Reperibilità. I dipendenti possono, a rotazione, essere chiamati a rendersi reperi- bili fuori dell’orario ordinario di lavoro nel caso in cui il Consorzio ne fac- cia richiesta in relazione alle esigenze dei servizi. I Consorzi indicheran- no, con comunicazione scritta, i lavoratori tenuti a rendersi reperibili fuori dal normale orario di lavoro. Tenuto conto delle esigenze di cui al precedente comma, i Consorzi informeranno preventivamente le R.S.A./R.S.U. dei turni di reperibilità. I lavoratori cui viene richiesta la reperibilità dovranno fornire un reca- pito che consenta al Consorzio di rintracciarli in modo che possano pre- stare immediatamente la loro opera, ove questa sia necessaria. La reperibilità può essere richiesta anche per singole giornate ma per non più di 6 giorni consecutivi, fatta eccezione per il periodo di esercizio irriguo e di accentuata attività degli impianti idrovori. Ai lavoratori ai quali viene richiesta la reperibilità viene corrisposta, duran- te il periodo di reperibilità, un’indennità giornaliera del seguente importo: • reperibilità richiesta nei giorni feriali: Euro 15,00; • reperibilità richiesta in giorni festivi: Euro 20,00; Le prestazioni eventualmente effettuate oltre il normale orario di lavo- ro dal personale cui è stata richiesta la reperibilità vanno compensate con il trattamento previsto per le ore straordinarie (diurne, notturne, festive, festive notturne). Gli eventuali maggiori importi in godimento e già definiti con accordi specifici continuano ad essere conservati.
Appears in 4 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Reperibilità. I dipendenti possonoI. La Società ha la facoltà di richiedere la reperibilità, a rotazione, essere chiamati a rendersi reperi- bili fuori dell’orario ordinario di lavoro nel caso in cui il Consorzio ne fac- cia richiesta in relazione alle esigenze dei servizi. I Consorzi indicheran- no, con comunicazione scritta, i lavoratori tenuti a rendersi reperibili fuori dal normale orario di lavorolavoro e ferma restando l’osservanza del riposo settimanale, al personale in possesso di competenze e professionalità direttamente correlate al funzionamento di impianti e/o tecnologie operanti con continuità.
II. Tenuto conto delle esigenze Il personale in reperibilità, al fine di effettuare gli eventuali interventi richiesti, dovrà garantire condizioni di rintracciabilità, a mezzo di idonea strumentazione individuata dalla Società, in modo da raggiungere il luogo d’intervento nei tempi e con le modalità richieste e comunque, di norma, entro 90 minuti dalla relativa chiamata.
III. Per l’individuazione del personale di cui sopra, la Società provvederà a predisporre opportune turnazioni che favoriscano la più ampia rotazione del personale interessato, fatta salva la possibilità, nell’ambito dei lavoratori designati dalla Società stessa, di dare la precedenza a coloro che abbiano avanzato specifiche richieste in tal senso.
IV. Al personale di cui al precedente comma, i Consorzi informeranno preventivamente le R.S.A./R.S.U. dei turni presente articolo spettano:
a) un compenso di reperibilità. I lavoratori cui viene richiesta 20,66 euro per la reperibilità dovranno fornire prestata per le giornate di sabato, domenica e per gli altri giorni festivi infrasettimanali, e di 15,49 euro per i restanti giorni della settimana. Ove la reperibilità richiesta risulti a cavallo tra due giorni per i quali è previsto un reca- pito che consenta differente compenso, si provvederà alla liquidazione del compenso medesimo secondo il criterio della prevalenza;
b) un ulteriore compenso per l’intervento effettuato, anche attraverso gli strumenti telematici messi a disposizione dall’Azienda, da liquidarsi secondo le previsioni normative vigenti in materia di lavoro straordinario. Ove tale intervento risulti, nell’ambito dell’intera reperibilità prevista, inferiore ad un’ora, il compenso di cui al Consorzio presente punto sarà comunque liquidato nella misura minima di rintracciarli un’ora;
c) un rimborso, secondo le procedure in modo che possano pre- stare immediatamente la loro operaatto in Azienda, ove questa sia necessariaper le spese eventualmente sostenute in caso di intervento. La reperibilità non può essere richiesta anche per singole giornate ma per non più periodi inferiori a 12 ore continuative, fermo restando che, a tal fine, periodi continuativi di 6 reperibilità che interessino frazioni di giorni consecutivi, fatta eccezione per il periodo di esercizio irriguo diversi e di accentuata attività degli impianti idrovori. Ai lavoratori ai quali viene richiesta la reperibilità viene corrisposta, duran- te il periodo di reperibilità, un’indennità giornaliera del seguente importo: • reperibilità richiesta nei giorni feriali: Euro 15,00; • reperibilità richiesta in giorni festivi: Euro 20,00; Le prestazioni eventualmente effettuate oltre il normale orario di lavo- ro dal personale cui è stata richiesta la reperibilità vanno compensate con il trattamento previsto per le ore straordinarie (diurne, notturne, festive, festive notturne). Gli eventuali maggiori importi in godimento e già definiti con accordi specifici continuano ad essere conservaticonsecutivi verranno considerati cumulativamente.
Appears in 4 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Reperibilità. I dipendenti possono, a rotazione, essere chiamati a rendersi reperi- bili fuori dell’orario 1. All'istituto della reperibilità durante le ore o le giornate eccedenti l'orario ordinario di lavoro nel caso in cui il Consorzio ne fac- cia richiesta in relazione alle esigenze può farsi ricorso soltanto per essenziali ed indifferibili necessità di servizio, riferite a settori di attività per i quali sia necessario assicurare la continuità dei servizi. I Consorzi indicheran- no, con comunicazione scritta, i lavoratori tenuti a rendersi reperibili fuori dal normale orario e che non possono essere coperte attraverso l'adozione di lavoro. Tenuto conto delle esigenze altre forme di cui al precedente comma, i Consorzi informeranno preventivamente le R.S.A./R.S.U. dei turni di reperibilità. I lavoratori cui viene richiesta la reperibilità dovranno fornire un reca- pito che consenta al Consorzio di rintracciarli in modo che possano pre- stare immediatamente la loro opera, ove questa sia necessariaarticolazione dell'orario.
2. La reperibilità può essere richiesta anche per singole giornate ma per non più di 6 giorni consecutivi, fatta eccezione per il durata massima del periodo di esercizio irriguo e reperibilità è di accentuata attività degli impianti idrovori12 ore.
3. Ai lavoratori ai quali viene richiesta la reperibilità viene corrispostaIn caso di chiamata in servizio, duran- te durante il periodo di reperibilità, un’indennità giornaliera l’interessato di norma dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell’arco di trenta minuti.
4. In caso di chiamata in servizio, l'attività prestata viene retribuita come lavoro straordinario o compensata, a richiesta, con recupero orario.
5. Ciascun dipendente, di norma, non può essere collocato in reperibilità per più di sei volte in un mese.
6. Per un turno di reperibilità di 12 ore è corrisposta una indennità di Euro 10,00. Per turni di durata inferiore alle 12 ore, la predetta indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore e viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del seguente importo: • 10 per cento. L’indennità di reperibilità richiesta nei giorni feriali: Euro 15,00; • reperibilità richiesta di cui al presente comma non compete durante l’orario di servizio, a qualsiasi titolo prestato.
7. La misura dell’indennità di cui al comma 6, nonché il limite di cui al comma 5, sono elevabili in giorni festivi: Euro 20,00; sede di contrattazione integrativa ai sensi dell’art. 7, comma 6, lettera e). Fino alla definizione, in sede di contrattazione integrativa, della nuova disciplina in materia, continuano ad applicarsi le discipline in atto definite sulla base dei precedenti CCNL dei comparti di provenienza.
8. Le prestazioni eventualmente effettuate oltre il normale orario indennità di lavo- ro dal personale cui è stata richiesta ai commi 6 e 7, sono corrisposte a carico delle risorse di cui all’art. 77 del presente contratto.
9. Quando la reperibilità vanno compensate con cade in giorno festivo, il trattamento previsto per le ore straordinarie (diurnedipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo, notturneanche se non chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. La fruizione di detto riposo compensativo non comporta, festivecomunque, festive notturne). Gli eventuali maggiori importi in godimento e già definiti con accordi specifici continuano ad essere conservatialcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale.
Appears in 4 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Reperibilità. I dipendenti possono1. Il servizio di pronta reperibilità può essere istituito dal datore di lavoro, durante le ore o le giornate eccedenti l’orario ordinario di lavoro, per assicurare essenziali e indifferibili prestazioni riferite a servizi di emergenza, aree di pronto intervento, funzionalità degli impianti a fronte di guasti o anomalie ovvero per sopperire ad altre esigenze imprevedibili.
2. L’obbligo della reperibilità consiste nell’impegno, da parte del lavoratore, di lasciare al datore di lavoro indicazioni idonee a consentirgli di ricevere, ponendosi in condizione di soddisfarle, le eventuali chiamate del datore medesimo fuori dell’orario normale di lavoro, per essere in grado di raggiungere entro un’ora il luogo di lavoro indicato dal datore stesso. Al fine di favorire le condizioni per rispondere tempestivamente alle chiamate, ai lavoratori in reperibilità saranno forniti idonei strumenti di comunicazione.
3. Il periodo di reperibilità è remunerato con un compenso di Euro 8 per ogni 12 ore continuative. Detto compenso è frazionabile in misura non inferiore a 4 ore ed è corrisposto in proporzione alla durata del turno di reperibilità maggiorato, in tal caso, del 10%.
4. Quando la reperibilità cade in giorno festivo, il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo, anche se non chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. La fruizione di detto riposo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell’orario di lavoro settimanale.
5. In caso di chiamata in servizio, le ore di lavoro prestate vengono retribuite come lavoro straordinario o compensate, a rotazione, essere chiamati a rendersi reperi- bili fuori dell’orario ordinario di lavoro nel caso in cui il Consorzio ne fac- cia richiesta in relazione alle esigenze dei servizi. I Consorzi indicheran- norichiesta, con comunicazione scritta, i lavoratori tenuti a rendersi reperibili fuori dal normale orario di lavoro. Tenuto conto delle esigenze recupero orario; per le stesse ore è esclusa la percezione del compenso di cui al precedente commacomma 3; sono fatte salve, i Consorzi informeranno preventivamente in ogni caso, le R.S.A./R.S.U. dei turni di reperibilità. I lavoratori cui viene richiesta la reperibilità dovranno fornire un reca- pito che consenta al Consorzio di rintracciarli in modo che possano pre- stare immediatamente la loro opera, ove questa sia necessaria. La reperibilità può essere richiesta anche maggiorazioni per singole giornate ma per non più di 6 giorni consecutivi, fatta eccezione per il periodo di esercizio irriguo e di accentuata attività degli impianti idrovori. Ai lavoratori ai quali viene richiesta la reperibilità viene corrisposta, duran- te il periodo di reperibilità, un’indennità giornaliera del seguente importo: • reperibilità richiesta nei giorni feriali: Euro 15,00; • reperibilità richiesta in giorni festivi: Euro 20,00; Le prestazioni eventualmente effettuate oltre il normale orario di lavo- ro dal personale cui è stata richiesta la reperibilità vanno compensate con il trattamento previsto per le ore straordinarie (diurne, notturne, festive o notturne-festive.
6. Sono oggetto di contrattazione integrativa di cui all’art. 10, festive notturne). Gli eventuali maggiori importi comma 2, oltre all’individuazione del periodo massimo di reperibilità e della durata massima della prestazione in godimento e già definiti con accordi specifici continuano ad essere conservaticaso di chiamata in servizio, il limite massimo di collocazione in reperibilità nell’arco di uno o più mesi.
Appears in 3 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Reperibilità. I dipendenti possono1. Per le aree di pronto intervento individuate dagli enti, a rotazionepuò essere istituito il servizio di pronta reperibilità. Esso è remunerato con le somme di cui al comma 8. Detto corrispettivo è raddoppiato in caso di reperibilità cadente in giornata festiva, essere chiamati a rendersi reperi- bili fuori dell’orario ordinario anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato.
2. In caso di chiamata l’interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell’arco di trenta minuti.
3. Ciascun dipendente, di norma, non può essere collocato in reperibilità per più di sei volte in un mese, nel limite massimo di 144 ore mensili, e per non più di due festività nell'arco di un mese.
4. In caso in cui il Consorzio ne fac- cia richiesta in relazione alle esigenze dei servizi. I Consorzi indicheran- no, con comunicazione scritta, i lavoratori tenuti a rendersi reperibili fuori dal normale orario di lavoro. Tenuto conto delle esigenze frazionamento del periodo di cui al precedente commacomma 1, l'indennità oraria per servizio diurno e per servizio notturno è compensata con i Consorzi informeranno preventivamente le R.S.A./R.S.U. dei turni corrispettivi di reperibilitàcui al comma 8; gli enti assicurano la rotazione tra più soggetti anche volontari.
5. I lavoratori L’indennità di reperibilità di cui al comma 1 non compete durante l’orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. Detta indennità è frazionabile in misura non inferiore a 4 ore.
6. In caso di chiamata in servizio, l'attività prestata viene richiesta retribuita come lavoro straordinario o compensata, a richiesta.
7. Qualora la pronta reperibilità cada in un giorno festivo o comunque di riposo settimanale secondo il turno assegnato il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo anche se non è chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa, la fruizione del riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell’orario di lavoro settimanale.
8. Gli importi da corrispondersi per la reperibilità dovranno fornire un reca- pito che consenta al Consorzio di rintracciarli in modo che possano pre- stare immediatamente la loro opera, ove questa sia necessaria. La reperibilità può essere richiesta anche per singole giornate ma per non più di 6 giorni consecutivi, fatta eccezione per il periodo di esercizio irriguo cui ai commi 1 e di accentuata attività degli impianti idrovori. Ai lavoratori ai quali viene richiesta la reperibilità viene corrisposta, duran- te il periodo di reperibilità, un’indennità giornaliera del seguente importo4 sono i seguenti: • reperibilità richiesta nei giorni feriali: Euro 15,00per ogni 12 ore al giorno € 10,85; • reperibilità richiesta per 12 ore in giorni festivi: Euro 20,00giorno festivo, anche infrasettimanale o in giorno di riposo settimanale secondo il turno assegnato € 21,70; Le prestazioni eventualmente effettuate oltre il normale orario di lavo- ro dal personale cui è stata richiesta la reperibilità vanno compensate con il trattamento previsto • per le ore straordinarie (diurne, notturne, festive, festive notturne). Gli eventuali maggiori importi in godimento e già definiti con accordi specifici continuano ad essere conservatifrazioni orarie per servizio diurno € 0,98 orari; • per le frazioni orarie per servizio notturno € 1,08 orari.
Appears in 3 contracts
Samples: Contratto Collettivo, Contratto Collettivo, Contratto Collettivo
Reperibilità. I dipendenti possono1. Per garantire il completo assolvimento del servizio di portierato in situazioni di emergenza è previsto, a rotazione, essere chiamati a rendersi reperi- bili fuori dell’orario ordinario con carattere di obbligatorietà nel contratto di lavoro nel caso a tempo pieno, l’istituto della reperibilità.
2. Per garantire la reperibilità, il datore di lavoro deve dotare il portiere di idonei mezzi di comunicazione.
3. Pertanto il lavoratore, limitatamente alle giornate in cui presta effettivamente la propria attività lavorativa, ha l'obbligo di essere reperibile e di assicurare il Consorzio ne fac- cia richiesta proprio intervento con la massima tempestività, atta a garantire l’effettività dell’intervento stesso.
4. Il datore di lavoro dovrà comunicare al lavoratore l’orario in relazione alle cui quest’ultimo è tenuto a garantire la propria reperibilità. Orario di lavoro e fasce orarie di reperibilità, o viceversa, dovranno succedersi senza intervalli e con continuità. Ulteriori modalità operative ed organizzative dell'istituto potranno essere definite da accordi integrativi territoriali e/o dalle parti sulla base delle specifiche esigenze dei servizidel fabbricato.
5. I Consorzi indicheran- noIl datore di lavoro dovrà indicare le persone specificatamente incaricate ad attivare le chiamate di reperibilità.
6. Il lavoratore non potrà esimersi dall’effettuare, con comunicazione scrittanei limiti previsti dalla legge, i lavoratori tenuti a rendersi reperibili prestazioni ed interventi di emergenza al di fuori dal del normale orario di lavoro. Tenuto conto lavoro nell’ambito delle esigenze di cui al precedente comma, i Consorzi informeranno preventivamente le R.S.A./R.S.U. dei turni predeterminate fasce di reperibilità, salvo giustificati motivi di impedimento. I lavoratori cui viene richiesta la reperibilità dovranno fornire un reca- pito Analogo obbligo di intervento, per casi di emergenza, farà carico al portiere che consenta comunque si trovi presso il fabbricato, al Consorzio di rintracciarli in modo che possano pre- stare immediatamente la loro opera, ove questa sia necessariafuori dell’orario di lavoro e di quello di reperibilità.
7. La reperibilità può deve essere richiesta anche per singole giornate ma per non più assicurata giornalmente e/o settimanalmente, nel tetto massimo di 12 ore settimanali, 6 giorni consecutivialla settimana e 48 settimane all’anno. Restano in ogni caso esclusi dalla reperibilità: il giorno di riposo settimanale, fatta eccezione per il periodo le festività, i periodi di esercizio irriguo ferie.
8. Per tale reperibilità ai lavoratori è riconosciuta una indennità nella misura indicata alle tabelle da A ad A- quater dell’art. 128.
9. Il tempo di effettivo intervento, a partire dalla chiamata ed entro un massimo di 15 minuti, sarà computato ad ogni effetto nell’orario di lavoro e di accentuata attività degli impianti idrovori. Ai lavoratori ai quali viene richiesta la reperibilità viene corrisposta, duran- te il periodo di reperibilità, un’indennità giornaliera del seguente importo: • reperibilità richiesta nei giorni feriali: Euro 15,00; • reperibilità richiesta in giorni festivi: Euro 20,00; Le prestazioni eventualmente effettuate darà luogo a compensazione con una pari riduzione dell’orario lavorativo da fruirsi entro e non oltre il normale termine di cui all’art. 42. Restano salve le maggiorazioni dovute per prestazioni effettuate in orario di lavo- ro dal personale cui è stata richiesta la reperibilità vanno compensate con il trattamento previsto per le ore straordinarie (diurne, notturne, notturno e/o in giornate domenicali o festive, festive notturne). Gli eventuali maggiori importi in godimento e già definiti con accordi specifici continuano ad essere conservati.
Appears in 3 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Reperibilità. I dipendenti possono1. Per le aree di pronto intervento individuate dagli enti, può essere istituito il servizio di pronta reperibilità. Esso è remunerato con la somma di € 10,33 per 12 ore al giorno. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall’art. 67. Tale importo è raddoppiato in caso di reperibilità cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato.
2. In caso di chiamata l’interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell’arco di trenta minuti.
3. Ciascun dipendente non può essere messo in reperibilità per più di 6 volte in un mese; gli enti assicurano la rotazione tra più soggetti anche volontari.
4. In sede di contrattazione integrativa, secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 4, è possibile elevare il limite di cui al comma 3 nonché la misura dell’indennità di cui al comma 1, fino ad un massimo di € 13.
5. L’indennità di reperibilità di cui ai commi 1 e 4 non compete durante l’orario di servizio a rotazionequalsiasi titolo prestato. Detta indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed è corrisposta in proporzione alla sua durata oraria maggiorata, essere chiamati in tal caso, del 10%. Qualora la pronta reperibilità cada di domenica o comunque di riposo settimanale secondo il turno assegnato, il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo anche se non è chiamato a rendersi reperi- bili fuori dell’orario rendere alcuna prestazione lavorativa. Nella settimana in cui fruisce del riposo compensativo, il lavoratore è tenuto a rendere completamente l'orario ordinario di lavoro nel previsto. La fruizione del riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell’orario di lavoro settimanale.
6. In caso in cui il Consorzio ne fac- cia richiesta in relazione alle esigenze dei servizi. I Consorzi indicheran- nodi chiamata, le ore di lavoro prestate vengono retribuite come lavoro straordinario o compensate, a richiesta, ai sensi dell’art.38, comma 7, e dell’art.38- bis, del CCNL del 14.9.2000 o con comunicazione scritta, i lavoratori tenuti a rendersi reperibili fuori dal normale orario di lavoro. Tenuto conto delle esigenze equivalente recupero orario; per le stesse ore è esclusa la percezione del compenso di cui al precedente comma, i Consorzi informeranno preventivamente le R.S.A./R.S.U. dei turni di reperibilità. I lavoratori cui viene richiesta la reperibilità dovranno fornire un reca- pito che consenta al Consorzio di rintracciarli in modo che possano pre- stare immediatamente la loro opera, ove questa sia necessariaai commi 1 e 4.
7. La disciplina del comma 6 non trova applicazione nell’ipotesi di chiamata del lavoratore in reperibilità può essere richiesta anche cadente nella giornata del riposo settimanale, secondo il turno assegnato; per singole giornate ma per non più tale ipotesi trova applicazione, invece, la disciplina di 6 giorni consecutivicui all’art.24, fatta eccezione per il periodo di esercizio irriguo e di accentuata attività degli impianti idrovori. Ai lavoratori ai quali viene richiesta la reperibilità viene corrispostacomma 1, duran- te il periodo di reperibilità, un’indennità giornaliera del seguente importo: • reperibilità richiesta nei giorni feriali: Euro 15,00; • reperibilità richiesta in giorni festivi: Euro 20,00; Le prestazioni eventualmente effettuate oltre il normale orario di lavo- ro dal personale cui è stata richiesta la reperibilità vanno compensate con il trattamento previsto per le ore straordinarie (diurne, notturne, festive, festive notturne). Gli eventuali maggiori importi in godimento e già definiti con accordi specifici continuano ad essere conservatiCCNL del 14.9.2000.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Reperibilità. I dipendenti possono, a rotazione, essere chiamati a rendersi reperi- bili fuori dell’orario ordinario di lavoro nel caso in cui il Consorzio ne fac- cia richiesta in relazione alle esigenze dei servizi. I Consorzi indicheran- no, con comunicazione scritta, i lavoratori tenuti a rendersi reperibili fuori dal normale orario di lavoro. Tenuto conto delle esigenze di cui al precedente comma, i Consorzi informeranno preventivamente le R.S.A./R.S.U. dei turni di reperibilità. I lavoratori cui viene richiesta la reperibilità dovranno fornire un reca- pito che consenta al Consorzio di rintracciarli in modo che possano pre- stare immediatamente la loro opera, ove questa sia necessaria1. La reperibilità Società può essere richiesta anche per singole giornate ma per non più richiedere che un lavoratore si renda reperibile in determinati periodi di 6 giorni consecutivitempo, fatta eccezione per sulla base di una rotazione di massimo 12 ore, ferma restando la possibilità di introdurre il periodo servizio di esercizio irriguo turnazione.
2. In sede di contrattazione decentrata territoriale, viene definita l'applicazione e di accentuata attività degli impianti idrovori. Ai lavoratori ai quali viene richiesta la reperibilità viene corrisposta, duran- te il periodo di programmazione dell'istituto della reperibilità, un’indennità giornaliera del seguente importo: • reperibilità richiesta nei giorni feriali: Euro 15,00; • reperibilità richiesta in giorni festivi: Euro 20,00; Le prestazioni eventualmente effettuate tenendo presente:
a. l'esigenza della Società di far svolgere immediate prestazioni, oltre il normale orario di lavo- ro dal lavoro, anche per situazioni di carattere occasionale ed eccezionale;
b. la fornitura di idonea strumentazione atta a contattare il dipendente;
c. il principio della rotazione tra il personale cui è stata richiesta interessato;
d. il limite minimo non inferiore a 6 ore per ciascun turno di reperibilità;
e. nel mese il limite massimo di norma di una giornata di reperibilità nei giorni di sabato, domenica e festivi;
f. che nella settimana la reperibilità vanno compensate con non può superare 2 turni diurni (dalle 06,00 alle 22,00) e un turno di reperibilità notturna (dalle 22,00 alle 06,00).
3. In caso di intervento durante le fasce di reperibilità, la prestazione lavorativa non può essere superiore di norma alle 8 ore consecutive, oltre le quali il trattamento previsto dipendente deve essere necessariamente sostituito.
4. In caso di interventi notturni o festivi, al dipendente spetta 1 giorno di riposo nella giornata immediatamente successiva.
5. In caso di prestazione di servizio durante il turno di reperibilità, al dipendente spetta la corresponsione di una retribuzione oraria corrispondente a quella prevista per le ore straordinarie prestazioni di lavoro straordinario di cui all’art. 101 ovvero riposo compensativo di cui all’art. 39.
6. Nel caso di impossibilità per il dipendente di garantire la reperibilità, lo stesso è tenuto a darne preventiva e tempestiva comunicazione ai diretti superiori. Il dipendente non può essere posto in reperibilità nei periodi di assenza per malattia, ferie o altra assenza che impedisca l'effettuazione delle prestazioni.
7. La reperibilità deve essere organizzata normalmente nell'ambito dei Centri Manutentori (diurneo di Esercizio), notturnedella provincia o dell’intero Compartimento.
8. La strumentazione in dotazione al personale è fornita dalla Società, festivedovrà essere mantenuta attiva durante l’orario di servizio e le fasce di reperibilità. La chiamata del personale posto in reperibilità può avvenire anche mediante strumenti di comunicazione personali del dipendente.
9. In sede di contrattazione nazionale e/o decentrata saranno individuate le modalità, festive notturne)i tempi, la durata ed il compenso per quei casi particolari di reperibilità del personale della Società chiamato a collaborare, secondo le specifiche necessità ed esigenze, con altre Amministrazioni, Enti o Istituzioni centrali e locali. Gli eventuali maggiori importi in godimento e già definiti con accordi specifici continuano ad essere conservatiTali accordi, nel rispetto dei principi generali dell’istituto della reperibilità, devono soddisfare le predette esigenze.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Reperibilità. I dipendenti possono, a rotazione, essere chiamati a rendersi reperi- bili fuori dell’orario ordinario 1. Al fine di lavoro nel caso in cui il Consorzio ne fac- cia richiesta in relazione alle esigenze dei servizi. I Consorzi indicheran- no, con comunicazione scritta, i lavoratori tenuti a rendersi reperibili fuori dal normale orario di lavoro. Tenuto conto delle soddisfare esigenze di cui al precedente commaservizio aventi carattere di straordinarietà o emergenza non programmabili preventivamente, anche attinenti alla sicurezza degli impianti e delle attrezzature non presidiati per l’intera giornata, l’azienda può disporre l’attivazione del servizio di reperibilità anche per tutti i Consorzi informeranno preventivamente giorni dell’anno, stabilendone la durata giornaliera.
