RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Il rapporto contrattuale, oltre ai casi previsti dall’art. 19 del presente Capitolato speciale, potrà essere risolto di diritto dall’Azienda Ospedaliera nei seguenti casi: - mancato allestimento, adeguamento ed integrazione delle aree parcheggio mediante l’installazione di eventuali ulteriori attrezzature ed impianti, entro i termini stabiliti dall’art. 11 del presente capitolato speciale e conseguente mancata attivazione del servizio dalla data indicata nel provvedimento di aggiudicazione; - mancata e/o negligente esecuzione dei necessari interventi di adeguamento e di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica - orizzontale e verticale - ed a norma del codice stradale; - mancata e/o negligente esecuzione dei necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’asfalto della sede stradale dell’area in concessione; - mancata e/o negligente esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alla viabilità di accesso ai parcheggi dall’ingresso della proprietà; - prolungato e/o reiterato e/o abituale ritardo nell’esecuzione dei servizi tale da pregiudicare il corretto funzionamento dell’attività; - mancato pagamento nei termini dei ratei del canone concessorio; - violazione di disposizioni che comportino la revoca di autorizzazioni amministrative e/o licenze, se ed in quanto influenzino l’attività di gestione; - gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non sanati in seguito a diffida formale da parte dell’amministrazione; - reiterate inadempienze agli obblighi derivanti dal contratto; - reiterata negligenza nella gestione delle aree a parcheggio e del servizio di rimozione auto; - mancato risarcimento in caso di furto o danneggiamento dei veicoli parcheggiati nelle aree a pagamento; - mancata continuità del servizio medesimo; - ripetuto impiego di personale di inaccettabile capacità lavorativa e professionale; - richieste agli utenti ed ai dipendenti di compensi superiori alle tariffe predefinite ai sensi dell’art. 4 del presente capitolato e di emolumenti aggiuntivi di qualsiasi natura (mance, ecc.:); - utilizzo da parte della ditta concessionaria, dell’area del parcheggio per fini diversi da quelli previsti dal presente capitolato, senza preventiva autorizzazione da parte dell’Azienda concedente; - per sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico. In tali casi l’Azienda potrà alternativamente risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., mediante invio di comunicazione scritta a mezzo di raccomandata al Concessionario di volersi avvalere della clausola risolutiva; oppure l'Azienda potrà diffidare il Concessionario all’adempimento, entro 15 giorni a tutti gli effetti di cui all’art. 1454 c.c., con conseguente diritto al risarcimento dei danni. In caso di risoluzione del contratto per le ipotesi sopra indicate, l’Azienda si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dalla ditta il rimborso di eventuali maggiori spese incontrate rispetto a quello che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto. In particolare l’Azienda concedente si riserva la facoltà di ricorrere ad altra ditta di servizi, utilizzando la graduatoria risultante dalla presente procedura di gara, ovvero potrà rivolgersi ad altra ditta a libero mercato. Resta salva la facoltà di cui all’art. 140 del D. Lgs n. 163/06 e s.m.i. L’Azienda potrà recuperare le maggiori spese dal deposito cauzionale costituito dal Concessionario fatta salva ogni ulteriore azione risarcitoria.
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Samples: Concessione Del Servizio Di Gestione, Custodia E Manutenzione Dell'area Adibita Ad Autoparcheggio
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Il rapporto contrattuale1. La Ditta aggiudicataria, oltre ai casi previsti dall’art. 19 del presente Capitolato speciale, potrà essere risolto di diritto dall’Azienda Ospedaliera nei seguenti casi: - mancato allestimento, adeguamento ed integrazione delle aree parcheggio mediante l’installazione di eventuali ulteriori attrezzature ed impianti, entro i termini stabiliti dall’art. 11 del presente capitolato speciale e conseguente mancata attivazione del servizio dalla data indicata nel provvedimento di aggiudicazione; - mancata e/o negligente esecuzione dei necessari interventi di adeguamento e di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica - orizzontale e verticale - ed a norma del codice stradale; - mancata e/o negligente esecuzione dei necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’asfalto della sede stradale dell’area in concessione; - mancata e/o negligente esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alla viabilità di accesso ai parcheggi dall’ingresso della proprietà; - prolungato e/o reiterato e/o abituale ritardo nell’esecuzione dei servizi tale da pregiudicare il corretto funzionamento dell’attività; - mancato pagamento nei termini dei ratei del canone concessorio; - violazione di disposizioni che comportino la revoca di autorizzazioni amministrative e/o licenze, se ed in quanto influenzino l’attività di gestione; - gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non sanati in seguito a diffida formale da parte dell’amministrazione; - reiterate inadempienze agli obblighi derivanti dal contratto; - reiterata negligenza nella gestione delle aree a parcheggio e del servizio di rimozione auto; - mancato risarcimento in caso di furto o danneggiamento dei veicoli parcheggiati nelle aree a pagamento; - mancata continuità del servizio medesimo; - ripetuto impiego di personale di inaccettabile capacità lavorativa e professionale; - richieste agli utenti ed ai dipendenti di compensi superiori alle tariffe predefinite ai sensi dell’art. 4 del presente capitolato e di emolumenti aggiuntivi di qualsiasi natura (mance, ecc.:); - utilizzo da parte della ditta concessionaria, dell’area del parcheggio per fini diversi da quelli previsti dal presente capitolatoCapitolato, senza preventiva autorizzazione da parte dell’Azienda concedente; - avrà l’obbligo di uniformarsi, oltre che alle leggi e regolamenti che attengano in qualsiasi modo al tipo di attività oggetto del presente appalto, alle istruzioni che le vengano comunicate verbalmente o per sopravvenuti gravi motivi iscritto dall’Amministrazione appaltante.
2. La risoluzione del contratto è disposta di interesse pubblicodiritto qualora la Ditta aggiudicataria cessi di possedere i requisiti che le consentono di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
3. In tali casi l’Azienda potrà alternativamente risolvere L'Amministrazione Comunale risolverà di diritto il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'artdell'Art. 1456 c.c.del Codice Civile (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:
a) la Ditta aggiudicataria non inizi il servizio alla data stabilita nel contratto e/o nella comunicazione di aggiudicazione;
b) abbandono del servizio senza giustificato motivo;
c) mancata copertura assicurativa della polizza prevista al successivo Art. 30 del presente capitolato durante la vigenza del contratto;
d) in caso di cessazione dell'attività, mediante invio oppure nel caso di comunicazione scritta concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a mezzo carico dell'aggiudicatario;
e) attribuzione d’incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, a ex dipendenti del Comune di raccomandata al Concessionario Bagnolo in Piano, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di volersi avvalere Bagnolo in Piano stesso nei propri confronti;
f) inosservanza del Decreto del Presidente della clausola risolutiva; oppure l'Azienda potrà diffidare il Concessionario all’adempimentoRepubblica 16 aprile 2013, entro 15 giorni n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a tutti gli effetti norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, nonché del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Bagnolo in Piano, di cui all’artal precedente Art. 1454 c.c24.
4. Inoltre l’Amministrazione Comunale si riserva di procedere alla risoluzione diretta del contratto, con conseguente diritto al risarcimento ai sensi dell’Art. 1453 del Codice Civile, previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale, il contratto si intende risolto di diritto, qualora la Ditta aggiudicataria: - si renda colpevole di negligenza e/o frode e/o irregolarità gravi rispetto agli obblighi previsti dal contratto; - rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dal Comune; - in caso di conclamate irregolarità contributive, del costo del lavoro, della normativa in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro segnalate dagli organismi ispettivi preposti, non proceda alla regolarizzazione/agli adempimenti necessari; - violi gli obblighi di tracciabilità dei danni. flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.. In caso di risoluzione del contratto, il Comune incamererà la cauzione a titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento del maggior danno.
5. L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite: alla Ditta aggiudicataria sarà riconosciuto il semplice importo del servizio regolarmente svolto fino al giorno della risoluzione. Con la risoluzione del contratto per le ipotesi sopra indicatesorgerà nel Comune interessato il diritto di affidare a terzi il servizio in danno della Ditta aggiudicataria.
6. Nel caso di risoluzione, l’Azienda il Comune si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed ed, in particolare particolare, si riserva di esigere dalla ditta Ditta aggiudicataria il rimborso di eventuali maggiori spese incontrate in misura superiore rispetto a quello quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto. In particolare l’Azienda concedente si riserva la facoltà di ricorrere ad altra ditta di servizi, utilizzando la graduatoria risultante dalla presente procedura di gara, ovvero potrà rivolgersi ad altra ditta a libero mercato. Resta salva la facoltà di cui all’art. 140 del D. Lgs n. 163/06 e s.m.i. L’Azienda potrà recuperare le maggiori spese Il relativo importo sarà prelevato dal deposito cauzionale costituito e, ove questo non fosse sufficiente, da eventuali crediti della Ditta, senza pregiudizio dei diritti del Comune sui beni della Ditta aggiudicataria. Nel caso di minore spesa, nulla competerà alla Ditta aggiudicataria inadempiente.
7. Qualora la Ditta aggiudicataria dovesse abbandonare il servizio in tronco o disdire il contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo e giusta causa il Comune, oltre alla richiesta di risarcimento dei danni, addebiterà alla Ditta aggiudicataria inadempiente l’eventuale maggiore spesa derivante dall’assegnazione del servizio ad altra ditta, e ciò fino alla scadenza naturale del contratto. La somma di cui sopra potrà essere trattenuta dal Concessionario fatta salva deposito cauzionale definitivo.
8. Al contratto si applicano, in ogni ulteriore azione risarcitoriacaso, gli Artt. 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016.
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Samples: Service Agreement
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Il rapporto contrattuale, oltre ai casi previsti dall’art. 19 del presente Capitolato speciale, potrà essere risolto L’intero contratto di diritto dall’Azienda Ospedaliera nei seguenti casi: - mancato allestimento, adeguamento ed integrazione delle aree parcheggio mediante l’installazione di eventuali ulteriori attrezzature ed impianti, entro i termini stabiliti dall’art. 11 del presente capitolato speciale e conseguente mancata attivazione del servizio dalla data indicata nel provvedimento di aggiudicazione; - mancata e/o negligente esecuzione dei necessari interventi di adeguamento e di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica - orizzontale e verticale - ed a norma del codice stradale; - mancata e/o negligente esecuzione dei necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’asfalto della sede stradale dell’area in concessione; - mancata e/o negligente esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alla viabilità di accesso ai parcheggi dall’ingresso della proprietà; - prolungato e/o reiterato e/o abituale ritardo nell’esecuzione dei servizi tale da pregiudicare il corretto funzionamento dell’attività; - mancato pagamento nei termini dei ratei del canone concessorio; - violazione di disposizioni che comportino la revoca di autorizzazioni amministrative e/o licenze, se ed in quanto influenzino l’attività di gestione; - gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non sanati in seguito a diffida formale da parte dell’amministrazione; - reiterate inadempienze agli obblighi derivanti dal contratto; - reiterata negligenza nella gestione delle aree a parcheggio e del servizio di rimozione auto; - mancato risarcimento in caso di furto o danneggiamento dei veicoli parcheggiati nelle aree a pagamento; - mancata continuità del servizio medesimo; - ripetuto impiego di personale di inaccettabile capacità lavorativa e professionale; - richieste agli utenti ed ai dipendenti di compensi superiori alle tariffe predefinite ai sensi dell’art. 4 del presente capitolato e di emolumenti aggiuntivi di qualsiasi natura (mance, ecc.:); - utilizzo da parte della ditta concessionaria, dell’area del parcheggio per fini diversi da quelli previsti dal presente capitolato, senza preventiva autorizzazione da parte dell’Azienda concedente; - per sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico. In tali casi l’Azienda potrà alternativamente risolvere il contratto, affidamento è risolvibile ai sensi e per gli effetti dell'artdell’articolo 1456 del codice civile:
a) nel caso di xxxxx, a qualsiasi titolo, da parte dell’affidatario nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
b) nel caso di mancata effettuane del servizio, per due interventi consecutivi (articoli 11,13,14), fatte salve cause di forza maggiore;
c) nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;
d) nel caso di applicazione di penali che annualmente superino cumulativamente il 10% (dieci per cento) dell’importo annuo netto contrattuale;
e) nel caso di irreperibilità dell’affidatario o del suo legale Rappresentante;
f) nel caso in cui la mancata prestazione, il ritardo o la negligenza dell’affidatario comporti l’esposizione a rischi per la cittadinanza;
g) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell’affidatario verso la Stazione Appaltante, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 1456 c.c.80 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
h) perdita, mediante invio in capo all’affidatario, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell’art. 80 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di comunicazione scritta incapacità a mezzo contrarre con la Pubblica Amministrazione;
i) violazione ripetuta del requisito di raccomandata correntezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell’affidatario, che determinino una grave irregolarità;
j) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro;
k) violazione dell’obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall’affidatario nel corso o in occasione dell’esecuzione contrattuale;
l) nei confronti dell’affidatario sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
m) qualora l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.Lgs. 50/2016;
n) qualora nei confronti dell’ affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Concessionario codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80; Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’affidatario rispetto alle previsioni del contratto, il Responsabile del Procedimento gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a tre giorni, entro i quali l’affidatario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’affidatario, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante puo’ risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. I casi elencati al precedente punto saranno contestati all’ affidatario per iscritto dall'Amministrazione comunale previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva; oppure l'Azienda potrà diffidare il Concessionario all’adempimento, entro 15 giorni a tutti gli effetti risolutiva di cui all’artal presente articolo. 1454 c.c.Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo, con conseguente diritto al risarcimento dei dannieventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali l’Amministrazione comunale non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’affidatario di qualsivoglia natura. In Nel caso di risoluzione del contratto per le ipotesi sopra indicatecontratto, l’Azienda l’Amministrazione comunale si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dalla ditta dall’ affidatario il rimborso di eventuali maggiori spese incontrate in più rispetto a quello quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contrattoservizio. In particolare l’Azienda concedente si riserva la facoltà ogni caso, l'Affidatario sarà soggetto a titolo di ricorrere ad altra ditta penale alla perdita del deposito cauzionale, nonché al risarcimento dei danni. Nelle ipotesi di servizi, utilizzando la graduatoria risultante dalla presente cui al comma 1 dell' art. 110 D.lgs. n. 50/2016 il Committente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di garagara risultanti dalla relativa graduatoria, ovvero potrà rivolgersi ad altra ditta a libero mercato. Resta salva la facoltà al fine di stipulare rispettivamente un nuovo accordo quadro e il/i relativo/i contratto/i applicativo/i per l'affidamento del completamento delle lavorazioni di cui all’artal presente lotto alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario dell'accordo quadro in sede di offerta. 140 Si richiamano i restanti commi 3 – 6 del D. Lgs predetto articolo del D.lgs. n. 163/06 e s.m.i. L’Azienda potrà recuperare le maggiori spese dal deposito cauzionale costituito dal Concessionario fatta salva ogni ulteriore azione risarcitoria50/2016.
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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Del Servizio Di Manutenzione Illuminazione Pubblica Comunale
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. La Stazione Appaltante può chiedere la risoluzione del contratto prima della sua naturale scadenza, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 135 e 136 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni. Il rapporto contrattualecontratto dovrà, oltre inoltre, intendersi risolto “ipso iure”, previa dichiarazione notificata dalla Stazione Appaltante all’Impresa aggiudicataria dell’appalto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai casi previsti dall’art. 19 sensi dell’articolo 1456 del presente Capitolato specialeCodice Civile, potrà essere risolto di diritto dall’Azienda Ospedaliera nei seguenti casi: - mancato allestimento, adeguamento ed integrazione delle aree parcheggio mediante l’installazione qualora il servizio venga eseguito con modalità diverse da quanto stabilito nel presente Capitolato Speciale di eventuali ulteriori attrezzature ed impianti, entro i termini stabiliti dall’art. 11 del presente capitolato speciale e conseguente mancata attivazione Appalto; - per il ritardo nell'avvio del servizio dalla data indicata nel provvedimento di aggiudicazioneo per ingiustificata sospensione dello stesso, qualora il ritardo o la sospensione si protraggano per un periodo superiore a quindici giorni; - il fatto che la Impresa aggiudicataria ostacoli con la sua condotta il rapido svolgimento dei rapporti contrattuali o presenti ripetutamente riserve che risultano chiaramente infondate; - qualora il Direttore della esecuzione del contratto, accerti il mancato rispetto, da parte della Impresa aggiudicataria dell’appalto, delle norme che disciplinano il subappalto; - qualora il Direttore della esecuzione del contratto, accerti il mancato rispetto, da parte della Impresa aggiudicataria dell’appalto, delle disposizioni normative contenute nel Decreto Legislativo del 09 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori; - qualora sia intervenuta la cessazione della Impresa aggiudicataria dell’appalto o ne sia stato dichiarato, con sentenza, il fallimento; - per la inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte dalla Impresa con il contratto di appalto senza il preventivo consenso della Stazione Appaltante; - per la mancata applicazione o l’accertamento di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o negligente esecuzione dei necessari interventi contrattuali che disciplinano il rapporto di adeguamento e di manutenzione ordinaria e straordinaria lavoro con il personale dipendente della segnaletica - orizzontale e verticale - ed a norma del codice stradaleImpresa aggiudicataria dell’appalto; - mancata per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione del servizio oggetto dell’appalto che possa arrecare danno e/o negligente esecuzione dei necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’asfalto pregiudizio all’immagine della sede stradale dell’area in concessioneStazione Appaltante; - mancata per il mancato pagamento o la recidiva morosità nel pagamento di somme dovute, a qualsiasi titolo, alla Stazione Appaltante; - per il mancato rinnovo e/o negligente esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria integrazione, qualora necessario, della garanzia prestata ai sensi dell’articolo 113 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e straordinaria relativi alla viabilità di accesso ai parcheggi dall’ingresso della proprietàsuccessive modifiche e integrazioni; - prolungato e/o reiterato e/o abituale ritardo nell’esecuzione dei servizi tale da pregiudicare il corretto funzionamento dell’attività; - mancato pagamento nei termini dei ratei del canone concessorio; - violazione di disposizioni che comportino la revoca di autorizzazioni amministrative e/o licenzequalora, se ed in quanto influenzino l’attività di gestione; - gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non sanati in seguito a diffida formale da parte dell’amministrazione; - reiterate inadempienze agli obblighi derivanti dal contratto; - reiterata negligenza nella gestione nel corso della esecuzione delle aree a parcheggio e del servizio di rimozione auto; - mancato risarcimento in caso di furto o danneggiamento dei veicoli parcheggiati nelle aree a pagamento; - mancata continuità del servizio medesimo; - ripetuto impiego di personale di inaccettabile capacità lavorativa e professionale; - richieste agli utenti ed ai dipendenti di compensi superiori alle tariffe predefinite ai sensi dell’art. 4 del presente capitolato e di emolumenti aggiuntivi di qualsiasi natura (mance, ecc.:); - utilizzo da parte della ditta concessionaria, dell’area del parcheggio per fini diversi da quelli previsti dal presente capitolato, senza preventiva autorizzazione da parte dell’Azienda concedente; - per sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico. In tali casi l’Azienda potrà alternativamente risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., mediante invio di comunicazione scritta a mezzo di raccomandata al Concessionario di volersi avvalere della clausola risolutiva; oppure l'Azienda potrà diffidare il Concessionario all’adempimento, entro 15 giorni a tutti gli effetti di cui all’art. 1454 c.c., con conseguente diritto al risarcimento dei danni. In caso di risoluzione prestazioni oggetto del contratto di appalto, la Impresa aggiudicataria cumuli penali per le ipotesi sopra indicateun importo complessivo pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale complessivo; La Stazione Appaltante si riserva, l’Azienda si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dalla ditta il rimborso di eventuali maggiori spese incontrate rispetto a quello che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto. In particolare l’Azienda concedente si riserva infine, la facoltà di ricorrere ad altra ditta recedere dal contratto di serviziappalto in qualunque tempo, utilizzando la graduatoria risultante dalla presente procedura di garain conformità a quanto previsto dall’articolo 134 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, ovvero potrà rivolgersi ad altra ditta a libero mercato. Resta salva la facoltà di cui all’art. 140 del D. Lgs n. 163/06 163, e s.m.i. L’Azienda potrà recuperare le maggiori spese dal deposito cauzionale costituito dal Concessionario fatta salva ogni ulteriore azione risarcitoriasuccessive modifiche ed integrazioni.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Il rapporto contrattuale, oltre ai 1. Oltre che in tutti i casi previsti dall’art. 19 del presente dal Capitolato specialespeciale d’appalto, potrà essere risolto il Committente avrà diritto di diritto dall’Azienda Ospedaliera nei seguenti casi: - mancato allestimento, adeguamento ed integrazione delle aree parcheggio mediante l’installazione di eventuali ulteriori attrezzature ed impianti, entro i termini stabiliti dall’art. 11 del presente capitolato speciale e conseguente mancata attivazione del servizio dalla data indicata nel provvedimento di aggiudicazione; - mancata e/o negligente esecuzione dei necessari interventi di adeguamento e di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica - orizzontale e verticale - ed a norma del codice stradale; - mancata e/o negligente esecuzione dei necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’asfalto della sede stradale dell’area in concessione; - mancata e/o negligente esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alla viabilità di accesso ai parcheggi dall’ingresso della proprietà; - prolungato e/o reiterato e/o abituale ritardo nell’esecuzione dei servizi tale da pregiudicare risolvere il corretto funzionamento dell’attività; - mancato pagamento nei termini dei ratei del canone concessorio; - violazione di disposizioni che comportino la revoca di autorizzazioni amministrative e/o licenze, se ed in quanto influenzino l’attività di gestione; - gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non sanati in seguito a diffida formale da parte dell’amministrazione; - reiterate inadempienze agli obblighi derivanti dal contratto; - reiterata negligenza nella gestione delle aree a parcheggio e del servizio di rimozione auto; - mancato risarcimento in caso di furto o danneggiamento dei veicoli parcheggiati nelle aree a pagamento; - mancata continuità del servizio medesimo; - ripetuto impiego di personale di inaccettabile capacità lavorativa e professionale; - richieste agli utenti ed ai dipendenti di compensi superiori alle tariffe predefinite contratto ai sensi dell’art. 4 del presente capitolato e di emolumenti aggiuntivi di qualsiasi natura (mance, ecc.:); - utilizzo da parte della ditta concessionaria, dell’area del parcheggio per fini diversi da quelli previsti dal presente capitolato, senza preventiva autorizzazione da parte dell’Azienda concedente; - per sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico. In tali casi l’Azienda potrà alternativamente risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., mediante invio al verificarsi di comunicazione scritta uno dei seguenti eventi:
a) qualora l’appaltatore diventi insolvente ovvero sia assoggettato a mezzo fallimento o ad altra procedura concorsuale che impedisca lo svolgimento dell’attività;
b) qualora l’Appaltatore, a causa di raccomandata al Concessionario divergenza con la Stazione Appaltante o per qualsiasi altra causa, sospenda l’espletamento dell’incarico per oltre 20 (venti giorni);
c) qualora sussistano elementi relativi a tentativi di volersi avvalere della clausola risolutiva; oppure l'Azienda potrà diffidare il Concessionario all’adempimentoinfiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, entro 15 giorni a tutti gli effetti qualsiasi titolo, nell’esecuzione dei lavori;
d) qualora l’Appaltatore perda i requisiti previsti dalla normativa vigente per l’esecuzione dei lavori pubblici;
e) qualora venga irrogata in capo all’Appaltatore una misura sanzionatoria o cautelare che inibisca la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
f) qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta l’emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una misura di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 1423/1956 ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei confronti del Committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
2. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente comma, il Contratto s’intenderà risolto di diritto non appena il Committente avrà dichiarato all’Appaltatore, mediante apposito avviso di risoluzione da inviarsi con raccomandata A/R entro 10 (dieci) giorni dall’evento, l’intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa che è stabilita ad esclusivo beneficio del Committente.
