Common use of Relazioni sindacali Clause in Contracts

Relazioni sindacali. È istituito un Comitato nazionale paritetico con il compito di esaminare: • l’evoluzione del settore relativamente alle problematiche generali dello sviluppo, dell’innovazione tecnologica e dell’organizzazione del sistema delle imprese; • l’andamento dell’occupazione, in termini qualitativi e quantitativi, non- ché gli strumenti e le modalità per promuovere e valorizzare la crescita professionale dei lavoratori; • i criteri ed i requisiti necessari per le imprese abilitate ad esercitare le at- tività del settore, nonché gli strumenti, anche di ordine legislativo, idonei a garantire la trasparenza e a combattere l’abusivismo; • i problemi relativi alla salvaguardia della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, nonché le misure idonee a ridurre i rischi ed a garantire una migliore tutela degli stessi; • politiche attive del lavoro e della formazione professionale; • il flusso di finanziamenti, anche pubblici, diretti allo sviluppo del settore. Il Comitato è composto da 6 membri, di cui 3 designati dalla parte dato- riale e 3 dalle Organizzazioni sindacali e si riunisce normalmente una volta ogni trimestre, e comunque ogni qualvolta una delle parti lo richieda. La convocazione è disposta dal Presidente, nominato alternativamente da una delle parti ogni due anni. Per il primo biennio il Presidente e nominato dalla parte datoriale. Le deliberazioni assunte dal Comitato all’unanimità sono vincolanti per le parti firmatarie del CCNL. D’accordo tra le parti, i membri del Comitato possono essere coadiuvati da esperti esterni. Entro il primo trimestre di ogni anno la parte datoriale fornirà al Co- mitato un’informazione scritta sull’andamento economico complessivo del settore e su quello dell’occupazione relativo all’anno precedente, nonché le previsioni per l’anno in corso. Le parti istituiscono anche ai livelli territoriali Comitati paritetici con le stesse caratteristiche di quello nazionale; compiti dei Comitati paritetici ter- ritoriali sono: • applicazione dei provvedimenti diretti allo sviluppo del settore ed attività connesse; • attuazione delle politiche attive del lavoro e della formazione professionale; • monitoraggio dell’utilizzo degli strumenti della flessibilità nella gestione del mercato del lavoro e dell’articolato contrattuale; • politiche di sviluppo del settore anche attraverso confronto con le istitu- zioni regionali. Nel Comitato paritetico territoriale si dovrà inoltre: • fornire alle XX.XX. da parte di CAI le informazioni utili ad individuare il flusso ed il tipo di finanziamenti pubblici diretti allo sviluppo del settore; • fornire alle XX.XX. da parte di CAI le informazioni utili sui programmi di sostanziale modifica delle tecnologie di produzioni in atto che possono presentare rilevanti conseguenze sulla organizzazione e sulla condizione del lavoro nonché sull’occupazione e sull’ambiente di lavoro; • esaminare, alla presenza di rilevanti riduzioni dell’occupazione, che si veri- fichino a causa di processi di ristrutturazione o di riconversione produttiva, ogni possibile soluzione per il reimpiego della manodopera, sollecitando a tale riguardo, alle competenti istituzioni pubbliche, opportuni interventi di formazione e di riqualificazione professionale; • esaminare la qualità e la quantità dei flussi occupazionali, con particolare riguardo alla condizione dei giovani e delle donne, anche allo scopo di impegnare le Regioni e per quanto di competenza le Province, ad inserire nel proprio bilancio finanziamenti relativi a programmi di formazione specifici per il settore; • accertare la conformità dei Progetti e dei contratti individuali di formazione- lavoro alla disciplina dell’accordo quadro nazionale e trasmettere agli uffici regionali del lavoro ed alle sezioni circoscrizionali competenti, l’elenco dei progetti ritenuti conformi; • esaminare eventuali ricorsi concernenti le qualifiche professionali, nonché le eventuali vertenze demandate dalle Organizzazioni sindacali; • certificare l’esatta applicazione del CCNL e relativi adempimenti. In connessione con i processi di trasformazione organizzativa, gli im- prenditori segnaleranno ai propri rappresentanti l’eventuale fabbisogno di qualificazione e/o riqualificazione professionale della manodopera, perché il Comitato prospetti agli organi pubblici competenti l’attuazione dei corsi necessari. Il Comitato Nazionale Paritetico avvierà i propri lavori entro il 31 marzo 2019. Le parti concordano di valutare la possibilità di costituire un Ente Bila- terale Nazionale, al fine di rafforzare e migliorare le attività bilaterali del settore agromeccanico.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Relazioni sindacali. È istituito Le parti, ferme restando le proprie autonomie decisionali, le distinte responsabilità nella rappresentanza dei rispettivi interessi e l'autonomia di valutazione e d'intervento propria di ciascuna Organizzazione, confermano la validità del metodo del confronto che, attraverso un Comitato nazionale paritetico con il compito processo di esaminare: • l’evoluzione reciproche informazioni su organizzazione del settore relativamente lavoro e funzionamento dei servizi, consenta intese e azioni convergenti sulle materie in questione oggetto di informazione; concordano sulla opportunità di definire momenti di incontro ove procedere congiuntamente ad esami e valutazioni in ordine alle problematiche generali dello del settore. Ed in particolare con riguarda al quadro economico e formativo del comparto, delle prospettive di sviluppo, dell’innovazione tecnologica e dell’organizzazione del sistema delle imprese; • l’andamento dell’occupazione, in termini qualitativi e quantitativi, non- ché gli strumenti e le modalità per promuovere e valorizzare la crescita professionale dei lavoratori; • i criteri ed i requisiti processi di ristrutturazione-aggiornamento che saranno necessari per le imprese abilitate ad esercitare le at- tività del settoreconsentire una sempre minore dicotomia tra società reale, nonché gli strumentiprocessi formativi e sistema di istruzione anche nella prospettiva dell’unificazione dei titoli a livello europeo. Saranno altresì presi in esame i processi di sviluppo necessari per la realizzazione di una maggiore omogeneità di quei processi formativi aventi come obiettivo la formazione permanente. L'ANINSEI e l’* confermano il proprio interesse per la salvaguardia dell'occupazione, anche di ordine legislativoconsiderandolo correlativo al mantenimento degli istituti e, idonei a garantire perciò, uno dei primi impegni delle Associazioni. CGIL-CISL-UIL – Scuola e SNALS ribadiscono, da parte loro, la trasparenza e a combattere l’abusivismo; • i problemi relativi alla salvaguardia della salute e dell’integrità fisica disponibilità dei lavoratori, nella salvaguardia dei diritti acquisiti, a fornire un contributo al rilancio degli Istituti nella convinzione che solamente gestioni economicamente sane e competitive consentono ai lavoratori di avere le garanzie per la continuità dell'impiego, nonché le misure idonee a ridurre i rischi ed a garantire una migliore tutela degli stessi; • politiche attive del lavoro e della formazione professionale; • il flusso di finanziamentila salvaguardia dei livelli occupazionali. Pertanto, anche pubblici, diretti allo sviluppo del settore. Il Comitato è composto da 6 membri, di cui 3 designati dalla parte dato- riale e 3 dalle Organizzazioni sindacali e si riunisce normalmente una volta ogni trimestre, e comunque ogni qualvolta una delle parti lo richieda. La convocazione è disposta dal Presidente, nominato alternativamente da una delle parti ogni due anni. Per il primo biennio il Presidente e nominato dalla parte datoriale. Le deliberazioni assunte dal Comitato all’unanimità sono vincolanti per le parti firmatarie del CCNL. D’accordo tra le parti, i membri del Comitato possono essere coadiuvati da esperti esterni. Entro il primo trimestre facendosi carico di ogni anno la parte datoriale fornirà al Co- mitato un’informazione scritta sull’andamento economico complessivo del settore orientare l'azione dei propri rappresentati e su quello dell’occupazione relativo all’anno precedentenell'intento di ricercare comportamenti coerenti, nonché concordano di cogliere le previsioni per l’anno in corso. Le parti istituiscono anche ai livelli territoriali Comitati paritetici con le stesse caratteristiche di quello nazionale; compiti dei Comitati paritetici ter- ritoriali sono: • applicazione dei provvedimenti diretti allo sviluppo del settore ed attività connesse; • attuazione delle politiche attive del lavoro e della formazione professionale; • monitoraggio dell’utilizzo degli strumenti della flessibilità nella gestione del opportunità offerte dal mercato del lavoro e dell’articolato contrattuale; • politiche di sviluppo del settore anche attraverso confronto con le istitu- zioni regionali. Nel Comitato paritetico territoriale si dovrà inoltre: • fornire alle XX.XX. da parte di CAI le informazioni utili ad individuare il flusso ed il tipo di finanziamenti pubblici diretti nello stesso tempo offrire un contributo allo sviluppo del settore; • fornire alle XX.XX. da parte di CAI le informazioni utili sui programmi di sostanziale modifica delle tecnologie di produzioni in atto che possono presentare rilevanti conseguenze sulla organizzazione e sulla condizione dell'occupazione mediante il ricorso a norme introdotte dalla legislazione del lavoro nonché sull’occupazione riguardante i contratti di formazione - lavoro, l'apprendistato, il rapporto a tempo parziale e sull’ambiente a tempo determinato e di lavoro; • esaminareintensificare nella vigenza del presente Contratto uno schema di relazioni sindacali basate sul diritto di informazione, alla presenza di rilevanti riduzioni dell’occupazione, sull’esame congiunto e sul seguente accordo che si veri- fichino a causa di processi di ristrutturazione o di riconversione produttivaarticola in più livelli operativi: Ente bilaterale nazionale, ogni possibile soluzione per il reimpiego della manodoperaOsservatorio nazionale, sollecitando a tale riguardo, alle competenti istituzioni pubbliche, opportuni interventi di formazione Commissione paritetica nazionale e di riqualificazione professionale; • esaminare la qualità e la quantità dei flussi occupazionalicontratto, con particolare riguardo alla condizione dei giovani e delle donne, anche allo scopo di impegnare le Regioni e per quanto di competenza le Province, ad inserire nel proprio bilancio finanziamenti relativi a programmi di formazione specifici per il settore; • accertare la conformità dei Progetti e dei contratti individuali di formazione- lavoro alla disciplina dell’accordo quadro nazionale e trasmettere agli uffici regionali del lavoro ed alle sezioni circoscrizionali competenti, l’elenco dei progetti ritenuti conformi; • esaminare eventuali ricorsi concernenti le qualifiche professionali, nonché le eventuali vertenze demandate dalle Organizzazioni sindacali; • certificare l’esatta applicazione del CCNL e relativi adempimenti. In connessione con i processi di trasformazione organizzativa, gli im- prenditori segnaleranno ai propri rappresentanti l’eventuale fabbisogno di qualificazione e/o riqualificazione professionale della manodopera, perché il Comitato prospetti agli organi pubblici competenti l’attuazione dei corsi necessari. Il Comitato Nazionale Paritetico avvierà i propri lavori entro il 31 marzo 2019. Le parti concordano di valutare la possibilità di costituire un Ente Bila- terale Nazionale, al fine di rafforzare e migliorare le attività bilaterali del settore agromeccanicoCommissioni paritetiche regionali.

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Samples: CCNL Scuola Aninsei 2002 2005, Accordo Di Collaborazione, CCNL Aninsei/Assoscuola/Fiinsei 2002 2005

Relazioni sindacali. È istituito un Comitato nazionale paritetico con il compito di esaminare: • l’evoluzione del settore relativamente alle problematiche generali dello sviluppo, dell’innovazione tecnologica e dell’organizzazione del sistema delle imprese; • l’andamento dell’occupazione, in termini qualitativi e quantitativi, non- ché gli strumenti e le modalità per promuovere e valorizzare la crescita professionale dei lavoratori; • i criteri ed i requisiti necessari per le imprese abilitate ad esercitare le at- tività del settore, nonché gli strumenti, anche di ordine legislativo, idonei a garantire la trasparenza e a combattere l’abusivismo; • i problemi relativi alla salvaguardia della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, nonché le misure idonee a ridurre i rischi ed a garantire una migliore tutela degli stessi; • politiche attive del lavoro e della formazione professionale; • il flusso di finanziamenti, anche pubblici, diretti allo sviluppo del settore. Il Comitato è composto da 6 membri, di cui 3 designati dalla parte dato- riale e 3 dalle Organizzazioni sindacali e si riunisce normalmente una volta ogni trimestre, e comunque ogni qualvolta una delle parti lo richieda. La convocazione è disposta dal Presidente, nominato alternativamente da una delle parti ogni due anni. Per il primo biennio il Presidente e nominato dalla parte datoriale. Le deliberazioni assunte dal Comitato all’unanimità sono vincolanti per le parti firmatarie del CCNLCcnl. D’accordo tra le parti, i membri del Comitato possono essere coadiuvati da esperti esterni. Entro il primo trimestre di ogni anno la parte datoriale fornirà al Co- mitato un’informazione scritta sull’andamento economico complessivo del settore e su quello dell’occupazione relativo all’anno precedente, nonché le previsioni per l’anno in corso. Le parti istituiscono anche ai livelli territoriali Comitati paritetici con le stesse caratteristiche di quello nazionale; compiti dei Comitati paritetici ter- ritoriali sono: • applicazione dei provvedimenti diretti allo sviluppo del settore ed attività connesse; • attuazione delle politiche attive del lavoro e della formazione professionale; • monitoraggio dell’utilizzo degli strumenti della flessibilità nella gestione del mercato del lavoro e dell’articolato contrattuale; • politiche di sviluppo del settore anche attraverso confronto con le istitu- zioni regionali. Nel Comitato paritetico territoriale si dovrà inoltre: • fornire alle XX.XX. da parte di CAI Unima e Confai le informazioni utili ad individuare in- dividuare il flusso ed il tipo di finanziamenti pubblici diretti allo sviluppo del settore; • fornire alle XX.XX. da parte di CAI Unima e Confai le informazioni utili sui programmi di sostanziale modifica delle tecnologie di produzioni in atto che possono presentare rilevanti conseguenze sulla organizzazione e sulla condizione del lavoro nonché sull’occupazione e sull’ambiente di lavoro; • esaminare, alla presenza di rilevanti riduzioni dell’occupazione, che si veri- fichino a causa di processi di ristrutturazione o di riconversione produttiva, ogni possibile soluzione per il reimpiego della manodopera, sollecitando a tale riguardo, alle competenti istituzioni pubbliche, opportuni interventi di formazione e di riqualificazione professionale; • esaminare la qualità e la quantità dei flussi occupazionali, con particolare riguardo alla condizione dei giovani e delle donne, anche allo scopo di impegnare le Regioni e per quanto di competenza le Province, ad inserire nel proprio bilancio finanziamenti relativi a programmi di formazione specifici per il settore; • accertare la conformità dei Progetti e dei contratti individuali di formazione- lavoro alla disciplina dell’accordo quadro nazionale e trasmettere agli uffici regionali del lavoro ed alle sezioni circoscrizionali competenti, l’elenco dei progetti ritenuti conformi; • esaminare eventuali ricorsi concernenti le qualifiche professionali, nonché le eventuali vertenze demandate dalle Organizzazioni sindacali; • certificare l’esatta applicazione del CCNL Ccnl e relativi adempimenti. In connessione con i processi di trasformazione organizzativa, gli im- prenditori imprendi- tori segnaleranno ai propri rappresentanti l’eventuale fabbisogno di qualificazione qualifica- zione e/o riqualificazione professionale della manodopera, perché il Comitato prospetti agli organi pubblici competenti l’attuazione dei corsi necessari. Il Comitato Le parti si impegnano a designare i membri che faranno parte del Comi- tato Nazionale Paritetico avvierà i propri lavori paritetico entro il prossimo 31 marzo 2019. Le parti concordano di valutare la possibilità di costituire un Ente Bila- terale Nazionale, al fine di rafforzare e migliorare le attività bilaterali del settore agromeccanicodicembre 2015.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Relazioni sindacali. È istituito Le parti condividono la necessità di un Comitato nazionale paritetico sempre maggiore sviluppo di efficaci relazioni industriali da attuarsi anche attraverso un articolato sistema di informazioni e di consultazione rivolto a realizzare la approfondita conoscenza da parte del Sindacato nelle fasi di progettazione esecutiva, di realizzazione e verifica degli interventi di sviluppo produttivo aventi riflessi sugli assetti occupazionali ed organizzativi delle imprese del settore. Le relazioni tra le Aziende e le Organizzazioni Sindacali stipulanti si articoleranno nel seguente modo: A. Sistema di informazione: 1. Le Aziende esporranno nel corso di un apposito incontro, da tenersi nel primo quadrimestre, alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti: - le prospettive produttive nei programmi di investimento nonché i relativi aggiornamenti dei progetti precedenti, con le prevedibili implicazioni sulla occupazione, le condizioni di lavoro, le condizioni ambientali e la sicurezza sul lavoro; - le informazioni globali relative ai dati sull'occupazione, distinte per sesso, anche con riferimento alle diverse tipologie di contratto. Analoga esposizione verrà effettuata dalle Aziende, anche a richiesta delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, nel secondo semestre, qualora nel corso dell'anno si verificassero aggiornamenti significativi di tali programmi. 2. Le Aziende, nel corso di un apposito incontro annuale, con la partecipazione delle Segreterie delle OSL stipulanti, forniranno alle corrispondenti Rappresentanze Sindacali Aziendali informazioni circa: - modalità attuative dell'introduzione di nuovi servizi di bordo e/o di rilevanti cambiamenti di quelli esistenti (pasti principali, servizi secondari ed accessori, ecc.) con riferimento ai riflessi sull'attività lavorativa; - modalità attuative dei programmi relativi all'ammodernamento delle strutture e degli impianti riguardanti il compito servizio di esaminare: • l’evoluzione bordo e i loro eventuali riflessi sull'ambiente di lavoro; - programmi di addestramento ed aggiornamento professionale del settore relativamente alle problematiche generali dello sviluppopersonale. L'incontro avrà luogo, dell’innovazione tecnologica di norma, nel primo semestre dell'anno e dell’organizzazione del sistema non dovrà comportare alcuna sovrapposizione con gli altri momenti e gradi di informazione previsti dalla vigente normativa contrattuale. Qualora si verificassero variazioni significative relative a tali programmi e iniziative, analoga informazione sarà prevista, anche a richiesta delle imprese; • l’andamento dell’occupazioneRappresentanze Sindacali Aziendali, in termini qualitativi un successivo incontro. B. Innovazioni di carattere tecnico-organizzativo: Nel caso di innovazioni di carattere tecnico-organizzativo, che comportino sostanziali modifiche all'assetto produttivo (es. introduzione di nuove tecnologie, rilevanti modifiche degli impianti, immissione di nuovi aeromobili, ecc.) ne sarà data dall'Azienda preventiva comunicazione alle OSL stipulanti ed alle corrispondenti Rappresentanze Sindacali Aziendali cui potrà fare seguito, a richiesta di una delle parti da avanzarsi entro cinque giorni, un incontro per l'esame in ordine ai riflessi sull'occupazione, sulle figure professionali e quantitativisulle condizioni di lavoro. Tale esame - salvo diversi accordi raggiunti tra le parti - dovrà essere condotto nei 10 giorni successivi alla richiesta stessa. L'Azienda comunque non darà luogo all'attuazione delle modifiche suddette, non- ché gli strumenti prima che sia trascorso il termine in parola. Quando si pongano problemi di riconversione e le modalità per promuovere e valorizzare la crescita ristrutturazione che comporti no riqualificazione professionale dei lavoratori; • i criteri ed i requisiti necessari per le imprese abilitate ad esercitare le at- tività o movimenti di personale tra Aziende a partecipazione statale del settoretrasporto aereo, nonché gli strumenti, anche di ordine legislativo, idonei a garantire la trasparenza e a combattere l’abusivismo; • i problemi relativi alla salvaguardia della salute formeranno oggetto di esame tra le organizzazioni stipulanti. Nota a verbale L'Intersind, la FILT/CGIL, la FIT/CISL e dell’integrità fisica dei lavoratorila UILTRASPORTI, nonché le misure idonee a ridurre i rischi ed a garantire una migliore tutela degli stessi; • politiche attive considerata la opportunità di evitare qualunque sovrapposizione delle disposizioni del lavoro e della formazione professionale; • il flusso di finanziamentipresente contratto con quelle del tutto autonome, anche pubblici, diretti allo sviluppo del settore. Il Comitato è composto da 6 membri, di cui 3 designati dalla parte dato- riale e 3 dalle Organizzazioni sindacali e si riunisce normalmente una volta ogni trimestrecontenute nel Protocollo IRI 16 luglio 1986, e comunque ogni qualvolta una stante l'autonoma valenza di questo nel solo ambito delle parti lo richieda. La convocazione è disposta dal Presidenterelazioni industriali, nominato alternativamente da una delle parti ogni due anni. Per il primo biennio il Presidente si danno reciprocamente atto che, quanto sopra previsto ai precedenti punti A) e nominato dalla parte datoriale. Le deliberazioni assunte dal Comitato all’unanimità sono vincolanti B) potrà essere invocato ed applicato solo quando non siano operanti per le parti firmatarie del CCNL. D’accordo tra stesse materie e con gli stessi soggetti il citato Protocollo IRI e successive eventuali modifiche, fermo restando che, in caso di controversia, le parti, i membri del Comitato possono essere coadiuvati procedure da esperti esterni. Entro il primo trimestre applicare saranno individuate secondo le norme di ogni anno la parte datoriale fornirà al Co- mitato un’informazione scritta sull’andamento economico complessivo del settore e su quello dell’occupazione relativo all’anno precedente, nonché le previsioni per l’anno in corso. Le parti istituiscono anche ai livelli territoriali Comitati paritetici con le stesse caratteristiche di quello nazionale; compiti dei Comitati paritetici ter- ritoriali sono: • applicazione dei provvedimenti diretti allo sviluppo del settore ed attività connesse; • attuazione delle politiche attive del lavoro e della formazione professionale; • monitoraggio dell’utilizzo degli strumenti della flessibilità nella gestione del mercato del lavoro e dell’articolato contrattuale; • politiche di sviluppo del settore anche attraverso confronto con le istitu- zioni regionali. Nel Comitato paritetico territoriale si dovrà inoltre: • fornire alle XX.XX. da parte di CAI le informazioni utili ad individuare il flusso ed il tipo di finanziamenti pubblici diretti allo sviluppo del settore; • fornire alle XX.XX. da parte di CAI le informazioni utili sui programmi di sostanziale modifica delle tecnologie di produzioni in atto che possono presentare rilevanti conseguenze sulla organizzazione e sulla condizione del lavoro nonché sull’occupazione e sull’ambiente di lavoro; • esaminare, alla presenza di rilevanti riduzioni dell’occupazione, che si veri- fichino a causa di processi di ristrutturazione o di riconversione produttiva, ogni possibile soluzione per il reimpiego della manodopera, sollecitando a tale riguardo, alle competenti istituzioni pubbliche, opportuni interventi di formazione e di riqualificazione professionale; • esaminare la qualità e la quantità dei flussi occupazionali, con particolare riguardo alla condizione dei giovani e delle donne, anche allo scopo di impegnare le Regioni e per quanto di competenza le Province, ad inserire nel proprio bilancio finanziamenti relativi a programmi di formazione specifici per il settore; • accertare la conformità dei Progetti e dei contratti individuali di formazione- lavoro alla disciplina dell’accordo quadro nazionale e trasmettere agli uffici regionali del lavoro ed alle sezioni circoscrizionali competenti, l’elenco dei progetti ritenuti conformi; • esaminare eventuali ricorsi concernenti le qualifiche professionali, nonché le eventuali vertenze demandate dalle Organizzazioni sindacali; • certificare l’esatta applicazione del CCNL e relativi adempimenti. In connessione con i processi di trasformazione organizzativa, gli im- prenditori segnaleranno ai propri rappresentanti l’eventuale fabbisogno di qualificazione e/o riqualificazione professionale della manodopera, perché il Comitato prospetti agli organi pubblici competenti l’attuazione dei corsi necessari. Il Comitato Nazionale Paritetico avvierà i propri lavori entro il 31 marzo 2019. Le parti concordano di valutare la possibilità di costituire un Ente Bila- terale Nazionale, al fine di rafforzare e migliorare le attività bilaterali del settore agromeccanicogaranzia contenuto nello stesso Protocollo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Relazioni sindacali. È istituito 1. A norma dell’art. 3 del CCNL 1998/2001, le relazioni sindacali nel Comune di Segrate sono improntate ai principi di lealtà e correttezza, nel quadro di un Comitato nazionale paritetico con il compito di esaminare: • l’evoluzione del settore relativamente alle problematiche generali dello sviluppo, dell’innovazione tecnologica impegno comune per a) l'Amministrazione fornirà tutte le informazioni periodicamente e dell’organizzazione del sistema delle imprese; • l’andamento dell’occupazione, in termini qualitativi e quantitativi, non- ché gli strumenti e le modalità per promuovere e valorizzare la crescita professionale dei lavoratori; • i criteri ed i requisiti necessari per le imprese abilitate ad esercitare le at- tività del settore, nonché gli strumentitempestivamente, anche di ordine legislativocarattere finanziario, idonei a garantire riguardanti: - atti e procedure inerenti il rapporto di lavoro; - la trasparenza consistenza e a combattere l’abusivismola variazione delle dotazioni organiche; • i problemi relativi - la gestione delle risorse umane e sul ricorso alla salvaguardia mobilità esterna; - la sicurezza e la prevenzione nei luoghi di lavoro; - il trasferimento di attività ad altri Enti, Amministrazioni, aziende pubbliche anche tramite appalti, convenzioni o altre forme previste dalla legge; b) il materiale oggetto di informazione dovrà essere fornito in via preventiva e in forma scritta, in modo che sia possibile un approfondimento specifico negli incontri. La documentazione dovrà essere fatta pervenire al coordinatore della salute e dell’integrità fisica dei lavoratoriRSU, nonché le misure idonee a ridurre i rischi ed a garantire una migliore tutela degli stessi; • politiche attive che avrà cura di informare gli altri componenti della RSU, alle segreterie territoriali delle XX.XX., firmatarie del lavoro e della formazione professionale; • il flusso di finanziamenti, anche pubblici, diretti allo sviluppo del settore. Il Comitato è composto da 6 membriCCNL, di cui 3 designati norma entro 10 giorni dall'avvio del tavolo negoziale. Tutti gli accordi, verbali di incontro e contratti debitamente sottoscritti, saranno forniti in copia alle OO. SS. firmatarie dei contratti nazionali di lavoro ed al coordinatore delle RSU appositamente individuato che provvederà a recapitarlo a tutti gli altri componenti. c) la contrattazione, la concertazione e l'informazione, che avvengono nei modi previsti dalla parte dato- riale legislazione in materia e 3 dalle Organizzazioni sindacali e si riunisce normalmente una volta ogni trimestre, e comunque ogni qualvolta dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro saranno attivate ogniqualvolta una delle parti abilitata alla contrattazione lo richieda. La convocazione è disposta dal Presidente, nominato alternativamente da una delle parti ogni due anni. Per il primo biennio il Presidente e nominato dalla parte datoriale. Le deliberazioni assunte dal Comitato all’unanimità sono vincolanti per Durante tali fasi le parti firmatarie del CCNLsi impegnano a non procedere unilateralmente ai sensi dell'art. D’accordo tra le parti11 CCNL 1998/2001; d) in applicazione della legge 300/70, il trasferimento dei Dirigenti Sindacali dall’unità produttiva (settore o servizio), può essere disposto esclusivamente previo nullaosta delle Confederazioni Sindacali di appartenenza; inoltre i membri del Comitato possono essere coadiuvati da esperti esterni. Entro il primo trimestre Dirigenti Sindacali non sono soggetti a subordinazione gerarchica nell’espletamento delle loro funzioni di ogni anno la parte datoriale fornirà al Co- mitato un’informazione scritta sull’andamento economico complessivo del settore Sindacalisti e su quello dell’occupazione relativo all’anno precedenteconservano i diritti giuridici ed economici previsti dalla legge, nonché le previsioni per l’anno in corso. Le parti istituiscono anche ai livelli territoriali Comitati paritetici con le stesse caratteristiche di quello nazionale; compiti dei Comitati paritetici ter- ritoriali sono: • applicazione dei provvedimenti diretti allo sviluppo del settore ed attività connesse; • attuazione delle politiche attive del lavoro e della formazione professionale; • monitoraggio dell’utilizzo degli strumenti della flessibilità nella gestione del mercato del lavoro e dell’articolato contrattuale; • politiche di sviluppo del settore anche attraverso confronto con le istitu- zioni regionali. Nel Comitato paritetico territoriale si dovrà inoltre: • fornire alle XX.XX. da parte di CAI le informazioni utili ad individuare il flusso ed il tipo di finanziamenti pubblici diretti allo sviluppo del settore; • fornire alle XX.XX. da parte di CAI le informazioni utili sui programmi di sostanziale modifica delle tecnologie di produzioni in atto che possono presentare rilevanti conseguenze sulla organizzazione e sulla condizione del lavoro nonché sull’occupazione e sull’ambiente di lavoro; • esaminare, alla presenza di rilevanti riduzioni dell’occupazione, che si veri- fichino a causa di processi di ristrutturazione o di riconversione produttiva, ogni possibile soluzione per il reimpiego della manodopera, sollecitando a tale riguardo, alle competenti istituzioni pubbliche, opportuni interventi di formazione e di riqualificazione professionale; • esaminare la qualità e la quantità dei flussi occupazionali, con particolare riguardo alla condizione dei giovani e delle donne, anche allo scopo di impegnare le Regioni e per quanto di competenza le Province, ad inserire nel proprio bilancio finanziamenti relativi a programmi di formazione specifici per il settore; • accertare la conformità dei Progetti e dei contratti individuali di formazione- lavoro alla disciplina dell’accordo quadro nazionale e trasmettere agli uffici regionali del lavoro ed alle sezioni circoscrizionali competenti, l’elenco dei progetti ritenuti conformi; • esaminare eventuali ricorsi concernenti le qualifiche professionali, nonché le eventuali vertenze demandate dalle Organizzazioni sindacali; • certificare l’esatta applicazione del dal CCNL e relativi adempimenti. In connessione con i processi di trasformazione organizzativa, gli im- prenditori segnaleranno ai propri rappresentanti l’eventuale fabbisogno di qualificazione e/o riqualificazione professionale della manodopera, perché il Comitato prospetti agli organi pubblici competenti l’attuazione dei corsi necessari. Il Comitato Nazionale Paritetico avvierà i propri lavori entro il 31 marzo 2019. Le parti concordano di valutare la possibilità di costituire un Ente Bila- terale Nazionale, al fine di rafforzare e migliorare le attività bilaterali del settore agromeccanicodal CCDI.

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Samples: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo

Relazioni sindacali. È istituito un Comitato nazionale paritetico con il compito 1. Il sistema di esaminare: • l’evoluzione relazioni sindacali deve permettere, nel rispetto dei distinti ruoli dell’ente e delle rappresentanze sindacali, la realizzazione degli obiettivi di cui agli artt.6-7-9-43 del settore relativamente alle problematiche generali dello sviluppoD.Lgs.165/2001 e consentire la partecipazione sindacale alla predisposizione di tutti gli atti inerenti all’organizzazione del lavoro, dell’innovazione tecnologica dei servizi e dell’organizzazione del sistema degli uffici, la ridefinizione delle imprese; • l’andamento dell’occupazione, in termini qualitativi e quantitativi, non- ché gli strumenti e le modalità per promuovere e valorizzare la crescita professionale dei lavoratori; • i criteri ed i requisiti necessari per le imprese abilitate ad esercitare le at- tività del settoredotazioni organiche, nonché l’esercizio dell’attività sindacale nell’ente. 2. Le relazioni sindacali si esplicano, nelle forme previste dal D.Lgs.165/2001 e dal Contratto Collettivo Regionale di Lavoro (CCRL), attraverso:  la concertazione;  la contrattazione;  la consultazione;  l’informazione;  le procedure di conciliazione;  l’interpretazione autentica. 3. Allo scopo di rendere effettivi i principi che stanno alla base di un sistema di relazioni sindacali che risponda agli obiettivi di cui al comma 1 del presente articolo, le parti convengono su quanto segue: a. contrattazione: vengono assicurati gli strumentispazi di contrattazione integrativa su tutte le materie attinenti il personale, anche di ordine legislativol’organizzazione degli uffici e servizi, idonei a garantire la trasparenza e a combattere l’abusivismo; • i problemi relativi alla salvaguardia della salute e dell’integrità fisica dei lavoratorila sicurezza sul luogo di lavoro; b. convocazione delle delegazioni: l’Amministrazione garantisce la convocazione delle delegazioni entro 15 giorni ogni qual volta le stesse ne facciano richiesta. Tale termine potrà essere più breve per motivi di particolare urgenza; in ogni caso date e modalità degli incontri dovranno essere preventivamente concordate tra i soggetti componenti le delegazioni trattanti; c. ordini del giorno: per ogni incontro deve essere espressamente previsto l’ordine del giorno degli argomenti da trattare: eventuali modifiche intervenute successivamente agli stessi dovranno essere tempestivamente comunicate ai soggetti interessati; d. verbali: di ogni seduta verrà steso un verbale che dovrà riportare la sintesi degli argomenti affrontati e delle eventuali decisioni operative. Di tale verbale verrà data lettura alla fine della riunione stessa. Lo stesso verrà contestualmente sottoscritto dai componenti la delegazione trattante; e. argomenti rinviati: qualora gli argomenti in discussione non siano completamente trattati o vengano rinviati, nonché le misure idonee verrà, alla fine dell’incontro, fissata la data dell’incontro successivo; f. esecuzione degli accordi: al fine di dare concreta attuazione a ridurre i rischi ed a garantire una migliore tutela degli stessi; • politiche attive del lavoro e della formazione professionale; • il flusso di finanziamenti, anche pubblici, diretti allo sviluppo del settore. Il Comitato è composto da 6 membri, di cui 3 designati dalla parte dato- riale e 3 dalle Organizzazioni sindacali e si riunisce normalmente una volta ogni trimestre, e comunque ogni qualvolta una delle parti lo richieda. La convocazione è disposta dal Presidente, nominato alternativamente da una delle parti ogni due anni. Per il primo biennio il Presidente e nominato dalla parte datoriale. Le deliberazioni assunte dal Comitato all’unanimità sono vincolanti per le parti firmatarie del CCNL. D’accordo tra quanto convenuto fra le parti, i membri del Comitato possono essere coadiuvati da esperti esterni. Entro il primo trimestre di ogni anno la parte datoriale fornirà al Co- mitato un’informazione scritta sull’andamento economico complessivo del settore e su quello dell’occupazione relativo all’anno precedentegli accordi intervenuti, nonché una volta esperite le previsioni per l’anno in corso. Le parti istituiscono anche ai livelli territoriali Comitati paritetici con le stesse caratteristiche di quello nazionale; compiti dei Comitati paritetici ter- ritoriali sono: • applicazione dei provvedimenti diretti allo sviluppo del settore ed attività connesse; • attuazione delle politiche attive del lavoro e della formazione professionale; • monitoraggio dell’utilizzo degli strumenti della flessibilità nella gestione del mercato del lavoro e dell’articolato contrattuale; • politiche di sviluppo del settore anche attraverso confronto con le istitu- zioni regionali. Nel Comitato paritetico territoriale si dovrà inoltre: • fornire alle XX.XX. da parte di CAI le informazioni utili ad individuare il flusso ed il tipo di finanziamenti pubblici diretti allo sviluppo del settore; • fornire alle XX.XX. da parte di CAI le informazioni utili sui programmi di sostanziale modifica delle tecnologie di produzioni in atto che possono presentare rilevanti conseguenze sulla organizzazione e sulla condizione del lavoro nonché sull’occupazione e sull’ambiente di lavoro; • esaminareprocedure previste dal vigente CCRL, alla presenza di rilevanti riduzioni dell’occupazione, che si veri- fichino a causa di processi di ristrutturazione o di riconversione produttiva, ogni possibile soluzione per il reimpiego della manodopera, sollecitando a tale riguardo, alle competenti istituzioni pubbliche, opportuni interventi di formazione e di riqualificazione professionale; • esaminare la qualità e la quantità dei flussi occupazionali, con particolare riguardo alla condizione dei giovani e delle donne, anche allo scopo di impegnare le Regioni e per quanto di competenza le Province, ad inserire nel proprio bilancio finanziamenti relativi a programmi di formazione specifici per il settore; • accertare la conformità dei Progetti e dei contratti individuali di formazione- lavoro alla disciplina dell’accordo quadro nazionale e trasmettere verranno trasmessi agli uffici regionali del lavoro ed alle sezioni circoscrizionali competenticompetenti per la loro attuazione secondo modalità e tempi che garantiscano l’effettività dei contenuti con l’accordo; g. informazione: gli accordi sottoscritti saranno affissi a cura dell’Amministrazione agli albi sindacali; x. xxxxxx: nei provvedimenti, l’elenco dei progetti ritenuti conformi; • esaminare eventuali ricorsi concernenti le qualifiche professionaliconseguenti ad atti di concertazione o contrattazione, nonché le eventuali vertenze demandate dalle Organizzazioni sindacali; • certificare l’esatta applicazione del CCNL e relativi adempimentiadottati dall’Amministrazione o dai funzionari, dovranno essere sempre indicati i pareri delle OO. In connessione con i processi di trasformazione organizzativa, gli im- prenditori segnaleranno ai propri rappresentanti l’eventuale fabbisogno di qualificazione e/o riqualificazione professionale della manodopera, perché il Comitato prospetti agli organi pubblici competenti l’attuazione dei corsi necessariSS. Il Comitato Nazionale Paritetico avvierà i propri lavori entro il 31 marzo 2019. Le parti concordano di valutare la possibilità di costituire un Ente Bila- terale Nazionale, come risultanti dai verbali degli incontri; i. strumenti: al fine di rafforzare rendere agevole l’esercizio delle relazioni sindacali, l’Amministrazione concede alle rappresentanze sindacali, l’uso di una parte del proprio sito Internet con una specifica casella di posta elettronica onde permettere alla RSU ed alle OO. SS. territoriali la ricezione e migliorare la trasmissione di messaggi e documentazione; 4. Durante le attività bilaterali del settore agromeccanicofasi negoziali le parti si impegnano a non prendere iniziative in merito finché la stessa sia esaustiva o conclusa con un verbale di accordo o che prenda atto delle posizioni delle parti e sia da esse sottoscritto.

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Samples: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Aziendale

Relazioni sindacali. È istituito un Comitato nazionale paritetico con il compito di esaminare: • l’evoluzione del settore relativamente alle problematiche generali dello sviluppo, dell’innovazione tecnologica e dell’organizzazione del sistema delle imprese; • l’andamento dell’occupazione, in termini qualitativi e quantitativi, non- ché gli strumenti e le modalità per promuovere e valorizzare la crescita professionale dei lavoratori; • i criteri ed i requisiti necessari per le imprese abilitate ad esercitare le at- tività del settore, nonché gli strumenti, anche di ordine legislativo, idonei a garantire la trasparenza e a combattere l’abusivismo; • i problemi relativi alla salvaguardia della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, nonché le misure idonee a ridurre i rischi ed a garantire una migliore tutela degli stessi; • politiche attive del lavoro e della formazione professionale; • il flusso di finanziamenti, anche pubblici, diretti allo sviluppo del settore. (4) Il Comitato Collegio è composto da 6 tre membri, uno dei quali designato dalla Associazione imprenditoriale territorialmente competente, un altro designato dalla Organizzazione Sindacale territoriale a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di presidente nominato di comune accordo dalle predette organizzazioni territoriali. (5) I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell’interesse delle stesse parti. (6) In caso di mancato accordo sulla designazione del presidente del collegio, quest’ultimo verrà estratto a sorte tra i nominativi compresi in un’apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predette, dal Presidente del Tribunale competente per territorio. (7) Il Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed il suo mandato è rinnovabile. (8) Il Presidente del Collegio, ricevuta l'istanza provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere: a) l'interrogatorio libero delle parti e di eventuali testi; b) l'autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti o dei procuratori di queste; c) eventuali ulteriori elementi istruttori. (9) Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura. (10) I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. Le funzioni di segreteria del Collegio sono svolte dalla segreteria di cui 3 designati dalla parte dato- riale all’articolo 33. (11) Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e 3 dalle Organizzazioni sindacali e si riunisce normalmente una volta ogni trimestreper gli effetti della legge 11 agosto 1973 n. 533, e comunque ogni qualvolta una delle parti lo richieda. La convocazione è disposta dal Presidentesuccessive modificazioni e integrazioni, nominato alternativamente da una delle parti ogni due anni. Per il primo biennio il Presidente e nominato dalla parte datoriale. Le deliberazioni assunte dal Comitato all’unanimità sono vincolanti per svolge le parti firmatarie proprie funzioni sulla base di apposito Regolamento. (12) Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni dell'articolo 412 quater del CCNL. D’accordo tra le parti, i membri del Comitato possono essere coadiuvati da esperti esterni. Entro il primo trimestre codice di ogni anno la parte datoriale fornirà al Co- mitato un’informazione scritta sull’andamento economico complessivo del settore e su quello dell’occupazione relativo all’anno precedente, nonché le previsioni per l’anno in corso. Le parti istituiscono anche ai livelli territoriali Comitati paritetici con le stesse caratteristiche di quello nazionale; compiti dei Comitati paritetici ter- ritoriali sono: • applicazione dei provvedimenti diretti allo sviluppo del settore ed attività connesse; • attuazione delle politiche attive del lavoro e della formazione professionale; • monitoraggio dell’utilizzo degli strumenti della flessibilità nella gestione del mercato del lavoro e dell’articolato contrattuale; • politiche di sviluppo del settore anche attraverso confronto con le istitu- zioni regionali. Nel Comitato paritetico territoriale si dovrà inoltre: • fornire alle XX.XX. da parte di CAI le informazioni utili ad individuare il flusso ed il tipo di finanziamenti pubblici diretti allo sviluppo del settore; • fornire alle XX.XX. da parte di CAI le informazioni utili sui programmi di sostanziale modifica delle tecnologie di produzioni in atto che possono presentare rilevanti conseguenze sulla organizzazione e sulla condizione del lavoro nonché sull’occupazione e sull’ambiente di lavoro; • esaminare, alla presenza di rilevanti riduzioni dell’occupazione, che si veri- fichino a causa di processi di ristrutturazione o di riconversione produttiva, ogni possibile soluzione per il reimpiego della manodopera, sollecitando a tale riguardo, alle competenti istituzioni pubbliche, opportuni interventi di formazione e di riqualificazione professionale; • esaminare la qualità e la quantità dei flussi occupazionali, con particolare riguardo alla condizione dei giovani e delle donne, anche allo scopo di impegnare le Regioni e per quanto di competenza le Province, ad inserire nel proprio bilancio finanziamenti relativi a programmi di formazione specifici per il settore; • accertare la conformità dei Progetti e dei contratti individuali di formazione- lavoro alla disciplina dell’accordo quadro nazionale e trasmettere agli uffici regionali del lavoro ed alle sezioni circoscrizionali competenti, l’elenco dei progetti ritenuti conformi; • esaminare eventuali ricorsi concernenti le qualifiche professionali, nonché le eventuali vertenze demandate dalle Organizzazioni sindacali; • certificare l’esatta applicazione del CCNL e relativi adempimenti. In connessione con i processi di trasformazione organizzativa, gli im- prenditori segnaleranno ai propri rappresentanti l’eventuale fabbisogno di qualificazione e/o riqualificazione professionale della manodopera, perché il Comitato prospetti agli organi pubblici competenti l’attuazione dei corsi necessari. Il Comitato Nazionale Paritetico avvierà i propri lavori entro il 31 marzo 2019. Le parti concordano di valutare la possibilità di costituire un Ente Bila- terale Nazionale, al fine di rafforzare e migliorare le attività bilaterali del settore agromeccanicoprocedura civile.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Relazioni sindacali. È istituito un Comitato nazionale paritetico con il compito pari opportunità (1) Le parti convengono sulla opportunità di esaminare: • l’evoluzione realizzare, in attuazione delle disposizioni legislative europee e nazionali in tema di parità uomo donna, interventi che favoriscano parità di opportunità uomo donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale) a favore delle lavoratrici. (2) In seno all'Ente Bilaterale Nazionale del settore relativamente alle problematiche generali dello sviluppo, dell’innovazione tecnologica e dell’organizzazione del sistema delle imprese; • l’andamento dell’occupazione, in termini qualitativi e quantitativi, non- ché gli strumenti e le modalità per promuovere e valorizzare Turismo è istituita la crescita professionale dei lavoratori; • i criteri ed i requisiti necessari Commissione permanente per le imprese abilitate ad esercitare le at- tività del pari opportunità, alla quale sono assegnati i seguenti compiti: a) studiare l'evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione femminile nel settore, nonché gli strumentiutilizzando dati disaggregati per sesso, anche livello di ordine legislativoinquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro, ivi compresi quelli elaborati dall'Osservatorio sul mercato del lavoro; b) seguire l'evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale in materia di pari opportunità nel lavoro; c) promuovere interventi idonei a garantire la trasparenza e a combattere l’abusivismo; • i problemi relativi alla salvaguardia della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, nonché le misure idonee a ridurre i rischi ed a garantire una migliore tutela degli stessi; • politiche attive del lavoro e della formazione professionale; • per facilitare il flusso di finanziamenti, anche pubblici, diretti allo sviluppo del settore. Il Comitato è composto da 6 membri, di cui 3 designati dalla parte dato- riale e 3 dalle Organizzazioni sindacali e si riunisce normalmente una volta ogni trimestre, e comunque ogni qualvolta una delle parti lo richieda. La convocazione è disposta dal Presidente, nominato alternativamente da una delle parti ogni due anni. Per il primo biennio il Presidente e nominato dalla parte datoriale. Le deliberazioni assunte dal Comitato all’unanimità sono vincolanti per le parti firmatarie del CCNL. D’accordo tra le parti, i membri del Comitato possono essere coadiuvati da esperti esterni. Entro il primo trimestre di ogni anno la parte datoriale fornirà al Co- mitato un’informazione scritta sull’andamento economico complessivo del settore e su quello dell’occupazione relativo all’anno precedente, nonché le previsioni per l’anno in corso. Le parti istituiscono anche ai livelli territoriali Comitati paritetici con le stesse caratteristiche di quello nazionale; compiti dei Comitati paritetici ter- ritoriali sono: • applicazione dei provvedimenti diretti allo sviluppo del settore ed attività connesse; • attuazione delle politiche attive del lavoro e della formazione professionale; • monitoraggio dell’utilizzo degli strumenti della flessibilità nella gestione del reinserimento nel mercato del lavoro di donne o uomini che desiderino riprendere l'attività dopo un'interruzione dell'attività lavorativa, favorendo anche l'utilizzo dello strumento del contratto d'inserimento/reinserimento; d) individuare iniziative di aggiornamento e dell’articolato contrattuale; • politiche formazione professionale, anche al fine di sviluppo salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono l'attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, aspettativa e congedo, così come previsti dalla legge n. 53 dell'8 marzo 2000; e) predisporre progetti di azioni positive finalizzati a favorire l'occupazione femminile e la crescita professionale, utilizzando anche le opportunità offerte dalla legge n. 125 del settore anche attraverso confronto con le istitu- zioni regionali. Nel Comitato paritetico territoriale si dovrà inoltre: • fornire alle XX.XX. da parte 10 aprile 1991 e dai Fondi comunitari preposti; f) favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di CAI le informazioni utili ad individuare il flusso ed il tipo di finanziamenti pubblici diretti allo sviluppo del settore; • fornire alle XX.XX. da parte di CAI le informazioni utili sui programmi di sostanziale modifica “mobbing” nel sistema delle tecnologie di produzioni in atto che possono presentare rilevanti conseguenze sulla organizzazione e sulla condizione del lavoro nonché sull’occupazione e sull’ambiente relazioni di lavoro; • esaminare, alla presenza ; g) analizzare i dati quantitativi e qualitativi che perverranno dagli Organismi paritetici relativi alle procedure e le soluzioni individuate in relazione a molestie sessuali; h) raccogliere ed analizzare le iniziative ed i risultati conseguiti in materia di rilevanti riduzioni dell’occupazione, che si veri- fichino a causa azioni positive favorendo le iniziative legate agli accordi di processi cui all'articolo 9 della legge n. 53 dell'8 marzo 2000 e diffondendo le buone pratiche; i) individuare iniziative volte al superamento di ristrutturazione o ogni forma di riconversione produttiva, ogni possibile soluzione per il reimpiego della manodopera, sollecitando a tale riguardo, alle competenti istituzioni pubbliche, opportuni interventi discriminazione nel luogo di formazione e di riqualificazione professionale; • esaminare la qualità e la quantità dei flussi occupazionalilavoro, con particolare riguardo a quella salariale e di accesso alla condizione dei giovani e formazione professionale; l) ricevere dalle rappresentanze sindacali aziendali copia del rapporto sulla situazione aziendale redatto ai sensi della legge n. 125 del 1991. (3) L'eventuale adesione delle donne, anche allo scopo aziende agli schemi di impegnare le Regioni e per quanto di competenza le Province, ad inserire nel proprio bilancio finanziamenti relativi a programmi progetto di formazione specifici per il settore; • accertare la conformità dei Progetti professionale concordemente definiti e dei contratti individuali di formazione- lavoro alla disciplina dell’accordo quadro nazionale e trasmettere agli uffici regionali del lavoro ed alle sezioni circoscrizionali competenti, l’elenco dei progetti ritenuti conformi; • esaminare eventuali ricorsi concernenti le qualifiche professionali, nonché le eventuali vertenze demandate recepiti dalle Organizzazioni sindacali; • certificare l’esatta applicazione stipulanti il contratto nazionale, di cui le parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l'applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia. (4) La Commissione si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, dei dati forniti dall'Osservatorio nazionale. (5) La Commissione si riunisce di norma trimestralmente o su richiesta di una delle parti, presieduta a turno da un componente dei due gruppi, delibera all'unanimità per l'attuazione dei compiti sopraindicati. Annualmente presenterà un rapporto, completo di materiali raccolti ed elaborati: in questa sede riferirà sulla propria attività alle Organizzazioni stipulanti presentando tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta l'unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle componenti. Dopo il comma 7 dell’articolo 10 del CCNL e relativi adempimenti. In connessione con i processi di trasformazione organizzativaTurismo 22 luglio 2003, gli im- prenditori segnaleranno ai propri rappresentanti l’eventuale fabbisogno di qualificazione e/o riqualificazione professionale della manodopera, perché è aggiunto il Comitato prospetti agli organi pubblici competenti l’attuazione dei corsi necessari. Il Comitato Nazionale Paritetico avvierà i propri lavori entro il 31 marzo 2019. Le parti concordano di valutare la possibilità di costituire un Ente Bila- terale Nazionale, al fine di rafforzare e migliorare le attività bilaterali del settore agromeccanico.seguente:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Relazioni sindacali. È istituito un Comitato nazionale paritetico con pari opportunità (1) Le Parti impegnano la Commissione permanente per le pari opportunità istituita presso l'Ente Bilaterale Nazionale del Settore Turismo a portare a termine entro il compito 30 giugno 2010 l'analisi della evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione femminile nel settore. (2) Per acquisire i dati necessari allo svolgimento di esaminare: • l’evoluzione tale analisi, la Commissione - nel rispetto delle disposizioni di tutela della riservatezza dei dati personali - potrà avvalersi anche delle informazioni statistiche disponibili presso gli organismi bilaterali (Osservatorio, EBN, Fonter, Fondo Aster, Xxxxx Xxxx) nonché presso gli enti pubblici e le amministrazioni competenti. (3) L’Ente Bilaterale Nazionale del settore relativamente alle problematiche generali dello sviluppoTurismo dovrà assicurare in ogni bilancio di esercizio uno specifico capitolo di spesa per lo svolgimento di tale analisi, dell’innovazione tecnologica i cui risultati saranno assunti a riferimento dalle parti per l’individuazione delle misure atte a favorire la partecipazione delle posizioni femminili nei ruoli e dell’organizzazione del sistema delle impresenei livelli di responsabilità. (1) La contrattazione integrativa si svolge a livello aziendale o territoriale. (2) Di norma, i relativi accordi hanno durata pari a tre anni. (3) Ferme restando le disposizioni dei contratti integrativi territoriali che abbiano già disciplinato la materia, il negoziato di secondo livello si svolge: - a livello aziendale per le aziende che occupano più di quindici dipendenti; • l’andamento dell’occupazione- a livello territoriale per le aziende che occupano sino a quindici dipendenti e, in termini qualitativi e quantitativicomunque, non- ché gli strumenti e per le modalità aziende che occupino più di quindici dipendenti laddove nelle stesse non si svolga la contrattazione aziendale; per promuovere e valorizzare la crescita professionale dei lavoratorile agenzie di viaggio il livello territoriale cui operare riferimento è quello regionale; • i criteri ed i requisiti necessari - a livello provinciale per le imprese abilitate della ristorazione collettiva, salvo quanto appresso specificato in materia di contrattazione a livello di unità produttiva. (4) Il rinvio alla contrattazione territoriale potrà essere operato nelle imprese in cui sussista la contrattazione integrativa aziendale o in quelle che ricevano la piattaforma per il contratto integrativo aziendale esclusivamente previo accordo tra le parti. A tal fine, le organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente Contratto potranno assumere iniziative congiunte volte a prevenire l'alimentarsi del contenzioso. (5) In occasione della contrattazione integrativa, durante i due mesi precedenti la scadenza e nei due mesi successivi e, comunque, per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla data di presentazione della piattaforma, saranno garantite condizioni di assoluta normalità sindacale con esclusione in particolare del ricorso ad esercitare agitazioni. (6) I contratti integrativi aziendali sono negoziati dall'azienda e dalle strutture sindacali aziendali dei lavoratori unitamente alle Organizzazioni stipulanti il presente Contratto ai relativi livelli di competenza. (7) Di norma, la contrattazione integrativa territoriale si svolge per singoli comparti. I contratti integrativi territoriali sono negoziati dalle organizzazioni aderenti alle parti stipulanti il presente contratto. Le singole organizzazioni nazionali si riservano la facoltà di partecipare ai relativi negoziati. Le parti stipulanti il presente contratto costituiscono un Comitato paritetico per la promozione e il monitoraggio della contrattazione integrativa. (8) Le parti convengono che la contrattazione integrativa sarà realizzata in un periodo intermedio tra la data di stipula del presente contratto e quella di scadenza dello stesso. Conseguentemente, considerando le at- tività specifiche intese realizzate con il rinnovo contrattuale, convengono sull’esigenza che le piattaforme rivendicative per la contrattazione integrativa vengano presentate a partire dal 1° gennaio 2011. Copia delle piattaforme sarà inviata anche alle parti stipulanti il presente contratto e all’archivio dei contratti istituito presso l’Ente Bilaterale Nazionale del settoresettore Turismo. (9) La parte destinataria della piattaforma convocherà il primo incontro entro trenta giorni dal ricevimento della stessa. (10) Le parti condividono l’obiettivo di dare piena attuazione alla contrattazione di secondo livello. A tale scopo, nonché gli strumentinelle realtà ove si riscontrino difficoltà nella sua realizzazione, anche trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della piattaforma - o dalla scadenza del contratto in essere se successiva - senza che sia avvenuta l’attivazione del tavolo di ordine legislativotrattativa o in presenza di difficoltà nel corso del negoziato, idonei a garantire la trasparenza e a combattere l’abusivismo; • i problemi relativi alla salvaguardia della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, nonché le misure idonee a ridurre i rischi ed a garantire una migliore tutela degli stessi; • politiche attive del lavoro e della formazione professionale; • il flusso di finanziamenti, anche pubblici, diretti allo sviluppo del settore. Il Comitato è composto da 6 membri, di cui 3 designati dalla parte dato- riale e 3 dalle Organizzazioni sindacali e si riunisce normalmente una volta ogni trimestre, e comunque ogni qualvolta una delle parti lo richieda. La convocazione è disposta dal Presidente, nominato alternativamente da una potrà chiedere l’intervento delle parti ogni due anni. Per organizzazioni nazionali stipulanti il primo biennio il Presidente e nominato dalla parte datorialepresente contratto. Le deliberazioni assunte organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto, a fronte della richiesta, provvederanno a convocare in apposito incontro da svolgersi nel territorio competente tra tutti i soggetti aventi titolo allo svolgimento della contrattazione di secondo livello. Durante tale procedura restano assicurate le condizioni di normalità sindacale di cui al comma 5, per un periodo di sessanta giorni dalla convocazione del suddetto incontro. Il comma 1 dell’articolo 11 del CCNL Turismo 22 luglio 2003, è sostituito dal Comitato all’unanimità sono vincolanti per seguente: (1) L’erogazione di elementi economici ulteriori rispetto a quanto già previsto dal presente Contratto è prevista mediante la contrattazione integrativa che avrà ad oggetto erogazioni salariali - in coerenza con le parti firmatarie del CCNL. D’accordo strategie delle imprese - strettamente correlate ai risultati conseguiti con la realizzazione di programmi concordati tra le parti, i membri del Comitato possono essere coadiuvati da esperti esterni. Entro il primo trimestre di ogni anno la parte datoriale fornirà al Co- mitato un’informazione scritta sull’andamento economico complessivo del settore e su quello dell’occupazione relativo all’anno precedente, nonché le previsioni aventi per l’anno in corso. Le parti istituiscono anche ai livelli territoriali Comitati paritetici con le stesse caratteristiche di quello nazionale; compiti dei Comitati paritetici ter- ritoriali sono: • applicazione dei provvedimenti diretti allo sviluppo del settore ed attività connesse; • attuazione delle politiche attive del lavoro e della formazione professionale; • monitoraggio dell’utilizzo degli strumenti della flessibilità nella gestione del mercato del lavoro e dell’articolato contrattuale; • politiche di sviluppo del settore anche attraverso confronto con le istitu- zioni regionali. Nel Comitato paritetico territoriale si dovrà inoltre: • fornire alle XX.XX. da parte di CAI le informazioni utili ad individuare il flusso ed il tipo di finanziamenti pubblici diretti allo sviluppo del settore; • fornire alle XX.XX. da parte di CAI le informazioni utili sui programmi di sostanziale modifica delle tecnologie di produzioni in atto che possono presentare rilevanti conseguenze sulla organizzazione e sulla condizione del lavoro nonché sull’occupazione e sull’ambiente di lavoro; • esaminare, alla presenza di rilevanti riduzioni dell’occupazione, che si veri- fichino a causa di processi di ristrutturazione o di riconversione produttiva, ogni possibile soluzione per il reimpiego della manodopera, sollecitando a tale riguardo, alle competenti istituzioni pubbliche, opportuni interventi di formazione e di riqualificazione professionale; • esaminare la qualità e la quantità dei flussi occupazionali, con particolare riguardo alla condizione dei giovani e delle donne, anche allo scopo di impegnare le Regioni e per quanto di competenza le Provinceobiettivo, ad inserire nel proprio bilancio finanziamenti relativi a programmi esempio, incrementi di formazione specifici per il settore; • accertare la conformità dei Progetti e dei contratti individuali produttività, di formazione- lavoro alla disciplina dell’accordo quadro nazionale e trasmettere agli uffici regionali del lavoro ed alle sezioni circoscrizionali competenticompetitività, l’elenco dei progetti ritenuti conformi; • esaminare eventuali ricorsi concernenti le qualifiche professionalidi qualità, nonché le eventuali vertenze demandate dalle Organizzazioni sindacali; • certificare l’esatta applicazione di redditività. Il comma 5 dell’articolo 11 del CCNL e relativi adempimenti. In connessione con i processi di trasformazione organizzativaTurismo 22 luglio 2003, gli im- prenditori segnaleranno ai propri rappresentanti l’eventuale fabbisogno di qualificazione e/o riqualificazione professionale della manodopera, perché il Comitato prospetti agli organi pubblici competenti l’attuazione dei corsi necessari. Il Comitato Nazionale Paritetico avvierà i propri lavori entro il 31 marzo 2019. Le parti concordano di valutare la possibilità di costituire un Ente Bila- terale Nazionale, al fine di rafforzare e migliorare le attività bilaterali del settore agromeccanico.è sostituito dal seguente:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Relazioni sindacali. È istituito Le parti, ferme restando le proprie autonomie decisionali, le distinte responsabilità nella rappresentanza dei rispettivi interessi e l'autonomia di valutazione e d'intervento propria di ciascuna Organizzazione, confermano la validità del metodo del confronto che, attraverso un Comitato nazionale paritetico con il compito processo di esaminare: • l’evoluzione reciproche informazioni su organizzazione del settore relativamente lavoro e funzionamento dei servizi, consenta intese e azioni convergenti sulle materie in questione oggetto di informazione; concordano sulla opportunità di definire momenti di incontro ove procedere congiuntamente ad esami e valutazioni in ordine alle problematiche generali dello sviluppo, dell’innovazione tecnologica e dell’organizzazione del sistema delle imprese; • l’andamento dell’occupazione, in termini qualitativi e quantitativi, non- ché gli strumenti e le modalità per promuovere e valorizzare la crescita professionale dei lavoratori; • i criteri ed i requisiti necessari per le imprese abilitate ad esercitare le at- tività del settore. La FISM conferma il proprio interesse per la salvaguardia dell'occupazione, nonché gli strumenticonsiderandolo correlativo al mantenimento delle Istituzioni e, anche di ordine legislativoperciò, idonei a garantire uno dei primi impegni dell'Associazione. CGIL-CISL-UIL - Scuola, SNALS-CONFSAL ribadiscono, da parte loro, la trasparenza e a combattere l’abusivismo; • i problemi relativi alla salvaguardia della salute e dell’integrità fisica disponibilità dei lavoratori, nella salvaguardia dei diritti acquisiti, a fornire un contributo al rilancio degli Istituti nella convinzione che solamente gestioni economicamente sane e competitive consentono ai lavoratori di avere le garanzie per la continuità dell'impiego, nonché le misure idonee a ridurre i rischi ed a garantire una migliore tutela degli stessi; • politiche attive del lavoro e della formazione professionale; • il flusso di finanziamentila salvaguardia dei livelli occupazionali. Pertanto, anche pubblici, diretti allo sviluppo del settore. Il Comitato è composto da 6 membri, di cui 3 designati dalla parte dato- riale e 3 dalle Organizzazioni sindacali e si riunisce normalmente una volta ogni trimestre, e comunque ogni qualvolta una delle parti lo richieda. La convocazione è disposta dal Presidente, nominato alternativamente da una delle parti ogni due anni. Per il primo biennio il Presidente e nominato dalla parte datoriale. Le deliberazioni assunte dal Comitato all’unanimità sono vincolanti per le parti firmatarie del CCNL. D’accordo tra le parti, i membri del Comitato possono essere coadiuvati da esperti esterni. Entro il primo trimestre facendosi carico di ogni anno la parte datoriale fornirà al Co- mitato un’informazione scritta sull’andamento economico complessivo del settore orientare l'azione dei propri rappresentati e su quello dell’occupazione relativo all’anno precedentenell'intento di ricercare comportamenti coerenti, nonché concordano di cogliere le previsioni per l’anno in corso. Le parti istituiscono anche ai livelli territoriali Comitati paritetici con le stesse caratteristiche di quello nazionale; compiti dei Comitati paritetici ter- ritoriali sono: • applicazione dei provvedimenti diretti allo sviluppo del settore ed attività connesse; • attuazione delle politiche attive del lavoro e della formazione professionale; • monitoraggio dell’utilizzo degli strumenti della flessibilità nella gestione del opportunità offerte dal mercato del lavoro e dell’articolato contrattuale; • politiche di sviluppo del settore anche attraverso confronto con le istitu- zioni regionali. Nel Comitato paritetico territoriale si dovrà inoltre: • fornire alle XX.XX. da parte di CAI le informazioni utili ad individuare il flusso ed il tipo di finanziamenti pubblici diretti nello stesso tempo offrire un contributo allo sviluppo del settore; • fornire alle XX.XX. da parte di CAI le informazioni utili sui programmi di sostanziale modifica delle tecnologie di produzioni in atto che possono presentare rilevanti conseguenze sulla organizzazione e sulla condizione dell'occupazione mediante il ricorso a norme introdotte dalla legislazione del lavoro nonché sull’occupazione riguardante i contratti di formazione - lavoro, il rapporto a tempo parziale e sull’ambiente a tempo determinato e di lavoro; • esaminare, alla presenza intensificare nella vigenza del presente Contratto uno schema di rilevanti riduzioni dell’occupazione, relazioni sindacali basate sul seguente accordo che si veri- fichino a causa di processi di ristrutturazione o di riconversione produttiva, ogni possibile soluzione per il reimpiego della manodopera, sollecitando a tale riguardo, alle competenti istituzioni pubbliche, opportuni interventi di formazione articola in più livelli operativi: Commissione paritetica Nazionale e di riqualificazione professionale; • esaminare la qualità e la quantità dei flussi occupazionaliContratto, con particolare riguardo alla condizione dei giovani e delle donne, anche allo scopo di impegnare le Regioni e per quanto di competenza le Province, ad inserire nel proprio bilancio finanziamenti relativi a programmi di formazione specifici per il settore; • accertare la conformità dei Progetti e dei contratti individuali di formazione- lavoro alla disciplina dell’accordo quadro nazionale e trasmettere agli uffici regionali del lavoro ed alle sezioni circoscrizionali competenti, l’elenco dei progetti ritenuti conformi; • esaminare eventuali ricorsi concernenti le qualifiche professionali, nonché le eventuali vertenze demandate dalle Organizzazioni sindacali; • certificare l’esatta applicazione del CCNL e relativi adempimenti. In connessione con i processi di trasformazione organizzativa, gli im- prenditori segnaleranno ai propri rappresentanti l’eventuale fabbisogno di qualificazione e/o riqualificazione professionale della manodopera, perché il Comitato prospetti agli organi pubblici competenti l’attuazione dei corsi necessari. Il Comitato Nazionale Paritetico avvierà i propri lavori entro il 31 marzo 2019. Le parti concordano di valutare la possibilità di costituire un Ente Bila- terale Nazionale, al fine di rafforzare e migliorare le attività bilaterali del settore agromeccanicoCommissioni Paritetiche Regionali.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (Ccnl)

Relazioni sindacali. È istituito Le parti, ferme restando le proprie autonomie decisionali, le distinte responsabilita’ nella rappresentanza dei rispettivi interessi e l'autonomia di valutazione e d'intervento propria di ciascuna Organizzazione, confermano la validita’ del metodo del confronto che, attraverso un Comitato nazionale paritetico con il compito processo di esaminare: • l’evoluzione reciproche informazioni su organizzazione del settore relativamente lavoro e funzionamento dei servizi, consenta intese e azioni convergenti sulle materie in questione oggetto di informazione; concordano sulla opportunita’ di definire momenti di incontro ove procedere congiuntamente ad esami e valutazioni in ordine alle problematiche generali dello sviluppo, dell’innovazione tecnologica e dell’organizzazione del sistema delle imprese; • l’andamento dell’occupazione, in termini qualitativi e quantitativi, non- ché gli strumenti e le modalità per promuovere e valorizzare la crescita professionale dei lavoratori; • i criteri ed i requisiti necessari per le imprese abilitate ad esercitare le at- tività del settore. L'AGIDAE conferma il proprio interesse per la salvaguardia delI'occupazione, nonché gli strumenticonsiderandolo correlativo al mantenimento delle Istituzioni e, anche di ordine legislativopercio’, idonei a garantire uno dei primi impegni dell'Associazione. FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS ribadiscono, da parte loro, la trasparenza e a combattere l’abusivismo; • i problemi relativi alla salvaguardia della salute e dell’integrità fisica disponibilita’ dei lavoratori, nonché nella salvaguardia dei diritti acquisiti, a fornire un contributo al rilancio degli Istituti nella convinzione che solamente gestioni economicamente sane e competitive consentono ai lavoratori di avere le misure idonee a ridurre i rischi ed a garantire una migliore tutela degli stessi; • politiche attive del lavoro e della formazione professionale; • il flusso di finanziamentigaranzie per la continuita’ dell'impiego, anche pubblicinonche’ la salvaguardia dei livelli occupazionali. Pertanto, diretti allo sviluppo del settore. Il Comitato è composto da 6 membri, di cui 3 designati dalla parte dato- riale e 3 dalle Organizzazioni sindacali e si riunisce normalmente una volta ogni trimestre, e comunque ogni qualvolta una delle parti lo richieda. La convocazione è disposta dal Presidente, nominato alternativamente da una delle parti ogni due anni. Per il primo biennio il Presidente e nominato dalla parte datoriale. Le deliberazioni assunte dal Comitato all’unanimità sono vincolanti per le parti firmatarie del CCNL. D’accordo tra le parti, i membri del Comitato possono essere coadiuvati da esperti esterni. Entro il primo trimestre facendosi carico di ogni anno la parte datoriale fornirà al Co- mitato un’informazione scritta sull’andamento economico complessivo del settore orientare l'azione dei propri rappresentati e su quello dell’occupazione relativo all’anno precedentenell'intento di ricercare comportamenti coerenti, nonché concordano di cogliere le previsioni per l’anno in corso. Le parti istituiscono anche ai livelli territoriali Comitati paritetici con le stesse caratteristiche di quello nazionale; compiti dei Comitati paritetici ter- ritoriali sono: • applicazione dei provvedimenti diretti opportunita’ offerte dal mercato e nello stesso tempo offrire un contributo allo sviluppo del settore ed attività connesse; • attuazione delle politiche attive dell'occupazione mediante il ricorso a forme di collaborazione introdotte dalla legislazione del lavoro riguardante i contratti di formazione-lavoro, il rapporto a tempo parziale e della formazione professionale; • monitoraggio dell’utilizzo degli strumenti della flessibilità nella gestione a tempo determinato e di intensificare la vigenza del mercato del lavoro e dell’articolato contrattuale; • politiche presente Contratto uno schema di sviluppo del settore anche attraverso confronto con le istitu- zioni regionali. Nel Comitato paritetico territoriale si dovrà inoltre: • fornire alle XX.XX. da parte di CAI le informazioni utili ad individuare il flusso ed il tipo di finanziamenti pubblici diretti allo sviluppo del settore; • fornire alle XX.XX. da parte di CAI le informazioni utili sui programmi di sostanziale modifica delle tecnologie di produzioni in atto che possono presentare rilevanti conseguenze sulla organizzazione e sulla condizione del lavoro nonché sull’occupazione e sull’ambiente di lavoro; • esaminare, alla presenza di rilevanti riduzioni dell’occupazione, relazioni sindacali basate sul seguente accordo che si veri- fichino a causa di processi di ristrutturazione articola nei seguenti livelli operativi: - Commissione Paritetica Nazionale o di riconversione produttivaContratto, ogni possibile soluzione per il reimpiego della manodopera- Commissione Paritetica Regionale, sollecitando a tale riguardo, alle competenti istituzioni pubbliche, opportuni interventi di formazione e di riqualificazione professionale; • esaminare la qualità e la quantità dei flussi occupazionali, con particolare riguardo alla condizione dei giovani e delle donne, anche allo scopo di impegnare le Regioni e per quanto di competenza le Province, ad inserire nel proprio bilancio finanziamenti relativi a programmi di formazione specifici per il settore; • accertare la conformità dei Progetti e dei contratti individuali di formazione- lavoro alla disciplina dell’accordo quadro nazionale e trasmettere agli uffici regionali del lavoro ed alle sezioni circoscrizionali competenti, l’elenco dei progetti ritenuti conformi; • esaminare eventuali ricorsi concernenti le qualifiche professionali, nonché le eventuali vertenze demandate dalle Organizzazioni sindacali; • certificare l’esatta applicazione del CCNL e relativi adempimenti. In connessione con i processi di trasformazione organizzativa, gli im- prenditori segnaleranno ai propri rappresentanti l’eventuale fabbisogno di qualificazione e/o riqualificazione professionale della manodopera, perché il Comitato prospetti agli organi pubblici competenti l’attuazione dei corsi necessari. Il Comitato Nazionale Paritetico avvierà i propri lavori entro il 31 marzo 2019. Le parti concordano di valutare la possibilità di costituire un Ente Bila- terale Nazionale, al fine di rafforzare e migliorare le attività bilaterali del settore agromeccanico- Contratti Formazione - Lavoro.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Relazioni sindacali. È istituito un Comitato nazionale paritetico con CAPO I DIRITTI DI INFORMAZIONE Articolo 4 – LIVELLO NAZIONALE (1) Le Parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le prerogative proprie dell'imprenditore e quelle delle organizzazioni sindacali, tenuto conto delle caratteristiche in cui si articola l'attività turistica in generale, convengono sulla necessità di promuovere una politica turistica da attuarsi avvalendosi dello strumento della programmazione e di una correlativa legge quadro. (2) A tal fine, annualmente in uno specifico incontro congiunto da tenersi di norma entro il compito di esaminare: • l’evoluzione primo trimestre, le Associazioni Imprenditoriali firmatarie comunicheranno alle Organizzazioni Sindacali nazionali dei lavoratori dati conoscitivi concernenti le dinamiche strutturali del settore relativamente alle problematiche generali dello e le prospettive di sviluppo, dell’innovazione tecnologica con particolare riferimento alle implicazioni occupazionali. (3) Saranno altresì oggetto di esame congiunto le iniziative di programmazione della politica turistica nonché lo stato di attuazione della legge quadro. (4) In tali incontri le Parti potranno adottare nei confronti dei competenti Organi istituzionali iniziative tendenti a valorizzare una politica attiva del lavoro, che, tenendo conto delle esigenze specifiche del mercato e dell’organizzazione delle particolari caratteristiche strutturali del sistema settore, possa condurre alla realizzazione delle imprese; • l’andamento dell’occupazione, in termini qualitativi e quantitativi, non- ché gli strumenti e le modalità per promuovere e valorizzare la crescita necessarie riforme della normativa relativa al collocamento ed alla elevazione professionale dei lavoratori; • i criteri ed i requisiti necessari per le imprese abilitate ad esercitare le at- tività ciò al fine di conseguire una maggiore efficienza e funzionalità del settore, nonché gli strumenti, anche di ordine legislativo, idonei a garantire la trasparenza servizio e a combattere l’abusivismo; • i problemi relativi alla salvaguardia della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, nonché le misure idonee a ridurre i rischi ed a garantire una migliore tutela degli stessi; • politiche attive del lavoro sostegno dell'occupazione e della formazione professionale; • il flusso di finanziamenti, anche pubblici, diretti allo sviluppo del settore. Il Comitato è composto da 6 membri, di cui 3 designati dalla parte dato- riale e 3 dalle Organizzazioni sindacali e si riunisce normalmente una volta ogni trimestre, e comunque ogni qualvolta una delle parti lo richieda. La convocazione è disposta dal Presidente, nominato alternativamente da una delle parti ogni due anni. Per il primo biennio il Presidente e nominato dalla parte datoriale. Le deliberazioni assunte dal Comitato all’unanimità sono vincolanti per le parti firmatarie del CCNL. D’accordo tra le parti, i membri del Comitato possono essere coadiuvati da esperti esterni. Entro il primo trimestre di ogni anno la parte datoriale fornirà al Co- mitato un’informazione scritta sull’andamento economico complessivo del settore e su quello dell’occupazione relativo all’anno precedente, nonché le previsioni per l’anno in corso. Le parti istituiscono anche ai livelli territoriali Comitati paritetici con le stesse caratteristiche di quello nazionale; compiti dei Comitati paritetici ter- ritoriali sono: • applicazione dei provvedimenti diretti allo sviluppo del settore ed attività connesse; • attuazione delle politiche attive del lavoro e della formazione professionale; • monitoraggio dell’utilizzo degli strumenti della flessibilità nella gestione del mercato del lavoro e dell’articolato contrattuale; • politiche di sviluppo del settore anche attraverso confronto con le istitu- zioni regionali. Nel Comitato paritetico territoriale si dovrà inoltre: • fornire alle XX.XX. da parte di CAI le informazioni utili ad individuare il flusso ed il tipo di finanziamenti pubblici diretti allo sviluppo del settore; • fornire alle XX.XX. da parte di CAI le informazioni utili sui programmi di sostanziale modifica delle tecnologie di produzioni in atto che possono presentare rilevanti conseguenze sulla organizzazione e sulla condizione del lavoro nonché sull’occupazione e sull’ambiente di lavoro; • esaminare, alla presenza di rilevanti riduzioni dell’occupazione, che si veri- fichino a causa di processi di ristrutturazione o di riconversione produttiva, ogni possibile soluzione per il reimpiego della manodopera, sollecitando a tale riguardo, alle competenti istituzioni pubbliche, opportuni interventi di formazione e di riqualificazione professionale; • esaminare la qualità e la quantità dei flussi occupazionalisua continuità, con particolare riguardo riferimento alla condizione migliore utilizzazione degli impianti attraverso il prolungamento della stagione derivante dalla soluzione dei giovani e delle donne, anche allo scopo di impegnare le Regioni e per quanto di competenza le Province, ad inserire nel proprio bilancio finanziamenti relativi a programmi di formazione specifici per il settore; • accertare la conformità dei Progetti e dei contratti individuali di formazione- lavoro alla disciplina dell’accordo quadro nazionale e trasmettere agli uffici regionali del lavoro ed alle sezioni circoscrizionali competenti, l’elenco dei progetti ritenuti conformi; • esaminare eventuali ricorsi concernenti le qualifiche professionali, nonché le eventuali vertenze demandate dalle Organizzazioni sindacali; • certificare l’esatta applicazione del CCNL e relativi adempimenti. In connessione con i processi di trasformazione organizzativa, gli im- prenditori segnaleranno ai propri rappresentanti l’eventuale fabbisogno di qualificazione e/o riqualificazione professionale della manodopera, perché il Comitato prospetti agli organi pubblici competenti l’attuazione dei corsi necessari. Il Comitato Nazionale Paritetico avvierà i propri lavori entro il 31 marzo 2019. problemi che ne condizionano l'attuazione. (5) Le parti concordano di valutare la possibilità di costituire un Ente Bila- terale NazionaleParti, al fine di rafforzare promuovere una maggiore garanzia dell'utenza turistica e migliorare le attività bilaterali una più effettiva tutela dei diritti della collettività, concordano sulla necessità di incentivare specifiche politiche di riqualificazione del settore agromeccanicoturistico ispirate al criterio della salvaguardia e del recupero dell'equilibrio ambientale. (6) Pertanto, anche in relazione al reciproco intendimento di cui alla Premessa del presente Contratto, convengono sull'opportunità di dotarsi di strumenti che, nelle aree di spiccata vocazione turistica, consentano di valutare - avuto anche riguardo alla necessaria salvaguardia dei beni artistici, culturali e paesaggistici - l'impatto ambientale delle attività produttive nel complesso dei nuovi investimenti nonché delle dotazioni infrastrutturali, e dei loro riflessi sulla composizione e la qualità dell'occupazione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Relazioni sindacali. È istituito un Comitato nazionale paritetico con il compito Le parti si accordano sulle seguenti modalità di esaminarerelazioni sindacali: • l’evoluzione del settore relativamente alle problematiche generali dello sviluppol'informazione preventiva e successiva verrà attuata attraverso specifici incontri ed esibizione della relativa documentazione, dell’innovazione tecnologica e dell’organizzazione del sistema delle impresenonché tramite la diffusione di tutto il materiale relativo alla scuola in apposite cartelline (una per ogni membro RSU); • l’andamento dell’occupazionel’informazione preventiva deve svolgersi prima che il dirigente formalizzi le sue proposte, pertanto deve essere fornita nei tempi previsti in termini qualitativi e quantitativi, non- ché gli strumenti e le modalità per promuovere e valorizzare la crescita professionale dei lavoratori; • i criteri ed i requisiti necessari per le imprese abilitate ad esercitare le at- tività del settore, nonché gli strumenti, anche di ordine legislativo, idonei a garantire la trasparenza e a combattere l’abusivismo; • i problemi relativi alla salvaguardia della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, nonché le misure idonee a ridurre i rischi ed a garantire una migliore tutela degli stessi; • politiche attive del lavoro e della formazione professionale; • il flusso di finanziamenti, anche pubblici, diretti allo sviluppo del settore. Il Comitato è composto da 6 membri, di cui 3 designati dalla parte dato- riale e 3 dalle Organizzazioni sindacali e si riunisce normalmente una volta ogni trimestrerelazione alle scadenze annuali delle singole materie, e comunque entro cinque giorni dalla richiesta delle RSU; L'informazione è fornita in appositi incontri, entro 10 giorni dalla richiesta scritta, e concerne anche singole situazioni di fatto riferibili ai punti previsti dalla normativa vigente. Nel primo mese dell'anno scolastico il Dirigente concorda con le RSU un calendario di incontri in cui fornire l’informazione. La documentazione scritta sarà consegnata almeno cinque giorni prima di ogni qualvolta incontro. Gli incontri sono convocati dal Dirigente Scolastico anche su richiesta di una sola delle componenti delle RSU. Ogni convocazione deve essere notificata per iscritto alle singole parti almeno 5 giorni prima della data dell'incontro. In caso di richiesta di incontro da parte di una delle componenti delle RSU, il Dirigente deve convocare le parti lo richiedaper iscritto entro 10 giorni, concordando la data e l'ora dell'incontro con le RSU. La convocazione è disposta dal PresidenteGli incontri per il confronto - esame possono concludersi con un'intesa oppure con un disaccordo. In caso di disaccordo, nominato alternativamente da una delle parti ogni due anninel verbale devono essere riportate le diverse posizioni, e l'esame proseguirà il suo iter presso l'U.S.P. Il Dirigente fornirà informazione circa l'organigramma dell'Istituzione scolastica in materia di responsabilità e funzioni assegnate, nonché di eventuali e successivi mutamenti di carattere organizzativo che modifichino precedenti attribuzioni di competenze. Per acquisire ulteriori elementi circa il primo biennio funzionamento dell’istituzione scolastica il Presidente Dirigente metterà inoltre a disposizione delle RSU il piano dell’offerta formativa e nominato la delibera del consiglio di istituto relativa all’orario di apertura della scuola ed il relativo calendario scolastico. • il Dirigente, sulle materie previste dalla parte datoriale. Le deliberazioni assunte dal Comitato all’unanimità sono vincolanti per le parti firmatarie del CCNL. D’accordo tra le partinormativa vigente, i membri del Comitato possono essere coadiuvati da esperti esterni. Entro il primo trimestre di ogni anno la parte datoriale fornirà fornisce l’informazione successiva, al Co- mitato un’informazione scritta sull’andamento economico complessivo del settore e su quello dell’occupazione relativo all’anno precedentemassimo dopo 15 giorni che l'atto è stato formalizzato, nonché le previsioni per l’anno in corso. Le parti istituiscono anche ai livelli territoriali Comitati paritetici con le stesse caratteristiche modalità dell'informazione preventiva. Le RSU, nell'esercizio della tutela sindacale di quello nazionale; compiti ogni lavoratore, hanno titolo a chiedere l'informazione successiva su tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi riguardanti il rapporto di lavoro in nome e per conto dei Comitati paritetici ter- ritoriali sono: • applicazione dei provvedimenti diretti allo sviluppo del settore interessati ed attività connesse; • attuazione delle politiche attive del lavoro e della formazione professionale; • monitoraggio dell’utilizzo degli strumenti della flessibilità nella gestione del mercato del lavoro e dell’articolato contrattuale; • politiche di sviluppo del settore anche attraverso confronto hanno altresì diritto, in tali casi, all'accesso agli atti, con le istitu- zioni regionalilimitazioni previste dalla Legge 241/90 e dalla Legge 675/96. Nel Comitato paritetico territoriale si dovrà inoltre• partecipazione: • fornire alle XX.XX. da parte di CAI le informazioni utili ad individuare il flusso ed il tipo di finanziamenti pubblici diretti allo sviluppo del settore; • fornire alle XX.XX. da parte di CAI le informazioni utili sui programmi di sostanziale modifica delle tecnologie di produzioni in atto che possono presentare rilevanti conseguenze sulla organizzazione e sulla condizione del lavoro nonché sull’occupazione e sull’ambiente di lavoro; • esaminare, alla presenza di rilevanti riduzioni dell’occupazione, che si veri- fichino a causa di processi di ristrutturazione o di riconversione produttiva, ogni possibile soluzione per il reimpiego della manodopera, sollecitando a tale riguardo, alle competenti istituzioni pubbliche, opportuni interventi di formazione e di riqualificazione professionale; • esaminare la qualità e la quantità dei flussi occupazionali, con particolare riguardo alla condizione dei giovani e delle donne, anche allo scopo di impegnare le Regioni e per quanto di competenza le Province, ad inserire nel proprio bilancio finanziamenti relativi a programmi di formazione specifici per il settore; • accertare la conformità dei Progetti e dei contratti individuali di formazione- lavoro alla disciplina dell’accordo quadro nazionale e trasmettere agli uffici regionali del lavoro ed alle sezioni circoscrizionali competenti, l’elenco dei progetti ritenuti conformi; • esaminare eventuali ricorsi concernenti le qualifiche professionali, nonché le eventuali vertenze demandate dalle Organizzazioni sindacali; • certificare l’esatta applicazione del CCNL e relativi adempimenti. In connessione con i processi di trasformazione organizzativa, gli im- prenditori segnaleranno ai propri rappresentanti l’eventuale fabbisogno di qualificazione attraverso accordi e/o riqualificazione professionale della manodoperaintese; • contrattazione integrativa d’istituto: attraverso la sottoscrizione dei contratti aventi per oggetto le materie di cui all’art. 6 del CCNL 2002-05; • esame congiunto e conciliazione: ciascuno dei soggetti di parte sindacale, perché il Comitato prospetti agli organi pubblici competenti l’attuazione dei corsi necessarititolari del diritto di informazione preventiva e successiva, ricevuta l’informazione preventiva può chiedere - entro 5 giorni - un esame congiunto su eventuali materie oggetto di controversia, anche in relazione a singole situazioni di fatto causate da provvedimenti non ritenuti coerenti con la normativa vigente. Il Comitato Nazionale Paritetico avvierà i propri lavori II Dirigente informa gli eventuali altri soggetti e procede, entro il 31 marzo 2019tre giorni dalla richiesta, a convocare un apposito incontro. Le In detto incontro le parti concordano di valutare verificano la possibilità di costituire un Ente Bila- terale Nazionaleaccordo mediante un confronto che deve concludersi entro 5 giorni. Durante tale periodo le parti non assumono iniziative unilaterali ed ogni disposizione od ordine di servizio relativo al contenzioso perde valenza e viene congelato. Gli incontri possono concludersi con un’intesa; in caso di disaccordo deve essere redatto apposito verbale in cui risultino le diverse posizioni e continuato l'iter contrattualmente stabilito presso l'U.S.P. Permanendo il disaccordo, permane il congelamento di ogni disposizione od ordine di servizio relativo al fine contenzioso fatta salva la necessità per l'Amministrazione di rafforzare e migliorare le attività bilaterali del settore agromeccanicoprocedere ad adempimenti di particolare urgenza, previa informazione alla RSU.

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Samples: Contrattazione Decentrata d'Istituto

Relazioni sindacali. È istituito un Comitato nazionale Il nuovo sistema di relazioni sindacali è strutturato nella cornice D.Lgs del testo unico pubblico impiego n° 75/2017, anche definita Legge Madia, che modifica il D.Lgs 165/2001, e nella quale non cambiano sostanzialmente gli argomenti di Contrattazione decentrata tra i quali continua ad essere esclusa l'organizzazione del lavoro. Nel solco tracciato da tutti i contratti del Pubblico Impiego le relazioni sindacali sono costituite da due modelli di relazioni: 1) Partecipazione 2) Contrattazione integrativa, la prima è costituita dall'informazione, dal confronto Aziendale e Regionale e dall'Organismo Paritetico. Importante novità è l'Organismo paritetico con il compito che abbiamo mutuato dal contratto del comparto e che se ben utilizzato restituisce ai sindacati una possibilità di esaminareconfronto su temi che possono incidere sull'organizzazione del lavoro, si riunisce due volte/anno e tratta, per richiesta della Fp Cgil, anche temi riguardanti la prevenzione delle aggressioni subite dagli operatori e la esonerabilità dalle guardie del personale che abbia superato la soglia dei 62 anni. Rimangono per legge invariati gli argomenti oggetto di contrattazione tra i quali si segnalano: • l’evoluzione del settore relativamente alle problematiche generali dello sviluppo, dell’innovazione tecnologica e dell’organizzazione del sistema delle imprese; • l’andamento dell’occupazione, in termini qualitativi e quantitativi, non- ché gli strumenti e le modalità per promuovere e valorizzare la crescita professionale dei lavoratori; • 1) i criteri ed per la ripartizione dei Fondi, 2) i requisiti necessari criteri per le imprese abilitate ad esercitare le at- tività del settorela modalità di attribuzione della retribuzione di risultato 3) la disciplina e organizzazione dell'attività libero professionale nonché l'attribuzione dei relativi proventi anche in riferimento al fondo di perequazione. 4) l'eventuale elevazione delle indennità di guardia e di pronta disponibilità 5) i criteri per la flessibilità oraria ai fini della conciliazione dei tempi vita/lavoro, nonché gli strumenti, anche di ordine legislativo, idonei a garantire la trasparenza e a combattere l’abusivismo; • 6) i problemi relativi alla salvaguardia della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, nonché le misure idonee a ridurre i rischi ed a garantire una migliore tutela degli stessi; • politiche attive riflessi sulla qualità del lavoro e della formazione professionale; • il flusso di finanziamentisulle professionalità delle innovazioni inerenti l'organizzazione dei servizi, anche pubblici, diretti allo sviluppo del settore. Il Comitato è composto da 6 membri, di cui 3 designati dalla parte dato- riale e 3 dalle Organizzazioni sindacali e si riunisce normalmente una volta ogni trimestre, e comunque ogni qualvolta una delle parti lo richieda. La convocazione è disposta dal Presidente, nominato alternativamente da una delle parti ogni due anni. Per il primo biennio il Presidente e nominato dalla parte datoriale. Le deliberazioni assunte dal Comitato all’unanimità sono vincolanti per le parti firmatarie del CCNL. D’accordo tra le parti, i membri del Comitato possono essere coadiuvati da esperti esterni. Entro il primo trimestre di ogni anno la parte datoriale fornirà al Co- mitato un’informazione scritta sull’andamento economico complessivo del settore e su quello dell’occupazione relativo all’anno precedente, nonché le previsioni per l’anno in corso. Le parti istituiscono anche ai livelli territoriali Comitati paritetici con le stesse caratteristiche di quello nazionale; compiti 7) elevazione dei Comitati paritetici ter- ritoriali sono: • applicazione contingenti dei provvedimenti diretti allo sviluppo del settore ed attività connesse; • attuazione delle politiche attive del lavoro e della formazione professionale; • monitoraggio dell’utilizzo degli strumenti della flessibilità nella gestione del mercato del lavoro e dell’articolato contrattuale; • politiche di sviluppo del settore anche attraverso confronto con le istitu- zioni regionali. Nel Comitato paritetico territoriale si dovrà inoltre: • fornire alle XX.XX. da parte di CAI le informazioni utili rapporti ad individuare il flusso ed il tipo di finanziamenti pubblici diretti allo sviluppo del settore; • fornire alle XX.XX. da parte di CAI le informazioni utili sui programmi di sostanziale modifica delle tecnologie di produzioni in atto che possono presentare rilevanti conseguenze sulla organizzazione e sulla condizione del lavoro nonché sull’occupazione e sull’ambiente di lavoro; • esaminare, alla presenza di rilevanti riduzioni dell’occupazione, che si veri- fichino a causa di processi di ristrutturazione o di riconversione produttiva, ogni possibile soluzione per il reimpiego della manodopera, sollecitando a tale riguardo, alle competenti istituzioni pubbliche, opportuni interventi di formazione e di riqualificazione professionale; • esaminare la qualità e la quantità dei flussi occupazionali, con particolare riguardo alla condizione dei giovani e delle donne, anche allo scopo di impegnare le Regioni e per quanto di competenza le Province, ad inserire nel proprio bilancio finanziamenti relativi a programmi di formazione specifici per il settore; • accertare la conformità dei Progetti e dei contratti individuali di formazione- lavoro alla disciplina dell’accordo quadro nazionale e trasmettere agli uffici regionali del lavoro ed alle sezioni circoscrizionali competenti, l’elenco dei progetti ritenuti conformi; • esaminare eventuali ricorsi concernenti le qualifiche professionali, nonché le eventuali vertenze demandate dalle Organizzazioni sindacali; • certificare l’esatta applicazione del CCNL e relativi adempimenti. In connessione con i processi di trasformazione organizzativa, gli im- prenditori segnaleranno ai propri rappresentanti l’eventuale fabbisogno di qualificazione e/o riqualificazione professionale della manodopera, perché il Comitato prospetti agli organi pubblici competenti l’attuazione dei corsi necessari. Il Comitato Nazionale Paritetico avvierà i propri lavori entro il 31 marzo 2019. Le parti concordano di valutare la possibilità di costituire un Ente Bila- terale Nazionale, al fine di rafforzare e migliorare le attività bilaterali del settore agromeccanicoimpegno ridotto.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (Ccnl)

Relazioni sindacali. È E' istituito un Comitato nazionale paritetico con il compito di esaminare: • l’evoluzione - l'evoluzione del settore relativamente alle problematiche generali dello sviluppo, dell’innovazione dell'innovazione tecnologica e dell’organizzazione dell'organizzazione del sistema delle imprese; • l’andamento dell’occupazione- l'andamento dell'occupazione, in termini qualitativi e quantitativi, non- ché nonché gli strumenti e le modalità per promuovere e valorizzare la crescita professionale dei lavoratori; - i criteri ed i requisiti necessari per le imprese abilitate ad esercitare le at- tività attività del settore, nonché gli strumenti, anche di ordine legislativo, idonei a garantire la trasparenza e a combattere l’abusivismol'abusivismo; - i problemi relativi alla salvaguardia della salute e dell’integrità dell'integrità fisica dei lavoratori, nonché le misure idonee a ridurre i rischi ed a garantire una migliore tutela degli stessi; • politiche attive del lavoro e della formazione professionale; • - il flusso di finanziamenti, anche pubblici, diretti allo sviluppo del settore. Il Comitato è composto da 6 membri, di cui 3 designati dalla parte dato- riale datoriale e 3 dalle Organizzazioni sindacali e si riunisce normalmente una volta ogni trimestre, e comunque ogni qualvolta una delle parti lo richieda. La convocazione è disposta dal Presidente, nominato alternativamente da una delle parti ogni due anni. Per il primo biennio il Presidente e è nominato dalla parte datoriale. Le deliberazioni assunte dal Comitato all’unanimità all'unanimità sono vincolanti per le parti firmatarie del CCNLc.c.n.l. D’accordo D'accordo tra le parti, i membri del Comitato possono essere coadiuvati da esperti esterni. Entro il primo trimestre di ogni anno la parte datoriale fornirà al Co- mitato un’informazione Comitato un'informazione scritta sull’andamento sull'andamento economico complessivo del settore e su quello dell’occupazione dell'occupazione relativo all’anno all'anno precedente, nonché le previsioni per l’anno l'anno in corso. compiti dei Comitati paritetici territoriali sono: Le parti istituiscono anche ai livelli territoriali Comitati paritetici con le stesse caratteristiche di quello nazionale; compiti dei Comitati paritetici ter- ritoriali sono: • TuttoLavoroOro 09/2012 INDICITALIA Pagina 5 di 50 - applicazione dei provvedimenti diretti allo sviluppo del settore ed attività connesse; • attuazione delle - politiche attive del lavoro e della formazione professionale; - monitoraggio dell’utilizzo dell'utilizzo degli strumenti della flessibilità nella gestione del mercato del lavoro e dell’articolato dell'articolato contrattuale; - politiche di sviluppo del settore anche attraverso confronto con le istitu- zioni istituzioni regionali. Nel Comitato paritetico territoriale si dovrà inoltre: - fornire alle XX.XX. da parte di CAI dell'UNIMA le informazioni utili ad individuare il flusso ed il tipo di finanziamenti pubblici diretti allo sviluppo del settore; - fornire alle XX.XX. da parte di CAI dell'UNIMA le informazioni utili sui programmi di sostanziale modifica delle tecnologie di produzioni in atto che possono presentare rilevanti conseguenze sulla organizzazione e sulla condizione del lavoro nonché sull’occupazione sull'occupazione e sull’ambiente sull'ambiente di lavoro; - esaminare, alla presenza di rilevanti riduzioni dell’occupazionedell'occupazione, che si veri- fichino verifichino a causa di processi di ristrutturazione o di riconversione produttiva, ogni possibile soluzione per il reimpiego della manodopera, sollecitando a tale riguardo, alle competenti istituzioni pubbliche, opportuni interventi di formazione e di riqualificazione professionale; - esaminare la qualità e la quantità dei flussi occupazionali, con particolare riguardo alla condizione dei giovani e delle donne, anche allo scopo di impegnare le Regioni regioni e per quanto di competenza le Provinceprovince, ad inserire nel proprio bilancio finanziamenti relativi a programmi di formazione specifici per il settore; - accertare la conformità dei Progetti progetti e dei contratti individuali di formazione- formazione-lavoro alla disciplina dell’accordo dell'accordo quadro nazionale e trasmettere agli uffici Uffici regionali del lavoro ed alle sezioni Sezioni circoscrizionali competenti, l’elenco l'elenco dei progetti ritenuti conformi; - esaminare eventuali ricorsi concernenti le qualifiche professionali, nonché le eventuali vertenze demandate dalle Organizzazioni sindacali; - certificare l’esatta l'esatta applicazione del CCNL c.c.n.l. e relativi adempimenti. In connessione con i processi di trasformazione organizzativa, gli im- prenditori imprenditori segnaleranno ai propri rappresentanti l’eventuale l'eventuale fabbisogno di qualificazione e/o riqualificazione professionale della manodopera, perché il Comitato prospetti agli organi Organi pubblici competenti l’attuazione l'attuazione dei corsi necessari. Il Le parti si impegnano a designare i membri che faranno parte del Comitato Nazionale Paritetico avvierà i propri lavori nazionale paritetico entro il prossimo 31 marzo 2019. Le parti concordano di valutare la possibilità di costituire un Ente Bila- terale Nazionale, al fine di rafforzare e migliorare le attività bilaterali del settore agromeccanicodicembre 2008.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Relazioni sindacali. È istituito un Comitato nazionale paritetico con il compito di esaminare: • l’evoluzione del settore relativamente alle problematiche generali dello sviluppoPer governare una realtà complessa, dell’innovazione tecnologica e dell’organizzazione del sistema delle imprese; • l’andamento dell’occupazionesottoposta ai condizionamenti dell’economia globale, in termini qualitativi continua evoluzione, e quantitativiper ottenere i migliori risultati produttivi, non- ché gli strumenti e conciliando le modalità per promuovere e valorizzare la crescita professionale dei lavoratori; • i criteri ed i requisiti necessari per le imprese abilitate ad esercitare le at- tività del settore, nonché gli strumenti, anche di ordine legislativo, idonei a garantire la trasparenza e a combattere l’abusivismo; • i problemi relativi alla salvaguardia della salute e dell’integrità fisica esigenze individuali dei lavoratori, nonché è necessario un sistema di relazioni sindacali ordinato e regolato. soggetti e coMPiti Le parti concordano che gli organismi di rappresentanza titolari delle relazioni sindacali sono i seguenti: a) coordinamento sindacale di gruppo: il coordinamento sindacale del gruppo luxottica è formato dai rappresentanti designati dalle rsU di tutte le misure idonee unità produttive e sedi operative della società. FILCTEM, FEMCA e UILTA definiranno con le singole rsU di sede i criteri di presenza dei rappresentanti delle singole xx.xx. ai componenti designati a ridurre partecipare al coordinamento viene riconosciuto un monte ore aggiuntivo di permessi sindacali retribuiti sino a 40 ore annue totali pro capite che dovranno essere fruite esclusivamente a tale titolo. in occasione di ogni riunione di coordinamento i rischi ed componenti saranno tenuti a garantire una migliore tutela degli stessi; • politiche attive del lavoro e della formazione professionale; • il flusso registrarsi in apposita lista indicando cognome, nome, stabilimento di finanziamentiprovenienza. si conviene, anche pubblici, diretti allo sviluppo del settore. Il Comitato è composto da 6 membriinoltre, di cui 3 designati dalla parte dato- riale stabilire un monte ore viaggio per i delegati del coordinamento di 40 ore pro capite annue per lauriano e 3 dalle Organizzazioni 16 ore per rovereto. le spese di partecipazione, salvo vengano dati in uso mezzi di trasporto aziendali, sono a carico dell’azienda, nei limiti concordati per tutti i componenti sindacali e si riunisce normalmente una volta ogni trimestre, e comunque ogni qualvolta una delle parti lo richiedadel coordinamento. La convocazione è disposta dal Presidente, nominato alternativamente da una delle parti ogni due anni. Per il primo biennio il Presidente e nominato dalla parte datoriale. Le deliberazioni assunte dal Comitato all’unanimità sono vincolanti per le parti firmatarie compiti del CCNL. D’accordo tra le parti, i membri del Comitato possono essere coadiuvati da esperti esterni. Entro il primo trimestre coordinamento di ogni anno la parte datoriale fornirà al Co- mitato un’informazione scritta sull’andamento economico complessivo del settore e su quello dell’occupazione relativo all’anno precedente, nonché le previsioni per l’anno in corso. Le parti istituiscono anche ai livelli territoriali Comitati paritetici con le stesse caratteristiche di quello nazionale; compiti dei Comitati paritetici ter- ritoriali gruppo sono: • applicazione esame delle materie oggetto di informazione a livello di gruppo • gestione dei provvedimenti diretti allo sviluppo programmi generali di lavoro e di ferie • contrattazione di valenza generale. b) rsU di stabilimento o sede sono composte secondo quanto previsto dal ccnl e dagli accordi interconfederali. compiti delle rsU: • esame delle informazioni a livello di stabilimento • gestione dei rimandi del settore ed attività connesse; ccnl e dell’integrativo attuazione delle politiche attive gestione organizzazione del lavoro • orario di lavoro • definizione di percorsi di mobilità interna. coordinamento di gruppo e della formazione professionale; • monitoraggio dell’utilizzo degli strumenti della flessibilità nella gestione rsU sono i soli soggetti titolati a sottoscrivere accordi aziendali assumendo le proprie decisioni secondo le modalità previste dall’accordo interconfederale 28 giugno 2011. c) organismo di governance bilaterale Welfare, comitato di governance e’ il soggetto di relazioni industriali istituito a seguito dell’accordo sulla istituzione del mercato del lavoro e dell’articolato contrattuale; • politiche di sviluppo del settore anche attraverso confronto con le istitu- zioni regionaliWelfare aziendale. Nel Comitato paritetico territoriale si dovrà inoltrei suoi compiti sono: • fornire alle XX.XX. individuare e sostenere attivamente la realizzazione di interventi gestionali utili a conseguire migliori performance organizzative da parte di CAI le informazioni utili ad individuare il flusso ed il tipo di finanziamenti pubblici diretti allo sviluppo del settore; • fornire alle XX.XX. cui ricavare risorse finanziarie da parte di CAI le informazioni utili sui investire in programmi di sostanziale modifica delle tecnologie di produzioni in atto che possono presentare rilevanti conseguenze sulla organizzazione e sulla condizione del lavoro nonché sull’occupazione e sull’ambiente di lavoro; • esaminare, alla presenza di rilevanti riduzioni dell’occupazione, che si veri- fichino a causa di processi di ristrutturazione o di riconversione produttiva, ogni possibile soluzione per il reimpiego della manodopera, sollecitando a tale riguardo, alle competenti istituzioni pubbliche, opportuni interventi di formazione e di riqualificazione professionale; • esaminare la qualità e la quantità dei flussi occupazionali, con particolare riguardo alla condizione dei giovani e delle donne, anche allo scopo di impegnare le Regioni e per quanto di competenza le Province, ad inserire nel proprio bilancio finanziamenti relativi a programmi di formazione specifici per il settore; • accertare la conformità dei Progetti e dei contratti individuali di formazione- lavoro alla disciplina dell’accordo quadro nazionale e trasmettere agli uffici regionali del lavoro ed alle sezioni circoscrizionali competenti, l’elenco dei progetti ritenuti conformi; • esaminare eventuali ricorsi concernenti le qualifiche professionali, nonché le eventuali vertenze demandate dalle Organizzazioni sindacali; • certificare l’esatta applicazione del CCNL e relativi adempimenti. In connessione con i processi di trasformazione organizzativa, gli im- prenditori segnaleranno ai propri rappresentanti l’eventuale fabbisogno di qualificazione e/o riqualificazione professionale della manodopera, perché il Comitato prospetti agli organi pubblici competenti l’attuazione dei corsi necessari. Il Comitato Nazionale Paritetico avvierà i propri lavori entro il 31 marzo 2019. Le parti concordano di valutare la possibilità di costituire un Ente Bila- terale Nazionale, al fine di rafforzare e migliorare le attività bilaterali del settore agromeccanico.welfare aziendale

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Samples: Contratto Integrativo Aziendale

Relazioni sindacali. È istituito un Comitato nazionale paritetico con Il Credito Cooperativo, rispetto al settore del credito ordinario, presenta delle peculiarità contrattuali che riguardano il compito di esaminare: • l’evoluzione profilo del settore relativamente alle problematiche generali secondo livello negoziale e l’incidenza degli effetti applicativi dello sviluppo, dell’innovazione tecnologica stesso su tutte le singole BCC e dell’organizzazione aziende del sistema delle impreseFederazioni di competenza. Inoltre le differenti dimensioni delle singole BCC e dei territori di riferimento, determinano la necessità di un rafforzamento delle relazioni sindacali che confermi l’incisività del ruolo delle strutture sindacali a tutti i livelli. Per rendere più incisiva l’attività delle organizzazioni sindacali locali è necessario ampliare l’informativa attraverso: • rafforzamento della procedura di confronto in merito alle prospettive locali del movimento, in relazione alle ricadute economiche ed occupazionali anche alle Federazioni locali, Aziende e Società aderenti; • l’andamento dell’occupazionel’inoltro alle XX.XX da parte delle Federazioni Locali/aziende dei dati di bilancio semestrali entro il 30 settembre di ogni anno. • la rendicontazione dettagliata circa i montanti, in termini qualitativi e quantitativi, non- ché gli strumenti e le modalità per promuovere e valorizzare la crescita professionale dei lavoratori; • i criteri ed i requisiti necessari per di erogazione, le imprese abilitate ad esercitare le at- tività del settore, nonché gli strumenti, anche di ordine legislativo, idonei a garantire la trasparenza e a combattere l’abusivismo; • i problemi relativi alla salvaguardia della salute e dell’integrità fisica dei contropartite richieste ai lavoratori, nonché le misure idonee a ridurre i rischi ed a garantire una migliore tutela degli stessi; • politiche attive del lavoro gli importi complessivi, il numero dei destinatari dei patti di stabilità/di non concorrenza divisi per area e della formazione professionalegrado; • il flusso dettaglio circa tutte le tipologie di finanziamenticontratti a termine instaurati e cessati nell’anno. • Il dettaglio sugli organigrammi e funzionigrammi aziendali • la rendicontazione delle politiche retributive e distributive, anche pubblicidelle incentivazioni e dei riconoscimenti economici a qualsiasi titolo riconosciuti, diretti allo sviluppo dei contratti di stage e di consulenza stipulati e in essere; • il dettaglio della composizione e delle dinamiche delle varie componenti della voce di bilancio ‘costo del settorelavoro in forma disaggregata e separata tra dipendenti e non; tra voci di retribuzione, aree e livelli professionali, durata temporale; • misure, iniziative e strumenti operativi e organizzativi per agevolare il rispetto delle leggi da parte dei dipendenti nell’operatività quotidiana (antiriciclaggio, mifid, ecc.). Il Comitato è composto da 6 membriA livello aziendale va ampliata l’informativa in tema di provvedimenti disciplinari, gestione del part time, trasferimenti, misure antirapina e di cui 3 designati dalla parte dato- riale e 3 dalle Organizzazioni sindacali e si riunisce normalmente una volta ogni trimestresicurezza in genere, e comunque ogni qualvolta una delle parti lo richieda. La convocazione è disposta dal Presidente, nominato alternativamente da una delle parti ogni due anni. Per il primo biennio il Presidente e nominato dalla parte datorialeorario di lavoro. Le deliberazioni assunte nuove previsioni di legge su Conciliazione ed Arbitrato vengono recepite nel nuovo CCNL attraverso la rinuncia alla sottoscrizione di clausole compromissorie e l’esclusione del licenziamento dal Comitato all’unanimità sono vincolanti per ricorso al Collegio Arbitrale. A tal fine le parti firmatarie aziende devono impegnarsi a comunicare l’eventuale conferma del CCNL. D’accordo tra le parti, i membri del Comitato possono essere coadiuvati da esperti esterni. Entro il primo trimestre rapporto di ogni anno la parte datoriale fornirà al Co- mitato un’informazione scritta sull’andamento economico complessivo del settore e su quello dell’occupazione relativo all’anno precedente, nonché le previsioni per l’anno in corso. Le parti istituiscono anche ai livelli territoriali Comitati paritetici con le stesse caratteristiche di quello nazionale; compiti dei Comitati paritetici ter- ritoriali sono: • applicazione dei provvedimenti diretti allo sviluppo del settore ed attività connesse; • attuazione delle politiche attive del lavoro e a tempo determinato almeno 90 giorni prima della formazione professionale; • monitoraggio dell’utilizzo degli strumenti della flessibilità nella gestione del mercato del lavoro e dell’articolato contrattuale; • politiche di sviluppo del settore anche attraverso confronto con le istitu- zioni regionali. Nel Comitato paritetico territoriale si dovrà inoltre: • fornire alle XX.XX. da parte di CAI le informazioni utili ad individuare il flusso ed il tipo di finanziamenti pubblici diretti allo sviluppo del settore; • fornire alle XX.XX. da parte di CAI le informazioni utili sui programmi di sostanziale modifica delle tecnologie di produzioni in atto che possono presentare rilevanti conseguenze sulla organizzazione e sulla condizione del lavoro nonché sull’occupazione e sull’ambiente di lavoro; • esaminare, alla presenza di rilevanti riduzioni dell’occupazione, che si veri- fichino a causa di processi di ristrutturazione o di riconversione produttiva, ogni possibile soluzione per il reimpiego della manodopera, sollecitando a tale riguardo, alle competenti istituzioni pubbliche, opportuni interventi di formazione e di riqualificazione professionale; • esaminare la qualità e la quantità dei flussi occupazionali, con particolare riguardo alla condizione dei giovani e delle donne, anche allo scopo di impegnare le Regioni e per quanto di competenza le Province, ad inserire nel proprio bilancio finanziamenti relativi a programmi di formazione specifici per il settore; • accertare la conformità dei Progetti e dei contratti individuali di formazione- lavoro alla disciplina dell’accordo quadro nazionale e trasmettere agli uffici regionali del lavoro ed alle sezioni circoscrizionali competenti, l’elenco dei progetti ritenuti conformi; • esaminare eventuali ricorsi concernenti le qualifiche professionali, nonché le eventuali vertenze demandate dalle Organizzazioni sindacali; • certificare l’esatta applicazione del CCNL e relativi adempimenti. In connessione con i processi di trasformazione organizzativa, gli im- prenditori segnaleranno ai propri rappresentanti l’eventuale fabbisogno di qualificazione e/o riqualificazione professionale della manodopera, perché il Comitato prospetti agli organi pubblici competenti l’attuazione dei corsi necessari. Il Comitato Nazionale Paritetico avvierà i propri lavori entro il 31 marzo 2019. Le parti concordano di valutare la possibilità di costituire un Ente Bila- terale Nazionale, al fine di rafforzare e migliorare le attività bilaterali del settore agromeccanicoscadenza.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Relazioni sindacali. È istituito un Comitato nazionale paritetico con L'ANEC, l'ANEM e le Organizzazioni sindacali nazionali ribadiscono l'esigenza ripetutamente espressa nei vari rinnovi contrattuali succedutisi nel tempo di consolidare e rafforzare il compito di esaminare: • l’evoluzione del settore relativamente alle problematiche generali dello sviluppo, dell’innovazione tecnologica e dell’organizzazione del sistema delle imprese; • l’andamento dell’occupazionerelazioni sindacali e di organizzare con regolarità e sistematicità l'esame ed il confronto su temi di interesse comune. In particolare concordano sull'opportunità di incontri periodici e, in termini qualitativi e quantitativi, non- ché gli strumenti e le modalità per promuovere e valorizzare la crescita professionale dei lavoratori; • i criteri ed i requisiti necessari per le imprese abilitate ad esercitare le at- tività del settore, nonché gli strumenti, anche di ordine legislativo, idonei a garantire la trasparenza e a combattere l’abusivismo; • i problemi relativi alla salvaguardia della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, nonché le misure idonee a ridurre i rischi ed a garantire una migliore tutela degli stessi; • politiche attive del lavoro e della formazione professionale; • il flusso di finanziamenti, anche pubblici, diretti allo sviluppo del settore. Il Comitato è composto da 6 membricomunque, di cui 3 designati dalla parte dato- riale e 3 dalle Organizzazioni sindacali e si riunisce normalmente una volta ogni trimestre, e comunque ogni qualvolta una delle parti lo richieda. La convocazione è disposta dal Presidente, nominato alternativamente da una delle parti ogni due anni. Per il primo biennio il Presidente e nominato dalla parte datoriale. Le deliberazioni assunte dal Comitato all’unanimità sono vincolanti regola annuali per le parti firmatarie del CCNL. D’accordo tra le parti, i membri del Comitato possono essere coadiuvati da esperti esterni. Entro il primo trimestre di ogni anno la parte datoriale fornirà al Co- mitato un’informazione scritta sull’andamento economico complessivo l'esame della situazione generale del settore e su quello dell’occupazione relativo all’anno precedentedei relativi problemi legislativi, economici e produttivi, anche in relazione alle trasformazioni strutturali nell'ambito della produzione e diffusione della comunicazione audiovisiva, per indicazioni e consultazioni sugli strumenti che possono contribuire al risanamento e al rilancio del settore a salvaguardia delle strutture e dell'occupazione, nonché per l'individuazione di eventuali linee di intervento legislativo in tale direzione, per le previsioni per l’anno in corsoquali comunque resta necessaria ed opportuna l'iniziativa autonoma dell'ANEC, dell'ANEM e delle Organizzazioni sindacali. Le parti istituiscono anche ai livelli territoriali Comitati paritetici con le stesse caratteristiche A tal fine confermano l'utilità di quello nazionale; compiti dei Comitati paritetici ter- ritoriali sono: • applicazione dei provvedimenti diretti allo sviluppo del settore dar luogo alla costituzione di un Osservatorio nazionale entro il 30 ottobre 2008, pariteticamente composto dalle parti, che potrà fornire il necessario supporto tecnico ed attività connesse; • attuazione delle politiche attive del lavoro e della formazione professionale; • monitoraggio dell’utilizzo degli strumenti della flessibilità nella gestione informativo (andamento del mercato nazionale ed internazionale, possibili effetti dell'introduzione di nuove tecnologie e di nuovi modelli di offerta al pubblico sull'organizzazione del lavoro lavoro, temi concernenti l'igiene e dell’articolato contrattuale; • politiche la sicurezza del lavoro, ecc.). I temi di sviluppo del settore anche attraverso confronto con le istitu- zioni regionali. Nel Comitato paritetico territoriale si dovrà inoltre: • fornire alle XX.XX. cui sopra costituiranno oggetto di esame da parte delle Organizzazioni territoriali di CAI le informazioni utili ad individuare il flusso ed il tipo di finanziamenti pubblici diretti allo sviluppo del settore; • fornire alle XX.XX. da parte di CAI le informazioni utili sui programmi di sostanziale modifica delle tecnologie di produzioni in atto che possono presentare rilevanti conseguenze sulla organizzazione e sulla condizione del lavoro nonché sull’occupazione e sull’ambiente di lavoro; • esaminare, alla presenza di rilevanti riduzioni dell’occupazione, che si veri- fichino a causa di processi di ristrutturazione o di riconversione produttiva, ogni possibile soluzione per il reimpiego della manodopera, sollecitando a tale riguardo, alle competenti istituzioni pubbliche, opportuni interventi di formazione e di riqualificazione professionale; • esaminare la qualità e la quantità dei flussi occupazionalicategoria che, con particolare riguardo alla condizione dei giovani e delle donneriferimento al comprensorio di competenza, anche allo scopo di impegnare le Regioni e per quanto di competenza le Province, ad inserire nel proprio bilancio finanziamenti relativi a programmi di formazione specifici per il settore; • accertare la conformità dei Progetti e dei contratti individuali di formazione- lavoro alla disciplina dell’accordo quadro nazionale e trasmettere agli uffici regionali del lavoro ed alle sezioni circoscrizionali competenti, l’elenco dei progetti ritenuti conformi; • esaminare eventuali ricorsi concernenti le qualifiche professionali, nonché le eventuali vertenze demandate dalle Organizzazioni sindacali; • certificare l’esatta applicazione del CCNL e relativi adempimenti. In connessione con i processi di trasformazione organizzativa, gli im- prenditori segnaleranno ai propri rappresentanti l’eventuale fabbisogno di qualificazione e/o riqualificazione professionale della manodopera, perché il Comitato prospetti agli organi pubblici competenti l’attuazione dei corsi necessari. Il Comitato Nazionale Paritetico avvierà i propri lavori entro il 31 marzo 2019. Le parti concordano di potranno altresì valutare la possibilità di costituire in tempi brevi un Ente Bila- terale NazionaleOsservatorio territoriale. Nel corso di appositi incontri, al fine di rafforzare norma annuali, e migliorare comunque a richiesta di una delle parti, le attività bilaterali situazioni territoriali e le possibili linee di intervento saranno in particolare esaminate nella prospettiva di iniziative da parte delle regioni e degli enti locali a sostegno e rilancio del settore agromeccanicoe dell'occupazione. Nelle stesse sedi territoriali, fermi restando l'autonomo potere decisionale delle imprese nel conseguimento degli obiettivi aziendali e la piena autonomia delle Organizzazioni sindacali nella sfera di propria competenza, potranno formare oggetto di informazione, consultazione e confronto: 1) lo stato applicativo delle forme di organizzazione del lavoro di cui all'art. 11; 2) gli eventuali processi di trasformazione e diversificazione delle strutture di pubblico spettacolo; 3) le questioni attinenti alla migliore qualificazione dell'offerta di cinema in pubblica sala, dalla funzionalità del servizio alla qualificazione e aggiornamento professionali dei lavoratori.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Relazioni sindacali. È istituito un Comitato nazionale paritetico con Visto quanto stabilito dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e fatto salvo quanto in essa contenuto, le parti ai fini di una coerente applicazione di tali diritti e della loro aderenza alle caratteristiche del settore della produzione cineaudiovisiva, espressamente convengono: A) Delegato di troupe - Rappresentanza sindacale aziendale. In relazione alle caratteristiche del settore, della particolarità dei rapporti di lavoro disciplinati dal presente contratto, l'Azienda, prima dell'inizio delle riprese provvederà a comunicare alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti SLC-CGIL, FISTEL-CISL UILSIC-UIL o all'organismo all'uopo da esse costituito, la data prevista per l'inizio delle riprese, e al massimo dieci giorni prima dell'inizio delle riprese, l'elenco del personale componente la troupe disciplinata dal presente contratto (indicando, in assensa dei nominativi, le qualifiche e la quantità di personale impiegato). Eventuali sostituzioni verranno tempestivamente comunicate successivamente. Nelle troupe in cui sono impegnati più di 5 dipendenti si procederà alla elezione del delegato di troupe entro 5 giorni dall'inizio delle riprese. Il numero dei delegati potrà essere di 3 nelle troupe in cui sono impegnati più di 15 dipendenti. Ai predetti delegati è affidata, secondo quanto dichiarato dalle Organizzazioni sindacali stipulanti e di cui le aziende prendono atto, la rappresentanza sindacale aziendale di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300. Al delegato di troupe o al rappresentante sindacale aziendale è demandato il compito di esaminare: • l’evoluzione intervenire presso la Direzione di Produzione per l'esatta applicazione del settore relativamente alle problematiche generali dello sviluppo, dell’innovazione tecnologica e dell’organizzazione del sistema delle imprese; • l’andamento dell’occupazione, in termini qualitativi e quantitativi, non- ché gli strumenti e le modalità per promuovere e valorizzare la crescita professionale dei lavoratori; • i criteri ed i requisiti necessari per le imprese abilitate ad esercitare le at- tività del settorecontratto di lavoro, nonché gli strumenti, anche altri compiti previsti dall'Accordo Interconfederale 18 aprile 1966 ed in particolare di ordine legislativo, idonei a garantire esaminare con la trasparenza e a combattere l’abusivismo; • i problemi relativi alla salvaguardia della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, nonché le misure idonee a ridurre i rischi ed a garantire una migliore tutela degli stessi; • politiche attive del lavoro e della formazione professionale; • il flusso di finanziamenti, anche pubblici, diretti allo sviluppo del settore. Il Comitato è composto da 6 membri, di cui 3 designati dalla parte dato- riale e 3 dalle Organizzazioni sindacali e si riunisce normalmente una volta ogni trimestre, e comunque ogni qualvolta una delle parti lo richieda. La convocazione è disposta dal Presidente, nominato alternativamente da una delle parti ogni due anni. Per il primo biennio il Presidente e nominato dalla parte datoriale. Le deliberazioni assunte dal Comitato all’unanimità sono vincolanti per le parti firmatarie del CCNL. D’accordo tra le parti, i membri del Comitato possono essere coadiuvati da esperti esterni. Entro il primo trimestre di ogni anno la parte datoriale fornirà al Co- mitato un’informazione scritta sull’andamento economico complessivo del settore e su quello dell’occupazione relativo all’anno precedente, nonché le previsioni per l’anno in corso. Le parti istituiscono anche ai livelli territoriali Comitati paritetici con le stesse caratteristiche di quello nazionale; compiti dei Comitati paritetici ter- ritoriali sono: • applicazione dei provvedimenti diretti allo sviluppo del settore ed attività connesse; • attuazione delle politiche attive del lavoro e della formazione professionale; • monitoraggio dell’utilizzo degli strumenti della flessibilità nella gestione del mercato del lavoro e dell’articolato contrattuale; • politiche di sviluppo del settore anche attraverso confronto con le istitu- zioni regionali. Nel Comitato paritetico territoriale si dovrà inoltre: • fornire alle XX.XX. da parte di CAI le informazioni utili ad individuare il flusso ed il tipo di finanziamenti pubblici diretti allo sviluppo del settore; • fornire alle XX.XX. da parte di CAI le informazioni utili sui programmi di sostanziale modifica delle tecnologie di produzioni in atto che possono presentare rilevanti conseguenze sulla organizzazione e sulla condizione del lavoro nonché sull’occupazione e sull’ambiente di lavoro; • esaminare, alla presenza di rilevanti riduzioni dell’occupazione, che si veri- fichino a causa di processi di ristrutturazione o di riconversione produttiva, ogni possibile soluzione per il reimpiego della manodopera, sollecitando a tale riguardo, alle competenti istituzioni pubbliche, opportuni interventi di formazione e di riqualificazione professionale; • esaminare la qualità e la quantità dei flussi occupazionali, con particolare riguardo alla condizione dei giovani e delle donne, anche allo scopo di impegnare le Regioni e per quanto di competenza le Province, ad inserire nel proprio bilancio finanziamenti relativi a programmi di formazione specifici per il settore; • accertare la conformità dei Progetti e dei contratti individuali di formazione- lavoro alla disciplina dell’accordo quadro nazionale e trasmettere agli uffici regionali del lavoro ed alle sezioni circoscrizionali competenti, l’elenco dei progetti ritenuti conformi; • esaminare eventuali ricorsi concernenti le qualifiche professionali, nonché le eventuali vertenze demandate dalle Organizzazioni sindacali; • certificare l’esatta applicazione del CCNL e relativi adempimenti. In connessione con i processi di trasformazione organizzativa, gli im- prenditori segnaleranno ai propri rappresentanti l’eventuale fabbisogno di qualificazione e/o riqualificazione professionale della manodopera, perché il Comitato prospetti agli organi pubblici competenti l’attuazione dei corsi necessari. Il Comitato Nazionale Paritetico avvierà i propri lavori entro il 31 marzo 2019. Le parti concordano di valutare la possibilità di costituire un Ente Bila- terale NazionaleDirezione medesima, al fine di rafforzare e migliorare le attività bilaterali una auspicabile soluzione di comune soddisfacimento, i diversi problemi che dovessero insorgere nell'ambito di applicazione delle norme contrattuali o di legge, quali, ad esempio la distribuzione dell'orario di lavoro; nonché l'accertamento dell’avvenuta consegna, in doppia copia, agli interessati del settore agromeccanicocontratto individuale di assunzione previsto dall'art. 1 della Parte Comune del presente contratto.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Relazioni sindacali. È istituito un Comitato nazionale paritetico Le relazioni sindacali si svolgeranno secondo quanto previsto dalle norme vigenti e più precisamente con il compito le seguenti modalità conseguenti agli istituti contrattuali esistenti: Sono oggetto di esaminare: • l’evoluzione contrattazione integrativa d’istituto: 1. l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; 2. i criteri per la ripartizione delle risorse del settore relativamente alle problematiche fondo d’istituto; 3. i criteri per l’attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1 del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all’alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale; 4. i criteri generali dello sviluppoper la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, dell’innovazione tecnologica e dell’organizzazione del sistema delle imprese; • l’andamento dell’occupazioneivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, in termini qualitativi e quantitativicomma 127, non- ché gli strumenti della legge n. 107/2015; 5. i criteri e le modalità per promuovere e valorizzare di applicazione dei diritti sindacali, nonché la crescita professionale determinazione dei lavoratori; • contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge n. 146/1990; 6. i criteri ed i requisiti necessari per le imprese abilitate ad esercitare le at- tività del settore, nonché gli strumenti, anche l’individuazione di ordine legislativo, idonei a garantire la trasparenza fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e a combattere l’abusivismo; • i problemi relativi alla salvaguardia della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, nonché le misure idonee a ridurre i rischi ed a garantire una migliore tutela degli stessi; • politiche attive del lavoro e della formazione professionale; • il flusso di finanziamenti, anche pubblici, diretti allo sviluppo del settore. Il Comitato è composto da 6 membri, di cui 3 designati dalla parte dato- riale e 3 dalle Organizzazioni sindacali e si riunisce normalmente una volta ogni trimestre, e comunque ogni qualvolta una delle parti lo richieda. La convocazione è disposta dal Presidente, nominato alternativamente da una delle parti ogni due anni. Per il primo biennio il Presidente e nominato dalla parte datoriale. Le deliberazioni assunte dal Comitato all’unanimità sono vincolanti per le parti firmatarie del CCNL. D’accordo tra le parti, i membri del Comitato possono essere coadiuvati da esperti esterni. Entro il primo trimestre di ogni anno la parte datoriale fornirà al Co- mitato un’informazione scritta sull’andamento economico complessivo del settore e su quello dell’occupazione relativo all’anno precedente, nonché le previsioni per l’anno in corso. Le parti istituiscono anche ai livelli territoriali Comitati paritetici con le stesse caratteristiche di quello nazionale; compiti dei Comitati paritetici ter- ritoriali sono: • applicazione dei provvedimenti diretti allo sviluppo del settore ed attività connesse; • attuazione delle politiche attive del lavoro e della formazione professionale; • monitoraggio dell’utilizzo degli strumenti della flessibilità nella gestione del mercato del lavoro e dell’articolato contrattuale; • politiche di sviluppo del settore anche attraverso confronto con le istitu- zioni regionali. Nel Comitato paritetico territoriale si dovrà inoltre: • fornire alle XX.XX. da parte di CAI le informazioni utili ad individuare il flusso ed il tipo di finanziamenti pubblici diretti allo sviluppo del settore; • fornire alle XX.XX. da parte di CAI le informazioni utili sui programmi di sostanziale modifica delle tecnologie di produzioni in atto che possono presentare rilevanti conseguenze sulla organizzazione e sulla condizione del lavoro nonché sull’occupazione e sull’ambiente di lavoro; • esaminare, alla presenza di rilevanti riduzioni dell’occupazione, che si veri- fichino a causa di processi di ristrutturazione o di riconversione produttiva, ogni possibile soluzione uscita per il reimpiego della manodopera, sollecitando a tale riguardo, alle competenti istituzioni pubbliche, opportuni interventi di formazione e di riqualificazione professionale; • esaminare la qualità e la quantità dei flussi occupazionali, con particolare riguardo alla condizione dei giovani e delle donne, anche allo scopo di impegnare le Regioni e per quanto di competenza le Province, ad inserire nel proprio bilancio finanziamenti relativi a programmi di formazione specifici per il settore; • accertare la conformità dei Progetti e dei contratti individuali di formazione- lavoro alla disciplina dell’accordo quadro nazionale e trasmettere agli uffici regionali del lavoro ed alle sezioni circoscrizionali competenti, l’elenco dei progetti ritenuti conformi; • esaminare eventuali ricorsi concernenti le qualifiche professionali, nonché le eventuali vertenze demandate dalle Organizzazioni sindacali; • certificare l’esatta applicazione del CCNL e relativi adempimenti. In connessione con i processi di trasformazione organizzativa, gli im- prenditori segnaleranno ai propri rappresentanti l’eventuale fabbisogno di qualificazione e/o riqualificazione professionale della manodopera, perché il Comitato prospetti agli organi pubblici competenti l’attuazione dei corsi necessari. Il Comitato Nazionale Paritetico avvierà i propri lavori entro il 31 marzo 2019. Le parti concordano di valutare la possibilità di costituire un Ente Bila- terale Nazionalepersonale ATA, al fine di rafforzare conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e migliorare vita familiare; 7. criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti; 8. i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione); 9. riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti i servizi amministrativi e a supporto dell’attività scolastica. La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore in quanto compatibili con le disposizioni di legge; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola. Le previsioni contrattuali discordanti non sono valide e danno luogo all’applicazione della clausola di salvaguardia di cui all’art. 48, comma 3 del Dlgs 165/2001. Sono oggetto di confronto: 1. l’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività bilaterali retribuite con il Fondo d’Istituto; 2. i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’istituzione scolastica del settore agromeccanicopersonale docente, educativo ed ATA; 3. i criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento. 4. promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro correlato e di fenomeni di burn- out. Sono materia di informazione: 1. la proposta di formazione delle classi e degli organici 2. criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei 3. tutto ciò che è oggetto di confronto e contrattazione 4. le decisioni del Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da nuovo coronavirus e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro (allegato 6 DPCM 26 aprile 2020), di cui fa parte integrante il RLS. Il Dirigente fornisce l’informazione alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, mettendo a disposizione anche l’eventuale documentazione. Alla RSU, spettano permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente a tempo indeterminato in servizio, comprensivo delle unità di personale in posizione di comando e fuori ruolo, in base a quanto previsto dalle linee guida Aran 18/03/2014. All’inizio dell’anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU, che lo gestisce in piena autonomia e senza procedere ad ulteriore ripartizione. I componenti la RSU comunicheranno di volta in volta e con almeno 48 ore di anticipo il giorno e il monte ore di cui necessitano per espletare il proprio mandato, secondo quanto previsto dal CCNQ 17/10/2013. Spetta all’Amministrazione il controllo puntuale del rispetto del monte ore globale attribuito alle RSU. Gli incontri concordati a livello di Istituto avvengono di norma al di fuori dell’orario di lezione, ma possono essere effettuati, in caso di necessità, all’interno dell’orario di lezione usufruendo le RSU di permesso sindacale. In ogni plesso dell’Istituto alla RSU viene assegnata una bacheca denominata “RSU” (ospitata anche sul sito web istituzionale) su cui affiggere materiale di interesse sindacale e tutti gli atti concernenti l’attività svolta come rappresentanza sindacale, senza la preventiva autorizzazione del Dirigente e assumendosene la responsabilità. Un ulteriore spazio, denominato “Albo sindacale”, verrà messo a disposizione per tutte le comunicazioni sindacali. Stampati e documenti possono essere inviati nella scuola per l’affissione, anche sullo spazio sindacale sul sito istituzionale, direttamente dalle strutture sindacali. Le bacheche sono allestite in via permanente in luoghi di normale transito da parte del Personale in servizio a scuola e sul sito istituzionale dell'IIS Beretta. Fermo restando quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il Rappresentante del Lavoratori per la Sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all’interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU. Prima della stipula del Contratto Integrativo d’istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica. Le modalità per l’effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU; la scuola fornisce il supporto materiale ed organizzativo.

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Samples: Contratto Integrativo d'Istituto

Relazioni sindacali. È istituito a) Il Governo, nell’esercizio della delega di cui all’articolo 17 della legge 124 del 2015 , si impegna alla definizione di un Comitato nazionale paritetico con intervento legislativo volto a promuovere il compito riequilibrio, a favore della contrattazione, del rapporto tra le fonti che disciplinano il rapporto di esaminare: • l’evoluzione lavoro per i dipendenti di tutti i settori, aree e comparti di contrattazione, per una ripartizione efficace ed equa delle materie di competenza e degli ambiti di azione della legge e del settore relativamente alle problematiche generali dello sviluppocontratto. A tal fine il Governo si impegna a rivedere gli ambiti di competenza, dell’innovazione tecnologica rispettivamente, della legge e dell’organizzazione della contrattazione, privilegiando la fonte contrattuale quale luogo naturale per la disciplina del sistema rapporto di lavoro, dei diritti e delle imprese; • l’andamento dell’occupazione, in termini qualitativi e quantitativi, non- ché gli strumenti e le modalità per promuovere e valorizzare la crescita professionale dei lavoratori; • i criteri ed i requisiti necessari per le imprese abilitate ad esercitare le at- tività del settore, nonché gli strumenti, anche di ordine legislativo, idonei a garantire la trasparenza e a combattere l’abusivismo; • i problemi relativi alla salvaguardia della salute e dell’integrità fisica garanzie dei lavoratori, nonché le misure idonee degli aspetti organizzativi a ridurre i rischi ed a garantire una migliore tutela degli stessiquesti direttamente pertinenti; • politiche attive La disciplina del lavoro alle dipendenze della P. A., con le riforme degli anni 90, passò da una visione “pubblicistica” del rapporto di lavoro pubblico ad una concezione “contrattualistica” che si inseriva in un processo di armonizzazione con il settore privato. Le fonti del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici divenivano, così, le disposizioni di diritto comune e i contratti collettivi: la cd. contrattualizzazione del pubblico impiego. La riforma Xxxxxxxx, tuttavia, operò nel 2009 una brusca inversione di marcia nel senso della formazione professionale; • il flusso ri- legificazione della disciplina del rapporto di finanziamentilavoro pubblico, anche pubblicisottraendo alla contrattazione collettiva gran parte delle materie riservate alla propria competenza, diretti allo sviluppo o quanto meno al diritto comune. In virtù del settore. Il Comitato è composto da 6 membriprevigente articolo 40, di cui 3 designati dalla parte dato- riale e 3 dalle Organizzazioni la contrattazione collettiva si svolgeva su tutte le materie relative alle relazioni sindacali e si riunisce normalmente una volta ogni trimestreal rapporto di lavoro, ma la nuova formulazione ha, invece, riservato alla contrattazione collettiva esclusivamente “i diritti e comunque ogni qualvolta una delle parti lo richieda. La convocazione è disposta dal Presidente, nominato alternativamente da una delle parti ogni due anni. Per il primo biennio il Presidente e nominato dalla parte datoriale. Le deliberazioni assunte dal Comitato all’unanimità sono vincolanti per le parti firmatarie del CCNL. D’accordo tra le parti, i membri del Comitato possono essere coadiuvati da esperti esterni. Entro il primo trimestre gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di ogni anno la parte datoriale fornirà al Co- mitato un’informazione scritta sull’andamento economico complessivo del settore e su quello dell’occupazione relativo all’anno precedente, lavoro nonché le previsioni materie relative alle relazioni sindacali”, per l’anno poi elencare tutta una serie di materie che, in corsoforza di legge, vengono escluse dalla contrattazione. Le parti istituiscono anche ai livelli territoriali Comitati paritetici Sullo stesso solco, si è posta la c.d. Buona Scuola dove, inoltre, si è affermato che “sono inefficaci le norme e le procedure contenute dei contratti collettivi, contrastanti con le stesse caratteristiche di quello nazionale; compiti quanto previsto dalla presente legge”. Dal 2009 ad oggi il venir meno dell’equilibrio tra legge e contratto, insieme all’illegittimo blocco dei Comitati paritetici ter- ritoriali sono: • applicazione dei provvedimenti diretti allo sviluppo del settore ed attività connesse; • attuazione delle politiche attive del lavoro e della formazione professionale; • monitoraggio dell’utilizzo degli strumenti della flessibilità nella gestione del mercato del lavoro e dell’articolato contrattuale; • politiche di sviluppo del settore anche attraverso confronto con le istitu- zioni regionali. Nel Comitato paritetico territoriale si dovrà inoltre: • fornire rinnovi contrattuali, ha impedito alle XX.XX. da parte di CAI sedersi ai tavoli, in quanto svuotate nella sostanza del loro ruolo. Per questi motivi di estrema importanza l’obiettivo dell’accordo è di ridare senso alla funzione della contrattazione, riconoscendola quale fonte naturale della disciplina dell’organizzazione del lavoro e, a tal fine, di procedere nel senso della delegificazione delle materie inerenti il rapporto di lavoro, dei diritti e delle garanzie e degli aspetti organizzativi. b) le informazioni utili parti si impegnano, altresì, ad individuare il flusso ed il tipo ulteriori ambiti di finanziamenti pubblici diretti allo sviluppo del settore; • fornire alle XX.XX. da parte di CAI le informazioni utili sui programmi di sostanziale modifica delle tecnologie di produzioni in atto che possono presentare rilevanti conseguenze sulla organizzazione esercizio della partecipazione sindacale per nuove e sulla condizione del lavoro nonché sull’occupazione e sull’ambiente di lavoro; • esaminarepiene relazioni sindacali, alla presenza di rilevanti riduzioni dell’occupazione, che si veri- fichino a causa di processi di ristrutturazione o di riconversione produttiva, ogni possibile soluzione per il reimpiego della manodopera, sollecitando a tale riguardo, alle competenti istituzioni pubbliche, opportuni interventi di formazione e di riqualificazione professionale; • esaminare la qualità e la quantità dei flussi occupazionali, con particolare riguardo alla condizione dei giovani e delle donne, anche allo scopo di impegnare le Regioni e per quanto di competenza le Province, ad inserire nel proprio bilancio finanziamenti relativi a programmi di formazione specifici per il settore; • accertare la conformità dei Progetti e dei definiti dai contratti individuali di formazione- lavoro alla disciplina dell’accordo quadro nazionale e trasmettere agli uffici regionali del lavoro ed alle sezioni circoscrizionali competenti, l’elenco dei progetti ritenuti conformi; • esaminare eventuali ricorsi concernenti le qualifiche professionali, nonché le eventuali vertenze demandate dalle Organizzazioni sindacali; • certificare l’esatta applicazione del CCNL e relativi adempimenti. In connessione con i processi di trasformazione organizzativa, gli im- prenditori segnaleranno ai propri rappresentanti l’eventuale fabbisogno di qualificazione e/o riqualificazione professionale della manodopera, perché il Comitato prospetti agli organi pubblici competenti l’attuazione dei corsi necessari. Il Comitato Nazionale Paritetico avvierà i propri lavori entro il 31 marzo 2019. Le parti concordano di valutare la possibilità di costituire un Ente Bila- terale Nazionale, al fine di rafforzare e migliorare le attività bilaterali del settore agromeccanico.collettivi;

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Samples: Accordo Di Merito

Relazioni sindacali. È istituito Le parti, ferme restando le proprie autonomie decisionali, le distinte responsabilità nella rappresentanza dei rispettivi interessi e l'autonomia di valutazione e d'intervento propria di ciascuna Organizzazione, confermano la validità del metodo del confronto che, attraverso un Comitato nazionale paritetico con il compito processo di esaminare: • l’evoluzione reciproche informazioni su organizzazione del settore relativamente lavoro e funzionamento dei servizi, consenta intese e azioni convergenti sulle materie in questione oggetto di informazione; concordano sulla opportunità di definire momenti di incontro ove procedere congiuntamente ad esami e valutazioni in ordine alle problematiche generali dello del settore. Ed in particolare con riguarda al quadro economico e formativo del comparto, delle prospettive di sviluppo, dell’innovazione tecnologica e dell’organizzazione del sistema delle imprese; • l’andamento dell’occupazione, in termini qualitativi e quantitativi, non- ché gli strumenti e le modalità per promuovere e valorizzare la crescita professionale dei lavoratori; • i criteri ed i requisiti processi di ristrutturazione-aggiornamento che saranno necessari per le imprese abilitate ad esercitare le at- tività del settoreconsentire una sempre minore dicotomia tra società reale, nonché gli strumentiprocessi formativi e sistema di istruzione anche nella prospettiva dell’unificazione dei titoli a livello europeo. Saranno altresì presi in esame i processi di sviluppo necessari per la realizzazione di una maggiore omogeneità di quei processi formativi aventi come obiettivo la formazione permanente. L'ANINSEI e l’ASSOSCUOLA confermano il proprio interesse per la salvaguardia dell'occupazione, anche di ordine legislativoconsiderandolo correlativo al mantenimento degli istituti e, idonei a garantire perciò, uno dei primi impegni delle Associazioni. CGIL-CISL-UIL – Scuola e SNALS ribadiscono, da parte loro, la trasparenza e a combattere l’abusivismo; • i problemi relativi alla salvaguardia della salute e dell’integrità fisica disponibilità dei lavoratori, nella salvaguardia dei diritti acquisiti, a fornire un contributo al rilancio degli Istituti nella convinzione che solamente gestioni economicamente sane e competitive consentono ai lavoratori di avere le garanzie per la continuità dell'impiego, nonché le misure idonee a ridurre i rischi ed a garantire una migliore tutela degli stessi; • politiche attive del lavoro e della formazione professionale; • il flusso di finanziamentila salvaguardia dei livelli occupazionali. Pertanto, anche pubblici, diretti allo sviluppo del settore. Il Comitato è composto da 6 membri, di cui 3 designati dalla parte dato- riale e 3 dalle Organizzazioni sindacali e si riunisce normalmente una volta ogni trimestre, e comunque ogni qualvolta una delle parti lo richieda. La convocazione è disposta dal Presidente, nominato alternativamente da una delle parti ogni due anni. Per il primo biennio il Presidente e nominato dalla parte datoriale. Le deliberazioni assunte dal Comitato all’unanimità sono vincolanti per le parti firmatarie del CCNL. D’accordo tra le parti, i membri del Comitato possono essere coadiuvati da esperti esterni. Entro il primo trimestre facendosi carico di ogni anno la parte datoriale fornirà al Co- mitato un’informazione scritta sull’andamento economico complessivo del settore orientare l'azione dei propri rappresentati e su quello dell’occupazione relativo all’anno precedentenell'intento di ricercare comportamenti coerenti, nonché concordano di cogliere le previsioni per l’anno in corso. Le parti istituiscono anche ai livelli territoriali Comitati paritetici con le stesse caratteristiche di quello nazionale; compiti dei Comitati paritetici ter- ritoriali sono: • applicazione dei provvedimenti diretti allo sviluppo del settore ed attività connesse; • attuazione delle politiche attive del lavoro e della formazione professionale; • monitoraggio dell’utilizzo degli strumenti della flessibilità nella gestione del opportunità offerte dal mercato del lavoro e dell’articolato contrattuale; • politiche di sviluppo del settore anche attraverso confronto con le istitu- zioni regionali. Nel Comitato paritetico territoriale si dovrà inoltre: • fornire alle XX.XX. da parte di CAI le informazioni utili ad individuare il flusso ed il tipo di finanziamenti pubblici diretti nello stesso tempo offrire un contributo allo sviluppo del settore; • fornire alle XX.XX. da parte di CAI le informazioni utili sui programmi di sostanziale modifica delle tecnologie di produzioni in atto che possono presentare rilevanti conseguenze sulla organizzazione e sulla condizione dell'occupazione mediante il ricorso a norme introdotte dalla legislazione del lavoro nonché sull’occupazione riguardante i contratti di formazione - lavoro, l'apprendistato, il rapporto a tempo parziale e sull’ambiente a tempo determinato e di lavoro; • esaminareintensificare nella vigenza del presente Contratto uno schema di relazioni sindacali basate sul diritto di informazione, alla presenza di rilevanti riduzioni dell’occupazione, sull’esame congiunto e sul seguente accordo che si veri- fichino a causa di processi di ristrutturazione o di riconversione produttivaarticola in più livelli operativi: Ente bilaterale nazionale, ogni possibile soluzione per il reimpiego della manodoperaOsservatorio nazionale, sollecitando a tale riguardo, alle competenti istituzioni pubbliche, opportuni interventi di formazione Commissione paritetica nazionale e di riqualificazione professionale; • esaminare la qualità e la quantità dei flussi occupazionalicontratto, con particolare riguardo alla condizione dei giovani e delle donne, anche allo scopo di impegnare le Regioni e per quanto di competenza le Province, ad inserire nel proprio bilancio finanziamenti relativi a programmi di formazione specifici per il settore; • accertare la conformità dei Progetti e dei contratti individuali di formazione- lavoro alla disciplina dell’accordo quadro nazionale e trasmettere agli uffici regionali del lavoro ed alle sezioni circoscrizionali competenti, l’elenco dei progetti ritenuti conformi; • esaminare eventuali ricorsi concernenti le qualifiche professionali, nonché le eventuali vertenze demandate dalle Organizzazioni sindacali; • certificare l’esatta applicazione del CCNL e relativi adempimenti. In connessione con i processi di trasformazione organizzativa, gli im- prenditori segnaleranno ai propri rappresentanti l’eventuale fabbisogno di qualificazione e/o riqualificazione professionale della manodopera, perché il Comitato prospetti agli organi pubblici competenti l’attuazione dei corsi necessari. Il Comitato Nazionale Paritetico avvierà i propri lavori entro il 31 marzo 2019. Le parti concordano di valutare la possibilità di costituire un Ente Bila- terale Nazionale, al fine di rafforzare e migliorare le attività bilaterali del settore agromeccanicoCommissioni paritetiche regionali.

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Samples: CCNL 1998 2001