Relazioni industriali e contrattazione collettiva Clausole campione

Relazioni industriali e contrattazione collettiva. Viene ribadito che il contratto collettivo nazionale di lavoro è lo strumento per individuare e garantire i trattamenti economici e normativi comuni a tutti i lavoratori, mentre è la contrattazione di secondo livello che si deve occupare delle regole per la produttività, attraverso un migliore impiego dei fattori di produzione e dell’organizzazione del lavoro. L’accordo evidenzia, inoltre, che le soluzioni contrattuali di secondo livello possono essere utilizzate per: • gestire processi di delocalizzazione, • attrarre nuovi investimenti, anche dall’estero, • affrontare situazioni di crisi, salvaguardando l’occupazione, • favorire lo sviluppo delle attività esistenti e lo start up di nuove imprese, • mantenere la competitività. Per la realizzazione di quanto sopra l’intesa prevede che i contratti nazionali di lavoro, tenendo conto delle specificità dei diversi settori, affidino alla contrattazione di secondo livello la gestione flessibile degli orari di lavoro per rispondere alle diverse esigenze temporali della produzione e dei mercati. Secondo le Parti firmatarie, quindi, i contratti collettivi devono essere strutturati secondo principi precisi. In particolare, il contratto collettivo nazionale di lavoro: “avendo la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori rientranti nel settore di applicazione del contratto, deve perseguire la semplificazione normativa, il miglioramento organizzativo e gestionale, prevedere una chiara delega al secondo livello di contrattazione delle materie e delle modalità che possono incidere positivamente sulla crescita della produttività, quali gli istituti contrattuali che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e l’organizzazione del lavoro”. Inoltre: “avendo l’obiettivo mirato di tutelare il potere d’acquisto delle retribuzioni, deve rendere la dinamica degli effetti economici, definita entro i limiti fissati dai principi vigenti, coerente con le tendenze generali dell’economia, del mercato del lavoro, del raffronto competitivo internazionale e gli andamenti specifici del settore”; a questo riguardo si vuole superare ogni riferimento ad indicatori predefiniti (ad esempio l’indicatore dei prezzi al consumo) per gestire le dinamiche dei salari. Infine, il contratto nazionale può destinare una quota degli aumenti economici derivanti dai rinnovi contrattuali alla pattuizione di elementi retributivi collegati alla produttività e redditività definiti dal secondo liv...
Relazioni industriali e contrattazione collettiva. Le Parti ritengono che per favorire la crescita della produttività i sistemi si contrattazione debbano informarsi ai seguenti principi: ⮚ il CCNL avendo la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni deve perseguire la semplificazione normativa, il miglioramento organizzativo e gestionale, prevedere una chiara delega al secondo livello di contrattazione delle materie e delle modalità che possono incidere positivamente sulla crescita della produttività, quali gli istituti contrattuali che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e l'organizzazione del lavoro; ⮚ I CCNL possono definire che una quota degli aumenti economici da rinnovo contrattuale sia destinata alla pattuizione di elementi retributivi da collegarsi ad aumenti di produttività e redditività definiti dalla contrattazione di II L così da beneficiare anche di congrue e strutturali misure di detassazione e decontribuzione per il salario di produttività; ⮚ la contrattazione di secondo livello deve disciplinare, valorizzando i demandi specifici della legge o della contrattazione collettiva interconfederale e nazionale, gli istituti che hanno come obiettivo quello di favorire la crescita della produttività aziendale.
Relazioni industriali e contrattazione collettiva. I contenuti di questo capitolo sono stati oggetto di presentazione da parte del Responsabile del Servizio del Personale del Cantiere Fincantieri di Marghera, il dr. Xxxxxxx Xxxxx. Le slide illustrano quali sono le specifiche e più comuni forme contrattuali dei rapporti di lavoro subordinato per i lavoratori nelle aziende industriali e non solo. La slide 7 riporta la definizione di cosa sono le Relazioni Industriali, ovvero: …“l’insieme dei rapporti che si svolgono fra soggetti – sindacati dei lavoratori, imprenditori e loro associazioni, pubblici poteri – in un contesto ampio e complesso di variabili (economiche, socio-politiche, tecnologiche