Recesso dal contratto. Il Cliente ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto di conto corrente e/o dalla convenzione di assegno mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo posta o consegnata a mano alla succursale della Banca con la quale è intrattenuto il rapporto. La Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto di conto corrente e/o dalla convenzione di assegno, tramite comunicazione scritta, dando un preavviso di quindici giorni, ovvero con effetto immediato in presenza di un giustificato motivo, quale individuato in via esemplificativa all'art. 6, lett. d). La Banca ha inoltre la facoltà di recedere se il giustificato motivo riguarda anche uno soltanto dei cointestatari. In caso di recesso, da chiunque esercitato, dal contratto di conto corrente, la Banca non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante. Ove il recesso riguardi soltanto la convenzione di assegno, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante. Resta salvo ogni diverso effetto della revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni ai sensi dell’art. 9 della L. 386/1990 e successive integrazioni e/o modificazioni. Il recesso dalla convenzione d’assegno esercitato da uno solo dei cointestatari o dalla Banca nei confronti di uno solo degli stessi lascia integra la convenzione medesima verso gli altri cointestatari, qualora sia prevista la facoltà per i cointestatari di compiere operazioni separatamente.
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Samples: Conto Corrente, Conto Corrente, Conto Corrente
Recesso dal contratto. 62.1 Il Cliente Committente ha diritto, a suo insindacabile giudizio, e senza necessità di giustificazioni, di recedere dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di avanzamento dei lavori.
62.2 Il recesso del Committente ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all’Appaltatore con lettera raccomandata a.r..
62.3 L’Appaltatore è obbligato ad effettuare la riconsegna dei lavori e l’immissione nel possesso dei cantieri alla data specificata dal Committente nella lettera di comunicazione del recesso, senza ritardo alcuno e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
62.4 L’Appaltatore ha diritto al pagamento dei lavori correttamente eseguiti a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di Contratto.
62.5 A titolo di mancato guadagno e a completa e definitiva tacitazione di ogni diritto e pretesa dell’Appaltatore, il Committente corrisponde all’Appaltatore medesimo il 10% (dieci per cento) dell’ammontare dei lavori non eseguiti fino ai quattro quinti dell’importo contrattuale, nonché il valore dei materiali utili presenti in cantiere.
62.6 Il Committente ha facoltà di recedere acquisire le opere provvisionali, gli impianti di cantiere in qualsiasi momento dal contratto di conto corrente e/tutto o dalla convenzione di assegno mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo posta o consegnata a mano alla succursale della Banca con la quale è intrattenuto il rapporto. La Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto di conto corrente e/o dalla convenzione di assegno, tramite comunicazione scritta, dando un preavviso di quindici giorni, ovvero con effetto immediato in presenza di un giustificato motivo, quale individuato in via esemplificativa all'art. 6, lett. d). La Banca ha inoltre la facoltà di recedere se il giustificato motivo riguarda anche uno soltanto dei cointestatariparte non asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In caso tal caso, corrisponde all’Appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma tra il costo di recesso, da chiunque esercitato, dal contratto di conto corrente, la Banca non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui costruzione e il recesso è divenuto operante. Ove il recesso riguardi soltanto la convenzione di assegno, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante. Resta salvo ogni diverso effetto della revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni ai sensi dell’art. 9 della L. 386/1990 valore delle opere e successive integrazioni e/o modificazioni. Il recesso dalla convenzione d’assegno esercitato da uno solo dei cointestatari o dalla Banca nei confronti di uno solo degli stessi lascia integra la convenzione medesima verso gli altri cointestatari, qualora sia prevista la facoltà per i cointestatari di compiere operazioni separatamenteimpianti al momento dello scioglimento del Contratto.
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Samples: Contract, Contratto Di Appalto, Condizioni Generali Di Contratto
Recesso dal contratto. Il Cliente ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto di conto corrente e/o dalla convenzione di assegno mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo posta o consegnata a mano alla succursale della Banca con la quale è intrattenuto il rapporto. La Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto di conto corrente e/o dalla convenzione di assegno, tramite comunicazione scritta, dando un preavviso di quindici giorni, ovvero con effetto immediato in presenza di un giustificato motivo, quale individuato in via esemplificativa all'art. 6, lett. d). La Banca ha inoltre L’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di recedere se dal Contratto, anche nel caso di aggiudicazione della procedura regionale di fornitura, con semplice preavviso di 30 giorni, senza che l’Impresa aggiudicataria possa pretendere danno o compensi di sorta, ai quali essa dichiara con la sottoscrizione del presente Contratto di rinunciare. Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il giustificato motivo riguarda anche uno soltanto dei cointestataridirettore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’Azienda ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In ogni caso, l’Azienda potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i. In caso di recessosopravvenienze normative interessanti l’Azienda che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura, da chiunque esercitato, la stessa potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di conto correntefornitura, la Banca con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r o pec. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non è tenuta comporti danno alcuno all’Azienda Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante. Ove il recesso riguardi soltanto la convenzione di assegno, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante. Resta salvo ogni diverso effetto della revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni ai sensi dell’art. 9 della L. 386/1990 e successive integrazioni ulteriore compenso o indennizzo e/o modificazionirimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. Il recesso dalla convenzione d’assegno esercitato da uno solo dei cointestatari o dalla Banca nei confronti di uno solo degli stessi lascia integra la convenzione medesima verso gli altri cointestatari, qualora sia prevista la facoltà per i cointestatari di compiere operazioni separatamente1671 codice civile.
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Samples: Contratto Per La Fornitura Di Protesi Ortopediche, Contratto Per La Fornitura in Service Di Protesi Ortopediche CND P09
Recesso dal contratto. Il Cliente ha facoltà cliente può sempre recedere senza penalità e senza spese di recedere in qualsiasi momento chiusura dai singoli Servizi di pagamento PSD disciplinati dalla Sezione II b, ovvero dal contratto di conto corrente e/o dalla convenzione di assegno mediante comunicazione scritta inoltrata presente Contratto Quadro PSD, comunicando alla Banca la propria volontà a mezzo posta lettera raccomandata A.R. o consegnata sottoscrizione dell'apposito modulo disponibile in Filiale, se previsto, facendo specifica menzione del Servizio PSD dal quale intende recedere. Il recesso è efficace - ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.1334 e 1335 c.c. - dal momento in cui perviene a mano alla succursale conoscenza della Banca con la quale le modalità sopra descritte. Il Cliente è intrattenuto il rapportocomunque tenuto a porre in essere senza indugio tutte le attività necessarie a consentire lo scioglimento del rapporto (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: restituzione di moduli assegni; tessere magnetiche; e quant'altro). La Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto di conto corrente presente Contratto Quadro PSD e/o da uno o più singoli Servizi di pagamento PSD disciplinati dalla convenzione di assegno, tramite comunicazione scritta, dando Sezione II b con un preavviso di quindici giorni2 (due) mesi e senza alcune onere per il cliente, ovvero con effetto immediato in presenza di un giustificato motivoe comunque secondo le modalità stabilite dalla normativa tempo per tempo vigente. Il preavviso è dato per iscritto, quale individuato in via esemplificativa all'art. 6, lett. d). La Banca ha inoltre la facoltà di recedere se il giustificato motivo riguarda anche uno soltanto dei cointestatari. In caso di recesso, da chiunque esercitato, dal contratto di conto corrente, la Banca non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante. Ove il recesso riguardi soltanto la convenzione di assegno, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante. Resta salvo ogni diverso effetto della revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni ai sensi dell’art. 9 della L. 386/1990 e successive integrazioni tramite supporto cartaceo e/o modificazionielettronico e/o altro supporto durevole concordato. Contestualmente al recesso operato dalla Banca, quest'ultima si riserva di inibire l'utilizzo degli Strumenti di Pagamento secondo quanto disposto dalla disciplina a questo applicabile, a cui qui si fa espressamente rimando. Il recesso dalla convenzione d’assegno esercitato dal Contratto Quadro PSD di cui alla Sezione II a comporta l'automatico recesso da uno solo dei cointestatari o dalla Banca nei confronti tutti i Servizi di uno solo degli stessi lascia integra la convenzione medesima verso pagamento PSD e determina l'impossibilità per il cliente di utilizzare gli altri cointestatari, qualora sia prevista la facoltà per i cointestatari Strumenti di compiere operazioni separatamentePagamento.
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Samples: Carta Di Debito, Carta Di Debito
Recesso dal contratto. Il Cliente ha È facoltà dell’Amministrazione Appaltante di recedere in qualsiasi qualunque momento dal contratto di conto corrente il contratto, mediante il pagamento delle prestazioni relative ai lavori eseguiti e/o dalla convenzione all’eventuale esecuzione del servizio opzionale in caso di assegno mediante piena, del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle attività eseguite ed escluso ogni altro compenso, ai sensi dell'art.109 del D.lgs. n. 50/2016. L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione scritta inoltrata a mezzo posta o consegnata a mano alla succursale della Banca all’Appaltatore da darsi con la quale è intrattenuto il rapporto. La Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto di conto corrente e/o dalla convenzione di assegno, tramite comunicazione scritta, dando un preavviso di quindici non inferiore a 20 (venti) giorni, ovvero con effetto immediato decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in presenza di un giustificato motivoconsegna le opere ed effettua la verifica sulla regolarità dei lavori. I materiali, quale individuato il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del comma 1, sono soltanto quelli già accettati dal Direttore dei Lavori/RUP, prima della comunicazione del preavviso. L’Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore dei Lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in via esemplificativa all'art. 6, lett. d). La Banca ha inoltre la facoltà di recedere se il giustificato motivo riguarda anche uno soltanto dei cointestatari. In caso di recesso, da chiunque esercitato, dal contratto di conto corrente, la Banca non contrario lo sgombero è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed effettuato d’ufficio e a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante. Ove il recesso riguardi soltanto la convenzione di assegno, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante. Resta salvo ogni diverso effetto della revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni ai sensi dell’art. 9 della L. 386/1990 e successive integrazioni e/o modificazioni. Il recesso dalla convenzione d’assegno esercitato da uno solo dei cointestatari o dalla Banca nei confronti di uno solo degli stessi lascia integra la convenzione medesima verso gli altri cointestatari, qualora sia prevista la facoltà per i cointestatari di compiere operazioni separatamentesue spese.
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Recesso dal contratto. Il Cliente ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto di conto corrente e/o dalla convenzione di assegno mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo posta o consegnata a mano alla succursale della Banca con la quale è intrattenuto il rapportorapporto senza penalità e senza spese di chiusura conto. La Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto di conto corrente e/o dalla convenzione di assegno, tramite comunicazione scritta, dando un preavviso di quindici giorni, ovvero con effetto immediato in presenza di un giustificato motivo, quale individuato in via esemplificativa all'art. 6, lett. d). La Banca ha inoltre la facoltà di recedere se il giustificato motivo riguarda anche uno soltanto dei cointestatari. In caso di recesso, da chiunque esercitato, dal contratto di conto corrente, la Banca non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante. Ove il recesso riguardi soltanto la convenzione di assegno, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante. Resta salvo ogni diverso effetto della revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni ai sensi dell’art. 9 della L. 386/1990 e successive integrazioni e/o modificazioni. Il recesso dalla convenzione d’assegno esercitato da uno solo dei cointestatari o dalla Banca nei confronti di uno solo degli stessi lascia integra la convenzione medesima verso gli altri cointestatari, qualora sia prevista la facoltà per i cointestatari di compiere operazioni separatamente.
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Samples: Conto Corrente, Conto Corrente "Hot Money"
Recesso dal contratto. Il Cliente L’Assicurato ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto presente Contratto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di conto corrente e/o dalla convenzione adesione al Programma assicurativo. In caso di assegno mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo posta o consegnata a mano alla succursale della Banca con la quale è intrattenuto il rapporto. La Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto di conto corrente e/o dalla convenzione di assegno, tramite comunicazione scritta, dando un preavviso di quindici recesso entro 60 (sessanta) giorni, ovvero con effetto immediato in presenza il Premio già pagato sarà restituito all’Aderente, entro 30 (trenta) giorni dalla data del recesso da parte dell’Assicurato, al lordo delle imposte di un giustificato motivolegge e della quota di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. In caso di polizza pluriennale, quale individuato in via esemplificativa all'art. 6dopo cinque anni, lett. d). La Banca l’Assicurato ha inoltre la facoltà di recedere se anticipatamente dal Contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e l’Assicuratore rimborserà all’Aderente solo l’eventuale rata pagata in eccesso nel mese di Recesso stesso il giustificato motivo riguarda anche uno soltanto dei cointestataripremio già pagato al lordo delle imposte di legge. In caso Per contratti poliennali di durata inferiore o uguale a 5 (cinque) anni il re- cesso annuale non èconsentito. Qualora, durante il periodo per l’esercizio del recesso, da chiunque esercitatosia denunciato all’Assicuratore un sinistro verificatosi nel medesimo periodo, dal contratto di conto corrente, la Banca non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante. Ove il recesso riguardi soltanto la convenzione di assegno, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante. Resta salvo ogni diverso effetto della revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni l’Assicuratore riconoscerà l’Indennizzo (ove effettivamente dovuto ai sensi dell’artdel presente contratto) e tratterrà il premio versato anche qualora l’Assicurato, successivamente alla denuncia del sinistro, dichiari di voler recedere. 9 della L. 386/1990 e successive integrazioni e/o modificazioni. Il Le comunicazioni di recesso dalla convenzione d’assegno esercitato da uno solo dei cointestatari o dalla Banca nei confronti di uno solo degli stessi lascia integra la convenzione medesima verso gli altri cointestataricui al presente articolo devono essere in- viate dall’Assicurato a Sogessur S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia, qualora sia prevista la facoltà per i cointestatari di compiere operazioni separatamenteXxx Xxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxx.
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Samples: Assicurazione
Recesso dal contratto. Il Cliente ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto di conto corrente e/o dalla convenzione di assegno mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo posta o consegnata a mano alla succursale della Banca con la quale è intrattenuto il rapporto. La Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto di conto corrente e/o dalla convenzione di assegno, tramite comunicazione scritta, dando un preavviso di quindici giorni, ovvero con effetto immediato in presenza di un giustificato motivo, quale individuato in via esemplificativa all'art. 6, lett. d). La Banca ha inoltre Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere se dal Contratto con semplice preavviso di 30 giorni, senza che l’Impresa aggiudicataria possa pretendere danno o compensi di sorta, ai quali essa dichiara con la sottoscrizione del presente Contratto di rinunciare, nel caso di attivazione della convenzione da parte della Centrale di committenza SardegnaCAT. Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il giustificato motivo riguarda anche uno soltanto dei cointestataridirettore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’Azienda ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In ogni caso, l’Azienda potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i. In caso di recessosopravvenienze normative interessanti l’Azienda che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, da chiunque esercitato, la stessa potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di conto correntefornitura, la Banca non è tenuta con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r o pec. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante. Ove il recesso riguardi soltanto la convenzione di assegno, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante. Resta salvo ogni diverso effetto della revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni ai sensi dell’art. 9 della L. 386/1990 e successive integrazioni ulteriore compenso o indennizzo e/o modificazionirimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. Il recesso dalla convenzione d’assegno esercitato da uno solo dei cointestatari o dalla Banca nei confronti di uno solo degli stessi lascia integra la convenzione medesima verso gli altri cointestatari, qualora sia prevista la facoltà per i cointestatari di compiere operazioni separatamente1671 codice civile.
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Recesso dal contratto. 1. Il Cliente ha facoltà recesso dell’Appaltatore non è ammesso e, qualora comunque attuato, comporta l'obbligazione per lo stesso del risarcimento dei danni, con incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale forfetaria dell’inadempimento, fatta salva la prova del maggior danno.
2. Ai sensi dell’art. 109 del codice dei contratti la Stazione Appaltante può recedere in qualsiasi momento dal contratto di conto corrente e/o dalla convenzione di assegno mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo posta o consegnata a mano alla succursale della Banca con contratto, anche se è stata iniziata la quale è intrattenuto prestazione, purché tenga indenne l’appaltatore delle spese sostenute, del servizio eseguito e del corrispettivo dovuto per il rapportodecimo dei servizi non eseguiti.
3. La Banca ha facoltà Stazione Appaltante – qualora gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o di recedere ordinamento interno, in qualsiasi momento dal base ai quali si è provveduto all’affidamento del servizio, dovessero subire modifiche tali da incidere significativamente sull’equilibrio del contratto di conto corrente e/o dalla convenzione di assegno, tramite comunicazione scritta, dando un preavviso di quindici giorni, ovvero con effetto immediato in presenza di un giustificato motivo, quale individuato in via esemplificativa all'art. 6, lett. d). La Banca ha inoltre - si riserva la facoltà di recedere se il giustificato motivo riguarda anche uno soltanto dei cointestatari. In caso di recesso, da chiunque esercitato, dal contratto stesso, con un preavviso di conto correntesessanta giorni, la Banca non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed senza che l’appaltatore abbia a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in pretendere alcun risarcimento di danni o altre forme di compensazione, cui il recesso è divenuto operante. Ove il recesso riguardi soltanto la convenzione l’appaltatore medesimo fin d'ora dichiara di assegno, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante. Resta salvo ogni diverso effetto della revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni ai sensi dell’art. 9 della L. 386/1990 e successive integrazioni e/o modificazioni. Il recesso dalla convenzione d’assegno esercitato da uno solo dei cointestatari o dalla Banca nei confronti di uno solo degli stessi lascia integra la convenzione medesima verso gli altri cointestatari, qualora sia prevista la facoltà per i cointestatari di compiere operazioni separatamenterinunciare.
