Recupero Clausole campione

Recupero. 5.1 Il supporto finanziario o parte di esso, dovrà essere recuperato dall’Istituto. Se il Partecipante risolve l’Accordo prima dello scadere dei termini, dovrà restituire l’importo del contributo già erogato, fatta eccezione per il caso in cui sia stato diversamente concordato con l’Istituto di appartenenza che è comunque tenuto a richiederne approvazione all’Agenzia Nazionale.
Recupero. II.17.1 Se, a norma del Contratto, deve essere recuperato un importo, l’Appaltatore rimborsa alla Stazione appaltante l’importo in questione secondo i termini ed entro la data stabiliti nella nota di addebito.
Recupero. L’Assicurato è tenuto a informare la Compagnia non appena abbia notizia del recupero del vei- colo rubato o di parti di esso. Il valore del recupe- ro realizzato prima del pagamento dell’indenniz- zo sarà computato in detrazione dell’indennizzo stesso. Le spese di recupero e custodia restano a carico dell’Assicurato, salvo quanto previsto al paragrafo 3.8 Garanzie aggiuntive.
Recupero. Qualora il veicolo assicurato sia uscito dalla sede stradale ed il mezzo intervenuto per l’effettuazione del traino non sia in grado di recuperarlo per consentirgli di essere trainato, la Centrale Operativa provvede ad in- viare un mezzo speciale atto al recupero tenendone il costo a carico di Italiana Assicurazioni Il recupero è riferito esclusivamente al veicolo assicurato, con esclusione di eventuali spese sup- plementari per il recupero delle merci trasportate. Su richiesta dell’Assicurato, la Centrale Operativa può attivarsi per organizzare il recupero delle merci traspor- tate, restando il relativo costo a carico dell’Assicurato stesso.
Recupero. Valgono le definizioni di cui al precedente punto 1. – Costruzione, ad esclusione dei punti da 1.2. a 1.6.
Recupero. 1. Su domanda della parte contraente richiedente, la parte contraente richiesta procede al recupero dei crediti rientranti nel campo d'applicazione del presente accordo come se si trattasse di crediti propri.
Recupero. Se le cose sottratte vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno; se il danno è stato risarcito parzialmente il valore del recupero viene ripartito fra Società ed Assicurato nella medesima proporzione. In entrambi i casi l’Assicurato ha facoltà di riprendere le cose recuperate restituendo alla Società l’indennizzo ricevuto.
Recupero. Recupero veicolo in caso di uscita di strada (ved. Punto 6.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione).
Recupero. ARTICOLO 24
Recupero. 3.2.3 E-Discovery