Revoca della licenza. Art. 42 - Rinuncia alla licenza.
Revoca della licenza. 1. L'Amministrazione comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 9, dispone la revoca della licenza nel caso:
a) il titolare violi le norme sul cumulo di più licenze di cui all'art. 5 comma 1;
b) il concessionario del taxi di scorta violi il divieto di commercializzare, trasferire o trasformare licenze per auto di scorta così come previsto all'art. 8 comma 5;
c) il titolare o il concessionario svolgano attività giudicate incompatibili con l'esercizio del servizio taxi;
d) il titolare non inizi il servizio entro i termini stabiliti dall'art. 19 commi 1 e 2;
e) il titolare non provveda a quanto previsto dall’art. 16 comma 6 ultimo periodo.
2. L'ufficio comunale competente trasmette copia del provvedimento all'Ufficio provinciale della Motorizzazione civile per l'adozione del provvedimento di competenza.
Revoca della licenza. Amministrazione comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 8, dispone la revoca della licenza nel caso:
Revoca della licenza. Il Comune dispone la revoca della licenza nei seguenti casi:
a) per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, della licenza per il servizio taxi con l’autorizzazione per il servizio da noleggio ;
b) per la violazione dell’articolo 7, comma 5, che vieta al tassista a cui sia stata assegnata un’auto di scorta l’utilizzo diretto, a mezzo sostituto o collaboratore della propria autovettura;
c) quando in capo al titolare della licenza vengano a mancare i requisiti per l’esercizio della professione di tassista di cui agli articoli 3,12 e 13;
d) quando il titolare della licenza svolga attività giudicate incompatibili con quella di tassista ai sensi dell’articolo 17, comma 4;
e) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle licenze così come previste dall’articolo 7, comma 8 e dall0articolo 19;
f) a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell’arco di un triennio adottati ai sensi dell’articolo 37;
g) sospensione di 30 giorni, nell’arco di un anno solare, anche non consecutivo, di ingiustificata sospensione del servizio;
h) per motivi di pubblico interesse.
i) nel caso previsto dall’art. 26 del presente regolamento; La revoca viene comunicata all’Ufficio provinciale della motorizzazione civile per l’adozione dei provvedimenti di competenza. Ai fini dell’adozione del provvedimento di revoca l’ufficio competente, oltre agli elementi di cui alla legge 241/1990, nella comunicazione di avvio del procedimento assegna all’interessato un termine non superiore ai 60 giorni per la presentazione di eventuali scritti e memorie difensive ed adotta, nei successivi 60 giorni, il provvedimento di archiviazione o di revoca.
Revoca della licenza. E' soggetto alla sanzione della revoca chi si viene a trovare nei seguenti casi:
(a) per la violazione delle norme che vietano il cumulo di licenze in capo ad uno stesso soggetto secondo quanto previsto dall'art. 3.
(b) quando in capo al titolare della licenza vengano a mancare i requisiti per l'esercizio della professione di tassista contemplati all'art. 11;
(c) quando il titolare della licenza svolga attività giudicate incompatibili con quella di del tassista ai sensi dell'art. 16 comma 4;
(d) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle licenze così come previste dall'art. 17;
(e) per violazione all' art. 25 comma 5;
(f) per inosservanza all'art.20 comma 1;
(g) a seguito di più di tre provvedimenti di sospensione nel corso di un triennio;
(h) per un mese, anche non consecutivo, di ingiustificata sospensione del servizio.
Revoca della licenza. 1) La Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui all’art.7, dispone la revoca della licenza nei seguenti casi:
a) per violazione delle norme sulla trasferibilità della licenza così come previste dall’art.14;
b) a seguito di provvedimenti di sospensione nell’arco di un quinquennio adottati ai sensi dell’art.23, per un periodo complessivamente superiore a 6 mesi;
c) per un mese, anche non consecutivo, di ingiustificata sospensione del servizio nell’arco di un anno;
d) per motivi di pubblico interesse e per la perdita dei requisiti di cui all’art.8.
2) La revoca viene comunicata all’Ufficio Provinciale della motorizzazione per l’adozione dei provvedimenti di competenza.
Revoca della licenza. 1. Il Dirigente Responsabile dell'Ufficio S.U.A.P. dispone la revoca della Licenza nei seguenti casi:
a) quando in capo al titolare della Licenza vengano a mancare i requisiti necessari per il rilascio o per il verificarsi in capo al titolare degli impedimenti previsti dal presente Regolamento ;
b) mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dal presente Regolamento;
c) mancato inizio del servizio da parte degli eredi legittimi o mancata cessione del titolo autorizzatorio nei termini previsti dal presente Regolamento;
d) alienazione del veicolo senza che questo sia stato sostituito entro 180 giorni;
e) esplicita trasmissione all'Ufficio competente di dichiarazione di cessazione del servizio o di rinuncia al titolo autorizzatorio da parte del titolare;
f) aver ottenuto, tramite concorso pubblico o in seguito a trasferimento, il rilascio di altra Licenza da altra Amministrazione Comunale prima che siano decorsi cinque anni dalla data di trasferimento del titolo richiesto;
g) quando il titolare della Licenza incorra nell'arco di un quinquennio in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a 180 giorni. A tal fine il computo viene effettuato a partire dal 1° gennaio dell'anno nel corso del quale è stata irrogata la prima sospensione;
h) per due mesi continuativi di ingiustificata sospensione del servizio, ovvero per tre mesi di interruzione dello stesso, anche non continuativi, nel corso dell'anno solare.
2. La revoca viene comunicata al competente U.P.D.T.T. per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
Revoca della licenza. La revoca della licenza d’uso del marchio è disposta nei seguenti casi: - frequenti e reiterate non conformità gravi; - fallimento o cessazione dell’attività del licenziatario; - utilizzo del marchio con modalità illegali o fraudolente; - commissione di atti che possano danneggiare o comunque ledere la reputazione del marchio, ovvero omissioni a pari conseguenze; - mancato versamento delle somme dovute per i controlli e persistenza nell’inadempimento nonostante messa in mora e diffida inviate. La revoca da parte della Commissione Regionale per l’Artigianato comporta la cancellazione dall’elenco dei licenziatari e la comunicazione alla Commissione Provinciale per l’Artigianato.
Revoca della licenza. Nelle procedure dinnanzi ad autorità amministrative svizzere riguardanti il ritiro della licenza di condurre o di circolazione oppure la tassazione canto- nale dei veicoli. Svizzera 3 mesi, nes- suno in caso di procedure riguardanti la revoca della licenza Al momento in cui una prima infrazione alle disposizioni legali è stata effettivamente o presumibilmente commessa.
Revoca della licenza. La licenza Comunale d’esercizio viene revocata dal Consiglio Comunale, sentita la Commissione Consultiva di cui all’art. 2 bis.
a) quando venga a mancare nel titolare qualcuno dei requisiti prescritti per svolgere l’esercizio;
b) se l’attività viene esercitata da altri che non sia il titolare della licenza;
c) quando l’attività non risulta mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l’esercizio stesso, nonostante i richiami e le diffide;
d) quando il titolare della licenza o i suoi dipendenti abbiano prestato la loro opera per favorire il contrabbando o comunque l’evasione delle leggi tributarie e sanitarie;
e) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi, a pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi;
f) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si sia verificato recidività in violazioni varie del presente regolamento;
g) quando sia stato trasferito il domicilio in altro comune od intrapreso altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
h) per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l’esercizio del servizio.