Scatti di anzianità. A far tempo dal 1.1.2001 gli scatti di anzianità vengono riconosciuti con cadenza triennale (30 mesi per quello in corso di maturazione); 4 anni per il 1° scatto in tutti i casi di assunzione, nonché in caso di passaggio dal 2° livello retributivo a quelli superiori dei quadri direttivi. Per il personale appartenente al 1° ed al 2° livello retributivo della categoria dei Quadri Direttivi gli scatti di anzianità spettano nel numero complessivo massimo di 8. Fermo restando quanto previsto al primo comma del presente articolo, al personale in servizio alla data del 31.12.1997, gli scatti di anzianità competono nel numero massimo di 12 più un ulteriore aumento periodico secondo la tabella A allegata. Per il 3° e 4° livello retributivo spettano nel numero complessivo massimo di 7 e decorrono dalla data di assunzione o nomina. Per il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1997, resta confermato il numero complessivo di 9 scatti come stabilito nel c.c.n.l. del 5/6/1992 e relativo accordo di rinnovo del 18/7/1995. Qualora nel passaggio dal 2° al 3° livello della categoria dei Quadri Direttivi, che avvenga successivamente al 31 dicembre 2007, emerga che l’interessato viene a beneficiare di un incremento annuo inferiore a euro 3.000,00, l’Azienda provvede a erogare la differenza necessaria a garantire comunque detto incremento minimo sotto forma di “assegno ex intesa 21.12.2007”. L’assegno in parola è riassorbibile per effetto di futuri incrementi retributivi. L’assorbimento per effetto degli scatti di anzianità avviene in ragione della differenza tra la misura dello scatto prevista per il 3° livello retributivo e quella prevista per il 2° livello retributivo. Tale differenza va mantenuta inalterata tempo per tempo rispetto alla retribuzione del quadro direttivo di 2° livello con pari anzianità.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Scatti di anzianità. A far tempo dal 1.1.2001 1° novembre 1999, gli scatti di anzianità vengono riconosciuti con cadenza triennale (30 mesi per quello in corso di maturazionematurazione a tale data); 4 anni per il 1° primo scatto in tutti i casi di assunzione, nonché in caso di passaggio dal 2al 3° o 4° livello retributivo a quelli superiori dei quadri direttivi. Ogni scatto decorre dal primo giorno del mese in cui matura. Per il personale destinatario dei ccnl 19 dicembre 1994 e del ccnl 22 giugno 1995 (per ACRI 16 giugno 1995), in servizio rispettivamente al 19 dicembre 1994 e 1° luglio 1995, resta confermato il numero degli scatti ivi stabilito. Gli scatti di anzianità per il personale assunto dopo tali date appartenente al 1° ed al 2° livello retributivo della categoria dei Quadri Direttivi gli scatti di anzianità quadri direttivi spettano nel numero complessivo massimo di 8. Fermo restando quanto previsto al primo comma del presente articolo, al personale in servizio alla data del 31.12.1997, gli scatti di anzianità competono nel numero massimo di 12 più un ulteriore aumento periodico secondo la tabella A allegata. Per ; per il 3° e 4° livello retributivo spettano dei quadri direttivi spettano, in luogo dei precedenti, nel numero complessivo massimo di 7 e decorrono dalla data di assunzione o nominanomina (v. tabella in all. Per il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1997, resta confermato il numero complessivo di 9 scatti come stabilito nel c.c.n.l. del 5/6/1992 e relativo accordo di rinnovo del 18/7/1995n. 2). Qualora nel in caso di passaggio dal 2° al 3° livello della categoria dei Quadri Direttiviquadri direttivi, che avvenga successivamente al 31 dicembre 2007, emerga che l’interessato viene a beneficiare di un incremento annuo inferiore a euro 3.000,00€ 3.000, l’Azienda l’impresa provvede a erogare la differenza necessaria a garantire comunque detto incremento minimo sotto forma di “assegno ex intesa 21.12.20078 dicembre 2007”. L’assegno in parola è riassorbibile per effetto di futuri incrementi retributivi. L’assorbimento per effetto degli scatti di anzianità avviene in ragione della differenza tra la misura dello scatto prevista per il 3° livello retributivo e quella prevista per il 2° livello retributivo. Tale differenza va mantenuta inalterata tempo per tempo rispetto alla retribuzione del quadro direttivo di 2° livello con pari anzianità. Nel periodo 1° gennaio 2013 - 31 luglio 2014 non matura l’anzianità dei lavoratori/lavoratrici ai fini degli scatti di anzianità e dell’importo ex ristrutturazione tabellare.
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Samples: Verbale Di Accordo, Verbale Di Accordo
Scatti di anzianità. A far tempo dal 1.1.2001 gli scatti di anzianità vengono riconosciuti con cadenza triennale (30 mesi per quello in corso di maturazione); 4 anni per il 1° scatto in tutti i casi di assunzione, nonché in caso di passaggio dal 2° livello retributivo a quelli superiori dei quadri direttivi. Per il personale appartenente al 1° ed al 2° livello retributivo della categoria dei Quadri Direttivi gli scatti di anzianità spettano nel numero complessivo massimo di 8. Fermo restando quanto previsto al primo comma del presente articolo, al personale in servizio alla data del 31.12.1997, gli scatti di anzianità competono nel numero massimo di 12 più un ulteriore aumento periodico secondo la tabella A allegata. Per il 3° e 4° livello retributivo spettano nel numero complessivo massimo di 7 e decorrono dalla data di assunzione o nomina. Per il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1997, resta confermato il numero complessivo di 9 degli scatti come stabilito nel c.c.n.l. del 5/6/1992 e relativo accordo di rinnovo del 18/7/1995. Qualora nel passaggio dal 2° al 3° livello della categoria dei Quadri Direttivi, che avvenga successivamente al 31 dicembre 2007, emerga che l’interessato viene a beneficiare di un incremento annuo inferiore a euro 1.549,37 3.000,00, l’Azienda provvede a erogare la differenza necessaria a garantire comunque detto incremento minimo sotto forma di “assegno ex intesa 7.12.2000 21.12.2007”. L’assegno in parola è riassorbibile per effetto di futuri incrementi retributivi. L’assorbimento per effetto degli scatti di anzianità avviene in ragione della differenza tra la misura dello scatto prevista per il 3° livello retributivo e quella prevista per il 2° livello retributivo. Tale differenza va mantenuta inalterata tempo per tempo rispetto alla retribuzione del quadro direttivo di 2° livello con pari anzianità.
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Samples: Accordo Di Rinnovo Del Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro 27 Settembre 2005 Per I Quadri Direttivi E Per Il Personale Delle Aree Professionali Delle Banche Di Credito Cooperativo Casse Rurali Ed Artigiane, Accordo Di Rinnovo Del Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro 27 Settembre 2005 Per I Quadri Direttivi E Per Il Personale Delle Aree Professionali Delle Banche Di Credito Cooperativo Casse Rurali Ed Artigiane
Scatti di anzianità. A far tempo Art. 186 Il dipendente ha diritto a 10 scatti triennali. L’anzianità di servizio decorre dal 1.1.2001 gli 1° giorno del mese successivo alla data di assunzione. All’occasione del nuovo scatto, l’importo va sommato agli scatti di anzianità vengono riconosciuti con cadenza triennale (30 mesi per quello in corso di maturazione); 4 anni per precedentemente maturati. Viene corrisposto il 1° giorno del mese successivo a quello in cui si compie il triennio. Gli importi degli scatti, per ciascun livello d’inquadramento, in cifra fissa sono determinati nelle seguenti misure: Livelli Importo del singolo scatto in tutti i casi Q 31,00 A 29,50 B1 26,50 B2 25,00 Op. di assunzione, nonché in Vendita di 1° Categoria B3 23,75 Op. di Vendita di 2° Categoria C Op. di Vendita di 3° Categoria 22,50 D1 21,50 D2 21,00 E 20,00 In caso di passaggio dal 2° livello retributivo a quelli superiori dei quadri direttivi. Per prima applicazione contrattuale per un’Azienda proveniente da altro CCNL, all’atto del passaggio, il personale appartenente al 1° ed al 2° livello retributivo della categoria dei Quadri Direttivi gli scatti numero e l’importo degli aumenti periodici di anzianità spettano già maturati dal Lavoratore, dovrà rimanere invariato e riparametrato in tredicesimi, qualora nel numero complessivo massimo precedente CCNL fossero previste maggiori mensilità. Dal compiersi del nuovo triennio in poi, i restanti aumenti periodici di 8. Fermo restando quanto previsto al primo comma anzianità saranno riconosciuti secondo le previsioni del presente articolo, al personale in servizio alla data del 31.12.1997, gli scatti di anzianità competono nel numero massimo di 12 più un ulteriore aumento periodico secondo la tabella A allegata. Per il 3° e 4° livello retributivo spettano nel numero complessivo massimo di 7 e decorrono dalla data di assunzione o nomina. Per il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1997, resta confermato il numero complessivo di 9 scatti come stabilito nel c.c.n.l. del 5/6/1992 e relativo accordo di rinnovo del 18/7/1995. Qualora nel passaggio dal 2° al 3° livello della categoria dei Quadri Direttivi, che avvenga successivamente al 31 dicembre 2007, emerga che l’interessato viene a beneficiare di un incremento annuo inferiore a euro 3.000,00, l’Azienda provvede a erogare la differenza necessaria a garantire comunque detto incremento minimo sotto forma di “assegno ex intesa 21.12.2007”. L’assegno in parola è riassorbibile per effetto di futuri incrementi retributivi. L’assorbimento per effetto La retribuzione degli scatti concorrerà a formare la “Retribuzione Mensile Normale” del Lavoratore. Gli scatti d’anzianità non possono essere assorbiti da aumenti di anzianità avviene in ragione della differenza tra la misura dello scatto prevista per il 3° livello retributivo e quella prevista per il 2° livello retributivo. Tale differenza va mantenuta inalterata tempo per tempo rispetto alla retribuzione del quadro direttivo di 2° livello con pari anzianitàmerito o altri aumenti contrattuali.
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Samples: cisalterziario.it
Scatti di anzianità. A far tempo dal 1.1.2001 dalla data di stipulazione del presente contratto gli scatti di anzianità vengono riconosciuti con cadenza triennale (30 mesi per quello in corso di maturazione); 4 anni per il 1l° scatto in tutti i casi di assunzione, nonché in caso di passaggio dal 2al 3° o al 4° livello retributivo a quelli superiori dei quadri direttivi. Ogni scatto decorre dal primo giorno del mese in cui matura. Per il personale destinatario dei ccnl 12 luglio 1995 e del ccnl 17 luglio 1995, in servizio rispettivamente al 12 luglio 1995 e 1° luglio 1995, resta confermato il numero degli scatti ivi stabilito. Gli scatti di anzianità per il personale assunto dopo tali date appartenente al 1° ed al 2° livello retributivo della categoria dei Quadri Direttivi gli scatti di anzianità quadri direttivi spettano nel numero complessivo massimo di 8. Fermo restando quanto previsto al primo comma del presente articolo, al personale in servizio alla data del 31.12.1997, gli scatti di anzianità competono nel numero massimo di 12 più un ulteriore aumento periodico secondo la tabella A allegata. Per ; per il 3° e 4° livello retributivo spettano dei quadri direttivi spettano, in luogo dei precedenti, nel numero complessivo massimo di 7 e decorrono dalla data di assunzione o nominanomina (vedi TAB. Per il personale E in servizio alla data del 31 dicembre 1997, resta confermato il numero complessivo di 9 scatti come stabilito nel c.c.n.l. del 5/6/1992 e relativo accordo di rinnovo del 18/7/1995allegato n. 2). Qualora nel passaggio dal 2° al 3° livello della categoria dei Quadri Direttivi, che avvenga successivamente al 31 dicembre 2007, quadri direttivi emerga che l’interessato l'interessato viene a beneficiare di un incremento annuo inferiore a euro 3.000,00L. 3.000.000 (€ 1.549,37), l’Azienda l'azienda provvede a erogare la differenza necessaria a garantire comunque detto incremento minimo sotto forma di “assegno ex intesa 21.12.200712.12.2001”. L’assegno L'assegno in parola è riassorbibile per effetto di futuri incrementi retributivi. L’assorbimento L'assorbimento per effetto degli scatti di anzianità avviene in ragione della differenza tra la misura dello scatto prevista per il 3° livello retributivo e quella prevista per il 2° livello retributivo. Tale differenza va mantenuta inalterata tempo per tempo rispetto alla retribuzione del quadro direttivo di 2° livello con pari anzianità.
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Samples: www.firstcisl.it
Scatti di anzianità. A far Con decorrenza dal 1.2.1983, gli operai a tempo dal 1.1.2001 gli scatti indeterminato, per ciascun biennio di anzianità vengono riconosciuti con cadenza triennale (30 mesi per quello di servizio presso la stessa azienda, hanno diritto, a titolo di aumento periodico di anzianità, alla corresponsione di una somma in corso di maturazione); 4 anni per il 1° scatto in tutti i casi di assunzionecifra fissa pari ad € 8,99 mensili se operai comuni, nonché in caso di passaggio ad € 10,33 mensili se operai qualificati, ad € 10,85 mensili se operai qualificati super, ad € 11,36 mensili se operai specializzati e ad € 11,62 mensili se operai specializzati super. Le somme anzidette sono frazionabili ad ora e/o a giornata secondo le norme sulla retribuzione previste dal 2° livello retributivo a quelli superiori dei quadri direttivipresente contratto. Per il personale appartenente al 1° ed al 2° livello retributivo della categoria dei Quadri Direttivi gli scatti di anzianità spettano nel numero complessivo massimo di 8. Fermo restando quanto previsto al primo comma del presente articolo, al personale in servizio alla data del 31.12.1997, gli scatti di anzianità competono Tali aumenti periodici sono fissati nel numero massimo di 12 più un ulteriore aumento periodico secondo la tabella A allegatacinque e maturano dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il lavoratore compie il biennio di servizio. Per il 3° e 4° In caso di passaggio al profilo professionale con livello retributivo spettano nel superiore, l’operaio conserverà il numero complessivo degli aumenti periodici già maturati ed avrà diritto alla loro rivalutazione qualora l’importo previsto per il nuovo profilo professionale sia più elevato. In tal caso lo stesso operaio avrà, altresì, diritto agli ulteriori aumenti periodici di anzianità, sino al raggiungimento del numero massimo di 7 e decorrono dalla data di assunzione o nominacinque. Per il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1997, resta confermato il numero complessivo di 9 scatti come stabilito nel c.c.n.l. del 5/6/1992 e relativo accordo di rinnovo del 18/7/1995. Qualora nel passaggio dal 2° al 3° livello della categoria dei Quadri Direttivi, che avvenga successivamente al 31 dicembre 2007, emerga che l’interessato viene a beneficiare di un incremento annuo inferiore a euro 3.000,00, l’Azienda provvede a erogare la differenza necessaria a garantire comunque detto incremento minimo sotto forma di “assegno ex intesa 21.12.2007”. L’assegno in parola è riassorbibile per effetto di futuri incrementi retributivi. L’assorbimento per effetto L’importo degli scatti aumenti periodici di anzianità avviene in ragione della differenza tra la misura dello scatto prevista spettante all’operaio dipendente è computato ad ogni effetto per il 3° livello retributivo e quella prevista calcolo delle indennità ed istituti contrattuali. Resta ferma la decorrenza dell’11.11.1969, stabilita dai precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro, quale data relativa alla introduzione dell'istituto degli aumenti periodici per il 2° livello retributivogli operai a tempo indeterminato. Tale differenza va mantenuta inalterata tempo individuati nelle aree di cui all’art. 31 del presente contratto collettivo nazionale, sono incrementati nelle seguenti misure: − da € 8,99 a € 9,89 per tempo rispetto alla retribuzione del quadro direttivo di 2° livello con pari anzianitàgli operai comuni; − da € 10,33 a € 11,36 per gli operai qualificati; − da € 10,85 a € 11,93 per gli operai qualificati super; − da € 11,36 a € 12,50 per gli operai specializzati; − da € 11,62 a € 12,78 per gli operai specializzati super.
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Scatti di anzianità. A far Con decorrenza dal 1°.2.1983, gli operai a tempo dal 1.1.2001 gli scatti indeterminato, per ciascun biennio di anzianità vengono riconosciuti con cadenza triennale (30 mesi per quello di servizio presso la stessa azienda, hanno diritto, a titolo di aumento periodico di anzianità, alla corresponsione di una somma in corso di maturazione); 4 anni per il 1° scatto in tutti i casi di assunzionecifra fissa pari ad € 8,99 mensili se operai comuni, nonché in caso di passaggio ad € 10,33 mensili se operai qualificati, ad € 10,85 mensili se operai qualificati super, ad € 11,36 mensili se operai specializzati e ad € 11,62 mensili se operai specializzati super. Le somme anzidette sono frazionabili ad ora e/o a giornata secondo le norme sulla retribuzione previste dal 2° livello retributivo a quelli superiori dei quadri direttivipresente contratto. Per il personale appartenente al 1° ed al 2° livello retributivo della categoria dei Quadri Direttivi gli scatti di anzianità spettano nel numero complessivo massimo di 8. Fermo restando quanto previsto al primo comma del presente articolo, al personale in servizio alla data del 31.12.1997, gli scatti di anzianità competono Tali aumenti periodici sono fissati nel numero massimo di 12 più un ulteriore aumento periodico secondo la tabella A allegatacinque e maturano dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il lavoratore compie il biennio di servizio. Per il 3° e 4° In caso di passaggio al profilo professionale con livello retributivo spettano nel superiore, l’operaio conserverà il numero complessivo degli aumenti periodici già maturati ed avrà diritto alla loro rivalutazione qualora l’importo previsto per il nuovo profilo professionale sia più elevato. In tal caso lo stesso operaio avrà, altresì, diritto agli ulteriori aumenti periodici di anzianità, sino al raggiungimento del numero massimo di 7 e decorrono dalla cinque. L’importo degli aumenti periodici di anzianità spettante all’operaio dipendente è computato ad ogni effetto per il calcolo delle indennità ed istituti contrattuali. Resta ferma la decorrenza dell’11.11.1969, stabilita dai precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro, quale data di assunzione o nominarelativa alla introduzione dell'istituto degli aumenti periodici per gli operai a tempo indeterminato. Per il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1997, resta confermato il numero complessivo di 9 scatti come stabilito nel c.c.n.l. del 5/6/1992 e relativo accordo di rinnovo del 18/7/1995. Qualora nel passaggio Con decorrenza dal 2° al 3° livello della categoria dei Quadri Direttivi, che avvenga successivamente al 31 dicembre 2007, emerga che l’interessato viene a beneficiare di un incremento annuo inferiore a euro 3.000,00, l’Azienda provvede a erogare la differenza necessaria a garantire comunque detto incremento minimo sotto forma di “assegno ex intesa 21.12.2007”. L’assegno in parola è riassorbibile per effetto di futuri incrementi retributivi. L’assorbimento per effetto 1°.7.2006 gli importi degli scatti di anzianità avviene in ragione della differenza tra la misura dello scatto prevista anzianità, ivi compresi quelli già maturati, attribuiti dai vigenti contratti provinciali ai profili professionali individuati nelle aree di cui all’art. 31 del presente contratto collettivo nazionale, sono incrementati nelle seguenti misure: – da € 8,99 a € 9,89 per il 3° livello retributivo e quella prevista gli operai comuni; – da € 10,33 a € 11,36 per il 2° livello retributivo. Tale differenza va mantenuta inalterata tempo gli operai qualificati; – da € 10,85 a € 11,93 per tempo rispetto alla retribuzione del quadro direttivo di 2° livello con pari anzianitàgli operai qualificati super; – da € 11,36 a € 12,50 per gli operai specializzati; – da € 11,62 a € 12,78 per gli operai specializzati super.
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Scatti di anzianità. A far tempo dal 1.1.2001 gli scatti di anzianità vengono riconosciuti con cadenza triennale (30 mesi per quello in corso di maturazione); 4 anni per il 1° scatto in tutti i casi di assunzione, nonché in caso di passaggio dal 2° livello retributivo a quelli superiori dei quadri direttivi. Per il personale appartenente al 1° ed al 2° livello retributivo della categoria dei Quadri Direttivi gli scatti di anzianità spettano nel numero complessivo massimo di 8. Fermo restando quanto previsto al primo comma del presente articolo, al personale in servizio alla data del 31.12.1997, gli scatti di anzianità competono nel numero massimo di 12 più un ulteriore aumento periodico secondo la tabella A allegata. Per il 3° e 4° livello retributivo spettano nel numero complessivo massimo di 7 e decorrono dalla data di assunzione o nomina. Per il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1997, resta confermato il numero complessivo di 9 degli scatti come stabilito nel c.c.n.l. del 5/6/1992 e relativo accordo di rinnovo del 18/7/1995. Qualora nel passaggio dal 2° al 3° livello della categoria dei Quadri Direttivi, che avvenga successivamente al 31 dicembre 2007, Direttivi emerga che l’interessato viene a beneficiare di un incremento annuo inferiore a euro 3.000,001.549,37, l’Azienda provvede a erogare la differenza necessaria a garantire comunque detto incremento minimo sotto forma di “assegno ex intesa 21.12.20077.12.2000”. L’assegno in parola è riassorbibile per effetto di futuri incrementi retributivi. L’assorbimento per effetto degli scatti di anzianità avviene in ragione della differenza tra la misura dello scatto prevista per il 3° livello retributivo e quella prevista per il 2° livello retributivo. Tale differenza va mantenuta inalterata tempo per tempo rispetto alla retribuzione del quadro direttivo di 2° livello con pari anzianità.
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Scatti di anzianità. A far tempo dal 1.1.2001 dalla data di stipulazione del presente contratto gli scatti di anzianità vengono riconosciuti con cadenza triennale (30 mesi per quello in corso di maturazione); 4 anni per il 1° primo scatto in tutti i casi di assunzione, nonché in caso di passaggio dal 2al 3° o 4° livello retributivo a quelli superiori dei quadri direttivi. Ogni scatto decorre dal primo giorno del mese in cui matura. Per il personale destinatario dei ccnl 19 dicembre 1994 e del ccnl 22 giugno 1995 (per ACRI 16 giugno 1995), in servizio rispettivamente al 19 dicembre 1994 e 1° luglio 1995, resta confermato il numero degli scatti ivi stabilito. Gli scatti di anzianità per il personale assunto dopo tali date appartenente al 1° ed al 2° livello retributivo della categoria dei Quadri Direttivi gli scatti di anzianità quadri direttivi spettano nel numero complessivo massimo di 8. Fermo restando quanto previsto al primo comma del presente articolo, al personale in servizio alla data del 31.12.1997, gli scatti di anzianità competono nel numero massimo di 12 più un ulteriore aumento periodico secondo la tabella A allegata. Per ; per il 3° e 4° livello retributivo spettano dei quadri direttivi spettano, in luogo dei precedenti, nel numero complessivo massimo di 7 e decorrono dalla data di assunzione o nomina. Per il personale nomina (v. tabella in servizio alla data del 31 dicembre 1997, resta confermato il numero complessivo di 9 scatti come stabilito nel c.c.n.l. del 5/6/1992 e relativo accordo di rinnovo del 18/7/1995allegato n. 2). Qualora nel passaggio dal 2° al 3° livello della categoria dei Quadri Direttivi, che avvenga successivamente al 31 dicembre 2007, quadri direttivi emerga che l’interessato l interessato viene a beneficiare di un incremento annuo inferiore a euro 3.000,00L.3.000.000 ( 1.549,37), l’Azienda l azienda provvede a erogare la differenza necessaria a garantire comunque detto incremento minimo sotto forma di “assegno ex intesa 21.12.2007”11 luglio 1999 . L’assegno L assegno in parola è riassorbibile per effetto di futuri incrementi retributivi. L’assorbimento L assorbimento per effetto degli scatti di anzianità avviene in ragione della differenza tra la misura dello scatto prevista per il 3° livello retributivo e quella prevista per il 2° livello retributivo. Tale differenza va mantenuta inalterata tempo per tempo rispetto alla retribuzione del quadro direttivo di 2° livello con pari anzianità.
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Scatti di anzianità. A far tempo Art. 202 Il dipendente ha diritto a 5 scatti biennali. L’anzianità di servizio decorre dal 1.1.2001 gli 1° giorno successivo alla data di assunzione (o dall’attribuzione della qualifica in seguito ad un contratto di Apprendistato). All’occasione del nuovo scatto, l’importo va sommato agli scatti di anzianità vengono riconosciuti con cadenza triennale (30 mesi per quello in corso di maturazione); 4 anni per precedentemente maturati. Viene corrisposto il 1° giorno del mese successivo a quello in cui si compie il triennio. Gli importi degli scatti, per ciascun livello d’inquadramento, in cifra fissa sono determinati nelle seguenti misure: Livelli Importo del singolo scatto in tutti i casi di assunzione, nonché in caso di passaggio dal QA1 24,80 A2 23,60 A3 21,20 B1 20,00B2 e O.V. 1° 19,00 C1 e O.V. 2° livello retributivo a quelli superiori dei quadri direttivi18,00 C2 e O.V. 3° 17,20 D1 16,80 D2 16,00 per i Lavoratori provenienti da un CCNL che prevedeva aumenti periodici triennali, anzichè biennali. Per il personale appartenente Il tempo dell’aumento periodico in corso al 1° ed gennaio 2018 si completerà secondo i termini del CCNL di provenienza. Quindi, il numero degli scatti maturati e il loro importo complessivo s’incrementerà nei successivi bienni, secondo le previsioni del presente CCNL, fino al 2° livello retributivo della categoria dei Quadri Direttivi gli scatti di anzianità spettano nel numero complessivo massimo di 85 (cinque) scatti. Fermo restando quanto previsto Eventuali importi già maturati in eccedenza al primo comma del presente articololimite/importo di 5 scatti, al personale in servizio alla data del 31.12.1997, gli scatti di anzianità competono nel numero massimo di 12 più un ulteriore aumento periodico secondo la tabella A allegata. Per il 3° e 4° livello retributivo spettano nel numero complessivo massimo di 7 e decorrono dalla data di assunzione o nomina. Per il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1997, resta confermato il numero complessivo di 9 scatti come stabilito nel c.c.n.l. del 5/6/1992 e relativo accordo di rinnovo del 18/7/1995. Qualora nel passaggio saranno mantenuti “ad personam” dal 2° al 3° livello della categoria dei Quadri Direttivi, che avvenga successivamente al 31 dicembre 2007, emerga che l’interessato viene a beneficiare di un incremento annuo inferiore a euro 3.000,00, l’Azienda provvede a erogare la differenza necessaria a garantire comunque detto incremento minimo sotto forma di “assegno ex intesa 21.12.2007”. L’assegno in parola è riassorbibile per effetto di futuri incrementi retributivi. L’assorbimento per effetto degli scatti di anzianità avviene in ragione della differenza tra la misura dello scatto prevista per il 3° livello retributivo e quella prevista per il 2° livello retributivo. Tale differenza va mantenuta inalterata tempo per tempo rispetto alla retribuzione del quadro direttivo di 2° livello con pari anzianitàLavoratore.
