Servizio socio-assistenziale Clausole campione

Servizio socio-assistenziale. Il servizio socio-assistenziale, dovrà essere prestato da un Assistente Sociale e da Operatori Socio Sanitari (O.S.S.). Si richiede la presenza di un Assistente sociale dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 (15 ore settimanali). Qualora se ne ravvisi la necessità, la struttura potrà usufruire del servizio dell’Assistente Sociale per un massimo di 10 ore settimanali (da computare a parte) nelle ore pomeridiane in aggiunta a quelle previste nella fascia oraria mattutina. Il servizio prestato dall’Operatore Socio Sanitario è svolto da idoneo personale qualificato, il quale - tenuto conto del particolare contesto in cui opera – oltre a favorire la gestione dell’ospite nell’ambito delle attività quotidiane, e solo in caso di momentanea non autosufficienza deve prestare assistenza diretta ed aiuto alla persona (fattore acuto) in collaborazione con l’infermiere e/o medico, e in particolare:
Servizio socio-assistenziale. Il servizio socio-assistenziale dovrà essere erogato con personale alle dipendenze dell'Impresa Aggiudicataria e dovrà garantire una copertura di 24 ore su 24 e per 365 giorni l'anno, assicurando una presenza giornaliera/notturna minima di personale secondo quanto specificato nella tabella 1) sulla quale l'Appaltatore potrà proporre migliorie organizzative, essendo la stessa inserita quale fotografia dello stato attuale e quindi a puro titolo indicativo. Tabella 1 Servizio socio-assistenziale per fabbisogno giornaliero REPARTI MATTINA 7 - 14 POMERIGGIO 14- 21 NOTTE 21-07 1° P. 4 3 1 2° P. 4 3 1 Totale 8 6 2 Per tutto il personale adibito al servizio socio-assistenziale, a prescindere dalla qualifica, è richiesta la comprovata conoscenza della lingua italiana (scritta e parlata). L'inosservanza comporterà l'applicazione della penale come da apposito articolo del presente capitolato. Il personale utilizzato dall'Impresa Aggiudicataria a copertura del servizio socio- assistenziale dovrà essere attribuito in maniera stabile ai singoli reparti, così da garantire la necessaria continuità assistenziale a favore degli ospiti istituzionalizzati. La rotazione di personale tra i reparti non è consentita se non a fronte di comprovate situazioni di emergenza-urgenza che dovranno essere tempestivamente comunicate alla Struttura, piuttosto che all'insorgere di esigenze specifiche da parte della struttura medesima.
Servizio socio-assistenziale. Il servizio Socio assistenziale dovrà essere erogato con personale alle dipendenze dell'Impresa Aggiudicataria e con l’utilizzo delle quattro unità di personale ( OSS ) conferite dalla Fondazione Xxxxxxx Xxxxxxxx, tenendo conto dell’orario di servizio e delle caratteristiche proprie del contratto delle medesime. L’impresa aggiudicataria provvederà ad inserire nei turni orari di servizio, anche i turni di queste ultime, sebbene le medesime rimarranno a tutti gli effetti giuridici ed economici alle dipendenze dell’Ente committente. Si precisa che anche al fine del rispetto degli standard gestionali previsti dall'accreditamento regionale, il servizio socio – assistenziale, dovrà garantire una copertura di 24 ore su 24 e per 365 giorni l'anno, comprensiva di adeguata presenza ed assistenza, cura e sorveglianza notturna. Complessivamente su un arco temporale di giorni 7 (sette), dal lunedì alla domenica, il fabbisogno socio assistenziale è quantificato, in un minimo di 122,62 ( centoventi/62 ore ) settimanali, di cui: - ore 103,39 per servizio diurno, - ore 19,23 per servizio notturno. per un numero minimo di ore annue di operatore in categoria cat.C2 (rif. DGRM n. 2064 del 07/12/2009) pari a : 6.376,55. Il fabbisogno di servizio settimanale richiesto alla ditta appaltatrice , pari a 122,63 e da erogarsi esclusivamente da personale in possesso della qualifica di Operatore Socio-Sanitario (OSS), non tiene conto dell’utilizzo in aggiunta delle quattro unità dipendenti OSS della Fondazione. Inoltre sono richieste un minimo di 17,55 ( diciassetteore/55 ) settimanali in turno diurno di assistenza tutelare per non meno di n. 912,50 annue di operatore in categoria B1( rif. DGRM n. 2064 del 07/12/2009). Al fine di migliorare la qualità del servizio in questione, dovranno essere individuati e formalmente nominati dall'Appaltatore, un referente all'interno del personale in turno con qualifica e inquadramento contrattuale di OSS che sarà il garante delle prestazioni socio assistenziali erogate, in attuazione ai P.A.I.. Il nominativo del referente, a cui sono richieste comprovate capacità organizzative, relazionali, di coordinamento per quanto di sua competenza, dovrà essere prontamente comunicato alla Direzione dell’esecuzione e della Struttura, anche in caso di sua sostituzione. Tale referente costituirà un'interfaccia operativa quotidiana con le figure e gli organi di direzione della struttura, nonché per l'eventuale insorgere di problemi di natura assistenziale e/o org...
Servizio socio-assistenziale. Il servizio socio-assistenziale, dovrà essere prestato da un Assistente Sociale e da Operatori Socio sanitari. Alla figura professionale viene in particolare richiesto di a) operare secondo quanto previsto dalla vigente normativa regionale e statale e quant’altro trova applicazione, coordinando gli operatori socio sanitari; b) essere formata ai sensi della vigente normativa, programmando operativamente interventi di natura socio assistenziale volti alla soluzione di eventuali problemi che si evidenziano o nascono nella casa albergo e promuovendo il migliore utilizzo delle risorse presenti nella struttura e sul territorio; c) curare i rapporti con la famiglia di origine degli ospiti e con l’ambiente di provenienza alfine di evitare l’emarginazione dell’anziano; d) collaborare e favorire l’attività sociale degli ospiti, in relazione ai singoli piani personalizzati di assistenza. Il servizio prestato dagli operatori socio sanitari dovrà essere svolto da idoneo personale qualificato, il quale - tenuto conto del particolare contesto in cui opera– dovrà, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: a) operare secondo la vigente normativa regionale e statale e quant’altro trova applicazione; b) prestare assistenza diretta ed aiuto alla persona in caso di momentanea non autosufficienza (fattore acuto); qualora si renda necessario, o ne venga richiesto, aiutare l’ospite nelle attività quotidiane e di igiene personale, tra cui anche aiutare a spogliarsi e vestirsi, coricarsi ed alzarsi; c) provvedere al cambio della biancheria intima e del letto nei casi di necessità ed al ripristino delle condizioni igieniche dei locali d) prestare assistenza agli ospiti durante i pasti in camera qualora siano impossibilitati a scendere in sala da pranzo e accompagnarli nella stessa, qualora presentino difficoltà nella deambulazione, favorendo il recupero dell’autonomia; e) assistere gli ospiti durante la consumazione dei pasti; f) coadiuvare il personale sanitario e sociale nell’assistenza all’ospite malato, effettuando anche spugnature alle persone allettate; g) prestare assistenza all’ospite, se richiesto, riordinando armadi ed effetti personali nei cambi stagione, preparando i bagagli personali in caso di ricovero ospedaliero; h) accompagnare gli ospiti fuori la Struttura in caso di visite mediche e presso l’infermeria della Casa Albergo in occasione dell’assunzione di farmaci od altro; i) aiutare gli ospiti nelle attività seguenti il risveglio e in quelle precedenti il ...

