RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. L’intero contratto di affidamento è risolvibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del codice civile: a) nel caso di xxxxx, a qualsiasi titolo, da parte dell’affidatario nell’esecuzione delle prestazioni affidate; b) nel caso di mancata effettuane del servizio, per due interventi consecutivi (articoli 11,13,14), fatte salve cause di forza maggiore; c) nel caso di cessione di tutto o parte del contratto; d) nel caso di applicazione di penali che annualmente superino cumulativamente il 10% (dieci per cento) dell’importo annuo netto contrattuale; e) nel caso di irreperibilità dell’affidatario o del suo legale Rappresentante; f) nel caso in cui la mancata prestazione, il ritardo o la negligenza dell’affidatario comporti l’esposizione a rischi per la cittadinanza; g) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell’affidatario verso la Stazione Appaltante, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale; h) perdita, in capo all’affidatario, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell’art. 80 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; i) violazione ripetuta del requisito di correntezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell’affidatario, che determinino una grave irregolarità; j) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro; k) violazione dell’obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall’affidatario nel corso o in occasione dell’esecuzione contrattuale; l) nei confronti dell’affidatario sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; m) qualora l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.Lgs. 50/2016; n) qualora nei confronti dell’ affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80; Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’affidatario rispetto alle previsioni del contratto, il Responsabile del Procedimento gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a tre giorni, entro i quali l’affidatario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’affidatario, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante puo’ risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. I casi elencati al precedente punto saranno contestati all’ affidatario per iscritto dall'Amministrazione comunale previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva di cui al presente articolo. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo, eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali l’Amministrazione comunale non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’affidatario di qualsivoglia natura. Nel caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione comunale si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall’ affidatario il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di regolare adempimento del servizio. In ogni caso, l'Affidatario sarà soggetto a titolo di penale alla perdita del deposito cauzionale, nonché al risarcimento dei danni. Nelle ipotesi di cui al comma 1 dell' art. 110 D.lgs. n. 50/2016 il Committente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare rispettivamente un nuovo accordo quadro e il/i relativo/i contratto/i applicativo/i per l'affidamento del completamento delle lavorazioni di cui al presente lotto alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario dell'accordo quadro in sede di offerta. Si richiamano i restanti commi 3 – 6 del predetto articolo del D.lgs. n. 50/2016.
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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Del Servizio Di Manutenzione Illuminazione Pubblica Comunale
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. L’intero 1. La Ditta aggiudicataria, nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato, avrà l’obbligo di uniformarsi, oltre che alle leggi e regolamenti che attengano in qualsiasi modo al tipo di attività oggetto del presente appalto, alle istruzioni che le vengano comunicate verbalmente o per iscritto dall’Amministrazione appaltante.
2. La risoluzione del contratto è disposta di affidamento è risolvibile diritto qualora la Ditta aggiudicataria cessi di possedere i requisiti che le consentono di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
3. L'Amministrazione Comunale risolverà di diritto il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo dell'Art. 1456 del codice civileCodice Civile (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:
a) la Ditta aggiudicataria non inizi il servizio alla data stabilita nel caso contratto e/o nella comunicazione di xxxxx, a qualsiasi titolo, da parte dell’affidatario nell’esecuzione delle prestazioni affidateaggiudicazione;
b) nel caso di mancata effettuane abbandono del servizio, per due interventi consecutivi (articoli 11,13,14), fatte salve cause di forza maggioreservizio senza giustificato motivo;
c) nel caso di cessione di tutto o parte mancata copertura assicurativa della polizza prevista al successivo Art. 30 del presente capitolato durante la vigenza del contratto;
d) in caso di cessazione dell'attività, oppure nel caso di applicazione concordato preventivo, di penali che annualmente superino cumulativamente il 10% (dieci per cento) dell’importo annuo netto contrattualefallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
e) nel caso attribuzione d’incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, a ex dipendenti del Comune di irreperibilità dell’affidatario Bagnolo in Piano, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del suo legale RappresentanteComune di Bagnolo in Piano stesso nei propri confronti;
f) nel caso inosservanza del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, nonché del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Bagnolo in cui la mancata prestazione, il ritardo o la negligenza dell’affidatario comporti l’esposizione a rischi per la cittadinanza;
g) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell’affidatario verso la Stazione AppaltantePiano, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazionecui al precedente Art. 24.
4. Inoltre l’Amministrazione Comunale si riserva di procedere alla risoluzione diretta del contratto, ai sensi dell’artdell’Art. 80 1453 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
h) perditaCivile, in capo all’affidatarioprevia diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell’art. 80 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
i) violazione ripetuta del requisito di correntezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell’affidatario, che determinino una grave irregolarità;
j) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro;
k) violazione dell’obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall’affidatario nel corso o in occasione dell’esecuzione contrattuale;
l) nei confronti dell’affidatario sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
m) qualora l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.Lgs. 50/2016;
n) qualora nei confronti dell’ affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80; Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’affidatario rispetto alle previsioni del contrattodecorso inutilmente il quale, il Responsabile del Procedimento gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a tre giorni, entro i quali l’affidatario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’affidatariocontratto si intende risolto di diritto, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante puo’ risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. I casi elencati al precedente punto saranno contestati all’ affidatario per iscritto dall'Amministrazione comunale previamente o contestualmente alla dichiarazione Ditta aggiudicataria: - si renda colpevole di volersi avvalere della clausola risolutiva di cui al presente articolo. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo, eventuali mancate contestazioni negligenza e/o precedenti inadempimenti per i quali l’Amministrazione comunale non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima frode e/o atti irregolarità gravi rispetto agli obblighi previsti dal contratto; - rifiuti o trascuri di mera tolleranza a fronte eseguire gli ordini impartiti dal Comune; - in caso di pregressi inadempimenti dell’affidatario conclamate irregolarità contributive, del costo del lavoro, della normativa in materia di qualsivoglia natura. Nel prevenzione e sicurezza sul lavoro segnalate dagli organismi ispettivi preposti, non proceda alla regolarizzazione/agli adempimenti necessari; - violi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.. In caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione comunale il Comune incamererà la cauzione a titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento del maggior danno.
5. L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite: alla Ditta aggiudicataria sarà riconosciuto il semplice importo del servizio regolarmente svolto fino al giorno della risoluzione. Con la risoluzione del contratto sorgerà nel Comune interessato il diritto di affidare a terzi il servizio in danno della Ditta aggiudicataria.
6. Nel caso di risoluzione, il Comune si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed ed, in particolare particolare, si riserva di esigere dall’ affidatario dalla Ditta aggiudicataria il rimborso di eventuali spese incontrate in più misura superiore rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del serviziocontratto. In Il relativo importo sarà prelevato dal deposito cauzionale e, ove questo non fosse sufficiente, da eventuali crediti della Ditta, senza pregiudizio dei diritti del Comune sui beni della Ditta aggiudicataria. Nel caso di minore spesa, nulla competerà alla Ditta aggiudicataria inadempiente.
7. Qualora la Ditta aggiudicataria dovesse abbandonare il servizio in tronco o disdire il contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo e giusta causa il Comune, oltre alla richiesta di risarcimento dei danni, addebiterà alla Ditta aggiudicataria inadempiente l’eventuale maggiore spesa derivante dall’assegnazione del servizio ad altra ditta, e ciò fino alla scadenza naturale del contratto. La somma di cui sopra potrà essere trattenuta dal deposito cauzionale definitivo.
8. Al contratto si applicano, in ogni caso, l'Affidatario sarà soggetto a titolo di penale alla perdita gli Artt. 108 e 109 del deposito cauzionale, nonché al risarcimento dei danniD.Lgs. Nelle ipotesi di cui al comma 1 dell' art. 110 D.lgs. n. 50/2016 il Committente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare rispettivamente un nuovo accordo quadro e il/i relativo/i contratto/i applicativo/i per l'affidamento del completamento delle lavorazioni di cui al presente lotto alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario dell'accordo quadro in sede di offerta. Si richiamano i restanti commi 3 – 6 del predetto articolo del D.lgs. n. 50/2016.