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Samples: Capitolato Speciale d'Oneri
Recesso dal contratto. Il Cliente L’Appaltante ha facoltà il diritto di recedere in qualsiasi momento qualunque tempo dal contratto previo il pagamento della parte di conto corrente e/o dalla convenzione contratto eseguita, oltre al decimo dell'importo del contratto non eseguito. Il decimo dell’importo del contratto non eseguito è calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti dell’importo posto a base di assegno mediante gara, depurato del ribasso offerto, e l’ammontare netto della prestazione eseguita. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione scritta inoltrata a mezzo posta o consegnata a mano alla succursale della Banca all'Esecutore da darsi con la quale è intrattenuto il rapporto. La Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto di conto corrente e/o dalla convenzione di assegno, tramite comunicazione scritta, dando un preavviso non inferiore a venti giorni decorsi i quali l’Appaltante effettua la verifica della parte di quindici giornicontratto eseguita. Ai sensi dell’art. 1 c. 13 DL n. 95/2012, ovvero con effetto immediato in presenza di un giustificato motivo, quale individuato in via esemplificativa all'art. 6, lett. d). La Banca ha inoltre la facoltà di recedere se il giustificato motivo riguarda anche uno soltanto dei cointestatari. In caso diritto di recesso, da chiunque può essere esercitato, dal contratto di previa formale comunicazione all’Esecutore con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto correnteanche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, la Banca non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante. Ove il recesso riguardi soltanto la convenzione di assegno, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante. Resta salvo ogni diverso effetto della revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni i parametri delle convenzioni stipulate da Consip spa ai sensi dell’art. 9 26 c. 1 L. n. 488/1999 successive alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip spa, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26 c. 3 della L. 386/1990 e successive integrazioni e/o modificazioni. Il recesso dalla convenzione d’assegno esercitato da uno solo dei cointestatari o dalla Banca nei confronti di uno solo degli stessi lascia integra la convenzione medesima verso gli altri cointestatari, qualora sia prevista la facoltà per i cointestatari di compiere operazioni separatamenten.488/1999.
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Samples: Contract for Services
Recesso dal contratto. Il Cliente ha facoltà di recedere in qualsiasi momento recesso dal contratto di conto corrente e/o dalla convenzione di assegno mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo posta o consegnata a mano alla succursale collettivo prima della Banca con la quale sua scadenza è intrattenuto il rapporto. La Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto di conto corrente e/o dalla convenzione di assegno, tramite comunicazione scritta, dando un preavviso di quindici giorni, ovvero con effetto immediato in presenza di un giustificato motivo, quale individuato in via esemplificativa all'art. 6, lett. d). La Banca ha inoltre la facoltà di recedere se il giustificato motivo riguarda anche uno soltanto dei cointestatari. In legittimo solo nel caso di recesso, da chiunque esercitato, dal contratto di conto corrente, la Banca non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operantecontratto stesso non preveda un termine di durata, in questo caso dovrà essere dato un congruo preavviso, generalmente di tre mesi (Cass., 9 giugno 1993, n.° 6408). Ove il recesso riguardi soltanto la convenzione di assegnoViceversa, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella nel caso in cui il datore di lavoro eserciti il suo diritto di recesso è divenuto operanteprima della scadenza indicata nel contratto, oltre ad aver assunto un comportamento antisindacale, avrà posto in essere una tipica ipotesi di inadempimento contrattuale. Resta salvo ogni diverso effetto della revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni ai sensi dell’artLa giurisprudenza ha altresì affermato che nel caso di contratto collettivo stipulato per la composizione di un conflitto tra le parti senza la previsione di un termine di scadenza non implica che gli effetti dello stesso perdurino illimitatamente nel tempo. 9 della L. 386/1990 Infatti le parti possono dare disdetta nel rispetto del principio di correttezza e successive integrazioni e/buona fede (Cass., 1 luglio 1998, n.° 6427). L’adesione si ha quando una o modificazionipiù organizzazioni sindacali minori, non partecipando alla fase di stipulazione del contratto collettivo, vi aderiscono solo successivamente con la sottoscrizione di un nuovo contratto di identico contenuto. Il recesso dalla convenzione d’assegno esercitato da uno solo dei cointestatari o dalla Banca In questo caso il contratto collettivo produrrà i suoi effetti anche nei confronti di uno solo degli stessi lascia integra la convenzione medesima verso gli altri cointestatariiscritti all’associazione aderente. La giurisprudenza ha precisato che accanto a tale adesione esplicita, qualora sia prevista la facoltà per i cointestatari di compiere operazioni separatamentesi può avere anche l’adesione c.d. implicita, quella cioè desumibile da fatti concludenti che configurino ratifica ed approvazione dell’operato dell’organizzazione sindacale maggiore (Cass., 5 marzo 1992, n.° 2664).
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro
Recesso dal contratto. Il Cliente ha 21.1 La Committente è in facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento momento, indipendentemente dallo stato di esecuzione del Contratto, con preavviso scritto da inviarsi all’Appaltatore, a mezzo racc a.r., almeno 60 (sessanta) giorni prima della data di efficacia del recesso.