2. In tale premessa, tra l’azienda e la RSU o, in mancanza, le R.S.A./R.S.U. RSA, congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle XX.XX. stipulanti il presente CCNL, costituiranno oggetto di esame congiunto preventivo:
a) le modalità attuative del servizio, ai sensi del comma 1;
b) la programmabilità dei turni di reperibilitàreperibilità su base superiore al bimestre – anche in considerazione delle tipiche condizioni climatiche, turistiche ecc. I del luogo – tenendo conto anche delle disponibilità individuali;
c) l’individuazione del termine temporale massimo di presentazione del dipendente in servizio a seguito di chiamata ai sensi del successivo comma 5, avuto riguardo alle caratteristiche urbanistiche e geografiche del luogo e a quelle dei servizi da assicurare.
3. In relazione all’organizzazione del servizio, l’azienda predisporrà un sistema di turni avvicendati – ferme restando le esclusioni a norma di legge di determinate categorie di lavoratori – la cui viene richiesta la reperibilità dovranno fornire un reca- pito che consenta al Consorzio programmazione è resa nota ai dipendenti, mediante affissione nei luoghi di rintracciarli lavoro, di norma entro il 20 di ogni mese da valere per il mese seguente ovvero entro il 20 del secondo mese di ogni bimestre da valere per il bimestre seguente. Conseguentemente, il lavoratore in modo che possano pre- stare immediatamente la loro opera, ove questa sia necessaria. La turno di reperibilità può essere richiesta anche per singole giornate ma per non più di 6 giorni consecutivi, fatta eccezione per il periodo di esercizio irriguo e di accentuata attività degli impianti idrovori. Ai lavoratori ai quali viene richiesta la reperibilità viene corrisposta, duran- te il periodo di reperibilità, un’indennità giornaliera del seguente importo: • reperibilità richiesta nei giorni feriali: Euro 15,00; • reperibilità richiesta in giorni festivi: Euro 20,00; Le chiamato a svolgere immediate prestazioni eventualmente effettuate oltre il normale orario di lavo- ro lavoro come stabilito nel presente articolo.
4. I turni di reperibilità sono obbligatori e in ogni singolo periodo mensile non possono superare, di norma, i sette giorni per singolo dipendente interessato, per non più di un sabato e di una domenica nell’arco dello stesso periodo.
5. Il lavoratore in turno di reperibilità non deve stare in attesa in locali aziendali e non è tenuto a restare nella propria abitazione. Xxxxxxxxx, egli deve essere rintracciabile prontamente e presentarsi al lavoro immediatamente a seguito della chiamata da parte dell’azienda.
6. In caso di richiesta di intervento secondo quanto previsto al precedente comma 5, spetta al lavoratore una indennità di chiamata.
7. Per ogni giornata del turno di reperibilità spetta al lavoratore una indennità secondo le seguenti misure differenziate:
a) € 5,00 per ogni giornata dal personale cui lunedì al sabato, coincidente con la giornata di turno programmato di lavoro normale;
b) € 7,00 per ogni giornata non festiva, dal lunedì al sabato, non coincidente con la giornata di turno programmato di lavoro normale;
c) € 10,00 per ogni giornata festiva, ivi compresa quella di riposo. L’indennità di reperibilità è stata richiesta la reperibilità vanno compensate con comprensiva dell’incidenza di tutti gli istituti contrattuali e legali, compreso il trattamento di fine rapporto, e non è computabile nel trattamento di malattia e infortunio sul lavoro.
8. Le eventuali ore lavorative effettivamente prestate, oltre il normale orario di lavoro, durante il turno di reperibilità a seguito di chiamata da parte dell’azienda, sono regolate dal trattamento previsto dal vigente CCNL per le ore straordinarie (diurnedi lavoro straordinario, notturnenotturno, festivefestivo a seconda delle ipotesi nelle quali si ricade.
9. Fatto salvo il computo del tempo dell’ eventuale lavoro effettivo di cui al comma 8, festive notturne)le ore di turno programmato in reperibilità non sono utili ai fini della durata dell’orario legale e/o contrattuale di lavoro.
10. Gli eventuali Sono fatte salve le regolamentazioni del servizio di reperibilità eventualmente in atto a livello aziendale, fermo restando che gli importi di cui ai commi 6 e 7 sono assorbiti dai maggiori importi valori eventualmente riconosciuti in godimento sede aziendale allo stesso titolo e già definiti con accordi specifici continuano ad essere conservatiper le medesime fattispecie.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Reperibilità. I dipendenti possono1. Per le aree di pronto intervento individuate dagli enti, può essere istituito il servizio di pronta reperibilità. Esso è remunerato con la somma di € 10,33 per 12 ore al giorno. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall’art. 67. Tale importo è raddoppiato in caso di reperibilità cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato.
2. In caso di chiamata l’interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell’arco di trenta minuti.
3. Ciascun dipendente non può essere messo in reperibilità per più di 6 volte in un mese; gli enti assicurano la rotazione tra più soggetti anche volontari.
4. In sede di Contrattazione integrativa, secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 4, è possibile elevare il limite di cui al comma 3 nonché la misura dell’indennità di cui al comma 1, fino ad un massimo di € 13. 5. L’indennità di reperibilità di cui ai commi 1 e 4 non compete durante l’orario di servizio a rotazionequalsiasi titolo prestato. Detta indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed è corrisposta in proporzione alla sua durata oraria maggiorata, essere chiamati in tal caso, del 10%. Qualora la pronta reperibilità cada di domenica o comunque di riposo settimanale secondo il turno assegnato, il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo anche se non è chiamato a rendersi reperi- bili fuori dell’orario rendere alcuna prestazione lavorativa. Nella settimana in cui fruisce del riposo compensativo, il lavoratore è tenuto a rendere completamente l'orario ordinario di lavoro nel previsto. La fruizione del riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell’orario di lavoro settimanale. 6. In caso in cui il Consorzio ne fac- cia richiesta in relazione alle esigenze dei servizi. I Consorzi indicheran- nodi chiamata, le ore di lavoro prestate vengono retribuite come lavoro straordinario o compensate, a richiesta, ai sensi dell’art.38, comma 7, e dell’art.38bis, del CCNL del 14.9.2000 o con comunicazione scritta, i lavoratori tenuti a rendersi reperibili fuori dal normale orario di lavoro. Tenuto conto delle esigenze equivalente recupero orario; per le stesse ore è esclusa la percezione del compenso di cui al precedente comma, i Consorzi informeranno preventivamente le R.S.A./R.S.U. dei turni di reperibilità. I lavoratori cui viene richiesta la reperibilità dovranno fornire un reca- pito che consenta al Consorzio di rintracciarli in modo che possano pre- stare immediatamente la loro opera, ove questa sia necessaria. La reperibilità può essere richiesta anche per singole giornate ma per non più di 6 giorni consecutivi, fatta eccezione per il periodo di esercizio irriguo ai commi 1 e di accentuata attività degli impianti idrovori. Ai lavoratori ai quali viene richiesta la reperibilità viene corrisposta, duran- te il periodo di reperibilità, un’indennità giornaliera del seguente importo: • reperibilità richiesta nei giorni feriali: Euro 15,00; • reperibilità richiesta in giorni festivi: Euro 20,00; Le prestazioni eventualmente effettuate oltre il normale orario di lavo- ro dal personale cui è stata richiesta la reperibilità vanno compensate con il trattamento previsto per le ore straordinarie (diurne, notturne, festive, festive notturne). Gli eventuali maggiori importi in godimento e già definiti con accordi specifici continuano ad essere conservati4.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Decentrato Integrativo Normativo, Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Aziendale
Reperibilità. I dipendenti possono1. Il servizio di pronta reperibilità può essere istituito dall'ENAC, a rotazione, essere chiamati a rendersi reperi- bili fuori dell’orario durante le ore o le giornate eccedenti l'orario ordinario di lavoro nel caso lavoro, per assicurare essenziali e indifferibili prestazioni riferite a servizi di emergenza, aree di pronto intervento e simili. La relativa disciplina è definita in cui il Consorzio ne fac- cia richiesta in relazione alle esigenze dei servizi. I Consorzi indicheran- no, con comunicazione scritta, i lavoratori tenuti sede di contrattazione integrativa a rendersi reperibili fuori dal normale orario di lavoro. Tenuto livello nazionale e tiene conto anche delle esigenze di cui al precedente comma, i Consorzi informeranno preventivamente le R.S.A./R.S.U. dei turni di reperibilità. I lavoratori cui viene richiesta la reperibilità dovranno fornire un reca- pito che consenta al Consorzio di rintracciarli in modo che possano pre- stare immediatamente la loro opera, ove questa sia necessariarotazione tra più soggetti anche volontari.
2. La reperibilità può essere richiesta anche per singole giornate ma per non più durata massima di 6 giorni consecutivi, fatta eccezione per il un periodo di esercizio irriguo e reperibilità è di accentuata attività degli impianti idrovori12 ore.
3. Ai lavoratori ai quali viene richiesta la reperibilità viene corrisposta, duran- te In caso di chiamata in servizio durante il periodo di reperibilità, un’indennità giornaliera la prestazione di lavoro non può essere superiore a 6 ore.
4. Ciascun dipendente non può essere collocato in reperibilità per più di sette volte e, entro tale limite, per non più di due domeniche nell'arco di un mese.
5. Il periodo di reperibilità di 12 ore è remunerato con un compenso di L. 33.600. Detto compenso è frazionabile in misura non inferiore a 4 ore ed è corrisposto in proporzione alla durata del seguente importo: • turno di reperibilità richiesta nei giorni feriali: Euro 15,00; • reperibilità richiesta maggiorato, in giorni festivi: Euro 20,00; Le prestazioni eventualmente effettuate oltre il normale orario di lavo- ro dal personale cui è stata richiesta tal caso, del 10%.
6. Quando la reperibilità vanno compensate cade in giorno festivo, il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo, anche se non chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. La fruizione di detto riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale.
7. In caso di chiamata in servizio, le ore di lavoro prestate vengono retribuite come lavoro straordinario o compensate, a richiesta, con il trattamento previsto recupero orario; per le stesse ore straordinarie (diurneè esclusa la percezione del compenso di cui al comma 5; sono fatte salve, in ogni caso, le maggiorazioni per prestazioni notturne, festive o notturne-festive, festive notturne).
8. Gli eventuali maggiori importi Agli oneri relativi all'applicazione del presente articolo si fa fronte in godimento e già definiti ogni caso con accordi specifici continuano ad essere conservatile risorse previste dall'art. 64.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Reperibilità. I dipendenti possonoLa reperibilità è un istituto complementare alla normale prestazione lavorativa mediante il quale il lavoratore è a disposizione della Direzione aziendale per sopperire ad esigenze non prevedibili al fine di assicurare il ripristino e la continuità dei servizi, a rotazione, essere chiamati a rendersi reperi- bili fuori dell’orario ordinario la funzionalità o sicurezza degli impianti. Le ore di reperibilità non devono considerarsi ai fini del computo dell'orario di lavoro legale e contrattuale. Il lavoratore potrà essere inserito dall'Azienda in turni di reperibilità definiti secondo una normale programmazione plurimensile di norma previo preavviso scritto di 7 giorni. Sono fatte salve le sostituzioni dovute a situazioni soggettive dei lavoratori coinvolti nei turni di reperibilità. Fermo restando il possesso dei necessari requisiti tecnici, le aziende provvederanno ad avvicendare nel servizio di reperibilità il maggior numero possibile di lavoratori dando priorità ai dipendenti che ne facciano richiesta. Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere turni di reperibilità. Al fine di garantire che la reperibilità sia uno strumento efficiente ed efficace ed al contempo consentire al lavoratore di svolgere una normale vita di relazione, l'azienda adotterà soluzioni tecnologiche adeguate per evitare che il lavoratore debba permanere presso un luogo definito. Il lavoratore in reperibilità in caso di chiamata è tenuto ad attivarsi immediatamente per far fronte all'intervento richiesto in un tempo congruo - in modo da raggiungere il luogo dell'intervento di norma entro 30 minuti dalla chiamata fatta salva diversa pattuizione aziendale - e dovrà informare l'azienda del prevedibile tempo necessario per giungere sul luogo ove è chiamato ad intervenire. Nel caso in cui il Consorzio ne fac- cia lavoratore durante il periodo di reperibilità assuma comportamenti tali da rendere inutile la richiesta in relazione alle esigenze dei servizi. I Consorzi indicheran- no, con comunicazione scritta, i lavoratori tenuti a rendersi reperibili fuori dal normale orario di lavoro. Tenuto conto delle esigenze intervento non sarà riconosciuta l'indennità di reperibilità e si attiverà la procedura disciplinare di cui al precedente comma, i Consorzi informeranno preventivamente le R.S.A./R.S.U. dei turni di reperibilità. I lavoratori cui viene richiesta la reperibilità dovranno fornire un reca- pito che consenta al Consorzio di rintracciarli in modo che possano pre- stare immediatamente la loro opera, ove questa sia necessariaall’articolo 24 della Parte Generale. La reperibilità può potrà essere richiesta anche per singole giornate ma per secondo le seguenti articolazioni:
a) oraria;
b) giornaliera;
c) settimanale. La reperibilità settimanale non potrà eccedere le due settimane continuative su quattro e non dovrà comunque coinvolgere più di 6 sei giorni consecutivi, fatta eccezione per il periodo di esercizio irriguo e di accentuata attività degli impianti idrovori. Ai lavoratori ai quali viene richiesta la reperibilità viene corrisposta, duran- te il periodo di reperibilità, un’indennità giornaliera del seguente importo: • reperibilità richiesta nei giorni feriali: Euro 15,00; • reperibilità richiesta in giorni festivi: Euro 20,00; Le prestazioni eventualmente effettuate oltre il normale orario di lavo- ro dal personale cui è stata richiesta la reperibilità vanno compensate con il trattamento previsto per le ore straordinarie (diurne, notturne, festive, festive notturne). Gli eventuali maggiori importi in godimento e già definiti con accordi specifici continuano ad essere conservaticontinuativi.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Reperibilità. I dipendenti possono, a rotazione, essere chiamati a rendersi reperi- bili fuori dell’orario ordinario di lavoro nel caso in cui il Consorzio ne fac- cia richiesta in Definizione e articolazione
1. In relazione alle esigenze dei servizi. I Consorzi indicheran- no, con comunicazione scrittadel servizio, i lavoratori tenuti possono essere chiamati, con comuni- cazione scritta, a rendersi reperibili fuori dal del normale orario di lavoro. Tenuto conto delle esigenze di cui al precedente commalavoro ed a fornire, i Consorzi informeranno preventivamente pertanto, all’Azienda le R.S.A./R.S.U. dei turni di reperibilità. I lavoratori cui viene richiesta la reperibilità dovranno fornire un reca- pito che consenta al Consorzio di notizie atte a rintracciarli in modo che possano pre- stare immediatamente perché prestino sollecitamente la loro opera, ove questa sia necessariaque- sta necessiti.
2. La reperibilità può essere richiesta:
a) secondo articolazioni settimanali, da contenersi di norma una settimana su quattro, com- patibilmente con le esigenze tecnico organizzative, in ragione di 5 giorni, eccettuati i giorni di riposo, ferie e festività di cui all’art. 27 (“Giorni festivi e riposi – Festività soppresse”) del presente Contratto, ferma restando peraltro la possibilità di cui al 3° comma del presente articolo; eventuali situazioni diverse saranno esaminate, su richiesta anche sindacale, a livello aziendale, secondo le prassi in atto;
b) per singole giornate ma della settimana e precisamente:
b.1) per non più ciascuna delle giornate settimanali di 6 normale attività lavorativa;
b.2) per il sesto giorno della settimana, in relazione alla distribuzione dell’orario settimanale in cinque giorni. La reperibilità per il sesto giorno può essere richiesta anche in aggiunta a quella di cui al precedente punto a);
b.3) per le giornate festive di cui all’art. 27 (“Giorni festivi e riposi – Festività soppresse”) del presente Contratto;
c) in sede aziendale potranno essere previste forme di reperibilità per frazione della gior- nata di normale attività lavorativa e/o forme orarie con articolazioni settimanali differenti e la definizione dei relativi importi previo accordo con le competenti Organizzazioni sindacali.
3. La reperibilità a periodi alterni di durata settimanale può anche essere richiesta, secondo turni che prevedano impegno di reperibilità di durata superiore a cinque giorni consecutivi. Resta fermo che in tali casi, fatta eccezione qualora il lavoratore reperibile nel settimo giorno sia chiamato a svolgere prestazioni per un numero di ore pari o superiore a quattro, il periodo giorno di esercizio irriguo riposo com- pensativo, da concedersi a norma della prima Dichiarazione a Verbale annessa all’art. 27 (“Giorni festivi e di accentuata attività degli impianti idrovori. Ai lavoratori ai quali viene richiesta la reperibilità viene corrispostariposi – Festività soppresse”), duran- te il periodo sarà libero da impegni di reperibilità, un’indennità giornaliera del seguente importo: • reperibilità richiesta nei giorni feriali: Euro 15,00; • reperibilità richiesta in giorni festivi: Euro 20,00; Le prestazioni eventualmente effettuate oltre il normale orario di lavo- ro dal personale cui è stata richiesta la reperibilità vanno compensate con il trattamento previsto per le ore straordinarie (diurne, notturne, festive, festive notturne). Gli eventuali maggiori importi in godimento e già definiti con accordi specifici continuano ad essere conservati.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Reperibilità. I dipendenti possono, a rotazione, essere chiamati a rendersi reperi- bili fuori dell’orario ordinario di lavoro nel caso in cui il Consorzio ne fac- cia richiesta in Definizione e articolazione
1. In relazione alle esigenze dei servizi. I Consorzi indicheran- nodel servizio, i lavoratori possono essere chiamati, con comunicazione scritta, i lavoratori tenuti a rendersi reperibili fuori dal del normale orario di lavoro. Tenuto conto delle esigenze di cui al precedente commalavoro ed a fornire, i Consorzi informeranno preventivamente pertanto, all’Azienda le R.S.A./R.S.U. dei turni di reperibilità. I lavoratori cui viene richiesta la reperibilità dovranno fornire un reca- pito che consenta al Consorzio di notizie atte a rintracciarli in modo che possano pre- stare immediatamente perché prestino sollecitamente la loro opera, ove questa sia necessarianecessiti.
2. La reperibilità può essere richiesta:
a) secondo articolazioni settimanali, da contenersi di norma una settimana su quattro, compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative, in ragione di 5 giorni, eccettuati i giorni di riposo, ferie e festività di cui all'art. 27 (“Giorni festivi e riposi – Festività soppresse”) del presente Contratto, ferma restando peraltro la possibilità di cui al 3° comma del presente articolo; eventuali situazioni diverse saranno esaminate, su richiesta anche sindacale, a livello aziendale, secondo le prassi in atto;
b) per singole giornate ma della settimana e precisamente:
b.1) per non più ciascuna delle giornate settimanali di 6 normale attività lavorativa;
b.2) per il sesto giorno della settimana, in relazione alla distribuzione dell'orario settimanale in cinque giorni. La reperibilità per il sesto giorno può essere richiesta anche in aggiunta a quella di cui al precedente punto a);
b.3) per le giornate festive di cui all'art. 27 (“Giorni festivi e riposi – Festività soppresse”) del presente Contratto;
c) in sede aziendale potranno essere previste forme di reperibilità per frazione della giornata di normale attività lavorativa e/o forme orarie con articolazioni settimanali differenti e la definizione dei relativi importi previo accordo con le competenti Organizzazioni sindacali.
3. La reperibilità a periodi alterni di durata settimanale può anche essere richiesta, secondo turni che prevedano impegno di reperibilità di durata superiore a cinque giorni consecutivi. Resta fermo che in tali casi, fatta eccezione qualora il lavoratore reperibile nel settimo giorno sia chiamato a svolgere prestazioni per un numero di ore pari o superiore a quattro, il periodo giorno di esercizio irriguo riposo compensativo, da concedersi a norma della prima Dichiarazione a Verbale annessa all’art. 27 (“Giorni festivi e di accentuata attività degli impianti idrovori. Ai lavoratori ai quali viene richiesta la reperibilità viene corrispostariposi – Festività soppresse”), duran- te il periodo sarà libero da impegni di reperibilità, un’indennità giornaliera del seguente importo: • reperibilità richiesta nei giorni feriali: Euro 15,00; • reperibilità richiesta in giorni festivi: Euro 20,00; Le prestazioni eventualmente effettuate oltre il normale orario di lavo- ro dal personale cui è stata richiesta la reperibilità vanno compensate con il trattamento previsto per le ore straordinarie (diurne, notturne, festive, festive notturne). Gli eventuali maggiori importi in godimento e già definiti con accordi specifici continuano ad essere conservati.
Appears in 1 contract
Reperibilità. I dipendenti possono, a rotazione, essere chiamati a rendersi reperi- bili fuori dell’orario ordinario 1. L’Azienda ha l’obbligo e la responsabilità dell’organizzazione della reperibilità nei seguenti orari:
a) Dalle ore 19,00 alle ore 20,30 di lavoro nel caso in cui il Consorzio ne fac- cia richiesta in relazione tutti i giorni feriali e festivi;
b) Dalle ore 9,00 alle esigenze ore 10,30 dei servizigiorni prefestivi;
c) Dalle ore 7,00 alle ore 8,30 di tutti i giorni festivi.
2. I Consorzi indicheran- nomedici incaricati ai sensi dell’art. 63 e 70 dell’ACN vigente effettuano la reperibilità domiciliare solo su base volontaria.
3. All’atto della predisposizione delle turnazioni mensili, con comunicazione scrittale Aziende, al fine di organizzare il calendario delle reperibilità congiuntamente a quello dei turni mensili, interpellano prioritariamente i lavoratori tenuti a rendersi reperibili fuori medici incaricati ai sensi dell'art. 63 e 70 dell’ACN vigente prestanti servizio che si rendono mensilmente disponibili nei modi previsti dal normale orario precedente comma e successivamente, allo scopo di lavorocompletare l’orario eventualmente non coperto dai medici ex art. Tenuto conto delle esigenze 63 e 70, nell’ordine:
i. medici presenti nella graduatoria aziendale di disponibilità di cui all’art. 15, comma 12, dell’ACN, se presente, altrimenti dalla graduatoria regionale di settore o nella graduatoria regionale valida per l’anno in corso;
ii. i medici di cui alla norma transitoria n. 4 dell’ACN;
iii. i medici di cui alla norma finale n. 5 dell’ACN.
4. Tra i medici di cui ai precedenti sub I, II e III hanno priorità quelli residenti nell’Azienda.
5. Per ciascun distretto deve essere in turno di reperibilità un solo medico incaricato ai sensi dell’art. 63 e 70 dell’ACN vigente.
6. Il numero dei medici per ciascun turno di reperibilità per ciascun distretto deve essere pari almeno alla metà dei medici in turno attivo nel distretto.
7. Ai medici incaricati ai sensi dell’art. 63 e 70 dell’ACN che hanno dato la disponibilità nei modi di cui al comma 3 del presente articolo è dovuto un compenso pari a € 15,00 per ciascun turno di reperibilità effettuato.
8. Nei casi di attivazione del medico reperibile il compenso di cui al punto precedente comma, i Consorzi informeranno preventivamente le R.S.A./R.S.U. dei turni di reperibilità. I lavoratori cui viene richiesta è aggiuntivo a quanto dovuto per la reperibilità dovranno fornire un reca- pito che consenta al Consorzio di rintracciarli in modo che possano pre- stare immediatamente la loro opera, ove questa sia necessaria. La reperibilità può essere richiesta anche per singole giornate ma per non più di 6 giorni consecutivi, fatta eccezione per il periodo di esercizio irriguo e di accentuata attività degli impianti idrovori. Ai lavoratori ai quali viene richiesta la reperibilità viene corrisposta, duran- te il periodo di reperibilità, un’indennità giornaliera del seguente importo: • reperibilità richiesta nei giorni feriali: Euro 15,00; • reperibilità richiesta in giorni festivi: Euro 20,00; Le prestazioni eventualmente effettuate oltre il normale orario di lavo- ro dal personale cui è stata richiesta la reperibilità vanno compensate con il trattamento previsto per le ore straordinarie (diurne, notturne, festive, festive notturne). Gli eventuali maggiori importi in godimento e già definiti con accordi specifici continuano ad essere conservatiattività.
Appears in 1 contract
Reperibilità. 1. La reperibilità comporta per il dipendente l’obbligo di rendersi disponibi le in ogni momento e di recarsi immediatamente sul luogo di lavoro in caso di chiamata.
2. I dipendenti turni di reperibilità non possono, di norma, superare la durata settimanale per ciascun dipendente, fermo restando l’obbligo dell’avvicendamento del personale addetto ai turni stessi.
3. Presso la Provincia autonoma di Trento il contingente di personale che può essere destinato a rotazioneturni di reperibilità non può superare il due per cento della dotazione organica complessiva.
4. Ai dipendenti comandati in servizio di reperibilità - di norma per non più di sette giornate al mese e di due fine settimana – compete un’indennità oraria di euro 1,30 (uno virgola trenta). L’indennità di reperibilità non compete durante l’orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. Il turno di reperibilità ha durata non inferiore alle dodici ore. La frazionabilità in misura inferiore alle dodici ore è ammessa solo nei confronti dei dipendenti che sostituiscono personale assente inserito nei turni di reperibilità.
5. Qualora il dipendente svolga nell’anno un numero di ore retribuite in turni di reperibilità superiore a cinquecentoquattro, essere chiamati la misura dell’inde nnità di reperibilità di cui al comma 4 è maggiorata del venticinque per cento a rendersi reperi- bili fuori dell’orario ordinario partire dalle ore successive.
