Ripristini Clausole campione

Ripristini. I ripristini stradali saranno eseguiti di norma rispettando la tipologia e lo spessore della pavimentazione esistente; nel caso di binder, sarà garantito uno spessore minimo di 10,00 cm. Il manto d'usura sarà ripristinato, nello spessore minimo di cm 3,00, dopo l'assestamento ed entro un tempo massimo di sei mesi, compatibilmente con la stagione, previa fresatura della profondità minima di 3,00 cm del binder e dell'asfalto preesistente per una dimensione, su tutti i lati, pari ad almeno 40 cm oltre la superficie, in pianta, del suolo manomesso. Il ripristino del manto di usura dovrà essere complanare al piano stradale esistente. Nel caso in cui il ripristino, come sopra calcolato, corrisponda ad una larghezza maggiore al 50% della larghezza della corsia, si dovrà provvedere al ripristino di tutta la corsia. Per pavimentazioni speciali (porfido, acciottolato, ecc.) il ripristino dovrà uniformarsi alla superficie esistente. Dopo la posa del manto d'usura si dovrà procedere nel più breve tempo possibile al ripristino della segnaletica orizzontale cancellata, manomessa o comunque resa irriconoscibile in conseguenza dei lavori.
Ripristini. È fatto obbligo all'Impresa Appaltatrice di provvedere immediatamente, secondo le indicazioni impartite dal D.E.C., ad ogni ripristino di beni mobili ed immobili danneggiati in conseguenza all'esecuzione delle prestazioni.
Ripristini. Il misto di cava per riempimento degli scavi della condotta sarà valutato col metodo delle sezioni ragguagliate secondo quanto già disposto per gli scavi. La fondazione stradale in materiale stabilizzato sarà valutata a "mc" di materiale in opera a spessore compresso. La pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, strato di base (binder), sarà valutata a "mq" per la larghezza ordinata dalla D.L. e deducendo le deficienze eventualmente riscontrate. La pavimentazione stradale, manto di usura, sarà valutata a "mq", per la larghezza ordinata dalla D.L. non tenendo conto delle eccedenze e deducendo le deficienze eventualmente riscontrate. Saranno valutati a "mc" di materiale fornito a spessore compresso anche gli altri materiali quali ghiaia e pietrisco impiegati per la sistemazione delle sedi stradali non bitumate manomesse. Sarà valutata a "kg" la fornitura di ghisa di seconda fusione come la fornitura e posa di ferro lavorato, invece a "mc" la fornitura e posa in opera di sabbia per sottofondo se non compresa in altre lavorazioni. La fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio bitumate internamente ed esternamente con rivestimento normale tipo Dalmine o similare, sarà valutata a "ml" per il peso nominale.
Ripristini. 1. A rinterro ultimato si dovrà provvedere alla esecuzione di tutti i ripristini definitivi, segnaletica orizzontale e verticale compresa.
Ripristini. Tutte le prestazioni che competono all’esecutore durante il periodo di garanzia devono essere svolte nel più breve tempo possibile, tenendo conto delle esigenze di operatività del Committente. Rientra negli oneri dell’esecutore prendere tutte quelle misure, quali le riparazioni provvisorie, eventualmente necessarie per rispondere al meglio alle suddette esigenze. In caso di mancanza da parte dell’esecutore, il Committente può procedere direttamente, o far procedere da terzi, a spese dell’esecutore, all'esecuzione di cui ai precedenti articoli.
Ripristini. Ultimati i lavori di consolidamento si provvederà al rifacimento delle porzioni murarie demolite in precedenza e al riposizionamento di impianti, apparecchi ed infissi spostati in precedenza. Il tutto riferito sia agli impianti idrici di adduzione e scarico, impianti di riscaldamento, Impianti elettrici ed illuminotecnici, Impianto trasmissione dati, Impianto televisivo, Impianto antiintrusione e di rivelazione incendi.
Ripristini. 16.6 Tappetino FIGURA 1 - Sezione tipo A - scavo, rinterro e ripristino su strada asfaltata FIGURA 2 - Sezione tipo B - scavo, rinterro e ripristino su strada asfaltata FIGURA 3 - Sezione tipo C - scavo, rinterro e ripristino su strada asfaltata FIGURA 4 - Sezione tipo D - scavo, rinterro e ripristino su strada asfaltata FIGURA 5 - Sezione tipo E - scavo, rinterro e ripristino su strada bianca FIGURA 6 - Sezione tipo F - scavo, rinterro e ripristino su strada bianca FIGURA 7- Sezione tipo G - scavo, rinterro e ripristino su strada bianca FIGURA 8 - Sezione tipo H - scavo, rinterro e ripristino su strada bianca FIGURA 9 - Sezione tipo I- scavo, rinterro e ripristino su terreno di campagna FIGURA 10 - Sezione tipo L- scavo, rinterro e ripristino su terreno di campagna FIGURA 11 - Sezione tipo M - scavo, rinterro e ripristino su strada bianca FIGURA 12 - Sezione tipo N - scavo, rinterro e ripristino su xxxxxx xxxxxx
Ripristini. Nella contabilizzazione dei ripristini la misura della larghezza del bitumato sarà quella assunta per la contabilizzazione degli scavi aumentata di 20 cm (10 cm per lato). Per la determinazione dello spessore verranno eseguiti quattro saggi per ogni 5 km o frazione di strada: due saranno indicati dalla Direzione Lavori e due dall’ Impresa. I saggi che presenteranno uno spessore superiore a quanto prescritto verranno assunti pari allo spessore prescritto. Quelli che risulteranno di spessore inferiore a quello stabilito verranno per il loro effettivo spessore.
Ripristini. I tubi entro traccia (a parete, a pavimento e/o soffitto), qualora previsto devono essere fissati con cemento a pronta presa ed il riempimento della traccia si deve eseguire con malta di cemento. I tubi eventualmente posati su soletta devono essere completamente ricoperti con malta di cemento.

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  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: