GARANZIA ASSISTENZA LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’ Europ Assistance non è responsabile dei danni: Si precisa inoltre che l’operatività delle prestazioni è comunque soggetta alle limitazioni e ai provvedimenti imposti dalle Autorità governative, locali e sanitarie.
OBBLIGO DI ASSISTENZA L'organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore in difficoltà anche nelle circostanze di cui all'articolo 42, comma 7, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all'assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell'effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternati. L'organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.
Negoziazione assistita È possibile scegliere la negoziazione assistita per le controversie in materia di risarcimento del danno R.C. auto, in base all’art. 3, co.1, Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito nella Legge 10 novembre 2014 n. 162. La procedura inizia quando il difensore della parte che intende agire invita l’altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione. Mediante tale accordo, le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia, con l’ausilio e l’assistenza di avvocati. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie CONCILIAZIONE PARITETICA: ANIA e alcune Associazioni dei Consumatori hanno sottoscritto un accordo che prevede una procedura per risolvere controversie in materia di risarcimento danni R.C. auto fino a € 15.000,00. Si può accedere alla conciliazione in caso di: - omessa risposta della Compagnia tenuta al risarcimento nei termini previsti dalla Legge - rifiuto del risarcimento - accettazione a titolo di acconto dell’offerta risarcitoria. Per accedere alla procedura, vai su xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Le informazioni relative alla procedura di conciliazione delle controversie sono reperibili sui siti xxx.xxxxx.xx (sezione Per i Consumatori) e xxx.xxxx.xx (sezione Servizi). ARBITRATO: in caso di discordanza sull’entità del danno, la liquidazione può aver luogo mediante accordo tra le Parti, o, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente da Verti e dall’Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà delegata al Presidente del Tribunale ove risiede l’Assicurato. I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione è presa a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di Xxxxx, ed è vincolante per le Parti. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico di Xxxxx e tuo, in quanto Assicurato, in parti uguali, esclusa ogni solidarietà. Procedura FIN-NET: in caso di liti transfrontaliere, puoi presentare reclamo direttamente al sistema estero competente nel quale ha sede la Compagnia di assicurazione che ha stipulato il contratto: consulta il sito: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx Puoi attivare la procedura FIN-NET direttamente dal sito xxxx://xxx.xx.xxxxxx. eu/fin-net o rivolgendoti all’IVASS, la quale provvederà a sua volta all’inoltro alla Compagnia estera competente, dandone notizia al reclamante. VERTI ASSICURAZIONI S.P.A. - Via A. Volta, 16 – 20093 Cologno Monzese (MI) – xxx.xxxxx.xx – T +39.02.21725.1 – F +00.00.00000000 – E xxxxx@xxx.xxxxx.xx - Capitale Sociale € 205.823.000 interamente versato - Codice Fiscale, Partita IVA e n. iscrizione al Registro Imprese di Milano: 12244220153 – Impresa autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento IVASS n.1364 del 02/12/99 pubblicato sulla G.U. n.290 dell’11/12/99, iscritta all’Albo delle Imprese IVASS n.1.00134 – Direzione e coordinamento di MAPFRE INTERNACIONAL, S.A.
Prestazioni assicurate La presente garanzia prevede, in caso di Malattia Grave dell'Assicurato nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Assicurativa e prima del compimento del 75° anno di età dell’Assicurato, senza limiti terri- toriali, il pagamento in unica soluzione da parte dell’Impresa di Assicurazione della prestazione assicurata, alla Contraente – quale mandataria di pagamento dell’Assicurato - salvo le limitazioni previste al succes- sivo Art. 34 “ESCLUSIONI”. La prestazione assicurata è pari al Debito residuo del finanziamento in linea capitale alla data del Sinistro, al netto di eventuali rate insolute che residuano dal rapporto di finanziamento contratto dall’Assicurato verso la Contraente. L’indennizzo non potrà superare l’importo di Euro 31.000,00 per Sinistro come previsto dall’Art. 4 “LIMITI DI INDENNIZZO”. La Copertura Assicurativa per il caso di Malattia Grave è sottoposta ad un Periodo di Carenza iniziale di 30 giorni; qualora la Malattia Grave avvenga nei primi 30 giorni dalla decorrenza della Copertura Assicurativa, l’indennità non verrà corrisposta. La prestazione assicurata verrà liquidata dalla Impresa di Assicurazione ai Beneficiari come previsto dall’Art. 9 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede. Il rischio assicurato è l'insorgere di una Malattia Grave. Ai fini della presente Copertura Assicurativa sono considerate Malattie Gravi le seguenti patologie:
Carta dei servizi L’Istituto adotta ed attua una propria Carta dei Servizi sulla base dei principi indicati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 e dello schema generale di riferimento della “Carta dei Servizi Pubblici Sanitari” emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 1995. Detta carta dei servizi è a disposizione per informazione degli utenti presso i locali dell’Istituto ovvero pubblicata sul sito web del medesimo.
TUTELA GIUDIZIARIA Con questa copertura la Società assicura il rimborso delle spese legali che l'Assicurato o persone delle quali o con le quali debba rispondere, sostengano, in sede extragiudiziaria e/o giudiziaria per l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi nonché per la difesa in sede penale e/o civile per reati colposi, o per resistere all'azione di risarcimento danni cagionati a terzi in relazione all’attività del Contraente/Assicurato. L’assicurazione è prestata per gli eventi verificatisi nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica.
Servizio di manutenzione Il servizio di manutenzione è opzionale e quindi dovrà essere prestato soltanto se espressamente richiesto dall’Amministrazione nel proprio AS. Il servizio di manutenzione deve essere realizzato dall’Aggiudicatario nel rispetto degli SLA previsti (cfr. par 4.1.5), anche con interventi da effettuarsi presso i siti dell’Amministrazione Contraente, pena l’applicazione delle penali indicate al par. 5. La manutenzione comprende le attività volte a garantire una pronta correzione dei malfunzionamenti e il ripristino delle funzionalità, anche attraverso attività di supporto on-site. Sarà facoltà dell’Amministrazione Contraente richiedere a pagamento il servizio manutenzione in base al profilo di qualità richiesto per i servizi erogati, Low Profile (Business Day) o High Profile (H24), a cui sono associati i relativi SLA di cui al par. 4.1.4. Il profilo di qualità selezionato dovrà essere il medesimo per tutti i prodotti che interessano l’Appalto Specifico esperito dall’Amministrazione Contraente. Il servizio è previsto per annualità, quindi per 12 mesi o massimo 24 mesi. Resta inteso che, indipendentemente dalla finestra di erogazione associata al profilo selezionato, qualora gli interventi di manutenzione dovessero comportare una completa interruzione dell’attività lavorativa, gli interventi stessi dovranno essere effettuati in orario non coincidente con il periodo di operatività dell’Amministrazione. Tutti gli interventi di manutenzione dovranno in ogni caso essere concordati preventivamente con l’Amministrazione. Le attività di manutenzione potranno essere richieste dalle Amministrazioni Contraenti sui soli elementi di fornitura acquistati nell’ambito del presente AQ e potranno essere acquistati solo contestualmente alla fornitura oggetto del servizio (l’Amministrazione non potrà quindi esperire un AS che abbia ad oggetto il servizio di manutenzione di prodotti già in possesso dell’Amministrazione), con avvio dalla “Data di accettazione” definita nel paragrafo 2.2.2. Le attività di manutenzione possono riassumersi in: • ricezione della chiamata di assistenza da parte dell’Amministrazione e assegnazione del Severity Code (cfr. par. Error! Reference source not found.) • risoluzione del problema tramite supporto telefonico all’utente (ove possibile) e/o eventuale intervento/i remoto/i in base alle personalizzazioni previste dalla PA; • risoluzione della causa del guasto tramite, ove necessario: o intervento presso la sede/luogo interessato o ripristino del servizio/funzionalità sui livelli preesistenti al guasto/anomalia, secondo gli SLA contrattualizzati, anche attraverso sostituzioni di elementi danneggiati o verifica funzionale del sistema per assicurare l’eliminazione della causa del guasto. Ogni intervento di manutenzione dovrà prevedere la redazione del relativo “verbale di intervento” e l’eventuale aggiornamento della documentazione di progetto. Gli interventi dovranno concludersi con l’attività di verifica del corretto funzionamento delle apparecchiature sostituite o riparate e del sistema nella sua globalità; tale verifica sarà a cura dell’Aggiudicatario, ma è lasciata libertà all’Amministrazione Contraente di coinvolgere proprio personale e/o personale di terzi. L’Aggiudicatario è tenuto al rispetto delle modalità operative richieste dall’Amministrazione. Tutte le attività previste (interventi del Fornitore presso l’Amministrazione, rimozione degli elementi, riparazione degli elementi guasti, successiva installazione) sono da intendersi incluse nel costo del servizio. Il servizio inoltre comprende l’attivazione, sui prodotti manutenuti, di tutte le eventuali Major release successive a quella installata sui prodotti acquisiti emesse dal produttore nel periodo di validità del servizio. Si precisa infine che, in caso di malfunzionamenti inerenti la componente software/firmware, il Fornitore è tenuto a informare tempestivamente le Amministrazioni che hanno acquisito i medesimi beni provvedendo a tutte le attività volte all’aggiornamento della componente software/firmware soggetta al malfunzionamento. Tale attività dovrà essere svolta sia nel caso il malfunzionamento sia identificato proattivamente dal Fornitore o dal produttore sia nel caso esso sia identificato da un’Amministrazione Contraente. Dovrà essere prestata particolare attenzione a quanto attiene bug o problematiche che possano compromettere le funzionalità di sicurezza cui i prodotti acquistati sono destinati, rendendo di fatto, sia loro sia i sistemi da loro protetti, vulnerabili a exploit. In tale eventualità il Fornitore dovrà, oltre ad attivarsi tempestivamente per procedere alla risoluzione della problematica e all’aggiornamento dei sistemi, fornire eventuali work-around (documentati e inviati all’Amministrazione) che consentano di eliminare o quanto meno attenuare il rischio di sfruttamento delle falle identificate da parte di soggetti non autorizzati. Si riportano di seguito le personalizzazioni relative alla seconda fase.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
Assistenza e manutenzione Il servizio di manutenzione consiste nell’erogare assistenza on-site, ponendo in essere ogni attività necessaria alla risoluzione dei malfunzionamenti dell’apparecchiatura ed al ripristino dell’operatività. Il servizio deve essere assicurato dal Fornitore a partire dalla data di accettazione della fornitura per un periodo di 36 (trentasei) mesi (in questo caso il costo del servizio è incluso nel prezzo di acquisto dei componenti stessi), ovvero, a fronte di ordinativo che preveda l’adesione all’opzione di estensione per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi, per un periodo complessivo di 60 (sessanta) mesi. Gli interventi di manutenzione dovranno essere richiesti dall’Amministrazione al Fornitore mediante il “Call Center”. I termini di erogazione del servizio decorreranno dall’ora di ricezione della richiesta di intervento. Per malfunzionamento dell’apparecchiatura si intende ogni difformità del prodotto hardware (sia nella configurazione base, che per i singoli eventuali dispositivi opzionali) dalle specifiche indicate nella relativa documentazione tecnica e manualistica d’uso. Il servizio non comprende manutenzione sul software (sia esso sistema operativo od altro precaricato). Il ripristino delle funzionalità dell'apparecchiatura guasta potrà avvenire anche mediante la sostituzione della stessa con altra equivalente; resta inteso che il Fornitore dovrà provvedere affinché, laddove riparabile, l’apparecchiatura originale riparata torni a far parte della dotazione dell'Amministrazione interessata entro 30 giorni dalla data di ritiro, a meno di differenti accordi con l’Amministrazione interessata. Inoltre, in caso di sostituzione dell’apparecchiatura, qualora il malfunzionamento non dovesse essere relativo all'unità disco fisso, il fornitore dovrà procedere allo spostamento del disco fisso dall’apparecchiatura guasta a quella in sostituzione al fine di ripristinare pienamente l'operatività della postazione di lavoro. In caso di sostituzione di componenti dell’apparecchiatura, deve essere garantita la piena compatibilità con l'immagine del software precedentemente installata. Il Fornitore è obbligato a ripristinare l’operatività dell’apparecchiatura, mediante l’eliminazione del malfunzionamento o mediante la sostituzione temporanea dell’apparecchiatura con altra equivalente, entro il termine perentorio di 8 (otto) ore lavorative dalla ricezione della richiesta di intervento. Per ogni intervento dovrà essere redatto un apposito rapporto di intervento tecnico, sottoscritto da un incaricato dell’Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovranno essere registrati: il numero progressivo assegnato all’ordinativo di fornitura cui si riferisce l’apparecchiatura per la quale è stato richiesto l’intervento, il serial number, il “Codice identificativo Consip”, il numero di ticket, la data e l’ora di apertura della chiamata, il numero dell’intervento, la data e l’ora dell’intervento, la data e l’ora dell’avvenuto ripristino delle funzionalità dell’apparecchiatura (o del termine intervento).
Gestione del servizio 1. Il Concessionario deve gestire il servizio con sistemi informatici idonei a costruire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene alla gestione contabile di cui al D.M. del 26.4.1994, sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, sia per soddisfare la necessità di estrapolazione di dati statistici e per apportare modifiche dovute a cambi di normativa e tariffari. I programmi informatici dovranno quindi essere adattati al soddisfacimento delle esigenze dell’Amministrazione e dovranno consentire: l’acquisizione delle denunce originarie e di variazione; stampa schede contribuenti con tutte le informazioni relative agli oggetti di tassazione, alle eventuali autorizzazioni richieste e alla situazione storica dei versamenti; gestione dell’evasione e dell’elusione con la stampa delle liste dei contribuenti; gestione degli avvisi di accertamento e di liquidazione; gestione dei rimborsi; gestione del contenzioso. 2. Il Concessionario deve consentire al Comune di accedere, in tempo reale e tramite portale web, alla suddetta banca dati informatica nonché di esportare su foglio elettronico di calcolo le informazioni in essa contenute; ciò al fine di poter consultare ed estrapolare, in ogni momento, i dati relativi ai tributi gestiti, quali le informazioni sui soggetti passivi, sulla base imponibile, sui versamenti effettuati, ecc.. In ogni caso il Concessionario si impegna a fornire la banca dati dei contribuenti in formato xls al termine di ogni esercizio. 3. Il Concessionario, al fine di mantenere allineati i sistemi di gestione dei dati propri con quelli dell’Ente, dovrà utilizzare nei gestionali le codifiche della Stazione Appaltante al fine di poter restituire all’Ente le informazioni gestite riferendole ad oggetti noti alla Stazione Appaltante. I dati codificati da utilizzare e quelli da esporre sono specificati nella seguente tabella: Procedimento Identificativo dell’oggetto Dati da Restituire alla Stazione Appaltante (riferiti all’identificativo dell’oggetto) Nuovo Passo Carrabile Numero Passo + Codice Strada (dello stradario comunale) + Numero Civico + Esponente su cui si richiede il passo Data Consegna Pannello, Data decorrenza pagamento tributo, importo annuale associato, importo versato per annualità e data versamento, codice fiscale intestatario del tributo Cessazione Passo Carrabile Numero Passo + Codice Strada (dello stradario comunale) + Numero Civico + Esponente su cui si richiede la cessazione Data riconsegna pannello (si precisa che la riconsegna può avvenire solo se il concessionario ha avuto comunicazione relativa alla conclusione del procedimento effettuata dagli uffici comunali) Occupazioni temporanee per Manifestazioni Una tantum, Lavori, o Bar-Pubblici Esercizi Numero autorizzazione + codice occupazione Importo versato, data versamento, codice fiscale intestatario del tributo Occupazioni temporanee per Fiere, Mercati e Manifestazioni Periodiche Codice manifestazione + codice occupazione Importo versato, data versamento, codice fiscale intestatario del tributo Affissioni Numero Identificativo impianto Data decorrenza pagamento tributo, importo annuale associato, importo versato per annualità e data versamento, codice fiscale intestatario del tributo Impianto Pubblicità Privata Codice Strada (dello stradario comunale) + Numero Civico + Esponente associato all’attività Data decorrenza pagamento tributo, importo annuale associato, importo versato per annualità e data versamento, codice fiscale intestatario del tributo I dati relativi alla toponomastica: Codice Strada (dello stradario comunale) + Numero Civico + Esponente e i dati che identificano l’impianto di affissione saranno resi disponibili al concessionario tramite elenchi, programmi GIS o web services pubblicati sui siti Internet comunali. Il Concessionario potrà scegliere la modalità di integrazione più idonea alle proprie esigenze. I dati relativi al numero di autorizzazione, al codice manifestazione e al codice occupazione saranno trasmessi al Concessionario al momento di notifica dei vari procedimenti comunali. 4. Il Concessionario per la gestione del servizio dovrà impiegare esclusivamente registri, bollettari e stampati, in conformità alle disposizioni legislative vigenti. I registri, i bollettari e, ove necessario, gli stampati su modulo continuo, dovranno essere preventivamente vidimati dal Comune. 