6. Le prestazioni effettuate durante il turno di reperibilità sono considerate come lavoro straordinario, considerando a tali effetti il tempo di andata ed il rientro nell’abitazione per il tempo massimo di un’ora. Qualora la reperibilità cada in un giorno festivo, e sempre che il dipendente venga chiamato in servizio, spetta allo stesso, in aggiunta al compenso orario di cui all’art. 34, per il servizio prestato, un riposo compensativo pari alle ore di servizio prestate e comunque in misura non superiore ad una giornata; nel caso in cui il Consorzio ne fac- cia richiesta in relazione alle esigenze dei servizi. I Consorzi indicheran- nodipendente non abbia già fruito durante la settimana di un giorno di riposo, con comunicazione scritta, i lavoratori tenuti a rendersi reperibili fuori dal normale orario di lavoro. Tenuto conto delle esigenze di cui al precedente comma, i Consorzi informeranno preventivamente le R.S.A./R.S.U. dei turni di reperibilità. I lavoratori cui viene richiesta la reperibilità dovranno fornire un reca- pito che consenta al Consorzio di rintracciarli in modo che possano pre- stare immediatamente la loro opera, ove questa sia necessaria. La reperibilità può essere richiesta anche il riposo compensativo spetta per singole giornate ma per non più di 6 giorni consecutivi, fatta eccezione per il periodo di esercizio irriguo e di accentuata attività degli impianti idrovori. Ai lavoratori ai quali viene richiesta la reperibilità viene corrisposta, duran- te il periodo di reperibilità, un’indennità giornaliera del seguente importo: • reperibilità richiesta nei giorni feriali: Euro 15,00; • reperibilità richiesta in giorni festivi: Euro 20,00; Le prestazioni eventualmente effettuate oltre il normale orario di lavo- ro dal personale cui è stata richiesta la reperibilità vanno compensate con il trattamento previsto per le ore straordinarie (diurne, notturne, festive, festive notturne). Gli eventuali maggiori importi in godimento e già definiti con accordi specifici continuano ad essere conservatil’intera giornata.
Appears in 1 contract
Reperibilità. I dipendenti possono, a rotazione, essere chiamati a rendersi reperi- bili fuori dell’orario ordinario 1. Al fine di lavoro nel caso in cui il Consorzio ne fac- cia richiesta in relazione alle esigenze dei servizi. I Consorzi indicheran- no, con comunicazione scritta, i lavoratori tenuti a rendersi reperibili fuori dal normale orario di lavoro. Tenuto conto delle soddisfare esigenze di cui al precedente commaservizio aventi carattere di straordinarietà o emergenza non programmabili preventivamente, anche attinenti alla sicurezza degli impianti e delle attrezzature non presidiati per l'intera giornata, l'azienda può disporre l'attivazione del servizio di reperibilità anche per tutti i Consorzi informeranno preventivamente giorni dell'anno, stabilendone la durata giornaliera.
2. In tale premessa, tra l'azienda e la R.S.U. o, in mancanza, le R.S.A./R.S.U. R.S.A., congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle XX.XX. stipulanti il presente c.c.n.l., costituiranno oggetto di esame congiunto preventivo:
a) le modalità attuative del servizio, ai sensi del comma 1;
b) la programmabilità dei turni di reperibilitàreperibilità su base superiore al bimestre - anche in considerazione delle tipiche condizioni climatiche, turistiche ecc. I del luogo - tenendo conto anche delle disponibilità individuali;
c) l'individuazione del termine temporale massimo di presentazione del dipendente in servizio a seguito di chiamata ai sensi del successivo comma 5, avuto riguardo alle caratteristiche urbanistiche e geografiche del luogo e a quelle dei servizi da assicurare.
3. In relazione all'organizzazione del servizio, l'azienda predisporrà un sistema di turni avvicendati - ferme restando le esclusioni a norma di legge di determinate categorie di lavoratori - la cui viene richiesta la reperibilità dovranno fornire un reca- pito che consenta al Consorzio programmazione è resa nota ai dipendenti, mediante affissione nei luoghi di rintracciarli lavoro, di norma entro il 20 di ogni mese da valere per il mese seguente ovvero entro il 20 del secondo mese di ogni bimestre da valere per il bimestre seguente. Conseguentemente, il lavoratore in modo che possano pre- stare immediatamente la loro opera, ove questa sia necessaria. La turno di reperibilità può essere richiesta anche per singole giornate ma per non più di 6 giorni consecutivi, fatta eccezione per il periodo di esercizio irriguo e di accentuata attività degli impianti idrovori. Ai lavoratori ai quali viene richiesta la reperibilità viene corrisposta, duran- te il periodo di reperibilità, un’indennità giornaliera del seguente importo: • reperibilità richiesta nei giorni feriali: Euro 15,00; • reperibilità richiesta in giorni festivi: Euro 20,00; Le chiamato a svolgere immediate prestazioni eventualmente effettuate oltre il normale orario di lavo- ro dal personale cui lavoro come stabilito nel presente articolo.
4. I turni di reperibilità sono obbligatori e in ogni singolo periodo mensile non possono superare, di norma, i sette giorni per singolo dipendente interessato, per non più di un sabato e di una domenica nell'arco dello stesso periodo.
5. Il lavoratore in turno di reperibilità non deve stare in attesa in locali aziendali e non è stata tenuto a restare nella propria abitazione. Xxxxxxxxx, egli deve essere rintracciabile prontamente e presentarsi al lavoro immediatamente a seguito della chiamata da parte dell'azienda.
6. In caso di richiesta la reperibilità vanno compensate con di intervento secondo quanto previsto al precedente comma 5, spetta al lavoratore una indennità di chiamata. L'importo di tale indennità è convenzionalmente commisurato al valore di un'ora e mezzo di retribuzione individuale, maggiorata della percentuale di lavoro straordinario feriale ovvero festivo a seconda delle ipotesi nelle quali si ricade. La predetta indennità è comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e legali, compreso il trattamento di fine rapporto; non è computabile nel trattamento di infermità per malattia e infortunio non sul lavoro e in quello di infortunio sul lavoro, ed è aggiuntiva all'indennità di reperibilità normalmente spettante per il turno assegnato.
7. Per ogni giornata del turno di reperibilità spetta al lavoratore una indennità secondo le seguenti misure differenziate:
a) € 5,00 per ogni giornata dal lunedì al sabato, coincidente con la giornata di turno programmato di lavoro normale;
b) € 7,00 per ogni giornata non festiva, dal lunedì al sabato, non coincidente con la giornata di turno programmato di lavoro normale;
c) € 10,00 per ogni giornata festiva, ivi compresa quella di riposo. L'indennità di reperibilità è comprensiva dell'incidenza di tutti gli istituti contrattuali e legali, compreso il trattamento di fine rapporto, e non è computabile nel trattamento di malattia e infortunio sul lavoro.
8. Le eventuali ore lavorative effettivamente prestate, oltre il normale orario di lavoro, durante il turno di reperibilità a seguito di chiamata da parte dell'azienda, sono regolate dal trattamento previsto dal vigente c.c.n.l. per le ore straordinarie (diurnedi lavoro in prolungamento orario, notturnestraordinario, festivenotturno, festive notturne)festivo a seconda delle ipotesi nelle quali si ricade.
9. Gli eventuali Fatto salvo il computo del tempo dell'eventuale lavoro effettivo di cui al comma 8, le ore di turno programmato in reperibilità non sono utili ai fini della durata dell'orario legale e/o contrattuale di lavoro.
10. Sono fatte salve le regolamentazioni del servizio di reperibilità eventualmente in atto a livello aziendale, fermo restando che gli importi di cui ai commi 6 e 7 sono assorbiti dai maggiori importi valori eventualmente riconosciuti in godimento sede aziendale allo stesso titolo e già definiti con accordi specifici continuano ad essere conservatiper le medesime fattispecie.
Appears in 1 contract
Reperibilità. I dipendenti possonoLe funzioni interessate alla reperibilità, a rotazionenel rispetto di quanto previsto dal vigente CCNL, essere chiamati a rendersi reperi- bili sono quelle che garantiscono il presidio delle piattaforme tecnologiche e applicative del sistema informativo e la connettività aziendale (Sistemi e Reti Te- lematiche). La reperibilità si attua su base settimanale, dal venerdì alle ore 8 fino alla stessa ora del venerdì successivo, coprendo eventuali necessità di intervento (diretto o da remoto) al di fuori dell’orario ordinario di lavoro nel caso in cui il Consorzio ne fac- cia richiesta in relazione alle esigenze dei servizi. I Consorzi indicheran- no, con comunicazione scritta, i lavoratori tenuti a rendersi reperibili fuori dal del normale orario di lavoro. Tenuto conto delle esigenze Il personale appartenente alle sopra indicate strutture pertanto si alternerà in reperibilità ogni settimana. Al personale in reperibilità settimanale spetta un compenso pari a € 400,00 lorde per ciascuna settimana; tale somma è a copertura anche di cui al precedente commaeventuali interventi cosiddetti da remoto. In caso di effettivo intervento (cosiddetto diretto) in Azienda, il dipendente avrà diritto ad un gettone orario lordo pari a: - € 20,00 per gli impiegati. - € 30,00 per i Consorzi informeranno preventivamente le R.S.A./R.S.U. 6° livelli responsabili e i funzionari. Il gettone spetta per ciascuna ora (o frazione superiore a 30 minuti) di effettiva presenza presso la sede della Compagnia atta ad assicurare il ripristino, la funzio- nalità e la sicurezza dei turni servizi informatici aziendali. Un gettone lordo di reperibilità. I lavoratori cui viene richiesta € 35,00 verrà inoltre riconosciuto forfetariamente a copertura degli spostamenti necessari per raggiungere e lasciare la reperibilità dovranno fornire un reca- pito che consenta al Consorzio sede di rintracciarli in modo che possano pre- stare immediatamente la loro opera, ove questa sia necessaria. La reperibilità può essere richiesta anche per singole giornate ma per non più di 6 giorni consecutivi, fatta eccezione per il periodo di esercizio irriguo e di accentuata attività degli impianti idrovori. Ai lavoratori ai quali viene richiesta la reperibilità viene corrisposta, duran- te il periodo di reperibilità, un’indennità giornaliera del seguente importo: • reperibilità richiesta nei giorni feriali: Euro 15,00; • reperibilità richiesta in giorni festivi: Euro 20,00; Le prestazioni eventualmente effettuate oltre il normale orario di lavo- ro dal personale cui è stata richiesta la reperibilità vanno compensate con il trattamento previsto per le ore straordinarie (diurne, notturne, festive, festive notturne)lavoro. Gli eventuali maggiori importi gettoni riconosciuti sono esclusi dalla base di calcolo del Trattamento di Fine Rapporto. In caso di chiamata il dipendente è tenuto ad attivarsi immediatamente per far fronte, in godimento tempo congruo e utile, all’intervento. Le ore di reperibilità e di effettivo intervento non sono considerate ai fini del com- puto dell’orario di lavoro legale e contrattuale. Per quanto riguarda le esclusioni vale quanto già definiti disciplinato dal vigente CCNL: L’istituto della reperibilità non potrà riguardare l’assenza per ferie e per studio. Inoltre non potrà riguardare lavoratrici/xxxx xxxxx e padri che utilizzano la legge sui congedi parentali, i lavoratori con accordi specifici continuano ad essere conservatifamiliari gravemente malati e/o portatori di handicap, i lavoratori con contratto di lavoro part-time e apprendistato. Saranno inoltre esclusi i lavoratori con gravi e comprovate esigenze familiari e/o personali. L’importo settimanale del compenso verrà riproporzionato in considerazione di eventuali esclusioni previste dal CCNL.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Integrativo Aziendale
Reperibilità. I dipendenti possono1. Per garantire il completo assolvimento del servizio di portierato in situazioni di emergenza è previsto, a rotazionecon carattere di obbligatorietà, essere chiamati a rendersi reperi- bili fuori dell’orario ordinario l’istituto della reperibilità.
2. Per garantire la reperibilità, il datore di lavoro nel caso in cui dell’immobile deve dotare il Consorzio ne fac- cia richiesta in relazione alle portiere di idonei mezzi di comunicazione.
3. Pertanto il lavoratore ha l'obbligo di essere reperibile e di assicurare il proprio intervento con la massima tempestività, atta a garantire l’effettività dell’intervento stesso. Ulteriori modalità operative ed organizzative dell'istituto potranno essere definite da accordi integrativi territoriali e/o dalle parti sulla base delle specifiche esigenze dei servizidel fabbricato.
4. I Consorzi indicheran- noIl datore di lavoro dovrà indicare le persone specificatamente incaricate ad attivare le chiamate di reperibilità.
5. Il lavoratore non potrà esimersi dall’effettuare, con comunicazione scrittanei limiti previsti dalla legge, i lavoratori tenuti a rendersi reperibili prestazioni ed interventi di emergenza al di fuori dal del normale orario di lavoro. Tenuto conto lavoro nell’ambito delle esigenze di cui al precedente comma, i Consorzi informeranno preventivamente le R.S.A./R.S.U. dei turni predeterminate fasce di reperibilità, salvo giustificati motivi di impedimento. I lavoratori cui viene richiesta la reperibilità dovranno fornire un reca- pito Analogo obbligo di intervento, per casi di emergenza, farà carico al portiere che consenta comunque si trovi presso il fabbricato, al Consorzio di rintracciarli in modo che possano pre- stare immediatamente la loro opera, ove questa sia necessariafuori dell’orario di lavoro e di quello di reperibilità.
6. La reperibilità può deve essere richiesta anche per singole giornate ma per non più assicurata giornalmente e/o settimanalmente, nel tetto massimo di 12 ore settimanali, su 6 giorni consecutividella settimana e per 48 settimane all’anno. Restano in ogni caso esclusi dalla reperibilità: il giorno di riposo settimanale , fatta eccezione per il periodo le festività, i periodi di esercizio irriguo ferie.
7. Per tale reperibilità ai lavoratori è riconosciuta una indennità nella misura indicata alle tabelle da A ad A-quater dell’art. 117.
8. Il tempo di effettivo intervento, a partire dalla chiamata ed entro un massimo di 15 minuti, sarà computato ad ogni effetto nell’orario di lavoro e di accentuata attività degli impianti idrovori. Ai lavoratori ai quali viene richiesta la reperibilità viene corrisposta, duran- te il periodo di reperibilità, un’indennità giornaliera del seguente importo: • reperibilità richiesta nei giorni feriali: Euro 15,00; • reperibilità richiesta in giorni festivi: Euro 20,00; Le prestazioni eventualmente effettuate darà luogo a compensazione con una pari riduzione dell’orario lavorativo da fruirsi entro e non oltre il normale termine di cui all’art. 39. Restano salve le maggiorazioni dovute per prestazioni effettuate in orario di lavo- ro dal personale cui è stata richiesta la reperibilità vanno compensate con il trattamento previsto per le ore straordinarie (diurne, notturne, notturno e/o in giornate domenicali o festive, festive notturne). Gli eventuali maggiori importi in godimento e già definiti con accordi specifici continuano ad essere conservati.
Appears in 1 contract
Reperibilità. I dipendenti possonoNei giorni festivi nell’arco delle ventiquattrore, a rotazione, essere chiamati a rendersi reperi- bili fuori dell’orario ordinario e nei giorni feriali dalle ore 17,00 alle ore 8.00 del giorno successivo sarà onere della ditta garantire la reperibilità di lavoro nel caso in cui il Consorzio ne fac- cia richiesta in relazione alle esigenze dei servizi. I Consorzi indicheran- non. 1 (una) squadra composta da n.2 tecnici specializzati, con comunicazione scrittaautomezzo abilitato a circolare anche in caso di ordinanze del Sindaco di limitazione della circolazione, i lavoratori tenuti che abbiano acquisito piena conoscenza degli impianti in manutenzione; a rendersi reperibili fuori dal normale orario di lavoro. Tenuto conto delle esigenze di cui al precedente commatale scopo, i Consorzi informeranno preventivamente le R.S.A./R.S.U. dei turni la ditta fornirà apposito recapito telefonico di reperibilità. I lavoratori cui viene richiesta la reperibilità dovranno fornire un reca- pito che consenta al Consorzio di rintracciarli in modo che possano pre- stare immediatamente la loro operaLa suddetta squadra dovrà intervenire su chiamata, ove questa sia necessariaentro e non oltre tre ore dalla stessa, effettuata dalla Direzione Lavori o da personale preposto. La reperibilità può presenza del personale reperibile dovrà essere richiesta anche continua, fino ad ultimazione del servizio, senza alcuna interruzione. Le prestazioni per singole giornate ma per non più gli interventi di 6 giorni consecutiviemergenza, fatta eccezione per il periodo di esercizio irriguo e di accentuata attività degli impianti idrovori. Ai lavoratori ai quali viene richiesta la reperibilità viene corrisposta, duran- te il periodo di reperibilità, un’indennità giornaliera e per atti vandalici, e comunque danni apportati da terzi e quant'altro non da imputare a difetti di manutenzione, non rientrano nei canoni di manutenzione e saranno compensate con le apposite tariffe orarie di mano d’opera dietro presentazione del seguente importo: • reperibilità richiesta nei giorni feriali: Euro 15,00; • reperibilità richiesta bollettino di lavoro in giorni festivi: Euro 20,00; Le prestazioni eventualmente effettuate oltre il normale orario di lavo- ro base agli operai e alle ore lavorate secondo quanto previsto all’art. 20. Ogni intervento dovrà essere accompagnato da apposito report firmato dal personale cui che ha evaso la relativa chiamata con la descrizione dell’intervento effettuato. In caso di eventi straordinari, in previsione di manifestazioni, scioperi, particolari eventi o per proprie valutazioni, la D.L. con apposito ordinativo di lavoro che sarà computato secondo le tariffe orarie di mano d’opera e secondo quanto previsto all’art. 20, potrà richiedere la fornitura di personale specializzato atto al controllo del funzionamento degli impianti che dovrà stazionare presso Sala Sistema Roma o presso altri siti di volta in volta indicati. Come riportato all’art. 24 punto 35), tale attività è stata richiesta la reperibilità vanno compensate con il trattamento previsto per le ore straordinarie (diurne, notturne, festive, festive notturne). Gli eventuali maggiori importi in godimento da considerarsi onere della ditta e già definiti con accordi specifici continuano ad essere conservaticompensata nei canoni di manutenzione.
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Quadro
Reperibilità. Riferimento art. 56 CCNL 7 dicembre 2010 La presente regolamentazione avviene ai sensi e per gli affetti di cui all’art. 56 del CCNL vigente, specificatamente per i casi di incendio e calamità naturale. L’indennità di reperibilità è fissata al 6% del minimo retributivo nazionale conglo- bato e salario integrativo provinciale. La reperibilità si attiva solo in casi eccezionali, in previsione di eventi e/o a segui- to di accadimenti che possono richiedere l’intervento degli operai forestali. La reperibilità comporta per il dipendente l’obbligo di rendersi disponibile in ogni momento e di recarsi immediatamente sul luogo di lavoro in caso di chiamata. I dipendenti turni di reperibilità non possono, a rotazionedi norma, essere chiamati a rendersi reperi- bili superare la durata settimanale per ciascun dipendente, fermo restando l’obbligo dell’avvicendamento del personale ad- detto ai turni stessi. Le prestazioni effettuate durante il turno di reperibilità, da intendersi al di fuori dell’orario ordinario di lavoro nel caso in cui il Consorzio ne fac- cia richiesta in relazione alle esigenze dei servizi. I Consorzi indicheran- no, con comunicazione scritta, i lavoratori tenuti a rendersi reperibili fuori dal del normale orario di lavorolavoro settimanale, sono considerate come lavoro straordinario (compreso il tempo di viaggio), e se la prestazione supera le 6 ore anche non conse- cutive, compete al lavoratore un giorno di riposo compensativo. Tenuto conto Qualora la chiamata cada in orario notturno infrasettimanale o festivo e termini entro le ore 24.00, al lavoratore spetta il compenso per la prestazione straordinaria svolta, nell’eventualità che il servizio di reperibilità notturna infrasettimanale o festiva termini oltre le ore 24.00 al lavoratore spetta la sospensione del servizio ordinario del giorno successivo, da intendersi quale recupero compensativo. Eventuali diversi sistemi di reperibilità, al di fuori delle esigenze motivazioni di cui al precedente commapre- sente articolo, i Consorzi informeranno preventivamente le R.S.A./R.S.U. dei turni potranno essere definiti in sede di reperibilità. I lavoratori cui viene richiesta la reperibilità dovranno fornire un reca- pito che consenta al Consorzio di rintracciarli in modo che possano pre- stare immediatamente la loro opera, ove questa sia necessaria. La reperibilità può essere richiesta anche per singole giornate ma per non più di 6 giorni consecutivi, fatta eccezione per il periodo di esercizio irriguo e di accentuata attività degli impianti idrovori. Ai lavoratori ai quali viene richiesta la reperibilità viene corrisposta, duran- te il periodo di reperibilità, un’indennità giornaliera del seguente importo: • reperibilità richiesta nei giorni feriali: Euro 15,00; • reperibilità richiesta in giorni festivi: Euro 20,00; Le prestazioni eventualmente effettuate oltre il normale orario di lavo- ro dal personale cui è stata richiesta la reperibilità vanno compensate con il trattamento previsto per le ore straordinarie (diurne, notturne, festive, festive notturne). Gli eventuali maggiori importi in godimento e già definiti con contrattazione aziendale mediante accordi specifici continuano ad essere conservatispecifici.
Appears in 1 contract
Reperibilità. I dipendenti possono1. Per garantire il completo assolvimento del servizio di portierato in situazio- ni di emergenza è previsto, a rotazione, essere chiamati a rendersi reperi- bili fuori dell’orario ordinario con carattere di obbligatorietà nel contratto di lavoro nel caso a tempo pieno, l’istituto della reperibilità.
2. Per garantire la reperibilità, il datore di lavoro deve dotare il portiere di ido- nei mezzi di comunicazione.
3. Pertanto il lavoratore, limitatamente alle giornate in cui presta effettivamen- te la propria attività lavorativa, ha l’obbligo di essere reperibile e di assicu- rare il Consorzio ne fac- cia richiesta proprio intervento con la massima tempestività, atta a garantire l’ef- fettività dell’intervento stesso.
4. Il datore di lavoro dovrà comunicare al lavoratore l’orario in relazione alle cui quest’ulti- mo è tenuto a garantire la propria reperibilità. Orario di lavoro e fasce ora- rie di reperibilità, o viceversa, dovranno succedersi senza intervalli e con continuità. Ulteriori modalità operative ed organizzative dell’istituto potran- no essere definite da accordi integrativi territoriali e/o dalle parti sulla base delle specifiche esigenze dei servizidel fabbricato.
5. I Consorzi indicheran- noIl datore di lavoro dovrà indicare le persone specificatamente incaricate ad attivare le chiamate di reperibilità.
6. Il lavoratore non potrà esimersi dall’effettuare, con comunicazione scrittanei limiti previsti dalla leg- ge, i lavoratori tenuti a rendersi reperibili prestazioni ed interventi di emergenza al di fuori dal del normale orario di lavoro. Tenuto conto lavoro nell’ambito delle esigenze di cui al precedente comma, i Consorzi informeranno preventivamente le R.S.A./R.S.U. dei turni predeterminate fasce di reperibilità, salvo giustifi- cati motivi di impedimento. I lavoratori cui viene richiesta la reperibilità dovranno fornire un reca- pito Analogo obbligo di intervento, per casi di xxxx- xxxxx, farà carico al portiere che consenta comunque si trovi presso il fabbricato, al Consorzio di rintracciarli in modo che possano pre- stare immediatamente la loro opera, ove questa sia necessariafuori dell’orario di lavoro e di quello di reperibilità.
7. La reperibilità può deve essere richiesta anche per singole giornate ma per non più assicurata giornalmente e/o settimanalmente, nel tetto massimo di 12 ore settimanali, 6 giorni consecutivialla settimana e 48 settimane all’anno. Restano in ogni caso esclusi dalla reperibilità: il giorno di riposo settimanale, fatta eccezione per il periodo le festività, i periodi di esercizio irriguo ferie.
8. Per tale reperibilità ai lavoratori è riconosciuta una indennità nella misura indicata alle tabelle da A ad A-quater dell’art. 133.
9. Il tempo di effettivo intervento, a partire dalla chiamata ed entro un massi- mo di 15 minuti, sarà computato ad ogni effetto nell’orario di lavoro e di accentuata attività degli impianti idrovori. Ai lavoratori ai quali viene richiesta la reperibilità viene corrisposta, duran- te il periodo di reperibilità, un’indennità giornaliera del seguente importo: • reperibilità richiesta nei giorni feriali: Euro 15,00; • reperibilità richiesta in giorni festivi: Euro 20,00; Le prestazioni eventualmente effettuate darà luogo a compensazione con una pari riduzione dell’orario lavorativo da fruirsi entro e non oltre il normale termine di cui all’art. 45. Restano salve le mag- giorazioni dovute per prestazioni effettuate in orario di lavo- ro dal personale cui è stata richiesta la reperibilità vanno compensate con il trattamento previsto per le ore straordinarie (diurne, notturne, notturno e/o in giorna- te domenicali o festive, festive notturne). Gli eventuali maggiori importi in godimento e già definiti con accordi specifici continuano ad essere conservati.
Appears in 1 contract
Reperibilità. I dipendenti possono1. Per garantire il completo assolvimento del servizio di portierato in situazioni di emergenza è previsto, a rotazione, essere chiamati a rendersi reperi- bili fuori dell’orario ordinario con carattere di obbligatorietà nel contratto di lavoro nel caso a tempo pieno, l'istituto della reperibilità.
2. Per garantire la reperibilità, il datore di lavoro deve dotare il portiere di idonei mezzi di comunicazione.
3. Pertanto il lavoratore, limitatamente alle giornate in cui presta effettivamente la propria attività lavorativa, ha l'obbligo di essere reperibile e di assicurare il Consorzio ne fac- cia richiesta proprio intervento con la massima tempestività, atta a garantire l'effettività dell'intervento stesso.
4. Il datore di lavoro dovrà comunicare al lavoratore l'orario in relazione alle cui quest'ultimo è tenuto a garantire la propria reperibilità. Orario di lavoro e fasce orarie di reperibilità, o viceversa, dovranno succedersi senza intervalli e con continuità. Ulteriori modalità operative ed organizzative dell'istituto potranno essere definite da accordi integrativi territoriali e/o dalle parti sulla base delle specifiche esigenze dei servizidel fabbricato.
5. I Consorzi indicheran- noIl datore di lavoro dovrà indicare le persone specificatamente incaricate ad attivare le chiamate di reperibilità.
6. Il lavoratore non potrà esimersi dall'effettuare, con comunicazione scrittanei limiti previsti dalla legge, i lavoratori tenuti a rendersi reperibili prestazioni ed interventi di emergenza al di fuori dal del normale orario di lavoro. Tenuto conto lavoro nell'ambito delle esigenze di cui al precedente comma, i Consorzi informeranno preventivamente le R.S.A./R.S.U. dei turni predeterminate fasce di reperibilità, salvo giustificati motivi di impedimento. I lavoratori cui viene richiesta la reperibilità dovranno fornire un reca- pito Analogo obbligo di intervento, per casi di emergenza, farà carico al portiere che consenta comunque si trovi presso il fabbricato, al Consorzio di rintracciarli in modo che possano pre- stare immediatamente la loro opera, ove questa sia necessariafuori dell'orario di lavoro e di quello di reperibilità.
7. La reperibilità può deve essere richiesta anche per singole giornate ma per non più assicurata giornalmente e/o settimanalmente, nel tetto massimo di 12 ore settimanali, 6 giorni consecutivialla settimana e 48 settimane all'anno. Restano in ogni caso esclusi dalla reperibilità: il giorno di riposo settimanale, fatta eccezione per il periodo le festività, i periodi di esercizio irriguo ferie.
8. Per tale reperibilità ai lavoratori è riconosciuta una indennità nella misura indicata alle tabelle da A ad A- quater dell'art. 133.
9. Il tempo di effettivo intervento, a partire dalla chiamata ed entro un massimo di 15 minuti, sarà computato ad ogni effetto nell'orario di lavoro e di accentuata attività degli impianti idrovori. Ai lavoratori ai quali viene richiesta la reperibilità viene corrisposta, duran- te il periodo di reperibilità, un’indennità giornaliera del seguente importo: • reperibilità richiesta nei giorni feriali: Euro 15,00; • reperibilità richiesta in giorni festivi: Euro 20,00; Le prestazioni eventualmente effettuate darà luogo a compensazione con una pari riduzione dell'orario lavorativo da fruirsi entro e non oltre il normale termine di cui all'art. 45. Restano salve le maggiorazioni dovute per prestazioni effettuate in orario di lavo- ro dal personale cui è stata richiesta la reperibilità vanno compensate con il trattamento previsto per le ore straordinarie (diurne, notturne, notturno e/o in giornate domenicali o festive, festive notturne). Gli eventuali maggiori importi in godimento e già definiti con accordi specifici continuano ad essere conservati.
Appears in 1 contract
Reperibilità. I dipendenti possonoLa Società ha la facoltà di richiedere la reperibilità, a rotazione, essere chiamati a rendersi reperi- bili fuori dell’orario ordinario di lavoro nel caso in cui il Consorzio ne fac- cia richiesta in relazione alle esigenze dei servizi. I Consorzi indicheran- no, con comunicazione scritta, i lavoratori tenuti a rendersi reperibili fuori dal normale orario di lavorolavoro e ferma restando l’osservanza del riposo settimanale, al personale in possesso di competenze e professionalità direttamente correlate al funzionamento di impianti e/o tecnologie operanti con continuità.
III. Tenuto conto In occasione del matrimonio il lavoratore ha diritto ad un congedo di 15 giorni consecutivi di calendario, senza decurtazione della retribuzione.
IV. Ai sensi della legge n. 53 del 2000 e delle esigenze relative norme di attuazione, il lavoratore, in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica del lavoratore, ha diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all’anno. In tali giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi.
V. Nel caso di più eventi luttuosi nel corso dello stesso anno, riguardanti parenti entro il primo grado (genitori, coniuge, figli, fratelli, sorelle), i giorni di permesso di cui al precedente commacomma che precede potranno essere fruiti in relazione a ciascuno di tali eventi.
VI. Nel caso in cui gli eventi di cui ai commi IV e V si siano verificati fuori della provincia ove è ubicata la sede di lavoro, i Consorzi informeranno preventivamente le R.S.A./R.S.U. dei turni il lavoratore potrà fruire, oltre ai 3 giorni di reperibilitàpermesso di cui sopra, di ulteriori 2 giorni di calendario non retribuiti.
VII. I lavoratori giorni di permesso di cui viene richiesta ai commi che precedono sono fruiti, previa comunicazione dell’evento e dei giorni da utilizzare, comunque entro sette giorni dal decesso o dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici. L’interessato dovrà presentare la reperibilità dovranno fornire un reca- pito che consenta relativa documentazione nel rispetto della normativa vigente.
VIII. Nel caso di grave infermità dei soggetti di cui al Consorzio IV comma del presente articolo possono essere concordate, nel rispetto delle norme di rintracciarli attuazione della legge n. 53 del 2000 ed in modo che possano pre- stare immediatamente la loro operaalternativa all’utilizzo dei giorni di permesso, ove questa sia necessariadiverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa, anche per periodi superiori a 3 giorni, ferma restando una riduzione complessiva dell’orario di lavoro pari a 3 giorni.
IX. La reperibilità Società può essere richiesta anche inoltre concedere al lavoratore, per singole giornate ma ragioni familiari o personali e compatibilmente con le esigenze di servizio, permessi speciali non retribuiti fino ad un massimo di 10 giorni nell’anno solare, nonché permessi di breve durata non superiori a due ore per non più gravi motivi, con facoltà di 6 giorni consecutivi, fatta eccezione per il periodo di esercizio irriguo e di accentuata attività degli impianti idrovori. Ai lavoratori ai quali viene richiesta corrispondere la reperibilità viene corrisposta, duran- te il periodo di reperibilità, un’indennità giornaliera del seguente importo: • reperibilità richiesta nei giorni feriali: Euro 15,00; • reperibilità richiesta in giorni festivi: Euro 20,00; Le prestazioni eventualmente effettuate oltre il normale orario di lavo- ro dal personale cui è stata richiesta la reperibilità vanno compensate con il trattamento previsto per le ore straordinarie (diurne, notturne, festive, festive notturne). Gli eventuali maggiori importi in godimento e già definiti con accordi specifici continuano ad essere conservatiretribuzione.
Appears in 1 contract
Reperibilità. I dipendenti possono(art.55 del CCRL 1.8.2002)
1. Nel Comune di Latisana opera il servizio di pronta reperibilità per il personale appartenente ai servizi così come individuati al successivo comma 2, a rotazione, essere chiamati a rendersi reperi- bili servizio che il dipendente è tenuto ad osservare al di fuori dell’orario ordinario di lavoro nel caso in cui il Consorzio ne fac- cia richiesta in relazione alle esigenze dei servizi. I Consorzi indicheran- no, con comunicazione scritta, i lavoratori tenuti a rendersi reperibili fuori dal del normale orario di lavoro.
2. Tenuto conto delle esigenze I servizi di pronto intervento ai fini della pronta reperibilità sono i seguenti: Servizi tecnologici n.2 unità
3. Il dipendente non può essere messo in reperibilità per un periodo superiore a giorni 7 al mese, previa accettazione dello stesso e nel rispetto del D.Lgs.66/2003 (con un lasso di tempo di minimo 11 ore dalla fine del servizio). In caso di chiamata il dipendente, che dovrà far preventivamente conoscere al settore di appartenenza il mezzo più idoneo e rapido di contatto, è tenuto a raggiungere il posto di lavoro assegnatogli nell’arco di tempo di 30 minuti primi. L’indennità di reperibilità non compete durante l’orario di servizio a qualsiasi titolo prestato.
4. Il Servizio di pronta reperibilità è remunerato con un’indennità di €. 10,33 per 12 ore al giorno. Detta indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore e non compete durante l’orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. L’indennità di cui sopra viene corrisposta al precedente commadipendente in relazione alle ore di pronta reperibilità prestate nel corso di un mese solare ed è liquidata mensilmente con ordinanza del Responsabile di unità organizzativa assieme alle normali competenze retributive, i Consorzi informeranno preventivamente le R.S.A./R.S.U. dei turni previa tempestiva acquisizione da parte del settore Economico Finanziario degli appositi prospetti individuali recanti l’indicazione delle ore messe a compenso, sottoscritti dal dipendente interessato e dal Responsabile del servizio.
5. Qualora la prestazione sia effettivamente richiesta durante il servizio di reperibilità. I lavoratori cui viene richiesta la reperibilità dovranno fornire un reca- pito che consenta al Consorzio di rintracciarli in modo che possano pre- stare immediatamente la loro opera, ove questa sia necessaria. La reperibilità può essere richiesta anche per singole giornate ma per non più di 6 giorni consecutivi, fatta eccezione per il periodo di esercizio irriguo e di accentuata attività degli impianti idrovori. Ai lavoratori ai quali viene richiesta la reperibilità viene corrisposta, duran- te il periodo di pronta reperibilità, un’indennità giornaliera al dipendente viene altresì corrisposto il compenso per lavoro straordinario. Ove però la prestazione medesima avvenga in un giorno di riposo settimanale o festivo, anche infrasettimanale, e comporti un impiego temporale pari a quello del seguente importo: • reperibilità richiesta nei giorni feriali: Euro 15,00; • reperibilità richiesta in giorni festivi: Euro 20,00; Le prestazioni eventualmente effettuate oltre il normale orario di lavo- ro dal personale cui è stata richiesta la reperibilità vanno compensate lavoro, al dipendente viene corrisposta detta indennità in misura raddoppiata con il trattamento previsto per diritto al riposo compensativo da fruirsi entro 15 giorni. Qualora le ore straordinarie (diurne, notturne, festive, festive notturne)effettuate siano inferiori a quelle del normale orario di lavoro potranno essere solamente retribuite o recuperate.
6. Gli eventuali maggiori importi in godimento Dalla avvenuta prestazione svolta dal dipendente durante il servizio di pronta reperibilità dovrà essere redatta a cura del Responsabile del settore ovvero dal suo sostituto apposita relazione sulle cause che hanno determinato l’intervento del dipendente e già definiti con accordi specifici continuano ad essere conservatisui tempi di effettivo impiego del medesimo.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Aziendale
Reperibilità. I dipendenti possono1. La reperibilità è un istituto complementare alla normale prestazione lavorativa mediante il quale il lavoratore è a disposizione dell'impresa per sopperire ad esigenze non prevedibili al fine di assicurare il ripristino e la continuità dei servizi, a rotazione, essere chiamati a rendersi reperi- bili fuori dell’orario ordinario la funzionalità o sicurezza degli impianti.
2. Le ore di reperibilità non devono considerarsi ai fini del computo dell'orario di lavoro legale e contrattuale.
3. L'azienda che intenda utilizzare la reperibilità ne darà informazione preventiva alla Rappresentanza sindacale, di norma in apposito incontro, illustrando le modalità applicative che intende adottare, il numero dei lavoratori coinvolti e le loro professionalità.
4. Le aziende che utilizzano l'istituto della reperibilità incontreranno con periodicità annuale la Rappresentanza sindacale per verificare l'applicazione dell'istituto anche in relazione all'utilizzo della deroga al riposo giornaliero con specifico riferimento alla tipologia dei casi, alla loro frequenza e in relazione al carattere di eccezionalità della stessa.
5. Il lavoratore potrà essere inserito dall'azienda in turni di reperibilità definiti secondo una normale programmazione plurimensile di norma previo preavviso scritto di 5 giorni. Sono fatte salve le sostituzioni dovute a situazioni soggettive dei lavoratori coinvolti nei turni di reperibilità.
6. Fermo restando il possesso dei necessari requisiti tecnici, le aziende provvederanno ad avvicendare nel servizio di reperibilità il maggior numero possibile di lavoratori dando priorità ai dipendenti che ne facciano richiesta.
7. Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere turni di reperibilità.
8. Nel caso in cui il Consorzio ne fac- cia richiesta in relazione alle esigenze dei servizi. I Consorzi indicheran- nolavoratore ritenga sussistere un giustificato motivo che, con comunicazione scrittaanche temporaneamente, i lavoratori tenuti a rendersi reperibili fuori dal normale orario di lavoro. Tenuto conto delle esigenze di cui al precedente comma, i Consorzi informeranno preventivamente le R.S.A./R.S.U. non gli permetta lo svolgimento dei turni di reperibilità, può chiedere un incontro con la direzione aziendale per illustrare le sue ragioni con l'eventuale assistenza di un componente la Rappresentanza sindacale.
9. I lavoratori cui viene richiesta Al fine di garantire che la reperibilità dovranno fornire sia uno strumento efficiente ed efficace ed al contempo consentire al lavoratore di svolgere una normale vita di relazione, l'azienda adotterà soluzioni tecnologiche adeguate per evitare che il lavoratore debba permanere presso un reca- pito che consenta al Consorzio luogo definito.
10. Il lavoratore in reperibilità in caso di rintracciarli chiamata è tenuto ad attivarsi immediatamente per far fronte all'intervento richiesto in un tempo congruo - in modo che possano pre- stare immediatamente da raggiungere il luogo dell'intervento di norma entro 30 minuti dalla chiamata fatta salva diversa pattuizione aziendale - e dovrà informare l'azienda del prevedibile tempo necessario per giungere sul luogo ove è chiamato ad intervenire.
11. Nel caso in cui il lavoratore durante il periodo di reperibilità assuma comportamenti tali da rendere inutile la loro opera, ove questa sia necessariarichiesta di intervento non sarà riconosciuta l'indennità di reperibilità e si attiverà la procedura disciplinare di cui all'articolo 110.
12. La reperibilità potrà essere richiesta secondo le seguenti articolazioni:
a) oraria;
b) giornaliera;
c) settimanale.
13. La reperibilità settimanale non potrà eccedere le due settimane continuative su quattro e non dovrà comunque coinvolgere più di sei giorni continuativi.
14. Per l'effettivo svolgimento dei turni di reperibilità le aziende riconosceranno al lavoratore un compenso specifico, avente natura retributiva, differenziandolo rispetto a quello dovuto per i casi di intervento; i predetti compensi non sono tra loro cumulabili. Il compenso non può essere richiesta anche inferiore ai seguenti valori espressi in euro: Superiore alla 5ª 6,15 10,10 10,65 40,85 41,40 45,35 4ª e 5ª 5,35 8,40 9,00 35,15 35,75 38,80 1ª, 2ª e 3ª 4,5 6,75 7,30 29,25 29,80 32,05
15. L'importo orario di reperibilità viene determinato dividendo per singole giornate ma per non più 16 gli importi espressi nella prima colonna (16 ore - giorno lavorato) della precedente tabella.
16. Il trattamento di 6 giorni consecutivi, fatta eccezione reperibilità è dovuto per il periodo nel quale il lavoratore è in attesa di esercizio irriguo un'eventuale chiamata da parte dell'azienda.
17. Dal momento della chiamata e per il tempo necessario a raggiungere il luogo dell'intervento e di accentuata attività degli impianti idrovoriquello necessario al successivo rientro verrà riconosciuto un trattamento pari al 70% della normale retribuzione oraria lorda senza maggiorazioni.
18. Ai lavoratori ai quali viene richiesta Le ore di intervento effettuato, ivi comprese quelle c.d. "da remoto", rientrano nel computo dell'orario di lavoro, salvo il riconoscimento di riposi compensativi, e saranno compensate con le maggiorazioni previste dal presente contratto per il lavoro straordinario, notturno e festivo nelle sue varie articolazioni.
19. Le prestazioni effettuate durante la reperibilità viene corrisposta, duran- te il periodo di reperibilità, un’indennità giornaliera del seguente importo: • reperibilità richiesta nei giorni feriali: Euro 15,00; • reperibilità richiesta in giorni festivi: Euro 20,00; Le prestazioni eventualmente effettuate oltre il saranno comunque retribuite come lavoro straordinario e conteggiate come tali solo se aggiuntive al normale orario contrattuale.
20. Sulla base delle leggi vigenti si concorda che è permessa la deroga, che non può assumere carattere di lavo- ro strutturalità, al riposo giornaliero di 11 ore consecutive per i lavoratori che prestano la loro opera in regime di reperibilità garantendo, in ogni caso, un riposo giornaliero consecutivo almeno pari a 8 ore ed accordando una protezione appropriata.
21. Nel caso in cui non sia utilizzato il mezzo aziendale ed il lavoratore reperibile utilizzi mezzi pubblici di trasporto ovvero sia autorizzato all'uso di un proprio mezzo di trasporto per raggiungere il luogo dell'intervento le spese di viaggio saranno rimborsate; la quantificazione del rimborso sarà effettuata secondo gli accordi e le prassi aziendali in atto.
22. Il personale direttivo è escluso dall'applicazione della presente normativa.
23. L'indennità di reperibilità e gli altri trattamenti economici previsti dal personale presente articolo sono stati quantificati considerando i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, d'origine legale o contrattuale e, quindi, sono già comprensivi degli stessi. Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2120 del codice civile, le parti convengono che i trattamenti economici di cui è stata richiesta al presente articolo siano esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
24. Sono fatti salvi gli accordi aziendali esistenti che regolamentano la reperibilità vanno compensate con il trattamento previsto per le ore straordinarie (diurne, notturne, festive, festive notturne). Gli eventuali maggiori importi in godimento e già definiti con accordi specifici continuano ad essere conservatimateria disciplinata nel presente articolo.
Appears in 1 contract
Reperibilità. I dipendenti possono1. Per le aree di pronto intervento individuate dagli enti, può essere istituito il servizio di pronta reperibilità. Esso è remunerato con la somma di € 10,33 per 12 ore al giorno. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall’art. 67. Tale importo è raddoppiato in caso di reperibilità cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato.
2. In caso di chiamata l’interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell’arco di trenta minuti.
3. Ciascun dipendente non può essere messo in reperibilità per più di 6 volte in un mese; gli enti assicurano la rotazione tra più soggetti anche volontari.
4. In sede di contrattazione integrativa, secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 482, è possibile elevare il limite di cui al comma 3 nonché la misura dell’indennità di cui al comma 1, fino ad un massimo di € 13.
5. L’indennità di reperibilità di cui ai commi 1 e 4 non compete durante l’orario di servizio a rotazionequalsiasi titolo prestato. Detta indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed è corrisposta in proporzione alla sua durata oraria maggiorata, essere chiamati in tal caso, del 10%. Qualora la pronta reperibilità cada di domenica o comunque di riposo settimanale secondo il turno assegnato, il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo anche se non è chiamato a rendersi reperi- bili fuori dell’orario rendere alcuna prestazione lavorativa. Nella settimana in cui fruisce del riposo compensativo, il lavoratore è tenuto a rendere completamente l’orario ordinario di lavoro nel previsto. La fruizione del riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell’orario di lavoro settimanale.
6. In caso in cui il Consorzio ne fac- cia richiesta in relazione alle esigenze dei servizidi chiamata, le ore di lavoro prestate vengono retribuite come lavoro straordinario o compensate, a richiesta, ai sensi dell’art. I Consorzi indicheran- no38, comma 7, e dell’art. 38- bis, del CCNL del 14.9.200083 o con comunicazione scritta, i lavoratori tenuti a rendersi reperibili fuori dal normale orario di lavoro. Tenuto conto delle esigenze equivalente recupero orario; per le stesse ore è esclusa la percezione del compenso di cui al precedente comma, i Consorzi informeranno preventivamente le R.S.A./R.S.U. dei turni di reperibilità. I lavoratori cui viene richiesta la reperibilità dovranno fornire un reca- pito che consenta al Consorzio di rintracciarli in modo che possano pre- stare immediatamente la loro opera, ove questa sia necessariaai commi 1 e 4.
7. La disciplina del comma 6 non trova applicazione nell’ipotesi di chiamata del lavoratore in reperibilità può essere richiesta anche cadente nella giornata del riposo settimanale, secondo il turno assegnato; per singole giornate ma per non più tale ipotesi trova applicazione, invece, la disciplina di 6 giorni consecutivicui all’art. 24, fatta eccezione per il periodo di esercizio irriguo e di accentuata attività degli impianti idrovori. Ai lavoratori ai quali viene richiesta la reperibilità viene corrispostacomma 1, duran- te il periodo di reperibilità, un’indennità giornaliera del seguente importo: • reperibilità richiesta nei giorni feriali: Euro 15,00; • reperibilità richiesta in giorni festivi: Euro 20,00; Le prestazioni eventualmente effettuate oltre il normale orario di lavo- ro dal personale cui è stata richiesta la reperibilità vanno compensate con il trattamento previsto per le ore straordinarie (diurne, notturne, festive, festive notturne). Gli eventuali maggiori importi in godimento e già definiti con accordi specifici continuano ad essere conservatiCCNL del 14.9.200084.
Appears in 1 contract
Reperibilità. I dipendenti possono, a rotazione, essere chiamati a rendersi reperi- bili fuori dell’orario ordinario di lavoro nel caso in cui il Consorzio ne fac- cia richiesta in relazione alle esigenze dei servizi. I Consorzi indicheran- no, con comunicazione scritta, i lavoratori tenuti a rendersi reperibili fuori dal normale orario di lavoro. Tenuto conto delle esigenze di cui al precedente comma, i Consorzi informeranno preventivamente le R.S.A./R.S.U. dei turni di reperibilità. I lavoratori cui viene richiesta la reperibilità dovranno fornire un reca- pito che consenta al Consorzio di rintracciarli in modo che possano pre- stare immediatamente la loro opera, ove questa sia necessaria1. La reperibilità Società può essere richiesta anche per singole giornate ma per non più richiedere che un lavoratore si renda reperibile in determinati periodi di 6 giorni consecutivitempo, fatta eccezione per sulla base di una rotazione di massimo 12 ore, ferma restando la possibilità di introdurre il periodo servizio di esercizio irriguo turnazione.
2. In sede di contrattazione decentrata territoriale, viene definita l'applicazione e di accentuata attività degli impianti idrovori. Ai lavoratori ai quali viene richiesta la reperibilità viene corrisposta, duran- te il periodo di programmazione dell'istituto della reperibilità, un’indennità giornaliera del seguente importo: • reperibilità richiesta nei giorni feriali: Euro 15,00; • reperibilità richiesta in giorni festivi: Euro 20,00; Le prestazioni eventualmente effettuate tenendo presente:
a. l'esigenza della Società di far svolgere immediate prestazioni, oltre il normale orario di lavo- ro dal lavoro, anche per situazioni di carattere occasionale ed eccezionale;
b. la fornitura di idonea strumentazione atta a contattare il dipendente;
c. il principio della rotazione tra il personale cui è stata richiesta interessato;
d. il limite minimo non inferiore a 6 ore per ciascun turno di reperibilità;
e. nel mese il limite massimo di norma di una giornata di reperibilità nei giorni di sabato, domenica e festivi;
f. che nella settimana la reperibilità vanno compensate con non può superare 2 turni diurni (dalle 06,00 alle 22,00) e un turno di reperibilità notturna (dalle 22,00 alle 06,00).
3. In caso di intervento durante le fasce di reperibilità, la prestazione lavorativa non può essere superiore di norma alle 8 ore consecutive, oltre le quali il trattamento previsto dipendente deve essere necessariamente sostituito.
4. In caso di interventi notturni o festivi, al dipendente spetta 1 giorno di riposo nella giornata immediatamente successiva.
5. In caso di prestazione di servizio durante il turno di reperibilità, al dipendente spetta la corresponsione di una retribuzione oraria corrispondente a quella prevista per le ore straordinarie prestazioni di lavoro straordinario di cui all’art. 101 ovvero riposo compensativo di cui all’art. 39.
6. Nel caso di impossibilità per il dipendente di garantire la reperibilità, lo stesso è tenuto a darne preventiva e tempestiva comunicazione ai diretti superiori. Il dipendente non può essere posto in reperibilità nei periodi di assenza per malattia, ferie o altra assenza che impedisca l'effettuazione delle prestazioni.
7. La reperibilità deve essere organizzata normalmente nell'ambito dei Centri Manutentori (diurneo di Esercizio), notturnedella provincia o dell’intero Compartimento.
8. La strumentazione in dotazione al personale è fornita dalla Società, festivedovrà essere mantenuta attiva durante l’orario di servizio e le fasce di reperibilità. La chiamata del personale posto in reperibilità può avvenire anche mediante strumenti di comunicazione personali del dipendente.
9. In sede di contrattazione nazionale e/o decentrata saranno individuate le modalità, festive notturne)i tempi, la durata ed il compenso per quei casi particolari di reperibilità del personale della Società chiamato a collaborare, secondo le specifiche necessità ed esigenze, con altre Amministrazioni, Enti o Istituzioni centrali e locali. Gli eventuali maggiori importi in godimento e già definiti con accordi specifici continuano ad essere conservatiTali accordi, nel rispetto dei princip i generali dell’istituto della reperibilità, devono soddisfare le predette esigenze.
Appears in 1 contract
Reperibilità. I dipendenti possonoI. La Società ha la facoltà di richiedere la reperibilità, a rotazione, essere chiamati a rendersi reperi- bili fuori dell’orario ordinario di lavoro nel caso in cui il Consorzio ne fac- cia richiesta in relazione alle esigenze dei servizi. I Consorzi indicheran- no, con comunicazione scritta, i lavoratori tenuti a rendersi reperibili fuori dal normale orario di lavorolavoro e ferma restando l'osservanza del riposo settimanale, al personale in possesso di competenze e professionalità direttamente correlate al funzionamento di impianti e/o tecnologie operanti con continuità.
II. Tenuto conto delle esigenze Il personale in reperibilità, al fine di effettuare gli eventuali interventi richiesti, dovrà garantire condizioni di rintracciabilità, a mezzo di idonea strumentazione individuata dalla Società, in modo da raggiungere il luogo d'intervento nei tempi e con le modalità richieste e comunque, di norma, entro 90 minuti dalla relativa chiamata.
III. Per l'individuazione del personale di cui sopra, la Società provvederà a predisporre opportune turnazioni che favoriscano la più ampia rotazione del personale interessato, fatta salva la possibilità, nell'ambito dei lavoratori designati dalla Società stessa, di dare la precedenza a coloro che abbiano avanzato specifiche richieste in tal senso.
