Rumors. 17.1. Quando si sia in presenza di notizie di dominio pubblico non comunicate al mercato e idonee a influenzare il prezzo degli Strumenti Finanziari, il FIGP valuta l’opportunità di informare al più presto il pubblico circa la veridicità delle notizie, integrandone e correggendone il contenuto.
Rumors. 12 Si veda l’art. 3 del Regolamento 1055/2016.
Rumors. 9.1 In presenza di Rumours la Società, ai sensi della vigente disciplina, valuta l’opportunità di diffondere uno specifico comunicato stampa volto a ripristinare la correttezza informativa nei confronti del pubblico e ad evitare che lo stesso sia indotto in errore, secondo le modalità indicate nel precedente articolo 6.
Rumors. Il Direttore Investor Relations & Corporate Communications dovrà vigilare sulla presenza di eventuali rumors di mercato riguardanti notizie non diffuse dalla Società, affinché l’Amministratore Delegato, tempestivamente informato, possa valutare la necessità di diffondere un comunicato, che confermi la veridicità delle notizie, integrandone o correggendone ove necessario il contenuto, ovvero la smentisca, consultati anche il Group CFO e il Group General Counsel, se ritenuto opportuno.
Rumors. Fermo restando l'obbligo di comunicazione al mercato al venir meno della riservatezza di una Informazione Privilegiata secondo quanto disposto nel precedente articolo, allorché il prezzo di mercato degli strumenti finanziari vari in misura rilevante (ad esempio in caso di sospensione del titolo non imputabile ad errori tecnici), ossia in maniera non in linea con l'andamento del mercato, rispetto all'ultimo prezzo del giorno precedente, la Società, ove interessata dalle predette notizie, informa, senza indugio, il pubblico con Comunicato circa la veridicità delle notizie, integrandone o correggendone il contenuto, ove necessario, al fine di ripristinare condizioni di correttezza e parità informativa. In assenza di variazioni rilevanti nel prezzo di mercato, ma in presenza di rumors che possano rappresentare segnali inequivocabili del mancato rispetto degli obblighi di riservatezza, si applicherà quanto disposto dall’art. 3.1.
Rumors. 17.1. Quando a mercato chiuso (ovvero nella fase di pre-apertura) si sia in presenza di notizie di dominio pubblico non comunicate al mercato e idonee a influenzare il prezzo degli Strumenti Finanziari, l’A.D. valuta l’opportunità di informare al più presto il pubblico circa la veridicità delle notizie, integrandone e correggendone il contenuto.
Rumors. Fermo restando quanto previsto in caso di utilizzo della Procedura sull’utilizzo del ritardo nella comunicazione, qualora la riservatezza delle Informazioni Privilegiate non sia più garantita:
Rumors. 11.1 Qualora:
Rumors. Fermo restando l'obbligo di comunicazione al mercato al venir meno della riservatezza di una Informazione Privilegiata secondo quanto disposto nel paragrafo precedente, allorché: • in presenza di notizie diffuse tra il pubblico non ai sensi dell'art. 66 del Regolamento Emittenti, concernenti la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della Società e/o delle controllate, ovvero operazioni di finanza straordinaria, ovvero l'andamento degli affari della Società (c.d. rumors) e • il prezzo di mercato degli strumenti finanziari vari in misura rilevante, ossia in maniera non in linea con l'andamento del mercato, rispetto all'ultimo prezzo del giorno precedente, la Società o i soggetti che la controllano, ove interessati dalle predette notizie, informano senza indugio il pubblico con Comunicato circa la veridicità delle notizie, integrandone o correggendone il contenuto, ove necessario, al fine di ripristinare condizioni di correttezza e parità informativa. In assenza di variazioni rilevanti nel prezzo di mercato, ma in presenza di rumors che possano rappresentare segnali inequivocabili del mancato rispetto degli obblighi di riservatezza, si applicherà quanto disposto dal paragrafo 4.2.