RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO. 1. Il contratto si risolve in caso di grave inadempimento del Concessionario ovvero: - qualora il servizio non venga avviato dopo un mese dalla stipula del contratto - qualora si rilevino gravi e ingiustificate irregolarità nell’esercizio o reiterate permanenti irregolarità anche non gravi in tema di regolarità e sicurezza dell’esercizio - in caso di mancata denuncia del personale dipendente agli Enti previdenziali assistenziali, assicurativi e fiscali e mancato versamento dei contributi di legge da parte del Concessionario o dell’eventuale sub Concessionario - in caso di totale mancata attuazione del Programma rinnovo bus. 2. In tal caso si applica quanto disposto dall'art. 1453 e seguenti del codice civile. La Città metropolitana procede alla risoluzione previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile. 3. Il contratto si risolve di diritto quando l'importo delle penali supera il 10% dell'importo contrattuale. 4. In caso di risoluzione del rapporto contrattuale, il Concessionario è obbligato a proseguire nel servizio fino al subentro del nuovo gestore per un periodo comunque non superiore a dodici mesi agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto. Si applica quanto previsto all'art. 26. 5. Il contratto si risolve di diritto anche in caso di abbandono o sospensione ingiustificata dei servizi. Spetta all’Ente Concedente il risarcimento dei danni conseguenti.
Appears in 1 contract
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO. 1. Il Concedente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il presente contratto si risolve ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario tramite pec, nei seguenti casi:
a) modifiche non compatibili con l’art. 175 del D.Lgs. 50/2016;
b) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo 14 “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”;
c) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Concedente, ai sensi del successivo articolo 24 “Brevetti industriali e diritti d’autore”;
d) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Concessionario ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
e) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Concessionario di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
f) in caso di sospensione dell’autorizzazione per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande;
g) nel caso di grave inadempimento o reiterata violazione degli obblighi derivanti dalle normative sulla sicurezza dei luoghi, del pubblico e del personale, e delle specifiche normative antincendio
h) nel caso di grave o reiterata violazione degli obblighi derivanti dal presente contratto in materia di rispetto dell’edificio museale, delle sue pertinenze e delle opere d’arte ivi contenute, e delle misure anti-intrusione negli spazi museali di competenza del Concessionario ovvero: - qualora il servizio non venga avviato dopo un mese dalla stipula del contratto - qualora si rilevino gravi e ingiustificate irregolarità nell’esercizio o reiterate permanenti irregolarità anche non gravi in tema di regolarità e sicurezza dell’esercizio - in i)nel caso di mancata denuncia del personale dipendente agli Enti previdenziali assistenzialisomministrazione di alimenti o bevande avariati, assicurativi e fiscali e mancato versamento dei contributi di legge da parte del Concessionario o dell’eventuale sub Concessionario - in caso di totale mancata attuazione del Programma rinnovo bus.
2. In tal caso si applica quanto disposto dall'art. 1453 e seguenti del codice civile. La Città metropolitana procede alla risoluzione previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile.
3. Il contratto si risolve di diritto quando l'importo delle penali supera il 10% dell'importo contrattuale.
4. In caso di risoluzione del rapporto contrattualecomunque dannosi per la salute, il Concessionario è obbligato a proseguire nel servizio fino al subentro del nuovo gestore se dalla somministrazione derivi un danno per un periodo comunque non superiore a dodici mesi agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto. Si applica quanto previsto all'art. 26.