IV. Al personale di cui al precedente comma, i Consorzi informeranno preventivamente le R.S.A./R.S.U. dei turni presente articolo spettano:
a) un compenso di reperibilità. I lavoratori cui viene richiesta 20,66 euro per la reperibilità dovranno fornire prestata per le giornate di sabato, domenica e per gli altri giorni festivi infrasettimanali, e di 15,49 euro per i restanti giorni della settimana. Ove la reperibilità richiesta risulti a cavallo tra due giorni per i quali è previsto un reca- pito che consenta differente compenso, si provvederà alla liquidazione del compenso medesimo secondo il criterio della prevalenza;
b) un ulteriore compenso per l'intervento effettuato, anche attraverso gli strumenti telematici messi a disposizione dall'Azienda, da liquidarsi secondo le previsioni normative vigenti in materia di lavoro straordinario. Ove tale intervento risulti, nell'ambito dell'intera reperibilità prevista, inferiore ad un'ora, il compenso di cui al Consorzio presente punto sarà comunque liquidato nella misura minima di rintracciarli un'ora;
c) un rimborso, secondo le procedure in modo che possano pre- stare immediatamente la loro operaatto in Azienda, ove questa sia necessariaper le spese eventualmente sostenute in caso di intervento. La reperibilità non può essere richiesta anche per singole giornate ma periodi inferiori a 12 ore continuative, fermo restando che, a tal fine, periodi continuativi di reperibilità che interessino frazioni di giorni diversi e consecutivi verranno considerati cumulativamente. Dichiarazione a verbale Nell'Allegato 3 al presente C.C.N.L. sono elencati gli ambiti organizzativi di Poste Italiane S.p.A. attualmente interessati dall'istituto della reperibilità. Fatti salvi accordi già in essere alla data di sottoscrizione del presente contratto, qualora si rendesse necessario integrare l'allegato di cui al punto che precede ovvero attivare l'istituto in Società diverse da Poste Italiane che applicano il presente contratto, le Parti si incontreranno per non più di 6 giorni consecutivi, fatta eccezione per il periodo di esercizio irriguo e di accentuata attività degli impianti idrovori. Ai lavoratori ai quali viene richiesta la reperibilità viene corrisposta, duran- te il periodo di reperibilità, un’indennità giornaliera del seguente importo: • reperibilità richiesta nei giorni feriali: Euro 15,00; • reperibilità richiesta in giorni festivi: Euro 20,00; Le prestazioni eventualmente effettuate oltre il normale orario di lavo- ro dal personale cui è stata richiesta la reperibilità vanno compensate con il trattamento previsto per le ore straordinarie (diurne, notturne, festive, festive notturne). Gli eventuali maggiori importi in godimento e già definiti con accordi definire gli specifici continuano ad essere conservatiambiti organizzativi interessati.
Appears in 1 contract
Reperibilità. I dipendenti possono1 La Società può richiedere che un lavoratore si renda reperibile in determinati periodi di tempo, a rotazionesulla base di una rotazione di massimo 12 ore, essere chiamati a rendersi reperi- bili fuori dell’orario ordinario ferma restando la possibilità di lavoro nel caso in cui introdurre il Consorzio ne fac- cia richiesta in relazione alle esigenze dei servizi. I Consorzi indicheran- noservizio di turnazione.
2 In sede di contrattazione decentrata territoriale, con comunicazione scritta, i lavoratori tenuti a rendersi reperibili fuori dal normale orario di lavoro. Tenuto conto delle esigenze di cui al precedente comma, i Consorzi informeranno preventivamente le R.S.A./R.S.U. dei turni di reperibilità. I lavoratori cui viene richiesta definita l'applicazione e la reperibilità dovranno fornire un reca- pito che consenta al Consorzio di rintracciarli in modo che possano pre- stare immediatamente la loro opera, ove questa sia necessaria. La reperibilità può essere richiesta anche per singole giornate ma per non più di 6 giorni consecutivi, fatta eccezione per il periodo di esercizio irriguo e di accentuata attività degli impianti idrovori. Ai lavoratori ai quali viene richiesta la reperibilità viene corrisposta, duran- te il periodo di programmazione dell'istituto della reperibilità, un’indennità giornaliera del seguente importo: • reperibilità richiesta nei giorni feriali: Euro 15,00; • reperibilità richiesta in giorni festivi: Euro 20,00; Le prestazioni eventualmente effettuate tenendo presente:
a. l'esigenza della Società di far svolgere immediate prestazioni, oltre il normale orario di lavo- ro dal lavoro, anche per situazioni di carattere occasionale ed eccezionale;
b. la fornitura di idonea strumentazione atta a contattare il dipendente;
c. il principio della rotazione tra il personale cui è stata richiesta interessato;
d. il limite minimo non inferiore a 6 ore per ciascun turno di reperibilità;
e. nel mese il limite massimo di norma di due giornate di reperibilità nei giorni di sabato, domenica e festivi;
f. che nella settimana la reperibilità vanno compensate con non può superare 3 turni diurni (dalle 06,00 alle 22,00) e 2 turni di reperibilità notturna (dalle 22,00 alle 06,00).
3 In caso di intervento durante le fasce di reperibilità, la prestazione lavorativa non può essere superiore di norma alle 8 ore consecutive, oltre le quali il trattamento previsto dipendente deve essere necessariamente sostituito.
4 In caso di interventi notturni o festivi, al dipendente spetta 1 giorno di riposo nella giornata immediatamente successiva.
5 In caso di prestazione di servizio durante il turno di reperibilità, al dipendente spetta la corresponsione di una retribuzione oraria corrispondente a quella prevista per le ore straordinarie prestazioni di lavoro straordinario di cui all’art. 101 ovvero riposo compensativo di cui all’art. 39.
6 Nel caso di impossibilità per il dipendente di garantire la reperibilità, lo stesso è tenuto a darne preventiva e tempestiva comunicazione ai diretti superiori. Il dipendente non può essere posto in reperibilità nei periodi di assenza per malattia, ferie o altra assenza che impedisca l'effettuazione delle prestazioni.
7 La reperibilità deve essere organizzata normalmente nell'ambito dei Centri Manutentori (diurneo di Esercizio), notturnedella provincia o dell’intera Struttura Territoriale.
8 La strumentazione in dotazione al personale è fornita dalla Società, festivedovrà essere mantenuta attiva durante l’orario di servizio e le fasce di reperibilità. La chiamata del personale posto in reperibilità può avvenire anche mediante strumenti di comunicazione personali del dipendente.
9 In sede di contrattazione nazionale e/o decentrata saranno individuate le modalità, festive notturne)i tempi, la durata ed il compenso per quei casi particolari di reperibilità del personale della Società chiamato a collaborare, secondo le specifiche necessità ed esigenze, con altre Amministrazioni, Enti o Istituzioni centrali e locali. Gli eventuali maggiori importi Tali accordi, nel rispetto dei principi generali dell’istituto della reperibilità, devono soddisfare le predette esigenze. Le Parti, nell'ottica di assicurare uniformità nel rispetto della disciplina contrattuale dell'orario di lavoro, si danno atto ed espressamente convengono che la stessa, ed in godimento particolare gli artt. 33-40, fatto salvo quanto demandato alla contrattazione a livello territoriale, troverà uniforme applicazione a livello aziendale, anche in sostituzione di difformi prassi, usi e/o consuetudini territoriali e/o aziendali, da intendersi espressamente e già definiti con accordi specifici continuano definitivamente superati ad essere conservatiogni effetto, e sostituiti dal presente Contratto.
Appears in 1 contract
Reperibilità. I dipendenti possonoAl Personale addetto alle unità organizzative poste a presidio di particolari attività l’Azienda può chiedere reperibilità. In tal caso gli interessati debbono: - fornire tempo per tempo all’Impresa le indicazioni utili alla reperibilità; - mantenersi in situazioni logistiche che non ostacolino l’eventuale intervento; - effettuare gli interventi richiesti. L’ Azienda doterà gli interessati dei necessari strumenti aziendali ed organizzerà le relative attività con il necessario preavviso, normalmente almeno una settimana prima. Al Personale a cui verrà richiesta la reperibilità – ad esclusione degli appartenenti all’Area professionale Quadri – compete: - un’indennità pari a € 30,68 lordi, ragguagliata ad una reperibilità di 24 ore, con un minimo di € 13,98; - il rimborso delle spese sostenute; - il compenso per il lavoro straordinario relativo alla durata dell’intervento; - il compenso pari al 30% della paga oraria relativo alla durata dell’intervento se lo stesso è richiesto di domenica o in altra giornata destinata al riposo settimanale, oltre al riposo compensativo in un altro giorno lavorativo della settimana per le ore prestate. Nel caso in cui venga richiesta la reperibilità al personale appartenente all’Area professionale Quadri, a rotazionefronte di intervento svolto di sabato, essere chiamati domenica, in giornata festiva ovvero in altra giornata destinata al riposo settimanale (anche nel caso di “settimana corta”) spetterà il riposo compensativo in un altro giorno della settimana. Al Personale assegnato presso le strutture di: − Governance IT e Architetture Gruppo Assicurativo; − Sicurezza informatica; − Sistemi Informativi Danni; − Sistemi Informativi Vita e Gruppo Assicurativo in caso di richiesta di reperibilità verranno corrisposte le seguenti indennità: • € 34,00 – per ogni giornata di reperibilità feriale (ragguagliati ad una reperibilità per 24 ore, riproporzionata per periodi inferiori, fermo restando l’importo minimo di € 13,98) • € 40,00 – per ogni giornata di reperibilità festiva (ragguagliati ad una reperibilità per 24 ore, riproporzionata per periodi inferiori, fermo restando l’importo minimo di € 13,98) Al suddetto Personale per l’effettuazione di interventi necessari per la risoluzione di specifiche indisponibilità, per il dipendente in stato di reperibilità sono previsti i seguenti trattamenti: Intervento presso l’unità di appartenenza: − Aree professionali B • rimborso delle documentate spese di trasporto; • compenso per il lavoro straordinario con un minimo di € 18,42. − Area professionale Quadri • rimborso delle documentate spese di trasporto; • compenso fisso pari a rendersi reperi- bili fuori dell’orario ordinario € 50,00 per interventi fino a 2 ore; • € 5,11 per ogni ora successiva, aggiuntiva alla seconda. Intervento da una sede diversa da quella aziendale tramite collegamento da computer/telefono, tra le 06:00 e le 22:00: − Aree professionali B • compenso per il lavoro straordinario nel rispetto delle previsioni del CCNL e delle procedure aziendali vigenti in materia. − Area professionale Quadri • compenso fisso pari a € 27,00 per interventi fino a 1 ora; • € 5,11 per ogni ora successiva, aggiuntiva alla prima. Intervento da una sede diversa da quella aziendale tramite collegamento da computer/telefono, tra le 22:00 e le 06:00: − Aree professionali B • compenso per il lavoro straordinario nel rispetto delle previsioni del CCNL e delle procedure aziendali vigenti in materia. − Area professionale Quadri • compenso fisso pari a € 30,00 per interventi fino a 1 ora; • € 6,30 per ogni ora successiva, aggiuntiva alla prima. Più interventi occorsi nell’arco delle 24 ore e necessari per la soluzione della medesima indisponibilità funzionale saranno considerati parte di lavoro un unico intervento. Per interventi prestati per almeno 2 ore tra le 22:00 e le 06:00, l’inizio dell’attività nella giornata successiva, in quanto lavorativa, sarà posticipato per una durata pari a quella dell’intervento. Le Parti si danno inoltre atto che nel caso in cui il Consorzio ne fac- cia richiesta si verifichino interventi organizzativi che interessino l’attuale perimetro si incontreranno tempestivamente per valutare gli effetti della riorganizzazione ai fini dell’applicazione della normativa in relazione alle esigenze dei servizi. I Consorzi indicheran- no, con comunicazione scritta, i lavoratori tenuti a rendersi reperibili fuori dal normale orario di lavoro. Tenuto conto delle esigenze di cui al precedente comma, i Consorzi informeranno preventivamente le R.S.A./R.S.U. dei turni di reperibilità. I lavoratori cui viene richiesta la reperibilità dovranno fornire un reca- pito che consenta al Consorzio di rintracciarli in modo che possano pre- stare immediatamente la loro opera, ove questa sia necessaria. La reperibilità può essere richiesta anche per singole giornate ma per non più di 6 giorni consecutivi, fatta eccezione per il periodo di esercizio irriguo e di accentuata attività degli impianti idrovori. Ai lavoratori ai quali viene richiesta la reperibilità viene corrisposta, duran- te il periodo di reperibilità, un’indennità giornaliera del seguente importo: • reperibilità richiesta nei giorni feriali: Euro 15,00; • reperibilità richiesta in giorni festivi: Euro 20,00; Le prestazioni eventualmente effettuate oltre il normale orario di lavo- ro dal personale cui è stata richiesta la reperibilità vanno compensate con il trattamento previsto per le ore straordinarie (diurne, notturne, festive, festive notturne). Gli eventuali maggiori importi in godimento e già definiti con accordi specifici continuano ad essere conservatidiscorso.
Appears in 1 contract
Reperibilità. I dipendenti possonoLa reperibilità dovrà essere garantita in tutti i seguenti periodi: dalle ore 16:30 (di qualsiasi giorno feriale), alle ore 8:00 (del giorno feriale successivo). Per il fine settimana dalle 13:30 del venerdì alle ore 8:00 del giorno feriale successivo; Per i giorni considerati festivi la reperibilità inizia alle ore 16:30 del giorno feriale precedente fino alle ore 8:00 del giorno successivo non festivo. Per garantire la possibilità di pronto intervento alla squadra che deve assicurare la eliminazione dell'occlusione e la sicurezza del servizio provvedendo al ripristino delle normali condizioni di esercizio di reti ed impianti connessi, l'Impresa sarà tenuta a rotazionerendere disponibili, essere chiamati entro un’ora dalla chiamata su tutto l'arco delle 24 ore giornaliere, n° 2 operatori e l’automezzo citato in art. 12 e se richiesto fornire, nei tempi stabiliti dall’intervento, un secondo automezzo ed ulteriori 2 operatori. Gli operatori dovranno intervenire muniti delle attrezzature necessarie per dare corso all'esecuzione dell'intervento, attrezzati con le modalità stabilite in art. 12. In caso di intervento non tempestivo l'Appaltatore sarà tenuto a rendersi reperi- bili fuori dell’orario ordinario pagare la penale di lavoro nel caso in cui il Consorzio ne fac- cia richiesta in relazione alle esigenze dei serviziEuro. I Consorzi indicheran- no150,00 (centocinquanta), per la prima ora di ritardo e Euro. 259,000 (duecentocinquantanove) per ogni ulteriore ora di ritardo oltre la prima, con comunicazione scrittala chiamata in causa per eventuali danni a terzi. In caso di disservizio conseguente al mancato intervento dell'Impresa nei tempi previsti, potrà essere annullato il compenso spettante per tale tipo di prestazione e tutti i lavoratori tenuti danni derivanti da tale inadempienza potranno essere addebitati a rendersi reperibili fuori dal normale orario di lavorototale carico della stessa. Tenuto conto delle esigenze di cui al precedente commaL’inottemperanza alle disposizioni contenute nel presente articolo costituirà inadempienza contrattuale grave, i Consorzi informeranno preventivamente le R.S.A./R.S.U. dei turni di reperibilità. I lavoratori cui viene richiesta la reperibilità dovranno fornire un reca- pito che consenta al Consorzio di rintracciarli in modo che possano pre- stare immediatamente la loro opera, ove questa sia necessariaanche ai fini della risoluzione d’ufficio dello stesso. La reperibilità può essere richiesta anche per singole giornate ma per non più contestazione di 6 giorni consecutivi, fatta eccezione per il periodo di esercizio irriguo e di accentuata attività degli impianti idrovori. Ai lavoratori ai quali viene richiesta la reperibilità viene corrisposta, duran- te il periodo di reperibilità, un’indennità giornaliera del seguente importo: • reperibilità richiesta nei giorni feriali: Euro 15,00; • reperibilità richiesta in giorni festivi: Euro 20,00; Le prestazioni eventualmente effettuate oltre il normale orario di lavo- ro dal personale cui è stata richiesta la reperibilità vanno compensate con il trattamento previsto per le ore straordinarie (diurne, notturne, festive, festive notturne). Gli eventuali maggiori importi in godimento e già definiti con accordi specifici continuano ad essere conservatitale circostanza dovrà avvenire mediante telegramma o fax.
Appears in 1 contract
Samples: Appalto Dei Servizi Di Prelievo, Trasporto E Scarico Di Rifiuti Liquidi Speciali
Reperibilità. I dipendenti possono1- La reperibilità è programmata esclusivamente, a rotazione, essere chiamati a rendersi reperi- bili fuori dell’orario ordinario per emergenti esigenze di lavoro nel caso ordine e di sicurezza pubblica o di pubblico soccorso o di lotta contro gli incendi boschivi. Non si può far ricorso alla reperibilità nei casi in cui il Consorzio ne fac- cia richiesta personale sia inserito in relazione turni continuativi articolati in H24.
2- Con accordo annuale, da effettuarsi entro il mese di febbraio, fra Ufficio Relazioni Sindacali e XX.XX, viene individuato il numero di turni di reperibilità da assegnare a ciascuna sede di contrattazione decentrata. Entro 30 giorni dalla comunicazione i titolari delle sedi di contrattazione decentrata definiranno con le XX.XX. la ripartizione dei turni di reperibilità alle esigenze dei servizi. I Consorzi indicheran- no, con comunicazione scritta, i lavoratori tenuti a rendersi reperibili fuori dal normale orario di lavoro. Tenuto conto delle esigenze di cui al precedente comma, i Consorzi informeranno preventivamente le R.S.A./R.S.U. strutture dipendenti.
3- Per la ripartizione dei turni di reperibilità, per l’attivazione della stessa e per la programmazione dei relativi turni devono essere attivate le procedure contrattuali previste dall’articolo 25, comma 2, lett. I lavoratori cui viene richiesta e) e dall’articolo 26, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 164/02.
4- L’organizzazione dei turni deve tenere conto dei seguenti principi generali, secondo criteri di trasparenza e imparzialita’:
a) dare precedenza alle eventuali richieste di personale volontario, compatibilmente con le esigenze di servizio, nei limiti fissati dall’art. 12, comma 3, del presente Accordo;
b) garantire il criterio di rotazione e porre la dovuta attenzione alla qualifica, alla specifica formazione ed alle diverse esperienze professionali del personale impiegato nei turni di reperibilità;
c) tenere nella dovuta considerazione eventuali particolari esigenze individuali del personale.
a) la durata della reperibilità dovranno fornire un reca- pito che consenta al Consorzio deve corrispondere all’intera giornata (dalle 00 alle 24 dello stesso giorno) con detrazione del turno di rintracciarli in modo che possano pre- stare immediatamente la loro operalavoro ordinario;
b) i turni di reperibilità devono essere stabiliti sulla base di formali e motivati ordini di servizio, ove questa sia necessaria. La reperibilità con indicazione della struttura e del personale autorizzato ad attivare detto istituto;
c) ciascun dipendente non può essere richiesta anche collocato in reperibilità per singole giornate ma per più di 5 turni al mese, non consecutivi, di cui non più di 6 giorni consecutiviuno ricadente in giorno festivo e prefestivo;
d) in caso di chiamata in servizio del dipendente in reperibilità, la prestazione di lavoro deve essere considerata lavoro straordinario, ivi compreso il tempo necessario per compiere gli spostamenti, fatta eccezione per salva, in ogni caso, la corresponsione dell’eventuale trattamento di missione e della specifica indennità e nel rispetto dell’art.8, comma 2;
e) il periodo personale in posizione di esercizio irriguo reperibilità deve raggiungere la propria sede di servizio nel più breve tempo possibile e, comunque, entro un’ora dalla chiamata;
f) il dipendente non può essere collocato in reperibilità nella giornata che precede il congedo ordinario, il riposo settimanale, infrasettimanale o festivo, salvo casi di motivate e comprovate esigenze di accentuata attività degli impianti idrovoriservizio di cui al comma 1 del presente articolo. Ai lavoratori ai quali viene richiesta la reperibilità viene corrispostan. 164, duran- te il periodo di reperibilitàvale quanto previsto al comma 4, un’indennità giornaliera dell’articolo 15 del seguente importo: • reperibilità richiesta nei giorni feriali: Euro 15,00; • reperibilità richiesta in giorni festivi: Euro 20,00; Le prestazioni eventualmente effettuate oltre il normale orario di lavo- ro dal personale cui è stata richiesta la reperibilità vanno compensate con il trattamento previsto per le ore straordinarie (diurne, notturne, festive, festive notturne). Gli eventuali maggiori importi in godimento e già definiti con accordi specifici continuano ad essere conservatipresente Accordo.
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Nazionale Quadro
Reperibilità. I dipendenti possono1. Per garantire il completo assolvimento del servizio di portierato in situazioni di emergenza è previsto, a rotazione, essere chiamati a rendersi reperi- bili fuori dell’orario ordinario con carattere di obbligatorietà nel contratto di lavoro nel caso a tempo pieno, l’istituto della reperibilità.
2. Per garantire la reperibilità, il datore di lavoro deve dotare il portiere di idonei mezzi di comunicazione.
3. Pertanto il lavoratore, limitatamente alle giornate in cui presta effettivamente la propria attività lavorativa, ha l'obbligo di essere reperibile e di assicurare il Consorzio ne fac- cia richiesta proprio intervento con la massima tempestività, atta a garantire l’effettività dell’intervento stesso.
4. Il datore di lavoro dovrà comunicare al lavoratore l’orario in relazione alle cui quest’ultimo è tenuto a garantire la propria reperibilità. Orario di lavoro e fasce orarie di reperibilità, o viceversa, dovranno succedersi senza intervalli e con continuità. Ulteriori modalità operative ed organizzative dell'istituto potranno essere definite da accordi integrativi territoriali e/o dalle parti sulla base delle specifiche esigenze dei servizidel fabbricato.
5. I Consorzi indicheran- noIl datore di lavoro dovrà indicare le persone specificatamente incaricate ad attivare le chiamate di reperibilità.
6. Il lavoratore non potrà esimersi dall’effettuare, con comunicazione scrittanei limiti previsti dalla legge, i lavoratori tenuti a rendersi reperibili prestazioni ed interventi di emergenza al di fuori dal del normale orario di lavoro. Tenuto conto lavoro nell’ambito delle esigenze di cui al precedente comma, i Consorzi informeranno preventivamente le R.S.A./R.S.U. dei turni predeterminate fasce di reperibilità, salvo giustificati motivi di impedimento. I lavoratori cui viene richiesta la reperibilità dovranno fornire un reca- pito Analogo obbligo di intervento, per casi di emergenza, farà carico al portiere che consenta comunque si trovi presso il fabbricato, al Consorzio di rintracciarli in modo che possano pre- stare immediatamente la loro opera, ove questa sia necessariafuori dell’orario di lavoro e di quello di reperibilità.
7. La reperibilità può deve essere richiesta anche per singole giornate ma per non più assicurata giornalmente e/o settimanalmente, nel tetto massimo di 12 ore settimanali, 6 giorni consecutivialla settimana e 48 settimane all’anno. Restano in ogni caso esclusi dalla reperibilità: il giorno di riposo settimanale, fatta eccezione per il periodo le festività, i periodi di esercizio irriguo ferie.
8. Per tale reperibilità ai lavoratori è riconosciuta una indennità nella misura indicata alle tabelle da A ad A21/ quater dell’art. 133.
9. Il tempo di effettivo intervento, a partire dalla chiamata ed entro un massimo di 15 minuti, sarà computato ad ogni effetto nell’orario di lavoro e di accentuata attività degli impianti idrovori. Ai lavoratori ai quali viene richiesta la reperibilità viene corrisposta, duran- te il periodo di reperibilità, un’indennità giornaliera del seguente importo: • reperibilità richiesta nei giorni feriali: Euro 15,00; • reperibilità richiesta in giorni festivi: Euro 20,00; Le prestazioni eventualmente effettuate darà luogo a compensazione con una pari riduzione dell’orario lavorativo da fruirsi entro e non oltre il normale termine di cui all’art. 45. Restano salve le maggiorazioni dovute per prestazioni effettuate in orario di lavo- ro dal personale cui è stata richiesta la reperibilità vanno compensate con il trattamento previsto per le ore straordinarie (diurne, notturne, notturno e/o in giornate domenicali o festive, festive notturne). Gli eventuali maggiori importi in godimento e già definiti con accordi specifici continuano ad essere conservati.
Appears in 1 contract
Reperibilità. I dipendenti possono1. Per le aree di pronto intervento individuate dagli enti, può essere istituito il servizio di pronta reperibilità. Esso è remunerato con la somma di
2. In caso di chiamata l’interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell’arco di trenta minuti.
3. Ciascun dipendente non può essere messo in reperibilità per più di 6 volte in un mese; gli enti assicurano la rotazione tra più soggetti anche volontari.
4. In sede di contrattazione integrativa, secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 4, è possibile elevare il limite di cui al comma 3 nonché la misura dell’indennità di cui al comma 1, fino ad un massimo di €. 13,00.
5. L’indennità di reperibilità di cui ai commi 1 e 4 non compete durante l’orario di servizio a rotazionequalsiasi titolo prestato. Detta indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed è corrisposta in proporzione alla sua durata oraria maggiorata, essere chiamati in tal caso, del 10%. Qualora la pronta reperibilità cada di domenica o comunque di riposo settimanale secondo il turno assegnato, il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo anche se non è chiamato a rendersi reperi- bili fuori dell’orario rendere alcuna prestazione lavorativa. Nella settimana in cui fruisce del riposo compensativo, il lavoratore è tenuto a rendere completamente l’orario ordinario di lavoro previsto. La fruizione del riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell’orario di lavoro settimanale.
6. In caso di chiamata, le ore di lavoro prestate vengono retribuite come lavoro straordinario o compensate, a richiesta, ai sensi dell’art. 38, comma 7, e dell’art. 38-bis, del CCNL del 14.9.2000 o con equivalente recupero orario; per le stesse ore è esclusa la percezione del compenso di cui ai commi 1 e 4.
7. La disciplina del comma 6 non trova applicazione nell’ipotesi di chiamata del lavoratore in reperibilità cadente nella giornata del riposo settimanale, secondo il turno assegnato; per tale ipotesi trova applicazione, invece, la disciplina di cui all’art. 24, comma 1, del CCNL del 14.9.2000.
9. Al finanziamento dell’INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ DI CUI ALL’ART. 70 QUINQUIES, COMMA 2, (indennità di importo massimo annuo non superiore a 350 euro) del CCNL 21.5.2018 è destinata, in applicazione dell’articolo 7, comma 4, lett. a), dello stesso CCNL una percentuale pari al 1,50 % del fondo delle risorse decentrate come determinato a seguito del processo di depurazione delle risorse destinate all’indennità di comparto, all’ incremento delle indennità riconosciute al personale educativo ed alle progressioni orizzontali (con esclusione delle progressioni previste per l’anno di competenza).
10. L’indennità è incompatibile con quella di cui all’art. 56-sexies del CCNL 21.5.2018 (Indennità di funzione).
11. L’indennità è assegnata ai dipendenti cui sono state attribuite con atto formale le specifiche responsabilità, nonché i compiti e le funzioni, così come individuati dall’art. 56-quinques, comma 2, del CCNL del 21.5.2018.
12. Le responsabilità, i compiti e le funzioni di cui al comma precedente sono quelli indicati nella seguente tabella con l’indicazione della relativa indennità: Descrizione Indennità
a) Ufficiale di stato civile e anagrafe € 300,00
b) Ufficiale elettorale € 300,00
c) Responsabile di tributi € 300,00
d) Addetto agli uffici relazioni col pubblico € 300,00
e) Formatore professionale € 300,00
f) Responsabile di archivi informatici € 300,00
g) Ufficiale giudiziario € 300,00
h) Responsabile di attività inerenti la protezione civile € 300,00
13. I provvedimenti di attribuzione sono adottati da ciascun Responsabile di Area secondo le disposizioni di legge e di contratto vigenti.