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Samples: cisalterziario.it
Scatti di anzianità. A far tempo dal 1.1.2001 1° novembre 1999, gli scatti di anzianità vengono riconosciuti con cadenza triennale (30 mesi per quello in corso di maturazionematurazione a tale data); 4 anni per il 1° primo scatto in tutti i casi di assunzione, nonché in caso di passaggio dal 2al 3° o 4° livello retributivo a quelli superiori dei quadri direttivi. Ogni scatto decorre dal primo giorno del mese in cui matura. Per il personale destinatario dei ccnl 19 dicembre 1994 e del ccnl 22 giugno 1995 (per ACRI 16 giugno 1995), in servizio rispettivamente al 19 dicembre 1994 e 1° luglio 1995, resta confermato il numero degli scatti ivi stabilito. Gli scatti di anzianità per il personale assunto dopo tali date appartenente al 1° ed al 2° livello retributivo della categoria dei Quadri Direttivi gli scatti di anzianità quadri direttivi spettano nel numero complessivo massimo di 8. Fermo restando quanto previsto al primo comma del presente articolo, al personale in servizio alla data del 31.12.1997, gli scatti di anzianità competono nel numero massimo di 12 più un ulteriore aumento periodico secondo la tabella A allegata. Per ; per il 3° e 4° livello retributivo spettano dei quadri direttivi spettano, in luogo dei precedenti, nel numero complessivo massimo di 7 e decorrono dalla data di assunzione o nomina. Per il personale nomina (v. tabella in servizio alla data del 31 dicembre 1997, resta confermato il numero complessivo di 9 scatti come stabilito nel c.c.n.l. del 5/6/1992 e relativo accordo di rinnovo del 18/7/1995allegato n. 2). Qualora nel passaggio dal 2° al 3° livello della categoria dei Quadri Direttivi, che avvenga successivamente al 31 dicembre 2007, quadri direttivi emerga che l’interessato viene a beneficiare di un incremento annuo inferiore a euro 3.000,00€ 1.549,37, l’Azienda l’impresa provvede a erogare la differenza necessaria a garantire comunque detto incremento minimo sotto forma di “assegno ex intesa 21.12.200711 luglio 1999”. L’assegno in parola è riassorbibile per effetto di futuri incrementi retributivi. L’assorbimento per effetto degli scatti di anzianità avviene in ragione della differenza tra la misura dello scatto prevista per il 3° livello retributivo e quella prevista per il 2° livello retributivo. Tale differenza va mantenuta inalterata tempo per tempo rispetto alla retribuzione del quadro direttivo di 2° livello con pari anzianità.
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Scatti di anzianità. A far tempo dal 1.1.2001 1° novembre 1999, gli scatti di anzianità vengono riconosciuti con cadenza triennale (30 mesi per quello in corso di maturazionematurazione a tale data); 4 anni per il 1° primo scatto in tutti i casi di assunzione, nonché in caso di passaggio dal 2al 3° o 4° livello retributivo a quelli superiori dei quadri direttivi. Ogni scatto decorre dal primo giorno del mese in cui matura. Per il personale destinatario dei ccnl 19 dicembre 1994 e del ccnl 22 giugno 1995 (per ACRI 16 giugno 1995), in servizio rispettivamente al 19 dicembre 1994 e 1° luglio 1995, resta confermato il numero degli scatti ivi stabilito. Gli scatti di anzianità per il personale assunto dopo tali date appartenente al 1° ed al 2° livello retributivo della categoria dei Quadri Direttivi gli scatti di anzianità quadri direttivi spettano nel numero complessivo massimo di 8. Fermo restando quanto previsto al primo comma del presente articolo, al personale in servizio alla data del 31.12.1997, gli scatti di anzianità competono nel numero massimo di 12 più un ulteriore aumento periodico secondo la tabella A allegata. Per ; per il 3° e 4° livello retributivo spettano dei quadri direttivi spettano, in luogo dei precedenti, nel numero complessivo massimo di 7 e decorrono dalla data di assunzione o nomina. Per il personale nomina (v. tabella in servizio alla data del 31 dicembre 1997, resta confermato il numero complessivo di 9 scatti come stabilito nel c.c.n.l. del 5/6/1992 e relativo accordo di rinnovo del 18/7/1995allegato n. 2). Qualora nel in caso di passaggio dal 2° al 3° livello della categoria dei Quadri Direttiviquadri direttivi, che avvenga successivamente al 31 dicembre 2007, emerga che l’interessato viene a beneficiare di un incremento annuo inferiore a euro 3.000,00€ 3.000, l’Azienda l’impresa provvede a erogare la differenza necessaria a garantire comunque detto incremento minimo sotto forma di “assegno ex intesa 21.12.20078 dicembre 2007”. L’assegno in parola è riassorbibile per effetto di futuri incrementi retributivi. L’assorbimento per effetto degli scatti di anzianità avviene in ragione della differenza tra la misura dello scatto prevista per il 3° livello retributivo e quella prevista per il 2° livello retributivo. Tale differenza va mantenuta inalterata tempo per tempo rispetto alla retribuzione del quadro direttivo di 2° livello con pari anzianità.
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Scatti di anzianità. A far Con decorrenza dal 1.2.1983, gli operai a tempo dal 1.1.2001 gli scatti indeterminato, per ciascun biennio di anzianità vengono riconosciuti con cadenza triennale (30 mesi per quello di servizio presso la stessa azienda, hanno diritto, a titolo di aumento periodico di anzianità, alla corresponsione di una somma in corso di maturazione); 4 anni per il 1° scatto in tutti i casi di assunzionecifra fissa pari ad € 8,99 mensili se operai comuni, nonché in caso di passaggio ad € 10,33 mensili se operai qualificati, ad € 10,85 mensili se operai qualificati super, ad € 11,36 mensili se operai specializzati e ad € 11,62 mensili se operai specializzati super. Le somme anzidette sono frazionabili ad ora e/o a giornata secondo le norme sulla retribuzione previste dal 2° livello retributivo a quelli superiori dei quadri direttivipresente contratto. Per il personale appartenente al 1° ed al 2° livello retributivo della categoria dei Quadri Direttivi gli scatti di anzianità spettano nel numero complessivo massimo di 8. Fermo restando quanto previsto al primo comma del presente articolo, al personale in servizio alla data del 31.12.1997, gli scatti di anzianità competono Tali aumenti periodici sono fissati nel numero massimo di 12 più un ulteriore aumento periodico secondo la tabella A allegatacinque e maturano dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il lavoratore compie il biennio di servizio. Per il 3° e 4° In caso di passaggio al profilo professionale con livello retributivo spettano nel superiore, l’operaio conserverà il numero complessivo degli aumenti periodici già maturati ed avrà diritto alla loro rivalutazione qualora l’importo previsto per il nuovo profilo professionale sia più elevato. In tal caso lo stesso operaio avrà, altresì, diritto agli ulteriori aumenti periodici di anzianità, sino al raggiungimento del numero massimo di 7 e decorrono dalla cinque. L’importo degli aumenti periodici di anzianità spettante all’operaio dipendente è computato ad ogni effetto per il calcolo delle indennità ed istituti contrattuali. Resta ferma la decorrenza dell’11.11.1969, stabilita dai precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro, quale data di assunzione o nominarelativa alla introduzione dell'istituto degli aumenti periodici per gli operai a tempo indeterminato. Per il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1997, resta confermato il numero complessivo di 9 scatti come stabilito nel c.c.n.l. del 5/6/1992 e relativo accordo di rinnovo del 18/7/1995. Qualora nel passaggio Con decorrenza dal 2° al 3° livello della categoria dei Quadri Direttivi, che avvenga successivamente al 31 dicembre 2007, emerga che l’interessato viene a beneficiare di un incremento annuo inferiore a euro 3.000,00, l’Azienda provvede a erogare la differenza necessaria a garantire comunque detto incremento minimo sotto forma di “assegno ex intesa 21.12.2007”. L’assegno in parola è riassorbibile per effetto di futuri incrementi retributivi. L’assorbimento per effetto 1.7.2006 gli importi degli scatti di anzianità avviene in ragione della differenza tra la misura dello scatto prevista anzianità, ivi compresi quelli già maturati, attribuiti dai vigenti contratti provinciali ai profili professionali individuati nelle aree di cui all’art. 31 del presente contratto collettivo nazionale, sono incrementati nelle seguenti misure: − da € 8,99 a € 9,89 per il 3° livello retributivo e quella prevista gli operai comuni; − da € 10,33 a € 11,36 per il 2° livello retributivo. Tale differenza va mantenuta inalterata tempo gli operai qualificati; − da € 10,85 a € 11,93 per tempo rispetto alla retribuzione del quadro direttivo di 2° livello con pari anzianitàgli operai qualificati super; − da € 11,36 a € 12,50 per gli operai specializzati; − da € 11,62 a € 12,78 per gli operai specializzati super.
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Samples: Verbale Di Accordo
Scatti di anzianità. A far Con decorrenza dal 1°.2.1983, gli operai a tempo dal 1.1.2001 gli scatti indeterminato, per ciascun biennio di anzianità vengono riconosciuti con cadenza triennale (30 mesi per quello di servizio presso la stessa azienda, hanno diritto, a titolo di aumento periodico di anzianità, alla corresponsione di una somma in corso di maturazione); 4 anni per il 1° scatto in tutti i casi di assunzionecifra fissa pari ad € 8,99 mensili se operai comuni, nonché in caso di passaggio ad € 10,33 mensili se operai qualificati, ad € 10,85 mensili se operai qualificati super, ad € 11,36 mensili se operai specializzati e ad € 11,62 mensili se operai specializzati super. Le somme anzidette sono frazionabili ad ora e/o a giornata secondo le norme sulla retribuzione previste dal 2° livello retributivo a quelli superiori dei quadri direttivipresente contratto. Per il personale appartenente al 1° ed al 2° livello retributivo della categoria dei Quadri Direttivi gli scatti di anzianità spettano nel numero complessivo massimo di 8. Fermo restando quanto previsto al primo comma del presente articolo, al personale in servizio alla data del 31.12.1997, gli scatti di anzianità competono Tali aumenti periodici sono fissati nel numero massimo di 12 più un ulteriore aumento periodico secondo la tabella A allegatacinque e maturano dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il lavoratore compie il biennio di servizio. Per il 3° e 4° In caso di passaggio al profilo professionale con livello retributivo spettano nel superiore, l‟operaio conserverà il numero complessivo degli aumenti periodici già maturati ed avrà diritto alla loro rivalutazione qualora l‟importo previsto per il nuovo profilo professionale sia più elevato. In tal caso lo stesso operaio avrà, altresì, diritto agli ulteriori aumenti periodici di anzianità, sino al raggiungimento del numero massimo di 7 e decorrono dalla cinque. L‟importo degli aumenti periodici di anzianità spettante all‟operaio dipendente è computato ad ogni effetto per il calcolo delle indennità ed istituti contrattuali. Resta ferma la decorrenza dell‟11.11.1969, stabilita dai precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro, quale data di assunzione o nominarelativa alla introduzione dell'istituto degli aumenti periodici per gli operai a tempo indeterminato. Per il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1997, resta confermato il numero complessivo di 9 scatti come stabilito nel c.c.n.l. del 5/6/1992 e relativo accordo di rinnovo del 18/7/1995. Qualora nel passaggio Con decorrenza dal 2° al 3° livello della categoria dei Quadri Direttivi, che avvenga successivamente al 31 dicembre 2007, emerga che l’interessato viene a beneficiare di un incremento annuo inferiore a euro 3.000,00, l’Azienda provvede a erogare la differenza necessaria a garantire comunque detto incremento minimo sotto forma di “assegno ex intesa 21.12.2007”. L’assegno in parola è riassorbibile per effetto di futuri incrementi retributivi. L’assorbimento per effetto 1°.7.2006 gli importi degli scatti di anzianità avviene in ragione della differenza tra la misura dello scatto prevista anzianità, ivi compresi quelli già maturati, attribuiti dai vigenti contratti provinciali ai profili professionali individuati nelle aree di cui all‟art. 31 del presente contratto collettivo nazionale, sono incrementati nelle seguenti misure: da € 8,99 a € 9,89 per il 3° livello retributivo e quella prevista gli operai comuni; da € 10,33 a € 11,36 per il 2° livello retributivo. Tale differenza va mantenuta inalterata tempo gli operai qualificati; da € 10,85 a € 11,93 per tempo rispetto alla retribuzione del quadro direttivo di 2° livello con pari anzianitàgli operai qualificati super; da € 11,36 a € 12,50 per gli operai specializzati; da € 11,62 a € 12,78 per gli operai specializzati super.
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Scatti di anzianità. A far Con decorrenza dal 1° febbraio 1983 gli operai a tempo dal 1.1.2001 gli scatti indeterminato, per ciascun biennio di anzianità vengono riconosciuti con cadenza triennale (30 mesi per quello di servizio presso la stessa azienda, hanno diritto, a titolo di aumento periodico di anzianità, alla corresponsione di una somma in corso di maturazione); 4 anni per il 1° scatto in tutti i casi di assunzionecifra fissa pari ad € 8,99 mensili se operai comuni, nonché in caso di passaggio ad € 10.33 mensili se operai qualificati, ad € 10.85 mensili se operai qualificati super, ad € 11.36 mensili se operai specializzati e ad € 1 1.62 mensili se operai specializzati super. Le somme anzidette sono frazionabili ad ora e/o a giornata secondo le norme sulla retribuzione previste dal 2° livello retributivo a quelli superiori dei quadri direttivipresente contratto. Per il personale appartenente al 1° ed al 2° livello retributivo della categoria dei Quadri Direttivi gli scatti di anzianità spettano nel numero complessivo massimo di 8. Fermo restando quanto previsto al primo comma del presente articolo, al personale in servizio alla data del 31.12.1997, gli scatti di anzianità competono Tali aumenti periodici sono fissati nel numero massimo di 12 più un ulteriore aumento periodico secondo la tabella A allegatacinque e maturano dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il lavoratore compie il biennio di servizio. Per il 3° e 4° In caso di passaggio al profilo professionale con livello retributivo spettano nel superiore, l’opera- io conserverà il numero complessivo degli aumenti periodici già maturati ed avrà diritto alla loro rivalutazione qualora l’importo previsto per il nuovo profilo professionale sia più ele- vato. In tal caso lo stesso operaio avrà, altresì, diritto agli ulteriori aumenti periodici di anzianità, fino al raggiungimento del numero massimo di 7 e decorrono dalla 5. L’importo degli aumenti periodici di anzianità spettante all’ operaio dipendente è computato ad ogni effetto per il calcolo delle indennità ed istituti contrattuali. Resta ferma la decorrenza del 1° novembre 1969, stabilita dai precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro, quale data di assunzione o nominarelativa alla introduzione dell’istituto degli aumenti periodici per gli operai a tempo indeterminato. Per Fermo restando il personale valore in servizio alla data del 31 dicembre 1997, resta confermato il numero complessivo di 9 scatti come stabilito nel c.c.n.l. del 5/6/1992 e relativo accordo di rinnovo del 18/7/1995. Qualora nel passaggio dal 2° al 3° livello della categoria dei Quadri Direttivi, che avvenga successivamente al 31 dicembre 2007, emerga che l’interessato viene a beneficiare di un incremento annuo inferiore a euro 3.000,00, l’Azienda provvede a erogare la differenza necessaria a garantire comunque detto incremento minimo sotto forma di “assegno ex intesa 21.12.2007”. L’assegno in parola è riassorbibile per effetto di futuri incrementi retributivi. L’assorbimento per effetto cifra fissa degli scatti di anzianità avviene in ragione della differenza tra di cui all’art. 53, nella fase di prima applicazione del presente CCNL i Contratti provinciali di lavoro, nel definire la misura dello scatto prevista per il 3° livello retributivo e quella prevista per il 2° livello retributivoclassificazione degli operai di cui all’art. Tale differenza va mantenuta inalterata tempo per tempo rispetto alla retribuzione del quadro direttivo 31, attribuiranno ai profili profes- sionali individuati i corrispondenti valori degli scatti di 2° livello con pari anzianità.
