Controparti Qualificate Clausole campione

Controparti Qualificate. Le controparti qualificate che, secondo la normativa, sono un sottoinsieme della categoria dei Clienti professionali, ossia rappresentano quella parte di Clienti professionali cui non si applicano le regole generali di condotta, best execution e gestione degli ordini con riferimento ai servizi di: ⮚ ricezione e trasmissione degli ordini, ⮚ esecuzione di ordini per conto dei Clienti ⮚ negoziazione in conto proprio; ⮚ i c.d. “servizi accessori” correlati ai precedenti. Ne consegue che per i servizi di Consulenza in materia di investimenti e Gestione di Portafogli non è configurabile la categoria in oggetto o meglio tale categoria è equiparata a quella dei Clienti professionali. La Banca ha provveduto ad inserire nella categoria delle controparti qualificate, ai sensi dell’art. 2 del sopraccitato decreto legislativo di attuazione: le banche, le imprese di investimento, le imprese di assicurazione, gli OICR, le SGR, le società di gestione armonizzate, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106/107/113 del TUB, le società di cui all’art. 18 del TUB, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i governi nazionali e i loro corrispondenti uffici compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico, le imprese la cui attività principale consista nel negoziare per conto proprio merci e strumenti derivati su merci, le imprese la cui attività esclusiva consista nel negoziare per conto proprio nei mercati degli strumenti finanziari derivati e, per meri fini di copertura, nei mercati a pronti, le altre categorie di soggetti privati individuati con regolamento della Consob, sentita la Banca d’Italia, nel rispetto della Direttiva 2004/39/CE e alle relative misure di esecuzione, le categorie precedenti di soggetti non appartenenti all’Unione Europea.
Controparti Qualificate. Ai sensi dell’art. 30 della Direttiva 2014/65/UE, per controparte qualificata si intendono le imprese di investimento, gli enti creditizi, le imprese di assicurazioni, gli OICVM e le loro società di gestione, i fondi pensione e le loro società di gestione, altre istituzioni finanziarie autorizzate o regolamentate secondo il diritto dell’Unione o il diritto nazionale di uno Stato membro, i governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico a livello nazionale, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali. La classificazione come controparte qualificata non pregiudica il diritto del soggetto di chiedere, in via generale o per ogni singola negoziazione di essere trattato come un cliente i cui rapporti con l’impresa di investimento sono soggetti agli articoli 24, 25, 27 e 28 della Direttiva 2014/65/UE.
Controparti Qualificate. Sono controparti qualificate, quando ad essi siano prestati i servizi di ricezione e trasmissione di ordini; negoziazione in conto proprio; esecuzione ordini per conto dei Clienti, i seguenti clienti professionali: - le SIM, le imprese di investimento UE, le banche, le imprese di assicurazioni, gli OICR, i gestori, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del Testo Unico Bancario, le società di cui all’articolo 18 del T.U. bancario, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sopranazionali a carattere pubblico: - le imprese la cui attività principale consista nel negoziare per conto proprio merci e strumenti finanziariderivati su merci; - le altre categorie di soggetti privati individuati con Regolamento della Consob, sentita Banca d’Italia, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa; - le corrispondenti categorie di soggetti di Paesi non appartenenti all’Unione Europea. La classificazione come Controparte Qualificata non pregiudica la facoltà del cliente di chiedere in via generale di essere trattato come un cliente professionale ovvero come un cliente al dettaglio. Tale richiesta è comunque soggetta al consenso della Banca.
Controparti Qualificate sono alcuni Clienti Professionali individuati all’art. 6, comma 2-quater del TUF ai quali siano prestati uno o più dei servizi d’investimento di ricezione e trasmissione ordini, negoziazione in conto proprio ed esecuzione ordini.
Controparti Qualificate. La Banca classifica come Controparti Qualificate, ai sensi dell’art. 6, comma 2 quater, lettera d), numeri 1), 2) e 3), del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, quando sono loro prestati i servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei Clienti e ricezione e trasmissione di ordini, i seguenti soggetti: una sottocategoria di Clienti Professionali, quali le imprese di investimento, le banche, le imprese di assicurazione, gli OICR, i gestori, i fondi pensione; gli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385; le società di cui all’art. 18 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385; gli istituti di moneta elettronica; le fondazioni bancarie; i Governi nazionali e i loro corrispondenti uffici; le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico; gli altri soggetti privati individuati dalla Consob sentita la Banca d’Italia; le categorie corrispondenti a quelle dei soggetti sopraindicati di Paesi non appartenenti all’Unione europea. Nei confronti delle Controparti Qualificate la Banca non è tenuta a osservare le tutele previste a beneficio dei Clienti al dettaglio e dei Clienti Professionali; in particolare, non è tenuta a osservare le regole generali di condotta previste nella prestazione dei servizi di investimento, tra cui gli obblighi di best execution, le norme relative alla valutazione dell’adeguatezza o appropriatezza delle operazioni e le regole sulla gestione degli ordini.
Controparti Qualificate. Una Controparte Qualificata è un'impresa che rientra nelle categorie (a), (b) e (c) dei Clienti che sono considerati Professionali per definizione (al precedente paragrafo 2). Inoltre, la categoria Controparte Qualificata è applicabile solo per i seguenti servizi di investimento: - Ricezione e trasmissione degli ordini del Cliente; - Esecuzione di ordini per conto dei Clienti; - Gestire per Conto Proprio. Su richiesta, la Società può anche riconoscere come Controparte Qualificata che rientra in una categoria di Clienti che devono essere considerati Clienti Professionali in conformità al test di idoneità (vedere il suddetto paragrafo 4). In tali casi, tuttavia, il richiedente interessato sarà riconosciuto come Controparte Qualificata solo per i servizi o le transazioni per i quali potrebbe essere considerata come un Cliente Professionale. Nel caso di una transazione in cui la futura controparte si trova in un altro Stato Membro dell'UE, la Società rinvia allo status dell’altra impresa come stabilito dalla legislazione di detto Stato Membro in cui tale impresa è stabilita.
Controparti Qualificate. Sono alcuni dei Clienti Professionali quando ad essi vengono prestati dei servizi d’investimento diversi da quello di collocamento.
Controparti Qualificate sono soggetti individuati dalla legge ( banche, intermediari finanziari, ecc…) in possesso di un elevata esperienza e competenza nel settore finanziario. Nei loro confronti si disapplica quasi per intero la disciplina dei doveri dell’intermediario, fatta eccezione per le norme in tema di conflitto di interessi Tutti i contratti relativi ai servizi d’investimento devono essere redatti in forma scritta a pena di nullità (che può essere fatta valere solo dal cliente). Gli strumenti finanziari ed il denaro dei singoli clienti costituiscono patrimonio distinto da quello dell’intermediario e degli altri clienti; sullo stesso non possono quindi agire i creditori dell’intermediario. Nell’offerta al pubblico di servizi fuori sede, la Sim e gli altri soggetti autorizzati devono avvalersi esclusivamente dell’opera di promotori finanziari, iscritti ad un apposito albo nazionale (possono essere ausiliari, autonomi e subordinati). È consentita anche la promozione e il collocamento a distanza con tecniche di comunicazione che non comportano la presenza contemporanea del cliente e del soggetto offerente, come tramite televisione, telefono, internet. Con tale operazione il cliente affida all’intermediario una determinata somma perché la investa in strumenti finanziari secondo criteri concordati con il cliente o secondo modelli standardizzati. Gli strumenti finanziari sono acquistati in nome e per conto del cliente (mandato con rappresentanza) e detenuti in deposito regolare dall’intermediario, o in nome proprio e per conto del cliente (mandato senza rappresentanza). Sono poi gestiti attraverso successive operazioni di investimento e disinvestimento tese a incrementare il valore del patrimonio mobiliare. In base alla disciplina generale dei servizi di investimento, il contratto stipulato con un cliente al dettaglio deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità e deve specificare gli obbiettivi della gestione e il livello di rischio entro il quale il gestore può operare a propria discrezione. Deve inoltre indicare se l’intermediario può utilizzare la “leva finanziaria”, se cioè può assumere obbligazioni per conto dell’investitore che lo impegnano per importo eccedente il patrimonio affidato in gestione e ciò al fine di evitare che lo stesso resti esposto a perdite non prevedibili. Il cliente può sempre impartire istruzioni vincolanti sulle operazioni da effettuare e deve poter recedere dal contratto in ogni momento. Il patrimonio conferito in gestione dal singolo cl...

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  • Risorse Umane e Organizzazione 2019: € 21.416,11 2020: € 27.339,71 27.03.19 171 Approvazione ed adozione del Piano annuale di Risk management 2019 (PARM). Qualità e Risk Management Senza Costi - Piano Annuale Risk Management 27.03.19 172 Attività di Screening per le neoplasie mammarie. Autorizzazione attivazione area a pagamento per il 2019. Affari Generali € 123.500,00 27.03.19 173 Autorizzazione al rinnovo dal 1 aprile 2019 al 31 marzo 2020 della convenzione attiva con ICOM EDUCATIONAL S.r.l. di Cinisello Balsamo - struttura privata non sanitaria - per l’effettuazione di prestazioni specialistiche di ortopedia da parte della U.O.C. Ortopedia dell’Ospedale Bassini. Affari Generali Senza Costi - Convenzione 27.03.19 174 Autorizzazione al rinnovo dal 1 aprile 2019 al 30 settembre 2019 della convenzione attiva con Uni- Medica Seregno Srl – struttura sanitaria privata non accreditata con il SSN - per l’effettuazione di prestazioni specialistiche di urologia e chirurgia da parte delle XX.XX.XX. di Urologia e Chirurgia dell’Ospedale Bassini. Affari Generali Senza Costi - Convenzione 27.03.19 175 Autorizzazione al rinnovo dal 1 aprile 2019 al 31 marzo 2020 della convenzione attiva con INSIEME PER IL SOCIALE Azienda Speciale Consortile di Xxxxxx Milanino – struttura pubblica non sanitaria – per l’effettuazione di prestazioni specialistiche di psichiatria da parte dell’U.O.C. Psichiatria dell’Ospedale Città di Sesto San Xxxxxxxx. Affari Generali Senza Costi - Convenzione 27.03.19 176 Autorizzazione al rinnovo dal 1 aprile 2019 al 31 marzo 2020 della convenzione attiva con C.M.P. Centro Medico Polispecialistico di Cinisello Balsamo – struttura sanitaria privata non accreditata con il SSN – per l’effettuazione di prestazioni specialistiche di ORL ed urologia da parte delle XX.XX.XX. di ORL ed Urologia dell’Ospedale Bassini. Affari Generali Senza Costi - Convenzione 27.03.19 177 Autorizzazione al rinnovo dal 1 aprile 2019 al 31 marzo 2020 della convenzione attiva con Benvita Medica S.r.l. – struttura sanitaria privata non accreditata con il SSN – per prestazioni specialistiche di neurologia da parte dell’U.O.C. di Neurologia dell’Ospedale Bassini. Affari Generali Senza Costi - Convenzione 27.03.19 178 Autorizzazione al rinnovo dal 1 aprile 2019 al 31 marzo 2020 della convenzione attiva con Fondazione Ricovero Xxxxxxxxxx Xxxxx di Cinisello Balsamo per attività di collaborazione con le XX.XX.XX. di Chirurgia e Cardiologia dell’Ospedale Bassini. Affari Generali Senza Costi - Convenzione 27.03.19 179 Autorizzazione al rinnovo dal 1 aprile 2019 al 31 marzo 2020 della convenzione attiva con Consorzio Il Sole Soc. Coop – struttura sanitaria privata non accreditata con il SSN – per