RIFERIMENTO NORMATIVO Clausole campione

RIFERIMENTO NORMATIVO. Il servizio oggetto del presente appalto è soggetto al D.Lgs.50/2016 e s.m.i. ed alla Legge 120 del 11 settembre 2020 che ha modificato il D.L 76 del 16 luglio 2020 in materia di contratti pubblici, alle disposizioni della Legislazione vigente relativa al trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali, per quanto applicabile, al D.Lgs. n 152/2006 e s.m.i., D.Lgs. 99/92, DM 27/9/2010, nonché alle disposizioni delle ulteriori norme nazionali e regionali in materia di tutela ambientale, di disciplina degli scarichi e di trattamento dei rifiuti.
RIFERIMENTO NORMATIVO. DECURTAZIONI DEL FONDO IMPORTI RIFERIMENTO NORMATIVO DECURTAZIONI DEL FONDO IMPORTI Legge n. 266/2005 Art. 1 c.189 Decurtazione per adeguamento "tetto" fondi 2004 decurtati del 10% -560.041,00 D.L. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010 Art. 9 c.2-bis Decurtazione permanente pari al taglio delle risorse effettuato sui fondi 2014, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010 come modificato dall'art. 1 comma 456, della legge 147/2013 -1.699.706,16 Decreto legislativo n. 75/2017 Art. 23 c. 2 Riduzione per adeguamento "tetto" fondi 2016 -331.208,29 TOTALE DECURTAZIONI -2.590.955,45 Le predette decurtazioni sono state effettuate nel rispetto dei vincoli imposti dalle norme emanate in materia di contenimento della spesa pubblica. In particolare: ⮚ art. 1, comma 189 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall’art. 67, comma 5, del D.L. n. 112/2008. L’ammontare complessivo dei Fondi (al netto delle risorse previste in deroga dall’art. 1, comma 191 della legge 000/0000 - XXX in godimento al personale cessato ed incrementi contrattuali) non può eccedere quello previsto per l’anno 2004 ridotto del 10%. Al riguardo si rappresenta che il Ministero dell’economia e finanze – Dipartimento R.G.S. – Igop, con nota prot. n. 0116608 del 3 dicembre 2009, in risposta alla richiesta di parere formulata dal Presidente del Comitato di settore degli Enti di ricerca (in allegato) circa la possibilità di escludere dal taglio del 10% l’indennità di ente annuale e mensile, ha espresso l’avviso secondo il quale, dalla determinazione dell’importo complessivo sul quale operare il previsto taglio del 10%, potevano essere escluse le voci della retribuzione accessoria con carattere di fissità e continuità, mantenendo, in ogni caso, la distinzione tra indennità di ente annuale e mensile. Con nota prot. n. 0009831 dell’11 dicembre 2009 (in allegato), l’ARAN ha espresso parere conforme a quello formulato dal predetto Dicastero. Da ultimo, con nota prot. n. 8560 dell’11 febbraio 2010 (in allegato), il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGOP, investito della questione dal Dipartimento della Funzione Pubblica, in funzione della prevalente competenza del Dicastero finanziario, ha chiarito che solo l’Indennità di Ente annuale può essere salvaguardata dalla decurtazione prevista dal citato art. 67, stante l’impossibilità di poter comprimere un emolumento la cui misura è fissata dal...
RIFERIMENTO NORMATIVO. La lettera c) del comma 3) dell’art. 38” accordi operativi e piani attuativi di iniziativa pubblica” della L.R. 24/2007 prevede che la proposta di Accordo Operativo contenga uno specifico elaborato così descritto:
RIFERIMENTO NORMATIVO. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente capitolato speciale d’appalto si fa espresso richiamo al Decreto del ministero dei Lavori Pubblici 19/04/2000 n. 145 "Regolamento recante il Capitolato generale d'appalto dei LL.PP. limitatamente agli articoli non abrogati. I PROGETTISTI IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO _________________ _ _________________ _________________ _________________ _
RIFERIMENTO NORMATIVO. Art. 51, comma 3 del T.U.I.R.. 2. Regime fiscale e contributivo: non soggetti se il valore dei beni e dei servizi prestati sia di importo non superiore a 258,23 euro annui. Attenzione: Se il valore dei benefits messi a disposizione del dipendente eccede nell'anno tale limite, l'intera somma è soggetta a contribuzione e tassazione. 3.
