Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori. Qualora ricorrano le fattispecie di cui all’art. 108 commi 3 e 4 del DLgs 50/2016, il Responsabile del procedimento propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto d’appalto, tenuto conto dello stato dei lavori e delle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell’intervento, mediante formale contestazione scritta all’Appaltatore. La Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti all’art. 108 c. 1 del DLgs 50/2016 e deve risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 108 c. 2 del DLgs 50/2016, in caso di decadenza dell’attestazione di qualificazione dell’appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci e se nei confronti dell’appaltatore è intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del DLgs 50/2016. I casi elencati saranno contestati all’Appaltatore per iscritto dalla Stazione appaltante, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo. Non potranno essere intese, quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo, eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’Appaltatore di qualsivoglia natura. La risoluzione contrattuale è altresì ammessa al ricorrere di quanto previsto dalla legge 726/82 e smi qualora, previo esperimento di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/90 e s.m.i., la Stazione Appaltante ritenga il venir meno del rapporto fiduciario con l'Appaltatore. Nel caso di risoluzione, la Stazione Appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ex art. 1453, comma 1 del Cod. Civ., ed in particolare si riserva di esigere dall’Impresa il rimborso di eventuali spese incontrate in misura superiore rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica l’art. 108 del DLgs 50/2016.
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Samples: Contract for Construction Works, Contract for Construction and Supply
Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori. Qualora ricorrano 1. L’eventuale ritardo imputabile all’Appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori superiore a 90 (novanta) giorni naturali consecutivi, costituisce un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e/o negligenza da parte dell’Appaltatore, la Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, può procedere alla risoluzione del contratto con le fattispecie di cui all’art. 108 modalità previste dai commi 3 e 4 dell’articolo 108 del DLgs 50/2016, il Responsabile del procedimento propone alla Stazione Appaltante la .
2. La risoluzione del contratto d’appaltotrova applicazione dopo la formale messa in mora dell’Appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo Appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale per ritardata ultimazione lavori, tenuto conto dello stato è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e delle il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell’intervento, mediante formale contestazione scritta all’Appaltatoremaggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
5. La Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti all’artpubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle condizioni indicate al comma 1 dell’art. 108 c. 1 del DLgs 50/2016 e citato decreto legislativo sono soddisfatte.
6. La Stazione Appaltante deve risolvere il contrattocontratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, ai sensi qualora ricorrano le condizioni indicate al comma 2 dell’art. 108 c. 2 del DLgs 50/2016.
7. Costituiscono negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del programma (ad es. inadempimento alle disposizioni del Direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in caso misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto) ai sensi del comma 3 dell’art. 108 del Dlgs 50/2016.
8. Costituiscono causa di decadenza dell’attestazione risoluzione del contratto, e la Stazione Appaltante ha facoltà di qualificazione dell’appaltatore risolvere il contratto mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, valutati lo stato dei lavori e le eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, i seguenti casi:
a) per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci e se reati accertati nei confronti dell’appaltatore è intervenuto dell'appaltatore, quando sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafiaall'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e art. 6 e art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall’articolo 51, commi 3- bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di subappaltatori (ad es. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto), di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro (ad es. azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’art. 80 all’articolo 51 del DLgs 50/2016. I casi elencati saranno contestati all’Appaltatore per iscritto dalla Stazione appaltanteDecreto n. 81 del 2008, previamente o contestualmente alla dichiarazione inadempimento accertato alle norme di volersi avvalere legge sulla prevenzione degli infortuni e le assicurazioni obbligatorie del personale, mancato rispetto della clausola risolutiva espressa normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei lavori), dal R.U.P. o dal Coordinatore per la sicurezza;
b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
c) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
d) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell’articolo 71 del presente articoloCapitolato speciale;
e) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008.
9. Non potranno essere inteseNel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, quale rinuncia ad avvalersi della clausola servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
10. Nei casi di cui ai comma 2 e 3 dell’art. 108 del Dlgs 50/2016, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1 del citato decreto legislativo.
11. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla Stazione Appaltante l'Appaltatore deve provvedere al presente articolo, eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di mera tolleranza lavoro e relative pertinenze nel termine a fronte tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di pregressi inadempimenti dell’Appaltatore di qualsivoglia natura. La risoluzione contrattuale è altresì ammessa al ricorrere di quanto previsto dalla legge 726/82 e smi qualora, previo esperimento di avvio mancato rispetto del procedimento ex art. 7 L. 241/90 e s.m.i.termine assegnato, la Stazione Appaltante ritenga provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese. La Stazione Appaltante, in alternati va all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il venir meno ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'Appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93 del rapporto fiduciario con l'AppaltatoreDlgs 50/2016, pari all'uno per cento del valore del contratto. Nel Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.
12. Alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di risoluzioneesecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
13. Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:
a) affidando ad altra Impresa, ai sensi dell’articolo 110 del Dlgs 50/2016;
b) ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente:
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’Appaltatore inadempiente;
2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante si riserva per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ex art. 1453eventuale maggiore e diverso danno documentato, comma 1 del Cod. Civconseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario., ed in particolare si riserva di esigere dall’Impresa il rimborso di eventuali spese incontrate in misura superiore rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica l’art. 108 del DLgs 50/2016.
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Samples: Construction Contract, Construction Contract
Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori. Qualora ricorrano 1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.L.vo. 50/2016, la stazione appaltante può risolvere il contratto di cui al presente capitolato, nei casi previsti all'art. 108, comma 1, del D.L.vo. 50/2016.
2. La Stazione appaltante ha facoltà, altresì, di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata/PEC, con la quale il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all’Appaltatore assegnando un termine non inferiore a n. 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento e secondo quanto previsto dall’art. 108, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, nei seguenti casi: ✓ frode nell’esecuzione dei lavori; ✓ inadempimento dei requisiti e delle condizioni richieste per lo svolgimento del servizio neve indicati all’art. V del “Disciplinare Neve” e nel “Disciplinare di gara”; ✓ inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; ✓ manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; ✓ inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le fattispecie assicurazioni obbligatorie del personale; ✓ sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo; ✓ rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto e dal cronoprogramma; ✓ subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme regolanti il subappalto; ✓ non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto ed allo scopo dell’opera; ✓ nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/08 e ai piani di sicurezza e al piano operativo della sicurezza, facenti parte integrante del contratto e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. ✓ nel caso siano comminate penali per un valore complessivo superiore al 10% dell’importo del contratto; ✓ nel caso le transazioni di cui all’art. 108 commi 3 e 4 della Legge n°136/2010 siano eseguite dall’Appaltatore in difformità rispetto a quanto stabilito dalla medesima legge. ✓ nel caso di ottenimento del DLgs 50/2016, il Responsabile del procedimento propone alla Stazione Appaltante la risoluzione documento unico di regolarità contributiva dell’affidatario del contratto d’appaltonegativo per due volte consecutive; ✓ ai sensi ai sensi del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, tenuto conto dello stato in caso di violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento da parte del rappresentante legale dell'impresa o dei lavori e delle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell’interventosuoi collaboratori, mediante formale contestazione scritta all’Appaltatorenonché per violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento del Comune di Modena, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 601 dell'11 dicembre 2013, esecutiva ai sensi di legge.
3. La Stazione Appaltante può procedere stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto nei casi previsti all’artall'art. 108 c. 1 108, comma 2, del DLgs 50/2016 D.L.vo. 50/2016.
4. omissis
5. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione d’ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all’Appaltatore nella forma della raccomandata con avviso di ricevimento o via PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l’accertamento dello stato di consistenza dei lavori. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e deve risolvere l’Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all’inventario dei materiali, delle attrezzature dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
6. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d’ufficio, come pure in caso di fallimento dell’Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il contrattocuratore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 108 c. 2 del DLgs 50/2016, in caso di decadenza dell’attestazione di qualificazione dell’appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci e se nei confronti dell’appaltatore è intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del DLgs 50/2016. I casi elencati saranno contestati all’Appaltatore per iscritto dalla Stazione appaltante, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo. Non potranno essere intese, quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo, eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’Appaltatore di qualsivoglia natura. La risoluzione contrattuale è altresì ammessa al ricorrere di quanto previsto dalla legge 726/82 e smi qualora, previo esperimento di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/90 e s.m.i., la Stazione Appaltante ritenga il venir meno del rapporto fiduciario con l'Appaltatore. Nel caso di risoluzione, la Stazione Appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ex art. 1453, comma 1 del Cod. Civ., ed in particolare si riserva di esigere dall’Impresa il rimborso di eventuali spese incontrate in misura superiore rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica l’artdell'art. 108 del DLgs D.L.vo. 50/2016. Parimenti i provvedimenti conseguenti alla risoluzione del contratto sono quelli indicati nel medesimo art. 108.
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Samples: Accordo Quadro Per Lavori E Servizi
Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori. Qualora ricorrano le fattispecie di cui all’art1. 108 commi 3 e 4 del DLgs 50/2016, il Responsabile del procedimento propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto d’appalto, tenuto conto dello In relazione allo stato dei lavori e delle alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell’interventodell'intervento, mediante formale contestazione scritta all’Appaltatoreil R.U.P., ai sensi dell'art. La 135, comma 1, del Codice dei contratti, propone alla Stazione Appaltante può appaltante di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti all’art. 108 c. 1 del DLgs 50/2016 e deve risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 108 c. 2 del DLgs 50/2016, in caso di decadenza dell’attestazione di qualificazione dell’appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci e se quando: - nei confronti dell’appaltatore è intervenuto dell'Appaltatore sia adottato un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafiaall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e agli artt. 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora artt. 6 e 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159) ovvero sia intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, del Codice di procedura penale, dagli artt. 314, comma 1, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del Codice penale, nonché per reati di usura e riciclaggio, nonché per frodi, nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro.
2. La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 135, comma 1-bis, del Codice dei contratti avvia la risoluzione del Contratto qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver il medesimo prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.
3. Ai sensi dell'art. 135, comma 2, del Codice dei contratti, nel caso di risoluzione disposta a norma dei commi precedenti, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
4. Ai sensi dell'art. 6, comma 8, primo periodo, del Regolamento di esecuzione, in caso di ottenimento del D.U.R.C. dell'affidatario negativo per due volte consecutive, il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla D.L., propone, ai sensi dell'art. 135, comma 1, del Codice dei contratti, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
5. La Stazione appaltante avvia la procedura di risoluzione per grave inadempimento ai sensi dell'art. 136, comma 1, del Codice dei contratti qualora il progetto esecutivo impiantistico redatto dall'Appaltatore non sia meritevole di approvazione per le motivazioni di cui all’artall'art. 80 17 del DLgs 50/2016presente Capitolato.
6. I Costituisce presupposto per l'avvio della procedura di risoluzione per grave inadempimento disciplinata dall'art. 136, comma 1, del Codice dei contratti, che resta comunque applicabile, oltre che nei casi elencati saranno contestati all’Appaltatore previsti da altre disposizioni del presente Capitolato, anche in ogni altra ipotesi di grave inadempimento, il ricorrere di una delle seguenti circostanze:
a) frode nell'esecuzione dell'appalto;
b) mancato allestimento del cantiere e/o mancata adozione delle procedure e modalità esecutive delle opere indicate nell’offerta tecnica senza giustificato motivo e/o comunicazione alla Stazione appaltante e/o benestare di quest'ultima;
c) sostituzione senza giustificato motivo e/o comunicazione alla Stazione appaltante e/o benestare di quest'ultima del direttore di cantiere, dei componenti del suo staff, delle maestranze, siccome individuati in sede di offerta, al di fuori delle ipotesi previste dal contratto;
d) sostituzione senza giustificato motivo e/o comunicazione alla Stazione appaltante e/o benestare di quest'ultima dei progettisti designati per iscritto la redazione del progetto esecutivo impiantistico o del professionista incaricato dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche, come indicati in sede di offerta;
e) mutamento senza giustificato motivo e/o comunicazione alla Stazione appaltante e/o benestare di quest'ultima del luogo designato per la redazione del progetto esecutivo impiantistico in sede di offerta;
f) violazione dell'art. 37, comma 13, del Codice dei contratti;
g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
h) immotivato inadempimento a qualunque disposizione concernente l'esecuzione del contratto impartita dagli organi della Stazione appaltante;
i) manifesta incapacità o inidoneità dell'Appaltatore o dei subappaltatori/cottimisti all'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto;
j) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
k) violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, inosservanza dei piani di sicurezza o delle prescrizioni impartite dal Coordinatore per la sicurezza, ovvero degli obblighi in qualità di datore di lavoro, ivi compresi quelli attinenti alla sicurezza sul lavoro, ovvero delle misure generali di tutela, previsti dalle vigenti normative in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, di sicurezza dell’esercizio ferroviario e di tutela ambientale;
l) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e le assicurazioni obbligatorie del personale;
m) azioni od omissioni dell'Appaltatore preordinate a impedire l'accesso al cantiere agli organi della
7. Costituiscono presupposto per l'avvio della procedura di risoluzione per grave ritardo disciplinata all'art. 136, comma 4, del Codice dei contratti, al di fuori delle ipotesi già contemplate in altre disposizioni del presente Capitolato speciale d’appalto:
a) mancata presa in consegna dei lavori o mancata presentazione per la presa in consegna dei lavori da parte dell'Appaltatore, entro il termine a tal fine fissato dalla Stazione appaltante;
b) ritardo, previamente imputabile all'Appaltatore, superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi, rispetto al termine per la presentazione del progetto esecutivo impiantistico, eventualmente prorogato;
c) ritardo, imputabile all'Appaltatore, superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi, rispetto al termine per l'ultimazione dei lavori, eventualmente prorogato;
d) sospensione unilaterale e non autorizzata dei lavori da parte dell'Appaltatore che determini un ritardo rispetto alle previsioni del cronoprogramma;
8. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o contestualmente la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
9. Nei casi di risoluzione del contratto, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento. La Stazione appaltante provvede, ai sensi dell'art. 138, comma 1, del Codice dei contratti, alla dichiarazione redazione dello stato di volersi avvalere consistenza dei lavori già eseguiti, all'inventario dei materiali, macchine, mezzi d'opera e alla relativa presa in consegna. La Stazione appaltante provvede altresì, ai sensi dell'art. 138, comma 2, del Codice dei contratti, alla redazione del verbale di accertamento tecnico e contabile. In sede di liquidazione finale dei lavori è determinato, ai sensi dell’art. 138, comma 3, del Codice dei contratti, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, semprechè la Stazione appaltante non si sia avvalsa della clausola risolutiva espressa facoltà di cui al presente articoloall'art. Non potranno essere intese, quale rinuncia ad avvalersi della clausola 140 del Codice dei contratti. In caso di cui al risoluzione disposta ai sensi del presente articolo, eventuali mancate contestazioni e/l'Appaltatore è tenuto all'osservanza degli obblighi di cui all'art. 139 del Codice dei contratti.
10. È fatto salvo il diritto di recesso da parte della Stazione appaltante ai sensi dell'art. 134 del Codice dei contratti.
11. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o precedenti inadempimenti con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo: - ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per i quali perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'Appaltatore inadempiente; - ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente: - l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente; - l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato; - l'eventuale maggiore onere per la stazione Stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi per effetto della clausola medesima e/o atti tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di mera tolleranza a fronte gara e di pregressi inadempimenti dell’Appaltatore pubblicità, delle maggiori spese tecniche di qualsivoglia naturadirezione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
12. La risoluzione contrattuale Il contratto è altresì ammessa al ricorrere di quanto previsto dalla legge 726/82 e smi risolto qualora, previo esperimento per il manifestarsi di avvio errori o di omissioni del procedimento ex art. 7 L. 241/90 e s.m.i.progetto esecutivo impiantistico che pregiudicano, in tutto o in parte, la Stazione Appaltante ritenga il venir meno del rapporto fiduciario con l'Appaltatorerealizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'art. Nel caso di risoluzione, la Stazione Appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ex art. 1453132, comma 1 6, del Cod. Civ.Codice dei contratti, ed in particolare si riserva di esigere dall’Impresa rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il rimborso di eventuali spese incontrate in misura superiore rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento quinto dell'importo originario del contratto. Per quanto In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 9, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci per cento) dei lavori non espressamente previsto dal presente articolo si applica l’art. 108 eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del DLgs 50/2016contratto.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori. Qualora ricorrano E’ facoltà dell’Amministrazione Appaltante di risolvere il contratto, oltre che nei casi previsti dall’art. 136 del D.Lgs. n. 163/2006,:
a) quando risulti accertato il mancato rispetto, da parte dell’Appaltatore, del divieto di subappalto e delle ingiunzioni fattegli come disposto negli articoli precedenti;
b) nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dall'Appaltante nei modi e nei termini previsti dal Regolamento n. 207/2010 con le fattispecie modalità precisate con il presente articolo, per ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori o per ritardo rispetto al programma di esecuzione dei lavori, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell'appalto, viene contrattualmente configurata come negligenza grave o contravvenzione da parte dell'Appaltatore agli obblighi e alle condizioni stipulate;
c) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Responsabile del Servizio Gestione Manutenzione Strade;
d) nei casi di cui all’art. 108 commi 3 e 4 135 del DLgs 50/2016D.Lgs. 12/04/2006, il Responsabile del procedimento propone alla Stazione Appaltante la n. 163; Nei casi di risoluzione del contratto d’appaltoo di esecuzione di ufficio, tenuto conto la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ritorno. Nella medesima comunicazione è indicata la data nella quale avrà luogo l'accertamento, da parte della Stazione Appaltante, dello stato di consistenza dei lavori e delle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell’interventola redazione dell’inventario degli oggetti di cui si intenda prendere possesso perché utilizzabili ai fini del riappalto (art. 139 del D.Lgs. 12/04/2006, mediante formale contestazione scritta all’Appaltatoren. 163). Alla data comunicata dalla Stazione Appaltante, si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore del Servizio e l'Appaltatore o suo rappresentante secondo quanto previsto dall'art. 136 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, attrezzature e mezzi d’opera esistenti in cantiere, e, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione dell’Appaltante medesimo per l’eventuale riutilizzazione e alla determinazione del relativo costo. A chiusura del verbale, il Direttore dei lavori indica quali materiali, macchinari e attrezzature debbano essere sgomberati e il termine entro il quale lo sgombero debba essere completato, salvo, in caso di inadempienza, l'esecuzione dello sgombero e il deposito di materiali e attrezzature a spese dell'Appaltatore. Se il verbale non è redatto in contraddittorio per la mancata presenza dell’Appaltatore, è comunicato per ogni altro effetto all’Appaltatore medesimo per mezzo di ufficiale giudiziario a cura dell'Appaltante. La Stazione Appaltante può procedere procede alla formale immissione della nuova Impresa nel possesso del cantiere soltanto dopo l'avvenuta aggiudicazione dei lavori di completamento. L'Appaltatore inadempiente è tenuto ad eseguire a propria cura e spese la guardiania del cantiere e la custodia dei materiali, macchinari e attrezzature che debbano essere lasciati a disposizione dell'Appaltante, la cui presa formale in consegna potrà avvenire ad intervenuta aggiudicazione dei lavori di completamento. All'atto dell’immissione formale nel possesso del cantiere dopo l'aggiudicazione all'Impresa che deve provvedere al completamento dei lavori, si verbalizza definitivamente - con apposito stato di consistenza redatto in contraddittorio con l’impresa inadempiente e con l’impresa subentrante o, in assenza della prima, con l’assistenza di due testimoni - materiali, macchinari e attrezzature da consegnare all'Impresa subentrante ed a disporre lo sgombero di quanto non utilizzabile. Con la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore dichiara sin d'ora il proprio incondizionato consenso a quanto sopra specificato ove abbia a trovare applicazione una delle ipotesi di risoluzione del contratto nei casi previsti all’art. 108 c. 1 del DLgs 50/2016 e deve risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 108 c. 2 del DLgs 50/2016, in caso o di decadenza dell’attestazione esecuzione di qualificazione dell’appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci e se nei confronti dell’appaltatore è intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del DLgs 50/2016. I casi elencati saranno contestati all’Appaltatore per iscritto dalla Stazione appaltante, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo. Non potranno essere intese, quale rinuncia ad avvalersi della clausola ufficio dei lavori di cui al presente articolo, eventuali mancate contestazioni e/con conseguente riappalto dei lavori di completamento. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o precedenti inadempimenti per i quali con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dell’Appaltante:
1) nel caso in cui non sia possibile affidare l’appalto al secondo miglior offerente, la stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’Appaltatore di qualsivoglia natura. La risoluzione contrattuale è altresì ammessa al ricorrere di quanto previsto dalla legge 726/82 e smi qualora, previo esperimento di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/90 e s.m.i., la Stazione Appaltante ritenga il venir meno del rapporto fiduciario con l'Appaltatore. Nel caso di risoluzione, la Stazione Appaltante si riserva ogni diritto la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, sino al risarcimento quinto migliore offerente, per la stipulazione di un nuovo contratto per il completamento dei danni subiti ex artlavori nei casi previsti nell’art. 1453140 del D.Lgs. 163/2006;
2) saranno posti a carico dell’Appaltatore inadempiente medesimo:
a) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del riappalto e importo netto delle stesse opere di completamento risultante dall’aggiudicazione a suo tempo effettuata all’Appaltatore inadempiente;
b) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di riappalto eventualmente andata deserta, comma 1 del Cod. Civ.necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
c) L’eventuale maggiore onere per l’Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, ed in particolare si riserva delle nuove spese di esigere dall’Impresa il rimborso gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi di eventuali spese incontrate in misura superiore rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica l’art. 108 del DLgs 50/2016mutui, dell’eventuale documentato danno conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data contrattualmente prevista.
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Samples: Service Agreement
Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori. Qualora ricorrano le fattispecie di cui all’artFermo restando quanto previsto dall’art. 108 commi 3 e 4 del DLgs 50/2016, il Responsabile del procedimento propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto d’appalto, tenuto conto dello stato dei lavori e delle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell’intervento, mediante formale contestazione scritta all’AppaltatoreD.Lgs. La Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti all’art. 108 c. 1 del DLgs n. 50/2016 e deve s.m.i. o in altre parti del presente Schema di Contratto, Zètema potrà risolvere di diritto il contrattoContratto, ai sensi dell’art. 108 c. 2 dell’articolo 1456 del DLgs 50/2016codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all‘Aggiudicatario con raccomandata a/r nei seguenti casi:
a) inadempimenti che comportino l'applicazione di penali per un valore superiore al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo;
b) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;
c) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in caso misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
d) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di decadenza dell’attestazione contratto e allo scopo dell’opera;
e) affidamento di qualificazione dell’appaltatore per aver prodotto falsa documentazione attività in subappalto in violazione di quanto previsto dall’art. 105 D.lgs. 50/2016 o dichiarazioni mendaci nel presente Capitolato ovvero cessione – totale o parziale, diretta o indiretta – del Contratto;
f) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e se trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti da parte dell’Appaltatore;
g) qualora nei confronti dell’appaltatore è dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafiaantimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’artall'articolo 80, D.Lgs. 80 del DLgs 50/2016;
h) nel caso in cui sia stata escussa la garanzia definitiva, in tutto o in parte, e l’Aggiudicatario non abbia provveduto a ricostituirla nel termine di 15 (quindici) giorni. I casi elencati saranno contestati all’Appaltatore per iscritto dalla Stazione La Società appaltante, previamente nel caso di giusta causa, ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. In particolare, sussiste una giusta causa di recesso qualora:
a) taluno dei componenti l’organo di amministrazione o contestualmente alla l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale ovvero il Responsabile unico dell’appalto, sia condannato - con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale - per delitti contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero sia assoggettato alle misure previste dalla normativa antimafia;
b) venga proposta una domanda ovvero un ricorso nei confronti o contro l’Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che possa determinare lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero la nomina di un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni. L’eventuale dichiarazione di volersi avvalere risoluzione ovvero di recesso per giusta causa deve essere inviata con raccomandata a/r o a mezzo PEC. In tali casi, la risoluzione o il recesso hanno effetto dalla data di ricezione della clausola risolutiva espressa relativa dichiarazione, senza bisogno di cui al presente articoloulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari. Non potranno essere inteseDalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, quale rinuncia l’Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno a Zètema. In caso di risoluzione o di recesso per giusta causa di Zètema, l’Appaltatore ha diritto ai corrispettivi relativi alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte, secondo i corrispettivi e le modalità di fatturazione e pagamento previsti nel Capitolato e nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo, eventuali mancate contestazioni ogni ulteriore compenso e/o precedenti inadempimenti per i quali la stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima indennizzo e/o atti di mera tolleranza rimborso delle spese, anche in deroga a fronte di pregressi inadempimenti dell’Appaltatore di qualsivoglia natura. La risoluzione contrattuale è altresì ammessa al ricorrere di quanto previsto dalla legge 726/82 e smi qualoradall’articolo 1671 del codice civile. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, previo esperimento troveranno applicazione le norme di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/90 e s.m.i., la Stazione Appaltante ritenga il venir meno del rapporto fiduciario con l'Appaltatore. Nel caso di risoluzione, la Stazione Appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ex art. 1453, comma 1 del Cod. Civ., ed in particolare si riserva di esigere dall’Impresa il rimborso di eventuali spese incontrate in misura superiore rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica l’artcui all’art. 108 del DLgs D.Lgs 50/2016.
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Samples: Contract for Environmental Redevelopment and Archaeological Enhancement
Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori. Qualora ricorrano le fattispecie di cui all’artFermo restando quanto previsto dall’art. 108 commi 3 e 4 del DLgs 50/2016, il Responsabile del procedimento propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto d’appalto, tenuto conto dello stato dei lavori e delle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell’intervento, mediante formale contestazione scritta all’AppaltatoreD.Lgs. La Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti all’art. 108 c. 1 del DLgs n. 50/2016 e deve s.m.i. o in altre parti del presente Schema di Contratto, Zètema potrà risolvere di diritto il contrattoContratto, ai sensi dell’art. 108 c. 2 dell’articolo 1456 del DLgs 50/2016codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all‘Aggiudicatario con raccomandata a/r nei seguenti casi:
a) inadempimenti che comportino l'applicazione di penali per un valore superiore al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo;
b) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;
c) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in caso misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
d) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di decadenza dell’attestazione contratto e allo scopo dell’opera;
e) affidamento di qualificazione dell’appaltatore per aver prodotto falsa documentazione attività in subappalto in violazione di quanto previsto dall’art. 105 D.lgs. 50/2016 o dichiarazioni mendaci nel presente Capitolato ovvero cessione – totale o parziale, diretta o indiretta – del Contratto;
f) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e se trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti da parte dell’Appaltatore;
g) qualora nei confronti dell’appaltatore è dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafiaantimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’artall'articolo 80, D.Lgs. 80 50/2016;
h) nel caso in cui sia stata escussa la garanzia definitiva, in tutto o in parte, e l’Aggiudicatario non abbia provveduto a ricostituirla nel termine di 15 (quindici) giorni;
i) ogniqualvolta, nei confronti dell’Appaltatore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’Appaltatore con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del DLgs 50/2016contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. I casi elencati saranno contestati all’Appaltatore per iscritto dalla Stazione 317, 318, 319 e 319 bis, ter, quater, 320, 322 e 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del c.p.. La Società appaltante, previamente nel caso di giusta causa, ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. In particolare, sussiste una giusta causa di recesso qualora:
a) taluno dei componenti l’organo di amministrazione o contestualmente alla l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale ovvero il Responsabile unico dell’appalto, sia condannato - con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale - per delitti contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero sia assoggettato alle misure previste dalla normativa antimafia;
b) venga proposta una domanda ovvero un ricorso nei confronti o contro l’Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che possa determinare lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero la nomina di un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni. L’eventuale dichiarazione di volersi avvalere risoluzione ovvero di recesso per giusta causa deve essere inviata con raccomandata a/r o a mezzo PEC. In tali casi, la risoluzione o il recesso hanno effetto dalla data di ricezione della clausola risolutiva espressa relativa dichiarazione, senza bisogno di cui al presente articoloulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari. Non potranno essere inteseDalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, quale rinuncia l’Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno a Zètema. In caso di risoluzione o di recesso per giusta causa di Zètema, l’Appaltatore ha diritto ai corrispettivi relativi alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte, secondo i corrispettivi e le modalità di fatturazione e pagamento previsti nel Capitolato e nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo, eventuali mancate contestazioni ogni ulteriore compenso e/o precedenti inadempimenti per i quali la stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima indennizzo e/o atti di mera tolleranza rimborso delle spese, anche in deroga a fronte di pregressi inadempimenti dell’Appaltatore di qualsivoglia natura. La risoluzione contrattuale è altresì ammessa al ricorrere di quanto previsto dalla legge 726/82 e smi qualoradall’articolo 1671 del codice civile. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, previo esperimento troveranno applicazione le norme di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/90 e s.m.i., la Stazione Appaltante ritenga il venir meno del rapporto fiduciario con l'Appaltatore. Nel caso di risoluzione, la Stazione Appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ex art. 1453, comma 1 del Cod. Civ., ed in particolare si riserva di esigere dall’Impresa il rimborso di eventuali spese incontrate in misura superiore rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica l’artcui all’art. 108 del DLgs D.Lgs 50/2016.
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Samples: Construction Contract
Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori. Qualora ricorrano le fattispecie 30.1. Costituiscono cause di cui all’art. 108 commi 3 e 4 del DLgs 50/2016, il Responsabile del procedimento propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto d’appaltoContratto, tenuto conto dello stato dei lavori e delle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell’intervento, mediante formale contestazione scritta all’Appaltatore. La Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti all’art. 108 c. 1 del DLgs 50/2016 e deve ed il Concedente ha facoltà di risolvere il contrattoContratto mediante lettera raccomandata, ai sensi dell’art. 108 c. 2 del DLgs 50/2016od anche mediante posta elettronica certificata, con messa in caso mora nel termine di decadenza dell’attestazione 15 giorni, senza necessità di qualificazione dell’appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci e se nei confronti dell’appaltatore è intervenuto un ulteriori adempimenti, le seguenti ipotesi:
a) Qualora il Concessionario sia colpito da provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di misure applicazione di una misura di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafiaagli articoli 6 o 67 del D.Lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati frodi nei riguardi del Concedente, di cui all’artappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell’articolo 135 del D.Lgs. 80 163/2006;
b) inadempimento alle disposizioni del DLgs 50/2016. I casi elencati saranno contestati all’Appaltatore per iscritto dalla Stazione appaltanteDirettore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, previamente nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o contestualmente alla dichiarazione inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempimento accertato alle norme di volersi avvalere legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte del Concessionario senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal Contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di Contratto e allo scopo dell’opera;
i) mancato rispetto della clausola risolutiva espressa normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al presente articoloD.Lgs. Non potranno essere intese81/2008, quale rinuncia ad avvalersi della clausola o ai piani di sicurezza di cui all’art.19, integranti il Contratto, e delle ingiunzioni fattegli al presente articoloriguardo dal Direttore dei Lavori, eventuali mancate contestazioni e/dal R.U.P. o precedenti inadempimenti dal coordinatore per i quali la stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’Appaltatore di qualsivoglia natura. La risoluzione contrattuale è altresì ammessa al ricorrere di quanto previsto dalla legge 726/82 e smi qualora, previo esperimento di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/90 e s.m.i., la Stazione Appaltante ritenga il venir meno del rapporto fiduciario con l'Appaltatore. Nel caso di risoluzione, la Stazione Appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ex art. 1453, comma 1 del Cod. Civ., ed in particolare si riserva di esigere dall’Impresa il rimborso di eventuali spese incontrate in misura superiore rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica l’art. 108 del DLgs 50/2016.sicurezza;
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Samples: Contratto Di Concessione
Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori. 1. Qualora ricorrano le fattispecie di cui all’art. 108 commi 3 e 4 108, comma 1 del DLgs D.lgs. 50/2016, il Responsabile del procedimento propone può proporre alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto d’appalto, tenuto conto dello stato dei lavori e delle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell’intervento, mediante formale contestazione scritta all’Appaltatoreall’Appaltatore e senza alcun obbligo di preavviso.
2. La Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione del contratto nei Nei casi previsti all’art. 108 c. 1 108, comma 2, lett. a) e b) del DLgs 50/2016 e deve risolvere il contratto, ai sensi dell’artD.lgs. 108 c. 2 del DLgs 50/2016, in la Stazione Appaltante provvederà alla risoluzione di diritto del contratto d’appalto.
3. In caso di decadenza dell’attestazione di qualificazione dell’appaltatore grave inadempimento o grave ritardo dell’Appaltatore, debitamente accertati, si rinvia a quanto previsto all’art. 108, commi 3 e 4 del D.lgs. 50/2016.
4. A norma e per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci e se nei confronti dell’appaltatore è intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati gli effetti di cui all’art. 80 1456 Cod.Civ., l’Amministrazione ha il diritto di risolvere il contratto d’appalto, previa comunicazione da inviarsi all’Appaltatore, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:
a) gravi inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
b) proposta motivata del DLgs 50/2016Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva dei lavori, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
c) abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
d) in caso di fallimento senza autorizzazione o irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
e) mancata presa in consegna dell’area da parte dell’Appaltatore e mancato inizio dei lavori ai sensi del presente capitolato;
f) violazione degli obblighi previsti dal combinato disposto degli artt. 54 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e 2, comma 3 D.P.R. 62/2013 e delle disposizioni contenute nel “Codice di comportamento dell’ente;
g) perdita dell'iscrizione dall' “ Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa( art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n.190/2012, D.P.C.M. 18 aprile 2013)”cosidette “White List “ della Prefettura competente. I casi elencati saranno contestati all’Appaltatore per iscritto dalla Stazione appaltantedal Responsabile del Procedimento, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo. Non potranno essere intese, quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo, eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’Appaltatore di qualsivoglia natura. La risoluzione contrattuale è altresì ammessa al ricorrere di quanto previsto dalla legge 726/82 e smi qualora, previo esperimento di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/90 e s.m.i., la Stazione Appaltante ritenga il venir meno del rapporto fiduciario con l'Appaltatore
5. Nel caso di risoluzione, la Stazione Appaltante l’Amministrazione si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ex art. 1453, comma 1 del Cod. Civ., ed in particolare si riserva di esigere dall’Impresa il rimborso di eventuali spese incontrate in misura superiore rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto, come previsto anche all’art. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica l’art108, comma 8 del D.lgs. 108 del DLgs 50/2016.
6. E’ fatto salvo il diritto di recesso ai sensi degli artt. 1671 Cod.Civ. e 109 del D.lgs. 50/2016, secondo le modalità ivi previste. Tale diritto è altresì esercitabile nel caso in cui, durante l'esecuzione dei lavori, l’Amministrazione venga a conoscenza, in sede di informative prefettizie di cui agli artt. 91 e segg. X.Xxx. 159/2011 e s.m.i., di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’Appaltatore stesso.
7. L’Appaltatore potrà richiedere la risoluzione del contratto d’appalto, senza indennità, al verificarsi di quanto previsto dall'art. 107 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori. Qualora ricorrano le fattispecie di cui all’art. 108 commi 3 e 4 del DLgs 50/2016, il Responsabile del procedimento propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto d’appalto, tenuto conto dello stato dei lavori e delle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell’intervento, mediante formale contestazione scritta all’Appaltatore1. La Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei casi di cui all’artt. 108 del D.Lgs 50/2016.
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, nonché nei casi previsti all’art. 108 c. 1 108, comma 2 del DLgs 50/2016 D.Lgs 50/2016.
3. In caso di risoluzione si farà luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e deve risolvere il contrattol’appaltatore o suo rappresentante oppure, ai sensi dell’artin mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all’inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di detti materiali, attrezzature e mezzi d’opera devono essere mantenuti a disposizione dell’Amministrazione per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. Per quanto non previsto si applica l’artt. 108 c. 2 del DLgs D.Lgs 50/2016.
4. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs 159/2011, in tema di lotta alla mafia, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite; si applica l’art. 109 del 50/2016.
5. La stazione appaltante, in caso di decadenza dell’attestazione fallimento, di qualificazione dell’appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci liquidazione coatta e se nei confronti dell’appaltatore è intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafiaconcordato preventivo, ovvero sia intervenuta sentenza procedura di condanna passata insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del D.Lgs 159/2011, ovvero in giudicato caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per i reati di cui all’artl'affidamento del completamento dei lavori.
6. 80 del DLgs 50/2016. I casi elencati saranno contestati all’Appaltatore per iscritto dalla Stazione appaltante, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo. Non potranno essere intese, quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo, eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’Appaltatore di qualsivoglia natura. La risoluzione contrattuale Il contratto è altresì ammessa al ricorrere di quanto previsto dalla legge 726/82 e smi risolto qualora, previo esperimento per il manifestarsi di avvio errori o di omissioni del procedimento ex art. 7 L. 241/90 e s.m.i.progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la Stazione Appaltante ritenga realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall’articolo 106, del Codice, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il venir meno del rapporto fiduciario con l'Appaltatore. Nel caso di risoluzione, la Stazione Appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ex art. 1453, comma 1 del Cod. Civ., ed in particolare si riserva di esigere dall’Impresa il rimborso di eventuali spese incontrate in misura superiore rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento quinto dell’importo originario del contratto. Per quanto In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non espressamente previsto dal presente articolo si applica l’art. 108 eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del DLgs 50/2016contratto.
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Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori. Qualora ricorrano le fattispecie 1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera rac- comandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
x. xxxxx nell'esecuzione dei lavori o reati accertati ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti;
b. inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzio- ne o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c. incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
d. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione infortuni, la sicurezza sul lavoro, sulle assicurazioni obbligatorie del personale e inadempienza accertata alle norme per la salvaguardia ambientale e alle relative procedure;
e. sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
f. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la loro realizzazione nei tempi e termini previsti dal contratto;
g. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
h. violazione delle norme sostanziali regolanti il subappalto;
i. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche del contratto e allo scopo dell'opera;
j. mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all’artal D.Lgs. 108 commi 3 e 4 del DLgs 50/2016, il Responsabile del procedimento propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto d’appalto, tenuto conto dello stato dei lavori n°81/2 008 e delle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell’interventoingiunzioni fatte al rigu ardo dal direttore dei lavori, mediante formale contestazione scritta all’Appaltatoredal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza.
2. La Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione del Il contratto nei casi previsti all’art. 108 c. 1 del DLgs 50/2016 e deve risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 108 c. 2 del DLgs 50/2016è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, in caso di decadenza dell’attestazione di qualificazione dell’appaltatore fallimento o per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci e se nei confronti dell’appaltatore è intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di prevenzione contrattare con la pubblica amministrazione.
3. Nei casi di cui al codice delle leggi antimafiarisoluzione contrattuale o di esecuzione di ufficio, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del DLgs 50/2016. I casi elencati saranno contestati all’Appaltatore per iscritto la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltanteappaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordi- ne di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, previamente con la contestuale indi- cazione della data in cui avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o contestualmente suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla dichiarazione presenza di volersi avvalere due testimoni, alla redazione dello stato di consi- stenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esi- stenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della clausola risolutiva espressa di cui al presente articoloStazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo co- sto.
5. Non potranno essere intese, quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo, eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’Appaltatore di qualsivoglia natura. La risoluzione contrattuale Il contratto è altresì ammessa al ricorrere di quanto previsto dalla legge 726/82 e smi risolto qualora, previo esperimento per il manifestarsi di avvio errori o di omissioni del procedimento ex art. 7 L. 241/90 e s.m.i.proget- to costruttivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la Stazione Appaltante ritenga il venir meno del rapporto fiduciario con l'Appaltatore. Nel caso di risoluzionerealizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, la Stazione Appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ex art. 1453come definiti dall'articolo 132, comma 1 6, del Cod. Civ.Codice dei contratti, ed in particolare si riserva di esigere dall’Impresa rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il rimborso di eventuali spese incontrate in misura superiore rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento quinto dell'importo originario del contratto. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica l’art. 108 del DLgs 50/2016.
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Samples: Capitolato Speciale Opere Edili
Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori. Qualora ricorrano le fattispecie di cui all’art. 108 commi 3 Oltre che nelle ulteriori ipotesi previste dalla legge e 4 del DLgs 50/2016dal presente capitolato, il Responsabile del procedimento propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto d’appalto, tenuto conto dello stato dei lavori e delle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell’intervento, mediante formale contestazione scritta all’Appaltatore. La Stazione Appaltante può procedere l’amministrazione procede alla risoluzione del contratto nei casi previsti all’art. 108 c. 1 del DLgs 50/2016 e deve risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 108 c. 2 del DLgs 50/2016, in caso seguenti casi:
a. sopravvenuta causa di decadenza dell’attestazione di qualificazione dell’appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci e se nei confronti dell’appaltatore è intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati esclusione di cui all’art. 80 del DLgs 50/2016D.lgs. I casi elencati saranno contestati all’Appaltatore 50/2016 e s.m.i.;
b. perdita del possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale richiesti per iscritto dalla Stazione appaltantel’ammissione alla gara e per la stipulazione del contratto;
c. subappalto non autorizzato ovvero mancato rispetto, previamente da parte dell’Esecutore, delle ingiunzioni fattegli come disposto negli articoli precedenti;
d. per ritardo nell'inizio o contestualmente alla dichiarazione per ingiustificata sospensione dei lavori o per ritardo rispetto al programma di volersi avvalere esecuzione dei lavori, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell’appalto, viene contrattualmente configurata come negligenza grave o contravvenzione da parte dell’Appaltatore agli obblighi e alle condizioni stipulate;
e. nel caso di mancato rispetto della clausola risolutiva espressa normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui a D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
f. per mancata costituzione o reintegrazione della garanzia definitiva;
g. per ripetute inadempienze, che regolarmente contestate, abbiano determinato un importo complessivo delle penali superiore al presente articolo. Non potranno essere intese10 per centro dell’importo netto contrattuale;
h. cessione anche parziale del contratto;
i. nel caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010, quale rinuncia ad avvalersi della clausola testo vigente, in materia di cui al presente articolotracciabilità dei flussi finanziari, eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali ivi compreso l’obbligo di effettuare il pagamento delle retribuzioni dei lavoratori subordinati a mezzo bonifico e con altre forme, che consentano comunque la stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’Appaltatore di qualsivoglia naturatracciabilità del pagamento stesso. La risoluzione contrattuale è altresì ammessa al ricorrere di quanto previsto dalla legge 726/82 e smi qualora, previo esperimento di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/90 e s.m.i., la Stazione Appaltante ritenga contratto non pregiudica in ogni caso il venir meno del rapporto fiduciario con l'Appaltatore. Nel caso di risoluzione, la Stazione Appaltante si riserva ogni diritto dell’Ente al risarcimento dei danni subiti ex arta causa dell’inadempimento. 1453Nei casi di risoluzione del contratto si procederà ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016. L’Appaltatore inadempiente è tenuto ad effettuare a propria cura e spese la guardiania del cantiere e la custodia dei materiali, comma 1 macchinari e attrezzature che debbano essere lasciati a disposizione del Codcommittente, la cui formale presa in consegna potrà avvenire ad intervenuta aggiudicazione dei lavori di completamento. Civ.All’atto dell’immissione formale nel possesso del cantiere dell’Impresa che deve provvedere al completamento dei lavori, si procederà a verbalizzare definitivamente - con apposito stato di consistenza redatto in contraddittorio con l’impresa inadempiente e con l’impresa subentrante o, in assenza della prima, con l’assistenza di due testimoni - materiali, macchinari e attrezzature da consegnare all’impresa subentrante ed in particolare si riserva a disporre lo sgombero di esigere dall’Impresa il rimborso di eventuali spese incontrate in misura superiore rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica l’art. 108 del DLgs 50/2016utilizzabile.
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Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori. Qualora ricorrano le fattispecie di cui all’art. 108 commi 3 e 4 del DLgs 50/2016, il Responsabile del procedimento propone alla Stazione Appaltante Per la risoluzione del contratto d’appaltotrova applicazione l’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, tenuto conto dello stato nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile. Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'ente committente all’affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, qualora l’affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei lavori e delle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell’interventomovimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell’articolo 3, mediante formale contestazione scritta all’Appaltatorecomma 9bis della legge n. 136/2010. La Stazione Appaltante può procedere comunicazione relativa alla risoluzione del contratto nei casi previsti all’art. 108 c. 1 dovrà riportare la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo: Nel caso di risoluzione del DLgs 50/2016 e deve risolvere il contratto, l’accertamento da parte del Direttore dei lavori, dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, la redazione dell’inventario dei materiali di cui si intenda prendere possesso, concordandone il prezzo, e la precisazione dei termini assegnati all’Appaltatore inadempiente per il totale sgombero del cantiere e la relativa presa di possesso da parte dell’Committente ; Nel caso di esecuzione d’ufficio, l’accertamento da parte del Direttore dei lavori, dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, la redazione dell’inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera di cui si intenda prendere possesso perché utilizzabili ai sensi dell’artfini dell’affidamento dei lavori di completamento al secondo classificato o tramite nuovo appalto. 108 c. 2 In relazione di quanto sopra: nel caso di risoluzione del DLgs 50/2016contratto, ove alla data stabilita per la presa di possesso del cantiere da parte dell’Committente il totale sgombero non risultasse effettuato, si procederà d’ufficio a carico dell’Appaltatore inadempiente e alla successiva presa di possesso: nel caso di esecuzione d’ufficio, la risoluzione del rapporto contrattuale con l’Appaltatore inadempiente è rinviata a data successiva alla quale l’Committente procede alla formale immissione del nuovo Appaltatore nel possesso del cantiere soltanto dopo l’avvenuto affidamento dei lavori di completamento al secondo classificato o dopo la eventuale aggiudicazione di nuovo appalto; fino a tale immissione l’Appaltatore inadempiente è tenuto ad effettuare a propria cura e spese la guardiania del cantiere e la custodia dei materiali, macchinari e attrezzature lasciati a disposizione del Committente , la cui presa formale in consegna potrà avvenire soltanto in occasione di detta reimmissione. Sempre nel caso di esecuzione d’ufficio, all’atto della immissione formale nel possesso del cantiere dall’Appaltatore aggiudicatario del completamento dei lavori, si procede a verbalizzare definitivamente, con apposito stato di consistenza redatto in contraddittorio con l’Appaltatore inadempiente e con l’Appaltatore subentrante o, in caso assenza del primo con la presenza di decadenza dell’attestazione due testimoni, materiali, macchinari e attrezzature da consegnare all’Appaltatore subentrante e a disporre lo sgombero di qualificazione dell’appaltatore quanto non utilizzabile. Gli eventuali materiali, macchinari ed attrezzature che risultassero mancanti in occasione della redazione del nuovo stato di consistenza, comportano il riconoscimento del relativo costo a favore dell’Appaltatore subentrante con l’applicazione dei prezzi correnti al netto del ribasso d’asta, con maggiore costo a carico dell’Appaltatore inadempiente. Ove nel riappalto non sia stata prevista la cessione, ma solo l’uso dei macchinari e attrezzature da impiegare per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci l’ultimazione dei lavori, l’Appaltatore subentrante è tenuto ad assicurarne il buon uso e se nei confronti dell’appaltatore a mantenerli in condizione di normale manutenzione, fino alla riconsegna, da effettuare con verbali redatti dal Direttore dei lavori in contraddittorio con i due Appaltatori, ogni volta che non è intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione più necessario il loro impiego. Con la sottoscrizione del contratto l’Appaltatore dichiara il proprio incondizionato consenso a quanto sopra specificato ove si debba applicazione una delle ipotesi di misure rescissione del contratto e di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del DLgs 50/2016. I casi elencati saranno contestati all’Appaltatore per iscritto dalla Stazione appaltante, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo. Non potranno essere intese, quale rinuncia ad avvalersi della clausola esecuzione d’ufficio dei lavori di cui al presente articolo, con il conseguente riappalto dei lavori di completamento. Nei casi di rescissione del contratto, di esecuzione d’ufficio o comunque di riappalto in danno, come pure in caso di fallimento dell’Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, fatto salvo di ogni diritto e ulteriore azione del Committente : ponendo a base d’asta del riappalto, oppure a base dell’affidamento del secondo classificato, l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire in danno risultante dal computo metrico estimativo dei lavori necessari per il completamento delle opere, determinato con l’applicazione dei prezzi dell’elenco posto a base di gara dell’appalto originario, comprensivo degli ulteriori lavori previsti da eventuali mancate contestazioni e/perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o precedenti inadempimenti per i quali la stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/atto aggiuntivo sottoscritti dall’Appaltatore inadempiente; Ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente: L’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del riappalto, o di affidamento ai sensi del sopra richiamato articolo, e importo netto delle stesse opere di completamento risultante dall’aggiudicazione a suo tempo effettuata all’Appaltatore inadempiente e dagli eventuali atti di mera tolleranza sottomissione o aggiuntivi; L’eventuale maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove il Committente non si sia avvalso della facoltà di affidamento al secondo classificato o derivata dalla ripetizione della gara di riappalto eventualmente andata deserta, da effettuare necessariamente con importo a fronte base d’asta opportunamente maggiorato; L’importo delle penali per il periodo di pregressi inadempimenti dell’Appaltatore di qualsivoglia natura. La risoluzione contrattuale è altresì ammessa al ricorrere di quanto previsto dalla legge 726/82 e smi qualora, previo esperimento di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/90 e s.m.i., la Stazione Appaltante ritenga il venir meno del rapporto fiduciario con l'Appaltatoreritardo. Nel caso di risoluzione, la Stazione Appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ex art. 1453, comma 1 del Cod. Civ., ed in particolare si riserva di esigere dall’Impresa il rimborso di eventuali spese incontrate in misura superiore rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento risoluzione del contratto. Per quanto non espressamente previsto , ai fini dell’applicazione delle penali di cui all’ultimo capoverso, il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall’Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori ed il termine assegnato dal presente articolo si applica l’art. 108 del DLgs 50/2016Direttore dei lavori per compiere i lavori.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori. Qualora ricorrano 1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore con le fattispecie procedure di cui all'art. 108 del D. Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. in particolare se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
b) con riferimento alle modifiche di cui all’art. 108 commi 3 106, comma 1, lettere b) e 4 c) del DLgs 50/2016D. Lgs.18 aprile 2016, n. 50 in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il Responsabile rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale o comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, ovvero siano intervenute circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore ma sono state superate le soglie di cui al comma 7 del procedimento propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto d’appalto, tenuto conto dello stato dei lavori e delle predetto articolo; con riferimento a modifiche non sostanziali sono state superate eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell’intervento, mediante formale contestazione scritta all’Appaltatore. La Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti all’art. 108 c. 1 del DLgs 50/2016 e deve risolvere il contratto, soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’art. 108 c. 2 106, comma 1, lettera e); con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del DLgs 50/2016progetto esecutivo che pregiudicano, in caso tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell’articolo 106 ;
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 del D.Lgs.18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., per quanto riguarda i settori ordinari ovvero di cui all’articolo 170, comma 3, per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell’articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo;
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice dei contratti.
2. Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell’attestazione dell'attestazione di qualificazione dell’appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci e se mendaci;
b) nei confronti dell’appaltatore è dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafiaantimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del DLgs 50/2016D.Lgs. I casi elencati saranno contestati all’Appaltatore 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i..
3. Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per iscritto dalla Stazione appaltantela presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo. Non potranno essere inteseovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo, eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’Appaltatore di qualsivoglia natura. La risoluzione contrattuale è altresì ammessa al ricorrere di quanto previsto dalla legge 726/82 e smi qualora, previo esperimento di avvio su proposta del responsabile del procedimento ex artdichiara risolto il contratto.
4. 7 L. 241/90 Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e s.m.i.redatto processo verbale in contraddittorio con l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la Stazione Appaltante ritenga stazione appaltante risolve il venir meno del rapporto fiduciario con l'Appaltatorecontratto, fermo restando il pagamento delle penali.
5. Nel caso di risoluzionerisoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
6. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ex art. 1453, comma 1 del Cod. Civstazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese., ed in particolare si riserva di esigere dall’Impresa il rimborso di eventuali spese incontrate in misura superiore rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica l’art. 108 del DLgs 50/2016.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori. Qualora ricorrano Costituiscono grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali e, di conseguenza, causa di risoluzione del contratto, i seguenti casi:
a. inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte all’Appaltatore, nei termini imposti dagli stessi atti;
b. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
c. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le fattispecie assicurazioni obbligatorie del personale;
d. sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;
e. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
f. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
g. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
h. mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Dlgs. 81/2008 o dei piani di sicurezza integranti il contratto, e delle ingiunzioni fatte all’Appaltatore al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal RUP o dal Coordinatore per la Sicurezza;
i. azioni od omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto 81/2008;
j. violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti. Nelle ipotesi di cui all’art. 108 commi 3 e 4 comma 1 del DLgs 50/2016, il Responsabile del procedimento propone alla Stazione Appaltante 50/2016 la risoluzione del contratto d’appalto, tenuto conto dello stato dei lavori e delle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell’intervento, mediante formale contestazione scritta all’Appaltatore. La Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione del contratto; il contratto è risolto di diritto nei casi previsti all’artdall’art. 108 c. 1 comma 3 del DLgs 50/2016 n°50/2016. Il contratto è altresì risolto in caso di mancato rispetto di quanto previsto dalla Legge 136/2010 in materia di tracciabilità. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o con comunicazione via PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello Stato di Consistenza dei Lavori. Alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e deve risolvere il contrattol'Appaltatore o suo rappresentante oppure, ai sensi dell’artin mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello Stato di Consistenza dei Lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. 108 c. 2 In caso di fallimento dell’Appaltatore, la Stazione Appaltante può avvalersi, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del DLgs 50/2016Codice dei Contratti. Qualora l’esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di decadenza dell’attestazione fallimento dell’Impresa mandataria o di qualificazione dell’appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci una Impresa mandante, trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e se nei confronti dell’appaltatore è intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 18 dell’articolo 48 del DLgs 50/2016. I Nei casi elencati saranno contestati di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:
a. applicando l’art. 110 del DLgs 50/2016 o, qualora non sia possibile, ponendo a base dell’affidamento del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell’ordinamento vigente, l’importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’Appaltatore inadempiente medesimo;
b. ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente:
1.1. l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra l’importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’Appaltatore inadempiente;
1.2. l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con l’importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
1.3. l’eventuale maggiore onere per iscritto dalla Stazione appaltante, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo. Non potranno essere intese, quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo, eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’Appaltatore di qualsivoglia natura. La risoluzione contrattuale è altresì ammessa al ricorrere di quanto previsto dalla legge 726/82 e smi qualora, previo esperimento di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/90 e s.m.i., la Stazione Appaltante ritenga per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il venir meno del rapporto fiduciario con l'Appaltatorefinanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario. Nel caso di risoluzione, la La Stazione Appaltante si riserva ogni diritto di elaborare un nuovo progetto, anche parzialmente diverso da quello oggetto del contratto risolto, e di porre a carico dell’Appaltatore il maggior costo computato secondo i criteri di cui alla lett. b) del precedente comma, nonché il costo delle opere di ripristino e/o di riparazione o di completamento. Qualora i rapporti economici non possano essere definiti al risarcimento dei danni subiti ex art. 1453momento della risoluzione o del successivo affidamento, comma 1 saranno definiti all’atto del Cod. CivCollaudo Finale dell’intervento riappaltato, ferma restando la responsabilità dell’Appaltatore., ed in particolare si riserva di esigere dall’Impresa il rimborso di eventuali spese incontrate in misura superiore rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica l’art. 108 del DLgs 50/2016.
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