RESPONSABILITÀ CONTRATTUALI Clausole campione

RESPONSABILITÀ CONTRATTUALI derivanti direttamente o indirettamente da responsabilità assunte da parte dell’Assicurato in virtù di una qualsiasi garanzia esplicita, accordo od altra garanzia, salvo che tale responsabilità spettasse all’Assicurato in deroga a tale garanzia esplicita, accordo o garanzia di altra natura;
RESPONSABILITÀ CONTRATTUALI. L’Affidatario si impegna a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti durante tutta la durata del Contratto, nonché dall’Offerta, in materia di lavoro, di assicurazione e di sicurezza assumendo a suo carico tutti gli oneri/obblighi relativi. L’Affidatario si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del Contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla categoria e nella località in cui si svolgono le operazioni, nonché condizioni risultanti da successive modificazioni e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria applicabile nella località, nonché a rispettare gli impegni assunti in sede di offerta. L’Affidatario si obbliga altresì ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l’Affidatario anche se esso non aderisce alle associazioni stipulanti i contratti collettivi di lavoro o abbia receduto dalle stesse. Parimenti, secondo quanto disposto dall’art. 2112 c.c., l’Affidatario è tenuto ad applicare ai dipendenti i cui contratti risultano parte integrante del ramo d’azienda i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali vigenti alla data della cessione, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello. Tale sostituzione non si applica nel caso in cui il l’Affidatario abbia offerto, in sede di gara, di mantenere i medesimi contratti collettivi nazionali e integrativi per tutta la durata dell’affidamento, nei modi previsti nella documentazione di gara. Ogni previsione contrattuale inerente la dichiarazione prodotta dall’Affidatario in sede di gara, di cui al punto 8.1 dell’Offerta, deve intendersi a essa adeguata. In caso di inottemperanza agli obblighi derivanti dal presente articolo, il Comune e la SRM possono procedere a una detrazione fino al 50% (cinquanta/00 percento) su qualsiasi pagamento dovuto (in particolare quelli di cui all’Art. 4, comma 4), sospendendo temporaneamente la corresponsione delle somme detratte fino all’adempimento degli obblighi di cui sopra da parte del...
RESPONSABILITÀ CONTRATTUALI. La responsabilità della parte di un contratto che non adempie o adempie parzialmente alle obbligazioni assunte in favore dell’altra parte contrattuale
RESPONSABILITÀ CONTRATTUALI. 1. L'Affidatario si impegna a ottemperare a tutti gli obbli- ghi verso i propri dipendenti derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti durante tutta la durata del Contratto, nonché dall'Offerta, in materia di lavoro di assicurazione e di sicurezza assumendo a suo carico tutti gli oneri/obblighi relativi. L'Affidatario si obbliga ad at- tuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del Contratto, condizioni normative e re- tributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla categoria e nella lo- calità in cui si svolgono le operazioni, nonché condizioni risultanti da successive modificazioni e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria applicabile nella località, nonché a rispettare gli impegni assunti in sede di offerta. 2. L'Affidatario si obbliga altresì ad applicare i suindica- ti contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Affidata- rio anche se esso non aderisce alle associazioni stipulanti i contratti collettivi di lavoro o abbia receduto dalle stes- se. Parimenti, secondo quanto disposto dall'art. 2112 c.c., l'Affidatario è tenuto ad applicare ai dipendenti i cui con- tratti risultano parte integrante del ramo d'azienda oggetto di acquisto i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali vi- genti alla data della cessione, fino alla loro scadenza, sal- vo che siano sostituiti da altri contratti collettivi appli- cabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzio- ne si produce esclusivamente fra contratti collettivi del me- desimo livello. Tale sostituzione non si applica nel caso in cui il l'Affidatario abbia offerto, in sede di gara, di man- tenere i medesimi contratti collettivi nazionali e integrati- vi per tutta la durata dell'affidamento, nei modi previsti nella documentazione di gara. Ogni previsione contrattuale i- nerente la dichiarazione di cui al punto 2.6 dell'Allegato ALL-B parte della documentazione di offerta della TPER deve intendersi a essa adeguata. 3. In caso di inottemperanza agli obblighi derivanti dal pre- sente articolo, SRM può procedere a una detrazione fino al 50% (cinquanta/00 percento) su qualsiasi pagamento dovuto (in particolare quelli di cui all'Art. 4, comma 4) sospenden- do temporaneamente la corresponsione delle somme detratte fi- n...
RESPONSABILITÀ CONTRATTUALI. Articolo 14 Risoluzione del contratto Articolo 15 Cauzione
RESPONSABILITÀ CONTRATTUALI. L'operatore economico affidatario dovrà attenersi a tutte le condizioni e prescrizioni previste dal presente capitolato e comunque assicurare tutte le prestazioni in esso contenute, per tutta la durata contrattuale. Lo stesso l'operatore economico affidatario è tenuto ad osservare per il proprio personale o comunque per quello utilizzato nell’appalto, tutte le disposizioni in tema di contribuzione, assicurazioni previdenziali, assi- stenziali e infortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge e pertanto, solleva la Società appaltante dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti in ordine alle eventuali retribuzioni nonché alle assicu- razioni per il personale suddetto. L'ente appaltante non assume alcuna responsabilità per danni o incidenti che si verifichino durante la forni- tura, le prestazioni, i lavori e/o i servizi connessi e che vedano coinvolto il personale incaricato dall'operatore economico affidatario, al quale è fatto obbligo di adottare nella loro esecuzione, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l’incolumità del personale e di terzi e per non recare alcun danno a beni pubblici e privati, rimanendo espressamente inteso e convenuto che l'affidatario assumerà ogni responsabi- lità civile e penale in caso di incidente e/o infortunio, sollevando l'ente appaltante, nella forma più ampia e tassativa. L'affidatario è responsabile dell’esatto adempimento del presente Capitolato e della perfetta esecuzione del servizio. Di conseguenza, risponderà nei confronti dei terzi e dell’Amministrazione per l’inadempimento delle obbligazioni contrattuali.
RESPONSABILITÀ CONTRATTUALI. Il Fornitore è responsabile dei danni che possono derivare per: - violazione di diritti di brevetti o d’autore; - vizi, difetti, mancanza di qualità nei prodotti utilizzati e servizi forniti; - danni derivanti ai beni forniti da tali vizi e difetti; - ritardato intervento in rapporto ai tempi stabiliti; - mal funzionamento delle apparecchiature, delle applicazioni e dei programmi dopo gli interventi di manutenzione ordinaria, correttiva e straordinaria. Difetti, disservizi e danni di qualsiasi natura saranno comunicati al Fornitore non appena l’Agenzia ne viene a conoscenza.