14. Ad ogni dipendente non può essere attribuita più di un’indennità per specifiche responsabilità, nel caso in cui ricorrano responsabilità diverse al dipendente interessato è attribuita l’indennità di valore economico più elevato.
15. Gli importi annui sono proporzionalmente ridotti per il Consorzio ne fac- cia richiesta personale con rapporto di lavoro a tempo parziale in relazione alle esigenze dei servizi. I Consorzi indicheran- noall’orario di servizio settimanale, con comunicazione scritta, i lavoratori tenuti a rendersi reperibili fuori mensile o annuale indicato dal normale orario contratto di lavoro. Tenuto conto delle esigenze di cui al precedente comma, i Consorzi informeranno preventivamente le R.S.A./R.S.U. dei turni di reperibilità. I lavoratori cui viene richiesta la reperibilità dovranno fornire un reca- pito che consenta al Consorzio di rintracciarli in modo che possano pre- stare immediatamente la loro opera, ove questa sia necessaria.
16. La reperibilità può essere richiesta anche per singole giornate ma per non più di 6 giorni consecutivi, fatta eccezione per il periodo di esercizio irriguo e di accentuata attività degli impianti idrovori. Ai lavoratori ai quali liquidazione viene richiesta la reperibilità viene corrisposta, duran- te il periodo di reperibilità, un’indennità giornaliera effettuata mensilmente con lo stipendio del seguente importo: • reperibilità richiesta nei giorni feriali: Euro 15,00; • reperibilità richiesta in giorni festivi: Euro 20,00; Le prestazioni eventualmente effettuate oltre il normale orario di lavo- ro dal personale cui è stata richiesta la reperibilità vanno compensate con il trattamento previsto per le ore straordinarie (diurne, notturne, festive, festive notturne). Gli eventuali maggiori importi in godimento e già definiti con accordi specifici continuano ad essere conservatimese successivo all’effettuazione della prestazione.
Appears in 1 contract
Reperibilità. I dipendenti possono1. Per garantire il completo assolvimento del servizio di portierato in situazioni di emergenza è previsto, a rotazione, essere chiamati a rendersi reperi- bili fuori dell’orario ordinario con carattere di obbligatorietà nel contratto di lavoro nel caso a tempo pieno, l'istituto della reperibilità.
2. Per garantire la reperibilità, il datore di lavoro deve dotare il portiere di idonei mezzi di comunicazione.
3. Pertanto il lavoratore, limitatamente alle giornate in cui presta effettivamente la propria attività lavorativa, ha l'obbligo di essere reperibile e di assicurare il Consorzio ne fac- cia richiesta proprio intervento con la massima tempestività, atta a garantire l'effettività dell'intervento stesso.
4. Il datore di lavoro dovrà comunicare al lavoratore l'orario in relazione alle cui quest'ultimo è tenuto a garantire la propria reperibilità. Orario di lavoro e fasce orarie di reperibilità, o viceversa, dovranno succedersi senza intervalli e con continuità. Ulteriori modalità operative ed organizzative dell'istituto potranno essere definite da accordi integrativi territoriali e/o dalle parti sulla base delle specifiche esigenze dei servizidel fabbricato.
5. I Consorzi indicheran- noIl datore di lavoro dovrà indicare le persone specificatamente incaricate ad attivare le chiamate di reperibilità.
6. Il lavoratore non potrà esimersi dall'effettuare, con comunicazione scrittanei limiti previsti dalla legge, i lavoratori tenuti a rendersi reperibili prestazioni ed interventi di emergenza al di fuori dal del normale orario di lavoro. Tenuto conto lavoro nell'ambito delle esigenze di cui al precedente comma, i Consorzi informeranno preventivamente le R.S.A./R.S.U. dei turni predeterminate fasce di reperibilità, salvo giustificati motivi di impedimento. I lavoratori cui viene richiesta la reperibilità dovranno fornire un reca- pito Analogo obbligo di intervento, per casi di emergenza, farà carico al portiere che consenta comunque si trovi presso il fabbricato, al Consorzio di rintracciarli in modo che possano pre- stare immediatamente la loro opera, ove questa sia necessariafuori dell'orario di lavoro e di quello di reperibilità.
7. La reperibilità può deve essere richiesta anche per singole giornate ma per non più assicurata giornalmente e/o settimanalmente, nel tetto massimo di 12 ore settimanali, 6 giorni consecutivialla settimana e 48 settimane all'anno. Restano in ogni caso esclusi dalla reperibilità: il giorno di riposo settimanale, fatta eccezione per il periodo le festività, i periodi di esercizio irriguo ferie.
8. Per tale reperibilità ai lavoratori è riconosciuta una indennità nella misura indicata alle tabelle da A ad A-quater dell'art. 133.
9. Il tempo di effettivo intervento, a partire dalla chiamata ed entro un massimo di 15 minuti, sarà computato ad ogni effetto nell'orario di lavoro e di accentuata attività degli impianti idrovori. Ai lavoratori ai quali viene richiesta la reperibilità viene corrisposta, duran- te il periodo di reperibilità, un’indennità giornaliera del seguente importo: • reperibilità richiesta nei giorni feriali: Euro 15,00; • reperibilità richiesta in giorni festivi: Euro 20,00; Le prestazioni eventualmente effettuate darà luogo a compensazione con una pari riduzione dell'orario lavorativo da fruirsi entro e non oltre il normale termine di cui all'art. 45. Restano salve le maggiorazioni dovute per prestazioni effettuate in orario di lavo- ro dal personale cui è stata richiesta la reperibilità vanno compensate con il trattamento previsto per le ore straordinarie (diurne, notturne, notturno e/o in giornate domenicali o festive, festive notturne). Gli eventuali maggiori importi in godimento e già definiti con accordi specifici continuano ad essere conservati.
Appears in 1 contract
Samples: Collective Labor Agreement
Reperibilità. I dipendenti possono, a rotazione, essere chiamati a rendersi reperi- bili fuori dell’orario ordinario di lavoro nel caso in cui il Consorzio ne fac- cia richiesta in Definizione e articolazione
1. In relazione alle esigenze dei servizi. I Consorzi indicheran- nodel servizio, i lavoratori possono essere chiamati, con comunicazione scritta, i lavoratori tenuti a rendersi reperibili fuori dal del normale orario di lavoro. Tenuto conto delle esigenze di cui al precedente commalavoro ed a fornire, i Consorzi informeranno preventivamente pertanto, all’Azienda le R.S.A./R.S.U. dei turni di reperibilità. I lavoratori cui viene richiesta la reperibilità dovranno fornire un reca- pito che consenta al Consorzio di notizie atte a rintracciarli in modo che possano pre- stare immediatamente perché prestino sollecitamente la loro opera, ove questa sia necessarianecessiti .
2. La reperibilità può essere richiesta:
a) secondo articolazioni settimanali, da contenersi di norma una settimana su quattro, compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative, in ragione di 5 giorni, eccettuati i giorni di riposo, ferie e festività di cui all'art. 27(“giorni festivi e riposi – festività soppresse”) del presente Contratto, ferma restando peraltro la possibilità di cui al 3° comma del presente articolo; eventuali situazioni diverse saranno esaminate, su richiesta anche sindacale, a livello aziendale, secondo le prassi in atto.
b) per singole giornate ma della settimana e precisamente:
b.1) per non più ciascuna delle giornate settimanali di 6 normale attività lavorativa;
b.2) per il sesto giorno della settimana, in relazione alla distribuzione dell'orario settimanale in cinque giorni. La reperibilità per il sesto giorno può essere richiesta anche in aggiunta a quella di cui al precedente punto a);
b.3) per le giornate festive di cui all'art. 27 (“giorni festivi e riposi – festività soppresse”) del presente Contratto;
c) in sede aziendale potranno essere previste forme di reperibilità per frazione della giornata di normale attività lavorativa e/o forme orarie previo accordo con le competenti Organizzazioni sindacali.
3. La reperibilità a periodi alterni di durata settimanale può anche essere richiesta, secondo turni che prevedano impegno di reperibilità di durata superiore a cinque giorni consecutivi. Resta fermo che in tali casi, fatta eccezione qualora il lavoratore reperibile nel settimo giorno sia chiamato a svolgere prestazioni per un numero di ore pari o superiore a quattro, il periodo giorno di esercizio irriguo riposo compensativo, da concedersi a norma della prima Dichiarazione a Verbale annessa all’art. 27 (“giorni festivi e di accentuata attività degli impianti idrovori. Ai lavoratori ai quali viene richiesta la reperibilità viene corrispostariposi – festività soppresse”), duran- te il periodo sarà libero da impegni di reperibilità, un’indennità giornaliera del seguente importo: • reperibilità richiesta nei giorni feriali: Euro 15,00; • reperibilità richiesta in giorni festivi: Euro 20,00; Le prestazioni eventualmente effettuate oltre il normale orario di lavo- ro dal personale cui è stata richiesta la reperibilità vanno compensate con il trattamento previsto per le ore straordinarie (diurne, notturne, festive, festive notturne). Gli eventuali maggiori importi in godimento e già definiti con accordi specifici continuano ad essere conservati.
Appears in 1 contract
Samples: Collective Bargaining Agreement
Reperibilità. I dipendenti possono1. L'ANAS può richiedere che un lavoratore si renda reperibile in determinati periodi di tempo, a rotazionesulla base di una rotazione di massimo 12 ore, essere chiamati a rendersi reperi- bili fuori dell’orario ordinario ferma restando la possibilità di lavoro nel caso in cui introdurre il Consorzio ne fac- cia richiesta in relazione alle esigenze dei serviziservizio di turnazione.
2. I Consorzi indicheran- noIn sede di contrattazione decentrata territoriale, con comunicazione scritta, i lavoratori tenuti a rendersi reperibili fuori dal normale orario di lavoro. Tenuto conto delle esigenze di cui al precedente comma, i Consorzi informeranno preventivamente le R.S.A./R.S.U. dei turni di reperibilità. I lavoratori cui viene richiesta definita l'applicazione e la reperibilità dovranno fornire un reca- pito che consenta al Consorzio di rintracciarli in modo che possano pre- stare immediatamente la loro opera, ove questa sia necessaria. La reperibilità può essere richiesta anche per singole giornate ma per non più di 6 giorni consecutivi, fatta eccezione per il periodo di esercizio irriguo e di accentuata attività degli impianti idrovori. Ai lavoratori ai quali viene richiesta la reperibilità viene corrisposta, duran- te il periodo di programmazione dell'istituto della reperibilità, un’indennità giornaliera del seguente importo: • reperibilità richiesta nei giorni feriali: Euro 15,00; • reperibilità richiesta in giorni festivi: Euro 20,00; Le prestazioni eventualmente effettuate tenendo presente:
a) l'esigenza dell'ANAS di far svolgere immediate prestazioni, oltre il normale orario di lavo- ro dal lavoro, anche per situazioni di carattere occasionale ed eccezionale;
b) la fornitura di idonea strumentazione atta a contattare il dipendente;
c) il principio della rotazione tra il personale cui è stata richiesta interessato;
d) il limite minimo non inferiore a 6 ore per ciascun turno di reperibilità;
e) nel mese il limite massimo di norma di una giornata di reperibilità nei giorni di sabato, domenica e festivi;
f) che nella settimana la reperibilità vanno compensate con non può superare 2 turni diurni (dalle 06,00 alle 22,00) e un turno di reperibilità notturna (dalle 22,00 alle 06,00).
3. In caso di intervento durante le fasce di reperibilità, la prestazione lavorativa non può essere superiore di norma alle 8 ore consecutive, oltre le quali il trattamento previsto dipendente deve essere necessariamente sostituito.
4. In caso di interventi notturni o festivi, al dipendente spetta 1 giorno di riposo nella giornata immediatamente successiva.
5. In caso di prestazione di servizio durante il turno di reperibilità, al dipendente spetta la corresponsione di una retribuzione oraria corrispondente a quella prevista per le ore straordinarie prestazioni di lavoro straordinario di cui all’art. 81 ovvero riposo compensativo di cui all’art.27.
6. Nel caso di impossibilità per il dipendente di garantire la reperibilità, lo stesso è tenuto a darne preventiva e tempestiva comunicazione ai diretti superiori. Il dipendente non può essere posto in reperibilità nei periodi di assenza per malattia, ferie o altra assenza che impedisca l'effettuazione delle prestazioni.
7. La reperibilità deve essere organizzata normalmente nell'ambito dei Centri Manutentori (diurneo di Esercizio), notturnedella provincia o dell’intero Compartimento.
8. La strumentazione in dotazione al personale e fornita dall’ANAS, festivedovrà essere mantenuta attiva durante l’orario di servizio e le fasce di reperibilità. La chiamata del personale posto in reperibilità può avvenire anche mediante strumenti di comunicazione personali del dipendente.
9. In sede di contrattazione nazionale e/o decentrata saranno individuate le modalità, festive notturne)i tempi e la durata ed il compenso per quei casi particolari di reperibilità del personale dell’ANAS chiamato a collaborare, secondo le specifiche necessità ed esigenze, con altre Amministrazioni, Enti o Istituzioni centrali e locali. Gli eventuali maggiori importi in godimento e già definiti con accordi specifici continuano ad essere conservatiTali accordi, nel rispetto dei principi generali dell’istituto della reperibilità, devono soddisfare le esigenze.
Appears in 1 contract
Reperibilità. I dipendenti possono1. L'ANAS può richiedere che un lavoratore si renda reperibile in determinati periodi di tempo, a rotazionesulla base di una rotazione di massimo 12 ore, essere chiamati a rendersi reperi- bili fuori dell’orario ordinario ferma restando la possibilità di lavoro nel caso in cui introdurre il Consorzio ne fac- cia richiesta in relazione alle esigenze dei serviziservizio di turnazione.
2. I Consorzi indicheran- noIn sede di contrattazione decentrata territoriale, con comunicazione scritta, i lavoratori tenuti a rendersi reperibili fuori dal normale orario di lavoro. Tenuto conto delle esigenze di cui al precedente comma, i Consorzi informeranno preventivamente le R.S.A./R.S.U. dei turni di reperibilità. I lavoratori cui viene richiesta definita l'applicazione e la reperibilità dovranno fornire un reca- pito che consenta al Consorzio di rintracciarli in modo che possano pre- stare immediatamente la loro opera, ove questa sia necessaria. La reperibilità può essere richiesta anche per singole giornate ma per non più di 6 giorni consecutivi, fatta eccezione per il periodo di esercizio irriguo e di accentuata attività degli impianti idrovori. Ai lavoratori ai quali viene richiesta la reperibilità viene corrisposta, duran- te il periodo di programmazione dell'istituto della reperibilità, un’indennità giornaliera del seguente importo: • reperibilità richiesta nei giorni feriali: Euro 15,00; • reperibilità richiesta in giorni festivi: Euro 20,00; Le prestazioni eventualmente effettuate tenendo presente:
a) l'esigenza dell'ANAS di far svolgere immediate prestazioni, oltre il normale orario di lavo- ro dal lavoro, anche per situazioni di carattere occasionale ed eccezionale;
b) la fornitura di idonea strumentazione atta a contattare il dipendente;
c) il principio della rotazione tra il personale cui è stata richiesta interessato;
d) il limite minimo non inferiore a 6 ore per ciascun turno di reperibilità;
e) nel mese il limite massimo di norma di una giornata di reperibilità nei giorni di sabato, domenica e festivi;
f) che nella settimana la reperibilità vanno compensate con non può superare 2 turni diurni (dalle 06,00 alle 22,00) e un turno di reperibilità notturna (dalle 22,00 alle 06,00).
3. In caso di intervento durante le fasce di reperibilità, la prestazione lavorativa non può essere superiore di norma alle 8 ore consecutive, oltre le quali il trattamento previsto dipendente deve essere necessariamente sostituito.
4. In caso di interventi notturni o festivi, al dipendente spetta 1 giorno di riposo nella giornata immediatamente successiva.
5. In caso di prestazione di servizio durante il turno di reperibilità, al dipendente spetta la corresponsione di una retribuzione oraria corrispondente a quella prevista per le ore straordinarie prestazioni di lavoro straordinario di cui all'art. 81 ovvero riposo compensativo di cui all'art.27.
6. Nel caso di impossibilità per il dipendente di garantire la reperibilità, lo stesso è tenuto a darne preventiva e tempestiva comunicazione ai diretti superiori. Il dipendente non può essere posto in reperibilità nei periodi di assenza per malattia, ferie o altra assenza che impedisca l'effettuazione delle prestazioni.
7. La reperibilità deve essere organizzata normalmente nell'ambito dei Centri Manutentori (diurneo di Esercizio), notturnedella provincia o dell'intero Compartimento.
8. La strumentazione in dotazione al personale e fornita dall'ANAS, festivedovrà essere mantenuta attiva durante l'orario di servizio e le fasce di reperibilità. La chiamata del personale posto in reperibilità può avvenire anche mediante strumenti di comunicazione personali del dipendente.
9. In sede di contrattazione nazionale e/o decentrata saranno individuate le modalità, festive notturne)i tempi e la durata ed il compenso per quei casi particolari di reperibilità del personale dell'ANAS chiamato a collaborare, secondo le specifiche necessità ed esigenze, con altre Amministrazioni, Enti o Istituzioni centrali e locali. Gli eventuali maggiori importi in godimento e già definiti con accordi specifici continuano ad essere conservatiTali accordi, nel rispetto dei principi generali dell'istituto della reperibilità, devono soddisfare le esigenze.
Appears in 1 contract
Reperibilità. I dipendenti possono, a rotazione, essere chiamati a rendersi reperi- bili fuori dell’orario ordinario Al fine di lavoro nel caso in cui il Consorzio ne fac- cia richiesta in relazione alle esigenze dei servizi. I Consorzi indicheran- no, con comunicazione scritta, i lavoratori tenuti a rendersi reperibili fuori dal normale orario di lavoro. Tenuto conto delle soddisfare esigenze di cui al precedente commaservizio aventi carattere di straordinarietà o emergenza non programmabili preventivamente, anche attinenti alla sicurezza degli impianti e delle attrezzature non presidiati per l'intera giornata, l'azienda può disporre l'attivazione del servizio di reperibilità anche per tutti i Consorzi informeranno preventivamente giorni dell'anno, stabilendone la durata giornaliera. In tale premessa, tra l'azienda e la R.S.U. o, in mancanza, le R.S.A./R.S.U. R.S.A., congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle XX.XX. stipulanti il presente c.c.n.l., costituiranno oggetto di esame congiunto preventivo:
a) le modalità attuative del servizio, ai sensi del comma 1;
b) la programmabilità dei turni di reperibilitàreperibilità su base superiore al bimestre - anche in considerazione delle tipiche condizioni climatiche, turistiche ecc. I del luogo - tenendo conto anche delle disponibilità individuali;
c) l'individuazione del termine temporale massimo di presentazione del dipendente in servizio a seguito di chiamata ai sensi del successivo comma 5, avuto riguardo alle caratteristiche urbanistiche e geografiche del luogo e a quelle dei servizi da assicurare. In relazione all'organizzazione del servizio, l'azienda predisporrà un sistema di turni avvicendati - ferme restando le esclusioni a norma di legge di determinate categorie di lavoratori - la cui viene richiesta la reperibilità dovranno fornire un reca- pito che consenta al Consorzio programmazione è resa nota ai dipendenti, mediante affissione nei luoghi di rintracciarli lavoro, di norma entro il 20 di ogni mese da valere per il mese seguente ovvero entro il 20 del secondo mese di ogni bimestre da valere per il bimestre seguente. Conseguentemente, il lavoratore in modo che possano pre- stare immediatamente la loro opera, ove questa sia necessaria. La turno di reperibilità può essere richiesta anche per singole giornate ma per non più di 6 giorni consecutivi, fatta eccezione per il periodo di esercizio irriguo e di accentuata attività degli impianti idrovori. Ai lavoratori ai quali viene richiesta la reperibilità viene corrisposta, duran- te il periodo di reperibilità, un’indennità giornaliera del seguente importo: • reperibilità richiesta nei giorni feriali: Euro 15,00; • reperibilità richiesta in giorni festivi: Euro 20,00; Le chiamato a svolgere immediate prestazioni eventualmente effettuate oltre il normale orario di lavo- ro dal personale cui lavoro come stabilito nel presente articolo. I turni di reperibilità sono obbligatori e in ogni singolo periodo mensile non possono superare, di norma, i sette giorni per singolo dipendente interessato, per non più di un sabato e di una domenica nell'arco dello stesso periodo. Il lavoratore in turno di reperibilità non deve stare in attesa in locali aziendali e non è stata tenuto a restare nella propria abitazione. Xxxxxxxxx, egli deve essere rintracciabile prontamente e presentarsi al lavoro immediatamente a seguito della chiamata da parte dell'azienda. In caso di richiesta la reperibilità vanno compensate con di intervento secondo quanto previsto al precedente comma 5, spetta al lavoratore una indennità di chiamata. L'importo di tale indennità è convenzionalmente commisurato al valore di un'ora e mezzo di retribuzione individuale, maggiorata della percentuale di lavoro straordinario feriale ovvero festivo a seconda delle ipotesi nelle quali si ricade. La predetta indennità è comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e legali, compreso il trattamento di fine rapporto; non è computabile nel trattamento di infermità per malattia e infortunio non sul lavoro e in quello di infortunio sul lavoro, ed è aggiuntiva all'indennità di reperibilità normalmente spettante per il turno assegnato. Per ogni giornata del turno di reperibilità spetta al lavoratore una indennità secondo le seguenti misure differenziate:
a) € 5,00 per ogni giornata dal lunedì al sabato, coincidente con la giornata di turno programmato di lavoro normale;
b) € 7,00 per ogni giornata non festiva, dal lunedì al sabato, non coincidente con la giornata di turno programmato di lavoro normale;
c) € 10,00 per ogni giornata festiva, ivi compresa quella di riposo. L'indennità di reperibilità è comprensiva dell'incidenza di tutti gli istituti contrattuali e legali, compreso il trattamento di fine rapporto, e non è computabile nel trattamento di malattia e infortunio sul lavoro. Le eventuali ore lavorative effettivamente prestate, oltre il normale orario di lavoro, durante il turno di reperibilità a seguito di chiamata da parte dell'azienda, sono regolate dal trattamento previsto dal vigente c.c.n.l. per le ore straordinarie (diurnedi lavoro in prolungamento orario, notturnestraordinario, festivenotturno, festive notturne)festivo a seconda delle ipotesi nelle quali si ricade. Gli eventuali Fatto salvo il computo del tempo dell'eventuale lavoro effettivo di cui al comma 8, le ore di turno programmato in reperibilità non sono utili ai fini della durata dell'orario legale e/o contrattuale di lavoro. Sono fatte salve le regolamentazioni del servizio di reperibilità eventualmente in atto a livello aziendale, fermo restando che gli importi di cui ai commi 6 e 7 sono assorbiti dai maggiori importi valori eventualmente riconosciuti in godimento sede aziendale allo stesso titolo e già definiti con accordi specifici continuano ad essere conservatiper le medesime fattispecie.
Appears in 1 contract
Reperibilità. I dipendenti possono1. Il servizio di pronta reperibilità può essere istituito dal CONI, a rotazione, essere chiamati a rendersi reperi- bili fuori dell’orario durante le ore o le giornate eccedenti l'orario ordinario di lavoro nel caso lavoro, per assicurare essenziali e indifferibili prestazioni riferite a servizi di emergenza, aree di pronto intervento e simili. La relativa disciplina è definita in cui il Consorzio ne fac- cia richiesta in relazione alle esigenze dei servizi. I Consorzi indicheran- no, con comunicazione scritta, i lavoratori tenuti a rendersi reperibili fuori dal normale orario sede di lavoro. Tenuto contrattazione integrativa e tiene conto anche delle esigenze di cui al precedente comma, i Consorzi informeranno preventivamente le R.S.A./R.S.U. dei turni di reperibilità. I lavoratori cui viene richiesta la reperibilità dovranno fornire un reca- pito che consenta al Consorzio di rintracciarli in modo che possano pre- stare immediatamente la loro opera, ove questa sia necessariarotazione tra più soggetti volontari.
2. La reperibilità può essere richiesta anche per singole giornate ma per non più durata massima di 6 giorni consecutivi, fatta eccezione per il un periodo di esercizio irriguo e reperibilità è di accentuata attività degli impianti idrovori12 ore.
3. Ai lavoratori ai quali viene richiesta la reperibilità viene corrisposta, duran- te In caso di chiamata in servizio durante il periodo di reperibilità, un’indennità giornaliera la prestazione di lavoro non può essere superiore a 6 ore.
4. Ciascun dipendente non può essere collocato in reperibilità per più di sei volte e, entro tale limite, per non più di due domeniche nell'arco di un mese.
5. Il periodo di reperibilità di 12 ore è remunerato con un compenso compreso tra £.15.000 e £.25.000, la cui misura viene stabilita in sede di contrattazione integrativa. Detto compenso è frazionabile in misura non inferiore a 4 ore ed è corrisposto in proporzione alla durata del seguente importo: • turno di reperibilità richiesta nei giorni feriali: Euro 15,00; • reperibilità richiesta maggiorato, in giorni festivi: Euro 20,00; Le prestazioni eventualmente effettuate oltre il normale orario di lavo- ro dal personale cui è stata richiesta tal caso, del 10%.
6. Quando la reperibilità vanno compensate con cade in giorno festivo, il trattamento previsto per dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo, anche se non chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. La fruizione di detto riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale.
7. In caso di chiamata in servizio, le ore straordinarie (diurnedi lavoro prestate vengono retribuite come lavoro straordinario o compensate, a richiesta, con recupero orario; perle stesse ore è esclusa la percezione del compenso di cui al comma 5; sono fatte salve, in ogni caso, le maggiorazioni per prestazioni notturne, festive o notturne-festive, festive notturne).
8. Gli eventuali maggiori importi Agli oneri relativi all'applicazione del presente articolo si fa fronte in godimento e già definiti ogni caso con accordi specifici continuano ad essere conservatile risorse previste dall'art. 67.
Appears in 1 contract
Reperibilità. I 1. Con riguardo ai lavoratori dipendenti possonoda aziende che svolgono attività di gestori e/o concessionari di impianti e/o strutture destinate al parcheggio e/o alla sosta, a rotazioneal fine di garantire l’assistenza ai clienti in caso di emergenze, l’utilizzo continuativo e l’efficienza delle apparecchiature e degli impianti di parcheggio, è previsto l’istituto della reperibilità.
2. Le modalità operative ed organizzative dell’istituto sono demandate ad accordi di secondo livello in base alle esigenze e specificità gestionali delle aziende.
3. La reperibilità deve, in ogni caso, essere chiamati assicurata giornalmente e/o settimanalmente e al personale interessato sarà riconosciuto il seguente trattamento economico:
a) euro 7,75 per ogni giornata feriale di reperibilità;
b) euro 10,33 per ogni giornata festiva o di riposto legale di reperibilità.
4. Il tempo di effettivo intervento sarà retribuito come lavoro straordinario ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 130.
5. Con riguardo ai lavoratori dipendenti da call center in outsourcing, l’azienda ha facoltà di richiedere la reperibilità per lavoratori appartenenti a rendersi reperi- bili fuori dell’orario ordinario particolari servizi (es. addetti a sistemi di lavoro nel caso sicurezza; addetti a presidi di impianti tecnologici; addetti al servizio automatizzato all’utenza e supervisori di sistemi, operatori di base e specializzati che operino su servizi i cui presidi notturni e festivi non superino due unità in cui il Consorzio ne fac- cia richiesta particolar modo quando tali presidi siano gli unici presenti in relazione azienda).
6. La contrattazione di secondo livello potrà individuare ulteriori categorie di lavoratori alle esigenze dei serviziquali si applica l’istituto della reperibilità.
7. I Consorzi indicheran- no, con comunicazione scritta, i lavoratori tenuti a rendersi reperibili fuori dal normale orario di lavoro. Tenuto conto delle esigenze Al personale di cui al precedente commacomma 5 spettano:
a) euro 15 ragguagliate ad una reperibilità per 24 ore, i Consorzi informeranno preventivamente le R.S.A./R.S.U. dei turni con un minimo di reperibilitàeuro 7,50;
b) il rimborso delle spese di trasporto sostenute in caso di intervento;
c) il compenso per lavoro straordinario per la durata dell’intervento medesimo, con un minimo di euro 9,00.
8. I lavoratori cui viene richiesta la reperibilità dovranno fornire un reca- pito che consenta al Consorzio di rintracciarli in modo che possano pre- stare immediatamente la loro opera, ove questa sia necessaria. La reperibilità può essere richiesta anche per singole giornate ma per non più di 6 giorni consecutivi, fatta eccezione Ai fini della corresponsione del compenso per il periodo lavoro straordinario la decorrenza dell’intervento avrà inizio dalla chiamata.
9. L’azienda provvederà a predisporre opportune turnazioni per il personale di esercizio irriguo e di accentuata attività degli impianti idrovori. Ai cui al precedente comma 5; in ogni caso, nell’ambito dei lavoratori ai quali viene richiesta designati dall’azienda verrà data la reperibilità viene corrisposta, duran- te il periodo di reperibilità, un’indennità giornaliera del seguente importo: • reperibilità richiesta nei giorni feriali: Euro 15,00; • reperibilità precedenza a coloro che abbiano avanzato richiesta in giorni festivi: Euro 20,00; Le prestazioni eventualmente effettuate oltre il normale orario di lavo- ro dal personale cui è stata richiesta la reperibilità vanno compensate con il trattamento previsto per le ore straordinarie (diurne, notturne, festive, festive notturne). Gli eventuali maggiori importi in godimento e già definiti con accordi specifici continuano ad essere conservatital senso.
Appears in 1 contract
Reperibilità. I dipendenti possonoNei giorni festivi nell’arco delle ventiquattrore, a rotazione, essere chiamati a rendersi reperi- bili fuori dell’orario ordinario e nei giorni feriali dalle ore 17,00 alle ore 8.00 del giorno successivo sarà onere della ditta garantire la reperibilità di lavoro nel caso in cui il Consorzio ne fac- cia richiesta in relazione alle esigenze dei servizi. I Consorzi indicheran- non. 1 (una) squadra composta da n.2 tecnici specializzati, con comunicazione scrittaautomezzo abilitato a circolare anche in caso di ordinanze del Sindaco di limitazione della circolazione, i lavoratori tenuti che abbiano acquisito piena conoscenza degli impianti in manutenzione; a rendersi reperibili fuori dal normale orario di lavoro. Tenuto conto delle esigenze di cui al precedente commatale scopo, i Consorzi informeranno preventivamente le R.S.A./R.S.U. dei turni la ditta fornirà apposito recapito telefonico di reperibilità. I lavoratori cui viene richiesta la reperibilità dovranno fornire un reca- pito che consenta al Consorzio di rintracciarli in modo che possano pre- stare immediatamente la loro operaLa suddetta squadra dovrà intervenire su chiamata, ove questa sia necessariaentro e non oltre tre ore dalla stessa, effettuata dalla Direzione Lavori o da personale preposto. La reperibilità può presenza del personale reperibile dovrà essere richiesta anche continua, fino ad ultimazione del servizio, senza alcuna interruzione. Le prestazioni per singole giornate ma per non più gli interventi di 6 giorni consecutiviemergenza, fatta eccezione per il periodo di esercizio irriguo e di accentuata attività degli impianti idrovori. Ai lavoratori ai quali viene richiesta la reperibilità viene corrisposta, duran- te il periodo di reperibilità, un’indennità giornaliera e per atti vandalici, e comunque danni apportati da terzi e quant'altro non da imputare a difetti di manutenzione, non rientrano nei canoni di manutenzione e saranno compensate con le apposite tariffe orarie di mano d’opera dietro presentazione del seguente importo: • reperibilità richiesta nei giorni feriali: Euro 15,00; • reperibilità richiesta bollettino di lavoro in giorni festivi: Euro 20,00; Le prestazioni eventualmente effettuate oltre il normale orario di lavo- ro base agli operai e alle ore lavorate secondo quanto previsto all’art. 20. Ogni intervento dovrà essere accompagnato da apposito report firmato dal personale cui è stata richiesta che ha evaso la reperibilità vanno compensate relativa chiamata con il trattamento la descrizione dell’intervento effettuato. In caso di eventi straordinari, in previsione di manifestazioni, scioperi, particolari eventi o per proprie valutazioni, la D.L. con apposito ordinativo di lavoro che sarà computato secondo le tariffe orarie di mano d’opera e secondo quanto previsto per le ore straordinarie (diurneall’art. 20, notturne, festive, festive notturne). Gli eventuali maggiori importi potrà richiedere la fornitura di personale specializzato atto al controllo del funzionamento degli impianti che dovrà stazionare presso Sala Sistema Roma o presso altri siti di volta in godimento e già definiti con accordi specifici continuano ad essere conservativolta indicati.
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Quadro
Reperibilità. I dipendenti possono, a rotazione, essere chiamati a rendersi reperi- bili fuori dell’orario ordinario di lavoro nel caso in cui il Consorzio ne fac- cia richiesta in DEFINIZIONE E ARTICOLAZIONE
1. In relazione alle esigenze dei servizi. I Consorzi indicheran- nodel servizio, i lavoratori possono essere chiamati, con comunicazione scritta, i lavoratori tenuti a rendersi reperibili fuori dal del normale orario di lavoro. Tenuto conto delle esigenze di cui al precedente commalavoro ed a fornire, i Consorzi informeranno preventivamente pertanto, all’azienda le R.S.A./R.S.U. dei turni di reperibilità. I lavoratori cui viene richiesta la reperibilità dovranno fornire un reca- pito che consenta al Consorzio di notizie atte a rintracciarli in modo che possano pre- stare immediatamente perché prestino sollecitamente la loro opera, ove questa sia necessarianecessiti.
2. La reperibilità può essere richiesta anche richiesta:
a) secondo articolazioni settimanali, da contenersi di norma una settimana su quattro, compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative, in ragione di 5 giorni, eccettuati i giorni di riposo, ferie e festività di cui all'art. 27 del presente contratto, ferma restando peraltro la possibilità di cui al 3° comma del presente articolo;
b) per singole giornate ma della settimana e precisamente:
b.1) per non più ciascuna delle giornate settimanali di 6 normale attività lavorativa;
b.2) per il sesto giorno della settimana, in relazione alla distribuzione dell'orario settimanale in cinque giorni. La reperibilità per il sesto giorno può essere richiesta anche in aggiunta a quella di cui al precedente punto a);
b.3) per le giornate festive di cui all'art. 27 del presente Contratto;
c) in sede aziendale potranno essere previste forme di reperibilità per frazione della giornata di normale attività lavorativa e/o forme orarie previo accordo con le competenti organizzazioni sindacali.
3. La reperibilità a periodi alterni di durata settimanale può anche essere richiesta, secondo turni che prevedano impegno di reperibilità di durata superiore a cinque giorni consecutivi. Resta fermo che in tali casi, fatta eccezione qualora il lavoratore reperibile nel settimo giorno sia chiamato a svolgere prestazioni per un numero di ore pari o superiore a quattro, il periodo giorno di esercizio irriguo e di accentuata attività degli impianti idrovoririposo compensativo, da concedersi a norma del comma 4 dell’art. Ai lavoratori ai quali viene richiesta la reperibilità viene corrisposta27, duran- te il periodo sarà libero da impegni di reperibilità, un’indennità giornaliera del seguente importo: • reperibilità richiesta nei giorni feriali: Euro 15,00; • reperibilità richiesta in giorni festivi: Euro 20,00; Le prestazioni eventualmente effettuate oltre il normale orario di lavo- ro dal personale cui è stata richiesta la reperibilità vanno compensate con il trattamento previsto per le ore straordinarie (diurne, notturne, festive, festive notturne). Gli eventuali maggiori importi in godimento e già definiti con accordi specifici continuano ad essere conservati.
Appears in 1 contract
Reperibilità. I dipendenti possono, a rotazione, essere chiamati a rendersi reperi- bili fuori dell’orario ordinario 1. Al fine di lavoro nel caso in cui il Consorzio ne fac- cia richiesta in relazione alle esigenze dei servizi. I Consorzi indicheran- no, con comunicazione scritta, i lavoratori tenuti a rendersi reperibili fuori dal normale orario di lavoro. Tenuto conto delle soddisfare esigenze di cui al precedente commaservizio aventi carattere di straordinarietà o emergenza non programmabili preventivamente, anche attinenti alla sicurezza degli impianti e delle attrezzature non presidiati per l'intera giornata, l'azienda può disporre l'attivazione del servizio di reperibilità anche per tutti i Consorzi informeranno preventivamente giorni dell'anno, stabilendone la durata giornaliera.
2. In tale premessa, tra l'azienda e la R.S.U. congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle XX.XX. stipulanti il presente c.c.n.l., costituiranno oggetto di esame congiunto preventivo:
a) le R.S.A./R.S.U. modalità attuative del servizio, ai sensi del comma 1;
b) la programmabilità dei turni di reperibilitàreperibilità su base superiore al bimestre - anche in considerazione delle tipiche condizioni climatiche, turistiche ecc. I del luogo - tenendo conto anche delle disponibilità individuali;
c) l'individuazione del termine temporale massimo di presentazione del dipendente in servizio a seguito di chiamata ai sensi del successivo comma 5, avuto riguardo alle caratteristiche urbanistiche e geografiche del luogo e a quelle dei servizi da assicurare.
3. In relazione all'organizzazione del servizio, l'azienda predisporrà un sistema di turni avvicendati - ferme restando le esclusioni a norma di legge di determinate categorie di lavoratori - la cui viene richiesta la reperibilità dovranno fornire un reca- pito che consenta al Consorzio programmazione è resa nota ai dipendenti, mediante affissione nei luoghi di rintracciarli lavoro, di norma entro il 20 di ogni mese da valere per il mese seguente ovvero entro il 20 del secondo mese di ogni bimestre da valere per il bimestre seguente. Conseguentemente, il lavoratore in modo che possano pre- stare immediatamente la loro opera, ove questa sia necessaria. La turno di reperibilità può essere richiesta anche per singole giornate ma per non più di 6 giorni consecutivi, fatta eccezione per il periodo di esercizio irriguo e di accentuata attività degli impianti idrovori. Ai lavoratori ai quali viene richiesta la reperibilità viene corrisposta, duran- te il periodo di reperibilità, un’indennità giornaliera del seguente importo: • reperibilità richiesta nei giorni feriali: Euro 15,00; • reperibilità richiesta in giorni festivi: Euro 20,00; Le chiamato a svolgere immediate prestazioni eventualmente effettuate oltre il normale orario di lavo- ro dal personale cui lavoro come stabilito nel presente articolo.
4. I turni di reperibilità sono obbligatori e in ogni singolo periodo mensile non possono superare, di norma, i sette giorni per singolo dipendente interessato, per non più di un sabato e di una domenica nell'arco dello stesso periodo.
5. Il lavoratore in turno di reperibilità non deve stare in attesa in locali aziendali e non è stata tenuto a restare nella propria abitazione. Xxxxxxxxx, egli deve essere rintracciabile prontamente e presentarsi al lavoro immediatamente a seguito della chiamata da parte dell'azienda.
6. In caso di richiesta la reperibilità vanno compensate con di intervento secondo quanto previsto al precedente comma 5, spetta al lavoratore una indennità di chiamata. L'importo di tale indennità è convenzionalmente commisurato al valore di un'ora e mezzo di retribuzione individuale, maggiorata della percentuale di lavoro straordinario feriale ovvero festivo a seconda delle ipotesi nelle quali si ricade. La predetta indennità è comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e legali, compreso il trattamento di fine rapporto; non è computabile nel trattamento di infermità per malattia e infortunio non sul lavoro e in quello di infortunio sul lavoro, ed è aggiuntiva all'indennità di reperibilità normalmente spettante per il turno assegnato.
7. Per ogni giornata del turno di reperibilità spetta al lavoratore una indennità secondo le seguenti misure differenziate:
a) € 5,00 per ogni giornata dal lunedì al sabato, coincidente con la giornata di turno programmato di lavoro normale;
b) € 7,00 per ogni giornata non festiva, dal lunedì al sabato, non coincidente con la giornata di turno programmato di lavoro normale;
c) € 10,00 per ogni giornata festiva, ivi compresa quella di riposo. L'indennità di reperibilità è comprensiva dell'incidenza di tutti gli istituti contrattuali e legali, compreso il trattamento di fine rapporto, e non è computabile nel trattamento di malattia e infortunio sul lavoro.
8. Le eventuali ore lavorative effettivamente prestate, oltre il normale orario di lavoro, durante il turno di reperibilità a seguito di chiamata da parte dell'azienda, sono regolate dal trattamento previsto dal vigente c.c.n.l. per le ore straordinarie (diurnedi lavoro straordinario, notturnenotturno, festivefestivo a seconda delle ipotesi nelle quali si ricade.
9. Fatto salvo il computo del tempo dell'eventuale lavoro effettivo di cui al comma 8, festive notturne)le ore di turno programmato in reperibilità non sono utili ai fini della durata dell'orario legale e/o contrattuale di lavoro.
10. Gli eventuali Sono fatte salve le regolamentazioni del servizio di reperibilità eventualmente in atto a livello aziendale, fermo restando che gli importi di cui ai commi 6 e 7 sono assorbiti dai maggiori importi valori eventualmente riconosciuti in godimento sede aziendale allo stesso titolo e già definiti con accordi specifici continuano ad essere conservatiper le medesime fattispecie.
11. In attuazione di quanto previsto dagli artt. 7, comma 1, e 17, comma 1, del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e successive modificazioni, è ammessa la deroga al riposo giornaliero di undici ore consecutive per i lavoratori chiamati a prestare la loro opera in regime di reperibilità. Ai lavoratori interessati è accordata una appropriata protezione mediante la garanzia di un riposo giornaliero almeno pari a otto ore consecutive, decorrenti dalla cessazione della prestazione lavorativa in reperibilità, e quella del riconoscimento di ore di riposo compensativo fino a concorrenza delle undici ore di riposo giornaliero. Entro i due giorni lavorativi successivi a quello in cui è avvenuta la prestazione in regime di reperibilità, al lavoratore è assicurato il differimento dell'inizio dell'orario di lavoro di tante ore quante sono le ore di riposo compensativo da recuperare.
Appears in 1 contract
Reperibilità. I dipendenti possono1. Il personale per il quale sia stabilito con formale comunicazione del Capo della Struttura di appartenenza un obbligo di pronta reperibilità è tenuto a fornire in via preventiva ogni indicazione utile per essere immediatamente rintracciabile mediante comunicazione telefonica o altro mezzo, nonché, in caso di chiamata, a rotazioneraggiungere tempestivamente il luogo dell'intervento, essere chiamati a rendersi reperi- bili fuori dell’orario ordinario ovvero, ove ne ricorrano i presupposti, ad intervenire tempestivamente in remoto.
2. Salvo diversa determinazione del Capo della Struttura, il turno di lavoro nel caso reperibilità è compreso: in cui giorno lavorativo, tra il Consorzio ne fac- cia richiesta in relazione alle esigenze dei servizi. I Consorzi indicheran- no, con comunicazione scritta, i lavoratori tenuti a rendersi reperibili fuori dal termine del normale orario di lavoro e le ore 8.00 del giorno successivo; in giorno festivo, feriale non lavorativo e di riposo settimanale, tra le ore 8.00 del giorno medesimo e le ore 8.00 del giorno successivo. Per ogni turno di reperibilità spetta il compenso di cui all’art. 115, lett. f) (Tab. A.6, lett. f).
3. In caso di effettuazione di interventi durante il turno di reperibilità il dipendente ha titolo per le prestazioni effettivamente rese: - a una maggiorazione del 50% del compenso di cui all’art. 115, lett. f) in caso di interventi in orario diurno effettuati in giornate lavorative o feriali non lavorative; - al compenso orario di cui all’art. 115, 1° comma, in caso di interventi in ore notturne ovvero in festività infrasettimanali; - alla maggiorazione dello stipendio di cui all’art. 114, 2° comma e allo specifico regime di riposi previsto dall'art. 35, in caso di interventi nel giorno di riposo settimanale.
4. In caso di effettuazione di interventi sul posto di lavoro. Tenuto conto delle esigenze , fermo restando il trattamento di cui al precedente commacomma 3, il dipendente ha titolo: - agli emolumenti di cui agli artt. 115, 1° comma e 114, 2° comma comunque nella misura minima di un’ora, anche per le prestazioni di durata inferiore; - al rimborso delle spese di spostamento (spese documentate di taxi ovvero, in caso di utilizzo del mezzo proprio, indennità chilometrica secondo i Consorzi informeranno preventivamente criteri stabiliti dall’art. 121).
5. Qualora gli interventi abbiano luogo nell’arco di tempo compreso tra le R.S.A./R.S.U. ore 0.00 e le ore 6.00 di una giornata lavorativa, il dipendente ha altresì titolo a un riposo, da fruire di norma all’inizio della prestazione lavorativa di detta giornata, di durata pari a quella degli interventi effettuati e, in caso di intervento sul posto di lavoro, dei turni connessi spostamenti. Nota all'art. 33
1. L'istituto della reperibilità trova applicazione in Amministrazione Centrale per le seguenti attività: ▪ presidio e sicurezza degli stabili di reperibilità. I lavoratori cui viene richiesta carattere istituzionale; ▪ interventi urgenti per la reperibilità dovranno fornire un reca- pito che consenta al Consorzio manutenzione di rintracciarli immobili e per assicurare la funzionalità di impianti ed apparecchiature ovvero connessi ad eventi anomali (quali incendi, intrusioni ecc.); ▪ supporto all’attività del Direttorio; ▪ interventi conseguenti ad anomalie di funzionamento ovvero a situazioni di emergenza riguardanti sistemi informatici e procedure connessi all’operatività del Sistema Europeo di Banche Centrali nell’ambito delle unità dell’Amministrazione Centrale (esclusi i Servizi Sv.I., Ge.S. e R.E.S.); ▪ interventi necessari ad assicurare la continuità di sistemi, procedure ed elaborazioni anche operanti in modo che possano pre- stare immediatamente la loro operabatch, ove questa sia necessariadi infrastrutture elaborative e di rete, nonché dei presidi di sicurezza informatica (ivi compresi interventi urgenti di manutenzione ed assistenza) presso i Servizi Sv.I., Ge.S. e R.E.S. e il supporto ai sistemi informatici essenziali per l’attività di produzione delle banconote presso il Servizio Banconote; ▪ interventi necessari per far fronte alle esigenze di continuità operativa dei processi critici relativi all’attività istituzionale della Banca e alle relative funzioni di supporto. La reperibilità può essere richiesta è attivata dal Capo della Struttura interessata, previo confronto informativo con le Rappresentanze sindacali locali formalmente costituite.
2. Il dipendente obbligato alla pronta reperibilità è tenuto a mantenersi entro l’ambito di copertura dello strumento di collegamento adottato e, comunque, entro una distanza tale da consentire un intervento tempestivo in caso di chiamata. Dichiarazioni a verbale Per le emergenze riguardanti i sistemi informatici e le procedure in ambito europeo l’Amministrazione dichiara che: - nelle giornate festive, lavorative per il sistema TARGET2, sarà disposta la reperibilità per i Servizi Operazioni sui mercati e Segreteria Particolare del Direttorio e comunicazione; - nella giornata del 29 giugno, sarà disposta la reperibilità per i Servizi Operazioni sui mercati e Segreteria Particolare del Direttorio e comunicazione; - nelle giornate festive anche per singole giornate ma per non più di 6 giorni consecutiviil sistema TARGET2 e durante i fine settimana, fatta eccezione sarà disposta la reperibilità per il periodo di esercizio irriguo Servizio Segreteria Particolare del Direttorio e di accentuata comunicazione. Per le attività degli impianti idrovori. Ai lavoratori ai quali viene richiesta connesse con il funzionamento dei tavoli operativi della SSP e nazionale l’Amministrazione dichiara che la reperibilità viene corrisposta, duran- te verrà disposta sia dal lunedì al venerdì - nell’arco orario durante il periodo quale la SSP non è operativa - sia nel fine settimana e nelle giornate festive anche per il sistema TARGET2. Le parti si danno atto che presso il Servizio Banconote il personale coinvolto nella reperibilità sarà di reperibilità, un’indennità giornaliera del seguente importo: • reperibilità richiesta nei giorni feriali: Euro 15,00; • reperibilità richiesta norma diverso da quello che effettua lavorazioni in giorni festivi: Euro 20,00; Le prestazioni eventualmente effettuate oltre il normale orario di lavo- ro dal personale cui è stata richiesta la reperibilità vanno compensate con il trattamento previsto per le ore straordinarie (diurne, notturne, festive, festive notturne). Gli eventuali maggiori importi in godimento e già definiti con accordi specifici continuano ad essere conservatiturno.
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Sindacale
Reperibilità. I dipendenti possono, a rotazione, essere chiamati a rendersi reperi- bili fuori dell’orario 1. All'istituto della reperibilità durante le ore o le giornate eccedenti l'orario ordinario di lavoro nel caso in cui il Consorzio ne fac- cia richiesta in relazione alle esigenze può farsi ricorso soltanto per essenziali ed indifferibili necessità di servizio riferite a settori di attività per i quali sia necessario assicurare la continuità dei servizi. I Consorzi indicheran- no, con comunicazione scritta, i lavoratori tenuti a rendersi reperibili fuori dal normale orario servizi e che non possono essere coperte attraverso l'adozione di lavoro. Tenuto conto delle esigenze altre forme di cui al precedente comma, i Consorzi informeranno preventivamente le R.S.A./R.S.U. dei turni di reperibilità. I lavoratori cui viene richiesta la reperibilità dovranno fornire un reca- pito che consenta al Consorzio di rintracciarli in modo che possano pre- stare immediatamente la loro opera, ove questa sia necessariaarticolazione dell'orario.
2. La reperibilità può essere richiesta anche per singole giornate ma per non più di 6 giorni consecutivi, fatta eccezione per il durata massima del periodo di esercizio irriguo e reperibilità è di accentuata attività degli impianti idrovori12 ore.
3. Ai lavoratori ai quali viene richiesta la reperibilità viene corrispostaIn caso di chiamata in servizio, duran- te durante il periodo di reperibilità, un’indennità giornaliera l’interessato di norma dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell’arco di trenta minuti.
4. In caso di chiamata in servizio, l'attività prestata viene retribuita come lavoro straordinario o compensata, a richiesta, con recupero orario.
5. Ciascun dipendente, di norma, non può essere collocato in reperibilità per più di sei volte in un mese.
6. Per un turno di reperibilità di 12 ore è corrisposta una indennità di Euro 10,00. Per turni di durata inferiore alle 12 ore, la predetta indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore e viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del seguente importo: • 10 per cento. L’indennità di reperibilità richiesta nei giorni feriali: Euro 15,00; • reperibilità richiesta di cui al presente comma non compete durante l’orario di servizio, a qualsiasi titolo prestato.
7. La misura dell’indennità di cui al comma 6, nonché il limite di cui al comma 5, sono elevabili in giorni festivi: Euro 20,00; sede di contrattazione integrativa ai sensi dell’art. 7 comma 6 lettera e) Fino alla definizione, in sede di contrattazione integrativa, della nuova disciplina in materia, continuano ad applicarsi le discipline in atto definite sulla base dei precedenti CCNL dei comparti di provenienza.
8. Le prestazioni eventualmente effettuate oltre il normale orario indennità di lavo- ro dal personale cui è stata richiesta ai commi 6 e 7 sono corrisposte a carico delle risorse di cui all’art. 77.
9. Quando la reperibilità vanno compensate con cade in giorno festivo, il trattamento previsto per le ore straordinarie (diurnedipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo, notturneanche se non chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. La fruizione di detto riposo compensativo non comporta, festivecomunque, festive notturne). Gli eventuali maggiori importi in godimento e già definiti con accordi specifici continuano ad essere conservatialcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale.
Appears in 1 contract
Reperibilità. I dipendenti possono1. Per garantire il completo assolvimento del servizio di portierato in situazioni di emergenza è previsto, a rotazione, essere chiamati a rendersi reperi- bili fuori dell’orario ordinario con carattere di obbligatorietà nel contratto di lavoro nel caso a tempo pieno, l’istituto della reperibilità.
2. Per garantire la reperibilità, il datore di lavoro deve dotare il portiere di idonei mezzi di comunicazione.
3. Pertanto il lavoratore, limitatamente alle giornate in cui presta effettivamente la propria attività lavorativa, ha l’obbligo di essere reperibile e di assicurare il Consorzio ne fac- cia richiesta proprio intervento con la massima tempestività, atta a garantire l’effettività dell’intervento stesso.
