Reclami e risoluzione delle controversie Clausole campione

Reclami e risoluzione delle controversie. Eventuali reclami inerenti al rapporto contrattuale, devono essere inoltrati per iscritto a: • Bipiemme Vita S.p.A. – Gestione Reclami – Xxx X. Xxxxxxxxx, 3 -20124 Milano oppure tramite: • e-mail: xxxxxxx@xxxxxxx.xx • PEC: xxxxxxxxxxxx@xxx.xx L’Impresa provvede a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. In caso di mancato riscontro dall’Impresa nel termine di 45 giorni o in caso di esito non soddisfacente del reclamo, potrai rivolgerti all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), ai seguenti recapiti: • IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx o via PEC: • xxxxx@xxx.xxxxx.xx I reclami indirizzati all’IVASS devono specificare: • nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; • indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; • breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela; • copia del reclamo eventualmente presentato all’Impresa e del suo eventuale riscontro; • ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Per reperire il modello da utilizzare per la presentazione dei reclami all'IVASS, si rimanda al sito dell’Autorità, Per ogni controversia relativa al presente Contratto è competente l’Autorità Giudiziaria del Comune di residenza o di domicilio del Contraente, dell’Assicurato, del Beneficiario o degli aventi diritto.
Reclami e risoluzione delle controversie. In caso di contestazione sul servizio offerto da Younited SA o sul finanziamento o sul rapporto negoziale instaurato perfezionando il contratto di credito, il cliente può presentare un reclamo a Younited SA inviando una comunicazione tramite: lettera raccomandata A/R all’indirizzo xxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxx; messaggio di posta elettronica all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxx-xxxxxx.xx. Younited SA risponderà entro un termine massimo di trenta (30) giorni. Il cliente, decorso inutilmente tale termine, ovvero qualora non sia soddisfatto del riscontro di Younited SA, ha, inoltre, il diritto di presentare esposti alla Banca d’Italia. In ogni caso, per ogni controversia che possa insorgere in merito all’interpretazione o esecuzione del contratto di credito il cliente ha diritto di rivolgersi all’Autorità Xxxxxxxxxxx, ma solo dopo aver esperito il tentativo di conciliazione (al fine di raggiungere un accordo grazie all’assistenza di un organismo indipendente) dinanzi a: • Arbitro Bancario Finanziario, ABF, solo dopo aver presentato reclamo a Younited SA. Indicazioni su come rivolgersi all’ABF sono riportate nella specifica “Guida Pratica per l’accesso all’Arbitrio Bancario Finanziario” disponibile sui siti internet. Ulteriori informazioni possono essere acquisite sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o presso le filiali di Banca d’Italia; • Uno degli organismi di mediazione iscritti nell’apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia (consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx), tra i quali anche il Conciliatore Bancario Finanziario, con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure, 54, sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Reclami e risoluzione delle controversie. 1. Salvo quanto previsto dall’art. 5, commi 5 e 7, della presente Sezione I in ordine all’approvazione degli estratti conto, il Cliente – chiaramente iden- tificabile – può presentare un Reclamo alla Banca a mezzo posta ordinaria o posta elettronica ovve- ro posta elettronica certificata (PEC). Il Reclamo dovrà essere inviato rispettivamente all’indirizzo della sede Banca indicato nelle Premesse del pre- sente Con tratto, ovvero all’indirizzo di posta elet- tronica o di PEC indicato nella documentazione informativa a disposizione del Cliente anche sul sito della Banca. 2. La Banca risponderà al Reclamo del Cliente per- venuti entro 30 giorni dalla data di ricezione dello stesso, se relativo a operazioni e servizi bancari e finanziari o entro 60 giorni se riguardante Servizi di Investimento. 3. Qualora il Reclamo ricevuto sia ritenuto fondato dalla Banca, quest’ultima lo comunicherà al Clien- te, entro i tempi sopra indicati, precisando le tem- pistiche entro le quali provvederà alla risoluzione della criticità segnalata. Nel caso in cui, invece, la Banca ritenesse il Reclamo infondato, dovrà indi carne le ragioni. 4. Il Cliente, in assenza di risposta da parte della Ban- ca entro i termini sopra indicati, o qualora non do- vesse ritenersi soddisfatto della risposta ricevuta dalla Banca, prima di ricorrere all’Autorità Giudizia- ria competente, dovrà rivolgersi: a) in caso di controversie inerenti a operazioni e servizi bancari e finanziari: - all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per ave- re ulteriori informazioni circa l’ABF si può con- sultare il sito internet www.arbitrobancarioi- xxxxxxxxx.xx, oppure rivolgersi presso le Filiali della Banca d’Italia o della Banca; - al Conciliatore Bancario Finanziario per ri- chiedere il servizio di mediazione. Per ulteriori informazioni circa il Conciliatore Bancario Fi- nanziario consultare il sito internet www.con- xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; - ad altro organismo specializzato, iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L’elenco degli organismi di me- diazione è disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. b) in caso di controversie inerenti a servizi/attività di investimento e servizi accessori: - all’Arbitro per le Controversie Finanziarie presso la Consob (ACF), sistema di risoluzio- ne stragiudiziale per controversie relative alla violazione, da parte della Banca, degli obbli- ghi di informazione, correttezza e trasparen- za previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori. Il diritto di ...