21.2 Il recesso della Committente ha effetto dal contratto giorno indicato all’Appaltatore nella predetta lettera raccomandata a.r.; a partire dalla suindicata data di conto corrente efficacia del recesso, l’Appaltatore è tenuto a cessare l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
21.3 Nell’ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo, la Committente è tenuta a corrispondere, in espressa deroga all’art. 1671 c.c., soltanto il
21.4 La Committente si riserva ad ogni modo la facoltà, in caso di recesso o risoluzione, di chiedere all’Appaltatore di assicurare le prestazioni contrattuali fino ad affidamento dell’incarico a nuovo soggetto, qualora dalla cessazione delle stesse possano derivare danni per la Committente.
21.5 Salva diversa previsione contrattuale, è escluso il diritto dell’Appaltatore ad ogni eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, nonché ad ogni compenso o indennizzo e/o dalla convenzione di assegno mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo posta o consegnata a mano alla succursale della Banca con la quale è intrattenuto il rapporto. La Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto di conto corrente e/o dalla convenzione di assegno, tramite comunicazione scritta, dando un preavviso di quindici giorni, ovvero con effetto immediato in presenza di un giustificato motivo, quale individuato in via esemplificativa all'art. 6, lett. d). La Banca ha inoltre la facoltà di recedere se il giustificato motivo riguarda anche uno soltanto dei cointestatari. In caso di recesso, da chiunque esercitato, dal contratto di conto corrente, la Banca non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante. Ove il recesso riguardi soltanto la convenzione di assegno, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante. Resta salvo ogni diverso effetto della revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni ai sensi dell’art. 9 della L. 386/1990 e successive integrazioni e/o modificazioni. Il recesso dalla convenzione d’assegno esercitato da uno solo dei cointestatari o dalla Banca nei confronti di uno solo degli stessi lascia integra la convenzione medesima verso gli altri cointestatari, qualora sia prevista la facoltà per i cointestatari di compiere operazioni separatamenterimborso.
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Samples: Contract for Services
Recesso dal contratto. Il Cliente La Stazione Appaltante ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto di conto corrente e/o dalla convenzione di assegno mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo posta o consegnata a mano alla succursale della Banca con la quale è intrattenuto il rapporto. La Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto di conto corrente e/o dalla convenzione di assegno, tramite comunicazione scritta, dando un preavviso di quindici giorni, ovvero con effetto immediato in presenza di un giustificato motivo, quale individuato in via esemplificativa all'art. 6, lett. d). La Banca ha inoltre la facoltà di recedere se dal Contratto in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto stesso ai sensi dell’art.109 del D.Lgs. n. 50/2016 e secondo le modalità previste dal CSA di Servizi / Forniture – Parte Generale. La Stazione Appaltante ha l’obbligo di recedere dal contratto qualora, al verificarsi di uno dei casi previsti dal comma 17 dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., non sussistano le condizioni che consentano di proseguire il giustificato motivo riguarda anche uno soltanto contratto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice ed in possesso dei cointestatarirequisiti di qualificazione adeguati ai servizi o forniture ancora da eseguire. In tal caso di recessol’Appaltatore ha diritto al solo pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso ed il pagamento dei materiali utili esistenti in magazzino. [Eventuale, da chiunque esercitato, dal contratto di conto corrente, la Banca non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella solo nel caso in cui il recesso è divenuto operante. Ove il recesso riguardi soltanto la convenzione ANAS si sia avvalsa del silenzio assenso di assegno, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante. Resta salvo ogni diverso effetto della revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni ai sensi dell’art. 9 della L. 386/1990 e successive integrazioni e/o modificazioni. Il recesso dalla convenzione d’assegno esercitato da uno solo dei cointestatari o dalla Banca nei confronti di uno solo degli stessi lascia integra la convenzione medesima verso gli altri cointestatari, qualora sia prevista alla Premessa D.1] ANAS si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto, previa eventuale istruttoria, allorquando dovesse intervenire l’eventuale tardivo dissenso dall’Amministrazione competente interpellata per il rilascio della/e certificazione/i cointestatari di compiere operazioni separatamentecui alla Premessa E. In tal caso, l’Appaltatore avrà diritto al pagamento delle sole prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso.
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Samples: Services Agreements
Recesso dal contratto. Il Cliente ha 21.1 La Committente è in facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento, indipendentemente dallo stato di esecuzione del Contratto, con preavviso scritto da inviarsi all’Appaltatore, a mezzo racc a.r., almeno 60 (sessanta) giorni prima della data di efficacia del recesso.
21.2 Il recesso della Committente ha effetto dal giorno indicato all’Appaltatore nella predetta lettera raccomandata a.r.; a partire dalla suindicata data di efficacia del recesso, l’Appaltatore è tenuto a cessare l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
21.3 Nell’ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo, la Committente è tenuta a corrispondere, in espressa deroga all’art. 1671 c.c., soltanto il corrispettivo relativo alle prestazioni fino a quel momento dal contratto correttamente eseguite dall’Appaltatore ed accettate dalla Committente, nonché i costi eventualmente sostenuti fino al giorno del recesso.
21.4 La Committente si riserva ad ogni modo la facoltà, in caso di conto corrente recesso o risoluzione, di chiedere all’Appaltatore di assicurare le prestazioni contrattuali fino ad affidamento dell’incarico a nuovo soggetto, qualora dalla cessazione delle stesse possano derivare danni per la Committente.
21.5 Salva diversa previsione contrattuale, è escluso il diritto dell’Appaltatore ad ogni eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, nonché ad ogni compenso o indennizzo e/o dalla convenzione di assegno mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo posta o consegnata a mano alla succursale della Banca con la quale è intrattenuto il rapporto. La Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto di conto corrente e/o dalla convenzione di assegno, tramite comunicazione scritta, dando un preavviso di quindici giorni, ovvero con effetto immediato in presenza di un giustificato motivo, quale individuato in via esemplificativa all'art. 6, lett. d). La Banca ha inoltre la facoltà di recedere se il giustificato motivo riguarda anche uno soltanto dei cointestatari. In caso di recesso, da chiunque esercitato, dal contratto di conto corrente, la Banca non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante. Ove il recesso riguardi soltanto la convenzione di assegno, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante. Resta salvo ogni diverso effetto della revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni ai sensi dell’art. 9 della L. 386/1990 e successive integrazioni e/o modificazioni. Il recesso dalla convenzione d’assegno esercitato da uno solo dei cointestatari o dalla Banca nei confronti di uno solo degli stessi lascia integra la convenzione medesima verso gli altri cointestatari, qualora sia prevista la facoltà per i cointestatari di compiere operazioni separatamenterimborso.
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Samples: Contract for Works
Recesso dal contratto. 48.1. Il Cliente Committente ha facoltà diritto, con decisione motivata, di recedere in qualsiasi momento dal contratto Contratto. Il recesso ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all’Appaltatore.
48.2. L’Appaltatore è obbligato ad effettuare la riconsegna delle Opere e di conto corrente e/o dalla convenzione tutti i documenti tecnici e l’immissione nel possesso del cantiere al Committente alla data specificata nella lettera di assegno mediante comunicazione scritta inoltrata del recesso, senza ritardo alcuno e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
48.3. L’Appaltatore ha diritto:
48.4. A titolo di mancato guadagno e a mezzo posta o consegnata completa e definitiva tacitazione di ogni diritto e pretesa dell’Appaltatore, il Committente corrisponderà all’Appaltatore stesso il 10% del Prezzo Contrattuale, nonché il valore dei materiali utili a mano alla succursale della Banca con la quale è intrattenuto il rapportogiudizio del Committente presenti in cantiere.
48.5. La Banca Il Committente ha facoltà di recedere acquisire le opere provvisionali, gli impianti in qualsiasi momento dal contratto di conto corrente e/cantiere in tutto o dalla convenzione di assegno, tramite comunicazione scritta, dando un preavviso di quindici giorni, ovvero con effetto immediato in presenza di un giustificato motivo, quale individuato in via esemplificativa all'art. 6, lett. d). La Banca ha inoltre la facoltà di recedere se il giustificato motivo riguarda anche uno soltanto dei cointestatariparte non asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso, corrisponderà all’ Appaltatore, per il valore delle opere provvisionali e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma tra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del Contratto.
48.6. Il Valore di Recesso determinato ai sensi dei punti 48.3, 48.4, 48.5 sarà, una volta accettato dall’Appaltatore, corrisposto secondo le modalità di cui all’articolo 39.2 in caso di recessomancato accordo, da chiunque esercitatosi applicherà l’articolo 16.
48.7. Si applicano altresì, dal contratto di conto correnteper quanto compatibili, la Banca non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante. Ove il recesso riguardi soltanto la convenzione di assegnoarticoli 50.4, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante. Resta salvo ogni diverso effetto della revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni ai sensi dell’art. 9 della L. 386/1990 50.5 e successive integrazioni e/o modificazioni. Il recesso dalla convenzione d’assegno esercitato da uno solo dei cointestatari o dalla Banca nei confronti di uno solo degli stessi lascia integra la convenzione medesima verso gli altri cointestatari, qualora sia prevista la facoltà per i cointestatari di compiere operazioni separatamente50.6.
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Samples: Contract for the Execution and Supply of Prefabricated Steel Modules for Intensive Care
Recesso dal contratto. Il Cliente ha facoltà di L’Amministrazione può recedere in qualsiasi momento dal contratto nei seguenti casi:
a) in qualunque momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del c.c. e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l’Esecutore delle spese sostenute e delle prestazioni rese;
b) per motivi di conto corrente e/pubblico interesse, anche conseguenti al mutare degli attuali presupposti giuridici e legislativi, o derivanti dalla convenzione modificazione delle attuali forme organizzativo-gestionali dei servizi interessati all’appalto, adottate dall’Amministrazione;
c) in caso di assegno mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo posta cessazione dell’attività o consegnata a mano alla succursale in caso di concordato preventivo o fallimento dell’Esecutore;
d) in caso di morte dell’appaltatore, quando la sua persona costituisca motivo determinante di garanzia del contratto e della Banca con la quale è intrattenuto il rapportosua esecuzione. La Banca ha facoltà di Qualora l’Esecutore dovesse recedere in qualsiasi momento dal contratto di conto corrente e/o dalla convenzione di assegno, tramite comunicazione scritta, dando un preavviso di quindici giorni, ovvero con effetto immediato in presenza di un prima della scadenza prevista senza giustificato motivo, quale individuato in via esemplificativa all'artl’Amministrazione procederà agendo per il pieno risarcimento dei danni subiti. 6Sarà, lett. d). La Banca ha inoltre la facoltà inoltre, addebitata all’Affidatario a titolo di recedere se il giustificato motivo riguarda anche uno soltanto dei cointestatari. In caso di recesso, da chiunque esercitato, dal contratto di conto correnterisarcimento danni, la Banca non è tenuta maggiore spesa derivante dall’assegnazione del servizio ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operantealtri soggetti. Ove il recesso riguardi soltanto la convenzione di assegno, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante. Resta salvo ogni diverso effetto della revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni ai sensi dell’art. 9 della L. 386/1990 U:\Verde\Manutenzione Ordinaria\2016 Abbattimenti e successive integrazioni e/o modificazioni. Il recesso dalla convenzione d’assegno esercitato da uno solo dei cointestatari o dalla Banca nei confronti di uno solo degli stessi lascia integra la convenzione medesima verso gli altri cointestatari, qualora sia prevista la facoltà per i cointestatari di compiere operazioni separatamente.Potature 05 2016\capitolato prestazionale.doc
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Samples: Determination for Public Works
Recesso dal contratto. Il Cliente ha facoltà di recedere in qualsiasi momento L’Ente recederà dal contratto di conto corrente e/o dalla convenzione di assegno mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo posta o consegnata a mano qualora: · l’Appaltatore non provveda, entro il termine fissata dall’Ente, alla succursale stipulazione del contratto; · l’Appaltatore non presenti, prima della Banca con la quale è intrattenuto il rapportostipula del contratto, le polizze assicurative così come prevista dall’art. La Banca ha facoltà di 20. L’Appaltatore non potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto di conto corrente e/o dalla convenzione di assegnoprima della sua scadenza, tramite comunicazione scrittase non nei casi previsti dal vigente Codice Civile (art. 1453, dando un preavviso di quindici giorni1463, ovvero con effetto immediato in presenza di un 1467). Qualora l’Appaltatore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista senza giustificato motivo, quale individuato in via esemplificativa all'artl’Ente si rivarrà, a titolo di risarcimento danni, su tutto il deposito cauzionale definitivo, oltre ad esigere gli eventuali maggiori danni riscontrati. 6Sarà inoltre addebitata all’Appaltatore, letta titolo di risarcimento danni, la maggiore spesa derivante dall’assegnazione dell’appalto ad altra ditta. d)Il provvedimento di affidamento della gestione può essere sempre revocato dall’Ente e, così, risolto il contratto al ricorrere gravissimi motivi di pubblica utilità. La Banca ha inoltre la Al sussistere di qualificate ragioni di tutela dell’interesse pubblico, l’Ente si riserva l’insindacabile facoltà di recedere se ridimensionare, sospendere o concludere anticipatamente la gestione ed il giustificato motivo riguarda anche uno soltanto dei cointestatari. In caso rapporto contrattuale con il semplice preavviso di recesso, da chiunque esercitato, dal contratto di conto corrente, la Banca non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante. Ove il recesso riguardi soltanto la convenzione di assegno, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante. Resta salvo ogni diverso effetto della revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni ai sensi dell’art. 9 della L. 386/1990 e successive integrazioni e/o modificazioni. Il recesso dalla convenzione d’assegno esercitato da uno solo dei cointestatari o dalla Banca nei confronti di uno solo degli stessi lascia integra la convenzione medesima verso gli altri cointestatari, qualora sia prevista la facoltà per i cointestatari di compiere operazioni separatamente60 (sessanta) giorni.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Recesso dal contratto. Il Cliente Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 co. 4ter, e 92 co. 4 del D.Lgs. n. 159/2011, l'Amministrazione Comunale ha facoltà diritto di recedere in qualsiasi momento unilateralmente dal contratto in qualunque tempo e stato di conto corrente e/o dalla convenzione di assegno mediante esecuzione del servizio dandone comunicazione scritta inoltrata a mezzo posta o consegnata a mano alla succursale della Banca con la quale è intrattenuto il rapportoal Soggetto Attuatore. La Banca Il recesso ha facoltà effetto dal ventesimo giorno dalla data di recedere in qualsiasi momento dal contratto ricevimento di conto corrente e/o dalla convenzione di assegno, tramite comunicazione scritta, dando un preavviso di quindici giorni, ovvero con effetto immediato in presenza di un giustificato motivo, quale individuato in via esemplificativa all'art. 6, lett. d). La Banca ha inoltre la facoltà di recedere se il giustificato motivo riguarda anche uno soltanto dei cointestataritale comunicazione. In caso di recesso, da chiunque esercitatoil Soggetto Attuatore ha diritto al pagamento delle sole prestazioni correttamente eseguite a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto. Dalla data di efficacia del recesso, dal contratto il Soggetto Attuatore si impegna ad assicurare che tale cessazione non comporti alcun danno alla Amministrazione Comunale, tendendola in tal senso indenne, ponendo in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e fornendo all'Amministrazione Comunale tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di conto correnteprovvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione del servizio. Il Soggetto Attuatore, la Banca non è tenuta inoltre, rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante. Ove il recesso riguardi soltanto la convenzione di assegnoogni ulteriore compenso, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante. Resta salvo ogni diverso effetto della revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni ai sensi dell’art. 9 della L. 386/1990 e successive integrazioni indennizzo e/o modificazionirimborso di sorta, anche in deroga a quanto previsto dall’art. Il recesso dalla convenzione d’assegno esercitato da uno solo dei cointestatari o dalla Banca nei confronti di uno solo degli stessi lascia integra la convenzione medesima verso gli altri cointestatari, qualora sia prevista la facoltà per i cointestatari di compiere operazioni separatamente1671 c.c.
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Recesso dal contratto. Il Cliente L’Assicurato ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto presente Contratto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di conto corrente e/o dalla convenzione adesione al Programma assicurativo. In caso di assegno mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo posta o consegnata a mano alla succursale della Banca con la quale è intrattenuto il rapporto. La Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto di conto corrente e/o dalla convenzione di assegno, tramite comunicazione scritta, dando un preavviso di quindici recesso entro 60 (sessanta) giorni, ovvero con effetto immediato in presenza il Premio già pagato sarà restituito all’Aderente, entro 30 (trenta) giorni dalla data del recesso da parte dell’Assicurato, al lordo delle imposte di un giustificato motivolegge e della quota di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. In caso di polizza pluriennale, quale individuato in via esemplificativa all'art. 6dopo cinque anni, lett. d). La Banca l’Assicurato ha inoltre la facoltà di recedere se anticipatamente dal Contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e l’Assicuratore rimborserà all’Aderente solo l’eventuale rata pagata in eccesso nel mese di Recesso stesso il giustificato motivo riguarda anche uno soltanto dei cointestataripremio già pagato al lordo delle imposte di legge.. Per contratti poliennali di durata inferiore o uguale a 5 (cinque) anni il re- cesso annuale non èconsentito. In caso di Qualora, durante il periodo per l’esercizio del recesso, da chiunque esercitatosia denunciato all’Assicuratore un sinistro verificatosi nel medesimo periodo, dal contratto di conto corrente, la Banca non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante. Ove il recesso riguardi soltanto la convenzione di assegno, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante. Resta salvo ogni diverso effetto della revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni l’Assicuratore riconoscerà l’Indennizzo (ove effettivamente dovuto ai sensi dell’artdel presente contratto) e tratterrà il premio versato anche qualora l’Assicurato, successivamente alla denuncia del sinistro, dichiari di voler recedere. 9 della L. 386/1990 e successive integrazioni e/o modificazioni. Il Senza Sosta - Condizioni di assicurazione - ASS 133-TMK-07/2022_01 Le comunicazioni di recesso dalla convenzione d’assegno esercitato da uno solo dei cointestatari o dalla Banca nei confronti di uno solo degli stessi lascia integra la convenzione medesima verso gli altri cointestataricui al presente articolo devono essere in- viate dall’Assicurato a Sogessur S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia, qualora sia prevista la facoltà per i cointestatari di compiere operazioni separatamenteXxx Xxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxx.
