Reperibilità. La reperibilità è un istituto accessorio e complementare all’ordinaria prestazione lavorativa, mediante il quale il Lavoratore si rende disponibile all’Azienda per sopperire esigenze di lavoro impreviste, o singolarmente imprevedibili, al fine di assicurare il ripristino e la continuità dei servizi, la funzionalità o la sicurezza degli impianti o i necessari interventi per l’assistenza o la salute. Le ore di reperibilità non sono di lavoro effettivo e non concorrono al computo dell'orario di lavoro legale e contrattuale. Il lavoratore potrà essere inserito dall’Azienda in turni di reperibilità definiti secondo una programmazione settimanale o mensile, di norma previo ordine di servizio con preavviso di 7 (sette) giorni. Sono fatte salve le sostituzioni tempestive dovute a impreviste situazioni soggettive dei lavoratori coinvolti nei turni di reperibilità. Fermo restando il possesso dei necessari requisiti e, quindi, nei limiti di fungibilità operativa, le Aziende provvederanno ad avvicendare nella reperibilità il maggior numero possibile di lavoratori, dando la priorità ai dipendenti che ne facciano richiesta. Salvo giustificato e provato motivo, il Lavoratore non potrà rifiutare di compiere turni di reperibilità. La chiamata di reperibilità sarà di norma effettuata tramite telefono cellulare, che potrà anche essere fornito dall’Azienda al Lavoratore per uso di servizio. Durante i turni di reperibilità, il lavoratore s’impegna a mantenere il cellulare acceso e carico e di permanere in zone nelle quali sia assicurata la copertura telefonica e il tempestivo intervento. Il Lavoratore in reperibilità sarà in ogni caso libero di spostarsi, purchè assicuri sempre la raggiungibilità. Alla chiamata, egli è tenuto ad attivarsi immediatamente per far fronte all'intervento richiesto, rispettando il tempo di attivazione preventivamente concordato. Quando, per qualsiasi ragione, il Lavoratore in reperibilità preveda di non riuscire a garantire il rispetto dei tempi d’intervento, né darà tempestiva comunicazione all’Azienda, concordando l’intervento del Lavoratore Disponibile, ove esistente, o altre eventuali soluzioni atte a ridurre rischi e disagi all’utenza. Nel caso in cui il lavoratore durante il periodo di reperibilità, senza valide ragioni, non risponda tempestivamente alla richiesta d’intervento, non gli sarà riconosciuta l'indennità di reperibilità giornaliera o settimanale e l’Azienda potrà attivare la procedura disciplinare prevista. La reperibilità potrà essere richiesta secondo le seguenti articolazioni:
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Reperibilità. La reperibilità è reperibilità è un istituto accessorio e complementare all’ordinaria alla normale prestazione lavorativa, lavorativa mediante il quale il Lavoratore si rende disponibile all’Azienda lavoratore è a disposizione della Direzione aziendale per sopperire ad esigenze di lavoro impreviste, o singolarmente imprevedibili, non prevedibili al fine di assicurare il ripristino e la continuità continuità dei servizi, la funzionalità funzionalità o la sicurezza degli impianti o i necessari interventi per l’assistenza o la saluteimpianti. Le ore di reperibilità reperibilità non sono di lavoro effettivo e non concorrono al devono considerarsi ai fini del computo dell'orario di lavoro legale e contrattuale. Il lavoratore potrà essere inserito dall’Azienda dall'Azienda in turni di reperibilità definiti secondo una normale programmazione settimanale o mensile, plurimensile di norma previo ordine di servizio con preavviso scritto di 7 (sette) giorni. Sono fatte salve le sostituzioni tempestive dovute a impreviste situazioni soggettive dei lavoratori coinvolti nei turni di reperibilità. Fermo restando il possesso dei necessari requisiti e, quindi, nei limiti di fungibilità operativatecnici, le Aziende aziende provvederanno ad avvicendare nella nel servizio di reperibilità il maggior numero possibile di lavoratori, lavoratori dando la priorità ai dipendenti che ne facciano richiesta. Salvo Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato e provato motivo, il Lavoratore non potrà rifiutare di compiere turni di reperibilità. La chiamata Al fine di garantire che la reperibilità sarà sia uno strumento efficiente ed efficace ed al contempo consentire al lavoratore di norma effettuata tramite telefono cellularesvolgere una normale vita di relazione, l'azienda adotterà soluzioni tecnologiche adeguate per evitare che potrà anche essere fornito dall’Azienda al Lavoratore per uso di servizio. Durante i turni di reperibilità, il lavoratore s’impegna a mantenere il cellulare acceso e carico e di debba permanere in zone nelle quali sia assicurata la copertura telefonica e il tempestivo interventopresso un luogo definito. Il Lavoratore lavoratore in reperibilità sarà in ogni caso libero di spostarsi, purchè assicuri sempre la raggiungibilità. Alla chiamata, egli è chiamata è tenuto ad attivarsi immediatamente per far fronte all'intervento richiesto, rispettando richiesto in un tempo congruo - in modo da raggiungere il luogo dell'intervento di norma entro 30 minuti dalla chiamata fatta salva diversa pattuizione aziendale - e dovrà informare l'azienda del prevedibile tempo di attivazione preventivamente concordato. Quando, necessario per qualsiasi ragione, il Lavoratore in reperibilità preveda di non riuscire a garantire il rispetto dei tempi d’intervento, né darà tempestiva comunicazione all’Azienda, concordando l’intervento del Lavoratore Disponibile, giungere sul luogo ove esistente, o altre eventuali soluzioni atte a ridurre rischi e disagi all’utenzaè chiamato ad intervenire. Nel caso in cui il lavoratore durante il periodo di reperibilità, senza valide ragioni, reperibilità assuma comportamenti tali da rendere inutile la richiesta di intervento non risponda tempestivamente alla richiesta d’intervento, non gli sarà riconosciuta l'indennità di reperibilità giornaliera o settimanale e l’Azienda potrà attivare si attiverà la procedura disciplinare previstadi cui all’articolo 24 della Parte Generale. La reperibilità potrà essere richiesta secondo le seguenti articolazioni:
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Samples: Ipotesi Di Accordo, Ipotesi Di Accordo
Reperibilità. La reperibilità è reperibilità è un istituto accessorio e complementare all’ordinaria alla normale prestazione lavorativa, lavorativa mediante il quale il Lavoratore si rende disponibile all’Azienda lavoratore è a disposizione della Direzione aziendale per sopperire ad esigenze di lavoro impreviste, o singolarmente imprevedibili, non prevedibili al fine di assicurare il ripristino e la continuità continuità dei servizi, la funzionalità funzionalità o la sicurezza degli impianti o i necessari interventi per l’assistenza o la saluteimpianti. Le ore di reperibilità reperibilità non sono di lavoro effettivo e non concorrono al devono considerarsi ai fini del computo dell'orario dell’orario di lavoro legale e contrattuale. L’Azienda che intenda utilizzare la reperibilità ne darà informazione preventiva alla Rappresentanza sindacale unitaria, di norma in apposito incontro, illustrando le modalità applicative che intende adottare, il numero dei lavoratori coinvolti e le loro professionalità. Le Aziende che utilizzano l’istituto della reperibilità incontreranno con periodicità an- nuale la Rappresentanza sindacale unitaria per verificare l’applicazione dell’istituto anche in relazione all’utilizzo della deroga al riposo giornaliero con specifico riferimento alla ti- pologia dei casi, alla loro frequenza e in relazione al carattere di eccezionalità della stessa. Il lavoratore potrà essere inserito dall’Azienda in turni di reperibilità definiti secondo una normale programmazione settimanale o mensile, plurimensile di norma previo ordine di servizio con preavviso scritto di 7 (sette) giorni. Sono fatte salve le sostituzioni tempestive dovute a impreviste situazioni soggettive dei lavoratori coinvolti nei turni di reperibilità. Fermo restando il possesso dei necessari requisiti e, quindi, nei limiti di fungibilità operativatecnici, le Aziende aziende provvederanno ad avvicendare nella nel servizio di reperibilità il maggior numero possibile di lavoratori, lavoratori dando la priorità ai dipendenti che ne facciano richiesta. Salvo Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato e provato motivo, il Lavoratore non potrà rifiutare di compiere turni di reperibilitàreperi- bilità. La chiamata di reperibilità sarà di norma effettuata tramite telefono cellulareNel caso in cui il lavoratore ritenga sussistere un giustificato motivo che, che potrà anche essere fornito dall’Azienda al Lavoratore per uso di servizio. Durante i tem- poraneamente, non gli permette lo svolgimento dei turni di reperibilità, può chiedere un incontro alla Direzione aziendale per illustrare le sue ragioni con l’eventuale assistenza di un componente la Rappresentanza sindacale unitaria. Al fine di garantire che la reperibilità sia uno strumento efficiente ed efficace ed al con- tempo consentire al lavoratore di svolgere una normale vita di relazione, l’azienda adotterà soluzioni tecnologiche adeguate per evitare che il lavoratore s’impegna a mantenere il cellulare acceso e carico e di debba permanere in zone nelle quali sia assicurata la copertura telefonica e il tempestivo interventopresso un luogo definito. Il Lavoratore lavoratore in reperibilità sarà in ogni caso libero di spostarsi, purchè assicuri sempre la raggiungibilità. Alla chiamata, egli è chiamata è tenuto ad attivarsi immediatamente per far fronte all'intervento richiesto, rispettando all’intervento richiesto in un tempo congruo - in modo da raggiungere il luo- go dell’intervento di norma entro 30 minuti dalla chiamata fatta salva diversa pattuizione aziendale - e dovrà informare l’azienda del prevedibile tempo di attivazione preventivamente concordato. Quando, necessario per qualsiasi ragione, il Lavoratore in reperibilità preveda di non riuscire a garantire il rispetto dei tempi d’intervento, né darà tempestiva comunicazione all’Azienda, concordando l’intervento del Lavoratore Disponibile, giungere sul luogo ove esistente, o altre eventuali soluzioni atte a ridurre rischi e disagi all’utenzaè chiamato ad intervenire. Nel caso in cui il lavoratore durante il periodo di reperibilità, senza valide ragioni, reperibilità assuma comportamenti tali da rendere inutile la richiesta di intervento non risponda tempestivamente alla richiesta d’intervento, non gli sarà riconosciuta l'indennità l’indennità di reperibilità giornaliera o settimanale e l’Azienda potrà attivare si attiverà la procedura disciplinare previstadi cui all’articolo 69. La reperibilità potrà essere richiesta secondo le seguenti articolazioni:
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, www.entebilateralemetalmeccanici.it
Reperibilità. La reperibilità è un istituto accessorio e complementare all’ordinaria prestazione lavorativaPer garantire il completo assolvimento del servizio di portierato in situazioni di emergenza è previsto, mediante con carattere di obbligatorietà, l’istituto della reperibilità. Per garantire la reperibilità, il quale il Lavoratore si rende disponibile all’Azienda per sopperire esigenze datore di lavoro impreviste, o singolarmente imprevedibili, al fine dell’immobile deve dotare il portiere di idonei mezzi di comunicazione. Pertanto il lavoratore ha l'obbligo di essere reperibile e di assicurare il ripristino e proprio intervento con la continuità dei servizimassima tempestività, la funzionalità atta a garantire l’effettività dell’intervento stesso. Ulteriori modalità operative ed organizzative dell'istituto potranno essere definite da accordi integrativi territoriali e/o la sicurezza degli impianti o i necessari interventi per l’assistenza o la salutedalle parti sulla base delle specifiche esigenze del fabbricato. Le ore di reperibilità non sono Il datore di lavoro effettivo e non concorrono al computo dell'orario dovrà indicare le persone specificatamente incaricate ad attivare le chiamate di lavoro legale e contrattualereperibilità. Il lavoratore non potrà essere inserito dall’Azienda in turni di reperibilità definiti secondo una programmazione settimanale o mensile, di norma previo ordine di servizio con preavviso di 7 (sette) giorni. Sono fatte salve le sostituzioni tempestive dovute a impreviste situazioni soggettive dei lavoratori coinvolti nei turni di reperibilità. Fermo restando il possesso dei necessari requisiti e, quindiesimersi dall’effettuare, nei limiti previsti dalla legge, prestazioni ed interventi di fungibilità operativaemergenza al di fuori del normale orario di lavoro nell’ambito delle predeterminate fasce di reperibilità, le Aziende provvederanno ad avvicendare nella reperibilità salvo giustificati motivi di impedimento. Analogo obbligo di intervento, per casi di emergenza, farà carico al portiere che comunque si trovi presso il maggior numero possibile fabbricato, al di lavoratori, dando la priorità ai dipendenti che ne facciano richiesta. Salvo giustificato fuori dell’orario di lavoro e provato motivo, il Lavoratore non potrà rifiutare di compiere turni quello di reperibilità. La chiamata reperibilità deve essere assicurata giornalmente e/o settimanalmente, nel tetto massimo di reperibilità sarà di norma effettuata tramite telefono cellulare12 ore settimanali, che potrà anche essere fornito dall’Azienda al Lavoratore su 6 giorni della settimana e per uso di servizio48 settimane all’anno. Durante i turni di reperibilità, il lavoratore s’impegna a mantenere il cellulare acceso e carico e di permanere in zone nelle quali sia assicurata la copertura telefonica e il tempestivo intervento. Il Lavoratore in reperibilità sarà Restano in ogni caso libero esclusi dalla reperibilità: il giorno di spostarsiriposo settimanale , purchè assicuri sempre la raggiungibilitàle festività, i periodi di ferie. Alla chiamata, egli è tenuto ad attivarsi immediatamente per far fronte all'intervento richiesto, rispettando il Per tale reperibilità ai lavoratori è riconosciuta una indennità nella misura indicata alla tabella A dell’art. 117. Il tempo di attivazione preventivamente concordatoeffettivo intervento, a partire dalla chiamata ed entro un massimo di 15 minuti, sarà computato ad ogni effetto nell’orario di lavoro e darà luogo a compensazione con una pari riduzione dell’orario lavorativo da fruirsi entro e non oltre il termine di cui all’art. Quando, 39. Restano salve le maggiorazioni dovute per qualsiasi ragione, il Lavoratore prestazioni effettuate in reperibilità preveda di non riuscire a garantire il rispetto dei tempi d’intervento, né darà tempestiva comunicazione all’Azienda, concordando l’intervento del Lavoratore Disponibile, ove esistente, orario notturno e/o altre eventuali soluzioni atte a ridurre rischi e disagi all’utenza. Nel caso in cui il lavoratore durante il periodo di reperibilità, senza valide ragioni, non risponda tempestivamente alla richiesta d’intervento, non gli sarà riconosciuta l'indennità di reperibilità giornaliera giornate domenicali o settimanale e l’Azienda potrà attivare la procedura disciplinare prevista. La reperibilità potrà essere richiesta secondo le seguenti articolazioni:festive.
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Samples: Contratto Collettivo
Reperibilità. La reperibilità è reperibilità è un istituto accessorio e complementare all’ordinaria alla normale prestazione lavorativa, lavorativa mediante il quale il Lavoratore si rende disponibile all’Azienda lavoratore è a disposizione della Direzione aziendale per sopperire ad esigenze di lavoro impreviste, o singolarmente imprevedibili, non prevedibili al fine di assicurare il ripristino e la continuità continuità dei servizi, la funzionalità funzionalità o la sicurezza degli impianti o i necessari interventi per l’assistenza o la saluteimpianti. Le ore di reperibilità reperibilità non sono di lavoro effettivo e non concorrono al devono considerarsi ai fini del computo dell'orario di lavoro legale e contrattuale. L'azienda che intenda utilizzare la reperibilità ne darà informazione preventiva alla Rappresentanza sindacale unitaria, di norma in apposito incontro, illustrando le modalità applicative che intende adottare, il numero dei lavoratori coinvolti e le loro professionalità. Le aziende che utilizzano l'istituto della reperibilità incontreranno con periodicità annuale la Rappresentanza sindacale unitaria per verificare l'applicazione dell'istituto anche in relazione all'utilizzo della deroga al riposo giornaliero con specifico riferimento alla tipologia dei casi, alla loro frequenza e in relazione al carattere di eccezionalità della stessa. Il lavoratore potrà essere inserito dall’Azienda dall'azienda in turni di reperibilità definiti secondo una normale programmazione settimanale o mensile, plurimensile di norma previo ordine di servizio con preavviso scritto di 7 (sette) giorni. Sono fatte salve le sostituzioni tempestive dovute a impreviste situazioni soggettive dei lavoratori coinvolti nei turni di reperibilità. Fermo restando il possesso dei necessari requisiti e, quindi, nei limiti di fungibilità operativatecnici, le Aziende aziende provvederanno ad avvicendare nella nel servizio di reperibilità il maggior numero possibile di lavoratori, lavoratori dando la priorità ai dipendenti che ne facciano richiesta. Salvo Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato e provato motivo, il Lavoratore non potrà rifiutare di compiere turni di reperibilità. La chiamata di reperibilità sarà di norma effettuata tramite telefono cellulareNel caso in cui il lavoratore ritenga sussistere un giustificato motivo che, che potrà anche essere fornito dall’Azienda al Lavoratore per uso di servizio. Durante i temporaneamente, non gli permette lo svolgimento dei turni di reperibilità, può chiedere un incontro alla Direzione aziendale per illustrare le sue ragioni con l'eventuale assistenza di un componente la Rappresentanza sindacale unitaria. Al fine di garantire che la reperibilità sia uno strumento efficiente ed efficace ed al contempo consentire al lavoratore di svolgere una normale vita di relazione, l'azienda adotterà soluzioni tecnologiche adeguate per evitare che il lavoratore s’impegna a mantenere il cellulare acceso e carico e di debba permanere in zone nelle quali sia assicurata la copertura telefonica e il tempestivo interventopresso un luogo definito. Il Lavoratore lavoratore in reperibilità sarà in ogni caso libero di spostarsi, purchè assicuri sempre la raggiungibilità. Alla chiamata, egli è chiamata è tenuto ad attivarsi immediatamente per far fronte all'intervento richiesto, rispettando richiesto in un tempo congruo - in modo da raggiungere il luogo dell'intervento di norma entro 30 minuti dalla chiamata fatta salva diversa pattuizione aziendale - e dovrà informare l'azienda del prevedibile tempo di attivazione preventivamente concordato. Quando, necessario per qualsiasi ragione, il Lavoratore in reperibilità preveda di non riuscire a garantire il rispetto dei tempi d’intervento, né darà tempestiva comunicazione all’Azienda, concordando l’intervento del Lavoratore Disponibile, giungere sul luogo ove esistente, o altre eventuali soluzioni atte a ridurre rischi e disagi all’utenzaè chiamato ad intervenire. Nel caso in cui il lavoratore durante il periodo di reperibilità, senza valide ragioni, reperibilità assuma comportamenti tali da rendere inutile la richiesta di intervento non risponda tempestivamente alla richiesta d’intervento, non gli sarà riconosciuta l'indennità di reperibilità giornaliera o settimanale e l’Azienda potrà attivare si attiverà la procedura disciplinare previstadi cui all'art. 69. La reperibilità potrà essere richiesta secondo le seguenti articolazioni:
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Reperibilità. La reperibilità è reperibilità è un istituto accessorio e complementare all’ordinaria alla normale prestazione lavorativa, lavorativa mediante il quale il Lavoratore si rende disponibile all’Azienda lavoratore è a disposizione della Direzione aziendale per sopperire ad esigenze di lavoro impreviste, o singolarmente imprevedibili, non prevedibili al fine di assicurare il ripristino e la continuità continuità dei servizi, la funzionalità funzionalità o la sicurezza degli impianti o i necessari interventi per l’assistenza o la saluteimpianti. Le ore di reperibilità reperibilità non sono di lavoro effettivo e non concorrono al devono considerarsi ai fini del computo dell'orario di lavoro legale e contrattuale. L'azienda che intenda utilizzare la reperibilità ne darà informazione preventiva alla Rappresentanza sindacale unitaria, di norma in apposito incontro, illustrando le modalità applicative che intende adottare, il numero dei lavoratori coinvolti e le loro professionalità. Le aziende che utilizzano l'istituto della reperibilità incontreranno con periodicità annuale la Rappresentanza sindacale unitaria per verificare l'applicazione dell'istituto anche in relazione all'utilizzo della deroga al riposo giornaliero con specifico riferimento alla tipologia dei casi, alla loro frequenza e in relazione al carattere di eccezionalità della stessa. Il lavoratore potrà essere inserito dall’Azienda dall'azienda in turni di reperibilità definiti secondo una normale programmazione settimanale o mensile, plurimensile di norma previo ordine di servizio con preavviso scritto di 7 (sette) giorni. Sono fatte salve le sostituzioni tempestive dovute a impreviste situazioni soggettive dei lavoratori coinvolti nei turni di reperibilità. Fermo restando il possesso dei necessari requisiti e, quindi, nei limiti di fungibilità operativatecnici, le Aziende aziende provvederanno ad avvicendare nella nel servizio di reperibilità il maggior numero possibile di lavoratori, lavoratori dando la priorità ai dipendenti che ne facciano richiesta. Salvo Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato e provato motivo, il Lavoratore non potrà rifiutare di compiere turni di reperibilità. La chiamata di reperibilità sarà di norma effettuata tramite telefono cellulareNel caso in cui il lavoratore ritenga sussistere un giustificato motivo che, che potrà anche essere fornito dall’Azienda al Lavoratore per uso di servizio. Durante i temporaneamente, non gli permette lo svolgimento dei turni di reperibilità, può chiedere un incontro alla Direzione aziendale per illustrare le sue ragioni con l'eventuale assistenza di un componente la Rappresentanza sindacale unitaria. Al fine di garantire che la reperibilità sia uno strumento efficiente ed efficace ed al contempo consentire al lavoratore di svolgere una normale vita di relazione, l'azienda adotterà soluzioni tecnologiche adeguate per evitare che il lavoratore s’impegna a mantenere il cellulare acceso e carico e di debba permanere in zone nelle quali sia assicurata la copertura telefonica e il tempestivo interventopresso un luogo definito. Il Lavoratore lavoratore in reperibilità sarà in ogni caso libero di spostarsi, purchè assicuri sempre la raggiungibilità. Alla chiamata, egli è chiamata è tenuto ad attivarsi immediatamente per far fronte all'intervento richiesto, rispettando richiesto in un tempo congruo - in modo da raggiungere il luogo dell'intervento di norma entro 30 minuti dalla chiamata fatta salva diversa pattuizione aziendale - e dovrà informare l'azienda del prevedibile tempo di attivazione preventivamente concordato. Quando, necessario per qualsiasi ragione, il Lavoratore in reperibilità preveda di non riuscire a garantire il rispetto dei tempi d’intervento, né darà tempestiva comunicazione all’Azienda, concordando l’intervento del Lavoratore Disponibile, giungere sul luogo ove esistente, o altre eventuali soluzioni atte a ridurre rischi e disagi all’utenzaè chiamato ad intervenire. Nel caso in cui il lavoratore durante il periodo di reperibilità, senza valide ragioni, reperibilità assuma comportamenti tali da rendere inutile la richiesta di intervento non risponda tempestivamente alla richiesta d’intervento, non gli sarà riconosciuta l'indennità di reperibilità giornaliera o settimanale e l’Azienda potrà attivare si attiverà la procedura disciplinare previstadi cui all'articolo 67. La reperibilità potrà essere richiesta secondo le seguenti articolazioni:
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Reperibilità. La reperibilità è Per le aree di pronto intervento individuate dall’amministrazione, in relazione alle proprie esigenze organizzative, può essere istituito il servizio di pronta reperibilità che verrà attuato in seguito alla predisposizione da parte del Responsabile del servizio interessato di un istituto piano di attuazione del servizio che comprenda il personale coinvolto e le modalità di erogazione del servizio, nel rispetto dei criteri che formeranno oggetto di contrattazione. Qualora l’istituzione del servizio sia riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 15 comma 5 del CCNL 1.4.99, l’Amministrazione mette a disposizione le ulteriori risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio e complementare all’ordinaria prestazione lavorativa, mediante del personale da impiegare nel servizio. In caso di chiamata l'interessato dovrà raggiungere il quale il Lavoratore si rende disponibile all’Azienda per sopperire esigenze posto di lavoro impreviste, o singolarmente imprevedibili, al fine assegnato nell'arco di assicurare il ripristino e la continuità dei servizi, la funzionalità o la sicurezza degli impianti o i necessari interventi per l’assistenza o la salute. Le ore di reperibilità non sono di lavoro effettivo e non concorrono al computo dell'orario di lavoro legale e contrattuale. Il lavoratore potrà essere inserito dall’Azienda in turni di reperibilità definiti secondo una programmazione settimanale o mensile, di norma previo ordine di servizio con preavviso di 7 (sette) giorni. Sono fatte salve le sostituzioni tempestive dovute a impreviste situazioni soggettive dei lavoratori coinvolti nei turni di reperibilità. Fermo restando il possesso dei necessari requisiti e, quindi, nei limiti di fungibilità operativa, le Aziende provvederanno ad avvicendare nella reperibilità il maggior numero possibile di lavoratori, dando la priorità ai dipendenti che ne facciano richiesta. Salvo giustificato e provato motivo, il Lavoratore non potrà rifiutare di compiere turni di reperibilitàtrenta minuti. La chiamata in servizio determina la perdita dell'indennità di reperibilità sarà di norma effettuata tramite telefono cellulare, che potrà anche essere fornito dall’Azienda al Lavoratore dall’orario in cui inizia l’intervento e per uso di servizio. Durante i turni di reperibilità, il lavoratore s’impegna a mantenere il cellulare acceso e carico e di permanere in zone nelle quali sia assicurata la copertura telefonica e il tempestivo intervento. Il Lavoratore in reperibilità sarà in ogni caso libero di spostarsi, purchè assicuri sempre la raggiungibilità. Alla chiamata, egli è tenuto ad attivarsi immediatamente per far fronte all'intervento richiesto, rispettando il tempo di attivazione preventivamente concordato. Quandodurata dello stesso, per qualsiasi ragionecontro, il Lavoratore in reperibilità preveda le ore di non riuscire a garantire il rispetto dei tempi d’intervento, né darà tempestiva comunicazione all’Azienda, concordando l’intervento del Lavoratore Disponibile, ove esistente, o altre eventuali soluzioni atte a ridurre rischi e disagi all’utenzalavoro prestate vengono retribuite come lavoro straordinario. Nel caso in cui alla reperibilità non segua una chiamata in servizio, la fruizione del riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale e pertanto il lavoratore durante che fruisce di detto riposo è tenuto, in ogni caso, ad effettuare le 36 ore ordinarie di lavoro settimanale da ridistribuire nei restanti giorni della stessa settimana lavorativa. Nel caso in cui alla reperibilità faccia seguito una chiamata in servizio - nella sola giornata di riposo settimanale - di norma la domenica - il periodo lavoratore ha diritto alla maggiorazione prevista ed al corrispondente riposo compensativo, che comporta anche una corrispondente riduzione dell'orario nella settimana di reperibilità, senza valide ragioni, non risponda tempestivamente alla richiesta d’intervento, non gli sarà riconosciuta l'indennità fruizione (36 ore meno le ore di reperibilità giornaliera o settimanale e l’Azienda potrà attivare la procedura disciplinare prevista. La reperibilità potrà essere richiesta secondo le seguenti articolazioni:servizio prestate).
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Samples: Verbale Di Accordo
Reperibilità. La reperibilità è Per reperibilità si intende un istituto accessorio servizio che il Fornitore eroga, a seguito di richiesta da parte dell’Amministrazione Contraente. Il servizio prevede l’intervento, su espressa chiamata da parte degli utenti, abilitati sulla base di livelli autorizzativi concordati con l’Amministrazione Contraente in sede di Verbale di Consegna, in cui non è prevista attività lavorativa. Tale servizio è compensato con: ed eventualmente in giorni • un canone fisso pari al 5% dell’importo del canone dei singoli servizi manutentivi per cui lo si richiede; un diritto di chiamata forfetario pari a € 55,00 a prescindere dal luogo, dall’orario e complementare all’ordinaria prestazione lavorativadal giorno in cui eventualmente sia fatta la chiamata ed in cui venga richiesto • l’intervento. Gli oneri relativi alle attività effettivamente erogate a seguito dell'intervento sono remunerati in economia e/o a misura, mediante sulla base dei Listini e dei corrispettivi della manodopera, al netto dei ribassi offerti, senza l’applicazione della franchigia. Per l'erogazione di tale servizio, il Fornitore si impegna a rendere attivo un numero telefonico presidiato per gli intervalli di tempo eventualmente non coperti dagli operatori telefonici del servizio di Call Center e ad intervenire entro e non oltre 2 ore dal ricevimento della chiamata, pena l’applicazione della relativa penale. Tutte le segnalazioni eventualmente fatte a tale numero devono poi essere comunicate, a cura del Fornitore, al Call Center, il quale il Lavoratore si rende disponibile all’Azienda per sopperire esigenze occuperà di lavoro impreviste, o singolarmente imprevedibili, al fine di assicurare il ripristino e la continuità dei servizi, la funzionalità o la sicurezza degli impianti o i necessari registrare le segnalazioni relative. Per gli interventi per l’assistenza o la salute. Le ore di reperibilità non sono di lavoro effettivo e non concorrono al computo dell'orario di lavoro legale e contrattuale. Il lavoratore potrà essere inserito dall’Azienda eseguiti in turni di reperibilità definiti secondo una programmazione settimanale o mensile, di norma previo ordine di servizio con preavviso di 7 (sette) giorni. Sono fatte salve le sostituzioni tempestive dovute a impreviste situazioni soggettive dei lavoratori coinvolti nei turni di reperibilità. Fermo restando il possesso dei necessari requisiti e, quindi, nei limiti di fungibilità operativa, le Aziende provvederanno ad avvicendare nella reperibilità il maggior numero possibile di lavoratori, dando la priorità ai dipendenti che ne facciano richiesta. Salvo giustificato e provato motivo, il Lavoratore non potrà rifiutare di compiere turni di reperibilità. La chiamata di reperibilità sarà di norma effettuata tramite telefono cellulare, che potrà anche essere fornito dall’Azienda al Lavoratore per uso di servizio. Durante i turni di reperibilità, il lavoratore s’impegna a mantenere il cellulare acceso e carico e di permanere in zone nelle quali sia assicurata la copertura telefonica e il tempestivo intervento. Il Lavoratore in reperibilità sarà in ogni caso libero di spostarsiFornitore deve adottare soluzioni anche solo provvisorie, purchè assicuri sempre la raggiungibilità. Alla chiamata, egli è tenuto ad attivarsi immediatamente per far fronte all'intervento richiesto, rispettando il tempo di attivazione preventivamente concordato. Quando, per qualsiasi ragione, il Lavoratore in reperibilità preveda di non riuscire a garantire il rispetto dei tempi d’intervento, né darà tempestiva comunicazione all’Azienda, concordando l’intervento del Lavoratore Disponibile, ove esistente, o altre eventuali soluzioni atte a ridurre rischi rimuovere la criticità e/o l’aggravio di danno, anche derogando al processo autorizzativo degli Ordini di Intervento. In tal caso, una volta rimossa temporaneamente la criticità, l’intervento risolutivo può essere programmato e disagi all’utenza. Nel caso in cui il lavoratore durante il periodo condiviso tra Amministrazione Contraente e Fornitore e gestito tramite Ordine di reperibilità, senza valide ragioni, non risponda tempestivamente alla richiesta d’intervento, non gli sarà riconosciuta l'indennità di reperibilità giornaliera o settimanale e l’Azienda potrà attivare la procedura disciplinare prevista. La reperibilità potrà essere richiesta secondo le seguenti articolazioni:Intervento.