Reclami e risoluzione delle controversie. 9.1 Il Cliente può presentare un Reclamo a SWAG a mezzo posta ordinaria all’indirizzo in epigrafe indicato ovvero a mezzo posta elettronica (all’indirizzo email xxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxx.xxx ) indicando il proprio nome, l’indirizzo e-mail, il numero del Wallet SWAGGY, l’Operazione oggetto di Reclamo nonché la causa del Reclamo. 9.2 SWAG replicherà al Reclamo del Cliente entro 15 giorni dalla data di ricezione dello stesso. 9.3 Il Cliente potrà, altresì, contattare SWAG tramite il servizio di messaggistica interna per la gestione di problematiche relative alle Operazioni. Le richieste di assistenza tecnica possono essere inviate 24 ore su 24 via ticket dall’area riservata di ciascun Cliente. Tali richieste, se pervenute fuori dell’orario lavorativo o nei giorni festivi, sono elaborate a partire dal primo giorno lavorativo successivo. 9.4 Qualora il Reclamo ricevuto sia ritenuto fondato da SWAG, quest’ultima lo comunicherà al Cliente entro i tempi sopra indicati, precisando le tempistiche entro le quali provvederà alla risoluzione della criticità segnalata. Nel caso in cui SWAG ritenesse il Reclamo infondato, dovrà indicarne le ragioni. 9.5 Il Cliente, in assenza di risposta di. SWAG nei termini sopra indicati o qualora non dovesse ritenersi soddisfatto della risposta ricevuta da SWAG, prima di rivolgersi all’Autorità giudiziaria dovrà inoltrare il proprio reclamo al Comitato per le controversie dei consumatori (di cui al sito web xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxx-x-xxxxxxxxx/ ovvero per iscritto al seguente indirizzo Endla 10a, 10142 Tallinn). 9.6 Per la risoluzione stragiudiziale di controversie derivanti dalla stipula di contratti aventi ad oggetto servizi mediante il sito web o altri mezzi elettronici, il Cliente ha facoltà di accedere alla piattaforma Online Dispute Resolution (di seguito “Piattaforma ODR”). sviluppata e gestita dalla Commissione Europea in ottemperanza alla Direttiva 2013/11/EU e al Regolamento UE 524/2013.
Reclami e risoluzione delle controversie. Il Cliente per la definizione di eventuali problemi, può rivolgersi all’Ufficio Reclami di MCE Finance S.p.A. all’indirizzo xxx Xxxxxxxx x. 000/X - XXX 00000 – Xxxx, da contattare a mezzo del servizio postale, oppure scrivendo all'indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx o PEC xxxxxxxxxx@xxx.xx oppure a mezzo fax al numero 00.00.000.000. MCE Finance S.p.A. provvederà ad evadere i reclami per iscritto e comunque non oltre 60 giorni dalla richiesta o ricevimento del reclamo. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”). Per sapere come rivolgersi all’ABF, si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le Filiali di Banca d’Italia oppure chiedere direttamente a MCE Finance S.p.A. la relativa guida riguardante l’accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie.

