Recupero dei costi Clausole campione

Recupero dei costi. Le parti fanno in modo che eventuali commissioni o spese addebitate dal proprio agente tecnico a persone fisiche o giuridiche le cui attività sono regolamentate nell'ambito del presente accordo siano eque, ragionevoli e proporzionate ai servizi prestati e non costituiscano un ostacolo agli scambi.
Recupero dei costi. 1. Le Parti non impongono diritti o tariffe a persone fisiche o giuridiche le cui attività sono regolamentate dal presente accordo per servizi di valutazione della conformità prestati nell’ambito del presente accordo e forniti dall’altra Parte.
Recupero dei costi. Le spese relative al suddetto controllo saranno a carico dell’Acquirente salvo che non risulti che gli importi addebitati dal Fornitore all’Acquirente durante il periodo sottoposto a controllo siano superiori a quelli stabiliti nell’Ordine di Acquisto o che il Fornitore non sia conforme ai requisiti contrattuali o legali applicabili, nel qual caso in cui il Fornitore dovrà rimborsare all’Acquirente e su richiesta di quest’ultimo, anche i costi relativi al lavoro di revisione.
Recupero dei costi anticipati)‌
Recupero dei costi. 1. Nessuna delle parti addebita commissioni o spese a per­ sone fisiche o giuridiche le cui attività sono regolamentate dal presente accordo per servizi di valutazione di conformità pre­ stati nell’ambito del presente accordo e forniti dall’altra parte.
Recupero dei costi. Le autorità di vigilanza del mercato hanno il diritto di recuperare dagli operatori economici in possesso di un prodotto non conforme o dal fabbricante i costi dell'ispezione documentale e delle prove fisiche sui prodotti.
Recupero dei costi. 1. Il recupero dei costi derivanti dall’applicazione della pre- sente convenzione non è prioritario rispetto al recupero di crediti alimentari.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).