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RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. L’intero contratto 1. Asp risolverà di affidamento è risolvibile diritto il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo dell'Art. 1456 del codice civileCodice Civile (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:
a) la Ditta aggiudicataria non inizi il servizio alla data stabilita nel caso contratto e/o nella comunicazione di xxxxx, a qualsiasi titolo, da parte dell’affidatario nell’esecuzione delle prestazioni affidateaggiudicazione;
b) nel caso di mancata effettuane abbandono del servizio senza giustificato motivo o sospensione non autorizzata del servizio, per due interventi consecutivi (articoli 11,13,14), fatte salve cause di forza maggiore;
c) nel caso di cessione di tutto o parte mancata copertura assicurativa della polizza prevista all’art. 25 del presente capitolato durante la vigenza del contratto;
d) in caso di cessazione dell'attività, oppure nel caso di applicazione concordato preventivo, di penali che annualmente superino cumulativamente il 10% (dieci per cento) dell’importo annuo netto contrattualefallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
e) nel caso attribuzione d’incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, a ex dipendenti di irreperibilità dell’affidatario Xxx che hanno esercitato poteri autoritativi o del suo legale Rappresentantenegoziali per conto di Asp stesso nei propri confronti;
f) nel caso in cui la mancata prestazione, il ritardo cessione del contratto o la negligenza dell’affidatario comporti l’esposizione a rischi per la cittadinanzasubappalto non autorizzato;
g) mancata tempestiva comunicazioneannullamento, da parte dell’affidatario verso la Stazione Appaltante, revoca o decadenza dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare noleggio di autobus con la Pubblica Amministrazioneconducente;
2. Inoltre Asp si riserva di procedere alla risoluzione diretta del contratto, ai sensi dell’artdell’Art. 80 1453 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
h) perditaCivile, in capo all’affidatarioprevia diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni, della capacità generale a stipulare con decorso inutilmente il quale, il contratto si intende risolto di diritto, qualora la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell’art. 80 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme Ditta aggiudicataria: • si renda colpevole di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
i) violazione ripetuta del requisito negligenza e/o frode e/o irregolarità gravi rispetto agli obblighi previsti dal contratto; • rifiuti o trascuri di correntezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva eseguire gli ordini impartiti da parte dell’affidatario, che determinino una grave irregolarità;
j) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro;
k) violazione dell’obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall’affidatario nel corso o in occasione dell’esecuzione contrattuale;
l) nei confronti dell’affidatario sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
m) qualora l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave Asp; • violazione degli obblighi derivanti dai trattaticontrattuali non eliminati dopo diffida formale da parte di Xxx; • in caso di conclamate irregolarità contributive, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea del costo del lavoro, della normativa in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.Lgs. 50/2016;
n) qualora nei confronti dell’ affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro segnalate dagli organismi ispettivi preposti, non proceda alla regolarizzazione/agli adempimenti necessari; • violi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al codice alla Legge 136/2010 e s.m.i. • inosservanza delle leggi antimafia e delle relative misure disposizioni del Codice di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza comportamento di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80; Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’affidatario rispetto alle previsioni del contratto, il Responsabile del Procedimento gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a tre giorni, entro i quali l’affidatario deve eseguire le prestazioniAsp. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’affidatario, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante puo’ risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. I casi elencati al precedente punto saranno contestati all’ affidatario per iscritto dall'Amministrazione comunale previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva di cui al presente articolo. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo, eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali l’Amministrazione comunale non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’affidatario di qualsivoglia natura. Nel In caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione comunale Asp incamererà la cauzione a titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento del maggior danno.
3. L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite: alla Ditta aggiudicataria sarà riconosciuto il semplice importo del servizio regolarmente svolto fino al giorno della risoluzione. Con la risoluzione del contratto sorgerà in capo ad Asp il diritto di affidare a terzi il servizio in danno della Ditta aggiudicataria.
4. Nel caso di risoluzione, Asp si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed e, in particolare particolare, si riserva di esigere dall’ affidatario dalla Ditta aggiudicataria il rimborso di eventuali spese incontrate in più misura superiore rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del serviziocontratto. In Il relativo importo sarà prelevato dal deposito cauzionale e, ove questo non fosse sufficiente, da eventuali crediti della Ditta, senza pregiudizio dei diritti di Asp sui beni della Ditta aggiudicataria. Nel caso di minore spesa, nulla competerà alla Ditta aggiudicataria inadempiente.
5. Qualora la Ditta aggiudicataria dovesse abbandonare il servizio in tronco o disdire il contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo e giusta causa Asp, oltre alla richiesta di risarcimento dei danni, addebiterà alla Ditta aggiudicataria inadempiente l’eventuale maggiore spesa derivante dall’assegnazione del servizio ad altra ditta, e ciò fino alla scadenza naturale del contratto. La somma di cui sopra potrà essere trattenuta dal deposito cauzionale definitivo.
6. Al contratto si applicano, in ogni caso, l'Affidatario sarà soggetto a titolo di penale alla perdita gli Artt. 108 e 109 del deposito cauzionale, nonché al risarcimento dei danniD.Lgs. Nelle ipotesi di cui al comma 1 dell' art. 110 D.lgs. n. 50/2016 il Committente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare rispettivamente un nuovo accordo quadro e il/i relativo/i contratto/i applicativo/i per l'affidamento del completamento delle lavorazioni di cui al presente lotto alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario dell'accordo quadro in sede di offerta. Si richiamano i restanti commi 3 – 6 del predetto articolo del D.lgs. n. 50/2016.
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Samples: Service Agreement
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. L’intero 1. Oltre che in tutti i casi previsti dal Capitolato speciale d’appalto, il Committente avrà diritto di risolvere il contratto di affidamento è risolvibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo dell’art. 1456 del codice civilec.c., al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
a) nel caso qualora l’appaltatore diventi insolvente ovvero sia assoggettato a fallimento o ad altra procedura concorsuale che impedisca lo svolgimento dell’attività;
b) qualora l’Appaltatore, a causa di xxxxxdivergenza con la Stazione Appaltante o per qualsiasi altra causa, sospenda l’espletamento dell’incarico per oltre 20 (venti giorni);
c) qualora sussistano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, a qualsiasi titolo, da parte dell’affidatario nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
b) nel caso di mancata effettuane del servizio, per due interventi consecutivi (articoli 11,13,14), fatte salve cause di forza maggiore;
c) nel caso di cessione di tutto o parte del contrattodei lavori;
d) nel caso di applicazione di penali che annualmente superino cumulativamente il 10% (dieci qualora l’Appaltatore perda i requisiti previsti dalla normativa vigente per cento) dell’importo annuo netto contrattualel’esecuzione dei lavori pubblici;
e) nel caso di irreperibilità dell’affidatario o del suo legale Rappresentante;
f) nel caso in cui la mancata prestazione, il ritardo o la negligenza dell’affidatario comporti l’esposizione a rischi per la cittadinanza;
g) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell’affidatario verso la Stazione Appaltante, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
h) perdita, qualora venga irrogata in capo all’affidatario, della all’Appaltatore una misura sanzionatoria o cautelare che inibisca la capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell’art. 80 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
i) violazione ripetuta del requisito di correntezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell’affidatario, che determinino una grave irregolarità;
j) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro;
k) violazione dell’obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall’affidatario nel corso o in occasione dell’esecuzione contrattuale;
l) nei confronti dell’affidatario sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
m) qualora l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.Lgs. 50/2016;
nf) qualora nei confronti dell’ affidatario dell’Appaltatore sia intervenuto intervenuta l’emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione l’applicazione di una o più misure misura di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, all’art. 3 della legge 1423/1956 ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati frodi nei confronti del Committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
2. Al verificarsi di uno degli eventi di cui all'articolo 80; Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’affidatario rispetto alle previsioni del contrattoal precedente comma, il Responsabile Contratto s’intenderà risolto di diritto non appena il Committente avrà dichiarato all’Appaltatore, mediante apposito avviso di risoluzione da inviarsi con raccomandata A/R entro 10 (dieci) giorni dall’evento, l’intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa che è stabilita ad esclusivo beneficio del Procedimento gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a tre giorni, entro i quali l’affidatario deve eseguire le prestazioniCommittente.
3. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’affidatario, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante puo’ risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. I casi elencati al precedente punto saranno contestati all’ affidatario per iscritto dall'Amministrazione comunale previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere Fatta salva l’applicazione della clausola risolutiva di cui al presente articolo. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola espressa di cui al presente articolo, eventuali mancate contestazioni e/qualora l’Appaltatore non adempia precisamente alle obbligazioni previste a suo carico dal presente Contratto, la stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile, lo diffiderà ad adempiere assegnandogli, a tal fine, un termine minimo di 15 (quindici) giorni o precedenti inadempimenti altro maggior termine ritenuto idoneo dalla Stazione Appaltante, dando al contempo espresso avvertimento che, decorso inutilmente tale termine, il Contratto s’intenderà senz’altro risolto.
4. Rimane comunque salva la facoltà per i quali l’Amministrazione comunale la Stazione Appaltante di chiedere la risoluzione giudiziale del Contratto per qualsiasi altro grave inadempimento o non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’affidatario di qualsivoglia naturacorretto adempimento da parte dell’Appaltatore.
5. Nel In ogni caso di risoluzione del contrattoContratto, l’Amministrazione comunale si riserva ogni diritto l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire alla Stazione Appaltante tutti i danni diretti e indiretti che siano conseguenza del proprio inadempimento, nessuno escluso ed eccettuato, ed a rifondere alla stessa i maggiori oneri subiti e fermo restando il pagamento delle penali di cui all’art. 15 qualora nel frattempo maturate, fino al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva limite massimo del corrispettivo previsto per l’esecuzione del presente Contratto di esigere dall’ affidatario il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di regolare adempimento del serviziocui all’art. 3.
6. In ogni casocaso di risoluzione, l'Affidatario sarà soggetto a titolo l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, che resteranno di penale proprietà del Committente, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti alla perdita Commissione dallo scioglimento del deposito cauzionaleContratto.
7. L’Appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla Direzione Lavori. In caso di mancato rispetto del termine assegnato, nonché al risarcimento dei danni. Nelle ipotesi di cui al comma 1 dell' art. 110 D.lgs. n. 50/2016 il la Committente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare rispettivamente un nuovo accordo quadro provvede d’ufficio addebitando all’Appaltatore relativi oneri e il/i relativo/i contratto/i applicativo/i per l'affidamento del completamento delle lavorazioni di cui al presente lotto alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario dell'accordo quadro in sede di offerta. Si richiamano i restanti commi 3 – 6 del predetto articolo del D.lgs. n. 50/2016spese.
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RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. L’intero contratto Nel caso in cui il concessionario non rispetti in tutto o in parte le condizioni riportate nel presente capitolato e/o nella proposta economica presentata in sede di affidamento è risolvibile gara, sarà facoltà della Società risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 C.C., fatta salva l’azione di risarcimento dei danni e per gli effetti dell’articolo l’eventuale incameramento della cauzione. La Società si riserva altresì di risolvere il contratto, ex art. 1456 del codice civileC.C., nei seguenti casi:
a) nel caso di xxxxx, a qualsiasi titolo, da parte dell’affidatario frode nell’esecuzione delle prestazioni affidatedegli obblighi contrattuali;
b) nel caso di mancata effettuane sospensione o interruzione unilaterale e senza valide giustificazioni del servizio;
c) mancato rinnovo delle polizze assicurative di cui all'art. 16 del presente capitolato tecnico;
d) vendita di generi alimentari adulterati, avariati e contenenti sostanze nocive e comunque non corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e sanità pubblica;
e) mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica dei contratti di lavoro nazionale e locali;
f) mancato pagamento del canone di concessione nei termini prescritti dal presente capitolato in numero superiore a tre volte nel corso dell’appalto;
g) inadempienze, contestate per due interventi consecutivi (articoli 11,13,14)iscritto e non giustificate, fatte salve in numero superiore a tre nell’anno solare;
h) cessazione dell'attività, concordato preventivo o fallimento dell’impresa;
i) subappalto;
j) cessione totale o parziale del contratto, cessione o affitto dell'azienda;
k) mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti;
l) mancato pagamento dei canoni;
m) sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
cn) nel caso segnalazione di cessione di tutto o parte del contrattotre inadempienze;
do) nel caso mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di applicazione di penali che annualmente superino cumulativamente il 10% (dieci per cento) dell’importo annuo netto contrattuale;
e) nel caso di irreperibilità dell’affidatario o del suo legale Rappresentante;
f) nel lavoro nazionali e locali; Nel caso in cui la mancata prestazione, il ritardo o la negligenza dell’affidatario comporti l’esposizione a rischi contratto si risolva per la cittadinanza;
g) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell’affidatario verso la Stazione Appaltante, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del Codice e una delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
h) perdita, in capo all’affidatario, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell’art. 80 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
i) violazione ripetuta del requisito di correntezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell’affidatario, che determinino una grave irregolarità;
j) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro;
k) violazione dell’obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall’affidatario nel corso o in occasione dell’esecuzione contrattuale;
l) nei confronti dell’affidatario sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
m) qualora l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.Lgs. 50/2016;
n) qualora nei confronti dell’ affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80; Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’affidatario rispetto alle previsioni del contratto, il Responsabile del Procedimento gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a tre giorni, entro i quali l’affidatario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’affidatario, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante puo’ risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. I casi elencati al precedente punto saranno contestati all’ affidatario per iscritto dall'Amministrazione comunale previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva di cui al presente articolo. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al cause previste dal presente articolo, eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali l’Amministrazione comunale non abbia ritenuto di avvalersi l’appaltatore dovrà comunque garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’affidatario di qualsivoglia natura. Nel caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione comunale si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall’ affidatario il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di regolare adempimento del servizio. In ogni caso, l'Affidatario sarà soggetto a titolo di penale alla perdita del deposito cauzionale, nonché al risarcimento dei danni. Nelle ipotesi di cui al comma 1 dell' art. 110 D.lgs. n. 50/2016 il Committente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare rispettivamente un nuovo accordo quadro e il/i relativo/i contratto/i applicativo/i per l'affidamento del completamento delle lavorazioni di cui al presente lotto alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario dell'accordo quadro in sede di offerta. Si richiamano i restanti commi 3 – 6 del predetto articolo del D.lgs. n. 50/2016nuova ditta aggiudicataria dell’appalto.
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Samples: Concession Agreement
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. L’intero contratto di affidamento appalto è risolvibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del codice civile:
a) nel caso di xxxxx, a qualsiasi titolo, da parte dell’affidatario nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
b) nel caso di mancata effettuane del servizio, per due interventi consecutivi (articoli 11,13,1411,12,13), fatte salve cause di forza maggiore;
c) nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;
d) nel caso di applicazione di penali che annualmente superino cumulativamente il 10% (dieci per cento) dell’importo annuo netto contrattuale;
e) nel caso di irreperibilità dell’affidatario o del suo legale Rappresentante;
f) nel caso in cui la mancata prestazione, il ritardo o la negligenza dell’affidatario comporti l’esposizione a rischi per la cittadinanza;
g) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell’affidatario verso la Stazione Appaltante, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
h) perdita, in capo all’affidatario, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell’art. 80 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
i) violazione ripetuta del requisito di correntezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell’affidatario, che determinino una grave irregolarità;
j) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro;
k) violazione dell’obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall’affidatario nel corso o in occasione dell’esecuzione contrattuale;
l) nei confronti dell’affidatario sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
m) qualora l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.Lgs. 50/2016;
n) qualora nei confronti dell’ affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80; Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’affidatario rispetto alle previsioni del contratto, il Responsabile del Procedimento gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a tre giorni, entro i quali l’affidatario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’affidatario, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante puo’ risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. I casi elencati al precedente punto saranno contestati all’ affidatario per iscritto dall'Amministrazione comunale previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva di cui al presente articolo. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo, eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali l’Amministrazione comunale non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’affidatario di qualsivoglia natura. Nel caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione comunale si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall’ affidatario il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di regolare adempimento del servizio. In ogni caso, l'Affidatario l'Appaltatore sarà soggetto a titolo di penale alla perdita del deposito cauzionale, nonché al risarcimento dei danni. Nelle ipotesi di cui al comma 1 dell' art. 110 D.lgs. n. 50/2016 il Committente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare rispettivamente un nuovo accordo quadro e il/i relativo/i contratto/i applicativo/i per l'affidamento del completamento delle lavorazioni di cui al presente lotto alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario dell'accordo quadro in sede di offerta. Si richiamano i restanti commi 3 – 6 del predetto articolo del D.lgs. n. 50/2016.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. L’intero È facoltà dell’Università risolvere il contratto di affidamento è risolvibile concessione ai sensi degli artt. 1456 e per gli effetti dell’articolo 1456 1662 c.c. mediante semplice lettera raccomandata previa messa in mora con concessione del codice civile:
a) nel caso termine di xxxxx15 giorni senza necessità di ulteriori adempimenti, a qualsiasi titolo, da parte dell’affidatario nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
b) nel caso di mancata effettuane del servizio, per due interventi consecutivi (articoli 11,13,14), fatte salve cause di forza maggiore;
c) nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;
d) nel caso di applicazione di penali che annualmente superino cumulativamente il 10% (dieci per cento) dell’importo annuo netto contrattuale;
e) nel caso di irreperibilità dell’affidatario o del suo legale Rappresentante;
f) nel caso in cui la mancata prestazionesi verifichi una delle ipotesi sotto riportate:
1) mancato servizio per oltre 10 giorni naturali, il ritardo successivi e continui o la negligenza dell’affidatario comporti l’esposizione a rischi per la cittadinanza30 giorni, anche non naturali, successivi e continui, nell’arco di un anno;
g2) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell’affidatario verso la Stazione Appaltante, inosservanza di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
h) perdita, in capo all’affidatario, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell’art. 80 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
i) violazione ripetuta del requisito di correntezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell’affidatario, che determinino una grave irregolarità;
j) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro;
k) violazione dell’obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall’affidatario nel corso o in occasione dell’esecuzione contrattuale;
l) nei confronti dell’affidatario sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
m) qualora l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.Lgs. 50/2016;
n) qualora nei confronti dell’ affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80; Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’affidatario rispetto alle previsioni del contratto, il Responsabile del Procedimento gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a tre giorni, entro i quali l’affidatario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’affidatario, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante puo’ risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. I casi elencati al precedente punto saranno contestati all’ affidatario per iscritto dall'Amministrazione comunale previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva di cui al presente articolo. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo, eventuali mancate contestazioni particolare gravità e/o precedenti inadempimenti reiterata violazione delle disposizioni del presente capitolato, di leggi o regolamenti;
3) violazione del divieto di cessione di cui all’art. 14;
4) mancato reintegro della garanzia definitiva entro il termine di 15 giorni;
5) qualora il Gestore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui alla lettera d) Responsabilità per danni dell’art. 15 del presente Capitolato;
6) la recidiva per almeno 3 volte di accertato inadempimento con applicazione di penale;
7) mancato rispetto degli obblighi previsti ai punti e) Assicurazioni del personale e f) Norme di sicurezza e igiene del lavoro dell’art. 12 del presente Capitolato;
8) mancato rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza dei locali;
9) mancato rispetto della normativa in materia di assunzione e rapporto di lavoro del personale dipendente, compresi gli oneri previdenziali;
10) modifiche alla compagine del raggruppamento, fatti salvi i quali l’Amministrazione comunale non abbia ritenuto casi specifici previsti dalla legge;
11) uso improprio della struttura;
12) perdita da parte del Gestore delle condizioni previste dalla legge e dalle normative vigenti per lo svolgimento dell’attività;
13) mancato rispetto degli impegni assunti in sede di avvalersi della clausola medesima e/gara con l’offerta tecnica;
14) altre gravi inadempienze di legge o atti il mancato rispetto delle prescrizioni e norme specificamente contenute nel citato Piano di mera tolleranza Manutenzione. La risoluzione del contratto è disposta con atto del competente Dirigente dell’Università del quale è data comunicazione al Gestore. La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà di affidare il servizio a fronte terzi. Il rilascio delle strutture concesse dovrà avvenire entro 15 giorni dal ricevimento di pregressi inadempimenti dell’affidatario di qualsivoglia naturadetta comunicazione. Nel In caso di risoluzione del contrattocontratto ovvero, l’Amministrazione comunale si riserva ogni qualora il Gestore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza naturale dello stesso, l’Università potrà rivalersi sulla garanzia definitiva facendo salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall’ affidatario il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di regolare adempimento del servizio. In ogni caso, l'Affidatario sarà soggetto a titolo di penale alla perdita del deposito cauzionale, nonché al risarcimento dei danni. Nelle ipotesi di cui al comma 1 dell' art. 110 D.lgs. n. 50/2016 il Committente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare rispettivamente un nuovo accordo quadro e il/i relativo/i contratto/i applicativo/i per l'affidamento del completamento delle lavorazioni di cui al presente lotto alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario dell'accordo quadro in sede di offerta. Si richiamano i restanti commi 3 – 6 del predetto articolo del D.lgs. n. 50/2016dell’eventuale maggiore danno.
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RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. L’intero 20.1 Il contratto si risolverà di affidamento è risolvibile ai sensi diritto ex art. 1456 c.c. qualora occorra una delle seguenti ipotesi: (i) inizio di un’azione o di un procedimento per la messa in liquidazione, scioglimento o cessazione dell’attività d’impresa del Cliente; (ii) interruzione o sospensione dell’attività produttiva del Cliente; (iii) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti; in tali ipotesi, fermo restando l’impegno di Audax di recedere tempestivamente dal Contratto di Trasporto e dal Contratto di Dispacciamento, sono posti a carico del Cliente gli eventuali corrispettivi che il Distributore o il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale dovessero pretendere dalla Società a seguito del recesso anticipato, salvo il risarcimento di ulteriori danni; (iv) ricevimento da parte del Fornitore della comunicazione della compagnia di assicurazione o bancaria, con la quale la stessa segnala il venir meno anche parziale della copertura assicurativa o bancaria di cui all’art. 2.5 n. 14 CGF, ivi incluso il declassamento della posizione individuale del Cliente, per gli effetti dell’articolo 1456 ragioni imputabili a mutate condizioni economiche e/o finanziarie del codice civile:
aCliente; (v) impossibilità di procedere alla somministrazione di energia a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili al Fornitore, senza che ciò implichi alcuna responsabilità del Fornitore medesimo nei confronti del Cliente; (vi) qualora sia stato scelto dal Cliente come unico metodo di pagamento possibile l’addebito in conto corrente SDD-SEPA e l’addebito non sia attivato o venga meno in qualunque momento o l’IBAN indicato dal Cliente non sia corretto o il Cliente rifiuti l’addebito anche di una sola fattura; (vii) mancato rispetto degli impegni di cui all’art. 17 ovvero mancato pagamento di una o più fatture; (viii) condizioni di sicurezza mancanti; (ix) vi sia prelievo fraudolento, manomissione e/o rottura dei sigilli del Misuratore; (x) il Cliente non metta in condizione il Fornitore o il Distributore di accedere al contatore per effettuare la lettura o svolgere altre operazioni di manutenzione; (xi) mancato versamento, estinzione, riduzione e mancata reintegrazione nel termine delle garanzie di cui al precedente art. 14 (Garanzie); (xii) mendaci dichiarazioni rese dal Cliente, o nel caso di xxxxxin cui la copia dei documenti o i dati rilasciati dal Cliente non siano veritieri, siano non utili o non corrispondenti al vero, o, nell’ambito dei controlli che il Fornitore è tenuto a eseguire a campione per verificare la veridicità delle stesse, mancata presentazione/esibizione da parte del Cliente della documentazione richiestagli, a qualsiasi titolotal fine, dalla Società; (xiii) occupazione illecita dell’immobile nel quale si trova il PdF o mancata consegna ad Audax del titolo attestante il legittimo possesso/proprietà dell’immobile nel quale si trova il PdF o mancata voltura della titolarità del PdF in capo all’effettivo consumatore dell’energia fornita nel relativo PdF; (xiv) cessione del contratto del Cliente a terzi, al di fuori delle ipotesi contemplate nelle presenti Condizioni Generali di Fornitura; (xv) comunicazione da parte dell’affidatario nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
bdel Distributore dell’impossibilità di dar corso alla sospensione della fornitura per morosità del Cliente; (xvi) nel per inadempimento del cliente ai propri obblighi di pagamento, trascorsi 5 giorni dalla data in cui l’impresa di distribuzione abbia provveduto alla sospensione della fornitura e/o chiusura del Punto di riconsegna, o in caso di mancata effettuane impossibilità di provvedere alla sospensione e/o chiusura del serviziopunto di riconsegna, per due interventi consecutivi al momento dell’esecuzione dell’interruzione della fornitura; (articoli 11,13,14), fatte salve cause di forza maggiore;
c) nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;
d) nel caso di applicazione di penali che annualmente superino cumulativamente il 10% (dieci per cento) dell’importo annuo netto contrattuale;
e) nel caso di irreperibilità dell’affidatario o del suo legale Rappresentante;
fxvii) nel caso in cui l’interruzione della fornitura per morosità non sia fattibile, qualora l’utente del trasporto provveda alla comunicazione al SII della risoluzione contrattuale ai sensi del Titolo II dell’Allegato B alla deliberazione 487/2015/R/eel, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo, fermo restando che la mancata prestazionecomunicazione di risoluzione contrattuale deve essere inviata entro il giorno 10 del mese antecedente; e (xviii) quando la fornitura sia adibita ad un uso diverso a quello indicato nel Contratto.
20.2 In caso di risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo sarà comunque dovuto il risarcimento del danno al Fornitore, ivi compreso il pagamento degli oneri (quali ad esempio
20.3 Il Fornitore potrà inoltre far valere quale condizione risolutiva del Contratto l’inefficacia dei contratti menzionati all’art. 12 stipulati in nome e per conto del Cliente, salvo il caso in cui tale inefficacia dipenda da fatto imputabile al Fornitore. Ove il Contratto di Trasporto e/o il Contratto di Dispacciamento non siano stati conclusi, siano risolti o diventino inefficaci, il ritardo o la negligenza dell’affidatario comporti l’esposizione a rischi per la cittadinanza;
g) mancata tempestiva comunicazione, Contratto perderà efficacia esclusivamente in relazione alla somministrazione di energia elettrica. Ove i contratti stipulati da parte dell’affidatario verso la Stazione Appaltante, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare Audax rispettivamente con la Pubblica Amministrazionesocietà di distribuzione o con le società di trasporto del gas naturale competente non siano conclusi, siano risolti o diventino inefficaci ed, in particolare, ove tale PdF non sia servito da una società di distribuzione del gas naturale con cui Xxxxx abbia in essere il relativo contratto di distribuzione alla data di stipula del Contratto, perderà efficacia esclusivamente in relazione alla somministrazione di gas naturale. In entrambi i casi il Contratto si intenderà conseguentemente modificato. Il Contratto si intenderà automaticamente risolto ai sensi dell’art. 80 1353 c.c., senza possibilità per il Cliente di avanzare pretese risarcitorie di alcun genere nei confronti di Xxxxx, al realizzarsi anche di una sola delle seguenti condizioni risolutive: (a) revoca dell’autorizzazione di Audax alla vendita di gas naturale o alla vendita di energia elettrica; (b) inefficacia del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
h) perdita, in capo all’affidatario, della capacità generale a stipulare Contratto di Trasporto dell’Energia Elettrica o del Contratto di Dispacciamento ovvero dei contratti per il trasporto o per la distribuzione di gas con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell’art. 80 del Codice Società di Trasporto di gas naturale e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
i) violazione ripetuta del requisito Società di correntezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell’affidatario, che determinino una grave irregolarità;
j) violazione delle norme in tema Distribuzione di sicurezza del lavoro;
k) violazione dell’obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall’affidatario nel corso o in occasione dell’esecuzione contrattuale;
l) nei confronti dell’affidatario sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
m) qualora l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.Lgsgas naturale. 50/2016;
n) qualora nei confronti dell’ affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di Audax potrà rinunciare a una o più misure di prevenzione di delle suddette condizioni risolutive, anche limitatamente ad una sola delle forniture tra energia elettrica e gas naturale, entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzionesia venuta a conoscenza del loro avveramento, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80; Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’affidatario rispetto alle previsioni del contratto, il Responsabile del Procedimento gli assegna un termine, che, salvo essendo queste previste nel suo esclusivo interesse. In tutti i casi d'urgenza, non può essere inferiore a tre giorni, entro i quali l’affidatario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’affidatario, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante puo’ risolvere il contrattodi cessazione anticipata del Contratto, fermo restando il pagamento delle penali. I casi elencati al precedente punto saranno contestati all’ affidatario per iscritto dall'Amministrazione comunale previamente o contestualmente alla dichiarazione l’impegno di volersi avvalere Xxxxx di recedere tempestivamente dagli accordi con le Società di Distribuzione, ai termini e condizioni ivi previsti, sono posti a carico del Cliente gli eventuali corrispettivi che le Società di Distribuzione dovessero pretendere da Audax, a seguito della clausola risolutiva di cui al presente articolo. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo, eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali l’Amministrazione comunale non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’affidatario di qualsivoglia natura. Nel caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione comunale si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall’ affidatario il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di regolare adempimento del servizio. In ogni caso, l'Affidatario sarà soggetto a titolo di penale alla perdita del deposito cauzionale, nonché al risarcimento dei danni. Nelle ipotesi di cui al comma 1 dell' art. 110 D.lgs. n. 50/2016 il Committente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare rispettivamente un nuovo accordo quadro e il/i relativo/i contratto/i applicativo/i per l'affidamento del completamento delle lavorazioni di cui al presente lotto alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario dell'accordo quadro in sede di offerta. Si richiamano i restanti commi 3 – 6 del predetto articolo del D.lgs. n. 50/2016cessazione anticipata.
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Samples: Energy Supply Agreement
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. L’intero contratto Il rapporto contrattuale, oltre ai casi previsti dall’art. 19 del presente Capitolato speciale, potrà essere risolto di affidamento è risolvibile diritto dall’Azienda Ospedaliera nei seguenti casi: - mancato allestimento, adeguamento ed integrazione delle aree parcheggio mediante l’installazione di eventuali ulteriori attrezzature ed impianti, entro i termini stabiliti dall’art. 11 del presente capitolato speciale e conseguente mancata attivazione del servizio dalla data indicata nel provvedimento di aggiudicazione; - mancata e/o negligente esecuzione dei necessari interventi di adeguamento e di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica - orizzontale e verticale - ed a norma del codice stradale; - mancata e/o negligente esecuzione dei necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’asfalto della sede stradale dell’area in concessione; - mancata e/o negligente esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alla viabilità di accesso ai parcheggi dall’ingresso della proprietà; - prolungato e/o reiterato e/o abituale ritardo nell’esecuzione dei servizi tale da pregiudicare il corretto funzionamento dell’attività; - mancato pagamento nei termini dei ratei del canone concessorio; - violazione di disposizioni che comportino la revoca di autorizzazioni amministrative e/o licenze, se ed in quanto influenzino l’attività di gestione; - gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non sanati in seguito a diffida formale da parte dell’amministrazione; - reiterate inadempienze agli obblighi derivanti dal contratto; - reiterata negligenza nella gestione delle aree a parcheggio e del servizio di rimozione auto; - mancato risarcimento in caso di furto o danneggiamento dei veicoli parcheggiati nelle aree a pagamento; - mancata continuità del servizio medesimo; - ripetuto impiego di personale di inaccettabile capacità lavorativa e professionale; - richieste agli utenti ed ai dipendenti di compensi superiori alle tariffe predefinite ai sensi dell’art. 4 del presente capitolato e di emolumenti aggiuntivi di qualsiasi natura (mance, ecc.:); - utilizzo da parte della ditta concessionaria, dell’area del parcheggio per fini diversi da quelli previsti dal presente capitolato, senza preventiva autorizzazione da parte dell’Azienda concedente; - per sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico. In tali casi l’Azienda potrà alternativamente risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo dell'art. 1456 del codice civile:
a) nel caso c.c., mediante invio di xxxxx, comunicazione scritta a qualsiasi titolo, da parte dell’affidatario nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
b) nel caso mezzo di mancata effettuane del servizio, per due interventi consecutivi (articoli 11,13,14), fatte salve cause di forza maggiore;
c) nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;
d) nel caso di applicazione di penali che annualmente superino cumulativamente il 10% (dieci per cento) dell’importo annuo netto contrattuale;
e) nel caso di irreperibilità dell’affidatario o del suo legale Rappresentante;
f) nel caso in cui la mancata prestazione, il ritardo o la negligenza dell’affidatario comporti l’esposizione a rischi per la cittadinanza;
g) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell’affidatario verso la Stazione Appaltante, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
h) perdita, in capo all’affidatario, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell’art. 80 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
i) violazione ripetuta del requisito di correntezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell’affidatario, che determinino una grave irregolarità;
j) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro;
k) violazione dell’obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall’affidatario nel corso o in occasione dell’esecuzione contrattuale;
l) nei confronti dell’affidatario sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
m) qualora l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.Lgs. 50/2016;
n) qualora nei confronti dell’ affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui raccomandata al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80; Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’affidatario rispetto alle previsioni del contratto, il Responsabile del Procedimento gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a tre giorni, entro i quali l’affidatario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’affidatario, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante puo’ risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. I casi elencati al precedente punto saranno contestati all’ affidatario per iscritto dall'Amministrazione comunale previamente o contestualmente alla dichiarazione Concessionario di volersi avvalere della clausola risolutiva risolutiva; oppure l'Azienda potrà diffidare il Concessionario all’adempimento, entro 15 giorni a tutti gli effetti di cui all’art. 1454 c.c., con conseguente diritto al presente articolorisarcimento dei danni. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo, eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali l’Amministrazione comunale non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’affidatario di qualsivoglia natura. Nel In caso di risoluzione del contrattocontratto per le ipotesi sopra indicate, l’Amministrazione comunale l’Azienda si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall’ affidatario dalla ditta il rimborso di eventuali maggiori spese incontrate in più rispetto a quelle quello che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del serviziocontratto. In ogni casoparticolare l’Azienda concedente si riserva la facoltà di ricorrere ad altra ditta di servizi, l'Affidatario sarà soggetto utilizzando la graduatoria risultante dalla presente procedura di gara, ovvero potrà rivolgersi ad altra ditta a titolo di penale alla perdita del deposito cauzionale, nonché al risarcimento dei dannilibero mercato. Nelle ipotesi Resta salva la facoltà di cui al comma 1 dell' artall’art. 110 D.lgs140 del D. Lgs n. 163/06 e s.m.i. n. 50/2016 il Committente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare rispettivamente un nuovo accordo quadro e il/i relativo/i contratto/i applicativo/i per l'affidamento del completamento delle lavorazioni di cui al presente lotto alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario dell'accordo quadro in sede di offerta. Si richiamano i restanti commi 3 – 6 del predetto articolo del D.lgs. n. 50/2016L’Azienda potrà recuperare le maggiori spese dal deposito cauzionale costituito dal Concessionario fatta salva ogni ulteriore azione risarcitoria.
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Samples: Concessione Del Servizio Di Gestione, Custodia E Manutenzione Dell'area Adibita Ad Autoparcheggio
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. L’intero Dopo tre inadempienze, anche non consecutive, da parte della ditta aggiudicataria, notificate per iscritto, riguardanti le modalità di svolgimento dei servizi appaltati, la RAO potrà procedere, mediante formale comunicazione scritta, alla risoluzione del contratto, trattenendo a titolo di risarcimento danni il deposito cauzionale. La RAO, inoltre, potrà procedere all'immediata risoluzione del contratto unicamente comunicando alla ditta aggiudicataria la propria decisione, senza con ciò rinunciare al diritto di affidamento è risolvibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del codice civilechiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti:
a) nel caso di xxxxx, a qualsiasi titoloqualora non vengano rispettati, da parte dell’affidatario nell’esecuzione delle prestazioni affidatedella ditta aggiudicataria, i patti sindacali in vigore ed in genere le norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, prevenzioni infortuni, ecc.;
b) nel caso di mancata effettuane del serviziocorresponsione, da parte della ditta aggiudicataria, delle paghe ai propri dipendenti;
c) in caso di ripetuta o grave inosservanza delle clausole contrattuali, ed in particolare di quelle riguardanti la puntualità nell'effettuazione dei servizi;
d) per impiego di personale non sufficiente o non qualificato/idoneo a garantire il livello di efficienza ei servizi;
e) per grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
f) per cessione dell'Azienda, per due interventi consecutivi (articoli 11,13,14)cessazione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, fatte salve di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente;
g) per cessione del contratto o subappalto non autorizzato dalla RAO;
h) per sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
c) nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;
d) nel caso di applicazione di penali che annualmente superino cumulativamente il 10% (dieci per cento) dell’importo annuo netto contrattuale;
e) nel caso di irreperibilità dell’affidatario o del suo legale Rappresentante;
f) nel caso in cui la mancata prestazione, il ritardo o la negligenza dell’affidatario comporti l’esposizione a rischi per la cittadinanza;
g) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell’affidatario verso la Stazione Appaltante, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
h) perdita, in capo all’affidatario, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell’art. 80 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
i) violazione ripetuta del requisito per motivi di correntezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell’affidatario, che determinino una grave irregolaritàpubblico interesse;
j) violazione in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle norme in tema di sicurezza del lavoro;
k) violazione dell’obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall’affidatario nel corso o in occasione dell’esecuzione contrattuale;
l) nei confronti dell’affidatario sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
m) qualora l'appalto facoltà concesse dal codice civile. La risoluzione non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.Lgssi estende alle prestazioni già eseguite. 50/2016;
n) qualora nei confronti dell’ affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80; Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’affidatario rispetto alle previsioni del contratto, il Responsabile del Procedimento gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a tre giorni, entro i quali l’affidatario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’affidatario, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante puo’ risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. I casi elencati al precedente punto saranno contestati all’ affidatario per iscritto dall'Amministrazione comunale previamente o contestualmente Per qualsiasi ragione si addivenga alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva di cui al presente articolo. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo, eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali l’Amministrazione comunale non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’affidatario di qualsivoglia natura. Nel caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione comunale si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall’ affidatario il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di regolare adempimento del servizio. In ogni casol’aggiudicatario, l'Affidatario sarà soggetto oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale alla perdita del deposito cauzionalepenale, nonché sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali la XXX dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale, sia in caso di esercizio diretto dei danni. Nelle ipotesi servizi, sia in caso di cui al comma 1 dell' art. 110 D.lgs. n. 50/2016 il Committente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura nuovo appalto o di gara risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare rispettivamente un nuovo accordo quadro e il/i relativo/i contratto/i applicativo/i per l'affidamento del completamento delle lavorazioni di cui al aggiudicazione alla 2^ ditta classificata nel presente lotto alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario dell'accordo quadro in sede di offerta. Si richiamano i restanti commi 3 – 6 del predetto articolo del D.lgs. n. 50/2016appalto.
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Samples: Capitolato Speciale Di Gara
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. L’intero 20.1 Il contratto si risolverà di affidamento è risolvibile ai sensi diritto ex art. 1456 c.c. qualora occorra una delle seguenti ipotesi: (i) inizio di un’azione o di un procedimento per la messa in liquidazione, scioglimento o cessazione dell’attività d’impresa del Cliente; (ii) interruzione o sospensione dell’attività produttiva del Cliente; (iii) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti; in tali ipotesi, fermo restando l’impegno di Audax di recedere tempestivamente dal Contratto di Trasporto e per dal Contratto di Dispacciamento, sono posti a carico del Cliente gli effetti dell’articolo 1456 eventuali corrispettivi che il Distributore o il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale dovessero pretendere dalla Società a seguito del codice civile:
arecesso anticipato, salvo il risarcimento di ulteriori danni; (iv) nel caso di xxxxx, a qualsiasi titolo, ricevimento da parte dell’affidatario nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
b) nel caso del Fornitore della comunicazione della compagnia di mancata effettuane assicurazione o bancaria, con la quale la stessa segnala il venir meno anche parziale della copertura assicurativa o bancaria di cui all’art. 2.5 n. 14 CGF, ivi incluso il declassamento della posizione individuale del servizioCliente, per due interventi consecutivi ragioni imputabili a mutate condizioni economiche e/o finanziarie del Cliente; (articoli 11,13,14)v) impossibilità di procedere alla somministrazione di energia a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili al Fornitore, fatte salve cause di forza maggiore;
c) nel caso di cessione di tutto o parte senza che ciò implichi alcuna responsabilità del contratto;
d) nel caso di applicazione di penali che annualmente superino cumulativamente il 10% (dieci per cento) dell’importo annuo netto contrattuale;
e) nel caso di irreperibilità dell’affidatario o del suo legale Rappresentante;
f) nel caso in cui la mancata prestazione, il ritardo o la negligenza dell’affidatario comporti l’esposizione a rischi per la cittadinanza;
g) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell’affidatario verso la Stazione Appaltante, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
h) perdita, in capo all’affidatario, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell’art. 80 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
i) violazione ripetuta del requisito di correntezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell’affidatario, che determinino una grave irregolarità;
j) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro;
k) violazione dell’obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall’affidatario nel corso o in occasione dell’esecuzione contrattuale;
l) Fornitore medesimo nei confronti dell’affidatario sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
mdel Cliente; (vi) qualora l'appalto sia stato W scelto dal Cliente come unico metodo di pagamento possibile l’addebito in conto corrente SDD-SEPA e l’addebito non avrebbe dovuto essere aggiudicato sia attivato o venga meno in considerazione qualunque momento o l’IBAN indicato dal Cliente non sia corretto o il Cliente rifiuti l’addebito anche di una grave violazione sola fattura; (vii) mancato rispetto degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte impegni di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.Lgscui all’art. 50/2016;
n) qualora nei confronti dell’ affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione 17 ovvero mancato pagamento di una o più misure fatture; (viii) condizioni di prevenzione sicurezza mancanti; (ix) vi sia prelievo fraudolento, manomissione e/o rottura dei sigilli del misuratore; (x) il Cliente non metta in condizione il Fornitore o il Distributore di accedere al contatore per effettuare la lettura o svolgere altre operazioni di manutenzione; (xi) mancato versamento, estinzione, riduzione e mancata reintegrazione nel termine delle garanzie di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80; Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’affidatario rispetto alle previsioni del contratto, il Responsabile del Procedimento gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a tre giorni, entro i quali l’affidatario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’affidatario, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante puo’ risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. I casi elencati al precedente punto saranno contestati all’ affidatario per iscritto dall'Amministrazione comunale previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva di cui al presente articolo. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo, eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali l’Amministrazione comunale non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’affidatario di qualsivoglia natura. Nel caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione comunale si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall’ affidatario il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di regolare adempimento del servizio. In ogni caso, l'Affidatario sarà soggetto a titolo di penale alla perdita del deposito cauzionale, nonché al risarcimento dei danni. Nelle ipotesi di cui al comma 1 dell' art. 110 D.lgs. n. 50/2016 il Committente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare rispettivamente un nuovo accordo quadro e il/i relativo/i contratto/i applicativo/i per l'affidamento del completamento delle lavorazioni di cui al presente lotto alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario dell'accordo quadro in sede di offerta. Si richiamano i restanti commi 3 – 6 del predetto articolo del D.lgs. n. 50/2016.14 (Garanzie);
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Samples: Contratto Di Fornitura Di Energia Elettrica E/O Gas Naturale
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. L’intero contratto Asp risolverà di affidamento è risolvibile diritto il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo dell'Art. 1456 del codice civileCodice Civile (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:
a) la Ditta aggiudicataria non inizi il servizio alla data stabilita nel caso contratto e/o nella comunicazione di xxxxx, a qualsiasi titolo, da parte dell’affidatario nell’esecuzione delle prestazioni affidateaggiudicazione;
b) nel caso di mancata effettuane abbandono del servizio senza giustificato motivo o sospensione non autorizzata del servizio, per due interventi consecutivi (articoli 11,13,14), fatte salve cause di forza maggiore;
c) nel caso di cessione di tutto o parte mancata copertura assicurativa della polizza prevista all’art. 25 del presente capitolato durante la vigenza del contratto;
d) in caso di cessazione dell'attività, oppure nel caso di applicazione concordato preventivo, di penali che annualmente superino cumulativamente il 10% (dieci per cento) dell’importo annuo netto contrattualefallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
e) nel caso attribuzione d’incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, a ex dipendenti di irreperibilità dell’affidatario Xxx che hanno esercitato poteri autoritativi o del suo legale Rappresentantenegoziali per conto di Asp stesso nei propri confronti;
f) nel caso in cui la mancata prestazione, il ritardo cessione del contratto o la negligenza dell’affidatario comporti l’esposizione a rischi per la cittadinanzasubappalto non autorizzato;
g) mancata tempestiva comunicazioneannullamento, da parte dell’affidatario verso la Stazione Appaltante, revoca o decadenza dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare noleggio di autobus con la Pubblica Amministrazioneconducente; Inoltre Asp si riserva di procedere alla risoluzione diretta del contratto, ai sensi dell’artdell’Art. 80 1453 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
h) perditaCivile, in capo all’affidatarioprevia diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni, della capacità generale a stipulare con decorso inutilmente il quale, il contratto si intende risolto di diritto, qualora la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell’art. 80 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme Ditta aggiudicataria: si renda colpevole di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
i) violazione ripetuta del requisito negligenza e/o frode e/o irregolarità gravi rispetto agli obblighi previsti dal contratto; rifiuti o trascuri di correntezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva eseguire gli ordini impartiti da parte dell’affidatario, che determinino una grave irregolarità;
j) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro;
k) violazione dell’obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall’affidatario nel corso o in occasione dell’esecuzione contrattuale;
l) nei confronti dell’affidatario sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
m) qualora l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave Asp; violazione degli obblighi derivanti dai trattaticontrattuali non eliminati dopo diffida formale da parte di Xxx; in caso di conclamate irregolarità contributive, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea del costo del lavoro, della normativa in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.Lgs. 50/2016;
n) qualora nei confronti dell’ affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro segnalate dagli organismi ispettivi preposti, non proceda alla regolarizzazione/agli adempimenti necessari; violi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al codice alla Legge 136/2010 e s.m.i. inosservanza delle leggi antimafia e delle relative misure disposizioni del Codice di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza comportamento di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80; Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’affidatario rispetto alle previsioni del contratto, il Responsabile del Procedimento gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a tre giorni, entro i quali l’affidatario deve eseguire le prestazioniAsp. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’affidatario, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante puo’ risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. I casi elencati al precedente punto saranno contestati all’ affidatario per iscritto dall'Amministrazione comunale previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva di cui al presente articolo. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo, eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali l’Amministrazione comunale non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’affidatario di qualsivoglia natura. Nel In caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione comunale Asp incamererà la cauzione a titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento del maggior danno. L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite: alla Ditta aggiudicataria sarà riconosciuto il semplice importo del servizio regolarmente svolto fino al giorno della risoluzione. Con la risoluzione del contratto sorgerà in capo ad Asp il diritto di affidare a terzi il servizio in danno della Ditta aggiudicataria. Nel caso di risoluzione, Asp si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed e, in particolare particolare, si riserva di esigere dall’ affidatario dalla Ditta aggiudicataria il rimborso di eventuali spese incontrate in più misura superiore rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del serviziocontratto. In Il relativo importo sarà prelevato dal deposito cauzionale e, ove questo non fosse sufficiente, da eventuali crediti della Ditta, senza pregiudizio dei diritti di Asp sui beni della Ditta aggiudicataria. Nel caso di minore spesa, nulla competerà alla Ditta aggiudicataria inadempiente. Qualora la Ditta aggiudicataria dovesse abbandonare il servizio in tronco o disdire il contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo e giusta causa Asp, oltre alla richiesta di risarcimento dei danni, addebiterà alla Ditta aggiudicataria inadempiente l’eventuale maggiore spesa derivante dall’assegnazione del servizio ad altra ditta, e ciò fino alla scadenza naturale del contratto. La somma di cui sopra potrà essere trattenuta dal deposito cauzionale definitivo. Al contratto si applicano, in ogni caso, l'Affidatario sarà soggetto a titolo di penale alla perdita gli Artt. 108 e 109 del deposito cauzionale, nonché al risarcimento dei danniD.Lgs. Nelle ipotesi di cui al comma 1 dell' art. 110 D.lgs. n. 50/2016 il Committente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare rispettivamente un nuovo accordo quadro e il/i relativo/i contratto/i applicativo/i per l'affidamento del completamento delle lavorazioni di cui al presente lotto alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario dell'accordo quadro in sede di offerta. Si richiamano i restanti commi 3 – 6 del predetto articolo del D.lgs. n. 50/2016.
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Samples: Service Agreement
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. L’intero La Stazione Appaltante può chiedere la risoluzione del contratto prima della sua naturale scadenza, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 135 e 136 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni. Il contratto dovrà, inoltre, intendersi risolto “ipso iure”, previa dichiarazione notificata dalla Stazione Appaltante all’Impresa aggiudicataria dell’appalto, a mezzo di affidamento è risolvibile lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del codice civile:
a) Codice Civile, nei seguenti casi: - qualora il servizio venga eseguito con modalità diverse da quanto stabilito nel caso presente Capitolato Speciale di xxxxxAppalto; - per il ritardo nell'avvio del servizio o per ingiustificata sospensione dello stesso, qualora il ritardo o la sospensione si protraggano per un periodo superiore a quindici giorni; - il fatto che la Impresa aggiudicataria ostacoli con la sua condotta il rapido svolgimento dei rapporti contrattuali o presenti ripetutamente riserve che risultano chiaramente infondate; - qualora il Direttore della esecuzione del contratto, accerti il mancato rispetto, da parte della Impresa aggiudicataria dell’appalto, delle norme che disciplinano il subappalto; - qualora il Direttore della esecuzione del contratto, accerti il mancato rispetto, da parte della Impresa aggiudicataria dell’appalto, delle disposizioni normative contenute nel Decreto Legislativo del 09 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori; - qualora sia intervenuta la cessazione della Impresa aggiudicataria dell’appalto o ne sia stato dichiarato, con sentenza, il fallimento; - per la inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte dalla Impresa con il contratto di appalto senza il preventivo consenso della Stazione Appaltante; - per la mancata applicazione o l’accertamento di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente della Impresa aggiudicataria dell’appalto; - per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione del servizio oggetto dell’appalto che possa arrecare danno e/o pregiudizio all’immagine della Stazione Appaltante; - per il mancato pagamento o la recidiva morosità nel pagamento di somme dovute, a qualsiasi titolo, da parte dell’affidatario nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
b) nel caso di mancata effettuane del servizio, per due interventi consecutivi (articoli 11,13,14), fatte salve cause di forza maggiore;
c) nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;
d) nel caso di applicazione di penali che annualmente superino cumulativamente il 10% (dieci per cento) dell’importo annuo netto contrattuale;
e) nel caso di irreperibilità dell’affidatario o del suo legale Rappresentante;
f) nel caso in cui la mancata prestazione, il ritardo o la negligenza dell’affidatario comporti l’esposizione a rischi per la cittadinanza;
g) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell’affidatario verso la alla Stazione Appaltante, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
h) perdita, in capo all’affidatario, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell’art. 80 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
i) violazione ripetuta del requisito di correntezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell’affidatario, che determinino una grave irregolarità;
j) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro;
k) violazione dell’obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall’affidatario nel corso o in occasione dell’esecuzione contrattuale;
l) nei confronti dell’affidatario sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione ; - per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
m) qualora l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.Lgs. 50/2016;
n) qualora nei confronti dell’ affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80; Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’affidatario rispetto alle previsioni del contratto, il Responsabile del Procedimento gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a tre giorni, entro i quali l’affidatario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’affidatario, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante puo’ risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. I casi elencati al precedente punto saranno contestati all’ affidatario per iscritto dall'Amministrazione comunale previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva di cui al presente articolo. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo, eventuali mancate contestazioni mancato rinnovo e/o precedenti inadempimenti integrazione, qualora necessario, della garanzia prestata ai sensi dell’articolo 113 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni; - qualora, nel corso della esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, la Impresa aggiudicataria cumuli penali per i quali l’Amministrazione comunale non abbia ritenuto un importo complessivo pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale complessivo; La Stazione Appaltante si riserva, infine, la facoltà di avvalersi della clausola medesima e/o atti recedere dal contratto di mera tolleranza appalto in qualunque tempo, in conformità a fronte di pregressi inadempimenti dell’affidatario di qualsivoglia natura. Nel caso di risoluzione quanto previsto dall’articolo 134 del contrattoDecreto Legislativo del 12 aprile 2006, l’Amministrazione comunale si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti n. 163, e successive modifiche ed in particolare si riserva di esigere dall’ affidatario il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di regolare adempimento del servizio. In ogni caso, l'Affidatario sarà soggetto a titolo di penale alla perdita del deposito cauzionale, nonché al risarcimento dei danni. Nelle ipotesi di cui al comma 1 dell' art. 110 D.lgs. n. 50/2016 il Committente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare rispettivamente un nuovo accordo quadro e il/i relativo/i contratto/i applicativo/i per l'affidamento del completamento delle lavorazioni di cui al presente lotto alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario dell'accordo quadro in sede di offerta. Si richiamano i restanti commi 3 – 6 del predetto articolo del D.lgs. n. 50/2016integrazioni.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. L’intero L’E.R.S.U. di Catania si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto stipulato, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Codice Civile, fatta salva la richiesta di ogni maggiore danno e spesa conseguente, in caso di grave inadempimento delle prestazioni xxxxxxxxxxxx.Xx contratto di affidamento è risolvibile concessione si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo dell'art. 1456 cod. civ., fatta salva la richiesta di ogni maggiore danno e spesa conseguente a carico del codice civileconcessionario, nei seguenti casi:
a) nel caso di xxxxx, a qualsiasi titolo, da parte dell’affidatario nell’esecuzione delle prestazioni affidateaccertato grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il Contratto ovvero accertato e reiterato inadempimento dei suddetti obblighi ed oneri;
b) nel caso di mancata effettuane cessione - totale o parziale, diretta o indiretta – del servizio, per due interventi consecutivi (articoli 11,13,14), fatte salve cause di forza maggioreContratto;
c) nel caso di cessione di tutto o parte del contrattomancata osservanza delle disposizioni normative riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori;
d) nel caso mancato rispetto nei confronti dei propri dipendenti delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia e delle condizioni previste dal CCNL di applicazione di penali che annualmente superino cumulativamente il 10% (dieci per cento) dell’importo annuo netto contrattualecategoria;
e) nel caso mancato rispetto delle norme di irreperibilità dell’affidatario o del suo legale Rappresentantecontabilizzazione e tributarie vigenti in materia;
f) mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Concedente;
g) commissione di abusi o fatti illeciti da parte del Concessionario ovvero dei propri dipendenti e/o collaboratori;
h) accoglimento di una domanda o di un ricorso nei confronti o contro il Concessionario, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che determini lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui la mancata prestazionevenga nominato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il ritardo quale entri in possesso dei beni o la negligenza dell’affidatario comporti l’esposizione a rischi per la cittadinanza;
g) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell’affidatario verso la Stazione Appaltante, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita venga incaricato della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 gestione degli affari del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
h) perdita, in capo all’affidatario, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell’art. 80 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;Concessionario.
i) violazione ripetuta applicazione a carico del requisito di correntezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell’affidatario, che determinino una grave irregolarità;
j) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro;
k) violazione dell’obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall’affidatario nel corso o in occasione dell’esecuzione contrattuale;
l) nei confronti dell’affidatario sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
m) qualora l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione concessionario di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte misura di giustizia dell'Unione europea in un procedimento prevenzione della delinquenza di tipo mafioso ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.Lgsd.lgs. 50/2016159/2011;
n) qualora nei confronti dell’ affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80; Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’affidatario rispetto alle previsioni del contratto, il Responsabile del Procedimento gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a tre giorni, entro i quali l’affidatario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’affidatario, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante puo’ risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. I casi elencati al precedente punto saranno contestati all’ affidatario per iscritto dall'Amministrazione comunale previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva di cui al presente articolo. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo, eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali l’Amministrazione comunale non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’affidatario di qualsivoglia natura. Nel caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione comunale si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall’ affidatario il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di regolare adempimento del servizio. In ogni caso, l'Affidatario sarà soggetto a titolo di penale alla perdita del deposito cauzionale, nonché al risarcimento dei danni. Nelle ipotesi di cui al comma 1 dell' art. 110 D.lgs. n. 50/2016 il Committente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare rispettivamente un nuovo accordo quadro e il/i relativo/i contratto/i applicativo/i per l'affidamento del completamento delle lavorazioni di cui al presente lotto alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario dell'accordo quadro in sede di offerta. Si richiamano i restanti commi 3 – 6 del predetto articolo del D.lgs. n. 50/2016.
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Samples: Concessione Del Servizio Di Cassa
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. L’intero contratto Costituiscono motivo di affidamento è risolvibile risoluzione ai sensi dell’art.1456 c.c., previa dichiarazione della Committente di volersene avvalere, gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli: Articolo Cauzioni e per gli effetti dell’articolo coperture assicurative, Articolo Programma esecutivo Dettagliato dei Lavori, Articolo Tempistica dell’appalto , Articolo Tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta, Articolo Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore, Articolo Esecuzione in presenza di traffico - Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore; Articolo Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilità conseguenti ai Lavori, Articolo Interferenze, Articolo Residui da lavorazione- Rifiuti, Articolo Terre e rocce da scavo, Articolo Obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore in materia di inquinamento ambientale; Articolo Prescrizioni in materia di sicurezza; Articolo Subappalti Subcontratti/ e Imprese ausiliarie/. Costituiscono, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 del codice civilec.c., sempre previa dichiarazione di volersene avvalere :
a) qualora, per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite nel caso di xxxxxpresente contratto, l’Appaltatore comprometta l’esecuzione a qualsiasi titolo, da parte dell’affidatario nell’esecuzione delle prestazioni affidateregola d’arte dei Lavori oggetto del presente contratto;
b) quando non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte e/o menzionate nel caso di mancata effettuane del serviziopresente contratto o nei documenti in esso richiamati, per due interventi consecutivi (articoli 11,13,14), fatte salve cause di forza maggiorein relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto;
c) nel caso quando l’Appaltatore non adempia al rispetto di cessione tutte le normative in materia di sicurezza sul luogo di lavoro per tutto o parte del il personale impiegato nella esecuzione di tutte le lavorazioni disciplinate dal presente contratto;
d) nel caso quando in particolare risultino gravemente violate per più di applicazione di penali che annualmente superino cumulativamente il 10% (dieci per cento) dell’importo annuo netto contrattuale;
e) nel caso di irreperibilità dell’affidatario o del suo legale Rappresentante;
f) nel caso in cui la mancata prestazione, il ritardo o la negligenza dell’affidatario comporti l’esposizione a rischi per la cittadinanza;
g) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell’affidatario verso la Stazione Appaltante, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
h) perdita, in capo all’affidatario, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell’art. 80 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
i) violazione ripetuta del requisito di correntezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell’affidatario, che determinino una grave irregolarità;
j) violazione delle norme due volte le prescrizioni in tema di sicurezza di cui all’ articolo PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA. In caso di risoluzione del lavoro;
k) violazione dell’obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni contratto per colpa dell’Appaltatore il Committente avrà diritto al risarcimento del danno e le notizie comunque acquisite dall’affidatario nel corso o in occasione dell’esecuzione contrattuale;
l) nei confronti dell’affidatario sia intervenuta sarà legittimato ad escutere la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
m) qualora l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.Lgs. 50/2016;
n) qualora nei confronti dell’ affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione cauzione definitiva di cui al codice delle leggi antimafia precedente articolo CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE. Ad integrazione della disciplina prevista dagli artt 135, 136, 138 e delle relative misure 139 del Codice si precisa inoltre quanto segue: ▪ La dichiarazione di prevenzionerisoluzione del contratto verrà notificata dal Committente all’Appaltatore mediante Ufficiale Giudiziario e la stessa riporterà l’indicazione del termine entro il quale l’Appaltatore dovrà provvedere alla riconsegna del cantiere nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed all’immissione in possesso del Committente. ▪ In caso di ritardo rispetto alla data fissata dal Committente per la riconsegna e per la immissione in possesso dei cantieri l'Appaltatore è tenuto al pagamento della penale giornaliera prevista in contratto per il ritardo nell’ultimazione dell’intero lavoro appaltato, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata da applicarsi su quanto dovuto all’Appaltatore. Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno la misura giornaliera della penale sarà raddoppiata. La penale si applica per il solo fatto del ritardo o del rifiuto alla riconsegna indipendentemente dalla fondatezza o meno della contestazione dell'Appaltatore sulla risoluzione del contratto e fatto salvo in giudicato ogni caso per i reati il Committente il risarcimento del danno derivante dal ritardo o dal rifiuto di cui all'articolo 80; Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’affidatario rispetto alle previsioni del contrattosopra. ▪ Il Committente, il Responsabile del Procedimento gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a tre giorni, entro i quali l’affidatario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’affidatario, qualora l'inadempimento permanga, nel comunicare all’Appaltatore la stazione appaltante puo’ risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. I casi elencati al precedente punto saranno contestati all’ affidatario per iscritto dall'Amministrazione comunale previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva di cui al presente articolo. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo, eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali l’Amministrazione comunale non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’affidatario di qualsivoglia natura. Nel caso determinazione di risoluzione del contratto, l’Amministrazione comunale si riserva ogni diritto al risarcimento stabilisce, con un preavviso di venti Giorni, il giorno per lo svolgimento delle operazioni di redazione dello stato di consistenza dei danni subiti Lavori già eseguiti nonché dell’inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera che verranno presi in consegna dal Committente. La verifica dello stato di consistenza delle opere realizzate e l’inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera che verranno presi in consegna dal Committente e la relativa verbalizzazione verranno effettuati in contraddittorio con l’Appaltatore. Nel caso che l'Appaltatore invitato non intervenga, le operazioni di cui sopra saranno effettuate con l’assistenza di due testimoni. ▪ Il Committente ha facoltà di rilevare, totalmente o parzialmente, le attrezzature, gli impianti di cantiere, le opere provvisionali ed in particolare si riserva i materiali a piè d'opera. L'Appaltatore ha l'obbligo di esigere dall’ affidatario ritirare i macchinari, attrezzature e mezzi d'opera di sua proprietà che il rimborso di eventuali spese incontrate Committente non intenda utilizzare. Lo sgombero dei cantieri da personale, macchinari e attrezzature è a carico dell'Appaltatore, che dovrà provvedere anche in più rispetto riprese secondo le disposizioni impartite dal Committente. Qualora l'Appaltatore non vi provveda, le operazioni di sgombero saranno eseguite a quelle cura del Committente e con onere a carico dell'Appaltatore. ▪ Il Committente, per tutto quanto rilevato dall’Appaltatore ai sensi delle disposizioni che avrebbe sostenuto in presenza precedono, riconoscerà a quest’ultimo un compenso calcolato, per quanto possibile, sulla base dei corrispettivi contrattuali pattuiti; ove non possa farsi ricorso a tali corrispettivi si procederà ad una valutazione di regolare adempimento comune accordo. Oltre quelli espressamente indicati dal presente comma non spetterà all’Appaltatore alcun altro compenso. ▪ Qualunque contestazione sulla regolarità formale o sostanziale della risoluzione del serviziocontratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di riconsegna del cantiere. In ogni caso, l'Affidatario sarà soggetto a titolo di penale ogni contestazione in ordine alla perdita risoluzione del deposito cauzionale, nonché contratto potrà dar luogo soltanto al risarcimento dei di eventuali danni. Nelle ipotesi ▪ In tutti i casi di risoluzione del Contratto per inadempimento dell’Appaltatore il Committente avrà diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative applicate ai sensi del precedente articolo TEMPISTICA DELL’APPALTO così come eventuali penali pure previste dallo stesso articolo, trattenendole dalle residue competenze dell’Appaltatore, fino a capienza, ovvero escutendo la polizza fidejussoria di cui all’articolo CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE. In tutti casi resta fermo ed impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei confronti dell’Appaltatore, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione dell’eventuale maggior danno. L’Appaltatore, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al comma 1 dell' art. 110 D.lgs. n. 50/2016 il Committente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura pagamento dei lavori eseguiti ed accettati sino alla data di gara risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare rispettivamente un nuovo accordo quadro e il/i relativo/i risoluzione del presente contratto/i applicativo/i per l'affidamento del completamento delle lavorazioni di cui al presente lotto alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario dell'accordo quadro in sede di offerta. Si richiamano i restanti commi 3 – 6 del predetto articolo del D.lgs. n. 50/2016.
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Samples: Contract for Works