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  • COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? All’impresa assicuratrice Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all'Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx n. 21, 20864 – Xxxxxx Xxxxxxx – MB – fax 039/6890.432 – xxxxxxx@xxxxx.xx. Risposta entro 45 giorni. All’IVASS L’Assicurato qualora non si ritenga soddisfatto dalla risposta dell’Impresa potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00, - 00000 – Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx, utilizzando l'apposito modulo denominato "Allegato 2" (reperibile dal sito xxx.xxxxx.xx, sezione "guida reclami", "come presentare un reclamo") corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa. PRIMA DI RICORRERE PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98) Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie Verificata la fondatezza del diritto all’indennizzo da parte dell’assicurato, in presenza di una richiesta di risarcimento non superiore a 15.000€, eventuali controversie che possono essere trattate anche per il tramite della Conciliazione paritetica. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO

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  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA L’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa avverrà, da parte di ciascun commissario di gara, facendo ricorso al sistema del confronto a coppie tra le offerte presentate. Il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascuna offerta in confronto con tutti le altre. Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il relativo grado di preferenza, variabile da 1 a 6 e precisamente: 1=nessuna preferenza; 2= preferenza minima; 3=preferenza piccola; 4= preferenza media; 5= preferenza grande; 6= preferenza massima; Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti: in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe. Al termine del confronto a coppie, per ogni subcriterio, si procederà alla somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari; tale somma verrà riparametrata, attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il valore più alto e agli altri concorrenti un valore conseguentemente proporzionale al maggiore. Qualora nessuno dei partecipanti ottenga il massimo dei punteggi previsti dai singoli criteri di valutazione (Criterio A max punti 25 – Criterio B max punti 50) saranno riparametrati anche quest’ultimi. Il totale del punteggio afferente l’offerta qualitativa verrà arrotondato alla seconda cifra decimale, seguendo lo schema di arrotondamento per difetto se la terza cifra decimale dopo la virgola è minore o uguale a 4, per eccesso se la terza cifra decimale dopo la virgola è maggiore o uguale a 5. All’interno del portale SATER sarà attribuito solamente il punteggio totale dell’offerta qualitativa. I punteggi relativi ai criteri e subcriteri saranno riportati dettagliatamente nel verbale della commissione giudicatrice. Il metodo del confronto a coppie verrà utilizzato solo in presenza di almeno tre offerte da valutare. Nel caso in cui non si raggiungesse tale numero l’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura quantitativa da parte di ogni singolo commissario avverrà attraverso il calcolo della media dei coefficienti variabili tra zero e uno attribuito discrezionalmente dai singoli commissari. Si precisa che i coefficienti attraverso i quali si procederà all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sono i seguenti: Giudizio sintetico Valutazione coefficiente Descrizione Ottimo 1,00 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura pienamente esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde pienamente a quanto richiesto. Buono 0,75 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera soddisfacente a quanto richiesto.

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  • RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 9.1 Nel periodo di validità del contratto il Cliente ha facoltà, ai sensi della del. AEEGSI n° 144/07 e s.m. ed integrazioni, di recedere dal contratto inviando, anche per il tramite del nuovo fornitore, una comunicazione scritta con la quale dichiara di voler recedere unilateralmente e senza oneri dal contratto, con efficacia allo scadere del primo e del terzo mese decorrente dal 1° giorno del mese successivo a quello di ricezione di detta comunicazione rispettivamente nel caso di fornitura per usi domestico e per altri usi. La comunicazione di recesso dovrà essere inoltrata in forma scritta, a mezzo raccomandata, al seguente indirizzo: è nostra – Sede operativa: Xxx Xxxxxx 00/x - 00000 Xxxxxx (XX) o, in alternativa, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. La comunicazione di recesso potrà essere inviata anche dal nuovo fornitore, ed in tal caso, quest’ultimo dovrà giustificare i propri poteri di rappresentanza del Cliente attraverso l’invio a ènostra, contestualmente alla comunicazione di recesso, del mandato per l’esercizio del diritto di recesso sottoscritto dal Cliente fiale. 