5. Il contratto si risolve di diritto anche in caso di abbandono uno o sospensione ingiustificata dei servizi. Spetta all’Ente Concedente il risarcimento dei danni conseguenti.più clienti
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Di Concessione Del Servizio Di Ristorante
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO. 1. Il Concedente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il presente contratto si risolve ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario tramite pec, nei seguenti casi:
a) modifiche non compatibili con l’art. 175 del D.Lgs. 50/2016;
b) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo 14 “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”;
c) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Concedente, ai sensi del successivo articolo 24 “Brevetti industriali e diritti d’autore”;
d) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Concessionario ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
e) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Concessionario di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
f) in caso di grave inadempimento del Concessionario ovvero: - qualora il servizio non venga avviato dopo un mese dalla stipula del contratto - qualora si rilevino gravi sospensione dell’autorizzazione per l’attività di somministrazione di alimenti e ingiustificate irregolarità nell’esercizio o reiterate permanenti irregolarità anche non gravi in tema di regolarità e sicurezza dell’esercizio - in bevande;
g) nel caso di mancata denuncia grave o reiterata violazione degli obblighi derivanti dalle normative sulla sicurezza dei luoghi, del personale dipendente agli Enti previdenziali assistenzialipubblico e del personale, assicurativi e fiscali e mancato versamento dei contributi di legge da parte del Concessionario o dell’eventuale sub Concessionario - in delle specifiche normative antincendio
h) nel caso di totale mancata attuazione grave o reiterata violazione degli obblighi derivanti dal presente contratto in materia di rispetto dell’edificio museale, delle sue pertinenze e delle opere d’arte ivi contenute, e delle misure anti-intrusione negli spazi museali di competenza del Programma rinnovo bus.Concessionario
2. In tal caso si applica quanto disposto dall'art. 1453 e seguenti del codice civile. La Città metropolitana procede alla risoluzione previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile.
3. Il contratto si risolve di diritto quando l'importo delle penali supera il 10% dell'importo contrattuale.
4. In i) nel caso di risoluzione del rapporto contrattualesomministrazione di alimenti o bevande avariati, il Concessionario è obbligato a proseguire nel servizio fino al subentro del nuovo gestore o comunque dannosi per la salute, se dalla somministrazione derivi un periodo comunque non superiore a dodici mesi agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto. Si applica quanto previsto all'art. 26.
5. Il contratto si risolve di diritto anche in caso di abbandono danno per uno o sospensione ingiustificata dei servizi. Spetta all’Ente Concedente il risarcimento dei danni conseguenti.più clienti
Appears in 1 contract
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO. 1. Il La Concedente, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario tramite pec, nei seguenti casi:
a) il Concessionario si risolve è trovato, al momento dell'aggiudicazione in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
b) il Concessionario ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente contratto, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida A.N.A.C.;
c) la Concessione non avrebbe dovuto essere aggiudicata in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D .Lgs. n. 50/2016;
d) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Concessionario ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
e) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n.231/01 che impediscano al Concessionario di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
f) in tutte le ipotesi espressamente previste dal presente contratto.
2. La Concedente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario tramite pec, deve risolvere il presente contratto nei seguenti casi:
a) qualora nei confronti del Concessionario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.
3. In caso in cui la Concedente accerti un grave inadempimento del Concessionario ovvero: - qualora ad una delle obbligazioni assunte con il servizio presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Concessionario e contestualmente assegnerà un termine, non venga avviato dopo un mese dalla stipula inferiore a quindici giorni, entro i quali il Concessionario dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Concessionario abbia risposto, la Concedente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto - qualora si rilevino gravi e ingiustificate irregolarità nell’esercizio o reiterate permanenti irregolarità anche non gravi in tema di regolarità e sicurezza dell’esercizio - in caso di mancata denuncia del personale dipendente agli Enti previdenziali assistenziali, assicurativi e fiscali e mancato versamento dei contributi di legge da parte del Concessionario o dell’eventuale sub Concessionario - in caso di totale mancata attuazione del Programma rinnovo bus.
2. In tal caso si applica quanto disposto dall'art. 1453 e seguenti del codice civile. La Città metropolitana procede alla risoluzione previa diffida ad adempiere ai sensi dell'arte per gli effetti dell’art. 1454 del Codice Civile1456 cod. civ.
3. Il contratto si risolve , di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Impresa; resta salvo il diritto quando l'importo delle penali supera il 10% dell'importo contrattualedella Concedente al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
4. In Nel caso di risoluzione del rapporto contrattualecontratto, il Concessionario è obbligato a proseguire nel servizio fino ha diritto soltanto al subentro pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del nuovo gestore per un periodo comunque non superiore a dodici mesi agli stessi prezzicontratto ai sensi dell’art. 108, patti e condizioni comma 5, del contrattoD. Lgs. Si applica quanto previsto all'art. 2650/2016.
5. Il contratto si risolve di diritto anche La Concedente, in caso di abbandono o sospensione ingiustificata dei servizirisoluzione e comunque nei casi di cui all’art. Spetta all’Ente Concedente il risarcimento dei danni conseguenti110, comma 1, del
6. Resta fermo quanto previsto all’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto compatibile.
Appears in 1 contract
Samples: Concession Agreement
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO. 1Ai sensi dell’art. Il contratto si risolve in caso 1454 c.c. il Comune potrà comunicare per iscritto al Concessionario intimazione all’adempimento entro il termine di grave inadempimento del Concessionario ovvero30 (trenta) giorni dalla comunicazione, ovvero entro il più ampio termine indicato nella comunicazione, nei seguenti casi: - qualora riscontro di gravi vizi o gravi ritardi nella progettazione e esecuzione delle opere; - esecuzione delle opere in modo difforme dalle prescrizioni progettuali; - chiusura totale o parziale dei parcheggi, anche temporanea, senza giustificato motivo e senza preventiva autorizzazione del Comune; - applicazione di tariffe difformi da quelle convenute; - utilizzazione dei parcheggi, anche parziale, per usi o finalità difformi da quelle previste dai documenti contrattuali; - violazione dell’obbligo di manutenzione ordinaria e straordinaria dei parcheggi; - violazione del divieto di subconcessione; Qualora il servizio Concessionario, entro il termine stabilito nella comunicazione per l’adempimento, non venga avviato dopo un mese dalla stipula del contratto - qualora abbia rimosso le cause di risoluzione contestate, ovvero abbia presentato osservazioni ritenute dal Comune insufficienti, la convenzione si rilevino gravi e ingiustificate irregolarità nell’esercizio o reiterate permanenti irregolarità anche non gravi in tema di regolarità e sicurezza dell’esercizio - in caso di mancata denuncia del personale dipendente agli Enti previdenziali assistenziali, assicurativi e fiscali e mancato versamento dei contributi di legge da parte del Concessionario o dell’eventuale sub Concessionario - in caso di totale mancata attuazione del Programma rinnovo bus.
2. In tal caso si applica quanto disposto dall'art. 1453 e seguenti del codice civile. La Città metropolitana procede alla risoluzione previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile.
3. Il contratto si risolve di diritto quando l'importo delle penali supera il 10% dell'importo contrattuale.
4intenderà risolta. In caso di risoluzione della convenzione per inadempimento del rapporto contrattualeConcessionario, il Concessionario questi è obbligato a proseguire nel servizio fino compiere tutte le attività necessarie ad evitare l’aggravamento del danno ed a riconsegnare al subentro del nuovo gestore per un periodo comunque non superiore a dodici mesi agli stessi prezziComune, patti e condizioni del contratto. Si applica quanto previsto all'art. 26.
5su richiesta, le opere oggetto della concessione. Il contratto Comune dovrà dare ai soggetti finanziatori della Concessione comunicazione della contestazione al Concessionario di una causa di risoluzione della convenzione, ai fini dell’applicazione del successivo art. 31. Inoltre, senza che ciò comporti pregiudizio alcuno per ogni ulteriore azione o diritto da far valere nei confronti del Concessionario, il Comune si risolve riserva la facoltà di diritto avvalersi della clausola risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 c. c., anche per una sola delle cause di seguito elencate: - fallimento liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo del Concessionario; - sentenza di condanna passata in caso di abbandono o sospensione ingiustificata dei servizi. Spetta all’Ente Concedente il risarcimento dei danni conseguentigiudicato per reato che incida sulla moralità e condotta professionale a carico del legale rappresentante del Concessionario.
Appears in 1 contract
Samples: Convention
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO. 1. Il La Concedente, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario tramite pec, nei seguenti casi:
a) il Concessionario si risolve è trovato, al momento dell'aggiudicazione in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
b) il Concessionario ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente contratto, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida X.X.XX.;
c) la Concessione non avrebbe dovuto essere aggiudicata in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.Lgs. n. 50/2016;
d) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Concessionario ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
e) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Concessionario di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
f) in tutte le ipotesi espressamente previste dal presente contratto.
2. La Concedente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario tramite pec, deve risolvere il presente contratto nei seguenti casi:
a) qualora nei confronti del Concessionario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.
3. In caso in cui la Concedente accerti un grave inadempimento del Concessionario ovvero: - qualora ad una delle obbligazioni assunte con il servizio presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Concessionario e contestualmente assegnerà un termine, non venga avviato dopo un mese dalla stipula inferiore a quindici giorni, entro i quali il Concessionario dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Concessionario abbia risposto, la Concedente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto - qualora si rilevino gravi e ingiustificate irregolarità nell’esercizio o reiterate permanenti irregolarità anche non gravi in tema di regolarità e sicurezza dell’esercizio - in caso di mancata denuncia del personale dipendente agli Enti previdenziali assistenziali, assicurativi e fiscali e mancato versamento dei contributi di legge da parte del Concessionario o dell’eventuale sub Concessionario - in caso di totale mancata attuazione del Programma rinnovo bus.
2. In tal caso si applica quanto disposto dall'art. 1453 e seguenti del codice civile. La Città metropolitana procede alla risoluzione previa diffida ad adempiere ai sensi dell'arte per gli effetti dell’art. 1454 del Codice Civile1456 c.c.
3. Il contratto si risolve , di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Impresa; resta salvo il diritto quando l'importo delle penali supera il 10% dell'importo contrattualedella Concedente al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
4. In Nel caso di risoluzione del rapporto contrattualecontratto, il Concessionario è obbligato a proseguire nel servizio fino ha diritto soltanto al subentro pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del nuovo gestore per un periodo comunque non superiore a dodici mesi agli stessi prezzicontratto ai sensi dell’art. 108, patti e condizioni comma 5, del contrattoD. Lgs. Si applica quanto previsto all'art. 2650/2016.
5. Il contratto si risolve di diritto anche La Concedente, in caso di abbandono o sospensione ingiustificata dei servizirisoluzione e comunque nei casi di cui all’art. Spetta all’Ente Concedente il risarcimento dei danni conseguenti110, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare una nuova concessione per l’affidamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dal Concessionario in sede di offerta.
6. Resta fermo quanto previsto all’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto compatibile.
Appears in 1 contract
Samples: Concessione
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO. 1. Il contratto si risolve in caso di grave Ai sensi dell’art. 176, comma 7, del Codice, qualora la Concessione e/o il singolo Contratto siano risolti per inadempimento del Concessionario ovvero: - qualora il servizio non venga avviato dopo un mese dalla stipula del contratto - qualora si rilevino gravi e ingiustificate irregolarità nell’esercizio o reiterate permanenti irregolarità anche non gravi in tema di regolarità e sicurezza dell’esercizio - in caso di mancata denuncia del personale dipendente agli Enti previdenziali assistenzialiConcessionario, assicurativi e fiscali e mancato versamento dei contributi di legge da parte del Concessionario o dell’eventuale sub Concessionario - in caso di totale mancata attuazione del Programma rinnovo bustrova applicazione l’art. 1453 Cod. Civ.
2. In tal caso si applica quanto disposto dall'art. 1453 e seguenti del codice civile. La Città metropolitana procede Il Concedente e/o le singole Amministrazioni Utenti possono dar luogo alla risoluzione della Convenzione e/o del Contratto, previa diffida ad adempiere adempiere, ai sensi dell'artdell’art. 1454 Cod. Civ., comunicata per iscritto al Concessionario, ai sensi dell’art. 40 della Convenzione, con l’attribuzione di un termine per l'adempimento ragionevole e, comunque, non inferiore a giorni 60 (sessanta), in caso di:
a. riscontro di gravi vizi nella gestione del Servizio secondo quanto previsto dall’art. 176 del Codice;
b. conclamata insolvenza del Concessionario, ovvero ove sia dichiarato il fallimento dello stesso;
c. applicazione di penali da parte del Concedente, in relazione alle obbligazioni poste in suo favore, ai sensi dell’art. 21 della Convenzione, per un importo che supera complessivamente il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale netto e/o, in relazione alla risoluzione dei Contratti, il 10% (dieci per cento) del valore del singolo Contratto;
d. mancata attivazione, da parte del Concessionario, di una delle coperture assicurative, previste per legge e ai sensi della Convenzione, o mancato reintegro delle garanzie, ove le stesse si siano ridotte per qualsiasi causa, fermo restando il loro progressivo svincolo;
e. sentenza di condanna passata in giudicato dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice Civileper i reati di cui all’art. 80, comma 1 del Codice;
f. violazione delle obbligazioni in materia di monitoraggio per come definite dalle Linee Guida ANAC n. 9, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Xxxxxxxx n. 318 del 28 marzo 2018, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato».
3. Il contratto si risolve di diritto quando l'importo delle penali supera il 10% dell'importo contrattuale.
4. In caso di risoluzione per inadempimento del rapporto contrattualeConcessionario, a quest’ultimo sarà dovuto il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite a favore delle Amministrazioni Utenti, nonché il rimborso da parte del Concedente dei costi sostenuti, direttamente o indirettamente, e non remunerati per la progettazione, predisposizione, setup o ammodernamento dell’Infrastruttura decurtati degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
4. La risoluzione della Convenzione determina la risoluzione dei singoli Contratti a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Concessionario è obbligato si impegna a proseguire nel servizio fino al subentro porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del nuovo gestore per un periodo comunque non superiore a dodici mesi agli stessi prezziServizio in favore delle Amministrazioni Utenti, patti e condizioni fermo il pagamento del contratto. Si applica quanto previsto all'art. 26prezzo delle prestazioni che saranno rese alle Amministrazioni Utenti.
5. Il contratto si risolve di diritto anche in caso di abbandono o sospensione ingiustificata dei servizi. Spetta all’Ente Concedente il risarcimento dei danni conseguenti.
Appears in 1 contract
Samples: Concessione Per La Realizzazione E Gestione Di Una Nuova Infrastruttura Informatica
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO. 1. Il contratto Qualora il Concessionario si risolve in caso renda gravemente inadempiente agli obblighi di grave inadempimento del Concessionario ovvero: - qualora seguito specificati, il servizio non venga avviato dopo un mese dalla stipula del contratto - qualora si rilevino gravi e ingiustificate irregolarità nell’esercizio o reiterate permanenti irregolarità anche non gravi in tema Concedente potrà avvalersi della facoltà di regolarità e sicurezza dell’esercizio - in caso di mancata denuncia del personale dipendente agli Enti previdenziali assistenzialirisolvere la Convenzione, assicurativi e fiscali e mancato versamento dei contributi di legge da parte del Concessionario o dell’eventuale sub Concessionario - in caso di totale mancata attuazione del Programma rinnovo bus.
2. In tal caso si applica quanto disposto dall'art. 1453 e seguenti del codice civile. La Città metropolitana procede alla risoluzione previa diffida ad adempiere ai sensi dell'artdell’art. 1454 c.c. e decorso inutilmente il termine in essa fissato. La diffida ad adempiere dovrà essere comunicata per iscritto tramite PEC al seguente ufficio Direzione Unità di Business Nord Ovest, indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx del Codice CivileConcessionario e per conoscenza ai finanziatori.
2. La facoltà di cui al precedente punto 1 potrà essere esercitata nei seguenti casi:
a. superamento della soglia massima per le penali relative al mancato rispetto dei termini stabiliti dalla Convenzione per l’esecuzione degli Interventi, secondo quanto disposto dall’Articolo 10.8, punto 6;
b. gravi vizi o difformità degli Interventi riscontrati nella fase di esecuzione;
c. gravi violazioni del Progetto di Gestione, che comportino l’applicazione di penali per l’indisponibilità degli Interventi ovvero per la mancata erogazione del Servizio, secondo quanto previsto dall’Articolo 18.3;
d. mancata attivazione anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui ai precedenti Articoli 20 e 21;
e. violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità;
f. gravi violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive e fiscali.
3. Il contratto Concedente si risolve riserva altresì diritto di diritto quando l'importo risolvere la Convenzione, ai sensi dell’art. 1454 c.c., in caso di violazione delle penali supera il 10% dell'importo contrattualeprevisioni di cui alla l. n. 136/2010 e dell’Articolo 19 della Convenzione nonché in caso di sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa previsti dagli art. 83 e ss. D.Lgs. n. 159/2011.
4. In caso di risoluzione del rapporto contrattuale, Qualora il Concessionario è obbligato a proseguire non adempia nel servizio fino al subentro termine concessogli dal Concedente nella diffida ad adempiere, si procederà ai sensi del nuovo gestore per un periodo comunque non superiore a dodici mesi agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto. Si applica quanto previsto all'art. 26successivo Articolo 24.
5. Il contratto si risolve di È fatto salvo il diritto anche del Concedente al risarcimento del danno eventualmente patito in caso di abbandono o sospensione ingiustificata dei servizi. Spetta all’Ente Concedente il risarcimento dei danni conseguentiragione della risoluzione della Convenzione.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Di Appalto
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO. 1. 27.1 Il contratto si risolve Concedente potrà avvalersi della facoltà di risolvere la presente Convenzione nelle ipotesi previste per legge ed in ogni caso:
a. se nei confronti del Concessionario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice;
b. decadenza dell’attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico;
c. in caso di grave e protratto inadempimento del Concessionario ovvero: - qualora accertato giudizialmente con sentenza passata in giudicato;
d. mancata attivazione delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui ai precedenti articoli 25 e 26;
e. sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa nel Concessionario ovvero in imprese coinvolte nell’esecuzione dei lavori;
f. protratta sospensione della realizzazione dell’Opera per fatti imputabili al Concessionario o a terzi di cui il servizio non venga avviato dopo un mese dalla stipula del contratto - qualora si rilevino gravi e ingiustificate irregolarità nell’esercizio o reiterate permanenti irregolarità anche non gravi in tema di regolarità e sicurezza dell’esercizio - in caso di mancata denuncia del personale dipendente agli Enti previdenziali assistenziali, assicurativi e fiscali e mancato versamento dei contributi Concessionario debba rispondere ai sensi di legge da parte del Concessionario o dell’eventuale sub Concessionario - gravi violazioni che mettano in caso pericolo la funzionalità dell’ Opera;
g. gravi vizi o difformità dell’Opera riscontrati nella fase di totale mancata attuazione del Programma rinnovo bus.
2. In tal caso si applica quanto disposto dall'art. 1453 e seguenti del codice civile. La Città metropolitana procede alla risoluzione previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile.
3. Il contratto si risolve di diritto quando l'importo delle penali supera il 10% dell'importo contrattuale.
4. In caso di risoluzione del rapporto contrattuale, il Concessionario è obbligato a proseguire nel servizio fino al subentro del nuovo gestore per un periodo comunque non superiore a dodici mesi agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto. Si applica quanto previsto all'art. 26.
5. Il contratto si risolve di diritto anche in caso di abbandono o sospensione ingiustificata esecuzione dei servizi. Spetta all’Ente Concedente il risarcimento dei danni conseguenti.lavori;
Appears in 1 contract
Samples: Concessione