3. Fatta salva l’applicazione della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo, qualora l’Appaltatore non adempia precisamente alle obbligazioni previste a suo carico dal presente Contratto, la stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 1454 c.cdel Codice Civile, lo diffiderà ad adempiere assegnandogli, a tal fine, un termine minimo di 15 (quindici) giorni o altro maggior termine ritenuto idoneo dalla Stazione Appaltante, dando al contempo espresso avvertimento che, decorso inutilmente tale termine, il Contratto s’intenderà senz’altro risolto.
4. Rimane comunque salva la facoltà per la Stazione Appaltante di chiedere la risoluzione giudiziale del Contratto per qualsiasi altro grave inadempimento o non corretto adempimento da parte dell’Appaltatore.
5. In ogni caso di risoluzione del Contratto, con conseguente l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire alla Stazione Appaltante tutti i danni diretti e indiretti che siano conseguenza del proprio inadempimento, nessuno escluso ed eccettuato, ed a rifondere alla stessa i maggiori oneri subiti e fermo restando il pagamento delle penali di cui all’art. 15 qualora nel frattempo maturate, fino al limite massimo del corrispettivo previsto per l’esecuzione del presente Contratto di cui all’art. 3.
6. In ogni caso di risoluzione, l’Appaltatore ha diritto soltanto al risarcimento pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, che resteranno di proprietà del Committente, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti alla Commissione dallo scioglimento del Contratto.
7. L’Appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei dannicantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla Direzione Lavori. In caso di risoluzione mancato rispetto del contratto per le ipotesi sopra indicatetermine assegnato, l’Azienda si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dalla ditta il rimborso di eventuali maggiori spese incontrate rispetto a quello che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto. In particolare l’Azienda concedente si riserva la facoltà di ricorrere ad altra ditta di servizi, utilizzando la graduatoria risultante dalla presente procedura di gara, ovvero potrà rivolgersi ad altra ditta a libero mercato. Resta salva la facoltà di cui all’art. 140 del D. Lgs n. 163/06 Committente provvede d’ufficio addebitando all’Appaltatore relativi oneri e s.m.i. L’Azienda potrà recuperare le maggiori spese dal deposito cauzionale costituito dal Concessionario fatta salva ogni ulteriore azione risarcitoriaspese.
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RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Il rapporto contrattuale, oltre ai casi previsti dall’art. 19 del presente Capitolato speciale, potrà essere risolto di diritto dall’Azienda Ospedaliera nei seguenti casi: - mancato allestimento, adeguamento ed integrazione delle aree parcheggio mediante l’installazione di eventuali ulteriori attrezzature ed impianti, entro i termini stabiliti dall’art. 11 del Nel caso in cui il concessionario non rispetti in tutto o in parte le condizioni riportate nel presente capitolato speciale e conseguente mancata attivazione del servizio dalla data indicata nel provvedimento di aggiudicazione; - mancata e/o negligente esecuzione dei necessari interventi nella proposta economica presentata in sede di adeguamento e di manutenzione ordinaria e straordinaria gara, sarà facoltà della segnaletica - orizzontale e verticale - ed a norma del codice stradale; - mancata e/o negligente esecuzione dei necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’asfalto della sede stradale dell’area in concessione; - mancata e/o negligente esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alla viabilità di accesso ai parcheggi dall’ingresso della proprietà; - prolungato e/o reiterato e/o abituale ritardo nell’esecuzione dei servizi tale da pregiudicare Società risolvere il corretto funzionamento dell’attività; - mancato pagamento nei termini dei ratei del canone concessorio; - violazione di disposizioni che comportino la revoca di autorizzazioni amministrative e/o licenzecontratto, se ed in quanto influenzino l’attività di gestione; - gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non sanati in seguito a previa diffida formale da parte dell’amministrazione; - reiterate inadempienze agli obblighi derivanti dal contratto; - reiterata negligenza nella gestione delle aree a parcheggio e del servizio di rimozione auto; - mancato risarcimento in caso di furto o danneggiamento dei veicoli parcheggiati nelle aree a pagamento; - mancata continuità del servizio medesimo; - ripetuto impiego di personale di inaccettabile capacità lavorativa e professionale; - richieste agli utenti ed ai dipendenti di compensi superiori alle tariffe predefinite ad adempiere ai sensi dell’art. 4 del presente capitolato 1454 C.C., fatta salva l’azione di risarcimento dei danni e l’eventuale incameramento della cauzione. La Società si riserva altresì di emolumenti aggiuntivi di qualsiasi natura (mance, ecc.:); - utilizzo da parte della ditta concessionaria, dell’area del parcheggio per fini diversi da quelli previsti dal presente capitolato, senza preventiva autorizzazione da parte dell’Azienda concedente; - per sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico. In tali casi l’Azienda potrà alternativamente risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'artex art. 1456 c.c.C.C., mediante invio di comunicazione scritta a mezzo di raccomandata al Concessionario di volersi avvalere della clausola risolutiva; oppure l'Azienda potrà diffidare il Concessionario all’adempimento, entro 15 giorni a tutti gli effetti nei seguenti casi:
a) frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
b) sospensione o interruzione unilaterale e senza valide giustificazioni del servizio;
c) mancato rinnovo delle polizze assicurative di cui all’artall'art. 1454 c.c.16 del presente capitolato tecnico;
d) vendita di generi alimentari adulterati, con conseguente diritto al risarcimento avariati e contenenti sostanze nocive e comunque non corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e sanità pubblica;
e) mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica dei danni. In caso contratti di risoluzione lavoro nazionale e locali;
f) mancato pagamento del contratto canone di concessione nei termini prescritti dal presente capitolato in numero superiore a tre volte nel corso dell’appalto;
g) inadempienze, contestate per le ipotesi sopra indicateiscritto e non giustificate, l’Azienda si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dalla ditta il rimborso di eventuali maggiori spese incontrate rispetto numero superiore a quello che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento tre nell’anno solare;
h) cessazione dell'attività, concordato preventivo o fallimento dell’impresa;
i) subappalto;
j) cessione totale o parziale del contratto. In particolare l’Azienda concedente si riserva la facoltà di ricorrere ad altra ditta di servizi, utilizzando la graduatoria risultante dalla presente procedura di gara, ovvero potrà rivolgersi ad altra ditta a libero mercato. Resta salva la facoltà di cui all’art. 140 cessione o affitto dell'azienda;
k) mancato reintegro del D. Lgs n. 163/06 e s.m.i. L’Azienda potrà recuperare le maggiori spese dal deposito cauzionale costituito entro i termini stabiliti;
l) mancato pagamento dei canoni;
m) sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
n) segnalazione di tre inadempienze;
o) mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionali e locali; Nel caso in cui il contratto si risolva per una delle cause previste dal Concessionario fatta salva ogni ulteriore azione risarcitoriapresente articolo, l’appaltatore dovrà comunque garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro della nuova ditta aggiudicataria dell’appalto.
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Samples: Concession Agreement
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Il rapporto contrattuale, oltre ai casi previsti dall’art. 19 del presente Capitolato speciale, potrà essere risolto L’intero contratto di diritto dall’Azienda Ospedaliera nei seguenti casi: - mancato allestimento, adeguamento ed integrazione delle aree parcheggio mediante l’installazione di eventuali ulteriori attrezzature ed impianti, entro i termini stabiliti dall’art. 11 del presente capitolato speciale e conseguente mancata attivazione del servizio dalla data indicata nel provvedimento di aggiudicazione; - mancata e/o negligente esecuzione dei necessari interventi di adeguamento e di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica - orizzontale e verticale - ed a norma del codice stradale; - mancata e/o negligente esecuzione dei necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’asfalto della sede stradale dell’area in concessione; - mancata e/o negligente esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alla viabilità di accesso ai parcheggi dall’ingresso della proprietà; - prolungato e/o reiterato e/o abituale ritardo nell’esecuzione dei servizi tale da pregiudicare il corretto funzionamento dell’attività; - mancato pagamento nei termini dei ratei del canone concessorio; - violazione di disposizioni che comportino la revoca di autorizzazioni amministrative e/o licenze, se ed in quanto influenzino l’attività di gestione; - gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non sanati in seguito a diffida formale da parte dell’amministrazione; - reiterate inadempienze agli obblighi derivanti dal contratto; - reiterata negligenza nella gestione delle aree a parcheggio e del servizio di rimozione auto; - mancato risarcimento in caso di furto o danneggiamento dei veicoli parcheggiati nelle aree a pagamento; - mancata continuità del servizio medesimo; - ripetuto impiego di personale di inaccettabile capacità lavorativa e professionale; - richieste agli utenti ed ai dipendenti di compensi superiori alle tariffe predefinite ai sensi dell’art. 4 del presente capitolato e di emolumenti aggiuntivi di qualsiasi natura (mance, ecc.:); - utilizzo da parte della ditta concessionaria, dell’area del parcheggio per fini diversi da quelli previsti dal presente capitolato, senza preventiva autorizzazione da parte dell’Azienda concedente; - per sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico. In tali casi l’Azienda potrà alternativamente risolvere il contratto, appalto è risolvibile ai sensi e per gli effetti dell'artdell’articolo 1456 del codice civile:
a) nel caso di xxxxx, a qualsiasi titolo, da parte dell’affidatario nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
b) nel caso di mancata effettuane del servizio, per due interventi consecutivi (articoli 11,12,13), fatte salve cause di forza maggiore;
c) nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;
d) nel caso di applicazione di penali che annualmente superino cumulativamente il 10% (dieci per cento) dell’importo annuo netto contrattuale;
e) nel caso di irreperibilità dell’affidatario o del suo legale Rappresentante;
f) nel caso in cui la mancata prestazione, il ritardo o la negligenza dell’affidatario comporti l’esposizione a rischi per la cittadinanza;
g) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell’affidatario verso la Stazione Appaltante, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 1456 c.c.80 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
h) perdita, mediante invio in capo all’affidatario, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell’art. 80 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di comunicazione scritta incapacità a mezzo contrarre con la Pubblica Amministrazione;
i) violazione ripetuta del requisito di raccomandata correntezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell’affidatario, che determinino una grave irregolarità;
j) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro;
k) violazione dell’obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall’affidatario nel corso o in occasione dell’esecuzione contrattuale;
l) nei confronti dell’affidatario sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
m) qualora l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.Lgs. 50/2016;
n) qualora nei confronti dell’ affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Concessionario codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80; Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’affidatario rispetto alle previsioni del contratto, il Responsabile del Procedimento gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a tre giorni, entro i quali l’affidatario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’affidatario, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante puo’ risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. I casi elencati al precedente punto saranno contestati all’ affidatario per iscritto dall'Amministrazione comunale previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva; oppure l'Azienda potrà diffidare il Concessionario all’adempimento, entro 15 giorni a tutti gli effetti risolutiva di cui all’artal presente articolo. 1454 c.c.Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo, con conseguente diritto al risarcimento dei dannieventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali l’Amministrazione comunale non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’affidatario di qualsivoglia natura. In Nel caso di risoluzione del contratto per le ipotesi sopra indicatecontratto, l’Azienda l’Amministrazione comunale si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dalla ditta dall’ affidatario il rimborso di eventuali maggiori spese incontrate in più rispetto a quello quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contrattoservizio. In particolare l’Azienda concedente si riserva la facoltà ogni caso, l'Appaltatore sarà soggetto a titolo di ricorrere ad altra ditta di servizipenale alla perdita del deposito cauzionale, utilizzando la graduatoria risultante dalla presente procedura di gara, ovvero potrà rivolgersi ad altra ditta a libero mercato. Resta salva la facoltà di cui all’art. 140 del D. Lgs n. 163/06 e s.m.i. L’Azienda potrà recuperare le maggiori spese dal deposito cauzionale costituito dal Concessionario fatta salva ogni ulteriore azione risarcitorianonché al risarcimento dei danni.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Il rapporto contrattualeÈ facoltà dell’Università risolvere il contratto di concessione ai sensi degli artt. 1456 e 1662 c.c. mediante semplice lettera raccomandata previa messa in mora con concessione del termine di 15 giorni senza necessità di ulteriori adempimenti, nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi sotto riportate:
1) mancato servizio per oltre ai casi previsti dall’art. 19 del presente Capitolato speciale10 giorni naturali, potrà essere risolto successivi e continui o per 30 giorni, anche non naturali, successivi e continui, nell’arco di diritto dall’Azienda Ospedaliera nei seguenti casi: - mancato allestimento, adeguamento ed integrazione delle aree parcheggio mediante l’installazione un anno;
2) inosservanza di eventuali ulteriori attrezzature ed impianti, entro i termini stabiliti dall’art. 11 del presente capitolato speciale e conseguente mancata attivazione del servizio dalla data indicata nel provvedimento di aggiudicazione; - mancata particolare gravità e/o negligente esecuzione dei necessari interventi di adeguamento e di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica - orizzontale e verticale - ed a norma reiterata violazione delle disposizioni del codice stradale; - mancata e/o negligente esecuzione dei necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’asfalto della sede stradale dell’area in concessione; - mancata e/o negligente esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alla viabilità di accesso ai parcheggi dall’ingresso della proprietà; - prolungato e/o reiterato e/o abituale ritardo nell’esecuzione dei servizi tale da pregiudicare il corretto funzionamento dell’attività; - mancato pagamento nei termini dei ratei del canone concessorio; - violazione di disposizioni che comportino la revoca di autorizzazioni amministrative e/o licenze, se ed in quanto influenzino l’attività di gestione; - gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non sanati in seguito a diffida formale da parte dell’amministrazione; - reiterate inadempienze agli obblighi derivanti dal contratto; - reiterata negligenza nella gestione delle aree a parcheggio e del servizio di rimozione auto; - mancato risarcimento in caso di furto o danneggiamento dei veicoli parcheggiati nelle aree a pagamento; - mancata continuità del servizio medesimo; - ripetuto impiego di personale di inaccettabile capacità lavorativa e professionale; - richieste agli utenti ed ai dipendenti di compensi superiori alle tariffe predefinite ai sensi dell’art. 4 del presente capitolato e di emolumenti aggiuntivi di qualsiasi natura (mance, ecc.:); - utilizzo da parte della ditta concessionaria, dell’area del parcheggio per fini diversi da quelli previsti dal presente capitolato, senza preventiva autorizzazione da parte dell’Azienda concedente; - per sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico. In tali casi l’Azienda potrà alternativamente risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., mediante invio leggi o regolamenti;
3) violazione del divieto di comunicazione scritta a mezzo di raccomandata al Concessionario di volersi avvalere della clausola risolutiva; oppure l'Azienda potrà diffidare il Concessionario all’adempimento, entro 15 giorni a tutti gli effetti cessione di cui all’art. 1454 c.c.14;
4) mancato reintegro della garanzia definitiva entro il termine di 15 giorni;
5) qualora il Gestore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui alla lettera d) Responsabilità per danni dell’art. 15 del presente Capitolato;
6) la recidiva per almeno 3 volte di accertato inadempimento con conseguente diritto applicazione di penale;
7) mancato rispetto degli obblighi previsti ai punti e) Assicurazioni del personale e f) Norme di sicurezza e igiene del lavoro dell’art. 12 del presente Capitolato;
8) mancato rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza dei locali;
9) mancato rispetto della normativa in materia di assunzione e rapporto di lavoro del personale dipendente, compresi gli oneri previdenziali;
10) modifiche alla compagine del raggruppamento, fatti salvi i casi specifici previsti dalla legge;
11) uso improprio della struttura;
12) perdita da parte del Gestore delle condizioni previste dalla legge e dalle normative vigenti per lo svolgimento dell’attività;
13) mancato rispetto degli impegni assunti in sede di gara con l’offerta tecnica;
14) altre gravi inadempienze di legge o il mancato rispetto delle prescrizioni e norme specificamente contenute nel citato Piano di Manutenzione. La risoluzione del contratto è disposta con atto del competente Dirigente dell’Università del quale è data comunicazione al risarcimento dei danniGestore. La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà di affidare il servizio a terzi. Il rilascio delle strutture concesse dovrà avvenire entro 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. In caso di risoluzione del contratto per le ipotesi sopra indicateovvero, l’Azienda si riserva ogni qualora il Gestore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza naturale dello stesso, l’Università potrà rivalersi sulla garanzia definitiva facendo salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dalla ditta il rimborso di eventuali maggiori spese incontrate rispetto a quello che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto. In particolare l’Azienda concedente si riserva la facoltà di ricorrere ad altra ditta di servizi, utilizzando la graduatoria risultante dalla presente procedura di gara, ovvero potrà rivolgersi ad altra ditta a libero mercato. Resta salva la facoltà di cui all’art. 140 del D. Lgs n. 163/06 e s.m.i. L’Azienda potrà recuperare le maggiori spese dal deposito cauzionale costituito dal Concessionario fatta salva ogni ulteriore azione risarcitoriadell’eventuale maggiore danno.
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RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. 20.1 Il rapporto contrattuale, oltre ai casi previsti dall’art. 19 del presente Capitolato speciale, potrà essere risolto contratto si risolverà di diritto dall’Azienda Ospedaliera nei seguenti casi: - mancato allestimento, adeguamento ed integrazione delle aree parcheggio mediante l’installazione di eventuali ulteriori attrezzature ed impianti, entro i termini stabiliti dall’art. 11 del presente capitolato speciale e conseguente mancata attivazione del servizio dalla data indicata nel provvedimento di aggiudicazione; - mancata e/o negligente esecuzione dei necessari interventi di adeguamento e di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica - orizzontale e verticale - ed a norma del codice stradale; - mancata e/o negligente esecuzione dei necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’asfalto della sede stradale dell’area in concessione; - mancata e/o negligente esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alla viabilità di accesso ai parcheggi dall’ingresso della proprietà; - prolungato e/o reiterato e/o abituale ritardo nell’esecuzione dei servizi tale da pregiudicare il corretto funzionamento dell’attività; - mancato pagamento nei termini dei ratei del canone concessorio; - violazione di disposizioni che comportino la revoca di autorizzazioni amministrative e/o licenze, se ed in quanto influenzino l’attività di gestione; - gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non sanati in seguito a diffida formale da parte dell’amministrazione; - reiterate inadempienze agli obblighi derivanti dal contratto; - reiterata negligenza nella gestione delle aree a parcheggio e del servizio di rimozione auto; - mancato risarcimento in caso di furto o danneggiamento dei veicoli parcheggiati nelle aree a pagamento; - mancata continuità del servizio medesimo; - ripetuto impiego di personale di inaccettabile capacità lavorativa e professionale; - richieste agli utenti ed ai dipendenti di compensi superiori alle tariffe predefinite ai sensi dell’art. 4 del presente capitolato e di emolumenti aggiuntivi di qualsiasi natura (mance, ecc.:); - utilizzo da parte della ditta concessionaria, dell’area del parcheggio per fini diversi da quelli previsti dal presente capitolato, senza preventiva autorizzazione da parte dell’Azienda concedente; - per sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico. In tali casi l’Azienda potrà alternativamente risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'artex art. 1456 c.c.. qualora occorra una delle seguenti ipotesi: (i) inizio di un’azione o di un procedimento per la messa in liquidazione, mediante invio scioglimento o cessazione dell’attività d’impresa del Cliente; (ii) interruzione o sospensione dell’attività produttiva del Cliente; (iii) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti; in tali ipotesi, fermo restando l’impegno di Audax di recedere tempestivamente dal Contratto di Trasporto e dal Contratto di Dispacciamento, sono posti a carico del Cliente gli eventuali corrispettivi che il Distributore o il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale dovessero pretendere dalla Società a seguito del recesso anticipato, salvo il risarcimento di ulteriori danni; (iv) ricevimento da parte del Fornitore della comunicazione scritta a mezzo della compagnia di raccomandata al Concessionario di volersi avvalere assicurazione o bancaria, con la quale la stessa segnala il venir meno anche parziale della clausola risolutiva; oppure l'Azienda potrà diffidare il Concessionario all’adempimento, entro 15 giorni a tutti gli effetti copertura assicurativa o bancaria di cui all’art. 1454 c.c.2.5 n. 14 CGF, con conseguente diritto ivi incluso il declassamento della posizione individuale del Cliente, per ragioni imputabili a mutate condizioni economiche e/o finanziarie del Cliente; (v) impossibilità di procedere alla somministrazione di energia a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili al risarcimento dei danni. In caso Fornitore, senza che ciò implichi alcuna responsabilità del Fornitore medesimo nei confronti del Cliente; (vi) qualora sia stato W scelto dal Cliente come unico metodo di risoluzione del contratto per le ipotesi sopra indicate, l’Azienda si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed pagamento possibile l’addebito in particolare si riserva conto corrente SDD-SEPA e l’addebito non sia attivato o venga meno in qualunque momento o l’IBAN indicato dal Cliente non sia corretto o il Cliente rifiuti l’addebito anche di esigere dalla ditta il rimborso di eventuali maggiori spese incontrate una sola fattura; (vii) mancato rispetto a quello che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto. In particolare l’Azienda concedente si riserva la facoltà di ricorrere ad altra ditta di servizi, utilizzando la graduatoria risultante dalla presente procedura di gara, ovvero potrà rivolgersi ad altra ditta a libero mercato. Resta salva la facoltà degli impegni di cui all’art. 140 17 ovvero mancato pagamento di una o più fatture; (viii) condizioni di sicurezza mancanti; (ix) vi sia prelievo fraudolento, manomissione e/o rottura dei sigilli del D. Lgs n. 163/06 misuratore; (x) il Cliente non metta in condizione il Fornitore o il Distributore di accedere al contatore per effettuare la lettura o svolgere altre operazioni di manutenzione; (xi) mancato versamento, estinzione, riduzione e s.m.imancata reintegrazione nel termine delle garanzie di cui al precedente art. L’Azienda potrà recuperare le maggiori spese dal deposito cauzionale costituito dal Concessionario fatta salva ogni ulteriore azione risarcitoria.14 (Garanzie);
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Samples: Contratto Di Fornitura Di Energia Elettrica E/O Gas Naturale
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Il rapporto contrattualeL’E.R.S.U. di Catania si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto stipulato, oltre previa diffida ad adempiere ai casi previsti dall’artsensi degli artt. 19 del presente Capitolato speciale1453 e 1454 Codice Civile, potrà essere risolto fatta salva la richiesta di diritto dall’Azienda Ospedaliera nei seguenti casi: - mancato allestimentoogni maggiore danno e spesa conseguente, adeguamento ed integrazione delle aree parcheggio mediante l’installazione di eventuali ulteriori attrezzature ed impianti, entro i termini stabiliti dall’art. 11 del presente capitolato speciale e conseguente mancata attivazione del servizio dalla data indicata nel provvedimento di aggiudicazione; - mancata e/o negligente esecuzione dei necessari interventi di adeguamento e di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica - orizzontale e verticale - ed a norma del codice stradale; - mancata e/o negligente esecuzione dei necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’asfalto della sede stradale dell’area in concessione; - mancata e/o negligente esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alla viabilità di accesso ai parcheggi dall’ingresso della proprietà; - prolungato e/o reiterato e/o abituale ritardo nell’esecuzione dei servizi tale da pregiudicare il corretto funzionamento dell’attività; - mancato pagamento nei termini dei ratei del canone concessorio; - violazione di disposizioni che comportino la revoca di autorizzazioni amministrative e/o licenze, se ed in quanto influenzino l’attività di gestione; - gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non sanati in seguito a diffida formale da parte dell’amministrazione; - reiterate inadempienze agli obblighi derivanti dal contratto; - reiterata negligenza nella gestione delle aree a parcheggio e del servizio di rimozione auto; - mancato risarcimento in caso di furto o danneggiamento dei veicoli parcheggiati nelle aree a pagamento; - mancata continuità del servizio medesimo; - ripetuto impiego grave inadempimento delle prestazioni xxxxxxxxxxxx.Xx contratto di personale concessione si intenderà risolto di inaccettabile capacità lavorativa e professionale; - richieste agli utenti ed ai dipendenti di compensi superiori alle tariffe predefinite ai sensi dell’art. 4 del presente capitolato e di emolumenti aggiuntivi di qualsiasi natura (mance, ecc.:); - utilizzo da parte della ditta concessionaria, dell’area del parcheggio per fini diversi da quelli previsti dal presente capitolato, senza preventiva autorizzazione da parte dell’Azienda concedente; - per sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico. In tali casi l’Azienda potrà alternativamente risolvere il contrattodiritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.ccod. civ., mediante invio fatta salva la richiesta di comunicazione scritta ogni maggiore danno e spesa conseguente a mezzo carico del concessionario, nei seguenti casi:
a) accertato grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il Contratto ovvero accertato e reiterato inadempimento dei suddetti obblighi ed oneri;
b) cessione - totale o parziale, diretta o indiretta – del Contratto;
c) mancata osservanza delle disposizioni normative riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori;
d) mancato rispetto nei confronti dei propri dipendenti delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia e delle condizioni previste dal CCNL di raccomandata al categoria;
e) mancato rispetto delle norme di contabilizzazione e tributarie vigenti in materia;
f) mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Concedente;
g) commissione di abusi o fatti illeciti da parte del Concessionario ovvero dei propri dipendenti e/o collaboratori;
h) accoglimento di volersi avvalere della clausola risolutiva; oppure l'Azienda potrà diffidare il Concessionario all’adempimento, entro 15 giorni a tutti gli effetti di cui all’art. 1454 c.c., con conseguente diritto al risarcimento dei danni. In caso di risoluzione del contratto per le ipotesi sopra indicate, l’Azienda si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dalla ditta il rimborso di eventuali maggiori spese incontrate rispetto a quello che avrebbe sostenuto in presenza una domanda o di un regolare adempimento del contratto. In particolare l’Azienda concedente si riserva ricorso nei confronti o contro il Concessionario, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che determini lo scioglimento, la facoltà di ricorrere ad altra ditta di serviziliquidazione, utilizzando la graduatoria risultante dalla presente procedura di garacomposizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero potrà rivolgersi ad altra ditta nel caso in cui venga nominato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Concessionario.
i) applicazione a libero mercatocarico del concessionario di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso ai sensi del d.lgs. Resta salva la facoltà di cui all’art. 140 del D. Lgs n. 163/06 e s.m.i. L’Azienda potrà recuperare le maggiori spese dal deposito cauzionale costituito dal Concessionario fatta salva ogni ulteriore azione risarcitoria.159/2011;
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Samples: Concessione Del Servizio Di Cassa
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. 20.1 Il rapporto contrattuale, oltre ai casi previsti dall’art. 19 del presente Capitolato speciale, potrà essere risolto contratto si risolverà di diritto dall’Azienda Ospedaliera nei seguenti casi: - mancato allestimento, adeguamento ed integrazione delle aree parcheggio mediante l’installazione di eventuali ulteriori attrezzature ed impianti, entro i termini stabiliti dall’art. 11 del presente capitolato speciale e conseguente mancata attivazione del servizio dalla data indicata nel provvedimento di aggiudicazione; - mancata e/o negligente esecuzione dei necessari interventi di adeguamento e di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica - orizzontale e verticale - ed a norma del codice stradale; - mancata e/o negligente esecuzione dei necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’asfalto della sede stradale dell’area in concessione; - mancata e/o negligente esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alla viabilità di accesso ai parcheggi dall’ingresso della proprietà; - prolungato e/o reiterato e/o abituale ritardo nell’esecuzione dei servizi tale da pregiudicare il corretto funzionamento dell’attività; - mancato pagamento nei termini dei ratei del canone concessorio; - violazione di disposizioni che comportino la revoca di autorizzazioni amministrative e/o licenze, se ed in quanto influenzino l’attività di gestione; - gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non sanati in seguito a diffida formale da parte dell’amministrazione; - reiterate inadempienze agli obblighi derivanti dal contratto; - reiterata negligenza nella gestione delle aree a parcheggio e del servizio di rimozione auto; - mancato risarcimento in caso di furto o danneggiamento dei veicoli parcheggiati nelle aree a pagamento; - mancata continuità del servizio medesimo; - ripetuto impiego di personale di inaccettabile capacità lavorativa e professionale; - richieste agli utenti ed ai dipendenti di compensi superiori alle tariffe predefinite ai sensi dell’art. 4 del presente capitolato e di emolumenti aggiuntivi di qualsiasi natura (mance, ecc.:); - utilizzo da parte della ditta concessionaria, dell’area del parcheggio per fini diversi da quelli previsti dal presente capitolato, senza preventiva autorizzazione da parte dell’Azienda concedente; - per sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico. In tali casi l’Azienda potrà alternativamente risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'artex art. 1456 c.c.. qualora occorra una delle seguenti ipotesi: (i) inizio di un’azione o di un procedimento per la messa in liquidazione, mediante invio scioglimento o cessazione dell’attività d’impresa del Cliente; (ii) interruzione o sospensione dell’attività produttiva del Cliente; (iii) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti; in tali ipotesi, fermo restando l’impegno di Audax di recedere tempestivamente dal Contratto di Trasporto e dal Contratto di Dispacciamento, sono posti a carico del Cliente gli eventuali corrispettivi che il Distributore o il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale dovessero pretendere dalla Società a seguito del recesso anticipato, salvo il risarcimento di ulteriori danni; (iv) ricevimento da parte del Fornitore della comunicazione scritta a mezzo della compagnia di raccomandata al Concessionario di volersi avvalere assicurazione o bancaria, con la quale la stessa segnala il venir meno anche parziale della clausola risolutiva; oppure l'Azienda potrà diffidare il Concessionario all’adempimento, entro 15 giorni a tutti gli effetti copertura assicurativa o bancaria di cui all’art. 1454 c.c.2.5 n. 14 CGF, ivi incluso il declassamento della posizione individuale del Cliente, per ragioni imputabili a mutate condizioni economiche e/o finanziarie del Cliente; (v) impossibilità di procedere alla somministrazione di energia a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili al Fornitore, senza che ciò implichi alcuna responsabilità del Fornitore medesimo nei confronti del Cliente; (vi) qualora sia stato scelto dal Cliente come unico metodo di pagamento possibile l’addebito in conto corrente SDD-SEPA e l’addebito non sia attivato o venga meno in qualunque momento o l’IBAN indicato dal Cliente non sia corretto o il Cliente rifiuti l’addebito anche di una sola fattura; (vii) mancato rispetto degli impegni di cui all’art. 17 ovvero mancato pagamento di una o più fatture; (viii) condizioni di sicurezza mancanti; (ix) vi sia prelievo fraudolento, manomissione e/o rottura dei sigilli del Misuratore; (x) il Cliente non metta in condizione il Fornitore o il Distributore di accedere al contatore per effettuare la lettura o svolgere altre operazioni di manutenzione; (xi) mancato versamento, estinzione, riduzione e mancata reintegrazione nel termine delle garanzie di cui al precedente art. 14 (Garanzie); (xii) mendaci dichiarazioni rese dal Cliente, o nel caso in cui la copia dei documenti o i dati rilasciati dal Cliente non siano veritieri, siano non utili o non corrispondenti al vero, o, nell’ambito dei controlli che il Fornitore è tenuto a eseguire a campione per verificare la veridicità delle stesse, mancata presentazione/esibizione da parte del Cliente della documentazione richiestagli, a tal fine, dalla Società; (xiii) occupazione illecita dell’immobile nel quale si trova il PdF o mancata consegna ad Audax del titolo attestante il legittimo possesso/proprietà dell’immobile nel quale si trova il PdF o mancata voltura della titolarità del PdF in capo all’effettivo consumatore dell’energia fornita nel relativo PdF; (xiv) cessione del contratto del Cliente a terzi, al di fuori delle ipotesi contemplate nelle presenti Condizioni Generali di Fornitura; (xv) comunicazione da parte del Distributore dell’impossibilità di dar corso alla sospensione della fornitura per morosità del Cliente; (xvi) per inadempimento del cliente ai propri obblighi di pagamento, trascorsi 5 giorni dalla data in cui l’impresa di distribuzione abbia provveduto alla sospensione della fornitura e/o chiusura del Punto di riconsegna, o in caso di impossibilità di provvedere alla sospensione e/o chiusura del punto di riconsegna, al momento dell’esecuzione dell’interruzione della fornitura; (xvii) nel caso in cui l’interruzione della fornitura per morosità non sia fattibile, qualora l’utente del trasporto provveda alla comunicazione al SII della risoluzione contrattuale ai sensi del Titolo II dell’Allegato B alla deliberazione 487/2015/R/eel, con conseguente diritto al risarcimento dei danni. decorrenza dal primo giorno del mese successivo, fermo restando che la comunicazione di risoluzione contrattuale deve essere inviata entro il giorno 10 del mese antecedente; e (xviii) quando la fornitura sia adibita ad un uso diverso a quello indicato nel Contratto.
20.2 In caso di risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo sarà comunque dovuto il risarcimento del danno al Fornitore, ivi compreso il pagamento degli oneri (quali ad esempio
20.3 Il Fornitore potrà inoltre far valere quale condizione risolutiva del Contratto l’inefficacia dei contratti menzionati all’art. 12 stipulati in nome e per conto del Cliente, salvo il caso in cui tale inefficacia dipenda da fatto imputabile al Fornitore. Ove il Contratto di Trasporto e/o il Contratto di Dispacciamento non siano stati conclusi, siano risolti o diventino inefficaci, il Contratto perderà efficacia esclusivamente in relazione alla somministrazione di energia elettrica. Ove i contratti stipulati da Audax rispettivamente con la società di distribuzione o con le società di trasporto del gas naturale competente non siano conclusi, siano risolti o diventino inefficaci ed, in particolare, ove tale PdF non sia servito da una società di distribuzione del gas naturale con cui Xxxxx abbia in essere il relativo contratto per le ipotesi sopra indicatedi distribuzione alla data di stipula del Contratto, l’Azienda si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed perderà efficacia esclusivamente in particolare si riserva relazione alla somministrazione di esigere dalla ditta il rimborso di eventuali maggiori spese incontrate rispetto a quello che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contrattogas naturale. In particolare l’Azienda concedente entrambi i casi il Contratto si riserva intenderà conseguentemente modificato. Il Contratto si intenderà automaticamente risolto ai sensi dell’art. 1353 c.c., senza possibilità per il Cliente di avanzare pretese risarcitorie di alcun genere nei confronti di Xxxxx, al realizzarsi anche di una sola delle seguenti condizioni risolutive: (a) revoca dell’autorizzazione di Audax alla vendita di gas naturale o alla vendita di energia elettrica; (b) inefficacia del Contratto di Trasporto dell’Energia Elettrica o del Contratto di Dispacciamento ovvero dei contratti per il trasporto o per la facoltà distribuzione di ricorrere gas con la Società di Trasporto di gas naturale e con la Società di Distribuzione di gas naturale. Audax potrà rinunciare a una o più delle suddette condizioni risolutive, anche limitatamente ad altra ditta una sola delle forniture tra energia elettrica e gas naturale, entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui sia venuta a conoscenza del loro avveramento, essendo queste previste nel suo esclusivo interesse. In tutti i casi di servizicessazione anticipata del Contratto, utilizzando la graduatoria risultante dalla presente procedura fermo restando l’impegno di garaXxxxx di recedere tempestivamente dagli accordi con le Società di Distribuzione, ovvero potrà rivolgersi ad altra ditta ai termini e condizioni ivi previsti, sono posti a libero mercato. Resta salva la facoltà carico del Cliente gli eventuali corrispettivi che le Società di cui all’art. 140 del D. Lgs n. 163/06 e s.m.i. L’Azienda potrà recuperare le maggiori spese dal deposito cauzionale costituito dal Concessionario fatta salva ogni ulteriore azione risarcitoriaDistribuzione dovessero pretendere da Audax, a seguito della cessazione anticipata.
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Samples: Energy Supply Agreement
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Il rapporto contrattualeCostituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell’art.1456 c.c., oltre previa dichiarazione della Committente di volersene avvalere, gli inadempimenti di cui ai casi previsti dall’art. 19 del presente Capitolato specialeseguenti articoli: Articolo Cauzioni e coperture assicurative, potrà essere risolto Articolo Programma esecutivo Dettagliato dei Lavori, Articolo Tempistica dell’appalto , Articolo Tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta, Articolo Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore, Articolo Esecuzione in presenza di diritto dall’Azienda Ospedaliera nei seguenti casi: traffico - mancato allestimentoOneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore; Articolo Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilità conseguenti ai Lavori, adeguamento Articolo Interferenze, Articolo Residui da lavorazione- Rifiuti, Articolo Terre e rocce da scavo, Articolo Obblighi ed integrazione delle aree parcheggio mediante l’installazione oneri a carico dell’appaltatore in materia di eventuali ulteriori attrezzature ed impiantiinquinamento ambientale; Articolo Prescrizioni in materia di sicurezza; Articolo Subappalti Subcontratti/ e Imprese ausiliarie/. Costituiscono, entro i termini stabiliti dall’art. 11 del presente capitolato speciale e conseguente mancata attivazione del servizio dalla data indicata nel provvedimento altresì, motivo di aggiudicazione; - mancata e/o negligente esecuzione dei necessari interventi di adeguamento e di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica - orizzontale e verticale - ed a norma del codice stradale; - mancata e/o negligente esecuzione dei necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’asfalto della sede stradale dell’area in concessione; - mancata e/o negligente esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alla viabilità di accesso ai parcheggi dall’ingresso della proprietà; - prolungato e/o reiterato e/o abituale ritardo nell’esecuzione dei servizi tale da pregiudicare il corretto funzionamento dell’attività; - mancato pagamento nei termini dei ratei del canone concessorio; - violazione di disposizioni che comportino la revoca di autorizzazioni amministrative e/o licenze, se ed in quanto influenzino l’attività di gestione; - gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non sanati in seguito a diffida formale da parte dell’amministrazione; - reiterate inadempienze agli obblighi derivanti dal contratto; - reiterata negligenza nella gestione delle aree a parcheggio e del servizio di rimozione auto; - mancato risarcimento in caso di furto o danneggiamento dei veicoli parcheggiati nelle aree a pagamento; - mancata continuità del servizio medesimo; - ripetuto impiego di personale di inaccettabile capacità lavorativa e professionale; - richieste agli utenti ed ai dipendenti di compensi superiori alle tariffe predefinite risoluzione ai sensi dell’art. 4 del presente capitolato e di emolumenti aggiuntivi di qualsiasi natura (mance, ecc.:); - utilizzo da parte della ditta concessionaria, dell’area del parcheggio per fini diversi da quelli previsti dal presente capitolato, senza preventiva autorizzazione da parte dell’Azienda concedente; - per sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico. In tali casi l’Azienda potrà alternativamente risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., mediante invio sempre previa dichiarazione di comunicazione scritta volersene avvalere :
a) qualora, per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite nel presente contratto, l’Appaltatore comprometta l’esecuzione a mezzo regola d’arte dei Lavori oggetto del presente contratto;
b) quando non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte e/o menzionate nel presente contratto o nei documenti in esso richiamati, in relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto;
c) quando l’Appaltatore non adempia al rispetto di raccomandata al Concessionario tutte le normative in materia di volersi avvalere della clausola risolutiva; oppure l'Azienda potrà diffidare sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il Concessionario all’adempimento, entro 15 giorni a tutti gli effetti personale impiegato nella esecuzione di tutte le lavorazioni disciplinate dal presente contratto;
d) quando in particolare risultino gravemente violate per più di due volte le prescrizioni in tema di sicurezza di cui all’art. 1454 c.c., con conseguente diritto al risarcimento dei danniall’ articolo PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA. In caso di risoluzione del contratto per le ipotesi sopra indicate, l’Azienda si riserva ogni colpa dell’Appaltatore il Committente avrà diritto al risarcimento del danno e sarà legittimato ad escutere la cauzione definitiva di cui al precedente articolo CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE. Ad integrazione della disciplina prevista dagli artt 135, 136, 138 e 139 del Codice si precisa inoltre quanto segue: ▪ La dichiarazione di risoluzione del contratto verrà notificata dal Committente all’Appaltatore mediante Ufficiale Giudiziario e la stessa riporterà l’indicazione del termine entro il quale l’Appaltatore dovrà provvedere alla riconsegna del cantiere nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed all’immissione in possesso del Committente. ▪ In caso di ritardo rispetto alla data fissata dal Committente per la riconsegna e per la immissione in possesso dei danni subiti cantieri l'Appaltatore è tenuto al pagamento della penale giornaliera prevista in contratto per il ritardo nell’ultimazione dell’intero lavoro appaltato, da applicarsi su quanto dovuto all’Appaltatore. Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno la misura giornaliera della penale sarà raddoppiata. La penale si applica per il solo fatto del ritardo o del rifiuto alla riconsegna indipendentemente dalla fondatezza o meno della contestazione dell'Appaltatore sulla risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso per il Committente il risarcimento del danno derivante dal ritardo o dal rifiuto di cui sopra. ▪ Il Committente, nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, stabilisce, con un preavviso di venti Giorni, il giorno per lo svolgimento delle operazioni di redazione dello stato di consistenza dei Lavori già eseguiti nonché dell’inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera che verranno presi in consegna dal Committente. La verifica dello stato di consistenza delle opere realizzate e l’inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera che verranno presi in consegna dal Committente e la relativa verbalizzazione verranno effettuati in contraddittorio con l’Appaltatore. Nel caso che l'Appaltatore invitato non intervenga, le operazioni di cui sopra saranno effettuate con l’assistenza di due testimoni. ▪ Il Committente ha facoltà di rilevare, totalmente o parzialmente, le attrezzature, gli impianti di cantiere, le opere provvisionali ed i materiali a piè d'opera. L'Appaltatore ha l'obbligo di ritirare i macchinari, attrezzature e mezzi d'opera di sua proprietà che il Committente non intenda utilizzare. Lo sgombero dei cantieri da personale, macchinari e attrezzature è a carico dell'Appaltatore, che dovrà provvedere anche in particolare più riprese secondo le disposizioni impartite dal Committente. Qualora l'Appaltatore non vi provveda, le operazioni di sgombero saranno eseguite a cura del Committente e con onere a carico dell'Appaltatore. ▪ Il Committente, per tutto quanto rilevato dall’Appaltatore ai sensi delle disposizioni che precedono, riconoscerà a quest’ultimo un compenso calcolato, per quanto possibile, sulla base dei corrispettivi contrattuali pattuiti; ove non possa farsi ricorso a tali corrispettivi si riserva procederà ad una valutazione di esigere dalla ditta il rimborso comune accordo. Oltre quelli espressamente indicati dal presente comma non spetterà all’Appaltatore alcun altro compenso. ▪ Qualunque contestazione sulla regolarità formale o sostanziale della risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di riconsegna del cantiere. In ogni caso, ogni contestazione in ordine alla risoluzione del contratto potrà dar luogo soltanto al risarcimento di eventuali maggiori spese incontrate rispetto danni. ▪ In tutti i casi di risoluzione del Contratto per inadempimento dell’Appaltatore il Committente avrà diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative applicate ai sensi del precedente articolo TEMPISTICA DELL’APPALTO così come eventuali penali pure previste dallo stesso articolo, trattenendole dalle residue competenze dell’Appaltatore, fino a quello che avrebbe sostenuto in presenza capienza, ovvero escutendo la polizza fidejussoria di un regolare adempimento del contrattocui all’articolo CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE. In particolare l’Azienda concedente si riserva tutti casi resta fermo ed impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei confronti dell’Appaltatore, nei casi predetti, per ottenere la facoltà liquidazione dell’eventuale maggior danno. L’Appaltatore, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al pagamento dei lavori eseguiti ed accettati sino alla data di ricorrere ad altra ditta di servizi, utilizzando la graduatoria risultante dalla risoluzione del presente procedura di gara, ovvero potrà rivolgersi ad altra ditta a libero mercato. Resta salva la facoltà di cui all’art. 140 del D. Lgs n. 163/06 e s.m.i. L’Azienda potrà recuperare le maggiori spese dal deposito cauzionale costituito dal Concessionario fatta salva ogni ulteriore azione risarcitoriacontratto.
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Samples: Contract for Works
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Il rapporto contrattualeDopo tre inadempienze, oltre ai casi previsti dall’art. 19 del presente Capitolato specialeanche non consecutive, potrà essere risolto di diritto dall’Azienda Ospedaliera nei seguenti casi: - mancato allestimento, adeguamento ed integrazione delle aree parcheggio mediante l’installazione di eventuali ulteriori attrezzature ed impianti, entro i termini stabiliti dall’art. 11 del presente capitolato speciale e conseguente mancata attivazione del servizio dalla data indicata nel provvedimento di aggiudicazione; - mancata e/o negligente esecuzione dei necessari interventi di adeguamento e di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica - orizzontale e verticale - ed a norma del codice stradale; - mancata e/o negligente esecuzione dei necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’asfalto della sede stradale dell’area in concessione; - mancata e/o negligente esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alla viabilità di accesso ai parcheggi dall’ingresso della proprietà; - prolungato e/o reiterato e/o abituale ritardo nell’esecuzione dei servizi tale da pregiudicare il corretto funzionamento dell’attività; - mancato pagamento nei termini dei ratei del canone concessorio; - violazione di disposizioni che comportino la revoca di autorizzazioni amministrative e/o licenze, se ed in quanto influenzino l’attività di gestione; - gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non sanati in seguito a diffida formale da parte dell’amministrazione; - reiterate inadempienze agli obblighi derivanti dal contratto; - reiterata negligenza nella gestione delle aree a parcheggio e del servizio di rimozione auto; - mancato risarcimento in caso di furto o danneggiamento dei veicoli parcheggiati nelle aree a pagamento; - mancata continuità del servizio medesimo; - ripetuto impiego di personale di inaccettabile capacità lavorativa e professionale; - richieste agli utenti ed ai dipendenti di compensi superiori alle tariffe predefinite ai sensi dell’art. 4 del presente capitolato e di emolumenti aggiuntivi di qualsiasi natura (mance, ecc.:); - utilizzo da parte della ditta concessionariaaggiudicataria, dell’area notificate per iscritto, riguardanti le modalità di svolgimento dei servizi appaltati, la RAO potrà procedere, mediante formale comunicazione scritta, alla risoluzione del parcheggio per fini diversi da quelli previsti dal presente capitolato, senza preventiva autorizzazione da parte dell’Azienda concedente; - per sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico. In tali casi l’Azienda potrà alternativamente risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'arttrattenendo a titolo di risarcimento danni il deposito cauzionale. 1456 c.c.La RAO, mediante invio di comunicazione scritta a mezzo di raccomandata al Concessionario di volersi avvalere della clausola risolutiva; oppure l'Azienda inoltre, potrà diffidare il Concessionario all’adempimento, entro 15 giorni a tutti gli effetti di cui all’art. 1454 c.c., con conseguente diritto al risarcimento dei danni. In caso di procedere all'immediata risoluzione del contratto per le ipotesi sopra indicateunicamente comunicando alla ditta aggiudicataria la propria decisione, l’Azienda si riserva ogni senza con ciò rinunciare al diritto al di chiedere il risarcimento dei danni subiti eventualmente subiti:
a) qualora non vengano rispettati, da parte della ditta aggiudicataria, i patti sindacali in vigore ed in genere le norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, prevenzioni infortuni, ecc.;
b) nel caso di mancata corresponsione, da parte della ditta aggiudicataria, delle paghe ai propri dipendenti;
c) in caso di ripetuta o grave inosservanza delle clausole contrattuali, ed in particolare di quelle riguardanti la puntualità nell'effettuazione dei servizi;
d) per impiego di personale non sufficiente o non qualificato/idoneo a garantire il livello di efficienza ei servizi;
e) per grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
f) per cessione dell'Azienda, per cessazione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente;
g) per cessione del contratto o subappalto non autorizzato dalla RAO;
h) per sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
i) per motivi di pubblico interesse;
j) in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile. La risoluzione non si riserva estende alle prestazioni già eseguite. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, l’aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di esigere dalla ditta il rimborso penale, sarà tenuta al risarcimento di eventuali tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese incontrate rispetto a quello che avrebbe sostenuto alle quali la XXX dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale, sia in presenza caso di un regolare adempimento del contratto. In particolare l’Azienda concedente si riserva la facoltà di ricorrere ad altra ditta di esercizio diretto dei servizi, utilizzando la graduatoria risultante dalla sia in caso di nuovo appalto o di aggiudicazione alla 2^ ditta classificata nel presente procedura di gara, ovvero potrà rivolgersi ad altra ditta a libero mercato. Resta salva la facoltà di cui all’art. 140 del D. Lgs n. 163/06 e s.m.i. L’Azienda potrà recuperare le maggiori spese dal deposito cauzionale costituito dal Concessionario fatta salva ogni ulteriore azione risarcitoriaappalto.
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Samples: Capitolato Speciale Di Gara
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Il rapporto contrattuale, oltre ai casi previsti dall’art. 19 del presente Capitolato speciale, potrà essere risolto Asp risolverà di diritto dall’Azienda Ospedaliera nei seguenti casi: - mancato allestimento, adeguamento ed integrazione delle aree parcheggio mediante l’installazione di eventuali ulteriori attrezzature ed impianti, entro i termini stabiliti dall’art. 11 del presente capitolato speciale e conseguente mancata attivazione del servizio dalla data indicata nel provvedimento di aggiudicazione; - mancata e/o negligente esecuzione dei necessari interventi di adeguamento e di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica - orizzontale e verticale - ed a norma del codice stradale; - mancata e/o negligente esecuzione dei necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’asfalto della sede stradale dell’area in concessione; - mancata e/o negligente esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alla viabilità di accesso ai parcheggi dall’ingresso della proprietà; - prolungato e/o reiterato e/o abituale ritardo nell’esecuzione dei servizi tale da pregiudicare il corretto funzionamento dell’attività; - mancato pagamento nei termini dei ratei del canone concessorio; - violazione di disposizioni che comportino la revoca di autorizzazioni amministrative e/o licenze, se ed in quanto influenzino l’attività di gestione; - gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non sanati in seguito a diffida formale da parte dell’amministrazione; - reiterate inadempienze agli obblighi derivanti dal contratto; - reiterata negligenza nella gestione delle aree a parcheggio e del servizio di rimozione auto; - mancato risarcimento in caso di furto o danneggiamento dei veicoli parcheggiati nelle aree a pagamento; - mancata continuità del servizio medesimo; - ripetuto impiego di personale di inaccettabile capacità lavorativa e professionale; - richieste agli utenti ed ai dipendenti di compensi superiori alle tariffe predefinite ai sensi dell’art. 4 del presente capitolato e di emolumenti aggiuntivi di qualsiasi natura (mance, ecc.:); - utilizzo da parte della ditta concessionaria, dell’area del parcheggio per fini diversi da quelli previsti dal presente capitolato, senza preventiva autorizzazione da parte dell’Azienda concedente; - per sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico. In tali casi l’Azienda potrà alternativamente risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'artdell'Art. 1456 c.c.del Codice Civile (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:
a) la Ditta aggiudicataria non inizi il servizio alla data stabilita nel contratto e/o nella comunicazione di aggiudicazione;
b) abbandono del servizio senza giustificato motivo o sospensione non autorizzata del servizio;
c) mancata copertura assicurativa della polizza prevista all’art. 25 del presente capitolato durante la vigenza del contratto;
d) in caso di cessazione dell'attività, mediante invio oppure nel caso di comunicazione concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
e) attribuzione d’incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, a ex dipendenti di Xxx che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di Asp stesso nei propri confronti;
f) cessione del contratto o subappalto non autorizzato;
g) annullamento, revoca o decadenza dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio di autobus con conducente; Inoltre Asp si riserva di procedere alla risoluzione diretta del contratto, ai sensi dell’Art. 1453 del Codice Civile, previa diffida scritta a mezzo ad adempiere entro il termine di raccomandata al Concessionario 15 giorni, decorso inutilmente il quale, il contratto si intende risolto di volersi avvalere diritto, qualora la Ditta aggiudicataria: si renda colpevole di negligenza e/o frode e/o irregolarità gravi rispetto agli obblighi previsti dal contratto; rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti da Asp; violazione degli obblighi contrattuali non eliminati dopo diffida formale da parte di Xxx; in caso di conclamate irregolarità contributive, del costo del lavoro, della clausola risolutivanormativa in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro segnalate dagli organismi ispettivi preposti, non proceda alla regolarizzazione/agli adempimenti necessari; oppure l'Azienda potrà diffidare il Concessionario all’adempimento, entro 15 giorni a tutti violi gli effetti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’artalla Legge 136/2010 e s.m.i. 1454 c.c., con conseguente diritto al risarcimento dei danniinosservanza delle disposizioni del Codice di comportamento di Asp. In caso di risoluzione del contratto, Asp incamererà la cauzione a titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento del maggior danno. L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite: alla Ditta aggiudicataria sarà riconosciuto il semplice importo del servizio regolarmente svolto fino al giorno della risoluzione. Con la risoluzione del contratto per le ipotesi sopra indicatesorgerà in capo ad Asp il diritto di affidare a terzi il servizio in danno della Ditta aggiudicataria. Nel caso di risoluzione, l’Azienda Asp si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed e, in particolare particolare, si riserva di esigere dalla ditta Ditta aggiudicataria il rimborso di eventuali maggiori spese incontrate in misura superiore rispetto a quello quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto. In particolare l’Azienda concedente si riserva la facoltà di ricorrere ad altra ditta di servizi, utilizzando la graduatoria risultante dalla presente procedura di gara, ovvero potrà rivolgersi ad altra ditta a libero mercato. Resta salva la facoltà di cui all’art. 140 del D. Lgs n. 163/06 e s.m.i. L’Azienda potrà recuperare le maggiori spese Il relativo importo sarà prelevato dal deposito cauzionale costituito e, ove questo non fosse sufficiente, da eventuali crediti della Ditta, senza pregiudizio dei diritti di Asp sui beni della Ditta aggiudicataria. Nel caso di minore spesa, nulla competerà alla Ditta aggiudicataria inadempiente. Qualora la Ditta aggiudicataria dovesse abbandonare il servizio in tronco o disdire il contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo e giusta causa Asp, oltre alla richiesta di risarcimento dei danni, addebiterà alla Ditta aggiudicataria inadempiente l’eventuale maggiore spesa derivante dall’assegnazione del servizio ad altra ditta, e ciò fino alla scadenza naturale del contratto. La somma di cui sopra potrà essere trattenuta dal Concessionario fatta salva deposito cauzionale definitivo. Al contratto si applicano, in ogni ulteriore azione risarcitoriacaso, gli Artt. 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016.
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RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Il rapporto contrattuale, oltre ai casi previsti dall’art1. 19 del presente Capitolato speciale, potrà essere risolto Asp risolverà di diritto dall’Azienda Ospedaliera nei seguenti casi: - mancato allestimento, adeguamento ed integrazione delle aree parcheggio mediante l’installazione di eventuali ulteriori attrezzature ed impianti, entro i termini stabiliti dall’art. 11 del presente capitolato speciale e conseguente mancata attivazione del servizio dalla data indicata nel provvedimento di aggiudicazione; - mancata e/o negligente esecuzione dei necessari interventi di adeguamento e di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica - orizzontale e verticale - ed a norma del codice stradale; - mancata e/o negligente esecuzione dei necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’asfalto della sede stradale dell’area in concessione; - mancata e/o negligente esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alla viabilità di accesso ai parcheggi dall’ingresso della proprietà; - prolungato e/o reiterato e/o abituale ritardo nell’esecuzione dei servizi tale da pregiudicare il corretto funzionamento dell’attività; - mancato pagamento nei termini dei ratei del canone concessorio; - violazione di disposizioni che comportino la revoca di autorizzazioni amministrative e/o licenze, se ed in quanto influenzino l’attività di gestione; - gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non sanati in seguito a diffida formale da parte dell’amministrazione; - reiterate inadempienze agli obblighi derivanti dal contratto; - reiterata negligenza nella gestione delle aree a parcheggio e del servizio di rimozione auto; - mancato risarcimento in caso di furto o danneggiamento dei veicoli parcheggiati nelle aree a pagamento; - mancata continuità del servizio medesimo; - ripetuto impiego di personale di inaccettabile capacità lavorativa e professionale; - richieste agli utenti ed ai dipendenti di compensi superiori alle tariffe predefinite ai sensi dell’art. 4 del presente capitolato e di emolumenti aggiuntivi di qualsiasi natura (mance, ecc.:); - utilizzo da parte della ditta concessionaria, dell’area del parcheggio per fini diversi da quelli previsti dal presente capitolato, senza preventiva autorizzazione da parte dell’Azienda concedente; - per sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico. In tali casi l’Azienda potrà alternativamente risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'artdell'Art. 1456 c.c.del Codice Civile (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:
a) la Ditta aggiudicataria non inizi il servizio alla data stabilita nel contratto e/o nella comunicazione di aggiudicazione;
b) abbandono del servizio senza giustificato motivo o sospensione non autorizzata del servizio;
c) mancata copertura assicurativa della polizza prevista all’art. 25 del presente capitolato durante la vigenza del contratto;
d) in caso di cessazione dell'attività, mediante invio oppure nel caso di comunicazione concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
e) attribuzione d’incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, a ex dipendenti di Xxx che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di Asp stesso nei propri confronti;
f) cessione del contratto o subappalto non autorizzato;
g) annullamento, revoca o decadenza dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio di autobus con conducente;
2. Inoltre Asp si riserva di procedere alla risoluzione diretta del contratto, ai sensi dell’Art. 1453 del Codice Civile, previa diffida scritta a mezzo ad adempiere entro il termine di raccomandata al Concessionario 15 giorni, decorso inutilmente il quale, il contratto si intende risolto di volersi avvalere diritto, qualora la Ditta aggiudicataria: • si renda colpevole di negligenza e/o frode e/o irregolarità gravi rispetto agli obblighi previsti dal contratto; • rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti da Asp; • violazione degli obblighi contrattuali non eliminati dopo diffida formale da parte di Xxx; • in caso di conclamate irregolarità contributive, del costo del lavoro, della clausola risolutivanormativa in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro segnalate dagli organismi ispettivi preposti, non proceda alla regolarizzazione/agli adempimenti necessari; oppure l'Azienda potrà diffidare il Concessionario all’adempimento, entro 15 giorni a tutti • violi gli effetti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’artalla Legge 136/2010 e s.m.i. 1454 c.c., con conseguente diritto al risarcimento dei danni• inosservanza delle disposizioni del Codice di comportamento di Asp. In caso di risoluzione del contratto, Asp incamererà la cauzione a titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento del maggior danno.
3. L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite: alla Ditta aggiudicataria sarà riconosciuto il semplice importo del servizio regolarmente svolto fino al giorno della risoluzione. Con la risoluzione del contratto per le ipotesi sopra indicatesorgerà in capo ad Asp il diritto di affidare a terzi il servizio in danno della Ditta aggiudicataria.
4. Nel caso di risoluzione, l’Azienda Asp si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed e, in particolare particolare, si riserva di esigere dalla ditta Ditta aggiudicataria il rimborso di eventuali maggiori spese incontrate in misura superiore rispetto a quello quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto. In particolare l’Azienda concedente si riserva la facoltà di ricorrere ad altra ditta di servizi, utilizzando la graduatoria risultante dalla presente procedura di gara, ovvero potrà rivolgersi ad altra ditta a libero mercato. Resta salva la facoltà di cui all’art. 140 del D. Lgs n. 163/06 e s.m.i. L’Azienda potrà recuperare le maggiori spese Il relativo importo sarà prelevato dal deposito cauzionale costituito e, ove questo non fosse sufficiente, da eventuali crediti della Ditta, senza pregiudizio dei diritti di Asp sui beni della Ditta aggiudicataria. Nel caso di minore spesa, nulla competerà alla Ditta aggiudicataria inadempiente.
5. Qualora la Ditta aggiudicataria dovesse abbandonare il servizio in tronco o disdire il contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo e giusta causa Asp, oltre alla richiesta di risarcimento dei danni, addebiterà alla Ditta aggiudicataria inadempiente l’eventuale maggiore spesa derivante dall’assegnazione del servizio ad altra ditta, e ciò fino alla scadenza naturale del contratto. La somma di cui sopra potrà essere trattenuta dal Concessionario fatta salva deposito cauzionale definitivo.
6. Al contratto si applicano, in ogni ulteriore azione risarcitoriacaso, gli Artt. 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016.
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