Responsabilità per infortuni e danni Clausole campione

Responsabilità per infortuni e danni. L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, nell’esecuzione del presente contratto, tanto dell’Appaltatore stesso quanto dell’amministrazione e/o di terzi. È obbligo dell’Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all’oggetto del presente contratto e del relativo Capitolato, con massimale per sinistro non inferiore a € 2.000.000,00 (duemilioni/00) e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui ai precedenti periodi. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’Appaltatore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche la fornitura prevista dal presente contratto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 2.000.000,00 (duemilioni/00) mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data stipula del contratto fino a alla sua scadenza. Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Responsabilità per infortuni e danni. Il Contraente è responsabile civilmente e penalmente dei danni, di qualsiasi natura, che possano derivare a persone, proprietà e cose, a seguito dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Qualora nella esecuzione del contratto avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il Responsabile Unico del Procedimento o suo delegato compila apposita relazione indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per l’Università le conseguenze dannose. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico del Contraente, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa. A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, al Contraente è fatto obbligo di stipulare: a. una polizza assicurativa Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso terzi e/o cose di terzi (RCT) per l’importo minimo di Euro 2.000.000,00 (cinquemilioni/00); b. polizza assicurativa Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso i prestatori d’opera (RCO), almeno per l’importo minimo di Euro 1.000.000,00 (cinquemilioni/00); con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto e fino alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui al suddetto comma 1. In alternativa alla stipulazione delle polizze che precedono, il Contraente potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio previsto dal presente capitolato, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad Euro 2.000.000,00 (cinquemilioni/00), mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data stipula del contratto fino a alla sua scadenza. Resta ferma l’intera responsabilità del Contraente anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati.
Responsabilità per infortuni e danni. Il Ministero è indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per la realizzazione di tutte le prestazioni previste nel presente Contratto. Per esse, unico responsabile è l’Appaltatore che assume a proprio carico anche quelle inerenti a rapporti con il personale dipendente e con terzi, nonché a danni e rischi verso cose e/o persone. L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, nell’esecuzione del presente Contratto, tanto dell’Appaltatore stesso quanto dell’Amministrazione e/o di terzi.
Responsabilità per infortuni e danni. La ditta aggiudicataria risponde di tutti gli infortuni e i danni causati, a qualsiasi titolo nell'esecuzione del rapporto contrattuale: - a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà della ditta stessa; - a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Amministrazione Comunale; - a terzi e/o cose di loro proprietà. La Ditta aggiudicataria è tenuta a risarcire ogni danno comunque causato all’Amministrazione ovvero a terzi nel corso della durata contrattuale per propria colpa anche lieve o dolo.
Responsabilità per infortuni e danni. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto dall’amministrazione e/o di terzi. È obbligo dell’Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all’oggetto del presente contratto, con massimale per sinistro non inferiore a € 2.000.000,00 (duemilioni/00) e con validità non inferiore alla durata del contratto. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’Appaltatore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche i servizi previsti dal presente contratto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 2.000.000,00 (duemilioni/00). Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l’appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Responsabilità per infortuni e danni. L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, nell’esecuzione del contratto, tanto dell’aggiudicatario stesso quanto della Stazione appaltante e/o di terzi. A tale scopo, a copertura dei rischi sopra richiamati, l’aggiudicatario dovrà essere in possesso di polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità civile verso terzi (RCT), valida per l’intera durata contrattuale.
Responsabilità per infortuni e danni. La Società si obbliga a manlevare e tenere indenne il Committente dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione agli eventuali infortuni e danni derivanti, a qualsiasi titolo, dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Responsabilità per infortuni e danni. La ditta aggiudicataria risponde di tutti gli infortuni e i danni causati, a qualsiasi titolo nell'esecuzione del rapporto contrattuale: - a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà della ditta stessa;
Responsabilità per infortuni e danni. 1. L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, nell’esecuzione del presente contratto, tanto dell’Appaltatore stesso quanto della committente e/o di terzi. 2. Ai sensi dell'art. 10, comma 4 del ''Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti nei settori speciali sotto soglia comunitaria'' l'appaltatore dovrà stipulare a tale scopo specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all'oggetto del presente contratto e del relativo Capitolato, con massimale per sinistro non inferiore a Euro 1000000 e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui ai precedenti periodi. 3. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Responsabilità per infortuni e danni. L’aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità nei casi di sinistri, infortuni o danni subiti da cose o persone tanto della stazione appaltante che di terzi o suoi dipendenti. E’ obbligo dell’aggiudicataria produrre adeguata polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con validità non inferiore alla durata del servizio, fino all’importo di euro 500.000,00. Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l’aggiudicataria non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si potrà immediatamente risolvere con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo da parte dell’affidataria al risarcimento del maggior danno subito dalla stazione appaltante.