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Samples: Verbale Di Controllo
Reperibilità. La reperibilità è un istituto accessorio e complementare all’ordinaria prestazione Per garantire il completo assolvimento del servizio di portierato in situazioni di emergenza è previsto, con carattere di obbligatorietà nel contratto di lavoro a tempo pieno, l’istituto della reperibilità. Per garantire la reperibilità, il datore di lavoro deve dotare il portiere di idonei mezzi di comunicazione. Pertanto il lavoratore, limitatamente alle giornate in cui presta effettivamente la propria attività lavorativa, mediante il quale il Lavoratore si rende disponibile all’Azienda per sopperire esigenze ha l'obbligo di lavoro impreviste, o singolarmente imprevedibili, al fine essere reperibile e di assicurare il ripristino e proprio intervento con la continuità dei servizimassima tempestività, la funzionalità o la sicurezza degli impianti o i necessari interventi per l’assistenza o la saluteatta a garantire l’effettività dell’intervento stesso. Le ore di reperibilità non sono Il datore di lavoro effettivo e non concorrono dovrà comunicare al computo dell'orario lavoratore l’orario in cui quest’ultimo è tenuto a garantire la propria reperibilità. Orario di lavoro legale e contrattualefasce orarie di reperibilità, o viceversa, dovranno succedersi senza intervalli e con continuità. Ulteriori modalità operative ed organizzative dell'istituto potranno essere definite da accordi integrativi territoriali e/o dalle parti sulla base delle specifiche esigenze del fabbricato. Il datore di lavoro dovrà indicare le persone specificatamente incaricate ad attivare le chiamate di reperibilità. Il lavoratore non potrà essere inserito dall’Azienda in turni di reperibilità definiti secondo una programmazione settimanale o mensile, di norma previo ordine di servizio con preavviso di 7 (sette) giorni. Sono fatte salve le sostituzioni tempestive dovute a impreviste situazioni soggettive dei lavoratori coinvolti nei turni di reperibilità. Fermo restando il possesso dei necessari requisiti e, quindiesimersi dall’effettuare, nei limiti previsti dalla legge, prestazioni ed interventi di fungibilità operativaemergenza al di fuori del normale orario di lavoro nell’ambito delle predeterminate fasce di reperibilità, le Aziende provvederanno ad avvicendare nella reperibilità salvo giustificati motivi di impedimento. Analogo obbligo di intervento, per casi di emergenza, farà carico al portiere che comunque si trovi presso il maggior numero possibile fabbricato, al di lavoratori, dando la priorità ai dipendenti che ne facciano richiesta. Salvo giustificato fuori dell’orario di lavoro e provato motivo, il Lavoratore non potrà rifiutare di compiere turni quello di reperibilità. La chiamata reperibilità deve essere assicurata giornalmente e/o settimanalmente, nel tetto massimo di reperibilità sarà di norma effettuata tramite telefono cellulare12 ore settimanali, che potrà anche essere fornito dall’Azienda al Lavoratore per uso di servizio6 giorni alla settimana e 48 settimane all’anno. Durante i turni di reperibilità, il lavoratore s’impegna a mantenere il cellulare acceso e carico e di permanere in zone nelle quali sia assicurata la copertura telefonica e il tempestivo intervento. Il Lavoratore in reperibilità sarà Restano in ogni caso libero esclusi dalla reperibilità: il giorno di spostarsiriposo settimanale, purchè assicuri sempre la raggiungibilitàle festività, i periodi di ferie. Alla chiamata, egli è tenuto Per tale reperibilità ai lavoratori è riconosciuta una indennità nella misura indicata alle tabelle da A ad attivarsi immediatamente per far fronte all'intervento richiesto, rispettando il A-quater dell’art. 128. Il tempo di attivazione preventivamente concordatoeffettivo intervento, a partire dalla chiamata ed entro un massimo di 15 minuti, sarà computato ad ogni effetto nell’orario di lavoro e darà luogo a compensazione con una pari riduzione dell’orario lavorativo da fruirsi entro e non oltre il termine di cui all’art. Quando, 42. Restano salve le maggiorazioni dovute per qualsiasi ragione, il Lavoratore prestazioni effettuate in reperibilità preveda di non riuscire a garantire il rispetto dei tempi d’intervento, né darà tempestiva comunicazione all’Azienda, concordando l’intervento del Lavoratore Disponibile, ove esistente, orario notturno e/o altre eventuali soluzioni atte a ridurre rischi e disagi all’utenza. Nel caso in cui il lavoratore durante il periodo di reperibilità, senza valide ragioni, non risponda tempestivamente alla richiesta d’intervento, non gli sarà riconosciuta l'indennità di reperibilità giornaliera giornate domenicali o settimanale e l’Azienda potrà attivare la procedura disciplinare prevista. La reperibilità potrà essere richiesta secondo le seguenti articolazioni:festive.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti
Reperibilità. La reperibilità è un istituto accessorio e complementare all’ordinaria prestazione lavorativaDurante la durata dell’Appalto l’Impresa ha l’obbligo di eseguire - sugli stabili oggetto d’Appalto i seguenti interventi: - quegli interventi urgenti, mediante il quale il Lavoratore si rende disponibile all’Azienda a tutela della pubblica incolumità o per sopperire esigenze di lavoro impreviste, o singolarmente imprevedibili, evitare danni al fine di assicurare il ripristino e la continuità dei servizi, la funzionalità o la sicurezza degli impianti o i necessari interventi per l’assistenza o la salute. Le ore di reperibilità non sono di lavoro effettivo e non concorrono al computo dell'orario di lavoro legale e contrattuale. Il lavoratore potrà essere inserito dall’Azienda in turni di reperibilità definiti secondo una programmazione settimanale o mensile, di norma previo ordine di servizio con preavviso di 7 (sette) giorni. Sono fatte salve le sostituzioni tempestive dovute a impreviste situazioni soggettive dei lavoratori coinvolti nei turni di reperibilità. Fermo restando il possesso dei necessari requisiti e, quindi, nei limiti di fungibilità operativa, le Aziende provvederanno ad avvicendare nella reperibilità il maggior numero possibile di lavoratori, dando la priorità ai dipendenti che ne facciano richiesta. Salvo giustificato e provato motivo, il Lavoratore non potrà rifiutare di compiere turni di reperibilità. La chiamata di reperibilità sarà di norma effettuata tramite telefono cellularepatrimonio immobiliare, che potrà anche essere fornito dall’Azienda al Lavoratore per uso di serviziosi rendessero necessari dalle ore 00.00 alle ore 08.00 e dalle ore 17.30 alle ore 24.00 dei giorni feriali e durante l’intera giornata del sabato, della domenica e dei giorni festivi. Durante i turni L’Impresa è pertanto tenuta a predisporre un proprio servizio di reperibilità, il lavoratore s’impegna indicando un recapito telefonico per ricevere richieste d’intervento e a mantenere il cellulare acceso e carico tenere a disposizione un congruo numero di operai e di permanere in zone nelle quali sia assicurata la copertura telefonica e mezzi per l’esecuzione degli eventuali interventi richiesti. L’elenco dei referenti giornalieri dell’Impresa ed il tempestivo interventoloro recapito telefonico dovrà essere comunicato al referente della Direzione Lavori. Il Lavoratore in Per tale servizio non compete alcun compenso particolare salvo il pagamento delle eventuali opere effettivamente eseguite, contabilizzate con i prezzi contrattuali di cui al presente Capitolato. Qualora durante le ore di reperibilità sarà in ogni caso libero di spostarsile figure preposte su specificate non riescano a comunicare con il reperibile della Ditta aggiudicataria, purchè assicuri sempre la raggiungibilitàverrà comminata una penale pari a 1.000,00 Euro. Alla chiamata, egli è tenuto ad attivarsi immediatamente per far fronte all'intervento richiesto, rispettando il tempo di attivazione preventivamente concordato. Quando, per qualsiasi ragione, il Lavoratore in reperibilità preveda di Qualora l’Impresa non riuscire a garantire il rispetto dei tempi d’intervento, né darà tempestiva comunicazione all’Azienda, concordando l’intervento del Lavoratore Disponibile, ove esistente, o altre eventuali soluzioni atte a ridurre rischi e disagi all’utenza. Nel caso in cui il lavoratore esegua le opere ordinate durante il periodo le ore di reperibilità, senza valide ragioni, non risponda tempestivamente alla richiesta d’intervento, non gli sarà riconosciuta l'indennità l’Amministrazione si riserva la possibilità di reperibilità giornaliera o settimanale e l’Azienda potrà attivare farle eseguire da altra Ditta. In tal caso all’Impresa verrà comminata una penale pari al maggior onere sostenuto dall’Amministrazione per la procedura disciplinare prevista. La reperibilità potrà essere richiesta secondo le seguenti articolazioni:mancata applicazione dei prezzi contrattuali dell’Appalto in oggetto.
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Samples: www.ordinemauriziano.it
Reperibilità. La reperibilità è reperibilità è un istituto accessorio e complementare all’ordinaria prestazione lavorativa, mediante il quale il Lavoratore si rende disponibile all’Azienda per sopperire esigenze di lavoro impreviste, o singolarmente imprevedibili, al fine di assicurare il ripristino e la continuità continuità dei servizi, la funzionalità funzionalità o la sicurezza degli impianti o i necessari interventi per l’assistenza o la salute. Le ore di reperibilità reperibilità non sono di lavoro effettivo e non concorrono al computo dell'orario di lavoro legale e contrattuale. Il lavoratore Lavoratore potrà essere inserito dall’Azienda in turni di reperibilità definiti secondo una programmazione settimanale o mensile, di norma previo ordine di servizio con preavviso di 7 (sette) giorni. Sono fatte salve le sostituzioni tempestive dovute a impreviste situazioni soggettive dei lavoratori Lavoratori coinvolti nei turni di reperibilità. Fermo restando il possesso dei necessari requisiti e, quindi, nei limiti di fungibilità operativa, le Aziende provvederanno ad avvicendare nella reperibilità il maggior numero possibile di lavoratoriLavoratori, dando la priorità ai dipendenti che ne facciano richiesta. Salvo giustificato e provato motivo, il Lavoratore non potrà rifiutare di compiere turni di reperibilità. La chiamata di reperibilità sarà di norma effettuata tramite telefono cellulare, che potrà anche essere fornito dall’Azienda al Lavoratore per uso di servizio. Durante i turni di reperibilità, il lavoratore Lavoratore s’impegna a mantenere il cellulare acceso e carico e di permanere in zone nelle quali sia assicurata la copertura telefonica e il tempestivo intervento. Il Lavoratore in reperibilità sarà in ogni caso libero di spostarsi, purchè purché assicuri sempre la raggiungibilità. Alla chiamata, egli è è tenuto ad attivarsi immediatamente per far fronte all'intervento richiesto, rispettando il tempo di attivazione preventivamente concordato. Quando, per qualsiasi ragione, il Lavoratore in reperibilità preveda di non riuscire a garantire il rispetto dei tempi d’intervento, né darà ne darà tempestiva comunicazione all’Azienda, concordando l’intervento del Lavoratore Disponibile, ove esistente, o altre eventuali soluzioni atte a ridurre rischi e disagi all’utenza. Nel caso in cui il lavoratore Lavoratore durante il periodo di reperibilità, senza valide ragioni, non risponda tempestivamente alla richiesta d’intervento, non gli sarà riconosciuta l'indennità di reperibilità giornaliera o settimanale e l’Azienda potrà attivare la procedura disciplinare prevista. La reperibilità potrà essere richiesta secondo le seguenti articolazioni:
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Reperibilità. La reperibilità è un istituto accessorio Nei giorni festivi nell’arco delle ventiquattrore, e complementare all’ordinaria prestazione lavorativanei giorni feriali dalle ore 17,00 alle ore 8.00 del giorno successivo sarà onere della ditta garantire la reperibilità di n. 1 (una) squadra composta da n.2 tecnici specializzati, mediante il quale il Lavoratore si rende disponibile all’Azienda per sopperire esigenze con automezzo abilitato a circolare anche in caso di lavoro imprevisteordinanze del Sindaco di limitazione della circolazione, o singolarmente imprevedibili, al fine di assicurare il ripristino e la continuità dei serviziche abbiano acquisito piena conoscenza degli impianti in manutenzione; a tale scopo, la funzionalità o la sicurezza degli impianti o i necessari interventi per l’assistenza o la salute. Le ore di reperibilità non sono di lavoro effettivo e non concorrono al computo dell'orario di lavoro legale e contrattuale. Il lavoratore potrà essere inserito dall’Azienda in turni di reperibilità definiti secondo una programmazione settimanale o mensile, di norma previo ordine di servizio con preavviso di 7 (sette) giorni. Sono fatte salve le sostituzioni tempestive dovute a impreviste situazioni soggettive dei lavoratori coinvolti nei turni di reperibilità. Fermo restando il possesso dei necessari requisiti e, quindi, nei limiti di fungibilità operativa, le Aziende provvederanno ad avvicendare nella reperibilità il maggior numero possibile di lavoratori, dando la priorità ai dipendenti che ne facciano richiesta. Salvo giustificato e provato motivo, il Lavoratore non potrà rifiutare di compiere turni ditta fornirà apposito recapito telefonico di reperibilità. La chiamata suddetta squadra dovrà intervenire su chiamata, entro e non oltre tre ore dalla stessa, effettuata dalla Direzione Lavori o da personale preposto. La presenza del personale reperibile dovrà essere continua, fino ad ultimazione del servizio, senza alcuna interruzione. Le prestazioni per gli interventi di reperibilità sarà di norma effettuata tramite telefono cellulareemergenza, che potrà anche essere fornito dall’Azienda al Lavoratore per uso di servizio. Durante i turni di reperibilità, il lavoratore s’impegna e per atti vandalici, e comunque danni apportati da terzi e quant'altro non da imputare a mantenere il cellulare acceso e carico e difetti di permanere in zone nelle quali sia assicurata la copertura telefonica e il tempestivo intervento. Il Lavoratore in reperibilità sarà in ogni caso libero di spostarsi, purchè assicuri sempre la raggiungibilità. Alla chiamata, egli è tenuto ad attivarsi immediatamente per far fronte all'intervento richiesto, rispettando il tempo di attivazione preventivamente concordato. Quando, per qualsiasi ragione, il Lavoratore in reperibilità preveda di non riuscire a garantire il rispetto dei tempi d’intervento, né darà tempestiva comunicazione all’Azienda, concordando l’intervento del Lavoratore Disponibile, ove esistente, o altre eventuali soluzioni atte a ridurre rischi e disagi all’utenza. Nel caso in cui il lavoratore durante il periodo di reperibilità, senza valide ragionimanutenzione, non risponda tempestivamente alla richiesta d’interventorientrano nei canoni di manutenzione e saranno compensate con le apposite tariffe orarie di mano d’opera dietro presentazione del bollettino di lavoro in base agli operai e alle ore lavorate secondo quanto previsto all’art. 20. Ogni intervento dovrà essere accompagnato da apposito report firmato dal personale che ha evaso la relativa chiamata con la descrizione dell’intervento effettuato. In caso di eventi straordinari, non gli in previsione di manifestazioni, scioperi, particolari eventi o per proprie valutazioni, la D.L. con apposito ordinativo di lavoro che sarà riconosciuta l'indennità di reperibilità giornaliera o settimanale e l’Azienda potrà attivare la procedura disciplinare prevista. La reperibilità potrà essere richiesta computato secondo le seguenti articolazioni:tariffe orarie di mano d’opera e secondo quanto previsto all’art. 20, potrà richiedere la fornitura di personale specializzato atto al controllo del funzionamento degli impianti che dovrà stazionare presso Sala Sistema Roma o presso altri siti di volta in volta indicati. Come riportato all’art. 24 punto 35), tale attività è da considerarsi onere della ditta e compensata nei canoni di manutenzione.
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Samples: www.comune.roma.it
Reperibilità. La reperibilità è reperibilità è un istituto accessorio e complementare all’ordinaria prestazione lavorativa, mediante il quale il Lavoratore si rende disponibile all’Azienda per sopperire esigenze di lavoro impreviste, o singolarmente imprevedibili, al fine di assicurare il ripristino e la continuità continuità dei servizi, la funzionalità funzionalità o la sicurezza degli impianti o i necessari interventi per l’assistenza o la salute. Le ore di reperibilità reperibilità non sono di lavoro effettivo e non concorrono al computo dell'orario di lavoro legale e contrattuale. Il lavoratore potrà essere inserito dall’Azienda in turni di reperibilità definiti secondo una programmazione settimanale o mensile, di norma previo ordine di servizio con preavviso di 7 (sette) giorni. Sono fatte salve le sostituzioni tempestive dovute a impreviste situazioni soggettive dei lavoratori coinvolti nei turni di reperibilità. Fermo restando il possesso dei necessari requisiti e, quindi, nei limiti di fungibilità operativa, le Aziende provvederanno ad avvicendare nella reperibilità il maggior numero possibile di lavoratori, dando la priorità ai dipendenti che ne facciano richiesta. Salvo giustificato e provato motivo, il Lavoratore non potrà rifiutare di compiere turni di reperibilità. La chiamata di reperibilità sarà di norma effettuata tramite telefono cellulare, che potrà anche essere fornito dall’Azienda al Lavoratore per uso di servizio. Durante i turni di reperibilità, il lavoratore s’impegna a mantenere il cellulare acceso e carico e di permanere in zone nelle quali sia assicurata la copertura telefonica e il tempestivo intervento. Il Lavoratore in reperibilità sarà in ogni caso libero di spostarsi, purchè assicuri sempre la raggiungibilità. Alla chiamata, egli è è tenuto ad attivarsi immediatamente per far fronte all'intervento richiesto, rispettando il tempo di attivazione preventivamente concordato. Quando, per qualsiasi ragione, il Lavoratore in reperibilità preveda di non riuscire a garantire il rispetto dei tempi d’intervento, né darà darà tempestiva comunicazione all’Azienda, concordando l’intervento del Lavoratore Disponibile, ove esistente, o altre eventuali soluzioni atte a ridurre rischi e disagi all’utenza. Nel caso in cui il lavoratore durante il periodo di reperibilità, senza valide ragioni, non risponda tempestivamente alla richiesta d’intervento, non gli sarà riconosciuta l'indennità di reperibilità giornaliera o settimanale e l’Azienda potrà attivare la procedura disciplinare prevista. La reperibilità potrà essere richiesta secondo le seguenti articolazioni:
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Reperibilità. La reperibilità è reperibilità è un istituto accessorio e complementare all’ordinaria alla normale prestazione lavorativa, lavorativa mediante il quale il Lavoratore si rende disponibile all’Azienda lavoratore è a disposizione della Direzione aziendale per sopperire ad esigenze di lavoro impreviste, o singolarmente imprevedibili, non prevedibili al fine di assicurare il ripristino e la continuità continuità dei servizi, la funzionalità funzionalità o la sicurezza degli impianti o i necessari interventi per l’assistenza o la saluteimpianti. Le ore di reperibilità reperibilità non sono di lavoro effettivo e non concorrono al devono considerarsi ai fini del computo dell'orario dell’orario di lavoro legale e contrattuale. Il lavoratore potrà essere inserito dall’Azienda in turni di reperibilità definiti secondo una nor- male programmazione settimanale o mensile, plurimensile di norma previo ordine di servizio con preavviso scritto di 7 (sette) giorni. Sono fatte salve le sostituzioni tempestive dovute a impreviste situazioni soggettive dei lavoratori coinvolti nei turni di reperibilità. Fermo restando il possesso dei necessari requisiti e, quindi, nei limiti di fungibilità operativatecnici, le Aziende aziende provvederanno ad avvicendare nella avvi- cendare nel servizio di reperibilità il maggior numero possibile di lavoratori, lavoratori dando la priorità ai dipendenti che ne facciano richiesta. Salvo Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato e provato motivo, il Lavoratore non potrà rifiutare di compiere turni di reperibilità. La chiamata Al fine di garantire che la reperibilità sarà sia uno strumento efficiente ed efficace ed al contempo consentire al lavoratore di norma effettuata tramite telefono cellularesvolgere una normale vita di relazione, l’azienda adotterà soluzioni tecnologiche adeguate per evitare che potrà anche essere fornito dall’Azienda al Lavoratore per uso di servizio. Durante i turni di reperibilità, il lavoratore s’impegna a mantenere il cellulare acceso e carico e di debba permanere in zone nelle quali sia assicurata la copertura telefonica e il tempestivo interventopresso un luogo definito. Il Lavoratore lavoratore in reperibilità sarà in ogni caso libero di spostarsi, purchè assicuri sempre la raggiungibilità. Alla chiamata, egli è chiamata è tenuto ad attivarsi immediatamente per far fronte all'intervento richiesto, rispettando all’intervento richiesto in un tempo congruo - in modo da raggiungere il luogo dell’inter- vento di norma entro 30 minuti dalla chiamata fatta salva diversa pattuizione aziendale - e dovrà informare l’azienda del prevedibile tempo di attivazione preventivamente concordato. Quando, necessario per qualsiasi ragione, il Lavoratore in reperibilità preveda di non riuscire a garantire il rispetto dei tempi d’intervento, né darà tempestiva comunicazione all’Azienda, concordando l’intervento del Lavoratore Disponibile, giungere sul luogo ove esistente, o altre eventuali soluzioni atte a ridurre rischi e disagi all’utenzaè chiamato ad intervenire. Nel caso in cui il lavoratore durante il periodo di reperibilità, senza valide ragioni, reperibilità assuma comportamenti tali da rendere inutile la richiesta di intervento non risponda tempestivamente alla richiesta d’intervento, non gli sarà riconosciuta l'indennità l’indennità di reperibilità giornaliera o settimanale e l’Azienda potrà attivare si atti- verà la procedura disciplinare previstadi cui all’articolo 24 della Parte Generale. La reperibilità potrà essere richiesta secondo le seguenti articolazioni:
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Reperibilità. La reperibilità è reperibilità, ai sensi dell’art. 27 del CCNL TLC, è un istituto accessorio e complementare all’ordinaria alla normale prestazione lavorativa, lavorativa mediante il quale il Lavoratore si rende disponibile all’Azienda lavoratore è a disposizione dell’Azienda per sopperire esigenze di lavoro impreviste, o singolarmente imprevedibili, al fine di assicurare il ripristino e la continuità continuità dei servizi, la funzionalità o la sicurezza funzionalità degli impianti e il presidio del mercato di riferimento. Per ogni ora di reperibilità spetta al lavoratore inquadrato fino al livello 7 una indennità pari al 25% della quota oraria della retribuzione mensile come composta all’art. 30 del CCNL TLC (Lavoro supplementare, straordinario, festivo e notturno). La reperibilità non può essere richiesta per un periodo inferiore a 8 ore per le prestazioni con inizio nella fascia oraria tra le ore 22.00 e le ore 7.00 nonché di norma per quelle prestate nelle giornate di domenica e festività infrasettimanali; per le restanti fasce orarie e/o i necessari interventi giornate la reperibilità non verrà inoltre di norma richiesta per l’assistenza periodi inferiori alle 4 ore. Eventuali richieste di reperibilità per periodi inferiori nei suddetti orari/giorni, relative comunque a prestazioni di reperibilità con inizio tre le ore 7.00 e le ore 22.00, sono oggetto di confronti preventivi con le RSU con specifico riferimento alle motivazioni tecniche e/o la salutecommerciali. Le ore Saranno parimenti oggetto di reperibilità confronto preventivo con le RSU le variazioni relative al piano delle reperibilità disposte dall’Azienda con specifico riferimento anche ai motivi tecnico organizzativi. Conformemente al citato art. 27, comma 2, il periodo di reperibilità sarà comunicato al lavoratore con un preavviso minimo di 48 ore. L’Azienda non sono di lavoro effettivo e non concorrono al computo dell'orario di lavoro legale e contrattuale. Il lavoratore potrà essere inserito dall’Azienda in può disporre turni di reperibilità definiti secondo una programmazione settimanale o mensile, di norma previo ordine di servizio con preavviso di 7 (sette) giorni. Sono fatte salve le sostituzioni tempestive dovute a impreviste situazioni soggettive dei lavoratori coinvolti nei turni di reperibilità. Fermo restando il possesso dei necessari requisiti e, quindi, nei limiti di fungibilità operativa, le Aziende provvederanno ad avvicendare nella reperibilità il maggior numero possibile di lavoratori, dando la priorità ai dipendenti che ne facciano richiesta. Salvo giustificato e provato motivo, il Lavoratore non potrà rifiutare di compiere turni di reperibilità. La chiamata di reperibilità sarà di norma effettuata tramite telefono cellulare, che potrà anche essere fornito dall’Azienda al Lavoratore per uso di servizio. Durante i turni di reperibilità, giornate nelle quali il lavoratore s’impegna risulti assente dal lavoro a mantenere il cellulare acceso e carico e titolo di permanere in zone nelle quali sia assicurata la copertura telefonica e il tempestivo intervento. Il Lavoratore in reperibilità sarà in ogni ferie o malattia per l’intera giornata lavorativa, ovvero per assenze a qualsiasi titolo nel caso libero di spostarsi, purchè assicuri sempre la raggiungibilità. Alla chiamata, egli è tenuto ad attivarsi immediatamente l’assenza si prolunghi continuativamente per far fronte all'intervento richiesto, rispettando il tempo di attivazione preventivamente concordato. Quando, per qualsiasi ragione, il Lavoratore in reperibilità preveda di non riuscire a garantire il rispetto dei tempi d’intervento, né darà tempestiva comunicazione all’Azienda, concordando l’intervento del Lavoratore Disponibile, ove esistente, o altre eventuali soluzioni atte a ridurre rischi e disagi all’utenza. Nel caso in cui il lavoratore durante il periodo di reperibilità, senza valide ragioni, non risponda tempestivamente alla richiesta d’intervento, non gli sarà riconosciuta l'indennità di reperibilità giornaliera o settimanale e l’Azienda potrà attivare la procedura disciplinare prevista. La reperibilità potrà essere richiesta secondo le seguenti articolazioni:più giornate.
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Samples: Verbale Di Accordo Tim s.p.A.
Reperibilità. La reperibilità è reperibilità è un istituto accessorio e complementare all’ordinaria alla normale prestazione lavorativa, lavorativa mediante il quale il Lavoratore si rende disponibile all’Azienda lavoratore è a disposizione della Direzione aziendale per sopperire ad esigenze di lavoro impreviste, o singolarmente imprevedibili, non prevedibili al fine di assicurare il ripristino e la continuità continuità dei servizi, la funzionalità funzionalità o la sicurezza degli impianti o i necessari interventi per l’assistenza o la saluteimpianti. Le ore di reperibilità reperibilità non sono di lavoro effettivo e non concorrono al devono considerarsi ai fini del computo dell'orario dell’orario di lavoro legale e contrattuale. Il lavoratore potrà essere inserito dall’Azienda in turni di reperibilità definiti secondo una normale programmazione settimanale o mensile, plurimensile di norma previo ordine di servizio con preavviso scritto di 7 (sette) giorni. Sono fatte salve le sostituzioni tempestive dovute a impreviste situazioni soggettive dei lavoratori coinvolti nei turni di reperibilità. Fermo restando il possesso dei necessari requisiti e, quindi, nei limiti di fungibilità operativatecnici, le Aziende aziende provvederanno ad avvicendare nella nel servizio di reperibilità il maggior numero possibile di lavoratori, lavoratori dando la priorità ai dipendenti che ne facciano richiesta. Salvo Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato e provato motivo, il Lavoratore non potrà rifiutare di compiere turni di reperibilità. La chiamata Al fine di garantire che la reperibilità sarà sia uno strumento efficiente ed efficace ed al contempo consentire al lavoratore di norma effettuata tramite telefono cellularesvolgere una normale vita di relazione, l’azienda adotterà soluzioni tecnologiche adeguate per evitare che potrà anche essere fornito dall’Azienda al Lavoratore per uso di servizio. Durante i turni di reperibilità, il lavoratore s’impegna a mantenere il cellulare acceso e carico e di debba permanere in zone nelle quali sia assicurata la copertura telefonica e il tempestivo interventopresso un luogo definito. Il Lavoratore lavoratore in reperibilità sarà in ogni caso libero di spostarsi, purchè assicuri sempre la raggiungibilità. Alla chiamata, egli è chiamata è tenuto ad attivarsi immediatamente per far fronte all'intervento richiesto, rispettando all’intervento richiesto in un tempo congruo - in modo da raggiungere il luogo dell’intervento di norma entro 30 minuti dalla chiamata fatta salva diversa pattuizione aziendale - e dovrà informare l’azienda del prevedibile tempo di attivazione preventivamente concordato. Quando, necessario per qualsiasi ragione, il Lavoratore in reperibilità preveda di non riuscire a garantire il rispetto dei tempi d’intervento, né darà tempestiva comunicazione all’Azienda, concordando l’intervento del Lavoratore Disponibile, giungere sul luogo ove esistente, o altre eventuali soluzioni atte a ridurre rischi e disagi all’utenzaè chiamato ad intervenire. Nel caso in cui il lavoratore durante il periodo di reperibilità, senza valide ragioni, reperibilità assuma comportamenti tali da rendere inutile la richiesta di intervento non risponda tempestivamente alla richiesta d’intervento, non gli sarà riconosciuta l'indennità l’indennità di reperibilità giornaliera o settimanale e l’Azienda potrà attivare si attiverà la procedura disciplinare previstadi cui all’articolo 24 della Parte Generale. La reperibilità potrà essere richiesta secondo le seguenti articolazioni:
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Samples: www.reteomeo.it
Reperibilità. La reperibilità è L’Impresa, a decorrere dalla data di avvio del servizio di assistenza evolutiva, di cui al precedente Paragrafo 5.3, e per tutta la durata contrattuale (12 mesi), dovrà erogare un istituto accessorio e complementare all’ordinaria prestazione lavorativaservizio di reperibilità, mediante anche al di fuori degli orari in cui è attivo il quale il Lavoratore si rende disponibile all’Azienda per sopperire esigenze servizio di lavoro impreviste, o singolarmente imprevedibili“help desk”, al fine della risoluzione degli interventi di assicurare il ripristino assistenza urgenti, così garantendo la continuità dei servizi in caso di anomalia di funzionamento di uno degli impianti, mediante previsione di contattare proprio personale tecnico nelle seguenti giornate di sabato e la continuità dei servizifestivi dalle, la funzionalità o la sicurezza degli impianti o i necessari 08.00 alle 17.00. Al fine di poter richiedere interventi per l’assistenza o la salute. Le ore di reperibilità non sono di lavoro effettivo e non concorrono al computo dell'orario di lavoro legale e contrattuale. Il lavoratore potrà essere inserito dall’Azienda assistenza in turni di reperibilità definiti secondo una programmazione settimanale o mensile, di norma previo ordine di servizio con preavviso di 7 (sette) giorni. Sono fatte salve le sostituzioni tempestive dovute a impreviste situazioni soggettive dei lavoratori coinvolti nei turni di reperibilità. Fermo restando il possesso dei necessari requisiti e, quindi, nei limiti di fungibilità operativa, le Aziende provvederanno ad avvicendare nella reperibilità il maggior numero possibile di lavoratori, dando la priorità ai dipendenti che ne facciano richiesta. Salvo giustificato e provato motivo, il Lavoratore non potrà rifiutare di compiere turni di reperibilità. La chiamata di reperibilità sarà di norma effettuata tramite telefono cellulare, che potrà anche essere fornito dall’Azienda al Lavoratore per uso di servizio. Durante i turni regime di reperibilità, il lavoratore s’impegna a mantenere il cellulare acceso e carico e l’Impresa dovrà comunicare mensilmente al Direttore dell’Esecuzione contrattuale i nominativi dei tecnici reperibili nel mese di permanere in zone nelle quali sia assicurata la copertura telefonica e il tempestivo interventoriferimento con i relativi riferimenti telefonici. Il Lavoratore in reperibilità sarà in ogni caso libero di spostarsipersonale dell’Impresa incaricato, purchè assicuri sempre la raggiungibilità. Alla chiamata, egli è tenuto ad attivarsi immediatamente per far fronte all'intervento richiesto, rispettando il tempo di attivazione preventivamente concordato. Quando, per qualsiasi ragione, il Lavoratore in reperibilità preveda di non riuscire a garantire il rispetto dei tempi d’intervento, né darà tempestiva comunicazione all’Azienda, concordando l’intervento del Lavoratore Disponibile, ove esistente, o altre eventuali soluzioni atte a ridurre rischi e disagi all’utenza. Nel caso in cui il lavoratore durante il periodo di reperibilità, senza valide ragionideve mettersi sempre nelle condizioni di ricevere le chiamate di servizio; in caso di indisponibilità, non risponda tempestivamente alla richiesta d’interventoper malattia o grave impedimento insorto durante il normale orario di lavoro, non gli sarà riconosciuta l'indennità ne va data immediata segnalazione al “Responsabile Generale di Progetto” dell’Impresa, che disporrà per la sostituzione dello stesso e provvederà, altresì, a notiziare il Direttore dell’Esecuzione contrattuale. Gli interventi di assistenza correttiva richiesti in regime di reperibilità giornaliera o settimanale e l’Azienda potrà attivare la procedura disciplinare previstadovranno essere eseguiti con le stesse modalità di cui ai Paragrafi precedenti e, pertanto, l’Impresa dovrà far sì che il personale reperibile abbia sempre a propria disposizione tutto quanto necessario a ripristinare i guasti segnalati. La reperibilità potrà essere richiesta secondo le seguenti articolazioni:mancata ricezione delle chiamate, imputabili all’Impresa, indicate al presente Paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 12.
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Samples: www.poliziadistato.it
Reperibilità. Considerato che gli interventi di manutenzione correttiva di urgenza sono caratterizzati da estrema urgenza e l’esecuzione degli stessi deve essere quanto mai tempestiva, l’impresa aggiudicataria dovrà dotarsi di un sistema di pronto intervento con servizio di pronta reperibilità, anche in orario notturno e festivo. La reperibilità è reperibilità dovrà essere tale da garantire il pronto intervento, ovunque richiesto, tenendo conto sia della ipotesi di più chiamate in contemporanea con pari priorità, sia della dislocazione territoriale degli Edifici Universitari, sui quali si esercita l’attività di manutenzione. Il personale che sarà destinato dall’Impresa all’attività di pronto intervento dovrà essere, per qualifica professionale e consistenza numerica, tale da garantire l’esecuzione dell’attività richiesta a perfetta regola d’arte, garantendo efficacia e tempestività. In ogni caso, per il singolo intervento in pronta reperibilità, l’Impresa deve garantire la disponibilità di una squadra di intervento composta da almeno due persone (un istituto accessorio e complementare all’ordinaria prestazione lavorativa, mediante il quale il Lavoratore si rende disponibile all’Azienda per sopperire esigenze di lavoro impreviste, operaio specializzato o singolarmente imprevedibili, al qualificato ed un operaio comune). Al fine di assicurare il ripristino la effettiva capacità di intervenire nei modi e nei tempi prescritti in tutti gli edifici dell’Ateneo, l’Appaltatore, in sede di offerta, dovrà fornire alla Stazione Appaltante un documento attestante la continuità dei servizistruttura organizzativa (tecnico-gestionale ed operativa) che dispone o che intende predisporre nel territorio di competenza della Università di Firenze, la funzionalità o la sicurezza degli impianti o i necessari interventi per l’assistenza o la salute. Le ore l’attività di reperibilità non sono di lavoro effettivo e non concorrono al computo dell'orario di lavoro legale e contrattuale. Il lavoratore potrà essere inserito dall’Azienda in turni di reperibilità definiti secondo una programmazione settimanale o mensile, di norma previo ordine di servizio con preavviso di 7 (sette) giorni. Sono fatte salve le sostituzioni tempestive dovute a impreviste situazioni soggettive dei lavoratori coinvolti nei turni di reperibilità. Fermo restando il possesso dei necessari requisiti e, quindi, nei limiti di fungibilità operativa, le Aziende provvederanno ad avvicendare nella reperibilità il maggior numero possibile di lavoratori, dando la priorità ai dipendenti che ne facciano richiesta. Salvo giustificato e provato motivo, il Lavoratore non potrà rifiutare di compiere turni di reperibilità. La chiamata di reperibilità sarà di norma effettuata tramite telefono cellulare, che potrà anche essere fornito dall’Azienda al Lavoratore per uso di servizio. Durante i turni di reperibilità, il lavoratore s’impegna a mantenere il cellulare acceso e carico manutenzione ordinaria e di permanere pronto intervento connessa con l’appalto. L’impresa dovrà specificare altresì i recapiti personale che sarà destinato all’attività ordinaria e di pronto intervento di tipo edile e affine e i recapiti del personale che sarà destinato all’attività ordinaria e di pronto intervento su opere da fabbro, falegname e vetraio. Tale organizzazione dovrà tenere conto della dislocazione territoriale degli Edifici dell’Università, sui quali sarà effettuata l’attività di manutenzione. Qualsiasi variazione che interessi i recapiti del personale reperibile preposto all’attività di pronto intervento deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione Appaltante e alla Direzione Lavori, e comunque con una settimana di anticipo rispetto alla effettiva variazione. Qualora l’Impresa non ottemperi al suddetto obbligo si procederà alla revoca e/o risoluzione del contratto in zone nelle quali sia assicurata danno. Si specifica che l’omissione di intervento costituisce grave inadempimento e pertanto comporta la copertura telefonica risoluzione in danno del contratto di appalto. Tale fattispecie costituisce inoltre grave negligenza e il tempestivo intervento. Il Lavoratore in reperibilità sarà in ogni caso libero comporterà l’esclusione dell’Impresa alla partecipazione a successive gare di spostarsi, purchè assicuri sempre la raggiungibilità. Alla chiamata, egli è tenuto ad attivarsi immediatamente per far fronte all'intervento richiesto, rispettando il tempo appalto indette dall’Università di attivazione preventivamente concordato. Quando, per qualsiasi ragione, il Lavoratore in reperibilità preveda di non riuscire a garantire il rispetto dei tempi d’intervento, né darà tempestiva comunicazione all’Azienda, concordando l’intervento del Lavoratore Disponibile, ove esistente, o altre eventuali soluzioni atte a ridurre rischi e disagi all’utenza. Nel caso in cui il lavoratore durante il periodo di reperibilità, senza valide ragioni, non risponda tempestivamente alla richiesta d’intervento, non gli sarà riconosciuta l'indennità di reperibilità giornaliera o settimanale e l’Azienda potrà attivare la procedura disciplinare prevista. La reperibilità potrà essere richiesta secondo le seguenti articolazioni:Firenze.
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Reperibilità. La reperibilità è reperibilità è un istituto accessorio e complementare all’ordinaria prestazione lavorativa, lavorativa mediante il quale il Lavoratore si rende disponibile all’Azienda per sopperire esigenze di lavoro normalmente impreviste, o singolarmente imprevedibili, al fine di assicurare il ripristino e la continuità continuità dei servizi, la funzionalità funzionalità o la sicurezza degli impianti o i necessari interventi per l’assistenza o e la salute. Le ore di reperibilità non sono di lavoro effettivo e reperibilità non concorrono al computo dell'orario di lavoro legale e contrattuale. Il lavoratore potrà essere inserito dall’Azienda dall'azienda in turni di reperibilità definiti secondo una normale programmazione settimanale o mensile, di norma previo ordine di servizio con preavviso scritto di 7 (sette) giorni. Sono fatte salve le sostituzioni tempestive dovute a impreviste situazioni soggettive dei lavoratori coinvolti nei turni di reperibilità. Fermo restando il possesso dei necessari requisiti e, quindi, nei limiti di fungibilità operativa, le Aziende aziende provvederanno ad avvicendare nella reperibilità il maggior numero possibile di lavoratori, dando la priorità ai dipendenti che ne facciano richiesta. Salvo Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato e provato motivo, il Lavoratore non potrà rifiutare di compiere turni di reperibilità. La chiamata di reperibilità sarà di norma normalmente effettuata tramite telefono cellulare, che potrà anche essere di solito fornito dall’Azienda al Lavoratore per uso usi di servizio. Durante i turni di reperibilità, reperibilità il lavoratore s’impegna a mantenere il cellulare acceso e carico e di permanere in zone nelle quali sia assicurata la copertura telefonica e ed il tempestivo intervento. Il Pertanto, il Lavoratore in reperibilità sarà in ogni caso libero di spostarsi, purchè purché assicuri sempre la raggiungibilità. Alla chiamata, egli è è tenuto ad attivarsi immediatamente per far fronte all'intervento richiesto, rispettando il tempo di attivazione preventivamente concordato. Quando, per qualsiasi ragione, ragione il Lavoratore in reperibilità preveda di non riuscire a garantire il rispetto dei tempi d’intervento, né darà ne darà tempestiva comunicazione all’Azienda, concordando l’intervento del Lavoratore Disponibile, ove esistente, o altre eventuali soluzioni atte a ridurre rischi e disagi all’utenza. Nel caso in cui il lavoratore durante il periodo di reperibilità, senza valide ragioni, non risponda tempestivamente alla richiesta d’interventodi intervento, non gli sarà riconosciuta l'indennità di reperibilità giornaliera o settimanale e l’Azienda potrà attivare la procedura disciplinare prevista. La reperibilità potrà essere richiesta secondo le seguenti articolazioni:: • giornaliera: pari a 16 ore nei giorni lavorati o 24 ore nei giorni di riposo o festivi; • settimanale. La reperibilità continuativa settimanale non potrà eccedere le due settimane su quattro e non dovrà comunque essere richiesta per più di sette giorni continuativi. Per l’effettivo svolgimento dei turni di reperibilità le aziende riconosceranno al Lavoratore una specifica indennità, conforme ai seguenti valori in euro: Il trattamento di reperibilità è dovuto per il periodo nel quale il lavoratore è a disposizione per effettuare tempestivamente un pronto intervento in caso di chiamata da parte dell'azienda, di un cliente o di un paziente. Il tempo di viaggio, necessario a raggiungere il luogo dell'intervento e di rientro, sarà retribuito al 70% della P.B.N.C.O. Nel caso in cui non sia utilizzato il mezzo aziendale ed il lavoratore reperibile utilizzi mezzi pubblici di trasporto, ovvero sia autorizzato all'uso di un proprio mezzo per raggiungere il luogo dell'intervento, le spese di viaggio saranno analiticamente rimborsate secondo gli accordi e le prassi aziendali in atto. Le ore di intervento effettuato in Reperibilità, ivi comprese quelle c.d. "da remoto", rientrano nel computo dell'orario di lavoro straordinario, salvo il riconoscimento, per accordo tra Azienda e Lavoratore, di riposi compensativi. Esso sarà retribuito con le maggiorazioni previste dal presente contratto nazionale per il lavoro straordinario con riposo compensativo o lavoro straordinario diurno, notturno o festivo. Nel regime di reperibilità, sono permesse le deroghe al riposo giornaliero, come previsto dall’art. 86 del presente CCNL, ma con il limite annuale di 40 giorni lavorativi. Il tempo di reperibilità può coincidere con il tempo di riposo giornaliero e/o settimanale. Il lavoratore in Reperibilità, impossibilitato all’intervento, ha l’onere di provare al datore l’impossibilità sopravvenuta. L’impossibilità all’intervento, quando sia connessa alla sfera privata del lavoratore ed impedisca l’esecuzione degli interventi, ancorché giustificata, non determinerà il diritto alla relativa Indennità di Reperibilità.