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Scatti di anzianità. A far Con decorrenza dal 1.2.1983, gli operai a tempo dal 1.1.2001 gli scatti indeterminato, per ciascun biennio di anzianità vengono riconosciuti con cadenza triennale (30 mesi per quello di servizio presso la stessa azienda, hanno diritto, a titolo di aumento periodico di anzianità, alla corresponsione di una somma in corso di maturazione); 4 anni per il 1° scatto in tutti i casi di assunzionecifra fissa pari ad € 8,99 mensili se operai comuni, nonché in caso di passaggio ad € 10,33 mensili se operai qualificati, ad € 10,85 mensili se operai qualificati super, ad € 11,36 mensili se operai specializzati e ad € 11,62 mensili se operai specializzati super. Le somme anzidette sono frazionabili ad ora e/o a giornata secondo le norme sulla retribuzione previste dal 2° livello retributivo a quelli superiori dei quadri direttivipresente contratto. Per il personale appartenente al 1° ed al 2° livello retributivo della categoria dei Quadri Direttivi gli scatti di anzianità spettano nel numero complessivo massimo di 8. Fermo restando quanto previsto al primo comma del presente articolo, al personale in servizio alla data del 31.12.1997, gli scatti di anzianità competono Tali aumenti periodici sono fissati nel numero massimo di 12 più un ulteriore aumento periodico secondo la tabella A allegatacinque e maturano dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il lavoratore compie il biennio di servizio. Per il 3° e 4° In caso di passaggio al profilo professionale con livello retributivo spettano nel superiore, l’operaio conserverà il numero complessivo degli aumenti periodici già maturati ed avrà diritto alla loro rivalutazione qualora l’importo previsto per il nuovo profilo professionale sia più elevato. In tal caso lo stesso operaio avrà, altresì, diritto agli ulteriori aumenti periodici di anzianità, sino al raggiungimento del numero massimo di 7 e decorrono dalla cinque. L’importo degli aumenti periodici di anzianità spettante all’operaio dipendente è computato ad ogni effetto per il calcolo delle indennità ed istituti contrattuali. Resta ferma la decorrenza dell’11.11.1969, stabilita dai precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro, quale data di assunzione o nominarelativa alla introduzione dell'istituto degli aumenti periodici per gli operai a tempo indeterminato. Per il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1997, resta confermato il numero complessivo di 9 scatti come stabilito nel c.c.n.l. del 5/6/1992 e relativo accordo di rinnovo del 18/7/1995. Qualora nel passaggio Con decorrenza dal 2° al 3° livello della categoria dei Quadri Direttivi, che avvenga successivamente al 31 dicembre 2007, emerga che l’interessato viene a beneficiare di un incremento annuo inferiore a euro 3.000,00, l’Azienda provvede a erogare la differenza necessaria a garantire comunque detto incremento minimo sotto forma di “assegno ex intesa 21.12.2007”. L’assegno in parola è riassorbibile per effetto di futuri incrementi retributivi. L’assorbimento per effetto 1.7.2006 gli importi degli scatti di anzianità avviene in ragione della differenza tra la misura dello scatto prevista anzianità, ivi compresi quelli già maturati, attribuiti dai vigenti contratti provinciali ai profili professionali individuati nelle aree di cui all’art. 31 del presente contratto collettivo nazionale, sono incrementati nelle seguenti misure: da € 8,99 a € 9,89 per il 3° livello retributivo e quella prevista gli operai comuni; da € 10,33 a € 11,36 per il 2° livello retributivo. Tale differenza va mantenuta inalterata tempo gli operai qualificati; da € 10,85 a € 11,93 per tempo rispetto alla retribuzione del quadro direttivo di 2° livello con pari anzianitàgli operai qualificati super; da € 11,36 a € 12,50 per gli operai specializzati; da € 11,62 a € 12,78 per gli operai specializzati super.
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Samples: Verbale Di Accordo
Scatti di anzianità. A far tempo L’art. 8 è sostituito dal 1.1.2001 gli seguente: "Al compimento di ciascun triennio di anzianità nella qualifica, con un massimo di sette trienni, il dirigente avrà diritto a scatti di anzianità vengono riconosciuti nella misura di lire 170.000 lorde con cadenza triennale (30 mesi per decorrenza dal 1° gennaio 1984 e di lire 185.000 lorde con decorrenza dal 1° gennaio 1985. Tali scatti, che decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in corso cui si compie il triennio di maturazione); 4 anni per il 1° anzianità, non sono assorbiti in nessun caso, né possono assorbire alcuna altra voce retributiva. In occasione della maturazione di ogni scatto in tutti i casi di assunzione, nonché in caso di passaggio dal 2° livello retributivo a verranno rivalutati quelli superiori dei quadri direttivi. Per il personale appartenente al 1° ed al 2° livello retributivo della categoria dei Quadri Direttivi gli scatti di anzianità spettano nel numero complessivo massimo di 8. Fermo restando quanto previsto al primo comma del presente articolo, al personale in servizio alla data del 31.12.1997, gli scatti di anzianità competono nel numero massimo di 12 più un ulteriore aumento periodico secondo la tabella A allegata. Per il 3° e 4° livello retributivo spettano nel numero complessivo massimo di 7 e decorrono dalla data di assunzione o nomina. Per il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1997, resta confermato il numero complessivo di 9 scatti come stabilito nel c.c.n.l. del 5/6/1992 e relativo accordo di rinnovo del 18/7/1995. Qualora nel passaggio dal 2° al 3° livello della categoria dei Quadri Direttivi, che avvenga maturati successivamente al 31 dicembre 20071977. Tale ricalcolo, emerga che l’interessato viene non comporterà corresponsione di arretrati, sarà effettuato sulla base del valore dello scatto vigente all’atto della maturazione stessa. Nel caso in cui la retribuzione di fatto, dedotta l’indennità di contingenza e l’elemento di maggiorazione, risulti essere inferiore al vigente minimo retributivo aumentato dell’importo relativo agli scatti di anzianità, sarà corrisposta la relativa differenza a beneficiare titolo di un incremento annuo inferiore scatti di anzianità, senza assorbimento, né liquidazione di arretrati relativamente al periodo precedente l’entrata in vigore del nuovo minimo". Le parti si impegnano a euro 3.000,00, l’Azienda provvede a erogare rivedere la differenza necessaria a garantire comunque detto incremento minimo sotto forma di “assegno ex intesa 21.12.2007”. L’assegno in parola è riassorbibile per effetto di futuri incrementi retributivi. L’assorbimento per effetto materia degli scatti di anzianità avviene in ragione anzianità, sia sotto l’aspetto della differenza tra la misura dello scatto prevista per il 3° livello retributivo e quella prevista per il 2° livello retributivo. Tale differenza va mantenuta inalterata tempo per tempo rispetto alla retribuzione cadenza biennale sia sotto quello della rivalutazione, all’atto del quadro direttivo di 2° livello con pari anzianitàrinnovo della parte economica del CCNL.
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Samples: Accordo Integrativo
Scatti di anzianità. A far tempo Art. 209 Il dipendente ha diritto a 5 scatti biennali. L’anzianità di servizio decorre dal 1.1.2001 gli 1° giorno successivo alla data di assunzione (o dall’attribuzione della qualifica in seguito ad un contratto di Apprendistato). All’occasione del nuovo scatto, l’importo va sommato agli scatti di anzianità vengono riconosciuti con cadenza triennale (30 mesi per quello in corso di maturazione); 4 anni per precedentemente maturati. Viene corrisposto il 1° giorno del mese successivo a quello in cui si compie il triennio. Gli importi degli scatti, per ciascun livello d’inquadramento, in cifra fissa sono determinati nelle seguenti misure: Livelli Importo del singolo scatto in tutti i casi QA1 24,80 A2 23,60 A3 21,20 B1 e Op. di assunzione, nonché in caso Vendita di passaggio dal 1° Categoria 20,00 B2 e Op. di Vendita di 2° livello retributivo a quelli superiori dei quadri direttiviCategoria 19,00 C1 e Op. Per il personale appartenente di Vendita di 3° Categoria 18,00 C2 e Op. di Vendita di 4° Categoria 17,20 D1 16,80 D2 16,00 per i Lavoratori provenienti da un CCNL che prevedeva aumenti periodici triennali, anzichè biennali. Il tempo dell’aumento periodico in corso al 1° ed gennaio 2018 si completerà secondo i termini del CCNL di provenienza. Quindi, il numero degli scatti maturati e il loro importo complessivo s’incrementerà nei successivi bienni, secondo le previsioni del presente CCNL, fino al 2° livello retributivo della categoria dei Quadri Direttivi gli scatti di anzianità spettano nel numero complessivo massimo di 85 (cinque) scatti. Fermo restando quanto previsto Eventuali importi già maturati in eccedenza al primo comma del presente articololimite/importo di 5 scatti, al personale in servizio alla data del 31.12.1997, gli scatti di anzianità competono nel numero massimo di 12 più un ulteriore aumento periodico secondo la tabella A allegata. Per il 3° e 4° livello retributivo spettano nel numero complessivo massimo di 7 e decorrono dalla data di assunzione o nomina. Per il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1997, resta confermato il numero complessivo di 9 scatti come stabilito nel c.c.n.l. del 5/6/1992 e relativo accordo di rinnovo del 18/7/1995. Qualora nel passaggio saranno mantenuti “ad personam” dal 2° al 3° livello della categoria dei Quadri Direttivi, che avvenga successivamente al 31 dicembre 2007, emerga che l’interessato viene a beneficiare di un incremento annuo inferiore a euro 3.000,00, l’Azienda provvede a erogare la differenza necessaria a garantire comunque detto incremento minimo sotto forma di “assegno ex intesa 21.12.2007”. L’assegno in parola è riassorbibile per effetto di futuri incrementi retributivi. L’assorbimento per effetto degli scatti di anzianità avviene in ragione della differenza tra la misura dello scatto prevista per il 3° livello retributivo e quella prevista per il 2° livello retributivo. Tale differenza va mantenuta inalterata tempo per tempo rispetto alla retribuzione del quadro direttivo di 2° livello con pari anzianitàLavoratore.
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Samples: cisalterziario.it
Scatti di anzianità. A far Con decorrenza dal 1.2.1983, gli operai a tempo indeterminato, per ciascun biennio di anzianità di servizio presso la stessa azienda, hanno diritto, a titolo di aumento periodico di anzianità, alla corresponsione di una somma in cifra fissa pari a Euro 8,99 mensili se operai di 7° livello, a Euro 10,33 mensili, se operai di 6° livello, a Euro 11,36 mensili se operai di 4° livello ed a Euro 11,62 mensili se operai di 3° livello. Gli operai a tempo indeterminato, che saranno classificati al 5° livello in applicazione del presente accordo, per ciascun biennio di anzianità di servizio presso la stessa azienda, hanno diritto, a titolo di aumento periodico di anzianità, alla corresponsione di una somma in cifra fissa pari a Euro 10,85. Con decorrenza dal 1.1.2001 gli 1.7.2006 l’importo degli scatti di anzianità vengono riconosciuti sarà quello stabilito nella tabella riportata di seguito, con cadenza triennale (30 mesi per quello in corso di maturazione); 4 anni per il 1rivalutazione degli scatti maturati fino al 30.6.2006. 3° scatto in tutti i casi di assunzione, nonché in caso di passaggio E 11,62 E 12,20 4° E 11,36 E 11,93 5° E 11,39 6° E 10,33 E 10,85 7° E 8,99 E 9,44 Le somme anzidette sono frazionabili ad ora e/o a giornata secondo le norme sulla retribuzione previste dal 2° livello retributivo a quelli superiori dei quadri direttivipresente contratto. Per il personale appartenente al 1° ed al 2° livello retributivo della categoria dei Quadri Direttivi gli scatti di anzianità spettano nel numero complessivo massimo di 8. Fermo restando quanto previsto al primo comma del presente articolo, al personale in servizio alla data del 31.12.1997, gli scatti di anzianità competono Tali aumenti periodici sono fissati nel numero massimo di 12 più un ulteriore aumento periodico 5 e matu- rano dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il lavoratore compie il biennio di servizio. In caso di passaggio alla qualifica superiore, l’operaio conserverà il numero degli aumenti periodici già maturati ed avrà diritto alla loro ri- valutazione secondo l’importo previsto per la tabella A allegatanuova qualifica. In tal caso lo stesso operaio avrà, altresì, diritto agli ulteriori aumenti periodici di anzianità, sino al raggiungimento del numero massimo di 5. L’importo degli aumenti periodici di anzianità spettante all’operaio dipendente è computato ad ogni effetto per il calcolo delle indennità ed istituti contrattuali. Il presente articolo non si applica nelle situazioni in cui è in vigore una diversa disciplina derivante dalla contrattazione preesistente. Per tali re- altà è demandato alla contrattazione integrativa il 3° compito di individua- re tempi e 4° livello retributivo spettano nel numero complessivo massimo di 7 e decorrono dalla data di assunzione o nomina. Per il personale in servizio modalità per la omogeneizzazione dell’istituto alla data normativa del 31 dicembre 1997, resta confermato il numero complessivo di 9 scatti come stabilito nel c.c.n.l. del 5/6/1992 e relativo accordo di rinnovo del 18/7/1995. Qualora nel passaggio dal 2° al 3° livello della categoria dei Quadri Direttivi, che avvenga successivamente al 31 dicembre 2007, emerga che l’interessato viene a beneficiare di un incremento annuo inferiore a euro 3.000,00, l’Azienda provvede a erogare la differenza necessaria a garantire comunque detto incremento minimo sotto forma di “assegno ex intesa 21.12.2007”. L’assegno in parola è riassorbibile per effetto di futuri incrementi retributivi. L’assorbimento per effetto degli scatti di anzianità avviene in ragione della differenza tra la misura dello scatto prevista per il 3° livello retributivo e quella prevista per il 2° livello retributivo. Tale differenza va mantenuta inalterata tempo per tempo rispetto alla retribuzione del quadro direttivo di 2° livello con pari anzianitàCCNL.
