accordo, individuando due referenti per ciascun Ente che programmeranno le verifiche su base trimestrale e relazioneranno circa l’andamento del presente Accordo. Le risorse umane messe a disposizione dai due Enti per il lavoro integrato saranno comunicate con apposita nota.
Impegno delle parti. In considerazione della mancata integrazione tra i percorsi formativi attualmente offerti e le esigenze di qualificazione professionale emerse in relazione alla formazione de- stinata agli apprendisti ed alle nuove richieste di mercato, le parti si impegnano, nelle aree ove si è in presenza di un elevato numero di addetti del settore, ad attivarsi con- giuntamente nei confronti delle Istituzioni preposte, al fine di garantire un'adeguata e qualificata offerta formativa sul territorio. Allo stesso modo, le parti ritengono di particolare rilevo l'individuazione e la conse- guente realizzazione di Istituti tecnici professionali e superiori che possano rispondere adeguatamente alle esigenze del mercato del lavoro locale delle imprese del settore. Le parti si impegnano, infine, a sollecitare le Istituzioni competenti ad individuare ido- nei finanziamenti per i fini di cui sopra.
Impegno delle parti. Comma 1 Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente “Accordo di Programma”.
Comma 2 Le parti (Provincia Autonoma di Trento, Comune di Vervò, CMF Priò, C.M.F. di Vervò, Tassullo Materiali S.r.l.,) rimandano l’ottenimento della disponibilità dei terreni soprastanti la coltivazione mineraria a favore di Tassullo Materiali S.r.l. alla stipula di specifici contratti di natura privatistica tra i vari soggetti interessati. Il CMF di Priò e il C.M.F. di Vervò si impegnano a:
a) sostenere il progetto di cui al presente accordo di programma promuovendo iniziative finalizzate all’informazione/sensibilizzazione di tutta la popolazione e dei proprietari dei terreni sotto i quali si estende la coltivazione in sotterraneo del giacimento “Dolomia di Torra”;
b) operare in qualità di intermediari affinché i proprietari dei terreni sotto i quali si sviluppa il progetto di coltivazione di cava, concedano la disponibilità delle aree in superficie a favore di Tassullo Materiali S.r.l.;
c) raccogliere tutte le autorizzazioni previste dalla legge per il prelievo di acqua sotterranea e/o superficiale, necessaria per il riempimento dei bacini di stoccaggio. In particolare, i Consorzi si faranno carico, qualora sia necessario, di ottenere dai proprietari del soprasuolo il consenso per la realizzazione e/o la messa in funzione dei pozzi sotterranei;
d) concedere a Tassullo Materiali S.r.l. la possibilità di poter fruire di un’aliquota della portata prelevata per utilizzi legati alle lavorazioni minerarie, impiegando i medesimi pozzi utilizzati ai fini del riempimento dei bacini sotterranei.
Comma 4 Il Comune di Vervò si impegna a:
a) collaborare nell’opera di informazione e sensibilizzazione promossa dai Consorzi di Miglioramento Fondiario presso la popolazione ed i proprietari dei terreni;
b) assumere le delibere necessarie al fine di poter dare compimento/seguito al progetto di coltivazione mineraria.
Comma 5 La Provincia Autonoma di Trento si impegna a:
a) assumere le delibere necessarie al fine di poter dare compimento/seguito al progetto di coltivazione mineraria. Tassullo Materiali S.r.l. si impegna a :
a) redigere il progetto preliminare di coltivazione mineraria in sotterraneo per l’area oggetto del presente accordo e a sottoporre il medesimo a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale come previsto dalla vigente normativa provinciale;
b) redigere il progetto/i esecutivo/i di coltivazione mineraria per l’area oggetto del presente accordo e a sot...
Impegno delle parti. In caso di insorgenza di particolari esigenze di introdurre contrattazione di secondo livello per settore o comparto merceologico territoriale pur in assenza di una prassi preesistente alla data di stipula del presente CCNL, le parti territorialmente interessate, unitamente a quelle nazionali, s'incontreranno, previa richiesta di una di esse, per una verifica e per le conseguenti soluzioni. Resta inteso che in caso di innovazione delle prassi restano ferme le caratteristiche di cui al punto C) del presente articolo e le regole e procedure di cui al punto B) dell'art. 4.
Impegno delle parti. Per l’attuazione del rapporto di collaborazione:
a) l’Azienda dichiara di essere in possesso degli standard generali e specifici di qualità di cui all’allegato 1 del D.I. n. 402 del 13.06.2017 che ha definito gli standard e i requisiti minimi delle Scuole di specializzazione, come risulta dall’allegato A (inserire scheda degli standard generali e schede degli standard specifici in base alla scuola);
b) l’Azienda mette a disposizione dell’Università le proprie strutture dell’Unità Operativa Complessa di tipo assistenziale di Gastroenterologia, ritenute dalle parti adeguate al fine di raggiungere o completare l’attività necessaria alla formazione degli specializzandi così come definita al successivo art. 4, e si impegna a garantire l’espletamento delle attività formative e assistenziali secondo quanto previsto dal piano formativo di cui all’art. 38, comma 2 del D.Lgs. n 368/99, definito dal Consiglio della Scuola di Specializzazione e dallo stesso attribuito ai medici in formazione specialistica;
c) l’Azienda dichiara che le strutture di cui al comma b) non fanno parte delle reti formative di altri Atenei;
d) l’Università e l’Azienda, nell’ambito delle rispettive competenze, definiscono di concerto modalità e forme di partecipazione del personale del Servizio sanitario regionale alla attività didattica.
e) l’Università può attribuire ai Dirigenti dell’Azienda le funzioni di professore a contratto, a titolo gratuito, per l’esperimento di compiti di formazione nell’ambito dei corsi di insegnamento previsti dall’ordinamento didattico della Scuola secondo la normativa vigente.