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  • GARANZIA ASSISTENZA LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’ Europ Assistance non è responsabile dei danni: Si precisa inoltre che l’operatività delle prestazioni è comunque soggetta alle limitazioni e ai provvedimenti imposti dalle Autorità governative, locali e sanitarie.

  • OBBLIGO DI ASSISTENZA L'organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore in difficoltà anche nelle circostanze di cui all'articolo 42, comma 7, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all'assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell'effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternati. L'organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.

  • Negoziazione assistita È possibile scegliere la negoziazione assistita per le controversie in materia di risarcimento del danno R.C. auto, in base all’art. 3, co.1, Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito nella Legge 10 novembre 2014 n. 162. La procedura inizia quando il difensore della parte che intende agire invita l’altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione. Mediante tale accordo, le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia, con l’ausilio e l’assistenza di avvocati. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie CONCILIAZIONE PARITETICA: ANIA e alcune Associazioni dei Consumatori hanno sottoscritto un accordo che prevede una procedura per risolvere controversie in materia di risarcimento danni R.C. auto fino a € 15.000,00. Si può accedere alla conciliazione in caso di: - omessa risposta della Compagnia tenuta al risarcimento nei termini previsti dalla Legge - rifiuto del risarcimento - accettazione a titolo di acconto dell’offerta risarcitoria. Per accedere alla procedura, vai su xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Le informazioni relative alla procedura di conciliazione delle controversie sono reperibili sui siti xxx.xxxxx.xx (sezione Per i Consumatori) e xxx.xxxx.xx (sezione Servizi). ARBITRATO: in caso di discordanza sull’entità del danno, la liquidazione può aver luogo mediante accordo tra le Parti, o, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente da Verti e dall’Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà delegata al Presidente del Tribunale ove risiede l’Assicurato. I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione è presa a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di Xxxxx, ed è vincolante per le Parti. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico di Xxxxx e tuo, in quanto Assicurato, in parti uguali, esclusa ogni solidarietà. Procedura FIN-NET: in caso di liti transfrontaliere, puoi presentare reclamo direttamente al sistema estero competente nel quale ha sede la Compagnia di assicurazione che ha stipulato il contratto: consulta il sito: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx Puoi attivare la procedura FIN-NET direttamente dal sito xxxx://xxx.xx.xxxxxx. eu/fin-net o rivolgendoti all’IVASS, la quale provvederà a sua volta all’inoltro alla Compagnia estera competente, dandone notizia al reclamante. VERTI ASSICURAZIONI S.P.A. - Via A. Volta, 16 – 20093 Cologno Monzese (MI) – xxx.xxxxx.xx – T +39.02.21725.1 – F +00.00.00000000 – E xxxxx@xxx.xxxxx.xx - Capitale Sociale € 205.823.000 interamente versato - Codice Fiscale, Partita IVA e n. iscrizione al Registro Imprese di Milano: 12244220153 – Impresa autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento IVASS n.1364 del 02/12/99 pubblicato sulla G.U. n.290 dell’11/12/99, iscritta all’Albo delle Imprese IVASS n.1.00134 – Direzione e coordinamento di MAPFRE INTERNACIONAL, S.A.

  • Sottoscrizione Le richieste di sottoscrizione delle Azioni pervenute all’Agente per i Trasferimenti, se accettate, saranno trattate al prezzo calcolato nello stesso giorno lavorativo qualora ricevute entro le ore 13.00 (ora del Lussemburgo) di un giorno lavorativo; le richieste ricevute dopo tale termine saranno trattate al prezzo calcolato il giorno lavorativo seguente. Nel momento in cui le domande di sottoscrizione vengono trasmesse dai Collocatori al Soggetto Abilitato, i Collocatori devono specificare se trova applicazione la facoltà di recesso ai sensi dell’articolo 30, sesto comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. In tale caso, alla domanda di sottoscrizione verrà dato seguito entro il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del periodo di ripensamento di sette giorni. La firma del Modulo di sottoscrizione comporta da parte del sottoscrittore il conferimento (i) al Collocatore, di un mandato con rappresentanza affinché quest’ultimo possa provvedere, in nome e per conto del sottoscrittore, ad inoltrare al Soggetto Abilitato la richiesta di sottoscrizione e (ii) al Soggetto Abilitato, di un mandato senza rappresentanza affinché quest’ultimo, su istruzioni dell’Ente Mandatario, possa provvedere in nome proprio e per conto del sottoscrittore e degli eventuali cointestatari a: - sottoscrivere le Azioni della SICAV e procedere alle successive eventuali operazioni di conversione e rimborso delle stesse; - richiedere la registrazione delle Azioni sottoscritte nel libro degli azionisti della SICAV; - espletare tutte le necessarie procedure amministrative relative all’esecuzione del mandato. I Soggetti Abilitati, in qualità di mandatari senza rappresentanza, vengono iscritti nel libro degli azionisti della SICAV. All’atto della sottoscrizione le Azioni entrano automaticamente nella titolarità dei sottoscrittori, la quale è comprovata dalle lettere di conferma. I mandati possono essere revocati in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta trasmessa a mezzo raccomandata a/r. In caso di sostituzione di un Collocatore o di un Soggetto Abilitato, salve diverse istruzioni, il mandato loro attribuito si intende automaticamente conferito al relativo sostituto.

  • Prestazioni assicurate La presente garanzia prevede, in caso di decesso dell'Assicurato che dovesse verificarsi per qualsiasi motivo durante il periodo di vigore della Copertura Assicurativa e prima del compimento del 76° anno di età dell’Assicurato, senza limiti territoriali, il pagamento in unica soluzione da parte della Impresa di Assicurazione della prestazione assicurata all’Impresa, fermo restando le esclusioni previste al successivo Art. 26 “ESCLUSIONI”. La prestazione assicurata è pari all’importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati. L’indennizzo non potrà superare l’importo di Euro 750.000,00 per Assicurato come previsto dall’Art. 4 “LIMITI DI INDENNIZZO”. In caso di più Assicurati del medesimo importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati con ripartizione dell’importo stesso, la prestazione assicurata per ogni posizione sarà inferiore all’importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza del presente Contratto di Assicurazione oppure in caso di Invalidità Totale e Permanente nel corso della durata contrattuale che dia luogo al pagamento del sinistro, non è prevista alcuna prestazione a carico della Impresa di Assicurazione ed i premi versati restano acquisiti da quest’ultima. La prestazione assicurata verrà liquidata all’Impresa dalla Impresa di Assicurazione come previsto dall’Art. 8 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede.

  • Carta dei servizi L’Istituto adotta ed attua una propria Carta dei Servizi sulla base dei principi indicati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 e dello schema generale di riferimento della “Carta dei Servizi Pubblici Sanitari” emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 1995. Detta carta dei servizi è a disposizione per informazione degli utenti presso i locali dell’Istituto ovvero pubblicata sul sito web del medesimo.

  • TUTELA GIUDIZIARIA Con questa copertura la Società assicura il rimborso delle spese legali che l'Assicurato o persone delle quali o con le quali debba rispondere, sostengano, in sede extragiudiziaria e/o giudiziaria per l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi nonché per la difesa in sede penale e/o civile per reati colposi, o per resistere all'azione di risarcimento danni cagionati a terzi in relazione all’attività del Contraente/Assicurato. L’assicurazione è prestata per gli eventi verificatisi nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica.

  • Servizio di manutenzione Il Fornitore effettuerà il Servizio di Manutenzione, riparazione, modifiche tecniche e sostituzione di parti presso il Cliente, o presso un proprio Centro di Assistenza. Il Fornitore potrà, a suo giudizio, riparare una macchina con parti di manutenzione nuove o usate o sostituire una macchina con un'altra nuova o usata. Per macchina usata s’intende una macchina in regolari condizioni di funzionamento, che ha superato i test diagnostici del Fornitore e nella quale le parti guaste o eccessivamente usurate sono state sostituite con parti nuove o usate. Per parti usate s’intendono parti garantite, di prestazioni equivalenti alle nuove che sono state appropriatamente installate e provate in un Personal Computer. Qualora le operazioni di manutenzione comportino rimozione o sostituzione di parti o macchine, le parti o macchine sostituite verranno ritirate dal Fornitore che potrà liberamente disporne. Il Fornitore farà ogni ragionevole sforzo per completare le riparazioni entro i tre giorni lavorativi successivi alla richiesta di intervento. Prima di sottoporre una macchina al Servizio di Manutenzione, il Cliente dovrà rimuovere tutti i programmi, dischi e minidischi, i dispositivi, i collegamenti, le modifiche, a meno che queste siano state effettuate dal Fornitore. Quando il Contratto di Manutenzione ha decorrenza oltre trenta giorni dopo la scadenza del periodo di Garanzia o si riferisce a parti hardware acquisite da Fornitori diversi, viene previsto un periodo di franchigia di tre mesi, durante i quali ogni parte di ricambio sostituita sarà fatturata a prezzo di listino. In ogni caso il Servizio di Manutenzione sarà prestato solo previa presentazione di copia dell'Accettazione della Richiesta di Manutenzione Personal Computer e di copia della fattura di manutenzione quietanzata attestante l'avvenuto pagamento del canone relativo al periodo per il quale viene richiesta la prestazione. Il Servizio di Manutenzione viene assicurato solo durante le ore lavorative previste dal Contratto di lavoro applicato dal Fornitore.

  • CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

  • ASSISTENZA E MANUTENZIONE Il servizio di manutenzione consiste nell’erogare assistenza on-site, ponendo in essere ogni attività necessaria alla risoluzione dei malfunzionamenti dell’apparecchiatura ed al ripristino dell’operatività. Il servizio deve essere assicurato dal Fornitore a partire dalla data di accettazione della fornitura per un periodo di 36 (trentasei) mesi (in questo caso il costo del servizio è incluso nel prezzo di acquisto dei componenti stessi), ovvero, a fronte di ordinativo che preveda l’adesione all’opzione di estensione per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi, per un periodo complessivo di 60 (sessanta) mesi. Gli interventi di manutenzione dovranno essere richiesti dall’Amministrazione al Fornitore mediante il “Call Center”. I termini di erogazione del servizio decorreranno dall’ora di ricezione della richiesta di intervento. Per malfunzionamento dell’apparecchiatura si intende ogni difformità del prodotto hardware (sia nella configurazione base, che per i singoli eventuali dispositivi opzionali) dalle specifiche indicate nella relativa documentazione tecnica e manualistica d’uso. Il servizio non comprende manutenzione sul software (sia esso sistema operativo od altro precaricato). Il ripristino delle funzionalità dell'apparecchiatura guasta potrà avvenire anche mediante la sostituzione della stessa con altra equivalente; resta inteso che il Fornitore dovrà provvedere affinché, laddove riparabile, l’apparecchiatura originale riparata torni a far parte della dotazione dell'Amministrazione interessata entro 30 giorni dalla data di ritiro, a meno di differenti accordi con l’Amministrazione interessata. Inoltre, in caso di sostituzione dell’apparecchiatura, qualora il malfunzionamento non dovesse essere relativo all'unità disco fisso, il fornitore dovrà procedere allo spostamento del disco fisso dall’apparecchiatura guasta a quella in sostituzione al fine di ripristinare pienamente l'operatività della postazione di lavoro. In caso di sostituzione di componenti dell’apparecchiatura, deve essere garantita la piena compatibilità con l'immagine del software precedentemente installata. Il Fornitore è obbligato a ripristinare l’operatività dell’apparecchiatura, mediante l’eliminazione del malfunzionamento o mediante la sostituzione temporanea dell’apparecchiatura con altra equivalente, entro il termine perentorio di 8 (otto) ore lavorative dalla ricezione della richiesta di intervento. Per ogni intervento dovrà essere redatto un apposito rapporto di intervento tecnico, sottoscritto da un incaricato dell’Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovranno essere registrati: il numero progressivo assegnato all’ordinativo di fornitura cui si riferisce l’apparecchiatura per la quale è stato richiesto l’intervento, il serial number, il “Codice identificativo Consip”, il numero di ticket, la data e l’ora di apertura della chiamata, il numero dell’intervento, la data e l’ora dell’intervento, la data e l’ora dell’avvenuto ripristino delle funzionalità dell’apparecchiatura (o del termine intervento).