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Reperibilità. La reperibilità è A decorrere data di comunicazione di avvenuta approvazione del certificato di positiva verifica inventariale/funzionale e per tutta la vigenza contrattuale (36 mesi) di cui al precedente Paragrafo 4.bis.8, e per tutta la durata contrattuale (36 mesi), l’Impresa dovrà erogare un istituto accessorio e complementare all’ordinaria prestazione lavorativa, mediante servizio di reperibilità relativamente ai servizi di assistenza evolutiva anche al di fuori degli orari in cui è attivo il quale il Lavoratore si rende disponibile all’Azienda per sopperire esigenze servizio di lavoro impreviste, o singolarmente imprevedibili“help desk”, al fine della risoluzione degli interventi di assicurare assistenza urgenti. Ai fini dell’esecuzione di interventi di assistenza urgenti anche al di fuori degli orari in cui è attivo il ripristino servizio di “help Desk”, l'Impresa dovrà garantire la reperibilità di proprio personale tecnico nelle seguenti giornate ed orari: sabato, domenica e la continuità festivi dalle 08.00 alle 17.00. L’Impresa dovrà comunicare mensilmente al Direttore dell'esecuzione del contratto i nominativi dei servizitecnici reperibili nel mese di riferimento con i relativi recapiti telefonici. Gli interventi di assistenza correttiva richiesti in regime di reperibilità dovranno essere eseguiti con le stesse modalità di cui al precedente Paragrafo 5.2.1, la funzionalità o la sicurezza degli impianti o per cui l'Impresa dovrà far sì che il personale reperibile abbia sempre a propria disposizione tutto quanto necessario a ripristinare i necessari interventi per l’assistenza o la salute. Le ore di reperibilità non sono di lavoro effettivo e non concorrono al computo dell'orario di lavoro legale e contrattualeguasti segnalati. Il lavoratore potrà essere inserito dall’Azienda in turni di reperibilità definiti secondo una programmazione settimanale o mensilepersonale dell’Impresa incaricato, di norma previo ordine di servizio con preavviso di 7 (sette) giorni. Sono fatte salve le sostituzioni tempestive dovute a impreviste situazioni soggettive dei lavoratori coinvolti nei turni di reperibilità. Fermo restando il possesso dei necessari requisiti e, quindi, nei limiti di fungibilità operativa, le Aziende provvederanno ad avvicendare nella reperibilità il maggior numero possibile di lavoratori, dando la priorità ai dipendenti che ne facciano richiesta. Salvo giustificato e provato motivo, il Lavoratore non potrà rifiutare di compiere turni di reperibilità. La chiamata di reperibilità sarà di norma effettuata tramite telefono cellulare, che potrà anche essere fornito dall’Azienda al Lavoratore per uso di servizio. Durante i turni di reperibilità, il lavoratore s’impegna a mantenere il cellulare acceso e carico e di permanere in zone nelle quali sia assicurata la copertura telefonica e il tempestivo intervento. Il Lavoratore in reperibilità sarà in ogni caso libero di spostarsi, purchè assicuri sempre la raggiungibilità. Alla chiamata, egli è tenuto ad attivarsi immediatamente per far fronte all'intervento richiesto, rispettando il tempo di attivazione preventivamente concordato. Quando, per qualsiasi ragione, il Lavoratore in reperibilità preveda di non riuscire a garantire il rispetto dei tempi d’intervento, né darà tempestiva comunicazione all’Azienda, concordando l’intervento del Lavoratore Disponibile, ove esistente, o altre eventuali soluzioni atte a ridurre rischi e disagi all’utenza. Nel caso in cui il lavoratore durante il periodo di reperibilità, senza valide ragionideve mettersi sempre nelle condizioni di ricevere le chiamate di servizio; in caso di indisponibilità, non risponda tempestivamente alla richiesta d’interventoper malattia o grave impedimento insorto durante il normale orario di lavoro, non gli sarà riconosciuta l'indennità ne va data immediata segnalazione al “Responsabile Generale di Progetto” dell’Impresa, che disporrà per la sostituzione dello stesso e provvederà, altresì, a notiziare il Direttore dell’Esecuzione contrattuale. Anche le richieste di interventi in reperibilità giornaliera o settimanale e l’Azienda potrà attivare la procedura disciplinare previstadovranno essere riportate nel “sistema TTS”, di cui al precedente Paragrafo 5.3., nel primo giorno lavorativo successivo all’apertura del guasto. La reperibilità potrà essere richiesta secondo le seguenti articolazioni:mancata ricezione delle chiamate, imputabili all’Impresa, indicate al presente Paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 10.
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Reperibilità. La reperibilità è reperibilità è un istituto accessorio e complementare all’ordinaria alla normale prestazione lavorativa, lavorativa mediante il quale il Lavoratore si rende disponibile all’Azienda lavoratore è a disposizione della Direzione aziendale per sopperire ad esigenze di lavoro impreviste, o singolarmente imprevedibili, non prevedibili al fine di assicurare il ripristino e la continuità continuità dei servizi, la funzionalità funzionalità o la sicurezza degli impianti o i necessari interventi per l’assistenza o la saluteimpianti. Le ore di reperibilità reperibilità non sono di lavoro effettivo e non concorrono al devono considerarsi ai fini del computo dell'orario di lavoro legale e contrattuale. Il lavoratore potrà essere inserito dall’Azienda dall'Azienda in turni di reperibilità definiti secondo una normale programmazione settimanale o mensile, plurimensile di norma previo ordine di servizio con preavviso scritto di 7 (sette) giorni. Sono fatte salve le sostituzioni tempestive dovute a impreviste situazioni soggettive dei lavoratori coinvolti nei turni di reperibilità. Fermo restando il possesso dei necessari requisiti e, quindi, nei limiti di fungibilità operativatecnici, le Aziende aziende provvederanno ad avvicendare nella nel servizio di reperibilità il maggior numero possibile di lavoratori, lavoratori dando la priorità ai dipendenti che ne facciano richiesta. Salvo Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato e provato motivo, il Lavoratore non potrà rifiutare di compiere turni di reperibilità. La chiamata Al fine di garantire che la reperibilità sarà sia uno strumento efficiente ed efficace ed al contempo consentire al lavoratore di norma effettuata tramite telefono cellularesvolgere una normale vita di relazione, l'azienda adotterà soluzioni tecnologiche adeguate per evitare che potrà anche essere fornito dall’Azienda al Lavoratore per uso di servizio. Durante i turni di reperibilità, il lavoratore s’impegna a mantenere il cellulare acceso e carico e di debba permanere in zone nelle quali sia assicurata la copertura telefonica e il tempestivo interventopresso un luogo definito. Il Lavoratore lavoratore in reperibilità sarà in ogni caso libero di spostarsi, purchè assicuri sempre la raggiungibilità. Alla chiamata, egli è chiamata è tenuto ad attivarsi immediatamente per far fronte all'intervento richiesto, rispettando richiesto in un tempo congruo - in modo da raggiungere il luogo dell'intervento di norma entro 30 minuti dalla chiamata fatta salva diversa pattuizione aziendale - e dovrà informare l'azienda del prevedibile tempo di attivazione preventivamente concordato. Quando, necessario per qualsiasi ragione, il Lavoratore in reperibilità preveda di non riuscire a garantire il rispetto dei tempi d’intervento, né darà tempestiva comunicazione all’Azienda, concordando l’intervento del Lavoratore Disponibile, giungere sul luogo ove esistente, o altre eventuali soluzioni atte a ridurre rischi e disagi all’utenzaè chiamato ad intervenire. Nel caso in cui il lavoratore durante il periodo di reperibilità, senza valide ragioni, reperibilità assuma comportamenti tali da rendere inutile la richiesta di intervento non risponda tempestivamente alla richiesta d’intervento, non gli sarà riconosciuta l'indennità di reperibilità giornaliera o settimanale e l’Azienda potrà attivare si attiverà la procedura disciplinare previstadi cui agli articoli 23 e seguenti della presente Disciplina generale. La reperibilità potrà essere richiesta secondo le seguenti articolazioni:
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Samples: Contratto Nazionale Per La Disciplina Dell'apprendistato Nella