4. Il datore di lavoro dovrà comunicare al lavoratore l’orario in relazione alle cui quest’ultimo è tenuto a garantire la propria reperibilità. Orario di lavoro e fasce orarie di reperibilità, o viceversa, dovranno succedersi senza intervalli e con continuità. Ulteriori modalità operative ed organizzative dell’istituto potranno essere definite da accordi integrativi territoriali e/o dalle parti sulla base delle specifiche esigenze dei servizidel fabbricato.
5. I Consorzi indicheran- noIl datore di lavoro dovrà indicare le persone specificatamente incaricate ad attivare le chiamate di reperibilità.
6. Il lavoratore non potrà esimersi dall’effettuare, con comunicazione scrittanei limiti previsti dalla legge, i lavoratori tenuti a rendersi reperibili prestazioni ed interventi di emergenza al di fuori dal del normale orario di lavoro. Tenuto conto lavoro nell’ambito delle esigenze di cui al precedente comma, i Consorzi informeranno preventivamente le R.S.A./R.S.U. dei turni predeterminate fasce di reperibilità, salvo giustificati motivi di impedimento. I lavoratori cui viene richiesta la reperibilità dovranno fornire un reca- pito Analogo obbligo di intervento, per casi di emergenza, farà carico al portiere che consenta comunque si trovi presso il fabbricato, al Consorzio di rintracciarli in modo che possano pre- stare immediatamente la loro opera, ove questa sia necessariafuori dell’orario di lavoro e di quello di reperibilità.
7. La reperibilità può deve essere richiesta anche per singole giornate ma per non più assicurata giornalmente e/o settimanalmente, nel tetto massimo di 12 ore settimanali, 6 giorni consecutivialla settimana e 48 settimane all’anno. Restano in ogni caso esclusi dalla reperibilità: il giorno di riposo settimanale, fatta eccezione per il periodo le festività, i periodi di esercizio irriguo ferie.
8. Per tale reperibilità ai lavoratori è riconosciuta una indennità nella misura indicata alle tabelle da A ad A-quater dell’art. 134.
9. Il tempo di effettivo intervento, a partire dalla chiamata ed entro un massimo di 15 minuti, sarà computato ad ogni effetto nell’orario di lavoro e di accentuata attività degli impianti idrovori. Ai lavoratori ai quali viene richiesta la reperibilità viene corrisposta, duran- te il periodo di reperibilità, un’indennità giornaliera del seguente importo: • reperibilità richiesta nei giorni feriali: Euro 15,00; • reperibilità richiesta in giorni festivi: Euro 20,00; Le prestazioni eventualmente effettuate darà luogo a compensazione con una pari riduzione dell’orario lavorativo da fruirsi entro e non oltre il normale termine di cui all’art. 45. Restano salve le maggiorazioni dovute per prestazioni effettuate in orario di lavo- ro dal personale cui è stata richiesta la reperibilità vanno compensate con il trattamento previsto per le ore straordinarie (diurne, notturne, notturno e/o in giornate domenicali o festive, festive notturne). Gli eventuali maggiori importi in godimento e già definiti con accordi specifici continuano ad essere conservati.
Appears in 1 contract
Reperibilità. I dipendenti possono, a rotazione, essere chiamati a rendersi reperi- bili fuori dell’orario ordinario di lavoro nel caso in cui il Consorzio ne fac- cia richiesta in (nuovo testo 5 marzo 2010)
1. In relazione alle esigenze dei servizi. I Consorzi indicheran- nodel servizio, i lavoratori possono essere chiamati, con comunicazione scritta, i lavoratori tenuti a rendersi reperibili fuori dal del normale orario di lavoro. Tenuto conto delle esigenze di cui al precedente commalavoro ed a fornire, i Consorzi informeranno preventivamente pertanto, all’Azienda le R.S.A./R.S.U. dei turni di reperibilità. I lavoratori cui viene richiesta la reperibilità dovranno fornire un reca- pito che consenta al Consorzio di notizie atte a rintracciarli in modo che possano pre- stare immediatamente perché prestino sollecitamente la loro opera, ove questa sia necessarianecessiti.
2. La reperibilità può essere richiesta:
a) secondo articolazioni settimanali, da contenersi di norma una settimana su quattro, compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative, in ragione di 5 giorni, eccettuati i giorni di riposo, ferie e festività di cui all'art. 27 (“Giorni festivi e riposi – Festività soppresse”) del presente Contratto, ferma restando peraltro la possibilità di cui al 3° comma del presente articolo; eventuali situazioni diverse saranno esaminate, su richiesta anche sindacale, a livello aziendale, secondo le prassi in atto;
b) per singole giornate ma della settimana e precisamente:
b.1) per non più ciascuna delle giornate settimanali di 6 normale attività lavorativa;
b.2) per il sesto giorno della settimana, in relazione alla distribuzione dell'orario settimanale in cinque giorni. La reperibilità per il sesto giorno può essere richiesta anche in aggiunta a quella di cui al precedente punto a);
b.3) per le giornate festive di cui all'art. 27 (“Giorni festivi e riposi – Festività soppresse”) del presente Contratto;
c) in sede aziendale potranno essere previste forme di reperibilità per frazione della giornata di normale attività lavorativa e/o forme orarie con articolazioni settimanali differenti e la definizione dei relativi importi previo accordo con le competenti Organizzazioni sindacali.
3. La reperibilità a periodi alterni di durata settimanale può anche essere richiesta, secondo turni che prevedano impegno di reperibilità di durata superiore a cinque giorni consecutivi. Resta fermo che in tali casi, fatta eccezione qualora il lavoratore reperibile nel settimo giorno sia chiamato a svolgere prestazioni per un numero di ore pari o superiore a quattro, il periodo giorno di esercizio irriguo riposo compensativo, da concedersi a norma della prima Dichiarazione a Verbale annessa all’art. 27 (“Giorni festivi e di accentuata attività degli impianti idrovori. Ai lavoratori ai quali viene richiesta la reperibilità viene corrispostariposi – Festività soppresse”), duran- te il periodo sarà libero da impegni di reperibilità, un’indennità giornaliera del seguente importo: • reperibilità richiesta nei giorni feriali: Euro 15,00; • reperibilità richiesta in giorni festivi: Euro 20,00; Le prestazioni eventualmente effettuate oltre il normale orario di lavo- ro dal personale cui è stata richiesta la reperibilità vanno compensate con il trattamento previsto per le ore straordinarie (diurne, notturne, festive, festive notturne). Gli eventuali maggiori importi in godimento e già definiti con accordi specifici continuano ad essere conservati.
Appears in 1 contract
Reperibilità. I dipendenti possono, a rotazione, essere chiamati a rendersi reperi- bili fuori dell’orario ordinario A decorrere data di lavoro nel caso in cui il Consorzio ne fac- cia richiesta in relazione alle esigenze dei servizi. I Consorzi indicheran- no, con comunicazione scritta, i lavoratori tenuti a rendersi reperibili fuori dal normale orario di lavoro. Tenuto conto delle esigenze avvenuta approvazione del certificato di positiva verifica inventariale/funzionale e per tutta la vigenza contrattuale (36 mesi) di cui al precedente commaParagrafo 4.bis.8, i Consorzi informeranno preventivamente le R.S.A./R.S.U. dei turni e per tutta la durata contrattuale (36 mesi), l’Impresa dovrà erogare un servizio di reperibilitàreperibilità relativamente ai servizi di assistenza evolutiva anche al di fuori degli orari in cui è attivo il servizio di “help desk”, al fine della risoluzione degli interventi di assistenza urgenti. I lavoratori Ai fini dell’esecuzione di interventi di assistenza urgenti anche al di fuori degli orari in cui viene richiesta è attivo il servizio di “help Desk”, l'Impresa dovrà garantire la reperibilità di proprio personale tecnico nelle seguenti giornate ed orari: sabato, domenica e festivi dalle 08.00 alle 17.00. L’Impresa dovrà comunicare mensilmente al Direttore dell'esecuzione del contratto i nominativi dei tecnici reperibili nel mese di riferimento con i relativi recapiti telefonici. Gli interventi di assistenza correttiva richiesti in regime di reperibilità dovranno fornire un reca- pito essere eseguiti con le stesse modalità di cui al precedente Paragrafo 5.2.1, per cui l'Impresa dovrà far sì che consenta al Consorzio di rintracciarli in modo che possano pre- stare immediatamente la loro operail personale reperibile abbia sempre a propria disposizione tutto quanto necessario a ripristinare i guasti segnalati. Il personale dell’Impresa incaricato, ove questa sia necessaria. La reperibilità può essere richiesta anche per singole giornate ma per non più di 6 giorni consecutivi, fatta eccezione per il periodo di esercizio irriguo e di accentuata attività degli impianti idrovori. Ai lavoratori ai quali viene richiesta la reperibilità viene corrisposta, duran- te durante il periodo di reperibilità, un’indennità giornaliera del seguente importo: • reperibilità richiesta nei giorni feriali: Euro 15,00deve mettersi sempre nelle condizioni di ricevere le chiamate di servizio; • reperibilità richiesta in giorni festivi: Euro 20,00; Le prestazioni eventualmente effettuate oltre caso di indisponibilità, per malattia o grave impedimento insorto durante il normale orario di lavo- ro dal personale lavoro, ne va data immediata segnalazione al “Responsabile Generale di Progetto” dell’Impresa, che disporrà per la sostituzione dello stesso e provvederà, altresì, a notiziare il Direttore dell’Esecuzione contrattuale. Anche le richieste di interventi in reperibilità dovranno essere riportate nel “sistema TTS”, di cui è stata richiesta la reperibilità vanno compensate con il trattamento previsto per le ore straordinarie (diurneal precedente Paragrafo 5.3., notturnenel primo giorno lavorativo successivo all’apertura del guasto. La mancata ricezione delle chiamate, festiveimputabili all’Impresa, festive notturne). Gli eventuali maggiori importi in godimento e già definiti con accordi specifici continuano ad essere conservatiindicate al presente Paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 10.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Di Fornitura
Reperibilità. I dipendenti possono1. Il personale per il quale sia stabilito con formale comunicazione della Direzione del Servizio o della Filiale di appartenenza un obbligo di pronta reperibilità è tenuto a fornire in via preventiva ogni indicazione utile per essere immediatamente rintracciabile mediante comunicazione telefonica o altro mezzo, nonché, in caso di chiamata, a rotazioneraggiungere tempestivamente il luogo dell'intervento, essere chiamati a rendersi reperi- bili fuori dell’orario ordinario ovvero, ove ne ricorrano i presupposti, ad intervenire tempestivamente in remoto.
2. Salvo diversa determinazione della Direzione, il turno di lavoro nel caso reperibilità è compreso: in cui giorno lavorativo, tra il Consorzio ne fac- cia richiesta in relazione alle esigenze dei servizi. I Consorzi indicheran- no, con comunicazione scritta, i lavoratori tenuti a rendersi reperibili fuori dal termine del normale orario di lavoro e le ore 8.00 del giorno successivo; in giorno festivo, feriale non lavorativo e di riposo settimanale, tra le ore 8.00 del giorno medesimo e le ore 8.00 del giorno successivo. Per ogni turno di reperibilità spetta il compenso di cui all’art. 106, lett. h) (Tab. A.8, lett. h).
3. In caso di effettuazione di interventi durante il turno di reperibilità il dipendente ha titolo per le prestazioni effettivamente rese: - ad una maggiorazione del 50% del compenso di cui all’art. 106, lett. h) in caso di interventi in orario diurno effettuati in giornate lavorative o feriali non lavorative; - al compenso orario di cui all’art. 104, in caso di interventi in ore notturne ovvero in festività infrasettimanali; - alla maggiorazione dello stipendio di cui all’art. 105, 2° comma e allo specifico regime di riposi previsto dall'art. 21, in caso di interventi nel giorno di riposo settimanale.
4. In caso di effettuazione di interventi sul posto di lavoro. Tenuto conto delle esigenze , fermo restando il trattamento di cui al precedente commacomma 3, il dipendente ha titolo: - agli emolumenti di cui agli artt. 104 e 105, 2° comma comunque nella misura minima di un’ora, anche per le prestazioni di durata inferiore; - al rimborso delle spese di spostamento (spese documentate di taxi ovvero, in caso di utilizzo del mezzo proprio, indennità chilometrica secondo i Consorzi informeranno preventivamente criteri stabiliti dall’art. 114).
5. Qualora gli interventi abbiano luogo nell’arco di tempo compreso tra le R.S.A./R.S.U. ore 0.00 e le ore 6.00 di una giornata lavorativa, il dipendente ha altresì titolo ad un riposo, da fruire di norma all’inizio della prestazione lavorativa di detta giornata, di durata pari a quella degli interventi effettuati e, in caso di intervento sul posto di lavoro, dei turni connessi spostamenti. Nota all'art. 20
1. L'istituto della reperibilità trova applicazione in Amministrazione Centrale per le seguenti attività: ▪ presidio e sicurezza degli stabili di reperibilità. I lavoratori cui viene richiesta carattere istituzionale; ▪ interventi urgenti per la reperibilità dovranno fornire un reca- pito che consenta al Consorzio manutenzione di rintracciarli immobili e per assicurare la funzionalità di impianti ed apparecchiature ovvero connessi ad eventi anomali (quali incendi, intrusioni ecc.); ▪ supporto all’attività del Direttorio; ▪ interventi conseguenti ad anomalie di funzionamento ovvero a situazioni di emergenza riguardanti sistemi informatici e procedure connessi all’operatività del Sistema Europeo di Banche Centrali nell’ambito delle unità dell’Amministrazione Centrale (esclusi i Servizi I.S.I., El.I. e R.E.S.); ▪ interventi necessari ad assicurare la continuità di sistemi, procedure ed elaborazioni anche operanti in modo che possano pre- stare immediatamente la loro operabatch, ove questa sia necessariadi infrastrutture elaborative e di rete, nonché dei presidi di sicurezza informatica (ivi compresi interventi urgenti di manutenzione ed assistenza) presso i Servizi I.S.I., El.I. e R.E.S. e il supporto ai sistemi informatici essenziali per l’attività di produzione delle banconote presso il Servizio Fabbricazione Carte Valori; ▪ interventi necessari per far fronte alle esigenze di continuità operativa dei processi critici relativi all’attività istituzionale della Banca e alle relative funzioni di supporto. La reperibilità può essere richiesta è attivata dalla Direzione interessata, previo confronto informativo con le Rappresentanze sindacali locali formalmente costituite.
2. Il dipendente obbligato alla pronta reperibilità è tenuto a mantenersi entro l’ambito di copertura dello strumento di collegamento adottato e, comunque, entro una distanza tale da consentire un intervento tempestivo in caso di chiamata. Dichiarazioni a verbale Per le emergenze riguardanti i sistemi informatici e le procedure in ambito europeo l’Amministrazione dichiara che: - nelle giornate festive, lavorative per il sistema TARGET2, sarà disposta la reperibilità per i Servizi Operazioni di Banca Centrale e Segreteria Particolare; - nella giornata del 29 giugno, sarà disposta la reperibilità per i Servizi Operazioni di Banca Centrale e Segreteria Particolare; - nelle giornate festive anche per singole giornate ma per non più di 6 giorni consecutiviil sistema TARGET2 e durante i fine settimana, fatta eccezione sarà disposta la reperibilità per il periodo di esercizio irriguo Servizio Segreteria Particolare. Per le attività connesse con il funzionamento dei tavoli operativi della SSP e di accentuata attività degli impianti idrovori. Ai lavoratori ai quali viene richiesta nazionale l’Amministrazione dichiara che la reperibilità viene corrisposta, duran- te verrà disposta sia dal lunedì al venerdì - nell’arco orario durante il periodo quale la SSP non è operativa - sia nel fine settimana e nelle giornate festive anche per il sistema TARGET2. Le parti si danno atto che presso il Servizio Fabbricazione Carte Valori il personale coinvolto nella reperibilità sarà di reperibilità, un’indennità giornaliera del seguente importo: • reperibilità richiesta nei giorni feriali: Euro 15,00; • reperibilità richiesta norma diverso da quello che effettua lavorazioni in giorni festivi: Euro 20,00; Le prestazioni eventualmente effettuate oltre il normale orario di lavo- ro dal personale cui è stata richiesta la reperibilità vanno compensate con il trattamento previsto per le ore straordinarie (diurne, notturne, festive, festive notturne). Gli eventuali maggiori importi in godimento e già definiti con accordi specifici continuano ad essere conservatiturno.
Appears in 1 contract
Reperibilità. I dipendenti possono1. Per garantire il completo assolvimento del servizio di portierato in situazioni di emergenza è previ- sto, a rotazionecon carattere di obbligatorietà, essere chiamati a rendersi reperi- bili fuori dell’orario ordinario l’istituto della reperibilità.
2. Per garantire la reperibilità, il datore di lavoro nel caso in cui dell’immobile deve dotare il Consorzio ne fac- cia richiesta in relazione alle portiere di idonei mezzi di comunicazione.
3. Pertanto il lavoratore ha l'obbligo di essere reperibile e di assicurare il proprio intervento con la massima tempestività, atta a garantire l’effettività dell’intervento stesso. Ulteriori modalità operati- ve ed organizzative dell'istituto potranno essere definite da accordi integrativi territoriali e/o dalle parti sulla base delle specifiche esigenze dei servizidel fabbricato.
4. I Consorzi indicheran- noIl datore di lavoro dovrà indicare le persone specificatamente incaricate ad attivare le chiamate di reperibilità.
5. Il lavoratore non potrà esimersi dall’effettuare, con comunicazione scrittanei limiti previsti dalla legge, i lavoratori tenuti a rendersi reperibili prestazioni ed interventi di emergenza al di fuori dal del normale orario di lavoro. Tenuto conto lavoro nell’ambito delle esigenze di cui al precedente comma, i Consorzi informeranno preventivamente le R.S.A./R.S.U. dei turni predeterminate fasce di reperibilità, salvo giustificati motivi di impedimento. I lavoratori cui viene richiesta la reperibilità dovranno fornire un reca- pito Analogo obbligo di intervento, per casi di emergenza, farà carico al portiere che consenta comunque si trovi presso il fabbricato, al Consorzio di rintracciarli in modo che possano pre- stare immediatamente la loro opera, ove questa sia necessariafuori dell’orario di lavoro e di quello di reperibilità.
6. La reperibilità può deve essere richiesta anche per singole giornate ma per non più assicurata giornalmente e/o settimanalmente, nel tetto massimo di 12 ore settimanali, su 6 giorni consecutividella settimana e per 48 settimane all’anno. Restano in ogni caso e- sclusi dalla reperibilità: il giorno di riposo settimanale , fatta eccezione per il periodo le festività, i periodi di esercizio irriguo ferie.
7. Per tale reperibilità ai lavoratori è riconosciuta una indennità nella misura indicata alla tabella A dell’art. 117.
8. Il tempo di effettivo intervento, a partire dalla chiamata ed entro un massimo di 15 minuti, sarà computato ad ogni effetto nell’orario di lavoro e di accentuata attività degli impianti idrovori. Ai lavoratori ai quali viene richiesta la reperibilità viene corrisposta, duran- te il periodo di reperibilità, un’indennità giornaliera del seguente importo: • reperibilità richiesta nei giorni feriali: Euro 15,00; • reperibilità richiesta in giorni festivi: Euro 20,00; Le prestazioni eventualmente effettuate darà luogo a compensazione con una pari riduzio- ne dell’orario lavorativo da fruirsi entro e non oltre il normale termine di cui all’art. 39. Restano salve le maggiorazioni dovute per prestazioni effettuate in orario di lavo- ro dal personale cui è stata richiesta la reperibilità vanno compensate con il trattamento previsto per le ore straordinarie (diurne, notturne, festive, festive notturne). Gli eventuali maggiori importi notturno e/o in godimento e già definiti con accordi specifici continuano ad essere conservatigiornate domenicali o fe- stive.
Appears in 1 contract
Reperibilità. I dipendenti possono1. Per le aree di pronto intervento individuate dagli enti, può essere istituito il servizio di pronta reperibilità. Esso è remunerato con la somma di € 10,33 per 12 ore al giorno. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall’art. 67. Tale importo è raddoppiato in caso di reperibilità cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato.
2. In caso di chiamata l’interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell’arco di trenta minuti.
3. Ciascun dipendente non può essere messo in reperibilità per più di 6 volte in un mese; gli enti assicurano la rotazione tra più soggetti anche volontari.
4. In sede di contrattazione integrativa, secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 4, è possibile elevare il limite di cui al comma 3 nonché la misura dell’indennità di cui al comma 1, fino ad un massimo di € 13,00.
5. L’indennità di reperibilità di cui ai commi 1 e 4 non compete durante l’orario di servizio a rotazionequalsiasi titolo prestato. Detta indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed è corrisposta in proporzione alla sua durata oraria maggiorata, essere chiamati in tal caso, del 10%. Qualora la pronta reperibilità cada di domenica o comunque di riposo settimanale secondo il turno assegnato, il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo anche se non è chiamato a rendersi reperi- bili fuori dell’orario rendere alcuna prestazione lavorativa. Nella settimana in cui fruisce del riposo compensativo, il lavoratore è tenuto a rendere completamente l'orario ordinario di lavoro nel previsto. La fruizione del riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell’orario di lavoro settimanale.
6. In caso in cui il Consorzio ne fac- cia richiesta in relazione alle esigenze dei servizi. I Consorzi indicheran- nodi chiamata, le ore di lavoro prestate vengono retribuite come lavoro straordinario o compensate, a richiesta, ai sensi dell’art.38, comma 7, e dell’art.38- bis, del CCNL del 14.9.2000 o con comunicazione scritta, i lavoratori tenuti a rendersi reperibili fuori dal normale orario di lavoro. Tenuto conto delle esigenze equivalente recupero orario; per le stesse ore è esclusa la percezione del compenso di cui al precedente comma, i Consorzi informeranno preventivamente le R.S.A./R.S.U. dei turni di reperibilità. I lavoratori cui viene richiesta la reperibilità dovranno fornire un reca- pito che consenta al Consorzio di rintracciarli in modo che possano pre- stare immediatamente la loro opera, ove questa sia necessariaai commi 1 e 4.
7. La disciplina del comma 6 non trova applicazione nell’ipotesi di chiamata del lavoratore in reperibilità può essere richiesta anche cadente nella giornata del riposo settimanale, secondo il turno assegnato; per singole giornate ma per non più tale ipotesi trova applicazione, invece, la disciplina di 6 giorni consecutivicui all’art.24, fatta eccezione per il periodo di esercizio irriguo e di accentuata attività degli impianti idrovori. Ai lavoratori ai quali viene richiesta la reperibilità viene corrispostacomma 1, duran- te il periodo di reperibilità, un’indennità giornaliera del seguente importo: • reperibilità richiesta nei giorni feriali: Euro 15,00; • reperibilità richiesta in giorni festivi: Euro 20,00; Le prestazioni eventualmente effettuate oltre il normale orario di lavo- ro dal personale cui è stata richiesta la reperibilità vanno compensate con il trattamento previsto per le ore straordinarie (diurne, notturne, festive, festive notturne). Gli eventuali maggiori importi in godimento e già definiti con accordi specifici continuano ad essere conservatiCCNL del 14.9.2000.
Appears in 1 contract
Reperibilità. I dipendenti possono, a rotazione, essere chiamati a rendersi reperi- bili fuori dell’orario ordinario di lavoro nel caso in cui il Consorzio ne fac- cia richiesta in 1. In relazione alle esigenze dei servizi. I Consorzi indicheran- nodel servizio, i lavoratori possono essere chiamati, con comunicazione scritta, i lavoratori tenuti a rendersi reperibili fuori dal del normale orario di lavoro. Tenuto conto delle esigenze di cui al precedente commalavoro ed a fornire, i Consorzi informeranno preventivamente pertanto, all’Azienda le R.S.A./R.S.U. dei turni di reperibilità. I lavoratori cui viene richiesta la reperibilità dovranno fornire un reca- pito che consenta al Consorzio di notizie atte a rintracciarli in modo che possano pre- stare immediatamente perché prestino sollecitamente la loro opera, ove questa sia necessarianecessiti.
2. La reperibilità può essere richiesta:
a) secondo articolazioni settimanali, da contenersi di norma una settimana su quattro, compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative, in ragione di 5 giorni, eccettuati i giorni di riposo, ferie e festività di cui all'art. 27 (“Orario di lavoro - Giorni festivi e riposi – Festività soppresse”) del presente Contratto, ferma restando peraltro la possibilità di cui al 3° comma del presente articolo; eventuali situazioni diverse saranno esaminate, su richiesta anche sindacale, a livello aziendale, secondo le prassi in atto;
b) per singole giornate ma della settimana e precisamente:
b.1) per non più ciascuna delle giornate settimanali di 6 normale attività lavorativa;
b.2) per il sesto giorno della settimana, in relazione alla distribuzione dell'orario settimanale in cinque giorni. La reperibilità per il sesto giorno può essere richiesta anche in aggiunta a quella di cui al precedente punto a);
b.3) per le giornate festive di cui all'art. 27 (“Orario di lavoro - Giorni festivi e riposi – Festività soppresse”) del presente Contratto;
c) in sede aziendale potranno essere previste forme di reperibilità per frazione della giornata di normale attività lavorativa e/o forme orarie con articolazioni settimanali differenti e la definizione dei relativi importi previo accordo con le competenti Organizzazioni sindacali.
3. La reperibilità a periodi alterni di durata settimanale può anche essere richiesta, secondo turni che prevedano impegno di reperibilità di durata superiore a cinque giorni consecutivi. Resta fermo che in tali casi, fatta eccezione qualora il lavoratore reperibile nel settimo giorno sia chiamato a svolgere prestazioni per un numero di ore pari o superiore a quattro, il periodo giorno di esercizio irriguo riposo compensativo, da concedersi a norma della prima Dichiarazione a Verbale annessa all’art. 27 (“Orario di lavoro - Giorni festivi e di accentuata attività degli impianti idrovori. Ai lavoratori ai quali viene richiesta la reperibilità viene corrispostariposi – Festività soppresse”), duran- te il periodo sarà libero da impegni di reperibilità, un’indennità giornaliera del seguente importo: • reperibilità richiesta nei giorni feriali: Euro 15,00; • reperibilità richiesta in giorni festivi: Euro 20,00; Le prestazioni eventualmente effettuate oltre il normale orario di lavo- ro dal personale cui è stata richiesta la reperibilità vanno compensate con il trattamento previsto per le ore straordinarie (diurne, notturne, festive, festive notturne). Gli eventuali maggiori importi in godimento e già definiti con accordi specifici continuano ad essere conservati.
Appears in 1 contract