Responsabilità civile verso terzi. In relazione a quanto previsto dall’art. 5 della legge del 13 maggio 1985, n. 190, le imprese terranno a proprio carico l’onere per la copertura della responsabilità civile verso terzi – ivi comprese le eventuali connesse spese legali – conseguente allo svolgimento delle mansioni contrattuali, salvo i casi di dolo o colpa grave, dei quadri direttivi, e degli altri lavoratori/lavoratrici particolarmente esposti al rischio medesimo.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Responsabilità civile verso terzi. In relazione a quanto previsto dall’art. 5 della legge del 13 maggio 1985, n. 190, le imprese terranno a proprio carico l’onere per la copertura della responsabilità civile verso terzi – - ivi comprese le eventuali connesse spese legali – - conseguente allo svolgimento delle mansioni contrattuali, salvo i casi di dolo o colpa grave, dei quadri direttivi, e degli altri lavoratori/lavoratrici particolarmente esposti al rischio medesimo.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Responsabilità civile verso terzi. In relazione a quanto previsto dall’art. 5 della legge del 13 maggio 1985, n. 190, le imprese terranno a proprio carico l’onere per la copertura della responsabilità civile civi- le verso terzi – ivi comprese le eventuali connesse spese legali – conseguente allo svolgimento delle mansioni contrattualimansioni, salvo i casi di dolo o colpa grave, dei quadri direttivi, e degli altri lavoratori/lavoratrici particolarmente dirigenti partico- larmente esposti al rischio medesimo.
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Samples: Employment Agreement, CCNL Per I Dirigenti Delle Imprese Creditizie, Finanziarie E Strumentali, CCNL Per I Dirigenti Delle Imprese Creditizie, Finanziarie E Strumentali
Responsabilità civile verso terzi. In relazione a quanto previsto dall’art. 5 della legge del Legge 13 maggio 1985, n. 190, le imprese aziende terranno a proprio carico l’onere per la copertura della del- la responsabilità civile verso terzi – - ivi comprese le eventuali connesse connes- se spese legali – - conseguente allo svolgimento delle mansioni contrattualicontrat- tuali, salvo i casi di dolo o colpa grave, dei quadri direttivi, e degli altri lavoratori/lavoratrici del dirigente particolarmente esposti esposto al rischio medesimo.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Responsabilità civile verso terzi. In relazione a quanto previsto dall’art. 5 della legge del 13 maggio 1985, n. 190, le imprese aziende terranno a proprio carico l’onere per la copertura della responsabilità civile verso terzi – ivi comprese le eventuali connesse spese legali – conseguente allo svolgimento delle mansioni contrattuali, salvo i casi di dolo o colpa grave, dei quadri direttivi, direttivi e degli altri lavoratori/lavoratrici particolarmente esposti al rischio medesimo.
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Samples: Associazione Nazionale
Responsabilità civile verso terzi. In relazione a quanto previsto dall’art. 5 della legge del 13 maggio 1985, n. 190, le imprese aziende terranno a proprio carico l’onere per la copertura della responsabilità civile verso terzi – - ivi comprese le eventuali connesse spese legali – - conseguente allo svolgimento delle mansioni contrattuali, salvo i casi di dolo o colpa grave, dei quadri direttivi, direttivi e degli altri lavoratori/lavoratrici particolarmente esposti al rischio medesimo.
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Responsabilità civile verso terzi. In relazione a quanto previsto dall’art. 5 della legge del 13 maggio 1985, n. 190, le imprese terranno a proprio carico l’onere per la copertura della responsabilità civile verso terzi – ivi comprese le eventuali connesse spese legali – conseguente allo svolgimento svolgi- mento delle mansioni contrattuali, salvo i casi di dolo o colpa grave, dei quadri direttividiretti- vi, e degli altri lavoratoridelle altre lavoratrici/lavoratrici lavoratori particolarmente esposti al rischio medesimo.
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Samples: Collective Labor Agreement
Responsabilità civile verso terzi. In relazione a quanto previsto dall’art. 5 della legge del 13 maggio 1985, n. 190, le imprese aziende terranno a proprio carico l’onere per la copertura della responsabilità civile verso terzi – ivi comprese le eventuali connesse spese legali – conseguente allo svolgimento delle mansioni contrattuali, salvo i casi di dolo o colpa grave, dei quadri direttivi, e degli altri lavoratori/lavoratrici particolarmente esposti al rischio medesimo.. NOTE
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Responsabilità civile verso terzi. In relazione a quanto previsto dall’artdall'art. 5 della legge del 13 maggio 1985, n. 190, le imprese aziende terranno a proprio carico l’onere l'onere per la copertura della responsabilità civile verso terzi – ivi comprese le eventuali connesse spese legali – conseguente allo svolgimento delle mansioni contrattuali, salvo i casi di dolo o colpa grave, dei quadri direttivi, e degli altri lavoratori/lavoratrici particolarmente esposti al rischio medesimo.
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Responsabilità civile verso terzi. In relazione a quanto previsto dall’artdall art. 5 della legge del 13 maggio 1985, n. 190, le imprese aziende terranno a proprio carico l’onere l onere per la copertura della responsabilità civile verso terzi – ivi comprese le eventuali connesse spese legali – conseguente allo svolgimento delle mansioni contrattuali, salvo i casi di dolo o colpa grave, dei quadri direttivi, e degli altri lavoratori/lavoratrici particolarmente esposti al rischio medesimo.
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Responsabilità civile verso terzi. In relazione a quanto previsto dall’art. 5 della legge Legge del 13 maggio 1985, n. 190, le imprese aziende terranno a proprio carico l’onere per la copertura della responsabilità civile verso terzi – ivi comprese le eventuali connesse spese legali – conseguente allo svolgimento delle mansioni contrattuali, salvo i casi di dolo o colpa grave, dei quadri direttivi, direttivi e degli altri lavoratori/lavoratrici particolarmente esposti al rischio medesimo.
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Responsabilità civile verso terzi. In relazione a quanto previsto dall’artdall'art. 5 della 5, legge del 13 maggio 1985, 13.5.85 n. 190, le imprese terranno a proprio carico l’onere l'onere per la copertura della responsabilità civile verso terzi – - ivi comprese le eventuali connesse spese legali – - conseguente allo svolgimento delle mansioni contrattuali, salvo i casi di dolo o colpa grave, dei quadri direttivi, e degli altri lavoratori/lavoratrici particolarmente esposti al rischio medesimo.
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Responsabilità civile verso terzi. In relazione a quanto previsto dall’artdall'art. 5 della legge del 13 maggio 1985, n. 190, le imprese terranno a proprio carico l’onere l'onere per la copertura della responsabilità civile verso terzi – - ivi comprese le eventuali connesse spese legali – - conseguente allo svolgimento delle mansioni contrattuali, salvo i casi di dolo o colpa grave, dei quadri direttivi, e degli altri lavoratori/lavoratrici particolarmente esposti al rischio medesimo.
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Responsabilità civile verso terzi. In relazione a quanto previsto dall’art. 5 della legge del 13 maggio 1985, n. 190, le imprese terranno a proprio carico l’onere per la copertura coper- tura della responsabilità civile verso terzi – ivi comprese le eventuali connesse spese legali – conseguente allo svolgimento delle mansioni contrattualimansioni, salvo i casi di dolo o colpa grave, dei quadri direttivi, e degli altri lavoratori/lavoratrici dirigenti particolarmente esposti al rischio medesimo.
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