Riequilibrio del PEF Clausole campione

Riequilibrio del PEF. 1. Il PEF viene riequilibrato in ragione di uno scostamento tra il risultato netto previsionale del PEF e il consuntivo del CER dell’esercizio in questione. 2. A seconda dei risultati di tale confronto e dell’ampiezza dell’eventuale scostamento registrato, si produrranno i seguenti effetti alternativi: a. laddove l’entità dello scostamento fosse compreso in una fascia tra +/- 1,5% del fatturato (ricavi operativi del PEF), l’importo corrispondente a detto scostamento in più o in meno si intenderà integralmente compensato ed annullato in via convenzionale per espresso consenso delle Parti, restando inteso che nessuna di esse avrà diritto a pretendere alcunché nei confronti dell’altra relativamente all’esercizio in questione; b. laddove l’entità dello scostamento fosse eccedente la fascia di cui alla precedente lettera a), l’importo corrispondente alla parte eccedente lo scostamento verrà registrato e accantonato (rispettivamente a credito o a debito) per essere poi compensa- to alla fine del periodo di Contratto con i corrispondenti importi registrati per ciascuno degli anni successivi; c. laddove l’entità dello scostamento fosse eccedente una più ampia fascia di +/- 2,5% del fatturato (ricavi operativi del PEF), ovvero nel caso in cui l’entità dello scostamento di due esercizi consecutivi ricadessero nella fattispecie di cui alla lettera b) e facessero registrare saldi totali entrambi positivi od entrambi negativi, le Parti provvederanno a riequilibrare il PEF superandone la precedente versione, per la parte eccedente la soglia di cui alla lettera a) – previo assorbimento di tutti gli importi annuali nel frattempo registrati e accantonati – attraverso la sottoscrizione di un apposito atto aggiuntivo che modifichi il PEF sostituendo quindi l’allegato “8”al presente Contratto; 3. Alla conclusione del quinto anno di affidamento le Parti verificano l’andamento dei PEF/CER, valutando le poste eventualmente accantonate nei cinque anni precedenti e, nel rispetto delle previsioni sull’allocazione dei rischi stabilite, procedono all’eventuale riequilibrio del PEF. 4. Entro il mese di luglio dell’anno successivo all’ultimo anno di vigenza del periodo contrattuale, acquisito il CER dell’anno precedente, le Parti procederanno al consuntivo dell’esercizio in questione – registrando come da prassi il relativo risultato e l’eventuale importo in più o in meno rispetto al risultato stimato nel PEF – nonché alla compensazione finale di tutti gli importi annuali registrati e ...
Riequilibrio del PEF. Al ricorrere delle circostanze di cui sopra, la convenzione dovrebbe individuare una proce- dura per addivenire al riequilibrio del piano economico-finanziario attraverso, in via alter- nativa o cumulativa: i) l’incremento o la riduzione del contributo e/o dei corrispettivi, lad- dove previsti; ii) il pagamento di importi a titolo di indennizzo (una tantum o periodici); iii) l’anticipazione o la proroga del termine di scadenza della concessione, qualora compatibile con i contratti di finanziamento sottoscritti o con quelli da sottoscrivere, anche in ipotesi di rifinanziamento; iv) la rideterminazione delle tariffe; v) eventuale individuazione di nuove opere o