5. Il Concessionario deve farsi carico di predisporre, a proprie spese, tutti gli stampati, registri, bollettari, modelli di dichiarazione e quanto altro necessario all'espletamento del servizio e, comunque, in conformità alle modalità di organizzazione e gestione del servizio proposte in sede di partecipazione alla gara. 6. Il Concessionario deve avere un sito internet al quale il cittadino possa accedere per avere tutte le informazioni e i documenti necessari per il pagamento dei tributi e tariffe oggetto della concessione. Il Concessionario predispone le informative e la modulistica da fornire ai contribuenti, relative ai tributi gestiti, anche ai fini della pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Ente. 7. Per esigenze meccanografiche il Concessionario potrà eseguire, presso sedi centrali o periferiche, l’elaborazione di tutti gli atti utilizzando apposita modulistica che dovrà essere vidimata in uno dei modi previsti dalle vigenti norme in materia fiscale e, comunque, sottoposta a controllo degli organi amministrativi comunali. 8. Il Concessionario deve mettere a disposizione degli utenti del servizio, a proprie spese, la modulistica necessaria. Gli addetti all’ufficio dovranno dare tutte le informazioni utili ai contribuenti, agendo in collegamento con gli altri uffici comunali ed evitando di rimandare gli utenti da un ufficio all’altro, ma acquisendo direttamente, quando possibile, le informazioni necessarie per il disbrigo della pratica o per fornire la risposta all’utente. 9. L’affidamento del servizio comporterà per l’aggiudicatario la nomina quale Responsabile del trattamento dati, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali, per l’intera durata del contratto e in riferimento ai dati personali di cui venga in possesso in conseguenza dell’esecuzione del servizio. L’affidatario dovrà pertanto mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del predetto regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato. In particolare l’affidatario dovrà: a) trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare, anche qualora sia necessario comunicare i dati a un paese terzo o un’organizzazione internazionale, salvo che ciò sia previsto dal diritto europeo o nazionale; in tale ipotesi, il responsabile deve comunque informare il titolare prima del trattamento, salvo che l’ordinamento vieti l’informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico; b) assicurare che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un obbligo legale di riservatezza; c) adottare tutte le misure necessarie per garantire la “sicurezza del trattamento” come da articolo 32 del regolamento UE; d) rispettare le condizioni previste dal regolamento n. 2016/679, articolo 28 commi 2 e 4, per ricorrere a sub-responsabili del trattamento; e) assistere il titolare con misure tecniche e organizzative adeguate a consentire l’esercizio dei diritti dell’interessato; f) assistere il titolare per assicurare il rispetto degli obblighi elencati dagli articoli da 32 a 36 del regolamento, “tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione”; tra tali obblighi, sono assai significativi e necessitano di accorgimenti organizzativi quelli dettati da: l’articolo 33 che impone la notifica al Garante, della eventuale violazione da parte di terzi dei dati personali, entro 72 ore dalla scoperta; l’articolo 34 che prevede la comunicazione all’interessato della medesima violazione; g) impegnarsi a cancellare o restituire tutti i dati dopo che sia terminata la prestazione, salvo che l’ordinamento, europeo o nazionale, ne preveda la conservazione; h) infine, il responsabile deve mettere a disposizione del titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi normativi, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare o da altro soggetto da questi incaricato. Il Concessionario, inoltre, agisce nel rispetto della legge 241/90 (procedimento amministrativo e diritto di accesso) e del D.P.R. 445/00 (documentazione amministrativa) e loro successive modificazioni ed integrazioni. 10. L’ufficio deve mettere a disposizione, per la visione e consultazione da parte degli utenti, oltre a quanto indicato dall’art. 22, comma 10, del D. Lgs. n. 507/1993, le tariffe ed i regolamenti adottati dal Comune che regolano le entrate date in concessione.