Recupero Clausole campione

Recupero. Il supporto finanziario o parte di esso, dovrà essere recuperato dall’Istituto se il Partecipante non rispetta i termini dell'Accordo. Se il Partecipante risolve l’Accordo prima dello scadere dei termini, dovrà restituire l’importo del contributo già erogato, fatta eccezione per il caso in cui sia stato diversamente concordato con l’Istituto di appartenenza che è comunque tenuto a richiederne approvazione all’Agenzia Nazionale.
Recupero. II.17.1 Se, a norma del Contratto, deve essere recuperato un importo, l’Appaltatore rimborsa alla Stazione appaltante l’importo in questione secondo i termini ed entro la data stabiliti nella nota di addebito. II.17.2 Se l’obbligo di versare l’importo dovuto non viene assolto entro la data stabilita dalla Stazione appaltante nella nota di addebito, l’importo dovuto è maggiorato degli interessi al tasso applicato dalla Banca Centrale Europea per le sue principali operazioni di rifinanziamento in euro (il tasso di riferimento) più 3.5%. Il tasso di riferimento sarà il tasso in vigore il primo giorno del mese II.17.3 Se alla data di scadenza del termine di pagamento il rimborso non è ancora stato effettuato, la Stazione appaltante può, previa comunicazione scritta all’Appaltatore, recuperare gli importi dovuti mediante compensazione con eventuali importi dovuti all’Appaltatore dall’Istituto.
Recupero. Qualora il veicolo assicurato sia uscito dalla sede stradale ed il mezzo intervenuto per l’effettuazione del traino non sia in grado di recuperarlo per consentirgli di essere trainato, la Centrale Operativa provvede ad in- viare un mezzo speciale atto al recupero tenendone il costo a carico di Italiana Assicurazioni Il recupero è riferito esclusivamente al veicolo assicurato, con esclusione di eventuali spese sup- plementari per il recupero delle merci trasportate. Su richiesta dell’Assicurato, la Centrale Operativa può attivarsi per organizzare il recupero delle merci traspor- tate, restando il relativo costo a carico dell’Assicurato stesso.
Recupero. L’Assicurato è tenuto a informare la Compagnia non appena abbia notizia del recupero del vei- colo rubato o di parti di esso. Il valore del recupe- ro realizzato prima del pagamento dell’indenniz- zo sarà computato in detrazione dell’indennizzo stesso. Le spese di recupero e custodia restano a carico dell’Assicurato, salvo quanto previsto al paragrafo 3.8 Garanzie aggiuntive.
Recupero. Valgono le definizioni di cui al precedente punto 1. – Costruzione, ad esclusione dei punti da 1.2. a 1.6.
Recupero. 1. Su domanda della parte contraente richiedente, la parte contraente richiesta procede al recupero dei crediti rientranti nel campo d'applicazione del presente accordo come se si trattasse di crediti propri. 2. La domanda di recupero di un credito deve essere accompagnata da un esemplare ufficiale o da una copia certificata conforme del titolo che ne permette l'esecuzione, emesso dalla parte contraente richiedente e, se del caso, dall'originale o da una copia certificata conforme di altri documenti necessari al recupero. 3. La parte contraente richiesta adotta provvedimenti cautelari per garantire il recupero di un credito. 4. L'autorità della parte contraente richiesta trasferisce all'autorità della parte contraente richiedente l'importo del credito da essa recuperato. Con l'assenso della parte contraente richiedente, può dedurne la percentuale corrispondente alle spese amministrative sostenute. 5. In deroga al paragrafo 1, i crediti da recuperare non godono necessariamente del grado di prelazione dei crediti analoghi sorti nella parte contraente richiesta.
Recupero. Se le cose sottratte vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno; se il danno è stato risarcito parzialmente il valore del recupero viene ripartito fra Società ed Assicurato nella medesima proporzione. In entrambi i casi l’Assicurato ha facoltà di riprendere le cose recuperate restituendo alla Società l’indennizzo ricevuto.
Recupero. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE FURGONE La garanzia Infortuni del Conducente è ope- rante solo se inserita nella scheda di polizza e prevede, per ciascun sinistro, un massimale indicato in polizza.
Recupero. Recupero veicolo in caso di uscita di strada (ved. Punto 6.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione).
Recupero. 3.2.3 E-Discovery