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Samples: Assicurazione
Recesso dal contratto. Il Cliente Comune potrà recedere dall’Accordo Quadro qualora intervengano, all’interno della stesso, trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini dei lavori affidati e per motivi di pubblico interesse, previa comunicazione per iscritto da trasmettere all’Appaltatore. Nel provvedimento di recesso saranno specificatamente indicati tali motivi e fissati il termine di operatività dello stesso, che non potrà essere inferiore a venti giorni. In tutti i casi, fermo restando il diritto dell’Appaltatore al pagamento della prestazione già resa, nessun indennizzo è dovuto all’Appaltatore. Il Committente ha facoltà di recedere dal/i contratto/i applicativo/i in qualsiasi momento dal contratto e qualunque sia lo stato di conto corrente e/o dalla convenzione di assegno mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo posta o consegnata a mano alla succursale della Banca con la quale è intrattenuto il rapporto. La Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto di conto corrente e/o dalla convenzione di assegno, tramite comunicazione scritta, dando un preavviso di quindici giorni, ovvero con effetto immediato in presenza di un giustificato motivo, quale individuato in via esemplificativa all'art. 6, lett. d). La Banca ha inoltre la facoltà di recedere se il giustificato motivo riguarda anche uno soltanto avanzamento dei cointestatari. In caso di recesso, da chiunque esercitato, dal contratto di conto corrente, la Banca non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante. Ove il recesso riguardi soltanto la convenzione di assegno, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante. Resta salvo ogni diverso effetto della revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni ai sensi dell’art. 9 della L. 386/1990 e successive integrazioni e/o modificazionilavori. Il recesso dalla convenzione d’assegno esercitato da uno solo del Committente ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all’esecutore con lettera raccomandata r.r.. o con posta elettronica certificata. L’Esecutore è obbligato a effettuare la riconsegna dei cointestatari o dalla Banca nei confronti lavori e l’immissione nel possesso dei cantieri alla data specificata dal Committente nella lettera di uno solo degli stessi lascia integra la convenzione medesima verso gli altri cointestataricomunicazione del recesso, qualora sia prevista la facoltà senza ritardo alcuno e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. L’Esecutore ha diritto al pagamento dei lavori correttamente eseguiti a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto. A titolo di mancato guadagno e a completa e definitiva tacitazione di ogni diritto e pretesa dell’Esecutore, il Committente corrisponde a quest’ultimo il dieci per i cointestatari di compiere operazioni separatamentecento dell’ammontare dei lavori non ancora eseguiti calcolati con riferimento ai quattro quinti dell’importo contrattuale del contratto applicativo.
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Samples: Accordo Quadro
Recesso dal contratto. Il Cliente ha facoltà L’INGV, salvi i casi di recesso previsti dall’art.109 del D.Lgs. n. 50/2016, si riserva, ai sensi dell’art. 1, co. 13 del decreto legge 6 Luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135, di recedere in qualsiasi ogni momento dal contratto nel caso in cui, successivamente alla stipula del medesimo, intervenissero, per i servizi richiesti, convenzioni Consip a condizioni migliorative e il Fornitore affidatario non acconsenta ad adeguare le proprie condizioni economiche alle modifiche migliorative proposte da Consip Spa. Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di conto corrente e/o dalla convenzione di assegno mediante apposita comunicazione scritta inoltrata a mezzo posta o consegnata a mano alla succursale PEC. Dalla data di ricezione della Banca con la quale è intrattenuto il rapporto. La Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto di conto corrente e/o dalla convenzione di assegnocomunicazione del recesso, tramite comunicazione scrittal’affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, dando un preavviso di quindici giorni, ovvero con effetto immediato in presenza di un giustificato motivo, quale individuato in via esemplificativa all'art. 6, lett. d). La Banca ha inoltre la facoltà di recedere se il giustificato motivo riguarda anche uno soltanto dei cointestatariassicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad INGV. In caso di recessorecesso di INGV, da chiunque esercitatol’affidatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. L’INGV si riserva di recedere dal contratto in caso di conto corrente, la Banca non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante. Ove il recesso riguardi soltanto la convenzione inosservanza da parte dei dipendenti dell’affidatario del codice di assegno, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante. Resta salvo ogni diverso effetto della revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni ai sensi dell’art. 9 della L. 386/1990 e successive integrazioni e/o modificazioni. Il recesso dalla convenzione d’assegno esercitato da uno solo comportamento dei cointestatari o dalla Banca nei confronti di uno solo degli stessi lascia integra la convenzione medesima verso gli altri cointestatari, qualora sia prevista la facoltà per i cointestatari di compiere operazioni separatamentedipendenti INGV.
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