e normative) e che attraverso processi e metodi (conflitto, contrattazione collettiva, concertazione, partecipazione, ecc.) producono un sistema di norme dirette a regolare rapporti individuali e collettivi di lavoro”. Vengono quindi definiti nella slide 8 i soggetti protagonisti delle Relazioni Industriali e, nella slide 9, i sistemi di confronto collettivo e i loro contenuti. Sono definiti i soggetti protagonisti delle relazioni industriali: • i Rappresentanti dei Lavoratori, ovvero le Organizzazioni sindacali e le loro articolazioni territoriali, • i Datori di lavoro e le Rappresentanze datoriali, ovvero Confindustria e le sue articolazioni territoriali,1 il cui confronto e dialogo può essere conflittuale ma finalizzato a ricercare soluzioni e intese attraverso la contrattazione collettiva. Il terzo interlocutore sono i Pubblici Poteri, specificatamente il Governo ma talvolta anche le Amministrazioni regionali e locali, in termini di politica economica e di intervento in situazioni di crisi, sebbene in un ruolo autonomo rispetto alla dialettica tra le parti sociali: in questo caso il dialogo, anche conflittuale, può trovare soluzione nella forma di concertazione sociale, come illustrato nelle slide 8 e 9. Le slide illustrano la struttura delle Organizzazioni Sindacali (XX.XX.), la Rappresentanza di fabbrica dei lavoratori (RSU), Come si vede, slide 11, le XX.XX. sono strutturate a livello territoriale/provinciale, regionale e nazionale per Federazione di categoria (metalmeccanici, chimici, tessili, etc.) e per Confederazione (livello orizzontale che riunisce le Federazioni di categoria). Il diritto a costituire associazioni sindacali nei posti di lavoro è garantito dallo Statuto dei Lavoratori (Legge 300 del 1970), per le aziende con più di 15 dipendenti. I lavoratori hanno diritto ad una rappresentanza sindacale a...
Relazioni industriali e contrattazione collettiva. In diretta conseguenza di quanto precede, le Parti firmatarie del presente documento confermano l’obiettivo comune di sviluppare un sistema di relazioni industriali che crei condizioni di competitività e produttività tali da rafforzare il sistema produttivo, l’occupazione e le retribuzioni. Per questo intendono orientare la contrattazione collettiva, nelle diverse sedi, alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro, all’emersione del sommerso, alla produzione di quel maggior valore aggiunto che possa essere distribuito fra i fattori che hanno contribuito a determinarlo. Per cogliere questi obiettivi le Parti, tenendo conto delle specificità dei diversi comparti produttivi, consolideranno un modello contrattuale nel quale il contratto collettivo nazionale di lavoro abbia la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori, ovunque impiegati nel territorio nazionale e la contrattazione di secondo livello, facilitata da idonee e strutturali politiche fiscali di vantaggio, operi per aumentare la produttività attraverso un migliore impiego dei fattori di produzione e dell’organizzazione del lavoro, correlando a tale aspetto la crescita delle retribuzioni dei lavoratori. Diviene, pertanto, essenziale definire compiutamente un sistema di relazioni sindacali e contrattuali regolato e, quindi, in grado di dare certezze non solo riguardo ai soggetti, ai tempi e ai contenuti della contrattazione collettiva ma anche sull’affidabilità e il rispetto delle regole stabilite. Per favorire questo processo è necessario, altresì, incrementare e rendere strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le misure fiscali e contributive volte a incentivare la contrattazione di secondo livello che collega quote salariali al raggiungimento di obiettivi di produttività, di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di valorizzazione del lavoro, di efficienza organizzativa e altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività del settore produttivo. Le Parti si danno atto della necessità di favorire, soprattutto attraverso la contrattazione di secondo livello, soluzioni coerenti con i principi enunciati negli ultimi Accordi Interconfederali e di settore, al fine di agevolare la definizione di intese modificative delle norme contrattuali più mirate alle esigenze degli specifici contesti produttivi. Queste soluzioni contrattuali di secondo livello, peraltro, possono anche rappresentare un’alternativa a ...

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

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  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.