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Scatti di anzianità. A far Con decorrenza dal 1° febbraio 1983, gli operai a tempo dal 1.1.2001 gli scatti indeterminato, per ciascun biennio di anzianità vengono riconosciuti con cadenza triennale (30 mesi per quello di servizio presso la stessa azienda, hanno diritto, a titolo di aumento periodico di anzianità, alla corresponsione di una somma in corso di maturazione); 4 anni per il 1° scatto in tutti i casi di assunzionecifra fissa pari ad € 9,89 mensili se operai comuni, nonché in caso di passaggio ad € 11,36 mensili se operai qualificati, ad € 11,93 mensili se operai qualificati super, ad € 12,50 mensili se operai specializzati e ad € 12,78 mensili se operai specializzati super. Le somme anzidette sono frazionabili ad ora e/o a giornata secondo le norme sulla retribuzione previste dal 2° livello retributivo a quelli superiori dei quadri direttivipresente contratto. Per il personale appartenente al 1° ed al 2° livello retributivo della categoria dei Quadri Direttivi gli scatti di anzianità spettano nel numero complessivo massimo di 8. Fermo restando quanto previsto al primo comma del presente articolo, al personale in servizio alla data del 31.12.1997, gli scatti di anzianità competono Tali aumenti periodici sono fissati nel numero massimo di 12 più un ulteriore aumento periodico secondo la tabella A allegatacinque e maturano dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il lavoratore compie il biennio di servizio. Per il 3° e 4° In caso di passaggio al profilo professionale con livello retributivo spettano nel superiore, l’operaio conserverà il numero complessivo degli aumenti periodici già maturati ed avrà diritto alla loro rivalutazione qualora l'importo previsto per il nuovo profilo professionale sia più elevato. In tal caso lo stesso operaio avrà, altresì, diritto agli ulteriori aumenti periodici di anzianità, sino al raggiungimento del numero massimo di 7 e decorrono dalla 5. L'importo degli aumenti periodici di anzianità spettante all’operaio dipendente è computato ad ogni effetto per il calcolo delle indennità ed istituti contrattuali. Resta ferma la decorrenza dell’11 novembre 1969, stabilita dai precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro, quale data di assunzione o nominarelativa alla introduzione dell'istituto degli aumenti periodici per gli operai a tempo indeterminato. Per Fermo restando il personale valore in servizio alla data del 31 dicembre 1997, resta confermato il numero complessivo di 9 scatti come stabilito nel c.c.n.l. del 5/6/1992 e relativo accordo di rinnovo del 18/7/1995. Qualora nel passaggio dal 2° al 3° livello della categoria dei Quadri Direttivi, che avvenga successivamente al 31 dicembre 2007, emerga che l’interessato viene a beneficiare di un incremento annuo inferiore a euro 3.000,00, l’Azienda provvede a erogare la differenza necessaria a garantire comunque detto incremento minimo sotto forma di “assegno ex intesa 21.12.2007”. L’assegno in parola è riassorbibile per effetto di futuri incrementi retributivi. L’assorbimento per effetto cifra fissa degli scatti di anzianità avviene in ragione della differenza tra di cui all’art. 50, nella fase di prima applicazione del presente CCNL i Contratti provinciali di lavoro, nel definire la misura dello scatto prevista per il 3° livello retributivo e quella prevista per il 2° livello retributivoclassificazione degli operai di cui all’art. Tale differenza va mantenuta inalterata tempo per tempo rispetto alla retribuzione del quadro direttivo 28, attribuiranno ai profili professionali individuati i corrispondenti valori degli scatti di 2° livello con pari anzianità.
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Samples: Ipotesi Di Accordo
Scatti di anzianità. A far Con decorrenza dal 1° luglio 2006, gli operai a tempo dal 1.1.2001 gli scatti indeterminato, per ciascun biennio di anzianità vengono riconosciuti con cadenza triennale (30 mesi per quello di servizio presso la stessa azienda, hanno di- ritto, a titolo di aumento periodico di anzianità, alla corresponsione di una somma in corso di maturazione); 4 anni per il 1° scatto in tutti i casi di assunzione, nonché in caso di passaggio cifra fissa pari a: Operai comuni 9,89 € mensili Operai qualificati 11,36 € mensili Operai qualificati “super” 11,93 € mensili Operai specializzati 12,50 € mensili Operai specializzati “super” 12,78 € mensili Le somme anzidette sono frazionabili ad ora e/o a giornata secondo le nor- me sulla retribuzione previste dal 2° livello retributivo a quelli superiori dei quadri direttivipresente contratto. Per il personale appartenente al 1° ed al 2° livello retributivo della categoria dei Quadri Direttivi gli scatti di anzianità spettano nel numero complessivo massimo di 8. Fermo restando quanto previsto al primo comma del presente articolo, al personale in servizio alla data del 31.12.1997, gli scatti di anzianità competono Tali aumenti periodici sono fissati nel numero massimo di 12 più un ulteriore aumento periodico 5 e maturano dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui il lavoratore compie il biennio di servizio. In caso di passaggio alla qualifica superiore, l’operaio conserverà il numero degli aumenti periodici già maturati ed avrà diritto alla loro rivalutazione secondo l’importo previsto per la tabella A allegatanuova qualifica. Per il 3° e 4° livello retributivo spettano nel In tal caso, lo stesso operaio avrà altresì diritto agli ulteriori aumenti perio- dici di anzianità sino al raggiungimento del numero complessivo massimo di 7 e decorrono dalla data di assunzione o nomina5. Per il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1997L’importo degli aumenti spettanti all’operaio dipendente, resta confermato il numero complessivo di 9 scatti come stabilito nel c.c.n.l. del 5/6/1992 e relativo accordo di rinnovo del 18/7/1995. Qualora nel passaggio dal 2° al 3° livello della categoria dei Quadri Direttivi, che avvenga successivamente al 31 dicembre 2007, emerga che l’interessato viene a beneficiare di un incremento annuo inferiore a euro 3.000,00, l’Azienda provvede a erogare la differenza necessaria a garantire comunque detto incremento minimo sotto forma di “assegno ex intesa 21.12.2007”. L’assegno in parola è riassorbibile per computato ad ogni effetto di futuri incrementi retributivi. L’assorbimento per effetto degli scatti di anzianità avviene in ragione della differenza tra la misura dello scatto prevista per il 3° livello retributivo e quella prevista calcolo delle indennità ed istituti contrattuali. Resta ferma la decorrenza dell’11.11.1969 stabilita dai precedenti C.C.N.L., quale data relativa alla introduzione dell’istituto degli aumenti periodici per il 2° livello retributivo. Tale differenza va mantenuta inalterata gli operai a tempo per tempo rispetto alla retribuzione del quadro direttivo di 2° livello con pari anzianitàindeterminato.
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Samples: Contratto Collettivo Provinciale
Scatti di anzianità. A far Con decorrenza dal 1°.2.1983, gli operai a tempo dal 1.1.2001 gli scatti indeterminato, per ciascun biennio di anzianità vengono riconosciuti con cadenza triennale (30 mesi per quello di servizio presso la stessa azienda, hanno diritto, a titolo di aumento periodico di anzianità, alla corresponsione di una somma in corso di maturazione); 4 anni per il 1° scatto in tutti i casi di assunzionecifra fissa pari ad € 8,99 mensili se operai comuni, nonché in caso di passaggio ad € 10,33 mensili se operai qualificati, ad € 10,85 mensili se operai qualificati super, ad € 11,36 mensili se operai specializzati e ad € 11,62 mensili se operai specializzati super. Le somme anzidette sono frazionabili ad ora e/o a giornata secondo le norme sulla retribuzione previste dal 2° livello retributivo a quelli superiori dei quadri direttivipresente contratto. Per il personale appartenente al 1° ed al 2° livello retributivo della categoria dei Quadri Direttivi gli scatti di anzianità spettano nel numero complessivo massimo di 8. Fermo restando quanto previsto al primo comma del presente articolo, al personale in servizio alla data del 31.12.1997, gli scatti di anzianità competono Tali aumenti periodici sono fissati nel numero massimo di 12 più un ulteriore aumento periodico secondo la tabella A allegatacinque e maturano dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il lavoratore compie il biennio di servizio. Per il 3° e 4° In caso di passaggio al profilo professionale con livello retributivo spettano nel superiore, l’operaio conserverà il numero complessivo degli aumenti periodici già maturati ed avrà diritto alla loro rivalutazione qualora l’importo previsto per il nuovo profilo professionale sia più elevato. In tal caso lo stesso operaio avrà, altresì, diritto agli ulteriori aumenti periodici di anzianità, sino al raggiungimento del numero massimo di 7 e decorrono dalla cinque. L’importo degli aumenti periodici di anzianità spettante all’operaio dipendente è computato ad ogni effetto per il calcolo delle indennità ed istituti contrattuali. Resta ferma la decorrenza dell’11.11.1969, stabilita dai precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro, quale data di assunzione o nominarelativa alla introduzione dell'istituto degli aumenti periodici per gli operai a tempo indeterminato. Per il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1997, resta confermato il numero complessivo di 9 scatti come stabilito nel c.c.n.l. del 5/6/1992 e relativo accordo di rinnovo del 18/7/1995. Qualora nel passaggio Con decorrenza dal 2° al 3° livello della categoria dei Quadri Direttivi, che avvenga successivamente al 31 dicembre 2007, emerga che l’interessato viene a beneficiare di un incremento annuo inferiore a euro 3.000,00, l’Azienda provvede a erogare la differenza necessaria a garantire comunque detto incremento minimo sotto forma di “assegno ex intesa 21.12.2007”. L’assegno in parola è riassorbibile per effetto di futuri incrementi retributivi. L’assorbimento per effetto 1°.7.2006 gli importi degli scatti di anzianità avviene in ragione della differenza tra la misura dello scatto prevista anzianità, ivi compresi quelli già maturati, attribuiti dai vigenti contratti provinciali ai profili professionali individuati nelle aree di cui all’art. 31 del presente contratto collettivo nazionale, sono incrementati nelle seguenti misure: − da € 8,99 a € 9,89 per il 3° livello retributivo e quella prevista gli operai comuni; − da € 10,33 a € 11,36 per il 2° livello retributivo. Tale differenza va mantenuta inalterata tempo gli operai qualificati; − da € 10,85 a € 11,93 per tempo rispetto alla retribuzione del quadro direttivo di 2° livello con pari anzianitàgli operai qualificati super; − da € 11,36 a € 12,50 per gli operai specializzati; − da € 11,62 a € 12,78 per gli operai specializzati super.
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Scatti di anzianità. A far tempo Art. 203 Il dipendente ha diritto a 10 scatti triennali. L’anzianità di servizio decorre dal 1.1.2001 gli 1° giorno successivo alla data di assunzione (o dall’attribuzione della qualifica in seguito ad un contratto di Apprendistato). All’occasione del nuovo scatto, l’importo va sommato agli scatti di anzianità vengono riconosciuti con cadenza triennale (30 mesi per quello in corso di maturazione); 4 anni per precedentemente maturati. Viene corrisposto il 1° giorno del mese successivo a quello in cui si compie il triennio. Gli importi degli scatti, per ciascun livello d’inquadramento, in cifra fissa sono determinati nelle seguenti misure: Livelli Importo del singolo scatto in tutti i casi QA1 31,00 A2 29,50 A3 26,50 B1 25,00 B2 e Op. di assunzione, nonché in Vendita di 1° Categoria 23,75 C1 e Op. di Vendita di 2° Categoria 22,50 C2 e Op. di Vendita di 3° Categoria 21,50 D1 21,00 D2 20,00 In caso di passaggio dal 2° livello retributivo a quelli superiori dei quadri direttivi. Per prima applicazione contrattuale per un’Azienda proveniente da altro CCNL, all’atto del passaggio, il personale appartenente al 1° ed al 2° livello retributivo della categoria dei Quadri Direttivi gli scatti numero e l’importo degli aumenti periodici di anzianità spettano già maturati dal Lavoratore, dovrà rimanere invariato e riparametrato in tredicesimi, qualora nel numero complessivo massimo precedente CCNL fossero previste maggiori mensilità. Dal compiersi del nuovo triennio in poi, i restanti aumenti periodici di 8. Fermo restando quanto previsto al primo comma anzianità saranno riconosciuti secondo le previsioni del presente articolo, al personale in servizio alla data del 31.12.1997, gli scatti di anzianità competono nel numero massimo di 12 più un ulteriore aumento periodico secondo la tabella A allegata. Per il 3° e 4° livello retributivo spettano nel numero complessivo massimo di 7 e decorrono dalla data di assunzione o nomina. Per il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1997, resta confermato il numero complessivo di 9 scatti come stabilito nel c.c.n.l. del 5/6/1992 e relativo accordo di rinnovo del 18/7/1995. Qualora nel passaggio dal 2° al 3° livello della categoria dei Quadri Direttivi, che avvenga successivamente al 31 dicembre 2007, emerga che l’interessato viene a beneficiare di un incremento annuo inferiore a euro 3.000,00, l’Azienda provvede a erogare la differenza necessaria a garantire comunque detto incremento minimo sotto forma di “assegno ex intesa 21.12.2007”. L’assegno in parola è riassorbibile per effetto di futuri incrementi retributivi. L’assorbimento per effetto La retribuzione degli scatti concorrerà a formare la “Retribuzione Mensile Normale” del Lavoratore. Gli scatti d’anzianità non possono essere assorbiti da aumenti di anzianità avviene in ragione della differenza tra la misura dello scatto prevista per il 3° livello retributivo e quella prevista per il 2° livello retributivo. Tale differenza va mantenuta inalterata tempo per tempo rispetto alla retribuzione del quadro direttivo di 2° livello con pari anzianitàmerito o altri aumenti contrattuali.
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Samples: www.anpit.it
Scatti di anzianità. A far Con decorrenza dall’1/2/1983, gli operai a tempo dal 1.1.2001 gli scatti indeterminato, per ciascun biennio di anzianità vengono riconosciuti con cadenza triennale (30 mesi per quello di servizio presso la stessa azienda, hanno diritto, a titolo di aumento periodico di anzianità, alla corresponsione di una somma in corso di maturazione); 4 anni per il 1° scatto in tutti i casi di assunzionecifra fissa pari ad € 8,99 mensili se operai comuni, nonché in caso di passaggio ad € 10,33 mensili se operai qualificati, ad € 10,85 mensili se operai qualificati super, ad € 11,36 mensili se operai specializzati e ad € 11,62 mensili se operai specializzati super. Le somme anzidette sono frazionabili ad ora e/o a giornata secondo le norme sulla retribuzione previste dal 2° livello retributivo a quelli superiori dei quadri direttivipresente contratto. Per il personale appartenente al 1° ed al 2° livello retributivo della categoria dei Quadri Direttivi gli scatti di anzianità spettano nel numero complessivo massimo di 8. Fermo restando quanto previsto al primo comma del presente articolo, al personale in servizio alla data del 31.12.1997, gli scatti di anzianità competono Tali aumenti periodici sono fissati nel numero massimo di 12 più un ulteriore aumento periodico secondo la tabella A allegatacinque e maturano dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il lavoratore compie il biennio di servizio. Per il 3° e 4° In caso di passaggio al profilo professionale con livello retributivo spettano nel superiore, l’operaio conserverà il numero complessivo degli aumenti periodici già maturati ed avrà diritto alla loro rivalutazione qualora l’importo previsto per il nuovo profilo professionale sia più elevato. In tal caso lo stesso operaio avrà, altresì, diritto agli ulteriori aumenti periodici di anzianità, sino al raggiungimento del numero massimo di 7 e decorrono dalla cinque. L’importo degli aumenti periodici di anzianità spettante all’operaio dipendente è computato ad ogni effetto per il calcolo delle indennità ed istituti contrattuali. Resta ferma la decorrenza dell’11/11/1969, stabilita dai precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro, quale data di assunzione o nominarelativa alla introduzione dell'istituto degli aumenti periodici per gli operai a tempo indeterminato. Per il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1997, resta confermato il numero complessivo di 9 scatti come stabilito nel c.c.n.l. del 5/6/1992 e relativo accordo di rinnovo del 18/7/1995. Qualora nel passaggio dal 2° al 3° livello della categoria dei Quadri Direttivi, che avvenga successivamente al 31 dicembre 2007, emerga che l’interessato viene a beneficiare di un incremento annuo inferiore a euro 3.000,00, l’Azienda provvede a erogare la differenza necessaria a garantire comunque detto incremento minimo sotto forma di “assegno ex intesa 21.12.2007”. L’assegno in parola è riassorbibile per effetto di futuri incrementi retributivi. L’assorbimento per effetto Con decorrenza dall’1/7/2006 gli importi degli scatti di anzianità avviene in ragione della differenza tra la misura dello scatto prevista anzianità, ivi compresi quelli già maturati, attribuiti dai vigenti contratti provinciali ai profili professionali individuati nelle aree di cui all’art. 27 del presente contratto collettivo nazionale, sono incrementati nelle seguenti misure: - da € 8,99 a € 9,89 per il 3° livello retributivo e quella prevista gli operai comuni; - da € 10,33 a € 11,36 per il 2° livello retributivo. Tale differenza va mantenuta inalterata tempo gli operai qualificati; - da € 10,85 a € 11,93 per tempo rispetto alla retribuzione del quadro direttivo di 2° livello con pari anzianitàgli operai qualificati super; - da € 11,36 a € 12,50 per gli operai specializzati; - da € 11,62 a € 12,78 per gli operai specializzati super.
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Scatti di anzianità. A far tempo dal 1.1.2001 dalla data di stipulazione del presente contratto gli scatti di anzianità vengono riconosciuti con cadenza triennale (30 mesi per quello in corso di maturazione); 4 anni per il 1° primo scatto in tutti i casi di assunzione, nonché in caso di passaggio dal 2al 3° o 4° livello retributivo a quelli superiori dei quadri direttivi. Ogni scatto decorre dal primo giorno del mese in cui matura. Per il personale destinatario dei ccnl 19 dicembre 1994 e del ccnl 22 giugno 1995 (per ACRI 16 giugno 1995), in servizio rispettivamente al 19 dicembre 1994 e 1° luglio 1995, resta confermato il numero degli scatti ivi stabilito. Gli scatti di anzianità per il personale assunto dopo tali date appartenente al 1° ed al 2° livello retributivo della categoria dei Quadri Direttivi gli scatti di anzianità quadri direttivi spettano nel numero complessivo massimo di 8. Fermo restando quanto previsto al primo comma del presente articolo, al personale in servizio alla data del 31.12.1997, gli scatti di anzianità competono nel numero massimo di 12 più un ulteriore aumento periodico secondo la tabella A allegata. Per ; per il 3° e 4° livello retributivo spettano dei quadri direttivi spettano, in luogo dei precedenti, nel numero complessivo massimo di 7 e decorrono dalla data di assunzione o nomina. Per il personale nomina (v. tabella in servizio alla data del 31 dicembre 1997, resta confermato il numero complessivo di 9 scatti come stabilito nel c.c.n.l. del 5/6/1992 e relativo accordo di rinnovo del 18/7/1995allegato n. 2). Qualora nel passaggio dal 2° al 3° livello della categoria dei Quadri Direttivi, che avvenga successivamente al 31 dicembre 2007, quadri direttivi emerga che l’interessato viene a beneficiare di un incremento annuo inferiore a euro 3.000,00L.3.000.000 (€ 1.549,37), l’Azienda l’azienda provvede a erogare la differenza necessaria a garantire comunque detto incremento minimo sotto forma di “assegno ex intesa 21.12.200711 luglio 1999”. L’assegno in parola è riassorbibile per effetto di futuri incrementi retributivi. L’assorbimento per effetto degli scatti di anzianità avviene in ragione della differenza tra la misura dello scatto prevista per il 3° livello retributivo e quella prevista per il 2° livello retributivo. Tale differenza va mantenuta inalterata tempo per tempo rispetto alla retribuzione del quadro direttivo di 2° livello con pari anzianità.
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Scatti di anzianità. A far Con decorrenza dal 1.2.1983, gli operai a tempo dal 1.1.2001 gli scatti indeterminato, per ciascun biennio di anzianità vengono riconosciuti con cadenza triennale (30 mesi per quello di servizio presso la stessa azienda, hanno diritto, a titolo di aumento periodico di anzianità, alla corresponsione di una somma in corso di maturazione); 4 anni per il 1° scatto in tutti i casi di assunzionecifra fissa pari ad € 8,99 mensili se operai comuni, nonché in caso di passaggio ad €10,33 mensili se operai qualificati, ad € 10,85 mensili se operai qualificati super, ad €11,36 mensili se operai specializzati e ad € 11,62 mensili se operai specializzati super. Le somme anzidette sono frazionabili ad ora e/o a giornata secondo le norme sulla retribuzione previste dal 2° livello retributivo a quelli superiori dei quadri direttivipresente contratto. Per il personale appartenente al 1° ed al 2° livello retributivo della categoria dei Quadri Direttivi gli scatti di anzianità spettano nel numero complessivo massimo di 8. Fermo restando quanto previsto al primo comma del presente articolo, al personale in servizio alla data del 31.12.1997, gli scatti di anzianità competono Tali aumenti periodici sono fissati nel numero massimo di 12 più un ulteriore aumento periodico secondo la tabella A allegatacinque e maturano dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il lavoratore compie il biennio di servizio. Per il 3° e 4° In caso di passaggio al profilo professionale con livello retributivo spettano nel superiore, l’operaio conserverà il numero complessivo degli aumenti periodici già maturati ed avrà diritto alla loro rivalutazione qualora l’importo previsto per il nuovo profilo professionale sia più elevato. In tal caso lo stesso operaio avrà, altresì, diritto agli ulteriori aumenti periodici di anzianità, sino al raggiungimento del nu- mero massimo di 7 e decorrono dalla cinque. L’importo degli aumenti periodici di anzianità spettante all’operaio dipen- dente è computato ad ogni effetto per il calcolo delle indennità ed istituti contrattuali. Resta ferma la decorrenza dell’11.11.1969, stabilita dai precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro, quale data di assunzione o nominarelativa alla introduzione dell’istituto degli aumenti periodici per gli operai a tempo indeterminato. Per il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1997, resta confermato il numero complessivo di 9 scatti come stabilito nel c.c.n.l. del 5/6/1992 e relativo accordo di rinnovo del 18/7/1995. Qualora nel passaggio Con decorrenza dal 2° al 3° livello della categoria dei Quadri Direttivi, che avvenga successivamente al 31 dicembre 2007, emerga che l’interessato viene a beneficiare di un incremento annuo inferiore a euro 3.000,00, l’Azienda provvede a erogare la differenza necessaria a garantire comunque detto incremento minimo sotto forma di “assegno ex intesa 21.12.2007”. L’assegno in parola è riassorbibile per effetto di futuri incrementi retributivi. L’assorbimento per effetto 1.7.2006 gli importi degli scatti di anzianità avviene in ragione della differenza tra la misura dello scatto prevista anzianità, ivi compresi quelli già maturati, attribuiti dai vigenti contratti provinciali ai profili profes- sionali individuati nelle aree di cui all’art. 31 del presente contratto collettivo nazionale, sono incrementati nelle seguenti misure: - da € 8,99 a 9,89 per il 3° livello retributivo e quella prevista gli operai comuni; - da € 10,33 a 11,36 per il 2° livello retributivo. Tale differenza va mantenuta inalterata tempo gli operai qualificati; - da € 10,85 a 11,93 per tempo rispetto alla retribuzione del quadro direttivo di 2° livello con pari anzianitàgli operai qualificati super; - da € 11,36 a 12,50 per gli operai specializzati; - da € 11,62 a 12,78 per gli operai specializzati super.
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Scatti di anzianità. A far tempo Art. 144 Il dipendente ha diritto a 10 scatti triennali. L’anzianità di servizio decorre dal 1.1.2001 gli 1° giorno successivo alla data di assunzione (o dall’attribuzione della qualifica in seguito ad un contratto di Apprendistato). All’occasione del nuovo scatto, l’importo va sommato agli scatti di anzianità vengono riconosciuti con cadenza triennale (30 mesi per quello in corso di maturazione); 4 anni per precedentemente maturati. Viene corrisposto il 1° scatto giorno del mese successivo a quello in tutti i casi di assunzionecui si compie il triennio. Gli importi degli scatti, nonché per ciascun livello d’inquadramento, in cifra fissa sono determinati nelle seguenti misure: – Quadro € 29,10 € – 1° Livello € 25,20 € – 2° Livello € 22,50 € – 3° Livello € 20,20 € – 4° Livello/Op. V. 1 Cat. € 18,00 € – 5° Livello/Op. V. 2 Cat. € 16,10 € – 6° Livello/Op. V. 3 Cat. € 14,80 € – 7° Livello € 13,60 € – 8° Livello/Lav. Discontinui € 12,90 € In caso di passaggio dal 2° prima applicazione dell’Azienda da altro CCNL, all’atto del passaggio, l’importo totale degli scatti singolarmente maturati sarà diviso per il nuovo valore dello scatto spettante per il nuovo livello retributivo a quelli superiori dei quadri direttivid’inquadramento. Per Il quoziente intero originerà il personale appartenente nuovo numero di scatti triennali maturati. Il resto sarà riconosciuto al 1° ed al 2° livello retributivo Lavoratore come elemento assorbibile all’atto della categoria dei Quadri Direttivi gli scatti di anzianità spettano nel numero complessivo massimo di 8maturazione dello scatto successivo. Fermo restando Da quanto previsto al primo comma del presente articoloprecede, al personale in servizio alla data Lavoratore dovrà essere riconosciuto un importo (scatti più elemento assorbibile) uguale a quello maturato con il precedente contratto. Tale importo sarà incrementato del 31.12.1997, gli scatti di anzianità competono nel numero massimo di 12 più un ulteriore aumento periodico secondo la tabella A allegata. Per il 3° e 4° livello retributivo spettano nel numero complessivo massimo di 7 e decorrono dalla data di assunzione o nomina. Per il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1997, resta confermato il numero complessivo di 9 scatti come stabilito nel c.c.n.l. del 5/6/1992 e relativo accordo di rinnovo del 18/7/1995. Qualora nel passaggio dal 2° al 3° livello della categoria dei Quadri Direttivi, che avvenga successivamente al 31 dicembre 2007, emerga che l’interessato viene a beneficiare di un incremento annuo inferiore a euro 3.000,00, l’Azienda provvede a erogare la differenza necessaria a garantire comunque detto incremento minimo sotto forma di “assegno ex intesa 21.12.2007”. L’assegno in parola è riassorbibile per effetto di futuri incrementi retributivi. L’assorbimento per effetto degli scatti di anzianità avviene in ragione della differenza tra la misura valore dello scatto prevista per il 3° livello retributivo e quella prevista per il 2° livello retributivo. Tale differenza va mantenuta inalterata tempo per tempo rispetto alla retribuzione o del quadro direttivo di 2° livello con pari anzianitàcomplemento a tale valore, assorbibile al compimento del nuovo triennio.
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Samples: www.cidec.it
Scatti di anzianità. L'impiegato, per l'anzianità di servizio prestato presso la stessa azienda, ha diritto, per ogni biennio di anzianità, ad un aumento retributivo in cifra fissa. A far tempo partire dal 1.1.2001 gli scatti 1º gennaio 1991 l'importo degli aumenti periodici per anzianità è fissato per ogni livello di impiegati e valevole per tutto il territorio nazionale, nelle seguenti misure: 6º 33,05 5º 29,44 4º 26,86 3º 24,79 2º 23,76 1º 22,21 Gli aumenti periodici per anzianità vengono riconosciuti con cadenza triennale (30 mesi per quello in corso di maturazione); 4 anni per il 1° scatto in tutti i casi di assunzione, nonché in caso di passaggio dal 2° livello retributivo a quelli superiori dei quadri direttivi. Per il personale appartenente al 1° ed al 2° livello retributivo della categoria dei Quadri Direttivi gli scatti di anzianità spettano nel numero complessivo massimo di 8. Fermo restando quanto previsto al primo comma del presente articolo, al personale in servizio alla data del 31.12.1997, gli scatti di anzianità competono sono stabiliti nel numero massimo di 12 più dodici e decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. L'impiegato, nel caso di passaggio ad un ulteriore aumento periodico secondo la tabella A allegata. Per il 3° e 4° livello retributivo spettano nel numero complessivo massimo di 7 e decorrono dalla data di assunzione o nomina. Per il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1997superiore, resta confermato conserverà il numero complessivo di 9 scatti come stabilito nel c.c.n.l. del 5/6/1992 e relativo accordo di rinnovo del 18/7/1995. Qualora nel passaggio dal 2° al 3° livello della categoria dei Quadri Direttivi, che avvenga successivamente al 31 dicembre 2007, emerga che l’interessato viene a beneficiare di un incremento annuo inferiore a euro 3.000,00, l’Azienda provvede a erogare la differenza necessaria a garantire comunque detto incremento minimo sotto forma di “assegno ex intesa 21.12.2007”. L’assegno in parola è riassorbibile per effetto di futuri incrementi retributivi. L’assorbimento per effetto degli scatti di anzianità avviene già maturati ed avrà diritto alla loro rivalutazione. La frazione di biennio in ragione corso al momento del passaggio di livello, sarà utile agli effetti della differenza tra la misura dello maturazione del successivo scatto prevista di anzianità. All'impiegato, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, spetta il trattamento di fine rapporto, previsto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297. L'anzidetta disciplina si applica a partire dal 1º giugno 1982, data di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297, le cui norme in materia di trattamento di fine rapporto si intendono qui integralmente richiamate. Per il servizio prestato anteriormente al 1º giugno 1982, si applicano le disposizioni all'epoca previste in merito all'indennità di anzianità dalla contrattazione nazionale per gli impiegati agricoli. Alla corresponsione del trattamento di fine rapporto provvede l'ENPAIA per le modalità ed i limiti stabiliti dal regolamento del Fondo per il 3° livello retributivo trattamento di fine rapporto. Le parti contraenti, al fine di favorire concretamente il diritto alle anticipazioni del t.f.r. a favore degli impiegati agricoli aventi titolo, di cui all'art. 1 della legge n. 297/1982, si impegnano a definire con l'Ente nazionale di previdenza e quella prevista assistenza per il 2° livello retributivo. Tale differenza va mantenuta inalterata tempo gli impiegati agricoli (ENPAIA) apposito Protocollo che stabilisca criteri e modalità operative per tempo rispetto alla retribuzione agevolare l'applicazione della disciplina sulle anticipazioni, secondo gli orientamenti concordati tra le parti in sede di rinnovo del quadro direttivo di 2° livello con pari anzianitàpresente c.c.n.l.
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Scatti di anzianità. L’impiegato per l’anzianità di servizio prestato presso la stessa azien- da ha diritto, per ogni biennio di anzianità, ad un aumento retributivo in cifra fissa. A far tempo dal 1.1.2001 partire dall’1.1.1987, l’importo degli aumenti periodici per anzia- nità è fissato per ogni livello di impiegati e valevole per tutto il territorio nazionale, nelle seguenti misure: La misura di tali aumenti periodici si applicherà, sempre con decor- renza dall’1.1.1987, per gli scatti di aumenti periodici che matureranno successi- vamente a tale data. L’importo degli aumenti periodici per anzianità vengono riconosciuti con cadenza triennale (30 mesi corrisposti in periodi precedenti il presente contratto resta valido per quello in corso di maturazione); 4 anni per il 1° scatto in tutti i casi di assunzione, nonché in caso di passaggio dal 2° livello retributivo a quelli superiori dei quadri direttivi. Per il personale appartenente al 1° ed al 2° livello retributivo della categoria dei Quadri Direttivi gli scatti di anzianità spettano nel numero complessivo massimo di 8. Fermo restando quanto previsto al primo comma del presente articolo, al personale in servizio aumenti periodici maturati alla data del 31.12.1997, gli scatti di 31.12.1986. Gli aumenti periodici per anzianità competono sono stabiliti nel numero massimo di 12 più e decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. L’impiegato, nel caso di passaggio ad un ulteriore aumento periodico secondo la tabella A allegatalivello superiore, conserverà il numero degli aumenti periodici già maturati ed avrà diritto alla loro rivalutazione. Per il 3° e 4° livello retributivo spettano nel numero complessivo massimo di 7 e decorrono dalla data di assunzione o nomina. Per il personale in servizio Tale rivalutazione per gli aumenti periodici maturati sino alla data del 31 dicembre 199731.12.1986 sarà effettuata sulla base dell’importo stabilito da pattuizio- ni precedenti. Per gli aumenti periodici maturati successivamente a tale data e limi- tatamente ad essi, resta confermato la rivalutazione sarà effettuata sulla base del nuovo importo fissato dal presente contratto. In tale ipotesi, l’impiegato avrà altresì diritto agli ulteriori aumenti periodici di anzianità, sino a raggiungere il numero complessivo massimo maturabile sopra stabilito. La frazione di 9 scatti come stabilito nel c.c.n.lbiennio in corso al momento del passaggio di livello sarà utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico per anzianità. Il presente articolo non si applica nelle situazioni in cui è in vigore una diversa disciplina derivante dalla contrattazione preesistente. Per tali realtà è demandata alla contrattazione di II livello il compito di individuare tempi e modalità per la omogeneizzazione dell’istituto alla normativa del 5/6/1992 e relativo accordo di rinnovo del 18/7/1995. Qualora nel passaggio dal 2° al 3° livello della categoria dei Quadri Direttivi, che avvenga successivamente al 31 dicembre 2007, emerga che l’interessato viene a beneficiare di un incremento annuo inferiore a euro 3.000,00, l’Azienda provvede a erogare la differenza necessaria a garantire comunque detto incremento minimo sotto forma di “assegno ex intesa 21.12.2007”. L’assegno in parola è riassorbibile per effetto di futuri incrementi retributivi. L’assorbimento per effetto degli scatti di anzianità avviene in ragione della differenza tra la misura dello scatto prevista per il 3° livello retributivo e quella prevista per il 2° livello retributivo. Tale differenza va mantenuta inalterata tempo per tempo rispetto alla retribuzione del quadro direttivo di 2° livello con pari anzianitàCCNL.
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Scatti di anzianità. A far tempo dal 1.1.2001 gli scatti Dopo ogni tre anni di servizio presso il Liceo Chateaubriand e la Scuola Francese di Napoli i dipendenti hanno diritto ad aumenti mensili periodici di anzianità vengono riconosciuti con cadenza triennale (30 mesi per secondo la seguente tabella: Gli importi sopra determinati vanno rivalutati triennalmente secondo i dati ISTAT e riconsiderati nel prossimo rinnovo contrattuale. Gli scatti triennali decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in corso cui matura il triennio di maturazione); 4 anni anzianità computabile ai fini dello scatto stesso. Nel caso in cui intervenga un passaggio di livello, il lavoratore avrà diritto al nuovo valore unitario dello scatto, previsto per il 1° scatto in tutti i casi di assunzionenuovo livello acquisito, nonché in caso di passaggio dal 2° livello retributivo a quelli superiori dei quadri direttivifermo restando la validità triennale dello scatto. Per il personale appartenente al 1° ed al 2° livello retributivo della categoria dei Quadri Direttivi gli scatti di anzianità spettano nel numero complessivo massimo di 8. Fermo restando quanto previsto al primo comma del presente articolo, al personale in servizio alla data del 31.12.1997Nella nuova tabella, gli scatti sono stati rivalutati e sono comprensivi delle precedenti rivalutazioni ISTAT. Il nuovo valore dello scatto ai sensi del comma sopra riportato sarà applicato a decorrere dal 1° gennaio 2006 e viene erogato alla maturazione dello scatto. Nel caso in cui il lavoratore avesse maturato lo scatto di anzianità competono nel numero massimo di 12 più un ulteriore aumento periodico periodo a decorrere dal 1° gennaio 2006 fino alla firma del presente Accordo, l’importo dello scatto già erogato verrà riadeguato secondo la tabella A allegata. Per il 3° Tabella sopra riportata e 4° livello retributivo spettano nel numero complessivo massimo di 7 e decorrono dalla data di assunzione o nomina. Per il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1997, resta confermato il numero complessivo di 9 scatti come stabilito nel c.c.n.l. del 5/6/1992 e relativo accordo di rinnovo del 18/7/1995. Qualora nel passaggio dal 2° al 3° livello della categoria dei Quadri Direttivi, che avvenga successivamente al 31 dicembre 2007, emerga che l’interessato viene a beneficiare di un incremento annuo inferiore a euro 3.000,00, l’Azienda provvede a erogare la differenza necessaria a garantire comunque detto incremento minimo sotto forma di “assegno ex intesa 21.12.2007”. L’assegno in parola è riassorbibile per effetto di futuri incrementi retributivi. L’assorbimento per effetto degli scatti di anzianità avviene in ragione della differenza tra la misura dello scatto prevista per il 3° livello retributivo e quella prevista per il 2° livello retributivo. Tale differenza va mantenuta inalterata tempo per tempo rispetto alla retribuzione del quadro direttivo di 2° livello con pari anzianitàverranno corrisposti i relativi arretrati.
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Samples: Ipotesi Di Accordo
Scatti di anzianità. A far decorrere dal 01/01/96, gli operai a tempo dal 1.1.2001 gli scatti indeterminato, per ciascun biennio di anzianità vengono riconosciuti con cadenza triennale (30 mesi per quello di servizio presso la stessa azienda, hanno diritto, a titolo di aumento periodico di anzianità, alla corresponsione di una somma in corso di maturazione); 4 anni per il cifra fissa pari a € 8.99 mensili se inquadrati nella III Area 1° scatto in tutti i casi di assunzione, nonché in caso di passaggio dal Livello e II Area 2° livello retributivo Livello; a quelli superiori dei quadri direttivi. Per il personale appartenente al € 10.33 mensili se inquadrati nella I Area 1° ed al Livello; a € 10.85 mensili se inquadrati nella I Area 3° Livello; a € 11.36 mensili se inquadrati nella I Area 2° livello retributivo della categoria dei Quadri Direttivi gli scatti di anzianità spettano nel numero complessivo massimo di 8Livello e a € 11.62 mensili se inquadrati nella I Area 1° Livello. Fermo restando quanto previsto al primo comma del Le somme anzidette sono frazionabili ad ora e/o a giornata secondo le norme sulla retribuzione previste dal presente articolo, al personale in servizio alla data del 31.12.1997, gli scatti di anzianità competono contratto. Tali aumenti periodici sono fissati nel numero massimo di 12 cinque e maturano dal primo giorno del mese successive a quello in cui il lavoratore compie il biennio di servizio. In caso di passaggio alla qualifica superiore, 1’operaio conserverà il numero degli aumenti periodici già maturati ed avrà diritto alla loro rivalutazione qualora l’importo previsto per la nuova qualifica sia più un ulteriore aumento periodico secondo elevato. In tal caso lo stesso operaio avrà, altresì, diritto agli ulteriori aumenti periodici di anzianità, sino al raggiungimento del numero massimo di 5. L’importo degli aumenti periodici di anzianità spettante all’operaio dipendente è computato ad ogni effetto per il calcolo delle indennità ed istituti contrattuali. Resta ferma la tabella A allegatadecorrenza del 1° novembre 1969, stabilita dai precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro, quale data relativa alla introduzione dell’istituto degli aumenti periodici per gli operai a tempo indeterminato. Agli operai agricoli con rapporto di lavoro a tempo indeterminato deve essere corrisposta, al termine di ogni anno, la tredicesima mensilità. Tale mensilità e pari alla retribuzione globale in vigore nel mese di dicembre. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, 1’operaio ha diritto a tanti dodicesimi della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati presso 1’azienda. La frazione di mese superiore a 15 giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero. Per il 3° e 4° livello retributivo spettano nel numero complessivo massimo di 7 e decorrono dalla data di assunzione o nominagli operai agricoli a tempo determinato, la 13a mensilità è compresa nella percentuale relativa al terzo elemento previsto dall’art. Per il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1997, resta confermato il numero complessivo di 9 scatti come stabilito nel c.c.n.l. del 5/6/1992 e relativo accordo di rinnovo del 18/7/1995. Qualora nel passaggio dal 2° al 3° livello della categoria dei Quadri Direttivi, che avvenga successivamente al 31 dicembre 2007, emerga che l’interessato viene a beneficiare di un incremento annuo inferiore a euro 3.000,00, l’Azienda provvede a erogare la differenza necessaria a garantire comunque detto incremento minimo sotto forma di “assegno ex intesa 21.12.2007”. L’assegno in parola è riassorbibile per effetto di futuri incrementi retributivi. L’assorbimento per effetto degli scatti di anzianità avviene in ragione della differenza tra la misura dello scatto prevista per il 3° livello retributivo e quella prevista per il 2° livello retributivo. Tale differenza va mantenuta inalterata tempo per tempo rispetto alla retribuzione del quadro direttivo di 2° livello con pari anzianità41.
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Samples: Contratto a Tempo Determinato
Scatti di anzianità. A far tempo dal 1.1.2001 gli scatti di anzianità vengono riconosciuti con cadenza triennale (30 mesi per quello in corso di maturazione); 4 anni per il 1° scatto in tutti i casi di assunzione, nonché in caso di passaggio dal 2° livello retributivo a quelli superiori dei quadri direttivi. Per il personale appartenente al 1° ed al 2° livello retributivo della categoria dei Quadri Direttivi gli scatti di anzianità spettano nel numero complessivo massimo di 8. Fermo restando quanto previsto al primo comma del presente articolo, al personale in servizio alla data del 31.12.1997, gli scatti di FEDERCASSE 88 anzianità competono nel numero massimo di 12 più un ulteriore aumento periodico secondo la tabella A allegata. Per il 3° e 4° livello retributivo spettano nel numero complessivo massimo di 7 e decorrono dalla data di assunzione o nomina. Per il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1997, resta confermato il numero complessivo di 9 scatti come stabilito nel c.c.n.l. del 5/6/1992 e relativo accordo di rinnovo del 18/7/1995. Qualora nel passaggio dal 2° al 3° livello della categoria dei Quadri Direttivi, che avvenga successivamente al 31 dicembre 2007, emerga che l’interessato viene a beneficiare di un incremento annuo inferiore a euro 3.000,00, l’Azienda provvede a erogare la differenza necessaria a garantire comunque detto incremento minimo sotto forma di “assegno ex intesa 21.12.2007”. L’assegno in parola è riassorbibile per effetto di futuri incrementi retributivi. L’assorbimento per effetto degli scatti di anzianità avviene in ragione della differenza tra la misura dello scatto prevista per il 3° livello retributivo e quella prevista per il 2° livello retributivo. Tale differenza va mantenuta inalterata tempo per tempo rispetto alla retribuzione del quadro direttivo di 2° livello con pari anzianità.
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Scatti di anzianità. L’impiegato per l’anzianità di servizio prestato presso la stessa azien- da ha diritto, per ogni biennio di anzianità, ad un aumento retributivo in cifra fissa. A far tempo dal 1.1.2001 partire dall’1.1.1987, l’importo degli aumenti periodici per anzia- nità è fissato per ogni livello di impiegati e valevole per tutto il territorio nazionale, nelle seguenti misure: La misura di tali aumenti periodici si applicherà, sempre con decor- renza dall’1.1.1987, per gli scatti di aumenti periodici che matureranno successi- vamente a tale data. L’importo degli aumenti periodici per anzianità vengono riconosciuti con cadenza triennale (30 mesi corrisposti in periodi precedenti il presente contratto resta valido per quello in corso di maturazione); 4 anni per il 1° scatto in tutti i casi di assunzione, nonché in caso di passaggio dal 2° livello retributivo a quelli superiori dei quadri direttivi. Per il personale appartenente al 1° ed al 2° livello retributivo della categoria dei Quadri Direttivi gli scatti di anzianità spettano nel numero complessivo massimo di 8. Fermo restando quanto previsto al primo comma del presente articolo, al personale in servizio aumenti periodici maturati alla data del 31.12.1997, gli scatti di dal 31.12.1986. Gli aumenti periodici per anzianità competono sono stabiliti nel numero massimo di 12 più e decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. L’impiegato, nel caso di passaggio ad un ulteriore aumento periodico secondo la tabella A allegatalivello superiore, conserverà il numero degli aumenti periodici già maturati ed avrà diritto alla loro rivalutazione. Per il 3° e 4° livello retributivo spettano nel numero complessivo massimo di 7 e decorrono dalla data di assunzione o nomina. Per il personale in servizio Tale rivalutazione per gli aumenti periodici maturati sino alla data del 31 dicembre 199731.12.1986 sarà effettuata sulla base dell’importo stabilito da pattuizio- ni precedenti. Per gli aumenti periodici maturati successivamente a tale data e limi- tatamente ad essi, resta confermato la rivalutazione sarà effettuata sulla base del nuovo importo fissato dal presente contratto. In tale ipotesi, l’impiegato avrà altresì diritto agli ulteriori aumenti periodici di anzianità, sino a raggiungere il numero complessivo massimo maturabile sopra stabilito. La frazione di 9 scatti come stabilito nel c.c.n.lbiennio in corso al momento del passaggio di livello sarà utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico per anzianità. Il presente articolo non si applica nelle situazioni in cui è in vigore una diversa disciplina derivante dalla contrattazione preesistente. Per tali re- altà è demandata alla contrattazione di II livello il compito di individuare tempi e modalità per la omogeneizzazione dell’istituto alla normativa del 5/6/1992 e relativo accordo di rinnovo del 18/7/1995. Qualora nel passaggio dal 2° al 3° livello della categoria dei Quadri Direttivi, che avvenga successivamente al 31 dicembre 2007, emerga che l’interessato viene a beneficiare di un incremento annuo inferiore a euro 3.000,00, l’Azienda provvede a erogare la differenza necessaria a garantire comunque detto incremento minimo sotto forma di “assegno ex intesa 21.12.2007”. L’assegno in parola è riassorbibile per effetto di futuri incrementi retributivi. L’assorbimento per effetto degli scatti di anzianità avviene in ragione della differenza tra la misura dello scatto prevista per il 3° livello retributivo e quella prevista per il 2° livello retributivo. Tale differenza va mantenuta inalterata tempo per tempo rispetto alla retribuzione del quadro direttivo di 2° livello con pari anzianitàCCNL.
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Scatti di anzianità. L’impiegato per l’anzianità di servizio prestato presso la stessa azienda ha di- ritto, per ogni biennio di anzianità, ad un aumento retributivo in cifra fissa. A far tempo dal 1.1.2001 gli scatti partire dall’1.1.1987, l’importo degli aumenti periodici per anzianità è fis- sato per ogni livello di anzianità vengono riconosciuti con cadenza triennale (30 mesi impiegati e valevole per quello in corso di maturazione); 4 anni per tutto il territorio nazionale, nelle seguenti misure: 1° scatto in tutti i casi di assunzione, nonché in caso di passaggio dal livello 33,05 2° livello retributivo a quelli superiori dei quadri direttivi. Per il personale appartenente al 1° ed al 229,44 3° livello retributivo della categoria dei Quadri Direttivi 26,86 4° livello 24,79 6° livello 23,76 7° livello 22,21 La misura di tali aumenti periodici si applicherà, sempre con decorrenza dall’1.1.1987, per gli scatti di aumenti periodici che matureranno successivamente a tale data. L’importo degli aumenti periodici per anzianità spettano nel numero complessivo massimo di 8. Fermo restando quanto previsto al primo comma del corrisposti in periodi prece- denti il presente articolo, al personale in servizio contratto resta valido per gli aumenti periodici maturati alla data del 31.12.1997, gli scatti di dal 31.12.1986. Gli aumenti periodici per anzianità competono sono stabiliti nel numero massimo di 12 più e decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si com- pie il biennio di anzianità. L’impiegato, nel caso di passaggio ad un ulteriore aumento periodico secondo la tabella A allegatalivello superiore, conserverà il numero degli aumenti periodici già maturati ed avrà diritto alla loro rivalutazione. Per il 3° e 4° livello retributivo spettano nel numero complessivo massimo di 7 e decorrono dalla data di assunzione o nomina. Per il personale in servizio Tale rivalutazione per gli aumenti periodici maturati sino alla data del 31 dicembre 199731.12.1986 sarà effettuata sulla base dell’importo stabilito da pattuizioni precedenti. Per gli aumenti periodici maturati successivamente a tale data e limitata- mente ad essi, resta confermato la rivalutazione sarà effettuata sulla base del nuovo importo fissato dal presente contratto. In tale ipotesi, l’impiegato avrà altresì diritto agli ulteriori aumenti periodici di anzianità, sino a raggiungere il numero complessivo massimo maturabile sopra stabilito. La frazione di 9 scatti come stabilito nel c.c.n.lbiennio in corso al momento del passaggio di livello sarà utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico per anzianità. Il presente articolo non si applica nelle situazioni in cui è in vigore una di- versa disciplina derivante dalla contrattazione preesistente. Per tali realtà è demandata alla contrattazione di II livello il compito di individuare tempi e modalità per la omogeneizzazione dell’istituto alla normativa del 5/6/1992 e relativo accordo di rinnovo del 18/7/1995. Qualora nel passaggio dal 2° al 3° livello della categoria dei Quadri Direttivi, che avvenga successivamente al 31 dicembre 2007, emerga che l’interessato viene a beneficiare di un incremento annuo inferiore a euro 3.000,00, l’Azienda provvede a erogare la differenza necessaria a garantire comunque detto incremento minimo sotto forma di “assegno ex intesa 21.12.2007”. L’assegno in parola è riassorbibile per effetto di futuri incrementi retributivi. L’assorbimento per effetto degli scatti di anzianità avviene in ragione della differenza tra la misura dello scatto prevista per il 3° livello retributivo e quella prevista per il 2° livello retributivo. Tale differenza va mantenuta inalterata tempo per tempo rispetto alla retribuzione del quadro direttivo di 2° livello con pari anzianitàCCNL.
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Scatti di anzianità. A far tempo dal 1.1.2001 gli scatti di anzianità vengono riconosciuti con cadenza triennale (30 mesi per quello in corso di maturazione); 4 anni per il 1° scatto in tutti i casi di assunzione, nonché in caso di passaggio dal 2° livello retributivo a quelli superiori dei quadri direttivi. Per il personale appartenente al 1° ed al 2° livello retributivo della categoria dei Quadri Direttivi gli scatti di anzianità spettano nel numero complessivo massimo di 8. Fermo restando quanto previsto al primo comma del presente articolo, al personale in servizio alla data del 31.12.1997, gli scatti di EDERCASSE 88 anzianità competono nel numero massimo di 12 più un ulteriore aumento periodico secondo la tabella A allegata. Per il 3° e 4° livello retributivo spettano nel numero complessivo massimo di 7 e decorrono dalla data di assunzione o nomina. Per il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1997, resta confermato il numero complessivo di 9 scatti come stabilito nel c.c.n.l. del 5/6/1992 e relativo accordo di rinnovo del 18/7/1995. Qualora nel passaggio dal 2° al 3° livello della categoria dei Quadri Direttivi, che avvenga successivamente al 31 dicembre 2007, emerga che l’interessato viene a beneficiare di un incremento annuo inferiore a euro 3.000,00, l’Azienda provvede a erogare la differenza necessaria a garantire comunque detto incremento minimo sotto forma di “assegno ex intesa 21.12.2007”. L’assegno in parola è riassorbibile per effetto di futuri incrementi retributivi. L’assorbimento per effetto degli scatti di anzianità avviene in ragione della differenza tra la misura dello scatto prevista per il 3° livello retributivo e quella prevista per il 2° livello retributivo. Tale differenza va mantenuta inalterata tempo per tempo rispetto alla retribuzione del quadro direttivo di 2° livello con pari anzianità.
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Scatti di anzianità. A far tempo dal 1.1.2001 dalla data di stipulazione del presente contratto gli scatti di anzianità vengono riconosciuti con cadenza triennale (30 mesi per quello in corso di maturazione); 4 anni per il 1° primo scatto in tutti i casi di assunzione, nonché in caso di passaggio dal 2al 3° o 4° livello retributivo a quelli superiori dei quadri direttivi. Ogni scatto decorre dal primo giorno del mese in cui matura. Per il personale destinatario dei ccnl 19 dicembre 1994 e del ccnl 22 giugno 1995 (per ACRI 16 giugno 1995), in servizio rispettivamente al 19 dicembre 1994 e 1° luglio 1995, resta confermato il numero degli scatti ivi stabilito. Gli scatti di anzianità per il personale assunto dopo tali date appartenente al 1° ed al 2° livello retributivo della categoria dei Quadri Direttivi gli scatti di anzianità quadri direttivi spettano nel numero complessivo massimo di 8. Fermo restando quanto previsto al primo comma del presente articolo, al personale in servizio alla data del 31.12.1997, gli scatti di anzianità competono nel numero massimo di 12 più un ulteriore aumento periodico secondo la tabella A allegata. Per ; per il 3° e 4° livello retributivo spettano dei quadri direttivi spettano, in luogo dei precedenti, nel numero complessivo massimo di 7 e decorrono dalla data di assunzione o nomina. Per il personale nomina (v. tabella in servizio alla data del 31 dicembre 1997, resta confermato il numero complessivo di 9 scatti come stabilito nel c.c.n.l. del 5/6/1992 e relativo accordo di rinnovo del 18/7/1995allegato n. 2). Qualora nel passaggio dal 2° al 3° livello della categoria dei Quadri Direttivi, che avvenga successivamente al 31 dicembre 2007, quadri direttivi emerga che l’interessato l'interessato viene a beneficiare di un incremento annuo inferiore a euro 3.000,00L.3.000.000 (€ 1.549,37), l’Azienda l'azienda provvede a erogare la differenza necessaria a garantire comunque detto incremento minimo sotto forma di “assegno ex intesa 21.12.200711 luglio 1999”. L’assegno L'assegno in parola è riassorbibile per effetto di futuri incrementi retributivi. L’assorbimento L'assorbimento per effetto degli scatti di anzianità avviene in ragione della differenza tra la misura dello scatto prevista per il 3° livello retributivo e quella prevista per il 2° livello retributivo. Tale differenza va mantenuta inalterata tempo per tempo rispetto alla retribuzione del quadro direttivo di 2° livello con pari anzianità.
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