Recesso unilaterale dell’Amministrazione Clausole campione

Recesso unilaterale dell’Amministrazione. 1. L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell’art 109 del D.lgs. n. 50/2016, in qualunque tempo e fino al termine del contratto, per motivi di pubblico interesse.
Recesso unilaterale dell’Amministrazione. L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell’art 109 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., in qualunque tempo e fino al termine del contratto,per motivi di pubblico interesse. Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi venti (20) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2. Qualora l’Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all’appaltatore un’indennità corrispondente a quanto segue: - prestazioni già eseguite dall’appaltatore al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall’Amministrazione; - il valore dei materiali esistenti nel magazzino dall’appaltatore.
Recesso unilaterale dell’Amministrazione. L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 1671 del codice civile in qualunque tempo e fino al termine del servizio. Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi venti (20) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2. Qualora l’Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale si obbliga a pagare all’appaltatore un’indennità corrispondente a quanto segue: - alle prestazioni già eseguite dall’appaltatore al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso così come attestate dal verbale di verifica redatto dall’amministrazione; - alle spese sostenute dall’appaltatore.
Recesso unilaterale dell’Amministrazione. L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse. Costituiscono, tra le altre, motivo di risoluzione del contratto le determinazioni/decisioni assunte e comunicate dal Comune di Bologna in ordine alla interruzione dell’erogazione di determinati servizi e/o lo stralcio/riduzione dei medesimi dal contratto di servizio con l’ASP o dalle determinazioni di delega dei servizi assegnate anche a diverso titolo all’ASP e, per l’effetto, rientranti nel presente appalto. Il recesso unilaterale dell’ASP che determina la risoluzione del contratto può essere esercitato anche in seguito alla carenza di fondi a copertura dell’appalto conseguente a minori trasferimenti provenienti dal Comune di Bologna in ordine al finanziamento del contratto di servizio e/o dei servizi comunque delegati all’ASP a diverso titolo e, per l’effetto, rientranti nel presente appalto. Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento anticipata a mezzo fax o e-mail certificata. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 3. Qualora l’Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all’Appaltatore le prestazioni già eseguite dall’Appaltatore al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall’Amministrazione.
Recesso unilaterale dell’Amministrazione. L’Amministrazione, nel caso che gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o di ordinamento interno, in base ai quali si è provveduto all'affidamento del Servizio, dovessero subire variazioni, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di recedere dallo stesso, con preavviso di almeno quindici giorni, senza che l'affidatario possa pretendere risarcimento danni o compensazioni di sorta, ai quali esso dichiara fin d'ora di rinunciare.
Recesso unilaterale dell’Amministrazione. L’Amministrazione Consortile si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in base all’articolo 21-sexies della Legge n. 241/1990 e successive integrazioni e modificazioni ed ai sensi dell’articolo 1671 del Codice Civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse. Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata (PEC): il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione suddetta. Qualora l’Ente si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, esso si obbliga a pagare all’Appaltatore un’indennità corrispondente a:
Recesso unilaterale dell’Amministrazione. 1. Ai sensi dell’art. 21-sexies, L. n. 241/1990 e dell’art 1671 C.C., l’Amministrazione comunale si ri- serva la facoltà di recedere dal contratto per motivi di pubblico interesse debitamente e puntualmente motivati.
Recesso unilaterale dell’Amministrazione. L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 1671 del Codice Civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse e per fatti sopravvenuti non imputabili all’Amministrazione. Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente periodo. Qualora l’Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all’appaltatore un’indennità corrispondente a quanto segue: • prestazioni già eseguite dall’appaltatore al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall’Amministrazione; • spese sostenute dall’appaltatore; – RECESSO DELL’APPALTATORE Per ragioni di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all’Amministrazione, la stessa può sospendere l’esecuzione delle prestazioni relative al presente appalto per tutta la durata della causa ostativa. Decorso un periodo di tre (3) mesi è facoltà dell’appaltatore recedere dal contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese. L’Amministrazione, fermo quanto previsto nel comma precedente, si riserva la facoltà di sospendere l’esecuzione della prestazione per un periodo complessivo massimo di tre (3) mesi senza che l’appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità. L’Amministrazione provvede a comunicare per iscritto all’appaltatore la sospensione dell’esecuzione almeno ventiquattro (24) ore prima della data fissata per la sua decorrenza. Qualora l’avvio dell’esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nel contratto per fatto o colpa imputabile all’Amministrazione, l’appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso l’appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti stabiliti dal regolamento. Ove l’istanza dell’appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente all’avvio dell’esecuzione del contratto, lo stesso appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dal regolamento. La facoltà dell’Amministrazione di non accogliere l’istanza di recesso de...

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  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

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