servizi suscettibili di gestione, qualora compatibile con la normativa vigente. La definizione di equilibrio economico-finanziario deve fare riferimento agli indici, descritti nella clausola 2 “Definizioni”, al punto relativo all’Equilibrio economico-finanziario. Il rife- rimento a tali indici di bancabilità potrebbe rendere necessario riequilibrare il PEF con una pluralità di strumenti – anche prevedendo un mix delle leve sopraindicate – che non pos- sono prevedere in via esclusiva l’allungamento della durata della convenzione. Pertanto, lo strumento dell’allungamento della convenzione può essere utilizzato prevalentemente come strumento per il riequilibrio dell’indice di ritorno dell’investimento privato.
Riequilibrio del PEF. 1. Le Parti provvedono ad aggiornare il PEF superandone la precedente versione attraverso la s o t t o s c r i z i o n e d i u n a p p o s i t oequilaibrtiot ecoonomaicgo- g i u n t finanziario di cui al precedente articolo 6 comma 1 modificando il PEF e sostituendo quindi l ’ a l l e 4g) aal Ctonotratto(, oAltrle al q.uanto previsto nel precedente articolo anche nelle seguenti ulteriori ipotesi: i. nel caso in cui il volume di produzione dei servizi vari di oltre il 10% (dieci per cento) rispetto al perimetro dei servizi previsti nel PEF; ii. nel caso in cui la redazione del PRO, per il successivo periodo regolatorio (di 3 anni), renda necessaria una modifica del PEF, secondo quanto previsto al successivo comma 5; iii. nei casi di adeguamenti, non previsti nel PEF, conseguenti a provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, disposizioni normative o prescrizioni di qualsiasi natura da parte di Enti o A u t o r i t à c o m p e t e n t i , c h e c o m p o r t i n o n u o servizio. 2. Le Parti procedono al riequilibrio economico-finanziario, attraverso la ridefinizione del PEF, intervenendo prioritariamente: i. sui fattori di produzione; Regione Campania Data: 22/12/2020 11:30:15, PG/2020/0612262 ii. sul corrispettivo; iii. sul sistema tariffario; iv. sul livello dei servizi. 3. Si conviene che, in ogni caso, nella ridefinizione del PEF si debba tenere conto degli obiettivi di produttività in valore percentuale e assoluto assunti da EAV nel presente Contratto e le Parti si impegnano a gestire, in modo equo, eventuali e potenziali situazioni di inefficienza rilevate o di mancati recuperi di produttività addebitabili alla gestione del servizio che abbiano riflesso sulla struttura dei costi operativi presa a riferimento per la ridefinizione del PEF stesso. 4. O v e l e P a r t i n o n t r o v i n o u n a c c o r d o s u l l ’ a g trattative, EAV h a d i r i t t o d i r i s o l v e r e i l p r e s e n t e servizio per i successivi 6 mesi agli stessi patti e condizioni, fatto salvo il diritto di EAV a vedersi r i c o n o s c i u t e l e s o mm e n e c e s s -afinraniziaerio inaclusa glaa r a n t remunerazione del capitale investito per il periodo di servizio effettivamente reso. 5. Nel terzo anno di vigenza contrattuale, a valle della ricezione dei nuovi parametri di efficacia ed efficienza forniti da ART e la definizione del PRO per il relativo periodo regolatorio triennale, le Parti definiscono l ev’ entuale revisione/rimodulazione del PEF rideterminando event...