9.2 In caso di mancato rispetto del termine di preavviso di cui sopra, la Società, fatta salva la propria facoltà di agire giudizialmente per ottenere il risarcimento degli ulteriori danni subiti, si riserva la facoltà di addebitare al Cliente, per il periodo intercorrente tra la data di effettivo passaggio all’altro fornitore e la data contrattualmente prevista di efficacia del recesso, un onere aggiuntivo (a titolo di risarcimento dei costi sostenuti) pari ad Euro 50. 9.3 ènostra ha facoltà di recedere unilateralmente in qualunque momento e senza oneri inviando al cliente una comunicazione di recesso in forma scritta con termine di preavviso di sei mesi decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento di detta comunicazione. ènostra può risolvere ai sensi dell’art. 1456 c.c., su semplice sua dichiarazione, il contratto nei seguenti casi: a) reiterato ritardato pagamento delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi d cui all’art. 7; b) inizio di un’azione, di un procedimento per la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; c) non sussistenza dei requisiti previsti dal Contratto e/o inadempienza ad uno o più obblighi contrattuali, senza avervi posto rimedio, dove possibile, nei successivi 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di messa in mora; d) mancanza del servizio di distribuzione; e) revoca, sospensione o blocco dell’addebito diretto SEPA; f) interruzione o sospensione dell’attività produttiva; g) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; h) cessione del contratto a terzi da parte del Cliente; i) sottoscrizione a terzi, da parte del Cliente, di mandato analogo a quello conferito a ènostra; l) prelievo fraudolento dell’energia elettrica a danno di ènostra e/o del Distributore Locale e/o del trasportatore. 9.4 Nell’ipotesi in cui ènostra non sia utente del servizio di trasporto e dispacciamento dell’energia, il Contratto fra ènostra ed il Cliente si risolverà, valendo la presente pattuizione quale condizione risolutiva, ove in applicazione della disposizione di cui al comma 22.3 TIMOE di cui alla Del. AEEGSI n.258/2015/R/com si risolva il contratto fra l’utente del servizio di trasporto e dispacciamento ed il soggetto responsabile di tali servizi. Al verificarsi di tale ipotesi il contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall’articolo 5 della Del. AEEGSI ARG/elt 42/08 e la fornitura verrà comunque garantita da parte dell’esercente la maggior tutela ovvero dell’esercente la salvaguardia. 9.5 Fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, il Cliente si obbliga a tenere indenne ènostra da eventuali oneri rimasti a carico dello stesso in conseguenza della risoluzione dell’accordo al medesimo Cliente imputabile. 9.6 (Costituzione in mora) In tutti i casi di morosità del Cliente nei confronti di ènostra, è facoltà del fornitore stesso procedere in via preventiva alla sospensione della fornitura. A tal fine ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui alla delibera AEEGSI n° 4/08, a decorrere dal decimo giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento indicato in fattura, ènostra potrà inviare al cliente una comunicazione con raccomandata con indicazione che, decorsi 20 giorni dalla data di invio della costituzione in mora e trascorsi ulteriori 3 giorni lavorativi in assenza della formale ricezione dell’attestazione del pagamento delle somme dovute, la stesso potrà procedere senza ulteriore preavviso alla sospensione della fornitura. ènostra si impegnerà ad indicare inoltre il termine entro il quale invierà richiesta di sospensione della fornitura al distributore. Per i siti connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, ènostra richiede al distributore competente la riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, il distributore competente procede a sospendere la fornitura. La richiesta di sospensione della fornitura non può comunque essere presentata nei casi di cui all’art. 4.3 dell’Allegato A alla del. ARG/Elt n° 4/08. In tutti i casi di sospensione e risoluzione, anche se relativi solo ad uno o a più siti, è fatto salvo il diritto di ènostra di ricevere il rimborso delle spese relative ai solleciti di pagamento e alle spese relative alle operazioni di sospensione e di eventuale riattivazione, oltre ad un importo pari a quello previsto all’art. 7-bis dell’Allegato A alla Del. AEEGSI n. 156/07, fermo restando il risarcimento del maggior danno. In caso di mancato rispetto da parte di ènostra della disciplina in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura al Cliente spetterà il diritto di vedersi riconosciuto un indennizzo automatico pari ad Euro 30 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza senza l’invio della comunicazione di costituzione di messa in mora a mezzo raccomandata o pec mail. La società è inoltre tenuta alla corresponsione di un indennizzo pari ad Euro 20 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante alternativamente: - il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento; - il rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice per la sospensione della fornitura. Nei suddetti casi, al cliente finale ènostra non può chiedere il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura.