Rapporto di lavoro a tempo parziale. 1. Le amministrazioni possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante: a) assunzione, per la copertura dei posti delle aree o categorie e dei profili a tal fine individuati nell’ambito del piano dei fabbisogni di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni; b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, su richiesta dei dipendenti interessati. 2. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione organica complessiva di ciascuna area o categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni anno. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unità. 3. Ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, i dipendenti già in servizio presentano apposita domanda, con cadenza semestrale (giugno-dicembre). Nelle domande deve essere indicata l’eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini del comma 6. 4. L’amministrazione, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda, concede la trasformazione del rapporto, nel rispetto delle forme e delle modalità di cui al comma 11, oppure nega la stessa qualora: a) si determini il superamento del contingente massimo previsto dal comma 2; b) l’attività di lavoro autonomo o subordinato, che il lavoratore intende svolgere, comporti una situazione di conflitto di interesse con la specifica attività di servizio svolta dallo stesso ovvero sussista comunque una situazione di incompatibilità; c) in relazione alle mansioni ed alla posizione di lavoro ricoperta dal dipendente, si determini un pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazione. 5. L’utilizzazione dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti da tempo pieno a tempo parziale avviene nel rispetto delle previsioni dell’art. 1, comma 59, della legge n. 662/1996, come modificato dall’articolo 73 del D.L. n. 112/2008. 6. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale possono svolgere un’altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi. I suddetti dipendenti sono tenuti a comunicare, entro quindici giorni, all’amministrazione nella quale prestano servizio l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa esterna. 7. In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente individuate dalle amministrazioni in sede di contrattazione integrativa e tenendo conto delle esigenze organizzative, è possibile elevare il contingente di cui al comma 2 fino ad un ulteriore 10%. In tali casi, in deroga alle procedure di cui al comma 4, le domande sono comunque presentate senza limiti temporali. 8. Qualora il numero delle richieste ecceda il contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7, viene data la precedenza ai seguenti casi: a) dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 8, commi 4 e 5, del d. lgs. n. 81/2015; b) dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche; c) dipendenti che rientrano dal congedo di maternità o paternità; d) documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno; e) necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari conviventi senza possibilità alternativa di assistenza, che accedano a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti; f) genitori con figli minori, in relazione al loro numero. 9. I dipendenti hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi previste dall’art. 8, commi 3 e 7, del d. lgs. n. 81/2015. Nelle suddette ipotesi, le domande sono presentate senza limiti temporali, l’amministrazione dà luogo alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale entro il termine di 15 giorni e le trasformazioni effettuate a tale titolo non sono considerate ai fini del raggiungimento del contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7. 10. La costituzione del rapporto a tempo parziale avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta e con l’indicazione della data di inizio del rapporto di lavoro, della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno e del relativo trattamento economico. Quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni, l’indicazione dell’orario di lavoro può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite. 11. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene mediante accordo tra le parti risultante da atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi di cui al comma 10. 12. I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. Tale disciplina non trova applicazione nelle ipotesi previste dal comma 9, che restano regolate dalla relativa disciplina legislativa. 13. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno, decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Rapporto di lavoro a tempo parziale. 1. Le amministrazioni possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante:
a) assunzione, per la copertura dei posti delle aree o categorie e dei profili a tal fine individuati nell’ambito del piano dei fabbisogni di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni;
b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, su richiesta dei dipendenti interessati.
2. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione organica complessiva di ciascuna area o categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni anno. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unità.
3. Ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, i dipendenti già in servizio presentano apposita domanda, con cadenza semestrale (giugno-dicembre). Nelle domande deve essere indicata l’eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini del comma 6.
4. L’amministrazioneL’amministrazione può concedere, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda, concede la trasformazione del rapporto, nel rispetto delle forme e delle modalità di cui al comma 11, oppure nega la stessa qualora:
a) si determini il superamento del contingente massimo previsto dal comma 2;
b) l’attività di lavoro autonomo o subordinato, che il lavoratore intende svolgere, comporti una situazione di conflitto di interesse con la specifica attività di servizio svolta dallo stesso ovvero sussista comunque una situazione di incompatibilità;
c) in relazione alle mansioni ed alla posizione di lavoro ricoperta dal dipendente, si determini un pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazione.
5. L’utilizzazione dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti da tempo pieno a tempo parziale avviene nel rispetto delle previsioni dell’art. 1, comma 59, della legge n. 662/1996, come modificato dall’articolo dall’art. 73 del D.L. n. 112/2008.
6. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale possono svolgere un’altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi. I suddetti dipendenti sono tenuti a comunicare, entro quindici giorni, all’amministrazione nella quale prestano servizio l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa esterna.
7. In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente individuate dalle amministrazioni in sede di contrattazione integrativa e tenendo conto delle esigenze organizzative, è possibile elevare il contingente di cui al comma 2 fino ad un ulteriore 10%. In tali casi, in deroga alle procedure di cui al comma 4, le domande sono comunque presentate senza limiti temporali.
8. Qualora il numero delle richieste ecceda il contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7, viene data la precedenza ai seguenti casi:
a) dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo dall’art. 8, commi 4 e 5, del d. lgs. n. 81/2015;
b) dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;
c) dipendenti che rientrano dal congedo di maternità o paternità;
d) documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno;
e) necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari conviventi senza possibilità alternativa di assistenza, che accedano a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti;
f) genitori con figli minori, in relazione al loro numero.
9. I dipendenti hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi previste dall’art. 8, commi 3 e 7, del d. lgs. n. 81/2015. Nelle suddette ipotesi, le domande sono presentate senza limiti temporali, temporali e l’amministrazione dà luogo alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale entro il termine di 15 giorni e le giorni. Le trasformazioni effettuate a tale titolo non sono considerate ai fini del raggiungimento del contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 77 del presente articolo.
10. La costituzione del rapporto a tempo parziale avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta e con l’indicazione della data di inizio del rapporto di lavoro, della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno e del relativo trattamento economico. Quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni, l’indicazione dell’orario di lavoro può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.
11. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene mediante accordo tra le parti risultante da atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi di cui al comma 10.
12. I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. Tale disciplina non trova applicazione nelle ipotesi previste dal comma 9, che restano regolate dalla relativa disciplina legislativa.
13. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno, decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni.
14. Il presente articolo sostituisce l’art. 21 del CCNL del 16/10/2008.
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Rapporto di lavoro a tempo parziale. 1. Le amministrazioni Gli Enti, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, del D. Lgs. n. 61/2000, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 100/2001, possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante:
a) assunzioneo trasformare, per la copertura dei posti delle aree o categorie e dei profili a tal fine individuati nell’ambito su richiesta del piano dei fabbisogni di personaledipendente, ai sensi delle vigenti disposizioni;
b) trasformazione di i rapporti di lavoro da a tempo pieno in rapporti a tempo parziale, su richiesta dei dipendenti interessatio viceversa, secondo le tipologie indicate dal comma 6.
2. Gli Enti nelle percentuali di cui alla legge n.488/1999, art.20, comma 1, lettera f), possono assumere personale a tempo parziale e comunque entro i limiti delle risorse destinate al trattamento economico relativo.
3. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
4. Il numero rapporto di lavoro a tempo parziale non può essere costituito relativamente a profili professionali che comportino l'esercizio di funzioni ispettive, di direzione e di coordinamento di struttura comunque denominata oppure l'obbligo della resa del conto giudiziale o si riferiscano ad attività di particolare caratterizzazione preventivamente individuate dagli enti. Tale esclusione non opera nei confronti del personale che, pur appartenendo ad uno dei rapporti profili in questione, non svolga le predette funzioni o vi rinunci. La trasformazione dei posti e l'individuazione dei profili di cui al presente comma è effettuata dai singoli Enti che ne informano preventivamente le organizzazioni sindacali.
5. Il dipendente a tempo parziale copre una frazione di posto in organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno. In ogni caso la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione organica complessiva numero complessivo dei posti in organico a tempo pieno trasformati in posti a tempo parziale ai sensi del comma 2. Tale disposizione si applica ai rapporti di ciascuna area o categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni anno. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unitàlavoro a tempo parziale costituiti dopo la stipulazione del presente contratto.
36. Ai fini Fermo restando quanto previsto dall’art. 58, comma 1, il tempo parziale può essere realizzato, anche per il potenziamento dell'attività degli Enti nelle ore pomeridiane, sulla base delle seguenti tipologie:
a) con articolazione della trasformazione prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese, anno);
c) con combinazione delle due modalità indicate nelle precedenti lettere a) e b).
7. Relativamente agli istituti normativi previsti dal presente contratto collettivo, non specificamente trattati nel presente articolo, al rapporto di lavoro da a tempo pieno parziale si applicano, in quanto compatibili, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.
8. Al personale interessato è consentito, previa comunicazione agli Enti, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività istituzionali degli Enti medesimi, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001.
9. Il trattamento economico anche accessorio del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, è proporzionale alla prestazione lavorativa. La contrattazione integrativa stabilisce i criteri per l’attribuzione ai dipendenti già a tempo parziale dei trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti nonché di altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa ed applicabili anche in servizio presentano apposita domandamisura non frazionata e non direttamente proporzionale al regime orario adottato. Al ricorrere delle condizioni di legge, con cadenza semestrale (giugno-dicembre)al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia.
10. Nelle domande deve essere indicata l’eventuale attività I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno ai sensi dell'art. 6; il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione lavorativa. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini del comma 6prestate nell'anno.
411. L’amministrazioneIn costanza di rapporto di lavoro, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda, concede la trasformazione del rapporto, nel rispetto delle forme e delle modalità di cui al comma 11, oppure nega la stessa qualora:
a) si determini il superamento del contingente massimo previsto dal comma 2;
b) l’attività di lavoro autonomo o subordinato, che il lavoratore intende svolgere, comporti una situazione di conflitto di interesse con la specifica attività di servizio svolta dallo dello stesso ovvero sussista comunque una situazione di incompatibilità;
c) in relazione alle mansioni ed alla posizione di lavoro ricoperta dal dipendente, si determini un pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazione.
5. L’utilizzazione dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti da tempo pieno a tempo parziale avviene nel rispetto delle previsioni dell’art. 1, comma 59, della legge n. 662/1996, come modificato dall’articolo 73 del D.L. n. 112/2008.
6. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale possono svolgere un’altra attività lavorativa o viceversa deve risultare da atto scritto e professionale, subordinata o autonoma, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi. I suddetti dipendenti sono tenuti a comunicare, entro quindici giorni, all’amministrazione nella quale prestano servizio l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa esterna.
7. In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente individuate dalle amministrazioni in sede di contrattazione integrativa e tenendo conto delle esigenze organizzative, è possibile elevare il contingente di cui al comma 2 fino ad un ulteriore 10%. In tali casi, in deroga alle procedure di cui al comma 4, le domande sono comunque presentate senza limiti temporali.
8. Qualora il numero delle richieste ecceda il contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7, viene data la precedenza ai seguenti casi:
a) dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 8, commi 4 e 5, del d. lgs. n. 81/2015;
b) dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;
c) dipendenti che rientrano dal congedo di maternità o paternità;
d) documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno;
e) necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari conviventi senza possibilità alternativa di assistenza, che accedano a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti;
f) genitori con figli minori, in relazione al loro numero.
9. I dipendenti hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi previste dall’art. 8, commi 3 e 7, del d. lgs. n. 81/2015. Nelle suddette ipotesi, le domande sono presentate senza limiti temporali, l’amministrazione dà luogo alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale entro il termine di 15 giorni e le trasformazioni effettuate a tale titolo non sono considerate ai fini del raggiungimento del contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7.
10. La costituzione del rapporto a tempo parziale avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta e con l’indicazione della data di inizio del rapporto di lavoro, deve contenere l'indicazione della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno e del relativo trattamento economico. Quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni, l’indicazione dell’orario di lavoro può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.
11. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene mediante accordo tra le parti risultante da atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi nell'ambito delle tipologie di cui al comma 10.
126. I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, trasformazione anche in soprannumero, oppure, soprannumero oppure prima della scadenza del biennio, biennio a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organicoorganico ovvero della frazione di orario corrispondente al completamento del tempo pieno ai sensi dell’art. Tale disciplina non trova applicazione nelle ipotesi previste dal 6 comma 91, che restano regolate dalla relativa disciplina legislativa.
13del D. Lgs. n. 61/2000. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere ottenere la trasformazione del rapporto a tempo pieno, pieno decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che assunzione purchè vi sia la disponibilità del posto di organico o della frazione di orario corrispondente al completamento del tempo pieno ai sensi dell’art.6, comma 1, del D.Lgs. n. 61/2000.
12. L'Ente è tenuto a comunicare, con atto scritto motivato, le proprie determinazioni entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o viceversa; in organico mancanza di risposta negativa entro il termine suddetto, la domanda si intende accolta. L’Ente, entro il predetto termine, può, sempre con decisione motivata, rinviare la trasformazione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a sei mesi nei casi in cui essa comporti, in relazione ai compiti ed alla posizione organizzativa del dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità del servizio.
13. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale è escluso dalla prestazione di lavoro straordinario, né può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell'orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.
14. Nel solo caso di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale sono consentite prestazioni di lavoro straordinario in eccedenza all’orario di lavoro normale. Trova applicazione, in particolare, l’art. 3, commi 5 e nel 8, del D. Lgs. n. 61/2000, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 100/2001.
15. Le forme di lavoro supplementare sono disciplinate dagli articoli 1 e 3 del D.Lgs. n. 61/2000, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 100/2001. In sede di contrattazione integrativa saranno definiti gli adattamenti della disciplina in relazione alle specifiche esigenze dei singoli Enti ed alla disponibilità delle risorse. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite in misura pari a quella stabilita per le ore di lavoro straordinario ed i relativi oneri sono a carico delle risorse destinate ai compensi per il lavoro straordinario. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, previo suo consenso, può essere chiamato a svolgere prestazioni di lavoro supplementare nella misura massima del 10% medio in ragione di anno della durata di lavoro a tempo parziale. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per eccezionali, specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise.
16. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni dell'art. 8 della legge 554/1988 e successive modificazioni ed integrazioni.
17. Fermo restando quanto previsto dal comma 13, gli Enti possono autonomamente determinare, nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, i termini per la presentazione delle richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa, la decorrenza e la durata della trasformazione del rapporto, i criteri di priorità e la percentuale delle assunzioni a tempo parziale, fatto salvo il limite massimo di cui al comma 2. Le relative determinazioni sono oggetto di informazione preventiva alle Organizzazioni Sindacali rappresentative di cui all’art. 40; i criteri generali per soddisfare le domande di trasformazione del personale a tempo pieno, prioritariamente rispetto dei vincoli alle nuove assunzioni, sono oggetto di legge in materia di assunzionicontrattazione integrativa.
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Rapporto di lavoro a tempo parziale. 1. Le amministrazioni Per il personale di cui all' art. 49, nelle scuole di ogni ordine e grado possono costituire essere costituiti rapporti di lavoro a tempo parziale mediante:
a) assunzione, per la copertura dei posti delle aree mediante assunzione o categorie e dei profili a tal fine individuati nell’ambito del piano dei fabbisogni di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni;
b) trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti, nei limiti massimi del 25 % della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna qualifica funzionale, con esclusione della qualifica di responsabile amministrativo e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima.
2. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
3. Con ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione, previa intesa con i Ministri del Tesoro e per la Funzione Pubblica, sono determinati, i criteri e le modalità per la costituzione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1; in particolare, con la stessa ordinanza sono definite le quote percentuali delle dotazioni organiche provinciali, per ciascun profilo professionale, da tempo pieno riservare a rapporti a tempo parziale, su richiesta dei dipendenti interessatifermo restando il limite massimo del 25%, in relazione alle eventuali situazioni di soprannumero accertate.
24. I criteri e le modalità di cui al comma 3, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative sono preventivamente comunicate dal Ministero della Pubblica Istruzione alle organizzazioni sindacali di cui all'art. 6, comma 1, punto I/b e verificate in un apposito incontro.
5. Il numero dei rapporti dipendente a tempo parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 50 % di quella a tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione organica complessiva numero complessivo dei posti di ciascuna area o categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni anno. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unità.
3. Ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da organico a tempo pieno a trasformati in tempo parziale, i dipendenti già in servizio presentano apposita domanda, con cadenza semestrale (giugno-dicembre). Nelle domande deve essere indicata l’eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini del comma 6.
4. L’amministrazione, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda, concede la trasformazione del rapporto, nel rispetto delle forme e delle modalità di cui al comma 11, oppure nega la stessa qualora:
a) si determini il superamento del contingente massimo previsto dal comma 2;
b) l’attività di lavoro autonomo o subordinato, che il lavoratore intende svolgere, comporti una situazione di conflitto di interesse con la specifica attività di servizio svolta dallo stesso ovvero sussista comunque una situazione di incompatibilità;
c) in relazione alle mansioni ed alla posizione di lavoro ricoperta dal dipendente, si determini un pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazione.
5. L’utilizzazione dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti da tempo pieno a tempo parziale avviene nel rispetto delle previsioni dell’art. 1, comma 59, della legge n. 662/1996, come modificato dall’articolo 73 del D.L. n. 112/2008.
6. I dipendenti Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da atto scritto e deve contenere l'indicazione della durata della prestazione lavorativa di cui al successivo comma 7.
7. Il tempo parziale può essere realizzato: - con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale); - con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno ( tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno).
8. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale possono svolgere un’altra è escluso dalle attività lavorativa e professionaleaggiuntive aventi carattere continuativo, subordinata o autonomané può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell'orario di lavoro, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessisalvo quelle previste dalla legge. I suddetti dipendenti sono tenuti a comunicareNell'applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presente contratto, entro quindici giorni, all’amministrazione nella quale prestano servizio l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa esterna.
7. In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente individuate dalle amministrazioni in sede di contrattazione integrativa e tenendo conto delle esigenze organizzativedella ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, è possibile elevare il contingente di cui al comma 2 fino ad un ulteriore 10%. In tali casisi applicano, in deroga alle procedure di cui al comma 4quanto compatibili, le domande sono comunque presentate senza limiti temporali.
8. Qualora disposizioni di legge e contrattuali dettate per il numero delle richieste ecceda il contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7, viene data la precedenza ai seguenti casi:
a) dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 8, commi 4 e 5, del d. lgs. n. 81/2015;
b) dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;
c) dipendenti che rientrano dal congedo di maternità o paternità;
d) documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione rapporto a tempo pieno;
e) necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari conviventi senza possibilità alternativa di assistenza, che accedano a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti;
f) genitori con figli minori, in relazione al loro numero.
9. I dipendenti hanno diritto alla trasformazione del rapporto Al personale interessato è consentito, previa motivata autorizzazione degli organi dell'amministrazione scolastica, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi previste dall’art. 8, commi 3 che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e 7, del d. lgs. n. 81/2015. Nelle suddette ipotesi, non siano incompatibili con le domande sono presentate senza limiti temporali, l’amministrazione dà luogo alla costituzione del rapporto attività di lavoro a tempo parziale entro il termine di 15 giorni e le trasformazioni effettuate a tale titolo non sono considerate ai fini del raggiungimento del contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7istituto della stessa amministrazione.
10. La costituzione del rapporto a tempo parziale avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta e con l’indicazione della data di inizio del rapporto di lavoro, della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno e del relativo Il trattamento economico. Quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni, l’indicazione dell’orario di lavoro può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.
11. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene mediante accordo tra le parti risultante da atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi di cui al comma 10.
12. I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumeroaccessorio, oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. Tale disciplina non trova applicazione nelle ipotesi previste dal comma 9, che restano regolate dalla relativa disciplina legislativa.
13. I dipendenti assunti personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale e l'eventuale retribuzione individuale di anzianità, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa qualifica e profilo professionale.
11. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di chiedere giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno. Il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera.
12. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art.8 della legge 29 dicembre 1988, n.554 e successive modificazioni ed integrazioni.
13. Per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pienopieno in rapporto a tempo parziale e viceversa si applicano, decorso un triennio dalla data nei limiti previsti dal presente articolo, le disposizioni contenute nell'art. 7 del D.P.C.M. del 17 marzo 1989, n. 117.
14. Ai sensi dell'art. 1 , le disposizioni di assunzionecui al presente articolo sono applicate nelle scuole di ogni ordine e grado aventi sede nella provincia di Bolzano, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzionidelle disposizioni previste dal D.P.R 26 luglio 1976, n. 752.
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Rapporto di lavoro a tempo parziale. 1. Le amministrazioni possono costituire rapporti Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutti i profili professionali ricompresi nelle aree del sistema di classificazione del personale mediante:
a) assunzione, per la copertura dei posti delle aree o categorie e dei profili a tal fine individuati assunzione nell’ambito della programmazione triennale del piano dei fabbisogni fabbisogno di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni;.
b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, parziale su richiesta dei dipendenti interessati. Il rapporto di lavoro a tempo parziale non trova applicazione nei confronti del personale del settore operativo e aeronavigante del corpo Nazionale dei vigili del Fuoco.
2. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione organica complessiva di ciascuna area o categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni annoNel caso del comma 1 lett. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unità.
3. Ai fini della b) la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, i dipendenti già in servizio presentano apposita parziale avviene automaticamente entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda, con cadenza semestrale (giugno-dicembre). Nelle domande In essa deve essere indicata l’eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini del comma 6dei commi da 4 a 7.
43. L’amministrazione, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della domandapredetto termine, concede può, con provvedimento motivato, rinviare la trasformazione del rapporto, nel rispetto delle forme e delle modalità di cui al comma 11, oppure nega la stessa qualora:
a) si determini il superamento del contingente massimo previsto dal comma 2;
b) l’attività rapporto di lavoro autonomo o subordinatoper un periodo non superiore a sei mesi nei casi in cui essa comporti, che il lavoratore intende svolgere, comporti una situazione di conflitto di interesse con la specifica attività di servizio svolta dallo stesso ovvero sussista comunque una situazione di incompatibilità;
c) in relazione alle mansioni ed e alla posizione di lavoro ricoperta dal organizzativa del dipendente, si determini un grave pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazionedel servizio.
5. L’utilizzazione dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti da tempo pieno a tempo parziale avviene nel rispetto delle previsioni dell’art. 1, comma 59, della legge n. 662/1996, come modificato dall’articolo 73 del D.L. n. 112/2008.
64. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale parziale, qualora la prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, nel rispetto delle vigenti norme sulle incompatibilità, possono svolgere un’altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, nel rispetto delle vigenti norme anche mediante l’iscrizione ad albi professionali.
5. Le amministrazioni, ferma restando la valutazione in materia concreto dei singoli casi, sono tenute ad individuare le attività che, in ragione della interferenza con i compiti istituzionali non sono comunque consentite ai dipendenti di incompatibilità cui al comma precedente con le procedure previste dall’art. 1, comma 58 bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Nel caso di verificata sussistenza di un conflitto di interessiinteressi tra l’attività esterna del dipendente - sia subordinata che autonoma - con quella della specifica attività di servizio ovvero qualora la predetta attività lavorativa debba intercorrere con un’amministrazione pubblica, l’amministrazione nega la trasformazione del rapporto a tempo parziale.
7. I suddetti dipendenti sono tenuti Il dipendente è tenuto a comunicare, entro quindici giorni, all’amministrazione nella quale prestano presta servizio l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa esterna.
78. In Al fine di consentire la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale di cui al comma 1 lett. b) il limite percentuale del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna delle posizioni economiche inserite nelle aree del sistema di classificazione del personale può essere arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unità. Il contingente predetto è utilizzato - sino alla sua capienza - a domanda dei dipendenti interessati al part - time - indipendentemente dalla motivazione della richiesta con le procedure indicate nei commi precedenti.
9. Per le nuove assunzioni con rapporto di lavoro part - time vanno rispettate le indicazioni minime contenute nell’art.39, comma 8, della legge 449/1997 e successive modificazioni ed integrazioni che non incidono sul contingente di cui al precedente comma 8.
10. Le amministrazioni, in presenza di particolari situazioni organizzative o gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente previamente individuate dalle amministrazioni in sede di contrattazione integrativa e tenendo conto delle esigenze organizzativenel contratto collettivo integrativo, è possibile possono elevare il contingente di cui al comma 2 fino ad 8 di un ulteriore 10%10 % massimo. In deroga alle procedure previste da detto xxxxx, le domande per la trasformazione del rapporto di lavoro, in tali casi, in deroga alle procedure di cui al sono presentate con cadenza trimestrale ed accolte a valere dal 1 giorno del trimestre successivo, ai sensi del comma 4, le domande sono comunque presentate senza limiti temporali2.
811. Qualora il numero delle richieste relative ai casi del comma 10 ecceda il contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7i contingenti fissati in aggiunta, viene data la precedenza precedenza: - ai seguenti casi:
a) dipendenti familiari che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 8, commi 4 e 5, del d. lgs. n. 81/2015;
b) dipendenti portatori assistono persone portatrici di handicap o non inferiore al 70%, ovvero persone in particolari condizioni psicofisiche;
c) dipendenti che rientrano dal congedo di maternità psico-fisiche o paternità;
d) documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno;
e) necessità di assistere i genitoriaffette da gravi patologie, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari conviventi senza possibilità alternativa di assistenza, che accedano a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti;
f) anziani non autosufficienti; - ai genitori con figli minori, in relazione al loro numero.
912. I dipendenti hanno diritto alla L’ avvenuta trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi previste dall’art. 8, commi 3 e 7, del d. lgs. n. 81/2015. Nelle suddette ipotesi, le domande sono presentate senza limiti temporali, l’amministrazione dà luogo alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale entro il termine di 15 giorni e le trasformazioni effettuate a tale titolo non sono considerate ai fini del raggiungimento del contingente fissato parziale, ai sensi dei del d.lgs. 152/1997 è comunicata per iscritto al dipendente nei termini previsti dai commi 2 e 7.
10. La costituzione del rapporto a tempo parziale avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta e 3 con l’indicazione della data di inizio del rapporto di lavoro, della durata e dell’articolazione della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno e del relativo trattamento economico. Quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni, l’indicazione dell’orario di lavoro può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.
11. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene mediante accordo tra le parti risultante da atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi di cui al comma 10all’art. 14 secondo quanto concordato con l’amministrazione.
12. I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. Tale disciplina non trova applicazione nelle ipotesi previste dal comma 9, che restano regolate dalla relativa disciplina legislativa.
13. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno, decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni.
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Rapporto di lavoro a tempo parziale. 1. Le amministrazioni Tutte le Amministrazioni possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante:
a) assunzione, per la copertura dei posti delle aree mediante assunzione o categorie e dei profili a tal fine individuati nell’ambito del piano dei fabbisogni di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni;
b) trasformazione di rapporti di lavoro da a tempo pieno a tempo parziale, su richiesta dei dipendenti interessatidipendenti, nei limiti massimi del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna qualifica funzionale con esclusione dei profili professionali indicati nel comma 3 e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima.
2. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
3. Il numero rapporto di lavoro a tempo parziale non può essere costituito relativamente a profili che comportino l'esercizio di funzioni ispettive o di controllo interno, di direzione o di coordinamento di struttura comunque denominata oppure l'obbligo della resa del conto giudiziale. Tale esclusione non opera nei confronti del personale in servizio che, pur appartenendo ad uno dei rapporti profili in questione, non svolga le predette funzioni. L’individuazione dei profili di cui al presente comma è effettuata dall’amministrazione che ne informa preventivamente le organizzazioni sindacali. Il rapporto di lavoro a tempo parziale non trova applicazione nei confronti del personale operativo del CNVVF.
4. Il dipendente a tempo parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione organica complessiva numero complessivo dei posti di ciascuna area o categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni annoorganico a tempo pieno trasformati in tempo parziale.
5. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unità.
3. Ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, i dipendenti già in servizio presentano apposita domanda, con cadenza semestrale (giugno-dicembre). Nelle domande parziale deve essere indicata l’eventuale attività risultare da atto scritto e deve contenere l'indicazione della durata della prestazione lavorativa di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini del cui al successivo comma 6.
46. L’amministrazione, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione Il tempo parziale può essere realizzato: - con articolazione della domanda, concede la trasformazione del rapporto, nel rispetto delle forme e delle modalità di cui al comma 11, oppure nega la stessa qualora:
a) si determini il superamento del contingente massimo previsto dal comma 2;
b) l’attività di lavoro autonomo o subordinato, che il lavoratore intende svolgere, comporti una situazione di conflitto di interesse con la specifica attività prestazione di servizio svolta dallo stesso ovvero sussista comunque una situazione ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale); - con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di incompatibilità;
c) determinati periodi dell'anno ( tempo parziale verticale), in relazione alle mansioni ed alla posizione di misura tale da rispettare la media della durata del lavoro ricoperta dal dipendentesettimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, si determini un pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazionemese o anno).
57. L’utilizzazione dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti da tempo pieno a tempo parziale avviene nel rispetto delle previsioni dell’art. 1, comma 59, della legge n. 662/1996, come modificato dall’articolo 73 del D.L. n. 112/2008.
6. I dipendenti Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale possono svolgere un’altra attività lavorativa e professionaleè escluso dalla prestazione di lavoro straordinario, subordinata o autonomané può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell'orario di lavoro, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessisalvo quelle previste dalla legge. I suddetti dipendenti sono tenuti a comunicareNell’applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presente contratto, entro quindici giorni, all’amministrazione nella quale prestano servizio l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa esterna.
7. In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente individuate dalle amministrazioni in sede di contrattazione integrativa e tenendo conto delle esigenze organizzativedella ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgi- mento, è possibile elevare il contingente di cui al comma 2 fino ad un ulteriore 10%. In tali casisi applicano, in deroga alle procedure di cui al comma 4quanto compatibili, le domande sono comunque presentate senza limiti temporalidisposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.
8. Qualora il numero delle richieste ecceda il contingente fissato ai sensi dei commi 2 Al personale interessato è consentito, previa motivata autorizzazione dell'amministrazione, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e 7, viene data la precedenza ai seguenti casi:
a) dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 8, commi 4 e 5, del d. lgs. n. 81/2015;
b) dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;
c) dipendenti che rientrano dal congedo di maternità o paternità;
d) documentata necessità di sottoporsi a cure mediche non siano incompatibili con la prestazione a tempo pieno;
e) necessità le attività' di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari conviventi senza possibilità alternativa di assistenza, che accedano a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti;
f) genitori con figli minori, in relazione al loro numeroistituto della stessa amministrazione.
9. I dipendenti hanno diritto alla trasformazione Il trattamento economico, anche accessorio, del personale con rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi previste dall’artè proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l' indennità integrativa speciale e l'eventuale retribuzione individuale di anzianità, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa qualifica e profilo professionale.
10. 8, commi 3 I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno. Il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera.
11. Il trattamento previdenziale e 7, di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 8 della legge n. 554 del d. lgs1988 e successive modificazioni ed integrazioni.
12. n. 81/2015. Nelle suddette ipotesi, le domande sono presentate senza limiti temporali, l’amministrazione dà luogo alla costituzione Per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale entro il termine di 15 giorni e le trasformazioni effettuate a tale titolo non sono considerate ai fini del raggiungimento del contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7.
10. La costituzione del pieno in rapporto a tempo parziale avviene e viceversa si applicano, nei limiti previsti dal presente articolo, le disposizioni contenute nell'art. 7 del D.P.C.M. n. 117 del 17 marzo 1989.
13. Il personale in servizio a tempo indeterminato con contratto prestazioni a tempo pieno e con anzianità non inferiore a 24 mesi potrà chiedere la trasformazione del proprio rapporto di lavoro stipulato in forma scritta e quello a tempo parziale. Costituiscono titoli di precedenza quelli di cui all' art.7 - comma 4 - DPCM n. 117 del 17 marzo 1989.
14. Il personale a tempo parziale di cui al precedente comma potrà richiedere il ripristino del tempo pieno dopo un periodo non inferiore a 18 mesi.
15. Il personale assunto a tempo parziale di tipo orizzontale, con l’indicazione della data di inizio anzianità non inferiore a 36 mesi, potrà chiedere la trasformazione del proprio rapporto di lavoro, della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno e del relativo trattamento economico. Quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni, l’indicazione dell’orario di lavoro può avvenire anche mediante rinvio quello a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilitetempo pieno.
1116. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene mediante accordo tra le parti risultante e viceversa deve risultare da atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi opportunamente corredato di cui ogni utile informazione al comma 10riguardo.
1217. I dipendenti che hanno ottenuto la In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del proprio rapporto di lavoro per i dipendenti a tempo parziale con priorità per coloro che avevano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto parziale. A tal fine si tiene conto del maggior periodo di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. Tale disciplina non trova applicazione nelle ipotesi previste dal comma 9, che restano regolate dalla relativa disciplina legislativa.
13. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro servizio svolto a tempo parziale hanno diritto e, in caso di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pienoparità, decorso un triennio dalla data della maggiore anzianità di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioniservizio.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Rapporto di lavoro a tempo parziale. 1. Le amministrazioni possono costituire rapporti I. Al fine di lavoro a tempo parziale mediante:
a) assunzione, per la copertura dei posti delle aree o categorie e dei profili a tal fine individuati nell’ambito del piano dei fabbisogni di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni;
b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, su richiesta dei dipendenti interessati.
2. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione organica complessiva di ciascuna area o categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni anno. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unità.
3. Ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, i dipendenti già in servizio presentano apposita domanda, con cadenza semestrale (giugno-dicembre). Nelle domande deve essere indicata l’eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini del comma 6.
4. L’amministrazione, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda, concede la trasformazione del rapporto, nel rispetto delle forme e delle modalità di cui al comma 11, oppure nega la stessa qualora:
a) si determini il superamento del contingente massimo previsto dal comma 2;
b) l’attività di lavoro autonomo o subordinato, che il lavoratore intende svolgere, comporti una situazione di conflitto di interesse con la specifica attività di servizio svolta dallo stesso ovvero sussista comunque una situazione di incompatibilità;
c) in relazione alle mansioni ed alla posizione di lavoro ricoperta dal dipendente, si determini un pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazione.
5. L’utilizzazione dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti da tempo pieno a tempo parziale avviene nel rispetto delle previsioni dell’art. 1, comma 59, della legge n. 662/1996, come modificato dall’articolo 73 del D.L. n. 112/2008.
6. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale possono svolgere un’altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi. I suddetti dipendenti sono tenuti a comunicare, entro quindici giorni, all’amministrazione nella quale prestano servizio l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa esterna.
7. In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente individuate dalle amministrazioni in sede di contrattazione integrativa e tenendo conto delle esigenze organizzative, è possibile elevare il contingente di cui al comma 2 fino ad un ulteriore 10%. In tali casi, in deroga alle procedure di cui al comma 4, valorizzare tutte le domande sono comunque presentate senza limiti temporali.
8. Qualora il numero delle richieste ecceda il contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7, viene data la precedenza ai seguenti casi:
a) dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 8, commi 4 e 5, del d. lgs. n. 81/2015;
b) dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;
c) dipendenti che rientrano dal congedo di maternità o paternità;
d) documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno;
e) necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari conviventi senza possibilità alternativa di assistenza, che accedano a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti;
f) genitori con figli minori, in relazione al loro numero.
9. I dipendenti hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi previste dall’art. 8, commi 3 e 7, del d. lgs. n. 81/2015. Nelle suddette ipotesi, le domande sono presentate senza limiti temporali, l’amministrazione dà luogo alla costituzione potenzialità dell’istituto del rapporto di lavoro a tempo parziale entro il termine ed in particolare al fine di 15 giorni favorire la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro, le Parti stipulanti convengono sul principio che tale tipologia contrattuale costituisce, nel rispetto del principio di non discriminazione, uno strumento funzionale alla flessibilità ed alla articolazione della prestazione di lavoro, in quanto atto a soddisfare gli interessi individuali e sociali del lavoratore e le trasformazioni effettuate a tale titolo non sono considerate ai fini del raggiungimento del contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7esigenze dell’impresa.
10II. La costituzione Il ricorso al rapporto di lavoro a tempo parziale, mediante assunzioni dall’esterno ovvero mediante trasformazione consensuale del rapporto di lavoro del personale in servizio a tempo parziale pieno, avviene nel rispetto di quanto previsto dalla nuova disciplina organica dell’istituto introdotta dal X.Xxx. 15 giugno 2015 n. 81 compatibilmente con contratto le esigenze della Società connesse alla funzionalità dei servizi.
III. Il rapporto di lavoro stipulato a tempo parziale, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, è costituito in forma scritta e con l’indicazione della data sottoscritto dalle parti. Ferme restando le previsioni di inizio cui all’art. 18 del rapporto presente CCNL, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 81/2015, nel contratto di lavoro, lavoro a tempo parziale dovrà essere contenuta: - la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa nonché della lavorativa; - la collocazione temporale dell’orario dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno e del relativo trattamento economicoall'anno. Quando l’organizzazione l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, l’indicazione dell’orario le indicazioni di lavoro può avvenire cui ai punti precedenti potranno essere fornite anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite. Per il personale già in servizio a tempo pieno dovrà essere, altresì, indicata la data di trasformazione del rapporto in part-time.
11IV. In caso di assunzione di personale a tempo pieno, la Società darà precedenza al personale a tempo parziale già impegnato in precedenza a tempo pieno e in subordine a quello assunto a tempo indeterminato a tempo parziale, con almeno 1 anno di anzianità di servizio, che ne abbia fatto richiesta. Nell’ambito dei lavoratori che hanno diritto di precedenza, la trasformazione del rapporto di lavoro in full time avverrà secondo i seguenti criteri declinati in ordine di priorità:
1. anzianità aziendale;
2. anzianità anagrafica. Il diritto di precedenza di cui sopra si applica al personale impiegato presso la stessa unità produttiva, che risulti adibito alle stesse mansioni, fatti salvi i casi in cui le mansioni stesse richiedano per il loro espletamento specifiche competenze/idoneità tecnico-professionali (a titolo esemplificativo, conoscenza di lingue straniere, professionalità tecnico/informatiche, competenze ad alto contenuto specialistico, esperienza professionale consolidata in specifici settori, abilitazione professionale ed iscrizione ad albi). La trasformazione del rapporto di lavoro, conseguente al diritto di precedenza di cui sopra, che determini la variazione del luogo di lavoro non può comportare oneri economici a carico dell’Azienda. In caso di assunzione di personale a tempo parziale, l’Azienda darà informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato nella stessa unità produttive e prenderà in considerazione le domande di trasformazione a tempo parziale dei rapporti dei dipendenti a tempo pieno.
V. La prestazione individuale a tempo parziale è determinata consensualmente tra le parti e resa in misura ridotta nel limite minimo del 50% e massimo dell’85% dell’orario di lavoro individuale a tempo pieno previsto su base annua. A fronte di particolari esigenze di carattere organizzativo e/o commerciale, i predetti limiti possono essere, nell’ambito della contrattazione aziendale/territoriale e sempre su base consensuale, ridotti ovvero ampliati.
VI. In coerenza con le disposizioni di legge vigenti, la minore prestazione del rapporto di lavoro a tempo parziale può essere articolata su base giornaliera, settimanale, mensile o annua. A titolo esemplificativo la prestazione di lavoro può articolarsi: con presenza giornaliera ridotta su tutti i giorni della settimana (ex orizzontale); con presenza limitata ad alcuni giorni della settimana o, nel corso dell’anno, anche ad alcuni periodi di esso (ex verticale); con presenza giornaliera ridotta in alcuni giorni della settimana e assenza di prestazione in alcuni giorni della settimana, del mese e/o dell’anno (ex misto).
VII. Il numero dei rapporti a tempo parziale attivi in Poste Italiane S.p.A. non potrà complessivamente superare su base regionale il 10% del personale a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato in forza al 1 gennaio dell’anno di riferimento. La predetta aliquota potrà essere incrementata entro il limite massimo di un ulteriore 5% nell’ambito della contrattazione aziendale/territoriale. I limiti percentuali sopra indicati si intendono riferiti solo ai contratti a tempo parziale a tempo indeterminato con esclusione dei contratti in cui l’articolazione della prestazione a tempo parziale abbia durata predeterminata. All’inizio di ogni anno, e comunque prima dell’avvio di specifiche iniziative, la Società darà informativa alla delegazione sindacale territoriale a livello regionale di cui all’art. 6 del presente CCNL, in ordine ai livelli professionali e alle tipologie di attività interessate dall’attivazione di rapporti a tempo parziale. Per le altre Aziende alle quali si applica il presente CCNL, il personale a tempo parziale non potrà superare il 20% di quello a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato in forza al 1 gennaio dell’anno di riferimento.
VIII. Per quanto concerne le trasformazioni da tempo pieno a tempo parziale, la Società, procederà alle stesse in conformità con i requisiti e le modalità previste dall’art. 8 del D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i.. Ferme restando le ipotesi per le quali le disposizioni di legge stabiliscono il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro in part time, la Società darà precedenza, nell’accoglimento delle domande e compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e produttive, alle domande avanzate dai lavoratori nei casi e secondo l’ordine di priorità seguente: - patologie oncologiche o gravi patologie cronico- degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice; - dipendenti portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; - persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita; - lavoratrici madri e lavoratori padri di figli di età compresa tra uno e tre anni; - lavoratore o lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992; - lavoratori-studenti. L’Azienda, inoltre, accoglierà le domande di trasformazione da full time in part time dei lavoratori affetti da patologie oncologiche per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata nei modi previsti dalla legge, dei lavoratori affetti da patologie di particolare gravità di cui all’art. 41 del presente CCNL nonché dei dipendenti che accedono a programmi terapeutici e riabilitativi di cui all’art. 45 del presente CCNL; i medesimi dipendenti hanno altresì diritto, in caso di richiesta, al ripristino del rapporto di lavoro in tempo pieno. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene mediante accordo tra le parti risultante da atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi di cui al comma 10.
12. I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da tempo pieno potrà avvenire a tempo parziale hanno diritto indeterminato ovvero avere durata predeterminata, di tornare norma non inferiore a 12 mesi; in tale seconda ipotesi, salvo disdetta da notificarsi da parte della Società o del lavoratore almeno 60 giorni prima della data di scadenza, il rapporto si intende prorogato tacitamente per la stessa durata. In quest’ultimo caso, le richieste da parte del personale di ripristino della prestazione a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, oppure, prima della scadenza del bienniotermine, a condizione che vi sia la disponibilità del posto motivate da gravi e comprovate ragioni di carattere personale e/o familiare, saranno prese in organicoconsiderazione dalla Società compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive. Tale disciplina non trova applicazione nelle ipotesi previste dal comma 9In caso di disdetta il lavoratore, che restano regolate dalla relativa disciplina legislativa.
13. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro riprenderà l’attività lavorativa a tempo parziale hanno diritto pieno nella medesima i posizione o in posizione equivalente nell’ambito del livello inquadramentale di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pienoappartenenza, decorso un triennio dalla data compatibilmente con le esigenze organizzative e di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioniservizio.
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Rapporto di lavoro a tempo parziale. 1. Le amministrazioni 1.Per il personale di cui al presente Capo, nelle istituzioni di alta cultura possono costituire essere costituiti rapporti di lavoro a tempo parziale mediante:
a) assunzione, per la copertura dei posti delle aree mediante assunzione o categorie e dei profili a tal fine individuati nell’ambito del piano dei fabbisogni di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni;
b) trasformazione di rapporti di lavoro da a tempo pieno a tempo parziale, su richiesta dei dipendenti interessatidipendenti, nei limiti massimi del 25% della dotazione organica di personale a tempo pieno, con esclusione della qualifica del direttore amministrativo e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima.
2. Il numero Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
3. Con ordinanza del Ministero, previa intesa con i Ministri dell’Economia e della Funzione Pubblica, sono determinati i criteri e le modalità per la costituzione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1.
4. I criteri e le modalità di cui al comma 3, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative, sono preventivamente comunicate dal Ministero alle organizzazioni sindacali di cui all'art.7 , comma 1, punto 1/b, e verificate in un apposito incontro.
5. Il personale a tempo parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 50% di quella a tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il 25 per cento numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno trasformati in tempo parziale.
6. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da contratto scritto e deve contenere l'indicazione della dotazione organica complessiva durata della prestazione lavorativa di ciascuna area o categoria, rilevata cui al 31 dicembre successivo comma 7. La domanda va presentata al direttore entro il 15 marzo di ogni anno.
7. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unità.
3. Ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, i dipendenti già in servizio presentano apposita domanda, con cadenza semestrale (giugno-dicembre). Nelle domande deve parziale può essere indicata l’eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini del comma 6.
4. L’amministrazione, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda, concede la trasformazione del rapporto, nel rispetto delle forme e delle modalità di cui al comma 11, oppure nega la stessa qualorarealizzato:
a) si determini il superamento del contingente massimo previsto dal comma 2con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
b) l’attività con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro autonomo settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o subordinato, che il lavoratore intende svolgere, comporti una situazione di conflitto di interesse con la specifica attività di servizio svolta dallo stesso ovvero sussista comunque una situazione di incompatibilitàanno);
c) in relazione con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle mansioni ed alla posizione di lavoro ricoperta lettere a e b (tempo parziale misto), come previsto dal dipendented.lgs. 25.02.2000, si determini un pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazionen. 61.
58. L’utilizzazione dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti da tempo pieno a tempo parziale avviene nel rispetto delle previsioni dell’art. 1, comma 59, della legge n. 662/1996, come modificato dall’articolo 73 del D.L. n. 112/2008.
6. I dipendenti Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale possono svolgere un’altra è escluso dalle attività lavorativa e professionaleaggiuntive aventi carattere continuativo, subordinata o autonomané può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell'orario di lavoro, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessisalvo quelle previste dalla legge. I suddetti dipendenti sono tenuti a comunicareNell'applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presente contratto, entro quindici giorni, all’amministrazione nella quale prestano servizio l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa esterna.
7. In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente individuate dalle amministrazioni in sede di contrattazione integrativa e tenendo conto delle esigenze organizzativedella ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, è possibile elevare il contingente di cui al comma 2 fino ad un ulteriore 10%. In tali casisi applicano, in deroga alle procedure di cui al comma 4quanto compatibili, le domande sono comunque presentate senza limiti temporali.
8. Qualora disposizioni di legge e contrattuali dettate per il numero delle richieste ecceda il contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7, viene data la precedenza ai seguenti casi:
a) dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 8, commi 4 e 5, del d. lgs. n. 81/2015;
b) dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;
c) dipendenti che rientrano dal congedo di maternità o paternità;
d) documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione rapporto a tempo pieno;
e) necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari conviventi senza possibilità alternativa di assistenza, che accedano a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti;
f) genitori con figli minori, in relazione al loro numero.
9. I dipendenti hanno diritto alla trasformazione Al personale interessato è consentito, previa autorizzazione del rapporto direttore, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività dell’istituto. L’assunzione di altro lavoro, o la variazione della seconda attività da tempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi previste dall’art. 8, commi 3 e 7, parte del d. lgs. n. 81/2015. Nelle suddette ipotesi, le domande sono presentate senza limiti temporali, l’amministrazione dà luogo alla costituzione del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale parziale, deve essere comunicata al direttore entro il termine di 15 giorni e le trasformazioni effettuate a tale titolo non sono considerate ai fini del raggiungimento del contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7dall’evento.
10. La costituzione del rapporto a tempo parziale avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta e con l’indicazione della data di inizio del rapporto di lavoro, della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno e del relativo Il trattamento economico. Quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni, l’indicazione dell’orario di lavoro può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.
11. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene mediante accordo tra le parti risultante da atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi di cui al comma 10.
12. I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumeroaccessorio, oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. Tale disciplina non trova applicazione nelle ipotesi previste dal comma 9, che restano regolate dalla relativa disciplina legislativa.
13. I dipendenti assunti personale con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale e l'eventuale retribuzione individuale di chiedere la trasformazione del anzianità, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa qualifica e profilo professionale.
11. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno, decorso . I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un triennio dalla data numero di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno. Il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione lavorativa.
12. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 9 del posto in organico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioniD.lgs. n.61/2000.
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Rapporto di lavoro a tempo parziale. 1. Le amministrazioni possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante:
a) assunzioneo trasformare, per la copertura dei posti delle aree o categorie e dei profili a tal fine individuati nell’ambito su richiesta del piano dei fabbisogni di personaledipendente, ai sensi delle vigenti disposizioni;
b) trasformazione di rapporti il rapporto di lavoro da a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, su richiesta dei dipendenti interessatisecondo le tipologie indicate al comma 6.
2. Il numero dei rapporti Ai sensi dell' art. 22, comma 20, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, i contingenti di personale da destinare a tempo parziale non può superare possono superare, secondo i criteri di cui al successivo comma 5, il 25 per cento della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna area o categoriaqualifica funzionale, rilevata con le esclusioni indicate al 31 dicembre comma 4 e, comunque, entro i limiti di ogni anno. Il predetto limite è arrotondato spesa massima annua previsti per eccesso onde arrivare comunque all’unitàla dotazione organica predetta.
3. Ai fini della trasformazione Per il reclutamento del rapporto di lavoro da tempo pieno personale a tempo parziale, i dipendenti già parziale si applica la normativa vigente in servizio presentano apposita domanda, con cadenza semestrale (giugno-dicembre). Nelle domande deve essere indicata l’eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che materia per il dipendente intende svolgere ai fini del comma 6personale a tempo pieno.
4. L’amministrazioneIl rapporto di lavoro a tempo parziale - determinato o indeterminato nella durata - non può essere costituito, entro il termine in linea di 60 giorni principio, per i dipendenti appartenenti all'ottava e alla nona qualifica funzionale. L'esclusione è assolta per tutte quelle funzioni che, per la loro correlazione con l'organizzazione generale del lavoro nell'ente, indipendentemente dalla ricezione della domandaqualifica, concede non permettano la configurazione del rapporto a tempo parziale. La trasformazione del rapporto, nel rispetto dei posti e l'individuazione delle forme e delle modalità funzioni di cui al presente comma 11, oppure nega la stessa qualora:
a) si determini il superamento del contingente massimo previsto dal comma 2;
b) l’attività di lavoro autonomo o subordinato, che il lavoratore intende svolgere, comporti una situazione di conflitto di interesse con la specifica attività di servizio svolta dallo stesso ovvero sussista comunque una situazione di incompatibilità;
c) in relazione alle mansioni ed alla posizione di lavoro ricoperta dal dipendente, si determini un pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazioneeffettuate dall'amministrazione sentite le organizzazioni sindacali.
5. L’utilizzazione Il dipendente a tempo parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa, che non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero complessivo dei risparmi posti di spesa derivanti dalla trasformazione dei organico a tempo pieno trasformabili ai sensi del comma 2. Tale disposizione si applica ai rapporti di lavoro dei dipendenti da tempo pieno a tempo parziale avviene nel rispetto delle previsioni dell’art. 1, comma 59, della legge n. 662/1996, come modificato dall’articolo 73 costituiti dopo la stipulazione del D.L. n. 112/2008presente contratto.
6. I dipendenti Il tempo parziale può essere realizzato sulla base delle seguenti tipologie, utilizzabili congiuntamente dagli enti per il potenziamento dei servizi anche nelle ore pomeridiane: -con prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale); -con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana o del mese, ovvero con la concentrazione della prestazione stessa in determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale), in misura tale da realizzare comunque, nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno), la durata complessiva del lavoro prevista per il dipendente a tempo parziale.
7. Il personale a tempo parziale è escluso dalla prestazione di lavoro straordinario e non può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell'orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge. Per eccezionali e temporanee esigenze organizzative delle amministrazioni, il personale a tempo parziale è tenuto all'effettuazione di lavoro supplementare, entro il limite di 20 ore annue complessive distribuite nell'arco dell'anno, con la corresponsione dell'ordinaria retribuzione oraria ovvero, su richiesta del dipendente, con recupero in altre giornate.
8. Al personale interessato è consentito, previa autorizzazione dell'amministrazione, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto della stessa amministrazione.
9. Il trattamento economico, anche accessorio, del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale possono svolgere un’altra attività lavorativa è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa qualifica e profilo professionale, subordinata o autonoma, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi. I suddetti dipendenti sono tenuti a comunicare, entro quindici giorni, all’amministrazione nella quale prestano servizio l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa esterna.
7. In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente individuate dalle amministrazioni in sede di contrattazione integrativa e tenendo conto delle esigenze organizzative, è possibile elevare il contingente di cui al comma 2 fino ad un ulteriore 10%. In tali casi, in deroga alle procedure di cui al comma 4, le domande sono comunque presentate senza limiti temporali.
8. Qualora il numero delle richieste ecceda il contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7, viene data la precedenza ai seguenti casi:
a) dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 8, commi 4 e 5, del d. lgs. n. 81/2015;
b) dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;
c) dipendenti che rientrano dal congedo di maternità o paternità;
d) documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno;
e) necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari conviventi senza possibilità alternativa di assistenza, che accedano a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti;
f) genitori con figli minori, in relazione al loro numero.
9. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello spettante ai lavoratori a tempo pieno ai sensi dell' art. 18. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorno proporzionato alle giornate di lavoro previste nell'anno per il particolare tipo di rapporto. Il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera.
11. In costanza di rapporto di lavoro, la trasformazione del rapporto di lavoro stesso da tempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi previste dall’arte viceversa deve risultare da atto scritto e deve contenere l'indicazione della durata della prestazione lavorativa nell'ambito delle tipologie di cui al comma 6. 8, commi 3 e 7, del d. lgs. n. 81/2015. Nelle suddette ipotesi, le domande sono presentate senza limiti temporali, l’amministrazione dà luogo alla costituzione Per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale entro il termine di 15 giorni e le trasformazioni effettuate a tale titolo non sono considerate ai fini del raggiungimento del contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7.
10. La costituzione del pieno in rapporto a tempo parziale avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta e con l’indicazione della data di inizio viceversa si applicano, entro i limiti risultanti dal comma 2, le disposizioni contenute nell' art. 7 del rapporto di lavoroD.P.C.M. del 17 marzo 1989, della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno e del relativo trattamento economico. Quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni, l’indicazione dell’orario di lavoro può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.
11. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene mediante accordo tra le parti risultante da atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi di cui al comma 10n. 117.
12. I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio Il trattamento previdenziale e di fine rapporto da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, oppure, prima è disciplinato dalle disposizioni contenute nell' art. 8 della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. Tale disciplina non trova applicazione nelle ipotesi previste dal comma 9, che restano regolate dalla relativa disciplina legislativalegge n. 554/1988 e successive modificazioni ed integrazioni.
13. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione Per quanto non modificato dalla legislazione vigente o dal presente contratto, continuano ad applicarsi l'art. 2, commi 2 e 3, e gli artt. 9 e 10 del rapporto a tempo pieno, decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioniD.P.C.M. .17 marzo 1989 n. 117.
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Rapporto di lavoro a tempo parziale. 11.Per il personale di cui al precedente art. Le amministrazioni 44, nelle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative possono costituire essere costituiti rapporti di lavoro a tempo parziale mediante:
a) assunzione, per la copertura dei posti delle aree mediante assunzione o categorie e dei profili a tal fine individuati nell’ambito del piano dei fabbisogni di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni;
b) trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti, nei limiti massimi del 25% della dotazione organica provinciale delle aree di personale a tempo pieno, con esclusione della qualifica di DSGA e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima.
2. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
3. Con ordinanza del MPI, previa intesa con i Ministri dell’Economia e della Funzione Pubblica, sono determinati, i criteri e le modalità per la costituzione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1; in particolare, con la stessa ordinanza sono definite le quote percentuali delle dotazioni organiche provinciali, per ciascun profilo professionale, da tempo pieno riservare a rapporti a tempo parziale, su richiesta dei dipendenti interessatifermo restando il limite massimo del 25%, in relazione alle eventuali situazioni di soprannumero accertate.
24. I criteri e le modalità di cui al comma 3, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative, sono preventivamente comunicate dal MPI alle organizzazioni sindacali di cui all'art.7 , comma 1, punto 1/b, e verificate in un apposito incontro.
5. Il numero dei rapporti dipendente a tempo parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 50% di quella a tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione organica complessiva numero complessivo dei posti di ciascuna area o categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni annoorganico a tempo pieno trasformati in tempo parziale.
6. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unità.
3. Ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, i dipendenti già in servizio presentano apposita domanda, con cadenza semestrale (giugno-dicembre). Nelle domande parziale deve essere indicata l’eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini del comma 6.
4. L’amministrazione, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione risultare da contratto scritto e deve contenere l'indicazione della domanda, concede la trasformazione del rapporto, nel rispetto delle forme e delle modalità durata della prestazione lavorativa di cui al successivo comma 11, oppure nega la stessa qualora7. La domanda va presentata al dirigente scolastico entro i termini specificati dalla relativa O.M.-
7. Il tempo parziale può essere realizzato:
a) si determini il superamento del contingente massimo previsto dal comma 2con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
b) l’attività con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro autonomo settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o subordinato, che il lavoratore intende svolgere, comporti una situazione di conflitto di interesse con la specifica attività di servizio svolta dallo stesso ovvero sussista comunque una situazione di incompatibilitàanno);
c) in relazione con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle mansioni ed alla posizione di lavoro ricoperta lettere a e b (tempo parziale misto), come previsto dal dipendented.lgs. 25.02.2000, si determini un pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazionen. 61.
58. L’utilizzazione dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti da tempo pieno a tempo parziale avviene nel rispetto delle previsioni dell’art. 1, comma 59, della legge n. 662/1996, come modificato dall’articolo 73 del D.L. n. 112/2008.
6. I dipendenti Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale possono svolgere un’altra è escluso dalle attività lavorativa e professionaleaggiuntive aventi carattere continuativo, subordinata o autonomané può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell'orario di lavoro, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessisalvo quelle previste dalla legge. I suddetti dipendenti sono tenuti a comunicareNell'applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presente contratto, entro quindici giorni, all’amministrazione nella quale prestano servizio l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa esterna.
7. In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente individuate dalle amministrazioni in sede di contrattazione integrativa e tenendo conto delle esigenze organizzativedella ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, è possibile elevare il contingente di cui al comma 2 fino ad un ulteriore 10%. In tali casisi applicano, in deroga alle procedure di cui al comma 4quanto compatibili, le domande sono comunque presentate senza limiti temporali.
8. Qualora disposizioni di legge e contrattuali dettate per il numero delle richieste ecceda il contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7, viene data la precedenza ai seguenti casi:
a) dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 8, commi 4 e 5, del d. lgs. n. 81/2015;
b) dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;
c) dipendenti che rientrano dal congedo di maternità o paternità;
d) documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione rapporto a tempo pieno;
e) necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari conviventi senza possibilità alternativa di assistenza, che accedano a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti;
f) genitori con figli minori, in relazione al loro numero.
9. I dipendenti hanno diritto alla trasformazione Al personale interessato è consentito, previa autorizzazione del rapporto dirigente scolastico, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d'istituto della stessa Amministrazione. L’assunzione di altro lavoro, o la variazione della seconda attività da tempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi previste dall’art. 8, commi 3 e 7, parte del d. lgs. n. 81/2015. Nelle suddette ipotesi, le domande sono presentate senza limiti temporali, l’amministrazione dà luogo alla costituzione del dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale parziale, deve essere comunicata al dirigente scolastico entro il termine di 15 giorni e le trasformazioni effettuate a tale titolo non sono considerate ai fini del raggiungimento del contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7giorni.
10. La costituzione del rapporto a tempo parziale avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta e con l’indicazione della data di inizio del rapporto di lavoro, della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno e del relativo Il trattamento economico. Quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni, l’indicazione dell’orario di lavoro può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.
11. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene mediante accordo tra le parti risultante da atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi di cui al comma 10.
12. I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumeroaccessorio, oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. Tale disciplina non trova applicazione nelle ipotesi previste dal comma 9, che restano regolate dalla relativa disciplina legislativa.
13. I dipendenti assunti personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale e l'eventuale retribuzione individuale di anzianità, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa qualifica e profilo professionale.
11. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di chiedere giorni di ferie e di festività soppresse pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno. Il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione lavorativa.
12. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 9 del D.lgs. n.61/2000.
13. Per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pienopieno in rapporto a tempo parziale e viceversa si applicano, decorso un triennio dalla data nei limiti previsti dal presente articolo, le disposizioni di assunzionecui all’art. 39, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzionicomma 13.
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Rapporto di lavoro a tempo parziale. (Art.18 del CCNL 09.08.2000)
1. Le amministrazioni possono costituire rapporti Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutte le categorie comprese nel sistema di classificazione del personale, sia nei rapporti a tempo indeterminato che a tempo determinato, mediante:
a) assunzione, per la copertura dei posti delle aree o categorie e dei profili a tal fine individuati nell’ambito del piano dei fabbisogni di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni;
b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, parziale su richiesta dei dipendenti interessati;
b) assunzione nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. Il numero dei rapporti Ciascuna Amministrazione può assumere personale a tempo parziale non può superare il 25 per cento nei limiti massimi del 25% della dotazione organica complessiva di ciascuna area o categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni anno. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unità.
3. Ai fini della Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno. In caso di successiva disponibilità di posti a tempo pieno, è prioritariamente considerata la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da in tempo pieno di coloro che sono già assunti a tempo parziale, i dipendenti già in servizio presentano apposita domanda, con cadenza semestrale (giugno-dicembre). Nelle domande deve essere indicata l’eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini del comma 6.
4. L’amministrazioneLe Amministrazioni, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della domandaferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi, concede la trasformazione del rapportosono tenute ad individuare, in base ai rispettivi ordinamenti e nel rispetto delle forme e delle modalità della legislazione vigente in materia, le attività che, in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, non sono comunque consentite ai dipendenti di cui al comma 11precedente. Le Amministrazioni, oppure nega fermo restando quanto previsto al precedente comma 3, possono accogliere la stessa qualora:
a) si determini il superamento del contingente massimo previsto dal comma 2;
b) l’attività richiesta di lavoro autonomo o subordinato, che il lavoratore intende svolgere, comporti una situazione di conflitto di interesse con la specifica attività di servizio svolta dallo stesso ovvero sussista comunque una situazione di incompatibilità;
c) in relazione alle mansioni ed alla posizione di lavoro ricoperta dal dipendente, si determini un pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazione.
5. L’utilizzazione dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti da tempo pieno a tempo parziale avviene nel rispetto delle previsioni dell’art. 1, comma 59, della legge n. 662/1996, come modificato dall’articolo 73 del D.L. n. 112/2008.
6. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale possono svolgere un’altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi. I suddetti dipendenti sono tenuti a comunicare, entro quindici giorni, all’amministrazione nella quale prestano servizio l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa esterna.
7. In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente individuate dalle amministrazioni in sede di contrattazione integrativa e tenendo conto delle esigenze organizzative, è possibile elevare il contingente di cui al comma 2 fino ad un ulteriore 10%. In tali casi, in deroga alle procedure di cui al comma 4, le domande sono comunque presentate senza limiti temporali.
8. Qualora il numero delle richieste ecceda il contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7, viene data la precedenza ai seguenti casi:
a) dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 8, commi 4 e 5, del d. lgs. n. 81/2015;
b) dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;
c) dipendenti che rientrano dal congedo di maternità o paternità;
d) documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno;
e) necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari conviventi senza possibilità alternativa di assistenza, che accedano a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti;
f) genitori con figli minori, in relazione al loro numero.
9. I dipendenti hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale fino a concorrenza del limite di cui al comma 2. Resta ferma la possibilità, per il dipendente di chiedere il trasferimento ad altra attività, nel rispetto della categoria ed area di appartenenza.
5. Il dipendente a tempo parziale copre una frazione di posto in organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno. In ogni caso la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero complessivo dei posti in organico a tempo pieno trasformati in posti a tempo parziale.
6. Il tempo parziale può essere realizzato, anche per il potenziamento dell'attività delle amministrazioni nelle ipotesi previste dall’art. 8ore pomeridiane, commi 3 e 7sulla base delle seguenti tipologie: - con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale); - con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del d. lgsmese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell’arco temporale preso in considerazione (settimana, mese, anno); - con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità precedenti (tempo parziale misto), come previsto dal d.lgs. 25.02.2000, n. 81/201561.
7. Nelle suddette ipotesiPer gli istituti normativi non specificamente trattati nel corso del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, le domande sono presentate senza limiti temporali, l’amministrazione dà luogo alla costituzione del disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.
8. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale entro il termine è consentito, previa comunicazione all'Amministrazione, l'esercizio di 15 giorni altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le trasformazioni effettuate a tale titolo non sono considerate ai fini del raggiungimento del contingente fissato attività istituzionali delle amministrazioni medesime, ai sensi dei commi 2 dell’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001.
9. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, ad eccezione delle indennità di responsabilità e 7della retribuzione di posizione.
10. La costituzione del rapporto I dipendenti a tempo parziale avviene con contratto orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato al numero di giornate di lavoro stipulato in forma scritta e con l’indicazione della data annue.
11. In costanza di inizio del rapporto di lavoro, la trasformazione dello stesso da tempo pieno a tempo parziale o viceversa deve risultare da atto scritto e, nel primo caso, deve contenere l'indicazione della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell’orario con riferimento nell'ambito delle tipologie di cui al giorno, alla settimana, al mese e all’anno e del relativo trattamento economico. Quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni, l’indicazione dell’orario di lavoro può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilitecomma 6.
1112. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene mediante accordo tra le parti risultante da atto scrittoe viceversa può essere concessa dall’Amministrazione su apposita domanda del dipendente, in cui vengono indicati i medesimi elementi il quale indica, nel caso di cui al comma 10.
12. I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione scelta del proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazioneparziale, anche in soprannumerola durata e la tipologia della prestazione lavorativa cui aspira. L'Amministrazione è tenuta a comunicare, oppurecon atto scritto motivato, prima le proprie determinazioni entro 30 giorni dalla data di ricezione della scadenza del bienniodomanda, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. Tale disciplina non trova applicazione nelle ipotesi previste dal comma 9che, che restano regolate dalla relativa disciplina legislativadecorso inutilmente detto termine, si intende accolta.
13. I dipendenti assunti con Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto verticale sono consentite prestazioni di chiedere la trasformazione lavoro straordinario in eccedenza all'orario normale di lavoro. Trova applicazione in particolare l’art. 3, commi 5 e 8, del d.lgs. n. 61/2000.
14. Le forme di lavoro supplementare previste dall’art. 3 del d.lgs. n. 61/2000, saranno disciplinate dal contratto integrativo in relazione alle specifiche esigenze delle singole amministrazioni e nei limiti delle risorse destinate agli istituti di cui al medesimo art. 3. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite in misura pari a quella stabilita per le ore di lavoro straordinario.
15. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto a tempo pieno, decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità è disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 9 del posto in organico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzionid.lgs. n. 61/2000.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Rapporto di lavoro a tempo parziale. 1. Le amministrazioni Per il personale di cui al precedente art. 44, nelle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative possono costituire essere costituiti rapporti di lavoro a tempo parziale mediante:
a) assunzionemediante assunzione o trasfor- mazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti, nei limiti massimi del 25% della dotazione organica provinciale delle aree di personale a tempo pieno, con esclusione della qualifica di DSGA e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la copertura dotazione organica medesima.
2. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
3. Con ordinanza del MPI, previa intesa con i Ministri dell’Economia e della Funzione Pubblica, sono determinati, i criteri e le modalità per la costituzione dei posti delle aree o categorie e dei profili a tal fine individuati nell’ambito del piano dei fabbisogni di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni;
b) trasformazione di rapporti di lavoro di cui al comma 1; in parti- colare, con la stessa ordinanza sono definite le quote percentuali delle dotazioni organiche provinciali, per ciascun profilo professio- nale, da tempo pieno riservare a rapporti a tempo parziale, su richiesta dei dipendenti interessatifermo restando il li- mite massimo del 25%, in relazione alle eventuali situazioni di soprannumero accertate.
24. I criteri e le modalità di cui al comma 3, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative, sono preventivamente comunicate dal MPI alle organizzazioni sindacali di cui all'art. 7, comma 1, punto 1/b, e verificate in un apposito incontro.
5. Il numero dei rapporti dipendente a tempo parziale copre una frazione di posto di or- ganico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 50% di quella a tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare su- perare il 25 per cento della dotazione organica complessiva numero complessivo dei posti di ciascuna area o categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni annoorganico a tempo pieno trasformati in tempo parziale.
6. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unità.
3. Ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, i dipendenti già in servizio presentano apposita domanda, con cadenza semestrale (giugno-dicembre). Nelle domande parziale deve essere indicata l’eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini del comma 6.
4. L’amministrazione, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione risultare da contratto scritto e deve contenere l'indicazione della domanda, concede la trasformazione del rapporto, nel rispetto delle forme e delle modalità durata della prestazione lavorativa di cui al successivo comma 11, oppure nega la stessa qualora7. La domanda va presentata al dirigente scolastico entro i termini specificati dalla relativa O.M.
7. Il tempo parziale può essere realizzato:
a) si determini il superamento del contingente massimo previsto dal comma 2con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
b) l’attività con articolazione della prestazione su alcuni giorni della setti- mana, del mese, o di lavoro autonomo determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della durata del la- voro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o subordinato, che il lavoratore intende svolgere, comporti una situazione di conflitto di interesse con la specifica attività di servizio svolta dallo stesso ovvero sussista comunque una situazione di incompatibilitàanno);
c) in relazione con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle mansioni ed alla posizione di lavoro ricoperta lettere a e b (tempo parziale misto), come previsto dal dipendented.lgs. 25.02.2000, si determini un pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazionen. 61.
58. L’utilizzazione dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti da tempo pieno a tempo parziale avviene nel rispetto delle previsioni dell’art. 1, comma 59, della legge n. 662/1996, come modificato dall’articolo 73 del D.L. n. 112/2008.
6. I dipendenti Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale possono svolgere un’altra è escluso dalle attività lavorativa e professionaleaggiuntive aventi carattere continuativo, subordinata o autonomané può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell'orario di lavoro, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessisalvo quelle previste dalla legge. I suddetti dipendenti sono tenuti a comunicareNell'applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presente contratto, entro quindici giorni, all’amministrazione nella quale prestano servizio l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa esterna.
7. In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente individuate dalle amministrazioni in sede di contrattazione integrativa e tenendo conto delle esigenze organizzativedella ri- dotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgi- mento, è possibile elevare il contingente di cui al comma 2 fino ad un ulteriore 10%. In tali casisi applicano, in deroga alle procedure di cui al comma 4quanto compatibili, le domande sono comunque presentate senza limiti temporali.
8. Qualora disposizioni di legge e contrattuali dettate per il numero delle richieste ecceda il contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7, viene data la precedenza ai seguenti casi:
a) dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 8, commi 4 e 5, del d. lgs. n. 81/2015;
b) dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;
c) dipendenti che rientrano dal congedo di maternità o paternità;
d) documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione rapporto a tempo pieno;
e) necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari conviventi senza possibilità alternativa di assistenza, che accedano a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti;
f) genitori con figli minori, in relazione al loro numero.
9. I dipendenti hanno diritto alla trasformazione Al personale interessato è consentito, previa autorizzazione del rapporto dirigente scolastico, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incom- patibili con le attività d'istituto della stessa Amministrazione. L’as- sunzione di altro lavoro, o la variazione della seconda attività da tempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi previste dall’art. 8, commi 3 e 7, parte del d. lgs. n. 81/2015. Nelle suddette ipotesi, le domande sono presentate senza limiti temporali, l’amministrazione dà luogo alla costituzione del dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale parziale, deve essere comunicata al dirigente scolastico entro il termine di 15 giorni e le trasformazioni effettuate a tale titolo non sono considerate ai fini del raggiungimento del contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7giorni.
10. La costituzione del rapporto a tempo parziale avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta e con l’indicazione della data di inizio del rapporto di lavoro, della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno e del relativo Il trattamento economico. Quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni, l’indicazione dell’orario di lavoro può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.
11. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene mediante accordo tra le parti risultante da atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi di cui al comma 10.
12. I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumeroaccessorio, oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. Tale disciplina non trova applicazione nelle ipotesi previste dal comma 9, che restano regolate dalla relativa disciplina legislativa.
13. I dipendenti assunti personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale e l'eventuale retribuzione in- dividuale di anzianità, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa qualifica e profilo professionale.
11. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un nu- mero di chiedere giorni di ferie e di festività soppresse pari a quello dei la- voratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno. Il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione lavorativa.
12. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 9 del d.lgs. n. 61/2000.
13. Per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pienopieno in rapporto a tempo parziale e viceversa si applicano, decorso un triennio dalla data nei limiti previsti dal presente articolo, le disposizioni di assunzionecui all’art. 39, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzionicomma 13.
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Samples: CCNL Comparto Istruzione E Ricerca 2016 2018, CCNL Comparto Istruzione E Ricerca 2016 2018
Rapporto di lavoro a tempo parziale. 1. Le amministrazioni possono costituire rapporti Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutti i profili professionali ricompresi nelle categorie di personale del sistema di classificazione previsto dal presente contratto mediante:
a) assunzione, per la copertura dei posti delle aree o categorie e dei profili a tal fine individuati nell’ambito della programmazione triennale del piano dei fabbisogni fabbisogno di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni;.
b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, parziale su richiesta dei dipendenti interessati.
2. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione organica complessiva di ciascuna area o categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni annoNel caso del comma 1 lett. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unità.
3. Ai fini della b) la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, i dipendenti già in servizio presentano apposita parziale avviene automaticamente entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda, con cadenza semestrale (giugno-dicembre). Nelle domande In essa deve essere indicata l’eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini del comma 6dei commi 4 e seguenti.
43. L’amministrazioneL’azienda o ente, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della domandapredetto termine, concede può, con provvedimento motivato, rinviare la trasformazione del rapporto, nel rispetto delle forme e delle modalità di cui al comma 11, oppure nega la stessa qualora:
a) si determini il superamento del contingente massimo previsto dal comma 2;
b) l’attività rapporto di lavoro autonomo o subordinatoper un periodo non superiore a sei mesi nei casi in cui essa comporti, che il lavoratore intende svolgere, comporti una situazione di conflitto di interesse con la specifica attività di servizio svolta dallo stesso ovvero sussista comunque una situazione di incompatibilità;
c) in relazione alle mansioni ed e alla posizione di lavoro ricoperta dal organizzativa del dipendente, si determini un grave pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazionedel servizio.
5. L’utilizzazione dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti da tempo pieno a tempo parziale avviene nel rispetto delle previsioni dell’art. 1, comma 59, della legge n. 662/1996, come modificato dall’articolo 73 del D.L. n. 112/2008.
64. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale parziale, qualora la prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, nel rispetto delle vigenti norme sulle incompatibilità, possono svolgere un’altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, nel rispetto anche mediante l’iscrizione ad albi professionali.
5. L’azienda o ente, ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi, sono tenuti ad individuare le attività che, in ragione della interferenza con i compiti istituzionali non sono comunque consentite ai dipendenti di cui al comma precedente con le procedure previste dall’art. 1, comma 58 bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni. Per i nuovi assunti con rapporto di lavoro a part-time la dichiarazione di non trovarsi in una delle vigenti norme in materia condizioni di incompatibilità e richiamate dal comma 4 deve essere dichiarata all’atto della stipulazione del contratto individuale come previsto dall’art. 14, comma 5, del CCNL del 1 settembre 1995.
6. Nel caso di verificata sussistenza di un conflitto di interessiinteressi tra l’attività esterna del dipendente - sia subordinata che autonoma - con quella specifica attività di servizio ovvero qualora la predetta attività lavorativa debba intercorrere con un’amministrazione pubblica, l’azienda o ente nega la trasformazione del rapporto a tempo parziale.
7. I suddetti dipendenti sono tenuti Il dipendente è tenuto a comunicare, entro quindici giorni, all’amministrazione all’azienda o ente nella quale prestano presta servizio l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa esterna.
78. In Al fine di consentire la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale il limite percentuale del 25% della dotazione organica complessiva del personale a tempo pieno inserito nei contingenti delle categorie di personale di cui al nuovo sistema di classificazione del personale, di cui all’art. 13, con particolare riguardo al comma 4, può essere arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unità.
9. Per le nuove assunzioni con rapporto di lavoro part - time vanno rispettate le indicazioni minime contenute nell’art. 39 della legge 449/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, che non incidono sul contingente del comma 8.
10. Le aziende o gli enti, in presenza di particolari situazioni organizzative o gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente previamente individuate dalle amministrazioni in sede di contrattazione integrativa e tenendo conto delle esigenze organizzativenel contratto collettivo integrativo, è possibile possono elevare il contingente del comma 8 di cui al comma 2 fino ad un ulteriore 10%. In tali casi, in deroga alle procedure di cui al comma 4previste da detto xxxxx, le domande per la trasformazione del rapporto di lavoro - in tali casi - sono comunque presentate senza limiti temporalicon cadenza trimestrale ed accolte a valere dal primo giorno del trimestre successivo, ai sensi del comma 2.
811. Qualora il numero delle richieste relative ai casi del comma 10 ecceda il contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7i contingenti fissati in aggiunta, viene data la precedenza : - ai seguenti casi:
a) dipendenti famigliari che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 8, commi 4 e 5, del d. lgs. n. 81/2015;
b) dipendenti portatori assistono persone portatrici di handicap o non inferiore al 70%, ovvero persone in particolari condizioni psicofisiche;
c) dipendenti che rientrano dal congedo di maternità psico-fisiche o paternità;
d) documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno;
e) necessità di assistere i genitoriaffette da gravi patologie, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari conviventi senza possibilità alternativa di assistenza, che accedano a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti;
f) anziani non autosufficienti ; - ai genitori con figli minori, in relazione al loro numero.
912. I dipendenti hanno diritto alla L’avvenuta trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi previste dall’art. 8, commi 3 e 7, del d. lgs. n. 81/2015. Nelle suddette ipotesi, le domande sono presentate senza limiti temporali, l’amministrazione dà luogo alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale entro il termine di 15 giorni e le trasformazioni effettuate a tale titolo non sono considerate ai fini del raggiungimento del contingente fissato parziale, ai sensi dei del d.lgs. 152/1997, è comunicata per iscritto al dipendente nei termini previsti dai commi 2 e 7.
10. La costituzione del rapporto a tempo parziale avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta e 3 con l’indicazione della data di inizio del rapporto di lavoro, della durata e dell’articolazione dell’orario e della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno e del relativo trattamento economico. Quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni, l’indicazione dell’orario di lavoro può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.
11. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene mediante accordo tra le parti risultante da atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi di cui al comma 10all’articolo successivo, secondo quanto concordato con l’azienda o ente.
12. I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. Tale disciplina non trova applicazione nelle ipotesi previste dal comma 9, che restano regolate dalla relativa disciplina legislativa.
13. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno, decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Rapporto di lavoro a tempo parziale. 1(art.52 del CCNL 4-8-1995)
2. Le amministrazioni possono costituire Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
3. Con ordinanza del MIUR, previa intesa con i Ministri dell’Economia e della Funzione Pubblica, sono determinati, i criteri e le modalità per la costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale mediante:
a) assunzionedi cui al comma 1; in particolare, con la stessa ordinanza sono definite le quote percentuali delle dotazioni organiche provinciali, per la copertura dei posti delle aree o categorie e dei profili ciascun profilo professionale, da riservare a tal fine individuati nell’ambito del piano dei fabbisogni di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni;
b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, su richiesta dei dipendenti interessatifermo restando il limite massimo del 25%, in relazione alle eventuali situazioni di soprannumero accertate.
24. I criteri e le modalità di cui al comma 3, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative, sono preventivamente comunicate dal MIUR alle organizzazioni sindacali di cui all'art.7 , comma 1, punto 1/b, e verificate in un apposito incontro.
5. Il numero dei rapporti dipendente a tempo parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 50% di quella a tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione organica complessiva numero complessivo dei posti di ciascuna area o categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni anno. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unità.
3. Ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da organico a tempo pieno a trasformati in tempo parziale, i dipendenti già in servizio presentano apposita domanda, con cadenza semestrale (giugno-dicembre). Nelle domande deve essere indicata l’eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini del comma 6.
4. L’amministrazione, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda, concede la trasformazione del rapporto, nel rispetto delle forme e delle modalità di cui al comma 11, oppure nega la stessa qualora:
a) si determini il superamento del contingente massimo previsto dal comma 2;
b) l’attività di lavoro autonomo o subordinato, che il lavoratore intende svolgere, comporti una situazione di conflitto di interesse con la specifica attività di servizio svolta dallo stesso ovvero sussista comunque una situazione di incompatibilità;
c) in relazione alle mansioni ed alla posizione di lavoro ricoperta dal dipendente, si determini un pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazione.
5. L’utilizzazione dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti da tempo pieno a tempo parziale avviene nel rispetto delle previsioni dell’art. 1, comma 59, della legge n. 662/1996, come modificato dall’articolo 73 del D.L. n. 112/2008.
6. I dipendenti con Il rapporto di lavoro a tempo parziale possono svolgere un’altra attività lavorativa deve risultare da contratto scritto e professionale, subordinata o autonoma, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi. I suddetti dipendenti sono tenuti a comunicare, entro quindici giorni, all’amministrazione nella quale prestano servizio l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa esterna.
7. In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente individuate dalle amministrazioni in sede di contrattazione integrativa e tenendo conto delle esigenze organizzative, è possibile elevare il contingente di cui al comma 2 fino ad un ulteriore 10%. In tali casi, in deroga alle procedure di cui al comma 4, le domande sono comunque presentate senza limiti temporali.
8. Qualora il numero delle richieste ecceda il contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7, viene data la precedenza ai seguenti casi:
a) dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 8, commi 4 e 5, del d. lgs. n. 81/2015;
b) dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;
c) dipendenti che rientrano dal congedo di maternità o paternità;
d) documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno;
e) necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari conviventi senza possibilità alternativa di assistenza, che accedano a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti;
f) genitori con figli minori, in relazione al loro numero.
9. I dipendenti hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi previste dall’art. 8, commi 3 e 7, del d. lgs. n. 81/2015. Nelle suddette ipotesi, le domande sono presentate senza limiti temporali, l’amministrazione dà luogo alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale entro il termine di 15 giorni e le trasformazioni effettuate a tale titolo non sono considerate ai fini del raggiungimento del contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7.
10. La costituzione del rapporto a tempo parziale avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta e con l’indicazione della data di inizio del rapporto di lavoro, deve contenere l'indicazione della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno e del relativo trattamento economico. Quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni, l’indicazione dell’orario di lavoro può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.
11. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene mediante accordo tra le parti risultante da atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi di cui al successivo comma 107. La domanda va presentata al dirigente scolastico entro il 15 marzo di ogni anno.
127. I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da tempo pieno a Il tempo parziale hanno diritto può essere realizzato:
a) con articolazione della prestazione di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche servizio ridotta in soprannumero, oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. Tale disciplina non trova applicazione nelle ipotesi previste dal comma 9, che restano regolate dalla relativa disciplina legislativa.
13. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tutti i giorni lavorativi (tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno, decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni.orizzontale);
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Rapporto di lavoro a tempo parziale. 1. Le amministrazioni possono costituire rapporti Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutti i profili professionali ricompresi nelle aree del sistema di classificazione del personale mediante:
a) assunzionereclutamento dall'esterno, per la copertura dei posti delle aree o categorie e dei profili a tal fine individuati nell’ambito nell'ambito della programmazione triennale del piano dei fabbisogni fabbisogno di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni;
b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, parziale su richiesta dei dipendenti interessati.
2. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna area o categoria, rilevata al 31 dicembre con esclusione delle posizioni organizzative preventivamente individuate dall'ENAC. Il lavoratore titolare delle stesse può ottenere la trasformazione del suo rapporto in rapporto a tempo parziale solo a seguito di ogni annoespressa rinuncia all’incarico conferitogli. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unità.
3. Ai fini L'ENAC, previa analisi delle proprie esigenze organizzative e nell’ambito della programmazione del fabbisogno di personale, previa informazione alle XX.XX. seguita, a richiesta, da incontro, individua i posti da destinare ai rapporti di lavoro a tempo parziale, nel rispetto dei criteri definiti nel precedente comma 2 e nell’art.36, comma 1. Gli stessi posti vengono prioritariamente coperti sulla base delle richieste presentate dal personale in servizio di pari categoria e profilo e, per la parte che residua, mediante reclutamento dall’esterno con le ordinarie procedure stabilite per l’accesso.
4. Nell'ipotesi in cui l’ente non abbia provveduto agli adempimenti previsti nel comma 3, oppure nel limite della eventuale percentuale residua, dopo l’attuazione della disciplina prevista dal medesimo comma, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, i dipendenti già in servizio presentano apposita parziale avviene automaticamente entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda, con cadenza semestrale (giugno-dicembre). Nelle domande La predetta domanda deve essere indicata l’eventuale indicare l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini del comma 6di quanto previsto ai commi da 6 a 8.
45. L’amministrazioneL'ente, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della domandacui al comma 4, concede può, con provvedimento motivato, rinviare la trasformazione del rapporto, nel rispetto delle forme e delle modalità di cui al comma 11, oppure nega la stessa qualora:
a) si determini il superamento del contingente massimo previsto dal comma 2;
b) l’attività rapporto di lavoro autonomo o subordinatoper un periodo non superiore a sei mesi nei casi in cui essa comporti, che il lavoratore intende svolgere, comporti una situazione di conflitto di interesse con la specifica attività di servizio svolta dallo stesso ovvero sussista comunque una situazione di incompatibilità;
c) in relazione alle mansioni ed e alla posizione di lavoro ricoperta dal organizzativa del dipendente, si determini un grave pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazione.
5. L’utilizzazione dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti da tempo pieno a tempo parziale avviene nel rispetto delle previsioni dell’art. 1, comma 59, della legge n. 662/1996, come modificato dall’articolo 73 del D.L. n. 112/2008servizio.
6. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella del lavoratore a tempo pieno, nel rispetto delle vigenti norme sulle incompatibilità, possono svolgere un’altra un'altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi. I suddetti dipendenti sono tenuti a comunicare, entro quindici giorni, all’amministrazione nella quale prestano servizio l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa esternaanche mediante l'iscrizione ad albi professionali.
7. In L'ENAC, ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi, è tenuto a individuare, informandone i dipendenti, le attività che, in ragione della loro interferenza con i compiti istituzionali, non sono comunque consentite ai dipendenti di cui al comma precedente, con le procedure previste dall'art. 1, comma 58 bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni.
8. Nel caso di verificata sussistenza di un conflitto di interessi tra l'attività esterna del dipendente - sia subordinata che autonoma - con quella della specifica attività di servizio, come nel caso in cui la predetta attività lavorativa debba intercorrere con un'amministrazione pubblica, l'ente non può consentire la trasformazione del rapporto a tempo parziale.
9. Il dipendente a tempo parziale è tenuto a comunicare entro quindici giorni all'ENAC la data di inizio dell'eventuale attività lavorativa esterna e le modificazioni che in questa intervengano. 10.L'ente, in presenza di particolari situazioni organizzative o di gravi e documentate situazioni familiarifamiliari dei dipendenti interessati, preventivamente previamente individuate dalle amministrazioni in sede di contrattazione integrativa e tenendo conto delle esigenze organizzativenel contratto collettivo integrativo, è possibile può elevare il contingente di cui al comma 2 fino ad di un ulteriore 10%% come tetto massimo. In tali casi, in deroga alle procedure di cui al comma 4previste da detto xxxxx, le domande per la trasformazione del rapporto di lavoro sono comunque in tali casi presentate senza limiti temporalicon cadenza trimestrale ed accolte ai sensi del comma 2 a valere dal primo giorno del trimestre successivo.
811. Qualora il numero delle richieste relative ai casi di cui al comma 10 ecceda il contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7comprensivo della quota aggiuntiva ivi prevista, viene data la precedenza ai seguenti casidipendenti:
a) dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 8, commi 4 e 5, del d. lgs. n. 81/2015;
b) dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisichepsico-fisiche;
b) che assistano propri familiari portatori di handicap di grado non inferiore al 70%, ovvero in particolari condizioni psico-fisiche o affetti da gravi patologie, o, ancora, anziani e non autosufficienti;
c) dipendenti che rientrano dal congedo di maternità o paternità;
d) documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno;
e) necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari conviventi senza possibilità alternativa di assistenza, che accedano a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti;
f) genitori con abbiano figli minori, con ordine di priorità in relazione al loro numeronumero dei figli stessi.
912. I dipendenti hanno diritto alla L'avvenuta trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi previste dall’art. 8, commi 3 e 7, del d. lgs. n. 81/2015. Nelle suddette ipotesi, le domande sono presentate senza limiti temporali, l’amministrazione dà luogo alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale entro il termine di 15 giorni e le trasformazioni effettuate a tale titolo non sono considerate ai fini del raggiungimento del contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7.
10. La costituzione del pieno in rapporto a tempo parziale avviene ai sensi del D.lgs. 152/1997 è comunicata per iscritto al dipendente nei termini previsti dai commi 2 e 3 con contratto di lavoro stipulato in forma scritta l'indicazione della du- rata e con l’indicazione della data di inizio del rapporto di lavoro, della durata dell'articolazione della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese secondo quanto concordato tra il dipendente stesso e all’anno e del relativo trattamento economico. Quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni, l’indicazione dell’orario di lavoro può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilitel'ENAC.
1113. La trasformazione del I dipendenti con rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene mediante accordo tra le parti risultante da atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi di cui al comma 10.
12. I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, soprannumero oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. Tale disciplina non trova applicazione nelle ipotesi previste dal comma 9, che restano regolate dalla relativa disciplina legislativa.
1314. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere ottenere la trasformazione del rapporto a tempo pieno, pieno decorso un triennio dalla data di assunzione, assunzione a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico organico.
15. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di esercitare presso l'ENAC i diritti di libertà e nel rispetto dei vincoli di attività sindacale previsti dalla legge in materia di assunzionin.300/1970 e possono partecipare alle assemblee del personale dipendente.
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Rapporto di lavoro a tempo parziale. 1. Le amministrazioni Aziende ed Enti possono costituire rapporti rap- porti di lavoro a tempo parziale mediante:
a) assunzione, per la copertura dei posti delle aree o del- le categorie e dei profili a tal fine individuati nell’ambito del della piano dei fabbisogni di personaleper- sonale, ai sensi delle vigenti disposizioni;
b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo tem- po pieno a tempo parziale, parziale su richiesta dei dipendenti di- pendenti interessati.
2. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione organica complessiva di ciascuna area o categoriaciascun profilo professionale, rilevata rile- vata al 31 dicembre di ogni anno. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unità.
3. Ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, i dipendenti la- voratori già in servizio presentano apposita domandado- manda, con cadenza semestrale (giugno-dicembre)periodica. Nelle domande deve essere indicata l’eventuale attività di lavoro lavo- ro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini del comma 6.
4. L’amministrazioneL’Azienda o Ente, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda, concede può concedere la trasformazione del rapporto, nel rispetto delle forme e delle modalità di cui al comma 11, oppure nega negare con atto motivato la stessa qualora:
a) si determini sia stato già raggiunto il superamento del contingente massimo previsto dal comma limite di cui al com- ma 2;
b) l’attività di lavoro autonomo o subordinato, subordinato che il lavoratore intende svolgere, svolgere comporti una situazione di conflitto di interesse con la specifica attività di servizio svolta dallo stesso ovvero sussista comunque una situazione di incompatibilità;
c) in relazione alle mansioni ed alla posizione di lavoro ricoperta dal dipendente, si determini determi- ni un pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazionedel servizio.
5. L’utilizzazione dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti da tempo pieno a tempo parziale avviene nel rispetto delle previsioni dell’art. 1, comma 59, della legge n. 662/1996n.662/1996, come modificato dall’articolo 73 mo- dificato dall’art.73 del D.L. n. 112/2008D.L.n.112/2008.
6. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale parziale, qualora la prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, possono svolgere un’altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche mediante l’iscrizione ad albi professionali, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità in- compatibilità e di conflitto di interessi. I suddetti sud- detti dipendenti sono tenuti a comunicare, entro en- tro quindici giorni, all’amministrazione nella all’Azienda o Ente nel quale prestano servizio l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa esterna.
7. In presenza di gravi e documentate situazioni situazio- ni familiari, preventivamente individuate dalle amministrazioni Aziende ed Enti in sede di contrattazione integrativa inte- grativa e tenendo conto delle esigenze organizzativeorga- nizzative, è possibile elevare il contingente di cui al comma 2 fino ad di un ulteriore 1010 %. In tali casi, in deroga alle procedure di cui al comma 43, le domande sono comunque presentate senza limiti temporali.
8. Qualora il numero Nella valutazione delle richieste ecceda il contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7domande, viene data la precedenza ai seguenti casi:
a) dipendenti che si trovano nelle condizioni condizio- ni previste dall’articolo 8dall’art.8, commi 4 e 5, del d. lgs. n. 81/2015D.L- gs.n.81/2015;
b) dipendenti portatori di handicap o in particolari parti- colari condizioni psicofisiche;
c) dipendenti che rientrano dal congedo di maternità ma- ternità o paternità;
d) documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno;
e) necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari conviventi conviven- Comparto Sanità Pubblica | Periodo 2016-2018 ti, senza possibilità alternativa di assistenza, che accedano a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti;
f) genitori con figli minori, in relazione al loro numero.
9. I dipendenti hanno diritto alla trasformazione trasforma- zione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi previste dall’art. 8dall’art.8, commi 3 e 7, del d. lgs. n. 81/2015D.Lgs.n.81/2015. Nelle suddette sud- dette ipotesi, le domande sono presentate senza sen- za limiti temporali, l’amministrazione l’Azienda o Ente dà luogo alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo tem- po parziale entro il termine di 15 giorni e le trasformazioni effettuate a tale titolo non sono considerate ai fini del raggiungimento del contingente fissato ai sensi dei con- tingenti fissati nei commi 2 e 7.
10. La costituzione del rapporto a tempo parziale par- ziale avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta e con l’indicazione della data di inizio del rapporto di lavoro, della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione collo- cazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno e del relativo trattamento economico. Quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni, l’indicazione dell’orario di lavoro può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.
11. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene mediante accordo tra le parti risultante da atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi ele- menti di cui al comma 1010 nonché l’eventuale durata del rapporto di lavoro a tempo parziale.
12. I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione tra- sformazione del proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare torna- re a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. Tale disciplina non trova applicazione applica- zione nelle ipotesi previste dal comma 9, che restano regolate dalla relativa disciplina legislativalegi- slativa.
13. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro lavo- ro a tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno, pieno decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni.
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Rapporto di lavoro a tempo parziale. 1. Le amministrazioni possono costituire rapporti Il rapporto di lavoro a tempo parziale mediante:
a) assunzione, per la copertura dei posti delle aree può determinarsi o categorie e dei profili a tal fine individuati nell’ambito del piano dei fabbisogni di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni;
b) trasformazione di rapporti mediante assunzione in tale forma in posizioni di lavoro da tempo pieno compatibili con l'istituto, o per effetto, a richiesta del personale ordinario in servizio, della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, su richiesta dei dipendenti interessatipieno.
2. Il numero dei rapporti rapporto di lavoro a tempo parziale potrà essere ammesso, di massima, per tutte le categorie professionali. Restano comunque esclusi, attese le vincolanti esigenze di servizio, i seguenti lavoratori: - quadri ed impiegati aventi funzioni direttive su altro personale; - personale turnista (fatta eccezione per il personale addetto ai Servizi d'utenza); - personale che opera in squadra. La percentuale massima di lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale non può potrà superare complessivamente il 25 per cento della dotazione organica complessiva di ciascuna area o categoria12%, rilevata al 31 dicembre di ogni anno. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unitàda calcolarsi sul personale in forza presso le singole unità produttive.
3. Ai fini Non prima di un triennio dalla data di costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale, potrà essere presentata domanda da parte del lavoratore volta a trasformare il rapporto a tempo pieno, il cui accoglimento sarà valutato dalla Società sulla base delle esigenze di servizio, salvo che non si verifichino esigenze assunzionali a tempo pieno nella unità produttiva di appartenenza, per la medesima posizione di lavoro nella quale il lavoratore è inserito o per posizione omologa. Il predetto termine non ha efficacia nei confronti dei lavoratori che attestino il mantenimento dell'iscrizione per più di due anni dalla costituzione del rapporto a tempo parziale nella prima classe delle liste di collocamento, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 863/84 e per gli effetti dell'art. 25, punto 5, della legge n. 223/91. Il contratto di lavoro a tempo parziale va stipulato per iscritto e deve indicare la durata dell'orario normale di lavoro.
4. La domanda del lavoratore ordinario volta alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, i dipendenti già potrà essere accolta compatibilmente con le esigenze di servizio (quali, ad esempio, eccessivo numero di richieste in servizio presentano apposita domanda, con cadenza semestrale (giugno-dicembreuno stesso punto organizzativo). Nelle L'accoglimento delle domande deve essere indicata l’eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini del comma 6.
4. L’amministrazione, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda, concede la trasformazione del rapporto, nel rispetto a tempo parziale avverrà sulla base delle forme e delle modalità di cui al comma 11, oppure nega la stessa qualoraseguenti priorità:
a) si determini il superamento del contingente massimo previsto dal comma 2lavoratori con figli di età inferiore a tre anni: la priorità potrà valere per un solo coniuge;
b) l’attività lavoratori studenti di lavoro autonomo o subordinatocui all'art. 10 della legge 20 maggio 1970, che il lavoratore intende svolgere, comporti una situazione di conflitto di interesse con la specifica attività di servizio svolta dallo stesso ovvero sussista comunque una situazione di incompatibilitàn. 300;
c) altre motivazioni, in relazione alle mansioni ed alla posizione particolare di carattere familiare. Le domande dovranno essere presentate ai competenti uffici del personale con preavviso e secondo modalità da definire a livello regionale. La facoltà di ripristino del rapporto a tempo pieno per i lavoratori che abbiano ottenuto la trasformazione del proprio rapporto di lavoro ricoperta dal dipendente, si determini un pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazione.
5. L’utilizzazione dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti da tempo pieno a tempo parziale avviene nel rispetto parziale, è ammessa, per ciascun anno ed in ogni singola unità produttiva, entro il limite massimo del 50% del personale suddetto in forza nell'unità produttiva alla data del 30 giugno dell'anno precedente. In caso di esubero delle previsioni dell’artdomande, verrà privilegiato il personale con maggiore anzianità in part-time e, in subordine, quello con maggiore anzianità di servizio. 1, comma 59, della legge n. 662/1996, come modificato dall’articolo 73 del D.L. n. 112/2008.
6. I dipendenti con Il rapporto di lavoro a tempo parziale possono svolgere un’altra attività lavorativa potrà avere durata illimitata e professionalecomunque non potrà essere utilizzato per periodi inferiori all'anno.
5. Il trattamento economico e normativo durante il periodo di lavoro a tempo parziale sarà così regolato: - istituti a contenuto economico proporzionalità della retribuzione alla durata della prestazione: tale criterio sarà applicato, subordinata pertanto, a tutte le voci della retribuzione; - istituti a contenuto giuridico-normativo fatte salve le peculiarità dell'istituto, parità di trattamento rispetto al lavoro a tempo pieno.
6. La durata del tempo-lavoro è fissata nella metà del normale orario giornaliero e la prestazione lavorativa, che dovrà essere svolta di norma senza soluzione di continuità, sarà collocata in relazione alle esigenze del settore di appartenenza; potrà quindi svolgersi (su 5 o autonoma, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi. I suddetti dipendenti sono tenuti a comunicare, entro quindici 6 giorni, all’amministrazione nella quale prestano servizio l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività secondo l'orario seguito dal restante personale) sia al mattino che al pomeriggio. Valutate le esigenze tecnico-produttive del settore di appartenenza, potrà essere fissata, d'intesa con il lavoratore interessato, una prestazione lavorativa esternaper un tempo pari ai 3/4 del normale orario settimanale, con una durata giornaliera pari ai 3/4 del normale orario, con effettuazione dell'intervallo meridiano (salvo casi particolari da esaminare a livello regionale) della durata minima di 30 minuti, secondo modalità e nell'ambito della fascia prevista per il settore di appartenenza.
7. Nei Centri di lavoro Servizi d'utenza di 1° livello potrà darsi luogo, previa negoziazione tra le parti stipulanti a livello regionale, a forme di rapporto di lavoro a tempo parziale nella forma c.d. verticale, con prestazione lavorativa concentrata in tre giorni alla settimana, per una durata oraria settimanale pari alla metà di quella normale in atto presso il Centro di lavoro di appartenenza. In presenza tal caso, la durata giornaliera della prestazione sarà pari ad un minimo di gravi e documentate situazioni familiari7 ore in due delle suddette giornate, preventivamente individuate dalle amministrazioni con collocazione delle residue ore nel terzo giorno. L'orario di lavoro, da collocarsi in sede di contrattazione integrativa e tenendo conto ragione delle esigenze organizzativedi servizio, è possibile elevare il contingente di cui al comma 2 fino ad un ulteriore 10%. In tali casi, in deroga alle procedure di cui al comma 4, le domande sono comunque presentate senza limiti temporalicontinuato.
8. Qualora Il numero di giorni di ferie e di permessi retribuiti è pari a quello previsto per il numero delle richieste ecceda il contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7, viene data la precedenza ai seguenti casi:
a) dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 8, commi 4 e 5, del d. lgs. n. 81/2015;
b) dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;
c) dipendenti che rientrano dal congedo di maternità o paternità;
d) documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione personale a tempo pieno;
e) necessità di assistere i genitori, con corresponsione della retribuzione proporzionale alla durata della prestazione. Nell'ipotesi in cui il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari conviventi senza possibilità alternativa di assistenza, che accedano passaggio dal rapporto a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti;
f) genitori con figli minori, in relazione al loro numero.
9. I dipendenti hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a quello a tempo parziale nelle ipotesi previste dall’art. 8e viceversa avvenga nel corso dell'anno solare, commi 3 e 7, del d. lgs. n. 81/2015. Nelle suddette ipotesi, gli istituti contrattuali che sono regolamentati con stretto criterio di proporzionalità rispetto all'orario di lavoro effettuato subiranno un riproporzionamento applicativo secondo le domande sono presentate senza limiti temporali, l’amministrazione dà luogo alla costituzione seguenti indicazioni: - ferie - Il numero dei giorni di ferie spettanti resta invariato nel caso di inizio o termine del rapporto di lavoro a tempo parziale entro il termine di 15 giorni e le trasformazioni effettuate a tale titolo non sono considerate nel corso dell'anno; ai fini del raggiungimento relativo trattamento retributivo dovrà procedersi alla determinazione del contingente fissato numero di giorni di ferie da fruire ad intera, a metà retribuzione o al 75% in proporzione al numero dei mesi di servizio prestati nei diversi regimi di orario; - permessi retribuiti - Analogamente a quanto sopra indicato per i giorni di ferie, anche il numero dei giorni di permesso in questione resta invariato: il relativo trattamento retributivo sarà determinato proporzionalmente ai sensi dei commi 2 mesi di servizio prestati nei diversi regimi di orario; - 13 e 714 mensilità - Tali mensilità aggiuntive, nei casi suddetti, saranno calcolate proporzionalmente ai mesi di servizio maturati nei diversi regimi di orario.
109. La costituzione del rapporto a tempo parziale avviene con contratto Ai fini dei passaggi automatici di lavoro stipulato in forma scritta livello e con l’indicazione della data dei criteri di inizio del rapporto ammissione al sistema di lavoroaccertamento per i passaggi di livello, della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno e del relativo trattamento economico. Quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni, l’indicazione dell’orario di lavoro può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.
11. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene mediante accordo tra le parti risultante da atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi di cui al comma 10.
12. I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. Tale disciplina non trova applicazione nelle ipotesi previste dal comma 9, che restano regolate dalla relativa disciplina legislativa.
13. I dipendenti assunti con rapporto periodi di lavoro a tempo parziale hanno diritto sono computati in proporzione alla ridotta durata della prestazione: i relativi parametri temporali sono pertanto in misura corrispondente.
10. Per la determinazione degli aumenti periodici di chiedere la trasformazione anzianità, i periodi di lavoro a tempo parziale sono equiparati ai periodi a tempo pieno ai fini della maturazione del rapporto biennio di servizio. L'importo degli aumenti periodici di anzianità previsto all'art. 24 sarà corrisposto, come per gli altri elementi della retribuzione, in misura proporzionalmente ridotta durante il periodo di lavoro a part-time.
11. Ai fini della maturazione dell'anzianità prevista per l'individuazione dei termini di preavviso, i periodi di tempo trascorsi a tempo parziale sono equiparati a quelli a tempo pieno. A tali effetti, decorso un triennio dalla data pertanto, gli anni di assunzione, servizio saranno computati sommando i periodi prestati a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico e tempo parziale con quelli a tempo pieno.
12. Per quanto non espressamente contenuto nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzionipresente articolo si applicano le norme previste per i lavoratori a tempo pieno.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro
Rapporto di lavoro a tempo parziale. 1. Le amministrazioni Per il personale di cui al precedente art. 44, nelle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative possono costituire essere costituiti rapporti di lavoro a tempo parziale mediante:
a) assunzione, per la copertura dei posti delle aree mediante assunzione o categorie e dei profili a tal fine individuati nell’ambito del piano dei fabbisogni di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni;
b) trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti, nei limiti massimi del 25% della dotazione organica provinciale delle aree di personale a tempo pieno, con esclusione della qualifica di DSGA e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima.
2. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
3. Con ordinanza del MPI, previa intesa con i Ministri dell’Economia e della Funzione Pubblica, sono determinati, i criteri e le modalità per la costituzione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1; in particolare, con la stessa ordinanza sono definite le quote percentuali delle dotazioni organiche provinciali, per ciascun profilo professionale, da tempo pieno riservare a rapporti a tempo parziale, su richiesta dei dipendenti interessatifermo restando il limite massimo del 25%, in relazione alle eventuali situazioni di soprannumero accertate.
24. I criteri e le modalità di cui al comma 3, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative, sono preventivamente comunicate dal MPI alle organizzazioni sindacali di cui all'art. 7 , comma 1, punto 1/b, e verificate in un apposito incontro.
5. Il numero dei rapporti dipendente a tempo parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 50% di quella a tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione organica complessiva numero complessivo dei posti di ciascuna area o categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni anno. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unità.
3. Ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da organico a tempo pieno a trasformati in tempo parziale, i dipendenti già in servizio presentano apposita domanda, con cadenza semestrale (giugno-dicembre). Nelle domande deve essere indicata l’eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini del comma 6.
4. L’amministrazione, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda, concede la trasformazione del rapporto, nel rispetto delle forme e delle modalità di cui al comma 11, oppure nega la stessa qualora:
a) si determini il superamento del contingente massimo previsto dal comma 2;
b) l’attività di lavoro autonomo o subordinato, che il lavoratore intende svolgere, comporti una situazione di conflitto di interesse con la specifica attività di servizio svolta dallo stesso ovvero sussista comunque una situazione di incompatibilità;
c) in relazione alle mansioni ed alla posizione di lavoro ricoperta dal dipendente, si determini un pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazione.
5. L’utilizzazione dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti da tempo pieno a tempo parziale avviene nel rispetto delle previsioni dell’art. 1, comma 59, della legge n. 662/1996, come modificato dall’articolo 73 del D.L. n. 112/2008.
6. I dipendenti Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da contratto scritto e deve contenere l'indicazione della durata della prestazione lavorativa di cui al successivo comma 7. La domanda va presentata al dirigente scolastico entro i termini specificati dalla relativa O.M.-
7. Il tempo parziale può essere realizzato: a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale); b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno); c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e
8. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale possono svolgere un’altra è escluso dalle attività lavorativa e professionaleaggiuntive aventi carattere continuativo, subordinata o autonomané può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell'orario di lavoro, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessisalvo quelle previste dalla legge. I suddetti dipendenti sono tenuti a comunicareNell'applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presente contratto, entro quindici giorni, all’amministrazione nella quale prestano servizio l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa esterna.
7. In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente individuate dalle amministrazioni in sede di contrattazione integrativa e tenendo conto delle esigenze organizzativedella ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, è possibile elevare il contingente di cui al comma 2 fino ad un ulteriore 10%. In tali casisi applicano, in deroga alle procedure di cui al comma 4quanto compatibili, le domande sono comunque presentate senza limiti temporali.
8. Qualora disposizioni di legge e contrattuali dettate per il numero delle richieste ecceda il contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7, viene data la precedenza ai seguenti casi:
a) dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 8, commi 4 e 5, del d. lgs. n. 81/2015;
b) dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;
c) dipendenti che rientrano dal congedo di maternità o paternità;
d) documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione rapporto a tempo pieno;
e) necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari conviventi senza possibilità alternativa di assistenza, che accedano a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti;
f) genitori con figli minori, in relazione al loro numero.
9. I dipendenti hanno diritto alla trasformazione Al personale interessato è consentito, previa autorizzazione del rapporto dirigente scolastico, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d'istituto della stessa Amministrazione. L’assunzione di altro lavoro, o la variazione della seconda attività da tempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi previste dall’art. 8, commi 3 e 7, parte del d. lgs. n. 81/2015. Nelle suddette ipotesi, le domande sono presentate senza limiti temporali, l’amministrazione dà luogo alla costituzione del dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale parziale, deve essere comunicata al dirigente scolastico entro il termine di 15 giorni e le trasformazioni effettuate a tale titolo non sono considerate ai fini del raggiungimento del contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7giorni.
10. La costituzione del rapporto a tempo parziale avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta e con l’indicazione della data di inizio del rapporto di lavoro, della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno e del relativo Il trattamento economico. Quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni, l’indicazione dell’orario di lavoro può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.
11. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene mediante accordo tra le parti risultante da atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi di cui al comma 10.
12. I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumeroaccessorio, oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. Tale disciplina non trova applicazione nelle ipotesi previste dal comma 9, che restano regolate dalla relativa disciplina legislativa.
13. I dipendenti assunti personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale e l'eventuale retribuzione individuale di anzianità, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa qualifica e profilo professionale.
11. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di chiedere giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno. Il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione lavorativa.
12. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 9 del D.lgs. n.61/2000.
13. Per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pienopieno in rapporto a tempo parziale e viceversa si applicano, decorso un triennio dalla data nei limiti previsti dal presente articolo, le disposizioni di assunzionecui all’art. 39, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzionicomma 13.
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Rapporto di lavoro a tempo parziale. 1. Le amministrazioni Per il personale di cui al precedente art. 44, nelle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative possono costituire essere costituiti rapporti di lavoro a tempo parziale mediante:
a) assunzione, per la copertura dei posti delle aree mediante assunzione o categorie e dei profili a tal fine individuati nell’ambito del piano dei fabbisogni di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni;
b) trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti, nei limiti massimi del 25% della dotazione organica provinciale delle aree di personale a tempo pieno, con esclusione della qualifica di DSGA e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima.
2. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
3. Con ordinanza del MPI, previa intesa con i Ministri dell’Economia e della Funzione Pubblica, sono determinati, i criteri e le modalità per la costituzione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1; in particolare, con la stessa ordinanza sono definite le quote percentuali delle dotazioni organiche provinciali, per ciascun profilo professionale, da tempo pieno riservare a rapporti a tempo parziale, su richiesta dei dipendenti interessatifermo restando il limite massimo del 25%, in relazione alle eventuali situazioni di soprannumero accertate.
24. I criteri e le modalità di cui al comma 3, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative, sono preventivamente comunicate dal MPI alle organizzazioni sindacali di cui all'art. 7, comma 1, punto 1/b, e verificate in un apposito incontro.
5. Il numero dei rapporti dipendente a tempo parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 50% di quella a tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione organica complessiva numero complessivo dei posti di ciascuna area o categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni annoorganico a tempo pieno trasformati in tempo parziale.
6. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unità.
3. Ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, i dipendenti già in servizio presentano apposita domanda, con cadenza semestrale (giugno-dicembre). Nelle domande parziale deve essere indicata l’eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini del comma 6.
4. L’amministrazione, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione risultare da contratto scritto e deve contenere l'indicazione della domanda, concede la trasformazione del rapporto, nel rispetto delle forme e delle modalità durata della prestazione lavorativa di cui al successivo comma 11, oppure nega la stessa qualora7. La domanda va presentata al dirigente scolastico entro i termini specificati dalla relativa OM.
7. Il tempo parziale può essere realizzato:
a) si determini il superamento del contingente massimo previsto dal comma 2con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
b) l’attività con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro autonomo settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o subordinato, che il lavoratore intende svolgere, comporti una situazione di conflitto di interesse con la specifica attività di servizio svolta dallo stesso ovvero sussista comunque una situazione di incompatibilitàanno);
c) in relazione con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle mansioni ed alla posizione di lavoro ricoperta lettere a e b (tempo parziale misto), come previsto dal dipendentedecreto legislativo 25.2.2000, si determini un pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazionen. 61.
58. L’utilizzazione dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti da tempo pieno a tempo parziale avviene nel rispetto delle previsioni dell’art. 1, comma 59, della legge n. 662/1996, come modificato dall’articolo 73 del D.L. n. 112/2008.
6. I dipendenti Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale possono svolgere un’altra è escluso dalle attività lavorativa e professionaleaggiuntive aventi carattere continuativo, subordinata o autonomané può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell'orario di lavoro, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi. I suddetti dipendenti sono tenuti a comunicare, entro quindici giorni, all’amministrazione nella quale prestano servizio l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa esterna.
7. In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente individuate dalle amministrazioni in sede di contrattazione integrativa e tenendo conto delle esigenze organizzative, è possibile elevare il contingente di cui al comma 2 fino ad un ulteriore 10%. In tali casi, in deroga alle procedure di cui al comma 4, le domande sono comunque presentate senza limiti temporali.
8. Qualora il numero delle richieste ecceda il contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7, viene data la precedenza ai seguenti casi:
a) dipendenti che si trovano nelle condizioni salvo quelle previste dall’articolo 8, commi 4 e 5, del d. lgs. n. 81/2015;
b) dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;
c) dipendenti che rientrano dal congedo di maternità o paternità;
d) documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno;
e) necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari conviventi senza possibilità alternativa di assistenza, che accedano a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti;
f) genitori con figli minori, in relazione al loro numerodalla legge.
9. I dipendenti hanno diritto alla trasformazione Nell'applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.
10. Al personale interessato è consentito, previa autorizzazione del dirigente scolastico, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d'istituto della stessa Amministrazione. L’assunzione di altro lavoro, o la variazione della seconda attività da tempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi previste dall’art. 8, commi 3 e 7, parte del d. lgs. n. 81/2015. Nelle suddette ipotesi, le domande sono presentate senza limiti temporali, l’amministrazione dà luogo alla costituzione del dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale parziale, deve essere comunicata al dirigente scolastico entro il termine di 15 giorni e le trasformazioni effettuate a tale titolo non sono considerate ai fini del raggiungimento del contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7.
10. La costituzione del rapporto a tempo parziale avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta e con l’indicazione della data di inizio del rapporto di lavoro, della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno e del relativo trattamento economico. Quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni, l’indicazione dell’orario di lavoro può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilitegiorni.
11. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene mediante accordo tra le parti risultante da atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi di cui al comma 10.
12. I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazioneIl trattamento economico, anche in soprannumeroaccessorio, oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. Tale disciplina non trova applicazione nelle ipotesi previste dal comma 9, che restano regolate dalla relativa disciplina legislativa.
13. I dipendenti assunti personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale e l'eventuale retribuzione individuale di anzianità, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa qualifica e profilo professionale.
12. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di chiedere giorni di ferie e di festività soppresse pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno. Il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione lavorativa.
13. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 9 del decreto legislativo n. 61/2000.
14. Per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pienopieno in rapporto a tempo parziale e viceversa si applicano, decorso un triennio dalla data nei limiti previsti dal presente articolo, le disposizioni di assunzionecui all’art. 39, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzionicomma 13.
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Rapporto di lavoro a tempo parziale. (Art.18 del CCNL 09.08.2000)
1. Le amministrazioni possono costituire rapporti Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutte le categorie comprese nel sistema di classificazione del personale, sia nei rapporti a tempo indeterminato che a tempo determinato, mediante:
a) assunzione, per la copertura dei posti delle aree o categorie e dei profili a tal fine individuati nell’ambito del piano dei fabbisogni di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni;
b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, parziale su richiesta dei dipendenti interessatiinteressati19;
b) assunzione nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. Il numero dei rapporti Ciascuna Amministrazione può assumere personale a tempo parziale non può superare il 25 per cento nei limiti massimi del 25% della dotazione organica complessiva di ciascuna area o categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni anno. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unità.
3. Ai fini Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno. In caso di successiva disponibilità di posti a tempo pieno, è prioritariamente considerata la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro in tempo pieno di coloro che sono già assunti a tempo parziale.
4. Le Amministrazioni, ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi, sono tenute ad individuare, in base ai rispettivi ordinamenti e nel rispetto della 19 Tale disciplina deve essere applicata in coerenza e nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 73 (part-time) del d. l. 112/2008 convertito con modificazioni in legge 133/2008 che, tra l’altro, abolendo il diritto del lavoratore alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a e tempo parziale, i dipendenti già in servizio presentano apposita domandaha stabilito che detta trasformazione “può essere concessa dall'amministrazione”. In materia sono intervenute le circolari n.3/2008, con cadenza semestrale (giugno-dicembre)n.5/2008 emanate dal Dipartimento della funzione pubblica. Nelle domande deve essere indicata l’eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini del comma 6.
4. L’amministrazione, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda, concede la trasformazione del rapporto, nel rispetto delle forme e delle modalità di cui al comma 11, oppure nega la stessa qualora:
a) si determini il superamento del contingente massimo previsto dal comma 2;
b) l’attività di lavoro autonomo o subordinato, che il lavoratore intende svolgere, comporti una situazione di conflitto di interesse con la specifica attività di servizio svolta dallo stesso ovvero sussista comunque una situazione di incompatibilità;
c) in relazione alle mansioni ed alla posizione di lavoro ricoperta dal dipendente, si determini un pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazione.
5. L’utilizzazione dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti da tempo pieno a tempo parziale avviene nel rispetto delle previsioni Ai sensi dell’art. 12-bis del d.lgs. n. 61 del 2000 (provvedimento abrogato dall'art. 55, comma 1, comma 59lett. a), della legge d.lgs. 15 giugno 2015, n. 662/199681), come modificato dall’articolo 73 del D.L. n. 112/2008.
6. I dipendenti con rapporto per i lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a seguito di lavoro terapie salvavita, accertata dalla competente commissione medica, continua a tempo parziale possono svolgere un’altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi. I suddetti dipendenti sono tenuti a comunicare, entro quindici giorni, all’amministrazione nella quale prestano servizio l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa esterna.
7. In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente individuate dalle amministrazioni in sede di contrattazione integrativa e tenendo conto delle esigenze organizzative, è possibile elevare sussistere il contingente di cui al comma 2 fino ad un ulteriore 10%. In tali casi, in deroga alle procedure di cui al comma 4, le domande sono comunque presentate senza limiti temporali.
8. Qualora il numero delle richieste ecceda il contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7, viene data la precedenza ai seguenti casi:
a) dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 8, commi 4 e 5, del d. lgs. n. 81/2015;
b) dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;
c) dipendenti che rientrano dal congedo di maternità o paternità;
d) documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno;
e) necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari conviventi senza possibilità alternativa di assistenza, che accedano a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti;
f) genitori con figli minori, in relazione al loro numero.
9. I dipendenti hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi previste dall’art. 8, commi 3 e 7, del d. lgs. n. 81/2015. Nelle suddette ipotesi, le domande sono presentate senza limiti temporali, l’amministrazione dà luogo alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale entro il termine di 15 60 giorni e dalla domanda del dipendente. In proposito vedasi anche le trasformazioni effettuate a tale titolo circolari emanate dal legislazione vigente in materia, le attività che, in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, non sono considerate comunque consentite ai fini del raggiungimento del contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7.
10dipendenti di cui al comma precedente. La costituzione del rapporto a tempo parziale avviene con contratto Le Amministrazioni, fermo restando quanto previsto al precedente comma 3, possono accogliere la richiesta di lavoro stipulato in forma scritta e con l’indicazione della data di inizio del rapporto di lavoro, della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno e del relativo trattamento economico. Quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni, l’indicazione dell’orario di lavoro può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.
11. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene mediante accordo tra le parti risultante da atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi fino a concorrenza del limite di cui al comma 102. Resta ferma la possibilità, per il dipendente di chiedere il trasferimento ad altra attività, nel rispetto della categoria ed area di appartenenza21.
125. I dipendenti Il dipendente a tempo parziale copre una frazione di posto in organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno. In ogni caso la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero complessivo dei posti in organico a tempo pieno trasformati in posti a tempo parziale.
6. Il tempo parziale può essere realizzato, anche per il potenziamento dell'attività delle amministrazioni nelle ore pomeridiane, sulla base delle seguenti tipologie: - con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale); Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 2009 e n. 9 del 2011. Tale principio è stato ribadito dall’ art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 81/2015. Tali lavoratori hanno ottenuto anche diritto alla successiva trasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno. Inoltre, il comma 7 del medesimo art.8 del d.lgs.n.81/2015 dispone che: “Il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi del Capo V del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la trasformazione del proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. Tale disciplina non trova applicazione nelle ipotesi previste dal comma 9, che restano regolate dalla relativa disciplina legislativa.
13. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del pieno in rapporto a tempo pienoparziale, decorso un triennio purché con una riduzione d'orario non superiore al 50 per cento. Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro quindici giorni dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzionirichiesta”.
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Rapporto di lavoro a tempo parziale. (Art.18 del CCNL 09.08.2000)
1. Le amministrazioni possono costituire rapporti Il rapporto di lavoro a tempo parziale mediantepuò essere costituito relativamente a tutte le categorie comprese nel sistema di classificazione del personale, sia nei rapporti a tempo indeterminato che a tempo determinato, me- diante:
a) assunzione, per la copertura dei posti delle aree o categorie e dei profili a tal fine individuati nell’ambito del piano dei fabbisogni di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni;
b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno pie- no a tempo parziale, parziale su richiesta dei dipendenti interessatiinteressa- ti;
b) assunzione nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, ai sensi delle vi- genti disposizioni.
2. Il numero dei rapporti Ciascuna Amministrazione può assumere persona- le a tempo parziale non può superare il 25 per cento nei limiti massimi del 25% della dotazione do- tazione organica complessiva di ciascuna area o categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni anno. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unità.
3. Ai fini della Per il reclutamento del personale a tempo parzia- le si applica la normativa vigente in materia per il per- sonale a tempo pieno. In caso di successiva disponibili- tà di posti a tempo pieno, è prioritariamente considera- ta la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da in tempo pieno di coloro che sono già assunti a tempo parziale, i dipendenti già in servizio presentano apposita domanda, con cadenza semestrale (giugno-dicembre). Nelle domande deve essere indicata l’eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini del comma 6par- ziale.
4. L’amministrazioneLe Amministrazioni, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della domandaferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi, concede la trasformazione del rapportosono tenute ad individuare, in base ai rispettivi ordinamenti e nel rispetto delle forme e delle modalità della legi- slazione vigente in materia, le attività che, in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, non sono comunque consentite ai dipendenti di cui al comma 11pre- cedente. Le Amministrazioni, oppure nega fermo restando quanto previsto al precedente comma 3, possono accogliere la stessa qualora:
a) si determini il superamento del contingente massimo previsto dal comma 2;
b) l’attività richiesta di lavoro autonomo o subordinato, che il lavoratore intende svolgere, comporti una situazione di conflitto di interesse con la specifica attività di servizio svolta dallo stesso ovvero sussista comunque una situazione di incompatibilità;
c) in relazione alle mansioni ed alla posizione di lavoro ricoperta dal dipendente, si determini un pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazione.
5. L’utilizzazione dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti da tempo pieno a tempo parziale avviene nel rispetto delle previsioni dell’art. 1, comma 59, della legge n. 662/1996, come modificato dall’articolo 73 del D.L. n. 112/2008.
6. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale possono svolgere un’altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi. I suddetti dipendenti sono tenuti a comunicare, entro quindici giorni, all’amministrazione nella quale prestano servizio l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa esterna.
7. In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente individuate dalle amministrazioni in sede di contrattazione integrativa e tenendo conto delle esigenze organizzative, è possibile elevare il contingente di cui al comma 2 fino ad un ulteriore 10%. In tali casi, in deroga alle procedure di cui al comma 4, le domande sono comunque presentate senza limiti temporali.
8. Qualora il numero delle richieste ecceda il contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7, viene data la precedenza ai seguenti casi:
a) dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 8, commi 4 e 5, del d. lgs. n. 81/2015;
b) dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;
c) dipendenti che rientrano dal congedo di maternità o paternità;
d) documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno;
e) necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari conviventi senza possibilità alternativa di assistenza, che accedano a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti;
f) genitori con figli minori, in relazione al loro numero.
9. I dipendenti hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi previste dall’artfino a concorrenza del li- mite di cui al comma 2. 8Resta ferma la possibilità, commi 3 e 7per il dipendente di chiedere il trasferimento ad altra attività, nel rispetto della categoria ed area di appartenenza.
5. Il dipendente a tempo parziale copre una frazione di posto in organico corrispondente alla durata della pre- stazione lavorativa che non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno. In ogni caso la somma delle fra- zioni di posto a tempo parziale non può superare il nu- mero complessivo dei posti in organico a tempo pieno trasformati in posti a tempo parziale.
6. Il tempo parziale può essere realizzato, anche per il potenziamento dell’attività delle amministrazioni nel- le ore pomeridiane, sulla base delle seguenti tipologie: - con articolazione della prestazione di servizio ridot- ta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale); - con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del d. lgsmese, o di determinati periodi del- l’anno (tempo parziale verticale), in misura tale da ri- spettare la media della durata del lavoro settimanale pre- vista per il tempo parziale nell’arco temporale preso in considerazione (settimana, mese, anno); - con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità precedenti (tempo par- ziale misto), come previsto dal d.lgs. 25.02.2000, n. 81/20156123.
7. Nelle suddette ipotesiPer gli istituti normativi non specificamente tratta- ti nel corso del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, tenendo conto della ridotta durata della pre- stazione e della peculiarità del suo svolgimento, le domande sono presentate senza limiti temporali, l’amministrazione dà luogo alla costituzione del di- sposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.
8. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale entro il termine par- ziale è consentito, previa comunicazione all’Ammini- strazione, l’esercizio di 15 giorni altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le trasformazioni effettuate a tale titolo non sono considerate ai fini del raggiungimento del contingente fissato attività istituzionali delle am- ministrazioni medesime, ai sensi dei commi 2 dell’art. 53 del d.lgs. n. 165/200124.
9. Il trattamento economico del personale con rappor- to di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla presta- zione lavorativa, ad eccezione delle indennità di respon- sabilità e 7della retribuzione di posizione.
10. La costituzione del rapporto I dipendenti a tempo parziale avviene con contratto orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato al numero di giornate di lavoro stipulato in forma scritta e con l’indicazione della data annue.
11. In costanza di inizio del rapporto di lavoro, la trasformazio- ne dello stesso da tempo pieno a tempo parziale o vice- versa deve risultare da atto scritto e, nel primo caso, de- ve contenere l’indicazione della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell’orario con riferimento nell’ambito delle tipologie di cui al giorno, alla settimana, al mese e all’anno e del relativo trattamento economico. Quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni, l’indicazione dell’orario di lavoro può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilitecomma 6.
1112. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene mediante accordo tra le parti risultante da atto scrittoe viceversa può essere concessa dall’Amministrazione su apposita domanda del dipenden- te, in cui vengono indicati i medesimi elementi il quale indica, nel caso di cui al comma 10.
12. I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione scelta del proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazioneparziale, anche in soprannumerola durata e la tipologia della prestazione lavorativa cui aspira. L’Amministrazione è tenuta a comunicare, oppurecon atto scritto motivato, prima le proprie determinazioni entro 30 giorni dalla data di ricezione della scadenza del bienniodomanda, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. Tale disciplina non trova applicazione nelle ipotesi previste dal comma 9che, che restano regolate dalla relativa disciplina legislativadecorso inutilmente detto termine, si intende accolta.
13. I dipendenti assunti con Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto verticale sono consentite prestazioni di chiedere la trasformazione lavoro straordi- nario in eccedenza all’orario normale di lavoro. Trova applicazione in particolare l’art. 3, commi 5 e 8, del d.lgs. n. 61/2000.
14. Le forme di lavoro supplementare previste dal- l’art. 3 del d.lgs. n. 61/2000, saranno disciplinate dal informazioni contratto integrativo in relazione alle specifiche esigen- ze delle singole amministrazioni e nei limiti delle risor- se destinate agli istituti di cui al medesimo art. 3. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite in misura pari a quella stabilita per le ore di lavoro straordinario.
15. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto a tempo pieno, decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità è disciplinato dalle disposizioni contenute nell’art. 9 del posto in organico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzionid.lgs. n. 61/2000.
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Rapporto di lavoro a tempo parziale. (Art. 14 del CCL 1998-2001 come sostituito dall’Art. 23 del CCL 2002-2005)
1. Le amministrazioni possono costituire rapporti Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutti i profili professionali ricompresi nelle categorie di personale del sistema di classificazione previsto dal presente contratto mediante:
a) assunzione, per la copertura dei posti delle aree o categorie e dei profili a tal fine individuati nell’ambito del piano dei fabbisogni di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni;
b) trasformazione di rapporti rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, su richiesta dei dipendenti interessatidel dipendente interessato.
2. Il numero dei rapporti Nel caso del comma 1 lett. b), la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale non può superare il 25 avviene per cento decisione dell’U.C.S.C., in base ad esigenze di servizio ed è comunicata per iscritto al dipendente nel termine di 60 giorni dalla ricezione della dotazione organica complessiva domanda ai sensi del successivo comma 11. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine è comunicato altresì l’eventuale diniego di ciascuna area o categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni anno. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unitàtrasformazione.
3. Ai Se la richiesta del dipendente è fatta ai fini del comma 4, la trasformazione avviene automaticamente entro 60 giorni dalla ricezione della domanda. Nella richiesta, il dipendente deve indicare l’eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che egli intende svolgere, ai fini dei commi 4 e seguenti. L’U.C.S.C. può, con provvedimento motivato da comunicare al dipendente entro gli stessi 60 giorni, rinviare la trasformazione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a sei mesi nei casi in cui essa comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa del dipendente stesso, grave pregiudizio alla funzionalità del servizio.
4. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, possono svolgere un’altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche mediante l’iscrizione ad albi professionali, purché essa non sia in conflitto con i compiti istituzionali ai sensi del successivo comma 5.
5. L’U.C.S.C. valuterà in concreto i singoli casi, individuando le attività che, in ragione della interferenza con i compiti istituzionali di didattica, ricerca ed assistenza, non sono comunque consentite ai dipendenti di cui al comma precedente. Per i nuovi assunti con rapporto di lavoro a part-time, la dichiarazione di non trovarsi in una delle condizioni di conflitto di interessi richiamate dal comma 4 deve essere espressa all’atto della stipulazione del contratto individuale, come previsto dall’art. 12, comma 6.
6. Nel caso di verificata sussistenza di un conflitto di interessi tra l’attività esterna del dipendente – sia subordinata che autonoma– con la specifica attività di servizio, l’U.C.S.C. non concede la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, dandone comunicazione all’interessato con le stesse modalità ed entro lo stesso termine di cui al comma 2.
7. Il dipendente è tenuto a comunicare all’U.C.S.C., entro quindici giorni, l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa esterna.
8. Al fine di consentire la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, i il limite percentuale del 25% della dotazione organica complessiva dei dipendenti già in servizio presentano apposita domanda, con cadenza semestrale (giugno-dicembre). Nelle domande deve essere indicata l’eventuale attività a tempo pieno inserito nei contingenti delle categorie di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini del comma 6.
4. L’amministrazione, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda, concede la trasformazione del rapporto, nel rispetto delle forme e delle modalità personale di cui al sistema di classificazione dei dipendenti previsto dall’art. 19, con particolare riguardo al comma 114, oppure nega la stessa qualora:
a) si determini il superamento del contingente massimo previsto dal comma 2;
b) l’attività di lavoro autonomo o subordinato, che il lavoratore intende svolgere, comporti una situazione di conflitto di interesse con la specifica attività di servizio svolta dallo stesso ovvero sussista può essere arrotondato per eccesso onde arrivare comunque una situazione di incompatibilità;
c) in relazione alle mansioni ed alla posizione di lavoro ricoperta dal dipendente, si determini un pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazioneall’unità.
59. L’utilizzazione dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti da tempo pieno a tempo parziale avviene nel rispetto delle previsioni dell’art. 1L’U.C.S.C., comma 59, della legge n. 662/1996, come modificato dall’articolo 73 del D.L. n. 112/2008.
6. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale possono svolgere un’altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi. I suddetti dipendenti sono tenuti a comunicare, entro quindici giorni, all’amministrazione nella quale prestano servizio l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa esterna.
7. In presenza di particolari situazioni organizzative o gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente individuate dalle amministrazioni in sede di contrattazione integrativa e tenendo conto delle esigenze organizzativepreviamente individuate, è possibile può elevare il contingente del comma 8 di cui al comma 2 fino ad un ulteriore 10%. In tali casi, in deroga alle procedure di cui al comma 4, le domande sono comunque presentate senza limiti temporali.
810. Qualora il numero delle richieste relative ai casi del comma 9 ecceda il contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7i contingenti fissati in aggiunta, viene data la precedenza ai seguenti casiprecedenza:
a) dipendenti ai familiari che si trovano nelle assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70%, ovvero persone in particolari condizioni previste dall’articolo 8psico-fisiche o affette da gravi patologie, commi 4 e 5, del d. lgs. n. 81/2015ovvero anziani non autosufficienti;
b) dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;
c) dipendenti che rientrano dal congedo di maternità o paternità;
d) documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno;
e) necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari conviventi senza possibilità alternativa di assistenza, che accedano a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti;
f) ai genitori con figli minori, in relazione al loro numero.
911. I dipendenti hanno diritto alla L’avvenuta trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi previste dall’art. 8parziale, commi 3 in conseguenza dell’accordo intercorso tra l’U.C.S.C. e 7, del d. lgs. n. 81/2015. Nelle suddette ipotesi, le domande sono presentate senza limiti temporali, l’amministrazione dà luogo alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale entro il termine di 15 giorni e le trasformazioni effettuate a tale titolo non sono considerate ai fini del raggiungimento del contingente fissato dipendente ai sensi dei commi 2 e 7.
103 del presente articolo, è, ai sensi del D.Lgs. La costituzione del rapporto a tempo parziale avviene con contratto 152/97, comunicata per iscritto al dipendente nel termine di lavoro stipulato in forma scritta e 60 giorni dalla ricezione della domanda con l’indicazione della data di inizio del rapporto di lavoro, della durata della prestazione lavorativa nonché e della collocazione temporale dell’orario di cui al successivo articolo con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno e all’anno, secondo quanto concordato con l’U.C.S.C..
12. Limitatamente ai casi di carenza organica, il personale del relativo trattamento economico. Quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni, l’indicazione dell’orario di lavoro può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.
11. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno ruolo sanitario a tempo parziale avviene mediante accordo tra le parti risultante da atto scrittoorizzontale rientrante nelle attività individuate dall’art. 101, in cui vengono indicati i medesimi elementi di cui al comma 10.
12. I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione11, anche in soprannumeroprimo periodo, oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. Tale disciplina non trova applicazione nelle ipotesi previo consenso e nel rispetto delle garanzie previste dal comma 9T.U. 151 del 2001, che restano regolate dalla relativa disciplina legislativapuò essere utilizzato per la copertura dei turni di pronta disponibilità, turni proporzionalmente ridotti nel numero in relazione all’orario svolto.
13. I dipendenti assunti Nei casi di tempo parziale verticale le prestazioni di pronta disponibilità ed i turni sono assicurati per intero nei periodi di servizio.
14. Al personale utilizzato ai sensi del comma 12 si applica il sopracitato art. 101, con rapporto la precisazione che per le eventuali prestazioni di lavoro supplementare si applica quanto stabilito dal successivo art. 16 che, nel nuovo testo sul trattamento economico del personale a tempo parziale hanno diritto parziale, al comma 3, ne specifica le modalità di chiedere la trasformazione svolgimento e le relative tariffe. In ogni caso, il lavoro supplementare effettuabile per i turni, oltre quello previsto dal comma 3 del rapporto a tempo pienocitato articolo, decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico non può superare n. 102 ore annue individuali.
15. Per quanto non previsto dal presente articolo e nel rispetto dei vincoli di legge dai successivi in materia di assunzionipart-time si applica il D. Lgs. 61/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
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Samples: Contrattuale
Rapporto di lavoro a tempo parziale. 1. Le amministrazioni Per il personale di cui al presente Capo, nelle istituzioni di alta cultura possono costituire essere costituiti rapporti di lavoro a tempo parziale mediante:
a) assunzione, per la copertura dei posti delle aree mediante assunzione o categorie e dei profili a tal fine individuati nell’ambito del piano dei fabbisogni di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni;
b) trasformazione di rapporti di lavoro da a tempo pieno a tempo parziale, su richiesta dei dipendenti interessatidipendenti, nei limiti massimi del 25% della dotazione organica di personale a tempo pieno, con esclusione della qualifica del direttore amministrativo e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima.
2. Il numero Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
3. Con ordinanza del Ministero, previa intesa con i Ministri dell'economia e della funzione pubblica, sono determinati i criteri e le modalità per la costituzione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1.
4. I criteri e le modalità di cui al comma 3, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative, sono preventivamente comunicate dal Ministero alle organizzazioni sindacali di cui all'art. 7, comma 1, punto 1/b, e verificate in un apposito incontro.
5. Il personale a tempo parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 50% di quella a tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il 25 per cento numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno trasformati in tempo parziale.
6. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da contratto scritto e deve contenere l'indicazione della dotazione organica complessiva durata della prestazione lavorativa di ciascuna area o categoria, rilevata cui al 31 dicembre successivo comma 7. La domanda va presentata al direttore entro il 15 marzo di ogni anno.
7. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unità.
3. Ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, i dipendenti già in servizio presentano apposita domanda, con cadenza semestrale (giugno-dicembre). Nelle domande deve parziale può essere indicata l’eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini del comma 6.
4. L’amministrazione, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda, concede la trasformazione del rapporto, nel rispetto delle forme e delle modalità di cui al comma 11, oppure nega la stessa qualorarealizzato:
a) si determini il superamento del contingente massimo previsto dal comma 2con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
b) l’attività con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro autonomo settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o subordinato, che il lavoratore intende svolgere, comporti una situazione di conflitto di interesse con la specifica attività di servizio svolta dallo stesso ovvero sussista comunque una situazione di incompatibilitàanno);
c) in relazione con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle mansioni ed alla posizione di lavoro ricoperta lettere a e b (tempo parziale misto), come previsto dal dipendenteD.Lgs. 25 febbraio 2000, si determini un pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazionen. 61.
58. L’utilizzazione dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti da tempo pieno a tempo parziale avviene nel rispetto delle previsioni dell’art. 1, comma 59, della legge n. 662/1996, come modificato dall’articolo 73 del D.L. n. 112/2008.
6. I dipendenti Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale possono svolgere un’altra è escluso dalle attività lavorativa e professionaleaggiuntive aventi carattere continuativo, subordinata o autonomané può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell'orario di lavoro, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessisalvo quelle previste dalla legge. I suddetti dipendenti sono tenuti a comunicareNell'applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presente contratto, entro quindici giorni, all’amministrazione nella quale prestano servizio l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa esterna.
7. In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente individuate dalle amministrazioni in sede di contrattazione integrativa e tenendo conto delle esigenze organizzativedella ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, è possibile elevare il contingente di cui al comma 2 fino ad un ulteriore 10%. In tali casisi applicano, in deroga alle procedure di cui al comma 4quanto compatibili, le domande sono comunque presentate senza limiti temporali.
8. Qualora disposizioni di legge e contrattuali dettate per il numero delle richieste ecceda il contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7, viene data la precedenza ai seguenti casi:
a) dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 8, commi 4 e 5, del d. lgs. n. 81/2015;
b) dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;
c) dipendenti che rientrano dal congedo di maternità o paternità;
d) documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione rapporto a tempo pieno;
e) necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari conviventi senza possibilità alternativa di assistenza, che accedano a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti;
f) genitori con figli minori, in relazione al loro numero.
9. I dipendenti hanno diritto alla trasformazione Al personale interessato è consentito, previa autorizzazione del rapporto direttore, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività dell'istituto. L'assunzione di altro lavoro, o la variazione della seconda attività da tempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi previste dall’art. 8, commi 3 e 7, parte del d. lgs. n. 81/2015. Nelle suddette ipotesi, le domande sono presentate senza limiti temporali, l’amministrazione dà luogo alla costituzione del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale parziale, deve essere comunicata al direttore entro il termine di 15 giorni e le trasformazioni effettuate a tale titolo non sono considerate ai fini del raggiungimento del contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7dall'evento.
10. La costituzione del rapporto a tempo parziale avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta e con l’indicazione della data di inizio del rapporto di lavoro, della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno e del relativo Il trattamento economico. Quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni, l’indicazione dell’orario di lavoro può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.
11. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene mediante accordo tra le parti risultante da atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi di cui al comma 10.
12. I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumeroaccessorio, oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. Tale disciplina non trova applicazione nelle ipotesi previste dal comma 9, che restano regolate dalla relativa disciplina legislativa.
13. I dipendenti assunti personale con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale e l'eventuale retribuzione individuale di chiedere la trasformazione del anzianità, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa qualifica e profilo professionale.
11. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno, decorso . I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un triennio dalla data numero di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno. Il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione lavorativa.
12. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 9 del posto in organico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioniD.Lgs. n. 61/2000.
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Rapporto di lavoro a tempo parziale. 1. Le amministrazioni possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante:
a) assunzione, per la copertura dei posti delle aree o categorie e dei profili a tal fine individuati nell’ambito del piano dei fabbisogni di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni;
b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, su richiesta dei dipendenti interessati.
2. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione organica complessiva di ciascuna area o categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni anno. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unitàLe parti possono concordare, con specifico accordo della validità di un anno, l’incremento della percentuale massima prevista nel precedente periodo, anche in presenza di gravi e documentate situazioni familiari.
32. Ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, i dipendenti già in servizio presentano apposita domanda, con cadenza semestrale (giugno-giugno- dicembre). Nelle domande deve essere indicata l’eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini del comma 67.
43. L’amministrazioneL’ente, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda, concede la trasformazione del rapporto, nel rispetto delle forme e delle modalità di cui al comma 11, 11 oppure nega la stessa qualora:
a) a. si determini il superamento del contingente massimo previsto dal comma 21;
b) b. l’attività di lavoro autonomo o subordinato, che il lavoratore intende svolgere, comporti una situazione di conflitto di interesse con la specifica attività di servizio svolta dallo stesso ovvero sussista comunque una situazione di incompatibilità;
c) c. in relazione alle mansioni ed alla posizione di lavoro ricoperta dal dipendente, si determini un pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazionedell’ente.
5. L’utilizzazione dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti da tempo pieno a tempo parziale avviene nel rispetto delle previsioni dell’art. 1, comma 59, della legge n. 662/1996, come modificato dall’articolo 73 del D.L. n. 112/2008.
64. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale parziale, qualora la prestazione non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, possono svolgere un’altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi. I suddetti dipendenti sono tenuti a comunicare, entro quindici giorni, all’amministrazione nella all’ente nel quale prestano servizio l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa esterna.
7. In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente individuate dalle amministrazioni in sede di contrattazione integrativa e tenendo conto delle esigenze organizzative, è possibile elevare il contingente di cui al comma 2 fino ad un ulteriore 10%. In tali casi, in deroga alle procedure di cui al comma 4, le domande sono comunque presentate senza limiti temporali.
85. Qualora il numero delle richieste ecceda il contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7fissato, viene data la precedenza ai seguenti casi:
a) a. dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 8, commi 4 e 5, del d. lgsD. Lgs. n. 81/2015;
b) b. dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;
c) c. dipendenti che rientrano dal congedo di maternità o paternità;
d) d. documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno;
e) e. necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari conviventi senza possibilità alternativa di assistenza, che accedano a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti;
f) f. genitori con figli minori, in relazione al loro numero;
g. i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale stabilizzati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
96. I dipendenti hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi previste dall’art. 8, commi 3 e 7, del d. lgsD. Lgs. n. 81/2015. Nelle suddette ipotesi, le domande sono presentate senza limiti temporali, l’amministrazione l’ente dà luogo alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale entro il termine di 15 giorni e le trasformazioni effettuate a tale titolo non sono considerate ai fini del raggiungimento del contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7fissato.
10. La costituzione del rapporto a tempo parziale avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta e con l’indicazione della data di inizio del rapporto di lavoro, della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno e del relativo trattamento economico. Quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni, l’indicazione dell’orario di lavoro può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.
11. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene mediante accordo tra le parti risultante da atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi di cui al comma 10.
12. I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. Tale disciplina non trova applicazione nelle ipotesi previste dal comma 9, che restano regolate dalla relativa disciplina legislativa.
137. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno, pieno decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni. Tale prerogativa è riconosciuta, in subordine, anche nel caso in cui la disponibilità del posto in organico e il rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni consentano solamente un aumento della percentuale oraria del rapporto di lavoro part-time.
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Rapporto di lavoro a tempo parziale. 1. Le amministrazioni possono costituire rapporti Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutti i profili professionali ricompresi nelle categorie di personale del sistema di classificazione previsto dal presente contratto mediante:
a) assunzione, per la copertura dei posti delle aree o categorie e dei profili a tal fine individuati nell’ambito della programmazione triennale del piano dei fabbisogni fabbisogno di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni;.
b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, parziale su richiesta dei dipendenti interessati.
2. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione organica complessiva di ciascuna area o categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni annoNel caso del comma 1 lett. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unità.
3. Ai fini della b) la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, i dipendenti già in servizio presentano apposita parziale avviene automaticamente entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda, con cadenza semestrale (giugno-dicembre). Nelle domande In essa deve essere indicata l’eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini del comma 6dei commi 4 e seguenti.
43. L’amministrazioneL’azienda o ente, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della domandapredetto termine, concede può, con provvedimento motivato, rinviare la trasformazione del rapporto, nel rispetto delle forme e delle modalità di cui al comma 11, oppure nega la stessa qualora:
a) si determini il superamento del contingente massimo previsto dal comma 2;
b) l’attività rapporto di lavoro autonomo o subordinatoper un periodo non superiore a sei mesi nei casi in cui essa comporti, che il lavoratore intende svolgere, comporti una situazione di conflitto di interesse con la specifica attività di servizio svolta dallo stesso ovvero sussista comunque una situazione di incompatibilità;
c) in relazione alle mansioni ed e alla posizione di lavoro ricoperta dal organizzativa del dipendente, si determini un grave pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazionedel servizio.
5. L’utilizzazione dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti da tempo pieno a tempo parziale avviene nel rispetto delle previsioni dell’art. 1, comma 59, della legge n. 662/1996, come modificato dall’articolo 73 del D.L. n. 112/2008.
64. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale parziale, qualora la prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, nel rispetto delle vigenti norme sulle incompatibilità, possono svolgere un’altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, nel rispetto anche mediante l’iscrizione ad albi professionali.
5. L’azienda o ente, ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi, sono tenuti ad individuare le attività che, in ragione della interferenza con i compiti istituzionali non sono comunque consentite ai dipendenti di cui al comma precedente con le procedure previste dall’art. 1, comma 58 bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni. Per i nuovi assunti con rapporto di lavoro a parttime la dichiarazione di non trovarsi in una delle vigenti norme in materia condizioni di incompatibilità e richiamate dal comma 4 deve essere dichiarata all’atto della stipulazione del contratto individuale come previsto dall’art. 14, comma 5, del CCNL del 1 settembre 1995.
6. Nel caso di verificata sussistenza di un conflitto di interessiinteressi tra l’attività esterna del dipendente sia subordinata che autonoma con quella specifica attività di servizio ovvero qualora la predetta attività lavorativa debba intercorrere con un’amministrazione pubblica, l’azienda o ente nega la trasformazione del rapporto a tempo parziale.
7. I suddetti dipendenti sono tenuti Il dipendente è tenuto a comunicare, entro quindici giorni, all’amministrazione all’azienda o ente nella quale prestano presta servizio l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa esterna.
7. In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente individuate dalle amministrazioni in sede di contrattazione integrativa e tenendo conto delle esigenze organizzative, è possibile elevare il contingente di cui al comma 2 fino ad un ulteriore 10%. In tali casi, in deroga alle procedure di cui al comma 4, le domande sono comunque presentate senza limiti temporali.
8. Qualora il numero delle richieste ecceda il contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7, viene data Al fine di consentire la precedenza ai seguenti casi:
a) dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 8, commi 4 e 5, del d. lgs. n. 81/2015;
b) dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;
c) dipendenti che rientrano dal congedo di maternità o paternità;
d) documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno;
e) necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari conviventi senza possibilità alternativa di assistenza, che accedano a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti;
f) genitori con figli minori, in relazione al loro numero.
9. I dipendenti hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi il limite percentuale del 25% della dotazione organica complessiva del personale a tempo pieno inserito nei contingenti delle categorie di personale di cui al nuovo sistema di classificazione del personale, di cui all’art. 13, con particolare riguardo al comma 4, può essere arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unità.
9. Per le nuove assunzioni con rapporto di lavoro part time vanno rispettate le indicazioni minime contenute nell’art. 39 della legge 449/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, che non incidono sul contingente del comma 8.
10. Le aziende o gli enti, in presenza di particolari situazioni organizzative o gravi documentate situazioni familiari, previamente individuate nel contratto collettivo integrativo, possono elevare il contingente del comma 8 di un ulteriore 10%. In deroga alle procedure previste dall’art. 8, commi 3 e 7, del d. lgs. n. 81/2015. Nelle suddette ipotesida detto comma, le domande per la trasformazione del rapporto di lavoro in tali casi sono presentate senza limiti temporalicon cadenza trimestrale ed accolte a valere dal primo giorno del trimestre successivo, l’amministrazione dà luogo alla costituzione ai sensi del comma 2.
11. Qualora il numero delle richieste relative ai casi del comma 10 ecceda i contingenti fissati in aggiunta, viene data la precedenza : ai famigliari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70%, ovvero persone in particolari condizioni psicofisiche o affette da gravi patologie, anziani non autosufficienti ; ai genitori con figli minori, in relazione al loro numero. L’avvenuta trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale entro il termine di 15 giorni e le trasformazioni effettuate a tale titolo non sono considerate ai fini del raggiungimento del contingente fissato parziale, ai sensi dei del d.lgs. 152/1997, è comunicata per iscritto al dipendente nei termini previsti dai commi 2 e 7.
10. La costituzione del rapporto a tempo parziale avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta e 3 con l’indicazione della data di inizio del rapporto di lavoro, della durata e dell’articolazione dell’orario e della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno e del relativo trattamento economico. Quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni, l’indicazione dell’orario di lavoro può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.
11. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene mediante accordo tra le parti risultante da atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi di cui al comma 10all’articolo successivo, secondo quanto concordato con l’azienda o ente.
12. I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. Tale disciplina non trova applicazione nelle ipotesi previste dal comma 9, che restano regolate dalla relativa disciplina legislativa.
13. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno, decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni.
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Rapporto di lavoro a tempo parziale. 1. Le amministrazioni L e a mministrazioni possono costituire rapporti di lavoro r apporti d i l avoro a tempo parziale pa rziale mediante:
a) assunzione, per la copertura dei posti delle aree o categorie e dei profili a tal fine individuati nell’ambito ne ll’ambito del piano dei d ei fabbisogni di personalepe rsonale, ai sensi a i se nsi delle vigenti vi genti disposizioni;
b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, su richiesta dei dipendenti interessati.
2. Il I l numero dei rapporti de i r apporti a tempo te mpo parziale non può superare n on p uò s uperare il 25 per cento della c ento de lla dotazione organica complessiva di ciascuna area o categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni o gni anno. Il predetto limite l imite è arrotondato a rrotondato per eccesso onde arrivare comunque e ccesso o nde a rrivare c omunque all’unità.
3. Ai fini della trasformazione de lla tr asformazione del rapporto di lavoro la voro da tempo te mpo pieno a tempo parziale, i dipendenti già in i n servizio presentano p resentano apposita domanda, con cadenza c on c adenza semestrale (( giugno-dicembre). Nelle N elle domande deve essere indicata l’eventuale de ve e ssere in dicata l’ eventuale attività di lavoro la voro subordinato o autonomo che il dipendente d ipendente intende svolgere ai fini del comma 6.
4. L’amministrazioneL ’amministrazione, entro e ntro il termine di te rmine d i 60 giorni dalla ricezione d alla r icezione della domandad omanda, concede la trasformazione del rapporto, nel rispetto r ispetto delle forme e delle modalità di cui al comma 11, oppure nega la stessa qualora:
a) si determini il superamento del contingente massimo previsto dal comma 2;
b) l’attività l’ attività di lavoro autonomo la voro a utonomo o subordinatos ubordinato, che il lavoratore la voratore intende svolgeresv olgere, comporti una situazione di conflitto di interesse con la specifica attività di servizio svolta dallo stesso ovvero sussista comunque una situazione di incompatibilità;
c) in relazione alle mansioni ed alla posizione po sizione di lavoro ricoperta dal dipendente, si determini un pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazione.
5. L’utilizzazione dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti d ei d ipendenti da tempo pieno t empo pie no a tempo parziale avviene te mpo pa rziale a vviene nel rispetto delle r ispetto de lle previsioni dell’artde ll’art. 10, comma 59x xxxx 00, della legge xx xxx xx gge n. 662/1996, come c ome modificato dall’articolo 73 del D.L. n. 112/2008.
6. I dipendenti con rapporto di lavoro pendenti c on r apporto d i la voro a tempo parziale possono svolgere pa rziale p ossono s volgere un’altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, nel rispetto delle vigenti norme in materia m ateria di incompatibilità e di conflitto di interessiin teressi. I suddetti dipendenti sono tenuti te xxxx a comunicarec omunicare, entro quindici giornie ntro qu indici g iorni, all’amministrazione a ll’amministrazione nella quale prestano servizio l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa esterna.
7. In presenza pr esenza di gravi e documentate situazioni d ocumentate si tuazioni familiari, preventivamente individuate dalle amministrazioni in a mministrazioni i n sede di d i contrattazione integrativa i ntegrativa e tenendo te nendo conto delle esigenze organizzative, è possibile elevare il contingente di cui al comma 2 fino ad un ulteriore 10%. In tali casi, in deroga alle procedure di cui al comma 4, le domande sono comunque presentate senza limiti temporali.
8. Qualora il numero delle richieste ecceda il contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7, viene data la precedenza ai seguenti casi:
a) dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 8, commi 4 e 5, del d. lgs. n. 81/2015;
b) dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;
c) dipendenti che rientrano dal congedo di maternità o paternità;
d) documentata necessità do cumentata ne cessità di sottoporsi s ottoporsi a cure mediche incompatibili con i ncompatibili c on la prestazione a tempo pieno;
e) necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari conviventi senza possibilità alternativa a lternativa di assistenzaa ssistenza, che accedano c he a ccedano a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti;
f) genitori con figli minori, in relazione al loro numero.
9. I dipendenti hanno diritto alla trasformazione del di ritto a lla tr asformazione de l rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi previste dall’art. 8, commi 3 e 7, del d. lgs. n. 81/2015. Nelle suddette ipotesi, le domande sono presentate senza limiti temporali, l’amministrazione dà luogo alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale entro il termine di te rmine d i 15 giorni e le trasformazioni effettuate e ffettuate a tale titolo non sono considerate ai fini del raggiungimento del contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7.
10. La L a costituzione del rapporto r apporto a tempo parziale t empo p arziale avviene con contratto c ontratto di lavoro la voro stipulato in forma scritta f orma sc ritta e con l’indicazione della c on l’ indicazione de lla data di inizio i nizio del rapporto di r apporto d i lavoro, della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno e del relativo trattamento economicoe conomico. Quando l’organizzazione del lavoro la voro è articolata a rticolata in turnit urni, l’indicazione dell’orario di d i lavoro può avvenire anche mediante rinvio a vvenire a nche m ediante r invio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.
11. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene mediante accordo tra a ccordo tr a le parti pa rti risultante da atto scrittosc ritto, in cui vengono indicati c ui ve ngono i ndicati i medesimi elementi di cui al comma 10.
12. I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da tempo pieno a tempo te mpo parziale hanno diritto di ritto di tornare a tempo pieno alla te mpo pi eno a lla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione c ondizione che vi sia la disponibilità di sponibilità del posto in p osto i n organico. Tale T ale disciplina non n on trova applicazione a pplicazione nelle ipotesi previste dal comma i potesi pr eviste d al c omma 9, che restano ch e r estano regolate dalla relativa disciplina legislativa.
13. I dipendenti assunti con rapporto a ssunti c on r apporto di lavoro la voro a tempo parziale p arziale hanno diritto di d iritto d i chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno, decorso un triennio dalla data di assunzionea ssunzione, a condizione che c ondizione c he vi sia s ia la disponibilità d isponibilità del posto in organico or ganico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni.
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Rapporto di lavoro a tempo parziale. 1L'azienda può procedere all'assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale il cui svolgimento si realizza con le seguenti modalità: - orizzontale, quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro; - verticale, quando risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno; - misto, quando la prestazione si realizza secondo una combinazione delle modalità sopraindicate, che contempli giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi a orario ridotto o di non lavoro. Le amministrazioni possono costituire Il personale a tempo parziale può essere assunto anche con contratto a termine. Su accordo scritto tra lavoratore e azienda, potrà essere concordato lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale secondo modalità elastiche, che consentano la variabilità della collocazione della prestazione lavorativa prevista dall'art. 3, co. 7 ss. del D.Lgs. 25 febbraio 2000 n. 61, anche determinando il passaggio da un part-time orizzontale a verticale o viceversa, ovvero ad un sistema misto. L'esercizio, da parte del datore di lavoro, del potere di variare la collocazione della prestazione lavorativa, di cui al comma precedente, comporta un preavviso, a favore del lavoratore, non inferiore a 48 ore. Per le sole ore prestate a seguito dell'esercizio di tale potere da parte del datore di lavoro, al di fuori degli orari o degli schemi concordati nell'atto di Fatte salve le esigenze tecnico-organizzative, l’azienda valuterà l’accoglimento di richieste per la trasformazione di rapporti di lavoro a tempo parziale mediante:
a) assunzione, per la copertura dei posti delle aree o categorie e dei profili a tal fine individuati nell’ambito del piano dei fabbisogni parziale. In caso di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni;
b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, su richiesta dei dipendenti interessati.
2. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione organica complessiva di ciascuna area o categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni anno. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unità.
3. Ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, i dipendenti già in servizio presentano apposita domanda, con cadenza semestrale (giugno-dicembre). Nelle domande deve essere indicata l’eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini del comma 6.
4. L’amministrazione, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda, concede la trasformazione del rapporto, nel rispetto delle forme e delle modalità di cui al comma 11, oppure nega la stessa qualora:
a) si determini il superamento del contingente massimo previsto dal comma 2;
b) l’attività di lavoro autonomo o subordinato, che il lavoratore intende svolgere, comporti una situazione di conflitto di interesse con la specifica attività di servizio svolta dallo stesso ovvero sussista comunque una situazione di incompatibilità;
c) in relazione alle mansioni ed alla posizione di lavoro ricoperta dal dipendente, si determini un pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazione.
5. L’utilizzazione dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti da tempo pieno a tempo parziale avviene nel rispetto delle previsioni dell’art. 1, comma 59, della legge n. 662/1996, come modificato dall’articolo 73 del D.L. n. 112/2008.
6. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale possono svolgere un’altra attività lavorativa parziale, lo stesso potrà anche avere durata predeterminata che, di norma, non sarà inferiore a 6 mesi e professionale, subordinata o autonoma, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessisuperiore a 24 mesi. I suddetti dipendenti sono tenuti a comunicare, La relativa comunicazione all’interessato sarà fornita entro quindici giorni, all’amministrazione nella quale prestano servizio l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa esterna.
745 giorni dalla richiesta. In presenza tal caso è consentita, ai sensi dell’art.23 della legge 28 febbraio 1987, n.56, l’assunzione di gravi e documentate situazioni familiaripersonale con contratto a tempo determinato per completare il normale orario di lavoro giornaliero, preventivamente individuate dalle amministrazioni in sede settimanale, mensile o annuale fino a quando l’interessato osserverà il tempo di contrattazione integrativa e tenendo conto delle esigenze organizzative, è possibile elevare il contingente lavoro parziale. Il personale assunto con la causale di cui al comma 2 fino ad un ulteriore 10%. In tali casi, in deroga alle procedure presente punto non viene computato nella percentuale di limite complessivo di cui alla precedente disciplina contrattuale relativa al comma 4, le domande sono comunque presentate senza limiti temporali.
8. Qualora il numero delle richieste ecceda il contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7, viene data la precedenza ai seguenti casi:
a) dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 8, commi 4 e 5, del d. lgs. n. 81/2015;
b) dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;
c) dipendenti che rientrano dal congedo di maternità o paternità;
d) documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione contratto a tempo pieno;
e) necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari conviventi senza possibilità alternativa di assistenza, che accedano a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti;
f) genitori con figli minori, in relazione al loro numero.
9determinato. I dipendenti hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi previste dall’art. 8, commi 3 e 7, del d. lgs. n. 81/2015. Nelle suddette ipotesi, le domande sono presentate senza limiti temporali, l’amministrazione dà luogo alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale entro il termine di 15 giorni e le trasformazioni effettuate a tale titolo non sono considerate ai fini del raggiungimento del contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7.
10. La costituzione instaurazione del rapporto a tempo parziale avviene con contratto parziale, ovvero di lavoro stipulato in forma scritta e con l’indicazione della data di inizio del rapporto di lavoro, della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno e del relativo trattamento economico. Quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni, l’indicazione dell’orario di lavoro può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.
11. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene mediante accordo tra le parti risultante da atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi di cui al comma 10.