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  • Responsabilità del Cliente In caso di malfunzionamento dei servizi, il Cliente dovrà darne tempestiva segnalazione allo staff di assistenza tecnica tramite il Ticket System presente sul sito xxx.xxxxxx.xx e/o tramite invio mail all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxx.xx. Il Cliente é obbligato a non divulgare in alcun modo le credenziali per l'accesso al servizio o a sistemi ad esso connessi. Il Cliente si impegna a non utilizzare i servizi offerti in modo illecito, o comunque non autorizzato da Etinet. Esempi di utilizzo non autorizzati sono, ma non si limitano allo spamming, utilizzo di script malevoli, diffusione di virus, invio di mail bombs, violazione di copyright, violazione delle norme sulla privacy, diffamazione, diffusione di materiale osceno o hacking. Etinet e Genesys Informatica si riservano il diritto di modificare o ampliare in qualsiasi momento l'elenco delle attività̀ ritenute non autorizzate: il cliente dovrà prenderne visione nell'area "Regolamentazione del servizio" del sito web xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx di Genesys informatica. Il Cliente solleva integralmente Etinet e Genesys informatica da qualsiasi responsabilità̀ civile o penale derivante dall'utilizzo illecito, improprio o anormale del servizio, anche se causato da terzi attraverso il sistema del Cliente. Il Cliente si impegna a mantenere estranee Etinet e Genesys Informatica da ogni responsabilità̀, perdite, danni, costi, oneri e spese (ivi comprese le spese legali), che dovessero essere subite o sostenute dal Cliente quale conseguenza di inadempimento agli obblighi e garanzie previste in questo articolo , anche nel caso di risarcimento danni pretesi da terzi a qualunque titolo. Qualora le informazioni abbiano carattere pubblicitario il Cliente garantisce che le stesse siano conformi ad ogni disposizione vigente in materia e si impegna a pagare eventuali tasse ed oneri ove richiesti. Qualora il Cliente rivenda a terzi i servizi, il Cliente è tenuto a far rispettare le medesime clausole alle terze parti. È responsabilità̀ del Cliente mantenere aggiornati i propri dati anagrafici, con particolare attenzione agli indirizzi e-mail necessari alle comunicazioni di servizio.Eventuali variazioni dovranno essere comunicate tempestivamente via mail all’indirizzo :

