Responsabilità e manleve Clausole campione

Responsabilità e manleve. 12.1 Il Fornitore tiene indenne e manleva l’Ente da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Fornitore delle disposizioni contenute nel presente Accordo. 12.2 A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente Accordo, il Fornitore: ● avverte, prontamente ed in forma scritta, l’Ente del Reclamo; ● non fornisce dettagli al reclamante senza la preventiva interazione con l’Ente; ● non transige la controversia senza il previo consenso scritto dell’Ente; ● fornisce all’Ente tutta l'assistenza che potrebbe ragionevolmente richiedere nella gestione del reclamo.
Responsabilità e manleve. 12.1 Il Responsabile del trattamento tiene indenne e manleva l’Ente da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile del trattamento delle disposizioni contenute nel presente Accordo. 12.2 A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente Accordo, il Responsabile del trattamento: 12.2.1 avverte, prontamente ed in forma scritta, l’Ente del Reclamo 12.2.2 non fornisce dettagli al reclamante senza la preventiva interazione con l’Ente 12.2.3 non transige la controversia senza il previo consenso scritto dell’Ente; 12.2.4 fornisce all’Ente tutta l'assistenza che potrebbe ragionevolmente richiedere nella gestione del reclamo.
Responsabilità e manleve. Il Responsabile del trattamento tiene indenne e manleva il Titolare del trattamento da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile del trattamento delle disposizioni contenute nel presente accordo.
Responsabilità e manleve. 12.1 - Il Responsabile del trattamento tiene indenne e manleva l’Ente produttore da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile del trattamento delle disposizioni contenute nel presente Accordo. 12.2 - Nel caso in cui il Responsabile del trattamento commetta violazioni della normativa in materia di protezione dei dati personali e di quanto stabilito nel presente Accordo, quali ad esempio quelle indicate all’art. 83 commi 4 e 5, l’Ente produttore può recedere dall’Accordo o Convenzione. 12.3 - A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente Accordo, il Responsabile del trattamento: - avverte prontamente ed in forma scritta, l’Ente produttore del Reclamo; - non fornisce dettagli al reclamante senza la preventiva interazione con l’Ente produttore; - non transige la controversia senza il previo consenso scritto dell’Ente produttore; - fornisce all’Ente produttore tutta l'assistenza che potrebbe ragionevolmente richiedere nella gestione del reclamo.
Responsabilità e manleve. 6.1. Il Committente manleverà e terrà indenne il Fornitore da ogni perdita, costo, spesa, sanzione pecuniaria, danno da risarcire e in generale da ogni responsabilità direttamente o indirettamente derivante dalla esecuzione da parte del Fornitore delle disposizioni del presente Accordo con riferimento alle attività di trattamento di dati personali svolte per conto del Committente sotto sua istruzione. Il Fornitore risponderà nei confronti di Xxxxx e del Committente di eventuali danni che trovino causa nel mancato rispetto delle istruzioni del Titolare o della Normativa Rilevante. 6.2. Il Fornitore sarà manlevato e tenuto indenne da ogni perdita, costo, spesa, sanzione pecuniaria danno da risarcire, pregiudizio che sia derivato o abbia trovato causa nella violazione da parte del Committente di una delle clausole del presente Accordo. In particolare, qualora il Committente raccolga o tratti dati personali oggetto del presente Accordo in violazione della Normativa Rilevante e dell’art 2.1.4 del presente Accordo terrà indenne il Fornitore da qualsivoglia responsabilità, danno, onere, pretesa e pregiudizio che trovi causa in suddetta violazione
Responsabilità e manleve. 12.1 Il Responsabile del trattamento tiene indenne e manleva l’Ente da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile del trattamento delle disposizioni contenute nel presente Accordo. 12.2 Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui al presente accordo, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l’insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.
Responsabilità e manleve. Il Responsabile del trattamento tiene indenne e manleva l’Ente da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile del trattamento delle disposizioni contenute nel presente articolo. A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente Accordo, il Responsabile del trattamento: - avverte, prontamente ed in forma scritta, l’Ente del Reclamo - non fornisce dettagli al reclamante senza la preventiva interazione con l’Ente - non transige la controversia senza il previo consenso scritto dell’Ente; - fornisce all’Ente tutta l'assistenza che potrebbe ragionevolmente richiedere nella gestione del reclamo.
Responsabilità e manleve. 12.1 Il Responsabile del trattamento tiene indenne e manleva il Comune di Riccione da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile del trattamento delle disposizioni contenute nel presente Accordo. 12.2 A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente Accordo, il Responsabile del trattamento: 12.2.1 avverte, prontamente ed in forma scritta, il Comune di Riccione del Reclamo 12.2.2 non fornisce dettagli al reclamante senza la preventiva interazione con il Comune di Riccione 12.2.3 non transige la controversia senza il previo consenso scritto del Comune di Riccione; 12.2.4 fornisce al Comune di Riccione tutta l'assistenza che potrebbe ragionevolmente richiedere nella gestione del reclamo.
Responsabilità e manleve. 9 ter. 1 Il Responsabile tiene indenne e manlevato il Titolare da ogni perdita, costo, spesa, multa e/o sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura (sia essa prevedibile, contingente o meno) derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile stesso delle disposizioni contenute nel presente Accordo e/o della legge applicabile.
Responsabilità e manleve. 12.1 Il Responsabile del trattamento tiene indenne e manleva l’Ente da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile del trattamento delle disposizioni contenute nel presente Accordo. 12.2 Nel caso in cui il Responsabile del trattamento commetta violazioni alla normativa in materia di protezione dei dati personali e al presente Accordo, quali ad esempio quelle indicate all’art. 83 commi 4 e 5, l’Ente può risolvere il Contratto o chiedere una cospicua riduzione del prezzo. 12.3 A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente Accordo, il Responsabile del trattamento: ▪ avverte, prontamente ed in forma scritta, l’Ente del Reclamo; ▪ non fornisce dettagli al reclamante senza la preventiva interazione con l’Ente; ▪ non transige la controversia senza il previo consenso scritto dell’Ente; ▪ fornisce all’Ente tutta l'assistenza che potrebbe ragionevolmente richiedere nella gestione del reclamo. Il Titolare del trattamento Il Responsabile del trattamento Firme digitali Allegato 1 GLOSSARIO “Garante per la protezione dei dati personali”: è l’autorità di controllo responsabile per la protezione dei dati personali in Italia;