12. I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto ovvero di tornare modifica degli stessi, compete al lavoratore la maggiorazione del 10% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza degli istituti retributivi contrattuali e legali, indiretti e differiti. In alternativa alla disdetta, il datore di lavoro e il lavoratore potranno concordare di sospendere l'efficacia delle clausole elastiche per tutto il periodo durante il quale sussistono le cause elencate all'art. 3, decimo comma, del decreto legislativo n. 61/2000. Quanto sopra non si applica nei casi di riassetto complessivo dell'orario di lavoro che interessino l'intera azienda ovvero unità organizzative autonome della stessa. In considerazione delle specifiche esigenze tecnico organizzative e produttive del settore è consentito lo svolgimento di lavoro supplementare fino al raggiungimento dell'orario a tempo pieno giornaliero e/o settimanale di cui all'art. 17 del presente contratto collettivo, con un massimo di 250 ore nell'anno solare. Le ore di lavoro supplementare di fatto svolte in misura eccedente a quanto sopra previsto comportano una maggiorazione del 50%. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite come ore ordinarie. A partire dalla nona ora nell'arco della medesima giornata lavorativa e/ o dalla 251° nell'a nno solare, troverà applicazione la maggiorazione di cui all'art. 3, sesto comma, del Decreto Legislativo n. 61/2000. Ai sensi dell'art. 3, comma quarto, del Decreto Legislativo n. 61/2000, le parti convengono che l'incidenza della retribuzione delle ore supplementari su tutti gli istituti retributivi indiretti e differiti, compreso il t.f.r., è determinata convenzionalmente e forfettariamente nella misura del 28%, calcolato sulla retribuzione base. Fatte salve le condizioni di miglior favore in godimento ai lavoratori in forza alla scadenza data di un biennio dalla trasformazionestipula del presente c.c.n.l. E’ altresì consentito, previo assenso delle parti, sempre in presenza di specifiche esigenze organizzative e produttive, il ricorso al lavoro in giorni diversi da quelli in cui si dovrebbe svolgere la prestazione contrattualmente concordata. Lo svolgimento di tali prestazioni è ammesso, oltre che nelle ipotesi di rapporto di lavoro part time a tempo indeterminato, anche in soprannumero, oppure, prima della scadenza del biennio, ogni fattispecie in cui è possibile l’assunzione a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organicotempo determinato. Tale disciplina non trova applicazione nelle ipotesi previste dal comma 9, che restano regolate dalla relativa disciplina legislativa.
13. I dipendenti assunti con Nel rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto tipo verticale le prestazioni di lavoro straordinario, intendendosi per tali le ore prestate oltre il normale orario giornaliero assegnato, sono disciplinate nei presupposti e nelle quantità dalle disposizioni contrattuali per i lavoratori a tempo pienopieno previste dall’art. 19 del presente CCNL. Semestralmente la Direzione Aziendale fornirà alla r.s.u. ovvero, decorso un triennio dalla data nell'ipotesi in cui non sia stata costituita, alle r.s.a., o, in mancanza anche di assunzionequeste, alle OOSS territoriali, una informativa sui contratti part-time stipulati, sulle professionalità interessate, sul ricorso al lavoro supplementare e sulle sue motivazioni, anche al fine di concordare il consolidamento di quota parte delle ore di lavoro supplementare. Il minimo settimanale dell’orario di lavoro non può essere inferiore a condizione 20 ore. Per il part-time verticale e misto tale valore va riproporzionato nella misura di 75 ore mensili e 800 ore annuali. Qualora non sia possibile il raggiungimento di detto minimo in un’unica ubicazione di servizio le parti si danno atto che vi sia la il rispetto dello stesso è possibile solo a fronte della disponibilità del posto lavoratore a operare su più appalti ove l’impresa ne abbia nello stesso ambito territoriale e non si oppongano impedimenti di natura tecnico-produttiva e organizzativa derivanti da criteri e modalità di esecuzione dei servizi. · sostituzione di lavoratori in organico e ferie o in aspettativa; · sostituzione di lavoratrici madri in astensione facoltativa; · imprevista intensificazione di attività; · esecuzione di maggiori servizi in particolari periodi annuali; · sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate; · sostituzione di lavoratori impegnati in attività di formazione, aggiornamento o addestramento; · esecuzione di un’opera o di un servizio non predeterminati nel tempo, aventi carattere straordinario od occasionale. L'assunzione di lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in congedo di maternità o congedo parentale ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, può avvenire anche con anticipo fino a 3 mesi rispetto dei vincoli al periodo di legge in materia inizio dell'astensione, come previsto all'art. 4, secondo comma, del citato decreto legislativo n. 151/2001. L'assunzione a tempo determinato può essere, altresì, anticipata fino a 3 mesi nei casi di assunzioniassenze dal lavoro programmate al fine di assicurare l'affiancamento del lavoratore che si deve assentare.
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Rapporto di lavoro a tempo parziale. 1. Le amministrazioni possono costituire rapporti Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutti i profili professionali ricompresi nelle categorie di personale del sistema di classificazione previsto dal presente contratto mediante:
a) assunzione, per la copertura dei posti delle aree o categorie e dei profili a tal fine individuati nell’ambito nell'ambito della programmazione triennale del piano dei fabbisogni fabbisogno di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni;
b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, parziale su richiesta dei dipendenti interessati.
2. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione organica complessiva di ciascuna area o categoriaNel caso del comma 1, rilevata al 31 dicembre di ogni annolett. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unità.
3. Ai fini della b), la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, i dipendenti già in servizio presentano apposita parziale avviene automaticamente entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, con cadenza semestrale (giugno-dicembre). Nelle domande In essa deve essere indicata l’eventuale l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini del comma 6dei commi 4 e seguenti.
43. L’amministrazioneL'azienda o ente, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della domandapredetto termine, concede può, con provvedimento motivato, rinviare la trasformazione del rapporto, nel rispetto delle forme e delle modalità di cui al comma 11, oppure nega la stessa qualora:
a) si determini il superamento del contingente massimo previsto dal comma 2;
b) l’attività rapporto di lavoro autonomo o subordinatoper un periodo non superiore a 6 mesi nei casi in cui essa comporti, che il lavoratore intende svolgere, comporti una situazione di conflitto di interesse con la specifica attività di servizio svolta dallo stesso ovvero sussista comunque una situazione di incompatibilità;
c) in relazione alle mansioni ed e alla posizione di lavoro ricoperta dal organizzativa del dipendente, si determini un grave pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazionedel servizio.
5. L’utilizzazione dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti da tempo pieno a tempo parziale avviene nel rispetto delle previsioni dell’art. 1, comma 59, della legge n. 662/1996, come modificato dall’articolo 73 del D.L. n. 112/2008.
64. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale parziale, qualora la prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, nel rispetto delle vigenti norme sulle incompatibilità, possono svolgere un’altra un'altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, nel rispetto anche mediante l'iscrizione ad albi professionali.
5. L'azienda o ente, ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi, sono tenuti ad individuare le attività che, in ragione della interferenza con i compiti istituzionali non sono comunque consentite ai dipendenti di cui al comma precedente con le procedure previste dall'art. 1, comma 58 bis, legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni e integrazioni. Per i nuovi assunti con rapporto di lavoro a part-time la dichiarazione di non trovarsi in una delle vigenti norme in materia condizioni di incompatibilità e richiamate dal comma 4 deve essere dichiarata all'atto della stipulazione del contratto individuale come previsto dall'art. 14, comma 5, C.C.N.L. 1 settembre 1995.
6. Nel caso di verificata sussistenza di un conflitto di interessiinteressi tra l'attività esterna del dipendente - sia subordinata che autonoma - con quella specifica attività di servizio ovvero qualora la predetta attività lavorativa debba intercorrere con un'amministrazione pubblica, l'azienda o ente nega la trasformazione del rapporto a tempo parziale.
7. I suddetti dipendenti sono tenuti Il dipendente è tenuto a comunicare, entro quindici 15 giorni, all’amministrazione all'azienda o ente nella quale prestano presta servizio l’eventuale l'eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività dell'attività lavorativa esterna.
78. In Al fine di consentire la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale il limite percentuale del 25% della dotazione organica complessiva del personale a tempo pieno inserito nei contingenti delle categorie di personale di cui al nuovo sistema di classificazione del personale, di cui all'art. 13, con particolare riguardo al comma 4, può essere arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all'unità.
9. Per le nuove assunzioni con rapporto di lavoro part-time vanno rispettate le indicazioni minime contenute nell'art. 39 della legge n. 449 del 1997 e successive modificazioni e integrazioni, che non incidono sul contingente del comma 8.
10. Le aziende o gli enti, in presenza di particolari situazioni organizzative o gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente previamente individuate dalle amministrazioni in sede di contrattazione integrativa e tenendo conto delle esigenze organizzativenel contratto collettivo integrativo, è possibile possono elevare il contingente del comma 8 di cui al comma 2 fino ad un ulteriore 10%. In tali casi, in deroga alle procedure di cui al comma 4previste da detto comma, le domande per la trasformazione del rapporto di lavoro - in tali casi - sono comunque presentate senza limiti temporalicon cadenza trimestrale e accolte a valere dal 1º giorno del trimestre successivo, ai sensi del comma 2.
811. Qualora il numero delle richieste relative ai casi del comma 10 ecceda il contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7i contingenti fissati in aggiunta, viene data la precedenza precedenza: - ai seguenti casi:
a) dipendenti familiari che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 8, commi 4 e 5, del d. lgs. n. 81/2015;
b) dipendenti portatori assistono persone portatrici di handicap o non inferiore al 70%, ovvero persone in particolari condizioni psicofisiche;
c) dipendenti che rientrano dal congedo di maternità psico-fisiche o paternità;
d) documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno;
e) necessità di assistere i genitoriaffette da gravi patologie, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari conviventi senza possibilità alternativa di assistenza, che accedano a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti;
f) anziani non autosufficienti; - ai genitori con figli minori, in relazione al loro numero.
912. I dipendenti hanno diritto alla L'avvenuta trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi previste dall’art. 8, commi 3 e 7, del d. lgs. n. 81/2015. Nelle suddette ipotesi, le domande sono presentate senza limiti temporali, l’amministrazione dà luogo alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale entro il termine di 15 giorni e le trasformazioni effettuate a tale titolo non sono considerate ai fini del raggiungimento del contingente fissato parziale, ai sensi dei del D.Lgs. n. 152 del 1997, è comunicata per iscritto al dipendente nei termini previsti dai commi 2 e 7.
10. La costituzione del rapporto a tempo parziale avviene 3 con contratto di lavoro stipulato in forma scritta e con l’indicazione della data di inizio del rapporto di lavoro, l'indicazione della durata e della articolazione dell'orario e della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno e del relativo trattamento economico. Quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni, l’indicazione dell’orario di lavoro può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.
11. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene mediante accordo tra le parti risultante da atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi di cui al comma 10all'articolo successivo, secondo quanto concordato con l'azienda o ente.
12. I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. Tale disciplina non trova applicazione nelle ipotesi previste dal comma 9, che restano regolate dalla relativa disciplina legislativa.
13. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno, decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni.
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Rapporto di lavoro a tempo parziale. 1. Le amministrazioni possono costituire rapporti Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutti i profili professionali ricompresi nelle categorie di personale del sistema di classificazione previsto dal presente contratto mediante:
a) assunzione, per la copertura dei posti delle aree o categorie e dei profili a tal fine individuati nell’ambito della programmazione triennale del piano dei fabbisogni fabbisogno di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni;
b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, parziale su richiesta dei dipendenti interessati.
2. Il numero dei rapporti Per il reclutamento del personale a tempo parziale non può superare si applica la normativa vigente in materia per il 25 per cento della dotazione organica complessiva di ciascuna area o categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni anno. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unitàpersonale a tempo pieno.
3. Ai fini della trasformazione del rapporto Al fine di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, i dipendenti già in servizio presentano apposita domanda, con cadenza semestrale (giugno-dicembre). Nelle domande deve essere indicata l’eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini del comma 6.
4. L’amministrazione, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda, concede consentire la trasformazione del rapporto, nel rispetto delle forme e delle modalità di cui al comma 11, oppure nega la stessa qualora:
a) si determini il superamento del contingente massimo previsto dal comma 2;
b) l’attività di lavoro autonomo o subordinato, che il lavoratore intende svolgere, comporti una situazione di conflitto di interesse con la specifica attività di servizio svolta dallo stesso ovvero sussista comunque una situazione di incompatibilità;
c) in relazione alle mansioni ed alla posizione di lavoro ricoperta dal dipendente, si determini un pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazione.
5. L’utilizzazione dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti da tempo pieno a tempo parziale avviene nel rispetto delle previsioni dell’art. 1, comma 59, della legge n. 662/1996, come modificato dall’articolo 73 del D.L. n. 112/2008.
6. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale possono svolgere un’altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi. I suddetti dipendenti sono tenuti a comunicare, entro quindici giorni, all’amministrazione nella quale prestano servizio l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa esterna.
7. In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente individuate dalle amministrazioni in sede di contrattazione integrativa e tenendo conto delle esigenze organizzative, è possibile elevare il contingente di cui al comma 2 fino ad un ulteriore 10%. In tali casi, in deroga alle procedure di cui al comma 4, le domande sono comunque presentate senza limiti temporali.
8. Qualora il numero delle richieste ecceda il contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7, viene data la precedenza ai seguenti casi:
a) dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 8, commi 4 e 5, del d. lgs. n. 81/2015;
b) dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;
c) dipendenti che rientrano dal congedo di maternità o paternità;
d) documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno;
e) necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari conviventi senza possibilità alternativa di assistenza, che accedano a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti;
f) genitori con figli minori, in relazione al loro numero.
9. I dipendenti hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi il limite percentuale del 25% della dotazione organica complessiva del personale a tempo pieno inserito nei contingenti delle categorie di personale di cui al nuovo sistema di classificazione del personale, di cui all’art. 23, con particolare riguardo al comma 4, può essere arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unità.
4. L’Azienda, in sede di accordo decentrato, riserva un’adeguata quota di posti della quota complessiva da destinare al tempo parziale a trasformazioni temporanee del rapporto di lavoro di durata non eccedente i due anni, rinnovabili, per soddisfare transitorie necessità familiari o personali dei dipendenti. Ove le richieste eccedano i contingenti fissati verrà data precedenza:
a) ai dipendenti disabili ovvero che si trovano in particolari condizioni psico-fisiche, o affetti da gravi patologie;
b) ai dipendenti che assistono propri famigliari disabili, ovvero ai dipendenti che assistono persone in particolari condizioni psico-fisiche, o affette da gravi patologie, nonché anziani non autosufficienti; ai dipendenti con più di 55 anni di età;
c) ai dipendenti con figli in età scolare e prescolare in relazione al numero degli stessi.
5. L’Azienda, in presenza di particolari situazioni organizzative o gravi documentate situazioni familiari, previamente individuate nel contratto collettivo integrativo, può elevare il contingente del comma 3 di un ulteriore 10%. In deroga alle procedure previste dall’art. 8, commi 3 e 7, del d. lgs. n. 81/2015. Nelle suddette ipotesida detto xxxxx, le domande per la trasformazione del rapporto di lavoro - in tali casi - sono presentate senza limiti temporali, l’amministrazione dà luogo alla costituzione con cadenza trimestrale ed accolte a valere dal primo giorno del trimestre successivo.
6. L’avvenuta trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale entro il termine di 15 giorni e le trasformazioni effettuate a tale titolo non sono considerate ai fini del raggiungimento del contingente fissato parziale, ai sensi dei commi 2 del decreto lgs. n. 152/97, è comunicata per iscritto al dipendente con l’indicazione della durata e 7dell’articolazione dell’orario e della prestazione lavorativa di cui all’articolo successivo, secondo quanto concordato con l’Azienda.
107. La costituzione I dipendenti assunti a tempo parziale possono chiedere la trasformazione a tempo pieno del rapporto a tempo parziale avviene con contratto in essere, a fronte dell’esistenza di lavoro stipulato in forma scritta e con l’indicazione della data vacanze di inizio organico del rapporto di lavoro, della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno e del relativo trattamento economico. Quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni, l’indicazione dell’orario di lavoro può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabiliteprofilo professionale rivestito.
118. La trasformazione del rapporto Sono fatte salve le condizioni in tema di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene mediante accordo tra le parti risultante da atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi di cui al comma 10.
12. I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. Tale disciplina non trova applicazione nelle ipotesi previste dal comma 9, che restano regolate dalla relativa disciplina legislativa.
13. I dipendenti assunti incompatibilità per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto già costituito.
9. In sede di chiedere la trasformazione accordo decentrato possono essere definiti ulteriori criteri e modalità per l’applicazione del rapporto a tempo pieno, decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzionipresente accordo.
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Rapporto di lavoro a tempo parziale. 1. Le amministrazioni possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante:
a) assunzione, per la copertura dei posti delle aree o categorie e dei profili a tal fine individuati nell’ambito del piano dei fabbisogni di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni;
b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, su richiesta dei dipendenti interessati.
2. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione organica complessiva di ciascuna area o categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni anno. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unità.
3. Ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, i dipendenti già in servizio presentano apposita domanda, con cadenza semestrale (giugno-giugno- dicembre). Nelle domande deve essere indicata l’eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini del comma 6.
4. L’amministrazioneL’amministrazione può concedere, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda, concede la trasformazione del rapporto, nel rispetto delle forme e delle modalità di cui al comma 11, oppure nega la stessa qualora:
a) si determini il superamento del contingente massimo previsto dal comma 2;
b) l’attività di lavoro autonomo o subordinato, che il lavoratore intende svolgere, comporti una situazione di conflitto di interesse con la specifica attività di servizio svolta dallo stesso ovvero sussista comunque una situazione di incompatibilità;
c) in relazione alle mansioni ed alla posizione di lavoro ricoperta dal dipendente, si determini un pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazione.
5. L’utilizzazione dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti da tempo pieno a tempo parziale avviene nel rispetto delle previsioni dell’art. 1, comma 59, della legge n. 662/1996, come modificato dall’articolo dall’art. 73 del D.L. n. 112/2008.
6. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale possono svolgere un’altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi. I suddetti dipendenti sono tenuti a comunicare, entro quindici giorni, all’amministrazione nella quale prestano servizio l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa esterna.
7. In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente individuate dalle amministrazioni in sede di contrattazione integrativa e tenendo conto delle esigenze organizzative, è possibile elevare il contingente di cui al comma 2 fino ad un ulteriore 10%. In tali casi, in deroga alle procedure di cui al comma 4, le domande sono comunque presentate senza limiti temporali.
8. Qualora il numero delle richieste ecceda il contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7, viene data la precedenza ai seguenti casi:
a) dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo dall’art. 8, commi 4 e 5, del d. lgsd.lgs. n. 81/2015n.81/2015;
b) dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;
c) dipendenti che rientrano dal congedo di maternità o paternità;
d) documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno;
e) necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari conviventi senza possibilità alternativa di assistenza, che accedano a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti;
f) genitori con figli minori, in relazione al loro numero.
9. I dipendenti hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi previste dall’art. 8, commi 3 e 7, del d. lgs. n. 81/2015. Nelle suddette ipotesi, le domande sono presentate senza limiti temporali, l’amministrazione dà luogo alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale entro il termine di 15 giorni e le trasformazioni effettuate a tale titolo non sono considerate ai fini del raggiungimento del contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7.
10. La costituzione del rapporto a tempo parziale avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta e con l’indicazione della data di inizio del rapporto di lavoro, della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno e del relativo trattamento economico. Quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni, l’indicazione dell’orario di lavoro può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.
11. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene mediante accordo tra le parti risultante da atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi di cui al comma 10.
12. I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. Tale disciplina non trova applicazione nelle ipotesi previste dal comma 9, che restano regolate dalla relativa disciplina legislativa.
13. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno, decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni.
14. Il presente articolo sostituisce l’art. 21 del CCNL del 16/10/200818.
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Samples: CCNL Istruzione E Ricerca
Rapporto di lavoro a tempo parziale. 1. Le amministrazioni possono costituire rapporti In materia di rapporto di lavoro a tempo parziale mediante:
a) assunzionesi applicano le disposizioni dei d.lgs. n. 61/2000 e n. 100/2001. L’Amministrazione costituisce o trasforma, per la copertura dei posti delle aree o categorie e dei profili a tal fine individuati nell’ambito su richiesta del piano dei fabbisogni di personaledipendente, ai sensi delle vigenti disposizioni;
b) trasformazione di rapporti il rapporto di lavoro da a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, su richiesta dei dipendenti interessatinel limite di quanto previsto dall’ordinamento dell’Ente con un minimo del 13% della dotazione organica complessiva del personale a tempo pieno cui si applica il presente contratto. Tale limite può essere aumentato e può essere individuato un limite massimo superiore in sede di accordo successivo, fatte salve le disposizioni legislative. In tale sede le parti definiscono il limite massimo di unità part-time da inserire nelle singole istituzioni scolastiche e possono regolare le condizioni e le modalità cui ottemperare per variare la collocazione temporale della prestazione e la sua durata, stabilendo i limiti massimi delle variazioni, nonché la misura delle specifiche compensazioni.
2. Per il reclutamento ed al rapporto di lavoro del personale a tempo parziale si applica, in quanto compatibile, la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
3. E’ escluso dal rapporto di lavoro a tempo parziale, in ragione di esigenze di organizzazione, il personale inquadrato nella figura professionale di funzionario amministrativo scolastico e di coordinatore pedagogico, fatte salve particolari situazioni di necessità e di cura da valutarsi da parte dell’Amministrazione. Sono altresì ammessi alla trasformazione del rapporto di lavoro, limitatamente al tempo parziale annuale, i funzionari amministrativi scolastici ed i coordinatori pedagogici che risultano assegnati rispettivamente presso la Sovrintendenza scolastica o un Servizio.
4. Il numero dei rapporti dipendente a tempo parziale copre una frazione del posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa, che non può essere inferiore alla metà di quella prevista per il tempo pieno. La somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il 25 monte ore complessivo dei posti di organico a tempo pieno trasformati ai sensi del comma 1. La durata e la distribuzione dell’orario di lavoro devono essere stabilite nel contratto individuale, d’intesa fra dipendente ed Amministrazione.
5. Per gli assistenti educatori il tempo parziale può essere concesso secondo le modalità riportate all’art. 6 dell’Allegato D), non è soggetto a termine ed inoltre non opera il limite di cui al comma 1.
6. Ove le richieste eccedano i contingenti fissati sarà data precedenza:
a) ai dipendenti disabili ovvero che si trovino in particolari condizioni psicofisiche o affetti da gravi patologie;
b) ai dipendenti che assistono propri famigliari disabili, ovvero ai dipendenti che assistono persone in particolari condizioni psicofisiche o affette da gravi patologie, nonché anziani non autosufficienti;
c) ai dipendenti con figli in età scolare e prescolare, in relazione al numero degli stessi.
7. Nel quadro delle peculiari necessità organizzative delle istituzioni scolastiche ed al fine di assicurare la necessaria continuità, il tempo parziale concesso per cento anno scolastico può essere realizzato, secondo le seguenti tipologie, correlate alle esigenze dell’Amministrazione: - con articolazione della dotazione organica prestazione di servizio ridotta in tutti o in alcuni giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale); - con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana o con la concentrazione della prestazione stessa in determinati periodi dell’anno (tempo parziale verticale), in misura da realizzare comunque la durata del lavoro prevista per il tempo parziale nell’arco temporale preso in considerazione (settimana o anno). Per il personale insegnante della scuola dell’infanzia la durata del tempo parziale verticale è fissata in sei mesi interi; - per gli assistenti educatori il tempo parziale è previsto secondo le tipologie di orario riportate all’art. 3 dell’Allegato D).
8. In presenza di particolari e motivate esigenze l’Amministrazione può concordare con il dipendente ulteriori modalità di articolazione della prestazione lavorativa, che contemperino le reciproche esigenze. Nella fattispecie suddetta le domande possono essere presentate anche in corso d’anno.
9. L’Amministrazione riserva un’adeguata quota di posti della quota complessiva di ciascuna area o categoria, rilevata cui al 31 dicembre di ogni anno. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unità.
3. Ai fini della trasformazione comma 1 a trasformazioni temporanee del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parzialedi durata non eccedente i due anni, rinnovabili, per soddisfare transitorie necessità familiari o personali dei dipendenti. Ove le richieste eccedano i dipendenti già in servizio presentano apposita domanda, con cadenza semestrale (giugno-dicembre). Nelle domande deve essere indicata l’eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini del comma 6.
4. L’amministrazione, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda, concede la trasformazione del rapporto, nel rispetto delle forme e delle modalità di cui al comma 11, oppure nega la stessa qualoracontingenti fissati verrà data precedenza:
a) ai dipendenti disabili ovvero che si determini il superamento del contingente massimo previsto dal comma 2trovano in particolari condizioni psico- fisiche, o affetti da gravi patologie;
b) l’attività di lavoro autonomo ai dipendenti che assistono propri famigliari disabili, ovvero ai dipendenti che assistono persone in particolari condizioni psico-fisiche, o subordinatoaffette da gravi patologie, che il lavoratore intende svolgere, comporti una situazione di conflitto di interesse con la specifica attività di servizio svolta dallo stesso ovvero sussista comunque una situazione di incompatibilitànonché anziani non autosufficienti;
c) ai dipendenti con figli in età scolare e prescolare, in relazione al numero degli stessi.
10. La restante quota di posti è destinata alle mansioni ed alla posizione trasformazioni del rapporto di lavoro ricoperta dal dipendenteimpiego non soggette a termine, per le quali costituiscono titoli di precedenza, ove le domande superino il contingente di posti disponibile, situazioni personali non transitorie (handicap proprio, malattie non transitorie proprie, handicap e malattie non transitorie di famigliari a carico), carichi di famiglia e superamento del 55° anno di età. Qualora, soddisfatte le richieste collegate a transitorie necessità familiari o personali, residuino posti per trasformazioni temporanee, gli stessi potranno essere assegnati ai richiedenti le cui domande siano risultate eccedenti rispetto ai posti disponibili per la trasformazione del rapporto non soggetto a termine, secondo l’ordine di graduatoria e per una durata non superiore a due anni.
11. I contratti individuali di trasformazione temporanea del rapporto sono stipulati per il periodo 1° settembre - 31 agosto di ogni anno scolastico. Alla scadenza, salvo nuova trasformazione a seguito di domanda, si determini un pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazione.
5. L’utilizzazione dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti da tempo pieno a tempo parziale avviene nel rispetto delle previsioni dell’art. 1, comma 59, della legge n. 662/1996, come modificato dall’articolo 73 del D.L. n. 112/2008.
6. I dipendenti con ripristina il rapporto di lavoro a tempo parziale possono svolgere un’altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessipieno. I suddetti dipendenti sono tenuti a comunicare, entro quindici giorni, all’amministrazione nella quale prestano servizio l’eventuale successivo inizio o Possono chiedere la variazione dell’attività lavorativa esterna.
7. In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente individuate dalle amministrazioni in sede di contrattazione integrativa e tenendo conto delle esigenze organizzative, è possibile elevare il contingente di cui al comma 2 fino ad un ulteriore 10%. In tali casi, in deroga alle procedure di cui al comma 4, le domande sono comunque presentate senza limiti temporali.
8. Qualora il numero delle richieste ecceda il contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7, viene data la precedenza ai seguenti casi:
a) dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 8, commi 4 e 5, del d. lgs. n. 81/2015;
b) dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;
c) dipendenti che rientrano dal congedo di maternità o paternità;
d) documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno;
e) necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari conviventi senza possibilità alternativa di assistenza, che accedano a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti;
f) genitori con figli minori, in relazione al loro numero.
9. I dipendenti hanno diritto alla trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi previste dall’art. 8, commi 3 e 7, del d. lgs. n. 81/2015. Nelle suddette ipotesi, le domande sono presentate senza limiti temporali, l’amministrazione dà luogo alla costituzione del rapporto di lavoro i dipendenti a tempo parziale indeterminato che abbiano superato il periodo di prova e tale requisito deve essere maturato entro il la scadenza del termine di 15 giorni e le trasformazioni effettuate a tale titolo non sono considerate ai fini del raggiungimento del contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7presentazione delle domande.
12. L’Amministrazione, in presenza di gravi e documentate situazioni personali o familiari, può elevare il contingente di cui al comma 1 fino ad un massimo del 10%, arrotondato per eccesso all’unità superiore. La costituzione del rapporto a tempo parziale avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta e con l’indicazione della data di inizio del rapporto di lavoro, della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno e del relativo trattamento economico. Quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni, l’indicazione dell’orario di lavoro può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.
11. La Le domande per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene mediante accordo tra in tali casi sono presentate, di norma, con cadenza trimestrale e, se accolte, esplicano i loro effetti, di norma, dal primo giorno del trimestre successivo. Sulla compatibilità della richiesta con le parti risultante da atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi esigenze di cui al comma 10.
12servizio si esprime il dirigente scolastico per il personale A.T.A. ed il Dirigente del servizio competente per il rimanente personale. I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto Il personale inquadrato nella figura professionale di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazioneassistente educatore può concordare con l’Amministrazione, anche in soprannumerocorso d’anno, oppure, prima un mutamento della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. Tale disciplina non trova applicazione nelle ipotesi previste dal comma 9, che restano regolate dalla relativa disciplina legislativatipologia di orario.
13. I dipendenti assunti con possono chiedere la trasformazione a tempo pieno del rapporto a tempo parziale in essere, a fronte dell’esistenza di vacanze di organico del profilo professionale rivestito, dopo due anni dalla precedente trasformazione.
14. Il contratto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere è stipulato in forma scritta, con l’indicazione della durata, dell’articolazione dell’orario. La stipulazione per iscritto è richiesta anche per la trasformazione del rapporto posto di lavoro a tempo pienoparziale e per la modificazione successiva delle tipologie di articolazione della prestazione, decorso un triennio dalla data che avviene con il consenso dell’interessato.
15. Nei confronti del personale disciplinato dal presente contratto si applica il disposto del decreto del Ministro della Funzione Pubblica dd. 29/7/1997, n. 331. In sede di assunzione, a condizione che vi sia accordo decentrato possono essere definiti ulteriori criteri per la disponibilità del posto in organico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzionisua applicazione.
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Samples: Educational Services
Rapporto di lavoro a tempo parziale. 1. Le amministrazioni Gli Enti possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante:
a) assunzioneo trasformare, per la copertura dei posti delle aree o categorie e dei profili a tal fine individuati nell’ambito su richiesta del piano dei fabbisogni di personaledipendente, ai sensi delle vigenti disposizioni;
b) trasformazione di i rapporti di lavoro da a tempo pieno in rapporti a tempo parziale, su richiesta dei dipendenti interessatio viceversa, secondo le tipologie indicate dal comma 6.
2. Il numero dei rapporti I contingenti di personale da destinare a tempo parziale non può possono superare il 25 per cento limite massimo del 25% della dotazione organica complessiva di ciascuna area o categoriarelativa ai livelli dal X al IV, rilevata al 31 dicembre di ogni anno. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare , con esclusione dei profili professionali indicati nel comma 4, e comunque all’unitàentro i limiti delle risorse destinate al trattamento economico relativo.
3. Ai fini della trasformazione Per il reclutamento del rapporto di lavoro da tempo pieno personale a tempo parziale, i dipendenti già parziale si applica la normativa vigente in servizio presentano apposita domanda, con cadenza semestrale (giugno-dicembre). Nelle domande deve essere indicata l’eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che materia per il dipendente intende svolgere ai fini del comma 6personale a tempo pieno.
4. L’amministrazioneIl rapporto di lavoro a tempo parziale non può essere costituito relativamente a profili professionali che comportino l'esercizio di funzioni ispettive, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione direzione e di coordinamento di struttura comunque denominata, oppure l'obbligo della domandaresa del conto giudiziale. Tale esclusione non opera nei confronti del personale che, concede la pur appartenendo ad uno dei profili in questione, non svolga le predette funzioni. La trasformazione del rapporto, nel rispetto delle forme dei posti e delle modalità l'individuazione dei profili di cui al presente comma 11, oppure nega la stessa qualora:
a) si determini il superamento del contingente massimo previsto dal comma 2;
b) l’attività di lavoro autonomo o subordinato, è effettuata dai singoli Enti che il lavoratore intende svolgere, comporti una situazione di conflitto di interesse con la specifica attività di servizio svolta dallo stesso ovvero sussista comunque una situazione di incompatibilità;
c) in relazione alle mansioni ed alla posizione di lavoro ricoperta dal dipendente, si determini un pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazionene informano le organizzazioni sindacali.
5. L’utilizzazione Il dipendente a tempo parziale copre una frazione di posto in organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno. In ogni caso la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero complessivo dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei posti in organico a tempo pieno trasformati in posti a tempo parziale ai sensi del comma 2. Tale disposizione si applica ai rapporti di lavoro dei dipendenti da tempo pieno a tempo parziale avviene nel rispetto delle previsioni dell’art. 1, comma 59, della legge n. 662/1996, come modificato dall’articolo 73 costituiti dopo la stipulazione del D.L. n. 112/2008presente contratto.
6. I dipendenti Il tempo parziale può essere realizzato, anche per il potenziamento dell'attività degli Enti nelle ore pomeridiane, sulla base delle due seguenti tipologie: - con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale); - con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese, anno).
7. Le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno si applicano in quanto compatibili, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, nell'applicazione degli istituti normativi previsti dal presente contratto collettivo, non specificamente trattati nel corso del presente articolo.
8. Al personale interessato è consentito, previa comunicazione agli Enti, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività istituzionali degli Enti medesimi.
9. Il trattamento economico anche accessorio del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale possono svolgere un’altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi. I suddetti dipendenti sono tenuti a comunicare, entro quindici giorni, all’amministrazione nella quale prestano servizio l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa esterna.
7. In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente individuate dalle amministrazioni in sede di contrattazione integrativa e tenendo conto delle esigenze organizzativeparziale, è possibile elevare il contingente di cui al comma 2 fino ad un ulteriore 10%. In tali casi, in deroga alle procedure di cui al comma 4, le domande sono comunque presentate senza limiti temporali.
8. Qualora il numero delle richieste ecceda il contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7, viene data la precedenza ai seguenti casi:
a) dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 8, commi 4 e 5, del d. lgs. n. 81/2015;
b) dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;
c) dipendenti che rientrano dal congedo di maternità o paternità;
d) documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la proporzionale alla prestazione a tempo pieno;
e) necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari conviventi senza possibilità alternativa di assistenza, che accedano a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti;
f) genitori con figli minori, in relazione al loro numero.
9. I dipendenti hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi previste dall’art. 8, commi 3 e 7, del d. lgs. n. 81/2015. Nelle suddette ipotesi, le domande sono presentate senza limiti temporali, l’amministrazione dà luogo alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale entro il termine di 15 giorni e le trasformazioni effettuate a tale titolo non sono considerate ai fini del raggiungimento del contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7lavorativa.
10. La costituzione del rapporto I dipendenti a tempo parziale avviene con contratto orizzontale hanno diritto ad un numero di lavoro stipulato in forma scritta e con l’indicazione della data giorni di inizio del rapporto di lavoro, della ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno ai sensi dell'art. 7; il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno e del relativo trattamento economicolavorativa. Quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni, l’indicazione dell’orario di lavoro può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.
11. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno I lavoratori a tempo parziale avviene mediante accordo tra le parti risultante da atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi di cui al comma 10.
12. I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di tornare a tempo pieno alla scadenza giorni di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. Tale disciplina non trova applicazione nelle ipotesi previste dal comma 9, che restano regolate dalla relativa disciplina legislativa.
13. I dipendenti assunti con rapporto ferie proporzionato alle giornate di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno, decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioniprestate nell'anno.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale
Rapporto di lavoro a tempo parziale. 1. Le amministrazioni possono costituire rapporti Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutti i profili professionali ricompresi nelle aree del sistema di classificazione del personale mediante:
a) assunzionereclutamento dall'esterno, per la copertura dei posti delle aree o categorie e dei profili a tal fine individuati nell’ambito nell'ambito della programmazione triennale del piano dei fabbisogni fabbisogno di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni;
b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, parziale su richiesta dei dipendenti interessati.
2. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna area o categoria, rilevata al 31 dicembre con esclusione delle posizioni organizzative preventivamente individuate dal CONI. Il lavoratore titolare delle stesse può ottenere la trasformazione del suo rapporto in rapporto a tempo parziale solo a seguito di ogni annoespressa rinuncia all’incarico conferitogli. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unità.
3. Ai fini Il CONI, previa analisi delle proprie esigenze organizzative e nell’ambito della programmazione del fabbisogno di personale, previa informazione alle XX.XX. seguita, a richiesta, da incontro, individua i posti da destinare ai rapporti di lavoro a tempo parziale, nel rispetto dei criteri definiti nel precedente comma 2 e nell’art. 35, comma 1. Gli stessi posti vengono prioritariamente coperti sulla base delle richieste presentate dal personale in servizio di pari categoria e profilo e, per la parte che residua, mediante reclutamento dall’esterno con le ordinarie procedure stabilite per l’accesso.
4. Nell'ipotesi contemplata al comma 1, lett. b), la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, i dipendenti già in servizio presentano apposita parziale avviene automaticamente entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda, con cadenza semestrale (giugno-dicembre). Nelle domande La predetta domanda deve essere indicata l’eventuale indicare l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini del comma 6di quanto previsto ai commi da 6 a 8.
45. L’amministrazioneIl CONI, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della domandacui al comma 4, concede può, con provvedimento motivato, rinviare la trasformazione del rapporto, nel rispetto delle forme e delle modalità di cui al comma 11, oppure nega la stessa qualora:
a) si determini il superamento del contingente massimo previsto dal comma 2;
b) l’attività rapporto di lavoro autonomo o subordinatoper un periodo non superiore a sei mesi nei casi in cui essa comporti, che il lavoratore intende svolgere, comporti una situazione di conflitto di interesse con la specifica attività di servizio svolta dallo stesso ovvero sussista comunque una situazione di incompatibilità;
c) in relazione alle mansioni ed e alla posizione di lavoro ricoperta dal organizzativa del dipendente, si determini un grave pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazione.
5. L’utilizzazione dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti da tempo pieno a tempo parziale avviene nel rispetto delle previsioni dell’art. 1, comma 59, della legge n. 662/1996, come modificato dall’articolo 73 del D.L. n. 112/2008servizio.
6. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella del lavoratore a tempo pieno, nel rispetto delle vigenti norme sulle incompatibilità, possono svolgere un’altra un'altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi. I suddetti dipendenti sono tenuti a comunicare, entro quindici giorni, all’amministrazione nella quale prestano servizio l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa esternaanche mediante l'iscrizione ad albi professionali.
7. In presenza di gravi e documentate situazioni familiariIl CONI, preventivamente individuate dalle amministrazioni ferma restando la valutazione in sede di contrattazione integrativa e tenendo conto delle esigenze organizzativeconcreto dei singoli casi, è possibile elevare il contingente tenuto a individuare, informandone i dipendenti, le attività che, in ragione della loro interferenza con i compiti istituzionali, non sono comunque consentite ai dipendenti di cui al comma 2 fino ad un ulteriore 10%precedente, con le procedure previste dall'art. In tali casi1, in deroga alle procedure di cui al comma 458 bis della legge 23 dicembre 1996, le domande sono comunque presentate senza limiti temporalin. 662 e successive modificazioni ed integrazioni.
8. Qualora il numero delle richieste ecceda il contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7Nel caso di verificata sussistenza di un conflitto di interessi tra l'attività esterna del dipendente - sia subordinata che autonoma - con quella della specifica attività di servizio, viene data come nel caso in cui la precedenza ai seguenti casi:
a) dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 8, commi 4 e 5, del d. lgs. n. 81/2015;
b) dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;
c) dipendenti che rientrano dal congedo di maternità o paternità;
d) documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili predetta attività lavorativa debba intercorrere con la prestazione a tempo pieno;
e) necessità di assistere i genitoriun'amministrazione pubblica, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari conviventi senza possibilità alternativa di assistenza, che accedano a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti;
f) genitori con figli minori, in relazione al loro numero.
9. I dipendenti hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi previste dall’art. 8, commi 3 e 7, del d. lgs. n. 81/2015. Nelle suddette ipotesi, le domande sono presentate senza limiti temporali, l’amministrazione dà luogo alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale entro il termine di 15 giorni e le trasformazioni effettuate a tale titolo CONI non sono considerate ai fini del raggiungimento del contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7.
10. La costituzione del rapporto a tempo parziale avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta e con l’indicazione della data di inizio del rapporto di lavoro, della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno e del relativo trattamento economico. Quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni, l’indicazione dell’orario di lavoro può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.
11. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene mediante accordo tra le parti risultante da atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi di cui al comma 10.
12. I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. Tale disciplina non trova applicazione nelle ipotesi previste dal comma 9, che restano regolate dalla relativa disciplina legislativa.
13. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere consentire la trasformazione del rapporto a tempo pieno, decorso un triennio dalla parziale.
9. Il dipendente a tempo parziale è tenuto a comunicare entro quindici giorni al CONI la data di assunzione, a condizione inizio dell'eventuale attività lavorativa esterna e le modificazioni che vi sia la disponibilità del posto in organico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioniquesta intervengano.
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Rapporto di lavoro a tempo parziale. 1. Le amministrazioni possono costituire rapporti Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutti i profili professionali ricompresi nelle aree del sistema di classificazione del personale mediante:
a) assunzionereclutamento dall'esterno, per la copertura dei posti delle aree o categorie e dei profili a tal fine individuati nell’ambito nell'ambito della programmazione triennale del piano dei fabbisogni fabbisogno di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni;
b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, parziale su richiesta dei dipendenti interessati.
2. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione organica complessiva di ciascuna area o categoriaNell'ipotesi contemplata al comma 1, rilevata al 31 dicembre di ogni annolett. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unità.
3. Ai fini della b) la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, i dipendenti già in servizio presentano apposita parziale avviene automaticamente entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda, con cadenza semestrale (giugno-dicembre). Nelle domande In essa deve essere indicata l’eventuale l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini del comma 6di quanto previsto ai commi da 5 a 8.
3. Il CNEL, previa analisi delle proprie esigenze organizzative e nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, previa informazione seguita da incontro, individua i posti da destinare ai rapporti di lavori a tempo parziale.
4. L’amministrazioneIl CNEL, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della domandapredetto termine, concede può, con provvedimento motivato, rinviare la trasformazione del rapporto, nel rispetto delle forme e delle modalità di cui al comma 11, oppure nega la stessa qualora:
a) si determini il superamento del contingente massimo previsto dal comma 2;
b) l’attività rapporto di lavoro autonomo o subordinatoper un periodo non superiore a sei mesi nei casi in cui essa comporti, che il lavoratore intende svolgere, comporti una situazione di conflitto di interesse con la specifica attività di servizio svolta dallo stesso ovvero sussista comunque una situazione di incompatibilità;
c) in relazione alle mansioni ed e alla posizione di lavoro ricoperta dal organizzativa del dipendente, si determini un grave pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazionedel servizio.
5. L’utilizzazione dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti da tempo pieno a tempo parziale avviene nel rispetto delle previsioni dell’art. 1, comma 59, della legge n. 662/1996, come modificato dall’articolo 73 del D.L. n. 112/2008.
6. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella del lavoratore a tempo pieno, nel rispetto delle vigenti norme sulle incompatibilità, possono svolgere un’altra un'altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, nel rispetto delle vigenti norme anche mediante l'iscrizione ad albi professionali.
6. Il CNEL, ferma restando la valutazione in materia concreto dei singoli casi, è tenuto a individuare, informandone i dipendenti, le attività che, in ragione della loro interferenza con i compiti istituzionali, non sono comunque consentite ai dipendenti di incompatibilità cui al comma precedente, con le procedure previste dall'art. 1, comma 58 bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e di conflitto di interessi. I suddetti dipendenti sono tenuti a comunicare, entro quindici giorni, all’amministrazione nella quale prestano servizio l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa esternasuccessive modificazioni ed integrazioni.
7. In presenza Nel caso di gravi e documentate situazioni familiariverificata sussistenza di un conflitto di interessi tra l'attività esterna del dipendente - sia subordinata che autonoma - con quella della specifica attività di servizio, preventivamente individuate dalle amministrazioni come nel caso in sede di contrattazione integrativa e tenendo conto delle esigenze organizzativecui la predetta attività lavorativa debba intercorrere con un'amministrazione pubblica, è possibile elevare il contingente di cui al comma 2 fino ad un ulteriore 10%. In tali casi, in deroga alle procedure di cui al comma 4, le domande sono comunque presentate senza limiti temporaliCNEL non può consentire la trasformazione del rapporto a tempo parziale.
8. Qualora il numero delle richieste ecceda il contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7, viene data la precedenza ai seguenti casi:
a) dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 8, commi 4 e 5, del d. lgs. n. 81/2015;
b) dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;
c) dipendenti che rientrano dal congedo di maternità o paternità;
d) documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione Il dipendente a tempo pieno;
e) necessità parziale è tenuto a comunicare entro quindici giorni al CNEL la data di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli inizio dell'eventuale attività lavorativa esterna e gli altri familiari conviventi senza possibilità alternativa di assistenza, le modificazioni che accedano a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti;
f) genitori con figli minori, in relazione al loro numeroquesta intervengano.
9. I dipendenti hanno diritto alla Al fine di favorire la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi previste dall’art. 8, commi 3 e 7, del d. lgs. n. 81/2015. Nelle suddette ipotesi, le domande sono presentate senza limiti temporali, l’amministrazione dà luogo alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale entro il termine di 15 giorni e le trasformazioni effettuate a tale titolo non sono considerate ai fini del raggiungimento del contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7.
10. La costituzione del rapporto a tempo parziale avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta e con l’indicazione della data di inizio del rapporto di lavoro, della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno e del relativo trattamento economico. Quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni, l’indicazione dell’orario di lavoro può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.
11. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene mediante accordo tra le parti risultante da atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi di cui nell'ipotesi prevista al comma 10.
121, lett. I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione b), il valore risultante dall'applicazione del proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto limite percentuale del 25% della dotazione organica complessiva di tornare personale a tempo pieno di ciascuna delle posizioni economiche inserite nelle aree del sistema di classificazione del personale può essere arrotondato all'unità se inferiore a 1. Il contingente corrispondente alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. Tale disciplina non trova applicazione nelle ipotesi previste dal comma 9, che restano regolate predetta percentuale è utilizzato fino alla capienza per soddisfare le domande dei dipendenti interessati indipendentemente dalla relativa disciplina legislativa.
13motivazione, con le procedure indicate nei commi precedenti. I dipendenti assunti 10.Per le nuove assunzioni con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto sono rispettate le indicazioni minime della legge 449/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, non incidenti comunque sul contingente di chiedere cui al comma 9. 00.Xx CNEL, in presenza di particolari situazioni organizzative o di gravi e documentate situazioni familiari dei dipendenti interessati, previamente individuate nel contratto collettivo integrativo, può elevare il contingente di cui al comma 8 di un ulteriore 10 % come tetto massimo. In deroga alle procedure previste da detto xxxxx, le domande per la trasformazione del rapporto di lavoro sono in tali casi presentate con cadenza trimestrale ed accolte ai sensi del comma 2 a tempo pieno, decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità valere dal primo giorno del posto in organico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzionitrimestre successivo.
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Samples: CCNL Per Il Personale Non Dirigente Del Cnel 1998 2001
Rapporto di lavoro a tempo parziale. 1. Le amministrazioni Per il personale di cui al precedente art. 44, nelle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative possono costituire essere costituiti rapporti di lavoro a tempo parziale mediante:
a) assunzione, per la copertura dei posti delle aree mediante assunzione o categorie e dei profili a tal fine individuati nell’ambito del piano dei fabbisogni di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni;
b) trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti, nei limiti massimi del 25% della dotazione organica provinciale delle aree di personale a tempo pieno, con esclusione della qualifica di DSGA e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima.
2. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
3. Con ordinanza del MPI, previa intesa con i Ministri dell’Economia e della Funzione Pubblica, sono determinati, i criteri e le modalità per la costituzione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1; in particolare, con la stessa ordinanza sono definite le quote percentuali delle dotazioni organiche provinciali, per ciascun profilo professionale, da tempo pieno riservare a rapporti a tempo parziale, su richiesta dei dipendenti interessatifermo restando il limite massimo del 25%, in relazione alle eventuali situazioni di soprannumero accertate.
24. I criteri e le modalità di cui al comma 3, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative, sono preventivamente comunicate dal MPI alle organizzazioni sindacali di cui all'art. 7 , comma 1, punto 1/b, e verificate in un apposito incontro.
5. Il numero dei rapporti dipendente a tempo parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 50% di quella a tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione organica complessiva numero complessivo dei posti di ciascuna area o categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni annoorganico a tempo pieno trasformati in tempo parziale.
6. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unità.
3. Ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, i dipendenti già in servizio presentano apposita domanda, con cadenza semestrale (giugno-dicembre). Nelle domande parziale deve essere indicata l’eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini del comma 6.
4. L’amministrazione, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione risultare da contratto scritto e deve contenere l'indicazione della domanda, concede la trasformazione del rapporto, nel rispetto delle forme e delle modalità durata della prestazione lavorativa di cui al successivo comma 11, oppure nega la stessa qualora7. La domanda va presentata al dirigente scolastico entro i termini specificati dalla relativa OM.
7. Il tempo parziale può essere realizzato:
a) si determini il superamento del contingente massimo previsto dal comma 2con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
b) l’attività con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro autonomo settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o subordinato, che il lavoratore intende svolgere, comporti una situazione di conflitto di interesse con la specifica attività di servizio svolta dallo stesso ovvero sussista comunque una situazione di incompatibilitàanno);
c) in relazione con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle mansioni ed alla posizione di lavoro ricoperta lettere a e b (tempo parziale misto), come previsto dal dipendentedecreto legislativo 25.2.2000, si determini un pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazionen. 61.
58. L’utilizzazione dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti da tempo pieno a tempo parziale avviene nel rispetto delle previsioni dell’art. 1, comma 59, della legge n. 662/1996, come modificato dall’articolo 73 del D.L. n. 112/2008.
6. I dipendenti Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale possono svolgere un’altra è escluso dalle attività lavorativa e professionaleaggiuntive aventi carattere continuativo, subordinata o autonomané può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell'orario di lavoro, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessisalvo quelle previste dalla legge. I suddetti dipendenti sono tenuti a comunicareNell'applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presente contratto, entro quindici giorni, all’amministrazione nella quale prestano servizio l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa esterna.
7. In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente individuate dalle amministrazioni in sede di contrattazione integrativa e tenendo conto delle esigenze organizzativedella ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, è possibile elevare il contingente di cui al comma 2 fino ad un ulteriore 10%. In tali casisi applicano, in deroga alle procedure di cui al comma 4quanto compatibili, le domande sono comunque presentate senza limiti temporali.
8. Qualora disposizioni di legge e contrattuali dettate per il numero delle richieste ecceda il contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7, viene data la precedenza ai seguenti casi:
a) dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 8, commi 4 e 5, del d. lgs. n. 81/2015;
b) dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;
c) dipendenti che rientrano dal congedo di maternità o paternità;
d) documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione rapporto a tempo pieno;
e) necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari conviventi senza possibilità alternativa di assistenza, che accedano a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti;
f) genitori con figli minori, in relazione al loro numero.
9. I dipendenti hanno diritto alla trasformazione Al personale interessato è consentito, previa autorizzazione del rapporto dirigente scolastico, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d'istituto della stessa Amministrazione. L’assunzione di altro lavoro, o la variazione della seconda attività da tempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi previste dall’art. 8, commi 3 e 7, parte del d. lgs. n. 81/2015. Nelle suddette ipotesi, le domande sono presentate senza limiti temporali, l’amministrazione dà luogo alla costituzione del dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale parziale, deve essere comunicata al dirigente scolastico entro il termine di 15 giorni e le trasformazioni effettuate a tale titolo non sono considerate ai fini del raggiungimento del contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7giorni.
10. La costituzione del rapporto a tempo parziale avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta e con l’indicazione della data di inizio del rapporto di lavoro, della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno e del relativo Il trattamento economico. Quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni, l’indicazione dell’orario di lavoro può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.
11. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene mediante accordo tra le parti risultante da atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi di cui al comma 10.
12. I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumeroaccessorio, oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. Tale disciplina non trova applicazione nelle ipotesi previste dal comma 9, che restano regolate dalla relativa disciplina legislativa.
13. I dipendenti assunti personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale e l'eventuale retribuzione individuale di anzianità, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa qualifica e profilo professionale.
11. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di chiedere giorni di ferie e di festività soppresse pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno. Il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione lavorativa.
12. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 9 del decreto legislativo n. 61/2000.
13. Per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pienopieno in rapporto a tempo parziale e viceversa si applicano, decorso un triennio dalla data nei limiti previsti dal presente articolo, le disposizioni di assunzionecui all’art. 39, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzionicomma 13.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale
Rapporto di lavoro a tempo parziale. 1. Le amministrazioni Aziende o Enti possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante:
a) assunzione, per la copertura dei posti delle aree o categorie e dei profili a tal fine individuati nell’ambito del della piano dei fabbisogni di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni;
b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, parziale su richiesta dei dipendenti interessati.
2. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione organica complessiva di ciascuna area o categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni anno. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unità.
3. Ai 0.Xx fini della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, i dipendenti lavoratori già in servizio presentano apposita domanda, con cadenza semestrale (giugno-dicembre). Nelle domande deve essere indicata l’eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini del comma 6.
4. L’amministrazioneL’Azienda o Ente, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda, concede può concedere la trasformazione del rapporto, nel rispetto delle forme e delle modalità di cui al comma 1112, oppure nega negare la stessa qualora:
a) si determini il superamento del contingente massimo previsto dal comma 2;
b) l’attività di lavoro autonomo o subordinato, subordinato che il lavoratore intende svolgere, svolgere comporti una situazione di conflitto di interesse con la specifica attività di servizio svolta dallo stesso ovvero sussista comunque una situazione di incompatibilità;
c) in relazione alle mansioni ed alla posizione di lavoro ricoperta dal dipendente, si determini un pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazione.
5dell’Azienda o Ente. L’utilizzazione 5.L’utilizzazione dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti da tempo pieno a tempo parziale avviene nel rispetto delle previsioni dell’art. 1, comma 59, della legge n. 662/1996n.662/1996, come modificato dall’articolo 73 dall’art.73 del D.L. n. 112/2008D.L.n.112/2008.
6. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale possono svolgere un’altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi. I suddetti dipendenti sono tenuti a comunicare, entro quindici giorni, all’amministrazione nella quale prestano servizio l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa esterna.
7. In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente individuate dalle amministrazioni in sede di contrattazione integrativa e tenendo conto delle esigenze organizzative, è possibile elevare il contingente di cui al comma 2 fino ad un ulteriore 10%. In tali casi, in deroga alle procedure di cui al comma 4, le domande sono comunque presentate senza limiti temporali.
8. Qualora il numero delle richieste ecceda il contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7, viene data la precedenza ai seguenti casi:
a) dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 8, commi 4 e 5, del d. lgs. n. 81/2015;
b) dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;
c) dipendenti che rientrano dal congedo di maternità o paternità;
d) documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno;
e) necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari conviventi senza possibilità alternativa di assistenza, che accedano a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti;
f) genitori con figli minori, in relazione al loro numero.
9. I dipendenti hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi previste dall’art. 8, commi 3 e 7, del d. lgs. n. 81/2015. Nelle suddette ipotesi, le domande sono presentate senza limiti temporali, l’amministrazione dà luogo alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale entro il termine di 15 giorni e le trasformazioni effettuate a tale titolo non sono considerate ai fini del raggiungimento del contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7.
10. La costituzione del rapporto a tempo parziale avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta e con l’indicazione della data di inizio del rapporto di lavoro, della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno e del relativo trattamento economico. Quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni, l’indicazione dell’orario di lavoro può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.
11. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene mediante accordo tra le parti risultante da atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi di cui al comma 10.
12. I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. Tale disciplina non trova applicazione nelle ipotesi previste dal comma 9, che restano regolate dalla relativa disciplina legislativa.
13. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno, decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni.
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Rapporto di lavoro a tempo parziale. 1. Le amministrazioni Gli enti possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante:
a) assunzione, per la copertura dei posti delle aree o categorie e dei profili a tal fine individuati nell’ambito del piano dei fabbisogni di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni;
b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, su richiesta dei dipendenti interessati.
2. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione organica complessiva di ciascuna area o categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione delle posizioni organizzative. Il lavoratore titolare delle stesse può ottenere la trasformazione del suo rapporto in rapporto a tempo parziale solo a seguito di espressa rinuncia all’incarico conferitogli. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unità.
3. I comuni privi di dirigenza, in relazione alle specifiche esigenze organizzative derivanti dall’ordinamento vigente, individuano, se necessario ed anche in via temporanea, le posizioni organizzative che possono essere conferite anche al personale con rapporto a tempo parziale di durata non inferiore al 50% del rapporto a tempo pieno. Il principio del riproporzionamento del trattamento economico trova applicazione anche con riferimento alla retribuzione di posizione.
4. Ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, i dipendenti già in servizio presentano apposita domanda, con cadenza semestrale (giugno-dicembre). Nelle domande deve essere indicata l’eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini del comma 67.
45. L’amministrazioneL’ente, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda, concede la trasformazione del rapporto, nel rispetto delle forme e delle modalità di cui al comma 11, 11 oppure nega la stessa qualora:
a) si determini il superamento del contingente massimo previsto dal comma 2;
b) l’attività di lavoro autonomo o subordinato, che il lavoratore intende svolgere, comporti una situazione di conflitto di interesse con la specifica attività di servizio svolta dallo stesso ovvero sussista comunque una situazione di incompatibilità;
c) in relazione alle mansioni ed alla posizione di lavoro ricoperta dal dipendente, si determini un pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazionedell’ente.
56. L’utilizzazione dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti da tempo pieno a tempo parziale avviene nel rispetto delle previsioni dell’art. 1, comma 59, della legge n. 662/1996, come modificato dall’articolo dall’art. 73 del D.L. n. 112/2008.
67. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale parziale, qualora la prestazione non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, possono svolgere un’altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi. I suddetti dipendenti sono tenuti a comunicare, entro quindici giorni, all’amministrazione nella all’ente nel quale prestano servizio l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa esterna.
78. In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente individuate dalle amministrazioni dagli enti in sede di contrattazione integrativa e tenendo conto delle esigenze organizzative, è possibile elevare il contingente di cui al comma 2 fino ad un ulteriore 10%. In tali casi, in deroga alle procedure di cui al comma 4, le domande sono comunque presentate senza limiti temporali.
89. Qualora il numero delle richieste ecceda il contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 78, viene data la precedenza ai seguenti casi:
a) dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 8, commi 4 e 5, del d. lgsD. Lgs. n. 81/2015;
b) dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;
c) dipendenti che rientrano dal congedo di maternità o paternità;
d) documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno;
e) necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari conviventi senza possibilità alternativa di assistenza, che accedano a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti;
f) genitori con figli minori, in relazione al loro numero;
g) i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale stabilizzati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
910. I dipendenti hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi previste dall’art. 8, commi 3 e 7, del d. lgsD. Lgs. n. 81/2015. Nelle suddette ipotesi, le domande sono presentate senza limiti temporali, l’amministrazione l’ente dà luogo alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale entro il termine di 15 giorni e le trasformazioni effettuate a tale titolo non sono considerate ai fini del raggiungimento del contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 78.
1011. La costituzione del rapporto a tempo parziale avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta e con l’indicazione della data di inizio del rapporto di lavoro, della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno e del relativo trattamento economico. Quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni, l’indicazione dell’orario di lavoro può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.
1112. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene mediante accordo tra le parti risultante da atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi di cui al comma 1011. In tale accordo, le parti possono eventualmente concordare anche un termine di durata per il rapporto di lavoro a tempo parziale che si va a costituire.
1213. I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. Tale disciplina non trova applicazione nelle ipotesi previste dal comma 910, che restano regolate dalla relativa disciplina legislativa.
1314. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno, pieno decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni.
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Rapporto di lavoro a tempo parziale. 1. Le amministrazioni possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante:
a) assunzione, per la copertura dei posti delle aree o categorie e dei profili a tal fine individuati nell’ambito nell'ambito del piano dei fabbisogni di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni;
b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, su richiesta dei dipendenti interessati.
2. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può puo' superare il 25 per cento della dotazione organica complessiva di ciascuna area o categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni anno. Il predetto limite è e' arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unitàall'unita'.
3. Ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, i dipendenti già gia' in servizio presentano apposita domanda, con cadenza semestrale (giugno-dicembre). Nelle domande deve essere indicata l’eventuale attività l'eventuale attivita' di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini del comma 6.
4. L’amministrazioneL'amministrazione, entro il termine di 60 sessanta giorni dalla ricezione della domanda, concede la trasformazione del rapporto, nel rispetto delle forme e delle modalità modalita' di cui al comma 11, oppure nega la stessa qualora:
a) si determini il superamento del contingente massimo previsto dal comma 2;
b) l’attività l'attivita' di lavoro autonomo o subordinato, che il lavoratore intende svolgere, comporti una situazione di conflitto di interesse con la specifica attività attivita' di servizio svolta dallo stesso ovvero sussista comunque una situazione di incompatibilitàincompatibilita';
c) in relazione alle mansioni ed alla posizione di lavoro ricoperta dal dipendente, si determini un pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazionefunzionalita' dell'amministrazione.
5. L’utilizzazione L'utilizzazione dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti da tempo pieno a tempo parziale avviene nel rispetto delle previsioni dell’artdell'art. 1, comma 59, della legge n. 662/1996, come modificato dall’articolo dall'art. 73 del D.L. decreto-legge n. 112/2008.
6. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale possono svolgere un’altra attività un'altra attivita' lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità incompatibilita' e di conflitto di interessi. I suddetti dipendenti sono tenuti a comunicare, entro quindici giorni, all’amministrazione all'amministrazione nella quale prestano servizio l’eventuale l'eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività dell'attivita' lavorativa esterna.
7. In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente individuate dalle amministrazioni in sede di contrattazione integrativa e tenendo conto delle esigenze organizzative, è e' possibile elevare il contingente di cui al comma 2 fino ad un ulteriore 10%. In tali casi, in deroga alle procedure di cui al comma 4, le domande sono comunque presentate senza limiti temporali.
8. Qualora il numero delle richieste ecceda il contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7, viene data la precedenza ai seguenti casi:
a) dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo dall'art. 8, commi 4 e 5, del d. lgs. decreto legislativo n. 81/2015;
b) dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;
c) dipendenti che rientrano dal congedo di maternità maternita' o paternitàpaternita';
d) documentata necessità necessita' di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno;
e) necessità necessita' di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari conviventi senza possibilità possibilita' alternativa di assistenza, che accedano a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti;
f) genitori con figli minori, in relazione al loro numero.
9. I dipendenti hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi previste dall’artdall'art. 8, commi 3 e 7, del d. lgs. decreto legislativo n. 81/2015. Nelle suddette ipotesi, le domande sono presentate senza limiti temporali, l’amministrazione dà l'amministrazione da' luogo alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale entro il termine di 15 quindici giorni e le trasformazioni effettuate a tale titolo non sono considerate ai fini del raggiungimento del contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7.
10. La costituzione del rapporto a tempo parziale avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta e con l’indicazione l'indicazione della data di inizio del rapporto di lavoro, della durata della prestazione lavorativa nonché nonche' della collocazione temporale dell’orario dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno all'anno e del relativo trattamento economico. Quando l’organizzazione l'organizzazione del lavoro è e' articolata in turni, l’indicazione dell’orario l'indicazione dell'orario di lavoro può puo' avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.
11. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene mediante accordo tra le parti risultante da atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi di cui al comma 10.
12. I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità disponibilita' del posto in organico. Tale disciplina non trova applicazione nelle ipotesi previste dal comma 9, che restano regolate dalla relativa disciplina legislativa.
13. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno, decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità disponibilita' del posto in organico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni.
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Rapporto di lavoro a tempo parziale. 1. Le amministrazioni Gli enti possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante:
a) a. assunzione, per la copertura dei posti delle aree o categorie e dei profili a tal fine individuati nell’ambito della programmazione triennale del piano dei fabbisogni fabbisogno di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni;
b) b. trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, parziale su richiesta dei dipendenti interessati.
2. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna area o categoria, rilevata al 31 dicembre con esclusione delle posizioni di ogni annolavoro di particolare responsabilità preventivamente individuate dagli enti. Il lavoratore titolare delle stesse può ottenere la trasformazione del suo rapporto in rapporto a tempo parziale solo a seguito di espressa rinuncia all’incarico conferitogli. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unità.
3. Ai fini Gli enti, previa analisi delle proprie esigenze organizzative e nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, previa informazione seguita da incontro, individuano i posti da destinare ai rapporti di lavoro a tempo parziale nel rispetto dei criteri definiti nel precedente comma 2 e nell’art. 5, comma 1, del presente CCNL. Gli stessi posti vengono prioritariamente coperti sulla base delle richieste presentate dal personale in servizio di pari categoria e profilo e, per la parte che residua, mediante assunzione secondo le procedure selettive previste dai regolamenti degli enti.
4. Nel caso che gli enti non abbiano provveduto agli adempimenti previsti nel comma 3, oppure nel limite della eventuale percentuale residua, dopo l’attuazione della disciplina prevista dal medesimo comma, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parzialeparziale avviene automaticamente entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda presentata dal dipendente interessato, i dipendenti già in servizio presentano apposita domandanel rispetto delle forme e delle modalità di cui al comma 13. In tal caso opera il solo limite percentuale di cui al comma 2. Nelle domande, da presentare con cadenza semestrale (giugno-dicembre). Nelle domande , deve essere indicata l’eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini del comma 6dei commi 7 e ss.
45. L’amministrazioneL’ente, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della domandapredetto termine, concede può, con decisione motivata, rinviare la trasformazione del rapportorapporto di lavoro per un periodo non superiore a sei mesi nei casi in cui essa comporti, nel rispetto delle forme in relazione alle mansioni e delle modalità alla posizione organizzativa del dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità del servizio.
6. Nel caso di cui al comma 11, oppure nega la stessa qualora:
a) si determini il superamento del contingente massimo previsto dal comma 2;
b) l’attività di lavoro autonomo o subordinato, che il lavoratore intende svolgere, comporti una situazione di conflitto di interesse con la specifica attività di servizio svolta dallo stesso ovvero sussista comunque una situazione di incompatibilità;
c) in relazione alle mansioni ed alla posizione di lavoro ricoperta dal dipendente, si determini un pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazione.
5. L’utilizzazione dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti da tempo pieno 4 continua a tempo parziale avviene nel rispetto delle previsioni dell’arttrovare applicazione l’art. 1, comma 59, della legge n. 662/1996L.662/96, come modificato dall’articolo 73 l’art. 39, comma 27 della L.n.449/1997 in materia di individuazione ed utilizzazione dei risparmi di spesa e l’art.15, comma 1, lett. e) del D.L. n. 112/2008CCNL dell’1.04.1999.
67. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale parziale, qualora la prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, nel rispetto delle vigenti norme sulle incompatibilità, possono svolgere un’altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, nel rispetto delle vigenti norme anche mediante l’iscrizione ad albi professionali.
8. Gli enti, ferma restando la valutazione in materia concreto dei singoli casi, sono tenuti ad individuare le attività che, in ragione della interferenza con i compiti istituzionali non sono comunque consentite ai dipendenti di incompatibilità cui al comma precedente, con le procedure previste dall’art.1, comma 58 bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, dandone informazione ai soggetti di cui all’art.10, comma 2, del CCNL dell’1.4.1999.
9. Nel caso di verificata sussistenza di un conflitto di interessiinteressi tra l’attività esterna del dipendente - sia subordinata che autonoma – e la specifica attività di servizio, l’ente nega la trasformazione del rapporto a tempo parziale nei casi di cui ai commi 7 e 8. I suddetti dipendenti sono tenuti 00.Xx dipendente è tenuto a comunicare, entro quindici giorni, all’amministrazione nella all’ente nel quale prestano presta servizio l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa esterna.
7. In 00.Xx presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente individuate dalle amministrazioni dagli enti in sede di contrattazione integrativa decentrata ai sensi dell’art.4 del CCNL dell’1.4.1999, e tenendo conto delle esigenze organizzative, è possibile elevare il contingente di cui al comma 2 fino ad di un ulteriore 10%10 % massimo. In tali casi, in deroga alle procedure di cui al comma 4, le domande sono comunque presentate senza limiti temporali.
8. Qualora il numero delle richieste ecceda il contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7, viene data la precedenza ai seguenti casi:
a) dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 8, commi 4 e 5, del d. lgs. n. 81/2015;
b) dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;
c) dipendenti che rientrano dal congedo di maternità o paternità;
d) documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno;
e) necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari conviventi senza possibilità alternativa di assistenza, che accedano a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti;
f) genitori con figli minori, in relazione al loro numero.
9. I dipendenti hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi previste dall’art. 8, commi 3 e 7, del d. lgs. n. 81/2015. Nelle suddette ipotesi, le domande sono presentate senza limiti temporali, l’amministrazione dà luogo alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale entro il termine di 15 giorni e le trasformazioni effettuate a tale titolo non sono considerate ai fini del raggiungimento del contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7.
10. La costituzione del rapporto a tempo parziale avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta e con l’indicazione della data di inizio del rapporto di lavoro, della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno e del relativo trattamento economico. Quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni, l’indicazione dell’orario di lavoro può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.
11. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene mediante accordo tra le parti risultante da atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi di cui al comma 10.
12. I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. Tale disciplina non trova applicazione nelle ipotesi previste dal comma 9, che restano regolate dalla relativa disciplina legislativa.
13. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno, decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni.
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Rapporto di lavoro a tempo parziale. 1(art.52 del CCNL 4-8-1995)
2. Le amministrazioni possono costituire Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
3. Con ordinanza del MIUR, previa intesa con i Ministri dell’Economia e della Funzione Pubblica, sono determinati, i criteri e le modalità per la costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale mediante:
a) assunzionedi cui al comma 1; in particolare, con la stessa ordinanza sono definite le quote percentuali delle dotazioni organiche provinciali, per la copertura dei posti delle aree o categorie e dei profili ciascun profilo professionale, da riservare a tal fine individuati nell’ambito del piano dei fabbisogni di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni;
b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, su richiesta dei dipendenti interessatifermo restando il limite massimo del 25%, in relazione alle eventuali situazioni di soprannumero accertate.
24. I criteri e le modalità di cui al comma 3, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative, sono preventivamente comunicate dal MIUR alle organizzazioni sindacali di cui all'art.7 , comma 1, punto 1/b, e verificate in un apposito incontro.
5. Il numero dei rapporti dipendente a tempo parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 50% di quella a tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il 25 per cento numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno trasformati in tempo parziale.
6. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da contratto scritto e deve contenere l'indicazione della dotazione organica complessiva durata della prestazione lavorativa di ciascuna area o categoria, rilevata cui al 31 dicembre successivo comma 7. La domanda va presentata al dirigente scolastico entro il 15 marzo di ogni anno.
7. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unità.
3. Ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, i dipendenti già in servizio presentano apposita domanda, con cadenza semestrale (giugno-dicembre). Nelle domande deve parziale può essere indicata l’eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini del comma 6.
4. L’amministrazione, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda, concede la trasformazione del rapporto, nel rispetto delle forme e delle modalità di cui al comma 11, oppure nega la stessa qualorarealizzato:
a) si determini il superamento del contingente massimo previsto dal comma 2con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
b) l’attività con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro autonomo settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o subordinato, che il lavoratore intende svolgere, comporti una situazione di conflitto di interesse con la specifica attività di servizio svolta dallo stesso ovvero sussista comunque una situazione di incompatibilitàanno);
c) in relazione con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle mansioni ed alla posizione di lavoro ricoperta lettere a e b (tempo parziale misto), come previsto dal dipendented.lgs. 25.02.2000, si determini un pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazionen. 61.
58. L’utilizzazione dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti da tempo pieno a tempo parziale avviene nel rispetto delle previsioni dell’art. 1, comma 59, della legge n. 662/1996, come modificato dall’articolo 73 del D.L. n. 112/2008.
6. I dipendenti Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale possono svolgere un’altra è escluso dalle attività lavorativa e professionaleaggiuntive aventi carattere continuativo, subordinata o autonomané può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell'orario di lavoro, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessisalvo quelle previste dalla legge. I suddetti dipendenti sono tenuti a comunicareNell'applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presente contratto, entro quindici giorni, all’amministrazione nella quale prestano servizio l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa esterna.
7. In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente individuate dalle amministrazioni in sede di contrattazione integrativa e tenendo conto delle esigenze organizzativedella ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, è possibile elevare il contingente di cui al comma 2 fino ad un ulteriore 10%. In tali casisi applicano, in deroga alle procedure di cui al comma 4quanto compatibili, le domande sono comunque presentate senza limiti temporali.
8. Qualora disposizioni di legge e contrattuali dettate per il numero delle richieste ecceda il contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7, viene data la precedenza ai seguenti casi:
a) dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 8, commi 4 e 5, del d. lgs. n. 81/2015;
b) dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;
c) dipendenti che rientrano dal congedo di maternità o paternità;
d) documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione rapporto a tempo pieno;
e) necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari conviventi senza possibilità alternativa di assistenza, che accedano a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti;
f) genitori con figli minori, in relazione al loro numero.
9. I dipendenti hanno diritto alla trasformazione Al personale interessato è consentito, previa autorizzazione del rapporto dirigente scolastico, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d'istituto della stessa Amministrazione. L’assunzione di altro lavoro, o la variazione della seconda attività da tempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi previste dall’art. 8, commi 3 e 7, parte del d. lgs. n. 81/2015. Nelle suddette ipotesi, le domande sono presentate senza limiti temporali, l’amministrazione dà luogo alla costituzione del dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale parziale, deve essere comunicata al dirigente scolastico entro il termine di 15 giorni e le trasformazioni effettuate a tale titolo non sono considerate ai fini del raggiungimento del contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7giorni.
10. La costituzione del rapporto a tempo parziale avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta e con l’indicazione della data di inizio del rapporto di lavoro, della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno e del relativo Il trattamento economico. Quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni, l’indicazione dell’orario di lavoro può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.
11. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene mediante accordo tra le parti risultante da atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi di cui al comma 10.
12. I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumeroaccessorio, oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. Tale disciplina non trova applicazione nelle ipotesi previste dal comma 9, che restano regolate dalla relativa disciplina legislativa.
13. I dipendenti assunti personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale e l'eventuale retribuzione individuale di anzianità, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa qualifica e profilo professionale.
11. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di chiedere giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno. Il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione lavorativa.
12. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 9 del D.lgs. n.61/2000.
13. Per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pienopieno in rapporto a tempo parziale e viceversa si applicano, decorso un triennio dalla data nei limiti previsti dal presente articolo, le disposizioni di assunzionecui all’art. 36, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzionicomma 13.
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Rapporto di lavoro a tempo parziale. 1. Le amministrazioni Gli Enti possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante:
a) assunzioneo trasformare, per la copertura dei posti delle aree o categorie e dei profili a tal fine individuati nell’ambito su richiesta del piano dei fabbisogni di personaledipendente, ai sensi delle vigenti disposizioni;
b) trasformazione di i rapporti di lavoro da a tempo pieno in rapporti a tempo parziale, su richiesta dei dipendenti interessatio viceversa, secondo le tipologie indicate dal comma 6.
2. Il numero dei rapporti I contingenti di personale da destinare a tempo parziale non può possono superare il 25 per cento limite massimo del 25% della dotazione organica complessiva di ciascuna area o categoriarelativa ai livelli dal X al IV, rilevata al 31 dicembre di ogni anno. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare , con esclusione dei profili professionali indicati nel comma 4, e comunque all’unitàentro i limiti delle risorse destinate al trattamento economico relativo.
3. Ai fini della trasformazione Per il reclutamento del rapporto di lavoro da tempo pieno personale a tempo parziale, i dipendenti già parziale si applica la normativa vigente in servizio presentano apposita domanda, con cadenza semestrale (giugno-dicembre). Nelle domande deve essere indicata l’eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che materia per il dipendente intende svolgere ai fini del comma 6personale a tempo pieno.
4. L’amministrazioneIl rapporto di lavoro a tempo parziale non può essere costituito relativamente a profili professionali che comportino l'esercizio di funzioni ispettive, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione direzione e di coordinamento di struttura comunque denominata, oppure l'obbligo della domandaresa del conto giudiziale. Tale esclusione non opera nei confronti del personale che, concede la pur appartenendo ad uno dei profili in questione, non svolga le predette funzioni. La trasformazione del rapporto, nel rispetto delle forme dei posti e delle modalità l'individuazione dei profili di cui al presente comma 11, oppure nega la stessa qualora:
a) si determini il superamento del contingente massimo previsto dal comma 2;
b) l’attività di lavoro autonomo o subordinato, è effettuata dai singoli Enti che il lavoratore intende svolgere, comporti una situazione di conflitto di interesse con la specifica attività di servizio svolta dallo stesso ovvero sussista comunque una situazione di incompatibilità;
c) in relazione alle mansioni ed alla posizione di lavoro ricoperta dal dipendente, si determini un pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazionene informano le organizzazioni sindacali.
5. L’utilizzazione Il dipendente a tempo parziale copre una frazione di posto in organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno. In ogni caso la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero complessivo dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei posti in organico a tempo pieno trasformati in posti a tempo parziale ai sensi del comma 2. Tale disposizione si applica ai rapporti di lavoro dei dipendenti da tempo pieno a tempo parziale avviene nel rispetto delle previsioni dell’art. 1, comma 59, della legge n. 662/1996, come modificato dall’articolo 73 costituiti dopo la stipulazione del D.L. n. 112/2008presente contratto.
6. I dipendenti Il tempo parziale può essere realizzato, anche per il potenziamento dell'attività degli Enti nelle ore pomeridiane, sulla base delle due seguenti tipologie: - con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale); - con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese, anno).
7. Le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno si applicano in quanto compatibili, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, nell'applicazione degli istituti normativi previsti dal presente contratto collettivo, non specificamente trattati nel corso del presente articolo.
8. Al personale interessato è consentito, previa comunicazione agli Enti, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pre- giudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività istituzionali degli Enti medesimi.
9. Il trattamento economico anche accessorio del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale possono svolgere un’altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi. I suddetti dipendenti sono tenuti a comunicare, entro quindici giorni, all’amministrazione nella quale prestano servizio l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa esterna.
7. In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente individuate dalle amministrazioni in sede di contrattazione integrativa e tenendo conto delle esigenze organizzativeparziale, è possibile elevare il contingente di cui al comma 2 fino ad un ulteriore 10%. In tali casi, in deroga alle procedure di cui al comma 4, le domande sono comunque presentate senza limiti temporali.
8. Qualora il numero delle richieste ecceda il contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7, viene data la precedenza ai seguenti casi:
a) dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 8, commi 4 e 5, del d. lgs. n. 81/2015;
b) dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;
c) dipendenti che rientrano dal congedo di maternità o paternità;
d) documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la proporzionale alla prestazione a tempo pieno;
e) necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari conviventi senza possibilità alternativa di assistenza, che accedano a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti;
f) genitori con figli minori, in relazione al loro numero.
9. I dipendenti hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi previste dall’art. 8, commi 3 e 7, del d. lgs. n. 81/2015. Nelle suddette ipotesi, le domande sono presentate senza limiti temporali, l’amministrazione dà luogo alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale entro il termine di 15 giorni e le trasformazioni effettuate a tale titolo non sono considerate ai fini del raggiungimento del contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7lavorativa.
10. La costituzione del rapporto I dipendenti a tempo parziale avviene con contratto orizzontale hanno diritto ad un numero di lavoro stipulato in forma scritta e con l’indicazione della data giorni di inizio del rapporto di lavoro, della ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno ai sensi dell'art. 7; il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno e del relativo trattamento economicolavorativa. Quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni, l’indicazione dell’orario di lavoro può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.
11. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno I lavoratori a tempo parziale avviene mediante accordo tra le parti risultante da atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi di cui al comma 10.
12. I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di tornare a tempo pieno alla scadenza giorni di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. Tale disciplina non trova applicazione nelle ipotesi previste dal comma 9, che restano regolate dalla relativa disciplina legislativa.
13. I dipendenti assunti con rapporto ferie proporzionato alle giornate di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno, decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioniprestate nell'anno.
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Rapporto di lavoro a tempo parziale. 1. Le amministrazioni possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante:
a) assunzione, Parti convengono che i presupposti e le modalità per la copertura dei posti delle aree o categorie e dei profili a tal fine individuati nell’ambito del piano dei fabbisogni di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni;
b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, su richiesta dei dipendenti interessati.
2. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione organica complessiva di ciascuna area o categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni anno. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unità.
3. Ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, i dipendenti già in servizio presentano apposita domanda, con cadenza semestrale (giugno-dicembre). Nelle domande deve essere indicata l’eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini del comma 6.
4. L’amministrazione, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda, concede la trasformazione del rapporto, nel rispetto delle forme e delle modalità di cui al comma 11, oppure nega la stessa qualora:
a) si determini il superamento del contingente massimo previsto dal comma 2;
b) l’attività di lavoro autonomo o subordinato, che il lavoratore intende svolgere, comporti una situazione di conflitto di interesse con la specifica attività di servizio svolta dallo stesso ovvero sussista comunque una situazione di incompatibilità;
c) in relazione alle mansioni ed alla posizione di lavoro ricoperta dal dipendente, si determini un pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazione.
5. L’utilizzazione dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti da tempo pieno a tempo parziale avviene nel rispetto delle previsioni dell’art. 1, comma 59, della legge n. 662/1996, come modificato dall’articolo 73 del D.L. n. 112/2008.
6. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale possono svolgere un’altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi. I suddetti dipendenti sono tenuti a comunicare, entro quindici giorni, all’amministrazione nella quale prestano servizio l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa esterna.
7. In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente individuate dalle amministrazioni in sede di contrattazione integrativa e tenendo conto delle esigenze organizzative, è possibile elevare il contingente di cui al comma 2 fino ad un ulteriore 10%. In tali casi, in deroga alle procedure di cui al comma 4, le domande sono comunque presentate senza limiti temporali.
8. Qualora il numero delle richieste ecceda il contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7, viene data la precedenza ai seguenti casi:
a) dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 8, commi 4 e 5, del d. lgs. n. 81/2015;
b) dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;
c) dipendenti che rientrano dal congedo di maternità o paternità;
d) documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno;
e) necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari conviventi senza possibilità alternativa di assistenza, che accedano a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti;
f) genitori con figli minori, in relazione al loro numero.
9. I dipendenti hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi previste dall’art. 8, commi 3 e 7, del d. lgs. n. 81/2015. Nelle suddette ipotesi, le domande sono presentate senza limiti temporali, l’amministrazione dà luogo alla costituzione l‟attivazione del rapporto di lavoro a tempo parziale entro il termine sono:
a) volontarietà delle parti;
b) priorità nel passaggio da orario ordinario a orario ridotto e viceversa dei lavoratori occupati nelle aziende rispetto a nuove assunzioni, fatte salve le esigenze aziendali e la compatibilità della mansione svolta con quella da svolgere;
c) applicazione di 15 giorni e le trasformazioni effettuate a tale titolo non sono considerate ai fini del raggiungimento del contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7.
10tutti gli istituti diretti ed indiretti previsti dal presente CCNL per la prestazione ad orario ordinario, in proporzione all‟orario ridotto. La costituzione del rapporto prestazione a tempo parziale avviene con contratto deve risultare da atto scritto nel quale siano indicati: la durata del periodo di prova, fissata sulla base dell‟art. 15 del presente CCNL; la durata della prestazione lavorativa e le relative modalità; l‟inquadramento professionale, il trattamento economico e normativo proporzionato all‟entità della prestazione; ogni altra modalità di impiego. La durata della prestazione individuale non può essere inferiore ai seguenti minimi:
1. per prestazioni settimanali: 24 ore
2. per prestazioni mensili: 72 ore
3. per prestazioni annuali: 500 ore I predetti limiti minimi non si applicano ai rapporti di lavoro stipulato a tempo parziale instaurati con lavoratori che all‟atto dell‟assunzione sono occupati presso altro datore di lavoro. I contratti provinciali possono individuare particolari tipologie di lavori per le quali è possibile assumere a tempo parziale con prestazioni settimanali, mensili ed annuali di durata inferiore a quelle sopra indicate. È consentita la prestazione di lavoro supplementare ove sia giustificata da esigenze organizzative o produttive aziendali. Il lavoro supplementare non deve superare, nell‟anno, la misura del 25 per cento rispetto all‟orario ridotto concordato, con una maggiorazione del 15 per cento. In caso di superamento del limite di cui al periodo precedente, le ore di lavoro prestate oltre tale limite sono retribuite con la maggiorazione del 35 per cento. Nelle ipotesi di part-time di tipo verticale o misto (limitatamente alle giornate ad orario pieno) è anche consentito lo svolgimento di ore di lavoro straordinario in forma scritta e con l’indicazione della data relazione alle giornate di inizio attività lavorativa nel limite massimo di 2 ore giornaliere e, comunque, nel rispetto del rapporto limite massimo previsto dal contratto collettivo di lavoro, riproporzionato in base alla ridotta durata della prestazione lavorativa. Tali prestazioni lavorative straordinarie saranno retribuite in base alla disciplina contrattuale vigente. Al datore di lavoro è consentita la possibilità di chiedere una diversa collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausola flessibile) per un periodo continuativo non superiore a 6 mesi, purché si verifichino, anche disgiuntamente, le seguenti condizioni: oggettive esigenze tecnico-produttive; esigenze connesse alla funzionalità del servizio o dell‟attività produttiva. Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto è consentita anche l‟apposizione di clausole elastiche che prevedano una variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. La modifica della collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausola flessibile) e la variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa nonché (clausola elastica) sono consentite per esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. La disponibilità del lavoratore alla variazione della collocazione temporale dell’orario con riferimento della prestazione o alla variazione in aumento della durata della stessa deve risultare da uno specifico patto scritto, anche contestuale al giorno, alla settimana, al mese e all’anno e contratto di lavoro. L‟eventuale rifiuto del relativo trattamento economicolavoratore non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. Quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni, l’indicazione dell’orario La variazione della prestazione lavorativa di cui ai commi precedenti deve essere di regola comunicata dal datore di lavoro può avvenire anche mediante rinvio al lavoratore con un preavviso di almeno 5 giorni. In caso di oggettiva urgenza il termine di preavviso è ridotto a turni programmati 2 giorni. Le ore di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.
11prestate in attuazione delle clausole elastiche o flessibili sono retribuite con una maggiorazione del 15 per cento. La trasformazione del rapporto I contratti provinciali di lavoro da possono disciplinare, compatibilmente con le esigenze aziendali, la facoltà di trasformare il rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale avviene mediante accordo tra per le parti risultante da atto scrittolavoratrici madri con figli di età inferiore ai tre anni, in cui vengono indicati i medesimi elementi con facoltà di cui ripristinare al comma 10.
12. I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione termine del proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. Tale disciplina non trova applicazione nelle ipotesi previste dal comma 9, che restano regolate dalla relativa disciplina legislativa.
13. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del periodo il rapporto a tempo pieno, decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni.
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Rapporto di lavoro a tempo parziale. 1. Le amministrazioni Tutte le Amministrazioni possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante:
a) assunzione, per la copertura dei posti delle aree o categorie e dei profili a tal fine individuati nell’ambito del piano dei fabbisogni di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni;
b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parzialetrasformare, su richiesta dei dipendenti interessatidipendenti, i rapporti di lavoro a tempo pieno in rapporti a tempo parziale.
2. Il numero dei rapporti I contingenti di personale da destinare a tempo parziale non può possono superare il 25 per cento della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna area o categoriaqualifica funzionale con esclusione dei profili professionali indicati nel comma 4 e, rilevata al 31 dicembre comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima. Le amministrazioni determinano tali contingenti, sulla base delle domande degli interessati, entro il 30 giugno di ogni anno. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unità.
3. Ai fini della trasformazione Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
4. Il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, i dipendenti già anche se a tempo determinato, non può essere costituito relativamente a profili che comportino l'esercizio di funzioni ispettive, di direzione o di coordinamento di struttura comunque denominata oppure l'obbligo della resa del conto giudiziale. Tale esclusione non opera nei confronti del personale in servizio presentano apposita domandache, con cadenza semestrale (giugno-dicembre)pur appartenendo ad uno dei profili in questione, non svolga le predette funzioni. Nelle domande deve essere indicata l’eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini del comma 6.
4. L’amministrazione, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda, concede la La trasformazione del rapporto, nel rispetto delle forme dei posti e delle modalità l'individuazione dei profili di cui al presente comma 11, oppure nega la stessa qualora:
a) si determini il superamento del contingente massimo previsto dal comma 2;
b) l’attività di lavoro autonomo o subordinato, è effettuata dall'amministrazione che il lavoratore intende svolgere, comporti una situazione di conflitto di interesse con la specifica attività di servizio svolta dallo stesso ovvero sussista comunque una situazione di incompatibilità;
c) in relazione alle mansioni ed alla posizione di lavoro ricoperta dal dipendente, si determini un pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazionene informa le organizzazioni sindacali.
5. L’utilizzazione Il dipendente a tempo parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 30 % di quella a tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero complessivo dei risparmi posti di spesa derivanti dalla trasformazione dei organico a tempo pieno trasformati ai sensi del comma 2. Tale disposizione si applica ai rapporti di lavoro dei dipendenti da tempo pieno a tempo parziale avviene nel rispetto delle previsioni dell’art. 1, comma 59, della legge n. 662/1996, come modificato dall’articolo 73 costituiti dopo la stipulazione del D.L. n. 112/2008presente contratto.
6. I dipendenti Il tempo parziale può essere realizzato, sulla base delle seguenti tipologie prescelte dall'amministrazione, per il potenziamento dei propri servizi anche nelle ore pomeridiane: -con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale); -con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare - come media - la durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno).
7. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale possono svolgere un’altra attività lavorativa e professionaleè escluso dalla prestazione di lavoro straordinario, subordinata o autonomanè può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell'orario di lavoro, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi. I suddetti dipendenti sono tenuti a comunicare, entro quindici giorni, all’amministrazione nella quale prestano servizio l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa esterna.
7. In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente individuate dalle amministrazioni in sede di contrattazione integrativa e tenendo conto delle esigenze organizzative, è possibile elevare il contingente di cui al comma 2 fino ad un ulteriore 10%. In tali casi, in deroga alle procedure di cui al comma 4, le domande sono comunque presentate senza limiti temporalisalvo quelle previste dalla legge.
8. Qualora il numero delle richieste ecceda il contingente fissato ai sensi dei commi 2 Al personale occupato a tempo parziale è consentito, previa motivata autorizzazione dell'amministrazione, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e 7, viene data la precedenza ai seguenti casi:
a) dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 8, commi 4 e 5, del d. lgs. n. 81/2015;
b) dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;
c) dipendenti che rientrano dal congedo di maternità o paternità;
d) documentata necessità di sottoporsi a cure mediche non siano incompatibili con la prestazione a tempo pieno;
e) necessità le attività di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari conviventi senza possibilità alternativa di assistenza, che accedano a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti;
f) genitori con figli minori, in relazione al loro numeroistituto della stessa amministrazione.
9. I dipendenti hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi previste dall’art. 8Il trattamento economico, commi 3 e 7anche accessorio, del d. lgs. n. 81/2015. Nelle suddette ipotesi, le domande sono presentate senza limiti temporali, l’amministrazione dà luogo alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale entro il termine di 15 giorni e le trasformazioni effettuate a tale titolo non sono considerate ai fini del raggiungimento del contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7.
10. La costituzione del rapporto a tempo parziale avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta e con l’indicazione della data di inizio del rapporto di lavoro, della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno e del relativo trattamento economico. Quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni, l’indicazione dell’orario di lavoro può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.
11. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene mediante accordo tra le parti risultante da atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi di cui al comma 10.
12. I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. Tale disciplina non trova applicazione nelle ipotesi previste dal comma 9, che restano regolate dalla relativa disciplina legislativa.
13. I dipendenti assunti personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa qualifica e profilo professionale, di pari anzianità.
10. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di chiedere giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno ai sensi dell' art. 18. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno; il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera.
11. In costanza di rapporto di lavoro, la trasformazione dello stesso da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve risultare da atto scritto e deve contenere l'indicazione della durata della prestazione lavorativa di cui al comma 6. Per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pienopieno in rapporto a tempo parziale e viceversa si applicano, decorso un triennio dalla nei limiti previsti dal comma 2, le disposizioni contenute nell' art. 7 del D.P.C.M. del 17 marzo 1989, n. 117.
12. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell' art. 8 della legge 554/1988 e successive modificazioni ed integrazioni.
13. Dalla data di assunzionestipulazione del presente contratto rimangono in vigore l'art. 1, a condizione che vi sia la disponibilità commi 2 e 3, l'art. 2, commi 2 e 3, e gli artt. 7, 9e 10 del posto in organico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioniDPCM 17 marzo 1989 n. 117.
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Samples: CCNL Del Personale Dipendente Dalle Amministrazioni Del Comparto Regioni Autonomie Locali
Rapporto di lavoro a tempo parziale. 1. Le amministrazioni Per il personale di cui al precedente art. 44, nelle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative possono costituire essere costituiti rapporti di lavoro a tempo parziale mediante:
a) assunzione, per la copertura dei posti delle aree mediante assunzione o categorie e dei profili a tal fine individuati nell’ambito del piano dei fabbisogni di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni;
b) trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti, nei limiti massimi del 25% della dotazione organica provinciale delle aree di personale a tempo pieno, con esclusione della qualifica di DSGA e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima.
2. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
3. Con ordinanza del MPI, previa intesa con i Ministri dell’Economia e della Funzione Pubblica, sono determinati, i criteri e le modalità per la costituzione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1; in particolare, con la stessa ordinanza sono definite le quote percentuali delle dotazioni organiche provinciali, per ciascun profilo professionale, da tempo pieno riservare a rapporti a tempo parziale, su richiesta dei dipendenti interessatifermo restando il limite massimo del 25%, in relazione alle eventuali situazioni di soprannumero accertate.
24. I criteri e le modalità di cui al comma 3, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative, sono preventivamente comunicate dal MPI alle organizzazioni sindacali di cui all'art. 7, comma 1, punto 1/b, e verificate in un apposito incontro.
5. Il numero dei rapporti dipendente a tempo parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 50% di quella a tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione organica complessiva numero complessivo dei posti di ciascuna area o categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni annoorganico a tempo pieno trasformati in tempo parziale.
6. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unità.
3. Ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, i dipendenti già in servizio presentano apposita domanda, con cadenza semestrale (giugno-dicembre). Nelle domande parziale deve essere indicata l’eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini del comma 6.
4. L’amministrazione, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione risultare da contratto scritto e deve contenere l'indicazione della domanda, concede la trasformazione del rapporto, nel rispetto delle forme e delle modalità durata della prestazione lavorativa di cui al successivo comma 11, oppure nega la stessa qualora7. La domanda va presentata al dirigente scolastico entro i termini specificati dalla relativa O.M.
7. Il tempo parziale può essere realizzato:
a) si determini il superamento del contingente massimo previsto dal comma 2con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
b) l’attività con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro autonomo settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o subordinato, che il lavoratore intende svolgere, comporti una situazione di conflitto di interesse con la specifica attività di servizio svolta dallo stesso ovvero sussista comunque una situazione di incompatibilitàanno);
c) in relazione con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle mansioni ed alla posizione di lavoro ricoperta lettere a e b (tempo parziale misto), come previsto dal dipendented.lgs. 25.02.2000, si determini un pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazionen. 61.
58. L’utilizzazione dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti da tempo pieno a tempo parziale avviene nel rispetto delle previsioni dell’art. 1, comma 59, della legge n. 662/1996, come modificato dall’articolo 73 del D.L. n. 112/2008.
6. I dipendenti Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale possono svolgere un’altra è escluso dalle attività lavorativa e professionaleaggiuntive aventi carattere continuativo, subordinata o autonomané può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell'orario di lavoro, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessisalvo quelle previste dalla legge. I suddetti dipendenti sono tenuti a comunicareNell'applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presente contratto, entro quindici giorni, all’amministrazione nella quale prestano servizio l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa esterna.
7. In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente individuate dalle amministrazioni in sede di contrattazione integrativa e tenendo conto delle esigenze organizzativedella ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, è possibile elevare il contingente di cui al comma 2 fino ad un ulteriore 10%. In tali casisi applicano, in deroga alle procedure di cui al comma 4quanto compatibili, le domande sono comunque presentate senza limiti temporali.
8. Qualora disposizioni di legge e contrattuali dettate per il numero delle richieste ecceda il contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7, viene data la precedenza ai seguenti casi:
a) dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 8, commi 4 e 5, del d. lgs. n. 81/2015;
b) dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;
c) dipendenti che rientrano dal congedo di maternità o paternità;
d) documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione rapporto a tempo pieno;
e) necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari conviventi senza possibilità alternativa di assistenza, che accedano a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti;
f) genitori con figli minori, in relazione al loro numero.
9. I dipendenti hanno diritto alla trasformazione Al personale interessato è consentito, previa autorizzazione del rapporto dirigente scolastico, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d'istituto della stessa Amministrazione. L’assunzione di altro lavoro, o la variazione della seconda attività da tempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi previste dall’art. 8, commi 3 e 7, parte del d. lgs. n. 81/2015. Nelle suddette ipotesi, le domande sono presentate senza limiti temporali, l’amministrazione dà luogo alla costituzione del dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale parziale, deve essere comunicata al dirigente scolastico entro il termine di 15 giorni e le trasformazioni effettuate a tale titolo non sono considerate ai fini del raggiungimento del contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7giorni.
10. La costituzione del rapporto a tempo parziale avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta e con l’indicazione della data di inizio del rapporto di lavoro, della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno e del relativo Il trattamento economico. Quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni, l’indicazione dell’orario di lavoro può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.
11. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene mediante accordo tra le parti risultante da atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi di cui al comma 10.
12. I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumeroaccessorio, oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. Tale disciplina non trova applicazione nelle ipotesi previste dal comma 9, che restano regolate dalla relativa disciplina legislativa.
13. I dipendenti assunti personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale e l'eventuale retribuzione individuale di anzianità, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa qualifica e profilo professionale.
11. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di chiedere giorni di ferie e di festività soppresse pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno. Il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione lavorativa.
12. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 9 del D.lgs. n. 61/2000.
13. Per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pienopieno in rapporto a tempo parziale e viceversa si applicano, decorso un triennio dalla data nei limiti previsti dal presente articolo, le disposizioni di assunzionecui all’art. 39, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzionicomma 13.
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Rapporto di lavoro a tempo parziale. 1. Le amministrazioni Aziende ed Enti possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante:
a) assunzione, per la copertura dei posti delle aree o categorie e dei profili a tal fine individuati nell’ambito del piano triennale dei fabbisogni di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni;
b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, parziale su richiesta dei dipendenti interessati.
2. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione organica complessiva di ciascuna area o categoriaciascun profilo professionale, rilevata al 31 dicembre di ogni anno. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unità.
3. Ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, i dipendenti lavoratori già in servizio presentano apposita domanda, con cadenza semestrale (giugno-dicembre)periodica. Nelle domande deve essere indicata l’eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini del comma 6.
4. L’amministrazioneL’Azienda o Ente, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda, concede può concedere la trasformazione del rapporto, nel rispetto delle forme e delle modalità di cui al comma 11, oppure nega negare con atto motivato la stessa qualora:
a) si determini sia stato già raggiunto il superamento del contingente massimo previsto dal limite di cui al comma 2;
b) l’attività di lavoro autonomo o subordinato, subordinato che il lavoratore intende svolgere, svolgere comporti una situazione di conflitto di interesse con la specifica attività di servizio svolta dallo stesso ovvero sussista comunque una situazione di incompatibilità;
c) in relazione alle mansioni ed alla posizione di lavoro ricoperta dal dipendente, si determini un pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazionedel servizio.
5. L’utilizzazione dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti da tempo pieno a tempo parziale avviene nel rispetto delle previsioni dell’art. 1, comma 59, della legge n. 662/1996, come modificato dall’articolo dall’art. 73 del D.L. n. 112/2008.
6. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale parziale, qualora la prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, possono svolgere un’altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche mediante l’iscrizione ad albi professionali, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi. I suddetti dipendenti sono tenuti a comunicare, entro quindici giorni, all’amministrazione nella all’Azienda o Ente nel quale prestano servizio l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa esterna.
7. In presenza di gravi e documentate situazioni personali o familiari, preventivamente individuate dalle amministrazioni Aziende ed Enti in sede di contrattazione integrativa e tenendo conto delle esigenze organizzative, è possibile possibile: - elevare il contingente di cui al comma 2 fino ad di un ulteriore 1010 %; - consentire la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale anche per periodi brevi non inferiori a tre mesi e non superiori a sei mesi. In tali casi, :
a) in deroga alle procedure di cui al comma 43, le domande sono comunque presentate senza limiti temporali;
b) è possibile derogare alle disposizioni procedurali del presente articolo incompatibili con l’urgenza e la brevità della durata del rapporto a tempo parziale, con riferimento in particolare al termine di cui al comma 4.
8. Qualora il numero Nella valutazione delle richieste ecceda il contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7domande, viene data la precedenza ai seguenti casi:
a) dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 8dall’art.8, commi 4 e 5, del d. lgsD.Lgs.n. n. 81/2015;
b) dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;
c) dipendenti che rientrano dal congedo di maternità o paternità;
d) documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno;
e) necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari conviventi conviventi, senza possibilità alternativa di assistenza, che accedano a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti;
f) genitori con figli minori, in relazione al loro numero.
9. I dipendenti hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi previste dall’art. 8, commi 3 e 7, del d. lgsD. Lgs. n. 81/2015. Nelle suddette ipotesi, le domande sono presentate senza limiti temporali, l’amministrazione l’Azienda o Ente dà luogo alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale entro il termine di 15 giorni e le trasformazioni effettuate a tale titolo non sono considerate ai fini del raggiungimento del contingente fissato ai sensi dei contingenti fissati nei commi 2 e 7.
10. La costituzione del rapporto a tempo parziale avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta e con l’indicazione della data di inizio del rapporto di lavoro, della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno e del relativo trattamento economico. Quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni, l’indicazione dell’orario di lavoro può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.
11. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene mediante accordo tra le parti risultante da atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi di cui al comma 10.
12. I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. Tale disciplina non trova applicazione nelle ipotesi previste dal comma 9, che restano regolate dalla relativa disciplina legislativa.
13. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno, decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni.
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Rapporto di lavoro a tempo parziale. 1. Le amministrazioni Aziende ed Enti possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante:
a) assunzione, per la copertura dei posti delle aree o categorie e dei profili a tal fine individuati nell’ambito del della piano dei fabbisogni di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni;
b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, parziale su richiesta dei dipendenti interessati.
2. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione organica complessiva di ciascuna area o categoriaciascun profilo professionale, rilevata al 31 dicembre di ogni anno. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unità.
3. Ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, i dipendenti lavoratori già in servizio presentano apposita domanda, con cadenza semestrale (giugno-dicembre)periodica. Nelle domande deve essere indicata l’eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini del comma 6.
4. L’amministrazioneL’Azienda o Ente, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda, concede può concedere la trasformazione del rapporto, nel rispetto delle forme e delle modalità di cui al comma 11, oppure nega negare con atto motivato la stessa qualora:
a) si determini sia stato già raggiunto il superamento del contingente massimo previsto dal limite di cui al comma 2;
b) l’attività di lavoro autonomo o subordinato, subordinato che il lavoratore intende svolgere, svolgere comporti una situazione di conflitto di interesse con la specifica attività di servizio svolta dallo stesso ovvero sussista comunque una situazione di incompatibilità;
c) in relazione alle mansioni ed alla posizione di lavoro ricoperta dal dipendente, si determini un pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazionedel servizio.
5. L’utilizzazione dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti da tempo pieno a tempo parziale avviene nel rispetto delle previsioni dell’art. 1, comma 59, della legge n. 662/1996n.662/1996, come modificato dall’articolo 73 dall’art.73 del D.L. n. 112/2008D.L.n.112/2008.
6. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale parziale, qualora la prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, possono svolgere un’altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche mediante l’iscrizione ad albi professionali, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi. I suddetti dipendenti sono tenuti a comunicare, entro quindici giorni, all’amministrazione nella all’Azienda o Ente nel quale prestano servizio l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa esterna.
7. In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente individuate dalle amministrazioni Aziende ed Enti in sede di contrattazione integrativa e tenendo conto delle esigenze organizzative, è possibile elevare il contingente di cui al comma 2 fino ad di un ulteriore 1010 %. In tali casi, in deroga alle procedure di cui al comma 43, le domande sono comunque presentate senza limiti temporali.
8. Qualora il numero Nella valutazione delle richieste ecceda il contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7domande, viene data la precedenza ai seguenti casi:
a) dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 8dall’art.8, commi 4 e 5, del d. lgs. n. 81/2015D.Lgs.n.81/2015;
b) dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;
c) dipendenti che rientrano dal congedo di maternità o paternità;
d) documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno;
e) necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari conviventi conviventi, senza possibilità alternativa di assistenza, che accedano a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti;
f) genitori con figli minori, in relazione al loro numero.
9. I dipendenti hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi previste dall’art. 8dall’art.8, commi 3 e 7, del d. lgs. n. 81/2015D.Lgs.n.81/2015. Nelle suddette ipotesi, le domande sono presentate senza limiti temporali, l’amministrazione l’Azienda o Ente dà luogo alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale entro il termine di 15 giorni e le trasformazioni effettuate a tale titolo non sono considerate ai fini del raggiungimento del contingente fissato ai sensi dei contingenti fissati nei commi 2 e 7.
10. La costituzione del rapporto a tempo parziale avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta e con l’indicazione della data di inizio del rapporto di lavoro, della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno e del relativo trattamento economico. Quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni, l’indicazione dell’orario di lavoro può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.
11. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene mediante accordo tra le parti risultante da atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi di cui al comma 1010 nonché l’eventuale durata del rapporto di lavoro a tempo parziale.
12. I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. Tale disciplina non trova applicazione nelle ipotesi previste dal comma 9, che restano regolate dalla relativa disciplina legislativa.
13. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno, pieno decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni.
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Samples: CCNL Sanità Pubblica
Rapporto di lavoro a tempo parziale. 1. Le amministrazioni possono costituire La Fondazione promuove il ricorso al lavoro a tempo parziale quale strumento in grado di bilanciare l’impegno lavorativo con le esigenze di vita, di cura, e di famiglia individuali.
2. La Fondazione costituisce rapporti di lavoro a tempo parziale mediante:
a) assunzione, per la copertura dei posti delle aree o categorie e dei profili a tal fine individuati nell’ambito del piano dei fabbisogni di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni;
b) sia all’atto dell’assunzione sia mediante trasformazione di rapporti di lavoro da a tempo pieno a tempo parziale, su richiesta dei dipendenti interessati.
2. Il numero , nei limiti massimi del 25% dei rapporti docenti a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione organica complessiva indeterminato e, comunque, entro i limiti di ciascuna area o categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni anno. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unitàspesa massima annua previsti.
3. Ai fini della trasformazione Per il reclutamento del rapporto di lavoro da tempo pieno personale a tempo parziale, i dipendenti già parziale si applica la normativa vigente in servizio presentano apposita domanda, con cadenza semestrale (giugno-dicembre). Nelle domande deve essere indicata l’eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che materia per il dipendente intende svolgere ai fini del comma 6personale a tempo pieno.
4. L’amministrazioneAi fini della costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale si deve, entro il termine inoltre, tener conto delle particolari esigenze di 60 giorni dalla ricezione della domandaciascun grado di istruzione e, concede in particolare, assicurare l’unicità del docente, per ciascun insegnamento e in ciascuna classe, prevedendo a tal fine le ore di insegnamento che costituiscono la trasformazione del rapporto, nel rispetto delle forme cattedra a tempo parziale.
5. Il Dirigente scolastico determina i criteri e delle le modalità per la costituzione dei rapporti di lavoro di cui al comma 111, oppure nega nonché la stessa qualora:
a) si determini il superamento del contingente massimo previsto dal comma 2;
b) l’attività di lavoro autonomo o subordinatodurata minima delle prestazioni lavorative, che il lavoratore intende svolgere, comporti una situazione deve essere di conflitto norma non inferiore al 50% di interesse con la specifica attività di servizio svolta dallo stesso ovvero sussista comunque una situazione di incompatibilità;
c) in relazione alle mansioni ed alla posizione di lavoro ricoperta dal dipendente, si determini un pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazione.
5. L’utilizzazione dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti da tempo pieno quella a tempo parziale avviene nel rispetto delle previsioni dell’art. 1, comma 59, della legge n. 662/1996, come modificato dall’articolo 73 del D.L. n. 112/2008pieno.
6. I dipendenti Il contratto di lavoro a tempo parziale deve risultare da atto scritto e deve contenere l'indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione dell’orario a norma dell’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 61 del 2000.
7. Il tempo parziale può essere realizzato:
a. con riduzione della durata della prestazione di servizio in relazione a tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
b. con articolazione della durata della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale);
c. con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a) e b) (tempo parziale misto).
8. Il personale docente con rapporto di lavoro a tempo parziale possono svolgere un’altra è esonerato dalle attività lavorativa e professionaleaggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo, subordinata o autonomané può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell’orario di lavoro, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi. I suddetti dipendenti sono tenuti a comunicare, entro quindici giorni, all’amministrazione nella quale prestano servizio l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa esterna.
7. In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente individuate dalle amministrazioni in sede di contrattazione integrativa e tenendo conto delle esigenze organizzative, è possibile elevare il contingente di cui al comma 2 fino ad un ulteriore 10%. In tali casi, in deroga alle procedure di cui al comma 4, le domande sono comunque presentate senza limiti temporali.
8. Qualora il numero delle richieste ecceda il contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7, viene data la precedenza ai seguenti casi:
a) dipendenti che si trovano nelle condizioni salvo quelle previste dall’articolo 8, commi 4 e 5, del d. lgs. n. 81/2015;
b) dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;
c) dipendenti che rientrano dal congedo di maternità o paternità;
d) documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno;
e) necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari conviventi senza possibilità alternativa di assistenza, che accedano a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti;
f) genitori con figli minori, in relazione al loro numerodalla legge.
9. I dipendenti hanno diritto alla trasformazione del Il personale docente con rapporto di lavoro da a tempo indeterminato ed una anzianità di servizio di almeno 10 anni, può chiedere la trasformazione del proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale nelle ipotesi previste dall’artcorrispondente al 50% dell’orario di lavoro a tempo pieno per la durata di un biennio scolastico, svolgendo la prestazione lavorativa prevista nel biennio in un solo anno scolastico. 8Il trattamento economico, commi 3 e 7nella misura del 50%, spetta per l’intero biennio scolastico che viene riconosciuto a tutti gli effetti. Il personale svolge la sopracitata prestazione lavorativa nel primo anno del d. lgsbiennio scolastico. n. 81/2015L’istituto previsto al presente comma può essere fruito una sola volta nel quinquennio. Nelle suddette ipotesiLa concessione dell’istituto previsto dal presente comma è a discrezione della Fondazione, valutate le domande sono presentate senza limiti temporaliesigenze organizzative. Nel caso in cui il docente si assenti per malattia nell’anno scolastico per un periodo superiore a 16 settimane, l’amministrazione dà luogo alla costituzione compresi i periodi di interruzione delle attività didattiche, il biennio si interrompe (con ripristino del rapporto di lavoro a tempo parziale entro il termine di 15 giorni e le trasformazioni effettuate a tale titolo non sono considerate ai fini del raggiungimento del contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7pieno) ed è eventualmente riproposto l’anno scolastico successivo.
10. La costituzione del rapporto a tempo parziale avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta e con l’indicazione della data di inizio del rapporto di lavoro, della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno e del relativo trattamento economico. Quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni, l’indicazione dell’orario di lavoro può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.
11. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene mediante accordo tra le parti risultante da atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi di cui al comma 10.
12. I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. Tale disciplina non trova applicazione nelle ipotesi previste dal comma 9, che restano regolate dalla relativa disciplina legislativa.
13. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno, decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni.
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Rapporto di lavoro a tempo parziale. 1. Le amministrazioni possono costituire rapporti Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutti i profili professionali ricompresi nelle categorie di personale del sistema di classificazione previsto dal CCNL per il personale del comparto sanità vigente mediante:
a) assunzioneassunzione , per la copertura dei posti delle aree o categorie e dei profili a tal fine individuati nell’ambito della programmazione triennale del piano dei fabbisogni fabbisogno di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni;
b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, parziale su richiesta dei dipendenti interessati.
2. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare Ferma restando la vigente disciplina contrattuale nazionale, le parti prendono atto che il 25 per cento limite percentuale del 25% della dotazione organica complessiva del personale a tempo pieno inserito nei contingenti delle categorie di ciascuna area o categoria, rilevata personale di cui al 31 dicembre nuovo sistema di ogni anno. Il predetto limite è classificazione può essere arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unità.
3. Ai fini della trasformazione del rapporto all’unità e può essere elevato di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, i dipendenti già un ulteriore 10% in servizio presentano apposita domanda, con cadenza semestrale (giugno-dicembre). Nelle domande deve essere indicata l’eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini del comma 6.
4. L’amministrazione, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda, concede la trasformazione del rapporto, nel rispetto delle forme e delle modalità di cui al comma 11, oppure nega la stessa qualora:
a) si determini il superamento del contingente massimo previsto dal comma 2;
b) l’attività di lavoro autonomo o subordinato, che il lavoratore intende svolgere, comporti una situazione di conflitto di interesse con la specifica attività di servizio svolta dallo stesso ovvero sussista comunque una situazione di incompatibilità;
c) in relazione alle mansioni ed alla posizione di lavoro ricoperta dal dipendente, si determini un pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazione.
5. L’utilizzazione dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti da tempo pieno a tempo parziale avviene nel rispetto delle previsioni dell’art. 1, comma 59, della legge n. 662/1996, come modificato dall’articolo 73 del D.L. n. 112/2008.
6. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale possono svolgere un’altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi. I suddetti dipendenti sono tenuti a comunicare, entro quindici giorni, all’amministrazione nella quale prestano servizio l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa esterna.
7. In presenza di particolari situazioni organizzative o gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente individuate dalle amministrazioni in sede . Si concorda di contrattazione integrativa e tenendo conto delle esigenze organizzative, è possibile elevare il contingente di cui al comma 2 fino ad un ulteriore consentire l’elevazione del 10%. In tali casi, in deroga alle procedure di cui al comma 4, le domande sono comunque presentate senza limiti temporali.
8. Qualora il numero delle richieste ecceda il contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7, viene data la precedenza ai % nei seguenti casi:
a) dipendenti : - modifiche dell’assetto organizzativo aziendale ; - famigliari che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 8, commi 4 e 5, del d. lgs. n. 81/2015;
b) dipendenti portatori assistono persone portatrici di handicap (legge 104/92 ) o in particolari condizioni psicofisiche;
c) dipendenti che rientrano dal congedo di maternità psico-fisiche o paternità;
d) documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno;
e) necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari conviventi senza possibilità alternativa di assistenza, che accedano a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti;
f) affette da gravi patologie ovvero anziani non autosufficienti; - genitori con figli minori, in relazione al loro numero.
93. I dipendenti hanno diritto alla In presenza delle situazioni descritte al comma 2, le domande per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi previste dall’art. 8, commi 3 e 7, del d. lgs. n. 81/2015. Nelle suddette ipotesi, le domande sono dovranno essere presentate senza limiti temporali, l’amministrazione dà luogo alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale con cadenza trimestrale ( entro il termine di 15 giorni 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio, il 31ottobre) e le trasformazioni effettuate a tale titolo non sono considerate ai fini accolte dal primo giorno del raggiungimento del contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7trimestre successivo.
104. La costituzione del rapporto a tempo parziale avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta e con l’indicazione della data di inizio del rapporto di lavoro, della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno e del relativo trattamento economico. Quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni, l’indicazione dell’orario di lavoro può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.
11. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene mediante accordo tra le parti risultante da atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi Qualora il numero delle richieste relative ai casi di cui al comma 102 ecceda il contingente fissato in aggiunta, si applica il comma 11 dell’art.23 del CCNL del 7 aprile 1999 .
125. I dipendenti In attesa dell’esame, da effettuarsi entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente CCIA, ad opera di apposita Commissione interna, della bozza di regolamento per il part- time già definita, e fino alla adozione del medesimo con atto formale, si concorda che hanno ottenuto la trasformazione percentuale del proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto 25% di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, oppure, prima della scadenza cui all’art.22 del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità CCNL del posto in organico. Tale disciplina non trova applicazione nelle ipotesi previste dal comma 9, che restano regolate dalla relativa disciplina legislativa19 aprile 2004 è calcolata per ogni singolo profilo professionale.
13. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno, decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni.
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Samples: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Di Lavoro
Rapporto di lavoro a tempo parziale. 1. Le amministrazioni Per il personale di cui al presente Capo, nelle istituzioni di alta cultura possono costituire esse- re costituiti rapporti di lavoro a tempo parziale mediante:
a) assunzione, per la copertura dei posti delle aree mediante assunzione o categorie e dei profili a tal fine individuati nell’ambito del piano dei fabbisogni di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni;
b) trasformazione di rapporti di lavoro da a tempo pieno a tempo parziale, su richiesta dei dipendenti interessatidipendenti, nei limiti massimi del 25% della dotazione organica di personale a tempo pieno, con esclusione della qualifica del diret- tore amministrativo e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima.
2. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
3. Con ordinanza del Ministero, previa intesa con i Ministri dell'Economia e della Funzione Pubblica, sono determinati i criteri e le modalità per la costituzione dei rappor- ti di lavoro di cui al comma 1.
4. I criteri e le modalità di cui al comma 3, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative, sono preventivamente comunicate dal Ministero alle organizzazioni sindaca- li di cui all'art.7 , comma 1, punto 1/b, e verificate in un apposito incontro.
5. Il numero dei rapporti personale a tempo parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 50% di quella a tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il 25 per cento numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno trasformati in tempo parziale.
6. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da contratto scritto e deve contene- re l'indicazione della dotazione organica complessiva durata della prestazione lavorativa di ciascuna area o categoria, rilevata cui al 31 dicembre successivo comma 7. La domanda va presentata al direttore entro il 15 marzo di ogni anno.
7. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unità.
3. Ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, i dipendenti già in servizio presentano apposita domanda, con cadenza semestrale (giugno-dicembre). Nelle domande deve parziale può essere indicata l’eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini del comma 6.
4. L’amministrazione, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda, concede la trasformazione del rapporto, nel rispetto delle forme e delle modalità di cui al comma 11, oppure nega la stessa qualorarealizzato:
a) si determini il superamento del contingente massimo previsto dal comma 2con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
b) l’attività con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro autonomo settimanale prevista per il tempo par- ziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o subordinato, che il lavoratore intende svolgere, comporti una situazione di conflitto di interesse con la specifica attività di servizio svolta dallo stesso ovvero sussista comunque una situazione di incompatibilitàanno);
c) in relazione con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle mansioni ed alla posizione di lavoro ricoperta lettere a e b (tempo parziale misto), come previsto dal dipendented.lgs. 25.02.2000, si determini un pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazionen. 61.
58. L’utilizzazione dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti da tempo pieno a tempo parziale avviene nel rispetto delle previsioni dell’art. 1, comma 59, della legge n. 662/1996, come modificato dall’articolo 73 del D.L. n. 112/2008.
6. I dipendenti Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale possono svolgere un’altra è escluso dalle attività lavorativa e professionaleaggiunti- ve aventi carattere continuativo, subordinata o autonomané può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell'orario di lavoro, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessisalvo quelle previste dalla legge. I suddetti dipendenti sono tenuti a comunicareNell'applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presente contratto, entro quindici giorni, all’amministrazione nella quale prestano servizio l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa esterna.
7. In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente individuate dalle amministrazioni in sede di contrattazione integrativa e tenendo conto delle esigenze organizzativedella ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, è possibile elevare il contingente di cui al comma 2 fino ad un ulteriore 10%. In tali casisi applicano, in deroga alle procedure di cui al comma 4quanto compatibili, le domande sono comunque presentate senza limiti temporali.
8. Qualora disposizioni di legge e contrattuali dettate per il numero delle richieste ecceda il contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7, viene data la precedenza ai seguenti casi:
a) dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 8, commi 4 e 5, del d. lgs. n. 81/2015;
b) dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;
c) dipendenti che rientrano dal congedo di maternità o paternità;
d) documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione rap- porto a tempo pieno;
e) necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari conviventi senza possibilità alternativa di assistenza, che accedano a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti;
f) genitori con figli minori, in relazione al loro numero.
9. I dipendenti hanno diritto alla trasformazione Al personale interessato è consentito, previa autorizzazione del rapporto direttore, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività dell'istituto. L'assunzione di altro lavoro, o la variazio- ne della seconda attività da tempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi previste dall’art. 8, commi 3 e 7, parte del d. lgs. n. 81/2015. Nelle suddette ipotesi, le domande sono presentate senza limiti temporali, l’amministrazione dà luogo alla costituzione del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale parzia- le, deve essere comunicata al direttore entro il termine di 15 giorni e le trasformazioni effettuate a tale titolo non sono considerate ai fini del raggiungimento del contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7dall'evento.
10. La costituzione del rapporto a tempo parziale avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta e con l’indicazione della data di inizio del rapporto di lavoro, della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno e del relativo Il trattamento economico. Quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni, l’indicazione dell’orario di lavoro può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.
11. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene mediante accordo tra le parti risultante da atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi di cui al comma 10.
12. I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumeroaccessorio, oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. Tale disciplina non trova applicazione nelle ipotesi previste dal comma 9, che restano regolate dalla relativa disciplina legislativa.
13. I dipendenti assunti personale con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale e l'eventua- le retribuzione individuale di chiedere la trasformazione del anzianità, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa qualifica e profilo professionale.
11. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno, decorso . I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un triennio dalla data numero di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nel- l'anno. Il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione lavorativa.
12. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni con- tenute nell'art. 9 del posto in organico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioniD.lgs. n.61/2000.
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Rapporto di lavoro a tempo parziale. 1. Le amministrazioni Gli enti possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante:
a) assunzione, per la copertura dei posti delle aree o categorie e dei profili a tal fine individuati nell’ambito del piano dei fabbisogni di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni;
b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, su richiesta dei dipendenti interessati.
2. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione organica complessiva di ciascuna area o categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione delle posizioni di lavoro di particolare responsabilità preventivamente individuate dagli enti, salvo quanto previsto dall’art…. del CCNL del 22.1.2004 (salvo riportare anche questo articolo nel nuovo testo delle PO, in modo da ricompattare tutta la materia delle PO). Il lavoratore titolare delle stesse può ottenere la trasformazione del suo rapporto in rapporto a tempo parziale solo a seguito di espressa rinuncia all’incarico conferitogli. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unità.
3. Ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, i dipendenti già in servizio presentano apposita domanda, con cadenza semestrale (giugno-dicembre). Nelle domande deve essere indicata l’eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini del comma 6.
4. L’amministrazioneL’ente, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda, concede la trasformazione del rapporto, nel rispetto delle forme e delle modalità di cui al comma 1112, oppure nega la stessa qualora:
a) si determini il superamento del contingente massimo previsto dal comma 2;
b) l’attività di lavoro autonomo o subordinato, che il lavoratore intende svolgere, comporti una situazione di conflitto di interesse con la specifica attività di servizio svolta dallo stesso ovvero sussista comunque una situazione di incompatibilità;
c) in relazione alle mansioni ed alla posizione di lavoro ricoperta dal dipendente, si determini un pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazionedell’ente.
5. L’utilizzazione dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti da tempo pieno a tempo parziale avviene nel rispetto delle previsioni dell’art. 1, comma 59, della legge n. 662/1996, come modificato dall’articolo dall’art. 73 del D.L. n. 112/2008.
6. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale parziale, qualora la prestazione non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, possono svolgere un’altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi. I suddetti dipendenti sono tenuti a comunicare, entro quindici giorni, all’amministrazione nella all’ente nel quale prestano servizio l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa esterna.
7. In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente individuate dalle amministrazioni dagli enti in sede di contrattazione integrativa e tenendo conto delle esigenze organizzative, è possibile elevare il contingente di cui al comma 2 fino ad un ulteriore 10%. In tali casi, in deroga alle procedure di cui al comma 4, le domande sono comunque presentate senza limiti temporali.
8. Qualora il numero delle richieste ecceda il contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7, viene data la precedenza ai seguenti casi:
a) dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 8, commi 4 e 5, del d. lgsD. Lgs. n. 81/2015;
b) dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;
c) dipendenti che rientrano dal congedo di maternità o paternità;
d) documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno;
e) necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari conviventi senza possibilità alternativa di assistenza, che accedano a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti;
f) genitori con figli minori, in relazione al loro numero.
9. I dipendenti hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi previste dall’art. 8, commi 3 e 7, del d. lgs. n. 81/2015. Nelle suddette ipotesi, le domande sono presentate senza limiti temporali, l’amministrazione dà luogo alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale entro il termine di 15 giorni e le trasformazioni effettuate a tale titolo non sono considerate ai fini del raggiungimento del contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7.
10. La costituzione del rapporto a tempo parziale avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta e con l’indicazione della data di inizio del rapporto di lavoro, della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno e del relativo trattamento economico. Quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni, l’indicazione dell’orario di lavoro può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.
11. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene mediante accordo tra le parti risultante da atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi di cui al comma 10.
12. I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. Tale disciplina non trova applicazione nelle ipotesi previste dal comma 9, che restano regolate dalla relativa disciplina legislativa.
13. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno, decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni.
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Rapporto di lavoro a tempo parziale. 1. Le amministrazioni possono costituire rapporti I. Al fine di lavoro a tempo parziale mediante:
a) assunzione, per la copertura dei posti delle aree o categorie e dei profili a tal fine individuati nell’ambito del piano dei fabbisogni di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni;
b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, su richiesta dei dipendenti interessati.
2. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione organica complessiva di ciascuna area o categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni anno. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unità.
3. Ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, i dipendenti già in servizio presentano apposita domanda, con cadenza semestrale (giugno-dicembre). Nelle domande deve essere indicata l’eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini del comma 6.
4. L’amministrazione, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda, concede la trasformazione del rapporto, nel rispetto delle forme e delle modalità di cui al comma 11, oppure nega la stessa qualora:
a) si determini il superamento del contingente massimo previsto dal comma 2;
b) l’attività di lavoro autonomo o subordinato, che il lavoratore intende svolgere, comporti una situazione di conflitto di interesse con la specifica attività di servizio svolta dallo stesso ovvero sussista comunque una situazione di incompatibilità;
c) in relazione alle mansioni ed alla posizione di lavoro ricoperta dal dipendente, si determini un pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazione.
5. L’utilizzazione dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti da tempo pieno a tempo parziale avviene nel rispetto delle previsioni dell’art. 1, comma 59, della legge n. 662/1996, come modificato dall’articolo 73 del D.L. n. 112/2008.
6. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale possono svolgere un’altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi. I suddetti dipendenti sono tenuti a comunicare, entro quindici giorni, all’amministrazione nella quale prestano servizio l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa esterna.
7. In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente individuate dalle amministrazioni in sede di contrattazione integrativa e tenendo conto delle esigenze organizzative, è possibile elevare il contingente di cui al comma 2 fino ad un ulteriore 10%. In tali casi, in deroga alle procedure di cui al comma 4, valorizzare tutte le domande sono comunque presentate senza limiti temporali.
8. Qualora il numero delle richieste ecceda il contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7, viene data la precedenza ai seguenti casi:
a) dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 8, commi 4 e 5, del d. lgs. n. 81/2015;
b) dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;
c) dipendenti che rientrano dal congedo di maternità o paternità;
d) documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno;
e) necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari conviventi senza possibilità alternativa di assistenza, che accedano a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti;
f) genitori con figli minori, in relazione al loro numero.
9. I dipendenti hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi previste dall’art. 8, commi 3 e 7, del d. lgs. n. 81/2015. Nelle suddette ipotesi, le domande sono presentate senza limiti temporali, l’amministrazione dà luogo alla costituzione potenzialità dell’istituto del rapporto di lavoro a tempo parziale entro il termine ed in particolare al fine di 15 giorni favorire la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro, le Parti stipulanti convengono sul principio che tale tipologia contrattuale costituisce, nel rispetto del principio di non discriminazione, uno strumento funzionale alla flessibilità ed alla articolazione della prestazione di lavoro, in quanto atto a soddisfare gli interessi individuali e sociali del lavoratore e le trasformazioni effettuate a tale titolo non sono considerate ai fini del raggiungimento del contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7esigenze dell’impresa.
10II. La costituzione Il ricorso al rapporto di lavoro a tempo parziale, mediante assunzioni dall’esterno ovvero mediante trasformazione consensuale del rapporto di lavoro del personale in servizio a tempo parziale avviene con contratto pieno, anche in regime di lavoro stipulato agile, avviene nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81 compatibilmente con le esigenze della Società connesse alla funzionalità dei servizi.
III. Il rapporto di lavoro a tempo parziale, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, è costituito in forma scritta e con l’indicazione della data sottoscritto dalle parti. Ferme restando le previsioni di inizio cui all’art. 18 del rapporto presente CCNL, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 81/2015, nel contratto di lavoro, lavoro a tempo parziale dovrà essere contenuta: - la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa nonché della in termini percentuali rispetto alla prestazione full-time, riportata - ove necessario - per ciascun mese dell’anno; - la collocazione temporale dell’orario dell'orario di lavoro con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno e del relativo trattamento economicoall'anno. Quando l’organizzazione l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, l’indicazione dell’orario le indicazioni di lavoro può avvenire cui ai punti precedenti potranno essere fornite anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite. Gli accordi part-time già in essere saranno integrati, ove sprovvisti, con le indicazioni di cui sopra. Per il personale già in servizio a tempo pieno dovrà essere, altresì, indicata la data di trasformazione del rapporto in part-time. Nei casi di part-time di durata non predefinita, l’articolazione lavorativa pattuita dovrà essere oggetto di confronto tra Azienda e lavoratore ogni 3 anni al fine di verificarne l’attualità in considerazione delle eventuali variazioni organizzative intervenute. Al riguardo, laddove emergesse l’esigenza aziendale o la necessità da parte dell’interessato di rivisitazione dell’articolazione part-time, il lavoratore in questione potrà chiedere di farsi assistere da un rappresentante sindacale. Il primo momento di confronto, finalizzato alla ricerca delle soluzioni gestionali più idonee al contemperamento degli interessi del lavoratore rispetto alle esigenze organizzative aziendali, dovrà avvenire entro il mese di gennaio 2022.
11IV. In caso di assunzione di personale a tempo pieno, la Società darà precedenza al personale a tempo parziale già impegnato in precedenza a tempo pieno e in subordine a quello assunto a tempo indeterminato a tempo parziale, con almeno 1 anno di anzianità di servizio, che ne abbia fatto richiesta. Nell’ambito dei lavoratori che hanno diritto di precedenza, la trasformazione del rapporto di lavoro in full-time avverrà secondo i seguenti criteri declinati in ordine di priorità:
1. anzianità aziendale;
2. anzianità anagrafica. Il diritto di precedenza di cui sopra si applica al personale impiegato presso la stessa unità produttiva, che risulti adibito alle stesse mansioni, fatti salvi i casi in cui le mansioni stesse richiedano per il loro espletamento specifiche competenze/idoneità tecnico-professionali (a titolo esemplificativo, conoscenza di lingue straniere, professionalità tecnico/informatiche, competenze ad alto contenuto specialistico, esperienza professionale consolidata in specifici settori, abilitazione professionale ed iscrizione ad albi). La trasformazione del rapporto di lavoro, conseguente al diritto di precedenza di cui sopra, che determini la variazione del luogo di lavoro non può comportare oneri economici a carico dell’Azienda. In caso di assunzione di personale a tempo parziale, l’Azienda darà informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato nella stessa unità produttiva e prenderà in considerazione le domande di trasformazione a tempo parziale dei rapporti dei dipendenti a tempo pieno.
V. La prestazione individuale a tempo parziale è determinata consensualmente tra le parti; la medesima non potrà essere resa in misura inferiore al 50% dell’orario di lavoro individuale a tempo pieno previsto su base annua, fatti salvi i casi di part-time in strutture con orario di lavoro giornaliero diversificato in cui la prestazione minima a tempo parziale è fissata al 47% dell’orario di lavoro settimanale. A fronte di particolari esigenze di carattere organizzativo e/o commerciale, il predetto limite del 50% può essere ridotto nell’ambito della contrattazione aziendale/territoriale e sempre su base consensuale, in coerenza con le previsioni di cui all’art. 2 del vigente CCNL. A titolo esemplificativo e non esaustivo, per rispondere a peculiari richieste di mercato le Parti potranno valutare il ricorso, in specifici ambiti organizzativi, a contratti di lavoro part-time con prestazione lavorativa limitata a due giorni a settimana e, quindi, inferiore al 50% dell’orario full-time.
VI. In coerenza con le disposizioni di legge vigenti, la minore prestazione del rapporto di lavoro a tempo parziale può essere articolata su base giornaliera, settimanale, mensile o annua. A titolo esemplificativo la prestazione di lavoro può articolarsi: − con presenza giornaliera ridotta su tutti i giorni della settimana (ex orizzontale); − con presenza limitata ad alcuni giorni della settimana o, nel corso dell’anno, anche ad alcuni periodi di esso (ex verticale). A decorrere dalla data di sottoscrizione del CCNL, non si farà ricorso alle articolazioni ex miste che prevedono una presenza giornaliera ridotta in alcuni giorni della settimana e l’assenza di prestazione in alcuni giorni della settimana, del mese e/o dell’anno. Nei confronti dei lavoratori con rapporto di lavoro part-time di durata non predefinita con articolazione ex mista già in essere alla data di sottoscrizione del presente CCNL, entro il 2021 l’Azienda proporrà la modifica in part-time con articolazione “ex verticale” o “ex orizzontale”, in base alla prevalenza della componente di riduzione dell’orario di lavoro part-time in essere, ferma restando su base annua la percentuale di part-time relativa al rapporto a tempo parziale “ex misto” oggetto di variazione. Le nuove articolazioni saranno individuate concordemente tra Azienda e lavoratore, che potrà farsi assistere da un rappresentante sindacale.
VII. Il numero dei rapporti a tempo parziale attivi in Poste Italiane S.p.A. non potrà complessivamente superare su base regionale il 10% del personale a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato in forza al 1 gennaio dell’anno di riferimento. La predetta aliquota potrà essere incrementata entro il limite massimo di un ulteriore 5% nell’ambito della contrattazione aziendale/territoriale. I limiti percentuali sopra indicati si intendono riferiti solo ai contratti a tempo parziale a tempo indeterminato con esclusione dei contratti in cui l’articolazione della prestazione a tempo parziale abbia durata predeterminata. All’inizio di ogni anno, e comunque prima dell’avvio di specifiche iniziative, la Società darà informativa alla delegazione sindacale territoriale a livello regionale di cui all’art. 6 del presente CCNL, in ordine ai livelli professionali e alle tipologie di attività interessate dall’attivazione di rapporti a tempo parziale. Per le altre Aziende alle quali si applica il presente CCNL, il personale a tempo parziale non potrà superare il 20% di quello a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato in forza al 1 gennaio dell’anno di riferimento.
VIII. Per quanto concerne le trasformazioni da tempo pieno a tempo parziale, la Società procederà alle stesse in conformità con i requisiti e le modalità previste dall’art. 8 del D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i.. Ferme restando le ipotesi per le quali le disposizioni di legge stabiliscono il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro in part-time, la Società accoglierà, nel rispetto delle indicazioni di seguito riportate, le richieste di trasformazione in rapporto a tempo parziale avanzate dai lavoratori che versino nelle condizioni di seguito riportate: - patologie oncologiche o gravi patologie cronico- degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice; - dipendenti portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; - persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita; - lavoratrici vittime di violenza, ivi inclusa la violenza domestica, debitamente documentata e non ancora inserite in percorsi di protezione; - lavoratrici madri e lavoratori padri di figli di età compresa tra uno e tre anni; - lavoratore o lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992; - lavoratori-studenti; - restanti lavoratori. In merito a quanto sopra, con riferimento alle attività produttive di Poste Italiane S.p.A., l’Azienda renderà noti con cadenza semestrale (nei mesi di marzo e di settembre di ciascun anno) gli ambiti organizzativi presso i quali è possibile rendere la prestazione lavorativa in regime part- time, con evidenza delle relative articolazioni; tali cluster orari saranno oggetto di preventivo confronto a livello nazionale con le XX.XX.. I lavoratori interessati alla trasformazione del rapporto di lavoro da full-time in part- time dovranno far pervenire la propria richiesta entro il mese successivo, specificando il cluster di interesse; l’Azienda procederà quindi a contattare i lavoratori interessati, secondo l’ordine di priorità sopra richiamato, e offrirà, compatibilmente con le disponibilità aziendali, la trasformazione in part-time presso la sede di attuale assegnazione o, in caso di indisponibilità di quest’ultima, presso la sede più prossima in cui si registrino posizioni compatibili con il regime di lavoro a tempo parziale per procedere alla sottoscrizione dell’accordo di conversione in part-time. Resta fermo che l’Azienda potrà valutare gestionalmente l’accoglimento, in via eccezionale e in coerenza con le esigenze organizzative, di eventuali domande di trasformazione da full-time a part-time correlate a situazioni di particolare urgenza e necessità. In ogni caso laddove la trasformazione determinasse la variazione della sede di lavoro, trattandosi di modifica su richiesta del lavoratore non troveranno applicazione le previsioni di cui al successivo art. 40. L’Azienda, inoltre, accoglierà le domande di trasformazione da full-time in part-time dei lavoratori affetti da patologie oncologiche per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata nei modi previsti dalla legge, dei lavoratori affetti da patologie di particolare gravità di cui all’art. 41 del presente CCNL, dei dipendenti che accedono a programmi terapeutici e riabilitativi di cui all’art. 45 del presente CCNL nonché, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 81/2015, delle donne vittime di violenza di genere inserite in percorsi di protezione; i medesimi dipendenti hanno altresì diritto, in caso di richiesta, al ripristino del rapporto di lavoro in tempo pieno. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene mediante accordo tra le parti risultante da atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi di cui al comma 10.
12. I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da tempo pieno potrà avvenire a tempo parziale hanno diritto indeterminato ovvero avere durata predeterminata non inferiore a 12 mesi; in tale seconda ipotesi, salvo disdetta da notificarsi da parte della Società o del lavoratore almeno 60 giorni prima della data di tornare scadenza, il rapporto si intende prorogato tacitamente per la stessa durata. In quest’ultimo caso, le richieste da parte del personale di ripristino della prestazione a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, oppure, prima della scadenza del bienniotermine, a condizione che vi sia motivate da gravi e comprovate ragioni di carattere personale e/o familiare, saranno prese in considerazione dalla Società compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive. Nel caso in cui l’Azienda intenda dare disdetta dell’accordo part-time di durata predefinita, verrà preventivamente offerta al lavoratore la disponibilità del posto possibilità di modificare l’articolazione part-time in organicocoerenza con i cluster orari individuati sulla base delle esigenze organizzative. Tale disciplina non trova applicazione nelle ipotesi previste dal comma 9In caso di formalizzazione della disdetta, che restano regolate dalla relativa disciplina legislativa.
13. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro il lavoratore riprenderà l’attività lavorativa a tempo parziale hanno diritto pieno nella medesima posizione o in posizione equivalente nell’ambito del livello inquadramentale di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pienoappartenenza, decorso un triennio dalla data compatibilmente con le esigenze organizzative e di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioniservizio.
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Rapporto di lavoro a tempo parziale. 1. Le amministrazioni Per il personale di cui al precedente art. 44, nelle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative possono costituire essere costituiti rapporti di lavoro a tempo parziale mediante:
a) assunzione, per la copertura dei posti delle aree mediante assunzione o categorie e dei profili a tal fine individuati nell’ambito del piano dei fabbisogni di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni;
b) trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti, nei limiti massimi del 25% della dotazione organica provinciale delle aree di personale a tempo pieno, con esclusione della qualifica di DSGA e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima.
2. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
3. Con ordinanza del MPI, previa intesa con i Ministri dell’Economia e della Funzione Pubblica, sono determinati, i criteri e le modalità per la costituzione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1; in particolare, con la stessa ordinanza sono definite le quote percentuali delle dotazioni organiche provinciali, per ciascun profilo professionale, da tempo pieno riservare a rapporti a tempo parziale, su richiesta dei dipendenti interessatifermo restando il limite massimo del 25%, in relazione alle eventuali situazioni di soprannumero accertate.
24. I criteri e le modalità di cui al comma 3, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative, sono preventivamente comunicate dal MPI alle organizzazioni sindacali di cui all’art.7 , comma 1, punto 1/b, e verificate in un apposito incontro.
5. Il numero dei rapporti dipendente a tempo parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 50% di quella a tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione organica complessiva numero complessivo dei posti di ciascuna area o categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni annoorganico a tempo pieno trasformati in tempo parziale.
6. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unità.
3. Ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, i dipendenti già in servizio presentano apposita domanda, con cadenza semestrale (giugno-dicembre). Nelle domande parziale deve essere indicata l’eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini del comma 6.
4. L’amministrazione, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione risultare da contratto scritto e deve contenere l’indicazione della domanda, concede la trasformazione del rapporto, nel rispetto delle forme e delle modalità durata della prestazione lavorativa di cui al successivo comma 11, oppure nega la stessa qualora7. La domanda va presentata al dirigente scolastico entro i termini specificati dalla relativa O.M.-
7. Il tempo parziale può essere realizzato:
a) si determini il superamento del contingente massimo previsto dal comma 2con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
b) l’attività con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell’anno (tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro autonomo settimanale prevista per il tempo parziale nell’arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o subordinato, che il lavoratore intende svolgere, comporti una situazione di conflitto di interesse con la specifica attività di servizio svolta dallo stesso ovvero sussista comunque una situazione di incompatibilitàanno);
c) in relazione con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle mansioni ed alla posizione di lavoro ricoperta lettere a e b (tempo parziale misto), come previsto dal dipendented.lgs. 25.02.2000, si determini un pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazionen. 61.
58. L’utilizzazione dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti da tempo pieno a tempo parziale avviene nel rispetto delle previsioni dell’art. 1, comma 59, della legge n. 662/1996, come modificato dall’articolo 73 del D.L. n. 112/2008.
6. I dipendenti Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale possono svolgere un’altra è escluso dalle attività lavorativa e professionaleaggiuntive aventi carattere continuativo, subordinata o autonomané può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell’orario di lavoro, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessisalvo quelle previste dalla legge. I suddetti dipendenti sono tenuti a comunicareNell’applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presente contratto, entro quindici giorni, all’amministrazione nella quale prestano servizio l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa esterna.
7. In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente individuate dalle amministrazioni in sede di contrattazione integrativa e tenendo conto delle esigenze organizzativedella ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, è possibile elevare il contingente di cui al comma 2 fino ad un ulteriore 10%. In tali casisi applicano, in deroga alle procedure di cui al comma 4quanto compatibili, le domande sono comunque presentate senza limiti temporali.
8. Qualora disposizioni di legge e contrattuali dettate per il numero delle richieste ecceda il contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7, viene data la precedenza ai seguenti casi:
a) dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 8, commi 4 e 5, del d. lgs. n. 81/2015;
b) dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;
c) dipendenti che rientrano dal congedo di maternità o paternità;
d) documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione rapporto a tempo pieno;
e) necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari conviventi senza possibilità alternativa di assistenza, che accedano a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti;
f) genitori con figli minori, in relazione al loro numero.
9. I dipendenti hanno diritto alla trasformazione Al personale interessato è consentito, previa autorizzazione del rapporto dirigente scolastico, l’esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d’istituto della stessa Amministrazione. L’assunzione di altro lavoro, o la variazione della seconda attività da tempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi previste dall’art. 8, commi 3 e 7, parte del d. lgs. n. 81/2015. Nelle suddette ipotesi, le domande sono presentate senza limiti temporali, l’amministrazione dà luogo alla costituzione del dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale parziale, deve essere comunicata al dirigente scolastico entro il termine di 15 giorni e le trasformazioni effettuate a tale titolo non sono considerate ai fini del raggiungimento del contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7giorni.
10. La costituzione del rapporto a tempo parziale avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta e con l’indicazione della data di inizio del rapporto di lavoro, della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno e del relativo Il trattamento economico. Quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni, l’indicazione dell’orario di lavoro può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.
11. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene mediante accordo tra le parti risultante da atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi di cui al comma 10.
12. I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumeroaccessorio, oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. Tale disciplina non trova applicazione nelle ipotesi previste dal comma 9, che restano regolate dalla relativa disciplina legislativa.
13. I dipendenti assunti personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l’indennità integrativa speciale e l’eventuale retribuzione individuale di anzianità, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa qualifica e profilo professionale.
11. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di chiedere giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno. Il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione lavorativa.
12. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell’art. 9 del D.lgs. n.61/2000.
13. Per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pienopieno in rapporto a tempo parziale e viceversa si applicano, decorso un triennio dalla data nei limiti previsti dal presente articolo, le disposizioni di assunzionecui all’art. 39, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzionicomma 13.
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Samples: Not Applicable
Rapporto di lavoro a tempo parziale. 1. Le amministrazioni possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante:
a) assunzione, per la copertura dei posti delle aree o categorie e dei profili a tal fine individuati nell’ambito del piano dei fabbisogni di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni;
b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, su richiesta dei dipendenti interessati.
2. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione organica complessiva di ciascuna area o categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni anno. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unità.
3. Ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, i dipendenti già in servizio presentano apposita domanda, con cadenza semestrale (giugno-dicembre). Nelle domande deve essere indicata l’eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini del comma 67.
4. L’amministrazione, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda, concede la trasformazione del rapporto, nel rispetto delle forme e delle modalità di cui al comma 1112, oppure nega la stessa qualora:
a) si determini il superamento del contingente massimo previsto dal comma 2;
b) l’attività di lavoro autonomo o subordinato, che il lavoratore intende svolgere, comporti una situazione di conflitto di interesse con la specifica attività di servizio svolta dallo stesso ovvero sussista comunque una situazione di incompatibilità;
c) in relazione alle mansioni ed alla posizione di lavoro ricoperta dal dipendente, si determini un pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazione.
5. L’utilizzazione dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti da tempo pieno a tempo parziale avviene nel rispetto delle previsioni dell’art. 1, comma 59, della legge n. 662/1996, come modificato dall’articolo 73 dall’articolo73 del D.L. n. 112/2008.
6. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale possono svolgere un’altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi. I suddetti dipendenti sono tenuti a comunicare, entro quindici giorni, all’amministrazione nella quale prestano servizio l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa esterna.
7. In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente individuate dalle amministrazioni in sede di contrattazione integrativa e tenendo conto delle esigenze organizzative, è possibile elevare il contingente di cui al comma 2 fino ad un ulteriore 10%. In tali casi, in deroga alle procedure di cui al comma 4, le domande sono comunque presentate senza limiti temporali.
8. Qualora il numero delle richieste ecceda il contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7, viene data la precedenza ai seguenti casi:
a) dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 8, commi 4 e 5, del d. lgs. n. 81/2015;
b) dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;
c) dipendenti che rientrano dal congedo di maternità o paternità;
d) documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno;
e) necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari conviventi senza possibilità alternativa di assistenza, che accedano a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti;
f) genitori con figli minori, in relazione al loro numero.
9. I dipendenti hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi previste dall’art. 8, commi 3 e 7, del d. lgs. n. 81/2015. Nelle suddette ipotesi, le domande sono presentate senza limiti temporali, l’amministrazione dà luogo alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale entro il termine di 15 giorni e le trasformazioni effettuate a tale titolo non sono considerate ai fini del raggiungimento del contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7.
10. La costituzione del rapporto a tempo parziale avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta e con l’indicazione della data di inizio del rapporto di lavoro, della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno e del relativo trattamento economico. Quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni, l’indicazione dell’orario di lavoro può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.
11. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene mediante accordo tra le parti risultante da atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi di cui al comma 10.
12. I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. Tale disciplina non trova applicazione nelle ipotesi previste dal comma 9, che restano regolate dalla relativa disciplina legislativa.
13. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno, decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni.
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Rapporto di lavoro a tempo parziale. 1. Le amministrazioni possono costituire rapporti Il rapporto di lavoro a tempo parziale mediante:
a) assunzionepuò determinarsi, in posizioni compatibili con l'istituto, o mediante assunzione o per la copertura dei posti delle aree o categorie e dei profili effetto, a tal fine individuati nell’ambito richiesta del piano dei fabbisogni di personalepersonale ordinario in servizio, ai sensi delle vigenti disposizioni;
b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, su richiesta dei dipendenti interessati.
2. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione organica complessiva di ciascuna area o categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni anno. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unità.
3. Ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, i dipendenti già in servizio presentano apposita domanda, con cadenza semestrale (giugno-dicembre). Nelle domande deve essere indicata l’eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini del comma 6pieno.
42. L’amministrazione, entro il termine Non prima di 60 giorni un triennio dalla ricezione della domanda, concede la trasformazione data di costituzione del rapporto, nel rispetto delle forme e delle modalità di cui al comma 11, oppure nega la stessa qualora:
a) si determini il superamento del contingente massimo previsto dal comma 2;
b) l’attività di lavoro autonomo o subordinato, che il lavoratore intende svolgere, comporti una situazione di conflitto di interesse con la specifica attività di servizio svolta dallo stesso ovvero sussista comunque una situazione di incompatibilità;
c) in relazione alle mansioni ed alla posizione di lavoro ricoperta dal dipendente, si determini un pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazione.
5. L’utilizzazione dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti da tempo pieno a tempo parziale avviene nel rispetto delle previsioni dell’art. 1, comma 59, della legge n. 662/1996, come modificato dall’articolo 73 del D.L. n. 112/2008.
6. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale possono svolgere un’altra attività lavorativa e professionaleparziale, subordinata o autonoma, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi. I suddetti dipendenti sono tenuti potrà essere presentata domanda da parte del lavoratore volta a comunicare, entro quindici giorni, all’amministrazione nella quale prestano servizio l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa esterna.
7. In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente individuate dalle amministrazioni in sede di contrattazione integrativa e tenendo conto delle esigenze organizzative, è possibile elevare trasformare il contingente di cui al comma 2 fino ad un ulteriore 10%. In tali casi, in deroga alle procedure di cui al comma 4, le domande sono comunque presentate senza limiti temporali.
8. Qualora il numero delle richieste ecceda il contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7, viene data la precedenza ai seguenti casi:
a) dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 8, commi 4 e 5, del d. lgs. n. 81/2015;
b) dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;
c) dipendenti che rientrano dal congedo di maternità o paternità;
d) documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione rapporto a tempo pieno;
e) necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari conviventi senza possibilità alternativa cui accoglimento sarà valutato dall'azienda sulla base delle esigenze di assistenza, che accedano a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti;
f) genitori con figli minori, in relazione al loro numeroservizio.
93. I dipendenti hanno diritto La domanda del lavoratore ordinario volta alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi previste dall’arte viceversa, potrà essere accolta compatibilmente con le esigenze di servizio, secondo modalità e criteri definiti dalle parti stipulanti a livello aziendale.
4. 8, commi 3 Il trattamento economico e 7, normativo del d. lgs. n. 81/2015. Nelle suddette ipotesi, le domande sono presentate senza limiti temporali, l’amministrazione dà luogo alla costituzione del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale entro sarà riproporzionato sulla base del rapporto tra orario ridotto ed il termine di 15 giorni e le trasformazioni effettuate corrispondente orario ordinario previsto per il personale a tale titolo non sono considerate ai fini del raggiungimento del contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7tempo pieno.
105. Il lavoro ad orario ridotto potrà svilupparsi su base giornaliera, settimanale e mensile. La costituzione ridistribuzione dell'orario sarà collocata, secondo modalità predeterminate o comunque indirettamente determinabili, in relazione alle esigenze organizzative del rapporto settore di appartenenza. A fronte di specifiche esigenze organizzative di carattere eccezionale, è facoltà dell'azienda richiedere, e del lavoratore accettare, l'effettuazione di prestazioni eccedenti l'orario ridotto di cui al precedente capoverso del presente comma. Di tali prestazioni sarà data adeguata informativa alle organizzazioni sindacali stipulanti nell'ambito del sistema di informazione della lettera B) di cui all'art.2.
6. Il numero di giorni di ferie e di permessi retribuiti è pari a quello previsto per il personale a tempo pieno, con corresponsione della retribuzione proporzionale alla durata della prestazione. Ai fini della maturazione dell'anzianità prevista per l'individuazione dei termini di preavviso, nonché per la determinazione degli aumenti periodici di anzianità, i periodi di lavoro a tempo parziale avviene sono equiparati ai periodi a tempo pieno.
7. Ai sensi di quanto previsto dal comma 2, lettera a), dell'art.1 "Assetto contrattuale", gli aspetti applicativi del presente articolo saranno stabiliti in sede aziendale con le competenti strutture sindacali aderenti alle organizzazioni stipulanti individuate in relazione alla specifica configurazione della azienda. Nella medesima sede, le parti provvederanno inoltre a stabilire, ai sensi dell'art.5 della legge 19 dicembre 1984, n. 863, la percentuale massima di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale rispetto ai lavoratori in forza a tempo pieno, nonché le tipologie professionali escluse dall'applicazione del presente istituto.
8. In caso di assunzione di personale a tempo pieno, nell'unità produttiva considerata, è riconosciuto il diritto di precedenza nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro stipulato in forma scritta e a tempo parziale, con l’indicazione della data di inizio del rapporto di lavoropriorità per coloro che, della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giornogià dipendenti, alla settimana, al mese e all’anno e del relativo trattamento economico. Quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni, l’indicazione dell’orario di lavoro può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.
11. La trasformazione del avevano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene mediante accordo tra le parti risultante da atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi di cui al comma 10parziale.
129. I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. Tale disciplina Per quanto non trova applicazione nelle ipotesi espressamente contenuto nel presente articolo si applicano le norme previste dal comma 9, che restano regolate dalla relativa disciplina legislativa.
13. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto per i lavoratori a tempo pieno, decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni.
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Rapporto di lavoro a tempo parziale. 1. Le amministrazioni possono costituire rapporti Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutti i profili professionali ricompresi nelle aree del sistema di classificazione del personale mediante:
a) assunzione, per la copertura dei posti delle aree o categorie e dei profili a tal fine individuati assunzione nell’ambito della programmazione triennale del piano dei fabbisogni fabbisogno di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni;.
b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, parziale su richiesta dei dipendenti dipen- denti interessati.
2. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione organica complessiva di ciascuna area o categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni annoNel caso del comma 1 lett. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unità.
3. Ai fini della b) la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, i dipendenti già in servizio presentano apposita parziale avviene automaticamente entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda, con cadenza semestrale (giugno-dicembre). Nelle domande In essa deve essere indicata l’eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini del comma 6dei commi da 4 a 7.
43. L’amministrazione, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della domandapredetto termine, concede può, con provvedimento motivato, rinviare la trasformazione del rapporto, nel rispetto delle forme e delle modalità di cui al comma 11, oppure nega la stessa qualora:
a) si determini il superamento del contingente massimo previsto dal comma 2;
b) l’attività rapporto di lavoro autonomo o subordinatoper un periodo non superiore a sei mesi nei casi in cui essa comporti, che il lavoratore intende svolgere, comporti una situazione di conflitto di interesse con la specifica attività di servizio svolta dallo stesso ovvero sussista comunque una situazione di incompatibilità;
c) in relazione alle mansioni ed e alla posizione di lavoro ricoperta dal organizzativa del dipendente, si determini un grave pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazionedel servizio.
5. L’utilizzazione dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti da tempo pieno a tempo parziale avviene nel rispetto delle previsioni dell’art. 1, comma 59, della legge n. 662/1996, come modificato dall’articolo 73 del D.L. n. 112/2008.
64. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale parziale, qualora la prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, nel rispetto delle vigenti norme sulle incompatibilità, possono svolgere un’altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, nel rispetto delle vigenti norme anche mediante l’iscrizione ad albi professionali.
5. Le amministrazioni, ferma restando la valutazione in materia concreto dei singoli casi, sono tenute ad individuare le attività che, in ragione della interferenza con i compiti istituzionali non sono comunque consentite ai dipendenti di incompatibilità cui al comma precedente con le procedure previste dall’art. 1, comma 58 bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Nel caso di verificata sussistenza di un conflitto di interessiinteressi tra l’attività esterna del dipendente - sia subordinata che autonoma - con quella della specifica attività di servizio ovvero qualora la predetta attività lavorativa debba intercorrere con un’amministrazione pubblica, l’amministrazione nega la trasformazione del rapporto a tempo parziale.
7. I suddetti dipendenti sono tenuti Il dipendente è tenuto a comunicare, entro quindici giorni, all’amministrazione nella quale prestano presta servizio l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa esterna.
78. In Al fine di consentire la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale di cui al comma 1 lett. b) il limite percentuale del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna delle posizioni economiche inserite nelle aree del sistema di classificazione del personale può essere arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unità. Il contingente predetto è utilizzato - sino alla sua capienza - a domanda dei dipendenti interessati al part - time - indipendentemente dalla motivazione della richiesta con le procedure indicate nei commi precedenti.
9. Per le nuove assunzioni con rapporto di lavoro part - time vanno rispettate le indicazioni minime contenute nell’art.39 comma 8 della legge 449/1997 e successive modificazioni ed integrazioni che non incidono sul contingente di cui al precedente comma 8.
10. Le amministrazioni, in presenza di particolari situazioni organizzative o gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente previamente individuate dalle amministrazioni in sede di contrattazione integrativa e tenendo conto delle esigenze organizzativenel contratto collettivo integrativo, è possibile possono elevare il contingente di cui al comma 2 fino ad 8 di un ulteriore 10%10 % massimo. In tali casi, in deroga alle procedure di cui al comma 4previste da detto xxxxx, le domande per la trasformazione del rapporto di lavoro - in tali casi - sono comunque presentate senza limiti temporalicon cadenza trimestrale ed accolte a valere dal 1 giorno del trimestre successivo, ai sensi del comma 2.
811. Qualora il numero delle richieste relative ai casi del comma 10 ecceda il contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7i contingenti fissati in aggiunta, viene data la precedenza precedenza: - ai seguenti casi:
a) dipendenti familiari che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 8, commi 4 e 5, del d. lgs. n. 81/2015;
b) dipendenti portatori assistono persone portatrici di handicap o non inferiore al 70%, ovvero persone in particolari condizioni psicofisiche;
c) dipendenti che rientrano dal congedo di maternità psico-fisiche o paternità;
d) documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno;
e) necessità di assistere i genitoriaffette da gravi patologie, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari conviventi senza possibilità alternativa di assistenza, che accedano a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti;
f) anziani non autosufficienti; - ai genitori con figli minori, in relazione al loro numero.
912. I dipendenti hanno diritto alla L’ avvenuta trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi previste dall’art. 8, commi 3 e 7, del d. lgs. n. 81/2015. Nelle suddette ipotesi, le domande sono presentate senza limiti temporali, l’amministrazione dà luogo alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale entro il termine di 15 giorni e le trasformazioni effettuate a tale titolo non sono considerate ai fini del raggiungimento del contingente fissato parziale, ai sensi dei del d.lgs. 152/1997 è comunicata per iscritto al dipendente nei termini previsti dai commi 2 e 7.
10. La costituzione del rapporto a tempo parziale avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta e 3 con l’indicazione della data di inizio del rapporto di lavoro, della durata e dell’articolazione della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno e del relativo trattamento economico. Quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni, l’indicazione dell’orario di lavoro può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.
11. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene mediante accordo tra le parti risultante da atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi di cui al comma 10all’art. 22 secondo quanto concordato con l’amministrazione.
12. I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. Tale disciplina non trova applicazione nelle ipotesi previste dal comma 9, che restano regolate dalla relativa disciplina legislativa.
13. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno, decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni.
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Rapporto di lavoro a tempo parziale. 1. Le amministrazioni possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante:
a) assunzione, per la copertura dei posti delle aree o categorie e dei profili a tal fine individuati nell’ambito del piano dei fabbisogni di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni;
b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, su richiesta dei dipendenti interessati.
2. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione organica complessiva di ciascuna area o categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni anno. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unità.
3. Ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, i dipendenti già in servizio presentano apposita domanda, con cadenza semestrale (giugno-dicembre). Nelle domande deve essere indicata l’eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini del comma 6.
4. L’amministrazioneL’amministrazione può concedere, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda, concede la trasformazione del rapporto, nel rispetto delle forme e delle modalità di cui al comma 11, oppure nega la stessa qualora:
a) si determini il superamento del contingente massimo previsto dal comma 2;
b) l’attività di lavoro autonomo o subordinato, che il lavoratore intende svolgere, comporti una situazione di conflitto di interesse con la specifica attività di servizio svolta dallo stesso ovvero sussista comunque una situazione di incompatibilità;
c) in relazione alle mansioni ed alla posizione di lavoro ricoperta dal dipendente, si determini un pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazione.
5. L’utilizzazione dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti da tempo pieno a tempo parziale avviene nel rispetto delle previsioni dell’art. 1, comma 59, della legge n. 662/1996, come modificato dall’articolo dall’art. 73 del D.L. n. 112/2008.
6. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale possono svolgere un’altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi. I suddetti dipendenti sono tenuti a comunicare, entro quindici giorni, all’amministrazione nella quale prestano servizio l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa esterna.
7. In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente individuate dalle amministrazioni in sede di contrattazione integrativa e tenendo conto delle esigenze organizzative, è possibile elevare il contingente di cui al comma 2 fino ad un ulteriore 10%. In tali casi, in deroga alle procedure di cui al comma 4, le domande sono comunque presentate senza limiti temporali.
8. Qualora il numero delle richieste ecceda il contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7, viene data la precedenza ai seguenti casi:
a) dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo dall’art. 8, commi 4 e 5, del d. lgs. n. 81/2015;
b) dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;
c) dipendenti che rientrano dal congedo di maternità o paternità;
d) documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno;
e) necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari conviventi senza possibilità alternativa di assistenza, che accedano a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti;
f) genitori con figli minori, in relazione al loro numero.
9. I dipendenti hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi previste dall’art. 8, commi 3 e 7, del d. lgs. n. 81/2015. Nelle suddette ipotesi, le domande sono presentate senza limiti temporali, temporali e l’amministrazione dà luogo alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale entro il termine di 15 giorni e le giorni. Le trasformazioni effettuate a tale titolo non sono considerate ai fini del raggiungimento del contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 77 del presente articolo.
10. La costituzione del rapporto a tempo parziale avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta e con l’indicazione della data di inizio del rapporto di lavoro, della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno e del relativo trattamento economico. Quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni, l’indicazione dell’orario di lavoro può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.
11. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene mediante accordo tra le parti risultante da atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi di cui al comma 10.
12. I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. Tale disciplina non trova applicazione nelle ipotesi previste dal comma 9, che restano regolate dalla relativa disciplina legislativa.
13. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno, decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni.
14. Il presente articolo sostituisce l’art. 21 del CCNL del 16/10/2008.
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