RIFERIMENTO NORMATIVO. Art. 51, comma 2, lett. d) del T.U.I.R. 2. Regime fiscale e contributivo: non soggetti. 3.
RIFERIMENTO NORMATIVO. Art. 2222 cod. civ. : stabilisce che si ha una collaborazione occasionale: Quindi si parlerà di rapporto di lavoro occasionale solo qualora la prestazione lavorativa presenti alcune specifiche caratteristiche quali: • Assenza del vincolo di subordinazione; • Completa autonomia da parte del prestatore d’opera nell’organizzare le modalità e i tempi del proprio lavoro; • Mancanza di un inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale; • Nessun obbligo di svolgere prevalentemente la prestazione all’interno della sede aziendale o in un altro luogo indicato dal committente; Uno dei principali obiettivi che ha portato alla creazione dei «voucher lavoro» era quello di far emergere e regolarizzare le prestazioni occasionali che, per il loro grado di saltuarietà e breve durata non potevano essere ricondotti a veri e propri contratti di lavoro, venivano quindi remunerati «in nero».
RIFERIMENTO NORMATIVO. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si fa espresso riferimento e rinvio ai dettati normativi regionali, ordinari e comunitari.
RIFERIMENTO NORMATIVO. L’art. 28 quater del DL 27.1.2022 n.4 conv L. 28.3.2022 n.25, andando ad inserire il comma 43 bis all’art.1 L.30.12.2021 n.234, ha introdotto, per determinati lavori edili avviati successivamente al 27 maggio 2022, ulteriori obblighi ai soggetti che rilasciano il visto di conformità con riferimento alle detrazioni in campo immobiliare. L’art.23 bis del DL 21.3.2022 n.21 convertito ha apportato ulteriori modifiche all’articolo 1, comma 43-bis L. 30.12.2021 n.234). Di seguito si riporta la norma citata: Per gli operatori del comparto edile il presente adempimento si affianca, per analogia del parametro di valore economico delle opere, a quello introdotto dal DM 25 giugno 2021 n.143, già operativo dal 1° novembre 2021, in tema di verifica della congruità dell’incidenza del costo della manodopera che le Casse Edili sono incaricate di applicare per rilasciare l’attestazione di congruità dei cantieri. Tale disposizione prevede, infatti, l’obbligo per tutti i lavori pubblici e per i lavori privati di importo superiore ad euro 70.000, al netto dell’IVA, avviati dal 1° novembre 2021 di rendicontare alla Cassa Edile di appartenenza le opere edili eseguite al fine di valutarne la corretta incidenza della manodopera in applicazione dell’Accordo Nazionale del 10 settembre 2020. Si rammenta al proposito che la Commissione Nazionale paritetica delle Casse Edili ha chiarito nelle proprie Faq (comunicazione 805 del 15.02.2022 n. 6) come la mancata congruità possa determinare il non riconoscimento delle detrazioni fiscali. Si sottolinea che, considerando che le imprese prive di lavoratori dipendenti non applicano alcun CCNL previsto a livello nazionale, queste non saranno soggette al nuovo obbligo previsto dall’art. 28 quater del D.L. 4/2022
RIFERIMENTO NORMATIVO. Dlgs 61/2000 come modificato da D.lgs. 100/2001 e D.lgs 276/03 art.46 3. APPRENDISTATO TIPOLOGIA DESTINATARI DURATA FINE REGOLAMENTAZIONE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE