Common use of RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO Clause in Contracts

RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO. Il Contratto disciplina la facoltà del Concedente di risolvere lo stesso, ai sensi dell’articolo 1454 del codice civile, a fronte di un inadempimento del Concessionario, previa diffida ad adempiere da trasmettere a mezzo posta elettronica certificata e decorso inutilmente il termine in essa fissato. Il Contratto deve contenere l’elencazione dettagliata delle fattispecie che consentono al Concedente l’esercizio della facoltà (ma non l’obbligo) di risolvere il Contratto medesimo. Tra queste, si annoverano: la mancata costituzione o intervenuta invalidità o inefficacia di anche una sola garanzia, cauzione o copertura assicurativa richiesta dal Contratto; i vizi o le gravi difformità dell’Opera; l’inadeguata e/o carente manutenzione dell’Opera idonea a cagionarne il perimento parziale o totale o il relativo grave danneggiamento; il superamento dell’importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di penali per ritardo in fase di costruzione ovvero a titolo di decurtazione del canone per indisponibilità dell’Opera o mancata erogazione dei servizi; la violazione dei protocolli di legalità e la violazione delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributiva e fiscale; il fallimento del Concessionario, se non ne è possibile la sostituzione; la violazione dei limiti contrattuali concernenti i mutamenti della compagine sociale del Concessionario e/o il trasferimento del Contratto o altre violazioni sostanziali; i comportamenti fraudolenti o illegali posti in essere dal Concessionario nell’adempimento delle obbligazioni contrattuali. L’Amministrazione è, in ogni caso, chiamata ad integrare l’elencazione proposta avendo riguardo alle specifiche caratteristiche del progetto e dell’operazione di PPP complessivamente intesa. In linea con le prassi europee e in ossequio al principio di conservazione del Contratto, la risoluzione deve essere considerata un’estrema ratio, che il Concedente deve attivare quando l’inadempimento non è direttamente rimediabile dal Concessionario o, eventualmente, se espressamente previsto, dal finanziatore o con l’ausilio di questo. Il Contratto deve espressamente prevedere le condizioni e le tempistiche ricorrendo le quali l’inadempimento possa essere considerato superabile o rimediabile. In caso di risoluzione per inadempimento del Concessionario, ai fini della corretta quantificazione delle spettanze in favore del Concedente, il Contratto disciplina le voci di computo di cui è necessario tener conto, distinguendo l’ipotesi in cui l’Opera non abbia raggiunto la fase di collaudo o non abbia superato il collaudo con esito positivo dall’ipotesi in cui l’Opera abbia superato il collaudo.

Appears in 1 contract

Samples: www.guidaentilocali.it

RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO. Il Contratto disciplina la facoltà Ai sensi dell’art. 1454 c.c. il Comune potrà comunicare per iscritto al Concessionario intimazione all’adempimento entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, ovvero entro il più ampio termine indicato nella comunicazione, nei seguenti casi: - riscontro di gravi vizi o gravi ritardi nella progettazione e esecuzione delle opere; - esecuzione delle opere in modo difforme dalle prescrizioni progettuali; - chiusura totale o parziale dei parcheggi, anche temporanea, senza giustificato motivo e senza preventiva autorizzazione del Concedente Comune; - applicazione di risolvere lo stessotariffe difformi da quelle convenute; - utilizzazione dei parcheggi, ai sensi dell’articolo 1454 anche parziale, per usi o finalità difformi da quelle previste dai documenti contrattuali; - violazione dell’obbligo di manutenzione ordinaria e straordinaria dei parcheggi; - violazione del codice civile, a fronte divieto di un inadempimento del subconcessione; Qualora il Concessionario, previa diffida ad adempiere da trasmettere a mezzo posta elettronica certificata e decorso inutilmente entro il termine in essa fissato. Il Contratto deve contenere l’elencazione dettagliata delle fattispecie che consentono al Concedente l’esercizio della facoltà (ma stabilito nella comunicazione per l’adempimento, non l’obbligo) abbia rimosso le cause di risolvere il Contratto medesimo. Tra questerisoluzione contestate, si annoverano: la mancata costituzione o intervenuta invalidità o inefficacia di anche una sola garanzia, cauzione o copertura assicurativa richiesta ovvero abbia presentato osservazioni ritenute dal Contratto; i vizi o le gravi difformità dell’Opera; l’inadeguata e/o carente manutenzione dell’Opera idonea a cagionarne il perimento parziale o totale o il relativo grave danneggiamento; il superamento dell’importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di penali per ritardo in fase di costruzione ovvero a titolo di decurtazione del canone per indisponibilità dell’Opera o mancata erogazione dei servizi; la violazione dei protocolli di legalità e la violazione delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributiva e fiscale; il fallimento del Concessionario, se non ne è possibile la sostituzione; la violazione dei limiti contrattuali concernenti i mutamenti della compagine sociale del Concessionario e/o il trasferimento del Contratto o altre violazioni sostanziali; i comportamenti fraudolenti o illegali posti in essere dal Concessionario nell’adempimento delle obbligazioni contrattuali. L’Amministrazione è, in ogni caso, chiamata ad integrare l’elencazione proposta avendo riguardo alle specifiche caratteristiche del progetto e dell’operazione di PPP complessivamente intesa. In linea con le prassi europee e in ossequio al principio di conservazione del ContrattoComune insufficienti, la risoluzione deve essere considerata un’estrema ratio, che il Concedente deve attivare quando l’inadempimento non è direttamente rimediabile dal Concessionario o, eventualmente, se espressamente previsto, dal finanziatore o con l’ausilio di questo. Il Contratto deve espressamente prevedere le condizioni e le tempistiche ricorrendo le quali l’inadempimento possa essere considerato superabile o rimediabileconvenzione si intenderà risolta. In caso di risoluzione della convenzione per inadempimento del Concessionario, questi è obbligato a compiere tutte le attività necessarie ad evitare l’aggravamento del danno ed a riconsegnare al Comune, su richiesta, le opere oggetto della concessione. Il Comune dovrà dare ai soggetti finanziatori della Concessione comunicazione della contestazione al Concessionario di una causa di risoluzione della convenzione, ai fini della corretta quantificazione delle spettanze in favore dell’applicazione del Concedentesuccessivo art. 31. Inoltre, senza che ciò comporti pregiudizio alcuno per ogni ulteriore azione o diritto da far valere nei confronti del Concessionario, il Contratto disciplina le voci Comune si riserva la facoltà di computo avvalersi della clausola risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 c. c., anche per una sola delle cause di cui è necessario tener contoseguito elencate: - fallimento liquidazione, distinguendo l’ipotesi amministrazione controllata, concordato preventivo del Concessionario; - sentenza di condanna passata in cui l’Opera non abbia raggiunto la fase di collaudo o non abbia superato il collaudo con esito positivo dall’ipotesi in cui l’Opera abbia superato il collaudogiudicato per reato che incida sulla moralità e condotta professionale a carico del legale rappresentante del Concessionario.

Appears in 1 contract

Samples: Convenzione

RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO. Il Contratto disciplina la facoltà (a)Il Concedente potrà dar luogo a risoluzione del Concedente di risolvere lo stesso, ai sensi dell’articolo 1454 del codice civile, a fronte di un inadempimento del Concessionario, presente contratto solo previa diffida ad adempiere da trasmettere ai sensi dell’art. 1454 c.c. comunicata per iscritto mediante raccomandata A.R. al Concessionario e ai Finanziatori , con l'attribuzione di un termine per l'adempimento ragionevole e comunque non inferiore ai 30 giorni, qualora: - il progetto esecutivo redatto dal Concessionario non sia meritevole di approvazione in quanto non rispondente alle norme di legge e regolamenti o non rispondente alle prescrizioni fornite in sede di parere dagli Enti competenti; - - il progetto esecutivo redatto dal Concessionario non sia meritevole di approvazione in quanto non redatto in conformità al progetto definitivo offerto dal Concessionario in sede di gara e approvato dal Concedente e in particolare alle condizioni tecniche riportate nella relativa delibera di approvazione; - il Concessionario abbia sospeso o interrotto i lavori per un periodo superiore a mezzo posta elettronica certificata e decorso inutilmente 60 giorni, ove la sospensione o interruzione non consegua a evento destabilizzante o fatto del Concedente; - il Concessionario superi di 180 giorni il termine per il completamento dell’opera previsto dal cronoprogramma definito in essa fissato. Il Contratto deve contenere l’elencazione dettagliata delle fattispecie che consentono al Concedente l’esercizio della facoltà (ma sede di offerta tecnica, ove l'inosservanza del termine non l’obbligo) consegua a evento destabilizzante o fatto del Concedente; - il Concessionario superi di risolvere 180 giorni il Contratto medesimo. Tra questetermine per la messa in esercizio previsto nel cronoprogramma definito in sede di offerta tecnica, si annoveranoove l'inosservanza del termine non consegua a evento destabilizzante o fatto del Concedente; - - il Concessionario sia incorso in violazioni del capitolato di gestione: · tali da pregiudicare in modo rilevante la mancata costituzione o intervenuta invalidità o inefficacia di anche una sola garanzia, cauzione o copertura assicurativa richiesta dal Contratto; i vizi o le gravi difformità dell’Opera; l’inadeguata funzionalità e/o carente manutenzione dell’Opera idonea a cagionarne il perimento parziale la sicurezza dell’opera o totale o il relativo grave danneggiamento; il superamento dell’importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di penali per ritardo in fase di costruzione ovvero a titolo di decurtazione del canone per indisponibilità dell’Opera o mancata erogazione dell’erogazione dei servizi, e non vi abbia posto rimedio entro il termine indicato dal Concedente calcolato a decorrere dal ricevimento di intimazione scritta; la violazione dei protocolli - il Concessionario non abbia applicato in tutto o in parte le disposizioni di legalità e la violazione delle norme cui al D.Lgs 163/2006 in materia di sicurezza affidamento dei lavori o dei servizi a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, ove previsto, ai sensi dell’art. 2.5 del presente contratto; - il Concessionario abbia commesso reati accertati ai sensi dell’art. 135 del codice; - il Concessionario abbia omesso di attivare, di rinnovare a scadenza, o di reintegrare in seguito a escussione anche solo una delle coperture assicurative previste ai successivi artt. 10.1 (Fideiussioni e tutela del lavorogaranzie) e 10.2 (Assicurazioni); - - il Concessionario versi in stato di conclamata insolvenza, contributiva e fiscale; ovvero ne sia dichiarato il fallimento del Concessionariofallimento, se non ne è possibile la sostituzione; la violazione ovvero sia convocata l'assemblea dei limiti contrattuali concernenti i mutamenti della compagine sociale soci del Concessionario e/per deliberarne la liquidazione o il trasferimento del Contratto o altre violazioni sostanziali; i comportamenti fraudolenti o illegali posti in essere dal Concessionario nell’adempimento delle obbligazioni contrattuali. L’Amministrazione è, in ogni caso, chiamata ad integrare l’elencazione proposta avendo riguardo alle specifiche caratteristiche del progetto e dell’operazione di PPP complessivamente intesa. In linea con le prassi europee e in ossequio al principio di conservazione del Contratto, la risoluzione deve essere considerata un’estrema ratio, che il Concedente deve attivare quando l’inadempimento non è direttamente rimediabile dal Concessionario o, eventualmente, se espressamente previsto, dal finanziatore o con l’ausilio di questo. Il Contratto deve espressamente prevedere le condizioni e le tempistiche ricorrendo le quali l’inadempimento possa essere considerato superabile o rimediabile. In caso di risoluzione per inadempimento del Concessionario, ai fini della corretta quantificazione delle spettanze in favore del Concedente, il Contratto disciplina le voci di computo di cui è necessario tener conto, distinguendo l’ipotesi in cui l’Opera non abbia raggiunto la fase di collaudo o non abbia superato il collaudo con esito positivo dall’ipotesi in cui l’Opera abbia superato il collaudoscioglimento.

Appears in 1 contract

Samples: www.unionefrignano.mo.it

RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO. Il Contratto disciplina la Concedente, qualora il Concessionario si renda gravemente inadempiente agli obblighi di seguito specificati, potrà avvalersi della facoltà del Concedente di risolvere lo stessola presente Convenzione, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454 del codice civile, a fronte di un inadempimento del Concessionario, previa diffida ad adempiere da trasmettere a mezzo posta elettronica certificata Codice Civile e decorso inutilmente il termine in essa fissatofissato nella diffida stessa. Il Contratto deve contenere l’elencazione dettagliata delle fattispecie La diffida ad adempiere dovrà essere comunicata per iscritto tramite PEC al seguente indirizzo di posta elettronica del Concessionario @XXX.xx e per conoscenza ai Finanziatori. • La facoltà di cui al comma 1 potrà essere esercitata nei seguenti casi: - superamento della soglia massima per le penali relative al mancato rispetto dei termini stabiliti dalla presente Convenzione per l'esecuzione dei lavori; - gravi vizi o difformità dell’Opera riscontrati nella fase di esecuzione dei lavori; - gravi violazioni del Capitolato di Gestione che consentono al Concedente l’esercizio della facoltà (ma non l’obbligo) comportino l’applicazione di risolvere il Contratto medesimo. Tra queste, si annoverano: penali per l’indisponibilità dell’Opera ovvero per la mancata costituzione o intervenuta invalidità o inefficacia erogazione dei Servizi; - la mancata attivazione anche solo di anche una sola garanzia, cauzione o copertura assicurativa richiesta dal Contratto; i vizi o le gravi difformità dell’Opera; l’inadeguata delle cauzioni e/o carente manutenzione dell’Opera idonea a cagionarne il perimento parziale o totale o il relativo grave danneggiamentocoperture assicurative previste dal presente contratto; il superamento dell’importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di penali per ritardo in fase di costruzione ovvero a titolo di decurtazione del canone per indisponibilità dell’Opera o mancata erogazione dei servizi; la - violazione dei protocolli di legalità e la dei patti di integrità; - gravi violazione delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributiva contributive e fiscale; il fallimento fiscali. • Il Concedente si riserva altresì diritto di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell’articolo 1454 del ConcessionarioCodice Civile in caso di violazione delle previsioni di cui alla Legge n.136/2010, se non ne è possibile la sostituzione; la violazione dei limiti contrattuali concernenti i mutamenti della compagine sociale nonché in caso di sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa previsti dagli articoli 83 e seguenti del Concessionario e/o il trasferimento del Contratto o altre violazioni sostanziali; i comportamenti fraudolenti o illegali posti in essere dal Concessionario nell’adempimento delle obbligazioni contrattualiD. Lgs n.159/2011. L’Amministrazione è, in ogni caso, chiamata ad integrare l’elencazione proposta avendo riguardo alle specifiche caratteristiche del progetto e dell’operazione di PPP complessivamente intesa. In linea con le prassi europee e in ossequio al principio di conservazione del Contratto, la risoluzione deve essere considerata un’estrema ratio, che il Concedente deve attivare quando l’inadempimento non è direttamente rimediabile dal Concessionario o, eventualmente, se espressamente previsto, dal finanziatore o con l’ausilio di questo. Il Contratto deve espressamente prevedere le condizioni e le tempistiche ricorrendo le quali l’inadempimento possa essere considerato superabile o rimediabile. In caso di risoluzione per inadempimento della Convenzione ai sensi del presente articolo, le Parti verificano le seguenti voci al fine di quantificare le somme dovute al Concedente ovvero al Concessionario, ai fini della corretta quantificazione delle spettanze in favore del Concedente, il Contratto disciplina le voci di computo di cui è necessario tener conto, distinguendo l’ipotesi in cui l’Opera non abbia raggiunto la fase di collaudo o non abbia superato il collaudo con esito positivo dall’ipotesi in cui l’Opera abbia superato il collaudo.:

Appears in 1 contract

Samples: Bozza Convenzione