  • Responsabilità per danni 16.1 Il soggetto accreditato sarà sempre direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni accertati di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e cose che, a giudizio dell’Ente, risultassero causati dal personale della ditta stessa; in ogni caso dovrà provvedere a proprie spese al risarcimento dei danni, sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità. 16.2 Il soggetto Accreditato dovrà contrarre adeguata polizza assicurativa per tutti i danni derivanti da comportamenti, anche omissivi, del proprio personale, garanzia R.C.O. (Responsabilità Civile verso Operatori) per sinistro e per persona e RCT (Responsabilità Civile verso Terzi), causati nell’ambito dell’esecuzione del servizio con un massimale, per entrambe le polizze, per un anno e per sinistro non inferiore a € 1.000.000,00 con clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti del Committente. 16.3 Le polizze sopracitate dovranno coprire l’intero periodo dell’accreditamento. 16.4 Si precisa che il massimale previsto nella polizza non è da ritenersi in alcun modo limitativo delle responsabilità assunte della ditta accreditata in riferimento alla gestione dei servizi accreditati. Pertanto l’esistenza della polizza non libera l’affidatario delle proprie responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia. 16.5 Nel contratto assicurativo sopra elencato dovrà essere inclusa la clausola di vincolo a favore dell’Ente appaltante e dovrà essere espressamente indicato che il Comune sia considerato terzo a tutti gli effetti. 16.6 Ogni documento relativo alla polizza di cui sopra, comprese le quietanze di pagamento, dovrà essere prodotto in copia all’Amministrazione dell’Ente, prima della stipula del contratto e potrà essere soggetto ad esame e valutazione da parte dell’Ente, che si riserva la facoltà di indicare eventuali modifiche e/o integrazioni da apportare alla polizza medesima.

  • RESPONSABILITA’ 13.1. Ciascuna Parte è responsabile per l'adempimento dei propri obblighi previsti dal presente Accordo e dai relativi DPA –Condizioni Particolari e dalla Legislazione in materia di protezione dei Dati Personali. 13.2. Fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il Fornitore sarà tenuto a risarcire il Cliente in caso di violazione del presente Accordo e/o dei relativi DPA – Condizioni Particolari entro i limiti massimi convenuti nel Contratto.

  • Responsabilità verso terzi L’affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell’ente committente, quanto a terzi, nel corso dell’esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l’ ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi. A tal riguardo l’affidatario, ha stipulato apposita polizza assicurativa n. in data rilasciata da , per rischi di esecuzione delle attività oggetto del presente contratto. L’impresa sarà comunque tenuta a risarcire i danni eccedenti il predetto massimale.

  • Responsabilità Ciascuna delle parti contraenti esonererà l’altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subiti in seguito all’attuazione di questo Accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell’altro contraente o del suo staff. L’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire, la Commissione Europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dall’Accordo, in relazione a danni causati durante la mobilità. Di conseguenza, l’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire o la Commissione Europea non possono soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo.

  • Responsabilità civile verso terzi In relazione a quanto previsto dall’art. 5 della legge del 13 maggio 1985, n. 190, le imprese terranno a proprio carico l’onere per la copertura della responsabilità civile verso terzi – ivi comprese le eventuali connesse spese legali – conseguente allo svolgimento delle mansioni contrattuali, salvo i casi di dolo o colpa grave, dei quadri direttivi, e degli altri lavoratori/lavoratrici particolarmente esposti al rischio medesimo.

  • Responsabilità solidale In caso di responsabilità solidale dell’Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori rispondono soltanto per la quota di pertinenza dell’Assicurato stesso.

  • RESPONSABILITÀ CIVILE CHE COSA È ASSICURATO?

  • Responsabilità civile dei trasportati L'impresa assicura la responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato o dei trasportati. La garanzia è prestata solo nel caso in cui il veicolo sia assicurato con l'Impresa per la Responsabilità Civile Auto e opera entro i limiti di massimale e secondo le Condizioni di Assicurazione che regolano la garanzia di Responsabilità Civile stessa.

  • RESPONSABILITA’ CIVILE 19.1 Fermo restando quanto previsto dall’art. 27 del Contratto Quadro, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto dell’Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.