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  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.

  • Obblighi del Contraente Il Contraente, per usufruire delle riduzioni di Premio praticate da MILANO ASSICURAZIONI , si impegna a: 2.1.1 fare installare ed attivare il Contatore satellitare da un installatore convenzionato con OCTO Telematics Italia Srl (di seguito denominato “installatore convenzionato”), entro 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento del Premio assicurativo o di effetto della Polizza se successiva; 2.1.2 avvisare immediatamente il Servizio Clienti di OCTO Telematics Italia Srl o l’installatore convenzionato, qualora fosse impossibile osservare la data stabilita per le operazioni di installazione ed attivazione per cause di forza maggiore, fissando un nuovo appuntamento; non sono ammesse altre e/o ulteriori proroghe; 2.1.3 comunicare immediatamente a MILANO ASSICURAZIONI il cambiamento del proprio domicilio/residenza e/o recapito telefonico per consentire la reperibilità ai fini della corretta erogazione dei servizi; 2.1.4 trasferire il Contatore satellitare in caso di sostituzione del veicolo e a fissare autonomamente l’appuntamento con un installatore convenzionato, per le operazioni di reinstallazione/attivazione, 2.1.5 fare disinstallare il Contatore satellitare in caso di cessazione di rischio per eventuale demolizione del veicolo assicurato o nel caso di mancata prosecuzione del rapporto assicurativo o annullamento della Polizza per qualunque motivo, fissando autonomamente l’appuntamento con un installatore convenzionato e avvertire tempestivamente MILANO ASSICURAZIONI , che provvederà a darne comunicazione ad OCTO Telematics Italia Srl per le operazioni di recupero del Contatore satellitare presso l’installatore stesso; 2.1.6 recarsi da un installatore convenzionato in caso di guasto o di mancato funzionamento del Contatore satellitare, segnalato dal Servizio Clienti di OCTO Telematics Italia Srl, per la verifica e manutenzione del sistema entro la data comunicata dal Servizio Clienti mediante lettera o con altri mezzi telematici. In caso di impossibilità ad osservare la data comunicata, il Contraente dovrà avvisare il Servizio Clienti e fissare un nuovo appuntamento con lo stesso installatore o altro installatore convenzionato; 2.1.7 informare il nuovo Contraente, nel caso di cessione del contratto di assicurazione, dell’installazione del Contatore satellitare sul veicolo e dell’esistenza del Contratto di Abbonamento con OCTO Telematics Italia Srl; se il Contraente cessionario non intende subentrare nel Contratto di Abbonamento, il cedente dovrà darne comunicazione a MILANO ASSICURAZIONI ; e, se il dispositivo è in comodato, provvedere alla disinstallazione del Contatore satellitare dal veicolo assicurato, fissando l’appuntamento con un installatore convenzionato; 2.1.8 contattare immediatamente la Sala Operativa di Sicurezza incaricata da OCTO Telematics Italia Srl (dall’Italia numero verde 800 662424 Dall’Estero +00 00000000000) dopo il furto o la rapina del veicolo, allo scopo di fare attivare le operazioni di ricerca; 2.1.9 recarsi da un installatore convenzionato per verificare il corretto funzionamento del Contatore satellitare: - dopo operazioni di manutenzione e/o riparazione che abbiano interessato le parti installative del veicolo effettuate da installatori non convenzionati; - dopo un incidente, un furto/rapina o comunque dopo eventi che possono aver causato malfunzionamenti e danneggiamenti al Contatore satellitare o alla sua installazione, a seguito della comunicazione di anomalia del Servizio Clienti OCTO Telematics Italia Srl mediante lettera o altri mezzi telematici.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA L’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa avverrà, da parte di ciascun commissario di gara, facendo ricorso al sistema del confronto a coppie tra le offerte presentate. Il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascuna offerta in confronto con tutti le altre. Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il relativo grado di preferenza, variabile da 1 a 6 e precisamente: 1=nessuna preferenza; 2= preferenza minima; 3=preferenza piccola; 4= preferenza media; 5= preferenza grande; 6= preferenza massima; Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti: in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe. Al termine del confronto a coppie, per ogni subcriterio, si procederà alla somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari; tale somma verrà riparametrata, attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il valore più alto e agli altri concorrenti un valore conseguentemente proporzionale al maggiore. Qualora nessuno dei partecipanti ottenga il massimo dei punteggi previsti dai singoli criteri di valutazione (Criterio A max punti 25 – Criterio B max punti 50) saranno riparametrati anche quest’ultimi. Il totale del punteggio afferente l’offerta qualitativa verrà arrotondato alla seconda cifra decimale, seguendo lo schema di arrotondamento per difetto se la terza cifra decimale dopo la virgola è minore o uguale a 4, per eccesso se la terza cifra decimale dopo la virgola è maggiore o uguale a 5. All’interno del portale SATER sarà attribuito solamente il punteggio totale dell’offerta qualitativa. I punteggi relativi ai criteri e subcriteri saranno riportati dettagliatamente nel verbale della commissione giudicatrice. Il metodo del confronto a coppie verrà utilizzato solo in presenza di almeno tre offerte da valutare. Nel caso in cui non si raggiungesse tale numero l’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura quantitativa da parte di ogni singolo commissario avverrà attraverso il calcolo della media dei coefficienti variabili tra zero e uno attribuito discrezionalmente dai singoli commissari. Si precisa che i coefficienti attraverso i quali si procederà all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sono i seguenti: Giudizio sintetico Valutazione coefficiente Descrizione Ottimo 1,00 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura pienamente esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde pienamente a quanto richiesto. Buono 0,75 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera soddisfacente a quanto richiesto.

  • Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 1. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 2. Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l’eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) con riferimento al prezzo contrattuale e comunque in misura pari alla metà; in ogni caso alle seguenti condizioni: a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: a.1) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate; a.2) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non è stata prevista una diversa destinazione; a.3) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile; b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante; c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantità contabilizzate e accertate dalla DL nell’anno precedente; d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta della parte che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL se non è ancora stato emesso il certificato di cui all’articolo 56, a cura del RUP in ogni altro caso; 3. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

  • Perfezionamento del contratto Momento in cui viene effettuato il pagamento del premio.

  • Modalità di perfezionamento del contratto Si rinvia all’Art. 2 delle Condizioni di Assicurazione per le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative.

  • (Norme regolatrici del contratto) Per il presente contratto vengono osservate le seguenti norme: a) la Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni); b) il Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni); c) le Condizioni Generali d'Oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali di vestiario, equipaggiamento, servizi generali e casermaggio per la Polizia di Stato, approvate con Decreto del Ministro dell'Interno n. 999.9687.AG.ll del 28 marzo 1953, registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 1953, per quanto applicabili; d) il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, recante il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; e) il D.P.C.M 06/08/1997 n. 452, recante l' approvazione del capitolato di cui all'articolo 12, comma 1, del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, relativo alla locazione e all'acquisto di apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi; f) il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice degli Appalti); g) il Decreto Legge 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012; h) la Legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di fatturazione elettronica; i) l’articolo 1 della Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016); j) le disposizioni previste dal Codice civile e dalle Leggi speciali, per quanto non espressamente regolato dalle leggi e dai regolamenti di cui ai precedenti punti (a), (b), (c), (d), (e), f) g), h) e i) , in quanto compatibili con la Legge ed il Regolamento di contabilità generale dello Stato. L'Impresa contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui ai predetti punti a), b), c), d), e), f), g), h), i) e j) che si intendono qui integralmente trascritte senza, peraltro, che siano allegate al contratto, ai sensi dell'articolo 99 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato.

  • Rinnovo del contratto Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all’atto dell’eventuale rinnovo, alla classe di merito di pertinenza, in base alla tabella 2, a seconda che UNIPOLSAI ASSICURAZIONI abbia o meno effettuato, nel Periodo di osservazione o in periodi precedenti, pagamenti a seguito di Sinistri con Responsabilità principale. Si terrà conto inoltre dei Sinistri con Responsabilità paritaria pagati, prendendo come riferimento l’ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità pregressa, qualora la percentuale di responsabilità “cumulata” sia pari ad almeno il 51%. Nel caso di pagamenti a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti - riferiti allo stesso Sinistro - non determinano l’applicazione del malus. In mancanza di pagamento, anche parziale, di danni -anche in presenza di Denuncia di Sinistro o di richiesta di risarcimento - il contratto è considerato immune da Sinistri agli effetti dell’applicazione della predetta tabella 2.

  • Costi Gravanti Direttamente Sul Contraente La sottoscrizione del presente contratto comporta a carico diretto del Contraente dei costi certi, quelli cioè che gravano sul premio versato, e dei costi eventuali, quelli cioè che possono derivare da un’eventuale operazione di riscatto.

  • OBBLIGHI DEL COMMITTENTE Il Committente ha l’obbligo di far pervenire tempestivamente presso il Tecnico Incaricato tutta la documentazione necessaria all’espletamento dell’incarico. Il Committente si impegna a collaborare con il Tecnico Incaricato ai fini dell’adempimento del presente contratto consentendogli ogni attività di accesso e controllo alla proprietà, ai documenti e ai dati necessari per l’espletamento dell’incarico. Il Committente ha l’obbligo di informare tempestivamente e per iscritto il Tecnico Incaricato di ogni fatto o atto la cui conoscenza possa ritenersi utile ed attinente all’incarico conferito.