l’effettuazione di prestazioni specialistiche di fisiatria da parte dell’U.O.C. di Recupero e Rieducazione Funzionale dell’Ospedale Bassini. Affari Generali Senza Costi - Convenzione 27.03.19 180 Autorizzazione al rinnovo dal 1 aprile 2019 al 30 settembre 2019 della convenzione attiva con San Carlo Istituto Clinico di Busto Arsizio - struttura sanitaria privata non accreditata con il SSN - per l’effettuazione di prestazioni specialistiche di ORL da parte dell’ U.O.C. di O.R.L. dell’Ospedale Bassini. Affari Generali Senza Costi - Convenzione 27.03.19 181 Autorizzazione al rinnovo dal 1 aprile 2019 al 30 settembre 2019 della convenzione attiva con il Centro Medico Risana di Muggiò S.r.l. – struttura sanitaria privata non accreditata – per l’effettuazione di prestazioni specialistiche di ORL e medicina da parte delle XX.XX.XX. ORL e Medicina dell’Ospedale Bassini e dell’Ospedale Città di Sesto San Xxxxxxxx. Affari Generali Xxxxx Xxxxx - Convenzione 27.03.19 182 Autorizzazione al rinnovo dal 1 aprile 2019 al 30 settembre 2019 della convenzione attiva con Fisiomedica S.r.l. – struttura sanitaria privata non accreditata con il SSN – per l’effettuazione di prestazioni specialistiche di ORL da parte dell’U.O.C. ORL dell’Ospedale Bassini. Affari Generali Senza Costi - Convenzione 27.03.19 183 Autorizzazione al rinnovo dal 1 aprile 2019 al 31 marzo 2020 della convenzione attiva con lo Studio Medico AlmaMed di Milano - struttura sanitaria privata non accreditata con il SSN - per l’effettuazione di prestazioni specialistiche di urologia da parte dell’ U.O. di Urologia dell’Ospedale Bassini. Affari Generali Senza Costi - Convenzione 27.03.19 184 Autorizzazione al rinnovo dal 1 aprile 2019 al 30 settembre 2019 della convenzione attiva con il Poliambulatorio Xxxxxxxx Xxxxxxx di Milano – struttura sanitaria privata non accreditata con il SSN – per l’effettuazione di prestazioni specialistiche di ORL da parte dell’U.O.C. di ORL dell’Ospedale Bassini. Affari Generali Senza Costi - Convenzione 27.03.19 185 Autorizzazione al rinnovo dal 1 aprile 2019 al 31 marzo 2020 della convenzione attiva con Polimedica Brianza S.r.l. – struttura sanitaria privata non accreditata con il SSN – per l’effettuazione di prestazioni specialistiche di chirurgia e pediatria da parte delle XX.XX.XX. di Chirurgia e Pediatria dell’Ospedale Città di Sesto San Xxxxxxxx. Affari Generali Senza Costi - Convenzione 27.03.19 186 Autorizzazione al rinnovo dal 1 aprile 2019 al 31 marzo 2020 della convenzione attiva con Fisiomed Center di Cormano - struttura sanitaria privata non accreditata con il SSN - per l’effettuazione di prestazioni specialistiche di ortopedia ed ORL da parte delle UU.OO. di Ortopedia ed ORL dell’Ospedale Bassini. Affari Generali Senza Costi - Convenzione 27.03.19 187 Stipula convenzione tra questa Azienda e l’Associazione Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Cinisello Balsamo, per la raccolta di sangue ed emocomponenti ad uso trasfusionale, ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 14/04/2016 (Rep. Atti n. 61/CSR), in applicazione dell’art. 6, comma 1, lett. b), della Legge n. 219/2005. Affari Generali € 1.771,00 - Convenzione 27.03.19 188 Autorizzazione al rinnovo dal 1 aprile 2019 al 31 marzo 2020 della convenzione attiva con Studi di Medici Specialisti Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx X.x.x. – struttura sanitaria privata non accreditata con il SSN – per l’effettuazione di prestazioni specialistiche di chirurgia da parte della U.O.C. di Chirurgia dell’Ospedale Città di Sesto San Xxxxxxxx. Affari Generali Senza Costi - Convenzione 27.03.19 189 A.S.S.T. Nord Milano / A.A.P. / Servicedent S.r.l. Vertenza stragiudiziale in relazione ad asseriti danni da medical malpractice. Definizione transattiva e determinazioni conseguenti Affari Legali € 4.000,00 - Scrittura Privata di Transazione 27.03.19 190 ASST Nord Milano / E.G.M. (Polizza RCT / RCO Am Trust Europe). Vertenza stragiudiziale in relazione ad asseriti danni da medical malpractice. Definizione transattiva e determinazioni conseguenti. Affari Legali € 140.000,00 - Scrittura Privata di Transazione 27.03.19 191 Affidamento della fornitura di manufatti ortodontici, protesi odontoiatriche e altri materiali per l’attività di ortodonzia. Prosecuzione della fornitura per un periodo di 12 mesi, dal 01 aprile 2019 al 31 marzo 2020. Società Wisil Latoor Srl. Provveditorato Economato Senza Costi 27.03.19 192 Fornitura di ossigeno e servizi connessi per la gestione dei pazienti in ossigeno terapia domiciliare per un periodo di 36 mesi – Adesione alla Convenzione ARCA_2017_034 Service di Ossigenoterapia (lotto 4) e determinazioni conseguenti – RTI MEDICAIR ITALIA/VIVISOL - CIG 7799326F68. Provveditorato Economato € 3.805.264,00 27.03.19 193 ASST NORD MILANO - D.G.R. N. X/6548/2017 - D.G.R. N. X/7150/2017 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO "REALIZZAZIONE NUOVA PALAZZINA UFFICI"- OSPEDALE BASSINI DI CINISELLO BALSAMO - IMPORTO DI PROGETTO € 3.200.000,00 - CUP: E75F17000060002. Indizione di procedura aperta per l’affidamento di un incarico professionale di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva per la "REALIZZAZIONE NUOVA PALAZZINA UFFICI"- OSPEDALE BASSINI DI CINISELLO BALSAMO - CIG: 78200014F8 CUP: E75F17000060002. Tecnico-Patrimoniale Senza Costi 27.03.19 194 Attribuzione n. 2 incarichi dirigenziali, di durata triennale, di Eccellente e Alta specializzazione, assegnati all’U.O.C. Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva SSG.

  • INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti: a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

  • Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni? Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.

  • Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? Cosa fare in caso di sinistro? Denuncia di sinistro: l’Assicurato deve denunciare il sinistro entro il termine di tre giorni dalla data di avvenimento, o dalla data di conoscenza del fatto al CENTRO ASSISTENZA CLIENTI MACH 1 S.r.l. – Xxx Xxxxxx Xxxxxx 13 2012 Milano - al numero verde 800 17 80 45 (dall’estero e da rete mobile +00 00 00000000) o alla mail xxxx@xxxx-0.xx. È inoltre possibile, accedendo al sito xxx.xxxx-0.xx, prendere visione delle coperture assicurative in corso e segnalare eventuali sinistri. L’operatore avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni necessarie sui successivi eventuali adempimenti. (Questo servizio è prestato tutti I giorni feriali, escluso il sabato, dalle 9.00 alle ore 12.30 e dalle 15.00 alle ore 17:30). IN CASO DI DANNO TOTALE l’Assicurato dovrà fornire i seguenti documenti: Per la garanzia FURTO: • Copia della denuncia alle Autorità • TUTTE le chiavi ricevute in dotazione • Originale della carta di circolazione, se disponibile • Ove la carta di circolazione non fosse disponibile, certificato cronologico con annotata la “Perdita di Possesso” o la cessazione dalla circolazione • Copia del Certificato di Proprietà con annotata la “Perdita di Possesso” • Dichiarazione di detraibilità/non detraibilità dell’IVA • Copia della fattura di acquisto del veicolo (1) • Procura a vendere a favore di DEKRA ITALIA S.r.l. con sede legale a Xxxxxxxxx Xxxxxxx (XX), Xxx X.xxx Xxxxxxx, 00 Torre Sud • Conteggio di anticipata estinzione dell’eventuale Contratto di Finanziamento o Locazione Finanziaria • Documentazione attestante l’installazione e lo stato dell’antifurto volumetrico/satellitare/elettronico o di radiolocalizzatore al momento del Sinistro. Per eventi diversi dal furto: • Copia della fattura di acquisto del veicolo • Copia del certificato di proprietà con annotata la radiazione per cessazione dalla circolazione • Conteggio di anticipata estinzione dell’eventuale Contratto di Finanziamento o Locazione Finanziaria • Dichiarazione di detraibilità/non detraibilità dell’IVA. IN CASO DI RITROVAMENTO DEL VEICOLO, o di sue parti l’Assicurato deve dare immediata notizia alla Società al numero telefonico 800 17 80 45 (dall’estero e da rete mobile +00 00 00000000) del Centro Assistenza Clienti. Qualora il ritrovamento sia avvenuto: - prima del pagamento dell’indennizzo, l’indennizzo è determinato come previsto dalle Condizioni di assicurazione; - dopo il pagamento dell’indennizzo, l’Assicurato ha facoltà di chiedere alla Società di rientrare in possesso del veicolo restituendo l’indennizzo alla Società al netto dei danni parziali subiti. IN CASO DI DANNO PARZIALE, l’Assicurato dovrà fornire i seguenti documenti: • Copia della denuncia alle Autorità • Copia della fattura di acquisto del veicolo, ove richiesta • Indicazione del luogo ove sarà riparato il mezzo • Preventivo di riparazione ovvero indicazione dell’ammontare presunto del danno o descrizione dettagliata dei danni subiti (necessari per l’eventuale incarico peritale) • Dichiarazione di detraibilità/non detraibilità dell’IVA • Foto dei danni In caso di riparazione necessaria per la circolazione del veicolo l’Assicurato deve presentare la relativa fattura (si applica a tutte le garanzie). Limitatamente alle seguenti garanzie l’Aderente deve consegnare la seguente documentazione:

  • Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il Sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

  • INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 8.1 lett. a) deve essere posseduto da: a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

  • Struttura organizzativa Il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature e ogni presidio o dotazione destinato alla gestione dei Sinistri della garanzia Assistenza.

  • CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?: III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio:

  • OBBLIGHI DELLO SPONSOR Lo sponsor si impegna a corrispondere un importo pari a € scorporata l'I.V.A. in misura di legge in favore del Comune di Cuneo quale corrispettivo delle controprestazioni, da effettuarsi da parte dello sponsèe indicate nell’articolo successivo. Il pagamento di quanto convenuto sarà effettuato dallo sponsor: per 2/3 entro il 28 febbraio 2021 e per 1/3 entro il 30 ottobre 2021 mediante bonifico bancario (codice IBAN Lo sponsor è altresì tenuto: - ad individuare il logo con il quale intende sostenere la sponsorizzazione; - a mettere a disposizione dello sponsèe ogni strumento utile all'esatta e fedele riproduzione del logo. Le garanzie relative alla presenza del marchio e della visibilità, di cui all’art. 3, non sollevano lo sponsor dall’eventuale pagamento del canone relativo alle pubbliche affissioni o di quello relativo all’installazione di mezzi pubblicitari, nelle quote previste, qualora ne ricorrano i presupposti. Rimangono, pertanto, a carico dello sponsor le spese relative al pagamento di imposte, tasse, canoni e corrispettivi previsti da leggi e/o regolamenti derivanti dall’esecuzione del contratto e dalla realizzazione delle attività sponsorizzate. Lo sponsor garantisce che l’oggetto della sponsorizzazione non rientra nelle ipotesi di “sponsorizzazioni escluse” di cui all’art. 6 dell’avviso.

  • OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 9 3.1 DURATA 10 3.2 OPZIONI E RINNOVI 10